12.2022.1
Mandato bancario, introduzione di interessi negativi sul conto
11 luglio 2022Italiano29 min
la AO 1 (qui di seguito anche solo “la banca”) della relazione bancaria n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.1
Lugano
11 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.142
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17
luglio 2019 da
AP
1 (GR)
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 121'671.71 oltre interessi
moratori del 5% dal 13 febbraio 2019;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con
decisione 24
novembre 2021;
appellante l’attore con atto di appello 10 gennaio 2022, con cui ha
postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 23
febbraio 2022 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
viste altresì la replica spontanea 14
marzo 2022 dell’appellante e la duplica spontanea
28 marzo 2022 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Dalla fine del 2014 all’inizio del 2018 AP 1 è stato titolare presso
la AO 1 (qui di seguito anche solo “la banca”) della relazione bancaria n. __________
(doc. 2). Gli averi in conto, inizialmente pari a fr. 5'400'174.- (doc. F1), sono
poi aumentati: essi ammontavano a fr. 18'244'872.- a fine 2015 (doc. F2), a fr.
15'545'417.- a fine 2016 (doc. F3), e a fr. 14'855'800.- a fine 2017 (doc. F4).
Oltre a questo conto nominativo, il cliente aveva aperto un’ulteriore relazione
presso la banca intestata alla sua società E__________, che non è oggetto della
presente vertenza.
B.
Dal 2015, la Banca nazionale svizzera (BNS) ha iniziato ad applicare
un interesse negativo (- 0.75%) sugli averi in franchi (eccedenti un
determinato importo) depositati presso di lei dagli istituti bancari (riserve
minime previste dalla legge e calcolate a dipendenza dell’ammontare dei loro impegni
a breve scadenza in franchi svizzeri, cfr. art. 18 LBN e art. 14 OBN).
C.
Successivamente, le varie banche hanno iniziato a valutare se e in
che misura ribaltare questo costo sui loro clienti, e meglio imponendo a loro
volta dei tassi d’interesse negativi sugli averi di questi ultimi, soprattutto
se superanti determinate soglie e non investiti (con conseguente assenza di
profitto per la banca).
D.
Nel corso degli anni, l’unico investimento effettuato dal cliente
sul suo conto nominativo, e meglio nell’agosto 2016, è stato l’acquisto di due
titoli (N__________ e N__________ Ltd) per complessivi fr. 506'250.- (doc. F3),
poi liquidati a fine ottobre 2017 (doc. F4). Il medesimo non ha eseguito
ulteriori operazioni d’investimento, preferendo mantenere gli averi in conto
nella forma liquida. Il suo consulente di riferimento è stato dapprima F__________
P__________, e in seguito F__________ C__________ e R__________ B__________.
E.
A partire da fine 2017/inizio 2018 è sorto un contenzioso fra il
cliente e la banca relativo all’addebito di interessi negativi sul conto.
Trattasi nello specifico di tre addebiti per complessivi
fr. 121'671.71 riferiti all’anno 2017 e meglio: un addebito di
fr. 42'510.43 effettuato il 29 maggio 2017 per il periodo 1° gennaio 2017 - 18
maggio 2017, e due addebiti di rispettivi fr. 69'716.61 e fr. 9'444.13
effettuati il 30 gennaio 2018 per il periodo 19 maggio 2017-31 dicembre 2017 (doc.
I). Il cliente ha chiesto alla banca la chiusura del conto per il 31 dicembre
2017 e l’annullamento di questi addebiti (doc. S, T e 12). La banca ha dato
seguito alla prima richiesta in data 9 febbraio 2018 (doc. H), ma si è
rifiutata di annullare gli addebiti.
F.
Esperito il tentativo di conciliazione e ottenuta l’autorizzazione
ad agire il 1° aprile 2019 (doc. B), con petizione 17 luglio 2019 AP 1 ha
convenuto la AO 1innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la
sua condanna al pagamento di fr. 121'671.71 oltre interessi moratori del 5% dal
13 febbraio 2019, quale restituzione degli importi posti a suo carico a titolo
di interessi negativi a fronte della violazione degli obblighi di informazione
e consulenza della banca. In sintesi l’attore ha sottolineato l’esistenza di un
accordo secondo il quale egli si sarebbe impegnato ad aumentare la liquidità in
conto (ciò che ha poi effettivamente fatto già dal 2015), e la banca a non
prelevare alcun interesse negativo. La banca avrebbe rispettato tale accordo
solo fino al 2017, per poi operare i tre addebiti in discussione, senza
informarlo e senza raccogliere il suo consenso.
