12.2021.78
Compravendita - inadempimento - rescissione del contratto - restituzione del prezzo - legittimazione passiva
12 ottobre 2021Italiano16 min
I. L’appello 21 maggio 2021 di AP 1 e AP 2 è respinto
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.78
Lugano
12 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.193
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10
ottobre 2016 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
CHF 503'114.75 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2015 e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 22 aprile 2021 ha respinto;
appellanti gli attori con
appello 21 maggio 2021, con cui hanno chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata l’annullamento della
pronuncia di primo grado con rinvio della causa al Pretore per nuova decisione,
il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con
risposta 2 luglio 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 19 luglio 2021 degli attori;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera del
2013, a seguito delle discussioni intavolate con AO 1,
presidente e C.E.O. di A__________ __________, i coniugi AP 1 e AP 2
hanno acquistato il 10% delle azioni della società 4__________ __________ per
un prezzo di
fr. 500'000.-, come confermato nell’e-mail 26
settembre 2013 (doc. D, con cui AO 1 aveva
comunicato a AP 1 “Dear AP 1,
As
Chairman and C.E.O. of A__________ __________, I hereby confirm that you and I
have reached an Agreement to sell to you and your wife a 10% stake in 4__________
__________, from my family’s personal shares, for the amount of
CHF 500'000.-. I hereby also
confirm that you have already made three payments to A__________ __________ for
the amount of
CHF 100'000.- on April 2013, of CHF 150'000.- on August 2013 and of CHF
100'000.- on September 2013. This Investment Acknowledgement constitutes the
basis of the Agreement you and I shall sign in the next weeks. My kindest
regards to you and your family”,
firmandosi
“AO 1, Chairman and C.E.O. A__________ __________”).
Nel
settembre 2015, preso atto che le azioni così acquistate, pur essendo state
regolarmente pagate, non erano ancora state loro trasferite, essi, dopo i
solleciti del caso, hanno provveduto a rescindere il contratto di compravendita.
2. Con petizione 10
ottobre 2016 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, per
ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 503'114.75 oltre interessi al 5%
dal 25 settembre 2015 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essi, in estrema sintesi,
hanno preteso la restituzione del prezzo delle azioni (CHF 500'000.-) e la
rifusione delle spese legali (CHF 3'114.75).
Il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
decisione 22 aprile 2021, il Pretore, ritenendo che al convenuto difettasse la
legittimazione passiva, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia
di CHF 20’000.- e le spese a carico degli attori in solido, obbligati altresì a
rifondere alla controparte CHF 25’000.- per ripetibili.
4. Con l’appello 21
maggio 2021 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 2 luglio
2021 (a cui ha poi fatto seguito la replica spontanea 19 luglio 2021 della
controparte), gli attori, sostenendo che al convenuto doveva invece essere
riconosciuta la legittimazione passiva e che anche le ulteriori condizioni per
ammettere la loro domanda erano date, hanno
chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, e in via subordinata, laddove un tale giudizio
non fosse ancora stato ritenuto opportuno, l’annullamento della pronuncia di primo grado con rinvio della causa al
Pretore per nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Nella sua decisione, per quanto qui interessa, il Pretore
ha ritenuto che gli attori non avessero dimostrato di aver concluso il
contratto alla base delle loro pretese con il convenuto personalmente e che di
conseguenza a quest’ultimo doveva essere negata la legittimazione passiva. Egli
ha innanzitutto evidenziato che nell’e-mail 26 settembre 2013 (doc. D), offerta
dagli attori anche quale mezzo di prova a dimostrazione del fatto di aver
concluso il contratto con il convenuto personalmente, quest’ultimo aveva invero
precisato in entrata di esprimersi in qualità di presidente e amministratore
delegato di A__________ __________ rispettivamente di confermare in tale veste
il raggiungimento di un accordo con l’attore AP 1 (“As Chairman and C.E.O.
of A__________ __________, I hereby confirm that you and I have reached an
Agreement”) - ciò che risultava anche dalla firma stessa dell’e-mail in
questione (“AO 1, Chairman and C.E.O. A__________ __________”) - firma
peraltro sempre utilizzata dal convenuto negli scambi di corrispondenza
intercorsi con la controparte sia prima dell’accordo, ed in particolare nella
sua e-mail 22 gennaio 2013 (cfr. doc. 14), in cui aveva indicato all’attore AP
1 le possibilità di un suo coinvolgimento nel progetto che avevano discusso, sia
dopo (cfr. doc. E, F e G). Ha in seguito rilevato che gli attori non avevano
mai sostenuto di aver reagito all’e-mail di cui al doc. D contestando di voler
concludere un contratto con detta società anziché con il convenuto personalmente.
