12.2022.100
Reclamo contro multa disciplinare (mancato adempimento di un ordine cautelare)
4 ottobre 2022Italiano18 min
“la depositaria”), __________ (v. doc. I di cui al richiamato inc. CA.2020.276).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.100
Lugano
4 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.2847 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 10 giugno 2022 da
CO 1 ()
patrocinata dagli PA 2,
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’istante ha
chiesto di dare seguito alle misure d’esecuzione previste dalla decisione
cautelare 4 gennaio 2021 della medesima Pretura (inc. CA.2020.276)
e di conseguentemente condannare la convenuta a pagare una multa di fr.
5'000.- per la violazione degli ordini ivi contenuti e una
multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, a far tempo dal 24
dicembre 2021;
domande avversate dalla
convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 26 luglio 2022;
insorgente la convenuta
con reclamo 8 agosto 2022, con cui ha postulato in via preliminare la
concessione dell’effetto sospensivo e in via principale la riforma della
decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza della controparte, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni
29 agosto 2022 ha postulato la reiezione del gravame;
viste altresì la replica
spontanea 12 settembre 2022 della reclamante e la duplica spontanea 26
settembre 2022 della resistente;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AO 1, società con sede a __________, unitamente a Th__________,
quali mandanti, e AP 1, società con sede a __________, quale mandataria, hanno
sottoscritto un contratto finalizzato alla partecipazione delle prime due nella
Sc__________, società con sede a __________. Il contratto, che prevedeva in
primo luogo la sottoscrizione del capitale della Sc__________ in ragione del
58%, disponeva altresì che le mandanti si impegnassero a depositare l’intero
pacchetto azionario presso la mandataria, o presso terzi da questa indicati,
che l’avrebbe detenuto a titolo fiduciario, in nome e per conto delle mandanti
(v. doc. M, in particolare art. 3 e 9). __________ Ca__________, in veste di
direttore di AP 1 (dal 18 luglio 2019 vice presidente di questa società), il 6
aprile 2009 ha disposto il trasferimento delle azioni della Sc__________
acquistate dalle mandanti presso Bl__________ (in seguito: Bl__________ o anche
“la depositaria”), __________ (v. doc. I di cui al richiamato inc. CA.2020.276).
In buona sostanza Bl__________ è un cosiddetto veicolo fiduciario (v. doc. O, p.
2, pt. 2 inc. CA.2020.276) tramite il
quale viene gestita la partecipazione azionaria di AO 1 nella Sc__________.
Quest’ultima risulta essere stata creata per curare un investimento riguardante
la costruzione di un immobile in __________.
B.
Con lettera 7 agosto 2020 il rappresentante legale di AO 1 ha
revocato il contratto sottoscritto con AP 1, rimproverandole di aver
crassamente violato l’obbligo di fedele e diligente esecuzione del mandato (con
particolare riferimento alla gestione dell’operazione immobiliare in __________)
e ha richiesto la firma della documentazione necessaria al trapasso delle
azioni (v. doc. I). Con scritto del 3 settembre successivo AP 1 ha respinto i
rimproveri mossi nei suoi confronti, ha preso atto della revoca del mandato ma
non si è espressa sulla restituzione delle azioni (v. doc. N).
C.
Con petizione 16 settembre 2020 AO 1 ha chiesto sia in via supercautelare
(inc. CA.2020.277) e cautelare (inc. CA.2020.276), sia in via principale, di ordinare
a AP 1 di far firmare a Bl__________ i documenti necessari al trasferimento delle
659 azioni da lei detenute nella Sc__________ onde esercitare i propri diritti
di azionista, con la comminatoria dell’art. 292 CPS nonché di una multa di fr.
5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- al giorno in caso di inadempimento.
D.
L’istanza supercautelare è
stata respinta dal Pretore in data 18 settembre 2020. Al termine della
procedura cautelare egli ha per contro accolto l’istanza con decisione 4
gennaio 2021 (doc. C), facendo ordine a AP 1 di far firmare a Bl__________ i
tre documenti annessi alla decisione (doc. B) e necessari al trasferimento
delle 659 azioni a AO 1 (ovvero il “Share transfer agreement” in doppia
copia, la “notice of transfer of shares” in doppia copia, e la “Schedule
E” in triplice copia), e di retrocederli all'istante entro il termine di 15
giorni, con la comminatoria dell'art. 292 CPS nei confronti di tutti gli
organi, i direttori, i collaboratori di AP 1 (in particolare __________ Ca__________
e __________ Za__________) nonché con la comminatoria di una multa disciplinare
di fr. 5'000.- giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC e di fr. 1'000.- per ogni
giorno di inadempimento giusta l'art. 343 cpv. 1 lett. c CPC nei confronti di AP
1.
