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Decisione

12.2021.88

Contratto di lavoro - remunerazione - pagamento dello stipendio, in concreto non provato. Mutazione dell'impianto difensivo non ammissibile

24 febbraio 2022Italiano22 min

dei principi procedurali che reggono lo svolgimento della causa. Nel contempo il

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.88

Lugano

24 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.334 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 10 settembre 2018 da

AO

1

rappr. dall’ PA 2

contro

AP 1

rappr. dall’ PA

1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della controparte al pagamento di fr. 24'622.85 a titolo di

stipendio, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ del

Betreibungsamt Zürich 1,

domanda a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza del 3

maggio 2021,

appellante la convenuta

con atto di appello di data 2 giugno 2021 con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di ammettere “tutte le prove di cui alle

istanze di assunzione di prove del 22 maggio 2019, 4 giugno 2019 e 11 giugno

2019”, di lasciare “agli atti la documentazione prodotta spontaneamente

dalla signora F__________ in data 16 marzo 2019” e di conseguenza di respingere

la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con

risposta del 26 luglio 2021 postula la reiezione del gravame e la conferma del

giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con contratto di data 14 dicembre 2015 AO 1 è

stato assunto da AP 1 in qualità di analista finanziario per un impiego al 70% a

partire dal 7 gennaio 2016. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva

uno stipendio annuo di

fr. 54'000.- più bonus (doc. Abis).

Il rapporto

di impiego è stato disdetto dal dipendente per il 31 luglio 2016 (doc. 2).

In data

11 gennaio 2018 AO 1, per il tramite del suo legale, ha scritto ad AP 1

sollecitando il pagamento di fr. 24'622.85 (doc. B e 11), importo corrispondente

allo stipendio spettantegli per il periodo passato alle dipendenze della stessa

ma - a dire del lavoratore - da questa mai versatogli (doc. C). La richiesta è

stata respinta dalla datrice di lavoro la quale ha negato di essere debitrice di

alcunché e ha sostenuto di aver versato “l’importo rivendicato mediante dei

pagamenti in contanti brevi manu” (doc. D). In data 27 febbraio 2018 AO 1

ha quindi fatto spiccare dal Betreibungsamt Zürich 1 il PE n. __________ contro

cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. E).

2.

Previo tentativo di conciliazione (CM.2018.188), in data 10

settembre 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione

1, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 24'622.85 a

titolo di stipendio, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ del

Betreibungsamt Zürich 1. In breve, l’attore ha affermato di aver lavorato

alle dipendenze della convenuta per circa 7 mesi ma di non aver mai percepito

lo stipendio pattuito, da qui la presente causa.

In sede di risposta la

convenuta si è integralmente opposta alla richiesta e ha postulato il rigetto

della pretesa. In sintesi, essa ha sostenuto che lo stipendio era stato versato

al dipendente in contanti, così come da questi richiesto. L’importo spettante

al lavoratore era stato integralmente pagato, circostanza che - a dire della

stessa - era evincibile dall’estratto conto allestito da AP 1 medesima (doc. 3)

e da quello della banca __________ (doc. 4). Essa ha inoltre spiegato di aver

rinunciato a far sottoscrivere a AO 1 delle ricevute di avvenuto pagamento in

ragione dello stretto legame di amicizia e collaborazione che univa le parti e

più precisamente l’attore a R__________ P__________, CEO di AP 1. A sostegno

della propria tesi essa ha inoltre posto l’accento sul fatto di aver provveduto

al pagamento degli oneri sociali e delle imposte alla fonte relative al qui

attore.

In sede di replica e

duplica le parti contendenti hanno ribadito le rispettive antitetiche

posizioni.

Ha quindi preso avvio

la fase istruttoria nel corso della quale sono stati sentiti vari testimoni tra

cui, in data 13 marzo 2019, A__________ F__________, responsabile della

succursale di Lugano di AP 1.

Il 16 marzo 2019 la

teste A__________ F__________ ha trasmesso di propria sponte della

documentazione al Pretore; documenti che la convenuta, con scritto di data 1°

aprile 2019, ha chiesto non venissero considerati ai fini di causa. Il 25 marzo

A__________ F__________ è stata licenziata in tronco.

