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Decisione

12.2022.103

Contratto di lavoro - licenziamento immediato - indennità

15 novembre 2022Italiano28 min

testi assunti, avrebbe dovuto sentire quale teste il dr. __________ B__________.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.103

Lugano

15 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.145 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 aprile 2021 da

AO

1 (I)

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP 1

AP 2

tutti patrocinati da PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo

complessivo di fr. 26'661.85, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, il

rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________

dell’UE di Mendrisio, nonché la consegna di un attestato di lavoro indicante la

natura e la durata del rapporto di lavoro;

domande avversate dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha

parzialmente accolto con sentenza 21 giugno 2022, condannando i convenuti in

solido a versare all’attore fr. 21'946.35, oltre interessi al 5% dal 27 agosto

2020, rigettando in via definitiva limitatamente all’importo suddetto i PE

menzionati e ordinando loro di consegnare entro 30 giorni dalla notifica della

decisione un attestato indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro,

senza prelevare oneri processuali e con l’obbligo per i convenuti, in solido,

di rifondere all’attore fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte;

appellanti i

convenuti con appello 23 agosto 2022, con cui chiedono la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in

via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice

affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 23

settembre 2022 l’attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili d’appello;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. A partire dal mese di

novembre 1996 AO 1 ha lavorato in qualità di fisioterapista presso lo Studio

medico e di fisioterapia di AP 1 e AP 2, nel quale questi ultimi svolgevano la

propria attività professionale di medico rispettivamente di fisioterapista,

dapprima al 100% e a partire dal 2003 con un grado di occupazione del 50% e un

salario mensile netto di fr. 2'594.70 per tredici mensilità (petizione ad 2.1,

pag. 2; osservazioni ad 2.1, pag. 2).

B. Con scritto

raccomandato 23 luglio 2020 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto

al 31 ottobre 2020 (doc. C inc. CM.2020.678). Il giorno seguente è stato

liberato dall’obbligo di prestare servizio (doc. D inc. CM.2020.678). Con

lettera 17 agosto 2020 AP 1 e AP 2 hanno ricordato al dipendente che il

contratto prevedeva un divieto di concorrenza valido nel Comune di M__________

e nel raggio di 7 chilometri dallo stesso (doc. E inc. CM.2020.678). Il 26

agosto 2020 AO 1, tramite il suo rappresentante legale, ha contestato la

pattuizione di un tale divieto, rivendicando il pagamento del salario,

comprensivo della quota parte di tredicesima e del saldo vacanze, sino alla

fine del rapporto di lavoro. Il giorno seguente AP 1 e AP 2 hanno comunicato al

dipendente la rescissione immediata del contratto di lavoro per causa grave ai

sensi dell’art. 337 CO, rimproverandogli la violazione del divieto di

concorrenza, in particolare per avere divulgato ai pazienti del loro studio di

fisioterapia che lo stesso sarebbe stato chiuso a breve (doc. G inc. CM.2020.678).

Il 14 settembre 2020 AO 1 ha contestato la disdetta immediata (doc. H inc. CM.2020.678)

e con precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’UE di Mendrisio ha

escusso AP 1 e AP 2 per l’importo complessivo di fr. 32'873.90 oltre le spese

di esecuzione. Questi ultimi hanno interposto tempestiva opposizione (doc. I e

J inc. CM.2020.678).

C. Ritenendo

ingiustificato il licenziamento immediato, con petizione 28 aprile 2021 AO 1,

al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in

giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

per ottenere la loro condanna al pagamento dell’importo di fr. 9'946.35 netti,

oltre oneri sociali e interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di salario

per il periodo da agosto a ottobre 2020 e tredicesima pro rata per l’anno 2020

e di fr. 16'715.50, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di

indennità per licenziamento immediato ingiustificato (pari a cinque mensilità),

nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e

__________ dell’UE di Mendrisio, oltre la consegna di un attestato indicante la

natura e la durata del rapporto di lavoro.

