12.2021.96
Contratto simulato - principio dispositivo - momento della fine della fase allegatoria - diritto delle parti di esprimersi due volte senza limiti - eccezione di mancato adempimento - prescrizione
23 maggio 2022Italiano39 min
stata stipulata una convenzione avente quale oggetto la cessione delle azioni da
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.96
Lugano
23 maggio 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2019.24 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città promossa con petizione del 18 novembre 2019 da
AO
1
PA 2
contro
AP
1
patrocinato dagli PA 1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 167'600.– oltre interessi al 5%
su fr. 128'800.- dal 1° gennaio 2016 al 31 aprile 2017 e su fr. 39'000.- dal 1°
maggio 2017 (richiesta poi modificata in sede di prime arringhe per quanto
riguarda il decorso degli interessi moratori, che avrebbero dovuto essere
calcolati per tutto l’importo richiesto a partire dal 1° maggio 2017), con
protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente con
decisione 5 maggio 2021, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 121'000.- oltre
interessi al 5% a partire dal 1° maggio 2017, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 10'000.- per fr. 3'000.- a carico dell’attrice e per fr. 7'000.- a carico
del convenuto, condannato anche a rifondere alla controparte
fr.
5'000.- a titolo di ripetibili ridotte; con il giudizio l’attrice è stata
ammessa al gratuito patrocinio, condizionalmente e limitatamente alle spese del
proprio patrocinatore, mentre le è stata negata l’esenzione dalla
partecipazione alle spese processuali, poste a suo carico, ritenuto che l’indennizzo
di parte o della totalità delle spese legali dell’attrice da parte dello Stato
è stato subordinato alla prova dell’escussione del convenuto fino al rilascio
di un attestato di carenza beni definitivo senza che dall’esecuzione o dal
fallimento sia stato possibile recuperare l’intero importo necessario alla
copertura delle stesse;
appellante
il convenuto con appello 7 giugno
2021 con cui chiede, in via principale, la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e, nel merito, di
respingere la petizione, mentre che, in via subordinata, postula l’annullamento
della sentenza e la retrocessione degli atti al Pretore aggiunto per eventuale
nuova istruttoria e nuova decisione, in entrambi i casi con protesta di spese e
ripetibili di tutte le sedi;
l’appellata
non ha prodotto alcuna risposta;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1.
Con sentenza 4 settembre 2001 (inc.
n. OA.1996.23) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città il matrimonio
di AO 1 e AP 1 è stato sciolto per divorzio. Nell’ambito dello scioglimento del
regime matrimoniale, i coniugi si sono accordati per la ripartizione in ragione
di metà ciascuno delle azioni delle due società B__________ SA e D__________
SA.
Con convenzione 24 giugno 2003, da essi sottoscritta
unitamente al figlio G__________ D__________ e alle due menzionate società, è
stato poi stabilito, tra le altre cose, che AO 1 avrebbe venduto all’ex marito
6 azioni della D__________ SA per fr. 80'000.- complessivi e 6 azioni della B__________
SA per totali fr. 20'000.-, delle quali la metà (3+3) entro 30 giorni dalla
firma e l’altra metà il 15 dicembre 2003, dietro pagamento a contanti di fr.
50'000.- per ogni scadenza. Il restante pacchetto azionario in possesso di AO 1
avrebbe dovuto essere da lei donato e trasferito a G__________ D__________, per
il tramite dell’amministratore pro tempore delle società, secondo uno
scadenzario preciso che prevedeva la cessione di un’azione della B__________ SA
e due della D__________ SA il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2005 e sino
al 2017 compresi, ritenuto che in questo ultimo anno sarebbero state donate
solo un’azione per società. Nel contempo, i contraenti avevano stabilito che B__________
SA - o in sostituzione D__________ SA - avrebbe assunto AO 1 a far tempo dal 1°
maggio 2004 e fino al 30 aprile 2017 con un salario mensile su 12 mesi di fr.
2'500.- lordi, fermo restando che tale impegno sarebbe però decaduto qualora
ella non avesse dato seguito alla promessa di donazione delle azioni al figlio.
Qualora invece B__________ SA o D__________ SA non avessero ossequiato i loro
doveri, sarebbe decaduto l’obbligo di consegna annuale delle azioni a G__________
D__________.
In attesa del trasferimento, il pacchetto azionario
delle due società di pertinenza di AO 1 avrebbe dovuto essere depositato presso
l’avv. PA 2, che si era impegnato a sua volta, controfirmando il documento
contrattuale, a consegnare le azioni secondo quanto ivi stabilito.
Con la convenzione, G__________ D__________ ha
rinunciato a ogni diritto e obbligo connessi alle azioni delle due società in
suo possesso a favore del padre AP 1; in tal modo questi diritti e obblighi
avrebbero potuto essere esercitati unicamente da quest’ultimo.
Infine, per meglio comprendere il contesto della
transazione, va precisato che AP 1 è sempre stato l’amministratore sia della D__________
SA (della quale era ed è presidente del CdA con diritto di firma individuale),
che della B__________ SA (della quale è l’unico membro di CdA).
2. Dopo avere ottenuto la necessaria autorizzazione ad
agire, con petizione 18 novembre 2019, AO 1 si è rivolta alla Pretura di
Locarno-Città per ottenere la condanna del marito al pagamento di fr. 167'600.-
oltre interessi. A sua detta tale importo era innanzitutto composto da fr.
128'800.- per l’ammanco rispetto ai fr. 2'200.- netti mensili promessi accumulato
da marzo 2006 a gennaio 2013 (fr. 200.- mensili x 83 mesi = fr. 16'600.-)
sommato a quello accumulato da febbraio 2013 ad aprile 2017 (fr. 2’200.-
mensili x 51 mesi = fr. 112'200.-), ritenuto che il marito avrebbe adempiuto ai
suoi obblighi solo fino al febbraio 2006, vale a dire per 22 dei 156 mesi
previsti dal piano contrattuale, per poi notificare unilateralmente agli
assicuratori sociali l’intervenuta cessazione del fittizio rapporto di lavoro formalizzato
con la D__________ SA e pagarle per i successivi 83 mesi, fino a gennaio 2013,
mensili fr. 2'000.-, dopodiché, dal febbraio 2013 sino ad aprile 2017, ossia
per 51 mesi, non le avrebbe versato più nulla. A questa cifra avrebbe dovuto
essere aggiunta quella di fr. 39'000.- per i pregiudizi relativi alle
aspettative previdenziali. In totale la somma porterebbe a
fr. 167'800.-, ma nel petitum è stata indicata
come sopra menzionato.