In data 29 marzo 2019 AP 1 e R__________ P__________

hanno sporto denuncia contro A__________ F__________ per i reati di falsa

testimonianza, falsità in documenti e diffamazione. Il procedimento penale è

poi stato sospeso dal Procuratore incaricato dell’incarto in attesa dell’esito

della vertenza civile; contro questo provvedimento è stato inoltrato un

reclamo.

Il 22 maggio 2019 AP 1

- col dichiarato intento di rettificare il proprio impianto difensivo a seguito

della deposizione della precitata teste - ha presentato una prima istanza di assunzione

suppletoria di prove giusta l’art. 229 CPC, a cui si è opposto l’attore. In

data 11 giugno 2019 la convenuta ha presentato una seconda istanza ai sensi

dell’art. 229 CPC congiuntamente a una di sospensione del procedimento giusta

l’art. 126 CPC, anch’esse contestate dalla controparte che ne ha chiesto la

reiezione.

Con decisione del 2

dicembre 2019 il Pretore ha giudicato inammissibile sia l’istanza di data 22 maggio

2019 che quelle di data 11 giugno 2019 in quanto fondate su nuove e tardive

argomentazioni e prive d’interesse degno di protezione; nel contempo egli ha

ordinato la restituzione dei documenti trasmessi dalla teste A__________ F__________

(cfr. per i dettagli inc. SE.2018.334).

Conclusa l’istruttoria i contendenti hanno

rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti.

Per sua parte l’attore ha sostanzialmente confermato quanto esposto nei propri

scritti introduttivi ribadendo le proprie allegazioni e domande. Di contro, in quella

sede, la convenuta - facendo riferimento alla documentazione allegata alle

istanze 22 maggio e 11 giugno 2019 ma, come già indicato, non ammessa agli atti

- ha variato il proprio impianto argomentativo illustrando una vicenda diversa

da quanto esposto negli allegati introduttivi. In estrema sintesi, essa ha sostenuto

che il contratto di lavoro aveva avuto unicamente funzione strumentale per far

ottenere a AO 1 il permesso B e permettergli di costituire e gestire delle

società in Svizzera con cui sarebbe poi stata avviata una collaborazione nella

forma di joint venture. AP 1 ha inoltre allegato che i salari dovuti a AO

1 erano stati posti in compensazione con pretese da essa fornite al collaboratore

medesimo e pertanto “saldati zero in contabilità” (conclusioni, pag. 14);

a detta della stessa la questione si iscriverebbe infatti in un intreccio di

accordi e collaborazioni molto più ampio e complesso di quanto potrebbe

apparire prima facie. Dei dettagli di queste nuove argomentazioni di

dirà per quanto necessario in seguito.

Parallelamente AP 1 ha contestato la

veridicità della deposizione testimoniale resa dalla sua (ormai ex)

collaboratrice A__________ F__________, asserendo altresì che la necessità di cambiare

l’impostazione del procedimento sarebbe da imputare proprio al comportamento scorretto

della stessa.

3. Con

decisione del 3 maggio 2021 il Pretore ha accolto integralmente la petizione.

Dopo aver ripercorso i fatti, il giudice ha analizzato nel dettaglio la documentazione

prodotta e le testimonianze agli atti, in particolare quella di A__________ F__________,

giudicandole credibili. Sulla base di quanto emerso in fase istruttoria egli ha

ritenuto accertato che l’attore avesse effettivamente lavorato alle dipendenze

della convenuta mentre che ha giudicato non provato il versamento a contanti

del salario da parte di quest’ultima; il giudice di prima sede non ha potuto

infatti che constatare l’assenza di qualsiasi ricevuta sottoscritta dal

lavoratore attestante l’avvenuta ricezione di importi a titolo di salario, nel

contempo egli ha qualificato come non decisivi i doc. 3 e 4, a cui ha fatto

riferimento la convenuta nei suoi scritti introduttivi, in quanto unilaterali e

privi di ufficialità.

