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Decisione

12.2021.85

Contratto di lavoro - salario - spese professionali - disdetta abusiva

11 maggio 2022Italiano32 min

(sempre calcolate sulla base del salario 2017 di cui al doc. G). Da ultimo ha chiesto

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.85

Lugano

11 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.29 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 27 novembre

2018 da

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

con cui l’attore ha chiesto

di condannare la convenuta a versargli fr. 91'302,05 oltre interessi al 5% dal

31 agosto 2018, importo ridotto a fr. 89'070,70 in sede di conclusioni,

ritenuto che sull’importo di fr. 16'144,95 la stessa dovrà versare gli oneri

sociali a suo carico, protestate spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta,

che ha postulato la reiezione della petizione e con domanda riconvenzionale ha

chiesto di condannare l’attore a versarle fr. 32'590,40 oltre interessi al 5%

dal 3 dicembre 2018 su fr. 14'609,20, dal 31 agosto 2018 su fr. 2'136.- e dal

23 novembre 2016 su fr. 15'845,20, con conseguente rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta dall’attore al PE n. __________71 dell’UE di

Locarno del 6 dicembre 2018, protestate tasse, spese e ripetibili;

domanda riconvenzionale cui

l’attore principale si è integralmente opposto;

sulle quali il Pretore si è

pronunciato con Decisione 26 aprile 2021 respingendo la petizione e accogliendo

parzialmente la domanda riconvenzionale condannando il convenuto

riconvenzionale a versare all’attrice riconvenzionale fr. 16'745,20 oltre

interessi al 5% su fr. 14'609,20 dal 3 dicembre 2018 e respingendo in via

definitiva l’opposizione al sopra menzionato PE per quest’ultimo importo;

appellante l’attore

con atto di appello 27 maggio 2021 con cui ha chiesto la riforma del primo

giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e di condannare la

convenuta a versargli fr. 41'420.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018,

ritenuto che la stessa dovrà versare gli oneri sociali che la legge pone a suo

carico, e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con

conseguente riforma del giudizio sulle spese e sulle ripetibili riferite alla

domanda principale e a quella riconvenzionale;

preso atto della risposta

12 luglio 2021 con cui la convenuta, e attrice riconvenzionale, ha chiesto di

respingere l’appello, protestate tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 è stato

assunto da AO 1 quale consulente assicurativo dal 1. agosto 2013 sulla base di

un contratto firmato dalle parti il 23 luglio precedente e modificato il 16

settembre 2016 (v. doc. A e B). Con lettera 18 giugno 2018 la società ha

disdetto il contratto di lavoro per il 31 agosto successivo (v. doc. I), ossia

il termine previsto dall’art. 5 del contratto 16 settembre 2016 (v. doc. B).

Con scritto del 2 luglio 2018 il legale di AP 1 definiva la disdetta quale

licenziamento abusivo lamentando nel contempo che qualsiasi pagamento a favore

del suo cliente era stato sospeso (v. doc. L). Il 3 agosto seguente il legale

della società assicurativa contestava che la disdetta fosse abusiva,

sottolineando il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione da parte

del dipendente e rimproverando a quest’ultimo di essersi rifiutato di firmare

la scheda interna relativa al 2017 (v. doc. O e riferimento al doc. 6).

B. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 27 novembre 2018 AP 1 ha chiesto di

condannare AO 1 a versargli

fr. 91'302,95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018, ritenuto che su fr.

16'144,95 andranno calcolati gli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro.

Premesso di non aver più ricevuto nulla dopo il 31 maggio 2018, l’ex dipendente

ha in primo luogo rivendicato il salario mensile lordo per i mesi di giugno,

luglio e agosto 2018, pari a fr. 5'381,65 mensili, calcolato sulla base del

certificato di salario per l’anno 2017 (v. doc. G), per complessivi fr.

16'144,95.

Considerato che il licenziamento doveva essere qualificato come abusivo ai

sensi dell’art. 336 cpv. 1 let. c CO, l’attore ha postulato la condanna della

convenuta al pagamento di un’indennità pari a 4 mensilità, ossia fr. 23'960.-

(sempre calcolate sulla base del salario 2017 di cui al doc. G). Da ultimo ha chiesto

il riconoscimento di fr. 51'197,10 a titolo di rimborso delle spese sostenute

per l’attività lavorativa ma a suo dire mai rimborsategli.

C. Con risposta

14 gennaio 2019 AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione e

parallelamente ha presentato una domanda riconvenzionale postulando la condanna

di AP 1 a versarle fr. 32'590,40 oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2018 su

fr. 14'609,20, dal 31 agosto 2018 su fr. 2'136.- e dal 23 novembre 2016 su fr.

