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Decisione

12.2021.98

Autorizzazione ad agire - impugnazione delle spese processuali - reclamo

13 settembre 2021Italiano11 min

il margine d’apprezzamento concessogli nella determinazione in fr. 30'000.-

Source ti.ch

Incarto n.

12.2021.98

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. CM.2020.94 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con istanza 24 novembre

2020 da

RE 1

patrocinata

da PA 1

RE 2

patrocinata

da PA 3

RE 3

patrocinata

da PA 2

contro

CO 1

patrocinato

da PA 5

CO 2

patrocinato

da PA 4

CO 3

patrocinato

dall’ PA 6

CO 4

patrocinata

da PA 4

CO 5

patrocinata da PA 7

con cui le istanti hanno promosso

una procedura di conciliazione nell’ambito di una vertenza mirante alla

condanna in solido dei convenuti al pagamento a loro favore di fr.

16'765'480.82 oltre interessi al 5% a far tempo dal 17 maggio 2017 e, in via

subordinata, al pagamento alla massa fallimentare __________ __________ __________,

di fr. 16'765'480.82 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017;

domanda avversata dai

convenuti, che tuttavia, in occasione dell’udienza di conciliazione 19 gennaio

2021, hanno lasciato aperto uno spiraglio alle trattative, inducendo il Segretario

assessore, con l’accordo delle controparti, a sospendere la causa sino al 30

aprile 2021 per concedere loro del tempo per verificare se vi fossero spazi per

giungere a un accordo;

preso atto, a seguito dello

scritto 6 maggio 2021 di RE 1, del fallimento delle trattative, con decisione

10 maggio 2021, il Segretario assessore ha rilasciato a RE 1, RE 2 e RE 3

l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC, che consentiva loro,

entro tre mesi dalla notificazione, di far valere la pretesa di fronte a un

tribunale, ponendo a carico delle ditte istanti, in solido, le spese

processuali di fr. 30'000.-, con la precisazione che con l’inoltro della causa

di merito le stesse sarebbero state rinviate al relativo giudizio ai sensi

dell’art. 207 cpv. 2 CPC;

reclamanti le istanti, con reclamo 8 giugno 2021, con cui hanno

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'000.-,

subordinatamente a fr. 7’000.-, le spese processuali poste a loro carico, con

protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

il reclamo non

è stato intimato alle controparti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

istanza 24 novembre 2020 RE 1, RE 2 e RE 3 hanno promosso una procedura di

conciliazione nei confronti di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 relativa a

un’azione creditoria fondata sulla responsabilità degli organi societari della

fallita __________ __________, mirante a ottenere dai convenuti il pagamento a

favore delle istanti e, in via subordinata, della massa fallimentare, di fr.

16'765'480.82 oltre interessi di mora dal 17 maggio 2017;

che

essendo impossibile giungere a una conciliazione, la procedura si è conclusa

con la decisione di autorizzazione ad agire a favore delle istanti del 10

maggio 2021, con la quale il Segretario assessore ha caricato le spese

processuali di fr. 30'000.-, in solido, ad RE 1, RE 2 e RE 3;

che con

reclamo 8 giugno 2021 le istanti hanno chiesto di riformare la querelata

decisione nel senso di ridurre la tassa di giustizia e le spese a complessivi

fr. 3'000.- e in via subordinata a fr. 7'000.- con protesta di tasse, spese e

ripetibili di secondo grado: fondandosi sui principi di proporzionalità e dell’equivalenza,

essi hanno connotato come esorbitante e dunque inaccettabile l’importo fissato

dal primo giudice, ritenuto soprattutto che la procedura aveva comportato per

lui un modesto impegno orario, pari al massimo a 2/3 giornate lavorative e

all’udienza di conciliazione di 55 minuti (a fr. 250.-/h), oltre alle spese di

cancelleria;

