12.2021.80
Contratto di architetto - remunerazione
12 maggio 2022Italiano25 min
I. L’appello 25 maggio 2021 di AP 1 è respinto nella
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.80
Lugano
12 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.91 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 30 aprile
2015 da
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
AO
1
rappr. dagli avv. dr. PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento in via principale di fr.
330'487.- e in via subordinata di fr. 195’082.-, oltre interessi al 5% dal 5
aprile 2014, come pure il rigetto in via definitiva limitatamente a quelle
somme dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
ritenuto che in sede conclusionale ha ridotto le sue pretese a fr. 189'975.26
oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014 con rigetto in tale misura
dell’opposizione al PE;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con sentenza 23 aprile 2021 ha parzialmente accolto, condannando la
convenuta al pagamento di fr. 52'171.56 oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014
e rigettando in tale misura l’opposizione al PE;
appellante l'attrice, con
appello 25 maggio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 189'975.26 e in subordine per fr.
154'889.26, oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014, con conseguente rigetto in
tale misura dell’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la convenuta, con
risposta 16 agosto 2021, ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 ha svolto, dal maggio 2012 al novembre 2013,
dei lavori di progettazione a favore di AO 1 (doc. B), in vista
dell’edificazione del progetto denominato “__________” sul fondo n. __________
RFD di __________, già oggetto
nel 2011 di un progetto dell’ing. __________ M__________, su cui sorgeva
una villa padronale e s’intendevano realizzare ulteriori abitazioni
unifamiliari e appartamenti in PPP.
La presente vertenza trae
origine dal rifiuto di AO 1 di
corrispondere a AP 1 ulteriori importi a titolo di onorario, oltre ai fr. 274'575.-
già versati sulla base di quanto concordato contrattualmente (per le fasi del progetto
di massima, del progetto definitivo e della procedura di autorizzazione, cfr.
doc. F), per le ulteriori prestazioni di progettazione che erano state eseguite
dopo aver ottenuto la licenza edilizia del 5 giugno 2013 (doc. QQQ, relativa
alla domanda di costruzione del 3 agosto 2012 di cui al doc. G).
2. Con petizione 30
aprile 2015 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in
giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al
pagamento in via principale di fr. 330'487.- e in via subordinata di fr.
195’082.-, oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014, come pure il rigetto in via
definitiva limitatamente a quelle somme dell’opposizione interposta al PE n. __________97
dell’UE di Lugano. In via principale, essa ha preteso un onorario ad valorem
di fr. 73'476.- per i lavori di progettazione relativi alla ristrutturazione
della villa padronale e di fr. 257’011.- per l’elaborazione delle varianti /
modifiche al progetto inizialmente approvato. In via subordinata, ha preteso un
onorario ad horam di fr. 54’325.- per la prima prestazione e di fr.
140’757.- per la seconda.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Una volta esperita l’istruttoria di
causa, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente riconfermate
nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attrice ha ridotto le sue
pretese a fr. 189'975.26 più interessi e accessori. A quel momento essa ha unicamente
preteso un onorario ad horam di fr. 52'171.56 per i lavori di
progettazione relativi alla ristrutturazione della villa padronale e di fr.
137'803.70 per l’elaborazione delle modifiche al progetto.
4. Con decisione 23 aprile 2021 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 52'171.56 oltre
interessi al 5% dal 5 aprile 2014 e ha rigettato in tale misura l’opposizione
al PE, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6’600.- (compresa quella della
procedura di conciliazione) e le spese di fr. 15'100.- (comprese quelle della
procedura di conciliazione) per 1/5 a carico della
convenuta e per 4/5 a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere
alla controparte fr. 13’860.- a titolo di ripetibili parziali. Egli ha in sostanza ammesso le pretese attoree
limitatamente all’onorario ad horam per i lavori di progettazione
relativi alla villa padronale.
5. Con l’appello 25 maggio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 16 agosto 2021, l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione per fr. 189'975.26 e in subordine per fr. 154'889.26,
oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014, con conseguente rigetto in tale misura
dell’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha postulato il riconoscimento anche della pretesa
volta all’attribuzione dell’onorario ad horam per l’elaborazione delle modifiche
al progetto, quantificata in
fr. 137'803.70 e in subordine in fr. 102’717.70.
