12.2022.103
Contratto di lavoro - licenziamento immediato - indennità
15 novembre 2022Italiano28 min
testi assunti, avrebbe dovuto sentire quale teste il dr. __________ B__________.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.103
Lugano
15 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.145 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 aprile 2021 da
AO
1 (I)
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti patrocinati da PA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo
complessivo di fr. 26'661.85, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, il
rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Mendrisio, nonché la consegna di un attestato di lavoro indicante la
natura e la durata del rapporto di lavoro;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha
parzialmente accolto con sentenza 21 giugno 2022, condannando i convenuti in
solido a versare all’attore fr. 21'946.35, oltre interessi al 5% dal 27 agosto
2020, rigettando in via definitiva limitatamente all’importo suddetto i PE
menzionati e ordinando loro di consegnare entro 30 giorni dalla notifica della
decisione un attestato indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro,
senza prelevare oneri processuali e con l’obbligo per i convenuti, in solido,
di rifondere all’attore fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte;
appellanti i
convenuti con appello 23 agosto 2022, con cui chiedono la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in
via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice
affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 23
settembre 2022 l’attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili d’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. A partire dal mese di
novembre 1996 AO 1 ha lavorato in qualità di fisioterapista presso lo Studio
medico e di fisioterapia di AP 1 e AP 2, nel quale questi ultimi svolgevano la
propria attività professionale di medico rispettivamente di fisioterapista,
dapprima al 100% e a partire dal 2003 con un grado di occupazione del 50% e un
salario mensile netto di fr. 2'594.70 per tredici mensilità (petizione ad 2.1,
pag. 2; osservazioni ad 2.1, pag. 2).
B. Con scritto
raccomandato 23 luglio 2020 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
al 31 ottobre 2020 (doc. C inc. CM.2020.678). Il giorno seguente è stato
liberato dall’obbligo di prestare servizio (doc. D inc. CM.2020.678). Con
lettera 17 agosto 2020 AP 1 e AP 2 hanno ricordato al dipendente che il
contratto prevedeva un divieto di concorrenza valido nel Comune di M__________
e nel raggio di 7 chilometri dallo stesso (doc. E inc. CM.2020.678). Il 26
agosto 2020 AO 1, tramite il suo rappresentante legale, ha contestato la
pattuizione di un tale divieto, rivendicando il pagamento del salario,
comprensivo della quota parte di tredicesima e del saldo vacanze, sino alla
fine del rapporto di lavoro. Il giorno seguente AP 1 e AP 2 hanno comunicato al
dipendente la rescissione immediata del contratto di lavoro per causa grave ai
sensi dell’art. 337 CO, rimproverandogli la violazione del divieto di
concorrenza, in particolare per avere divulgato ai pazienti del loro studio di
fisioterapia che lo stesso sarebbe stato chiuso a breve (doc. G inc. CM.2020.678).
Il 14 settembre 2020 AO 1 ha contestato la disdetta immediata (doc. H inc. CM.2020.678)
e con precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio ha
escusso AP 1 e AP 2 per l’importo complessivo di fr. 32'873.90 oltre le spese
di esecuzione. Questi ultimi hanno interposto tempestiva opposizione (doc. I e
J inc. CM.2020.678).
C. Ritenendo
ingiustificato il licenziamento immediato, con petizione 28 aprile 2021 AO 1,
al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in
giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
per ottenere la loro condanna al pagamento dell’importo di fr. 9'946.35 netti,
oltre oneri sociali e interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di salario
per il periodo da agosto a ottobre 2020 e tredicesima pro rata per l’anno 2020
e di fr. 16'715.50, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di
indennità per licenziamento immediato ingiustificato (pari a cinque mensilità),
nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e
__________ dell’UE di Mendrisio, oltre la consegna di un attestato indicante la
natura e la durata del rapporto di lavoro.
D. Con risposta (recte:
osservazioni) 28 giugno 2021 i convenuti si sono integralmente opposti alla
petizione. Essi hanno dapprima eccepito la carenza di legittimazione passiva di
AP 1 e rimproverato all’attore di avere gravemente violato il dovere di fedeltà.
Nella denegata ipotesi di un accoglimento della pretesa attorea, essi hanno
posto in compensazione il grave pregiudizio economico cagionato dall’agire
sleale del dipendente, quantificato in complessivi fr. 25'000.- (fr. 15'000.-
per la perdita di clientela e fr. 10'000.- a titolo di torto morale).
