12.2021.86
Appalto - mercede
3 dicembre 2021Italiano21 min
N). Essi sono quindi stati portati a termine dall’impresa di F__________ __________.
Source ti.ch
AP 1
Incarto n.
12.2021.86
Lugano
3 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.128
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 9
giugno 2015 da
AP
1rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'985.20 oltre
interessi al 5% su fr. 24'235.20 dal 12 novembre 2014, decorrenza poi
anticipata con le conclusioni al 16 settembre 2014, e su fr. 18'750.- dal 1°
luglio 2017, nonché il rigetto in via definitiva, per fr. 42'985.20,
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 28 aprile 2021 ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 28 maggio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 29 luglio 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel corso del 2014 AO
1 ha incaricato AP 1 di effettuare vari lavori di sgombero, di pavimentazione,
di piastrellatura e di tinteggiatura sulla part. n. __________ RFD di __________
di proprietà di B__________ __________ (doc. B), ove sorgeva lo stabile
denominato __________. A tale scopo esse, in data 24 febbraio 2014 (doc. E),
hanno concluso un contratto d’appalto, che, per le opere ivi elencate,
prevedeva una mercede di fr. 115'230.-, che avrebbe dovuto essere pagata in sei
rate, il 20% all’inizio dei lavori, il 15% a fine marzo, il 15% a fine aprile,
il 15% a fine maggio, il 15% a fine giugno e il 20% a lavori ultimati. Il 9
maggio 2014 (doc. F) esse si sono accordate per un’estensione del contratto
d’appalto, prevedendo l’esecuzione di altre opere allora elencate, per una
mercede aggiuntiva di fr. 1'500.-.
Fatti
I lavori, iniziati a fine
marzo 2014 (doc. G), sono stati sospesi da AP 1 il 10 giugno 2014 (cfr. doc. J)
a seguito del mancato pagamento della terza rata prevista contrattualmente (le
prime due rate di complessivi fr. 40'330.- erano invece state pagate, cfr. doc.
N). Essi sono quindi stati portati a termine dall’impresa di F__________ __________.
2. Con decisione
supercautelare 18 settembre 2014 prima e cautelare 3 ottobre 2014 poi (inc. n.
SO.2014.3948 rich. nell’inc. n. OR.2014.237 rich.), AP 1, a garanzia delle sue
presunte spettanze, ha ottenuto l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca
legale di fr. 100'668.20 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2014 su fr.
81'918.20 e dal 1° luglio 2017 su fr. 18'750.- sul fondo oggetto degli interventi.
3. Ottenuta la
necessaria autorizzazione ad agire (doc. C), con petizione 9 giugno 2015,
inoltrata dopo che con petizione 3 dicembre 2014 aveva già promosso nei
confronti di B__________ __________ innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, un’azione volta all’iscrizione in via definitiva di
un’ipoteca legale di fr. 42'985.20 oltre interessi (inc. n. OR.2014.237 rich.),
AP 1, a cui è poi subentrato il suo successore in diritto AP 1, ha convenuto in
giudizio AO 1 innanzi alla medesima Pretura, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 42'985.20 oltre interessi al 5% da una decorrenza poi
anticipata con le conclusioni al 16 settembre 2014 su fr. 24'235.20 e dal 1°
luglio 2017 su fr. 18'750.-, nonché il rigetto in via definitiva, per fr.
42'985.20, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano
(doc. M). Essa, in estrema sintesi, ha preteso il pagamento della terza rata di
fr. 17'250.- prevista dal contratto d’appalto e della mercede di fr. 1'500.-
prevista dalla sua estensione (doc. O), come pure della mercede di fr.
24'235.20 per le opere extra capitolato (cioè supplementari) a regia (doc. H).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
4. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con
decisione 28 aprile 2021, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 3’000.-, come anche le spese della procedura di conciliazione
di fr. 500.-, a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla
controparte fr. 4’500.- per ripetibili.
