12.2021.74
Contratto di lavoro, abusività della disdetta, dovere di protezione accresciuto nei confronti di dipendenti anziani
17 novembre 2021Italiano26 min
delle difficoltà economiche, rispettivamente dei risultati negativi della ditta,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.74
Lugano
17 novembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.15 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 30
settembre 2019 da
AP
1 (__________)
patrocinato dall’PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'922.50 lordi (da cui
dedurre gli oneri sociali da versare ai competenti
istituti assicurativi e previdenziali e
l’importo di fr. 142.35 per l’uso dell’auto
aziendale), di fr. 125.65 netti quale importo
indebitamente dedotto dall’ultimo conteggio salariale
e di fr. 35'010.15 netti a titolo di
indennità per disdetta abusiva, oltre a interessi del
5% dal 31 dicembre 2018;
pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto
limitatamente all’importo di fr. 125.65 con decisione
13 aprile 2021;
appellante l’attore, che con appello (subordinatamente
reclamo) 17 maggio 2021 ha
chiesto la riforma del querelato giudizio, in via principale nel
senso di accogliere
parzialmente la petizione nella misura di fr. 125.65 + fr.
35'010.15 netti oltre
interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi,
e in via subordinata nel
senso di perlomeno ridurre le ripetibili a suo carico, con protesta
di spese e ripetibili di
secondo grado;
mentre la convenuta con risposta 10 giugno 2021 ha postulato l’integrale
reiezione
del gravame, con protesta di ripetibili di seconda sede;
viste altresì la replica spontanea 21 giugno 2021 dell’appellante e
la duplica spontanea
1° luglio 2021 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto di lavoro del 10 dicembre 2008 AO 1 ha assunto AP 1 in
qualità di responsabile marketing e comunicazione a partire dal 24
novembre 2008, a tempo pieno e per un salario lordo mensile di fr. 9’200.-
oltre a gratifiche e all’uso abituale dell’auto aziendale (doc. C1, C2). Il
contratto è stato rinnovato il 22 agosto 2014, con funzione estesa anche al
ruolo di responsabile delle vendite per la Svizzera tedesca e salario lordo
mensile ammontante a fr. 9'258.- oltre accessori fino al 31 dicembre 2013 e a
fr. 10'488.- oltre accessori a partire dal 1° gennaio 2014, a cui erano
ulteriormente da aggiungere una “gratifica” (tredicesima) pari all’8.33% del
salario lordo e la messa a disposizione di un’auto aziendale del valore di fr.
296.30/284.70 mensili (doc. D1-D3, F, N1-N9). Il contratto poteva essere
disdetto per la fine di un mese con un preavviso di 6 mesi.
B.
In data 27 ottobre 2017 la datrice di lavoro ha significato al
dipendente la disdetta ordinaria del contratto per il 30 aprile 2018 alla luce
delle difficoltà economiche, rispettivamente dei risultati negativi della ditta,
esonerandolo dall’obbligo di fornire la sua prestazione
lavorativa durante il periodo di disdetta (doc. G).
C.
A partire dal gennaio 2018, il dipendente ha fornito alla
controparte una serie di certificati medici attestanti numerosi periodi di
inabilità lavorativa, talvolta totale, talvolta parziale, per malattia o per
infortunio, su un lasso di tempo decorrente dal 2 gennaio 2018 fino al 4
novembre 2018 (doc. H1-H11).
D.
Con scritto 30 agosto 2018, per il tramite della sua patrocinatrice,
AP 1 ha contestato la disdetta in quanto abusiva, avendo la controparte nel
frattempo assunto due nuovi collaboratori per la funzione che egli svolgeva, in
contraddizione con le motivazioni espresse nella lettera di licenziamento. Il
medesimo ha altresì chiesto chiarimenti in relazione ai conteggi salariali di
luglio e agosto 2018 (doc. W).
E.
