12.2021.95
Interesse degno di protezione - prescrizione
13 gennaio 2022Italiano14 min
giudiziale, dopo l’audizione di un teste nel 2014 e l’esperimento di un sopralluogo
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.95
Lugano
13 gennaio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.9 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14 gennaio 2020 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP 1
AP 4
AP 2
AP 3
al quale da
tempo deceduto, erano in
realtà già subentrati gli
ultimi due convenuti
tutti rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 80'992.80 oltre interessi al 5% dal 23 giugno 2002 su fr. 66'350.05 e dal
18 novembre 2002 su fr. 14'642.75 nonché l’iscrizione in via definitiva delle
ipoteche legali a carico delle quote di PPP n. __________, __________, __________
e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________, ognuna per l’importo
di fr. 37'654.70 oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2004 su fr. 34'231.55,
domanda avversata dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della
petizione;
ed ora sull’eccezione di
prescrizione sollevata dai convenuti con la risposta di causa, che il
Pretore, con decisione 5 maggio 2021 ha respinto;
appellanti i convenuti con
appello 7 giugno 2021, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 25 agosto 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con sentenza 2
febbraio 2010 (doc. H) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, in
parziale accoglimento dell’istanza promossa il 28 giugno 2002 da AO 1 nei
confronti di AP 1, AP 4, AP 2, AP 3 e G__________ __________, ha stabilito che
le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori già annotate in via
superprovvisoria con decreto supercautelare 1° luglio 2002 a favore
dell’istante e a carico delle quote di PPP n. __________, __________, __________
e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ erano
confermate in via provvisoria ognuna per l’importo di fr. 37'654.70 oltre
interessi al 5% dal 29 giugno 2004 su fr. 34'231.55, ed ha nel contempo assegnato
all’istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa tendente alla conferma
definitiva delle ipoteche legali, con la comminatoria della loro cancellazione
in caso di decorrenza infruttuosa del termine.
2. Con petizione 2
aprile 2010 AO 1, che in seguito ha mutato la sua ragione sociale in AO 1, ha una
prima volta convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, AP 1, AP 4, AP 2, AP
3 e G__________ __________ per ottenere la loro condanna in solido al pagamento
di fr. 80'992.80 oltre interessi al 5% dal 23 giugno 2002 su fr. 66'350.05 e
dal 18 novembre 2002 su fr. 14'642.75 nonché l’iscrizione in via definitiva
delle ipoteche legali a carico delle quote di PPP n. __________, __________, __________
e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________, ognuna per
l’importo di fr. 37'654.70 oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2004 su fr.
34'231.55. Gli importi in questione costituirebbero il saldo della mercede per
Fatti
i lavori da lei eseguiti tra il 2001 e il 2002, in forza di un contratto di
appalto, nell’immobile costituito da quelle quattro unità PPP.
Il
23 maggio 2019 (doc. G) il Pretore, non avendo nessuna delle parti
compiuto un atto processuale nel corso di due anni consecutivi (l’ultimo atto
giudiziale, dopo l’audizione di un teste nel 2014 e l’esperimento di un sopralluogo
nel 2015, risalendo al 6 luglio 2016 [cfr. doc. W e 3]), ha stralciato dai
ruoli la causa per intervenuta perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC/TI.
3. Dopo aver inoltrato,
il 5 luglio 2019, l’istanza di conciliazione e aver ottenuto, il 14 ottobre
2019 (doc. L), l’autorizzazione ad agire, con petizione 14 gennaio 2020 AO 1 ha
nuovamente convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, AP 1, AP 4, AP 2, AP
3 e G__________ __________ riproponendo nei loro confronti le stesse domande
già formulate in precedenza con la petizione 2 aprile 2010.
I convenuti si sono integralmente
opposti alla petizione.
4. Con decisioni 24
febbraio 2020 rispettivamente 29 settembre 2020 il Pretore, in parziale
evasione delle richieste oggetto della petizione, ha ordinato la cancellazione
delle ipoteche legali annotate in via provvisoria a carico delle quote di PPP
n. __________, __________, __________ e __________ del fondo base part. n. __________
RFD di __________ respingendo con ciò di fatto la domanda di iscrizione in via
definitiva delle relative ipoteche legali, da lui ritenuta perenta, rispettivamente
ha dichiarato inammissibile la domanda creditoria nella misura in cui era stata
promossa nei confronti di G__________ __________, al quale, deceduto prima
dell’avvio della causa, erano già subentrati i figli AP 2 e AP 3.
