12.2021.85
Contratto di lavoro - salario - spese professionali - disdetta abusiva
11 maggio 2022Italiano32 min
(sempre calcolate sulla base del salario 2017 di cui al doc. G). Da ultimo ha chiesto
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.85
Lugano
11 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.29 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 27 novembre
2018 da
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attore ha chiesto
di condannare la convenuta a versargli fr. 91'302,05 oltre interessi al 5% dal
31 agosto 2018, importo ridotto a fr. 89'070,70 in sede di conclusioni,
ritenuto che sull’importo di fr. 16'144,95 la stessa dovrà versare gli oneri
sociali a suo carico, protestate spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta,
che ha postulato la reiezione della petizione e con domanda riconvenzionale ha
chiesto di condannare l’attore a versarle fr. 32'590,40 oltre interessi al 5%
dal 3 dicembre 2018 su fr. 14'609,20, dal 31 agosto 2018 su fr. 2'136.- e dal
23 novembre 2016 su fr. 15'845,20, con conseguente rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dall’attore al PE n. __________71 dell’UE di
Locarno del 6 dicembre 2018, protestate tasse, spese e ripetibili;
domanda riconvenzionale cui
l’attore principale si è integralmente opposto;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato con Decisione 26 aprile 2021 respingendo la petizione e accogliendo
parzialmente la domanda riconvenzionale condannando il convenuto
riconvenzionale a versare all’attrice riconvenzionale fr. 16'745,20 oltre
interessi al 5% su fr. 14'609,20 dal 3 dicembre 2018 e respingendo in via
definitiva l’opposizione al sopra menzionato PE per quest’ultimo importo;
appellante l’attore
con atto di appello 27 maggio 2021 con cui ha chiesto la riforma del primo
giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e di condannare la
convenuta a versargli fr. 41'420.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018,
ritenuto che la stessa dovrà versare gli oneri sociali che la legge pone a suo
carico, e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con
conseguente riforma del giudizio sulle spese e sulle ripetibili riferite alla
domanda principale e a quella riconvenzionale;
preso atto della risposta
12 luglio 2021 con cui la convenuta, e attrice riconvenzionale, ha chiesto di
respingere l’appello, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 è stato
assunto da AO 1 quale consulente assicurativo dal 1. agosto 2013 sulla base di
un contratto firmato dalle parti il 23 luglio precedente e modificato il 16
settembre 2016 (v. doc. A e B). Con lettera 18 giugno 2018 la società ha
disdetto il contratto di lavoro per il 31 agosto successivo (v. doc. I), ossia
il termine previsto dall’art. 5 del contratto 16 settembre 2016 (v. doc. B).
Con scritto del 2 luglio 2018 il legale di AP 1 definiva la disdetta quale
licenziamento abusivo lamentando nel contempo che qualsiasi pagamento a favore
del suo cliente era stato sospeso (v. doc. L). Il 3 agosto seguente il legale
della società assicurativa contestava che la disdetta fosse abusiva,
sottolineando il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione da parte
del dipendente e rimproverando a quest’ultimo di essersi rifiutato di firmare
la scheda interna relativa al 2017 (v. doc. O e riferimento al doc. 6).
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 27 novembre 2018 AP 1 ha chiesto di
condannare AO 1 a versargli
fr. 91'302,95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018, ritenuto che su fr.
16'144,95 andranno calcolati gli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro.
Premesso di non aver più ricevuto nulla dopo il 31 maggio 2018, l’ex dipendente
ha in primo luogo rivendicato il salario mensile lordo per i mesi di giugno,
luglio e agosto 2018, pari a fr. 5'381,65 mensili, calcolato sulla base del
certificato di salario per l’anno 2017 (v. doc. G), per complessivi fr.
16'144,95.
Considerato che il licenziamento doveva essere qualificato come abusivo ai
sensi dell’art. 336 cpv. 1 let. c CO, l’attore ha postulato la condanna della
convenuta al pagamento di un’indennità pari a 4 mensilità, ossia fr. 23'960.-
(sempre calcolate sulla base del salario 2017 di cui al doc. G). Da ultimo ha chiesto
il riconoscimento di fr. 51'197,10 a titolo di rimborso delle spese sostenute
per l’attività lavorativa ma a suo dire mai rimborsategli.
C. Con risposta
14 gennaio 2019 AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione e
parallelamente ha presentato una domanda riconvenzionale postulando la condanna
di AP 1 a versarle fr. 32'590,40 oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2018 su
fr. 14'609,20, dal 31 agosto 2018 su fr. 2'136.- e dal 23 novembre 2016 su fr.