D. Con risposta (recte:

osservazioni) 28 giugno 2021 i convenuti si sono integralmente opposti alla

petizione. Essi hanno dapprima eccepito la carenza di legittimazione passiva di

AP 1 e rimproverato all’attore di avere gravemente violato il dovere di fedeltà.

Nella denegata ipotesi di un accoglimento della pretesa attorea, essi hanno

posto in compensazione il grave pregiudizio economico cagionato dall’agire

sleale del dipendente, quantificato in complessivi fr. 25'000.- (fr. 15'000.-

per la perdita di clientela e fr. 10'000.- a titolo di torto morale).

E. All’udienza di

dibattimento del 26 novembre 2021 le parti si sono riconfermate nelle

rispettive richieste e argomentazioni, notificando le prove. L’attore ha

altresì contestato l’eccezione di carente legittimazione passiva di AP 1 e la

violazione del dovere di fedeltà.

F. Con disposizione

ordinatoria 13 gennaio 2022 il Pretore ha ammesso l’audizione di sei testi (sui

16 richiesti dai convenuti), indicando che avrebbe deciso sulle altre prove

offerte dalle parti una volta assunte quelle ammesse. Con ordinanza 23 febbraio

2022 il primo giudice, dopo l’assunzione di tre testi, ha preso atto delle

ragioni esposte dagli altri tre citati a comparire, i quali per motivi di

salute avevano chiesto di essere esonerati, e ha ritenuto decaduta la qualità

di teste di questi ultimi. Egli ha quindi ammesso l’assunzione di ulteriori

quattro testi, sentiti i quali ha respinto le restanti prove e dichiarato

chiusa l’istruttoria.

G. Raccolti gli allegati

conclusivi scritti delle parti, il Pretore, con sentenza 21 giugno 2022 qui

impugnata, ha accolto parzialmente la petizione. Egli ha di conseguenza

condannato AP 1 e AP 2, con vincolo di solidarietà, al pagamento di

fr.

21'946.35, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, rigettando in via

definitiva limitatamente all’importo suddetto i PE n. __________ e __________

dell’UE di Mendrisio, e ordinato ai convenuti di consegnare entro 30 giorni

dalla notifica della decisione un attestato indicante la natura e la durata del

rapporto di lavoro, senza prelevare oneri processuali e obbligando i convenuti,

in solido, a rifondere all’attore fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte.

Il primo giudice, in sintesi, accertata la competenza territoriale e

l’applicazione del diritto svizzero alla presente fattispecie nonché la

legittimazione passiva di AP 1, ha ritenuto il licenziamento immediato

ingiustificato, lo stesso non essendo sorretto da una causa grave ed essendo

altresì tardivo. Egli ha pertanto riconosciuto all’attore il salario fino alla

fine del mese di ottobre 2020 (fr. 7'784.10 netti), la tredicesima mensilità

pro rata (fr. 2'162.25 netti) e un’indennità per licenziamento immediato

ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO di fr. 12'000.- (pari a circa 3.5

mensilità lorde) e ordinato ai convenuti di rilasciare il certificato di lavoro

così come richiesto. Il Pretore ha infine respinto la pretesa di fr. 25'000.- a

titolo di risarcimento del danno posta in compensazione dai convenuti.

H. Con appello 23 agosto

2022 i convenuti sono insorti contro il giudizio impugnato chiedendo la riforma

del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e,

in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice

affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.

Con risposta 23 settembre

2022 l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e

ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che

sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima

istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così

esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il

termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC),

tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art.

