12.2021.83
Rinvio TF - decisione su spese e ripetibili
19 luglio 2021Italiano7 min
spese e ripetibili di prima e seconda istanza a seguito della sentenza 4A_113/2020
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2021.83
Rinvio TF
Lugano
19 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.237
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20
novembre 2012 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. daPA 2
con cui l’attrice ha
chiesto di disconoscere il credito di fr. 68'168.20 oltre interessi al 5% dal
14 settembre 2005 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e di modificare
il dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, nel senso di porre la tassa di giustizia di fr. 250.- a
carico di chi l’aveva anticipata e di non assegnare ripetibili;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 9 marzo 2018 ha parzialmente accolto, disconoscendo il credito in
ragione di fr. 12’850.- oltre interessi al 5% dal 14 settembre 2005;
appellante l’attrice con
appello 26 aprile 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con
osservazioni (recte: risposta) 14 giugno 2018 hanno postulato la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
ed ora in materia di
spese e ripetibili di prima e seconda istanza a seguito della sentenza 4A_113/2020
emanata il 22 aprile 2021 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale
federale, che, in accoglimento del ricorso in materia civile interposto
dall’attrice, ha annullato e riformato la sentenza d’appello 20 gennaio 2020
(inc. n. 12.2018.63) nel senso che ha accertato l’inesistenza del credito di
fr. 68'168.20 di cui al PE;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
nell’ambito della causa (inc. n. OR.2012.237) promossa il 20 novembre 2012 da AP 1 nei confronti dell’AO 1 (in
seguito anche convenuto n. 1) e dell’AO 2 (in seguito anche convenuto n. 2) e
volta in sostanza ad ottenere il
disconoscimento del credito di fr. 68'168.20 oltre interessi al 5% dal 14
settembre 2005 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la modifica del
dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nel senso di non porre a suo carico la tassa di giustizia di
fr. 250.- e di non obbligarla a rifondere alle controparti le ripetibili di fr.
780.-, con decisione 9 marzo 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, in parziale
accoglimento della petizione, ha disconosciuto
il credito in ragione di fr. 12'850.- oltre interessi al 5% dal 14 settembre
2005, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 7’000.- per 1/5 a carico dei
convenuti e per 4/5 a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere al solo
convenuto n. 2 (recte: n. 1) fr. 2'700.- per ripetibili;
che con appello 26 aprile
2018, avversato dai convenuti con risposta 14 giugno 2018, l’attrice ha chiesto
di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che
con decisione 20 gennaio 2020 (inc. n. 12.2018.63) questa Camera ha respinto nella
misura in cui era ricevibile l’appello 26 aprile 2018, ponendo le spese
processuali di fr. 4'000.- a carico dell’appellante, obbligata altresì a
rifondere agli appellati fr. 2’500.- per ripetibili;
che
con sentenza 4A_113/2020 del 22 aprile 2021 la I Corte di diritto civile del
Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile dell’attrice, ha
annullato e riformato il giudizio d’appello nel senso che ha accertato l’inesistenza del
credito di fr. 68'168.20 di cui al PE (senza aver tuttavia ammesso l’ulteriore domanda dell’attrice volta alla modifica
del dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, nel senso di non porre a suo carico la tassa di giustizia
di fr. 250.- e di non obbligarla a rifondere alle controparti le ripetibili di
fr. 780.-) e ha
rinviato la causa a questa Camera “per nuova fissazione delle spese processuali
e delle ripetibili di prima e seconda istanza”;
che
a questo punto si tratta dunque di decidere sulle spese giudiziarie della sede pretorile (inc. n. OR.2012.237) e della procedura d’appello (inc. n. 12.2018.63), ritenuto
che per la loro quantificazione fanno stato le tariffe cantonali (art. 105 cpv.
Considerandi
2.
CPC), mentre che la loro ripartizione tra le parti avviene, di regola, in
base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC);
che
nel caso di specie le parti non hanno
censurato l’entità delle spese processuali (fr. 3'000.- per tassa di giustizia e fr. 7’000.-
per spese) e delle ripetibili (fr. 4'500.-,
poi fissate concretamente in fr. 2'700.- in considerazione del grado di
soccombenza 4/5 - 1/5) esposte per la sede pretorile, che possono senz’altro
essere confermate (fatto salvo, beninteso, un diverso grado di soccombenza tra
le parti); le spese processuali e le ripetibili per la procedura d’appello,
calcolate sulla base degli art. 7 e 13 LTG rispettivamente dell’art. 11 cpv. 2
lett. a RTar, possono invece essere quantificate in fr. 4'000.- rispettivamente
in fr. 2'500.- (come per altro già deciso in occasione del precedente giudizio
d’appello, poi annullato e riformato dal Tribunale federale);
che dovendosi ritenere
che la petizione e l’appello dell’attrice sono stati accolti pressoché
integralmente (tranne per quando riguardava la domanda di modifica del dispositivo n. 2 della sentenza 25
ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, che tuttavia aveva un “peso” del tutto marginale),
appare giustificato porre tutte le spese processuali di entrambe le sedi a
carico dei convenuti e appellati, che devono altresì essere obbligati a
rifondere all’attrice e appellante congrue ripetibili per entrambi i gradi di
giudizio;
che
in definitiva i convenuti e appellati,
oltre a dover pagare complessivi fr. 14'000.- per spese processuali (per la prima
istanza: tassa di giustizia di fr. 3'000.- e spese di fr. 7’000.-; per la
seconda istanza: spese processuali di fr. 4'000.-), devono essere obbligati a rifondere all’attrice e appellante complessivi fr. 7'000.- per ripetibili (per la prima istanza: fr. 4'500.-;
per la seconda istanza: fr. 2’500.-);
che
la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante
importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106
segg. CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Le spese processuali di prima istanza (inc. n. OR.2012.237) di complessivi fr. 10'000.-, composte dalla tassa di giustizia di fr. 3'000.- e dalle
spese di fr. 7’000.-, sono poste a carico dei convenuti, che rifonderanno
all’attrice fr. 4'500.- per ripetibili.
2. Le spese processuali della procedura di seconda istanza (inc.
n. 12.2018.63) di fr. 4'000.- sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno
all’appellante fr. 2’500.- per ripetibili.
3. Per questa decisione non si prelevano spese processuali e non
si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).