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Decisione

12.2021.74

Contratto di lavoro, abusività della disdetta, dovere di protezione accresciuto nei confronti di dipendenti anziani

17 novembre 2021Italiano26 min

delle difficoltà economiche, rispettivamente dei risultati negativi della ditta,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.74

Lugano

17 novembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.15 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 30

settembre 2019 da

AP

1 (__________)

patrocinato dall’PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'922.50 lordi (da cui

dedurre gli oneri sociali da versare ai competenti

istituti assicurativi e previdenziali e

l’importo di fr. 142.35 per l’uso dell’auto

aziendale), di fr. 125.65 netti quale importo

indebitamente dedotto dall’ultimo conteggio salariale

e di fr. 35'010.15 netti a titolo di

indennità per disdetta abusiva, oltre a interessi del

5% dal 31 dicembre 2018;

pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto

limitatamente all’importo di fr. 125.65 con decisione

13 aprile 2021;

appellante l’attore, che con appello (subordinatamente

reclamo) 17 maggio 2021 ha

chiesto la riforma del querelato giudizio, in via principale nel

senso di accogliere

parzialmente la petizione nella misura di fr. 125.65 + fr.

35'010.15 netti oltre

interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi,

e in via subordinata nel

senso di perlomeno ridurre le ripetibili a suo carico, con protesta

di spese e ripetibili di

secondo grado;

mentre la convenuta con risposta 10 giugno 2021 ha postulato l’integrale

reiezione

del gravame, con protesta di ripetibili di seconda sede;

viste altresì la replica spontanea 21 giugno 2021 dell’appellante e

la duplica spontanea

1° luglio 2021 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto di lavoro del 10 dicembre 2008 AO 1 ha assunto AP 1 in

qualità di responsabile marketing e comunicazione a partire dal 24

novembre 2008, a tempo pieno e per un salario lordo mensile di fr. 9’200.-

oltre a gratifiche e all’uso abituale dell’auto aziendale (doc. C1, C2). Il

contratto è stato rinnovato il 22 agosto 2014, con funzione estesa anche al

ruolo di responsabile delle vendite per la Svizzera tedesca e salario lordo

mensile ammontante a fr. 9'258.- oltre accessori fino al 31 dicembre 2013 e a

fr. 10'488.- oltre accessori a partire dal 1° gennaio 2014, a cui erano

ulteriormente da aggiungere una “gratifica” (tredicesima) pari all’8.33% del

salario lordo e la messa a disposizione di un’auto aziendale del valore di fr.

296.30/284.70 mensili (doc. D1-D3, F, N1-N9). Il contratto poteva essere

disdetto per la fine di un mese con un preavviso di 6 mesi.

B.

In data 27 ottobre 2017 la datrice di lavoro ha significato al

dipendente la disdetta ordinaria del contratto per il 30 aprile 2018 alla luce

delle difficoltà economiche, rispettivamente dei risultati negativi della ditta,

esonerandolo dall’obbligo di fornire la sua prestazione

lavorativa durante il periodo di disdetta (doc. G).

C.

A partire dal gennaio 2018, il dipendente ha fornito alla

controparte una serie di certificati medici attestanti numerosi periodi di

inabilità lavorativa, talvolta totale, talvolta parziale, per malattia o per

infortunio, su un lasso di tempo decorrente dal 2 gennaio 2018 fino al 4

novembre 2018 (doc. H1-H11).

D.

Con scritto 30 agosto 2018, per il tramite della sua patrocinatrice,

AP 1 ha contestato la disdetta in quanto abusiva, avendo la controparte nel

frattempo assunto due nuovi collaboratori per la funzione che egli svolgeva, in

contraddizione con le motivazioni espresse nella lettera di licenziamento. Il

medesimo ha altresì chiesto chiarimenti in relazione ai conteggi salariali di

luglio e agosto 2018 (doc. W).

E.