E. All’udienza di
dibattimento del 26 novembre 2021 le parti si sono riconfermate nelle
rispettive richieste e argomentazioni, notificando le prove. L’attore ha
altresì contestato l’eccezione di carente legittimazione passiva di AP 1 e la
violazione del dovere di fedeltà.
F. Con disposizione
ordinatoria 13 gennaio 2022 il Pretore ha ammesso l’audizione di sei testi (sui
16 richiesti dai convenuti), indicando che avrebbe deciso sulle altre prove
offerte dalle parti una volta assunte quelle ammesse. Con ordinanza 23 febbraio
2022 il primo giudice, dopo l’assunzione di tre testi, ha preso atto delle
ragioni esposte dagli altri tre citati a comparire, i quali per motivi di
salute avevano chiesto di essere esonerati, e ha ritenuto decaduta la qualità
di teste di questi ultimi. Egli ha quindi ammesso l’assunzione di ulteriori
quattro testi, sentiti i quali ha respinto le restanti prove e dichiarato
chiusa l’istruttoria.
G. Raccolti gli allegati
conclusivi scritti delle parti, il Pretore, con sentenza 21 giugno 2022 qui
impugnata, ha accolto parzialmente la petizione. Egli ha di conseguenza
condannato AP 1 e AP 2, con vincolo di solidarietà, al pagamento di
fr.
21'946.35, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, rigettando in via
definitiva limitatamente all’importo suddetto i PE n. __________ e __________
dell’UE di Mendrisio, e ordinato ai convenuti di consegnare entro 30 giorni
dalla notifica della decisione un attestato indicante la natura e la durata del
rapporto di lavoro, senza prelevare oneri processuali e obbligando i convenuti,
in solido, a rifondere all’attore fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte.
Il primo giudice, in sintesi, accertata la competenza territoriale e
l’applicazione del diritto svizzero alla presente fattispecie nonché la
legittimazione passiva di AP 1, ha ritenuto il licenziamento immediato
ingiustificato, lo stesso non essendo sorretto da una causa grave ed essendo
altresì tardivo. Egli ha pertanto riconosciuto all’attore il salario fino alla
fine del mese di ottobre 2020 (fr. 7'784.10 netti), la tredicesima mensilità
pro rata (fr. 2'162.25 netti) e un’indennità per licenziamento immediato
ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO di fr. 12'000.- (pari a circa 3.5
mensilità lorde) e ordinato ai convenuti di rilasciare il certificato di lavoro
così come richiesto. Il Pretore ha infine respinto la pretesa di fr. 25'000.- a
titolo di risarcimento del danno posta in compensazione dai convenuti.
H. Con appello 23 agosto
2022 i convenuti sono insorti contro il giudizio impugnato chiedendo la riforma
del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e,
in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice
affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.
Con risposta 23 settembre
2022 l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e
ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che
sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima
istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così
esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il
termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC),
tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art.
145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta
all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai
sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
2. Il Pretore ha
riconosciuto a AP 1 la legittimazione passiva, rilevando come egli aveva agito
quale parte contrattuale in veste propria e non in rappresentanza della moglie,
come da lui sostenuto. Accertato che nel 1996 AO 1 era stato assunto presso lo
studio nel quale AP 2 e AP 1 svolgevano l’una l’attività di fisioterapista e
l’altro quella di medico, il primo giudice ha ritenuto irrilevante il fatto che
essi, per adeguarsi ai disposti della legge sanitaria e della LAMal, al più
tardi nel 2010 avevano poi costituito due ditte individuali per l’esercizio
delle rispettive attività, ritenuto che ciò non comportava automaticamente una
modifica delle parti vincolate al contratto di lavoro. Egli ha altresì rilevato
che i convenuti non avevano peraltro mai sostenuto di essersi accordati in tal
senso con il dipendente o di avergli comunicato che il contratto di lavoro
sarebbe continuato solo con la moglie. Sulla base dei documenti prodotti agli
atti dall’attore (doc. C, E, F, G, e C, E, G inc. CM2020.678) il Pretore ha
inoltre accertato che anche dopo il 2010 AP 1 aveva comunque continuato ad
agire – da solo o unitamente alla moglie ma sempre a proprio nome – in qualità
di datore di lavoro, ritenendo insufficiente al riguardo la sola circostanza
che AP 2 avesse sottoscritto a suo nome, per gli anni 2019-2021, la polizza assicurativa
relativa all’assicurazione infortuni e all’assicurazione malattia collettiva
(doc. 2).