E.
Il relativo appello presentato da RE 1 in data 15 gennaio 2021 è
stato respinto (nella misura della sua ricevibilità) da questa Camera con
decisione 23 marzo 2021 (inc. 12.2021.5, v. doc. E), a sua volta confermata dal
Tribunale federale in data 7 dicembre 2021 (inc. 4A_227/2021, v. doc. F). La
decisione pretorile 4 gennaio 2021 è pertanto passata in giudicato.
F.
Il 19 gennaio 2022 CO 1 ha esortato RE 1 a far firmare a Bl__________
e a farle pervenire, entro il 4 febbraio 2022, la documentazione necessaria al
trasferimento delle azioni (doc. G). Il 4 febbraio 2022 RE 1 l’ha informata di
avere aggiornato Bl__________ in relazione a ogni atto processuale (ivi
compresa la suddetta decisione del Tribunale federale, v. anche doc. 2) e di
averle trasmesso le sue richieste e i relativi ordini giudiziari mediante
scritto 31 gennaio 2022, allegando la relativa presa di posizione del
patrocinatore di Bl__________ (avv. A__________) e sottolineando che
quest’ultimo aveva sollevato una serie di obiezioni al trasferimento delle
azioni (doc. H).
G. Con
istanza 10 giugno 2022 CO 1, lamentando il mancato rispetto dei summenzionati
ordini cautelari, ha postulato innanzi alla medesima Pretura la condanna di RE
1 al pagamento di una multa di fr. 5'000.- e di una multa di fr. 1'000.- per
ogni giorno di inadempimento a far tempo dal 24 dicembre 2021 (inc. SO.2022.2847).
H.
La convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni 24 giugno
2022. Con replica spontanea 8 luglio 2022 e duplica spontanea 18 luglio 2022 le
parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
I.
Con decisione 26 luglio 2022 il Pretore ha integralmente accolto
l’istanza, condannando RE 1 a pagare una multa disciplinare di fr. 5'000.- e
una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento a far tempo dal 24
dicembre 2021, con seguito di spese (fr. 300.-) e ripetibili (fr. 6'000.-) a
carico della medesima e segnalazione della fattispecie al Ministero Pubblico.
J.
Con reclamo 8 agosto 2022 la convenuta è insorta contro tale
giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere l’istanza della
controparte come pure chiedendo in via preliminare la concessione dell’effetto
sospensivo al suo gravame, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi e produzione di un nuovo documento (doc. C) a suo dire atto ad attestare
l’avvenuto adempimento dei suoi obblighi e a interrompere pertanto il decorso
della multa giornaliera.
K.
Con osservazioni 29 agosto 2022 l’istante si è opposta al reclamo,
chiedendo di confermare la decisione di prima sede. Con replica spontanea 12
settembre 2022 la reclamante ha approfondito le proprie tesi, producendo
ulteriori documenti relativi ai passi da essa compiuti per attuare il
trasferimento delle azioni (doc. E-H). Con duplica spontanea 26 settembre 2022 la
resistente ha in particolare sottolineato che la controparte non avrebbe ancora
adempiuto ai propri obblighi e che tale adempimento neppure sarebbe ostacolato
da validi motivi.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare
nell’ambito di una procedura cautelare è una decisione di esecuzione
indipendente del giudice delle misure cautelari ai sensi dell’art. 267 CPC, che
come tale può essere impugnata in modo autonomo mediante reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. a CPC in connessione con l’art. 309 lett. a CPC (v. anche
STF 4A_189/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.3). Il termine di impugnazione e
quello per inoltrare la risposta è di dieci giorni, essendo la procedura di
natura sommaria (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie, il reclamo 8 agosto 2022 contro la decisione 26 luglio 2022 è
tempestivo, così come sono tempestive le osservazioni 29 agosto 2022, la replica spontanea 12 settembre 2022 e la duplica
spontanea 26 settembre 2022.
2.