La datrice di lavoro ha versato il salario,

comprensivo della gratifica (tredicesima) pro rata temporis e del

controvalore per la concessione in uso dell’auto aziendale, fino al 31 ottobre

2018 (doc. N9/N10 e O1/O2). A partire dal 5 novembre 2018, AP 1 ha richiesto il

versamento dell’indennità di disoccupazione, rilevando di pretendere comunque

ancora da AO 1 lo stipendio di novembre e dicembre 2018 e cedendo conseguentemente alla Cassa di

disoccupazione un suo eventuale credito nei confronti della

società per salari non corrisposti a concorrenza dell’importo che gli sarebbe

stato anticipato quale indennità di disoccupazione (doc. S e T). Nel gennaio

2019, la Cassa cantonale di disoccupazione ha versato a AP 1 complessivi

fr. 15'236.75 lordi quale indennità di disoccupazione per i mesi di novembre e

dicembre 2018 (doc. U1 e U2).

F.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 3 giugno

2019, con petizione 30 settembre 2019 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, postulandone innanzitutto la

condanna al pagamento di fr. 10'922.50 a titolo di salario lordo per i mesi di

novembre e dicembre 2018 (essendosi a suo dire il periodo di disdetta

prolungato, a seguito dell’inabilità lavorativa, sino al 31 dicembre 2018 ex

art. 336c cpv. 2 CO), comprensivo della tredicesima pro rata, degli assegni

famigliari e del controvalore per l’uso della macchina aziendale nonché sottratti

gli importi anticipati dalla Cassa di disoccupazione, specificando che

dall’importo sarebbero poi stati ulteriormente da dedurre gli oneri sociali da

versare ai competenti istituti assicurativi e previdenziali e l’importo di fr.

142.35 per l’effettivo utilizzo dell’auto aziendale nella prima metà di

novembre 2018. L’attore ha pure chiesto il versamento di fr. 125.65 netti quale

importo indebitamente dedotto dall’ultimo conteggio salariale per la messa a

disposizione di una vettura sostitutiva in realtà mai ricevuta, e previamente

compensato con le spese di fr. 50.- da lui pagate per la

manutenzione dell’auto aziendale (fr. 125.65 – fr. 50.- = fr. 75.65, cfr. doc.

N9 e Q3). Ha inoltre postulato il versamento di fr. 35'010.15 netti (3 mensilità

di salario) a titolo di indennità per disdetta abusiva (art. 336a CO). Il tutto

oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2018.

G. Con

risposta 22 ottobre 2019 la convenuta si è opposta alla petizione, in

particolare contestando l’attendibilità dei certificati medici prodotti e

l’asserita abusività della disdetta, come pure rilevando che in ogni caso il

contratto di lavoro sarebbe terminato al più tardi il 31 agosto

2018 e che

la deduzione di fr. 125.65 sarebbe in

realtà stata effettuata a causa della mancata tempestiva riconsegna dell’auto

aziendale e della conseguente spesa insorta alla datrice di lavoro (doc. N9 e 8).

H.

Con replica 21 novembre 2019 e duplica 4 dicembre 2019 le parti si

sono riconfermate nelle proprie antitetiche tesi e richieste.

I.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti,

con decisione 13 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione condannando AO 1 a versare a AP 1 la somma di fr. 125.65

netti (dispositivo n. 1) e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3’500.-

così come le spese di fr. 225.- interamente a carico dell’attore, pure

condannato a rifondere alla convenuta fr. 12’000.- a titolo di ripetibili

(dispositivo n. 2). In sintesi, il primo giudice ha negato l’attendibilità dei

certificati medici presentati dall’attore e l’applicabilità della protezione

prevista dall’art. 336c CO, sicché il contratto di lavoro è terminato il 30

aprile 2018. Ha pure negato il diritto dell’attore a pretendere un’indennità

per disdetta abusiva, mentre ha accolto la pretesa di fr. 125.65, non avendo la

convenuta né indicato né dimostrato quando avrebbe chiesto all’attore di

restituire il veicolo aziendale.

J.

Con appello (subordinatamente reclamo) 17 maggio 2021 AP 1 si è

aggravato contro tale giudizio, chiedendo in via principale di accogliere anche

la sua pretesa relativa all’indennità per disdetta abusiva (fr. 35'010.15 netti)

con protesta delle spese giudiziarie di prima istanza (con ripetibili

quantificate in

fr. 42'671.95) e di seconda istanza (con ripetibili quantificate in

fr. 7'037.10), e in via subordinata di ridurre da fr. 12'000.- a

fr. 9'200.- le ripetibili a suo carico nella procedura di prima sede e protesta

delle spese giudiziarie di seconda sede (con ripetibili quantificate in fr.

