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Decisione

12.2021.9

Contratto di compravendita, scelta del rimedio giuridico errato, valore litigioso

23 marzo 2021Italiano8 min

manifesta e non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico corretto

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.9

Lugano

23 marzo 20217lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.407

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25

ottobre 2019 da

RE

1

PA 1

contro

CO

1

PA 2

con cui l'attrice ha

chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto di compravendita di una

motocicletta e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7'760.- oltre

interessi, spese di esecuzione di fr. 73.30 e la rifusione di spese di

posteggio di fr. 20.- al giorno a valere dal 7 aprile 2019 e fino

all’emanazione della sentenza, chiedendone altresì la condanna a restituire il

veicolo e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al relativo PE;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione,

precisata con le conclusioni 21 agosto 2020 nel senso di chiedere in aggiunta

la rifusione di spese legali per fr. 7'085.10;

pretese sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 9 dicembre 2020, con

la quale ha parzialmente accolto la petizione nel senso di accertare la

risoluzione del contratto e condannare il convenuto alla restituzione del

veicolo e al pagamento di complessivi fr. 4'473.- oltre interessi, rigettando

conseguentemente in via definitiva l’opposizione al PE, con la ripartizione delle

spese secondo il reciproco grado di soccombenza e ponendo ripetibili parziali a

carico dell’attore;

insorgente l’attrice

che, con reclamo 21 gennaio 2021, ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione riconoscendo, in aggiunta a

quanto già fatto dal primo giudice, ulteriori fr. 3'360.- oltre interessi a

saldo di una fattura, fr. 7'085.10 per spese legali e fr. 10'280.- per spese di

posteggio;

impugnazione che non è stata notificata alla controparte;

letti ed esaminati

gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1.

Tra le parti è stato stipulato un contratto di compravendita di una

motocicletta, al prezzo di fr. 4'400.-, che ha dato adito ad una controversia

in merito alla pretesa inadempienza contrattuale per difetto dell’oggetto, che

qui non occorre riepilogare.

2.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con

petizione 25 ottobre 2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo al

Pretore l’accertamento della risoluzione del contratto di compravendita

stipulato tra le parti e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7'760.-

oltre interessi (ovvero fr. 4'400.- quale restituzione del prezzo pagato e fr.

3'360.- quale rimborso delle spese sostenute per la fornitura), la rifusione di

fr. 73.30 per spese di esecuzione e il pagamento di fr. 1'140.- per spese di

posteggio (dal 7 aprile al 19 luglio 2019), postulando altresì di venir

autorizzata a restituire il veicolo oggetto del contratto e chiedendo il

rigetto definitivo dell’opposizione interposta al relativo PE.

3.

In occasione del dibattimento il convenuto ha chiesto di respingere

le pretese attoree. Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle

loro tesi e domande con i rispettivi memoriali conclusivi; in tale occasione l’attrice

ha completato la domanda chiedendo, in aggiunta alle pretese iniziali, la rifusione

delle spese di parcheggio di fr. 20.- al giorno a valere dal 7 aprile 2019 e

fino all’emanazione della sentenza e la condanna del convenuto alla rifusione

di spese legali per fr. 7'085.10.

4.

Con decisione 9 dicembre 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione. Accertata la risoluzione del contratto, ha condannato il convenuto

alla restituzione del veicolo e al pagamento di complessivi fr. 4'473.- oltre

interessi, rigettando conseguentemente in via definitiva l’opposizione al PE,

limitatamente a detto importo. Ripartite le spese secondo il reciproco grado di

soccombenza, il giudizio pretorile ha posto ripetibili parziali a carico

dell’attrice.

5.

Con reclamo 21 gennaio 2021, l’attrice ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione nel senso di

riconoscerle, in aggiunta a quanto già fatto dal primo giudice, ulteriori fr.

3'360.- oltre interessi a saldo di una fattura (emessa in relazione ai costi di

parcheggio fino ad una determinata data), oltre a fr. 7'085.10 per spese legali

e ulteriori fr. 10'280.- per spese di posteggio.

L’atto di impugnazione non è stato notificato alla controparte.

6.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la

decisione pretorile è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC),

innanzi alla seconda Camera civile (art. 48 lett. b cifra 1 LOG), entro il

termine di 30 giorni.

