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Decisione

12.2021.80

Contratto di architetto - remunerazione

12 maggio 2022Italiano25 min

I. L’appello 25 maggio 2021 di AP 1 è respinto nella

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.80

Lugano

12 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.91 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 30 aprile

2015 da

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

AO

1

rappr. dagli avv. dr. PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento in via principale di fr.

330'487.- e in via subordinata di fr. 195’082.-, oltre interessi al 5% dal 5

aprile 2014, come pure il rigetto in via definitiva limitatamente a quelle

somme dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano,

ritenuto che in sede conclusionale ha ridotto le sue pretese a fr. 189'975.26

oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014 con rigetto in tale misura

dell’opposizione al PE;

domande avversate dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

aggiunto con sentenza 23 aprile 2021 ha parzialmente accolto, condannando la

convenuta al pagamento di fr. 52'171.56 oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014

e rigettando in tale misura l’opposizione al PE;

appellante l'attrice, con

appello 25 maggio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione per fr. 189'975.26 e in subordine per fr.

154'889.26, oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014, con conseguente rigetto in

tale misura dell’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre la convenuta, con

risposta 16 agosto 2021, ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AP 1 ha svolto, dal maggio 2012 al novembre 2013,

dei lavori di progettazione a favore di AO 1 (doc. B), in vista

dell’edificazione del progetto denominato “__________” sul fondo n. __________

RFD di __________, già oggetto

nel 2011 di un progetto dell’ing. __________ M__________, su cui sorgeva

una villa padronale e s’intendevano realizzare ulteriori abitazioni

unifamiliari e appartamenti in PPP.

La presente vertenza trae

origine dal rifiuto di AO 1 di

corrispondere a AP 1 ulteriori importi a titolo di onorario, oltre ai fr. 274'575.-

già versati sulla base di quanto concordato contrattualmente (per le fasi del progetto

di massima, del progetto definitivo e della procedura di autorizzazione, cfr.

doc. F), per le ulteriori prestazioni di progettazione che erano state eseguite

dopo aver ottenuto la licenza edilizia del 5 giugno 2013 (doc. QQQ, relativa

alla domanda di costruzione del 3 agosto 2012 di cui al doc. G).

2. Con petizione 30

aprile 2015 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in

giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al

pagamento in via principale di fr. 330'487.- e in via subordinata di fr.

195’082.-, oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014, come pure il rigetto in via

definitiva limitatamente a quelle somme dell’opposizione interposta al PE n. __________97

dell’UE di Lugano. In via principale, essa ha preteso un onorario ad valorem

di fr. 73'476.- per i lavori di progettazione relativi alla ristrutturazione

della villa padronale e di fr. 257’011.- per l’elaborazione delle varianti /

modifiche al progetto inizialmente approvato. In via subordinata, ha preteso un

onorario ad horam di fr. 54’325.- per la prima prestazione e di fr.

140’757.- per la seconda.

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Una volta esperita l’istruttoria di

causa, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente riconfermate

nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attrice ha ridotto le sue

pretese a fr. 189'975.26 più interessi e accessori. A quel momento essa ha unicamente

preteso un onorario ad horam di fr. 52'171.56 per i lavori di

progettazione relativi alla ristrutturazione della villa padronale e di fr.

137'803.70 per l’elaborazione delle modifiche al progetto.

4. Con decisione 23 aprile 2021 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della

petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 52'171.56 oltre

interessi al 5% dal 5 aprile 2014 e ha rigettato in tale misura l’opposizione

al PE, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6’600.- (compresa quella della

procedura di conciliazione) e le spese di fr. 15'100.- (comprese quelle della

procedura di conciliazione) per 1/5 a carico della

convenuta e per 4/5 a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere

alla controparte fr. 13’860.- a titolo di ripetibili parziali. Egli ha in sostanza ammesso le pretese attoree

limitatamente all’onorario ad horam per i lavori di progettazione

relativi alla villa padronale.

5. Con l’appello 25 maggio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 16 agosto 2021, l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione per fr. 189'975.26 e in subordine per fr. 154'889.26,

oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2014, con conseguente rigetto in tale misura

dell’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha postulato il riconoscimento anche della pretesa

volta all’attribuzione dell’onorario ad horam per l’elaborazione delle modifiche

al progetto, quantificata in

fr. 137'803.70 e in subordine in fr. 102’717.70.

