12.2022.102
Decisione finale, incidentale o ordinatoria processuale; scelta del rimedio giuridico; notifica degli atti giudiziari al recapito svizzero della parte convenuta; competenza internazionale e territoriale
25 ottobre 2022Italiano19 min
petizione 4 maggio 2021 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.102/112
Lugano
25 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 4 maggio 2021 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE
1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento in suo favore
di € 2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di tutti i
titoli depositati presso __________
AG, __________, sul conto __________ (ex __________) e presso
__________ AG sul conto __________ (o subordinatamente il
risarcimento del
loro controvalore, quantificabile in fr. 136'859.-, € 121'817 e £
45.83) come pure il
rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dalla convenuta
avverso il PE n. __________05
dell’UE di __________, con le comminatorie dell’art. 292 CPS e
della multa disciplinare;
domanda avversata dalla convenuta, che ha sollevato numerose
contestazioni ed
eccezioni preliminari e che con azione riconvenzionale ha chiesto
di condannare la
controparte al pagamento in suo favore di fr. 25'000'000.- a titolo
di risarcimento
danni;
vista la decisione 7 giugno 2022 con cui il Pretore ha stralciato
dai ruoli l’azione
riconvenzionale e ha respinto le eccezioni/contestazioni
preliminari presentate
dalla convenuta;
insorgente la convenuta con reclamo 14 agosto 2022, con il
quale ha chiesto di
accertare la nullità, rispettivamente annullare il querelato
giudizio, con protesta di
spese e ripetibili (inc. 12.2022.102);
letta l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla
reclamante in data 7 settembre
2022 (inc. 12.2022.112);
tenuto conto che il gravame non è stato notificato
all’attore per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Nell’anno 2006, CO 1 ha conferito all’avv. RE 1
un mandato di patrocinio (doc. D) riguardante un procedimento per rogatoria
internazionale in materia penale pendente a suo carico presso il Ministero
Pubblico di Lugano e il derivante blocco di determinati averi bancari a lui
riconducibili.
B.
Dopo varie vicissitudini penali che l’hanno vista coinvolta, quale
imputata, per reati di varia natura, RE 1 è stata condannata dalla Corte di
appello e di revisione penale (cfr. decisione CARP del 29 gennaio 2019, inc.
17.2017.46/104, di cui al doc. AA), che l’ha ritenuta autrice colpevole, fra
l’altro, di ripetuta appropriazione indebita qualificata, per avere
indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali di
pertinenza del suo cliente, rinviando quest’ultimo al foro civile per ogni sua
eventuale pretesa esulante da quanto riconosciutogli in quella sede a titolo di
risarcimento delle spese legali. La sentenza è stata oggetto di impugnazione al
Tribunale federale sia da parte di RE 1, che di CO 1, ma senza successo, sicché
è passata in giudicato.
C.
Dopo l’inoltro dell’istanza di conciliazione in data 18 novembre
2020 e l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 20 gennaio 2021, con
petizione 4 maggio 2021 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di € 2'430'044.61 oltre
accessori e la restituzione di tutti i titoli menzionati in ingresso (o
subordinatamente il risarcimento del loro controvalore, quantificabile in fr.
136'859.-, € 121'817 e £ 45.83) come pure il rigetto definitivo
dell’opposizione sollevata dalla convenuta avverso il PE n. __________05
dell’UE di __________, con le comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa
disciplinare. In sostanza, egli ha chiesto la restituzione di tutti gli averi
di sua spettanza affidati alla medesima e da questa indebitamente trattenuti, trasferiti
su altri conti, prelevati e/o utilizzati in maniera contraria alle istruzioni
ricevute.
D.
RE 1 si è opposta a tali pretese con risposta 28 novembre 2021,
avanzando altresì in via riconvenzionale una richiesta di risarcimento danni
avverso la controparte per almeno
fr. 25'000'000.- e sollevando una serie di eccezioni e contestazioni
preliminari (segnatamente: litispendenza, incompetenza internazionale diretta,
irregolarità dell’autorizzazione ad agire, tardività della petizione, assente
interesse giuridico di CO 1, errata quantificazione degli anticipi, carenze
nella notifica degli atti), sulle quali CO 1 ha preso posizione con
osservazioni 19 gennaio 2022, alle quali è seguito l’ulteriore scritto 17
febbraio 2022 di RE 1.
E.