15'845,20. La convenuta ha in particolare esposto i motivi posti a fondamento della

rescissione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento all’esercizio

di un’attività parallela concorrente che avrebbe potuto giustificare il

licenziamento immediato per causa grave, contestando quindi la tesi attorea

della disdetta abusiva; ha poi negato che siano dovute 3 mensilità di anticipi

(per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018) siccome il saldo del conteggio al

31 agosto 2018 risultava negativo, come emergerebbe dai dati del doc. 9,

calcolati sulla base dell’art. 16 del contratto di lavoro (v. doc. B); infine

ha esposto per quali ragioni le pretese per rimborso spese fatte valere con la

petizione sarebbero infondate. Con la domanda riconvenzionale contenuta nel

medesimo allegato AO 1 ha rivendicato: fr. 14'609,20 corrispondenti al saldo

negativo al 31 agosto 2018 (v. doc. 9), (oggetto del PE notificato al convenuto

riconvenzionale il 10 dicembre 2018, al quale egli ha interposto opposizione, v.

doc. 17), importo a suo dire calcolato sulla differenza per gli anni 2017 e

2018 (fino a fine agosto) tra gli anticipi versati e le provvigioni generate; fr.

2'136.- pari al danno connesso alla mancata restituzione della stampante; fr.

10'000.- per il danno conseguente all’esercizio di attività concorrente; fr.

5'845,20 a titolo di restituzione della partecipazione agli oneri di locazione

dell’ufficio di Locarno.

D. In sede di replica

e risposta riconvenzionale l’attore ha dapprima confermato quanto sostenuto

nella petizione, precisando che le spese forfetarie non coprivano le spese

necessarie all’esercizio dell’attività lavorativa e negando di aver svolto

un’attività concorrente, in seguito ha contestato le pretese riconvenzionali e

in relazione ad esse i conteggi del 2017 e 2018.

Con la duplica la convenuta ha puntualizzato alcuni aspetti relativi al tema

del rimborso spese rivendicato dall’attore e all’accordo contrattuale che lo

regolava, quindi ha ribadito le circostanze e i motivi alla base del

licenziamento ordinario; essa ha per contro rinunciato a presentare una replica

riconvenzionale sostenendo che le contestazioni della sua domanda, che

riconfermava, erano generiche.

E. Con

disposizione ordinatoria 25 settembre 2019, che ha fatto seguito all’udienza di

prime arringhe del 12 giugno precedente, nel corso della quale le parti avevano

notificato le rispettive prove, il Pretore supplente ha ammesso la domanda di

edizione di tutti i conteggi e delle relative pezze giustificative concernenti il

totale delle commissioni lorde incassate da AO 1 dall’attività dell’attore per

il periodo 1. agosto 2013 – 31 marzo 2019. Con scritto 28 ottobre 2019 la

convenuta ha prodotto parte della documentazione richiesta in edizione e, in

particolare a fronte della necessità di produrre una mole di documenti

particolarmente rilevante, ha chiesto una limitazione degli atti da fornire e la

conseguente modifica della disposizione ordinatoria sopra citata. Con scritto

14 novembre 2019 l’attore si è opposto alla richiesta rilevando in particolare

l’assenza del conteggio delle provvigioni maturate dopo la fine del rapporto di

lavoro, ossia dal 1. settembre 2018 al 31 marzo 2019. Con disposizione

ordinatoria 9 dicembre 2019 il Pretore ha confermato quella del 25 settembre

precedente per quanto attiene all’estensione della domanda di edizione. Con

disposizione ordinatoria 11 maggio 2020 il Pretore ha preso atto del chiaro e

consapevole rifiuto di cooperare della convenuta riguardo alla documentazione

richiestale per il periodo 1. settembre 2018 – 31 marzo 2019, manifestato con

scritto del 20 marzo precedente, precisando che di detto rifiuto avrebbe tenuto

conto nell’apprezzamento delle prove, rinunciando ad assegnare un ulteriore

termine per la produzione degli atti mancanti con le comminatorie di legge come

auspicato dall’attore. In data 23 luglio 2020 quest’ultimo ha comunicato al

Pretore di rinunciare alla perizia atta a calcolare il salario complessivo

dovutogli dalla controparte visto che la stessa non aveva prodotto la

documentazione completa oggetto delle citate disposizioni ordinatorie.

F. Esperita

l’istruttoria le parti hanno presentato le rispettive conclusioni. In quella

sede l’attore ha in primo luogo confermato la richiesta di ricevere i salari da

giugno ad agosto 2018 sulla base dello stipendio mensile 2017, per complessivi

fr. 16'120.-, ritenuto che le mensilità contenute nel conteggio della

controparte relativo al 2018 (ossia il doc. 9) non erano corrette siccome non

tenevano conto delle provvigioni per nuove polizze acquisite fino al 31 agosto

2018 ma pagate alla convenuta nei mesi successivi e inoltre la convenuta non

aveva prodotto la documentazione che avrebbe permesso di considerarle violando

la disposizione ordinatoria 25 settembre 2019; egli ha quindi ribadito che il

licenziamento doveva essere considerato abusivo poiché conseguente al suo

rifiuto di firmare il riconoscimento di debito come preteso dalla datrice di

lavoro, di qui la richiesta di un’indennità pari a 4 mensilità di salario,

corrispondenti a fr. 25'000.-; da ultimo ha esposto le varie posizioni

rivendicate a titolo di spese effettivamente sostenute per l’esercizio

dell’attività lavorativa ma mai rimborsategli, pari a fr. 47'950.-; sulla base

dei medesimi argomenti l’attore ha altresì postulato la reiezione della domanda

riconvenzionale. L’importo totale rivendicato è stato quindi corretto dai fr.