La datrice di lavoro ha versato il salario,
comprensivo della gratifica (tredicesima) pro rata temporis e del
controvalore per la concessione in uso dell’auto aziendale, fino al 31 ottobre
2018 (doc. N9/N10 e O1/O2). A partire dal 5 novembre 2018, AP 1 ha richiesto il
versamento dell’indennità di disoccupazione, rilevando di pretendere comunque
ancora da AO 1 lo stipendio di novembre e dicembre 2018 e cedendo conseguentemente alla Cassa di
disoccupazione un suo eventuale credito nei confronti della
società per salari non corrisposti a concorrenza dell’importo che gli sarebbe
stato anticipato quale indennità di disoccupazione (doc. S e T). Nel gennaio
2019, la Cassa cantonale di disoccupazione ha versato a AP 1 complessivi
fr. 15'236.75 lordi quale indennità di disoccupazione per i mesi di novembre e
dicembre 2018 (doc. U1 e U2).
F.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 3 giugno
2019, con petizione 30 settembre 2019 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, postulandone innanzitutto la
condanna al pagamento di fr. 10'922.50 a titolo di salario lordo per i mesi di
novembre e dicembre 2018 (essendosi a suo dire il periodo di disdetta
prolungato, a seguito dell’inabilità lavorativa, sino al 31 dicembre 2018 ex
art. 336c cpv. 2 CO), comprensivo della tredicesima pro rata, degli assegni
famigliari e del controvalore per l’uso della macchina aziendale nonché sottratti
gli importi anticipati dalla Cassa di disoccupazione, specificando che
dall’importo sarebbero poi stati ulteriormente da dedurre gli oneri sociali da
versare ai competenti istituti assicurativi e previdenziali e l’importo di fr.
142.35 per l’effettivo utilizzo dell’auto aziendale nella prima metà di
novembre 2018. L’attore ha pure chiesto il versamento di fr. 125.65 netti quale
importo indebitamente dedotto dall’ultimo conteggio salariale per la messa a
disposizione di una vettura sostitutiva in realtà mai ricevuta, e previamente
compensato con le spese di fr. 50.- da lui pagate per la
manutenzione dell’auto aziendale (fr. 125.65 – fr. 50.- = fr. 75.65, cfr. doc.
N9 e Q3). Ha inoltre postulato il versamento di fr. 35'010.15 netti (3 mensilità
di salario) a titolo di indennità per disdetta abusiva (art. 336a CO). Il tutto
oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2018.
G. Con
risposta 22 ottobre 2019 la convenuta si è opposta alla petizione, in
particolare contestando l’attendibilità dei certificati medici prodotti e
l’asserita abusività della disdetta, come pure rilevando che in ogni caso il
contratto di lavoro sarebbe terminato al più tardi il 31 agosto
2018 e che
la deduzione di fr. 125.65 sarebbe in
realtà stata effettuata a causa della mancata tempestiva riconsegna dell’auto
aziendale e della conseguente spesa insorta alla datrice di lavoro (doc. N9 e 8).
H.
Con replica 21 novembre 2019 e duplica 4 dicembre 2019 le parti si
sono riconfermate nelle proprie antitetiche tesi e richieste.
I.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti,
con decisione 13 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione condannando AO 1 a versare a AP 1 la somma di fr. 125.65
netti (dispositivo n. 1) e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3’500.-
così come le spese di fr. 225.- interamente a carico dell’attore, pure
condannato a rifondere alla convenuta fr. 12’000.- a titolo di ripetibili
(dispositivo n. 2). In sintesi, il primo giudice ha negato l’attendibilità dei
certificati medici presentati dall’attore e l’applicabilità della protezione
prevista dall’art. 336c CO, sicché il contratto di lavoro è terminato il 30
aprile 2018. Ha pure negato il diritto dell’attore a pretendere un’indennità
per disdetta abusiva, mentre ha accolto la pretesa di fr. 125.65, non avendo la
convenuta né indicato né dimostrato quando avrebbe chiesto all’attore di
restituire il veicolo aziendale.
J.
Con appello (subordinatamente reclamo) 17 maggio 2021 AP 1 si è
aggravato contro tale giudizio, chiedendo in via principale di accogliere anche
la sua pretesa relativa all’indennità per disdetta abusiva (fr. 35'010.15 netti)
con protesta delle spese giudiziarie di prima istanza (con ripetibili
quantificate in
fr. 42'671.95) e di seconda istanza (con ripetibili quantificate in
fr. 7'037.10), e in via subordinata di ridurre da fr. 12'000.- a
fr. 9'200.- le ripetibili a suo carico nella procedura di prima sede e protesta
delle spese giudiziarie di seconda sede (con ripetibili quantificate in fr.
