12.2021.98
Autorizzazione ad agire - impugnazione delle spese processuali - reclamo
13 settembre 2021Italiano11 min
il margine d’apprezzamento concessogli nella determinazione in fr. 30'000.-
Source ti.ch
Incarto n.
12.2021.98
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. CM.2020.94 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud promossa con istanza 24 novembre
2020 da
RE 1
patrocinata
da PA 1
RE 2
patrocinata
da PA 3
RE 3
patrocinata
da PA 2
contro
CO 1
patrocinato
da PA 5
CO 2
patrocinato
da PA 4
CO 3
patrocinato
dall’ PA 6
CO 4
patrocinata
da PA 4
CO 5
patrocinata da PA 7
con cui le istanti hanno promosso
una procedura di conciliazione nell’ambito di una vertenza mirante alla
condanna in solido dei convenuti al pagamento a loro favore di fr.
16'765'480.82 oltre interessi al 5% a far tempo dal 17 maggio 2017 e, in via
subordinata, al pagamento alla massa fallimentare __________ __________ __________,
di fr. 16'765'480.82 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2017;
domanda avversata dai
convenuti, che tuttavia, in occasione dell’udienza di conciliazione 19 gennaio
2021, hanno lasciato aperto uno spiraglio alle trattative, inducendo il Segretario
assessore, con l’accordo delle controparti, a sospendere la causa sino al 30
aprile 2021 per concedere loro del tempo per verificare se vi fossero spazi per
giungere a un accordo;
preso atto, a seguito dello
scritto 6 maggio 2021 di RE 1, del fallimento delle trattative, con decisione
10 maggio 2021, il Segretario assessore ha rilasciato a RE 1, RE 2 e RE 3
l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC, che consentiva loro,
entro tre mesi dalla notificazione, di far valere la pretesa di fronte a un
tribunale, ponendo a carico delle ditte istanti, in solido, le spese
processuali di fr. 30'000.-, con la precisazione che con l’inoltro della causa
di merito le stesse sarebbero state rinviate al relativo giudizio ai sensi
dell’art. 207 cpv. 2 CPC;
reclamanti le istanti, con reclamo 8 giugno 2021, con cui hanno
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'000.-,
subordinatamente a fr. 7’000.-, le spese processuali poste a loro carico, con
protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
il reclamo non
è stato intimato alle controparti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 24 novembre 2020 RE 1, RE 2 e RE 3 hanno promosso una procedura di
conciliazione nei confronti di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 relativa a
un’azione creditoria fondata sulla responsabilità degli organi societari della
fallita __________ __________, mirante a ottenere dai convenuti il pagamento a
favore delle istanti e, in via subordinata, della massa fallimentare, di fr.
16'765'480.82 oltre interessi di mora dal 17 maggio 2017;
che
essendo impossibile giungere a una conciliazione, la procedura si è conclusa
con la decisione di autorizzazione ad agire a favore delle istanti del 10
maggio 2021, con la quale il Segretario assessore ha caricato le spese
processuali di fr. 30'000.-, in solido, ad RE 1, RE 2 e RE 3;
che con
reclamo 8 giugno 2021 le istanti hanno chiesto di riformare la querelata
decisione nel senso di ridurre la tassa di giustizia e le spese a complessivi
fr. 3'000.- e in via subordinata a fr. 7'000.- con protesta di tasse, spese e
ripetibili di secondo grado: fondandosi sui principi di proporzionalità e dell’equivalenza,
essi hanno connotato come esorbitante e dunque inaccettabile l’importo fissato
dal primo giudice, ritenuto soprattutto che la procedura aveva comportato per