5. Con l’appello 28
maggio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 29 luglio
2021, l’attrice ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione (e in via subordinata, sia pure solo nei
considerandi, di annullare la decisione pretorile), il tutto protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi.
6. L’art. 308 CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei
confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di
prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr.
10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato
entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 CPC),
è tempestivo.
Quanto alla
competenza funzionale a trattare l’appello, la stessa spetta pacificamente a
questa Camera (art. 48 lett. b n. 1 LOG).
7. Il giudice di prime
cure ha innanzitutto premesso che le argomentazioni e conclusioni del perito
giudiziario apparivano coerenti ed esaustive e meritavano così di essere
condivise.
Ciò detto, egli ha
accertato che le opere eseguite dall’attrice, documentate nei bollettini da lei
versati agli atti (doc. E inc. n. CM.2014.785 rich. e G), rientravano in parte tra
quelle previste nei contratti di cui ai doc. E e F e in parte costituivano delle
opere supplementari da fatturare a regia (interrogatorio di __________ [inc. n.
OR.2014.237 rich.]; testi __________ [inc. n. OR.2014.237 rich.], __________ [inc.
n. OR.2014.237 rich.] e __________ [inc. n. OR.2014.237 rich.]; perizia p. 18 [inc.
n. OR.2014.237 rich.]; delucidazione peritale p. 9 seg. [inc. n. OR.2014.237
rich.]; scritto del perito 2 dicembre 2020 p. 2). Sennonché, a suo giudizio, se
si prescindeva dalla posta relativa alla realizzazione del muro in verduro, la
cui mercede poteva essere quantificata in fr. 6'000.- (a fronte dei fr. 8'920.-
allora richiesti, delucidazione peritale p. 9 [inc. n. OR.2014.237 rich.]), non
era possibile stabilire il controvalore delle restanti posizioni - contrattuali
e supplementari - riportate nei bollettini, e ciò già per il fatto che mancava
agli atti una specifica fattura dell’attrice che indicasse con chiarezza al
momento dell’interruzione dei lavori quanto eseguito e il relativo costo, in
termini anche di metri quadrati e di prezzi unitari (perizia p. 6, 7, 18 [inc.
n. OR.2014.237 rich.]; delucidazione peritale p. 9 seg. [inc. n. OR.2014.237
rich.]; scritto del perito 2 dicembre 2020 p. 2). Non essendo poi nemmeno possibile
determinare, in genere, quali opere erano state realizzate dall’attrice e quali
invece erano state realizzate dall’impresa di F__________ __________, che le
era succeduta nell’esecuzione dei lavori, non poteva essere escluso che il
controvalore di tutte quelle opere fosse già stato saldato con i primi due
acconti di complessivi fr. 40’330.-, pari al 35% della mercede contrattuale,
già incassati dall’attrice (delucidazione peritale p. 10 [inc. n. OR.2014.237
rich.]; scritto del perito 2 dicembre 2020 p. 2). Non avendo in definitiva l’attrice
comprovato né l’estensione delle opere da lei svolte, né l’ammontare della relativa
mercede, né tanto meno che essa vantasse ancora una pretesa per mercede residua
eccedente gli acconti da lei nel frattempo già incassati, la petizione, volta
al riconoscimento di ulteriori fr. 42'985.20, doveva essere integralmente respinta.
8. L’attrice, con una censura,
verosimilmente finalizzata all’allestimento di una nuova prova peritale da
parte del Pretore previo annullamento della sua decisione (anche se tale
finalità non è stata esplicitata nel gravame), ha ribadito che la perizia giudiziaria
agli atti era “del tutto carente”, e meglio superficiale e approssimativa,
e che la sua obiezione in tal senso, non condivisa dal Pretore, era stata liquidata
“con una semplice frase e senza minimamente chinarsi in maniera dettagliata sulle
specifiche contestazioni” da lei “sollevate” (appello p. 7).