Secondo l'art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Esso dev’essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il
reclamante non può limitarsi a proporre una propria tesi soggettiva, bensì deve
offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile,
spiegando perché esso denoti un'applicazione erronea del diritto oppure si
fondi su accertamenti di fatto manifestamente erronei. Se non ossequia a questi
requisiti, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile. Di principio, con il
reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti
o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
3.
Con l’impugnata decisione il primo giudice, dopo aver rimarcato la
sua competenza (art. 339 cpv. 1 lett. c CPC) e il passaggio in giudicato della
decisione cautelare 4 gennaio 2021, ha evidenziato che gli ordini ivi contenuti
non sono stati adempiuti dalla convenuta malgrado gli stessi fossero esigibili
e implementabili. Difatti, la medesima non ha allegato, ancor prima di
dimostrare, quale valido ostacolo si opponesse alla loro esecuzione, che
peraltro (contrariamente a quanto da lei preteso) rimaneva perfettamente
d’interesse per CO 1 (interesse attestato dal doc. G e dalla presente causa) e che
non presupponeva alcuna attività da parte di quest’ultima. Inoltre, come già
rilevato da questa Camera nella decisione 23 marzo 2021 (inc. 12.2021.5), RE 1
aveva il dovere di restituire le azioni a CO 1 in virtù del rapporto di mandato
fra loro intercorrente e a tal fine anche di imporre a B__________, quale
veicolo fiduciario sprovvisto di diritti soggettivi sui beni tenuti in
deposito, da lei medesima scelto e incaricato e per la quale aveva addirittura
potere di firma, la sua collaborazione. Ciò che non ha fatto, limitandosi colpevolmente
a inoltrare a Bl__________ una semplice richiesta o “supplica” (alla quale questa
ha opposto obiezioni infondate) anziché impartirle un ordine e se del caso
pretenderne il rispetto tramite l’avvio di un’azione giudiziale.
4.
Con il reclamo, RE 1 sostiene invece che non vi siano prove attestanti
l’inesecuzione degli ordini cautelari, e anzi di avere dimostrato di essersi
diligentemente attivata al fine di rispettarli, facendo tutto quanto in suo
potere per ottenere le firme necessarie al trasferimento delle azioni;
l’insuccesso dei suoi sforzi sarebbe da ricondurre a ostacoli a lei non
imputabili subentrati dopo l’emanazione della decisione cautelare, ovvero
all’opposizione di Bl__________ (v. anche gli art. 338 cpv. 2 e 341 cpv. 3
CPC), sulla quale essa non avrebbe l’influenza pretesa dal primo giudice. E
meglio, oltre a comunicare a Bl__________, in data 20 dicembre 2021, l’esito
del ricorso al Tribunale federale (doc. 2), la reclamante l’avrebbe poi
sollecitata, con scritto 31 gennaio 2022, a dare seguito alla decisione. Detto
scritto (doc. H), lungi dall’essere una supplica, aveva a mente della
reclamante la massima serietà, è stato allestito dal suo legale all’indirizzo
di quello di B__________ e riportava un chiaro obbligo giudiziario. È stata
quest’ultima società a formulare, in data 4 febbraio 2022, una ferma e
perentoria opposizione, rifiutandosi di procedere nei suoi incombenti alla luce
di motivazioni proprie oggettive e indipendenti da RE 1 (che il Pretore avrebbe
trascurato) e pretendendo l’ottenimento di chiarimenti (doc. H). Tale scritto,
che pure dimostrerebbe l’assenza di diritti di firma di RE 1 in relazione a Bl__________,
è stato prontamente trasmesso a CO 1, la quale tuttavia non ha reagito in alcun
modo, avanzando le prime contestazioni e richieste solo con l’istanza 10 giugno
2022.
La reclamante rimprovera altresì alla controparte di non aver mai agito
in causa direttamente nei confronti di Bl__________, con la conseguenza che gli
ordini cautelari di cui trattasi non le sono ora direttamente opponibili. Ne
deriverebbe pertanto la necessità di annullare le multe a suo carico.
