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Decisione

12.2021.78

Compravendita - inadempimento - rescissione del contratto - restituzione del prezzo - legittimazione passiva

12 ottobre 2021Italiano16 min

I. L’appello 21 maggio 2021 di AP 1 e AP 2 è respinto

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.78

Lugano

12 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.193

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10

ottobre 2016 da

AP 1

AP 2

tutti rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui gli attori hanno

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di

CHF 503'114.75 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2015 e il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 22 aprile 2021 ha respinto;

appellanti gli attori con

appello 21 maggio 2021, con cui hanno chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata l’annullamento della

pronuncia di primo grado con rinvio della causa al Pretore per nuova decisione,

il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con

risposta 2 luglio 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta

di spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 19 luglio 2021 degli attori;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nella primavera del

2013, a seguito delle discussioni intavolate con AO 1,

presidente e C.E.O. di A__________ __________, i coniugi AP 1 e AP 2

hanno acquistato il 10% delle azioni della società 4__________ __________ per

un prezzo di

fr. 500'000.-, come confermato nell’e-mail 26

settembre 2013 (doc. D, con cui AO 1 aveva

comunicato a AP 1 “Dear AP 1,

As

Chairman and C.E.O. of A__________ __________, I hereby confirm that you and I

have reached an Agreement to sell to you and your wife a 10% stake in 4__________

__________, from my family’s personal shares, for the amount of

CHF 500'000.-. I hereby also

confirm that you have already made three payments to A__________ __________ for

the amount of

CHF 100'000.- on April 2013, of CHF 150'000.- on August 2013 and of CHF

100'000.- on September 2013. This Investment Acknowledgement constitutes the

basis of the Agreement you and I shall sign in the next weeks. My kindest

regards to you and your family”,

firmandosi

“AO 1, Chairman and C.E.O. A__________ __________”).

Nel

settembre 2015, preso atto che le azioni così acquistate, pur essendo state

regolarmente pagate, non erano ancora state loro trasferite, essi, dopo i

solleciti del caso, hanno provveduto a rescindere il contratto di compravendita.

2. Con petizione 10

ottobre 2016 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, per

ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 503'114.75 oltre interessi al 5%

dal 25 settembre 2015 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essi, in estrema sintesi,

hanno preteso la restituzione del prezzo delle azioni (CHF 500'000.-) e la

rifusione delle spese legali (CHF 3'114.75).

Il convenuto si è

integralmente opposto alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

decisione 22 aprile 2021, il Pretore, ritenendo che al convenuto difettasse la

legittimazione passiva, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia

di CHF 20’000.- e le spese a carico degli attori in solido, obbligati altresì a

rifondere alla controparte CHF 25’000.- per ripetibili.

4. Con l’appello 21

maggio 2021 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 2 luglio

2021 (a cui ha poi fatto seguito la replica spontanea 19 luglio 2021 della

controparte), gli attori, sostenendo che al convenuto doveva invece essere

riconosciuta la legittimazione passiva e che anche le ulteriori condizioni per

ammettere la loro domanda erano date, hanno

chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, e in via subordinata, laddove un tale giudizio

non fosse ancora stato ritenuto opportuno, l’annullamento della pronuncia di primo grado con rinvio della causa al

Pretore per nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

5. Nella sua decisione, per quanto qui interessa, il Pretore

ha ritenuto che gli attori non avessero dimostrato di aver concluso il

contratto alla base delle loro pretese con il convenuto personalmente e che di

conseguenza a quest’ultimo doveva essere negata la legittimazione passiva. Egli

ha innanzitutto evidenziato che nell’e-mail 26 settembre 2013 (doc. D), offerta

dagli attori anche quale mezzo di prova a dimostrazione del fatto di aver

concluso il contratto con il convenuto personalmente, quest’ultimo aveva invero

precisato in entrata di esprimersi in qualità di presidente e amministratore

delegato di A__________ __________ rispettivamente di confermare in tale veste

il raggiungimento di un accordo con l’attore AP 1 (“As Chairman and C.E.O.

of A__________ __________, I hereby confirm that you and I have reached an

Agreement”) - ciò che risultava anche dalla firma stessa dell’e-mail in

questione (“AO 1, Chairman and C.E.O. A__________ __________”) - firma

peraltro sempre utilizzata dal convenuto negli scambi di corrispondenza

intercorsi con la controparte sia prima dell’accordo, ed in particolare nella

sua e-mail 22 gennaio 2013 (cfr. doc. 14), in cui aveva indicato all’attore AP

1 le possibilità di un suo coinvolgimento nel progetto che avevano discusso, sia

dopo (cfr. doc. E, F e G). Ha in seguito rilevato che gli attori non avevano

mai sostenuto di aver reagito all’e-mail di cui al doc. D contestando di voler

concludere un contratto con detta società anziché con il convenuto personalmente.