8.1. La censura dev’essere dichiarata già irricevibile
per il fatto che in prima sede l’attrice, pur non avendo lesinato critiche all’operato
del perito giudiziario, sul tema si era tuttavia rimessa al giudizio del Pretore
(“per questo motivo ci si rifà al giudizio di codesto Pretore circa
l’attendibilità della perizia giudiziaria agli atti, la quale, a mente
dell’attrice, è incompleta, contraddittoria e superficiale”, cfr. conclusioni
p. 7). La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che dal
fatto che una parte si sia rimessa al giudizio del giudice su una questione si
può quanto meno concludere che essa abbia rinunciato a rendere delle
conclusioni formali e in definitiva si sia astenuta a prendere parte alla
procedura, ciò che di principio le impedisce di appellare la decisione resa sulla
stessa da quest’ultimo (TF 5D_14/2020 del 28 ottobre 2020 consid. 4; II CCA 13
marzo 2019 inc. n. 12.2017.167, 24 novembre 2021 inc. n. 12.2021.109).
8.2. La censura sarebbe
comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, visto che, come si
dirà, le contestazioni sollevate sul tema dall’attrice non sono idonee a far
ritenere errata la conclusione pretorile secondo cui le argomentazioni e
conclusioni del perito giudiziario apparivano coerenti ed esaustive e
meritavano così di essere condivise.
8.2.1. Per l’attrice, “al
proposito” bastava innanzitutto rilevare che nella perizia giudiziaria
l’esperto non aveva minimamente motivato la sua conclusione secondo cui i
bollettini (doc. E inc. n. CM.2014.785 rich. e G) non erano da intendere come
lavori a regia ma come compresi nel contratto principale, tant’è che “infatti,
dopo richiesta di approfondimenti da parte attrice, nella sua delucidazione
peritale la conclusione cambia ed ecco che egli stesso riconosce che tali
lavori non sono previsti da capitolato bensì trattasi di opere extra capitolato
(!)” e meglio, “di fatto”, nel senso “che i bollettini di lavoro
riportano in parte l’avanzamento dei lavori come da capitolato, in parte dei
lavori extra capitolato (cfr. delucidazione peritale p. 3-8 [inc. n.
OR.2014.237 rich.])” (appello p. 7).
Sennonché, non si
vede proprio in che modo il fatto che il perito giudiziario in un primo tempo possa
anche non aver indicato le ragioni alla base di una sua considerazione che in
seguito ha ritenuto di dover rettificare renda superficiali e approssimative le
sue conclusioni e imponga di far astrazione dalle stesse.
8.2.2. L’attrice ha poi evidenziato
che il perito giudiziario non si era espresso “in merito al fatto che tali
bollettini sono controfirmati dal signor __________, in rappresentanza della
convenuta” e nella delucidazione peritale (p. 9 [inc. n. OR.2014.237 rich.]),
dopo aver quantificato, invero senza alcuna motivazione, in fr. 6'000.- la
mercede dovuta per l’esecuzione del muro in verduro, “riconosce come
possibili le ore ed il lavoro indicati nei vari bollettini per opere extra
capitolato” (appello p. 7).
Anche in questo
caso non è dato di sapere in che modo queste tre circostanze siano idonee a
dimostrare il carattere superficiale e approssimativo delle considerazioni rese
dal perito giudiziario. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che il
rimprovero mosso al perito di non essersi espresso sull’avvenuta sottoscrizione
dei bollettini in rappresentanza della convenuta, questione questa che invero non
aveva mai fatto oggetto di un qualsiasi quesito al suo indirizzo né era stata da
lui menzionata nella perizia, è stato sollevato dall’attrice per la prima volta
e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC); e che anche
Considerandi
il rimprovero mosso all’esperto di non aver motivato la riduzione da fr.
8'920.- a fr. 6'000.- della mercede dovuta per l’esecuzione del muro in verduro
era infondato, le ragioni alla base della stessa essendo in realtà state fornite
(delucidazione peritale p. 9 [inc. n. OR.2014.237 rich.], secondo cui “da
quanto da me misurato sul posto, per quanto si possa ancora vedere, la cifra
sembra esagerata. Considerando lo scavo, la trave, il trasporto e il
riempimento, il getto pilastro e le pulizie si può considerare un prezzo globale
di fr. 6'000.-”).
