12.2021.89
Contratto di lavoro - remunerazione - pagamento dello stipendio, in concreto non provato. Mutazione dell'impianto difensivo non ammissibile
24 febbraio 2022Italiano22 min
e AO 1 erano stati gestiti (quantomeno in parte) personalmente da R__________ P__________,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.89
Lugano
24 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.178 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 settembre 2018 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ PA
1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di fr. 38'677.70 a titolo di
stipendio, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del
Betreibungsamt Zürich 1,
domanda a cui si è opposta
la convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza del 3
maggio 2021,
appellante la convenuta
con atto di appello di data 2 giugno 2021 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere “tutte le prove di cui alle
istanze di assunzione di prove del 22 maggio 2019 e 4 giugno 2019”, di
lasciare “agli atti la documentazione prodotta spontaneamente dalla signora
F__________ in data 16 marzo 2019” e di conseguenza di respingere la
petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 26 luglio 2021 postula la reiezione del gravame e la conferma del
giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con contratto di data 4 aprile 2016 AO 1 è
stato assunto da AP 1 in qualità di responsabile marketing e comunicazioni per
un impiego a tempo pieno a partire dall’11 aprile 2016. Il contratto, di durata
indeterminata, prevedeva uno stipendio annuo di fr. 60'000.- (doc. Abis).
Il rapporto
di impiego è stato disdetto dal dipendente per il 30 novembre (doc. 2).
In data
11 gennaio 2018 AO 1, per il tramite del suo legale, ha scritto a AP 1
sollecitando il pagamento di fr. 38'677.70 (doc. B e 11), importo corrispondente
allo stipendio spettantegli per il periodo passato alle dipendenze della stessa
ma - a dire del lavoratore - da questa mai versatogli (doc. C). Richiesta che è
stata respinta dalla datrice di lavoro la quale ha negato di essere debitrice di
alcunché e ha sostenuto di aver versato “l’importo rivendicato mediante dei
pagamenti in contanti brevi manu” (doc. D). In data 27 febbraio 2018 AO 1
ha quindi fatto spiccare dal Betreibungsamt Zürich 1 il PE n. __________ contro
cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. E).
2.
Previo tentativo di conciliazione (CM.2018.190), in data 10
settembre 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione
1, con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 38'677.70 a
titolo di stipendio, oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del
Betreibungsamt Zürich 1. In breve, l’attore ha affermato di aver
lavorato alle dipendenze della convenuta per circa 8 mesi ma di non aver mai
percepito lo stipendio pattuito, da qui la presente causa.
In sede di risposta la
convenuta si è integralmente opposta alla richiesta e ha postulato il rigetto
della pretesa. In sintesi, essa ha sostenuto che lo stipendio era stato versato
al dipendente in contanti, così come da questi richiesto. L’importo spettante
al lavoratore era stato integralmente pagato, circostanza che - a dire della
stessa - era evincibile dall’estratto conto allestito da AP 1 medesima (doc. 3)
e da quello della banca __________ (doc. 4). Essa ha inoltre spiegato di aver
rinunciato a far sottoscrivere a AO 1 delle ricevute di avvenuto pagamento in
ragione dello stretto legame di amicizia e collaborazione che univa le parti e
più precisamente l’attore e C__________ M__________ a R__________ P__________,
CEO di AP 1. A sostegno della propria tesi essa ha inoltre posto l’accento sul
fatto di aver provveduto al pagamento degli oneri sociali e delle imposte alla
fonte relative a AO 1.
In sede di replica e
duplica le parti contendenti hanno ribadito le rispettive antitetiche
posizioni.
Ha quindi preso avvio
la fase istruttoria nel corso della quale sono stati sentiti vari testimoni tra
cui, in data 13 marzo 2019, A__________ F__________, responsabile della
succursale di Lugano di AP 1.
Il 16 marzo 2019 la
teste A__________ F__________ ha trasmesso di propria sponte della
documentazione al Pretore; documenti che la convenuta, con scritto di data 1°
aprile 2019, ha chiesto non venissero considerati ai fini di causa. Il 25 marzo
A__________ F__________ è stata licenziata in tronco.
