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Decisione

12.2021.97

Reclamo indipendente in materia di spese, ammontare delle ripetibili

21 ottobre 2021Italiano11 min

i dettami dell’art. 14 LTG, e le

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.97

Lugano

21 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.17 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 gennaio 2021 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1 (I)

patrocinato dall’ PA 1

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr.

714'439.80 oltre interessi dal

1° luglio 2015;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha dichiarato

inammissibile con

decisione 30 aprile 2021 (dispositivo n. 1),

ponendo le spese processuali di complessivi

fr. 300.- a carico dell’attrice, con l’obbligo di rifondere al

convenuto fr. 1'000.- per

ripetibili (dispositivo n. 2);

reclamante il convenuto con reclamo 7 giugno 2021, con cui

chiede la riforma del

dispositivo n. 2 della decisione nel senso di aumentare ad almeno

fr. 8'000.- le ripetibili

in suo favore, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

mentre l’attrice con risposta 23 agosto 2021 postula la reiezione

del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che

con petizione 26 gennaio 2021 CO 1 ha postulato la condanna di RE 1 al

pagamento in suo favore di fr. 714'439.80 oltre interessi dal 1° luglio 2015 a

titolo di risarcimento danni;

che

con istanza 15 febbraio 2021 il convenuto, ritenendo l’azione della controparte

irricevibile siccome promossa senza preventiva conciliazione nonché già

introdotta nell’ambito di una procedura penale avente per oggetto i medesimi

fatti di causa (litispendenza), ha chiesto al primo giudice di limitare il

procedimento all’esame dei presupposti processuali ex art. 59 e 60 CPC e, per

il resto, di sospendere la procedura e il termine impartito per presentare una

risposta di merito (art. 126 CPC);

che

con osservazioni del 5 marzo 2021 l’attrice ha rilevato la ricevibilità della

propria azione, postulando di non effettuare alcuna limitazione della procedura

bensì di sospenderla integralmente in attesa dell’esito del procedimento penale,

con successiva eventuale ripresa della causa civile ed esperimento del

tentativo di conciliazione;

che

con ulteriori osservazioni spontanee del 16 marzo 2021 il convenuto si è

riconfermato nelle proprie posizioni e richieste, contestando quelle della

parte avversa;

che

con decisione 30 aprile 2021 il Pretore ha dichiarato la petizione

inammissibile per assenza del necessario tentativo di conciliazione

(dispositivo n. 1), con aggravio delle spese processuali (fr. 300.-) e delle

ripetibili (fr. 1'000.-) a carico dell’attrice (dispositivo n. 2);

che

con reclamo 7 giugno 2021, il convenuto è insorto contro tale giudizio

postulando la riforma del dispositivo n. 2 nel senso di aumentare ad almeno fr.

8'000.- le ripetibili in suo favore;

che

con risposta 23 agosto 2021 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame;

che

la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le

spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione

finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza

finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso;

che

giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato

in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo;

che

in concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile

in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso

superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico

(art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo del

convenuto, inoltrato tempestivamente;

che

giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere

censurati l'applicazione errata del diritto e

l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1

CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che peraltro, per giurisprudenza invalsa, nella

fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di

un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di

abuso (IICCA del 3 febbraio 2020, inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016,

inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1);

che,

in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere

stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in

base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);

che giusta l’art. 11 RTar, nel caso di pratiche con valore determinato o

determinabile, le ripetibili sono determinate in funzione del valore litigioso

(onorario ad valorem) sulla base delle tariffe ivi esposte, ed entro

questi limiti, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza

del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento

del patrocinio;

che

secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, in presenza di una causa con un valore tra i fr.

500’000.- e i fr. 1'000’000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 4%

e il 6% del valore litigioso;

che secondo l’art. 13 cpv.

1 RTar, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le

prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui

le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo

giustifichino, l’autorità competente può derogare alle suddette disposizioni;

che inoltre

l’art. 13 cpv. 2 RTar prevede che se la causa non termina con un giudizio di

merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o

di irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti

possono essere ridotte in misura adeguata;

che il

giudice deve considerare, tra gli altri aspetti, anche il valore litigioso,

poiché esso ha degli effetti sulla responsabilità del mandatario; ciò non vuol

però dire che l’attività di patrocinio svolta dal rappresentante legale vada

relegata in secondo piano, poiché la sua remunerazione dev’essere in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita; per giurisprudenza invalsa, le

ripetibili ridotte possono essere calcolate sulla base della formula (2 x OV x

OH) / (OV + OH) con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad

horam (IICCA del 27 marzo 2019, inc. 12.2017.192, consid. 9; IICCA del 24

maggio 2018, inc. 12.2018.38; IICCA del 3 marzo 2015, inc. 12.2014.125, consid.