Fatti

Il Pretore ha quindi affrontato la problematica del cambio

d’impostazione e di modifica dell’oggetto litigioso operato da AP 1 con le

conclusioni di causa giudicando tale procedere inammissibile, in quanto lesivo

dei principi procedurali che reggono lo svolgimento della causa. Nel contempo il

primo giudice ha pure ritenuto inconsistenti oltre che non provate le

spiegazioni addotte dalla convenuta a sostegno del proprio cambio di paradigma

che - a detta della stessa - sarebbe da ricondurre all’atteggiamento infedele

assunto dalla ex collaboratrice A__________

F__________, la quale avrebbe celato la documentazione in suo possesso e

dichiarato il falso sia in causa che prima della causa. Ad ogni buon conto,

egli ha giudicato non date le premesse di cui all’art. 229 CPC e osservato come

un simile agire avrebbe semmai dovuto essere regolato internamente in una

logica di regresso avverso la responsabile e non fatto ricadere esternamente

sul qui attore andando a ledere, con improbabili rivoluzioni dell’oggetto

litigioso, il suo diritto a difendersi adeguatamente.

Il Pretore ha pure rigettato la tesi della

convenuta relativa alla compensazione, da un canto, in quanto esulante

dall’oggetto litigioso introduttivo e, dall’altro, in quanto priva di reali riscontri

probatori.

4. Con atto

di appello del 2 giugno 2021 AP 1 contesta al Pretore un errato e incompleto

accertamento dei fatti e un’erronea applicazione del diritto per non aver ammesso

le istanze di assunzione suppletoria di prove e non aver consentito la

mutazione del costrutto argomentativo difensivo. Riproponendo sostanzialmente

quanto allegato nelle proprie conclusioni di prima sede l’appellante ha chiesto

nuovamente l’assunzione delle prove offerte con le istanze ex art. 229 CPC e

ribadito l’argomentazione secondo cui il contratto di lavoro all’origine

dell’asserita pretesa aveva funzione strumentale e si iscriveva in una visione

di collaborazione molto più ampia in cui i rapporti di dare e avere tra le

parti erano stati risolti per compensazione.

In questa sede AP 1 postula

la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere “tutte le prove di

cui alle istanze di assunzione di prove del 22 maggio 2019, 4 giugno 2019 e 11

giugno 2019”, di lasciare “agli atti la documentazione prodotta

spontaneamente dalla signora F__________ in data 16 marzo 2019” e di

conseguenza di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili (appello, pag. 38).

5. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

6.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Il lungo

- e finanche prolisso - appello qui in esame in vari punti non contiene una

critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a riproporre le (nuove)

argomentazioni avanzate in sede di conclusioni - come visto, mutate rispetto a

quanto asserito negli allegati introduttivi e fondate su documentazione non

Considerandi

ammessa agli atti - omettendo però di compiutamente confrontarsi col primo

giudizio. Problematica che concerne, in particolare, due punti cardine della

sentenza pretorile: l’accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività

lavorativa da parte dell’attore e la mancata prova del pagamento del salario da

parte della datrice di lavoro.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

7.

AP 1 fonda il proprio impianto appellatorio sull’assunto (come meglio

si dirà, non provato) che la propria ex collaboratrice A__________ F__________

abbia mentito e le abbia fornito erronee informazioni sui fatti di causa ciò

che avrebbe compromesso la sua impostazione iniziale del processo. Essa si

sarebbe pertanto trovata nella necessità di mutare il proprio costrutto

argomentativo e presentare le istanze di assunzione suppletoria di prove di

data 22 maggio e 11 giugno 2019, procedere, come visto, rigettato dal Pretore

ma di cui, di fatto, essa chiede venga riconosciuta la legittimità in questa

sede con l’ammissione agli atti di questi documenti.

Si tratta pertanto ora

di verificare se il Pretore abbia agito correttamente giudicando inammissibili

sia predette istanze che la modifica dell’impianto difensivo con le

conclusioni.

7.1

Preliminarmente,

in merito alle prove di cui l’appellante chiede l’assunzione agli atti si

rileva che il petitum fa riferimento - verosimilmente a seguito di un

errore di “taglia e incolla” - anche all’istanza di data 4 giugno 2019 la

quale, pur ricalcando sostanzialmente il contenuto di quella dell’11 giugno

2019, è stata presentata nell’ambito di un procedimento distinto, per quanto

correlato (inc. OR.2018.178 e inc. 12.2021.89), e non può pertanto che essere

respinta in questa sede.