In data 29 marzo 2019 AP 1 e R__________ P__________
hanno sporto denuncia contro A__________ F__________ per i reati di falsa
testimonianza, falsità in documenti e diffamazione. Il procedimento penale è
poi stato sospeso dal Procuratore incaricato dell’incarto in attesa dell’esito
della vertenza civile; contro questo provvedimento è stato inoltrato un
reclamo.
Il 22 maggio 2019 AP 1
- col dichiarato intento di rettificare il proprio impianto difensivo a seguito
della deposizione della precitata teste - ha presentato una prima istanza di assunzione
suppletoria di prove giusta l’art. 229 CPC, a cui si è opposto l’attore. In
data 4 giugno 2019 la convenuta ha presentato una seconda istanza ai sensi
dell’art. 229 CPC congiuntamente a una di sospensione del procedimento giusta
l’art. 126 CPC, anch’esse contestate dalla controparte che ne ha chiesto la
reiezione.
Con decisione del 2
dicembre 2019 il Pretore ha giudicato inammissibile sia l’istanza di data 22
maggio 2019 che quella di data 4 giugno 2019 in quanto fondate su nuove e
tardive argomentazioni e prive d’interesse degno di protezione; nel contempo
egli ha ordinato la restituzione dei documenti trasmessi dalla teste A__________
F__________ (cfr. per i dettagli inc. OR.2018.178).
Conclusa l’istruttoria i contendenti hanno
rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti.
Per sua parte l’attore ha sostanzialmente confermato quanto esposto nei propri
scritti introduttivi ribadendo le proprie allegazioni e domande. Di contro, in quella
sede, la convenuta - facendo riferimento alla documentazione allegata alle
istanze 22 maggio e 4 giugno 2019 ma, come già indicato, non ammessa agli atti
- ha variato il proprio impianto argomentativo illustrando una vicenda diversa
da quanto esposto negli allegati introduttivi. In estrema sintesi, essa ha
sostenuto che il contratto di lavoro aveva avuto unicamente funzione
strumentale per far ottenere a AO 1 il permesso B e permettergli di costituire
e gestire delle società in Svizzera con cui sarebbe poi stata avviata una
collaborazione nella forma di joint venture. AP 1 ha inoltre allegato
che i salari dovuti a AO 1 erano stati posti in compensazione con pretese da
essa fornite al collaboratore medesimo e pertanto “saldati zero” in
contabilità (conclusioni, pag. 11); a detta della stessa la questione si
iscriverebbe infatti in un intreccio di accordi e collaborazioni molto più
ampio e complesso di quanto potrebbe apparire prima facie. Dei dettagli
di queste nuove argomentazioni di dirà per quanto necessario in seguito.
Parallelamente AP 1 ha contestato la
veridicità della deposizione testimoniale resa dalla sua (ormai ex)
collaboratrice A__________ F__________, asserendo altresì che la necessità di
cambiare l’impostazione del procedimento sarebbe da imputare proprio al
comportamento scorretto della stessa.
3. Con
decisione del 3 maggio 2021 il Pretore ha accolto integralmente la petizione.
Dopo aver ripercorso i fatti, il giudice ha analizzato nel dettaglio la
documentazione prodotta e le testimonianze agli atti, in particolare quella di
A__________ F__________, giudicandole credibili. Sulla base di quanto emerso in
fase istruttoria egli ha ritenuto accertato che l’attore avesse effettivamente
lavorato alle dipendenze della convenuta mentre che ha giudicato non provato il
versamento a contanti del salario da parte di quest’ultima; il giudice di prima
sede non ha potuto infatti che constatare l’assenza di qualsiasi ricevuta
sottoscritta dal lavoratore attestante l’avvenuta ricezione di importi a titolo
di salario, nel contempo egli ha qualificato come non decisivi i doc. 3 e 4, a
cui ha fatto riferimento la convenuta nei suoi scritti introduttivi, in quanto
unilaterali e privi di ufficialità.