7'037.10).

K.

Con risposta 10 giugno 2021 AO 1 ha postulato l’integrale reiezione

dell’appello, con protesta di ripetibili di seconda sede.

L.

Con replica spontanea 21 giugno 2021 e duplica spontanea 1° luglio

2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie tesi, contestando

quelle avverse.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità

del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella

fattispecie, l’appello 17 maggio 2021 contro la decisione 13 aprile 2021

(notificata il 19 aprile 2021) è tempestivo, così come sono tempestivi la

risposta 10 giugno 2021 dell’appellata e gli ulteriori scritti spontanei delle

parti.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

3.

A questo stadio della

procedura l’appellante non contesta gli accertamenti pretorili relativi

all’inattendibilità dei certificati medici da lui prodotti e alla mancata

applicabilità dell’art. 336c CO. Rimangono unicamente controversi il tema

dell’abusività della disdetta e la ripartizione/quantificazione delle spese

giudiziarie di prima sede (ammontare delle ripetibili).

4.

Con l’impugnata decisione il

Pretore aggiunto, dopo aver riassunto dottrina e giurisprudenza relative agli

art. 336 seg. CO (p. 11-12 e 14 della decisione impugnata, alle quali si

rinvia) ha innanzitutto osservato che il rapporto di lavoro è terminato il 30

aprile 2018. Pertanto, non solo il dipendente non si è tempestivamente opposto

alla disdetta entro questa data ai sensi dell’art. 336b cpv. 1 CO (essendo

l’opposizione 30 agosto 2018 di cui al doc. W tardiva), ma nemmeno ha avviato

la sua azione entro il termine di 180 giorni come imposto dall’art. 336b cpv. 2

CO (avendo inoltrato la sua istanza di conciliazione solamente il 14 marzo

2019). Ne discende la perenzione del suo diritto di pretendere un’indennità per

disdetta abusiva.

4.1

Con il gravame, l’appellante contesta questi accertamenti rilevando

che il rapporto di lavoro è di fatto proseguito almeno fino al 31 ottobre 2018

per volontà espressa della datrice di lavoro, giacché essa ha fino a quel

momento versato il salario, gli oneri sociali, gli assegni famigliari, ha

permesso l’utilizzo della vettura aziendale e ha richiesto l’intervento delle

pertinenti assicurazioni per il versamento delle indennità per malattia e

infortunio. La medesima avrebbe peraltro chiaramente comunicato di ritenere il

rapporto di lavoro definitivamente terminato il 31 ottobre 2018 alla luce di

quanto esposto nei conteggi (doc. K, N1-N10, O1-O2) e nella risposta 22 ottobre

2019.

(p. 9 Ad 5). Pertanto, i termini imposti dall’art. 336b CO sarebbero stati

ossequiati.

4.2

Ora, in prima sede la datrice di lavoro, oltre a contestare

determinati periodi di presunta inabilità lavorativa della controparte e a

sottolineare che alcuni di essi, riguardanti casomai malattie e infortuni di

lieve entità, non avrebbero dato l’avvio a un periodo di protezione, ha anche negato

in termini generali l’attendibilità dei certificati medici dell’attore e dunque

l’applicabilità dell’art. 336c CO (cfr. risposta 22 ottobre 2019, p. 4-9).

Prima dell’avvio della causa giudiziaria, essa aveva peraltro continuato a

versare al dipendente il salario non per una sua volontà di proseguire il

rapporto di collaborazione o prolungare il termine di disdetta (non avendo del

resto mai preteso un suo rientro in azienda), bensì a fronte dei certificati

medici prodotti e rivelatisi a posteriori, dopo un adeguato esame, sospetti, inattendibili

o perlomeno insufficienti per impedire la scadenza della disdetta al 30 aprile

2018.