6. L’art.

308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di

controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso

concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione

finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore

superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che,

essendo stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del

giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta

all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione

dell’appello (art. 312 cpv. 2 CPC).

7. Il

Pretore aggiunto, con riferimento all’unica pretesa attorea qui ancora

litigiosa, quella relativa all’onorario ad horam rivendicato per

l’avvenuta elaborazione, dal 5 giugno al 12 novembre 2013, della (seconda)

variante al progetto inizialmente approvato (doc. VVV),

ha ritenuto che la stessa non potesse essere accolta.

7.1. Per

il giudice di prime cure, l’attrice era stata inizialmente incaricata di elaborare

un progetto inerente a un complesso residenziale a forma di “L” sul fondo n. __________

RFD di __________ nell’ottica dell’ottenimento della relativa licenza edilizia

(doc. F e G; testi __________ H__________ p. 2, __________ M__________ p. 5, __________

D__________ __________ p. 4; interrogatorio di AP 1 p. 1 segg.). A questo

proposito le parti si erano inoltre accordate nel senso che il progetto fosse

terminato, e la domanda di costruzione presentata, entro il luglio 2012 (testi __________

H__________ p. 3, __________ M__________ p. 7; interrogatorio di AP 1 p. 2). Al

riguardo era altresì emersa la volontà della convenuta di ottenere in tempi

ristretti la licenza edilizia (testi E__________ __________ p. 1, __________ S__________

p. 2), volontà riconosciuta anche dall’attrice (teste __________ U__________ p.

2; interrogatorio di AP 1 p. 7). Questa circostanza aveva portato le parti ad

accordarsi per una veloce introduzione della domanda di costruzione e per il

rinvio a un secondo momento del perfezionamento di singole questioni riguardanti

in particolare l’orientamento delle terrazze verso il lago e non verso sud,

come previsto nel progetto iniziale (testi __________ H__________ p. 3, __________

D__________ __________ p. 4, __________ S__________ p. 2, __________ U__________

p. 3; interrogatorio di AP 1 p. 2 e 7).

L’esistenza

di accordi iniziali con oggetto le modifiche al progetto poi messe in atto con

il doc. VVV, riguardanti gli interventi trascritti a p. 9 seg. della petizione

e meglio quelli relativi agli spazi interni (con ampliamenti di locali,

creazioni di nuovi bagni e installazione di camini), non era invece emersa.

Dall’istruttoria era per contro risultato che questi interventi erano stati richiesti

dopo l’ottenimento della licenza edilizia di cui al doc. QQQ (testi __________

N__________ p. 6, __________ U__________ p. 3; interrogatorio di AP 1 p. 5),

per poi essere posti alla base della domanda di costruzione / notifica di cui

al doc. VVV (perizia p. 11). Non si poteva quindi ritenere che, diversamente dalla

questione legata all’orientamento dei balconi, tutte queste altre questioni fossero

state in qualche modo già previste dalle parti nel momento in cui avevano

stabilito l’onorario di cui al doc. F.

Alla

luce di quanto precede, il primo giudice ha concluso che, per quanto atteneva

alla direzione dei balconi, le parti si erano accordate per l’inoltro veloce di

una domanda di costruzione con i balconi rivolti a sud, questione poi da

modificare e risolvere in un secondo tempo nell’ambito di una nuova domanda di

costruzione, mentre che, per quanto atteneva alle modifiche riguardanti gli

spazi interni del complesso residenziale, queste non erano da ricondurre a nessun

tipo di accordo iniziale ma erano il frutto di un ripensamento della convenuta dopo

l’ottenimento della licenza edilizia di cui al doc. QQQ, con il contestuale

affidamento di un nuovo incarico all’attrice.

7.2. In

merito alla remunerazione di queste ulteriori prestazioni, egli ha ritenuto che

occorresse differenziare.

Per

quanto riguardava l’orientamento dei balconi verso il lago, accertato che le

parti si erano accordate per l’inoltro veloce di una prima domanda di

costruzione con i balconi rivolti a sud e per la modifica del dettaglio

nell’ambito di una successiva domanda di costruzione, non vi era motivo per

ritenere che l’onorario stabilito inizialmente non dovesse comprendere anche

questa prestazione. Tale soluzione si fondava anche sulla dottrina, secondo cui

il semplice miglioramento di una progettazione non dà diritto a una remunerazione

aggiuntiva (Egli/Stöckli, Die

Planerverträge, 2013, n. 7.152).

