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Decisione

12.2022.102

Decisione finale, incidentale o ordinatoria processuale; scelta del rimedio giuridico; notifica degli atti giudiziari al recapito svizzero della parte convenuta; competenza internazionale e territoriale

25 ottobre 2022Italiano19 min

petizione 4 maggio 2021 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.102/112

Lugano

25 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 4 maggio 2021 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

RE

1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento in suo favore

di € 2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di tutti i

titoli depositati presso __________

AG, __________, sul conto __________ (ex __________) e presso

__________ AG sul conto __________ (o subordinatamente il

risarcimento del

loro controvalore, quantificabile in fr. 136'859.-, € 121'817 e £

45.83) come pure il

rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dalla convenuta

avverso il PE n. __________05

dell’UE di __________, con le comminatorie dell’art. 292 CPS e

della multa disciplinare;

domanda avversata dalla convenuta, che ha sollevato numerose

contestazioni ed

eccezioni preliminari e che con azione riconvenzionale ha chiesto

di condannare la

controparte al pagamento in suo favore di fr. 25'000'000.- a titolo

di risarcimento

danni;

vista la decisione 7 giugno 2022 con cui il Pretore ha stralciato

dai ruoli l’azione

riconvenzionale e ha respinto le eccezioni/contestazioni

preliminari presentate

dalla convenuta;

insorgente la convenuta con reclamo 14 agosto 2022, con il

quale ha chiesto di

accertare la nullità, rispettivamente annullare il querelato

giudizio, con protesta di

spese e ripetibili (inc. 12.2022.102);

letta l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla

reclamante in data 7 settembre

2022 (inc. 12.2022.112);

tenuto conto che il gravame non è stato notificato

all’attore per una risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Nell’anno 2006, CO 1 ha conferito all’avv. RE 1

un mandato di patrocinio (doc. D) riguardante un procedimento per rogatoria

internazionale in materia penale pendente a suo carico presso il Ministero

Pubblico di Lugano e il derivante blocco di determinati averi bancari a lui

riconducibili.

B.

Dopo varie vicissitudini penali che l’hanno vista coinvolta, quale

imputata, per reati di varia natura, RE 1 è stata condannata dalla Corte di

appello e di revisione penale (cfr. decisione CARP del 29 gennaio 2019, inc.

17.2017.46/104, di cui al doc. AA), che l’ha ritenuta autrice colpevole, fra

l’altro, di ripetuta appropriazione indebita qualificata, per avere

indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali di

pertinenza del suo cliente, rinviando quest’ultimo al foro civile per ogni sua

eventuale pretesa esulante da quanto riconosciutogli in quella sede a titolo di

risarcimento delle spese legali. La sentenza è stata oggetto di impugnazione al

Tribunale federale sia da parte di RE 1, che di CO 1, ma senza successo, sicché

è passata in giudicato.

C.

Dopo l’inoltro dell’istanza di conciliazione in data 18 novembre

2020 e l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 20 gennaio 2021, con

petizione 4 maggio 2021 CO 1 ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di € 2'430'044.61 oltre

accessori e la restituzione di tutti i titoli menzionati in ingresso (o

subordinatamente il risarcimento del loro controvalore, quantificabile in fr.

136'859.-, € 121'817 e £ 45.83) come pure il rigetto definitivo

dell’opposizione sollevata dalla convenuta avverso il PE n. __________05

dell’UE di __________, con le comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa

disciplinare. In sostanza, egli ha chiesto la restituzione di tutti gli averi

di sua spettanza affidati alla medesima e da questa indebitamente trattenuti, trasferiti

su altri conti, prelevati e/o utilizzati in maniera contraria alle istruzioni

ricevute.

D.

RE 1 si è opposta a tali pretese con risposta 28 novembre 2021,

avanzando altresì in via riconvenzionale una richiesta di risarcimento danni

avverso la controparte per almeno

fr. 25'000'000.- e sollevando una serie di eccezioni e contestazioni

preliminari (segnatamente: litispendenza, incompetenza internazionale diretta,

irregolarità dell’autorizzazione ad agire, tardività della petizione, assente

interesse giuridico di CO 1, errata quantificazione degli anticipi, carenze

nella notifica degli atti), sulle quali CO 1 ha preso posizione con

osservazioni 19 gennaio 2022, alle quali è seguito l’ulteriore scritto 17

febbraio 2022 di RE 1.