Nella fattispecie, pretendere che ciò prolungasse il termine di

contestazione della disdetta non risulta corretto e quantomeno dubbio alla luce

del principio della buona fede (art. 2 CC). Comunque sia, anche volendo aderire

alla tesi dell’appellante, l’impugnativa sarebbe comunque destinata

all’insuccesso, per i motivi che seguiranno.

5.

Il giudice di prime cure ha

stabilito che l’attore, indipendentemente dalle riflessioni sopra esposte, non

ha dimostrato l’unico motivo di abusività da lui addotto. E meglio, ha preteso

che la motivazione della disdetta fornita dalla datrice di lavoro (asserite

difficoltà economiche dell’azienda) sarebbe stata menzognera e pretestuosa, ma

senza apportare sufficienti indizi a supporto della sua tesi. È piuttosto

emerso che la datrice di lavoro tra il 2016 e il 2017 ha effettivamente subito

importanti perdite di esercizio e un crollo della cifra d’affari (doc. 1 e 3;

v. anche gli interrogatori di G__________,

N__________ ed E__________, organi della convenuta), circostanza che l’attore

non è riuscito a smentire (avendo del resto rinunciato all’esperimento di una perizia giudiziaria). La motivazione neppure

risulta menzognera per il semplice fatto che la datrice di lavoro ha

successivamente assunto, per la funzione dell’attore, due nuove persone, non

avendo la medesima mai preteso che il licenziamento fosse semplicemente da

ricondurre alla riduzione dei costi ed essendo essa libera di stabilire le sue

strategie per uscire dalla crisi (nella fattispecie comprendenti, per

ammissione stessa dell’attore, maggiori investimenti nella Svizzera interna,

area precedentemente da lui gestita), peraltro rivelatesi vincenti. Il giudice

di primo grado ha inoltre evidenziato che AO 1 si è dimostrata particolarmente corretta nei confronti del suo

dipendente offrendogli una forma di collaborazione alternativa, segnatamente

quale agente esterno indipendente, ciò che l’attore ha dapprima negato, salvo poi

rilevare che una simile proposta era per lui inaccettabile.

5.1

L’appellante contesta di non aver fornito sufficienti indizi

relativi alla pretestuosità della tesi della datrice di lavoro e che questa

trovi un riscontro negli atti istruttori. Egli sostiene innanzitutto che il

presunto crollo della cifra d’affari di AO 1 non sarebbe affatto dimostrato: il

doc. 4 conterrebbe una mera allegazione di parte di dubbia origine e difficile

comprensione, mentre gli interrogatori di E__________ e N__________

dimostrerebbero che nel corso degli anni la cifra d’affari non ha avuto crolli

bensì piuttosto un andamento altalenante, per cui le importanti perdite

d’esercizio sarebbero da ricercare in altre cause.

La censura è tuttavia inadatta a rimettere in

discussione il giudizio pretorile. In primo luogo, anche se la cifra d’affari

complessiva della società può essere ritenuta altalenante, dagli interrogatori

citati dal primo giudice (e che l’appellante non mette in discussione) emerge

che quella settoriale relativa all’area gestita dall’attore era effettivamente

calata (cfr. verbale del 14

luglio 2020, p. 2; verbale del 23 settembre 2020, p. 2 e 4-5). Alla luce di

ciò, il riferimento dell’appellante al

doc. 4 (che il giudice di prima sede neppure ha citato) non è determinante,

ritenuto peraltro che esso conferma le cifre esposte da E__________

relativamente alla cifra d’affari nell’area di AP 1.

In secondo luogo, l’appellante non si confronta con il

contenuto dei doc. 1 e 3 né contesta che la società si trovasse in una

difficile situazione finanziaria caratterizzata da importanti perdite

d’esercizio. È pertanto più che verosimile che la società fosse alla ricerca di

soluzioni per uscire dalla crisi, e che fra le medesime potesse anche prospettare

uno o più licenziamenti.

5.2

L’appellante evidenzia in seguito che la controparte si sarebbe

contraddetta fornendo di volta in volta versioni diverse e confuse, sostenendo dapprima

che la disdetta costituiva una misura di risparmio e riduzione del personale (doc.