Per

quanto riguardava invece le modifiche apportate al progetto per quanto atteneva

agli spazi interni, visto che queste non erano da ricondurre ad alcun accordo

iniziale ed erano il frutto di un ripensamento della convenuta dopo

l’ottenimento della licenza edilizia di cui al doc. QQQ, ha concluso che la

prestazione non era compresa nell’onorario di cui al doc. F e doveva pertanto

essere remunerata a parte e meglio, non trattandosi concretamente di una

“variante del progetto” ai sensi dell’art. 7.13.3 del regolamento SIA 102 bensì

di una “modifica” giusta l’art. 7.13.4 di quel regolamento (perizia p. 10), con

un onorario ad horam, ossia in base al tempo impiegato.

Ciò

posto, nonostante il perito abbia quantificato in complessivi fr. 137'803.70

(perizia p. 14) l’onorario ad horam per le prestazioni di cui al doc.

VVV, per il Pretore aggiunto tale somma non poteva essere attribuita

all’attrice. In effetti la stessa era stata calcolata facendo riferimento al

doc. BBBBB, che riportava le ore accumulate dall’attrice da settembre a

novembre 2013 (perizia p. 14). Sennonché quel documento comprendeva anche le

ore dedicate alle terrazze e al loro nuovo orientamento che, come detto, non

potevano però essere conteggiate, le stesse dovendo far parte dell’incarico

inizialmente pattuito e nell’onorario calcolato nel doc. F. Dal conteggio

totale delle ore esposto nel doc. BBBBB avrebbero quindi dovuto essere dedotte quelle

riferite alle terrazze, ciò che non era possibile fare dal momento che il doc.

BBBBB non riportava nessuna specifica al riguardo e in particolare non riportava

nessuna indicazione in merito alla quantità di ore riferibili alle singole

attività. Sarebbe quindi spettato all’attrice apportare le necessarie precisazioni,

ciò che avrebbe permesso un calcolo più dettagliato delle ore riconoscibili alla

stessa. Allo stato attuale non era quindi possibile stabilire la remunerazione

corretta spettante all’attrice, non potendosi procedere con le deduzioni del

caso dalla somma calcolata dal perito e rivendicata con le conclusioni di causa.

Tale lacuna non poteva neppure essere colmata tramite un’applicazione analogica

dell’art. 42 cpv. 2 CO. In effetti l’applicazione di tale norma rivestiva

carattere eccezionale ed era limitata ai casi in cui una valutazione precisa

del danno non era possibile, circostanza questa che però non si realizzava nel

caso in esame visto che la definizione del tempo dedicato alla questione dell’orientamento

dei balconi poteva essere apportata dall’attrice (TF 4A_86/2011 del 28 aprile

2011 consid. 6.3).

8. L’accertamento

dei fatti operato dal Pretore aggiunto (riassunto al consid. 7.1) può essere

confermato, con la sola aggiunta di una circostanza evocata dalla convenuta e di

cui si dirà.

8.1. L’attrice

ha segnatamente contestato la valenza probatoria delle testimonianze rese da __________

D__________ __________ e da __________ S__________, tecnici che a suo dire sarebbero

intervenuti nel progetto solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia di cui

al doc. QQQ, rispettivamente da __________ H__________, che avrebbe avuto un

interesse nella lite siccome azionista unico della convenuta. La censura, già irricevibile

siccome formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC)

e per altro addotta in violazione dei dettami della buona fede processuale dopo

che in prima sede quella parte aveva a più riprese menzionato quelle medesime

prove a sostegno delle proprie argomentazioni (TF 4A_260/2008 del 17 novembre

2008 consid. 3.1), è parimenti priva di rilevanza. L’attrice non si è in

effetti avveduta che tutti gli accertamenti fattuali effettuati dal giudice di

prime cure, per altro da lei in parte condivisi o non contestati in questa sede

(si pensi a quello secondo cui essa sarebbe stata inizialmente incaricata di

elaborare un progetto inerente a un complesso residenziale a forma di “L” e a

quello secondo cui tra le parti sarebbe intervenuto un accordo circa una

tempistica piuttosto serrata), si fondavano comunque anche su altri documenti

(doc. F e G), testimonianze (quelle di __________ M__________, E__________ __________,

__________ U__________, __________ __________ e interrogatori (quello di AP 1),

che essa non aveva invece provveduto a censurare.