6. L’art.
308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di
controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso
concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione
finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore
superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che,
essendo stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del
giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta
all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione
dell’appello (art. 312 cpv. 2 CPC).
7. Il
Pretore aggiunto, con riferimento all’unica pretesa attorea qui ancora
litigiosa, quella relativa all’onorario ad horam rivendicato per
l’avvenuta elaborazione, dal 5 giugno al 12 novembre 2013, della (seconda)
variante al progetto inizialmente approvato (doc. VVV),
ha ritenuto che la stessa non potesse essere accolta.
7.1. Per
il giudice di prime cure, l’attrice era stata inizialmente incaricata di elaborare
un progetto inerente a un complesso residenziale a forma di “L” sul fondo n. __________
RFD di __________ nell’ottica dell’ottenimento della relativa licenza edilizia
(doc. F e G; testi __________ H__________ p. 2, __________ M__________ p. 5, __________
D__________ __________ p. 4; interrogatorio di AP 1 p. 1 segg.). A questo
proposito le parti si erano inoltre accordate nel senso che il progetto fosse
terminato, e la domanda di costruzione presentata, entro il luglio 2012 (testi __________
H__________ p. 3, __________ M__________ p. 7; interrogatorio di AP 1 p. 2). Al
riguardo era altresì emersa la volontà della convenuta di ottenere in tempi
ristretti la licenza edilizia (testi E__________ __________ p. 1, __________ S__________
p. 2), volontà riconosciuta anche dall’attrice (teste __________ U__________ p.
2; interrogatorio di AP 1 p. 7). Questa circostanza aveva portato le parti ad
accordarsi per una veloce introduzione della domanda di costruzione e per il
rinvio a un secondo momento del perfezionamento di singole questioni riguardanti
in particolare l’orientamento delle terrazze verso il lago e non verso sud,
come previsto nel progetto iniziale (testi __________ H__________ p. 3, __________
D__________ __________ p. 4, __________ S__________ p. 2, __________ U__________
p. 3; interrogatorio di AP 1 p. 2 e 7).
L’esistenza
di accordi iniziali con oggetto le modifiche al progetto poi messe in atto con
il doc. VVV, riguardanti gli interventi trascritti a p. 9 seg. della petizione
e meglio quelli relativi agli spazi interni (con ampliamenti di locali,
creazioni di nuovi bagni e installazione di camini), non era invece emersa.
Dall’istruttoria era per contro risultato che questi interventi erano stati richiesti
dopo l’ottenimento della licenza edilizia di cui al doc. QQQ (testi __________
N__________ p. 6, __________ U__________ p. 3; interrogatorio di AP 1 p. 5),
per poi essere posti alla base della domanda di costruzione / notifica di cui
al doc. VVV (perizia p. 11). Non si poteva quindi ritenere che, diversamente dalla
questione legata all’orientamento dei balconi, tutte queste altre questioni fossero
state in qualche modo già previste dalle parti nel momento in cui avevano
stabilito l’onorario di cui al doc. F.
Alla
luce di quanto precede, il primo giudice ha concluso che, per quanto atteneva
alla direzione dei balconi, le parti si erano accordate per l’inoltro veloce di
una domanda di costruzione con i balconi rivolti a sud, questione poi da
modificare e risolvere in un secondo tempo nell’ambito di una nuova domanda di
costruzione, mentre che, per quanto atteneva alle modifiche riguardanti gli
spazi interni del complesso residenziale, queste non erano da ricondurre a nessun
tipo di accordo iniziale ma erano il frutto di un ripensamento della convenuta dopo
l’ottenimento della licenza edilizia di cui al doc. QQQ, con il contestuale
affidamento di un nuovo incarico all’attrice.
7.2. In
merito alla remunerazione di queste ulteriori prestazioni, egli ha ritenuto che
occorresse differenziare.
Per
quanto riguardava l’orientamento dei balconi verso il lago, accertato che le
parti si erano accordate per l’inoltro veloce di una prima domanda di
costruzione con i balconi rivolti a sud e per la modifica del dettaglio
nell’ambito di una successiva domanda di costruzione, non vi era motivo per
ritenere che l’onorario stabilito inizialmente non dovesse comprendere anche
questa prestazione. Tale soluzione si fondava anche sulla dottrina, secondo cui
il semplice miglioramento di una progettazione non dà diritto a una remunerazione
aggiuntiva (Egli/Stöckli, Die
Planerverträge, 2013, n. 7.152).