91'302,05 della petizione a fr. 89'070,70.

Nelle sue conclusioni la convenuta ha in primo luogo contestato la pretesa di

rimborso delle spese effettive avanzata dall’attore, già in ragione del fatto

che non sarebbe stata sufficientemente sostanziata, senza contare che non era

stato dimostrato che fossero necessarie, rispettivamente non coperte

dall’indennità forfetaria riconosciuta; in secondo luogo ha negato che le tre

mensilità rivendicate fossero dovute, il conteggio finale risultando invece dal

doc. 9, dal quale emergerebbe un saldo negativo, oggetto della domanda

riconvenzionale, a carico del dipendente; in terzo luogo ha sottolineato che la

disdetta del rapporto di lavoro non solo era giustificata e non abusiva ma le

circostanze avrebbero legittimato un licenziamento in tronco, per cui in ogni

caso nessuna indennità ex art. 336a CO sarebbe dovuta.

G. Con sentenza

26 aprile 2021 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese

processuali e ripetibili a carico dell’attore, mentre ha accolto parzialmente

la domanda riconvenzionale, condannando AP 1 a versare ad AO 1 l’importo di fr.

16'745,20 oltre interessi al 5% su fr. 14'609,20 dal 3 dicembre 2018, con conseguente

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE __________71

dell’UE di Locarno; le spese processuali dell’azione riconvenzionale sono state

poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna con compensazione

delle ripetibili.

H. Avverso il

predetto giudizio è insorto AP 1 con atto di appello 27 maggio 2021 con cui ha

chiesto di accogliere parzialmente la petizione, per complessivi fr. 41'120.-

(fr. 16'120.- a titolo di salario e fr. 25'000.- a titolo di indennità per

licenziamento abusivo), quindi di respingere integralmente la domanda

riconvenzionale, il tutto con conseguente modifica delle spese e delle

ripetibili per l’azione principale e per l’azione riconvenzionale.

Con risposta 12 luglio 2021 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame con

protesta di spese e ripetibili.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 let. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale

valore è pacificamente superato. I termini di impugnazione e risposta sono di

30.

giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 27 maggio 2021

contro la decisione 26 aprile 2021, notificata il giorno successivo, è

tempestivo, così come è tempestiva la risposta 12 luglio 2021, inoltrata entro

il termine di 30 giorni fissato dall’ordinanza 10 giugno 2021 di questa Camera.

2.

Il Pretore si è chinato dapprima sulla pretesa dell’attore di

vedersi riconoscere l’importo di complessivi fr. 16'120.- per i salari dei mesi

di giugno, luglio e agosto 2018. Il primo giudice, richiamati gli art. 339 CO e

16.

del contratto di lavoro tra le parti (doc. B) nonché quanto dichiarato dal

teste B__________ R__________ in merito alla determinazione del salario dei

dipendenti, preso atto delle posizioni delle parti, ha ricordato che all’attore

incombeva l’onere della prova circa la pretesa che faceva valere. Con questa

premessa ha ritenuto che la contestazione del conteggio finale della convenuta

non poteva ritenersi adeguata.

Il Pretore ha in merito precisato che

l’attore, facendo capo alla documentazione che doveva avere, avrebbe potuto

indicare quali provvigioni, riferite a nuove polizze sottoscritte grazie alla

sua intermediazione prima della conclusione del rapporto di lavoro, non

sarebbero state conteggiate nel resoconto di cui al doc. 9. Il primo giudice ha

aggiunto che scorrendo il doc. 22 appariva che il numero delle nuove

acquisizioni era molto inferiore rispetto alle polizze già “in essere” per cui

sarebbe stato facile per l’attore indicare i nominativi dei nuovi clienti la

cui provvigione d’acquisizione non risultava conteggiata. In conclusione,

all’attore è stata rimproverata un’insufficiente contestazione del suddetto documento

in sede di replica. In relazione all’applicazione dell’art. 164 CPC con

riferimento alla mancata produzione della documentazione successiva al 31

agosto 2018 da parte della convenuta, il Pretore ha ritenuto che a fronte della

carente contestazione in capo all’attore non vi era spazio per presumere che il

conteggio di cui al doc. 9 non fosse esaustivo e corretto. Di qui la reiezione

della pretesa dell’attore di vedersi riconoscere il pagamento di 3 mensilità di

salario.

3.