145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta

all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai

sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

2. Il Pretore ha

riconosciuto a AP 1 la legittimazione passiva, rilevando come egli aveva agito

quale parte contrattuale in veste propria e non in rappresentanza della moglie,

come da lui sostenuto. Accertato che nel 1996 AO 1 era stato assunto presso lo

studio nel quale AP 2 e AP 1 svolgevano l’una l’attività di fisioterapista e

l’altro quella di medico, il primo giudice ha ritenuto irrilevante il fatto che

essi, per adeguarsi ai disposti della legge sanitaria e della LAMal, al più

tardi nel 2010 avevano poi costituito due ditte individuali per l’esercizio

delle rispettive attività, ritenuto che ciò non comportava automaticamente una

modifica delle parti vincolate al contratto di lavoro. Egli ha altresì rilevato

che i convenuti non avevano peraltro mai sostenuto di essersi accordati in tal

senso con il dipendente o di avergli comunicato che il contratto di lavoro

sarebbe continuato solo con la moglie. Sulla base dei documenti prodotti agli

atti dall’attore (doc. C, E, F, G, e C, E, G inc. CM2020.678) il Pretore ha

inoltre accertato che anche dopo il 2010 AP 1 aveva comunque continuato ad

agire – da solo o unitamente alla moglie ma sempre a proprio nome – in qualità

di datore di lavoro, ritenendo insufficiente al riguardo la sola circostanza

che AP 2 avesse sottoscritto a suo nome, per gli anni 2019-2021, la polizza assicurativa

relativa all’assicurazione infortuni e all’assicurazione malattia collettiva

(doc. 2).

2.1 Gli appellanti ribadiscono in

questa sede la tesi secondo cui la datrice di lavoro sarebbe unicamente AP 2,

il marito essendosi limitato ad assistere la moglie nelle pratiche

amministrative, agendo “in più occasioni in sua vece, ma sempre a nome e per

conto della moglie” (appello, ad 7.3, pag. 10). A loro dire, l’attore medesimo

avrebbe dato atto nella petizione di essere stato assunto dalla sola AP 2. Il

fatto che al momento dell’assunzione lo studio medico e di fisioterapia fosse

costituito da un’unica struttura non sarebbe sufficiente per ammettere la

legittimazione passiva di AP 1. A fronte dei doc. 1 e D (inc. CM.2020.678) e

delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno sempre distinto l’attività di

fisioterapia svolta da AP 2 da quella di medico svolta dal marito, nemmeno i

documenti prodotti da controparte e ritenuti dal Pretore sarebbero concludenti

per riconoscere a quest’ultimo la qualità di datore di lavoro.

2.2 La censura è irricevibile per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) nella misura in cui gli appellanti

non si sono confrontati criticamente con tutte le considerazioni che hanno

indotto il giudice di prime cure a respingere l’eccezione di carenza di

legittimazione passiva. In particolare essi non hanno spiegato per quali

ragioni di fatto o di diritto sarebbe errata la conclusione del Pretore,

secondo cui la costituzione di due ditte individuali per l’esercizio delle

rispettive attività non aveva comportato automaticamente una modifica delle

parti vincolate al contratto di lavoro, tanto più che essi non avevano mai

sostenuto di essersi accordati con l’attore in tal senso o di avergli comunicato

che il contratto sarebbe continuato soltanto con AP 2 né hanno esposto i motivi

per cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere irrilevante il fatto che

la polizza assicurativa relativa all’assicurazione infortuni e malattia

collettiva era stata firmata dalla sola AP 2. Gli appellanti si sono in

definitiva limitati a contrapporre una personale valutazione delle prove, di

modo che l’appello su questo punto si rivela irricevibile.