lui un modesto impegno orario, pari al massimo a 2/3 giornate lavorative e
all’udienza di conciliazione di 55 minuti (a fr. 250.-/h), oltre alle spese di
cancelleria;
che
l’autorizzazione ad agire in giudizio non è una decisione e di conseguenza non
può essere impugnata (DTF 139 III 273 consid. 2.3); essa non conclude il
procedimento, ma si limita a registrare il mancato accordo tra le parti e apre
la strada all'attore per procedere con una causa di fronte al tribunale
competente (art. 209 cpv. 3 CPC; Infanger,
in: Sutter-Somm e altri, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed. 2013, n. 2 ad art. 59 CPC);
che invece
la pronuncia sulle spese della procedura di conciliazione emessa nell'ambito di
un'autorizzazione ad agire ha il carattere di una decisione ed è in linea di
principio impugnabile (cfr. art. 209 cpv. 2 lett. d CPC; Infanger, op. cit., n. 14 ad art. 209
CPC);
che secondo
la prassi del Tribunale federale, la fissazione delle spese e delle ripetibili
in una decisione provvisoria (che non conclude il procedimento), come quella
della procedura di conciliazione, è anch'essa considerata una decisione
provvisoria (DTF 135 III 329 consid. 1.2); in effetti, con l’inoltro della
causa, le spese della procedura di conciliazione sono rinviate al giudizio di
merito ex art. 207 cpv. 2 CPC, sicché la relativa decisione non è definitiva;
che la decisione
sulle spese giudiziarie contenuta nell’autorizzazione ad agire può quindi
essere oggetto di reclamo se l’istante non avvia la procedura di merito (Aeschlimann-Disler/Heinzmann in: Petit
commentaire, Code de Procédure civile, 2020, n. 8 ad art. 207); di conseguenza
il termine per tale reclamo inizia a decorrere al momento dell’espiazione del
termine per avviare l’azione (art. 209 cpv. 3 CPC; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., n. 8 ad art. 207);
che
nonostante il Segretario assessore abbia indicato erroneamente nella decisione
impugnata che il termine di 30 giorni per il reclamo inizia a decorrere dalla
sua notificazione, le parti, assistite da avvocati professionisti, non possono fare
affidamento su tale indicazione;
che nel
reclamo le ricorrenti non sostengono né che il termine fissato sia già scaduto,
né di aver rinunciato al diritto di presentare la causa entro il termine ai
sensi dell'art. 209 cpv. 3 e 4 CPC, così che il procedimento possa essere
considerato concluso (DTF 134 II 120 consid. 1; STF 4D_68/2013 del 12 novembre
2013 consid. 3);
che di
conseguenza il reclamo è irricevibile;
che ciò
posto, a titolo abbondanziale, va rilevato che l’impugnativa sarebbe comunque
stata da respingere anche nel merito;
che in
effetti per giurisprudenza invalsa, nella
fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode di un
ampio potere d’apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso,
ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi
ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 10 febbraio 2012 inc. n.
12.2011.47, 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 13 maggio 2020 inc. n.
12.2019.197);
che se i minimi e i massimi delle tariffe applicabili sono rispettati,
la decisione sull’ammontare delle spese e ripetibili non deve nemmeno essere
motivata dal giudice (DTF 139
V 496 consid. 5; STF 4A_361/2015 del 14 settembre 2016 consid. 8);
che per una procedura di conciliazione l’art. 5 cpv. 1 LTG permette al
giudice di prelevare, per un valore di causa superiore a fr. 1'000'000.-, una
tassa di giustizia da fr. 3’000.- allo 0.5% del valore litigioso;
che per il caso in disamina, con un valore litigioso di fr.