7'037.10).
K.
Con risposta 10 giugno 2021 AO 1 ha postulato l’integrale reiezione
dell’appello, con protesta di ripetibili di seconda sede.
L.
Con replica spontanea 21 giugno 2021 e duplica spontanea 1° luglio
2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi, contestando
quelle avverse.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità
del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella
fattispecie, l’appello 17 maggio 2021 contro la decisione 13 aprile 2021
(notificata il 19 aprile 2021) è tempestivo, così come sono tempestivi la
risposta 10 giugno 2021 dell’appellata e gli ulteriori scritti spontanei delle
parti.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
3.
A questo stadio della
procedura l’appellante non contesta gli accertamenti pretorili relativi
all’inattendibilità dei certificati medici da lui prodotti e alla mancata
applicabilità dell’art. 336c CO. Rimangono unicamente controversi il tema
dell’abusività della disdetta e la ripartizione/quantificazione delle spese
giudiziarie di prima sede (ammontare delle ripetibili).
4.
Con l’impugnata decisione il
Pretore aggiunto, dopo aver riassunto dottrina e giurisprudenza relative agli
art. 336 seg. CO (p. 11-12 e 14 della decisione impugnata, alle quali si
rinvia) ha innanzitutto osservato che il rapporto di lavoro è terminato il 30
aprile 2018. Pertanto, non solo il dipendente non si è tempestivamente opposto
alla disdetta entro questa data ai sensi dell’art. 336b cpv. 1 CO (essendo
l’opposizione 30 agosto 2018 di cui al doc. W tardiva), ma nemmeno ha avviato
la sua azione entro il termine di 180 giorni come imposto dall’art. 336b cpv. 2
CO (avendo inoltrato la sua istanza di conciliazione solamente il 14 marzo
2019). Ne discende la perenzione del suo diritto di pretendere un’indennità per
disdetta abusiva.
4.1
Con il gravame, l’appellante contesta questi accertamenti rilevando
che il rapporto di lavoro è di fatto proseguito almeno fino al 31 ottobre 2018
per volontà espressa della datrice di lavoro, giacché essa ha fino a quel
momento versato il salario, gli oneri sociali, gli assegni famigliari, ha
permesso l’utilizzo della vettura aziendale e ha richiesto l’intervento delle
pertinenti assicurazioni per il versamento delle indennità per malattia e
infortunio. La medesima avrebbe peraltro chiaramente comunicato di ritenere il
rapporto di lavoro definitivamente terminato il 31 ottobre 2018 alla luce di
quanto esposto nei conteggi (doc. K, N1-N10, O1-O2) e nella risposta 22 ottobre
2019.
(p. 9 Ad 5). Pertanto, i termini imposti dall’art. 336b CO sarebbero stati
ossequiati.
4.2
Ora, in prima sede la datrice di lavoro, oltre a contestare
determinati periodi di presunta inabilità lavorativa della controparte e a
sottolineare che alcuni di essi, riguardanti casomai malattie e infortuni di
lieve entità, non avrebbero dato l’avvio a un periodo di protezione, ha anche negato
in termini generali l’attendibilità dei certificati medici dell’attore e dunque
l’applicabilità dell’art. 336c CO (cfr. risposta 22 ottobre 2019, p. 4-9).
Prima dell’avvio della causa giudiziaria, essa aveva peraltro continuato a
versare al dipendente il salario non per una sua volontà di proseguire il
rapporto di collaborazione o prolungare il termine di disdetta (non avendo del
resto mai preteso un suo rientro in azienda), bensì a fronte dei certificati
medici prodotti e rivelatisi a posteriori, dopo un adeguato esame, sospetti, inattendibili
o perlomeno insufficienti per impedire la scadenza della disdetta al 30 aprile
2018.