Mediante un fax del 18 maggio 2022 RE 1 ha evidenziato di essere
domiciliata all’estero, chiedendo al Pretore di notificare tutti gli atti
giudiziari per via rogatoriale in __________, all’indirizzo da lei indicato.
Con scritto 18 maggio 2022, anticipato via e-mail lo stesso giorno e poi
trasmesso per via postale ordinaria all’indirizzo “__________ RE 1, CP __________,
__________” (e che non ha potuto essere recapitato per irreperibilità della
destinataria), il Pretore ha indicato alla medesima che la soluzione da lei
proposta avrebbe comportato difficoltà, ritardi e costi assolutamente evitabili,
invitandola a designare un valido recapito in Svizzera ai sensi dell’art. 140
CPC e informandola altresì della possibilità di ritirare gli atti giudiziari in
Pretura, dietro avviso telefonico. Con e-mail 28 maggio 2022, la convenuta ha
indicato, quale recapito postale svizzero: “__________ - __________ - __________”.
F.
Con decisione 7 giugno 2022 il Pretore ha decretato lo stralcio dai
ruoli dell’azione riconvenzionale di RE 1 per mancato versamento dell’anticipo
e ha respinto tutte le summenzionate eccezioni/contestazioni della medesima,
ponendo a suo carico le relative spese giudiziarie e citando le parti al
dibattimento di prime arringhe. In calce alla decisione è stato indicato il
rimedio del reclamo, entro il termine di 30 giorni. La decisione le è stata
trasmessa al recapito sopra indicato (__________ di __________).
G. Con
reclamo 14 agosto 2022 RE 1 si è aggravata contro il suddetto giudizio, chiedendo
di accertarne la nullità, rispettivamente di annullarlo, eccependo la sua
carente motivazione, la sua erronea notifica e l’incompetenza del primo
giudice, ribadendo inoltre la necessità di ricevere tutti gli atti giudiziari a
lei destinati presso il suo domicilio __________.
H.
Con ordinanza 22 agosto 2022 il Presidente di questa Camera ha
decretato che tutti gli atti relativi alla presente procedura sarebbero stati
notificati al __________ di __________.
I.
Dopo aver ricevuto il primo termine per il versamento dell’anticipo
delle presumibili spese processuali di fr. 1'000.-, con istanza 7 settembre
2022 RE 1 ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura
di seconda sede, nel senso di essere esentata dal pagamento di anticipi e
spese.
J.
Il gravame non è stato notificato alla controparte per una risposta.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali
di prima istanza e le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Qualora all’azione principale si contrapponga un’azione
riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due
pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Nell’ambito delle procedure ordinarie e
semplificate, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311
e 312 CPC). Nelle procedure sommarie, il termine è ridotto a 10 giorni (art.
314.
cpv. 1 CPC).
In presenza di una decisione appellabile, il rimedio
del reclamo è escluso. Quest’ultimo trova piuttosto applicazione, in
particolare, per quelle controversie che non raggiungono il valore litigioso di
fr. 10'000.- oppure qualora la contestazione verta unicamente sulle spese
giudiziarie (art. 110 CPC), negli altri casi previsti dalla legge e in quelli elencati
all’art. 309 CPC, come pure nell’ambito delle decisioni ordinatorie processuali
(art. 319 CPC). Il termine di reclamo è pure di 30 giorni (art. 321 cpv. 1
CPC), ridotto a 10 giorni in presenza di una decisione pronunciata in procedura
sommaria o di una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC).
L’atto di appello, come pure quello di reclamo (che
prevede una cognizione più limitata, cfr. art. 310 e 320 CPC), devono contenere
i motivi di fatto e di diritto sui quali si fondano ed essere motivati (art.
310.
e 311 cpv. 1, rispettivamente 321 cpv. 1 CPC). Il ricorrente deve spiegare
non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una
propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche
puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena
l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata
su più motivazioni indipendenti, l’insorgente è tenuto a dimostrare, pena
l’irricevibilità, che ciascuna è contraria al diritto. Difatti, se una sola di
esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili
critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile
2019, inc. 12.2018.6, consid. 6 e riferimenti ivi citati).
2.