Entrando nel merito

della problematica è utile ricordare che la presente causa è retta dai principi

dispositivo e attitatorio a cui si affianca quello della concentrazione,

rispettivamente dell’eventualità. In concreto, questi disposti conferiscono

alle parti la facoltà di disporre (liberamente) del contenuto del processo ma,

nel contempo, impongono alle stesse l’onere di addurre nel procedimento subito

tutti i fatti e i mezzi di prova rilevanti, compresi quelli sussidiari

all’argomentazione principale, pena il rischio di preclusione per mancato

rispetto degli stadi processuali (cfr. per maggiori dettagli Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 1 segg. ad art. 55 CPC e n. 1 ad art. 58 CPC nonché Tappy in: Commentaire Romand,

CPC, 2019, n. 19 ad art. 221 CPC).

Quale correttivo a

questo sistema il legislatore ha previsto all’art. 229 CPC la possibilità di considerare

- in maniera limitata e a delle condizioni ben precise - nel dibattimento nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova se sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo

la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione

della causa (cpv. 1 lett. a), oppure se sussistevano già prima ma non era

possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle circostanze (cpv. 1 lett. b), purché vengano immediatamente addotti

(Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 20 segg. e 27 seg. ad art. 229 CPC; Leuenberger in: Sutter - Somm/ Hasenböhler/

Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 1 segg. ad art. 229 CPC).

7.2

Nel concreto

caso, i documenti allegati alle istanze in parola e di cui AP 1 ha chiesto l’assunzione

agli atti costituiscono dei “pseudonova” ai sensi dell’art. 229 cpv. 1

lett. b) CPC, in quanto anteriori allo scambio degli allegati introduttivi, eccezion

fatta per quelli inerenti alla denuncia penale avverso A__________ F__________ che

costituiscono dei “nova” veri e propri (allegati quali doc. 30 e 31

all’istanza dell’11 giugno 2019), circostanza di cui dà atto la stessa appellante

(appello, pag. 16 seg.). In questa sede AP 1, riproponendo quanto argomentato

con le istanze medesime e in sede di conclusioni, sostiene di essere stata

nell’impossibilità di addurre questi scritti - pur con la diligenza da lei

ragionevolmente esigibile - in quanto la loro esistenza le sarebbe stata celata

da A__________ F__________ la quale scientemente avrebbe “omesso di consegnare

questa documentazione (…) affermando di non aver trovato nulla in merito nella

contabilità” (appello, pag. 16) e le avrebbe illustrato in maniera

Dispositivo

inveritiera le modalità di pagamento degli stipendi. Per questi motivi AP 1

ritiene che non le si possa imputare alcuna negligenza per la “lacunosa

adduzione di prove in fase di scambio di allegati” (appello, pag. 16) e di

conseguenza che, contrariamente a quanto sentenziato dal Pretore, le nuove

prove e i nuovi fatti - su cui essa fonda il suo (nuovo) impianto difensivo - vadano

ammessi essendo stati presentati immediatamente e, pertanto, a suo dire, adempiendo

tutti i presupposti dell’art. 229 CPC.

Questa argomentazione

non può essere seguita; quanto sostenuto dall’appellante si scontra infatti con

le emergenze istruttorie.

La prima incongruenza

concerne l’(asserita) impossibilità di addure già con gli scritti introduttivi i

(nuovi) fatti e i (nuovi) mezzi di prova allegati con le istanze ex art. 229

CPC e che l’appellante riconduce a una macchinazione orchestrata dalla propria

ex collaboratrice.

Orbene, dall’incarto

emerge che i contatti e la definizione degli accordi di collaborazione tra AP 1

e AO 1 erano stati gestiti (quantomeno in parte) personalmente da R__________ P__________,

CEO del gruppo, verosimilmente proprio in ragione degli (all’epoca) amichevoli

rapporti tra le parti. Questi, in sede di interrogatorio, ha affermato che “(…)

non erano previsti pagamenti in contanti dello stipendio” di AO 1 come pure

di “aver visto gli scritti di causa (…)” e di averli approvati

(interrogatorio formale del 22 maggio 2019. pag. 5 e 6).