15'845,20. La convenuta ha in particolare esposto i motivi posti a fondamento della
rescissione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento all’esercizio
di un’attività parallela concorrente che avrebbe potuto giustificare il
licenziamento immediato per causa grave, contestando quindi la tesi attorea
della disdetta abusiva; ha poi negato che siano dovute 3 mensilità di anticipi
(per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018) siccome il saldo del conteggio al
31 agosto 2018 risultava negativo, come emergerebbe dai dati del doc. 9,
calcolati sulla base dell’art. 16 del contratto di lavoro (v. doc. B); infine
ha esposto per quali ragioni le pretese per rimborso spese fatte valere con la
petizione sarebbero infondate. Con la domanda riconvenzionale contenuta nel
medesimo allegato AO 1 ha rivendicato: fr. 14'609,20 corrispondenti al saldo
negativo al 31 agosto 2018 (v. doc. 9), (oggetto del PE notificato al convenuto
riconvenzionale il 10 dicembre 2018, al quale egli ha interposto opposizione, v.
doc. 17), importo a suo dire calcolato sulla differenza per gli anni 2017 e
2018 (fino a fine agosto) tra gli anticipi versati e le provvigioni generate; fr.
2'136.- pari al danno connesso alla mancata restituzione della stampante; fr.
10'000.- per il danno conseguente all’esercizio di attività concorrente; fr.
5'845,20 a titolo di restituzione della partecipazione agli oneri di locazione
dell’ufficio di Locarno.
D. In sede di replica
e risposta riconvenzionale l’attore ha dapprima confermato quanto sostenuto
nella petizione, precisando che le spese forfetarie non coprivano le spese
necessarie all’esercizio dell’attività lavorativa e negando di aver svolto
un’attività concorrente, in seguito ha contestato le pretese riconvenzionali e
in relazione ad esse i conteggi del 2017 e 2018.
Con la duplica la convenuta ha puntualizzato alcuni aspetti relativi al tema
del rimborso spese rivendicato dall’attore e all’accordo contrattuale che lo
regolava, quindi ha ribadito le circostanze e i motivi alla base del
licenziamento ordinario; essa ha per contro rinunciato a presentare una replica
riconvenzionale sostenendo che le contestazioni della sua domanda, che
riconfermava, erano generiche.
E. Con
disposizione ordinatoria 25 settembre 2019, che ha fatto seguito all’udienza di
prime arringhe del 12 giugno precedente, nel corso della quale le parti avevano
notificato le rispettive prove, il Pretore supplente ha ammesso la domanda di
edizione di tutti i conteggi e delle relative pezze giustificative concernenti il
totale delle commissioni lorde incassate da AO 1 dall’attività dell’attore per
il periodo 1. agosto 2013 – 31 marzo 2019. Con scritto 28 ottobre 2019 la
convenuta ha prodotto parte della documentazione richiesta in edizione e, in
particolare a fronte della necessità di produrre una mole di documenti
particolarmente rilevante, ha chiesto una limitazione degli atti da fornire e la
conseguente modifica della disposizione ordinatoria sopra citata. Con scritto
14 novembre 2019 l’attore si è opposto alla richiesta rilevando in particolare
l’assenza del conteggio delle provvigioni maturate dopo la fine del rapporto di
lavoro, ossia dal 1. settembre 2018 al 31 marzo 2019. Con disposizione
ordinatoria 9 dicembre 2019 il Pretore ha confermato quella del 25 settembre
precedente per quanto attiene all’estensione della domanda di edizione. Con
disposizione ordinatoria 11 maggio 2020 il Pretore ha preso atto del chiaro e
consapevole rifiuto di cooperare della convenuta riguardo alla documentazione
richiestale per il periodo 1. settembre 2018 – 31 marzo 2019, manifestato con
scritto del 20 marzo precedente, precisando che di detto rifiuto avrebbe tenuto
conto nell’apprezzamento delle prove, rinunciando ad assegnare un ulteriore
termine per la produzione degli atti mancanti con le comminatorie di legge come
auspicato dall’attore. In data 23 luglio 2020 quest’ultimo ha comunicato al
Pretore di rinunciare alla perizia atta a calcolare il salario complessivo
dovutogli dalla controparte visto che la stessa non aveva prodotto la
documentazione completa oggetto delle citate disposizioni ordinatorie.
F. Esperita
l’istruttoria le parti hanno presentato le rispettive conclusioni. In quella
sede l’attore ha in primo luogo confermato la richiesta di ricevere i salari da
giugno ad agosto 2018 sulla base dello stipendio mensile 2017, per complessivi
fr. 16'120.-, ritenuto che le mensilità contenute nel conteggio della
controparte relativo al 2018 (ossia il doc. 9) non erano corrette siccome non
tenevano conto delle provvigioni per nuove polizze acquisite fino al 31 agosto
2018 ma pagate alla convenuta nei mesi successivi e inoltre la convenuta non
aveva prodotto la documentazione che avrebbe permesso di considerarle violando
la disposizione ordinatoria 25 settembre 2019; egli ha quindi ribadito che il
licenziamento doveva essere considerato abusivo poiché conseguente al suo
rifiuto di firmare il riconoscimento di debito come preteso dalla datrice di
lavoro, di qui la richiesta di un’indennità pari a 4 mensilità di salario,
corrispondenti a fr. 25'000.-; da ultimo ha esposto le varie posizioni
rivendicate a titolo di spese effettivamente sostenute per l’esercizio
dell’attività lavorativa ma mai rimborsategli, pari a fr. 47'950.-; sulla base
dei medesimi argomenti l’attore ha altresì postulato la reiezione della domanda
riconvenzionale. L’importo totale rivendicato è stato quindi corretto dai fr.