Una decisione è finale quando
pone termine alla lite o perlomeno si esprime in maniera definitiva su una parte
indipendente di essa (decisione finale parziale), a prescindere dal fatto che
ciò avvenga per motivi procedurali o di merito (art. 236 CPC). Una decisione è invece
incidentale quando si pronuncia su un determinato tema (pregiudiziale) di
natura processuale o materiale senza porre termine alla lite o stabilire il
destino definitivo di una determinata pretesa (art. 237 CPC).
Il versamento dell’anticipo costituisce un presupposto
processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un
giudizio di non entrata nel merito da parte del giudice, ovvero di
inammissibilità (art. 101 cpv. 3 CPC). La dottrina maggioritaria ritiene che una
decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC è una decisione
finale ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in
funzione del valore litigioso (Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 3a
ed., n. 3a ad art. 101; Tappy in:
Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art.
103; Suter/Von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª
ed., n. 5 ad art. 103; IICCA del 19 settembre 2022, inc. 12.2022.59, consid. 5
e riferimenti).
3.
Nella fattispecie, la scelta
del rimedio giuridico operata dall’insorgente è problematica. Posto che la
controversia ha un valore litigioso ben superiore a fr. 10'000.-, il
dispositivo n. I della decisione pretorile (che pone fine alla lite per quanto
riguarda l’azione riconvenzionale) è qualificabile come decisione finale
impugnabile mediante appello. I dispositivi con cui il Pretore ha respinto le
varie eccezioni sollevate da RE 1, e meglio i dispositivi n. II
(litispendenza), n. III (incompetenza internazionale diretta), n. IV
(autorizzazione ad agire), n. V (tardività dell’azione) e n. VI (interesse
giuridico all’azione) costituiscono decisioni incidentali, pure appellabili. L’errata
scelta, da parte di RE 1, del reclamo anziché dell’appello già condurrebbe
all’inammissibilità del suo gravame in quanto diretto avverso tali dispositivi,
laddove ella, di professione avvocato, avrebbe dovuto accorgersi della
problematica malgrado l’erronea indicazione del rimedio giuridico contenuta in
calce alla decisione impugnata (ciò che di principio esclude la possibilità di
conversione del rimedio; sul tema v. ad esempio STF 4D_32/2021 del 27 ottobre
2021.
consid. 6.2, IICCA dell’11 luglio 2022, inc. 12.2022.68, consid. 1, IICCA
del 6 luglio 2022, inc. 12.2022.77, consid. 10 seg. e i riferimenti ivi
contenuti).
Diversa è la situazione per quanto riguarda i dispositivi
n. VII (reiezione di tutte le contestazioni di RE 1 riguardanti la misura
dell’anticipo sulle spese di causa), n. VIII (reiezione delle contestazioni relative
alla notifica degli atti) e n. IX (citazione al dibattimento). In relazione al
dispositivo n. VII, eventuali contestazioni concernenti l’anticipo a proprio
carico sono da sollevare mediante reclamo (entro il termine di 10 giorni) contro
la relativa decisione di fissazione ex art. 103 CPC (rimedio già utilizzato
dalla qui insorgente ma poi ritirato, cfr. IIICCA del 2 marzo 2022, inc.
13.2022.2/3), mentre di principio non sussiste interesse degno di protezione
nel contestare l’anticipo a carico della propria controparte. I dispositivi n.
VIII e n. IX possono essere qualificati come disposizioni ordinatorie, ciò che
comporterebbe tuttavia, anche in questo caso, un termine di impugnazione (di
reclamo) di soli 10 giorni e pertanto un problema di tempestività
dell’impugnativa.
Tali questioni non necessitano di ulteriore disamina,
dal momento che il gravame è, anche per altri motivi, palesemente destinato
all’insuccesso, come si vedrà qui di seguito.
4.
Innanzitutto, sul tema
dell’erronea notifica degli atti di prima sede, la ricorrente contesta l’e-mail
(non certificata) 18 maggio 2022 con cui il Pretore ha respinto la sua
richiesta di trasmettere gli atti giudiziari in __________, che non le è mai
stata regolarmente notificata tramite ordinanza cartacea (v. sopra consid. E).
Tale difetto comporterebbe anche l’erronea notifica della decisione qui
impugnata (indirizzata __________ di __________).