G. Con
risposta 4 ottobre 2019 la convenuta si è opposta alla petizione,
negando l’esistenza dell’accordo preteso dall’attore ed evidenziando la
legittimità dell’addebito degli interessi negativi, trattandosi di esborsi che
essa ha dovuto effettivamente sopportare nei confronti della BNS (v. anche doc.
3 e 4), addebitati al cliente conformemente agli art. 9/10 delle Condizioni
generali di contratto (CG, v. doc. 2) e a lui noti, in quanto comunicatigli in
occasione di un incontro del 6 settembre 2016. La banca ha anche sottolineato
che si attendeva degli investimenti da parte del cliente, ma che questi vi ha
poi rinunciato.
H.
Con replica 5 novembre 2019 e duplica 6 dicembre 2019 le parti si
sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando quelle
avverse.
I.
Esperita l’istruttoria e prodotti gli allegati conclusivi scritti
(del 24 settembre 2020 l’attore e del 30 settembre 2020 la convenuta), con
decisione 24 novembre 2021 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di
spese (complessivi fr. 5'800.-) e ripetibili (fr. 7'500.-) a carico
dell’attore.
J.
Con atto di appello 10 gennaio 2022 l’attore si è aggravato contro
il citato giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la
petizione.
K.
Con risposta 23 febbraio 2022 la convenuta ha invece postulato la
reiezione dell’appello e la conseguente conferma del giudizio di prima sede.
L.
Con replica spontanea 14 marzo 2022 e duplica spontanea 28 marzo
2022 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie argomentazioni.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 10 gennaio 2022 contro la
decisione 24 novembre 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie),
così come sono tempestivi la risposta all’appello 23 febbraio 2022 e gli
ulteriori scritti spontanei delle parti.
Vi è tuttavia da osservare che lo scopo degli allegati
spontanei di seconda sede non è quello di ribadire tesi già proposte o
proponibili con il gravame bensì piuttosto quello di garantire il diritto di
essere sentiti in relazione a cosiddetti nova e dunque prendere
posizione su eventuali argomentazioni nuove contenute nella risposta all’appello (IICCA del 5 ottobre 2021, inc. 12.2021.28, consid. 2). L’appellante ha invece
prodotto una replica spontanea ben più corposa dell’impugnativa stessa,
costituita da numerose argomentazioni e ripetizioni e senza una precisa
individuazione di eventuali nuove tematiche, per cui la stessa non può essere ritenuta
ammissibile.
2.
Con l’impugnata decisione il
Pretore, dopo aver esposto il concetto di interesse negativo, ha rilevato che
in assenza di una clausola specifica al riguardo, occorre ricorrere
all’interpretazione del contratto e in particolare (qualora la volontà reale e comune delle parti non
possa essere stabilita), alla sua interpretazione oggettiva secondo il
principio dell'affidamento. Esaminando gli atti processuali, il primo giudice ha
stabilito che il cliente non ha ricevuto un preavviso scritto che gli
preannunciava l’addebito di interessi negativi a partire dal 1° gennaio 2017. Piuttosto,
la banca aveva adottato una strategia basata sul “case by case”, ovvero
valutando di caso in caso la situazione del cliente e la sua disponibilità a effettuare
degli investimenti, laddove la decisione di non investire avrebbe comportato
l’addebito di interessi negativi (testi G__________ P__________ e A__________ D__________).