2.1 Gli appellanti ribadiscono in
questa sede la tesi secondo cui la datrice di lavoro sarebbe unicamente AP 2,
il marito essendosi limitato ad assistere la moglie nelle pratiche
amministrative, agendo “in più occasioni in sua vece, ma sempre a nome e per
conto della moglie” (appello, ad 7.3, pag. 10). A loro dire, l’attore medesimo
avrebbe dato atto nella petizione di essere stato assunto dalla sola AP 2. Il
fatto che al momento dell’assunzione lo studio medico e di fisioterapia fosse
costituito da un’unica struttura non sarebbe sufficiente per ammettere la
legittimazione passiva di AP 1. A fronte dei doc. 1 e D (inc. CM.2020.678) e
delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno sempre distinto l’attività di
fisioterapia svolta da AP 2 da quella di medico svolta dal marito, nemmeno i
documenti prodotti da controparte e ritenuti dal Pretore sarebbero concludenti
per riconoscere a quest’ultimo la qualità di datore di lavoro.
2.2 La censura è irricevibile per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) nella misura in cui gli appellanti
non si sono confrontati criticamente con tutte le considerazioni che hanno
indotto il giudice di prime cure a respingere l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva. In particolare essi non hanno spiegato per quali
ragioni di fatto o di diritto sarebbe errata la conclusione del Pretore,
secondo cui la costituzione di due ditte individuali per l’esercizio delle
rispettive attività non aveva comportato automaticamente una modifica delle
parti vincolate al contratto di lavoro, tanto più che essi non avevano mai
sostenuto di essersi accordati con l’attore in tal senso o di avergli comunicato
che il contratto sarebbe continuato soltanto con AP 2 né hanno esposto i motivi
per cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante il fatto che
la polizza assicurativa relativa all’assicurazione infortuni e malattia
collettiva era stata firmata dalla sola AP 2. Gli appellanti si sono in
definitiva limitati a contrapporre una personale valutazione delle prove, di
modo che l’appello su questo punto si rivela irricevibile.
2.3 Ad ogni modo gli appellanti,
cui incombeva l’onere della prova (Watter,
Basler Kommentar, 7a ed., 2020, n. 34 ad art. 32 CO e riferimenti),
non sono stati assolutamente in grado di dimostrare che AP 1 aveva agito in
nome della moglie, come sostenuto. È in particolare pacifico che quest’ultimo
non si sia mai presentato espressamente all’attore in tale veste né gli atti
permettono di ritenere che il dipendente potesse desumere dalle circostanze la
volontà di AP 1 di fungere da rappresentante della moglie o avesse dovuto
desumerlo in buona fede. Se è vero che l’attore nella petizione ha addotto di
“avere concluso un contratto di lavoro” con AP 2, è però altrettanto vero che
egli ha specificato di essere “stato assunto presso lo Studio Medico e
Fisioterapico dei convenuti” (petizione, pag. 2). Il fatto che al momento dell’assunzione
e almeno fino al 2010 il menzionato studio costituisse un’unica entità in cui i
convenuti svolgevano la propria attività e che lo stesso era riconducibile a
entrambi è pacificamente ammesso dagli stessi appellanti (risposta, pag. 2) e
peraltro confermato dal certificato di cui al doc. B (inc. CM.2020.678)
intestato a “Studio Medico e di Fisioterapia Dr. AP 1 e AP 2”, firmato da AP 1,
in cui quest’ultimo attesta che l’attore ha lavorato “presso il nostro studio
di fisioterapia” dal mese di novembre 1996. È altresì a giusta ragione che il
Pretore ha ritenuto inequivocabili i documenti prodotti dall’attore, dai quali
emerge come AP 1 anche dopo il 2010 ha continuato ad agire in proprio nome (da
solo o unitamente alla moglie) nei confronti di AO 1 per le questioni attinenti
al rapporto di lavoro, senza mai manifestargli che egli agiva invece come
rappresentante della moglie (doc. C, E, F, G e C, E, G inc. CM.2020.678). Tale
tesi risulta peraltro chiaramente smentita già solo dal fatto che se così fosse,
non si capisce la necessità (né gli appellanti l’hanno spiegato) di firmare
congiuntamente la lettera 17 agosto 2020 con cui essi hanno preso atto della
disdetta ordinaria del dipendente ricordandogli l’esistenza dell’asserito
divieto di concorrenza (doc. E inc. CM.2020.678) o, successivamente, la
disdetta immediata (doc. G inc. CM.2020.678), essendo sufficiente la sola firma
della moglie (o di AP 1 con l’indicazione della sua qualità di rappresentante).