Ha poi aggiunto che, al contrario, il prezzo pattuito contrattualmente era
stato integralmente pagato proprio a A__________ __________ e che i bonifici
delle singole rate indicavano quale causale “Private loan regarding
negotiation of A__________” (cfr. doc. AA, BB, CC, 2 e 20; cfr. pure
replica p. 6 e duplica p. 5). E ha infine fatto notare che del resto la stessa
A__________ __________, sempre rappresentata dal convenuto, aveva pacificamente
condotto le trattative relative all’acquisto di una partecipazione nella 4__________
__________ anche con H__________ __________ (cfr. doc. 15), finanziatore presentato
al convenuto proprio dall’attore AP 1, ciò che pure avvalorava la tesi che in
quel contesto il convenuto aveva agito in nome e per conto della società che
presiedeva. Risultava invece irrilevante il fatto che le azioni oggetto della compravendita
fossero di proprietà del convenuto, giacché nulla impediva a un terzo - in
questo caso A__________ __________ - di fungere da venditore delle stesse,
assumendosi chiaramente le conseguenze di un eventuale inadempimento.
6. In
questa sede gli attori hanno rimproverato al giudice di prime cure di aver applicato
erroneamente il principio dell’affidamento (art. 18 CO), laddove aveva concluso
che il contratto di compravendita non era stato concluso con il convenuto.
Innanzitutto,
alla luce dei molteplici significati che il vocabolo “as” poteva
assumere nella lingua inglese (segnatamente quello di “usato per descrivere
l’obbiettivo o la qualità di qualcuno o qualcosa”, quello di “come, con
l’apparenza di, essendo”, o quello di “perché”; cfr. doc. B
d’appello), una persona ragionevole non sarebbe mai giunta alla conclusione che
nell’e-mail di cui al doc. D il convenuto, con l’indicazione “As Chairman
and C.E.O. of A__________ __________”,
avesse dichiarato di rappresentare
quella società o di concludere il contratto per lei: “infatti, è legittimo
sostenere che “as” all’inizio della frase voglia indicare la qualità di una
persona, come quella di Presidente o Chairman di 4__________ __________ [recte:
A__________ __________]. Questa qualità era nota agli appellanti, che comunque
credevano (ragionevolmente) di concludere con l’appellato direttamente e
personalmente” (appello p. 10). Di poco conto era poi la particolare firma apposta
alla fine di quell’e-mail, “ritenuto che in vari settori professionali si
tratta di una firma automatizzata per l’integralità della corrispondenza, con
riferimento a indirizzi vari, recapiti e-mail e recapiti telefonici”
(appello p. 10). Oltretutto, in nessun modo il convenuto aveva “fatto
riferimento alcuno ad un’eventuale rappresentanza di 4__________ __________ [recte:
A__________ __________] nel quadro delle negoziazioni” (appello p. 11).
Ben più rilevante era piuttosto
il fatto che il convenuto, sempre nell’e-mail di cui al doc. D, avesse confermato
che “you and I have reached an Agreement” e avesse poi aggiunto che l’accordo costituiva la base “of
the Agreement you and I shall sign in the next weeks”, ossia che il
contratto, che in seguito avrebbe dovuto essere - ma non è poi stato -
formalizzato per scritto, era stato chiaramente e univocamente concluso con lui
(“and I”). Nell’e-mail 28 gennaio 2014 (doc. F) egli aveva inoltre fatto
un altro riferimento diretto alla sua famiglia senza menzionare in alcun modo A__________
__________, lasciando nuovamente intendere che il venditore del pacchetto
azionario fosse proprio lui. Un’altra circostanza di particolare rilievo era pure
il fatto che la proprietà delle azioni oggetto del contratto era pacificamente
del convenuto o della sua famiglia, mentre A__________ __________ non deteneva
alcuna partecipazione. Infine, “giurisprudenza e dottrina ammettono univocamente
che anche le abitudini di determinati negozi o all’interno di determinati
mercati vanno prese in considerazione. A livello internazionale, la
compravendita di azioni o di pacchetti azionari è definita “Share Purchase
Agreement” (o “SPA”). Una persona ragionevole nel settore penserebbe in buona
fede che il venditore sia la persona fisica o giuridica proprietaria delle azioni
e non un’altra entità (come la A__________ __________ nel caso di specie)”
(appello p. 11).