Il cliente è stato informato di questa situazione in occasione di tre diversi
incontri del 7 settembre 2016 (doc. N, v. anche testi F__________ P__________ e
G__________ P__________), del 31 ottobre 2017 (doc. 9), e del 1° (recte:
18) gennaio 2018 (doc. 13). Peraltro il teste F__________ P__________ ha
dichiarato che il cliente, di professione imprenditore, già in precedenza
sapeva che la BNS aveva l’intenzione di applicare degli interessi negativi e
che questo costo avrebbe potuto ripercuotersi sul suo conto, come pure di
avergli consigliato di anticipare i tempi cominciando ad attuare degli
investimenti. Ciò che egli aveva fatto, seppur in misura molto limitata, con le
due operazioni di cui si è già detto, manifestando con ciò (come pure con la
sua decisione di non chiudere la relazione, se non alla fine del 2017) il suo
avvallo al modo di procedere della banca. Sennonché il medesimo, che possedeva
una diffidenza innata verso tutti gli strumenti bancari e necessitava di
liquidità per svolgere la sua attività nel settore delle materie prime, ha nel
seguito rifiutato le ulteriori e numerose proposte d’investimento (anche di
carattere prettamente conservativo) formulate dal suo nuovo consulente F__________
C__________, malgrado questi, già in occasione del loro primo incontro, lo
avesse avvertito che la conseguenza sarebbe stata l’applicazione di interessi
negativi. Inoltre, in relazione alle tesi dell’attore, il primo giudice ha
concluso che: l’esistenza sul suo conto di movimenti di denaro inspiegati in
entrata e in uscita a titolo d’interessi non comporta degli addebiti
ingiustificati (risultando il saldo sempre alla pari) e non riguarda il suo
obbligo di pagare gli interessi negativi, di cui era consapevole a fronte delle
discussioni avute e che risultavano dagli estratti bancari; egli non ha dimostrato
l’esistenza di un accordo che lo esonerava dal suddetto pagamento a dipendenza
della consistenza del suo conto; l'uso che la banca faceva dei suoi averi (menzionato
dal teste F__________ P__________) è irrilevante, trattandosi di un tema di
natura tecnica che avrebbe dovuto essere sottoposto a un vaglio peritale e
formare l'oggetto di una domanda riconvenzionale o di un’obiezione di
compensazione fondata sull’indebito arricchimento della banca (ovvero sulla
tesi che questa si sarebbe da una parte servita degli averi in conto come
garanzia, ma dall’altra avrebbe comunque deciso di applicare interessi
negativi); il tasso d’interesse negativo applicato era notorio, scaturendo da
una decisione pubblicamente accessibile della BNS; in merito alla decorrenza
degli interessi dal 1° gennaio 2017, i consulenti F__________ P__________ e F__________
C__________ sapevano che l’intenzione della banca era quella di applicare gli
interessi negativi in maniera “retroattiva” e lo hanno comunicato prontamente
al cliente (teste A__________ D__________), ciò per la prima volta nel 2016; il
fatto che l'attore fosse titolare anche di un secondo conto intestato alla E__________
SA non ha influenza sulla presente procedura, che riguarda la sua decisione di
non eseguire investimenti sul suo conto privato, accettandone le conseguenze.
Per tutti questi motivi, il Pretore ha concluso che l’addebito di interessi
negativi fosse giustificato, respingendo conseguentemente la petizione.
3.
Con l’impugnativa,
l’appellante censura innanzitutto a ragione alcuni accertamenti fattuali
imprecisi del primo giudice: non era lui, bensì la banca, a essere attiva nel
commercio delle materie prime
(risposta 4 ottobre 2019, punto n. 14;
teste F__________ P__________, verbale del 3 giugno 2020, p. 8). Il Pretore
indica poi, senza particolari spiegazioni, che l’incontro fra la banca e il
cliente di cui al doc. N è avvenuto il 7 dicembre 2016, malgrado il dato sia
quantomeno dubbioso: la risposta di prima sede della banca, i doc. N e 6 e alcuni
testi menzionano invece il 6 dicembre. Sull’eventuale rilevanza di dette
circostanze si dirà in seguito.
4.
L’appellante ribadisce in
questa sede l’esistenza di un accordo raggiunto con la banca secondo il quale,
qualora egli avesse aumentato la liquidità del conto, la banca l’avrebbe
esonerato dal pagamento degli interessi negativi; questo accordo sarebbe stato
vantaggioso anche per la banca, che essendo attiva nel settore delle materie
prime, necessitava di importanti liquidità per finanziare le proprie attività
commerciali (teste F__________ P__________, verbale del 3 giugno 2020, p. 8), e
sarebbe stato implementato negli anni 2015 e 2016 (tant’è che nessun interesse
negativo è mai stato addebitato in quel periodo). L’utilizzo di questo denaro
da parte della banca dunque, contrariamente a quanto osservato dal primo
giudice, sarebbe rilevante, poiché attesterebbe il senso dell’accordo
raggiunto, peraltro ulteriormente confermato dallo storno, da parte della
banca, di una serie di operazioni di addebito di interessi, che aveva perlomeno
generato confusione e alimentato la sua fiducia nel rispetto dei patti.