Per
quanto riguardava invece le modifiche apportate al progetto per quanto atteneva
agli spazi interni, visto che queste non erano da ricondurre ad alcun accordo
iniziale ed erano il frutto di un ripensamento della convenuta dopo
l’ottenimento della licenza edilizia di cui al doc. QQQ, ha concluso che la
prestazione non era compresa nell’onorario di cui al doc. F e doveva pertanto
essere remunerata a parte e meglio, non trattandosi concretamente di una
“variante del progetto” ai sensi dell’art. 7.13.3 del regolamento SIA 102 bensì
di una “modifica” giusta l’art. 7.13.4 di quel regolamento (perizia p. 10), con
un onorario ad horam, ossia in base al tempo impiegato.
Ciò
posto, nonostante il perito abbia quantificato in complessivi fr. 137'803.70
(perizia p. 14) l’onorario ad horam per le prestazioni di cui al doc.
VVV, per il Pretore aggiunto tale somma non poteva essere attribuita
all’attrice. In effetti la stessa era stata calcolata facendo riferimento al
doc. BBBBB, che riportava le ore accumulate dall’attrice da settembre a
novembre 2013 (perizia p. 14). Sennonché quel documento comprendeva anche le
ore dedicate alle terrazze e al loro nuovo orientamento che, come detto, non
potevano però essere conteggiate, le stesse dovendo far parte dell’incarico
inizialmente pattuito e nell’onorario calcolato nel doc. F. Dal conteggio
totale delle ore esposto nel doc. BBBBB avrebbero quindi dovuto essere dedotte quelle
riferite alle terrazze, ciò che non era possibile fare dal momento che il doc.
BBBBB non riportava nessuna specifica al riguardo e in particolare non riportava
nessuna indicazione in merito alla quantità di ore riferibili alle singole
attività. Sarebbe quindi spettato all’attrice apportare le necessarie precisazioni,
ciò che avrebbe permesso un calcolo più dettagliato delle ore riconoscibili alla
stessa. Allo stato attuale non era quindi possibile stabilire la remunerazione
corretta spettante all’attrice, non potendosi procedere con le deduzioni del
caso dalla somma calcolata dal perito e rivendicata con le conclusioni di causa.
Tale lacuna non poteva neppure essere colmata tramite un’applicazione analogica
dell’art. 42 cpv. 2 CO. In effetti l’applicazione di tale norma rivestiva
carattere eccezionale ed era limitata ai casi in cui una valutazione precisa
del danno non era possibile, circostanza questa che però non si realizzava nel
caso in esame visto che la definizione del tempo dedicato alla questione dell’orientamento
dei balconi poteva essere apportata dall’attrice (TF 4A_86/2011 del 28 aprile
2011 consid. 6.3).
8. L’accertamento
dei fatti operato dal Pretore aggiunto (riassunto al consid. 7.1) può essere
confermato, con la sola aggiunta di una circostanza evocata dalla convenuta e di
cui si dirà.
8.1. L’attrice
ha segnatamente contestato la valenza probatoria delle testimonianze rese da __________
D__________ __________ e da __________ S__________, tecnici che a suo dire sarebbero
intervenuti nel progetto solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia di cui
al doc. QQQ, rispettivamente da __________ H__________, che avrebbe avuto un
interesse nella lite siccome azionista unico della convenuta. La censura, già irricevibile
siccome formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC)
e per altro addotta in violazione dei dettami della buona fede processuale dopo
che in prima sede quella parte aveva a più riprese menzionato quelle medesime
prove a sostegno delle proprie argomentazioni (TF 4A_260/2008 del 17 novembre
2008 consid. 3.1), è parimenti priva di rilevanza. L’attrice non si è in
effetti avveduta che tutti gli accertamenti fattuali effettuati dal giudice di
prime cure, per altro da lei in parte condivisi o non contestati in questa sede
(si pensi a quello secondo cui essa sarebbe stata inizialmente incaricata di
elaborare un progetto inerente a un complesso residenziale a forma di “L” e a
quello secondo cui tra le parti sarebbe intervenuto un accordo circa una
tempistica piuttosto serrata), si fondavano comunque anche su altri documenti
(doc. F e G), testimonianze (quelle di __________ M__________, E__________ __________,
__________ U__________, __________ __________ e interrogatori (quello di AP 1),
che essa non aveva invece provveduto a censurare.