L’attrice
parimenti ha postulato la sua ammissione al gratuito patrocinio, giustificato
dall’indigenza nella quale si sarebbe trovata dopo il suo pensionamento del
maggio 2018.
3. Con risposta 10 febbraio 2020 AP 1 si è opposto alla
petizione, negando che vi sia mai stata l’intenzione da parte sua di assumere
la ex moglie quale dipendente e di questa di essere assoggettata a un rapporto
d’impiego. A suo dire non sarebbe quindi mai esistito un accordo in base al
quale controparte avrebbe dovuto percepire uno stipendio lordo di
fr. 30'000.- annui per 13 anni, né ella avrebbe
diritto a quanto rivendicato a seguito di asseriti e contestati pregiudizi;
pertanto non sarebbe sussistito alcun titolo né fondamento per avanzare delle pretese.
Il
convenuto ha altresì messo in dubbio, rimettendosi al prudente giudizio del
giudice, il diritto della ex moglie al riconoscimento dell’assistenza
giudiziaria sostenendo che, avendo confermato di aver ricevuto da lui fr.
266'000.- (fr. 100'000.- + fr. 166'000.-), avrebbe ricevuto una grossa sostanza
che le precluderebbe tale beneficio.
4. Non essendovi stato un secondo scambio di scritti
poiché il giudice di prime cure, con disposizione ordinatoria 12 febbraio 2020
(non impugnata), ha deciso di propria iniziativa di prescinderne (art. 225 e
228 CPC), in occasione dell’udienza di prime arringhe del 27 maggio 2020 la
parte attrice, autorizzata in tal senso dal Pretore aggiunto, ha prodotto uno
scritto di “precisazione/completamento” della petizione e le schede di
salario. La modifica della petizione era volta a chiedere preliminarmente
l’accertamento che la convenzione sottoscritta il 24 giugno 2003 aveva quale
oggetto la cessione dei pacchetti azionari delle società D__________ SA e B__________
SA detenuti dall’attrice e il riconoscimento di interessi per l’importo di
fr. 167'600.- al 5% su fr. 128'800.- dal 1° gennaio al
31 aprile 2017 e su fr. 39'000.- dal 1° maggio 2017.
La
parte convenuta vi si è subito opposta poiché, avendo il Pretore aggiunto
ritenuto di prescindere dal secondo scambio di scritti e non essendo stata
impugnata la disposizione ordinatoria dalla controparte, lo scritto di
complemento e la documentazione prodotta come doc. II sarebbero stati
inammissibili, così come lo sarebbero state le osservazioni orali.
Inammissibile sarebbe stata pure la rettifica postulata, non essendo stata
preceduta dalla necessaria procedura di conciliazione. Queste obiezioni sono
state respinte dal primo giudice con disposizione ordinatoria 18 giugno 2020,
impugnata senza esito di fronte alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello.
5. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli
allegati conclusivi delle parti - che hanno visto quale unica modifica delle
rispettive posizioni solo il ridimensionamento delle pretese attoree a
fr. 165'008.65, composti da fr. 128'800.- ancora
dovuti in base alla convenzione, fr. 16'208.45 per mancati accrediti di
capitale LPP e fr. 20'000.- per “pregiudizio di rendita AVS”, con
adattamento delle richieste sugli interessi di mora e l’aggiunta di una domanda
subordinata tendente alla condanna del convenuto al pagamento di fr. 102'000.-
oltre interessi (modifiche non menzionate nella sentenza impugnata) - il
Pretore aggiunto, con decisione 5 maggio 2021, ha accolto parzialmente la
petizione, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 121'000.- oltre interessi al
5% dal 1° maggio 2017, ponendo le spese, di complessivi fr. 10’000.- a carico
dell’attrice per fr. 3'000.- e del convenuto per fr. 7'000.- e condannando
quest’ultimo a rifondere alla controparte fr. 5'000.- a titolo di ripetibili
ridotte. Infine AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
condizionatamente e limitatamente alle spese del proprio patrocinatore.
In
sostanza, il Pretore aggiunto ha accertato che la convenzione doc. C, in
particolare il punto n. 1, era un contratto simulato e come tale destinato a
non produrre alcun effetto giuridico, essendo il rapporto di lavoro con AO 1
puramente fittizio, e che in realtà, il contratto dissimulato si caratterizzava
come un contratto di compravendita ai sensi dell’art. 184 CO, nel quale il vero
acquirente era AP 1 e il prezzo dissimulato ammontava a fr. 2'200.- mensili. In
seguito egli ha stabilito che per 44 mesi invece di tale somma erano stati
versati solo fr. 2'000.-, con un ammanco di
fr.
8'800.-, mentre che per gli ultimi 51 mesi seguenti l’interruzione dei
pagamenti il dovuto era di fr. 112'200.-
(fr.
2'200.- x 51), e ha condannato AP 1 a versare all’attrice fr. 121'000.-.
6. Contro questa decisione il convenuto ha interposto
appello in data 7 giugno 2021, chiedendone in via principale la riforma nel
senso di respingere integralmente l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e, nel merito, di respingere la petizione; a titolo
subordinato egli ha pure postulato l’annullamento del querelato giudizio e la
retrocessione degli atti al Pretore aggiunto per un’eventuale nuova istruttoria
e una nuova decisione.
L’appellata
non ha prodotto alcuna risposta.
7. La
prima obiezione mossa dall’appellante concerne la questione dell’ammissibilità
della replica e delle nuove prove presentate all’udienza 27 maggio 2020, così
come quella dell’asserita modifica del petitum in corso di causa.
7.1. Con
la citata disposizione ordinatoria 18 giugno 2020 il Pretore aggiunto, preso
atto del verbale dell’udienza 27 maggio 2020 e delle opposizioni sollevate
dalle parti alle rispettive prove, ha tra le altre cose accolto la richiesta di
ammissione agli atti dei documenti prodotti dalle parti, compresi quelli
consegnati in tale occasione, così come le richieste di audizione dei testi D__________
M__________ e avv. PA 2, nonché quelle di interrogatorio delle parti. A
spiegazione della propria decisione, il giudice - rilevando come giusta l’art.
229 cpv. 2 CPC, in assenza di un secondo scambio di scritti o di una precedente
udienza istruttoria, le parti potevano addurre senza limitazioni nuovi fatti e
mezzi di prova all’inizio del dibattimento - ha precisato che, se era vero che
l’attrice, in un primo momento, aveva esibito uno scritto di precisazione/completamento
della petizione e solo in un secondo momento l’elenco delle prove, d’altro lato
l’adduzione delle prove era avvenuta a brevissima distanza di tempo e in un
medesimo contesto rituale, ossia quello delle prime arringhe che inaugurano la
fase dibattimentale.