E.

Mediante un fax del 18 maggio 2022 RE 1 ha evidenziato di essere

domiciliata all’estero, chiedendo al Pretore di notificare tutti gli atti

giudiziari per via rogatoriale in __________, all’indirizzo da lei indicato.

Con scritto 18 maggio 2022, anticipato via e-mail lo stesso giorno e poi

trasmesso per via postale ordinaria all’indirizzo “__________ RE 1, CP __________,

__________” (e che non ha potuto essere recapitato per irreperibilità della

destinataria), il Pretore ha indicato alla medesima che la soluzione da lei

proposta avrebbe comportato difficoltà, ritardi e costi assolutamente evitabili,

invitandola a designare un valido recapito in Svizzera ai sensi dell’art. 140

CPC e informandola altresì della possibilità di ritirare gli atti giudiziari in

Pretura, dietro avviso telefonico. Con e-mail 28 maggio 2022, la convenuta ha

indicato, quale recapito postale svizzero: “__________ - __________ - __________”.

F.

Con decisione 7 giugno 2022 il Pretore ha decretato lo stralcio dai

ruoli dell’azione riconvenzionale di RE 1 per mancato versamento dell’anticipo

e ha respinto tutte le summenzionate eccezioni/contestazioni della medesima,

ponendo a suo carico le relative spese giudiziarie e citando le parti al

dibattimento di prime arringhe. In calce alla decisione è stato indicato il

rimedio del reclamo, entro il termine di 30 giorni. La decisione le è stata

trasmessa al recapito sopra indicato (__________ di __________).

G. Con

reclamo 14 agosto 2022 RE 1 si è aggravata contro il suddetto giudizio, chiedendo

di accertarne la nullità, rispettivamente di annullarlo, eccependo la sua

carente motivazione, la sua erronea notifica e l’incompetenza del primo

giudice, ribadendo inoltre la necessità di ricevere tutti gli atti giudiziari a

lei destinati presso il suo domicilio __________.

H.

Con ordinanza 22 agosto 2022 il Presidente di questa Camera ha

decretato che tutti gli atti relativi alla presente procedura sarebbero stati

notificati al __________ di __________.

I.

Dopo aver ricevuto il primo termine per il versamento dell’anticipo

delle presumibili spese processuali di fr. 1'000.-, con istanza 7 settembre

2022 RE 1 ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura

di seconda sede, nel senso di essere esentata dal pagamento di anticipi e

spese.

J.

Il gravame non è stato notificato alla controparte per una risposta.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza e le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Qualora all’azione principale si contrapponga un’azione

riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due

pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Nell’ambito delle procedure ordinarie e

semplificate, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311

e 312 CPC). Nelle procedure sommarie, il termine è ridotto a 10 giorni (art.

314.

cpv. 1 CPC).

In presenza di una decisione appellabile, il rimedio

del reclamo è escluso. Quest’ultimo trova piuttosto applicazione, in

particolare, per quelle controversie che non raggiungono il valore litigioso di

fr. 10'000.- oppure qualora la contestazione verta unicamente sulle spese

giudiziarie (art. 110 CPC), negli altri casi previsti dalla legge e in quelli elencati

all’art. 309 CPC, come pure nell’ambito delle decisioni ordinatorie processuali

(art. 319 CPC). Il termine di reclamo è pure di 30 giorni (art. 321 cpv. 1

CPC), ridotto a 10 giorni in presenza di una decisione pronunciata in procedura

sommaria o di una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC).

L’atto di appello, come pure quello di reclamo (che

prevede una cognizione più limitata, cfr. art. 310 e 320 CPC), devono contenere

i motivi di fatto e di diritto sui quali si fondano ed essere motivati (art.

310.

e 311 cpv. 1, rispettivamente 321 cpv. 1 CPC). Il ricorrente deve spiegare

non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una

propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche

puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena

l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata

su più motivazioni indipendenti, l’insorgente è tenuto a dimostrare, pena

l’irricevibilità, che ciascuna è contraria al diritto. Difatti, se una sola di

esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili

critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile

2019, inc. 12.2018.6, consid. 6 e riferimenti ivi citati).

2.