Ora, la notifica degli atti giudiziari
dev’essere fatta mediante via postale ordinaria (art. 138 CPC) oppure mediante
posta elettronica certificata (ovvero che soddisfi i requisiti di sicurezza e
affidabilità ai sensi dell’art. 139 CPC e della relativa Ordinanza del
Consiglio federale sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di
procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento o
“OCE-PCPE”). Una notifica mediante e-mail ordinaria non certificata non può
bastare, mentre quella in via edittale (art. 141 CPC) deve rimanere l’eccezione
ed è segnatamente applicabile qualora una parte con domicilio o sede all’estero
non abbia designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal
giudice (art. 141 cpv. 1 lett. c CPC). Nella fattispecie, l’ordinanza 18 maggio
2022.
(con la quale il Pretore aveva sollecitato RE 1 a designare un valido
recapito postale in Svizzera ai sensi dell’art. 140 CPC, con la comminatoria di
una notifica in via edittale), le ha potuto essere notificata unicamente
tramite semplice e-mail, ciò che non soddisfa i requisiti summenzionati.
D’altra parte tuttavia, anche la richiesta sulla quale era fondata, ovvero quella
di pari data dell’insorgente, era stata trasmessa alla Pretura tramite un fax sprovvisto
di firma autografa (art. 130 cpv. 1 CPC) ed era dunque da considerare invalida
ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 II 252 consid. 3
e 4 e 112 Ia 173; STF 1B_537/2011 del 16 novembre 2011 consid. 3). Comunque sia
ella, dopo il sollecito pretorile, aveva confermato al primo giudice mediante
e-mail del 28 maggio 2022 che il suo attuale recapito postale svizzero era “RE
1.
- __________ - __________”, ovvero quello utilizzato sia dal primo
giudice che in questa sede (cfr. ordinanza 22 agosto 2022). La medesima non contesta
che questo recapito sia valido e operante, né che ella, mediante tale modalità
di comunicazione, abbia potuto prendere parte alla procedura, visionare
tempestivamente i vari atti (ivi compresa la decisione impugnata) ed esercitare
compiutamente il suo diritto di essere sentita. Ne discende che la sua censura
è pure sprovvista di interesse degno di protezione, e non può trovare accoglimento.
5.
Anche le varie menzioni della
ricorrente a un’asserita prevenzione del giudice di primo grado sono
inammissibili, siccome non corredate da derivanti richieste di giudizio, non
essendo peraltro questa la sede per presentare un’istanza di ricusa, che ad
ogni modo risulta essere già stata avanzata ed evasa (e meglio dichiarata
inammissibile per mancato versamento dell’anticipo, v. ancora una volta IIICCA del
2.
marzo 2022, inc. 13.2022.2/3).
6.
Quanto all’asserita carente
motivazione della decisione di primo grado, la censura dell’insorgente è
oltremodo generica, poiché riferita globalmente all’insieme delle sue eccezioni
senza operare alcuna specificazione sui temi che la decisione avrebbe omesso di
affrontare. In ogni caso, posto che il Pretore non è tenuto a determinarsi su
ogni singola allegazione di parte, a torto ella gli rimprovera di avere
acriticamente ripreso le posizioni espresse dalla controparte nelle sue osservazioni
19.
gennaio 2022 senza fornire spiegazioni, quando in realtà il primo giudice ha
affrontato una per una le sue contestazioni fornendo una relativa motivazione
(seppur talvolta concisa); ciò era sufficiente per permetterle di comprendere
perché il Pretore ha statuito in tal modo, valutare con cognizione di causa se
deferire il litigio all'autorità superiore e formulare le sue censure.
7.
RE 1 ribadisce poi anche in
questa sede l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice svizzero,
rimarcando di avere spostato il proprio domicilio a __________, __________
(luogo di origine e di residenza prevalente della madre), ove avrebbe il centro
dei propri interessi. Ciò sarebbe attestato dai doc. C e D annessi al gravame,
ovvero dal certificato di domicilio (la cui autenticità non è mai stata
contestata) e dalla sua carta d’identità __________ (rilasciata solo alle
persone domiciliate con effettivo indirizzo e contratto di locazione o proprietà
immobiliare). L’esistenza di suoi luoghi di residenza (secondari) anche in __________
(__________) o in Svizzera non muterebbe tale circostanza (ritenuto oltretutto che
la sua attività professionale a __________ si è pressoché azzerata, riducendosi
a un ufficio di rappresentanza e ad attività di difesa nelle cause che la
vedono convenuta), né farebbe venir meno la necessità di essere convenuta al
suo domicilio estero. Tutte circostanze che il primo giudice avrebbe
arbitrariamente trascurato, rinviando peraltro, per fondare la propria
competenza, anche a un inesistente accordo fra le parti e richiamando in
maniera errata norme della CLug e della LDip.