91'302,05 della petizione a fr. 89'070,70.
Nelle sue conclusioni la convenuta ha in primo luogo contestato la pretesa di
rimborso delle spese effettive avanzata dall’attore, già in ragione del fatto
che non sarebbe stata sufficientemente sostanziata, senza contare che non era
stato dimostrato che fossero necessarie, rispettivamente non coperte
dall’indennità forfetaria riconosciuta; in secondo luogo ha negato che le tre
mensilità rivendicate fossero dovute, il conteggio finale risultando invece dal
doc. 9, dal quale emergerebbe un saldo negativo, oggetto della domanda
riconvenzionale, a carico del dipendente; in terzo luogo ha sottolineato che la
disdetta del rapporto di lavoro non solo era giustificata e non abusiva ma le
circostanze avrebbero legittimato un licenziamento in tronco, per cui in ogni
caso nessuna indennità ex art. 336a CO sarebbe dovuta.
G. Con sentenza
26 aprile 2021 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese
processuali e ripetibili a carico dell’attore, mentre ha accolto parzialmente
la domanda riconvenzionale, condannando AP 1 a versare ad AO 1 l’importo di fr.
16'745,20 oltre interessi al 5% su fr. 14'609,20 dal 3 dicembre 2018, con conseguente
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE __________71
dell’UE di Locarno; le spese processuali dell’azione riconvenzionale sono state
poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna con compensazione
delle ripetibili.
H. Avverso il
predetto giudizio è insorto AP 1 con atto di appello 27 maggio 2021 con cui ha
chiesto di accogliere parzialmente la petizione, per complessivi fr. 41'120.-
(fr. 16'120.- a titolo di salario e fr. 25'000.- a titolo di indennità per
licenziamento abusivo), quindi di respingere integralmente la domanda
riconvenzionale, il tutto con conseguente modifica delle spese e delle
ripetibili per l’azione principale e per l’azione riconvenzionale.
Con risposta 12 luglio 2021 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 let. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale
valore è pacificamente superato. I termini di impugnazione e risposta sono di
30.
giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 27 maggio 2021
contro la decisione 26 aprile 2021, notificata il giorno successivo, è
tempestivo, così come è tempestiva la risposta 12 luglio 2021, inoltrata entro
il termine di 30 giorni fissato dall’ordinanza 10 giugno 2021 di questa Camera.
2.
Il Pretore si è chinato dapprima sulla pretesa dell’attore di
vedersi riconoscere l’importo di complessivi fr. 16'120.- per i salari dei mesi
di giugno, luglio e agosto 2018. Il primo giudice, richiamati gli art. 339 CO e
16.
del contratto di lavoro tra le parti (doc. B) nonché quanto dichiarato dal
teste B__________ R__________ in merito alla determinazione del salario dei
dipendenti, preso atto delle posizioni delle parti, ha ricordato che all’attore
incombeva l’onere della prova circa la pretesa che faceva valere. Con questa
premessa ha ritenuto che la contestazione del conteggio finale della convenuta
non poteva ritenersi adeguata.
Il Pretore ha in merito precisato che
l’attore, facendo capo alla documentazione che doveva avere, avrebbe potuto
indicare quali provvigioni, riferite a nuove polizze sottoscritte grazie alla
sua intermediazione prima della conclusione del rapporto di lavoro, non
sarebbero state conteggiate nel resoconto di cui al doc. 9. Il primo giudice ha
aggiunto che scorrendo il doc. 22 appariva che il numero delle nuove
acquisizioni era molto inferiore rispetto alle polizze già “in essere” per cui
sarebbe stato facile per l’attore indicare i nominativi dei nuovi clienti la
cui provvigione d’acquisizione non risultava conteggiata. In conclusione,
all’attore è stata rimproverata un’insufficiente contestazione del suddetto documento
in sede di replica. In relazione all’applicazione dell’art. 164 CPC con
riferimento alla mancata produzione della documentazione successiva al 31
agosto 2018 da parte della convenuta, il Pretore ha ritenuto che a fronte della
carente contestazione in capo all’attore non vi era spazio per presumere che il
conteggio di cui al doc. 9 non fosse esaustivo e corretto. Di qui la reiezione
della pretesa dell’attore di vedersi riconoscere il pagamento di 3 mensilità di
salario.
3.
