12.2022.104
Contratto di lavoro - licenziamento immediato - apprezzamento delle prove - indennità
15 novembre 2022Italiano26 min
riportato nel doc. 5 dei fatti che aveva sentito da terzi. Gli unici testi (__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.104
Lugano
15 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.146 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 aprile 2021 da
AO
1 (I)
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti patrocinati dall’ PA
1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo
complessivo di fr. 21'321.10, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, e il
rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Mendrisio;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha
parzialmente accolto con sentenza 24 giugno 2022, condannando i convenuti in
solido a versare all’attore fr. 12'939.90, oltre interessi al 5% dal 27 agosto
2020, e rigettando in via definitiva limitatamente all’importo suddetto i PE
menzionati, senza prelevare oneri processuali e con l’obbligo per i convenuti,
in solido, di rifondere all’attore fr. 750.- a titolo di ripetibili ridotte;
appellanti i
convenuti con appello 23 agosto 2022, con cui chiedono la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in
via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice
affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 23
settembre 2022 l’attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili d’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 7
gennaio 2019, sottoscritto da AP 2 e AO 1, quest’ultimo è stato assunto con un
grado di occupazione del 60% dalla “Fisioterapia AP 2” in qualità di
fisioterapista a far tempo dal 1° febbraio successivo per un salario mensile
lordo di fr. 2'905.80 per tredici mensilità (doc. B inc. CM.2020.679).
B. Con scritto
raccomandato 23 luglio 2020 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
al 30 settembre 2020 (doc. C inc. CM.2020.679). Il 26 agosto 2020 egli, tramite
il suo rappresentante legale, ha rivendicato il pagamento del salario
comprensivo della quota parte di tredicesima e del saldo vacanze (doc. C inc.
CM.2020.679). Il giorno seguente AP 1 e AP 2 hanno comunicato al dipendente la
rescissione immediata del contratto di lavoro per causa grave ai sensi
dell’art. 337 CO, rimproverandogli di avere divulgato ai pazienti del loro
studio di fisioterapia che lo stesso sarebbe stato chiuso a breve (doc. E inc.
CM.2020.679). Il 14 settembre 2020 AO 1 ha contestato la disdetta immediata
(doc. F inc. CM.2020.679) e con precetti esecutivi n. __________ e __________
dell’UE di Mendrisio ha escusso AP 1 e AP 2 per l’importo complessivo di fr. 25'425.75
oltre le spese di esecuzione. Questi ultimi hanno interposto tempestiva
opposizione (doc. G e H inc. CM.2020.679).
C. Ritenendo
ingiustificato il licenziamento immediato, con petizione 28 aprile 2021 AO 1,
al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in
giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
per ottenere la loro condanna al pagamento dell’importo di fr. 6'792.10 netti,
oltre oneri sociali e interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di salario
per i mesi di agosto e settembre 2020 e tredicesima pro rata per l’anno 2020 e
di fr. 14'529.- netti, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di
indennità per licenziamento immediato ingiustificato (pari a cinque mensilità) nonché
il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Mendrisio.
D. Con risposta 28
giugno 2021 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione. Essi
hanno dapprima eccepito la carenza di legittimazione passiva di AP 1 e
rimproverato all’attore di avere gravemente violato il dovere di fedeltà. Nella
denegata ipotesi di un accoglimento della pretesa attorea, essi hanno posto in
compensazione il grave pregiudizio economico cagionato dall’agire sleale del
dipendente, quantificato in complessivi fr. 25'000.- (fr. 15'000.- per la
perdita di clientela e fr. 10'000.- a titolo di torto morale).
E. All’udienza di
dibattimento del 26 novembre 2021 le parti si sono riconfermate nelle rispettive
richieste e argomentazioni, notificando le prove. L’attore ha altresì contestato
l’eccezione di carente legittimazione passiva diAP 1 e la violazione del dovere
di fedeltà.