F, doc. G, risposta di causa, Ad. 2 p. 3 e Ad. 9 p. 12; conclusioni della

convenuta, p. 4) e che le nuove assunzioni (incompatibili con questo scopo)

sarebbero state decise solo in un secondo momento (quando in realtà hanno avuto

luogo poco più di un mese dopo il licenziamento), per poi ammettere che la

disdetta era da ricondurre a una modifica della strategia aziendale e alla

volontà di incrementare la cifra d’affari, che nel periodo qui di rilievo non

poteva dirsi problematica.

Anche questa censura, ridotta

perlopiù a una tesi soggettiva in opposizione al giudizio di prima sede e

dunque ai limiti della ricevibilità, non può essere accolta. Difatti, nessuno

scritto di AO 1 o prova agli atti permette di concludere che la datrice di

lavoro abbia pronunciato la disdetta (esclusivamente) nell’ottica di un

risparmio dei costi, né che essa abbia adottato un comportamento abusivo e

contraddittorio. Richiamato quanto sopra esposto in relazione al calo della

cifra d’affari e alla difficile situazione societaria, l’appellante non

contesta che la datrice di lavoro deve poter scegliere liberamente le misure

che ritiene più idonee per uscire dalla crisi (ad esempio la riduzione dei

costi o delle perdite, l’aumento dei profitti o la diversificazione degli affari),

senza dover rendere conto del loro esito. In quest’ottica, anche il suo

rimprovero secondo cui il licenziamento costituirebbe l’unica misura draconiana

presa dalla società (affermazione che egli nemmeno sostanzia con opportuni

riferimenti) cade nel vuoto. Negli scritti di prima sede (v. ad esempio la risposta, p. 3 e 11), la convenuta ha sottolineato di avere individuato

delle misure di risparmio, di rilancio e di modifica del “concetto operativo” a

fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali, ciò che è

perfettamente compatibile con il contenuto dei doc. F e G. L’appellante non

contesta di avere in prima sede riconosciuto che nella strategia societaria

rientrava anche il potenziamento del personale nell’area da lui precedentemente

gestita. Le prove agli atti lo confermano, precisando che la datrice di lavoro

ha preferito assumere, per il ruolo

di responsabile della Svizzera

tedesca, due persone residenti sul territorio e che dunque potessero garantire

una costante presenza oltre che maggiori conoscenze e contatti (verbale del 14

luglio 2020, p. 2; verbale del 23 settembre 2020, p. 2 e 5). Parimenti,

l’appellante non contesta che questa scelta ha portato i suoi frutti, con

conseguente miglioramento della situazione aziendale dal 2019. Ne consegue che

le considerazioni addotte dall’appellante non fanno apparire la disdetta

abusiva e che anche sotto questo aspetto la decisione pretorile resiste alla

critica.

6.

L’appellante critica altresì

il Pretore aggiunto per avere, con decisione 27 agosto 2020, estromesso dagli

atti il doc. PP malgrado egli con scritto 23 luglio 2020 ne avesse chiesto

l’ammissione ex art. 229 CPC onde dimostrare che le misure di rilancio elaborate

dalla datrice di lavoro ed emerse per la prima volta nell’interrogatorio di N__________

del 14 luglio 2020 erano già state proposte dall’attore stesso nel 2010. La

critica e la derivante richiesta di reintegrare negli atti tale documento non

possono ciononostante essere accolte, non spiegando l’appellante quale sua tesi

controversa e debitamente allegata potrebbe dimostrare e che influenza avrebbe sull’esito

del giudizio.

7.