2.3 Ad ogni modo gli appellanti,

cui incombeva l’onere della prova (Watter,

Basler Kommentar, 7a ed., 2020, n. 34 ad art. 32 CO e riferimenti),

non sono stati assolutamente in grado di dimostrare che AP 1 aveva agito in

nome della moglie, come sostenuto. È in particolare pacifico che quest’ultimo

non si sia mai presentato espressamente all’attore in tale veste né gli atti

permettono di ritenere che il dipendente potesse desumere dalle circostanze la

volontà di AP 1 di fungere da rappresentante della moglie o avesse dovuto

desumerlo in buona fede. Se è vero che l’attore nella petizione ha addotto di

“avere concluso un contratto di lavoro” con AP 2, è però altrettanto vero che

egli ha specificato di essere “stato assunto presso lo Studio Medico e

Fisioterapico dei convenuti” (petizione, pag. 2). Il fatto che al momento dell’assunzione

e almeno fino al 2010 il menzionato studio costituisse un’unica entità in cui i

convenuti svolgevano la propria attività e che lo stesso era riconducibile a

entrambi è pacificamente ammesso dagli stessi appellanti (risposta, pag. 2) e

peraltro confermato dal certificato di cui al doc. B (inc. CM.2020.678)

intestato a “Studio Medico e di Fisioterapia Dr. AP 1 e AP 2”, firmato da AP 1,

in cui quest’ultimo attesta che l’attore ha lavorato “presso il nostro studio

di fisioterapia” dal mese di novembre 1996. È altresì a giusta ragione che il

Pretore ha ritenuto inequivocabili i documenti prodotti dall’attore, dai quali

emerge come AP 1 anche dopo il 2010 ha continuato ad agire in proprio nome (da

solo o unitamente alla moglie) nei confronti di AO 1 per le questioni attinenti

al rapporto di lavoro, senza mai manifestargli che egli agiva invece come

rappresentante della moglie (doc. C, E, F, G e C, E, G inc. CM.2020.678). Tale

tesi risulta peraltro chiaramente smentita già solo dal fatto che se così fosse,

non si capisce la necessità (né gli appellanti l’hanno spiegato) di firmare

congiuntamente la lettera 17 agosto 2020 con cui essi hanno preso atto della

disdetta ordinaria del dipendente ricordandogli l’esistenza dell’asserito

divieto di concorrenza (doc. E inc. CM.2020.678) o, successivamente, la

disdetta immediata (doc. G inc. CM.2020.678), essendo sufficiente la sola firma

della moglie (o di AP 1 con l’indicazione della sua qualità di rappresentante).

A fronte di queste chiare e inequivocabili risultanze non soccorre agli

appellanti il rinvio al doc. D (inc.CM.2020.678), da essi mai evocato negli

allegati preliminari e in cui, pur essendo firmato dalla sola AP 2, in

riferimento allo studio è sempre usato l’aggettivo “nostro”, e al doc. 1 che si

riferisce alle modalità di fatturazione delle prestazioni e che nulla ha a che

fare con il rapporto contrattuale tra le parti in causa.

2.4 Per completezza va infine

rilevato che, come già ricordato, incombeva agli appellanti l’onere di

sostanziare e dimostrare le circostanze da cui dedurre l’assenza della

legittimazione passiva di AP 1, ciò che in concreto hanno tuttavia omesso di

fare, limitandosi alla semplice affermazione dell’asserita assenza della

legittimazione passiva e rinviando a sostegno della loro tesi ai doc. 1 e 2. A

fronte delle chiare risultanze documentali è a giusta ragione che il Pretore ha

ammesso la legittimazione passiva di AP 1. Contrariamente a quanto sembrano

pretendere gli appellanti, la massima inquisitoria sociale, applicabile alla fattispecie,

non obbligava il giudice di prime cure ad approfondire la questione della

legittimazione passiva e ad ammettere l’interrogatorio delle parti. Tale massima, infatti, non esonera le parti dal loro obbligo di

collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102

consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a), né obbliga il giudice a istruire

d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 141

III 569 consid. 2.3 e 3.1, DTF 139 III 13 consid. 3.2). La massima inquisitoria

sociale mira, infatti, a garantire la parità tra le parti al procedimento e ad accelerare

la procedura, non a supplire alle carenze di una parte negligente, tanto più

se, come in concreto, adeguatamente patrocinata da un legale (DTF 141 III 569

consid. 2.3.1).