Ha poi aggiunto che, al contrario, il prezzo pattuito contrattualmente era

stato integralmente pagato proprio a A__________ __________ e che i bonifici

delle singole rate indicavano quale causale “Private loan regarding

negotiation of A__________” (cfr. doc. AA, BB, CC, 2 e 20; cfr. pure

replica p. 6 e duplica p. 5). E ha infine fatto notare che del resto la stessa

A__________ __________, sempre rappresentata dal convenuto, aveva pacificamente

condotto le trattative relative all’acquisto di una partecipazione nella 4__________

__________ anche con H__________ __________ (cfr. doc. 15), finanziatore presentato

al convenuto proprio dall’attore AP 1, ciò che pure avvalorava la tesi che in

quel contesto il convenuto aveva agito in nome e per conto della società che

presiedeva. Risultava invece irrilevante il fatto che le azioni oggetto della compravendita

fossero di proprietà del convenuto, giacché nulla impediva a un terzo - in

questo caso A__________ __________ - di fungere da venditore delle stesse,

assumendosi chiaramente le conseguenze di un eventuale inadempimento.

6. In

questa sede gli attori hanno rimproverato al giudice di prime cure di aver applicato

erroneamente il principio dell’affidamento (art. 18 CO), laddove aveva concluso

che il contratto di compravendita non era stato concluso con il convenuto.

Innanzitutto,

alla luce dei molteplici significati che il vocabolo “as” poteva

assumere nella lingua inglese (segnatamente quello di “usato per descrivere

l’obbiettivo o la qualità di qualcuno o qualcosa”, quello di “come, con

l’apparenza di, essendo”, o quello di “perché”; cfr. doc. B

d’appello), una persona ragionevole non sarebbe mai giunta alla conclusione che

nell’e-mail di cui al doc. D il convenuto, con l’indicazione “As Chairman

and C.E.O. of A__________ __________”,

avesse dichiarato di rappresentare

quella società o di concludere il contratto per lei: “infatti, è legittimo

sostenere che “as” all’inizio della frase voglia indicare la qualità di una

persona, come quella di Presidente o Chairman di 4__________ __________ [recte:

A__________ __________]. Questa qualità era nota agli appellanti, che comunque

credevano (ragionevolmente) di concludere con l’appellato direttamente e

personalmente” (appello p. 10). Di poco conto era poi la particolare firma apposta

alla fine di quell’e-mail, “ritenuto che in vari settori professionali si

tratta di una firma automatizzata per l’integralità della corrispondenza, con

riferimento a indirizzi vari, recapiti e-mail e recapiti telefonici”

(appello p. 10). Oltretutto, in nessun modo il convenuto aveva “fatto

riferimento alcuno ad un’eventuale rappresentanza di 4__________ __________ [recte:

A__________ __________] nel quadro delle negoziazioni” (appello p. 11).

Ben più rilevante era piuttosto

il fatto che il convenuto, sempre nell’e-mail di cui al doc. D, avesse confermato

che “you and I have reached an Agreement” e avesse poi aggiunto che l’accordo costituiva la base “of

the Agreement you and I shall sign in the next weeks”, ossia che il

contratto, che in seguito avrebbe dovuto essere - ma non è poi stato -

formalizzato per scritto, era stato chiaramente e univocamente concluso con lui

(“and I”). Nell’e-mail 28 gennaio 2014 (doc. F) egli aveva inoltre fatto

un altro riferimento diretto alla sua famiglia senza menzionare in alcun modo A__________

__________, lasciando nuovamente intendere che il venditore del pacchetto

azionario fosse proprio lui. Un’altra circostanza di particolare rilievo era pure

il fatto che la proprietà delle azioni oggetto del contratto era pacificamente

del convenuto o della sua famiglia, mentre A__________ __________ non deteneva

alcuna partecipazione. Infine, “giurisprudenza e dottrina ammettono univocamente

che anche le abitudini di determinati negozi o all’interno di determinati

mercati vanno prese in considerazione. A livello internazionale, la

compravendita di azioni o di pacchetti azionari è definita “Share Purchase

Agreement” (o “SPA”). Una persona ragionevole nel settore penserebbe in buona

fede che il venditore sia la persona fisica o giuridica proprietaria delle azioni

e non un’altra entità (come la A__________ __________ nel caso di specie)”

(appello p. 11).