Con l’appello in esame AP 1 rimprovera al Pretore un rovesciamento

dell’onere della prova in merito al contenuto del doc. 9 e la violazione

dell’art. 164 CPC. Egli ha respinto il rimprovero di mancata contestazione del

citato documento e osservato che spettava ad AO 1 fornire tutti gli elementi e

i documenti a comprova della sua fondatezza, ciò che aveva tuttavia omesso di

fare per quanto attiene al periodo 1. settembre 2018 – marzo 2019, senza che il

Pretore ne traesse le debite conseguenze. L’appellante ha pure contestato

l’affermazione del primo giudice secondo cui disponeva della documentazione

sufficiente a valutare se le provvigioni a suo favore erano state correttamente

conteggiate nel doc. 9, ciò che neppure la controparte aveva preteso.

Le critiche dell’appellante, per i motivi di cui si dirà nei considerandi che

seguono, sono pertinenti.

4.

Come esposto nei fatti l’attore in sede di petizione ha postulato il

riconoscimento del salario mensile lordo per i mesi di giugno, luglio e agosto

2018, pari a fr. 5'381,65, corrispondente al salario mensile lordo percepito

nel 2017 così come emerge dal certificato di salario per quell’anno di cui al

doc. G (primo foglio), quindi per complessivi

fr. 16'144,95. In sede di risposta con domanda riconvenzionale la convenuta ha

sostenuto che quanto percepito dall’attore mensilmente non rappresentava un

salario ma un anticipo su quanto definito alla fine dell’anno, ne ha dedotto

che all’attore andava riconosciuto quanto emergeva dal doc. 9, ossia la “scheda

interna calcolata al 31.08.2018”, allestita sulla base dell’art. 16 del

contratto di lavoro (doc. B), ma siccome dalla stessa emergeva un saldo

negativo, nulla gli era dovuto ed anzi era debitore dell’importo rivendicato in

via riconvenzionale. In sede di replica l’attore ha affermato di contestare il

conteggio di cui al doc. 9. All’udienza di prime arringhe l’attore ha tra le

altre prove chiesto l’edizione “di tutti i conteggi e delle relative pezze

giustificative concernenti il totale delle commissioni lorde incassate da AO 1

dall’attività dell’attore nel periodo 1. agosto 2013/31 marzo 2019.” La

convenuta si è opposta. Nella disposizione ordinatoria sulle prove del 25

settembre 2019 il Pretore supplente ha considerato adempiute le esigenze

formali imposte dall’art. 221 cpv. 1 let. d ed e CPC e di conseguenza ammesso

la citata prova. Per completezza occorre aggiungere che AO 1 vi ha dato seguito

salvo per quanto attiene il periodo 1. settembre 2018 – 31 marzo 2019, fatto di

cui il Pretore ha preso atto nella sua disposizione ordinatoria dell’11 maggio

2020.

5.

Alla luce di quanto precede non si può non intravvedere una

contraddizione tra il fatto di considerare adempiute le esigenze di esposizione

dei fatti e dell’indicazione dei mezzi di prova (art. 221 cpv. 1 let. d ed e

CPC), il mancato adempimento della prova ordinata e il rimprovero di carente

contestazione in capo all’attore.

6.

Il problema risiede in realtà a monte. Si può premettere che con

pertinenza AO 1 nella risposta all’appello ha sostenuto che, per quanto attiene

alla pretesa salariale, era l’attore che aveva l’onere di allegazione e di

prova mentre a lei incombevano analoghi oneri in relazione alla pretesa

riconvenzionale (v. atto citato pt. 8, primo periodo). Erra invece l’appellata

quando afferma che i suoi conteggi sono corretti e che se l’appellante fosse

stato di diverso avviso avrebbe dovuto allegarlo già da subito nella propria

petizione e offrire i mezzi di prova volti a dimostrarne l’erroneità, ciò che

non avrebbe fatto (v. atto citato, pt. 8, primo periodo in fine e secondo

periodo). Non si vede infatti come l’attore avrebbe potuto contestare nella

petizione un documento prodotto con la risposta con domanda riconvenzionale.

In realtà con la petizione l’attore ha allegato la sua pretesa per tre mensilità

di salario, tenuto conto del periodo di disdetta dell’art. 5 del contratto di

lavoro (doc. B), calcolate sulla base del certificato di salario del 2017, in

assenza di altri dati affidabili disponibili. Non spettava invece all’attore

dimostrare, successivamente alla sua produzione, che il doc. 9 era incompleto,

ossia che non conteneva le provvigioni relative alle nuove polizze sottoscritte

grazie alla sua intermediazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

In altri termini, il presupposto di AO 1, che considera a priori corretto il

contenuto del doc. 9 e ritiene che spettava a AP 1 contestarne la validità, è

errato poiché vale esattamente il contrario; incombeva infatti alla prima

spiegare il contenuto di quel documento in base alla norma contrattuale

specifica (art. 16), confrontandosi con essa, e fornire le necessarie prove a

verifica della sua validità e completezza, ciò che invece non ha fatto.

Quanto all’onere di contestazione, esso è funzionale all’onere di allegazione.