Subordinatamente, la reclamante chiede che la multa (giornaliera) sia revocata
perlomeno a partire dal 2 agosto 2022, data in cui ha inviato a Bl__________,
dopo la notifica della decisione impugnata, un nuovo ordine di adempimento
(cfr. doc. C annesso al gravame), seguito da ulteriori prese di contatto con la
depositaria e con CO 1 (doc. E-H prodotti con la replica spontanea). Infine, la
medesima allude all’esistenza di generiche trattative fra non meglio precisati “azionisti”
che potrebbero portare a una risoluzione della controversia, riconoscendo tuttavia
che le stesse, non ancora formalizzate, non possono attualmente avere
un’influenza sull’esito del giudizio.
5.
Ora, la reclamante non contesta di avere un obbligo di restituzione
delle azioni fondato sul rapporto di mandato concluso con CO 1 e ora confermato
da una sentenza passata in giudicato, né di essere l’unica controparte
contrattuale della medesima (la quale, per quanto di conoscenza di questa
Camera e in assenza di migliori spiegazioni della reclamante, non risulta avere
alcuna relazione contrattuale con Bl__________). Non si vede pertanto perché quest’ultima,
alla luce del suo ruolo quale terza depositaria, dovrebbe poter pretendere
delle garanzie dalla proprietaria delle azioni (come suggerito dalla reclamante
nella sua replica spontanea, senza tuttavia approfondire la questione). RE 1 neppure
si confronta con il rilievo pretorile secondo cui CO 1 non ha mai rinunciato
alla restituzione né aveva alcun dovere di attivarsi onde dare esecuzione alla
sentenza cautelare; d’altronde, suoi particolari solleciti all’indirizzo di RE
1.
neppure sarebbero stati necessari, dal momento che questa ha ricevuto un
vincolante ordine giudiziale.
6.
Il reclamo neppure permette di sovvertire l’accertamento pretorile
relativo all’insufficienza dell’agire di RE 1. Innanzitutto la medesima,
nell’ambito della procedura cautelare, non aveva contestato che il suo organo __________
Ca__________ deteneva anche poteri di firma relativi a Bl__________, come
evincibile dal doc. Q (inc. CA.2020.276) e dalla decisione di questa Camera del
23.
marzo 2021 (inc. 12.2021.5, consid. 11). In questa sede del resto, essa si
limita a opporre a tale accertamento il contenuto del doc. H, che tuttavia non
dimostra alcunché al riguardo, se non la reticenza della depositaria nel
restituire le azioni. Già questo basterebbe per concludere che essa poteva e
può influenzare la volontà di Bl__________ e che la sua posizione le avrebbe
imposto un agire ben più incisivo che il semplice inoltro di una richiesta.
Aggiungasi che detta richiesta del 31 gennaio 2022 (doc. H) era ben lungi dal
contenere un’ingiunzione, non richiamava Bl__________ ai suoi doveri né era
corredata da un’opportuna comminatoria (preannunciante ad esempio l’avvio di un
contenzioso legale o un’eventuale pretesa di risarcimento danni). Neppure
risulta che RE 1, dopo aver preso atto della posizione oppositiva di Bl__________,
abbia reagito, assunto toni più risoluti, oppure intrapreso dei passi per
risolvere le obiezioni avanzate da quest’ultima. Obiezioni comunque sia giudicate
non ritualmente allegate, infondate e incomprovate dal Pretore, e che la
reclamante menziona appena con il suo gravame, senza pretendere di averle già illustrate
in prima sede o spiegare se e perché le medesime avessero pregio (cfr. reclamo,
p. 6 in fine e 7). A tal riguardo, il reclamo è pure insufficientemente
motivato. Non si vede in ogni caso perché RE 1 non potrebbe imporre alla
depositaria il rispetto delle sue istruzioni e come abbia potuto, dopo la
pronuncia definitiva del Tribunale federale, accettare senza resistenza i dubbi
esposti dalla medesima e riportati nell’impugnativa (asserita necessità di un
agire congiunto di tutti i depositanti, presunti atti illeciti di CO 1, interessi
di Sc__________), che riguardavano peraltro tematiche estranee al ruolo e alle
competenze di un mero veicolo fiduciario. Se ne deve concludere che a ragione
il Pretore ha qualificato il comportamento di RE 1 come superficiale e poco
serio, e soprattutto irrispettoso di un chiaro ordine giudiziale.
7.