8.2.3
L’attrice ha infine, e
soprattutto, lamentato il fatto che il perito giudiziario (poi seguito dal
Pretore) non sia stato in grado, con riferimento alle opere previste
contrattualmente, di determinare lo stato e l’avanzamento di quei lavori “semplicemente
confrontando i bollettini di lavoro con il contratto di appalto”, nonostante,
per lei, ciò sarebbe stato fattibile e “tale credito” sarebbe stato “facilmente
quantificabile” (appello p. 8).
Il rilievo,
non
meglio motivato e neppure suffragato da prove, è irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
Esso sarebbe comunque
stato da respingere anche nel merito, la conclusione del perito, secondo cui stabilire
“la congruità della fattura per opere eseguite a misura non è possibile in
quanto non figura una fattura di quanto eseguito” rispettivamente secondo
cui “lo stato d’avanzamento dei lavori lo si potrebbe stabilire avendo una
fattura al momento dell’interruzione degli stessi; siccome questa non c’è e sul
posto non è più valutabile, questa domanda non può avere risposta (delucidazione
peritale p. 10 [inc. n. OR.2014.237 rich.]), essendo in realtà perfettamente condivisibile.
A fronte di un contratto d’appalto (doc. E) e della sua estensione (doc. F),
che prevedevano l’esecuzione di opere a misura e (in minima parte) a corpo, è
in effetti incontestabile che dai soli bollettini versati agli atti (doc. E
inc. n. CM.2014.785 rich. e G), che, accanto all’indicazione riassuntiva delle
prestazioni allora svolte, si limitavano a riportare perlopiù solo le ore
impiegate e comunque, anche nei pochi casi in cui riportavano un numero di
pezzi, non menzionavano l’effettiva estensione delle opere a misura (metri
quadrati o lineari, ecc.) o a corpo a quel momento - parzialmente o
integralmente - effettuate, non era oggettivamente possibile confermare, in
assenza di una fattura allestita al momento dell’interruzione dei lavori e in
presenza di opere nel frattempo completate da terzi, qual era a quel momento lo
stato di avanzamento delle opere contrattuali effettivamente eseguite
dall’attrice (delucidazione peritale p. 9 seg. [inc. n. OR.2014.237 rich.]). Oltretutto,
a fronte di una domanda di delucidazione peritale, quella di cui al n. 2, con
cui il perito era stato richiesto, “nell’ipotesi in cui … confermi che i
bollettini / fatture … sono riconducibili esclusivamente o in parte a opere
incluse nel contratto d’appalto …”, di determinare “lo stato di avanzamento
dei lavori secondo capitolato sulla base degli interventi dettagliatamente
descritti negli stessi”, egli avrebbe se del caso dovuto fornire unicamente
un dato percentuale (l’attrice, che aveva già incassato il 35% della mercede
contrattuale, pretendeva in effetti di poter pretendere un ulteriore 15%, ossia
il 50% del totale e gli ulteriori fr. 1'500.- per le prestazioni aggiuntive),
ma non era ovviamente tenuto, in assenza di una domanda specifica, a
quantificare la mercede che l’attrice avrebbe potuto pretendere per le opere
contrattuali, da lei eseguite, risultanti dai bollettini.
9.
L’attrice, con una
censura verosimilmente finalizzata all’annullamento della decisione pretorile
per carenza di motivazione (anche se neppure tale finalità è stata esplicitata
nel gravame), ha in seguito rimproverato al Pretore di non aver spiegato perché
su varie questioni aveva acriticamente ritenuto di aderire alle conclusioni del
perito giudiziario.
9.1
Il diritto di ottenere
una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al
diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare
all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno
portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da
permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i
rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2,
143.
IV 40 consid. 3.4.3). Esso non obbliga però l’autorità giudicante a
pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle
parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49
consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).
9.2
Nel caso concreto la
doglianza ricorsuale dev’essere respinta.