L’attrice
ha quindi sostenuto che, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime
cure, l’esigenza di spostare l’orientamento delle terrazze (e meglio, a suo
dire, solo quelle delle abitazioni unifamiliari) sarebbe in realtà emersa solo
in un secondo tempo, ossia dopo l’allestimento dei piani all’indirizzo dell’autorità
preposta. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC), visto e considerato che l’attrice non ha spiegato per quali ragioni non
sarebbe stato condivisibile il diverso accertamento pretorile (fondato almeno
sulla non censurata testimonianza di __________ U__________ p. 3 e sul non
censurato interrogatorio di AP 1 p. 2 e 7), con cui non si è assolutamente confrontata,
secondo cui le parti si erano invece accordate per una veloce introduzione
della domanda di costruzione e per il rinvio a un secondo momento del
perfezionamento di singole questioni riguardanti in particolare l’orientamento
delle terrazze verso il lago e non verso sud, come previsto nel progetto
iniziale. In ogni caso la sola circostanza da lei addotta in questa sede a
sostegno di quell’argomentazione che __________ M__________, sentito in sede
testimoniale, e AP 1, sentito nella forma dell’interrogatorio, potessero aver
dichiarato, il primo, che “nelle discussioni precedenti all’inoltro della
domanda di costruzione doc. G, si discusse dell’orientamento dei terrazzi:
l’arch. AP 1 sosteneva che dovessero essere rivolti a sud, mentre la
committenza riteneva che dovevano essere rivolti verso il lago” (p. 5),
rispettivamente il secondo, che “per quanto riguarda la terrazze delle
villette sul tetto, ricordo che se ne discusse durante la progettazione su come
orientarle” (p. 2), è lungi dallo smentire quanto accertato dal Pretore
aggiunto e dal confermare il proprio assunto.
8.2. Da
parte sua, la convenuta ha lamentato il fatto che nella decisione pretorile non
sia stato considerato che l’accordo delle parti per una veloce introduzione
della domanda di costruzione e per il rinvio a un secondo momento del
perfezionamento di singole questioni riguardanti in particolare l’orientamento
dei balconi sarebbe nato da una proposta dell’attrice e meglio dell’arch. AP 1 e,
soprattutto, che tra le singole questioni da perfezionare rinviate alla
successiva domanda di costruzione vi sarebbe pure stata la problematica delle
coperture, ossia dei tetti. Il rilievo è parzialmente fondato. Mentre il primo
aspetto evocato, sia pure confermato dall’istruttoria (teste __________ H__________
p. 3, __________ S__________ p. 2, __________ M__________ p. 5 seg.), è tutto
sommato privo di rilevanza e non necessita così di essere corretto, la seconda
questione, già addotta negli allegati preliminari (risposta p. 14) e pure confermata
dall’istruttoria (teste __________ H__________ p. 3, secondo il quale “siccome
vi erano dei problemi con le falde dei tetti delle costruzioni che dovevano essere
sistemati in una seconda fase, per non ritardare ulteriormente il rilascio
della licenza edilizia, l’arch. AP 1 mi disse che avrebbe in tale ambito
presentato una notifica dopo l’ottenimento della licenza edilizia in cui i
balconi sarebbero stati rivolti fronte lago”; nel medesimo senso teste __________
M__________ p. 5, secondo il quale “dopo l’inoltro della domanda di
costruzione di cui al doc. G, vi è stato un incontro a __________ tra il
sottoscritto, l’arch. AP 1 e il signor H__________ dove si discusse della
variante riguardante i tetti, che non era stata sviluppata per questioni di tempistica,
visto che si era deciso di presentare la domanda di costruzione poco prima
dell’inizio delle ferie edilizie, periodo in cui sarebbe avvenuta la pubblicazione”),
appare invece rilevante e merita così di essere presa in considerazione per il
giudizio.
9. Alla
luce degli accertamenti operati dal Pretore aggiunto, parzialmente rettificati come
al considerando precedente, la convenuta può senz’altro essere seguita laddove
ha sostenuto che le modifiche elaborate
dall’attrice al progetto inizialmente approvato (doc. VVV) non dovevano essere
pagate a parte.