Nella fattispecie, pretendere che ciò prolungasse il termine di
contestazione della disdetta non risulta corretto e quantomeno dubbio alla luce
del principio della buona fede (art. 2 CC). Comunque sia, anche volendo aderire
alla tesi dell’appellante, l’impugnativa sarebbe comunque destinata
all’insuccesso, per i motivi che seguiranno.
5.
Il giudice di prime cure ha
stabilito che l’attore, indipendentemente dalle riflessioni sopra esposte, non
ha dimostrato l’unico motivo di abusività da lui addotto. E meglio, ha preteso
che la motivazione della disdetta fornita dalla datrice di lavoro (asserite
difficoltà economiche dell’azienda) sarebbe stata menzognera e pretestuosa, ma
senza apportare sufficienti indizi a supporto della sua tesi. È piuttosto
emerso che la datrice di lavoro tra il 2016 e il 2017 ha effettivamente subito
importanti perdite di esercizio e un crollo della cifra d’affari (doc. 1 e 3;
v. anche gli interrogatori di G__________,
N__________ ed E__________, organi della convenuta), circostanza che l’attore
non è riuscito a smentire (avendo del resto rinunciato all’esperimento di una perizia giudiziaria). La motivazione neppure
risulta menzognera per il semplice fatto che la datrice di lavoro ha
successivamente assunto, per la funzione dell’attore, due nuove persone, non
avendo la medesima mai preteso che il licenziamento fosse semplicemente da
ricondurre alla riduzione dei costi ed essendo essa libera di stabilire le sue
strategie per uscire dalla crisi (nella fattispecie comprendenti, per
ammissione stessa dell’attore, maggiori investimenti nella Svizzera interna,
area precedentemente da lui gestita), peraltro rivelatesi vincenti. Il giudice
di primo grado ha inoltre evidenziato che AO 1 si è dimostrata particolarmente corretta nei confronti del suo
dipendente offrendogli una forma di collaborazione alternativa, segnatamente
quale agente esterno indipendente, ciò che l’attore ha dapprima negato, salvo poi
rilevare che una simile proposta era per lui inaccettabile.
5.1
L’appellante contesta di non aver fornito sufficienti indizi
relativi alla pretestuosità della tesi della datrice di lavoro e che questa
trovi un riscontro negli atti istruttori. Egli sostiene innanzitutto che il
presunto crollo della cifra d’affari di AO 1 non sarebbe affatto dimostrato: il
doc. 4 conterrebbe una mera allegazione di parte di dubbia origine e difficile
comprensione, mentre gli interrogatori di E__________ e N__________
dimostrerebbero che nel corso degli anni la cifra d’affari non ha avuto crolli
bensì piuttosto un andamento altalenante, per cui le importanti perdite
d’esercizio sarebbero da ricercare in altre cause.
La censura è tuttavia inadatta a rimettere in
discussione il giudizio pretorile. In primo luogo, anche se la cifra d’affari
complessiva della società può essere ritenuta altalenante, dagli interrogatori
citati dal primo giudice (e che l’appellante non mette in discussione) emerge
che quella settoriale relativa all’area gestita dall’attore era effettivamente
calata (cfr. verbale del 14
luglio 2020, p. 2; verbale del 23 settembre 2020, p. 2 e 4-5). Alla luce di
ciò, il riferimento dell’appellante al
doc. 4 (che il giudice di prima sede neppure ha citato) non è determinante,
ritenuto peraltro che esso conferma le cifre esposte da E__________
relativamente alla cifra d’affari nell’area di AP 1.
In secondo luogo, l’appellante non si confronta con il
contenuto dei doc. 1 e 3 né contesta che la società si trovasse in una
difficile situazione finanziaria caratterizzata da importanti perdite
d’esercizio. È pertanto più che verosimile che la società fosse alla ricerca di
soluzioni per uscire dalla crisi, e che fra le medesime potesse anche prospettare
uno o più licenziamenti.
5.2
L’appellante evidenzia in seguito che la controparte si sarebbe
contraddetta fornendo di volta in volta versioni diverse e confuse, sostenendo dapprima
che la disdetta costituiva una misura di risparmio e riduzione del personale (doc.
