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Decisione

12.2021.83

Rinvio TF - decisione su spese e ripetibili

19 luglio 2021Italiano7 min

spese e ripetibili di prima e seconda istanza a seguito della sentenza 4A_113/2020

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2021.83

Rinvio TF

Lugano

19 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.237

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20

novembre 2012 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO 1

AO 2

tutti rappr. daPA 2

con cui l’attrice ha

chiesto di disconoscere il credito di fr. 68'168.20 oltre interessi al 5% dal

14 settembre 2005 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e di modificare

il dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, nel senso di porre la tassa di giustizia di fr. 250.- a

carico di chi l’aveva anticipata e di non assegnare ripetibili;

domanda avversata dai

convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 9 marzo 2018 ha parzialmente accolto, disconoscendo il credito in

ragione di fr. 12’850.- oltre interessi al 5% dal 14 settembre 2005;

appellante l’attrice con

appello 26 aprile 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con

osservazioni (recte: risposta) 14 giugno 2018 hanno postulato la

reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

ed ora in materia di

spese e ripetibili di prima e seconda istanza a seguito della sentenza 4A_113/2020

emanata il 22 aprile 2021 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale

federale, che, in accoglimento del ricorso in materia civile interposto

dall’attrice, ha annullato e riformato la sentenza d’appello 20 gennaio 2020

(inc. n. 12.2018.63) nel senso che ha accertato l’inesistenza del credito di

fr. 68'168.20 di cui al PE;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che

nell’ambito della causa (inc. n. OR.2012.237) promossa il 20 novembre 2012 da AP 1 nei confronti dell’AO 1 (in

seguito anche convenuto n. 1) e dell’AO 2 (in seguito anche convenuto n. 2) e

volta in sostanza ad ottenere il

disconoscimento del credito di fr. 68'168.20 oltre interessi al 5% dal 14

settembre 2005 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la modifica del

dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nel senso di non porre a suo carico la tassa di giustizia di

fr. 250.- e di non obbligarla a rifondere alle controparti le ripetibili di fr.

780.-, con decisione 9 marzo 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, in parziale

accoglimento della petizione, ha disconosciuto

il credito in ragione di fr. 12'850.- oltre interessi al 5% dal 14 settembre

2005, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 7’000.- per 1/5 a carico dei

convenuti e per 4/5 a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere al solo

convenuto n. 2 (recte: n. 1) fr. 2'700.- per ripetibili;

che con appello 26 aprile

2018, avversato dai convenuti con risposta 14 giugno 2018, l’attrice ha chiesto

di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la

petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che

con decisione 20 gennaio 2020 (inc. n. 12.2018.63) questa Camera ha respinto nella

misura in cui era ricevibile l’appello 26 aprile 2018, ponendo le spese

processuali di fr. 4'000.- a carico dell’appellante, obbligata altresì a

rifondere agli appellati fr. 2’500.- per ripetibili;

che

con sentenza 4A_113/2020 del 22 aprile 2021 la I Corte di diritto civile del

Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile dell’attrice, ha

annullato e riformato il giudizio d’appello nel senso che ha accertato l’inesistenza del

credito di fr. 68'168.20 di cui al PE (senza aver tuttavia ammesso l’ulteriore domanda dell’attrice volta alla modifica

del dispositivo n. 2 della sentenza 25 ottobre 2012 della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, nel senso di non porre a suo carico la tassa di giustizia

di fr. 250.- e di non obbligarla a rifondere alle controparti le ripetibili di

fr. 780.-) e ha

rinviato la causa a questa Camera “per nuova fissazione delle spese processuali

e delle ripetibili di prima e seconda istanza”;

che

a questo punto si tratta dunque di decidere sulle spese giudiziarie della sede pretorile (inc. n. OR.2012.237) e della procedura d’appello (inc. n. 12.2018.63), ritenuto

che per la loro quantificazione fanno stato le tariffe cantonali (art. 105 cpv.

Considerandi

2.

CPC), mentre che la loro ripartizione tra le parti avviene, di regola, in

base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC);

che

nel caso di specie le parti non hanno

censurato l’entità delle spese processuali (fr. 3'000.- per tassa di giustizia e fr. 7’000.-

per spese) e delle ripetibili (fr. 4'500.-,

poi fissate concretamente in fr. 2'700.- in considerazione del grado di

soccombenza 4/5 - 1/5) esposte per la sede pretorile, che possono senz’altro

essere confermate (fatto salvo, beninteso, un diverso grado di soccombenza tra

le parti); le spese processuali e le ripetibili per la procedura d’appello,

calcolate sulla base degli art. 7 e 13 LTG rispettivamente dell’art. 11 cpv. 2

lett. a RTar, possono invece essere quantificate in fr. 4'000.- rispettivamente

in fr. 2'500.- (come per altro già deciso in occasione del precedente giudizio

d’appello, poi annullato e riformato dal Tribunale federale);

che dovendosi ritenere

che la petizione e l’appello dell’attrice sono stati accolti pressoché

integralmente (tranne per quando riguardava la domanda di modifica del dispositivo n. 2 della sentenza 25

ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, che tuttavia aveva un “peso” del tutto marginale),

appare giustificato porre tutte le spese processuali di entrambe le sedi a

carico dei convenuti e appellati, che devono altresì essere obbligati a

rifondere all’attrice e appellante congrue ripetibili per entrambi i gradi di

giudizio;

che

in definitiva i convenuti e appellati,

oltre a dover pagare complessivi fr. 14'000.- per spese processuali (per la prima

istanza: tassa di giustizia di fr. 3'000.- e spese di fr. 7’000.-; per la

seconda istanza: spese processuali di fr. 4'000.-), devono essere obbligati a rifondere all’attrice e appellante complessivi fr. 7'000.- per ripetibili (per la prima istanza: fr. 4'500.-;

per la seconda istanza: fr. 2’500.-);

che

la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante

importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106

segg. CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Le spese processuali di prima istanza (inc. n. OR.2012.237) di complessivi fr. 10'000.-, composte dalla tassa di giustizia di fr. 3'000.- e dalle

spese di fr. 7’000.-, sono poste a carico dei convenuti, che rifonderanno

all’attrice fr. 4'500.- per ripetibili.

2. Le spese processuali della procedura di seconda istanza (inc.

n. 12.2018.63) di fr. 4'000.- sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno

all’appellante fr. 2’500.- per ripetibili.

3. Per questa decisione non si prelevano spese processuali e non

si attribuiscono ripetibili.

4. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).