Con l’appello in esame AP 1 rimprovera al Pretore un rovesciamento
dell’onere della prova in merito al contenuto del doc. 9 e la violazione
dell’art. 164 CPC. Egli ha respinto il rimprovero di mancata contestazione del
citato documento e osservato che spettava ad AO 1 fornire tutti gli elementi e
i documenti a comprova della sua fondatezza, ciò che aveva tuttavia omesso di
fare per quanto attiene al periodo 1. settembre 2018 – marzo 2019, senza che il
Pretore ne traesse le debite conseguenze. L’appellante ha pure contestato
l’affermazione del primo giudice secondo cui disponeva della documentazione
sufficiente a valutare se le provvigioni a suo favore erano state correttamente
conteggiate nel doc. 9, ciò che neppure la controparte aveva preteso.
Le critiche dell’appellante, per i motivi di cui si dirà nei considerandi che
seguono, sono pertinenti.
4.
Come esposto nei fatti l’attore in sede di petizione ha postulato il
riconoscimento del salario mensile lordo per i mesi di giugno, luglio e agosto
2018, pari a fr. 5'381,65, corrispondente al salario mensile lordo percepito
nel 2017 così come emerge dal certificato di salario per quell’anno di cui al
doc. G (primo foglio), quindi per complessivi
fr. 16'144,95. In sede di risposta con domanda riconvenzionale la convenuta ha
sostenuto che quanto percepito dall’attore mensilmente non rappresentava un
salario ma un anticipo su quanto definito alla fine dell’anno, ne ha dedotto
che all’attore andava riconosciuto quanto emergeva dal doc. 9, ossia la “scheda
interna calcolata al 31.08.2018”, allestita sulla base dell’art. 16 del
contratto di lavoro (doc. B), ma siccome dalla stessa emergeva un saldo
negativo, nulla gli era dovuto ed anzi era debitore dell’importo rivendicato in
via riconvenzionale. In sede di replica l’attore ha affermato di contestare il
conteggio di cui al doc. 9. All’udienza di prime arringhe l’attore ha tra le
altre prove chiesto l’edizione “di tutti i conteggi e delle relative pezze
giustificative concernenti il totale delle commissioni lorde incassate da AO 1
dall’attività dell’attore nel periodo 1. agosto 2013/31 marzo 2019.” La
convenuta si è opposta. Nella disposizione ordinatoria sulle prove del 25
settembre 2019 il Pretore supplente ha considerato adempiute le esigenze
formali imposte dall’art. 221 cpv. 1 let. d ed e CPC e di conseguenza ammesso
la citata prova. Per completezza occorre aggiungere che AO 1 vi ha dato seguito
salvo per quanto attiene il periodo 1. settembre 2018 – 31 marzo 2019, fatto di
cui il Pretore ha preso atto nella sua disposizione ordinatoria dell’11 maggio
2020.
5.
Alla luce di quanto precede non si può non intravvedere una
contraddizione tra il fatto di considerare adempiute le esigenze di esposizione
dei fatti e dell’indicazione dei mezzi di prova (art. 221 cpv. 1 let. d ed e
CPC), il mancato adempimento della prova ordinata e il rimprovero di carente
contestazione in capo all’attore.
6.
Il problema risiede in realtà a monte. Si può premettere che con
pertinenza AO 1 nella risposta all’appello ha sostenuto che, per quanto attiene
alla pretesa salariale, era l’attore che aveva l’onere di allegazione e di
prova mentre a lei incombevano analoghi oneri in relazione alla pretesa
riconvenzionale (v. atto citato pt. 8, primo periodo). Erra invece l’appellata
quando afferma che i suoi conteggi sono corretti e che se l’appellante fosse
stato di diverso avviso avrebbe dovuto allegarlo già da subito nella propria
petizione e offrire i mezzi di prova volti a dimostrarne l’erroneità, ciò che
non avrebbe fatto (v. atto citato, pt. 8, primo periodo in fine e secondo
periodo). Non si vede infatti come l’attore avrebbe potuto contestare nella
petizione un documento prodotto con la risposta con domanda riconvenzionale.
In realtà con la petizione l’attore ha allegato la sua pretesa per tre mensilità
di salario, tenuto conto del periodo di disdetta dell’art. 5 del contratto di
lavoro (doc. B), calcolate sulla base del certificato di salario del 2017, in
assenza di altri dati affidabili disponibili. Non spettava invece all’attore
dimostrare, successivamente alla sua produzione, che il doc. 9 era incompleto,
ossia che non conteneva le provvigioni relative alle nuove polizze sottoscritte
grazie alla sua intermediazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
In altri termini, il presupposto di AO 1, che considera a priori corretto il
contenuto del doc. 9 e ritiene che spettava a AP 1 contestarne la validità, è
errato poiché vale esattamente il contrario; incombeva infatti alla prima
spiegare il contenuto di quel documento in base alla norma contrattuale
specifica (art. 16), confrontandosi con essa, e fornire le necessarie prove a
verifica della sua validità e completezza, ciò che invece non ha fatto.
Quanto all’onere di contestazione, esso è funzionale all’onere di allegazione.