F, doc. G, risposta di causa, Ad. 2 p. 3 e Ad. 9 p. 12; conclusioni della
convenuta, p. 4) e che le nuove assunzioni (incompatibili con questo scopo)
sarebbero state decise solo in un secondo momento (quando in realtà hanno avuto
luogo poco più di un mese dopo il licenziamento), per poi ammettere che la
disdetta era da ricondurre a una modifica della strategia aziendale e alla
volontà di incrementare la cifra d’affari, che nel periodo qui di rilievo non
poteva dirsi problematica.
Anche questa censura, ridotta
perlopiù a una tesi soggettiva in opposizione al giudizio di prima sede e
dunque ai limiti della ricevibilità, non può essere accolta. Difatti, nessuno
scritto di AO 1 o prova agli atti permette di concludere che la datrice di
lavoro abbia pronunciato la disdetta (esclusivamente) nell’ottica di un
risparmio dei costi, né che essa abbia adottato un comportamento abusivo e
contraddittorio. Richiamato quanto sopra esposto in relazione al calo della
cifra d’affari e alla difficile situazione societaria, l’appellante non
contesta che la datrice di lavoro deve poter scegliere liberamente le misure
che ritiene più idonee per uscire dalla crisi (ad esempio la riduzione dei
costi o delle perdite, l’aumento dei profitti o la diversificazione degli affari),
senza dover rendere conto del loro esito. In quest’ottica, anche il suo
rimprovero secondo cui il licenziamento costituirebbe l’unica misura draconiana
presa dalla società (affermazione che egli nemmeno sostanzia con opportuni
riferimenti) cade nel vuoto. Negli scritti di prima sede (v. ad esempio la risposta, p. 3 e 11), la convenuta ha sottolineato di avere individuato
delle misure di risparmio, di rilancio e di modifica del “concetto operativo” a
fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali, ciò che è
perfettamente compatibile con il contenuto dei doc. F e G. L’appellante non
contesta di avere in prima sede riconosciuto che nella strategia societaria
rientrava anche il potenziamento del personale nell’area da lui precedentemente
gestita. Le prove agli atti lo confermano, precisando che la datrice di lavoro
ha preferito assumere, per il ruolo
di responsabile della Svizzera
tedesca, due persone residenti sul territorio e che dunque potessero garantire
una costante presenza oltre che maggiori conoscenze e contatti (verbale del 14
luglio 2020, p. 2; verbale del 23 settembre 2020, p. 2 e 5). Parimenti,
l’appellante non contesta che questa scelta ha portato i suoi frutti, con
conseguente miglioramento della situazione aziendale dal 2019. Ne consegue che
le considerazioni addotte dall’appellante non fanno apparire la disdetta
abusiva e che anche sotto questo aspetto la decisione pretorile resiste alla
critica.
6.
L’appellante critica altresì
il Pretore aggiunto per avere, con decisione 27 agosto 2020, estromesso dagli
atti il doc. PP malgrado egli con scritto 23 luglio 2020 ne avesse chiesto
l’ammissione ex art. 229 CPC onde dimostrare che le misure di rilancio elaborate
dalla datrice di lavoro ed emerse per la prima volta nell’interrogatorio di N__________
del 14 luglio 2020 erano già state proposte dall’attore stesso nel 2010. La
critica e la derivante richiesta di reintegrare negli atti tale documento non
possono ciononostante essere accolte, non spiegando l’appellante quale sua tesi
controversa e debitamente allegata potrebbe dimostrare e che influenza avrebbe sull’esito
del giudizio.
7.