che

l’autorizzazione ad agire in giudizio non è una decisione e di conseguenza non

può essere impugnata (DTF 139 III 273 consid. 2.3); essa non conclude il

procedimento, ma si limita a registrare il mancato accordo tra le parti e apre

la strada all'attore per procedere con una causa di fronte al tribunale

competente (art. 209 cpv. 3 CPC; Infanger,

in: Sutter-Somm e altri, Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed. 2013, n. 2 ad art. 59 CPC);

che invece

la pronuncia sulle spese della procedura di conciliazione emessa nell'ambito di

un'autorizzazione ad agire ha il carattere di una decisione ed è in linea di

principio impugnabile (cfr. art. 209 cpv. 2 lett. d CPC; Infanger, op. cit., n. 14 ad art. 209

CPC);

che secondo

la prassi del Tribunale federale, la fissazione delle spese e delle ripetibili

in una decisione provvisoria (che non conclude il procedimento), come quella

della procedura di conciliazione, è anch'essa considerata una decisione

provvisoria (DTF 135 III 329 consid. 1.2); in effetti, con l’inoltro della

causa, le spese della procedura di conciliazione sono rinviate al giudizio di

merito ex art. 207 cpv. 2 CPC, sicché la relativa decisione non è definitiva;

che la decisione

sulle spese giudiziarie contenuta nell’autorizzazione ad agire può quindi

essere oggetto di reclamo se l’istante non avvia la procedura di merito (Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: Petit

commentaire, Code de Procédure civile, 2020, n. 8 ad art. 207); di conseguenza

il termine per tale reclamo inizia a decorrere al momento dell’espiazione del

termine per avviare l’azione (art. 209 cpv. 3 CPC; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., n. 8 ad art. 207);

che

nonostante il Segretario assessore abbia indicato erroneamente nella decisione

impugnata che il termine di 30 giorni per il reclamo inizia a decorrere dalla

sua notificazione, le parti, assistite da avvocati professionisti, non possono fare

affidamento su tale indicazione;

che nel

reclamo le ricorrenti non sostengono né che il termine fissato sia già scaduto,

né di aver rinunciato al diritto di presentare la causa entro il termine ai

sensi dell'art. 209 cpv. 3 e 4 CPC, così che il procedimento possa essere

considerato concluso (DTF 134 II 120 consid. 1; STF 4D_68/2013 del 12 novembre

2013 consid. 3);

che di

conseguenza il reclamo è irricevibile;

che ciò

posto, a titolo abbondanziale, va rilevato che l’impugnativa sarebbe comunque

stata da respingere anche nel merito;

che in

effetti per giurisprudenza invalsa, nella

fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di un

ampio potere d’apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso,

ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi

ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 10 febbraio 2012 inc. n.

12.2011.47, 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 13 maggio 2020 inc. n.

12.2019.197);

che se i minimi e i massimi delle tariffe applicabili sono rispettati,

la decisione sull’ammontare delle spese e ripetibili non deve nemmeno essere

motivata dal giudice (DTF 139

V 496 consid. 5; STF 4A_361/2015 del 14 settembre 2016 consid. 8);

che per una procedura di conciliazione l’art. 5 cpv. 1 LTG permette al

giudice di prelevare, per un valore di causa superiore a fr. 1'000'000.-, una

tassa di giustizia da fr. 3’000.- allo 0.5% del valore litigioso;

che per il caso in disamina, con un valore litigioso di fr.