F. Con disposizione
ordinatoria 13 gennaio 2022 il Pretore ha ammesso l’audizione di sei testi (sui
16 richiesti dai convenuti), indicando che avrebbe deciso sulle altre prove
offerte dalle parti una volta assunte quelle ammesse. Con ordinanza 23 febbraio
2022 il primo giudice, dopo l’assunzione di tre testi, ha preso atto delle
ragioni esposte dagli altri tre citati a comparire, i quali per motivi di
salute avevano chiesto di essere esonerati e ha ritenuto decaduta la qualità di
teste di questi ultimi. Egli ha quindi ammesso l’assunzione di ulteriori
quattro testi, sentiti i quali ha respinto le restanti prove e dichiarato
chiusa l’istruttoria.
G. Raccolti gli allegati
conclusivi scritti delle parti, il Pretore, con sentenza 24 giugno 2022 qui
impugnata, ha accolto parzialmente la petizione. Egli ha di conseguenza
condannato AP 1 e AP 2, con vincolo di solidarietà, al pagamento di
fr. 12’939.90,
oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, rigettando in via definitiva
limitatamente all’importo suddetto i PE n. __________ e __________ dell’UE di
Mendrisio, senza prelevare oneri processuali e obbligando i convenuti, in
solido, a rifondere all’attore fr. 750.- a titolo di ripetibili ridotte. Il
primo giudice, in sintesi, accertata la competenza territoriale e
l’applicazione del diritto svizzero alla presente fattispecie nonché la legittimazione
passiva di AP 1, ha ritenuto il licenziamento immediato ingiustificato, lo
stesso non essendo sorretto da una causa grave ed essendo altresì tardivo. Egli
ha pertanto riconosciuto all’attore fr. 7'990.95 lordi (pari a fr. 7'139.90
netti) a titolo di salario per i mesi di agosto e settembre 2020 e di quota
parte di tredicesima mensilità per il 2020 e un’indennità per licenziamento
immediato ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO di fr. 5’800.- (pari
a circa 2 mensilità lorde). Il Pretore ha infine respinto la pretesa di fr.
25'000.- a titolo di risarcimento del danno posta in compensazione dai
convenuti.
H. Con appello 23 agosto
2022 i convenuti sono insorti contro il giudizio impugnato chiedendo la riforma
del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e,
in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice
affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.
Con risposta 23 settembre
2022 l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e
ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che
sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima
istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così
esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il
termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC),
tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art.
145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta
all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai
sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
2. Il Pretore ha respinto
l’eccezione di carente legittimazione passiva di AP 1. Pur dando atto che il
contratto 7 gennaio 2019 (doc. B inc. CM.2020.679) era stato sottoscritto dalla
sola AP 2 e che quale datore di lavoro era indicato “Fisioterapia AP 2”, il
primo giudice, sulla base dei documenti prodotti (doc. D, E, F, e C, E inc. CM2020.679)
ha rilevato che AP 1 aveva agito più volte nei confronti dell’attore – da solo
o unitamente alla moglie ma sempre a proprio nome – quale datore di lavoro.
Egli ha quindi concluso per una modifica del contratto di lavoro per atti
concludenti, nel senso che anche AP 1 andava considerato datore di lavoro, la
sola circostanza che AP 2 aveva sottoscritto a suo nome, per gli anni
2019-2021, la polizza assicurativa relativa all’assicurazione infortuni e
all’assicurazione malattia collettiva (doc. 2) risultando al riguardo
irrilevante.
2.1 Gli appellanti ribadiscono in
questa sede la tesi secondo cui la datrice di lavoro sarebbe unicamente AP 2,
il marito essendosi limitato ad assistere la moglie nelle pratiche
amministrative, agendo “in più occasioni in sua vece, ma sempre a nome e per
conto della moglie” (appello, ad 7.3, pag. 10). Essi contestano la conclusione
del primo giudice, secondo cui vi è stata una modifica contrattuale per atti
concludenti in relazione alle parti, la circostanza non essendo mai stata
evocata dall’attore e il contratto prevedendo la forma scritta per eventuali
modifiche. A fronte dei doc. 1 e delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno
sempre distinto l’attività di fisioterapia svolta da AP 2 da quella di medico
svolta dal marito, i documenti considerati dal Pretore non sarebbero inoltre concludenti
per riconoscere a AP 1 la qualità di datore di lavoro.