Per l’appellante, la disdetta

sarebbe abusiva anche a causa delle modalità con cui è stata data, avendo la

datrice di lavoro violato il suo dovere accresciuto di protezione nei suoi

riguardi, quale dipendente anziano con numerosi anni di servizio impeccabile e

una famiglia a carico, omettendo di informarlo preventivamente della

prospettata disdetta e di cercare delle soluzioni alternative che permettessero

il mantenimento del posto di lavoro. Questo aspetto, mai contestato dalla controparte,

sarebbe stato a torto trascurato dal primo giudice malgrado fosse già contenuto

negli allegati introduttivi di prima sede a fondamento della pretesa indennità o

perlomeno deducibile dai fatti ivi allegati (cfr. petizione, punto 2 p. 3), per

poi essere ribadito in sede di conclusioni (punto 12, p. 22-23), tenuto anche

conto dell’applicazione d’ufficio del diritto da parte del giudice (art. 57

CPC) e della possibilità di proporre in ogni momento delle considerazioni

giuridiche. L’appellante aggiunge che se la strategia aziendale prevedeva

maggiori investimenti e diversificazione nella Svizzera interna, la datrice di

lavoro aveva la possibilità di mantenere il suo posto di lavoro e di

affiancarlo con un nuovo

collaboratore residente in quella zona. Tuttavia, una simile proposta o una

valida soluzione alternativa, contrariamente a quanto rilevato dal primo

giudice, non sarebbero mai state presentate. In particolare, egli non avrebbe

mai rifiutato la proposta di concludere un contratto di agenzia né avrebbe mai

ammesso un simile rifiuto. Piuttosto, la proposta non sarebbe mai stata concretizzata,

per cui non si poteva da lui pretendere che la valutasse. D’altronde, essa non

sarebbe stata accettabile, in quanto non avrebbe garantito il mantenimento del

posto di lavoro e un salario stabile.

7.1

Con la decisione di primo grado, il Pretore aggiunto

ha sottolineato che l’attore nella petizione e nella replica ha evidenziato la

sua età avanzata e le sue ulteriori caratteristiche personali non per sostanziare

un aggiuntivo motivo di abusività della disdetta, bensì soltanto per

quantificare l’indennità dovuta. Questo accertamento non può essere sovvertito

dalle argomentazioni di cui al precedente considerando. Difatti l’attore nei

suoi allegati introduttivi non solo non ha lamentato l’assenza di un previo

colloquio, ma ha evidenziato la sua età, anzianità di servizio, fedeltà e

l’assenza di proposte alternative solo in termini generici, rispettivamente in

relazione all’ammontare dell’indennità e non per fondare l’abusività della

disdetta (cfr. petizione, punto 2 p. 3 e punto 9 p. 10). Aggiungasi che egli ha

contestato la disdetta solo allorché ha appreso dell’assunzione dei due nuovi

collaboratori, evidenziando che l’abusività derivava proprio da quel motivo (cfr.

petizione, punto 7 p. 6 e doc. W). Questa lacuna allegatoria non poteva essere

sanata in sede di conclusioni, non riguardando essa una mera argomentazione giuridica

ma piuttosto l’impostazione stessa della causa: la tematica avrebbe dovuto

essere debitamente esposta negli allegati introduttivi in modo da permettere

alla controparte di esercitare il suo diritto al contraddittorio e presentare

eventualmente delle prove al riguardo. Di qui la tardività della tesi e la sua

inammissibilità. Comunque sia, essa non avrebbe potuto essere accolta, come si

evidenzierà qui di seguito.

7.2

Malgrado l’elencazione di cui all’art. 336 CO

sia esemplificativa e non esaustiva, lo scopo della norma non può essere

stravolto, né si può ammettere una disdetta abusiva ogniqualvolta il

comportamento del datore di lavoro non possa essere ritenuto irreprensibile:

deve piuttosto sussistere una situazione di gravità paragonabile ai casi

espressamente menzionati nell'art. 336 CO (DTF 136 III 513, consid. 2.3; STF

4A_44/2021 del 2 giugno 2021, consid. 4.3.4). In generale, per essere abusiva,

la disdetta deve fondarsi su un motivo riprovevole (“verwerflich”)

secondo i canoni sociali di valutazione, ovvero nel senso di un abuso della

libertà accordata alle parti. Il carattere abusivo della disdetta può derivare

non soltanto dai suoi motivi, ma anche dalle modalità con cui è stata data,

giacché il datore di lavoro ha un dovere di protezione nei confronti del

proprio dipendente e anche nell’esercizio dei propri diritti deve usare

riguardo e rispettare il principio della buona fede (art. 328 CO; v. anche STF

4A_419/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 2.3). Di principio, la legge non

impone al datore di lavoro di avvisare il dipendente prima di licenziarlo, o di

coinvolgerlo in un preventivo colloquio. Nemmeno sussiste un obbligo generale

di intraprendere sempre e in ogni caso, prima di pronunciare una disdetta,

delle misure più blande (STF 4A_44/2021 del 2 giugno 2021, consid. 4.3.2).