Una decisione è finale quando

pone termine alla lite o perlomeno si esprime in maniera definitiva su una parte

indipendente di essa (decisione finale parziale), a prescindere dal fatto che

ciò avvenga per motivi procedurali o di merito (art. 236 CPC). Una decisione è invece

incidentale quando si pronuncia su un determinato tema (pregiudiziale) di

natura processuale o materiale senza porre termine alla lite o stabilire il

destino definitivo di una determinata pretesa (art. 237 CPC).

Il versamento dell’anticipo costituisce un presupposto

processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un

giudizio di non entrata nel merito da parte del giudice, ovvero di

inammissibilità (art. 101 cpv. 3 CPC). La dottrina maggioritaria ritiene che una

decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC è una decisione

finale ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in

funzione del valore litigioso (Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 3a

ed., n. 3a ad art. 101; Tappy in:

Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art.

103; Suter/Von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª

ed., n. 5 ad art. 103; IICCA del 19 settembre 2022, inc. 12.2022.59, consid. 5

e riferimenti).

3.

Nella fattispecie, la scelta

del rimedio giuridico operata dall’insorgente è problematica. Posto che la

controversia ha un valore litigioso ben superiore a fr. 10'000.-, il

dispositivo n. I della decisione pretorile (che pone fine alla lite per quanto

riguarda l’azione riconvenzionale) è qualificabile come decisione finale

impugnabile mediante appello. I dispositivi con cui il Pretore ha respinto le

varie eccezioni sollevate da RE 1, e meglio i dispositivi n. II

(litispendenza), n. III (incompetenza internazionale diretta), n. IV

(autorizzazione ad agire), n. V (tardività dell’azione) e n. VI (interesse

giuridico all’azione) costituiscono decisioni incidentali, pure appellabili. L’errata

scelta, da parte di RE 1, del reclamo anziché dell’appello già condurrebbe

all’inammissibilità del suo gravame in quanto diretto avverso tali dispositivi,

laddove ella, di professione avvocato, avrebbe dovuto accorgersi della

problematica malgrado l’erronea indicazione del rimedio giuridico contenuta in

calce alla decisione impugnata (ciò che di principio esclude la possibilità di

conversione del rimedio; sul tema v. ad esempio STF 4D_32/2021 del 27 ottobre

2021.

consid. 6.2, IICCA dell’11 luglio 2022, inc. 12.2022.68, consid. 1, IICCA

del 6 luglio 2022, inc. 12.2022.77, consid. 10 seg. e i riferimenti ivi

contenuti).

Diversa è la situazione per quanto riguarda i dispositivi

n. VII (reiezione di tutte le contestazioni di RE 1 riguardanti la misura

dell’anticipo sulle spese di causa), n. VIII (reiezione delle contestazioni relative

alla notifica degli atti) e n. IX (citazione al dibattimento). In relazione al

dispositivo n. VII, eventuali contestazioni concernenti l’anticipo a proprio

carico sono da sollevare mediante reclamo (entro il termine di 10 giorni) contro

la relativa decisione di fissazione ex art. 103 CPC (rimedio già utilizzato

dalla qui insorgente ma poi ritirato, cfr. IIICCA del 2 marzo 2022, inc.

13.2022.2/3), mentre di principio non sussiste interesse degno di protezione

nel contestare l’anticipo a carico della propria controparte. I dispositivi n.

VIII e n. IX possono essere qualificati come disposizioni ordinatorie, ciò che

comporterebbe tuttavia, anche in questo caso, un termine di impugnazione (di

reclamo) di soli 10 giorni e pertanto un problema di tempestività

dell’impugnativa.

Tali questioni non necessitano di ulteriore disamina,

dal momento che il gravame è, anche per altri motivi, palesemente destinato

all’insuccesso, come si vedrà qui di seguito.

4.

Innanzitutto, sul tema

dell’erronea notifica degli atti di prima sede, la ricorrente contesta l’e-mail

(non certificata) 18 maggio 2022 con cui il Pretore ha respinto la sua

richiesta di trasmettere gli atti giudiziari in __________, che non le è mai

stata regolarmente notificata tramite ordinanza cartacea (v. sopra consid. E).

Tale difetto comporterebbe anche l’erronea notifica della decisione qui

impugnata (indirizzata __________ di __________).