2.5 Sempre con

riferimento all’eccezione di carente legittimazione passiva gli appellanti

lamentano infine una violazione del loro diritto alla prova e rimproverano al

Pretore di non avere disposto l’interrogatorio delle parti che avrebbe

“permesso di determinare con certezza il rapporto di subordinazione” con la

sola AP 2 (appello ad 7.3, pag. 11). La richiesta di annullamento della

decisione con rinvio degli atti all’istanza inferiore affinché completi

l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, formulata in via subordinata dagli

appellanti, deve essere disattesa per i motivi che saranno esposti al

considerando 4.5, cui si rinvia.

3. Il Pretore ha in

seguito ritenuto non adempiuti i presupposti dell’art. 337 CO per poter considerare

giustificato il licenziamento immediato. In sintesi, egli ha concluso che i

convenuti, oltre a non avere dimostrato l’esistenza di una causa grave, avevano

pure omesso di sostanziare le circostanze atte a dimostrare la tempestività del

provvedimento. Ignorando del tutto quest’ultima conclusione e limitandosi a

criticare il giudizio solo sulla questione dell’esistenza di una causa grave,

gli appellanti si scontrano con la

consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza

impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto

pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Sulla questione del

carattere giustificato o no del licenziamento immediato l’appello si rileva

pertanto irricevibile. È solo

per motivi di completezza che nel proseguo verranno trattate le critiche degli

appellanti in merito all’asserita violazione del contratto di lavoro.

4. Per quanto concerne

il motivo del licenziamento in tronco gli appellanti lamentano una violazione

del loro diritto alla prova e rimproverano al Pretore la mancata assunzione di

tutte le prove da loro offerte, in particolare quella del teste dr. __________ B__________,

degli ulteriori pazienti di AP 2 (7) e di non avere disposto l’interrogatorio

delle parti.

4.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2

Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà

di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle

relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione

(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF

4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid.

8.1). Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i

fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova

offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo utile e nelle forme

prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato è retto

dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost.,

è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale

svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma, ogni parte può

pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti

tempestivamente e nelle forme prescritte. Ciò presuppone una corretta

allegazione dei fatti e un onere di specificazione delle pertinenti prove, nel

senso che la parte deve associare correttamente fatti e prove, indicando i

mezzi di prova riferiti a ogni fatto sui quali poggia le proprie domande (art.

55 e 221 cpv. 1 lett. e CPC; v. anche IICCA del 19 dicembre 2019, inc.

12.2018.71, consid. 11). Il diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non

esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può rifiutare

l’assunzione di determinati mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con

l’oggetto della lite o se quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito

di fondare il proprio convincimento (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2 con riferimenti).

4.2 In concreto, il Pretore ha

concluso che l’asserita grave violazione del contratto di lavoro posta a

fondamento del licenziamento immediato non è stata dimostrata dai convenuti.

Negli allegati preliminari essi hanno addotto che il provvedimento sarebbe

stato giustificato dall’agire sleale dell’attore durante il rapporto di lavoro,

il quale aveva costituito una nuova società e cercato di accaparrarsi i pazienti,

comunicando loro che lo studio di fisioterapia avrebbe chiuso e intraprendendo

una campagna diffamatoria nei loro confronti. Al riguardo il Pretore ha

rilevato che la costituzione della società __________ Sagl da parte dell’attore,

di __________ M__________ e di un terzo (doc. 3), la cui l’attività era

iniziata il 1° dicembre 2020, ossia scaduto il termine di disdetta (doc. H e

verbale di dibattimento del 26 novembre 2021, pag. 2 e 3), non violava il

contratto, tale atto costituendo un’attività preparatoria che un lavoratore può

espletare durante il rapporto di lavoro senza ledere il suo obbligo di fedeltà.