In concreto si osserva che AO 1 nella sua risposta con domanda riconvenzionale

si è limitata a sostenere che l’attore non percepiva un salario ma degli

anticipi, che non erano dovute tre mensilità di anticipi ma che occorreva

riferirsi al saldo del conteggio doc. 9, a suo dire allestito sulla base

dell’art. 16 del contratto (doc. B) (v. atto citato, pag. 8, terzo periodo),

medesimo documento su cui ha poi fondato la sua domanda riconvenzionale. Per

quale ragione però sarebbe errato calcolare il salario mensile sulla base del certificato

di salario 2017 non è spiegato né è dato comprendere, con la conseguenza che il

rimprovero di carente contestazione andava su questo punto indirizzato alla

convenuta. Soprattutto, AO 1 ha omesso di esporre in che misura il doc. 9

ossequiava quanto previsto dall’art. 16 del contratto di lavoro, con

particolare riferimento al capoverso 2 il quale prevede che in caso di

scioglimento del contratto l’impiegato ha diritto alle provvigioni

d’acquisizione per gli affari conclusi e non ancora provigionati o incassati

alla fine del rapporto di lavoro (v. doc. B, pag. 6). A fronte di questa

carenza di allegazione è evidente che la contestazione contenuta nella replica

con risposta riconvenzionale non poteva che essere generica.

7.

Da quanto precede risulta quindi che a torto il Pretore ha

rimproverato all’attore un’insufficiente contestazione. Altrettanto a torto il

primo giudice non poteva ritenere che non vi era spazio per presumere che il

conteggio di cui al doc. 9 non fosse esaustivo e corretto, a maggior ragione

dopo che la convenuta e attrice riconvenzionale si era opposta alla domanda di

edizione formulata dalla controparte e aveva ossequiato solo parzialmente alla

stessa, invero proprio riguardo ai dati più importanti. A ragione quindi

l’appellante ha invocato un rovesciamento dell’onere della prova e un’errata

applicazione dell’art. 164 CPC. In effetti il Pretore, invece di valutare se la

convenuta e attrice riconvenzionale aveva fatto fronte al suo onere di

contestazione della tesi avversaria, quindi all’onere di allegazione e di prova

della propria, ha in realtà rimproverato all’attore principale di non aver fornito

la controprova riguardo al contenuto di un documento che avrebbe dovuto

sorreggere l’asserzione della controparte. Una controprova avrebbe però potuto

essere fornita solo per (tentare di) indebolire la prova principale che però,

come si è visto, fa difetto.

Il rimprovero all’attore di non aver fatto capo “a documentazione che

indiscutibilmente anch’egli doveva avere, essendo lo stipulatore materiale

delle polizze” (v. sentenza impugnata consid. 2.4 a pag. 9), per contestare

il contenuto del doc. 9 è l’errata conseguenza di aver imposto all’attore una

controprova. D’altronde, se fosse stato facile verificare se le provvigioni

erano state conteggiate correttamente nel doc. 9, non si comprenderebbero le

resistenze di AO 1 a fornire la documentazione richiesta in edizione.

Giova aggiungere che non essendosi la convenuta chinata sul doc. 22 in sede di

conclusioni, ossia sui dati in esso contenuti che avrebbero potuto sorreggere (invero

parzialmente dato che, come sopra esposto, erano incompleti) il doc. 9 in

relazione all’art. 16 del contratto, non spettava certo al Pretore scorrere (v.

sentenza impugnata consid. 2.4 i.f., pag. 9) quel corposo documento per trarne

conclusioni sfavorevoli all’attore. Indipendentemente dal tema dell’onere della

prova il giudice non può sopperire all’obbligo di diligenza di una parte e

cercare nel fascicolo processuale passaggi e dichiarazioni a sostegno della sua

tesi (principio esposto nella DTF 139 II 7, consid. 7.1, valido non solo nelle

sedi ricorsuali).

Per completezza si dirà che neppure la testimonianza di B__________ R__________

aiuta la tesi della convenuta e di riflesso le conclusioni del primo giudice. Occorre

dapprima precisare che B__________ R__________, quale azionista e direttore della

società convenuta, procuratore della succursale di __________ (iscritto nel

registro di commercio, ciò che costituisce un fatto notorio) nonché estensore

del doc. 9 (v. verbale udienza 2 luglio 2020, pag. 3), non avrebbe dovuto

essere sentito come testimone ma semmai come parte (v. II CCA 12.2021.135, 8

marzo 2022, consid. 6.2 a pag. 9). In ogni modo è evidente che le sue

dichiarazioni vanno lette con particolare prudenza e circospezione (v. Trezzini, op. cit., Vol. 1, n. 95 seg.

ad art 157), contrariamente a quanto ritiene l’appellata. Ciò premesso, per i

motivi più sopra esposti, il primo giudice non poteva di certo fare affidamento

sull’affermazione secondo la quale i conteggi conterrebbero tutte le

provvigioni di spettanza dell’attore (v. verbale citato, pag. 3). Lo stesso

vale per l’affermazione secondo cui “Nel contratto di lavoro è chiaramente

indicato che tutte le provvigioni di courtage che maturano dopo la conclusione

del rapporto di lavoro, rimangono a favore della convenuta”. (v. verbale

citato, pag. 5) che si scontra con l’art. 16 del contratto di lavoro (doc. B)

il quale, oltre a rinviare all’art. 339 cpv. 2 CO (v. primo capoverso), prevede

che in caso di scioglimento del rapporto di lavoro l’impiegato ha diritto alle

provvigioni d’acquisizione per gli affari conclusi e non ancora “provigionati”

o incassati alla fine del rapporto di lavoro (v. capoverso 2).