Come
detto, tale disposizione ordinatoria è stata impugnata di fronte alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello, che con decisione 18 agosto 2020 ha
dichiarato il reclamo inammissibile in assenza del presupposto fondamentale del
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.
7.2. Per
l’appellante la replica presentata da controparte e le prove offerte in
occasione dell’udienza del 27 maggio 2020 sarebbero inammissibili.
A
suo dire l’attrice, avendo annunciato dapprima che avrebbe prodotto una replica
spontanea entro la fine del mese di febbraio 2020 senza poi farlo, vi avrebbe
rinunciato, per cui già questo solo basterebbe per estromettere l’allegato
prodotto il 27 maggio 2020. Ma anche se ciò non fosse, tale scritto sarebbe
inammissibile poiché in contrasto con l’art. 229 cpv. 2 CPC, non essendo stato
presentato prima dell’inizio delle prime arringhe, ossia subito dopo che il
giudice aveva formalmente aperto il dibattimento. In concreto essa avrebbe
dovuto produrre la replica all’apertura formale dell’udienza del 27 maggio
2020, dopo l’ingresso del Pretore aggiunto alle ore 14:00 e l’inserimento a
verbale dei presenti all’udienza, ma al più tardi dopo l’assegnazione del
termine ai comparenti per comunicare il loro eventuale assenso alla proposta
giudiziaria. Avendolo invece fatto dopo che il primo giudice aveva stabilito
che la fase introduttiva si era conclusa con un unico scambio di allegati
scritti e aveva pertanto inaugurato la fase delle prime arringhe, verbalizzando
il tutto, la replica sarebbe tardiva.
Egli
avrebbe quindi sbagliato, applicando erroneamente il diritto, a giudicarla
tempestiva e dunque ammissibile con la disposizione ordinatoria del 18 giugno
2020.
Lo
stesso discorso varrebbe per le prove, con la precisazione che sarebbero ancora
più inammissibili poiché notificate troppo tardi, ossia addirittura in un terzo
momento dopo la replica, quello dell’assunzione delle prove. Nella petizione,
in effetti, non erano state menzionate le testimonianze dell’avv. PA 2 e di D__________
M__________. Inoltre l’elenco delle prove prodotto all’udienza di prime
arringhe nemmeno precisava quale mezzo di prova sarebbe servito per dimostrare
quale fatto, in violazione dell’art. 152 CPC. Procedendo in tal modo, la parte
attrice avrebbe annientato il diritto alla difesa di AP 1.
Infine,
nella denegata ipotesi in cui l’approccio processuale del primo giudice venisse
confermato in questa sede, non avendo l’appellante potuto offrire delle
contro-prove in occasione dell’udienza di prime arringhe poiché all’oscuro di
cosa quelle indicate da controparte avrebbero dovuto attestare, questi chiede
che venga disposto un complemento istruttorio, eventualmente da compiere nella
presente sede.
Di
conseguenza, già solo per questi motivi la sentenza impugnata andrebbe
annullata e riformata come postulato, senza nemmeno confrontarsi con le
ulteriori censure o, in subordine, rinviata al Pretore aggiunto per nuovo
giudizio. Nel contempo andrebbe ordinata l’estromissione della replica e delle
prove notificate dall’attrice il 27 maggio 2020.
7.3. Giusta
l’art. 229 cpv. 2 CPC, all’inizio della fase dibattimentale, ossia in occasione delle
prime arringhe (art. 228 CPC), nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono
essere addotti senza alcuna limitazione se non vi sono stati né un secondo
scambio di scritti, né un’udienza istruttoria (art. 229 cpv. 2 CPC).
Quale
sia il momento ultimo dell’udienza in cui ciò è possibile, ossia cosa
significhi “all’inizio del dibattimento”, è stato ed è controverso.
Nella decisione DTF 144 III 67 il Tribunale federale, confermando il principio
del diritto delle parti a esprimersi due volte senza limiti, ha ritenuto che
l’ultimo momento utile per la produzione senza limiti di nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova si esaurisse con l’inizio delle prime arringhe.
Numerosi
autori hanno ritenuto che questa posizione fosse troppo restrittiva e rigida,
propendendo per un’estensione di tale diritto almeno sino alla prima fase delle
prime arringhe e negandolo per la seconda, vale a dire per quella di replica e
duplica di prime arringhe (per una dettagliata illustrazione cfr. DTF 147 III
475 consid. 2.3.2.1).
Approfondendo
la questione nell’appena citata DTF 147 III 475 (STF 4A_50/2021 del 6 settembre
2021 consid. 2.3.2 e 2.3.3), l’Alta Corte ha ribadito, con una decisione che ha
tenuto conto di tutte le opinioni della dottrina, che il momento della fine
della fase allegatoria, sino al quale nuovi fatti e mezzi di prova possono
essere addotti illimitatamente, è "all'inizio del dibattimento":
essi vanno esibiti nella procedura prima delle prime arringhe secondo l'art.
228 CPC.
Stante
la chiara posizione del Tribunale federale, non resta che valutare la
tempestività della replica e delle prove prodotte nella fattispecie. La lettura
del verbale dell’udienza di prime arringhe non lascia spazi a interpretazioni
di sorta: la produzione sia dell’allegato che dei documenti ammessi agli atti
come doc. II è avvenuta una volta aperta la fase di prime arringhe vera e
propria e non, quindi, all’inizio del dibattimento come previsto dall’art. 229
cpv. 2 CPC. Sia l’una che gli altri non possono quindi che essere estromessi
dagli atti di causa, come richiesto dall’appellante.
A
prescindere da queste considerazioni, nemmeno con un’estromissione di replica e
documenti è comunque possibile accogliere la domanda di riforma della decisione
impugnata nel senso di respingere la petizione perché l’appellante non si
spinge oltre l’evidenziazione dell’errore procedurale commesso dal Pretore
aggiunto, senza tuttavia allegare, ancor prima che dimostrare, quale influenza
esso avrebbe avuto sulla decisione di merito poiché, come vedremo, le
argomentazioni in essa contenuta possono reggere a prescindere dai contenuti
dell’allegato di replica e da quelli dei documenti doc. II.
8. In
seconda battuta AP 1 si sofferma sulla modifica del petitum.
8.1. Nella
sentenza impugnata, il primo giudice ha trattato l’eccezione di irricevibilità
della petizione sollevata dal convenuto, che aveva obiettato che l’importo
rivendicato nella petizione di fr. 167'800.- non corrispondeva a quello di fr.