Nessuno degli altri testi assunti aveva inoltre confermato la tesi degli

appellanti, secondo cui l’attore avrebbe cercato di accaparrarsi i loro pazienti

e condotto una campagna diffamatoria nei loro confronti. In merito al teste __________

A__________, dipendente dei convenuti, che nella dichiarazione scritta di cui

al doc. 5 aveva confermato la loro tesi, il primo giudice ha ritenuto la sua

testimonianza inattendibile, lo stesso avendo confermato solo parzialmente

quanto da lui riportato in tale documento, le sue dichiarazioni essendo peraltro

state smentite dai testi __________ R__________, __________ Ru__________ e __________

M__________ e avendo ammesso di avere riportato nel doc. 5 dei fatti sentiti da

terzi. Gli unici testi (__________ I__________ e __________ Ro__________) che avevano

dichiarato di avere sentito che lo studio di fisioterapia sarebbe stato chiuso

avevano peraltro specificato di non averlo sentito dall’attore bensì da terze

persone. In merito alla mancata audizione testimoniale del dr. __________ B__________,

autore della dichiarazione scritta di cui al doc. 4, il Pretore ha spiegato che

Fatti

i fatti ivi riportati non potevano essere oggetto di testimonianza ai sensi

dell’art.169 CPC, gli stessi non essendo stati percepiti in modo diretto, come

affermato dal medesimo.

4.3 In questa sede gli appellanti

ritengono che il Pretore, a fronte delle dichiarazioni contraddittorie dei

testi assunti, avrebbe dovuto sentire quale teste il dr. __________ B__________.

La censura, esaurendosi ancora una volta in un personale apprezzamento delle

prove, è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). I

convenuti non spiegano infatti i motivi di fatto e di diritto per cui la

conclusione del primo giudice di non sentire il teste siccome i fatti riportati

nel doc. 4 da lui redatto non erano stati da questo percepiti, sarebbe errata e

con ciò da riformare, né spendono una parola in merito alle esaurienti

considerazioni ritenute dal primo giudice circa l’inattendibilità del teste __________

A__________ a fronte delle convergenti dichiarazioni di senso opposto degli

altri testi. Per completezza si aggiunga che non è peraltro vero che le

audizioni dei testi sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sarebbero

contraddittorie, tale aspetto riguardando unicamente il teste __________ A__________,

ritenuto dal primo giudice poco credibile, e non le ulteriori dichiarazioni

testimoniali, le quali sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sono invece

risultate univoche.

4.4 Per i medesimi motivi anche

il rimprovero di non avere sentito tutti i testi offerti in prima sede è

irricevibile per carente motivazione e dev’essere disatteso, gli appellanti

limitandosi a opporre una soggettiva valutazione delle prove e ritenere le

testimonianze assunte contraddittorie, ciò che non è. Occorre altresì

aggiungere che alla fine dell’udienza 12 aprile 2022, dopo avere sentito 7 dei

16 testi offerti dai convenuti allo scopo di dimostrare l’asserito agire sleale

dell’attore, il Pretore, considerate le emergenze delle prove acquisite fino ad

allora e tenuto conto del fatto che di tutti i testi offerti erano stati

sentiti quelli “che la parte convenuta riteneva essere i più importanti”

(verbale udienza 12 aprile 2022, pag. 7), ha respinto le prove non ancora assunte

e chiuso l’istruttoria. Tale modo di

procedere non consente di ritenere che il giudizio del primo giudice, reso

previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto alla prova

degli appellanti. La decisione del Pretore di rinunciare all’assunzione dei

restanti testimoni, dopo aver sentito quelli ritenuti più importanti dai

convenuti, resiste pertanto alla critica e va confermata. Tanto più che i

convenuti nemmeno sembrano essersi lamentati di ciò in prima sede (art. 52

CPC).

In tali circostanze anche

la decisione del Pretore di ritenere decadute le prove dei tre testi

inizialmente citati, la cui audizione è stata annullata per i loro motivi di

salute, resiste alle critiche.