Le erronee convinzioni del teste hanno portato la convenuta a non produrre la

documentazione richiesta in edizione per il periodo successivo al licenziamento

dell’attore, con quanto ne consegue.

Ne discende che su questo punto l’appello dev’essere accolto, con conseguente

riforma del primo giudizio nel senso che a AP 1 va riconosciuto il salario per

i mesi di giugno, luglio e agosto 2018, pari a fr. 16'144.95, importo sorretto

dalle risultanze del doc. G, oltre agli oneri sociali, così come richiesto in

sede di petizione e confermato nelle conclusioni.

8.

Il Pretore ha in seguito respinto la richiesta dell’attore volta a

ottenere dalla convenuta un’indennità di fr. 25'000.- poiché la disdetta

sarebbe stata abusiva. Il primo giudice ha ritenuto che l’attore si era

limitato a esporre la sua personale visione dei fatti che avrebbero condotto al

suo licenziamento, ma dagli atti non erano emersi indizi sufficienti volti a

sostenere la tesi di un licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 336 cpv. 1

let. c e d CO. In effetti, ha aggiunto, i doc. H e I non dimostrerebbero

l’abusività della disdetta, contrariamente alla tesi attorea, mentre la datrice

di lavoro aveva provato che la disdetta si fondava in particolare sulla

mancanza di risultati, sul rifiuto di procedere alla digitalizzazione della

documentazione e sul rifiuto di sottoscrivere un documento importante per la

contabilità dell’azienda.

9.

In questa sede AP 1 ha ribadito che l’abusività della disdetta

emergerebbe in modo inconfutabile dal contenuto dei doc. H e I mentre le

affermazioni rese dal teste B__________ R__________ non avrebbero pregio. Il

nesso di causalità tra la mancata firma del doc. G (ossia la scheda interna

calcolata al 31 dicembre 2017) e il licenziamento sarebbe poi evidente a mente

dell’appellante.

10.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni sono fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a riproporre la propria

tesi e la propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate del primo giudizio, pena l’irricevibilità delle

medesime.

Sul tema dell’abusività della disdetta l’appello risulta irricevibile poiché

non rispetta i requisiti qui ricordati. L’appellante si è infatti limitato a

ribadire la propria tesi senza confrontarsi minimamente con l’argomentazione

del Pretore. Quest’ultimo ha spiegato che il licenziamento non era abusivo

sulla base dell’art. 336 cpv. 1 let. c CO (norma invocata dall’attore in sede

di petizione e nelle conclusioni) poiché dai doc. H e I non emergeva che

l’attore intendesse sollevare pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Il

rilievo è corretto: in effetti nella sua e-mail del 15 giugno 2018 (doc. H) AP

1.

non solleva alcuna pretesa nei confronti di AO 1; le varie rivendicazioni

inerenti il salario e il rimborso delle spese sono tutte posteriori al

licenziamento. Ma soprattutto il Pretore ha evidenziato, fondandosi sulle

dichiarazioni del teste B__________ R__________ che la datrice di lavoro era

giunta alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente anche

a causa della mancanza di risultati e di collaborazione (rifiuto di procedere

con la digitalizzazione della documentazione). Indipendentemente dalla prudenza

e dalla circospezione con cui vanno lette le affermazioni di B__________ R__________

(v. sopra consid. 7), l’appellante si limita a definirle nebulose senza

contestarle, così da pregiudicare la ricevibilità del suo appello su questo

punto. In ogni modo, dagli atti risulta che la mancata firma del conteggio al

31.

dicembre 2017 non può essere definita l’unica causa della rottura del

rapporto di lavoro ma quel fatto altro non era che l’espressione di una

situazione ormai ampiamente deteriorata.

11.

Il Pretore ha respinto le pretese dell’attore relative alle spese

professionali che la datrice di lavoro non gli avrebbe corrisposto. L’attore ha

rinunciato ad appellare su questo punto.

12.

In merito alle pretese della convenuta, formulate in via

riconvenzionale, il Pretore ha ritenuto fondati: il saldo negativo riportato

nel conteggio di cui al doc. 9, pari a fr. 14'609,20; l’importo di fr. 1'836.-

pari al costo della stampante non restituita dall’ex dipendente nonché fr.

300.- inerenti a una fattura per delle copie. Il primo giudice ha invece

respinto la pretesa di danno per l’asserita attività concorrente e la rifusione

della partecipazione alle spese per la locazione dell’ufficio di __________.