A fronte di queste chiare e inequivocabili risultanze non soccorre agli
appellanti il rinvio al doc. D (inc.CM.2020.678), da essi mai evocato negli
allegati preliminari e in cui, pur essendo firmato dalla sola AP 2, in
riferimento allo studio è sempre usato l’aggettivo “nostro”, e al doc. 1 che si
riferisce alle modalità di fatturazione delle prestazioni e che nulla ha a che
fare con il rapporto contrattuale tra le parti in causa.
2.4 Per completezza va infine
rilevato che, come già ricordato, incombeva agli appellanti l’onere di
sostanziare e dimostrare le circostanze da cui dedurre l’assenza della
legittimazione passiva di AP 1, ciò che in concreto hanno tuttavia omesso di
fare, limitandosi alla semplice affermazione dell’asserita assenza della
legittimazione passiva e rinviando a sostegno della loro tesi ai doc. 1 e 2. A
fronte delle chiare risultanze documentali è a giusta ragione che il Pretore ha
ammesso la legittimazione passiva di AP 1. Contrariamente a quanto sembrano
pretendere gli appellanti, la massima inquisitoria sociale, applicabile alla fattispecie,
non obbligava il giudice di prime cure ad approfondire la questione della
legittimazione passiva e ad ammettere l’interrogatorio delle parti. Tale massima, infatti, non esonera le parti dal loro obbligo di
collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102
consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a), né obbliga il giudice a istruire
d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 141
III 569 consid. 2.3 e 3.1, DTF 139 III 13 consid. 3.2). La massima inquisitoria
sociale mira, infatti, a garantire la parità tra le parti al procedimento e ad accelerare
la procedura, non a supplire alle carenze di una parte negligente, tanto più
se, come in concreto, adeguatamente patrocinata da un legale (DTF 141 III 569
consid. 2.3.1).
2.5 Sempre con
riferimento all’eccezione di carente legittimazione passiva gli appellanti
lamentano infine una violazione del loro diritto alla prova e rimproverano al
Pretore di non avere disposto l’interrogatorio delle parti che avrebbe
“permesso di determinare con certezza il rapporto di subordinazione” con la
sola AP 2 (appello ad 7.3, pag. 11). La richiesta di annullamento della
decisione con rinvio degli atti all’istanza inferiore affinché completi
l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, formulata in via subordinata dagli
appellanti, deve essere disattesa per i motivi che saranno esposti al
considerando 4.5, cui si rinvia.
3. Il Pretore ha in
seguito ritenuto non adempiuti i presupposti dell’art. 337 CO per poter considerare
giustificato il licenziamento immediato. In sintesi, egli ha concluso che i
convenuti, oltre a non avere dimostrato l’esistenza di una causa grave, avevano
pure omesso di sostanziare le circostanze atte a dimostrare la tempestività del
provvedimento. Ignorando del tutto quest’ultima conclusione e limitandosi a
criticare il giudizio solo sulla questione dell’esistenza di una causa grave,
gli appellanti si scontrano con la
consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza
impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto
pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Sulla questione del
carattere giustificato o no del licenziamento immediato l’appello si rileva
pertanto irricevibile. È solo
per motivi di completezza che nel proseguo verranno trattate le critiche degli
appellanti in merito all’asserita violazione del contratto di lavoro.
4. Per quanto concerne
il motivo del licenziamento in tronco gli appellanti lamentano una violazione
del loro diritto alla prova e rimproverano al Pretore la mancata assunzione di
tutte le prove da loro offerte, in particolare quella del teste dr. __________ B__________,
degli ulteriori pazienti di AP 2 (7) e di non avere disposto l’interrogatorio
delle parti.
4.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2
Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà
di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle
relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione
(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF
4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid.
8.1). Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i
fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova
offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo utile e nelle forme
prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato è retto
dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost.,
è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale
svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma, ogni parte può
pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti
tempestivamente e nelle forme prescritte. Ciò presuppone una corretta
allegazione dei fatti e un onere di specificazione delle pertinenti prove, nel
senso che la parte deve associare correttamente fatti e prove, indicando i
mezzi di prova riferiti a ogni fatto sui quali poggia le proprie domande (art.