L’attrice

ha quindi sostenuto che, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime

cure, l’esigenza di spostare l’orientamento delle terrazze (e meglio, a suo

dire, solo quelle delle abitazioni unifamiliari) sarebbe in realtà emersa solo

in un secondo tempo, ossia dopo l’allestimento dei piani all’indirizzo dell’autorità

preposta. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), visto e considerato che l’attrice non ha spiegato per quali ragioni non

sarebbe stato condivisibile il diverso accertamento pretorile (fondato almeno

sulla non censurata testimonianza di __________ U__________ p. 3 e sul non

censurato interrogatorio di AP 1 p. 2 e 7), con cui non si è assolutamente confrontata,

secondo cui le parti si erano invece accordate per una veloce introduzione

della domanda di costruzione e per il rinvio a un secondo momento del

perfezionamento di singole questioni riguardanti in particolare l’orientamento

delle terrazze verso il lago e non verso sud, come previsto nel progetto

iniziale. In ogni caso la sola circostanza da lei addotta in questa sede a

sostegno di quell’argomentazione che __________ M__________, sentito in sede

testimoniale, e AP 1, sentito nella forma dell’interrogatorio, potessero aver

dichiarato, il primo, che “nelle discussioni precedenti all’inoltro della

domanda di costruzione doc. G, si discusse dell’orientamento dei terrazzi:

l’arch. AP 1 sosteneva che dovessero essere rivolti a sud, mentre la

committenza riteneva che dovevano essere rivolti verso il lago” (p. 5),

rispettivamente il secondo, che “per quanto riguarda la terrazze delle

villette sul tetto, ricordo che se ne discusse durante la progettazione su come

orientarle” (p. 2), è lungi dallo smentire quanto accertato dal Pretore

aggiunto e dal confermare il proprio assunto.

8.2. Da

parte sua, la convenuta ha lamentato il fatto che nella decisione pretorile non

sia stato considerato che l’accordo delle parti per una veloce introduzione

della domanda di costruzione e per il rinvio a un secondo momento del

perfezionamento di singole questioni riguardanti in particolare l’orientamento

dei balconi sarebbe nato da una proposta dell’attrice e meglio dell’arch. AP 1 e,

soprattutto, che tra le singole questioni da perfezionare rinviate alla

successiva domanda di costruzione vi sarebbe pure stata la problematica delle

coperture, ossia dei tetti. Il rilievo è parzialmente fondato. Mentre il primo

aspetto evocato, sia pure confermato dall’istruttoria (teste __________ H__________

p. 3, __________ S__________ p. 2, __________ M__________ p. 5 seg.), è tutto

sommato privo di rilevanza e non necessita così di essere corretto, la seconda

questione, già addotta negli allegati preliminari (risposta p. 14) e pure confermata

dall’istruttoria (teste __________ H__________ p. 3, secondo il quale “siccome

vi erano dei problemi con le falde dei tetti delle costruzioni che dovevano essere

sistemati in una seconda fase, per non ritardare ulteriormente il rilascio

della licenza edilizia, l’arch. AP 1 mi disse che avrebbe in tale ambito

presentato una notifica dopo l’ottenimento della licenza edilizia in cui i

balconi sarebbero stati rivolti fronte lago”; nel medesimo senso teste __________

M__________ p. 5, secondo il quale “dopo l’inoltro della domanda di

costruzione di cui al doc. G, vi è stato un incontro a __________ tra il

sottoscritto, l’arch. AP 1 e il signor H__________ dove si discusse della

variante riguardante i tetti, che non era stata sviluppata per questioni di tempistica,

visto che si era deciso di presentare la domanda di costruzione poco prima

dell’inizio delle ferie edilizie, periodo in cui sarebbe avvenuta la pubblicazione”),

appare invece rilevante e merita così di essere presa in considerazione per il

giudizio.

9. Alla

luce degli accertamenti operati dal Pretore aggiunto, parzialmente rettificati come

al considerando precedente, la convenuta può senz’altro essere seguita laddove

ha sostenuto che le modifiche elaborate

dall’attrice al progetto inizialmente approvato (doc. VVV) non dovevano essere

pagate a parte.