Per l’appellante, la disdetta
sarebbe abusiva anche a causa delle modalità con cui è stata data, avendo la
datrice di lavoro violato il suo dovere accresciuto di protezione nei suoi
riguardi, quale dipendente anziano con numerosi anni di servizio impeccabile e
una famiglia a carico, omettendo di informarlo preventivamente della
prospettata disdetta e di cercare delle soluzioni alternative che permettessero
il mantenimento del posto di lavoro. Questo aspetto, mai contestato dalla controparte,
sarebbe stato a torto trascurato dal primo giudice malgrado fosse già contenuto
negli allegati introduttivi di prima sede a fondamento della pretesa indennità o
perlomeno deducibile dai fatti ivi allegati (cfr. petizione, punto 2 p. 3), per
poi essere ribadito in sede di conclusioni (punto 12, p. 22-23), tenuto anche
conto dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice (art. 57
CPC) e della possibilità di proporre in ogni momento delle considerazioni
giuridiche. L’appellante aggiunge che se la strategia aziendale prevedeva
maggiori investimenti e diversificazione nella Svizzera interna, la datrice di
lavoro aveva la possibilità di mantenere il suo posto di lavoro e di
affiancarlo con un nuovo
collaboratore residente in quella zona. Tuttavia, una simile proposta o una
valida soluzione alternativa, contrariamente a quanto rilevato dal primo
giudice, non sarebbero mai state presentate. In particolare, egli non avrebbe
mai rifiutato la proposta di concludere un contratto di agenzia né avrebbe mai
ammesso un simile rifiuto. Piuttosto, la proposta non sarebbe mai stata concretizzata,
per cui non si poteva da lui pretendere che la valutasse. D’altronde, essa non
sarebbe stata accettabile, in quanto non avrebbe garantito il mantenimento del
posto di lavoro e un salario stabile.
7.1
Con la decisione di primo grado, il Pretore aggiunto
ha sottolineato che l’attore nella petizione e nella replica ha evidenziato la
sua età avanzata e le sue ulteriori caratteristiche personali non per sostanziare
un aggiuntivo motivo di abusività della disdetta, bensì soltanto per
quantificare l’indennità dovuta. Questo accertamento non può essere sovvertito
dalle argomentazioni di cui al precedente considerando. Difatti l’attore nei
suoi allegati introduttivi non solo non ha lamentato l’assenza di un previo
colloquio, ma ha evidenziato la sua età, anzianità di servizio, fedeltà e
l’assenza di proposte alternative solo in termini generici, rispettivamente in
relazione all’ammontare dell’indennità e non per fondare l’abusività della
disdetta (cfr. petizione, punto 2 p. 3 e punto 9 p. 10). Aggiungasi che egli ha
contestato la disdetta solo allorché ha appreso dell’assunzione dei due nuovi
collaboratori, evidenziando che l’abusività derivava proprio da quel motivo (cfr.
petizione, punto 7 p. 6 e doc. W). Questa lacuna allegatoria non poteva essere
sanata in sede di conclusioni, non riguardando essa una mera argomentazione giuridica
ma piuttosto l’impostazione stessa della causa: la tematica avrebbe dovuto
essere debitamente esposta negli allegati introduttivi in modo da permettere
alla controparte di esercitare il suo diritto al contraddittorio e presentare
eventualmente delle prove al riguardo. Di qui la tardività della tesi e la sua
inammissibilità. Comunque sia, essa non avrebbe potuto essere accolta, come si
evidenzierà qui di seguito.
7.2
Malgrado l’elencazione di cui all’art. 336 CO
sia esemplificativa e non esaustiva, lo scopo della norma non può essere
stravolto, né si può ammettere una disdetta abusiva ogniqualvolta il
comportamento del datore di lavoro non possa essere ritenuto irreprensibile:
deve piuttosto sussistere una situazione di gravità paragonabile ai casi
espressamente menzionati nell'art. 336 CO (DTF 136 III 513, consid. 2.3; STF
4A_44/2021 del 2 giugno 2021, consid. 4.3.4). In generale, per essere abusiva,
la disdetta deve fondarsi su un motivo riprovevole (“verwerflich”)
secondo i canoni sociali di valutazione, ovvero nel senso di un abuso della
libertà accordata alle parti. Il carattere abusivo della disdetta può derivare
non soltanto dai suoi motivi, ma anche dalle modalità con cui è stata data,
giacché il datore di lavoro ha un dovere di protezione nei confronti del
proprio dipendente e anche nell’esercizio dei propri diritti deve usare
riguardo e rispettare il principio della buona fede (art. 328 CO; v. anche STF
4A_419/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 2.3). Di principio, la legge non
impone al datore di lavoro di avvisare il dipendente prima di licenziarlo, o di
coinvolgerlo in un preventivo colloquio. Nemmeno sussiste un obbligo generale
di intraprendere sempre e in ogni caso, prima di pronunciare una disdetta,
delle misure più blande (STF 4A_44/2021 del 2 giugno 2021, consid. 4.3.2).