171'552.- indicato nell’istanza di conciliazione, rilevando come tale modifica
si esauriva in una limitazione dell’azione, sempre possibile giusta l’art. 227
cpv. 3 CPC.
In
merito alla parziale modifica dell’azione avvenuta in occasione delle prime
arringhe con il compendio annesso al verbale del 27 maggio 2020, ha effettuato
una distinzione: la precisazione che l’interesse decorrente dal 1° maggio 2017
era da calcolare sull’intera somma rivendicata di fr. 167'600.- anziché solo su
fr.
39'000.- costituiva una semplice correzione e non una mutazione dell’azione e
come tale era ammissibile trattandosi di una rettifica di un’evidente svista o
imprecisione; per contro l’inserimento della nuova domanda n. 2.1 sotto forma
di accertamento ex art. 88 CPC rappresentava una mutazione inammissibile, posto
che l’attrice non aveva precisato su quali nuovi fatti o prove la fondasse,
come imposto dall’art. 230 cpv. 1 lett. b CPC. Inoltre l’attrice non vantava
alcun interesse degno di protezione proprio e autonomo (art. 59 cpv. 2 lett. a
CPC) all’accertamento nel dispositivo della sentenza di quale fosse l’oggetto
della convenzione (sentenza impugnata consid. n. 1).
8.2. Con
l’appello, AP 1 contesta l’ammissibilità della modifica del petitum n.
2.2. contenuta nella replica consegnata a verbale il 27 maggio 2020. In primo
luogo il Pretore aggiunto non si sarebbe neppure chinato sulle contestazioni da
lui sollevate in merito, ma poi anche e soprattutto perché non sarebbero dati i
presupposti di cui all’art. 230 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 227 cpv.
1 CPC che giustificherebbero una mutazione dell’azione. In particolare nemmeno
sussisterebbero fatti nuovi che potevano giustificare un’altra tesi rispetto a
quella fondata sul diritto del lavoro per ottenere la somma rivendicata. Ma
anche se così non fosse, la mutazione dell’azione sarebbe stata inammissibile
poiché non vi sarebbe stato il nesso materiale con la pretesa precedente: la petizione
verteva su una domanda risarcitoria, rispettivamente su un asserito pregiudizio
arrecato all’attrice dal convenuto, mentre in sede di replica ella avrebbe abusivamente
tentato un diverso approccio aggiungendo alla domanda condannatoria la dicitura,
priva di fondamento, “a tacitazione del prezzo complessivo convenuto”,
insinuando un rapporto giuridico mai esistito tra le parti, neppure dimostrato.
8.3. In
ogni caso la contestazione sulla modifica del petitum non può trovare
spazio alcuno.
In
primo luogo, perché, in maniera irricevibile (per carente motivazione, art. 311
CPC) l’appellante nemmeno spiega cosa sarebbe stato modificato del petitum
originale, ma si limita a evidenziare il fatto che la pretesa d’indennizzo
avanzata con la petizione sarebbe stata fondata sul diritto del lavoro, mentre
che con la replica l’attore avrebbe fatto riferimento ad altra base giuridica.
In
secondo luogo perché l’unico cambiamento riscontrabile della richiesta di
giudizio punto n. 2.2. è quello relativo al calcolo degli interessi a partire
dal 1° maggio 2017, che andavano calcolati sull’importo complessivo di fr.
167'600.- e non solo sui
fr.
39'000.- indicati nella petizione. AP 1, non spiega tuttavia perché sarebbe sbagliato
considerare questa modifica legittima, trattandosi di una semplice correzione e
non di una mutazione. Non confrontandosi con la motivazione pretorile, nemmeno
in questo caso l’obiezione risulta ricevibile (art. 311 CPC). Ad ogni buon
conto, ritenuto che non è considerata modifica della domanda una sua
riformulazione allo scopo di chiarirla o di correggere un errore di calcolo o
di battitura, così come un’evidente svista, il fatto che nella petizione siano
stati chiesti solo gli interessi dal 1° maggio 2017 su una parte dell’importo
pari a fr. 39'000.- è proprio il frutto di un’evidente disattenzione del
redattore, ritenuto che, con il punto precedente della domanda di giudizio,
proprio per la parte mancante di fr. 128'800.- erano stati chiesti interessi di
mora già a partire da un anno prima.
Infine,
nemmeno la critica concernente l’ammissibilità della modifica del fondamento
giuridico della pretesa azionata può trovare accoglimento perché non è vero che
l’attrice, contrariamente a quanto sostiene (in maniera poco chiara) la
controparte con l’appello, con la petizione ha fondato la sua pretesa sul
diritto del lavoro. Una semplice lettura di tale allegato consente di appurare
come il fondamento della richiesta di indennizzo sia dall’inizio sempre stata
la convenzione 24 giugno 2003 e come già con la petizione AO 1 abbia parlato di
“intesa sulle condizioni economiche di cessione delle azioni detenute dalla
qui attrice” (pag. 3), di “compensazione pattuita per la cessione delle
azioni” (pag. 4) e di rapporto fittizio di lavoro (pag. 4). Pertanto non vi
è stata alcuna variazione di rilievo delle argomentazioni proposte dalla
procedente.
In
ogni caso, considerato che AO 1 ha fin dalla procedura di conciliazione fondato
le proprie pretese sul mancato rispetto da parte del marito della menzionata
convenzione del 2003, il cambiamento lamentato dall’appellante concernerebbe
unicamente la natura giuridica della pretesa (da diritto del lavoro a
compravendita/cessione di azioni). Ritenuto che in base all’art. 57 CPC la qualifica giuridica
di un rapporto contrattuale deve essere vagliata d’ufficio dal giudice (STF
4A_341/2018 del 15 aprile 2019 consid. 4.2.1), nuove argomentazioni giuridiche
non costituiscono nuovi fatti.
9. Più
oltre, l’appellante critica l’interpretazione operata dal Pretore aggiunto
della convenzione 24 giugno 2003.
