12.2021.97
Reclamo indipendente in materia di spese, ammontare delle ripetibili
21 ottobre 2021Italiano11 min
i dettami dell’art. 14 LTG, e le
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.97
Lugano
21 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.17 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 gennaio 2021 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1 (I)
patrocinato dall’ PA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr.
714'439.80 oltre interessi dal
1° luglio 2015;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha dichiarato
inammissibile con
decisione 30 aprile 2021 (dispositivo n. 1),
ponendo le spese processuali di complessivi
fr. 300.- a carico dell’attrice, con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 1'000.- per
ripetibili (dispositivo n. 2);
reclamante il convenuto con reclamo 7 giugno 2021, con cui
chiede la riforma del
dispositivo n. 2 della decisione nel senso di aumentare ad almeno
fr. 8'000.- le ripetibili
in suo favore, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l’attrice con risposta 23 agosto 2021 postula la reiezione
del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
con petizione 26 gennaio 2021 CO 1 ha postulato la condanna di RE 1 al
pagamento in suo favore di fr. 714'439.80 oltre interessi dal 1° luglio 2015 a
titolo di risarcimento danni;
che
con istanza 15 febbraio 2021 il convenuto, ritenendo l’azione della controparte
irricevibile siccome promossa senza preventiva conciliazione nonché già
introdotta nell’ambito di una procedura penale avente per oggetto i medesimi
fatti di causa (litispendenza), ha chiesto al primo giudice di limitare il
procedimento all’esame dei presupposti processuali ex art. 59 e 60 CPC e, per
il resto, di sospendere la procedura e il termine impartito per presentare una
risposta di merito (art. 126 CPC);
che
con osservazioni del 5 marzo 2021 l’attrice ha rilevato la ricevibilità della
propria azione, postulando di non effettuare alcuna limitazione della procedura
bensì di sospenderla integralmente in attesa dell’esito del procedimento penale,
con successiva eventuale ripresa della causa civile ed esperimento del
tentativo di conciliazione;
che
con ulteriori osservazioni spontanee del 16 marzo 2021 il convenuto si è
riconfermato nelle proprie posizioni e richieste, contestando quelle della
parte avversa;
che
con decisione 30 aprile 2021 il Pretore ha dichiarato la petizione
inammissibile per assenza del necessario tentativo di conciliazione
(dispositivo n. 1), con aggravio delle spese processuali (fr. 300.-) e delle
ripetibili (fr. 1'000.-) a carico dell’attrice (dispositivo n. 2);
che
con reclamo 7 giugno 2021, il convenuto è insorto contro tale giudizio
postulando la riforma del dispositivo n. 2 nel senso di aumentare ad almeno fr.
8'000.- le ripetibili in suo favore;
che
con risposta 23 agosto 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame;
che
la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le
spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione
finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza
finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso;
che
giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato
in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo;
che
in concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile
in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso
superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico
(art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo del
convenuto, inoltrato tempestivamente;
che
giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere
censurati l'applicazione errata del diritto e
l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1
CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che peraltro, per giurisprudenza invalsa, nella
fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di
un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di
abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016,
inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1);
che,
in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere
stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in
base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che giusta l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o
determinabile, le ripetibili sono determinate in funzione del valore litigioso
(onorario ad valorem) sulla base delle tariffe ivi esposte, ed entro
questi limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza
del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento
del patrocinio;
che
secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, in presenza di una causa con un valore tra i fr.
500’000.- e i fr. 1'000’000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 4%
e il 6% del valore litigioso;
che secondo l’art. 13 cpv.
1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le
prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui
le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo
giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette disposizioni;
che inoltre
l’art. 13 cpv. 2 RTar prevede che se la causa non termina con un giudizio di
merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o
di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti
possono essere ridotte in misura adeguata;
che il
giudice deve considerare, tra gli altri aspetti, anche il valore litigioso,
poiché esso ha degli effetti sulla responsabilità del mandatario; ciò non vuol
però dire che l’attività di patrocinio svolta dal rappresentante legale vada
relegata in secondo piano, poiché la sua remunerazione dev’essere in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita; per giurisprudenza invalsa, le
ripetibili ridotte possono essere calcolate sulla base della formula (2 x OV x
OH) / (OV + OH) con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad
horam (IICCA del 27 marzo 2019, inc. 12.2017.192, consid. 9; IICCA del 24
maggio 2018, inc. 12.2018.38; IICCA del 3 marzo 2015, inc. 12.2014.125, consid.