4.5 In merito all’interrogatorio

delle parti gli appellanti si limitano a osservare che esso “risultava

essenziale per sostanziare quanto allegato in sede di risposta e al

dibattimento, in particolare per quanto concerne l’eccezione di carente

legittimazione passiva ...e l’agire sleale” dell’attore (appello, ad 8.3.3,

pag. 15). La censura, del tutto generica, è nuovamente irricevibile per carente

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli appellanti omettendo di spiegare quali

altre circostanze, oltre quelle ritenute dal primo giudice sui due temi,

avrebbero dovuto essere dimostrate con l’assunzione di tale prova. A ciò si

aggiunga che a fronte delle chiare risultanze documentali, da cui è emerso come

AP 1 durante l’intera durata del rapporto contrattuale aveva agito in suo nome

e non in rappresentanza della moglie, e del fatto che nessuno dei testimoni

assunti ha confermato l’asserito agire sleale dell’attore, l’interrogatorio

delle parti, nemmeno richiesto dagli appellanti quale prova, risultava del

tutto inutile. Ne discende che, in assenza di una violazione del diritto di

essere sentito, la richiesta, formulata in via subordinata, di annullamento

della decisione con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi

l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, deve essere respinta.

5. Per i medesimi

motivi esposti ai considerandi precedenti anche le condizioni per un’assunzione

in questa sede (ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC) delle prove offerte dai convenuti, e rifiutate dal primo

giudice, non sono adempiute e la richiesta va respinta.

6. Per quanto concerne

l’indennità riconosciuta dal Pretore per il licenziamento immediato

ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO (di fr. 12'000.-, pari a circa

3,5 mensilità lorde), gli appellanti ne contestano l’ammontare.

6.1 Essi rilevano innanzitutto

che il Pretore avrebbe dovuto prendere come base di calcolo l’ultimo salario

netto (di fr. 2'594.70).

6.1.1 Secondo l'art.

337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore

un'indennità che stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, sia per

quanto concerne il principio sia per quanto concerne l’ammontare,

Considerandi

tenuto conto di tutte le circostanze (art. 4 CC). L'indennità non può superare

l'equivalente di sei mesi di salario

del lavoratore. Per fissare

l'indennità dovuta sulla base dell'art. 337c cpv. 3 CO occorre di principio

fondarsi sul salario lordo che il lavoratore ha guadagnato ogni mese prima

della disdetta (sentenza del TF 4A_234/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2;

4A_310/2008 del 25 settembre 2008 consid. 4). A fronte dell’ampio potere di

apprezzamento di cui dispone il giudice in materia, ciò non significa che

dev'essere necessariamente inclusa una parte della tredicesima mensilità, la

legge non imponendo di attenersi strettamente ad una quota parte del salario (TF

4A_161/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 3.3; 4A_234/2015 del 5 agosto 2015

consid. 3.3; 4C.406/2005 del 2 agosto 2006 consid. 6).

6.1.2

In concreto la

censura degli appellanti deve essere respinta già solo per il fatto che essi in

prima sede non hanno mai contestato nella sua entità l’importo richiesto

dall’attore a titolo di indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO di

complessivi fr. 16’715.50 (pari a 5 mensilità). È pertanto a giusta ragione che

il Pretore ha riconosciuto all’attore la somma di fr. 12'000.- (pari a circa

3,5 mensilità), calcolata sulla base dell’importo complessivo richiesto per 5

mensilità (16'715.50 : 5 x 3.5 = 11'700). A ciò si aggiunga che, contrariamente

a quanto preteso dagli appellanti, di principio occorre fondarsi sul salario

mensile lordo (v. considerando precedente) e che in concreto quanto richiesto

dall’attore e riconosciuto dal Pretore per circa 3,5 mensilità lorde si allinea

al salario lordo annuale dichiarato dagli stessi convenuti per la trattenuta

dell’imposta alla fonte per l’anno 2016 (fr. 40'950.-, doc. F).

