12.2021.93
Società anonima - mantenimento di azioni al portatore - ricorso RC
20 settembre 2021Italiano6 min
I. Il ricorso 4 giugno
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.93
Lugano
20 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 4 giugno
2021 di
RI
1
contro l’avviso di rifiuto
d’iscrizione 3 maggio 2021 (__________ - ____________________) con cui
l’Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha comunicato la reiezione
dell’istanza d’iscrizione 30 aprile 2021;
preso atto della risposta
27 luglio 2021 dell’Ufficio del registro di commercio, della replica 9 agosto
2021 della ricorrente e della duplica 1° settembre 2021 dell’Ufficio del
registro di commercio;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con istanza 30
aprile 2021 RI 1, società anonima con un capitale azionario di fr. 100'000.-
suddiviso in 100 azioni al portatore da fr. 1'000.-, ha chiesto all'Ufficio del
registro di commercio di voler provvedere, come da decisione 29 aprile 2021 del
suo amministratore unico, alla seguente annotazione a registro di commercio sul
mantenimento delle azioni al portatore della società quali titoli contabili ai
sensi della LTCo in osservanza delle disposizioni dell’art. 622 CO: “osservazioni:
le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della
LTCo e sono regolarmente depositate in Svizzera presso un ente di custodia
autorizzato (art. 4 LTCo)”. Quali documenti giustificativi ha a quel
momento allegato il verbale attestante la decisione 29 aprile 2021
dell’amministratore unico e una copia della conferma di ricevuta per il
deposito, al numero di deposito __________ a nome dell’amministratore unico,
dell’intero capitale azionario rilasciata il 29 aprile 2021 da __________ (doc.
F).
2. Con l’avviso di
rifiuto d’iscrizione 3 maggio 2021 (__________ - __________) l’Ufficio del
registro di commercio ha comunicato a RI 1 la reiezione dell’istanza
d’iscrizione 30 aprile 2021. Esso ha rilevato che per l’iscrizione del
mantenimento di azioni al portatore secondo l’art. 622 cpv. 2bis CO la società
doveva produrre una dichiarazione dell’ente di custodia secondo cui le azioni
al portatore rivestivano la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo,
ritenuto che la ricevuta prodotta con l’istanza dalla società non attestava, o
quantomeno non attestava chiaramente, l’adempimento di questa circostanza.
3. Con ricorso 4 giugno
2021, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con risposta 27 luglio
2021, RI 1 ha chiesto in via principale di accogliere l’istanza e in via
subordinata di concederle un termine per presentare un’eventuale attestazione /
dichiarazione, il cui testo sarebbe stato fornito dallo stesso Ufficio del
registro di commercio, e per ottenere l’iscrizione desiderata. Essa ha
evidenziato che, prima dell’inoltro dell’istanza (cfr. doc. C-E), il suo
amministratore unico aveva ripetutamente avuto dei contatti con l’Ufficio del
registro di commercio, sottoponendogli per esame anche un’attestazione /
dichiarazione bancaria, per capire quale avrebbe dovuto essere il
giustificativo da produrre per poter ottenere l’auspicata iscrizione, senza
però che detto Ufficio fosse poi stato in grado di fornirgli un modello di
quanto avrebbe voluto vedere scritto su una tale attestazione / dichiarazione.
In assenza di riscontri, per “disperazione”, essa aveva ritenuto che depositare
le sue azioni sul conto titoli del suo amministratore unico presso la banca
sarebbe stata l’unica soluzione per ossequiare a quanto previsto dall’art. 622
cpv. 2bis CO.
Con replica 9 agosto 2021,
avversata dall’Ufficio del registro di commercio con duplica 1° settembre 2021,
la ricorrente ha poi parzialmente modificato le sue richieste, chiedendo ora in
via principale di accogliere l’istanza e in via subordinata di far ordine
all’Ufficio del registro di commercio di rimetterle un testo da esempio da
richiedere alla banca e di concederle un termine congruo per ottenerlo da parte
di quest’ultima. Esprimendosi sulle considerazioni esposte nella sua risposta
dall’Ufficio del registro di commercio ad ulteriore comprova della correttezza
della sua decisione, essa ha in particolare negato che quest’ultimo le avesse
detto che il suo statuto non sembrava prevedere la possibilità di conferire
alle proprie azioni la forma di titoli contabili e ha obiettato che la ricevuta
prodotta con l’istanza non sarebbe stata sufficiente in quanto mera fotocopia.
4. Il ricorso in esame,
presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6 cpv. 1 LCRC) nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro
di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto di vista,
ricevibile.
5. Il rimedio giuridico
deve innanzitutto essere dichiarato irricevibile nella misura in cui la
ricorrente ha chiesto in via principale di accogliere l’istanza. Essa non ha in
effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto l’avviso di rifiuto
d’iscrizione reso dall’Ufficio del registro di commercio, per altro
ineccepibile (il doc. F, per altro prodotto solo in fotocopia, non potendo
essere considerato una dichiarazione dell’ente di custodia designato dalla
società secondo cui le azioni al portatore rivestivano la forma di titoli
contabili ai sensi della LTCo), sarebbe stato errato e la sua istanza sarebbe
stata da ammettere.
Esso deve per
contro essere respinto nella misura in cui la ricorrente ha chiesto in via
subordinata di concederle un termine per presentare un’eventuale attestazione /
dichiarazione, il cui testo sarebbe stato fornito dallo stesso Ufficio del
registro di commercio, e per ottenere l’iscrizione desiderata, rispettivamente
di far ordine a detto Ufficio di rimetterle un testo da esempio da richiedere
alla banca e di concederle un termine congruo per ottenerlo da parte di
quest’ultima. In effetti, nessuna norma di legge, per altro nemmeno menzionata
nel ricorso o nella replica, impone all’Ufficio del registro di commercio di
mettere a disposizione eventuali modelli di documenti atti a permettere le
iscrizioni nel registro di commercio, oppure ancora contempla la facoltà di
concedere eventuali termini supplementari per rimediare a un’istanza di
iscrizione priva dei necessari giustificativi.
6. Ne discende
che il ricorso di RI 1 dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
La tassa di giustizia,
calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale
sociale della società, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv.
1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto
che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili
(art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm
decide:
Fatti
I. Il ricorso 4 giugno
2021 di RI 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).