Nondimeno, il Tribunale federale ha rilevato che nei confronti dei dipendenti in
età avanzata e con una lunga anzianità di servizio, il datore di lavoro ha un
obbligo di protezione accresciuto. In particolare, in alcuni casi l’Alta Corte
ne ha derivato il dovere di informare preventivamente il dipendente e di
cercare soluzioni alternative alla disdetta. Ciò in particolare emerge dalla
DTF 132 III 115 (consid. 4.2, 5.1 e 5.4), che comunque trattava un caso
particolarmente gravoso e finanche estremo, ove il dipendente era stato
licenziato dopo 44 anni di impeccabile servizio a distanza di pochi mesi dal
suo pensionamento e in assenza di una necessità aziendale, come pure dalle STF
4A_558/2012 del 18 febbraio 2013 (consid. 2) e 4A_ 384/2014 del 12 novembre
2014.
(consid. 4.2). Il Tribunale federale ha tuttavia rifiutato l’applicazione
di criteri rigidi e un esame isolato dell’età del dipendente, osservando che occorre
sempre valutare tutte le circostanze del caso concreto (STF 4A_44/2021 del 2
giugno 2021, consid. 4.3.2; 4A_419/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 2.5;
4C.388/2006 del 30 gennaio 2007, consid. 4.2).
7.3
Nella fattispecie, il dipendente è stato
licenziato allorché aveva 59 anni e 9 anni di servizio. Lungi dall’essere un
caso estremo, esso avrebbe comunque potuto suscitare qualche riflessione nel
senso della giurisprudenza summenzionata. Sennonché nel caso concreto le
argomentazioni dell’appellante non permetterebbero in ogni caso di accertare un
comportamento abusivo della datrice di lavoro. Egli sembra pretendere di non
essere stato al corrente della possibilità di discutere possibili soluzioni
alternative di collaborazione. Questa posizione, contestata dalla convenuta, è
smentita sia dalle conclusioni stesse dell’attore (punto 12), sia dalle
risultanze istruttorie, dalle quali emerge che le parti, su iniziativa della
datrice di lavoro, hanno avuto almeno due colloqui per discutere delle
conseguenze della disdetta e che è stato il dipendente a non aver voluto
approfittare dell'opportunità offertagli, preferendo avanzare richieste di
natura economica (cfr. verbale del 14
luglio 2020, p. 3-4 e verbale del 23 settembre 2020, p. 2 e 5-6). Non si può
pertanto concludere che le intenzioni della datrice di lavoro fossero poco
serie o pretestuose. Inoltre, ricordata la libertà di quest’ultima nello
stabilire le strategie per uscire dalla crisi e le motivazioni soggiacenti alle
due nuove assunzioni (già sopra esposte), rilevato che il ruolo dirigenziale
dell’attore poteva complicare un suo spostamento all’interno dell’azienda (cfr.
STF 4A_44/2021 del 2 giugno 2021,
consid. 4.3.3), come pure che questi è
stato comunque esonerato dal fornire la propria prestazione lavorativa e ha
continuato a percepire lo stipendio e a usufruire della vettura aziendale fino
all’autunno 2018, le circostanze del caso concreto attestano in realtà un agire
corretto da parte della datrice di lavoro.
8.
Dovendosi confermare la
conclusione pretorile di diniego dell’abusività della disdetta, non occorre
approfondire le argomentazioni dell’appellante relative all’ammontare di
un’eventuale indennità e la contestuale richiesta di assunzione agli atti del
doc. VV.
9.