6.1. La legittimazione delle parti - attiva
della parte attrice, passiva della parte convenuta - è una premessa sostanziale
dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di
diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi
stadio del procedimento. Determinare la legittimazione passiva di una
parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio
nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 126 III 59
consid. 1a, 136 III 365 consid. 2.1; TF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015
consid. 3.1). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione
passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al
quale procede la parte attrice (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI - Appendice 2000/2004, m. 23 ad art. 181).
6.2. La censura degli
attori dev’essere disattesa già in ordine.
Essa è innanzitutto
irricevibile, siccome non sufficientemente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), nella
misura in cui essi non si sono confrontati criticamente con tutte le considerazioni
che avevano indotto il giudice di prime cure ad ammettere l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva. In particolare essi non hanno spiegato per
quali ragioni di fatto o di diritto il giudice di prime cure avrebbe sbagliato
a ritenere che il convenuto, sia prima sia dopo la conclusione dell’accordo, avesse
sempre firmato le sue missive con la menzione “AO 1,
Chairman and C.E.O. A__________ __________”; ma soprattutto non hanno
censurato né l’accertamento secondo cui essi non
avevano mai sostenuto di aver reagito all’e-mail di cui al doc. D contestando
di voler concludere un contratto con detta società anziché con il convenuto
personalmente, né l’accertamento secondo cui il prezzo pattuito
contrattualmente era poi stato integralmente pagato proprio a A__________ __________
e secondo cui i bonifici delle singole rate indicavano quale causale “Private
loan regarding negotiation of A__________”, né infine l’accertamento
secondo cui la stessa A__________ __________, sempre rappresentata dal
convenuto, aveva pacificamente condotto le trattative relative all’acquisto di
una partecipazione nella 4__________ __________ anche con H__________ __________,
finanziatore presentato al convenuto proprio dall’attore AP 1, ciò che pure avvalorava
la tesi che in quel contesto il convenuto aveva agito in nome e per conto della
società che presiedeva. Il fatto che, su questi ultimi tre accertamenti, essi -
come si dirà nel prossimo considerando - si siano poi espressi nella loro
replica spontanea 19 luglio 2021 non modifica il giudizio di irricevibilità per
carenza di motivazione, gli allegati spontanei delle parti non essendo idonei a
completare o integrare l’appello o la risposta all’appello, segnatamente a
introdurre delle censure che non erano state evocate in quei memoriali (cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Essa
è parimenti irricevibile, siccome fondata su fatti e prove nuovi (art. 317 cpv.
1 CPC), nella misura in cui gli attori si sono prevalsi in questa sede di tutta
una serie di fatti e di prove che non erano mai stati evocati o prodotti in
prima istanza, dove si erano limitati a sostenere che le azioni oggetto della
compravendita erano di proprietà del convenuto e non di A__________ __________
e che il convenuto, confermando nella e-mail di cui al doc. D che “you and I have reached an Agreement”, aveva lasciato
intendere che il venditore del pacchetto azionario fosse lui, poco importando
invece se i pagamenti fossero poi avvenuti a favore di A__________ __________ (cfr.
replica p. 3 e 9 e conclusioni p. 5 seg.).
6.3. In ogni caso la censura degli attori sarebbe stata da
respingere nel merito anche laddove fosse stata ammissibile in ordine.
È innanzitutto a
ragione che il primo giudice ha stabilito che
nell’e-mail di cui al doc. D il convenuto aveva confermato il raggiungimento di
un accordo con l’attore AP 1 proprio nella sua qualità di presidente e C.E.O.,
e dunque in rappresentanza, di A__________ __________ (“As Chairman and
C.E.O. of A__________ __________, I hereby confirm that you and I have reached
an Agreement”), ritenuto che la sua qualità di rappresentante di quella società
risultava anche dalla firma apposta all’e-mail in questione (“AO 1, Chairman
and C.E.O. A__________ __________”), che per altro era quella da lui sempre
utilizzata negli scambi di corrispondenza intercorsi con la controparte sia
prima (cfr. doc. 14) sia dopo dell’accordo (cfr. doc. E, F e G). Contrariamente
a quanto preteso - in modo assai poco comprensibile - dagli attori, non è affatto
vero che dai molteplici possibili significati da loro attribuiti al vocabolo inglese
“as” qualsiasi persona ragionevole doveva escludere che nell’e-mail in
questione il convenuto avesse dichiarato di rappresentare A__________ __________
o di concludere il contratto per essa, e ciò in quanto “è
legittimo
sostenere che “as” all’inizio della frase voglia indicare la qualità di una
persona, come quella di Presidente o Chairman di A__________ __________. Questa
qualità era nota agli appellanti, che comunque credevano (ragionevolmente) di
concludere con l’appellato direttamente e personalmente”; è poi
irrilevante, e comunque non è stato nemmeno provato, che la particolare firma
apposta alla fine di quell’e-mail potesse essere “una firma automatizzata
per l’integralità della corrispondenza, con riferimento a indirizzi vari,
recapiti e-mail e recapiti telefonici”; e nemmeno è vero che il
convenuto, confermando sempre in quell’e-mail che “you
and I have reached an Agreement”, avesse
dichiarato che il contratto era stato concluso con lui (“and I”),
essendo invece incontestabile che in quello scritto il termine “I”
andava inteso nel senso di “rappresentante di A__________ __________”, società di
cui egli, allora (cfr. doc. D) e sempre (cfr. doc. 14, E, F e G), aveva dichiarato
di agire in qualità di presidente e C.E.O. (“As Chairman and C.E.O. of A__________