9.1. Dopo
aver approfonditamente esaminato le prove agli atti, il primo giudice è giunto
alla conclusione che il rapporto di lavoro era puramente fittizio e che
l’intenzione del marito era quella di trasformare i versamenti mensili in costi
deducibili per la società, mentre la moglie, in contropartita, avrebbe potuto
godere della possibilità di incrementare le proprie aspettative pensionistiche
(AVS e LPP). La convenzione di cui al doc. C è stata dunque considerata un
contratto simulato e come tale destinato a non produrre alcun effetto giuridico
per quanto concerne i suoi accordi apparenti. Per contro, ha rilevato il
Pretore aggiunto, qualora i contraenti avessero come nel caso concreto inteso
nascondere la vera natura di un altro contratto corrispondente alla loro
concorde volontà, il contratto dissimulato avrebbe dispiegato la sua efficacia
in luogo di quello simulato. Ciò posto, egli ha potuto appurare che i
contraenti avevano inteso pattuire la consegna delle azioni e il trasferimento
della loro proprietà contro pagamento di un corrispettivo e concludere così che
il contratto dissimulato altro non era che una compravendita ai sensi dell’art.
184 CO, nella quale il prezzo doveva essere corrisposto sotto forma di
pagamento rateizzato mensile, corrispondente a quello che nel documento era
stato definito “stipendio”. Trattandosi di un rapporto di lavoro fittizio, le
società D__________ SA e B__________ SA non avevano alcun interesse proprio a
impegnarsi con l’attrice, sicché per il Pretore aggiunto a essere obbligato era
AP 1 personalmente e non le sue società, come attestato dal fatto che dopo
l’intervento dell’autorità fiscale (da marzo 2006) le rate sul prezzo di
compravendita delle azioni sono state erogate, per fr. 2'000.- al mese, da lui
stesso.
In
merito a chi fosse il vero destinatario della proprietà delle azioni, per il
primo giudice, nonostante di primo acchito potesse sembrare essere il figlio
delle parti, G__________ D__________, la cosa appariva messa più che in dubbio sia
dal fatto che questi avesse, al punto n. 7 della convenzione, rinunciato a ogni
diritto e obbligo connessi alle azioni delle due società in suo possesso a
favore del padre, così che tali diritti e obblighi avrebbero potuto essere
esercitati solo da quest’ultimo, sia da quello che le azioni avrebbero dovuto
essere consegnate non a G__________ D__________ ma all’amministratore pro
tempore delle società, che era ed è sempre stato AP 1, a sua volta solo
autorizzato, ma non obbligato, a consegnarle al figlio (convenzione pto n. 6).
Ritenendo che, nella migliore delle ipotesi, ci si trovasse di fronte a una
stipulazione a favore di un terzo (G__________ D__________) imperfetta ai sensi
dell’art. 112 cpv. 1 CO, egli ha concluso che in ogni modo l’unica persona a
poter esigere la consegna delle azioni (a lui stesso o al limite al figlio)
fosse il convenuto.
9.2. L’appellante
obietta che l’intera interpretazione operata dal Pretore aggiunto sarebbe
errata. Innanzitutto essa si baserebbe su prove inammissibili per quanto già
detto e mai la parte attrice avrebbe asserito che la convenzione fosse un
contratto simulato; anzi sarebbe proprio sulla base di questa convenzione che
ella fonda la sua pretesa. I fatti e il substrato giuridico su cui AO 1 avrebbe
poggiato la propria pretesa sarebbe unicamente relativo al diritto del lavoro
Il
primo giudice avrebbe così violato il principio attitatorio distorcendo
l’oggetto litigioso e condannando a torto il convenuto al pagamento di una
somma per la quale non potrebbe essere ritenuto debitore.
9.3. La
posizione di AP 1 non può essere condivisa.
Nelle procedure rette dalla
massima dispositiva, come quella in esame, la parte attrice ha il dovere di
formulare, quantificare e circoscrivere l’oggetto litigioso, ovvero le proprie
pretese di merito, nei propri allegati introduttivi. Inoltre, il principio
dispositivo impedisce al giudice di aggiudicare a una parte più di quanto essa
abbia domandato, o altra cosa (divieto di decidere ultra petita, cfr.
art. 58 cpv. 1 CPC), ritenuto che egli è di regola vincolato soltanto dalle
conclusioni delle parti e non dai motivi invocati, e dunque solo dall'ammontare
complessivo della pretesa avanzata e non dai singoli elementi (fondati sulla
medesima causa) che la compongono (DTF 123 III 115, consid. 6d; STF
4C.195/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2b; IICCA del 20 maggio 2020, inc.
12.2018.117, consid. 6.2.3.2).
Nel
caso che ci occupa, come accennato, già con la petizione l’attrice ha proposto
Fatti
i fatti fondamentali su cui si è basato il giudizio pretorile, ossia che è
stata stipulata una convenzione avente quale oggetto la cessione delle azioni da
lei detenute (pto 3 pag. 3 della petizione), che AP 1 era l’unico e vero dominus
incontrastato delle due società (qui entrerebbe in linea di conto il principio
del Durchgriff), che nonostante la cessione delle azioni a G__________ D__________
ogni diritto sarebbe rimasto al convenuto, che il rapporto di lavoro era
fittizio (pto 4 e 5 pag. 4), che grazie alla formula adottata ella avrebbe
potuto incrementare le proprie aspettative pensionistiche (pto 7 pag. 5) e che
quanto fatto valere in giudizio corrispondeva alla “pretesa di pagamento del
controvalore pattuito per la cessione delle azioni delle due società così come
il risarcimento del danno patito a seguito del mancato rispetto degli accordi” (pto
11 pag. 6). In nessun passaggio sono state per contro citate norme del diritto
del lavoro.
D’altronde
lo stesso appellante ha confermato, già con la risposta, che “il convenuto
non ha mai inteso assumere quale dipendente parte attrice e mai lo ha fatto”
e “la stessa parte attrice ammette che non vi è mai stato alcun rapporto di
lavoro, ritenuto del resto che non vi è neppure mai stata alcuna volontà in tal
senso” (cfr. risposta ad 4 e ad 5 pag. 3).
Accertando
l’esistenza di un contratto simulato e appurando i contenuti di quello
dissimulato, il Pretore aggiunto non ha fatto altro che attenersi alle pretese
e alle dichiarazioni delle parti. Non sussiste pertanto alcuna violazione del
principio attitatorio.
Ma
non solo. Per gli accertamenti fatti dal primo giudice, le prove contestate
poiché tardive, non sono state decisive, essendo bastate quelle già agli atti,
quelle assunte regolarmente (interrogatorio delle parti) e soprattutto i fatti
riconosciuti da attrice e convenuto e quelli non contestati. In effetti
entrambi hanno come visto pacificamente ammesso che la conclusione di un
contratto di lavoro non era mai stata nelle loro intenzioni e il convenuto,
nella sua risposta, non ha in alcun modo contestato di avere corrisposto alla
moglie tramite le società, fr. 2'200.- per i primi 22 mesi, per poi versarle
personalmente fr. 2'000.- per altri 83 mesi e interrompere ogni pagamento
lasciando gli ultimi 51 mesi interamente scoperti.