6.1. La legittimazione delle parti - attiva

della parte attrice, passiva della parte convenuta - è una premessa sostanziale

dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di

diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi

stadio del procedimento. Determinare la legittimazione passiva di una

parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio

nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 126 III 59

consid. 1a, 136 III 365 consid. 2.1; TF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015

consid. 3.1). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti

dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione

passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al

quale procede la parte attrice (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI - Appendice 2000/2004, m. 23 ad art. 181).

6.2. La censura degli

attori dev’essere disattesa già in ordine.

Essa è innanzitutto

irricevibile, siccome non sufficientemente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), nella

misura in cui essi non si sono confrontati criticamente con tutte le considerazioni

che avevano indotto il giudice di prime cure ad ammettere l’eccezione di

carenza di legittimazione passiva. In particolare essi non hanno spiegato per

quali ragioni di fatto o di diritto il giudice di prime cure avrebbe sbagliato

a ritenere che il convenuto, sia prima sia dopo la conclusione dell’accordo, avesse

sempre firmato le sue missive con la menzione “AO 1,

Chairman and C.E.O. A__________ __________”; ma soprattutto non hanno

censurato né l’accertamento secondo cui essi non

avevano mai sostenuto di aver reagito all’e-mail di cui al doc. D contestando

di voler concludere un contratto con detta società anziché con il convenuto

personalmente, né l’accertamento secondo cui il prezzo pattuito

contrattualmente era poi stato integralmente pagato proprio a A__________ __________

e secondo cui i bonifici delle singole rate indicavano quale causale “Private

loan regarding negotiation of A__________”, né infine l’accertamento

secondo cui la stessa A__________ __________, sempre rappresentata dal

convenuto, aveva pacificamente condotto le trattative relative all’acquisto di

una partecipazione nella 4__________ __________ anche con H__________ __________,

finanziatore presentato al convenuto proprio dall’attore AP 1, ciò che pure avvalorava

la tesi che in quel contesto il convenuto aveva agito in nome e per conto della

società che presiedeva. Il fatto che, su questi ultimi tre accertamenti, essi -

come si dirà nel prossimo considerando - si siano poi espressi nella loro

replica spontanea 19 luglio 2021 non modifica il giudizio di irricevibilità per

carenza di motivazione, gli allegati spontanei delle parti non essendo idonei a

completare o integrare l’appello o la risposta all’appello, segnatamente a

introdurre delle censure che non erano state evocate in quei memoriali (cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Essa

è parimenti irricevibile, siccome fondata su fatti e prove nuovi (art. 317 cpv.

1 CPC), nella misura in cui gli attori si sono prevalsi in questa sede di tutta

una serie di fatti e di prove che non erano mai stati evocati o prodotti in

prima istanza, dove si erano limitati a sostenere che le azioni oggetto della

compravendita erano di proprietà del convenuto e non di A__________ __________

e che il convenuto, confermando nella e-mail di cui al doc. D che “you and I have reached an Agreement”, aveva lasciato

intendere che il venditore del pacchetto azionario fosse lui, poco importando

invece se i pagamenti fossero poi avvenuti a favore di A__________ __________ (cfr.

replica p. 3 e 9 e conclusioni p. 5 seg.).

6.3. In ogni caso la censura degli attori sarebbe stata da

respingere nel merito anche laddove fosse stata ammissibile in ordine.

È innanzitutto a

ragione che il primo giudice ha stabilito che

nell’e-mail di cui al doc. D il convenuto aveva confermato il raggiungimento di

un accordo con l’attore AP 1 proprio nella sua qualità di presidente e C.E.O.,

e dunque in rappresentanza, di A__________ __________ (“As Chairman and

C.E.O. of A__________ __________, I hereby confirm that you and I have reached

an Agreement”), ritenuto che la sua qualità di rappresentante di quella società

risultava anche dalla firma apposta all’e-mail in questione (“AO 1, Chairman

and C.E.O. A__________ __________”), che per altro era quella da lui sempre

utilizzata negli scambi di corrispondenza intercorsi con la controparte sia

prima (cfr. doc. 14) sia dopo dell’accordo (cfr. doc. E, F e G). Contrariamente

a quanto preteso - in modo assai poco comprensibile - dagli attori, non è affatto

vero che dai molteplici possibili significati da loro attribuiti al vocabolo inglese