6.2

Gli appellanti contestano poi

l’ammontare dell’indennità riconosciuta dal Pretore, che ritengono eccessivo

rispetto alle circostanze del caso concreto, in particolare a fronte della

colpa concomitante dell’attore.

6.2.1

Per quel che concerne la

determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione del libero

apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua

posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli

effetti economici del licenziamento, la gravita della lesione dei

diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di

lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure

la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (DTF 135 III 405 consid.

3.1; 127 III 351 consid. 4; 123 III 391 consid. 3c e

riferimenti; sentenza del TF 4A_402/2021 del 14 marzo 2022 consid. 7.1).

Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo (sentenza del TF 4A_173/2018 del

29.

gennaio 2019 consid. 5.1).

6.2.2

In concreto il

Pretore, tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro, su iniziativa

dell’attore, sarebbe comunque terminato due mesi più tardi e che dal 1°

dicembre 2020 egli aveva iniziato una propria attività indipendente, ha concluso

che da un punto di vista economico il licenziamento in tronco non aveva avuto

ripercussioni importanti. Il primo giudice, considerato altresì che il rapporto

di lavoro era durato 24 anni, senza che all’attore fosse mai stata rimproverata

alcuna manchevolezza, che la disdetta immediata era stata inviata in copia a

terze persone e che ciò costituiva una grave lesione della personalità e che la

stessa denotava pure un carattere abusivo, essendo intervenuta quale reazione

alle pretese fatte valere dal dipendente, ha fissato in fr. 12'000.-

l’indennità (pari a circa 3,5 mensilità lorde).

Le

argomentazioni con cui gli appellanti contestano l’attribuzione dell’indennità

per licenziamento in tronco ingiustificato sono irricevibili per carente

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli stessi limitandosi a opporre una propria

versione dei fatti e un personale apprezzamento delle prove, e sono pure infondate.

Esse si basano infatti su circostanze considerate dal Pretore, rispettivamente

su fatti che non sono emersi dall’istruttoria, in particolare per quanto

concerne l’asserita colpa concomitante dell’attore. Contrariamente a quanto

pretendono gli appellanti, è peraltro a giusta ragione che il primo giudice ha

qualificato il fatto di avere inviato la disdetta immediata, indicante

l’asserito grave motivo, a terze persone (circostanza quest’ultima mai

contestata dai convenuti nei loro allegati introduttivi), quale grave lesione

della personalità del dipendente. L’eventuale obbligo imposto al datore di

lavoro di segnalare all’autorità (in concreto: l’Ufficio sanità e l’Ufficio

della migrazione; doc. E inc. CM.2020.678) la cessazione del rapporto di lavoro

di un dipendente non si estende infatti alla comunicazione del motivo di

disdetta. È infine un’altra volta a giusta ragione che il Pretore, dalla

coincidenza temporale tra le rivendicazioni del dipendente (doc. F, inc. CM.

2020.678) e il licenziamento immediato del giorno seguente, ha dedotto il

carattere abusivo della stessa. Nelle circostanze evocate nel giudizio

impugnato e qui riconfermate, la decisione del primo giudice di attribuire

un’indennità di circa 3,5 mensilità lorde appare congrua e non eccede il suo potere

di apprezzamento.

7.

Ne discende che

l’appello presentato dai convenuti deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Per il presente giudizio,

trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un

valore litigioso inferiore a

fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili della

procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di

fr. 21'946.35, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse,

determinate in base all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno

ridotte per tenere conto del parallelo incarto (12.2022.104) dall’analogo

contenuto e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle

procedure.

9.

Il valore litigioso

della presente controversia raggiunge

ampiamente la soglia di fr. 15’000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a

LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e

il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 23 agosto

2022 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 21 giugno 2022 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, è confermata.

2. Non si prelevano

spese processuali.

Gli appellanti, in solido, rifonderanno all’attore fr.

2’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).