A fronte di tali dichiarazioni

e del fatto che R__________ P__________ aveva visto, rispettivamente approvato,

detti scritti, ci si chiede come l’appellante possa ora sostenere ciò che

assevera; in simili circostanze infatti la tesi di AP 1 esposta negli allegati introduttivi

di prima sede avrebbe potuto essere di vario genere ma non certo quella di aver

versato gli stipendi a contanti, a mente sua neppure previsti.

Non è credibile che la

parte che ritiene di non aver mai pattuito il pagamento di salari sostenga di

averli soluti a contanti. Quantomeno sospetto appare poi il fatto che essa

modifichi completamente - a seguito di una deposizione testimoniale di segno

opposto (quella per l’appunto di A__________ F__________ del 13 marzo 2019 a

cui si rinvia) - la propria impostazione difensiva attribuendo tale allegazione

a errate informazioni ricevute da una propria subalterna. Una simile attitudine

non può che far nascere seri e legittimi dubbi sulla veridicità di quanto ora asserito

dall’appellante e sulla sua buona fede.

Significativo è anche il

fatto che AP 1 non sia riuscita a portare alcuna valida prova della pretesa inattendibilità

della testimone, a discredito della quale ha, di fatto, invocato unicamente

generici argomenti di natura personale.

Ad ogni modo, contrariamente

a quanto sembra credere AP 1, non giova alla sua posizione processuale far

ricadere la colpa dell’errata impostazione sulla propria dipendente. Quandanche

la stessa fosse effettivamente stata all’origine della presentazione distorta

dei fatti negli scritti introduttivi (ipotesi che - come accennato - non solo

non è stata provata ma si scontra con quanto poc’anzi illustrato), AP 1 è comunque

vincolata dall’agire di colei che aveva deputato a gestire la questione e ne

risponde avverso i terzi, in conformità con quanto previsto dall’art. 55 CO.

A questo vada altresì

aggiunto che proprio il CEO di AP 1, R__________ P__________, era destinatario

(direttamente o in copia per conoscenza) di buona parte della corrispondenza di

cui l’appellante ha chiesto l’ammissione agli atti con le istanze in parola, circostanza

che già ad un primo esame - alla luce di quanto sin qui illustrato - si scontra

anch’essa con le esigenze di immediatezza e di diligenza poste dall’art. 229

CPC. In questo contesto è utile ricordare che un agire negligente di un

rappresentante di una parte o di un suo collaboratore viene ascritto alla parte

medesima (cfr. anche Leuenberger,

op. cit., n. 8 ad art. 229 CPC).

Come già avvenuto innanzi

al Pretore, anche in questa sede AP 1 non riesce a spiegare in maniera puntuale

e convincente le ragioni per cui essa sarebbe stata nell’impossibilità di

addure in precedenza questo materiale e sostenere sin da subito le

argomentazioni (o quantomeno una parte di esse) avanzate in sede di conclusioni

e riproposte in appello limitandosi a ribadire la tesi (non provata) dell’inganno

perpetrato dalla sua ex dipendente.

In ogni caso, ritenuto

che la problematica si sarebbe realizzata all’interno di AP 1, mal si comprende

in cosa consisterebbe la novità che - secondo l’appellante medesima - l’avrebbe

legittimata allo stravolgimento dell’impianto difensivo, soprattutto

considerato che essa ha confermato che - a mente sua - il contratto di lavoro

aveva natura puramente strumentale e il pagamento degli stipendi neppure era

pattuito (cfr. interrogatorio R__________ P__________ cit., pag. 5 e 6). A prescindere

dalla veridicità di queste affermazioni - contestate da AO 1 - non si capisce

quale difficoltà essa avrebbe avuto nel sostenere una simile tesi sin da

subito.

Con ogni evidenza, già

solo in virtù di quanto sin qui esposto, appare chiaro che le premesse di

diligenza e tempestività poste dall’art. 229 cpv. 1 lett. b) CPC per ammettere

l’adduzione dei fatti e dei mezzi di prova (“pseudonova”) allegati con

le istanze 22 maggio 2019 e 11 giugno 2019 non sono, in concreto, adempiute. La

questione può di contro essere lasciata aperta in relazione ai “nova” di

cui ai doc. 30 e 31 relativi al procedimento penale, non rivelandosi questi

documenti decisivi ai fini del presente giudizio.