Per quanto attiene alla prima posizione il Pretore, richiamando quanto già

esposto in precedenza in relazione alla pretesa dell’attore concernente il

salario dei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, ha considerato legittima e

provata la richiesta dell’attrice riconvenzionale, fondata sul doc. 9,

richiamando altresì al riguardo l’art. 16 del contratto (doc. B) e quanto

dichiarato dal teste B__________ R__________, rimproverando in pari tempo al

convenuto riconvenzionale un’insufficiente contestazione.

A proposito della seconda posizione il Pretore ha ritenuto che la fattura della

stampante rimasta in possesso dell’ex dipendente appariva una prova sufficiente

circa il valore attuale rivendicato. La fattura per le copie è quindi stata

riconosciuta poiché priva di contestazione.

13.

Con l’appello AP 1 ha contestato la valenza probatoria attribuita

dal Pretore al doc. 9 rinviando alle contestazioni già esposte in relazione

alla sua rivendicazione dei tre mesi di salario, alla quale AO 1 aveva appunto

contrapposto le risultanze di quel documento, ribadendo che il medesimo non era

fedefacente poiché non comprendeva il calcolo delle provvigioni cui aveva

diritto maturate dopo la conclusione del rapporto di lavoro, conseguenza questa

del rifiuto della controparte di produrre l’intera documentazione richiesta in edizione,

ciò che il giudice aveva omesso di valutare; ha aggiunto che mancava il

certificato di salario per il 2018 e che il conteggio conteneva posizioni

sicuramente errate indicando quale esempio quello della cauzione cui l’ex datrice

di lavoro certamente non aveva diritto.

14.

Le critiche dell’appellante sono pertinenti, sostanzialmente per i

motivi illustrati ai considerandi 6 e 7. Giova ribadire che ad AO 1, quale

attrice riconvenzionale, spettava l’onere di allegare, ossia spiegare, la

fondatezza delle posizioni contenute nel doc. 9 alla luce di quanto previsto

dall’art. 16 del contratto (doc. B), ciò che aveva invece omesso di fare (v. sopra,

in particolare consid. 6). Ne consegue che prima di rimproverare al convenuto

riconvenzionale una carenza di contestazione il Pretore avrebbe dovuto rilevare

una carenza allegatoria, e di riflesso probatoria, dell’attrice riconvenzionale.

Come esposto al considerando 4 quest’ultima in sede di prime arringhe si è

addirittura opposta alla richiesta di edizione di documenti che essa stessa

avrebbe dovuto produrre di sua iniziativa per corroborare il contenuto della

pretesa che vantava, dando poi seguito solo parzialmente a quanto deciso dal

Pretore supplente nell’ordinanza sulle prove. In questa situazione è evidente

che AO 1 non poteva fornire la prova della validità della sua pretesa,

circostanza di cui il Pretore non ha tenuto conto. In altri termini egli non

poteva considerare il conteggio di cui al doc. 9 idoneo a comprovare la

relativa pretesa semplicemente sulla base dell’insufficienza delle

contestazioni della controparte. Neppure sostengono la conclusione del Pretore

il riferimento ad alcuni passaggi estratti dagli art. 15 e 16 del contratto

(doc. B), che si limitano a esprimere dei concetti relativi ai rapporti tra le

parti, senza nulla apportare a conforto del contestato documento o della testimonianza

di B__________ R__________ (v. giudizio impugnato, consid. 6.2 in fine). Anche

volendo prescindere da una valutazione circa la fedefacenza delle affermazioni

della persona che ha allestito il conteggio di cui l’attrice riconvenzionale si

prevale (v. sopra consid. 7 in fine), si osserva che l’estratto della

testimonianza riportato nel giudizio impugnato si esaurisce in un’opinione del

teste, ancora una volta, e per i motivi già indicati, priva di valido riscontro

documentale e dunque inadatta a sostanziare la contestata pretesa.

In virtù di quanto precede ne deriva l’accoglimento dell’appello anche su

questo punto, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale volta al

riconoscimento dell’importo di fr. 14'609,20. L’opposizione interposta da AP 1

al PE n. __________71 dell’UE di Locarno (v. doc. 17) è di conseguenza

mantenuta.

15.

Per quanto attiene alla stampante l’appellante considera notorio il

fatto che una nuova costi meno di fr. 300.- e che comunque spettava alla

controparte chiedere una perizia su quella oggetto della pretesa di rimborso.