55 e 221 cpv. 1 lett. e CPC; v. anche IICCA del 19 dicembre 2019, inc.
12.2018.71, consid. 11). Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non
esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può rifiutare
l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con
l’oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito
di fondare il proprio convincimento (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2 con riferimenti).
4.2 In concreto, il Pretore ha
concluso che l’asserita grave violazione del contratto di lavoro posta a
fondamento del licenziamento immediato non è stata dimostrata dai convenuti.
Negli allegati preliminari essi hanno addotto che il provvedimento sarebbe
stato giustificato dall’agire sleale dell’attore durante il rapporto di lavoro,
il quale aveva costituito una nuova società e cercato di accaparrarsi i pazienti,
comunicando loro che lo studio di fisioterapia avrebbe chiuso e intraprendendo
una campagna diffamatoria nei loro confronti. Al riguardo il Pretore ha
rilevato che la costituzione della società __________ Sagl da parte dell’attore,
di __________ M__________ e di un terzo (doc. 3), la cui l’attività era
iniziata il 1° dicembre 2020, ossia scaduto il termine di disdetta (doc. H e
verbale di dibattimento del 26 novembre 2021, pag. 2 e 3), non violava il
contratto, tale atto costituendo un’attività preparatoria che un lavoratore può
espletare durante il rapporto di lavoro senza ledere il suo obbligo di fedeltà.
Nessuno degli altri testi assunti aveva inoltre confermato la tesi degli
appellanti, secondo cui l’attore avrebbe cercato di accaparrarsi i loro pazienti
e condotto una campagna diffamatoria nei loro confronti. In merito al teste __________
A__________, dipendente dei convenuti, che nella dichiarazione scritta di cui
al doc. 5 aveva confermato la loro tesi, il primo giudice ha ritenuto la sua
testimonianza inattendibile, lo stesso avendo confermato solo parzialmente
quanto da lui riportato in tale documento, le sue dichiarazioni essendo peraltro
state smentite dai testi __________ R__________, __________ Ru__________ e __________
M__________ e avendo ammesso di avere riportato nel doc. 5 dei fatti sentiti da
terzi. Gli unici testi (__________ I__________ e __________ Ro__________) che avevano
dichiarato di avere sentito che lo studio di fisioterapia sarebbe stato chiuso
avevano peraltro specificato di non averlo sentito dall’attore bensì da terze
persone. In merito alla mancata audizione testimoniale del dr. __________ B__________,
autore della dichiarazione scritta di cui al doc. 4, il Pretore ha spiegato che
Fatti
i fatti ivi riportati non potevano essere oggetto di testimonianza ai sensi
dell’art.169 CPC, gli stessi non essendo stati percepiti in modo diretto, come
affermato dal medesimo.
4.3 In questa sede gli appellanti
ritengono che il Pretore, a fronte delle dichiarazioni contraddittorie dei
testi assunti, avrebbe dovuto sentire quale teste il dr. __________ B__________.
La censura, esaurendosi ancora una volta in un personale apprezzamento delle
prove, è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). I
convenuti non spiegano infatti i motivi di fatto e di diritto per cui la
conclusione del primo giudice di non sentire il teste siccome i fatti riportati
nel doc. 4 da lui redatto non erano stati da questo percepiti, sarebbe errata e
con ciò da riformare, né spendono una parola in merito alle esaurienti
considerazioni ritenute dal primo giudice circa l’inattendibilità del teste __________
A__________ a fronte delle convergenti dichiarazioni di senso opposto degli
altri testi. Per completezza si aggiunga che non è peraltro vero che le
audizioni dei testi sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sarebbero
contraddittorie, tale aspetto riguardando unicamente il teste __________ A__________,
ritenuto dal primo giudice poco credibile, e non le ulteriori dichiarazioni
testimoniali, le quali sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sono invece
risultate univoche.