16'765'480.82, porta la forchetta sino a fr. 83'827.40; forchetta entro la
quale ben si collocano le spese processuali esposte dal Segretario assessore di
complessivi fr. 30'000.-;
che il principio dell'equivalenza prevede che l'ammontare di una tassa
di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della
prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la
richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati
dall'attività giudiziaria; a tal fine l'autorità può tenere conto del valore
litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale,
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle
parti, come pure della loro situazione finanziaria;
che il vantaggio economico che deriva alla parte che adisce
l'autorità risiede nella possibilità di accedere alla giustizia per ottenere,
tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento di una pretesa; esso consiste,
in altri termini, nella facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per
la definizione pacifica di un litigio, laddove il valore oggettivo di tale
possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie quanto più alto è il
valore litigioso; non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia
corrisponda esattamente al costo dell'operazione e nei processi importanti
l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo da compensare le
perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci
l'accesso alla giustizia (DTF 145 I 66 consid. 5.2.3 e STF 5A_391/2020 del 2
dicembre 2020 consid. 7.2);
che il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo
in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai
tribunali non coprono mai i costi corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1)
e che la tassa va commisurata, oltre al valore litigioso determinante in base
alla LTG, anche alla natura e alla complessità dell'atto o della causa (art. 2
cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra il
valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa, l'autorità può
derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG);
che le reclamanti sostengono che nonostante l’allegato introduttivo di
causa fosse di ben 35 pagine il Segretario assessore si sarebbe dovuto e potuto
limitare a una mera disamina formale dello scritto non avendo alcuna contezza
dei documenti allegati e menzionati poiché non prodotti; inoltre le istanti si
sarebbero concentrate per scelta processuale sulla mera ricostruzione fattuale
con l’intento di verificare l’eventuale apertura dei convenuti a un accordo,
fatto che avrebbe consentito al Segretario assessore di non effettuare
un’approfondita analisi giuridica, con la conseguenza che il suo impegno per la
lettura e disamina dell’istanza di conciliazione, come per l’attività svolta
per il rilascio dell’autorizzazione ad agire, potrebbe essere quantificato in
un massimo di 2/3 giorni lavorativi, più 55 minuti di udienza di conciliazione,
il tutto a fr. 250.-/h;
che tali obiezioni non possono trovare seguito, poiché sebbene
l’attività del magistrato conciliatore sia minore rispetto a quella di quello
chiamato a giudicare la vertenza (cosa di cui l’art. 5 LTG tiene conto, come si
vede raffrontandolo agli importi dell’art. 7 LTG), non può essere neppure
banalizzata e svilita al punto da considerarla pari a quella di un mero
spettatore passivo: scopo della conciliazione, al di là dei fini perseguiti dai
legali (quali l’interruzione della prescrizione), spesso nemmeno noti al
tribunale, è quello di trovare, se possibile, una soluzione in una lite e
quindi evitare cause giudiziarie; proprio per questo il magistrato è tenuto a
prendere molto sul serio l’attività e a presentarsi preparato all’udienza in
modo da poter chiarire con i comparenti eventuali aspetti, giuridici o fattuali
che siano, e indurli a verificare la possibilità di trovare un punto comune;
questa preparazione richiede indubbiamente del tempo e non dipende dagli approfondimenti
giuridici contenuti negli allegati, che il giudice è comunque tenuto ad
effettuare motu proprio per inquadrare la fattispecie e ipotizzare le
possibili vie da percorrere;
che in
considerazione della complessità della causa e dei fatti da chiarire - la
responsabilità degli organi in diritto societario essendo indiscutibilmente un
tipo di procedura complicata da istruire e decidere -, rispettivamente dei
limiti imposti dalla LTG, non è possibile sostenere che il primo giudice abbia ecceduto
Fatti
il margine d’apprezzamento concessogli nella determinazione in fr. 30'000.-
delle spese processuali, importo largamente al di sotto della metà del tetto
massimo consentitogli dal valore di causa (che avrebbe anche potuto essere
circoscritto dalle procedenti ai sensi dell’art. 86 CPC) e, oltretutto, a
carico, seppur solidalmente, di tre persone giuridiche distinte;
che di
conseguenza il reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito;
che le
spese processuali della procedura di secondo grado seguono la soccombenza delle
reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Il reclamo 8 giugno 2021 di RE 1, RE 2 e RE
3 è irricevibile.
Considerandi
2.
Le spese
processuali di fr. 900.- sono poste a carico delle reclamanti, in solido. Non
si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).