L’appellante omette di considerare che in discussione non è il costo di una

qualsiasi stampante, che peraltro non è affatto notorio ex art. 151 CPC, ma di

quella acquistata da AO 1 e che non è stata restituita. Ciò posto l’appellante

non si confronta con la tesi del Pretore secondo il quale la fattura prodotta

dall’attrice riconvenzionale (v. doc. 12), riferita a una stampante acquistata

nel 2016, e che quindi nel 2018 non poteva dirsi obsoleta, costituiva la prova

sufficiente della pretesa azionata. Su questo aspetto l’appello è quindi

irricevibile con conseguente conferma del giudizio impugnato. Si può altresì

aggiungere che l’apprezzamento del Pretore, che ha riconosciuto a favore

dell’attrice riconvenzionale l’importo di fr. 1'836.- per il costo della

stampante ma pure dei relativi accessori e dei servizi per la messa in funzione

(v. ancora doc. 12), è senz’altro condivisibile. Una perizia volta a

determinare la diminuzione del valore dell’oggetto sarebbe stata inoltre

sproporzionata (sulla rinuncia a una perizia allorquando i suoi costi sono

troppo elevati per rapporto all’entità del danno v. Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ª ed., Zurigo

2008, n. 201), e quindi non si può rimproverare al giudice di avervi fatto

astrazione, senza contare che in questa circostanza nulla avrebbe impedito al convenuto

riconvenzionale di produrre una valutazione dell’oggetto a valere quale

controprova, ciò che ha tuttavia omesso di fare.

Analogo discorso vale per l’importo di fr. 300.- per le copie. A ragione il

Pretore ha osservato che il medesimo era rimasto privo di contestazione. Anche

su questo punto l’appellante non si confronta con il primo giudizio.

Infine, la compensazione invocata dall’appellante con importi desumibili dal

doc. 9, ossia importi che egli stesso non riconosce, non entra in considerazione.

16.

Da quanto precede discende che, a seguito del parziale accoglimento

dell’appello, il giudizio pretorile è riformato nel senso che la petizione è

parzialmente accolta. A fronte di una pretesa complessiva di

fr. 89'070,70 l’attore ottiene fr. 16'144,95 oltre interessi dal 31 agosto 2018

ritenuto che su detto importo la convenuta dovrà versare gli oneri sociali a

suo carico. In prima sede l’attore è soccombente per 4/5 e la convenuta per

1/5. Le spese processuali saranno ripartite in tale misura. L’attore dovrà

altresì rifondere alla convenuta parziali ripetibili per l’azione principale.

La decisione di appello comporta altresì la riforma del primo giudizio sulla

domanda riconvenzionale. L’attrice riconvenzionale aveva chiesto fr. 32'590,40

e ottiene ora fr. 2'136.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018. In prima

sede l’attrice riconvenzionale è soccombente per il 93,5% e il convenuto

riconvenzionale per il 6,5%. Le spese processuali saranno ripartite in tale

misura. L’attrice riconvenzionale dovrà rifondere alla controparte parziali

ripetibili per l’azione riconvenzionale.

Per quanto attiene al presente giudizio, per l’azione principale l’appellante

ha chiesto fr. 41'120.- e ottiene fr. 16'144,95, mentre per la domanda

riconvenzionale doveva pagare fr. 16'745,20 e ne dovrà solo fr. 2'163.-. A

fronte quindi di un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 57'865,20 (fr.

41'120 + fr. 16’745,20), l’appellante risulta vincente per fr. 30'727,10 (fr. 16'144,95

+ fr. 14'582,25). Le spese processuali di appello saranno poste per il 47% a

carico dell’appellante e per il 53% a carico dell’appellata; quest’ultima

rifonderà altresì al primo delle ripetibili ridotte.

Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è

superiore a fr. 15'000.-

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 27 maggio 2021 di AP 1 è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la Decisione 26 aprile 2021 del Pretore della giurisdizione di

Locarno-Città, inc. OR.2018.29, è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza AO 1 è condannata a versare a AP 1

l’importo di fr. 16'144,95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018, ritenuto

che su detto importo dovranno essere versati gli oneri sociali a carico del

datore di lavoro.

2.

Le spese processuali dell’azione principale

di complessivi

fr. 4'650.-, come pure quelle della procedura di conciliazione di complessivi

fr. 1'100.- (CM.2018.101), già anticipate dall’attore, rimangono a suo carico

per fr. 4'600.- e a carico della convenuta per fr. 1'150.-. L’attore rifonderà

alla convenuta fr. 5'800.- a titolo di parziali ripetibili.

3.

La domanda riconvenzionale è parzialmente

accolta.

AP 1 è tenuto a versare ad AO 1, succursale di __________, l’importo di fr.

2'136.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018.

L’opposizione al PE 6 dicembre 2018 n. __________71 dell’UE di Locarno è

mantenuta.

4.

Le spese processuali dell’azione

riconvenzionale di complessivi

fr. 1'550.-, già anticipate dalla convenuta e attrice riconvenzionale, rimangono

a suo carico per fr. 1'450.- e a carico dell’attore e convenuto riconvenzionale

per fr. 100.-. L’attrice riconvenzionale rifonderà al convenuto riconvenzionale

fr. 4’000.- a titolo di parziali ripetibili.

II. Le spese processuali di appello, di

complessivi fr. 3'500.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a

suo carico in ragione di fr. 1'650.- mentre in ragione di fr. 1'850.- sono a

carico dell’appellata che rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di

ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).