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Decisione

12.2021.92

Società anonima - mantenimento di azioni al portatore - ricorso RC

20 settembre 2021Italiano6 min

I. Il ricorso 4 giugno

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.92

Lugano

20 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 4 giugno

2021 di

RI

1

contro l’avviso di rifiuto

d’iscrizione 3 maggio 2021 (__________ - ____________________) con cui

l’Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha comunicato la reiezione

dell’istanza d’iscrizione 30 aprile 2021;

preso atto della risposta 27

luglio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica 9 agosto 2021

della ricorrente e della duplica 1° settembre 2021 dell’Ufficio del registro di

commercio;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con istanza 30

aprile 2021 RI 1, società anonima con un capitale azionario di fr. 100'000.-

suddiviso in 100 azioni al portatore da fr. 1'000.-, ha chiesto all'Ufficio del

registro di commercio di voler provvedere, come da decisione 29 aprile 2021 del

suo amministratore unico, alla seguente annotazione a registro di commercio sul

mantenimento delle azioni al portatore della società quali titoli contabili ai

sensi della LTCo in osservanza delle disposizioni dell’art. 622 CO: “osservazioni:

le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della

LTCo e sono regolarmente depositate in Svizzera presso un ente di custodia

autorizzato (art. 4 LTCo)”. Quali documenti giustificativi ha a quel

momento allegato il verbale attestante la decisione 29 aprile 2021

dell’amministratore unico e una copia della conferma di ricevuta per il

deposito, al numero di deposito __________ a nome dell’amministratore unico,

dell’intero capitale azionario rilasciata il 29 aprile 2021 da __________ (doc.

F).

2. Con l’avviso di

rifiuto d’iscrizione 3 maggio 2021 (__________ - __________) l’Ufficio del

registro di commercio ha comunicato a RI 1 la reiezione dell’istanza

d’iscrizione 30 aprile 2021. Esso ha rilevato che per l’iscrizione del

mantenimento di azioni al portatore secondo l’art. 622 cpv. 2bis CO la società

doveva produrre una dichiarazione dell’ente di custodia secondo cui le azioni

al portatore rivestivano la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo,

ritenuto che la ricevuta prodotta con l’istanza dalla società non attestava, o

quantomeno non attestava chiaramente, l’adempimento di questa circostanza.

3. Con ricorso 4 giugno

2021, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con risposta 27 luglio

2021, RI 1 ha chiesto in via principale di accogliere l’istanza e in via

subordinata di concederle un termine per presentare un’eventuale attestazione /

dichiarazione, il cui testo sarebbe stato fornito dallo stesso Ufficio del registro

di commercio, e per ottenere l’iscrizione desiderata. Essa ha evidenziato che,

prima dell’inoltro dell’istanza (cfr. doc. C-E), il suo amministratore unico aveva

ripetutamente avuto dei contatti con l’Ufficio del registro di commercio,

sottoponendogli per esame anche un’attestazione / dichiarazione bancaria, per

capire quale avrebbe dovuto essere il giustificativo da produrre per poter

ottenere l’auspicata iscrizione, senza però che detto Ufficio fosse poi stato

in grado di fornirgli un modello di quanto avrebbe voluto vedere scritto su una

tale attestazione / dichiarazione. In assenza di riscontri, per “disperazione”,

essa aveva ritenuto che depositare le sue azioni sul conto titoli del suo

amministratore unico presso la banca sarebbe stata l’unica soluzione per ossequiare

a quanto previsto dall’art. 622 cpv. 2bis CO.

Con replica 9 agosto 2021,

avversata dall’Ufficio del registro di commercio con duplica 1° settembre 2021,

la ricorrente ha poi parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora in

via principale di accogliere l’istanza e in via subordinata di far ordine all’Ufficio

del registro di commercio di rimetterle un testo da esempio da richiedere alla

banca e di concederle un termine congruo per ottenerlo da parte di quest’ultima.

Esprimendosi sulle considerazioni esposte nella sua risposta dall’Ufficio del

registro di commercio ad ulteriore comprova della correttezza della sua

decisione, essa ha in particolare negato che quest’ultimo le avesse detto che

il suo statuto non sembrava prevedere la possibilità di conferire alle proprie

azioni la forma di titoli contabili e ha obiettato che la ricevuta prodotta con

l’istanza non sarebbe stata sufficiente in quanto mera fotocopia.

4. Il ricorso in esame,

presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6 cpv. 1 LCRC) nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro

di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

5. Il rimedio giuridico

deve innanzitutto essere dichiarato irricevibile nella misura in cui la ricorrente

ha chiesto in via principale di accogliere l’istanza. Essa non ha in effetti

spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’avviso di rifiuto

d’iscrizione reso dall’Ufficio del registro di commercio, per altro

ineccepibile (il doc. F, per altro prodotto solo in fotocopia, non potendo

essere considerato una dichiarazione dell’ente di custodia designato dalla

società secondo cui le azioni al portatore rivestivano la forma di titoli

contabili ai sensi della LTCo), sarebbe stato errato e la sua istanza sarebbe stata

da ammettere.

Esso deve per

contro essere respinto nella misura in cui la ricorrente ha chiesto in via

subordinata di concederle un termine per presentare un’eventuale attestazione /

dichiarazione, il cui testo sarebbe stato fornito dallo stesso Ufficio del

registro di commercio, e per ottenere l’iscrizione desiderata, rispettivamente

di far ordine a detto Ufficio di rimetterle un testo da esempio da richiedere

alla banca e di concederle un termine congruo per ottenerlo da parte di

quest’ultima. In effetti, nessuna norma di legge, per altro nemmeno menzionata

nel ricorso o nella replica, impone all’Ufficio del registro di commercio di

mettere a disposizione eventuali modelli di documenti atti a permettere le

iscrizioni nel registro di commercio, oppure ancora contempla la facoltà di

concedere eventuali termini supplementari per rimediare a un’istanza di

iscrizione priva dei necessari giustificativi.

6. Ne discende

che il ricorso di RI 1 dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

La tassa di giustizia,

calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale

sociale della società, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv.

1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto

che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili

(art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:

Fatti

I. Il ricorso 4 giugno

2021 di RI 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione all’Ufficio federale

del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).