Quale ultima censura,
l’appellante chiede che le ripetibili fissate dal primo giudice in un importo
di fr. 12'000.- e dunque superiore al limite massimo tariffale previsto dal
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (fr. 9'211.65 per un valore
litigioso di
fr. 46'058.25) siano ridotte a fr. 9'200.-. Detto superamento non sarebbe a suo
dire giustificato da alcuna circostanza particolare (neppure addotta dalla
controparte), ritenuto che la causa non era complessa, che gli allegati
introduttivi erano relativamente brevi, che l’istruttoria è stata piuttosto
semplice, come pure che la parte convenuta si è limitata a contestare i fatti
da lui allegati senza introdurre nuove tesi, ha esposto poche considerazioni
dottrinali e giuridiche, ha prodotto pochi documenti e ha fondato
essenzialmente le sue conclusioni sui verbali agli atti. L’appellante aggiunge
che a suo modo di vedere la convenuta avrebbe inutilmente appesantito l’istruttoria
con la richiesta di mezzi di prova irrilevanti (ad esempio la richiesta di
informazioni scritte dal __________, ridondante alla luce della produzione dei
doc. NN e OO, e l’interrogatorio di G__________), per cui dovrebbe essere
ritenuta responsabile dei costi inutilmente causati.
9.1
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali
e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento,
censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso
se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe
applicabili (IICCA del 13 marzo 2019, inc. 12.2017.172, consid. 9; IICCA
dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; IICCA del 25 novembre
2014, inc. 12.2014.121).
9.2
Nella fattispecie, il primo giudice ha motivato la quantificazione
delle ripetibili, spiegando di aver applicato l’aliquota massima (20% di fr. 46'058.25
= 9'211.66), tenendo altresì conto dell’IVA e delle spese (totale: fr.
12'000.-), per considerare le diverse tematiche giuridiche sollevate e la nota
d’onorario prodotta dall’attore (doc. QQ), che esponeva un importo di ben fr. 42'671.95 (ovvero molto maggiore all’importo
attribuito alla convenuta). L’appellante non si confronta con quest’ultima
circostanza (limitandosi a osservare che il suo dispendio di tempo, quale parte
attrice, sarebbe stato ben maggiore a quello della controparte, e meglio pari a
ben 167.91 ore), non contrasta in modo efficace l’assunto pretorile relativo
all’ampiezza della causa (che ha pur sempre riguardato non solo il tema della
vettura aziendale, dei conteggi salariali e dell’abusività della disdetta, ma
anche quello della presunta inabilità lavorativa dell’attore, che ha richiesto
svariati accertamenti e approfondimenti) e non considera che la convenuta,
prima ancora di esporre le proprie tesi, ha comunque dovuto esaminare quelle
dell’attore e la copiosa documentazione da egli prodotta. Tenuto conto di ciò,
dei contatti con la cliente e con la Pretura, degli scritti presentati, delle
udienze tenute e della procedura istruttoria, si può ammettere un dispendio
orario di almeno 30 ore, per cui conteggiandovi anche l’IVA e le spese,
l’importo assegnato dal primo giudice non risulta eccedere il suo potere di
apprezzamento, richiamati gli art. 6, 11, 13 e 14 RTar. Nemmeno è giustificata
la richiesta dell’appellante di porre a carico della controparte le spese da
lei inutilmente causate, considerati il suo diritto alla difesa nonché la
potenziale rilevanza delle informazioni scritte presso il __________ (inerenti
l’asserita inabilità lavorativa dell’attore in un periodo più ampio di quello
oggetto dei doc. NN e OO) e poco dispendiose (cfr. doc. rich. V°) e
dell’interrogatorio di G__________, che come gli altri organi ha potuto
riferire in merito alla situazione societaria, alle sue strategie e alle
motivazioni della disdetta.
10.
In definitiva l’appello
(subordinatamente reclamo) 17 maggio 2021 dev’essere integralmente respinto,
con conseguente conferma dell’impugnato giudizio e delle spese giudiziarie di
primo grado. Le spese di seconda sede, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 35'010.15, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106
cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13
LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11
RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 3’500.-.
Nella fattispecie il valore litigioso supera la soglia prevista dall’art. 74
cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC,
la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello
(subordinatamente reclamo) 17 maggio 2021 di AP 1 è respinto.
§ Di
conseguenza, la decisione 13 aprile 2021 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna (inc. OR.2019.15) è confermata.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà all’appellata
fr. 3’500.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).