Nondimeno, il Tribunale federale ha rilevato che nei confronti dei dipendenti in

età avanzata e con una lunga anzianità di servizio, il datore di lavoro ha un

obbligo di protezione accresciuto. In particolare, in alcuni casi l’Alta Corte

ne ha derivato il dovere di informare preventivamente il dipendente e di

cercare soluzioni alternative alla disdetta. Ciò in particolare emerge dalla

DTF 132 III 115 (consid. 4.2, 5.1 e 5.4), che comunque trattava un caso

particolarmente gravoso e finanche estremo, ove il dipendente era stato

licenziato dopo 44 anni di impeccabile servizio a distanza di pochi mesi dal

suo pensionamento e in assenza di una necessità aziendale, come pure dalle STF

4A_558/2012 del 18 febbraio 2013 (consid. 2) e 4A_ 384/2014 del 12 novembre

2014.

(consid. 4.2). Il Tribunale federale ha tuttavia rifiutato l’applicazione

di criteri rigidi e un esame isolato dell’età del dipendente, osservando che occorre

sempre valutare tutte le circostanze del caso concreto (STF 4A_44/2021 del 2

giugno 2021, consid. 4.3.2; 4A_419/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 2.5;

4C.388/2006 del 30 gennaio 2007, consid. 4.2).

7.3

Nella fattispecie, il dipendente è stato

licenziato allorché aveva 59 anni e 9 anni di servizio. Lungi dall’essere un

caso estremo, esso avrebbe comunque potuto suscitare qualche riflessione nel

senso della giurisprudenza summenzionata. Sennonché nel caso concreto le

argomentazioni dell’appellante non permetterebbero in ogni caso di accertare un

comportamento abusivo della datrice di lavoro. Egli sembra pretendere di non

essere stato al corrente della possibilità di discutere possibili soluzioni

alternative di collaborazione. Questa posizione, contestata dalla convenuta, è

smentita sia dalle conclusioni stesse dell’attore (punto 12), sia dalle

risultanze istruttorie, dalle quali emerge che le parti, su iniziativa della

datrice di lavoro, hanno avuto almeno due colloqui per discutere delle

conseguenze della disdetta e che è stato il dipendente a non aver voluto

approfittare dell'opportunità offertagli, preferendo avanzare richieste di

natura economica (cfr. verbale del 14

luglio 2020, p. 3-4 e verbale del 23 settembre 2020, p. 2 e 5-6). Non si può

pertanto concludere che le intenzioni della datrice di lavoro fossero poco

serie o pretestuose. Inoltre, ricordata la libertà di quest’ultima nello

stabilire le strategie per uscire dalla crisi e le motivazioni soggiacenti alle

due nuove assunzioni (già sopra esposte), rilevato che il ruolo dirigenziale

dell’attore poteva complicare un suo spostamento all’interno dell’azienda (cfr.

STF 4A_44/2021 del 2 giugno 2021,

consid. 4.3.3), come pure che questi è

stato comunque esonerato dal fornire la propria prestazione lavorativa e ha

continuato a percepire lo stipendio e a usufruire della vettura aziendale fino

all’autunno 2018, le circostanze del caso concreto attestano in realtà un agire

corretto da parte della datrice di lavoro.

8.

Dovendosi confermare la

conclusione pretorile di diniego dell’abusività della disdetta, non occorre

approfondire le argomentazioni dell’appellante relative all’ammontare di

un’eventuale indennità e la contestuale richiesta di assunzione agli atti del

doc. VV.

9.