È in effetti
incontestabile che la motivazione della decisione pretorile riassunta al
consid. 7 (giusta o sbagliata che sia) era chiara e precisa e in tal modo
permetteva all’attrice di capire perché le sue pretese erano state respinte e
con ciò di presentare, come ha poi fatto, il rimedio giuridico appropriato con
cognizione di causa. Ad ogni buon conto il fatto che il Pretore su alcune
questioni si sia limitato a far propri gli accertamenti peritali non è lesivo
delle disposizioni sopra menzionate, la giurisprudenza avendo già avuto modo di
stabilire che il giudice può di principio distanziarsi da una perizia
giudiziaria soltanto per motivi convincenti, ovvero se in base alle altre prove
assunte e alle argomentazioni delle parti emergono serie obiezioni circa la
valenza degli accertamenti peritali (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1; TF
5A_647/2011 del 31 maggio 2012 consid. 4.4.6), fermo restando che se egli decide di aderire alle conclusioni
del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata (II CCA 28
gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188, 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25, 19
aprile 2021 inc. n. 12.2020.80).
10.
Nel merito, l’attrice
ha censurato l’assunto pretorile secondo cui non si poteva escludere che i
lavori oggetto dei bollettini (doc. E inc. n. CM.2014.785 rich. e G) fossero
già stati retribuiti con gli acconti di fr. 40'330.- da lei incassati, rilevando
di aver invece adempiuto all’onere probatorio a suo carico circa la congruità e
correttezza delle sue pretese.
10.1
L’attrice ha sostenuto
che la sua mercede residua di complessivi fr. 18'750.- per le opere
contrattuali (e meglio la terza rata d’acconto prevista dal contratto di cui al
doc. E di fr. 17'250.- e la mercede prevista dall’estensione contrattuale di
cui al doc. F di fr. 1'500.-) era perfettamente dovuta “in quanto i lavori
svolti sono tutti confermati dai bollettini di lavoro per opere comprese nel
capitolato”: “il perito medesimo ha infatti riferito nel suo rapporto
che i bollettini che non riguardano i lavori extra capitolato attestano
l’avanzamento dei lavori a corpo (cfr. delucidazione peritale p. 10 punto 3.2 [inc.
n. OR.2014.237 rich.])”; e oltretutto “tale credito è facilmente
quantificabile: bastava in effetti confrontare quanto descritto in quei
bollettini che - a dire del perito - costituivano lavori da capitolato, per
determinare l’avanzamento degli stessi” (appello p. 8).
La censura è ampiamente
infondata. Intanto si osserva che al punto 3.2 a p. 10 della delucidazione
peritale (inc. n. OR.2014.237 rich.), l’unica risultanza istruttoria qui addotta
dall’attrice a sostegno della sua tesi, il perito non si è affatto espresso nei
termini da lei pretesi, ma ha dichiarato unicamente che “i bollettini sono
riconducibili in parte a opere incluse nel capitolato d’appalto …; il fatto che
i bollettini riportino ore fatturate e ore non fatturate, senza marcare una
differenza, lascerebbe supporre che si tratti piuttosto di descrizioni di
quanto eseguito (non necessariamente a regia!). Lo stato d’avanzamento
dei lavori lo si potrebbe stabilire avendo una fattura al momento
dell’interruzione degli stessi; siccome questa non c’è e sul posto non è più
valutabile, questa domanda non può avere risposta”. Per il resto, anche se
si volesse ammettere l’esecuzione di tutte le opere contrattuali riportate nei
bollettini, resterebbe in ogni caso il fatto che, come detto, non è dato di
sapere in che entità le stesse siano state svolte e debbano con ciò essere
retribuite. Sulla questione di sapere se lo stato e l’avanzamento dei lavori contrattuali
avrebbe effettivamente potuto essere stabilito “semplicemente confrontando
quanto contenuto nei bollettini con il contratto di appalto” rispettivamente
se “tale credito” sarebbe stato “facilmente quantificabile”, si
può rinviare a quanto si è già detto al consid. 8.2.3.