Il Pretore ha quindi affrontato la problematica del
cambio d’impostazione e di modifica dell’oggetto litigioso operato da AP 1 con
le conclusioni di causa giudicando tale procedere inammissibile, in quanto
lesivo dei principi procedurali che reggono lo svolgimento della causa. Nel
contempo il primo giudice ha pure ritenuto inconsistenti oltre che non provate
le spiegazioni addotte dalla convenuta a sostegno del proprio cambio di
paradigma che - a detta della stessa - sarebbe da ricondurre all’atteggiamento
infedele assunto dalla ex
collaboratrice A__________ F__________, la quale avrebbe celato la
documentazione in suo possesso e dichiarato il falso sia in causa che prima
della causa. Ad ogni buon conto, egli ha giudicato non date le premesse di cui
all’art. 229 CPC e osservato come un simile agire avrebbe semmai dovuto essere
regolato internamente in una logica di regresso avverso la responsabile e non
fatto ricadere esternamente sul qui attore andando a ledere, con improbabili
rivoluzioni dell’oggetto litigioso, il suo diritto a difendersi adeguatamente.
Il Pretore ha pure rigettato la tesi della
convenuta relativa alla compensazione, da un canto, in quanto esulante
dall’oggetto litigioso introduttivo e, dall’altro, in quanto priva di reali
riscontri probatori.
4. Con
atto di appello del 2 giugno 2021 AP 1 contesta al Pretore un errato e
incompleto accertamento dei fatti e un’erronea applicazione del diritto per non
aver ammesso le istanze di assunzione suppletoria di prove e non aver
consentito la mutazione del costrutto argomentativo difensivo. Riproponendo
sostanzialmente quanto allegato nelle proprie conclusioni di prima sede
l’appellante ha chiesto nuovamente l’assunzione delle prove offerte con le
istanze ex art. 229 CPC e ribadito l’argomentazione secondo cui il contratto di
lavoro all’origine dell’asserita pretesa aveva funzione strumentale e si
iscriveva in una visione di collaborazione molto più ampia in cui i rapporti di
dare e avere tra le parti erano stati risolti per compensazione.
In questa sede AP 1
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere “tutte le
prove di cui alle istanze di assunzione di prove del 22 maggio 2019 e 4 giugno
2019”, di lasciare “agli atti la documentazione prodotta spontaneamente
dalla signora F__________ in data 16 marzo 2019” e di conseguenza di
respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili (appello,
pag. 33).
5. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
6.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Il lungo
- e finanche prolisso - appello qui in esame in vari punti non contiene una
critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a riproporre le
(nuove) argomentazioni avanzate in sede di conclusioni - come visto, mutate
rispetto a quanto asserito negli allegati introduttivi e fondate su
documentazione non ammessa agli atti - omettendo però di compiutamente confrontarsi
col giudizio. Problematica che concerne, in particolare, due punti cardine
della sentenza pretorile: l’accertamento dell’effettivo svolgimento
dell’attività lavorativa da parte dell’attore e la mancata prova del pagamento
del salario da parte della datrice di lavoro.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
7.
AP 1 fonda il proprio impianto appellatorio sull’assunto (come meglio
si dirà, non provato) che la propria ex collaboratrice A__________ F__________
abbia mentito e le abbia fornito erronee informazioni sui fatti di causa ciò
che avrebbe compromesso la sua impostazione iniziale del processo. Essa si
sarebbe pertanto trovata nella necessità di mutare il proprio costrutto
argomentativo e presentare le istanze di assunzione suppletoria di prove di
data 22 maggio e 4 giugno 2019, procedere, come visto, rigettato dal Pretore ma
di cui, di fatto, essa chiede venga riconosciuta la legittimità in questa sede
con l’ammissione agli atti di questi documenti.
Si tratta pertanto ora
di verificare se il Pretore abbia agito correttamente giudicando inammissibili
sia predette istanze che la modifica dell’impianto difensivo con le
conclusioni.