In concreto si osserva che AO 1 nella sua risposta con domanda riconvenzionale
si è limitata a sostenere che l’attore non percepiva un salario ma degli
anticipi, che non erano dovute tre mensilità di anticipi ma che occorreva
riferirsi al saldo del conteggio doc. 9, a suo dire allestito sulla base
dell’art. 16 del contratto (doc. B) (v. atto citato, pag. 8, terzo periodo),
medesimo documento su cui ha poi fondato la sua domanda riconvenzionale. Per
quale ragione però sarebbe errato calcolare il salario mensile sulla base del certificato
di salario 2017 non è spiegato né è dato comprendere, con la conseguenza che il
rimprovero di carente contestazione andava su questo punto indirizzato alla
convenuta. Soprattutto, AO 1 ha omesso di esporre in che misura il doc. 9
ossequiava quanto previsto dall’art. 16 del contratto di lavoro, con
particolare riferimento al capoverso 2 il quale prevede che in caso di
scioglimento del contratto l’impiegato ha diritto alle provvigioni
d’acquisizione per gli affari conclusi e non ancora provigionati o incassati
alla fine del rapporto di lavoro (v. doc. B, pag. 6). A fronte di questa
carenza di allegazione è evidente che la contestazione contenuta nella replica
con risposta riconvenzionale non poteva che essere generica.
7.
Da quanto precede risulta quindi che a torto il Pretore ha
rimproverato all’attore un’insufficiente contestazione. Altrettanto a torto il
primo giudice non poteva ritenere che non vi era spazio per presumere che il
conteggio di cui al doc. 9 non fosse esaustivo e corretto, a maggior ragione
dopo che la convenuta e attrice riconvenzionale si era opposta alla domanda di
edizione formulata dalla controparte e aveva ossequiato solo parzialmente alla
stessa, invero proprio riguardo ai dati più importanti. A ragione quindi
l’appellante ha invocato un rovesciamento dell’onere della prova e un’errata
applicazione dell’art. 164 CPC. In effetti il Pretore, invece di valutare se la
convenuta e attrice riconvenzionale aveva fatto fronte al suo onere di
contestazione della tesi avversaria, quindi all’onere di allegazione e di prova
della propria, ha in realtà rimproverato all’attore principale di non aver fornito
la controprova riguardo al contenuto di un documento che avrebbe dovuto
sorreggere l’asserzione della controparte. Una controprova avrebbe però potuto
essere fornita solo per (tentare di) indebolire la prova principale che però,
come si è visto, fa difetto.
Il rimprovero all’attore di non aver fatto capo “a documentazione che
indiscutibilmente anch’egli doveva avere, essendo lo stipulatore materiale
delle polizze” (v. sentenza impugnata consid. 2.4 a pag. 9), per contestare
il contenuto del doc. 9 è l’errata conseguenza di aver imposto all’attore una
controprova. D’altronde, se fosse stato facile verificare se le provvigioni
erano state conteggiate correttamente nel doc. 9, non si comprenderebbero le
resistenze di AO 1 a fornire la documentazione richiesta in edizione.
Giova aggiungere che non essendosi la convenuta chinata sul doc. 22 in sede di
conclusioni, ossia sui dati in esso contenuti che avrebbero potuto sorreggere (invero
parzialmente dato che, come sopra esposto, erano incompleti) il doc. 9 in
relazione all’art. 16 del contratto, non spettava certo al Pretore scorrere (v.
sentenza impugnata consid. 2.4 i.f., pag. 9) quel corposo documento per trarne
conclusioni sfavorevoli all’attore. Indipendentemente dal tema dell’onere della
prova il giudice non può sopperire all’obbligo di diligenza di una parte e
cercare nel fascicolo processuale passaggi e dichiarazioni a sostegno della sua
tesi (principio esposto nella DTF 139 II 7, consid. 7.1, valido non solo nelle
sedi ricorsuali).
Per completezza si dirà che neppure la testimonianza di B__________ R__________
aiuta la tesi della convenuta e di riflesso le conclusioni del primo giudice. Occorre
dapprima precisare che B__________ R__________, quale azionista e direttore della
società convenuta, procuratore della succursale di __________ (iscritto nel
registro di commercio, ciò che costituisce un fatto notorio) nonché estensore
del doc. 9 (v. verbale udienza 2 luglio 2020, pag. 3), non avrebbe dovuto
essere sentito come testimone ma semmai come parte (v. II CCA 12.2021.135, 8
marzo 2022, consid. 6.2 a pag. 9). In ogni modo è evidente che le sue
dichiarazioni vanno lette con particolare prudenza e circospezione (v. Trezzini, op. cit., Vol. 1, n. 95 seg.
ad art 157), contrariamente a quanto ritiene l’appellata. Ciò premesso, per i
motivi più sopra esposti, il primo giudice non poteva di certo fare affidamento
sull’affermazione secondo la quale i conteggi conterrebbero tutte le
provvigioni di spettanza dell’attore (v. verbale citato, pag. 3). Lo stesso
vale per l’affermazione secondo cui “Nel contratto di lavoro è chiaramente
indicato che tutte le provvigioni di courtage che maturano dopo la conclusione
del rapporto di lavoro, rimangono a favore della convenuta”. (v. verbale
citato, pag. 5) che si scontra con l’art. 16 del contratto di lavoro (doc. B)
il quale, oltre a rinviare all’art. 339 cpv. 2 CO (v. primo capoverso), prevede
che in caso di scioglimento del rapporto di lavoro l’impiegato ha diritto alle
provvigioni d’acquisizione per gli affari conclusi e non ancora “provigionati”
o incassati alla fine del rapporto di lavoro (v. capoverso 2).