16'765'480.82, porta la forchetta sino a fr. 83'827.40; forchetta entro la

quale ben si collocano le spese processuali esposte dal Segretario assessore di

complessivi fr. 30'000.-;

che il principio dell'equivalenza prevede che l'ammontare di una tassa

di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della

prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la

richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati

dall'attività giudiziaria; a tal fine l'autorità può tenere conto del valore

litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale,

dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle

parti, come pure della loro situazione finanziaria;

che il vantaggio economico che deriva alla parte che adisce

l'autorità risiede nella possibilità di accedere alla giustizia per ottenere,

tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento di una pretesa; esso consiste,

in altri termini, nella facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per

la definizione pacifica di un litigio, laddove il valore oggettivo di tale

possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie quanto più alto è il

valore litigioso; non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia

corrisponda esattamente al costo dell'operazione e nei processi importanti

l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo da compensare le

perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci

l'accesso alla giustizia (DTF 145 I 66 consid. 5.2.3 e STF 5A_391/2020 del 2

dicembre 2020 consid. 7.2);

che il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo

in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai

tribunali non coprono mai i costi corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1)

e che la tassa va commisurata, oltre al valore litigioso determinante in base

alla LTG, anche alla natura e alla complessità dell'atto o della causa (art. 2

cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra il

valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa, l'autorità può

derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG);

che le reclamanti sostengono che nonostante l’allegato introduttivo di

causa fosse di ben 35 pagine il Segretario assessore si sarebbe dovuto e potuto

limitare a una mera disamina formale dello scritto non avendo alcuna contezza

dei documenti allegati e menzionati poiché non prodotti; inoltre le istanti si

sarebbero concentrate per scelta processuale sulla mera ricostruzione fattuale

con l’intento di verificare l’eventuale apertura dei convenuti a un accordo,

fatto che avrebbe consentito al Segretario assessore di non effettuare

un’approfondita analisi giuridica, con la conseguenza che il suo impegno per la

lettura e disamina dell’istanza di conciliazione, come per l’attività svolta

per il rilascio dell’autorizzazione ad agire, potrebbe essere quantificato in

un massimo di 2/3 giorni lavorativi, più 55 minuti di udienza di conciliazione,

il tutto a fr. 250.-/h;

che tali obiezioni non possono trovare seguito, poiché sebbene

l’attività del magistrato conciliatore sia minore rispetto a quella di quello

chiamato a giudicare la vertenza (cosa di cui l’art. 5 LTG tiene conto, come si

vede raffrontandolo agli importi dell’art. 7 LTG), non può essere neppure

banalizzata e svilita al punto da considerarla pari a quella di un mero

spettatore passivo: scopo della conciliazione, al di là dei fini perseguiti dai

legali (quali l’interruzione della prescrizione), spesso nemmeno noti al

tribunale, è quello di trovare, se possibile, una soluzione in una lite e

quindi evitare cause giudiziarie; proprio per questo il magistrato è tenuto a

prendere molto sul serio l’attività e a presentarsi preparato all’udienza in

modo da poter chiarire con i comparenti eventuali aspetti, giuridici o fattuali

che siano, e indurli a verificare la possibilità di trovare un punto comune;

questa preparazione richiede indubbiamente del tempo e non dipende dagli approfondimenti

giuridici contenuti negli allegati, che il giudice è comunque tenuto ad

effettuare motu proprio per inquadrare la fattispecie e ipotizzare le

possibili vie da percorrere;

che in

considerazione della complessità della causa e dei fatti da chiarire - la

responsabilità degli organi in diritto societario essendo indiscutibilmente un

tipo di procedura complicata da istruire e decidere -, rispettivamente dei

limiti imposti dalla LTG, non è possibile sostenere che il primo giudice abbia ecceduto

Fatti

il margine d’apprezzamento concessogli nella determinazione in fr. 30'000.-

delle spese processuali, importo largamente al di sotto della metà del tetto

massimo consentitogli dal valore di causa (che avrebbe anche potuto essere

circoscritto dalle procedenti ai sensi dell’art. 86 CPC) e, oltretutto, a

carico, seppur solidalmente, di tre persone giuridiche distinte;

che di

conseguenza il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito;

che le

spese processuali della procedura di secondo grado seguono la soccombenza delle

reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. Il reclamo 8 giugno 2021 di RE 1, RE 2 e RE

3 è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese

processuali di fr. 900.- sono poste a carico delle reclamanti, in solido. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).