Ora, la notifica degli atti giudiziari

dev’essere fatta mediante via postale ordinaria (art. 138 CPC) oppure mediante

posta elettronica certificata (ovvero che soddisfi i requisiti di sicurezza e

affidabilità ai sensi dell’art. 139 CPC e della relativa Ordinanza del

Consiglio federale sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di

procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento o

“OCE-PCPE”). Una notifica mediante e-mail ordinaria non certificata non può

bastare, mentre quella in via edittale (art. 141 CPC) deve rimanere l’eccezione

ed è segnatamente applicabile qualora una parte con domicilio o sede all’estero

non abbia designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal

giudice (art. 141 cpv. 1 lett. c CPC). Nella fattispecie, l’ordinanza 18 maggio

2022.

(con la quale il Pretore aveva sollecitato RE 1 a designare un valido

recapito postale in Svizzera ai sensi dell’art. 140 CPC, con la comminatoria di

una notifica in via edittale), le ha potuto essere notificata unicamente

tramite semplice e-mail, ciò che non soddisfa i requisiti summenzionati.

D’altra parte tuttavia, anche la richiesta sulla quale era fondata, ovvero quella

di pari data dell’insorgente, era stata trasmessa alla Pretura tramite un fax sprovvisto

di firma autografa (art. 130 cpv. 1 CPC) ed era dunque da considerare invalida

ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 II 252 consid. 3

e 4 e 112 Ia 173; STF 1B_537/2011 del 16 novembre 2011 consid. 3). Comunque sia

ella, dopo il sollecito pretorile, aveva confermato al primo giudice mediante

e-mail del 28 maggio 2022 che il suo attuale recapito postale svizzero era “RE

1.

- __________ - __________”, ovvero quello utilizzato sia dal primo

giudice che in questa sede (cfr. ordinanza 22 agosto 2022). La medesima non contesta

che questo recapito sia valido e operante, né che ella, mediante tale modalità

di comunicazione, abbia potuto prendere parte alla procedura, visionare

tempestivamente i vari atti (ivi compresa la decisione impugnata) ed esercitare

compiutamente il suo diritto di essere sentita. Ne discende che la sua censura

è pure sprovvista di interesse degno di protezione, e non può trovare accoglimento.

5.

Anche le varie menzioni della

ricorrente a un’asserita prevenzione del giudice di primo grado sono

inammissibili, siccome non corredate da derivanti richieste di giudizio, non

essendo peraltro questa la sede per presentare un’istanza di ricusa, che ad

ogni modo risulta essere già stata avanzata ed evasa (e meglio dichiarata

inammissibile per mancato versamento dell’anticipo, v. ancora una volta IIICCA del

2.

marzo 2022, inc. 13.2022.2/3).

6.

Quanto all’asserita carente

motivazione della decisione di primo grado, la censura dell’insorgente è

oltremodo generica, poiché riferita globalmente all’insieme delle sue eccezioni

senza operare alcuna specificazione sui temi che la decisione avrebbe omesso di

affrontare. In ogni caso, posto che il Pretore non è tenuto a determinarsi su

ogni singola allegazione di parte, a torto ella gli rimprovera di avere

acriticamente ripreso le posizioni espresse dalla controparte nelle sue osservazioni

19.

gennaio 2022 senza fornire spiegazioni, quando in realtà il primo giudice ha

affrontato una per una le sue contestazioni fornendo una relativa motivazione

(seppur talvolta concisa); ciò era sufficiente per permetterle di comprendere

perché il Pretore ha statuito in tal modo, valutare con cognizione di causa se

deferire il litigio all'autorità superiore e formulare le sue censure.

7.

RE 1 ribadisce poi anche in

questa sede l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice svizzero,

rimarcando di avere spostato il proprio domicilio a __________, __________

(luogo di origine e di residenza prevalente della madre), ove avrebbe il centro

dei propri interessi. Ciò sarebbe attestato dai doc. C e D annessi al gravame,

ovvero dal certificato di domicilio (la cui autenticità non è mai stata

contestata) e dalla sua carta d’identità __________ (rilasciata solo alle

persone domiciliate con effettivo indirizzo e contratto di locazione o proprietà

immobiliare). L’esistenza di suoi luoghi di residenza (secondari) anche in __________

(__________) o in Svizzera non muterebbe tale circostanza (ritenuto oltretutto che

la sua attività professionale a __________ si è pressoché azzerata, riducendosi

a un ufficio di rappresentanza e ad attività di difesa nelle cause che la

vedono convenuta), né farebbe venir meno la necessità di essere convenuta al

suo domicilio estero. Tutte circostanze che il primo giudice avrebbe

arbitrariamente trascurato, rinviando peraltro, per fondare la propria

competenza, anche a un inesistente accordo fra le parti e richiamando in

maniera errata norme della CLug e della LDip.