Le
obiezioni d’appello risultano quindi non solo infondate, ma addirittura
pretestuose.
10. Per
AP 1, il Pretore aggiunto avrebbe sbagliato anche nell’accertamento dei fatti
in merito al rapporto di donazione. In particolare sarebbe errato avere
stabilito che quelli che in realtà sarebbero stati due rapporti giuridici
distinti si configuravano in uno soltanto considerato un rapporto
sinallagmatico di prestazione e controprestazione. Invece, essendo la donazione
delle azioni al figlio una circostanza chiara e sempre voluta (persino ammessa
dall’attrice stessa nel suo interrogatorio), essa costituiva un rapporto
giuridico distinto e indipendente da quello tra AO 1 e le società di cui al
punto n. 1 della convenzione.
Non tenendo conto di questi fatti,
il primo giudice avrebbe travisato l’oggetto litigioso, seguendo la scia di un
proprio ragionamento - quello del contratto simulato-dissimulato -
completamente distorto, errato e nemmeno corrispondente alla reale volontà
delle parti.
Così
argomentando, l’appellante si limita a esporre la propria interpretazione dei
fatti, ma non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto esposta nei
considerandi che qui precedono. Non basta certamente asserire che AO 1 ha
ammesso l’animus
donandi nel suo interrogatorio formale - tra
l’altro senza nemmeno indicare dove e come, in conformità con quanto impone il
dovere di motivazione ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC - per intaccare gli
accertamenti effettuati nella sentenza impugnata. Per di più l’affermazione
dell’appellante è del tutto infondata e finanche scorretta, considerato che
l’attrice non ha mai parlato di cessione a titolo gratuito delle azioni al
figlio, bensì di vendita delle stesse: “Alla fine il mio ex marito, anche
per il tramite dell’avv. N__________, mi propose il pagamento delle azioni
sotto forma di uno stipendio mensile” (cfr. verbale 25 agosto 2020 pag. 2).
Ciò
detto, la valutazione giuridica del rapporto contrattuale effettuata dal primo
giudice è, va ribadito, ineccepibile.
11. AP
1 critica il Pretore aggiunto anche per avere fondato la connotazione
giuridica della convenzione quale contratto di compravendita su una prova
inammissibile, ossia sulla testimonianza di D__________ M__________. Rinviando
a quanto già esposto sulla tematica della ricevibilità delle prove, è
sufficiente qui rilevare che non corrisponde al vero che l’accertamento
pretorile si è fondato solo su quella prova. In effetti il ragionamento svolto
nel querelato giudizio, come visto, è molto più complesso e articolato e non ha
necessitato di far capo alle prove controverse. Anche in questo caso, il primo
giudice ha citato quanto dichiarato dal teste solo a titolo abbondanziale, per
rafforzare ancor più una conclusione già presa, introducendo le sue parole con
la locuzione “come peraltro confermato”.
La
conclusione pretorile regge senza problemi anche senza la testimonianza di D__________
M__________, bastando la documentazione prodotta con gli allegati introduttivi
e le ammissioni delle parti stesse contenute negli allegati e nei loro verbali
d’interrogatorio.
12. Proseguendo
con le sue obiezioni, l’appellante affronta la questione della sua
legittimazione passiva.
12.1. In
proposito, il primo giudice ha considerato che la legittimazione passiva di AP
1 era indiscutibile, poiché egli si era obbligato come parte al contratto
dissimulato al pagamento del prezzo delle azioni elencate al punto n. 6 della
convenzione. Tanto più che dalla stessa non si poteva desumere nessun obbligo a
carico di G__________ D__________, che tutt’al più ricopriva il ruolo di terzo
beneficiario (sentenza consid. 2.9).
12.2. L’appellante
sostiene, come fatto per tutta la durata della causa, di non essere in alcun
modo debitore della ex moglie secondo la convenzione doc. C e dunque di non
avere la legittimazione passiva. Nuovamente, tenta di giustificare la propria
tesi con l’infondatezza di quella pretorile secondo la quale il contratto
dissimulato lo vedrebbe implicato come debitore del corrispettivo del prezzo di
vendita, ribadendo che il giudice avrebbe confuso quelle che a suo dire
sarebbero le due distinte stipulazioni, vale a dire quella tra le società e
l’attrice di cui al punto n. 1 dell’accordo (assunzione dell’attrice e
pagamento dello stipendio) e quella tra i due ex coniugi di cui al punto n. 3
dello stesso (vendita a AP 1 di 6 azioni di ogni società al prezzo di fr.
100'000.-). In tal senso non emergerebbe da nessuna parte nel documento che
egli era l’acquirente di tutte le azioni, anzi, per stessa ammissione
dell’attrice quelle non acquistate dal convenuto andavano donate al figlio. Il
semplice fatto che per un ostacolo fiscale AP 1 abbia voluto sostenere
finanziariamente la ex moglie non significava che lo si potesse ritenere tale.
Così
argomentando, l’appellante non fa altro che riproporre motivazioni già addotte
in precedenza e già considerate inadeguate a sconfessare gli accertamenti
pretorili. Inoltre, in maniera inammissibile, neppure in questo caso egli
spiega perché il primo giudice avrebbe sbagliato a ritenere che le due società
non avevano alcun interesse proprio a impegnarsi con l’attrice, trattandosi di
un rapporto di lavoro fittizio, perché sarebbe sbagliato considerare
significativo che dopo l’intervento dell’autorità fiscale le rate della
compravendita delle azioni sono state pagate dal convenuto personalmente,
perché sarebbe sbagliato considerare il figlio come, tutt’al più, un terzo
beneficiario ai sensi dell’art. 112 CO e perché non dovrebbe avere nessun peso il
fatto che, in pratica, egli si sarebbe garantito l’esclusivo godimento dei
diritti e doveri legati alle azioni destinate a G__________ D__________, così
come che in base ai patti egli era al massimo autorizzato, ma non obbligato, a
consegnarle a quest’ultimo. In tal modo, anche su questo punto l’appello è
irricevibile per carente motivazione.
Ad
ogni modo, come già a più riprese appurato, l’accertamento che il convenuto era
personalmente tenuto al pagamento del prezzo quale acquirente diretto, o in
subordine stipulante ai sensi dell’art. 112 CO, è corretto.