5.1);

che il

Pretore ha spiegato che la quantificazione delle ripetibili in fr. 1'000.- è da

ricondurre alla chiarezza e alla semplicità del caso, al tempo verosimilmente impiegato

dalla patrocinatrice del convenuto per la formulazione della sua pertinente eccezione

(ritenuto che l’altra era infondata, giacché la costituzione dell’attrice quale

parte civile nel parallelo processo penale non comportava l’irricevibilità

della petizione), nonché alla ridondanza e all’inutilità dell’ulteriore presa

di posizione spontanea del convenuto rispetto a quanto già esposto;

che

il reclamante riconosce che nella fattispecie, tenuto conto delle particolarità

del caso, un mero calcolo delle ripetibili sulla base del valore litigioso e

delle tariffe del RTar condurrebbe a un importo manifestamente eccessivo e che

pertanto l’art. 13 cpv. 2 RTar può trovare applicazione;

che tuttavia secondo il

reclamante l’importo assegnato dal Pretore è manifestamente abusivo e

insufficiente, poiché non tiene debitamente conto dell’elevato valore di causa

e del dispendio di tempo della sua patrocinatrice (studio della petizione e

della relativa corposa documentazione allegata, stesura di tutti gli scritti

prodotti in causa); inoltre, la fattispecie non sarebbe così chiara e semplice

come indicato dal primo giudice, ed entrambe le eccezioni da lui sollevate con

l’istanza 15 febbraio 2021 sarebbero pertinenti: scegliendo di introdurre la

propria pretesa di risarcimento all’interno del processo penale (art. 122 CPP),

la controparte avrebbe creato litispendenza, con conseguente irricevibilità

dell’azione civile anche per questo motivo; il reclamante aggiunge anche che le

sue osservazioni spontanee del 16 marzo 2021 non erano ridondanti, poiché con

le stesse egli ha preso posizione sull’infondata richiesta della controparte di

sospendere integralmente la causa in attesa dell’esito della procedura penale;

che in effetti, laddove fra

la pretesa qui in oggetto e quella avanzata in sede penale vi era identità

delle parti e dell’oggetto litigioso (ciò che la resistente non ha contestato),

il convenuto aveva validi motivi per sollevare l’eccezione della litispendenza

(cfr. STF 4A_622/2019 del 15 aprile 2020, consid. 5.2.2, 6B_1194/2018 del 6

agosto 2019, consid. 4.3 e 6B_483/2012 del 3 aprile 2013, consid. 1.3.1), come

pure il diritto di esprimersi sulla richiesta di sospensione formulata dalla

controparte;

che nondimeno, non solo

egli non ha dovuto presentare una risposta di merito, ma ha potuto limitare le

sue osservazioni a due questioni procedurali relativamente semplici

(litispendenza e assenza del tentativo di conciliazione);

che il

reclamante non ha prodotto una nota d’onorario, né ha esposto il dispendio

orario complessivo della sua patrocinatrice e la relativa tariffa;

che alla luce dei

necessari contatti fra il cliente e la patrocinatrice, della lettura della

petizione, della formulazione delle due eccezioni procedurali, della relativa

richiesta di limitazione del procedimento e della successiva contestazione

della richiesta di sospensione della controparte (nuovamente legata all’assenza

dei due presupposti processuali in questione), si può ammettere un dispendio

orario pari all’incirca a 5 ore, retribuite con fr. 280.-/ora (v. art. 12

RTar);

che tenuto conto delle

spese e dell’IVA (al 7.7%), si può ammettere un onorario ad horam di fr.

1'650.-;

che l’onorario ad

valorem, secondo la tariffa minima sopra esposta e comprensivo di spese e

IVA, ammonta all’incirca a

fr. 31'000.-;

che mediando questi

importi per il tramite della formula summenzionata, si ottiene un importo arrotondato

pari all’incirca a fr. 3’500.-, ovvero a più del triplo di quello quantificato

dal primo giudice;

che pertanto la somma

attribuita dal Pretore al convenuto a titolo di ripetibili si rivela

manifestamente insufficiente e non può essere confermata;

che in tali circostanze,

il reclamo del convenuto deve essere parzialmente accolto nel senso che le

ripetibili a lui spettanti per la procedura di primo grado vengono aumentate a

fr. 3’500.-;

che l’argomentazione della

resistente secondo cui il reclamante, in una parallela procedura, le deve ancora

versare delle ripetibili, non può influenzare l’esito del presente giudizio;

che

le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo

conto del valore qui litigioso di fr. 7'000.-, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), che dev’essere posta per 6/10 a carico del

reclamante, e per 4/10 a carico della resistente;

che

le spese processuali sono calcolate seguendo

Fatti

i dettami dell’art. 14 LTG, e le

ripetibili secondo l’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto conto delle spese e

Considerandi

dell’IVA;

che il valore litigioso della presente procedura non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. Il reclamo 7 giugno 2021 di RE 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 30 aprile 2021 del Pretore

del Distretto di Lugano, Sezione 2, per il resto invariato, è riformato nel

senso che le ripetibili dovute da CO 1 a favore di RE 1 sono aumentate da fr.

1’000.- a fr. 3’500.-.

2. Le

spese processuali della procedura di reclamo di fr. 300.- sono poste a carico del

reclamante per fr. 180.-, e a carico della resistente per fr. 120.-; il

reclamante rifonderà alla resistente

fr. 260.- per ripetibili parziali di secondo grado.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).