9.1. In base all’art. 7.13.4 del regolamento SIA 102 “per

modifiche rilevanti apportate a piani o altri documenti approvati, su

disposizione del committente o previo accordo con quest’ultimo o a seguito di

altri motivi costrittivi, l’architetto ha diritto al riconoscimento di questi

lavori supplementari secondo il tempo effettivo impiegato (art. 6), salvo altri

accordi”.

9.2. Nel

caso di specie, pur non potendosi invero condividere l’assunto della convenuta secondo

cui quanto eseguito dall’attrice non sarebbe costitutivo di una “modifica

rilevante ai piani approvati” (cfr. perizia p. 10 e 14), resta tuttavia il

fatto che, come sostenuto sempre da quella stessa parte, si è verificata l’ultima

ipotesi contemplata dall’art. 7.13.4

del regolamento SIA 102, quella secondo cui a seguito della venuta in essere

almeno implicitamente di “altri accordi” tra le parti l’architetto non aveva

diritto alla remunerazione dei lavori supplementari.

Visto che le parti si erano inizialmente accordate

di remunerare in ragione di fr. 274'575.- le prestazioni di progettazione

per le fasi del progetto di massima, del progetto definitivo e della procedura

di autorizzazione (doc. F; petizione p. 14 seg.; conclusioni p. 23 seg.; teste __________

H__________ p. 2, secondo il quale “l’onorario indicato nel doc. F era per

un incarico dell’arch. AP 1 fino all’ottenimento della licenza edilizia”) e

considerato che l’attrice, per cercare di rispettare il termine “stretto” per la conclusione del progetto e per l’inoltro

della domanda di costruzione concordato per luglio 2012, si era in

seguito accordata con la convenuta di inoltrare in un primo tempo alle autorità

preposte una domanda di costruzione “non

definitiva” o comunque non del tutto condivisa nei suoi contenuti e di rinviare

a un secondo momento il perfezionamento delle singole questioni riguardanti in

particolare l’orientamento delle terrazze e la problematica delle coperture

(tetti) (testi __________ H__________ p. 3, secondo il quale “il progetto in

questione si chiama “__________” e

io prevedevo che i balconi delle

costruzioni fossero rivolti verso il lago…; il primo progetto dell’arch. AP 1

prevedeva invece che i balconi non guardassero in direzione del lago ma nella

direzione opposta a sud; siccome vi erano dei problemi con le falde dei tetti

delle costruzioni che dovevano essere sistemati in una seconda fase, per non

ritardare ulteriormente il rilascio della licenza edilizia, l’arch. AP 1 mi

disse che avrebbe in tale ambito presentato una notifica dopo l’ottenimento

della licenza edilizia in cui i balconi sarebbero stati rivolti fronte lago… Dopo

avere ottenuto la licenza edilizia, la variante presentata dall’arch. AP 1 …

riguardava prevalentemente l’intervento di girare i balconi fronte lago e

sistemare le coperture (tetti)”; __________ M__________ p. 5 segg., secondo

il quale “dopo l’inoltro della domanda di costruzione di cui al doc. G, vi è

stato un incontro a __________ tra il sottoscritto, l’arch. AP 1 e il signor H__________

dove si discusse della variante riguardante i tetti, che non era stata

sviluppata per questioni di tempistica, visto che si era deciso di presentare

la domanda di costruzione poco prima dell’inizio delle ferie edilizie, periodo

in cui sarebbe avvenuta la pubblicazione … Ricordo che nelle discussioni

precedenti all’inoltro della domanda di costruzione doc. G si discusse dell’orientamento