13. AP
1 critica pure la sentenza per aver concluso che il destinatario delle azioni
delle due società fosse lui, poiché la convenzione era chiara in merito e
persino la controparte ha sempre confermato che esse erano di spettanza del
figlio G__________ D__________. Il Pretore aggiunto avrebbe nuovamente
interpretato in maniera errata gli accordi tra le parti, senza che vi sia mai
stata un’allegazione di queste in tal senso e senza il minimo indizio. Mai,
ripete, vi sarebbe stata una compravendita e mai sarebbe stato fissato un
prezzo: l’intenzione della madre sarebbe stata sempre quella di cedere le
azioni al figlio, consentendogli di entrare nelle società come azionista, e queste
le avrebbero a loro volta versato il corrispettivo pattuito. Con tutto ciò
l’appellante non avrebbe avuto nulla a che vedere, ad eccezione di quanto
voluto con il punto n. 3 della convenzione.
Considerandi
Una
volta di più AP 1, in maniera irricevibile (art. 311 CPC), espone la propria
tesi senza illustrare perché e in quale maniera quella pretorile sarebbe
errata: non spiega perché non sarebbe sostenibile desumere che egli fosse il
vero destinatario delle azioni dal fatto che egli si era garantito il godimento
di tutti i diritti e obblighi sulle azioni destinate al figlio e persino, in
qualità di amministratore pro tempore delle due società, la facoltà di
nemmeno consegnarle a G__________ D__________, così come non spiega quale peso
la sua contraria lettura dei fatti avrebbe per la decisione, considerato che il
Pretore aggiunto, per il suo giudizio, non ha unicamente fatto perno su questa
ipotesi, ma anche su quella di una stipulazione a favore di un terzo ai sensi
dell’art. 112 CO (perfetta o imperfetta che fosse).
A
prescindere dalla sua ricevibilità, l’appello sarebbe pure infondato nel
merito, poiché entrambe le ipotesi formulate nel querelato giudizio sono
corrette. Addirittura, pur non necessitando di essere risolta in questa sede -
poiché è sufficiente quella di una stipulazione a favore di G__________ D__________
ai sensi dell’art. 112 CO - appare del tutto sostenibile andare oltre il dubbio
del Pretore aggiunto e concludere che il primo destinatario delle azioni fosse
proprio AP 1, mentre al figlio sarebbe rimasta la nuda proprietà.
14.
L’appellante
affronta altresì la questione dell’esistenza di un prezzo d’acquisto e del suo
ammontare, asserendo che il primo giudice avrebbe già di per sé sbagliato
ritenendo che esso fosse di fr. 2'200.- mensili, preso atto che l’attrice mai avrebbe
ricevuto tale somma e che non vi sarebbero prove in tal senso. Per di più non
andrebbe dimenticato che ella non avrebbe chiesto la condanna al pagamento di
un prezzo, bensì avrebbe rivendicato il risarcimento di lacune previdenziali.
Riproponendo per l’ennesima volta - come se così facendo l’argomentazione potesse
acquisire maggior fondamento - la questione dell’inesistenza di un contratto di
compravendita e la mancata aderenza della sentenza alle allegazioni di parte, AP
1.
ritiene giustificato l’annullamento della decisione impugnata anche per
questo motivo.
Non
essendo più, per tutto quanto detto in precedenza, in discussione che
l’ammontare dovuto corrisponda al prezzo di acquisto delle azioni, l’unico
aspetto di questa critica ancora degno di rilievo è quello dell’asserito
mancato fondamento dell’accertamento che le rate mensili dovute ammontassero a
fr.
2'200.-. La contestazione mossa con l’appello è del tutto infondata, poiché
anche senza le prove controverse tale importo è ampiamente dimostrato.
Innanzitutto dalla convenzione stessa (doc. C), che prevedeva un salario
mensile lordo di fr. 2'500.-, pari ad un netto di circa fr. 2'200.- in base
alle disposizioni di legge applicabili per i contributi sociali e LPP (senza
quindi che siano necessari i documenti di cui al doc. II, che non fanno altro
che confermare la correttezza del calcolo). Questo emerge poi anche dal
conteggio di salario del 27 luglio 2004 di cui al doc. U e dal doc. H, citato
dal primo giudice. Inoltre, come detto, i calcoli proposti in petizione non
sono stati debitamente contestati con la risposta. Infine, l’appellante non
affronta, per smontarle, le motivazioni pretorili (sentenza impugnata consid. 3
pag. 6 seg.) come richiede il CPC.
Nemmeno
su questo aspetto l’appello può contare su un esito favorevole.
15.
Con
altre due contestazioni l’appellante chiede l’annullamento della sentenza e
meglio con quella relativa alla validità delle clausole della convenzione e con
quella dell’eccezione ai sensi dell’art. 82 CO.
15.1
Chinandosi
sull’argomentazione sollevata dal convenuto con le sue conclusioni (pag. 5) in
base alla quale avendo la ex moglie interrotto unilateralmente il trasferimento
delle azioni, ella avrebbe inteso avvalersi della clausola n. 6 della
convenzione per la quale “L’obbligo di consegnare le azioni decade qualora
la B__________ SA o la D__________ SA non dovessero dar seguito agli impegni di
cui al punto 1” (doc. C), norma controbilanciata da quella prevista al
punto n. 1 §3 che recitava “Esso (l’obbligo di stipendiare
l’attrice/pagarle il prezzo, ndr) decade qualora AO 1 non dovesse dar
seguito agli impegni di cui al pto 6 della presente convenzione”, il
Pretore aggiunto ha stabilito che il termine “decadere” non aveva “un’accezione
di irrimediabile disfacimento degli obblighi reciprocamente assunti, bensì una
facoltà di interrompere (temporaneamente) l’adempimento.” (sentenza consid.
4.4., pag. 8). Nonostante le divergenze sull’adempimento dei rispettivi
obblighi, quindi, le parti ritenevano a suo avviso la convenzione perfettamente
operativa, come attestato dal fatto che le azioni erano ancora depositate
presso l’avv. PA 2 e non erano ancora state restituite all’attrice.
Ciò
posto, il primo giudice, preso atto che nemmeno AO 1 aveva esaurito gli
obblighi a suo carico non essendosi ancora spossessata delle azioni, ha
esaminato la questione dell’applicazione a favore del convenuto dell’eccezione
di mancato adempimento di cui all’art. 82 CO e ha appurato che AP 1 aveva allegato
qualcosa in merito (nemmeno in maniera chiara) solo con le conclusioni (pag. 6)
e quindi in maniera tardiva. Inoltre egli sembrava porre l’accento sul fatto
che la ex consorte avesse voluto avvalersi della clausola n. 6 della
convenzione, piuttosto che sul suo diritto di rifiutare il pagamento del
prezzo. Infine, ha puntualizzato il Pretore aggiunto, per rendere operativa
l’eccezione dell’art. 82 CO, il convenuto avrebbe in ogni caso dovuto
specificare quante e quali azioni l’attrice avrebbe dovuto ancora trasferire,
cosa che non ha fatto, sicché risultava impossibile delineare la prestazione
simultanea da imporle concretamente quale condizione per l’incasso del prezzo
residuo.