In ogni caso, l’appellante critica altresì il Pretore
per avere ammesso una sufficiente informazione da parte della banca. In primo
luogo, osserva che la documentazione di apertura di cui al doc. 2 (CG comprese)
non prevedeva l'addebito di interessi negativi. L’art. 10 delle CG, pur
menzionando genericamente gli “interessi”, era difatti stato redatto prima del 2015
e non poteva pertanto essere riferito agli interessi negativi, tant’è che la
banca durante la procedura di prima sede li ha qualificati come spesa ai sensi
dell’art. 402 CO, malgrado ciò non trovi conferma nella giurisprudenza del
Tribunale federale (STF 4A_596/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.3). Avendo le
parti pattuito la forma scritta, l’introduzione di interessi negativi, quale
modifica delle CG, avrebbe pertanto dovuto avvenire mediante una comunicazione
scritta (art. 12 e 16 CO), come anche ammesso dal teste A__________ D__________
(verbale del 3 giugno 2020, p. 4). In sua assenza, nessuno degli addebiti
sarebbe giustificato, ciò che il primo giudice avrebbe omesso di considerare,
oltretutto in violazione del suo diritto di essere sentito.
In secondo luogo, anche volendo ipotizzare l’ammissibilità
di un’informativa orale, l’appellante sottolinea che essa avrebbe dovuto
avvenire previamente rispetto a un addebito ed essere sufficientemente precisa.
Al riguardo, l’appellante non solo contesta di aver partecipato all’incontro di
cui al doc. N e datato 6 settembre 2016 (giacché quel giorno egli si trovava in
Italia, cfr. doc. Q, R e teste L__________ S__________, verbale del 5 giugno
2020), per cui l’addebito di interessi dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017
(data dell’incontro di cui al doc. 9), non sorretto da una previa
comunicazione, sarebbe retroattivo e ingiustificato; egli sostiene altresì che l’informazione
ricevuta sia stata insufficiente anche a livello contenutistico. Posto un
accresciuto onere di chiarezza e trasparenza della banca, anche in virtù
dell’approccio differenziato tenuto a dipendenza dei clienti interessati (“case
by case”), essa avrebbe difatti dovuto informarlo del tasso applicato (non
notorio, in quanto le banche erano libere di discostarsi, nei confronti dei propri
clienti, da quanto stabilito dalla BNS), delle relative scadenze e tempistiche;
e meglio la banca avrebbe dovuto avvertirlo che qualora non avesse investito
una parte della sua liquidità entro una determinata scadenza, avrebbe applicato
un preciso tasso d’interesse (- 0.75%) a partire da una specifica data (1°
gennaio 2017). Essa non lo ha mai preteso (difettando pertanto la sua difesa di
sufficiente allegazione), né lo ha dimostrato. In particolare, non lo attestano
né il doc. N, né i doc. 9 o 13 (del tutto generici), né i suoi stessi
collaboratori. Tutti gli addebiti sarebbero dunque illegittimi.
Inoltre, l’appellante contesta di avere mai
manifestato il proprio assenso a un simile modo di procedere, siccome gli investimenti
iniziali sono stati fatti a titolo di mera precauzione ancor prima che la banca
stabilisse la sua strategia, e non sono stati seguiti né da avvertimenti
sufficientemente espliciti e precisi, né da proposte d’investimento adeguate.
Aggiunge che egli non prendeva regolarmente visione degli estratti (visto anche
il sistema pattuito della posta a trattenere), che la confusione generata dalla
banca a causa di svariati e incomprensibili addebiti e riaccrediti descritti
come “Interest payment” (di cui si era lamentato, cfr. doc. I, 12 e teste
F__________ P__________, verbale del 3 giugno 2020, p. 11) ha aggravato il
problema e che egli non è giunto a conoscenza del primo addebito di interessi
negativi (che ignorava persino il suo consulente F__________ C__________, cfr. verbale
del 23 aprile 2020, p. 5 e descritto nel doc. I solo quale “Interest
correction 01.01.17 - 18.05.17”) se non dopo la richiesta di chiusura del
conto (cfr. doc. T).
Infine, l’appellante sostiene che la rinuncia agli
investimenti non doveva forzatamente comportare l’addebito di interessi
negativi: qualora fosse stato confrontato con una precisa scadenza per prendere
una decisione, egli avrebbe difatti potuto scongiurarlo con modalità
alternative, ad esempio convertendo i suoi averi in USD (peraltro con
conseguente e ingente profitto) oppure finanziando la sua stessa società E__________
SA (che avrebbe a sua volta evitato di pagare alla banca gli interessi passivi
per i crediti concessile), aspetti che contrariamente a quanto stabilito dal
Pretore, sarebbero pertanto di rilievo.
5.