Anche questa censura non può tuttavia sovvertire il
giudizio di primo grado, a causa della sua carente motivazione. Difatti, il
Pretore ha fondato la propria competenza su tre aspetti indipendenti fra loro: ovvero
situando a __________ il centro degli interessi (domicilio) dell’insorgente,
rinviando a una proroga di foro (art. 23 CLug) e richiamandosi agli art. 5 CLug,
113.
e 129 LDip. Indipendentemente da dove RE 1 abbia il proprio domicilio ai
sensi degli art. 59 CLug, 20 LDip e 23 CC (fermo restando che ella non apporta
elementi di particolare rilievo atti a sostanziare che il suo centro
d’interessi sarebbe a __________ invece che a __________), l’impugnativa non si
confronta debitamente con le altre due motivazioni pretorili. In primo luogo la
ricorrente, a fronte del chiaro riferimento del primo giudice alla procura
stipulata con CO 1 (doc. D), la quale stabiliva la competenza del foro di
Lugano per qualsiasi contestazione che avrebbe potuto sorgere in relazione al
mandato, non poteva limitarsi a sostenere l’inesistenza di una proroga di foro,
senza pretendere né tantomeno spiegare perché quella citata dal primo giudice
non dovrebbe essere valida o perché la presente controversia non possa essere
ricondotta a quel mandato di patrocinio e al suo inadempimento (secondo la tesi
attorea). In secondo luogo, a fronte delle succitate norme di diritto
internazionale privato atte a costituire un foro nel luogo di adempimento delle
prestazioni della mandataria (art. 5 CLug e 113 LDip), oppure nel luogo di un
eventuale atto illecito (art. 129 LDip), non è certamente sufficiente sostenere
genericamente che queste norme non sarebbero pertinenti, senza alcuna
spiegazione concreta. Ne deriva che anche per quanto riguarda la competenza
internazionale e territoriale, la decisione di prima sede resiste alla critica.
8.
A titolo abbondanziale è utile
aggiungere che la ricorrente, per il resto, non si confronta con le ulteriori
argomentazioni del primo giudice riguardanti la reiezione delle sue
contestazioni preliminari, e in particolare con quanto evidenziato a p. 2 della
decisione impugnata relativamente all’interesse giuridico di CO 1 all’azione,
ritenuto che il buon fondamento delle diverse pretese avanzate con la petizione
non è oggetto di questa fase processuale.
9.
Per tutti questi motivi,
l’impugnativa dev’essere respinta, nella misura della sua ricevibilità. Le
spese processuali della presente sentenza, calcolate sulla base dell’art. 14
LTG (ovvero utilizzando una tariffa più favorevole per la ricorrente rispetto a
quella prevista dagli art. 7 e 13 LTG) e moderate per tenere conto del fatto
che essa riguarda solamente alcune tematiche preliminari, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, il memoriale
non essendo stato notificato a CO 1 per una risposta.
10.
Le evidenti lacune del gravame
comportano altresì la reiezione dell’istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria formulata dall’insorgente in data 7 settembre 2022, per l’assenza
di prospettive di un esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). A titolo abbondanziale,
con riferimento al secondo requisito cumulativo dell’indigenza (art. 117 lett.
a CPC), si rileva in ogni caso che spetta alla parte richiedente presentare
(spontaneamente) in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando che ella non è in grado di affrontare le spese
connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della
propria famiglia (art. 119 cpv. 2 CPC e STF 5A_502/2017 del 15 agosto 2017
consid. 3.2). Ciononostante RE 1, pur dovendolo sapere, non ha fornito alcuna
concreta indicazione o documentazione al riguardo, limitandosi erroneamente a
osservare che la sua indigenza sarebbe “notoria”.
11.
Il valore litigioso
determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e
la LTG,
decide:
1. L’istanza 7 settembre 2022 di RE 1 tendente all’ammissione
all’assistenza giudiziaria (inc. 12.2022.112) è respinta. Non si
prelevano spese processuali.
2. Il reclamo 14 agosto 2022 di RE 1 (inc. 12.2022.102) è respinto,
nei limiti della sua ricevibilità.
3. Le
spese processuali della procedura di secondo grado, pari a
fr. 1’000.-, sono a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).