Le erronee convinzioni del teste hanno portato la convenuta a non produrre la
documentazione richiesta in edizione per il periodo successivo al licenziamento
dell’attore, con quanto ne consegue.
Ne discende che su questo punto l’appello dev’essere accolto, con conseguente
riforma del primo giudizio nel senso che a AP 1 va riconosciuto il salario per
i mesi di giugno, luglio e agosto 2018, pari a fr. 16'144.95, importo sorretto
dalle risultanze del doc. G, oltre agli oneri sociali, così come richiesto in
sede di petizione e confermato nelle conclusioni.
8.
Il Pretore ha in seguito respinto la richiesta dell’attore volta a
ottenere dalla convenuta un’indennità di fr. 25'000.- poiché la disdetta
sarebbe stata abusiva. Il primo giudice ha ritenuto che l’attore si era
limitato a esporre la sua personale visione dei fatti che avrebbero condotto al
suo licenziamento, ma dagli atti non erano emersi indizi sufficienti volti a
sostenere la tesi di un licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 336 cpv. 1
let. c e d CO. In effetti, ha aggiunto, i doc. H e I non dimostrerebbero
l’abusività della disdetta, contrariamente alla tesi attorea, mentre la datrice
di lavoro aveva provato che la disdetta si fondava in particolare sulla
mancanza di risultati, sul rifiuto di procedere alla digitalizzazione della
documentazione e sul rifiuto di sottoscrivere un documento importante per la
contabilità dell’azienda.
9.
In questa sede AP 1 ha ribadito che l’abusività della disdetta
emergerebbe in modo inconfutabile dal contenuto dei doc. H e I mentre le
affermazioni rese dal teste B__________ R__________ non avrebbero pregio. Il
nesso di causalità tra la mancata firma del doc. G (ossia la scheda interna
calcolata al 31 dicembre 2017) e il licenziamento sarebbe poi evidente a mente
dell’appellante.
10.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni sono fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a riproporre la propria
tesi e la propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate del primo giudizio, pena l’irricevibilità delle
medesime.
Sul tema dell’abusività della disdetta l’appello risulta irricevibile poiché
non rispetta i requisiti qui ricordati. L’appellante si è infatti limitato a
ribadire la propria tesi senza confrontarsi minimamente con l’argomentazione
del Pretore. Quest’ultimo ha spiegato che il licenziamento non era abusivo
sulla base dell’art. 336 cpv. 1 let. c CO (norma invocata dall’attore in sede
di petizione e nelle conclusioni) poiché dai doc. H e I non emergeva che
l’attore intendesse sollevare pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Il
rilievo è corretto: in effetti nella sua e-mail del 15 giugno 2018 (doc. H) AP
1.
non solleva alcuna pretesa nei confronti di AO 1; le varie rivendicazioni
inerenti il salario e il rimborso delle spese sono tutte posteriori al
licenziamento. Ma soprattutto il Pretore ha evidenziato, fondandosi sulle
dichiarazioni del teste B__________ R__________ che la datrice di lavoro era
giunta alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente anche
a causa della mancanza di risultati e di collaborazione (rifiuto di procedere
con la digitalizzazione della documentazione). Indipendentemente dalla prudenza
e dalla circospezione con cui vanno lette le affermazioni di B__________ R__________
(v. sopra consid. 7), l’appellante si limita a definirle nebulose senza
contestarle, così da pregiudicare la ricevibilità del suo appello su questo
punto. In ogni modo, dagli atti risulta che la mancata firma del conteggio al
31.
dicembre 2017 non può essere definita l’unica causa della rottura del
rapporto di lavoro ma quel fatto altro non era che l’espressione di una
situazione ormai ampiamente deteriorata.
11.
Il Pretore ha respinto le pretese dell’attore relative alle spese
professionali che la datrice di lavoro non gli avrebbe corrisposto. L’attore ha
rinunciato ad appellare su questo punto.
12.
In merito alle pretese della convenuta, formulate in via
riconvenzionale, il Pretore ha ritenuto fondati: il saldo negativo riportato
nel conteggio di cui al doc. 9, pari a fr. 14'609,20; l’importo di fr. 1'836.-
pari al costo della stampante non restituita dall’ex dipendente nonché fr.
300.- inerenti a una fattura per delle copie. Il primo giudice ha invece
respinto la pretesa di danno per l’asserita attività concorrente e la rifusione
della partecipazione alle spese per la locazione dell’ufficio di __________.