Ne discende pertanto l’infondatezza

delle relative censure appellatorie mentre che la valutazione pretorile, nel

suo complesso, merita di essere condivisa.

8. Neppure

può essere tutelato il tentativo dell’appellante di sovvertire l’impalcatura

del procedimento stravolgendo il proprio impianto difensivo in sede dibattimentale.

Come rettamente ricordato dal Pretore, sono infatti gli scritti introduttivi a

formare l’oggetto litigioso e non le conclusioni. Salvaguardare un simile

procedere oltre a misconoscere i principi illustrati in precedenza (consid. 7.1)

andrebbe a ledere il diritto della controparte a una adeguata difesa. Verrebbe

infatti meno il rispetto del principio a un equo procedimento e le varie fasi processuali

- caratterizzate da chiare regole allegatorie e da stadi preclusivi - verrebbero

svuotate di significato.

Pertanto le (nuove) argomentazioni

relative alla compensazione e alla tematica della nullità del contratto di

lavoro, allegate per la prima volta con le conclusioni e riproposte in questa

sede - fondate per di più su prove non ammesse agli atti - non possono che

essere giudicate inammissibili in quanto tardive (art. 229 cpv. 1 e 2 CPC e contrario

e art. 232 CPC;

II CCA 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56 con riferimenti, 15 novembre 2018 inc.

n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151). Si tratta oltretutto

di allegazioni che, vada detto abbondanzialmente, neppure hanno trovato

riscontro nelle risultanze istruttorie e sono state contestate dall’attore in

sede di interrogatorio formale (in particolare in relazione alla compensazione;

cfr. interrogatorio di AO 1 del 22 maggio 2019, pag. 2) e che andrebbero pertanto

respinte pure nel merito.

9. Alla

luce di quanto illustrato ai considerandi che precedono neppure risultano

adempiute le premesse per ammettere una mutazione dell’azione ai sensi

dell’art. 230 CPC, norma a cui AP 1 si richiama a torto, e per la prima volta,

in questa sede. A questo proposito si osserva che l’appellante sembra

confondere la nozione di mutazione dell’azione con quella di mutazione del

costrutto argomentativo ad opera della parte convenuta (appello, pag. 21 segg.).

Non si può inoltre esimersi

dall’evidenziare l’atteggiamento intrinsecamente contraddittorio di AP 1 la

quale in prima sede ha chiesto l’estromissione dei documenti inviati

spontaneamente da A__________ F__________ (scritto del 1° aprile 2019) mentre

ora vi si richiama per fondare la propria versione dei fatti e ne postula

l’ammissione agli atti (appello, pag. 22 e 38), modus operandi questo che è

rivelatore oltre che della mancanza di un valido fondamento argomentativo di

una soggiacente malafede processuale.

10. Così

stando le cose, le contestazioni sollevate dall’appellante non possono che

essere giudicate - nella loro interezza - infondate.

Alla luce di tutto quanto

precede, in assenza - come già illustrato (consid. 6) - pure di puntuali

contestazioni di AP 1 quo all’accertata effettiva esecuzione del lavoro ad

opera del dipendente e alla mancata prova del pagamento della prestazione salariali

in contanti, non vi è motivo per non confermare la sentenza pretorile che ha integralmente

accolto la pretesa attorea.

Correttamente infatti

il Pretore si è attenuto a quello che era l’oggetto litigioso introduttivo

(l’unico determinante) e alle emergenze istruttorie ammesse agli atti. A

ragione, sulla base di queste risultanze, egli ha ritenuto accertato che

l’attore avesse effettivamente svolto attività lavorativa a favore della

convenuta mentre che non risulta provata l’estinzione della pretesa - non

contestata nel suo quantum - omissione di cui la convenuta - su cui ricade

l’onere della prova (art. 8 CC) - deve sopportare le conseguenze. La decisione

pretorile non presta pertanto il fianco a critiche.

11. Ne

discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa

fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 24'622.85.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il RTar,

decide:

1. L’appello 2 giugno

2021 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano né tasse

né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 2’000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).