9.1. In base all’art. 7.13.4 del regolamento SIA 102 “per
modifiche rilevanti apportate a piani o altri documenti approvati, su
disposizione del committente o previo accordo con quest’ultimo o a seguito di
altri motivi costrittivi, l’architetto ha diritto al riconoscimento di questi
lavori supplementari secondo il tempo effettivo impiegato (art. 6), salvo altri
accordi”.
9.2. Nel
caso di specie, pur non potendosi invero condividere l’assunto della convenuta secondo
cui quanto eseguito dall’attrice non sarebbe costitutivo di una “modifica
rilevante ai piani approvati” (cfr. perizia p. 10 e 14), resta tuttavia il
fatto che, come sostenuto sempre da quella stessa parte, si è verificata l’ultima
ipotesi contemplata dall’art. 7.13.4
del regolamento SIA 102, quella secondo cui a seguito della venuta in essere
almeno implicitamente di “altri accordi” tra le parti l’architetto non aveva
diritto alla remunerazione dei lavori supplementari.
Visto che le parti si erano inizialmente accordate
di remunerare in ragione di fr. 274'575.- le prestazioni di progettazione
per le fasi del progetto di massima, del progetto definitivo e della procedura
di autorizzazione (doc. F; petizione p. 14 seg.; conclusioni p. 23 seg.; teste __________
H__________ p. 2, secondo il quale “l’onorario indicato nel doc. F era per
un incarico dell’arch. AP 1 fino all’ottenimento della licenza edilizia”) e
considerato che l’attrice, per cercare di rispettare il termine “stretto” per la conclusione del progetto e per l’inoltro
della domanda di costruzione concordato per luglio 2012, si era in
seguito accordata con la convenuta di inoltrare in un primo tempo alle autorità
preposte una domanda di costruzione “non
definitiva” o comunque non del tutto condivisa nei suoi contenuti e di rinviare
a un secondo momento il perfezionamento delle singole questioni riguardanti in
particolare l’orientamento delle terrazze e la problematica delle coperture
(tetti) (testi __________ H__________ p. 3, secondo il quale “il progetto in
questione si chiama “__________” e
io prevedevo che i balconi delle
costruzioni fossero rivolti verso il lago…; il primo progetto dell’arch. AP 1
prevedeva invece che i balconi non guardassero in direzione del lago ma nella
direzione opposta a sud; siccome vi erano dei problemi con le falde dei tetti
delle costruzioni che dovevano essere sistemati in una seconda fase, per non
ritardare ulteriormente il rilascio della licenza edilizia, l’arch. AP 1 mi
disse che avrebbe in tale ambito presentato una notifica dopo l’ottenimento
della licenza edilizia in cui i balconi sarebbero stati rivolti fronte lago… Dopo
avere ottenuto la licenza edilizia, la variante presentata dall’arch. AP 1 …
riguardava prevalentemente l’intervento di girare i balconi fronte lago e
sistemare le coperture (tetti)”; __________ M__________ p. 5 segg., secondo
il quale “dopo l’inoltro della domanda di costruzione di cui al doc. G, vi è
stato un incontro a __________ tra il sottoscritto, l’arch. AP 1 e il signor H__________
dove si discusse della variante riguardante i tetti, che non era stata
sviluppata per questioni di tempistica, visto che si era deciso di presentare
la domanda di costruzione poco prima dell’inizio delle ferie edilizie, periodo
in cui sarebbe avvenuta la pubblicazione … Ricordo che nelle discussioni
precedenti all’inoltro della domanda di costruzione doc. G si discusse dell’orientamento
dei terrazzi: l’arch. AP 1 sosteneva che dovessero essere rivolti a sud, mentre
la committenza riteneva che dovevano essere rivolti verso il lago; la domanda
di costruzione doc. G fu inoltrata con i terrazzi in direzione verso sud, per
rispettare almeno in parte la tempistica pattuita; per me questo non andava
bene ma AP 1 propose di inoltrare la domanda di costruzione con i terrazzi
rivolti a sud e di inoltrare poi una variante che prevedesse che i terrazzi
fossero rivolti verso il lago, e questo come da esigenze della committenza … Si