5. Limitato il procedimento
(ai sensi dell’art. 125 lett. a CPC) all’eccezione di prescrizione delle
pretese attoree, il Pretore, con la decisione 5 maggio 2021 qui impugnata, l’ha
respinta, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 800.- a carico dei
convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere alla controparte fr. 2’500.-
a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha premesso che l’istanza d’annotazione in via provvisoria delle ipoteche
legali, inoltrata il 28 giugno 2002, e la prima petizione, promossa il 2 aprile
2010, costituivano pacificamente degli atti interruttivi della prescrizione
(art. 135 n. 2 vCO), che in concreto erano senz’altro idonei a salvaguardare il
termine di prescrizione quinquennale (art. 128 n. 3 CO) applicabile alle
pretese dell’attrice, di modo che, alla luce dei successivi atti giudiziali
compiuti dalle parti, rispettivamente dei successivi provvedimenti o decisioni
resi dal giudice in quest’ultima causa, anch’essi interruttivi della
prescrizione (art. 138 vCO), al momento dello stralcio dai ruoli di quel
procedimento, il 23 maggio 2019, le sue pretese non erano prescritte, e nemmeno
lo erano al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, il 5 luglio
2019, rispettivamente al momento dell’inoltro della seconda petizione, il 14
gennaio 2020, quegli atti essendo entrambi pure interruttivi della prescrizione
(art. 135 n. 2 CO). Ciò detto, egli ha respinto la tesi dei convenuti secondo
cui lo stralcio dai ruoli della prima petizione per intervenuta perenzione
processuale avrebbe imposto di considerarla come mai iniziata e avrebbe comportato
l’annullamento con effetto retroattivo di tutti gli atti interruttivi compiuti
nel corso della prima causa, con la conseguenza che al momento dell’inoltro
dell’istanza di conciliazione, il 5 luglio 2019, le pretese dell’attrice
sarebbero state prescritte: infatti, nonostante lo stralcio della prima
petizione avesse fatto venir meno la litispendenza, ciò non modificava in nulla
gli effetti interruttivi della prescrizione, che la legge attribuiva all’inoltro
di un’azione, rispettivamente agli atti compiuti dalle parti e/o dal giudice in
pendenza dell’azione; pareva inoltre escluso che l’art. 351 cpv. 2 CPC/TI, in
base al quale era avvenuto lo stralcio della prima petizione, potesse tenere in
scacco e derogare alle norme materiali sulla prescrizione, di diritto federale;
la fine della litispendenza della prima petizione, foss’anche stata retroattiva,
non poteva infine avere alcun effetto diretto sul termine di prescrizione (TF 4A_671/2016
del 15 giugno 2017 consid. 2.4).
6. Con l’appello 7
giugno 2021, che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 25 agosto
2021, i convenuti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essi hanno dapprima
rimproverato al giudice di prime cure di non essersi espresso sull’obiezione da
loro sollevata nella duplica, che dunque doveva essere esaminata almeno in
questa sede, circa la mancanza del presupposto processuale dell’interesse degno
di protezione dell’attrice (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), che aveva preteso a
torto di poter riproporre una seconda petizione dopo essersi disinteressata a
una prima identica causa, stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione
processuale.
Ed hanno in seguito
ribadito che lo stralcio dai ruoli della prima petizione per intervenuta perenzione
processuale ai sensi dell’art. 351 cpv. 2 CPC/TI aveva fatto decadere con
effetto retroattivo (II CCA 6 aprile 2001 inc. n. 12.2000.226) la litispendenza
della procedura iniziata il 2 aprile 2010, con la conseguenza che quel
procedimento era da considerarsi come mai avviato (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 134; Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIª
ed., n. 25 ad art. 209; DTF 140 III 561 consid. 2.2.2.4) e che perciò gli atti
giudiziari che lo avevano composto non erano idonei a interrompere la
prescrizione, in concreto dunque inesorabilmente intervenuta.
7. La richiesta dei
convenuti di sin d’ora respingere in ordine la petizione per l’assenza del
presupposto processuale dell’interesse degno di protezione dell’attrice (art.
59 cpv. 2 lett. a CPC), da loro eccepita con la duplica, è d’acchito prematura
e con ciò irricevibile. In effetti, quando - come nel caso di specie - il
procedimento di prima istanza e soprattutto il conseguente giudizio sono
limitati, in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, all’esame di una
particolare eccezione, in concreto quella di prescrizione (cfr. verbale
d’udienza del 14 aprile 2021 p. 2), lo stesso continua solo su quella tematica
sino a decisione definitiva sulla medesima e il giudice di prime cure, in caso
di sua reiezione, non può già allora statuire su altre eccezioni o obiezioni delle
parti (II CCA 11 settembre 2006 inc. n. 12.2005.175) e ancor meno sul merito
della lite (II CCA 15 febbraio 2019 inc. n. 12.2017.171, 10 marzo 2021 inc. n.
12.2020.130). In tali circostanze, ovviamente, le parti nemmeno possono
pretendere l’emanazione di un giudizio su tali aspetti da parte della Camera
d’appello nell’ambito dell’impugnativa contro il giudizio su quell’eccezione (sentenze
Considerandi
II CCA citate; cfr. per analogia TF 4A_265/2017 del 13 febbraio 2018 consid.
4).
La
censura sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso. In effetti, come
ammesso anche dagli stessi convenuti (appello p. 10), nessuna norma di legge
vietava o vieta a una parte la cui causa è stata respinta in ordine per
mancanza d’interesse di ripresentarla in un secondo momento (per il diritto
cantonale previgente, cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 351; per il diritto federale in vigore, cfr. Messaggio
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in FF 2006
p. 6717 seg.; Gschwend/Steck,
Basler Kommentar ZPO, 3ª ed., n. 18 ad art. 242; Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 242; TF 5A_2/2019 del 1°
luglio 2019 consid. 3.2, 4A_30/2020 del 23 marzo 2021 consid. 3.3.1 e 3.4; più in
generale, con riferimento proprio a un caso di perenzione processuale, cfr. DTF
118.