7.1. Entrando
nel merito della problematica è utile ricordare che la presente causa è retta
dai principi dispositivo e attitatorio a cui si affianca quello della
concentrazione, rispettivamente dell’eventualità. In concreto, questi disposti
conferiscono alle parti la facoltà di disporre (liberamente) del contenuto del
processo ma, nel contempo, impongono alle stesse l’onere di addurre nel procedimento
subito tutti i fatti e i mezzi di prova rilevanti, compresi quelli sussidiari
all’argomentazione principale, pena il rischio di preclusione per mancato
rispetto degli stadi processuali (cfr. per maggiori dettagli Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 1 segg. ad art. 55 CPC e n. 1 ad art. 58 CPC nonché Tappy in: Commentaire Romand,
CPC, 2019, n. 19 ad art. 221 CPC).
Quale correttivo a
questo sistema il legislatore ha previsto all’art. 229 CPC la possibilità di
considerare - in maniera limitata e a delle condizioni ben precise - nel
dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova se sono sorti o sono stati
scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima
udienza di istruzione della causa (cpv. 1 lett. a), oppure se sussistevano già
prima ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (cpv. 1 lett. b), purché vengano
immediatamente addotti (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 20 segg. e 27 seg. ad art. 229 CPC; Leuenberger in: Sutter - Somm/
Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 1 segg. ad art. 229 CPC).
7.2. Nel concreto
caso, i documenti allegati alle istanze in parola e di cui AP 1 ha chiesto
l’assunzione agli atti costituiscono dei “pseudonova” ai sensi dell’art.
229 cpv. 1 lett. b) CPC, in quanto anteriori allo scambio degli allegati
introduttivi, eccezion fatta per quelli inerenti alla denuncia penale avverso A__________
F__________ che costituiscono dei “nova” veri e propri (allegati quali
doc. 30 e 31 all’istanza del 4 giugno 2019), circostanza di cui dà atto la
stessa appellante (appello, pag. 13 seg.). In questa sede AP 1, riproponendo
quanto argomentato con le istanze medesime e in sede di conclusioni, sostiene
di essere stata nell’impossibilità di addurre questi scritti - pur con la
diligenza da lei ragionevolmente esigibile - in quanto la loro esistenza le
sarebbe stata celata da A__________ F__________ la quale scientemente avrebbe “omesso
di consegnare questa documentazione (…) affermando di non aver trovato nulla in
merito nella contabilità” (appello, pag. 13) e le avrebbe illustrato in
maniera inveritiera le modalità di pagamento degli stipendi. Per questi motivi AP
1 ritiene che non le si possa imputare alcuna negligenza per la “lacunosa
adduzione di prove in fase di scambio di allegati” (appello, pag. 13) e di
conseguenza che, contrariamente a quanto sentenziato dal Pretore, le nuove
prove e i nuovi fatti - su cui essa fonda il suo (nuovo) impianto difensivo -
vadano ammessi essendo stati presentati immediatamente e, pertanto, a suo dire,
adempiendo tutti i presupposti dell’art. 229 CPC.
Questa argomentazione
non può essere seguita; quanto sostenuto dall’appellante si scontra infatti con
le emergenze istruttorie.
La prima incongruenza
concerne l’(asserita) impossibilità di addure già con gli scritti introduttivi
Fatti
i (nuovi) fatti e i (nuovi) mezzi di prova allegati con le istanze ex art. 229
CPC e che l’appellante riconduce a una macchinazione orchestrata dalla propria
ex collaboratrice.
Orbene, dall’incarto
emerge che i contatti e la definizione degli accordi di collaborazione tra AP 1
e AO 1 erano stati gestiti (quantomeno in parte) personalmente da R__________ P__________,
CEO del gruppo, verosimilmente proprio in ragione degli (all’epoca) amichevoli
rapporti tra le parti. Questi, in sede di interrogatorio, ha sostenuto che non
era previsto il pagamento di uno stipendio a AO 1 ma che vi era “un accordo
di compensazione”; parallelamente egli ha pure affermato di “aver visto
la bozza della risposta di causa” (interrogatorio formale del 22 maggio
2019. pag. 7).
A fronte di tali dichiarazioni
e del fatto che R__________ P__________ aveva visto, rispettivamente approvato,
questo scritto, ci si chiede come l’appellante possa ora sostenere ciò che
assevera; in simili circostanze infatti la tesi di AP 1 esposta negli allegati introduttivi
di prima sede avrebbe potuto essere di vario genere ma non certo quella di aver
versato gli stipendi a contanti, a mente sua neppure previsti.