era comunque concordi che i punti che non erano graditi ad H__________, ossia
la villa e l’orientamento dei terrazzi, sarebbero stati sistemati in sede di
variante dopo l’ottenimento della licenza edilizia”; __________ S__________
p. 1 seg., secondo il quale “questo progetto aveva degli elementi di forte
dubbio per quanto riguarda AO 1 in particolare … per il fatto che il progetto
prevedeva che i balconi fossero rivolti verso sud, ossia dalla parte opposta
rispetto al lago; ciò nonostante l’esigenza principale della convenuta era
quella di ottenere in tempi brevi la licenza di costruzione …; in tale incontro
l’arch. AP 1 disse che avrebbe presentato una variante alla domanda di
costruzione con la quale avrebbe sistemato la questione ... dell’orientamento
dei balconi …”; __________ D__________ __________ p. 4 seg., secondo il
quale “dai piani contenuti nel doc. G si evince che solo poche unità
abitative hanno i balconi rivolti verso il lago: questa impostazione non
rispecchiava i desideri di AO 1 che come detto voleva che più unità possibili
avessero i balconi orientati verso il lago. AO 1 mi ha detto che benché questa
domanda di costruzione non prevedesse l’orientamento di tutti i balconi verso
il lago, si decise di inoltrarla ugualmente per ottenere in tempi brevi la
licenza di costruzione, ritenuto che successivamente sarebbe stata presentata
una variante con l’orientamento dei balconi e zone giorno verso nord, ossia
verso il lago …; posso dire che il progetto allestito dall’arch. AP 1
nell’ambito della domanda di costruzione non era definitivo e doveva ancora
essere perfezionato, come ho spiegato sopra, ed in particolare doveva essere
presentata una variante che completasse il progetto nel senso voluto da AO 1”),
è in effetti incontestabile che la successiva effettuazione di queste prestazioni
da parte dell’attrice, oggetto delle modifiche al progetto di cui al doc. VVV, rientrava
in quanto previsto dal contratto di cui al doc. F e non doveva essere
remunerata a titolo supplementare, rispettivamente, laddove non fosse stato così,
che, in assenza di diverse indicazioni a quel momento da parte dell’attrice, la
convenuta poteva senz’altro concludere in tal senso in base al principio della
buona fede. In altre parole, nell’ambito delle modifiche di cui al doc. VVV
l’attrice si era sostanzialmente limitata a elaborare quanto avrebbe già dovuto
eseguire, ma non aveva potuto fare per mancanza di tempo, in occasione della
domanda di costruzione di cui al doc. G.
Per
il resto, nella misura in cui le modifiche al progetto di cui al doc. VVV non
riguardavano l’orientamento delle terrazze, la problematica delle coperture
(tetti) o altri aspetti direttamente o indirettamente a loro connessi, si
osserva che le stesse costituivano un mero affinamento del progetto di cui al
doc. G (teste AP 1 p. 4 e 7, secondo il quale “dopo l’inoltro della domanda
di costruzione vi sono stati diversi incontri con il signor H__________, volti
ad affinare il progetto: si tratta di un processo normale e necessario …; la
variante è nata nell’ambito di un normale processo di affinamento del progetto”;
cfr. pure la relazione tecnica allegata al doc. VVV, secondo cui “la
presente variante nasce dallo sviluppo del progetto che comporta dei piccoli
cambiamenti rispetto al progetto presentato il 03.08.2012 (…) e la seguente
variante del 25.02.2013 (…). Le modifiche apportate sono essenzialmente di
carattere riduttivo, i tetti sono stati semplificati riducendo a due sole falde
la struttura eliminando così i lucernari posti su di esse che ne connotavano
fortemente la sagoma (…). È inoltre stato avanzato il fronte sud delle ville di
35 cm sempre rispettando le linee di arretramento (dalle quali ora si mantiene
a una distanza di 25 cm), riducendo al contempo di 3.40 m la lunghezza della
villa che ne definisce il perimetro nella parte est”) e con ciò non dovevano
essere remunerate a parte (Egli/Stöckli,
op. cit., ibidem).