dei terrazzi: l’arch. AP 1 sosteneva che dovessero essere rivolti a sud, mentre

la committenza riteneva che dovevano essere rivolti verso il lago; la domanda

di costruzione doc. G fu inoltrata con i terrazzi in direzione verso sud, per

rispettare almeno in parte la tempistica pattuita; per me questo non andava

bene ma AP 1 propose di inoltrare la domanda di costruzione con i terrazzi

rivolti a sud e di inoltrare poi una variante che prevedesse che i terrazzi

fossero rivolti verso il lago, e questo come da esigenze della committenza … Si

era comunque concordi che i punti che non erano graditi ad H__________, ossia

la villa e l’orientamento dei terrazzi, sarebbero stati sistemati in sede di

variante dopo l’ottenimento della licenza edilizia”; __________ S__________

p. 1 seg., secondo il quale “questo progetto aveva degli elementi di forte

dubbio per quanto riguarda AO 1 in particolare … per il fatto che il progetto

prevedeva che i balconi fossero rivolti verso sud, ossia dalla parte opposta

rispetto al lago; ciò nonostante l’esigenza principale della convenuta era

quella di ottenere in tempi brevi la licenza di costruzione …; in tale incontro

l’arch. AP 1 disse che avrebbe presentato una variante alla domanda di

costruzione con la quale avrebbe sistemato la questione ... dell’orientamento

dei balconi …”; __________ D__________ __________ p. 4 seg., secondo il

quale “dai piani contenuti nel doc. G si evince che solo poche unità

abitative hanno i balconi rivolti verso il lago: questa impostazione non

rispecchiava i desideri di AO 1 che come detto voleva che più unità possibili

avessero i balconi orientati verso il lago. AO 1 mi ha detto che benché questa

domanda di costruzione non prevedesse l’orientamento di tutti i balconi verso

il lago, si decise di inoltrarla ugualmente per ottenere in tempi brevi la

licenza di costruzione, ritenuto che successivamente sarebbe stata presentata

una variante con l’orientamento dei balconi e zone giorno verso nord, ossia

verso il lago …; posso dire che il progetto allestito dall’arch. AP 1

nell’ambito della domanda di costruzione non era definitivo e doveva ancora

essere perfezionato, come ho spiegato sopra, ed in particolare doveva essere

presentata una variante che completasse il progetto nel senso voluto da AO 1”),

è in effetti incontestabile che la successiva effettuazione di queste prestazioni

da parte dell’attrice, oggetto delle modifiche al progetto di cui al doc. VVV, rientrava

in quanto previsto dal contratto di cui al doc. F e non doveva essere

remunerata a titolo supplementare, rispettivamente, laddove non fosse stato così,

che, in assenza di diverse indicazioni a quel momento da parte dell’attrice, la

convenuta poteva senz’altro concludere in tal senso in base al principio della

buona fede. In altre parole, nell’ambito delle modifiche di cui al doc. VVV

l’attrice si era sostanzialmente limitata a elaborare quanto avrebbe già dovuto

eseguire, ma non aveva potuto fare per mancanza di tempo, in occasione della

domanda di costruzione di cui al doc. G.

Per

il resto, nella misura in cui le modifiche al progetto di cui al doc. VVV non

riguardavano l’orientamento delle terrazze, la problematica delle coperture

(tetti) o altri aspetti direttamente o indirettamente a loro connessi, si

osserva che le stesse costituivano un mero affinamento del progetto di cui al

doc. G (teste AP 1 p. 4 e 7, secondo il quale “dopo l’inoltro della domanda

di costruzione vi sono stati diversi incontri con il signor H__________, volti

ad affinare il progetto: si tratta di un processo normale e necessario …; la

variante è nata nell’ambito di un normale processo di affinamento del progetto”;

cfr. pure la relazione tecnica allegata al doc. VVV, secondo cui “la

presente variante nasce dallo sviluppo del progetto che comporta dei piccoli

cambiamenti rispetto al progetto presentato il 03.08.2012 (…) e la seguente

variante del 25.02.2013 (…). Le modifiche apportate sono essenzialmente di

carattere riduttivo, i tetti sono stati semplificati riducendo a due sole falde

la struttura eliminando così i lucernari posti su di esse che ne connotavano

fortemente la sagoma (…). È inoltre stato avanzato il fronte sud delle ville di

35 cm sempre rispettando le linee di arretramento (dalle quali ora si mantiene

a una distanza di 25 cm), riducendo al contempo di 3.40 m la lunghezza della

villa che ne definisce il perimetro nella parte est”) e con ciò non dovevano

essere remunerate a parte (Egli/Stöckli,

op. cit., ibidem).