10.2
Per l’attrice, la
pretesa di fr. 24'235.20 relativa alle opere supplementari (comprensiva della
posta per la realizzazione del muro in verduro di fr. 8'920.-, ridotta
peritalmente, a suo dire senza alcun motivo, a fr. 6'000.-) doveva essere integralmente
ammessa. Premesso che gli acconti da lei percepiti “riguardavano
esclusivamente le opere contrattuali” e non quelle supplementari tant’è che
“neppure controparte ha mai contestato tale aspetto”, a suo dire era in
effetti incontestabile che queste ultime erano state effettivamente eseguite, ciò
essendo dimostrato dal fatto che “tali bollettini
sono controfirmati
dal signor __________, in rappresentanza della convenuta” e dal fatto che “la
convenuta neppure ha mai contestato l’effettivo svolgimento” delle stesse,
ed era pure incontestabile che lo stesso perito giudiziario, nella sua delucidazione
peritale, aveva riconosciuto “come possibili le opere ed il valore indicati
nei vari bollettini per opere extra capitolato” (appello p. 7 seg.).
Il rilievo è infondato. Innanzitutto,
pur essendo vero che le circostanze addotte nell’appello dimostravano effettivamente
l’avvenuta esecuzione di una serie di opere supplementari da parte dell’attrice,
resta però il fatto che il perito giudiziario non è stato in grado di confermare,
tranne per l’esecuzione del muro in verduro valutata in fr. 6'000.-, in quale
entità le ore e il materiale esposti nei bollettini per le stesse, sia pure
ritenuti in parte possibili ma perlopiù non valutabili, potevano esserle dovuti
(delucidazione peritale p. 9 seg. [inc. n. OR.2014.237 rich.]). E comunque,
anche laddove fosse stato possibile confermare l’esistenza di una pretesa
dell’attrice per opere supplementari, di fr. 21'081.60 (la posta per la
realizzazione del muro in verduro dovendo in ogni caso essere ridotta, in base
alle risultanze peritali, sufficientemente motivate [cfr. consid. 8.2.3], da
fr. 8'920.- + IVA all’8% a fr. 6'000.- + IVA all’8%), l’attrice non aveva in
ogni caso dimostrato che quel credito eccedeva gli acconti di fr. 40'330.- da
lei nel frattempo già incassati: l’argomento secondo cui quegli acconti
riguardavano esclusivamente le opere contrattuali e non quelle supplementari tant’è
che la controparte non aveva mai contestato tale aspetto, è in effetti stato da
lei addotto per la prima volta solo in questa sede ed è con ciò irricevibile
(art. 317 cpv. 1 CPC); esso sarebbe per altro stato da rigettare, essendo in
realtà incontestabile che le pretese per opere contrattuali e supplementari facevano
parte di un unico rapporto contrattuale (nel doc. E era in effetti stato
indicato che “tutte le opere non sopraelencate nel preventivo allegato”,
ossia di fatto proprio quelle supplementari, “verranno calcolate
direttamente sul posto e pattuite con il committente”) e che dunque gli
acconti versati in forza di quel documento non si limitavano a retribuire le sole
opere contrattuali (e nemmeno si poteva così concludere che le opere supplementari
dovevano invece essere pagate a prescindere dall’entità degli acconti
corrisposti), ciò che invero la convenuta aveva già avuto modo di evidenziare
negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 4 seg., in cui essa aveva
sostenuto di aver già anticipato all’attrice più di quanto questa potesse
pretendere e di vantare così un saldo nei suoi confronti; cfr. pure duplica p.
3, in cui aveva ribadito che “la suddivisione delle rate di pagamento non è
casuale, né potrebbe esserlo. Esse, nel loro ammontare complessivo, di gran
lunga superano il valore complessivo di quanto eseguito dall’attrice”).
11.
Ne discende che
l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conseguente conferma della decisione pretorile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di fr. 42'985.20, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 28 maggio 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).