Quale ultima censura,

l’appellante chiede che le ripetibili fissate dal primo giudice in un importo

di fr. 12'000.- e dunque superiore al limite massimo tariffale previsto dal

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (fr. 9'211.65 per un valore

litigioso di

fr. 46'058.25) siano ridotte a fr. 9'200.-. Detto superamento non sarebbe a suo

dire giustificato da alcuna circostanza particolare (neppure addotta dalla

controparte), ritenuto che la causa non era complessa, che gli allegati

introduttivi erano relativamente brevi, che l’istruttoria è stata piuttosto

semplice, come pure che la parte convenuta si è limitata a contestare i fatti

da lui allegati senza introdurre nuove tesi, ha esposto poche considerazioni

dottrinali e giuridiche, ha prodotto pochi documenti e ha fondato

essenzialmente le sue conclusioni sui verbali agli atti. L’appellante aggiunge

che a suo modo di vedere la convenuta avrebbe inutilmente appesantito l’istruttoria

con la richiesta di mezzi di prova irrilevanti (ad esempio la richiesta di

informazioni scritte dal __________, ridondante alla luce della produzione dei

doc. NN e OO, e l’interrogatorio di G__________), per cui dovrebbe essere

ritenuta responsabile dei costi inutilmente causati.

9.1

Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali

e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento,

censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso

se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe

applicabili (IICCA del 13 marzo 2019, inc. 12.2017.172, consid. 9; IICCA

dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; IICCA del 25 novembre

2014, inc. 12.2014.121).

9.2

Nella fattispecie, il primo giudice ha motivato la quantificazione

delle ripetibili, spiegando di aver applicato l’aliquota massima (20% di fr. 46'058.25

= 9'211.66), tenendo altresì conto dell’IVA e delle spese (totale: fr.

12'000.-), per considerare le diverse tematiche giuridiche sollevate e la nota

d’onorario prodotta dall’attore (doc. QQ), che esponeva un importo di ben fr. 42'671.95 (ovvero molto maggiore all’importo

attribuito alla convenuta). L’appellante non si confronta con quest’ultima

circostanza (limitandosi a osservare che il suo dispendio di tempo, quale parte

attrice, sarebbe stato ben maggiore a quello della controparte, e meglio pari a

ben 167.91 ore), non contrasta in modo efficace l’assunto pretorile relativo

all’ampiezza della causa (che ha pur sempre riguardato non solo il tema della

vettura aziendale, dei conteggi salariali e dell’abusività della disdetta, ma

anche quello della presunta inabilità lavorativa dell’attore, che ha richiesto

svariati accertamenti e approfondimenti) e non considera che la convenuta,

prima ancora di esporre le proprie tesi, ha comunque dovuto esaminare quelle

dell’attore e la copiosa documentazione da egli prodotta. Tenuto conto di ciò,

dei contatti con la cliente e con la Pretura, degli scritti presentati, delle

udienze tenute e della procedura istruttoria, si può ammettere un dispendio

orario di almeno 30 ore, per cui conteggiandovi anche l’IVA e le spese,

l’importo assegnato dal primo giudice non risulta eccedere il suo potere di

apprezzamento, richiamati gli art. 6, 11, 13 e 14 RTar. Nemmeno è giustificata

la richiesta dell’appellante di porre a carico della controparte le spese da

lei inutilmente causate, considerati il suo diritto alla difesa nonché la

potenziale rilevanza delle informazioni scritte presso il __________ (inerenti

l’asserita inabilità lavorativa dell’attore in un periodo più ampio di quello

oggetto dei doc. NN e OO) e poco dispendiose (cfr. doc. rich. V°) e

dell’interrogatorio di G__________, che come gli altri organi ha potuto

riferire in merito alla situazione societaria, alle sue strategie e alle

motivazioni della disdetta.

10.

In definitiva l’appello

(subordinatamente reclamo) 17 maggio 2021 dev’essere integralmente respinto,

con conseguente conferma dell’impugnato giudizio e delle spese giudiziarie di

primo grado. Le spese di seconda sede, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 35'010.15, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106

cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13

LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 3’500.-.

Nella fattispecie il valore litigioso supera la soglia prevista dall’art. 74

cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC,

la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello

(subordinatamente reclamo) 17 maggio 2021 di AP 1 è respinto.

§ Di

conseguenza, la decisione 13 aprile 2021 della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna (inc. OR.2019.15) è confermata.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellata

fr. 3’500.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).