Neppure si può concludere che, dopo l’emanazione della decisione qui
impugnata, RE 1 abbia intrapreso tutto quanto in suo potere per adempiere ai
suoi doveri. E meglio, anche volendo ipotizzare che quest’ultima non possa
agire direttamente per conto di Bl__________ (ciò di cui si dubita, visto
quanto sopra esposto), permettere eccezionalmente, nella presente procedura di
reclamo (cfr. art. 326 CPC), l’adduzione di fatti nuovi in quanto ne ha dato
motivo la decisione dell’autorità di prima istanza (v. sul tema DTF 139 III 466
consid. 3.4) e tenere così conto dei doc. C, E, F, G e H, tali documenti non possono
attestare un adempimento da parte della reclamante e interrompere il decorso
della multa giornaliera. Difatti, alla luce dei precedenti considerandi, del lungo
tempo inammissibilmente trascorso dall’emanazione dell’ordine cautelare, di
quanto rilevato dal primo giudice sulle azioni da intraprendere e del tenore
delle obiezioni sollevate da Bl__________ (che non sono state rese in alcun
modo convincenti), RE 1 non poteva limitarsi, a questo stadio della procedura, a
reiterare la sua richiesta nei confronti del veicolo fiduciario utilizzando una
diversa terminologia e dunque a “fare ordine” a Bl__________ (anziché “richiedere”)
di “eseguire immediatamente le formalità di cessione delle azioni” (doc.
C); né può essere sufficiente sollecitare un riscontro (doc. E), proporre
incontri/trattative o comunicare a CO 1 (che come detto, per quanto emerge
dagli atti, non ha alcun rapporto contrattuale con la terza depositaria) le
condizioni dettate da quest’ultima (doc. F, G e H). In altre parole tali
scritti, che peraltro non spendono una sola parola sugli obblighi di B__________
né preannunciano azioni più incisive nei confronti della medesima, non attestano
alcun passo significativo o progresso concreto nell’adempimento.
8.
Per il resto, il gravame non contiene contestazioni relative alla
quantificazione delle multe sancite dal primo giudice. Ne discende che la
decisione di primo grado dev’essere integralmente confermata, con la
precisazione che segue.
9.
Alla pag. 4 (primo paragrafo) del giudizio impugnato, il Pretore ha
stabilito che la decorrenza della multa giornaliera deve avere inizio in data
29.
dicembre 2021, siccome la decisione del Tribunale federale del 7 dicembre
2021.
è stata notificata a RE 1 in data 13 dicembre 2021. Ciò per tenere conto
(anche se il primo giudice non lo spiega esplicitamente) che a partire da quel
momento, la medesima avrebbe dovuto adempiere all’ordine entro 15 giorni. Il
dispositivo pretorile n. 1 riporta invece la data del 24 dicembre 2021, ciò che
deve pertanto essere attribuito a una mera svista redazionale. La discrepanza
imporrebbe una rettifica d’ufficio (art. 334 cpv. 1 CPC), che tuttavia non può
essere effettuata da questa Camera, essendo di competenza del giudice che ha
emanato la decisione in questione.
10.
Visto
quanto precede il reclamo dev’essere respinto, con conseguente conferma della
decisione di prima sede. Pertanto, la relativa richiesta di conferimento
dell’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.
11.
Il
valore litigioso della presente procedura, calcolato sulla base dell’importo
raggiunto dalle multe al momento della presentazione del gravame (8 agosto 2022),
ammonta ad almeno fr. 228'000.- ed è nel frattempo ulteriormente aumentato.
Le spese giudiziarie di
secondo grado seguono la soccombenza della reclamante. Le spese processuali,
calcolate sulla base degli art. 2 e 14 LTG, ammontano a fr. 3’000.-. Le
ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, sono
quantificate in fr. 5’000.-.
12.
La
sentenza impugnata, concernendo l'esecuzione di una decisione pronunciata in
materia di diritto delle obbligazioni, è suscettibile di un ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF; v. anche STF 4A_189/2016 del 13 luglio
2016.
consid. 1.1). La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare
non è temporanea e non costituisce pertanto una misura cautelare nel senso
dell'art. 98 LTF (STF 4A_406/2015 dell'11 luglio 2016 consid. 1.4 e 4A_189/2016
del 13 luglio 2016 consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. Il reclamo 8 agosto
2022 di RE 1 è respinto.
II. Le spese
processuali di fr. 3’000.- sono a carico della reclamante, che rifonderà alla
resistente fr. 5’000.- a titolo di ripetibili di secondo grado.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 e al Ministero pubblico, Lugano
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).