2.2 Preliminarmente occorre
rilevare che contrariamente a quanto reputano gli appellanti in questa sede, il
contratto di lavoro (doc. B inc. CM.2020.679) non prevedeva la forma scritta
per eventuali modifiche, limitandosi a rinviare alle disposizioni del CO
concernenti il contratto individuale di lavoro (art. 319 seg.). Anche
l’ulteriore rilievo, secondo cui l’attore non avrebbe mai evocato una modifica
contrattuale per atti concludenti, deve essere disatteso. In replica
quest’ultimo ha infatti contestato l’assenza di legittimazione passiva di AP 1,
sottolineando il ruolo decisionale avuto da quest’ultimo in seno allo studio di
fisioterapia e precisando come “il comportamento in concreto tenuto dal AP 1
unitamente alla sottoscrizione da parte sua di svariati documenti condivisi con
l’attore ha generato un legittimo affidamento in parte attrice che il rapporto
contrattuale fosse instaurato con entrambi i signori AP 1” (verbale 26 novembre
2021, pag. 2).
2.3 Ad ogni modo gli appellanti,
cui incombeva l’onere della prova (Watter,
Basler Kommentar, 7a ed., 2020, n. 34 ad art. 32 CO e riferimenti),
non sono stati assolutamente in grado di dimostrare che AP 1 aveva agito in
nome della moglie, come sostenuto. È in particolare pacifico che quest’ultimo
non si sia mai presentato espressamente all’attore in tale veste né gli atti
permettono di ritenere che il dipendente potesse desumere dalle circostanze la
volontà di AP 1 di fungere da rappresentante della moglie o avesse dovuto
desumerlo in buona fede. È a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto
inequivocabili i documenti prodotti dall’attore, dai quali emerge come AP 1 in
più di un’occasione ha agito in proprio nome (da solo o unitamente alla moglie)
nei confronti di AO 1 per le questioni attinenti al rapporto di lavoro, senza
mai manifestargli che egli agiva invece come rappresentante della moglie (doc. D,
E, F e C, E inc. CM.2020.679). Tale tesi risulta peraltro chiaramente smentita
già solo dal fatto che se così fosse, non si capisce la necessità (né gli
appellanti l’hanno spiegato) di firmare congiuntamente la disdetta immediata
(doc. F inc. CM.2020.679), essendo sufficiente in tal caso la sola firma della
moglie (o eventualmente di AP 1 con l’indicazione della sua qualità di
rappresentante). A fronte di queste chiare e inequivocabili risultanze non
soccorre agli appellanti il rinvio al doc. 1 che si riferisce alle modalità di
fatturazione delle prestazioni e che nulla ha a che fare con il rapporto
contrattuale tra le parti in causa. In tali circostanze il dipendente poteva in
buona fede ritenere che AP 1, pur non avendo sottoscritto il contratto di
lavoro (doc. B inc. CM.2020.679), fosse il titolare dello studio di
fisioterapia unitamente alla moglie, ritenuto che fin da subito aveva compiuto
degli atti propri a un datore di lavoro senza mai specificare di agire quale
rappresentante. A fronte delle chiare risultanze documentali è pertanto a
giusta ragione che il Pretore ha ammesso la legittimazione passiva di AP 1.