Non è credibile che la
parte che ritiene di non aver mai pattuito il pagamento di salari sostenga di
averli soluti a contanti. Quantomeno sospetto appare poi il fatto che essa
modifichi completamente - a seguito di una deposizione testimoniale di segno
opposto (quella per l’appunto di A__________ F__________ del 13 marzo 2019 a
cui si rinvia) - la propria impostazione difensiva attribuendo tale allegazione
a errate informazioni ricevute da una propria subalterna. Una simile attitudine
non può che far nascere seri e legittimi dubbi sulla veridicità di quanto ora
asserito dall’appellante e sulla sua buona fede.
Significativo è anche il
fatto che AP 1 non sia riuscita a portare alcuna valida prova della pretesa inattendibilità
della testimone, a discredito della quale ha, di fatto, invocato unicamente
generici argomenti di natura personale.
Ad ogni modo,
contrariamente a quanto sembra credereAP 1, non giova alla sua posizione
processuale far ricadere la colpa dell’errata impostazione sulla propria dipendente.
Quandanche la stessa fosse effettivamente stata all’origine della presentazione
distorta dei fatti negli scritti introduttivi (ipotesi che - come accennato - non
solo non è stata provata ma si scontra con quanto poc’anzi illustrato)AP 1 è
comunque vincolata dall’agire di colei che aveva deputato a gestire la questione
e ne risponde avverso i terzi, in conformità con quanto previsto dall’art. 55
CO.
A questo vada altresì
aggiunto che proprio il CEO di AP 1, R__________ P__________, era destinatario
(direttamente o in copia per conoscenza) di buona parte della corrispondenza di
cui l’appellante ha chiesto l’ammissione agli atti con le istanze in parola,
circostanza che già ad un primo esame - alla luce di quanto sin qui illustrato
- si scontra anch’essa con le esigenze di immediatezza e di diligenza poste
dall’art. 229 CPC. In questo contesto è utile ricordare che un agire negligente
di un rappresentante di una parte o di un suo collaboratore viene ascritto alla
parte medesima (cfr. anche
Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 229 CPC).
Come già avvenuto
innanzi al Pretore, anche in questa sedeAP 1 non riesce a spiegare in maniera
puntuale e convincente le ragioni per cui essa sarebbe stata nell’impossibilità
di addure in precedenza questo materiale e sostenere sin da subito le
argomentazioni (o quantomeno una parte di esse) avanzate in sede di conclusioni
e riproposte in appello limitandosi a ribadire la tesi (non provata) dell’inganno
perpetrato dalla sua ex dipendente.
In ogni caso, ritenuto
che la problematica si sarebbe realizzata all’interno di AP 1, mal si comprende
in cosa consisterebbe la novità che - secondo l’appellante medesima - l’avrebbe
legittimata allo stravolgimento dell’impianto difensivo, soprattutto
considerato che essa ha confermato che - a mente sua - il contratto di lavoro
aveva natura puramente strumentale e il pagamento degli stipendi neppure era
pattuito (cfr. interrogatorio R__________ P__________ cit., pagg. 6 e 7). A
prescindere dalla veridicità di queste affermazioni - contestate da AO 1 - non
si capisce quale difficoltà essa avrebbe avuto nel sostenere una simile tesi
sin da subito.
Con ogni evidenza, già
solo in virtù di quanto sin qui esposto, appare chiaro che le premesse di
diligenza e tempestività poste dall’art. 229 cpv. 1 lett. b) CPC per ammettere
l’adduzione dei fatti e dei mezzi di prova (“pseudonova”) allegati con
le istanze 22 maggio 2019 e 4 giugno 2019 non sono, in concreto, adempiute. La
questione può di contro essere lasciata aperta in relazione ai “nova” di
cui ai doc. 30 e 31 relativi al procedimento penale, non rivelandosi questi
documenti decisivi ai fini del presente giudizio.