10. Ma

quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere che le modifiche

elaborate dall’attrice al progetto inizialmente approvato (doc. VVV) dovevano almeno in parte essere remunerate

ulteriormente, l’attrice non avrebbe comunque potuto pretendere né il pagamento

di fr. 137'803.70, somma corrispondente all’onorario ad horam

complessivo quantificato peritalmente (868 ore a fr. 140.- + IVA 8%), né il

pagamento di fr. 102'717.70, somma che a suo dire corrispondeva all’onorario ad

horam per tutte le prestazioni supplementari tolte quelle relative

all’orientamento delle terrazze (647 ore a fr. 140.- + IVA 8%).

10.1. Per

l’attrice, la pretesa avrebbe dovuto esserle riconosciuta integralmente, ossia

in ragione di fr. 137'803.70, siccome le prestazioni relative all’orientamento

delle terrazze non dovevano essere estrapolate da quanto da lei fatturato e in

quanto l’onere della prova in merito all’onorario ad horam per quelle prestazioni,

da dedursi da quello complessivo quantificato peritalmente per tutte le

prestazioni supplementari di cui al doc. VVV (per l’appunto di fr. 137'803.70),

incombeva alla convenuta.

Il

rilievo è infondato. Da una parte, come si è visto, nel caso di specie le

prestazioni relative all’orientamento delle terrazze verso il lago non erano da

remunerare a parte e dovevano effettivamente essere estrapolate da quanto da

lei fatturato. Dall’altra, in base all’art. 8 CC era proprio all’architetto che

intendeva prevalersi di una remunerazione supplementare che incombeva l’onere

di provare gli elementi alla base della sua pretesa, ossia il tempo impiegato e

la tariffa oraria applicabile (cfr. con riferimento all’attività

dell’architetto II CCA 3 giugno 2008 inc. n. 12.2007.105, 8 gennaio 2020 inc.

n. 12.2018.55).

10.2. È

infine parimenti a torto che l’attrice ha postulato l’attribuzione di almeno fr.

102'717.70, somma che a suo dire corrispondeva all’onorario ad horam per

tutte le prestazioni supplementari tolte quelle relative all’orientamento delle

terrazze, importo da lei ottenuto deducendo dal totale delle 868 ore risultanti

dal doc. BBBBB le 221 ore nelle quali vi era un riferimento alla prestazione “terrazze”

(ossia 64 ore dal 2 al 6 settembre 2013, 71 ore dal 23 al 27 settembre 2013 e

86 ore dal 30 settembre al 4 ottobre 2013), il tutto lasciando intendere che

tutte le altre prestazioni esulavano da quest’ultimo tema.

L’assunto, per altro addotto per la prima volta e

con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non può in

effetti essere condiviso, non solo per il fatto che dal totale delle 647 ore così

rimanenti (868 ore ./. 221 ore) dovevano pure essere sottratte le 80 ore nelle

quali vi era stato un riferimento alla prestazione “tetti” (dal 9 al 13

settembre 2013), anch’essa come detto da dedurre, ma anche e soprattutto per il

fatto, rilevato in questa sede con pertinenza dalla controparte, che la

modifica

“dell’orientamento dei balconi”

e - si aggiunga

qui - quella dei tetti

avevano “comportato indirettamente altre modifiche

del progetto e prestazioni che l’appellata non è in ogni caso tenuta a

remunerare a parte: ci si riferisce in particolare alle voci “facciate”,

“superfici”, “calcoli”, “dettagli”, “incarto”, “relazione tecnica”, “controllo

generale e di dettaglio incarto variante DC”, “incontro [recte inoltro?]

notifica” e “archiviazione”” (risposta all’appello p. 20), che risultavano

essere state svolte in tutti i periodi di tempo considerati dal doc. BBBBB (nel

quale, per ogni periodo, erano state indicate, con un’unica indicazione

complessiva delle ore svolte, le varie tipologie di prestazioni allora

effettuate). In assenza di un’indicazione separata in quel documento in merito

alla quantità di ore fatturate riferibili a ogni singola tipologia di

prestazione svolta non è invece possibile stabilire l’entità delle ore non

riferibili alle terrazze, alle coperture o agli altri aspetti direttamente o

indirettamente a loro connessi, e in tal modo dev’essere confermata la conclusione

pretorile, secondo cui allo stato attuale non era possibile stabilire la remunerazione

corretta eventualmente spettante all’attrice, non potendosi procedere con le deduzioni

del caso dalla somma calcolata dal perito e rivendicata con le conclusioni di

causa.

11. Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 137'803.70, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 25 maggio 2021 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di fr. 7’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).