Quale premessa, si può qui
precisare che per l'art. 8 CC, chi vuole dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. La norma
ripartisce l'onere della prova, nel senso che pone le conseguenze dell'assenza
di prova di un fatto a carico della parte che ne ha l'onere. Di regola chi fa
valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento e chi lo contrasta deve a sua volta provare i fatti che fondano le
sue eccezioni. Segnatamente, chi fa valere una pretesa contrattuale deve
provare che l'obbligazione esiste, e in particolare di avere correttamente
adempiuto alla propria prestazione, laddove l’onere della prova si capovolge se
il creditore la accetta senza riserve: in questo caso tocca a lui provare che
l'adempimento è mancato o è difettoso. Per contro, nell’azione di risarcimento
ai sensi dell’art. 97 CO, la violazione contrattuale dev’essere provata da
colui che agisce. Una violazione può ad esempio scaturire da una carente
diligenza o informazione. La dimostrazione di un fatto negativo (come l’assenza
di sufficienti informazioni) non comporta l’inversione dell’onere della prova;
piuttosto, il precetto della buona fede impone la collaborazione dell'altra
parte. Sarà poi nell’ambito dell’apprezzamento delle prove che il giudice dovrà
valutare l’insieme delle prove e delle controprove offerte (STF 4A_174/2017 del
1° settembre 2017 consid. 4, 4A_484/2009
del 31 agosto 2010 consid. 3).
6.
Ora, sul tema dell’asserito accordo
di esenzione, la censura appellatoria dev’essere respinta per assente
dimostrazione. Difatti, indipendentemente dal fatto che un simile accordo potesse
avere o meno un’utilità per la banca, le risultanze istruttorie ne smentiscono
l’esistenza. E meglio, confermano che banca e cliente avevano più volte
discusso del fatto che la prima avrebbe applicato interessi negativi in assenza
di investimenti da parte del secondo, ovvero che l’esenzione era temporanea e
condizionata alla futura esecuzione di investimenti, che la banca ha più volte
sollecitato (doc. N, 8, 10, 11, 13; teste F__________ C__________, verbale del
23.
aprile 2020, p. 3-5; teste F__________ P__________, verbale del 3 giugno
2020, p. 9-11). Oltretutto, la tesi sostenuta dal cliente nel suo
interrogatorio di avere ottenuto da A__________ D__________ (ex dirigente della
banca e supervisore di F__________ P__________) la promessa di non applicare
interessi negativi già prima dell’apertura del conto è stata confutata da
quest’ultimo nella sua audizione (verbale del 3 giugno 2020, p. 3). Pertanto,
dal semplice fatto che la banca avesse per un certo periodo rinunciato al
prelievo di interessi negativi, il cliente non poteva dedurre che ciò sarebbe avvenuto
anche in futuro.
7.
Sull’assenza nel contratto di
un riferimento agli interessi negativi e sulla necessità di una modifica
scritta delle condizioni generali, l’appellante rimprovera al giudice di primo
grado una carente motivazione ma non postula l’annullamento del giudizio di
primo grado e il rinvio dell’incarto alla Pretura. Nella fattispecie,
l’esistenza di una comunicazione in forma scritta da parte della banca, come
già accertato dal primo giudice, non può essere ammessa (non risultando dai
documenti agli atti né un relativo invio, né il suo ipotetico contenuto, ed
essendosi i testi espressi in maniera dubitativa ed eccessivamente generica al
riguardo, cfr. F__________ P__________, verbale del 3 giugno 2020, p. 11
e A__________
D__________, verbale del 3 giugno 2020, p. 4, 6-7). Ciononostante, il contratto
qui in discussione (contratto innominato di natura mista di principio
soggiacente alle norme sul mandato, cfr. DTF 110 II 283 consid. 1) non è
sottoposto per legge alla forma scritta (art. 12 CO), per cui non si può automaticamente
concludere che anche una sua modifica fosse soggetta a un obbligo di forma; ciò
non è previsto dall’art. 16 CO e sarebbe casomai da verificare sulla base dell’interpretazione
(STF 5A_251/2010 del 19 novembre 2010 consid. 6.1.2 e Müller in: Berner Kommentar OR, 2018, n. 72-74 ad art. 16);
sennonché l’appello non contiene argomentazioni al riguardo (se non riferendosi
alla testimonianza di A__________ D__________, che tuttavia non conferma alcun
obbligo di forma) e non fa pertanto emergere l’erroneità della decisione
impugnata e la necessità della forma scritta.
8.