Anche questa censura non può tuttavia sovvertire il

giudizio di primo grado, a causa della sua carente motivazione. Difatti, il

Pretore ha fondato la propria competenza su tre aspetti indipendenti fra loro: ovvero

situando a __________ il centro degli interessi (domicilio) dell’insorgente,

rinviando a una proroga di foro (art. 23 CLug) e richiamandosi agli art. 5 CLug,

113.

e 129 LDip. Indipendentemente da dove RE 1 abbia il proprio domicilio ai

sensi degli art. 59 CLug, 20 LDip e 23 CC (fermo restando che ella non apporta

elementi di particolare rilievo atti a sostanziare che il suo centro

d’interessi sarebbe a __________ invece che a __________), l’impugnativa non si

confronta debitamente con le altre due motivazioni pretorili. In primo luogo la

ricorrente, a fronte del chiaro riferimento del primo giudice alla procura

stipulata con CO 1 (doc. D), la quale stabiliva la competenza del foro di

Lugano per qualsiasi contestazione che avrebbe potuto sorgere in relazione al

mandato, non poteva limitarsi a sostenere l’inesistenza di una proroga di foro,

senza pretendere né tantomeno spiegare perché quella citata dal primo giudice

non dovrebbe essere valida o perché la presente controversia non possa essere

ricondotta a quel mandato di patrocinio e al suo inadempimento (secondo la tesi

attorea). In secondo luogo, a fronte delle succitate norme di diritto

internazionale privato atte a costituire un foro nel luogo di adempimento delle

prestazioni della mandataria (art. 5 CLug e 113 LDip), oppure nel luogo di un

eventuale atto illecito (art. 129 LDip), non è certamente sufficiente sostenere

genericamente che queste norme non sarebbero pertinenti, senza alcuna

spiegazione concreta. Ne deriva che anche per quanto riguarda la competenza

internazionale e territoriale, la decisione di prima sede resiste alla critica.

8.

A titolo abbondanziale è utile

aggiungere che la ricorrente, per il resto, non si confronta con le ulteriori

argomentazioni del primo giudice riguardanti la reiezione delle sue

contestazioni preliminari, e in particolare con quanto evidenziato a p. 2 della

decisione impugnata relativamente all’interesse giuridico di CO 1 all’azione,

ritenuto che il buon fondamento delle diverse pretese avanzate con la petizione

non è oggetto di questa fase processuale.

9.

Per tutti questi motivi,

l’impugnativa dev’essere respinta, nella misura della sua ricevibilità. Le

spese processuali della presente sentenza, calcolate sulla base dell’art. 14

LTG (ovvero utilizzando una tariffa più favorevole per la ricorrente rispetto a

quella prevista dagli art. 7 e 13 LTG) e moderate per tenere conto del fatto

che essa riguarda solamente alcune tematiche preliminari, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, il memoriale

non essendo stato notificato a CO 1 per una risposta.

10.

Le evidenti lacune del gravame

comportano altresì la reiezione dell’istanza di ammissione all’assistenza

giudiziaria formulata dall’insorgente in data 7 settembre 2022, per l’assenza

di prospettive di un esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). A titolo abbondanziale,

con riferimento al secondo requisito cumulativo dell’indigenza (art. 117 lett.

a CPC), si rileva in ogni caso che spetta alla parte richiedente presentare

(spontaneamente) in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando che ella non è in grado di affrontare le spese

connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della

propria famiglia (art. 119 cpv. 2 CPC e STF 5A_502/2017 del 15 agosto 2017

consid. 3.2). Ciononostante RE 1, pur dovendolo sapere, non ha fornito alcuna

concreta indicazione o documentazione al riguardo, limitandosi erroneamente a

osservare che la sua indigenza sarebbe “notoria”.

11.

Il valore litigioso

determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e

la LTG,

decide:

1. L’istanza 7 settembre 2022 di RE 1 tendente all’ammissione

all’assistenza giudiziaria (inc. 12.2022.112) è respinta. Non si

prelevano spese processuali.

2. Il reclamo 14 agosto 2022 di RE 1 (inc. 12.2022.102) è respinto,

nei limiti della sua ricevibilità.

3. Le

spese processuali della procedura di secondo grado, pari a

fr. 1’000.-, sono a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).