__________, I hereby confirm that you and I have reached an Agreement”).
È parimenti a ragione che il primo giudice
ha rilevato che gli attori non avevano mai sostenuto di aver reagito all’e-mail
di cui al doc. D contestando di voler concludere un contratto con A__________ __________
anziché con il convenuto personalmente (cfr. pure la loro ammissione a p. 3
della replica spontanea all’appello).
È
ancora a ragione che il magistrato ha sottolineato che il prezzo pattuito era poi
stato integralmente pagato proprio a A__________ __________, come per altro
previsto nell’accordo (cfr. doc. D “I hereby also confirm that you have
already made three payments to A__________ __________ __________”; cfr.
pure replica spontanea all’appello p. 3), e che i bonifici delle singole rate
indicavano quale causale proprio “Private loan regarding negotiation of A__________”
(cfr. doc. AA, BB, CC, 2 e 20; cfr. pure replica p. 6 e duplica p. 5).
Ed
è sempre a ragione che egli ha fatto notare che la stessa A__________ __________,
sempre rappresentata dal convenuto, aveva pacificamente condotto le trattative
relative all’acquisto di una partecipazione nella 4__________ __________,
concludendo persino un contratto scritto che riportava gli “obblighi incombenti
alle parti” (cfr. replica spontanea all’appello p. 2), anche con H__________
__________ (cfr. doc. 15), finanziatore presentato al convenuto proprio
dall’attore AP 1, ciò che avvalorava ulteriormente la tesi - anche perché gli stessi
attori avevano definito in prima istanza quest’altra vicenda “pertinente a
proposito del comportamento di controparte (analogo a quello qui descritto)”
(petizione p. 5), poco importando se essi, in violazione del principio della
buona fede processuale (cfr. TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1),
possano poi aver cambiato idea in questa sede, definendola “non rilevante”
(cfr. replica spontanea all’appello p. 2 seg.) - che in quel contesto il
convenuto aveva agito in nome e per conto della società che presiedeva.
In
tali circostanze, il solo fatto che le azioni oggetto della compravendita non fossero
di proprietà di A__________ __________, ma del convenuto, il quale per altro
deteneva il 100% delle azioni di quest’ultima società (cfr. replica spontanea
all’appello p. 3), non può essere considerato sufficiente per riconoscergli la
legittimazione passiva. Gli attori non possono così essere seguiti
laddove hanno sostenuto che “giurisprudenza e dottrina ammettono
univocamente che anche le abitudini di determinati negozi o all’interno di
determinati mercati vanno prese in considerazione. A livello internazionale, la
compravendita di azioni o di pacchetti azionari è definita “Share Purchase
Agreement” (o “SPA”). Una persona ragionevole nel settore penserebbe in buona
fede che il venditore sia la persona fisica o giuridica proprietaria delle
azioni e non un’altra entità (come la A__________ __________ nel caso di specie)”.
7. Alla luce di quanto precede, non è necessario
esprimersi sulle ulteriori considerazioni che, per gli attori, in caso di
reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, avrebbero imposto
l’accoglimento della petizione oppure, laddove un tale giudizio non fosse ancora
stato ritenuto opportuno, l’annullamento della decisione impugnata con il
conseguente rinvio dell’incarto al giudice di prime cure per l’emanazione di
una nuova pronuncia che tenesse conto anche delle stesse.
8. Ne
discende che l’appello degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile, con conferma della decisione pretorile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di CHF 503'114.75, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 21 maggio 2021 di AP 1 e AP 2 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di CHF 15’000.- sono a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in solido, CHF 12’000.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).