Sul contenuto del contratto si
possono in ogni caso fare le seguenti osservazioni. L’art. 10 delle CG prevede
che “L’accredito e l’addebito di interessi, tasse di deposito, commissioni,
spese e imposte sul conto avvengono a discrezione della banca, mensilmente,
trimestralmente, semestralmente o annualmente. La Banca si riserva di
modificare in ogni momento i tassi di interesse e le commissioni”. La
clausola è formulata in modo ampio e generico (ed è pertanto problematica alla
luce della DTF 135 III 1 consid. 2.5). Essa non prevede né esclude
esplicitamente gli interessi negativi. Al limite ci si potrebbe chiedere se essi
siano più vicini al concetto di “spesa” piuttosto che di “interesse” (come
suggerito da svariati autori, cfr. DTF
145.
III 241 consid. 3.3 e Maurenbrecher/ Eckert, Aktuelle
vertragsrechtliche Aspekte von Negativzinsen in: GesKR 2015, p. 369). È poi oltremodo dubbio che al momento della sottoscrizione
del contratto, il cliente potesse comprendere che la clausola fosse riferita
anche a eventuali futuri interessi negativi. Inoltre, vige il principio secondo
cui le condizioni generali poco chiare devono essere interpretate a sfavore
della parte che le ha redatte. In siffatte circostanze, occorre valutare se il
cliente sia stato debitamente e sufficientemente informato sul tema e abbia
avuto la possibilità di reagire con cognizione di causa (visto l’impatto della
modifica, che avrebbe comportato l’addebito di oltre fr. 100'000.-/anno), e se
abbia conseguentemente accettato per atti concludenti l’introduzione degli
interessi negativi. La banca non ha messo seriamente in discussione l’esistenza
di suoi oneri di diligenza e informazione a tal proposito. Peraltro, la
menzione da lei fatta all’art. 402 CO (secondo cui il mandante deve rimborsare
al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare
esecuzione del mandato) non permette di concludere che gli interessi negativi da
lei dovuti alla BNS, e solo indirettamente connessi con l’esecuzione del
contratto qui in discussione, possano essere automaticamente riversati sul
cliente in assenza di un’indicazione anticipata sufficientemente chiara e
specifica.
9.
Ricordato che, come detto, il
cliente era sicuramente consapevole che la conseguenza di un mancato
investimento sarebbe stata l’applicazione degli interessi negativi, i documenti
e le testimonianze forniscono informazioni a tratti confuse, ambigue o molto
generiche sul momento e sul contenuto dell’informativa fornita al cliente.
Affinché quest’ultimo potesse valutare le sue alternative e prendere una
decisione al riguardo, egli doveva in ogni caso conoscere sia il momento
dell’introduzione di questi interessi, sia il tasso applicato (ritenuto che,
pur essendo il tasso della BNS notorio, gli istituti bancari privati erano
liberi di discostarsene a dipendenza delle loro decisioni strategiche e degli
accordi raggiunti con i vari clienti). In effetti, negli allegati introduttivi
di prima sede la banca non ha chiaramente preteso di aver fornito al cliente
queste puntuali indicazioni.
9.1
Le risultanze istruttorie dimostrano che già nel 2016, e meglio
ancor prima dell’incontro di cui al doc. N, le parti avevano discusso degli
interessi negativi e iniziato a valutare dei possibili correttivi in via
prudenziale, ciò che ha condotto alla selezione dei due investimenti di cui si
è già detto. Sul grado di approfondimento della tematica si sa ben poco,
laddove la situazione era ancora in divenire. A__________ D__________, nella
sua veste di direttore, ha rilevato che la strategia della banca (discussa in
sede dirigenziale e con i consulenti) era quella di informare il cliente della
situazione, concedergli un tempo di attesa di 6 mesi e successivamente, in
assenza di investimenti, applicare gli interessi in maniera retroattiva, che
aveva chiesto ai consulenti di fornire al cliente un’informativa trasparente, che
confidava nel rispetto di questa istruzione e che al cliente sono state
effettivamente sottoposte delle proposte d’investimento (verbale del 3 giugno
2020, p. 3-6); non essendo stato concretamente presente ai colloqui con
quest’ultimo, il valore della sua testimonianza deve tuttavia essere del tutto relativizzato.
Il teste F__________ P__________ ha unicamente riferito che in quel periodo si
era discusso di un possibile tasso negativo dello 0.5-0.75%, senza menzionare
un’ipotetica retroattività o scadenze (verbale del 3 giugno 2020, p. 9-10). Il
semplice fatto che il cliente abbia attuato due investimenti non significa in
altre parole che egli avesse in quel momento anche accettato delle precise
condizioni imposte dalla banca.