5.1);
che il
Pretore ha spiegato che la quantificazione delle ripetibili in fr. 1'000.- è da
ricondurre alla chiarezza e alla semplicità del caso, al tempo verosimilmente impiegato
dalla patrocinatrice del convenuto per la formulazione della sua pertinente eccezione
(ritenuto che l’altra era infondata, giacché la costituzione dell’attrice quale
parte civile nel parallelo processo penale non comportava l’irricevibilità
della petizione), nonché alla ridondanza e all’inutilità dell’ulteriore presa
di posizione spontanea del convenuto rispetto a quanto già esposto;
che
il reclamante riconosce che nella fattispecie, tenuto conto delle particolarità
del caso, un mero calcolo delle ripetibili sulla base del valore litigioso e
delle tariffe del RTar condurrebbe a un importo manifestamente eccessivo e che
pertanto l’art. 13 cpv. 2 RTar può trovare applicazione;
che tuttavia secondo il
reclamante l’importo assegnato dal Pretore è manifestamente abusivo e
insufficiente, poiché non tiene debitamente conto dell’elevato valore di causa
e del dispendio di tempo della sua patrocinatrice (studio della petizione e
della relativa corposa documentazione allegata, stesura di tutti gli scritti
prodotti in causa); inoltre, la fattispecie non sarebbe così chiara e semplice
come indicato dal primo giudice, ed entrambe le eccezioni da lui sollevate con
l’istanza 15 febbraio 2021 sarebbero pertinenti: scegliendo di introdurre la
propria pretesa di risarcimento all’interno del processo penale (art. 122 CPP),
la controparte avrebbe creato litispendenza, con conseguente irricevibilità
dell’azione civile anche per questo motivo; il reclamante aggiunge anche che le
sue osservazioni spontanee del 16 marzo 2021 non erano ridondanti, poiché con
le stesse egli ha preso posizione sull’infondata richiesta della controparte di
sospendere integralmente la causa in attesa dell’esito della procedura penale;
che in effetti, laddove fra
la pretesa qui in oggetto e quella avanzata in sede penale vi era identità
delle parti e dell’oggetto litigioso (ciò che la resistente non ha contestato),
il convenuto aveva validi motivi per sollevare l’eccezione della litispendenza
(cfr. STF 4A_622/2019 del 15 aprile 2020, consid. 5.2.2, 6B_1194/2018 del 6
agosto 2019, consid. 4.3 e 6B_483/2012 del 3 aprile 2013, consid. 1.3.1), come
pure il diritto di esprimersi sulla richiesta di sospensione formulata dalla
controparte;
che nondimeno, non solo
egli non ha dovuto presentare una risposta di merito, ma ha potuto limitare le
sue osservazioni a due questioni procedurali relativamente semplici
(litispendenza e assenza del tentativo di conciliazione);
che il
reclamante non ha prodotto una nota d’onorario, né ha esposto il dispendio
orario complessivo della sua patrocinatrice e la relativa tariffa;
che alla luce dei
necessari contatti fra il cliente e la patrocinatrice, della lettura della
petizione, della formulazione delle due eccezioni procedurali, della relativa
richiesta di limitazione del procedimento e della successiva contestazione
della richiesta di sospensione della controparte (nuovamente legata all’assenza
dei due presupposti processuali in questione), si può ammettere un dispendio
orario pari all’incirca a 5 ore, retribuite con fr. 280.-/ora (v. art. 12
RTar);
che tenuto conto delle
spese e dell’IVA (al 7.7%), si può ammettere un onorario ad horam di fr.
1'650.-;
che l’onorario ad
valorem, secondo la tariffa minima sopra esposta e comprensivo di spese e
IVA, ammonta all’incirca a
fr. 31'000.-;
che mediando questi
importi per il tramite della formula summenzionata, si ottiene un importo arrotondato
pari all’incirca a fr. 3’500.-, ovvero a più del triplo di quello quantificato
dal primo giudice;
che pertanto la somma
attribuita dal Pretore al convenuto a titolo di ripetibili si rivela
manifestamente insufficiente e non può essere confermata;
che in tali circostanze,
il reclamo del convenuto deve essere parzialmente accolto nel senso che le
ripetibili a lui spettanti per la procedura di primo grado vengono aumentate a
fr. 3’500.-;
che l’argomentazione della
resistente secondo cui il reclamante, in una parallela procedura, le deve ancora
versare delle ripetibili, non può influenzare l’esito del presente giudizio;
che
le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo
conto del valore qui litigioso di fr. 7'000.-, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), che dev’essere posta per 6/10 a carico del
reclamante, e per 4/10 a carico della resistente;
che
le spese processuali sono calcolate seguendo
Fatti
i dettami dell’art. 14 LTG, e le
ripetibili secondo l’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto conto delle spese e
Considerandi
dell’IVA;
che il valore litigioso della presente procedura non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. Il reclamo 7 giugno 2021 di RE 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 30 aprile 2021 del Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 2, per il resto invariato, è riformato nel
senso che le ripetibili dovute da CO 1 a favore di RE 1 sono aumentate da fr.
1’000.- a fr. 3’500.-.
2. Le
spese processuali della procedura di reclamo di fr. 300.- sono poste a carico del
reclamante per fr. 180.-, e a carico della resistente per fr. 120.-; il
reclamante rifonderà alla resistente
fr. 260.- per ripetibili parziali di secondo grado.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).