Per quanto attiene alla prima posizione il Pretore, richiamando quanto già
esposto in precedenza in relazione alla pretesa dell’attore concernente il
salario dei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, ha considerato legittima e
provata la richiesta dell’attrice riconvenzionale, fondata sul doc. 9,
richiamando altresì al riguardo l’art. 16 del contratto (doc. B) e quanto
dichiarato dal teste B__________ R__________, rimproverando in pari tempo al
convenuto riconvenzionale un’insufficiente contestazione.
A proposito della seconda posizione il Pretore ha ritenuto che la fattura della
stampante rimasta in possesso dell’ex dipendente appariva una prova sufficiente
circa il valore attuale rivendicato. La fattura per le copie è quindi stata
riconosciuta poiché priva di contestazione.
13.
Con l’appello AP 1 ha contestato la valenza probatoria attribuita
dal Pretore al doc. 9 rinviando alle contestazioni già esposte in relazione
alla sua rivendicazione dei tre mesi di salario, alla quale AO 1 aveva appunto
contrapposto le risultanze di quel documento, ribadendo che il medesimo non era
fedefacente poiché non comprendeva il calcolo delle provvigioni cui aveva
diritto maturate dopo la conclusione del rapporto di lavoro, conseguenza questa
del rifiuto della controparte di produrre l’intera documentazione richiesta in edizione,
ciò che il giudice aveva omesso di valutare; ha aggiunto che mancava il
certificato di salario per il 2018 e che il conteggio conteneva posizioni
sicuramente errate indicando quale esempio quello della cauzione cui l’ex datrice
di lavoro certamente non aveva diritto.
14.
Le critiche dell’appellante sono pertinenti, sostanzialmente per i
motivi illustrati ai considerandi 6 e 7. Giova ribadire che ad AO 1, quale
attrice riconvenzionale, spettava l’onere di allegare, ossia spiegare, la
fondatezza delle posizioni contenute nel doc. 9 alla luce di quanto previsto
dall’art. 16 del contratto (doc. B), ciò che aveva invece omesso di fare (v. sopra,
in particolare consid. 6). Ne consegue che prima di rimproverare al convenuto
riconvenzionale una carenza di contestazione il Pretore avrebbe dovuto rilevare
una carenza allegatoria, e di riflesso probatoria, dell’attrice riconvenzionale.
Come esposto al considerando 4 quest’ultima in sede di prime arringhe si è
addirittura opposta alla richiesta di edizione di documenti che essa stessa
avrebbe dovuto produrre di sua iniziativa per corroborare il contenuto della
pretesa che vantava, dando poi seguito solo parzialmente a quanto deciso dal
Pretore supplente nell’ordinanza sulle prove. In questa situazione è evidente
che AO 1 non poteva fornire la prova della validità della sua pretesa,
circostanza di cui il Pretore non ha tenuto conto. In altri termini egli non
poteva considerare il conteggio di cui al doc. 9 idoneo a comprovare la
relativa pretesa semplicemente sulla base dell’insufficienza delle
contestazioni della controparte. Neppure sostengono la conclusione del Pretore
il riferimento ad alcuni passaggi estratti dagli art. 15 e 16 del contratto
(doc. B), che si limitano a esprimere dei concetti relativi ai rapporti tra le
parti, senza nulla apportare a conforto del contestato documento o della testimonianza
di B__________ R__________ (v. giudizio impugnato, consid. 6.2 in fine). Anche
volendo prescindere da una valutazione circa la fedefacenza delle affermazioni
della persona che ha allestito il conteggio di cui l’attrice riconvenzionale si
prevale (v. sopra consid. 7 in fine), si osserva che l’estratto della
testimonianza riportato nel giudizio impugnato si esaurisce in un’opinione del
teste, ancora una volta, e per i motivi già indicati, priva di valido riscontro
documentale e dunque inadatta a sostanziare la contestata pretesa.
In virtù di quanto precede ne deriva l’accoglimento dell’appello anche su
questo punto, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale volta al
riconoscimento dell’importo di fr. 14'609,20. L’opposizione interposta da AP 1
al PE n. __________71 dell’UE di Locarno (v. doc. 17) è di conseguenza
mantenuta.
15.
Per quanto attiene alla stampante l’appellante considera notorio il
fatto che una nuova costi meno di fr. 300.- e che comunque spettava alla
controparte chiedere una perizia su quella oggetto della pretesa di rimborso.