9.2
Per quanto riguarda il periodo successivo, le censure dell’appellante
non permettono di concludere che l’incontro di cui al doc. N (ovvero del
settembre 2016) non sia avvenuto. Le argomentazioni e le prove da lui
menzionate relative ai suoi impegni in Italia il 6 settembre 2016 e ai dati del
telepass, pur evidenziati nel suo interrogatorio e nell’audizione della teste L__________
S__________ (che, quale sua compagna, dev’essere apprezzata con prudenza) non
permettono di escludere che un incontro a __________, anche di breve durata,
possa aver avuto luogo, visti i numerosi riscontri che lo attestano (doc. N,
doc. 6, testi F__________ P__________, G__________ P__________, A__________ D__________
e V__________ C__________). Ancora una volta, sul contenuto del colloquio le
prove sono molto vaghe e non permettono di acclarare la trasmissione di
informazioni specifiche al cliente. A__________ D__________ si è limitato a
osservare che in tale frangente la banca si attendeva una presa di posizione
definitiva del cliente quale la chiusura del conto, la decisione di investire o
l’accettazione di interessi negativi, ma non risulta che abbia incontrato il
cliente (verbale del 3 giugno 2020, p. 3-6). G__________ P__________ (che quale
CEO della banca e dunque organo materiale della medesima ha con lei una marcata
vicinanza) ha invece presenziato all’incontro; nella sua audizione ha rilevato
che, non parlando l’italiano, ha comunicato con il cliente tramite l’ausilio
della traduzione di A__________ D__________ o F__________ P__________,
informandolo dell’intenzione della banca di applicare interessi in maniera
retroattiva nel caso di una sua decisione di non investire (verbale del 10
luglio 2020, p. 1-4). Ciò tuttavia è contraddetto non solo dall’interrogatorio
dell’attore, ma anche dai testi A__________ D__________ e F__________ P__________:
il primo come detto ha dichiarato di non aver mai incontrato il cliente (verbale del 3 giugno 2020, p. 3), il secondo che
l’incontro è durato meno di un quarto d’ora, che non vi ha partecipato
integralmente, che probabilmente il CEO e il cliente hanno parlato in italiano,
che il discorso verteva perlopiù su convenevoli, che non sapeva se gli
interessi negativi gli fossero stati già applicati e che forse il cliente ha
chiesto di esserne esentato (verbale del 3 giugno 2020, p. 10-11). Le
dichiarazioni di G__________ P__________ d’altronde non trovano un chiaro
riscontro neppure nel doc. N; il documento, che dovrebbe riportare il contenuto
della conversazione, evidenzia solamente la necessità della banca di applicare
interessi negativi ai fondi liquidi ingenti e non investiti e il grado di
soddisfazione del cliente, definito “entusiasta”: descrizione che sarebbe stata
ben poco plausibile qualora al cliente, pacificamente e notoriamente restio a investire,
fosse stato prospettato un addebito retroattivo di interessi negativi su un
capitale multimilionario.
9.3
Il contenuto dei colloqui ulteriori del 21 febbraio 2017 (doc. 8), del
31.
ottobre 2017 (doc. 9), del 22 novembre 2017 (doc. 10), del 27 dicembre 2017
(doc. 11), del 10 gennaio 2018 (doc. 12) e del 18 gennaio 2018 (doc. 13) è
ancor più nebuloso. Il doc. 8 accenna al problema degli interessi negativi,
senza fornire indicazioni più specifiche in relazione a tassi, date o scadenze.
Le note relative ai tre incontri successivi (doc. 9, 10 e 11) evidenziano solo
che il cliente stava valutando la possibilità di eseguire investimenti, anche
se in realtà, in data 6 dicembre 2017, egli aveva già chiesto di chiudere il
conto per la fine dell’anno. Queste note non menzionano esplicitamente gli
interessi negativi (secondo la teste R__________ B__________, nemmeno il doc. 9,
cfr. il verbale del 5 giugno 2020, p. 2), né che il cliente fosse stato reso
attento dell’avvenuto addebito registrato il 29 maggio 2017, e documentano invece
che egli era “soddisfatto”. Le testimonianze non aggiungono nulla di rilevante
a quanto detto; R__________ B__________ e F__________ C__________ si sono
limitati a riferire genericamente di aver discusso con il cliente degli
interessi negativi, che sarebbero stati applicati in assenza di investimenti (i
quali erano in fase di valutazione); oltretutto la prima ha affermato di non
essere stata a conoscenza della relativa politica della banca, avendo appena
iniziato a lavorare per la medesima (verbale del 5 giugno 2020, p. 3); il
secondo neppure ricordava il momento in cui la banca ha dato l’ordine e ha cominciato
ad addebitare interessi negativi, né che essi avevano iniziato a decorrere dal
1° gennaio 2017 (teste F__________ C__________, verbale del 23 aprile 2020, p.