II 479 consid. 2j).
8.
I convenuti non
possono essere seguiti nemmeno laddove hanno preteso che lo stralcio dai ruoli
per intervenuta perenzione processuale della prima petizione, promossa il 2
aprile 2010, avrebbe comportato l’annullamento con effetto retroattivo di tutti
gli atti interruttivi compiuti nel corso di quella causa, con la conseguenza
che al momento dell’inoltro dell’istanza di conciliazione relativa alla seconda
petizione, il 5 luglio 2019, le pretese dell’attrice, alle quali si applicava
un termine di prescrizione di 5 anni, sarebbero ormai state prescritte.
Essi hanno invero ragione
a sostenere che lo stralcio dai ruoli della prima petizione per intervenuta
perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC/TI aveva fatto decadere, con
effetto retroattivo (art. 167 cpv. 2 e 3 CPC/TI; il cui tenore è analogo
all’art. 63 cpv. 1 CPC, al quale era stato riconosciuto un tale effetto, cfr.
TF 4A_671/2016 del 15 giugno 2017 consid. 2.4), la litispendenza di quella
procedura (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ibidem; II CCA 6 aprile 2001 inc. n. 12.2000.226).
Sennonché, contrariamente
a quanto da loro preteso, non è vero che la decadenza della litispendenza con
effetto retroattivo di quella causa farebbe sì che quest’ultima sia da
considerarsi come mai avviata e con ciò che gli atti giudiziari compiuti dalle
parti o dal giudice nel corso della stessa non siano idonei a interrompere la
prescrizione. La dottrina e la giurisprudenza (Bohnet/Droese,
Präjudizienbuch ZPO, n. 6 ad art. 62; TF 4A_671/2016 del 15 giugno 2017 consid.
2.1
e 2.4) hanno in effetti già avuto modo di stabilire, sia pure nell’ambito
del diritto federale ora in vigore, che un giudizio di irricevibilità, pur
comportando la decadenza della litispendenza con effetto retroattivo, non ha
effetto diretto sui termini di prescrizione, e ciò in quanto il termine di
prescrizione è stato interrotto dall’istanza di conciliazione (art. 135 n. 2 CO),
senza che il seguito poi avuto dalla procedura sia rilevante, e un nuovo
termine di prescrizione, della stessa durata di quello che è stato interrotto
(art. 137 cpv. 1 CO), ha ricominciato a decorrere dal momento che la lite è
conclusa avanti all’autorità adita (art. 138 cpv. 1 CO). Ciò vale però anche
per un giudizio di stralcio per perenzione processuale reso in base al diritto
cantonale previgente (in tal senso DTF 118 II 479 consid. 3, riferito invero a
una norma di Basilea Campagna), come quello in discussione, dovendosi anche in
tal caso ritenere che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla
consegna della petizione alla cancelleria del giudice o ad un ufficio postale
(art. 167 cpv. 1 CPC/TI e 135 n. 2 vCO), senza che il seguito poi avuto dalla
procedura sia rilevante, e che un nuovo termine di prescrizione, della stessa
durata di quello che è stato interrotto (art. 137 cpv. 1 CO), ha ricominciato a
decorrere ad ogni successivo atto giudiziale compiuto dalle parti e ad ogni
successivo provvedimento o decisione resi dal giudice in quella causa (art. 138
cpv. 1 vCO).
Quanto ai riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali menzionati nell’appello (Jeandin/Peyrot, op. cit., ibidem; Trezzini, op. cit., n. 25 ad art. 209; DTF 140 III 561
consid. 2.2.2.4), gli stessi non si attagliano al caso concreto, riguardando una
fattispecie del tutto diversa in cui l’attore, oltretutto in base al diritto federale
ora in vigore, dopo aver inoltrato l’istanza di conciliazione, l’abbia però fatta
perimere oppure non abbia provveduto ad introdurre la petizione nel termine dell’art.
209.
cpv. 3 e 4 CPC, con la conseguenza che, non essendo adempiuta la condizione
del successivo inoltro della petizione, l’istanza di conciliazione non sarebbe
interruttiva di un eventuale termine di perenzione (ciò che comunque,
nonostante la diversa opinione di Trezzini,
non varrebbe per un eventuale termine di prescrizione, cfr. Wildhaber/Dede, Berner Kommentar, n. 117
ad art. 135 CO; Krauskopf, Das
Management der privatrechtlichen Verjährung, p. 31; Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la médiation
dans le CPC, p. 94 seg. con rif. a DTF 114 II 261 consid. a).
9.
Ne discende che
l’appello dei convenuti dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di fr. 80'992.80, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 7 giugno 2021
di AP 1, AP 4, AP 2 e AP 3 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno all’appellata, sempre in solido,
fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).
In
presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile
solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).