4.4 Per i medesimi motivi anche
il rimprovero di non avere sentito tutti i testi offerti in prima sede è
irricevibile per carente motivazione e dev’essere disatteso, gli appellanti
limitandosi a opporre una soggettiva valutazione delle prove e ritenere le
testimonianze assunte contraddittorie, ciò che non è. Occorre altresì
aggiungere che alla fine dell’udienza 12 aprile 2022, dopo avere sentito 7 dei
16 testi offerti dai convenuti allo scopo di dimostrare l’asserito agire sleale
dell’attore, il Pretore, considerate le emergenze delle prove acquisite fino ad
allora e tenuto conto del fatto che di tutti i testi offerti erano stati
sentiti quelli “che la parte convenuta riteneva essere i più importanti”
(verbale udienza 12 aprile 2022, pag. 7), ha respinto le prove non ancora assunte
e chiuso l’istruttoria. Tale modo di
procedere non consente di ritenere che il giudizio del primo giudice, reso
previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto alla prova
degli appellanti. La decisione del Pretore di rinunciare all’assunzione dei
restanti testimoni, dopo aver sentito quelli ritenuti più importanti dai
convenuti, resiste pertanto alla critica e va confermata. Tanto più che i
convenuti nemmeno sembrano essersi lamentati di ciò in prima sede (art. 52
CPC).
In tali circostanze anche
la decisione del Pretore di ritenere decadute le prove dei tre testi
inizialmente citati, la cui audizione è stata annullata per i loro motivi di
salute, resiste alle critiche.
4.5 In merito all’interrogatorio
delle parti gli appellanti si limitano a osservare che esso “risultava
essenziale per sostanziare quanto allegato in sede di risposta e al
dibattimento, in particolare per quanto concerne l’eccezione di carente
legittimazione passiva ...e l’agire sleale” dell’attore (appello, ad 8.3.3,
pag. 15). La censura, del tutto generica, è nuovamente irricevibile per carente
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli appellanti omettendo di spiegare quali
altre circostanze, oltre quelle ritenute dal primo giudice sui due temi,
avrebbero dovuto essere dimostrate con l’assunzione di tale prova. A ciò si
aggiunga che a fronte delle chiare risultanze documentali, da cui è emerso come
AP 1 durante l’intera durata del rapporto contrattuale aveva agito in suo nome
e non in rappresentanza della moglie, e del fatto che nessuno dei testimoni
assunti ha confermato l’asserito agire sleale dell’attore, l’interrogatorio
delle parti, nemmeno richiesto dagli appellanti quale prova, risultava del
tutto inutile. Ne discende che, in assenza di una violazione del diritto di
essere sentito, la richiesta, formulata in via subordinata, di annullamento
della decisione con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi
l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, deve essere respinta.
5. Per i medesimi
motivi esposti ai considerandi precedenti anche le condizioni per un’assunzione
in questa sede (ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC) delle prove offerte dai convenuti, e rifiutate dal primo
giudice, non sono adempiute e la richiesta va respinta.
6. Per quanto concerne
l’indennità riconosciuta dal Pretore per il licenziamento immediato
ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO (di fr. 12'000.-, pari a circa
3,5 mensilità lorde), gli appellanti ne contestano l’ammontare.
6.1 Essi rilevano innanzitutto
che il Pretore avrebbe dovuto prendere come base di calcolo l’ultimo salario
netto (di fr. 2'594.70).
6.1.1 Secondo l'art.
337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore
un'indennità che stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, sia per
quanto concerne il principio sia per quanto concerne l’ammontare,
Considerandi
tenuto conto di tutte le circostanze (art. 4 CC). L'indennità non può superare
l'equivalente di sei mesi di salario
del lavoratore. Per fissare
l'indennità dovuta sulla base dell'art. 337c cpv. 3 CO occorre di principio
fondarsi sul salario lordo che il lavoratore ha guadagnato ogni mese prima
della disdetta (sentenza del TF 4A_234/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2;
4A_310/2008 del 25 settembre 2008 consid. 4). A fronte dell’ampio potere di
apprezzamento di cui dispone il giudice in materia, ciò non significa che
dev'essere necessariamente inclusa una parte della tredicesima mensilità, la
legge non imponendo di attenersi strettamente ad una quota parte del salario (TF
4A_161/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 3.3; 4A_234/2015 del 5 agosto 2015
consid. 3.3; 4C.406/2005 del 2 agosto 2006 consid. 6).