10. Ma
quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere che le modifiche
elaborate dall’attrice al progetto inizialmente approvato (doc. VVV) dovevano almeno in parte essere remunerate
ulteriormente, l’attrice non avrebbe comunque potuto pretendere né il pagamento
di fr. 137'803.70, somma corrispondente all’onorario ad horam
complessivo quantificato peritalmente (868 ore a fr. 140.- + IVA 8%), né il
pagamento di fr. 102'717.70, somma che a suo dire corrispondeva all’onorario ad
horam per tutte le prestazioni supplementari tolte quelle relative
all’orientamento delle terrazze (647 ore a fr. 140.- + IVA 8%).
10.1. Per
l’attrice, la pretesa avrebbe dovuto esserle riconosciuta integralmente, ossia
in ragione di fr. 137'803.70, siccome le prestazioni relative all’orientamento
delle terrazze non dovevano essere estrapolate da quanto da lei fatturato e in
quanto l’onere della prova in merito all’onorario ad horam per quelle prestazioni,
da dedursi da quello complessivo quantificato peritalmente per tutte le
prestazioni supplementari di cui al doc. VVV (per l’appunto di fr. 137'803.70),
incombeva alla convenuta.
Il
rilievo è infondato. Da una parte, come si è visto, nel caso di specie le
prestazioni relative all’orientamento delle terrazze verso il lago non erano da
remunerare a parte e dovevano effettivamente essere estrapolate da quanto da
lei fatturato. Dall’altra, in base all’art. 8 CC era proprio all’architetto che
intendeva prevalersi di una remunerazione supplementare che incombeva l’onere
di provare gli elementi alla base della sua pretesa, ossia il tempo impiegato e
la tariffa oraria applicabile (cfr. con riferimento all’attività
dell’architetto II CCA 3 giugno 2008 inc. n. 12.2007.105, 8 gennaio 2020 inc.
n. 12.2018.55).
10.2. È
infine parimenti a torto che l’attrice ha postulato l’attribuzione di almeno fr.
102'717.70, somma che a suo dire corrispondeva all’onorario ad horam per
tutte le prestazioni supplementari tolte quelle relative all’orientamento delle
terrazze, importo da lei ottenuto deducendo dal totale delle 868 ore risultanti
dal doc. BBBBB le 221 ore nelle quali vi era un riferimento alla prestazione “terrazze”
(ossia 64 ore dal 2 al 6 settembre 2013, 71 ore dal 23 al 27 settembre 2013 e
86 ore dal 30 settembre al 4 ottobre 2013), il tutto lasciando intendere che
tutte le altre prestazioni esulavano da quest’ultimo tema.
L’assunto, per altro addotto per la prima volta e
con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non può in
effetti essere condiviso, non solo per il fatto che dal totale delle 647 ore così
rimanenti (868 ore ./. 221 ore) dovevano pure essere sottratte le 80 ore nelle
quali vi era stato un riferimento alla prestazione “tetti” (dal 9 al 13
settembre 2013), anch’essa come detto da dedurre, ma anche e soprattutto per il
fatto, rilevato in questa sede con pertinenza dalla controparte, che la
modifica
“dell’orientamento dei balconi”
e - si aggiunga
qui - quella dei tetti
avevano “comportato indirettamente altre modifiche
del progetto e prestazioni che l’appellata non è in ogni caso tenuta a
remunerare a parte: ci si riferisce in particolare alle voci “facciate”,
“superfici”, “calcoli”, “dettagli”, “incarto”, “relazione tecnica”, “controllo
generale e di dettaglio incarto variante DC”, “incontro [recte inoltro?]
notifica” e “archiviazione”” (risposta all’appello p. 20), che risultavano
essere state svolte in tutti i periodi di tempo considerati dal doc. BBBBB (nel
quale, per ogni periodo, erano state indicate, con un’unica indicazione
complessiva delle ore svolte, le varie tipologie di prestazioni allora
effettuate). In assenza di un’indicazione separata in quel documento in merito
alla quantità di ore fatturate riferibili a ogni singola tipologia di
prestazione svolta non è invece possibile stabilire l’entità delle ore non
riferibili alle terrazze, alle coperture o agli altri aspetti direttamente o
indirettamente a loro connessi, e in tal modo dev’essere confermata la conclusione
pretorile, secondo cui allo stato attuale non era possibile stabilire la remunerazione
corretta eventualmente spettante all’attrice, non potendosi procedere con le deduzioni
del caso dalla somma calcolata dal perito e rivendicata con le conclusioni di
causa.
11. Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 137'803.70, seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 25 maggio 2021 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 7’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).