“as” qualsiasi persona ragionevole doveva escludere che nell’e-mail in

questione il convenuto avesse dichiarato di rappresentare A__________ __________

o di concludere il contratto per essa, e ciò in quanto “è

legittimo

sostenere che “as” all’inizio della frase voglia indicare la qualità di una

persona, come quella di Presidente o Chairman di A__________ __________. Questa

qualità era nota agli appellanti, che comunque credevano (ragionevolmente) di

concludere con l’appellato direttamente e personalmente”; è poi

irrilevante, e comunque non è stato nemmeno provato, che la particolare firma

apposta alla fine di quell’e-mail potesse essere “una firma automatizzata

per l’integralità della corrispondenza, con riferimento a indirizzi vari,

recapiti e-mail e recapiti telefonici”; e nemmeno è vero che il

convenuto, confermando sempre in quell’e-mail che “you

and I have reached an Agreement”, avesse

dichiarato che il contratto era stato concluso con lui (“and I”),

essendo invece incontestabile che in quello scritto il termine “I”

andava inteso nel senso di “rappresentante di A__________ __________”, società di

cui egli, allora (cfr. doc. D) e sempre (cfr. doc. 14, E, F e G), aveva dichiarato

di agire in qualità di presidente e C.E.O. (“As Chairman and C.E.O. of A__________

__________, I hereby confirm that you and I have reached an Agreement”).

È parimenti a ragione che il primo giudice

ha rilevato che gli attori non avevano mai sostenuto di aver reagito all’e-mail

di cui al doc. D contestando di voler concludere un contratto con A__________ __________

anziché con il convenuto personalmente (cfr. pure la loro ammissione a p. 3

della replica spontanea all’appello).

È

ancora a ragione che il magistrato ha sottolineato che il prezzo pattuito era poi

stato integralmente pagato proprio a A__________ __________, come per altro

previsto nell’accordo (cfr. doc. D “I hereby also confirm that you have

already made three payments to A__________ __________ __________”; cfr.

pure replica spontanea all’appello p. 3), e che i bonifici delle singole rate

indicavano quale causale proprio “Private loan regarding negotiation of A__________”

(cfr. doc. AA, BB, CC, 2 e 20; cfr. pure replica p. 6 e duplica p. 5).

Ed

è sempre a ragione che egli ha fatto notare che la stessa A__________ __________,

sempre rappresentata dal convenuto, aveva pacificamente condotto le trattative

relative all’acquisto di una partecipazione nella 4__________ __________,

concludendo persino un contratto scritto che riportava gli “obblighi incombenti

alle parti” (cfr. replica spontanea all’appello p. 2), anche con H__________

__________ (cfr. doc. 15), finanziatore presentato al convenuto proprio

dall’attore AP 1, ciò che avvalorava ulteriormente la tesi - anche perché gli stessi

attori avevano definito in prima istanza quest’altra vicenda “pertinente a

proposito del comportamento di controparte (analogo a quello qui descritto)”

(petizione p. 5), poco importando se essi, in violazione del principio della

buona fede processuale (cfr. TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1),

possano poi aver cambiato idea in questa sede, definendola “non rilevante”

(cfr. replica spontanea all’appello p. 2 seg.) - che in quel contesto il

convenuto aveva agito in nome e per conto della società che presiedeva.

In

tali circostanze, il solo fatto che le azioni oggetto della compravendita non fossero

di proprietà di A__________ __________, ma del convenuto, il quale per altro

deteneva il 100% delle azioni di quest’ultima società (cfr. replica spontanea

all’appello p. 3), non può essere considerato sufficiente per riconoscergli la

legittimazione passiva. Gli attori non possono così essere seguiti

laddove hanno sostenuto che “giurisprudenza e dottrina ammettono

univocamente che anche le abitudini di determinati negozi o all’interno di

determinati mercati vanno prese in considerazione. A livello internazionale, la

compravendita di azioni o di pacchetti azionari è definita “Share Purchase

Agreement” (o “SPA”). Una persona ragionevole nel settore penserebbe in buona

fede che il venditore sia la persona fisica o giuridica proprietaria delle

azioni e non un’altra entità (come la A__________ __________ nel caso di specie)”.

7. Alla luce di quanto precede, non è necessario

esprimersi sulle ulteriori considerazioni che, per gli attori, in caso di

reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, avrebbero imposto

l’accoglimento della petizione oppure, laddove un tale giudizio non fosse ancora

stato ritenuto opportuno, l’annullamento della decisione impugnata con il

conseguente rinvio dell’incarto al giudice di prime cure per l’emanazione di

una nuova pronuncia che tenesse conto anche delle stesse.

8. Ne

discende che l’appello degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile, con conferma della decisione pretorile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di CHF 503'114.75, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 21 maggio 2021 di AP 1 e AP 2 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 15’000.- sono a carico degli

appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in solido, CHF 12’000.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).