6.1.2
In concreto la
censura degli appellanti deve essere respinta già solo per il fatto che essi in
prima sede non hanno mai contestato nella sua entità l’importo richiesto
dall’attore a titolo di indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO di
complessivi fr. 16’715.50 (pari a 5 mensilità). È pertanto a giusta ragione che
il Pretore ha riconosciuto all’attore la somma di fr. 12'000.- (pari a circa
3,5 mensilità), calcolata sulla base dell’importo complessivo richiesto per 5
mensilità (16'715.50 : 5 x 3.5 = 11'700). A ciò si aggiunga che, contrariamente
a quanto preteso dagli appellanti, di principio occorre fondarsi sul salario
mensile lordo (v. considerando precedente) e che in concreto quanto richiesto
dall’attore e riconosciuto dal Pretore per circa 3,5 mensilità lorde si allinea
al salario lordo annuale dichiarato dagli stessi convenuti per la trattenuta
dell’imposta alla fonte per l’anno 2016 (fr. 40'950.-, doc. F).
6.2
Gli appellanti contestano poi
l’ammontare dell’indennità riconosciuta dal Pretore, che ritengono eccessivo
rispetto alle circostanze del caso concreto, in particolare a fronte della
colpa concomitante dell’attore.
6.2.1
Per quel che concerne la
determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione del libero
apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua
posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli
effetti economici del licenziamento, la gravita della lesione dei
diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di
lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure
la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (DTF 135 III 405 consid.
3.1; 127 III 351 consid. 4; 123 III 391 consid. 3c e
riferimenti; sentenza del TF 4A_402/2021 del 14 marzo 2022 consid. 7.1).
Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo (sentenza del TF 4A_173/2018 del
29.
gennaio 2019 consid. 5.1).
6.2.2
In concreto il
Pretore, tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro, su iniziativa
dell’attore, sarebbe comunque terminato due mesi più tardi e che dal 1°
dicembre 2020 egli aveva iniziato una propria attività indipendente, ha concluso
che da un punto di vista economico il licenziamento in tronco non aveva avuto
ripercussioni importanti. Il primo giudice, considerato altresì che il rapporto
di lavoro era durato 24 anni, senza che all’attore fosse mai stata rimproverata
alcuna manchevolezza, che la disdetta immediata era stata inviata in copia a
terze persone e che ciò costituiva una grave lesione della personalità e che la
stessa denotava pure un carattere abusivo, essendo intervenuta quale reazione
alle pretese fatte valere dal dipendente, ha fissato in fr. 12'000.-
l’indennità (pari a circa 3,5 mensilità lorde).
Le
argomentazioni con cui gli appellanti contestano l’attribuzione dell’indennità
per licenziamento in tronco ingiustificato sono irricevibili per carente
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli stessi limitandosi a opporre una propria
versione dei fatti e un personale apprezzamento delle prove, e sono pure infondate.
Esse si basano infatti su circostanze considerate dal Pretore, rispettivamente
su fatti che non sono emersi dall’istruttoria, in particolare per quanto
concerne l’asserita colpa concomitante dell’attore. Contrariamente a quanto
pretendono gli appellanti, è peraltro a giusta ragione che il primo giudice ha
qualificato il fatto di avere inviato la disdetta immediata, indicante
l’asserito grave motivo, a terze persone (circostanza quest’ultima mai
contestata dai convenuti nei loro allegati introduttivi), quale grave lesione
della personalità del dipendente. L’eventuale obbligo imposto al datore di
lavoro di segnalare all’autorità (in concreto: l’Ufficio sanità e l’Ufficio
della migrazione; doc. E inc. CM.2020.678) la cessazione del rapporto di lavoro
di un dipendente non si estende infatti alla comunicazione del motivo di
disdetta. È infine un’altra volta a giusta ragione che il Pretore, dalla
coincidenza temporale tra le rivendicazioni del dipendente (doc. F, inc. CM.
2020.678) e il licenziamento immediato del giorno seguente, ha dedotto il
carattere abusivo della stessa. Nelle circostanze evocate nel giudizio
impugnato e qui riconfermate, la decisione del primo giudice di attribuire
un’indennità di circa 3,5 mensilità lorde appare congrua e non eccede il suo potere
di apprezzamento.
7.
Ne discende che
l’appello presentato dai convenuti deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Per il presente giudizio,
trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un
valore litigioso inferiore a
fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Le ripetibili della
procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di
fr. 21'946.35, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse,
determinate in base all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno
ridotte per tenere conto del parallelo incarto (12.2022.104) dall’analogo
contenuto e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle
procedure.
9.
Il valore litigioso
della presente controversia raggiunge
ampiamente la soglia di fr. 15’000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a
LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e
il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 23 agosto
2022 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 21 giugno 2022 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è confermata.
2. Non si prelevano
spese processuali.
Gli appellanti, in solido, rifonderanno all’attore fr.
2’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).