Nel caso concreto il valore della controversia, da determinare secondo l’ultima

domanda di causa, non è stato espressamente quantificato dal Pretore ma supera

ampiamente la soglia di fr. 10'000.-. Esso comprende infatti le pretese di fr.

7'760.-, di fr. 73.30 e di ulteriori fr. 12'380.- (equivalenti a fr. 20.- al

giorno dal 7 aprile 2019 al 9 dicembre 2020) con l’aggiunta della richiesta di

rifusione delle spese legali per fr. 7'085.10. La soglia determinante essendo

comunque superata, non occorre esaminare l’eventuale computabilità del valore venale

della motocicletta oggetto di un ordine pretorile di restituzione.

La notifica all’attrice della sentenza 9 dicembre 2020 è avvenuta il giorno

successivo e l’impugnativa 21 gennaio 2021 è pertanto tempestiva e ricevibile

da questo punto di vista.

7.

L’insorgente ha denominato reclamo l’atto con il quale ha

impugnato la sentenza pretorile, ha formulato la domanda di giudizio nel senso

di chiedere che “il reclamo è accolto …”, ha rilevato in ordine come lo

scrivente legale agisse “a nome e per conto della reclamante” e con tale

appellativo si è denominata l’attrice nell’allegato ricorsuale. Così facendo

essa ha chiaramente scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello

corretto, che avrebbe quindi dovuto essere un appello anziché un reclamo, e

questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo

le circostanze atte a eccezionalmente permetterne una conversione.

In questa procedura l’attrice è infatti rappresentata da un avvocato e non può

invocare una semplice svista per aver scientemente scelto di introdurre un

reclamo in luogo del rimedio giuridico esperibile contro la decisione emessa

(art. 308 e 311 CPC). In effetti l’appellabilità del giudizio è data

allorquando il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella

decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è palesemente

il caso nella concreta fattispecie, come illustrato nel precedente considerando.

L’importo della modifica richiesta in seconda sede è di per sé irrilevante ai

fini dell’appellabilità, ma nel caso concreto supera a sua volta di gran lunga

la soglia di valore in questione, ciò che avrebbe dovuto a maggior ragione far

sorgere qualche dubbio al patrocinatore sulla bontà della scelta adottata.

Va peraltro rilevato come l’errore in cui è incorsa l’insorgente è

verosimilmente stato indotto da un’indicazione sbagliata da parte del Pretore,

Fatti

il dispositivo n. 4 del giudizio avendo statuito che “Contro la presente

decisione è proponibile il rimedio del reclamo”.

In circostanze come quelle in esame, non trattandosi di un’inavvertenza

manifesta e non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico corretto

fosse difficilmente riconoscibile, la giurisprudenza dell’Alta Corte considera

che, pur di fronte a un’indicazione fuorviante del primo giudice,

l’introduzione del mezzo di impugnazione errato costituisce una violazione del

dovere di diligenza (Prozesssorgfalt) da parte del rappresentante legale

(avvocato o in genere rappresentante che agisce a titolo professionale), ciò

che esclude la possibilità di una conversione (v. IICCA 28 agosto 2019, inc.

12.2019.123 consid. 9; CCR 15 aprile 2019, inc. 16.2017.21, consid. 2, con

rinvio a DTF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018). Per quanto criticata e ritenuta

troppo rigorosa e formalista da una parte della dottrina, questa Corte non ha

motivo per discostarsi da tale prassi giurisprudenziale e ritiene che, nel caso

in questione, la riconversione dell’atto debba pertanto essere negata senza con

ciò contravvenire al divieto di formalismo eccessivo.

8.

Ne consegue che il reclamo dev’essere dichiarato

irricevibile.

Non sono prelevate spese processuali, tenuto conto delle particolari

circostanze, con riferimento al summenzionato errore pretorile e alle

conseguenze che ne sono derivate.

Non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l’impugnazione

non è stata notificata.

9.

Il valore litigioso determinante ai fini di un’eventuale

impugnazione dinanzi al Tribunale federale è pari a fr. 20'725.10

come da richiesta formulata in questa sede (fr. 3'360.- + 7'085.10 + 10'280.-).

Per questi

motivi,

richiamati la LTG e il RTar,

decide:

1. Il reclamo 21 gennaio 2021 di RE 1 è

irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

-;

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).