Ne discende pertanto l’infondatezza
delle relative censure appellatorie mentre che la valutazione pretorile, nel
suo complesso, merita di essere condivisa.
8. Neppure
può essere tutelato il tentativo dell’appellante di sovvertire l’impalcatura
del procedimento stravolgendo il proprio impianto difensivo in sede
dibattimentale. Come rettamente ricordato dal Pretore, sono infatti gli scritti
introduttivi a formare l’oggetto litigioso e non le conclusioni. Salvaguardare
un simile procedere oltre a misconoscere i principi illustrati in precedenza
(consid. 7.1) andrebbe a ledere il diritto della controparte a una adeguata
difesa. Verrebbe infatti meno il rispetto del principio a un equo procedimento
e le varie fasi processuali - caratterizzate da chiare regole allegatorie e da
stadi preclusivi - verrebbero svuotate di significato.
Pertanto le (nuove) argomentazioni
relative alla compensazione e alla tematica della nullità del contratto di
lavoro, allegate per la prima volta con le conclusioni e riproposte in questa
sede - fondate per di più su prove non ammesse agli atti - non possono che
essere giudicate inammissibili in quanto tardive (art. 229 cpv. 1 e 2 CPC e contrario
e art. 232 CPC;
Considerandi
II CCA 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56 con riferimenti, 15 novembre 2018 inc.
n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151). Si tratta oltretutto
di allegazioni che, vada detto abbondanzialmente, neppure hanno trovato
riscontro nelle risultanze istruttorie e sono state contestate dall’attore in
sede di interrogatorio formale (in particolare in relazione alla compensazione;
cfr. interrogatorio di AO 1 del 13 marzo 2019, pagg. 7 e 8) e che andrebbero
pertanto respinte pure nel merito.
9.
Alla
luce di quanto illustrato ai considerandi che precedono neppure risultano
adempiute le premesse per ammettere una mutazione dell’azione ai sensi
dell’art. 230 CPC, norma a cui AP 1 si richiama a torto, e per la prima volta,
in questa sede. A questo proposito si osserva che l’appellante sembra
confondere la nozione di mutazione dell’azione con quella di mutazione del
costrutto argomentativo ad opera della parte convenuta (appello, pag. 15
segg.).
Non si può inoltre
esimersi dall’evidenziare l’atteggiamento intrinsecamente contraddittorio di AP
1.
la quale in prima sede ha chiesto l’estromissione dei documenti inviati
spontaneamente da A__________ F__________ (scritto del 1° aprile 2019) mentre
ora vi si richiama per fondare la propria versione dei fatti e ne postula
l’ammissione agli atti (appello, pag. 16 e 33), modus operandi questo che è
rivelatore oltre che della mancanza di un valido fondamento argomentativo di
una soggiacente malafede processuale.
10.
Così
stando le cose, le contestazioni sollevate dall’appellante non possono che
essere giudicate - nella loro interezza - infondate.
Alla luce di tutto
quanto precede, in assenza - come già illustrato (consid. 6) - pure di puntuali
contestazioni di AP 1 quo all’accertata effettiva esecuzione del lavoro ad
opera del dipendente e alla mancata prova del pagamento della prestazione
salariali in contanti, non vi è motivo per non confermare la sentenza pretorile
che ha integralmente accolto la pretesa attorea.
Correttamente infatti
il Pretore si è attenuto a quello che era l’oggetto litigioso introduttivo
(l’unico determinante) e alle emergenze istruttorie ammesse agli atti. A
ragione, sulla base di queste risultanze, egli ha ritenuto accertato che
l’attore avesse effettivamente svolto attività lavorativa a favore della
convenuta mentre che non risulta provata l’estinzione della pretesa - non
contestata nel suo quantum - omissione di cui la convenuta - su cui ricade
l’onere della prova (art. 8 CC) - deve sopportare le conseguenze. La decisione
pretorile non presta pertanto il fianco a critiche.
11.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, la
quale rifonderà alla controparte una equa indennità per ripetibili. Il valore
litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è di
fr. 38'677.70.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il RTar,
decide:
1. L’appello 2 giugno 2021 di AP
1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 3’000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte
fr. 3’500.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ,
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).