5-6). Nel successivo incontro del 10 gennaio 2018 (doc. 12) il cliente ha
riferito di voler chiudere il conto “because of the applied commission”
(doc. 12), ritenuto che esso è stato chiuso solo nel mese di febbraio, dopo due
altri incontri (doc. 13 e 15) e un ulteriore addebito di interessi negativi con
valuta 30 gennaio 2018.
10.
Sul tema degli addebiti, vi è
anche da aggiungere che la banca nei propri allegati introduttivi di prima sede
non ha mai preteso di aver debitamente avvisato il cliente mediante la
trasmissione di regolari estratti conto, che non ha prodotto agli atti. L’unico
relativo documento contenuto nel fascicolo processuale è costituito dal
dettaglio doc. I, prodotto dal cliente e allestito solo nel 2018. In altre
parole, la banca non si è avvalsa di questo fatto, né della finzione della
ricezione derivante dal sistema di corrispondenza scelto dal cliente (posta a
trattenere), né della clausola della reclamazione, rispettivamente della tacita
ratifica delle operazioni per l’assente contestazione del cliente (sul tema, v.
ad esempio STF 4A_469/2020 del 31 marzo 2022 consid. 4.3-4-5). Nemmeno ha
preteso che il primo addebito del 29 maggio 2017 fosse riconoscibile per il
cliente sulla base della documentazione bancaria. In effetti, il doc. I non
mostra un sistema di registrazione particolarmente cristallino, dal momento che
si limita a descrivere l’addebito qui contestato del 29 maggio 2017 per fr.
42'510.43 quale “Interest correction”, senza alcuna informazione utile
(come il tasso applicato) e riporta poi una serie di operazioni di addebito e
riaccredito descritte come “Interest payment”. Secondo quanto risulta
dal doc. O, la banca ha infatti accreditato a più riprese (in giugno, settembre
e dicembre 2017) sul conto del cliente la medesima somma a titolo di interessi
positivi, dedotta l’imposta preventiva del 35% (fr. 42'510.43 – fr. 14'878.65),
per poi stornare le operazioni.
11.
In conclusione gli oneri
informativi della banca, che devono essere esaminati in maniera rigorosa alla
luce della sua attività sottoposta a vigilanza e del grado di fiducia di cui gode
da parte dei clienti e della piazza finanziaria, imponevano che la stessa quantomeno
informasse il cliente in maniera trasparente sulle precise modalità di addebito
degli interessi, ovvero impartendogli una scadenza per prendere una decisione
definitiva e avvertendolo che, in assenza di investimenti, avrebbe applicato un
determinato tasso d’interesse a partire da una determinata data. Le prove
esaminate dimostrano che ciò non è avvenuto e che l’informazione fornita è
stata oltremodo opaca e comunque priva della necessaria chiarezza e
concludenza, verosimilmente per il timore che un approccio eccessivamente
risoluto avrebbe indotto il cliente a lasciare la banca. Certo, il cliente può
averne in una certa misura approfittato per differire una sua decisione e
guadagnare tempo, ma alla luce di una situazione di ambiguità creata dalla
banca stessa, sicché non gli può essere rimproverato un abuso di diritto. Ne
discende che l’addebito degli interessi negativi per l’anno 2017 non può
ritenersi giustificato e dev’essere annullato, con conseguente obbligo per la
banca di restituire tali importi.
12.
Per tutti questi motivi,
l’appello dev’essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che
la AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 121'671.71
oltre interessi del 5% dal 13 febbraio
2019, e che le spese giudiziarie devono essere poste a carico della prima.
13.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza dell’appellata (art. 106 CPC). Le spese
processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.
5.
RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in
fr. 5’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 10 gennaio 2022 di AP 1 è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione 24 novembre 2021 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1 (inc. n. OR.2019.142) è così riformata:
1. La petizione è accolta. Di conseguenza, AO
1 è condannata a versare a AP 1
fr. 121'671.71 oltre interessi del 5% dal 13 febbraio 2019.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'800.-, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale è condannata a pagare alla parte attrice
l'importo di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.
3. Invariato.
4. Invariato.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico
dell’appellata, che rifonderà alla controparte
fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).