L’appellante omette di considerare che in discussione non è il costo di una
qualsiasi stampante, che peraltro non è affatto notorio ex art. 151 CPC, ma di
quella acquistata da AO 1 e che non è stata restituita. Ciò posto l’appellante
non si confronta con la tesi del Pretore secondo il quale la fattura prodotta
dall’attrice riconvenzionale (v. doc. 12), riferita a una stampante acquistata
nel 2016, e che quindi nel 2018 non poteva dirsi obsoleta, costituiva la prova
sufficiente della pretesa azionata. Su questo aspetto l’appello è quindi
irricevibile con conseguente conferma del giudizio impugnato. Si può altresì
aggiungere che l’apprezzamento del Pretore, che ha riconosciuto a favore
dell’attrice riconvenzionale l’importo di fr. 1'836.- per il costo della
stampante ma pure dei relativi accessori e dei servizi per la messa in funzione
(v. ancora doc. 12), è senz’altro condivisibile. Una perizia volta a
determinare la diminuzione del valore dell’oggetto sarebbe stata inoltre
sproporzionata (sulla rinuncia a una perizia allorquando i suoi costi sono
troppo elevati per rapporto all’entità del danno v. Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ª ed., Zurigo
2008, n. 201), e quindi non si può rimproverare al giudice di avervi fatto
astrazione, senza contare che in questa circostanza nulla avrebbe impedito al convenuto
riconvenzionale di produrre una valutazione dell’oggetto a valere quale
controprova, ciò che ha tuttavia omesso di fare.
Analogo discorso vale per l’importo di fr. 300.- per le copie. A ragione il
Pretore ha osservato che il medesimo era rimasto privo di contestazione. Anche
su questo punto l’appellante non si confronta con il primo giudizio.
Infine, la compensazione invocata dall’appellante con importi desumibili dal
doc. 9, ossia importi che egli stesso non riconosce, non entra in considerazione.
16.
Da quanto precede discende che, a seguito del parziale accoglimento
dell’appello, il giudizio pretorile è riformato nel senso che la petizione è
parzialmente accolta. A fronte di una pretesa complessiva di
fr. 89'070,70 l’attore ottiene fr. 16'144,95 oltre interessi dal 31 agosto 2018
ritenuto che su detto importo la convenuta dovrà versare gli oneri sociali a
suo carico. In prima sede l’attore è soccombente per 4/5 e la convenuta per
1/5. Le spese processuali saranno ripartite in tale misura. L’attore dovrà
altresì rifondere alla convenuta parziali ripetibili per l’azione principale.
La decisione di appello comporta altresì la riforma del primo giudizio sulla
domanda riconvenzionale. L’attrice riconvenzionale aveva chiesto fr. 32'590,40
e ottiene ora fr. 2'136.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018. In prima
sede l’attrice riconvenzionale è soccombente per il 93,5% e il convenuto
riconvenzionale per il 6,5%. Le spese processuali saranno ripartite in tale
misura. L’attrice riconvenzionale dovrà rifondere alla controparte parziali
ripetibili per l’azione riconvenzionale.
Per quanto attiene al presente giudizio, per l’azione principale l’appellante
ha chiesto fr. 41'120.- e ottiene fr. 16'144,95, mentre per la domanda
riconvenzionale doveva pagare fr. 16'745,20 e ne dovrà solo fr. 2'163.-. A
fronte quindi di un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 57'865,20 (fr.
41'120 + fr. 16’745,20), l’appellante risulta vincente per fr. 30'727,10 (fr. 16'144,95
+ fr. 14'582,25). Le spese processuali di appello saranno poste per il 47% a
carico dell’appellante e per il 53% a carico dell’appellata; quest’ultima
rifonderà altresì al primo delle ripetibili ridotte.
Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è
superiore a fr. 15'000.-
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 27 maggio 2021 di AP 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la Decisione 26 aprile 2021 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città, inc. OR.2018.29, è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza AO 1 è condannata a versare a AP 1
l’importo di fr. 16'144,95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018, ritenuto
che su detto importo dovranno essere versati gli oneri sociali a carico del
datore di lavoro.
2.
Le spese processuali dell’azione principale
di complessivi
fr. 4'650.-, come pure quelle della procedura di conciliazione di complessivi
fr. 1'100.- (CM.2018.101), già anticipate dall’attore, rimangono a suo carico
per fr. 4'600.- e a carico della convenuta per fr. 1'150.-. L’attore rifonderà
alla convenuta fr. 5'800.- a titolo di parziali ripetibili.
3.
La domanda riconvenzionale è parzialmente
accolta.
AP 1 è tenuto a versare ad AO 1, succursale di __________, l’importo di fr.
2'136.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018.
L’opposizione al PE 6 dicembre 2018 n. __________71 dell’UE di Locarno è
mantenuta.
4.
Le spese processuali dell’azione
riconvenzionale di complessivi
fr. 1'550.-, già anticipate dalla convenuta e attrice riconvenzionale, rimangono
a suo carico per fr. 1'450.- e a carico dell’attore e convenuto riconvenzionale
per fr. 100.-. L’attrice riconvenzionale rifonderà al convenuto riconvenzionale
fr. 4’000.- a titolo di parziali ripetibili.
II. Le spese processuali di appello, di
complessivi fr. 3'500.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a
suo carico in ragione di fr. 1'650.- mentre in ragione di fr. 1'850.- sono a
carico dell’appellata che rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di
ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).