15.2
L’appellante
ribadisce che è stata l’attrice, interrompendo unilateralmente il trasferimento
delle azioni, ad avvalersi della clausola n. 6 della convenzione. Il primo
giudice avrebbe quindi errato stabilendo che il punto n. 1 della stessa,
essendo simulato, non produceva effetto mentre che le altre clausole erano
valide. Inoltre sarebbe pure sbagliato aver, da un lato, considerato corretto
l’agire dell’attrice di interrompere il trasferimento delle azioni senza,
dall’altro, ritenere altrettanto giusto che l’altra parte contrattuale non
fosse più tenuta a fornire la controprestazione.
Non
corretto sarebbe pure il biasimo mosso al convenuto di non aver sollevato
l’eccezione di cui all’art. 82 CO. In effetti, non avendo controparte mai
fondato la propria pretesa su un contratto di compravendita né su un contratto
sinallagmatico, una simile contestazione non poteva essere da lui avanzata.
Avendo comunque proposto con le conclusioni scritte la tesi per la quale a
fronte del mancato trasferimento completo delle azioni la controparte della
convenzione (che non era lui) non era tenuta a offrire la propria prestazione
come previsto da tale norma, l’eccezione dovrebbe essere considerata
tempestiva.
15.3
Laddove
tali critiche sono fondate sull’inesistenza di un contratto di compravendita e
sulla sua mancata allegazione, vale quanto precedentemente scritto, con la
precisazione che è evidente che il Pretore aggiunto ha indicato come simulato
unicamente il punto n. 1 della convenzione, ossia quanto concerneva il rapporto
di lavoro fittizio, mentre tutto il resto è stato reputato perfettamente valido
e parte del contratto dissimulato. D’altronde l’appellante nemmeno spiega
perché questo tipo di soluzione sarebbe incoerente e inaccettabile.
In
relazione all’eccezione di mancato adempimento del contratto sinallagmatico di
cui all’art. 82 CO, le contestazioni sono rimaste a un tale grado di
superficialità da renderle di difficile trattazione. Non mettendo in discussione
il principio che, se avanzata solo con le conclusioni di causa, l’exceptio
non adimpleti contractus è tardiva, l’appellante fa riferimento unicamente
alla qualificazione giuridica del passaggio delle azioni, dimenticando che,
qualsiasi natura essa abbia avuto, la convenzione in disamina presentava
evidenti aspetti di contratto sinallagmatico “Zug um Zug” che gli avrebbero
consentito, e finanche imposto, di far valere i propri diritti derivanti dalla
mancata consegna di tutte le azioni secondo i patti da parte di AO 1 ai sensi
dell’art. 82 CO.
Pertanto
anche per questi aspetti l’appello è da respingere.
16.
In merito alla questione della prescrizione, che il Pretore aggiunto ha
escluso applicandosi alla fattispecie il termine decennale dell’art. 127 CO e
non quello quinquennale dell’art. 128 cifra 1 CO, poiché il pagamento rateale
di un prezzo d’acquisto non costituisce una prestazione periodica, l’appellante
sostiene invece che debba valere quello più breve dei due non trattandosi nella
fattispecie di un contratto di compravendita.
La conferma in questa sede della
bontà di quest’ultima
interpretazione degli accordi consente di rigettare anche questa argomentazione
senza necessità di approfondimento.
17.
Infine
AP 1, ritiene che il primo giudice avrebbe sbagliato a concedere alla moglie
l’assistenza giudiziaria anche per quanto concerne la procedura di
conciliazione, considerato che la relativa domanda è stata formulata unicamente
con la petizione, per cui essa non si potrebbe estendere alle spese giudiziarie
di tale procedura, che erano state rinviate a quella di merito.
Il
Pretore aggiunto ha accolto (alle citate condizioni) la domanda di gratuito
patrocinio dell’attrice limitatamente alle spese d’avvocato, senza indicare a
partire da quando.
La concessione del beneficio del
gratuito patrocinio non ha di principio effetto retroattivo, art. 119 cpv. 4
CPC (STF 4A_523/2019 del 16 aprile 2020 consid. 5 e 7). Siccome l’istanza di
conciliazione crea litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC), il gratuito patrocinio
deve essere richiesto già con il relativo allegato. Non essendo questo avvenuto
e non essendovi stati ostacoli all’introduzione della domanda, è corretto che
l’eventuale copertura delle spese legali dell’attrice per la procedura di primo
grado copra solo quelle contestuali all’introduzione della petizione e quelle
che ne hanno fatto seguito, ma non quelle per la procedura di conciliazione. In
questo senso la sentenza di prime cure va riformata o, meglio, precisata,
considerato il silenzio in merito alla tempistica.
Non vi è per contro spazio per una
completa reiezione dell’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria chiesta con il petitum dell’appello, già solo per il fatto
che nei considerandi dello stesso non se ne trova traccia.
18.
In conclusione, l’appello può essere parzialmente
accolto limitatamente alla precisazione del momento dal quale far partire il
riconoscimento dell’assistenza giudiziaria qualora la condizione imposta dal
primo giudice dovesse realizzarsi. Trattandosi di una modifica irrisoria,
l’appello è, nonostante la formulazione, sostanzialmente respinto integralmente,
nei limiti della sua ricevibilità.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto un valore
ancora litigioso di
fr. 121'000.-. Le spese processuali
sono fissate in fr. 9'000.- e tengono conto della natura e della complessità
della causa (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano indennità d’inconvenienza
alla resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), che nemmeno ha reagito
all’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106
CPC e la LTG,
decide:
I. L’appello
7 giugno 2021 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione 5 maggio 2021 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
inc. OR.2019.24, è così riformata:
1. Invariato.
2. Invariato.
3. La
domanda di gratuito patrocinio dell’attrice è accolta condizionalmente e limitatamente
alle spese del proprio patrocinatore a partire (e contestualmente)
dall’introduzione della petizione (è invece esclusa l’esenzione dalla
partecipazione alle spese processuali poste a suo carico).
§ Invariato
4. Invariato
II. Le
spese processuali di fr. 9’000.-, sono poste a carico dell’appellante. Non si
assegnano indennità d’inconvenienza.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario con un valore
litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).