2.4 Sempre con
riferimento all’eccezione di carente legittimazione passiva gli appellanti lamentano
pure una violazione del loro diritto alla prova e rimproverano al Pretore di
non avere disposto l’interrogatorio delle parti che avrebbe “permesso di
determinare con certezza il rapporto di subordinazione” con la sola AP 2
(appello ad 7.3, pag. 11). La richiesta di annullamento della decisione con
rinvio degli atti all’istanza inferiore affinché completi l’istruttoria ed
emetta un nuovo giudizio, formulata in via subordinata dagli appellanti, deve
essere disattesa per i motivi che saranno esposti al considerando 4.5, cui si
rinvia. A ciò si aggiunga che contrariamente a quanto sembrano
pretendere gli appellanti, la massima inquisitoria sociale, applicabile alla
fattispecie, non obbligava il giudice di prime cure ad approfondire la
questione della legittimazione passiva e ad ammettere l’interrogatorio delle
parti. Tale massima, infatti, non esonera le parti dal loro
obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130
III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a), né obbliga il giudice a istruire
d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 141
III 569 consid. 2.3 e 3.1, DTF 139 III 13 consid. 3.2). La massima inquisitoria
sociale mira, infatti, a garantire la parità tra le parti al procedimento e ad
accelerare la procedura, non a supplire alle carenze di una parte negligente,
tanto più se, come in concreto, adeguatamente patrocinata da un legale (DTF 141
III 569 consid. 2.3.1).
3. Il Pretore ha in
seguito ritenuto non adempiuti i presupposti dell’art. 337 CO per poter
considerare giustificato il licenziamento immediato. In sintesi, egli ha
concluso che i convenuti, oltre a non avere dimostrato l’esistenza di una causa
grave, avevano pure omesso di sostanziare le circostanze atte a dimostrare la
tempestività del provvedimento. Ignorando del tutto quest’ultima conclusione e
limitandosi a criticare il giudizio solo sulla questione dell’esistenza di una
causa grave, gli appellanti si
scontrano con la consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in
concreto, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative
e indipendenti occorre confrontarsi
con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Sulla questione del
carattere giustificato o no del licenziamento immediato l’appello si rileva
pertanto irricevibile. È solo
per motivi di completezza che nel proseguo verranno trattate le critiche degli
appellanti in merito all’asserita violazione del contratto di lavoro.
4. Per quanto concerne
il motivo del licenziamento in tronco gli appellanti lamentano una violazione
del loro diritto alla prova e rimproverano al Pretore la mancata assunzione di
tutte le prove da loro offerte, in particolare quella del teste dr. __________
B__________, degli ulteriori pazienti di AP 2 (7) e di non avere disposto
l’interrogatorio delle parti.
4.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2
Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà
di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle
relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione
(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF
4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid.
8.1). Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i
fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova
offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo utile e nelle forme
prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato è retto
dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost.,
è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale
svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma, ogni parte può pretendere
che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente
e nelle forme prescritte. Ciò presuppone una corretta allegazione dei fatti e
un onere di specificazione delle pertinenti prove, nel senso che la parte deve
associare correttamente fatti e prove, indicando i mezzi di prova riferiti a
ogni fatto sui quali poggia le proprie domande (art. 55 e 221 cpv. 1 lett. e
CPC; v. anche IICCA del 19 dicembre 2019, inc. 12.2018.71, consid. 11). Il
diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento
anticipato delle prove. Il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati
mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se
quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio
convincimento (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2 con riferimenti).
4.2 In concreto, il Pretore ha
concluso che l’asserita grave violazione del contratto di lavoro posta a
fondamento del licenziamento immediato non è stata dimostrata dai convenuti.
Negli allegati preliminari essi hanno addotto che il provvedimento sarebbe
stato giustificato dall’agire sleale dell’attore durante il rapporto di lavoro,
il quale aveva costituito una nuova società e cercato di accaparrarsi i
pazienti, comunicando loro che lo studio di fisioterapia dei convenuti avrebbe
chiuso e intraprendendo una campagna diffamatoria nei loro confronti. Al
riguardo il Pretore ha rilevato che la costituzione della società __________
Sagl da parte dell’attore, di __________ C__________ e di un terzo (doc. 3), la
cui l’attività era iniziata il 1° dicembre 2020, ossia scaduto il termine di
disdetta (doc. H e verbale di dibattimento del 26 novembre 2021, pag. 2 e 3),
non violava il contratto, tale atto costituendo un’attività preparatoria che un
lavoratore può espletare durante il rapporto di lavoro senza ledere il suo
obbligo di fedeltà. Nessuno degli altri testi assunti aveva inoltre confermato
la tesi degli appellanti, secondo cui l’attore avrebbe cercato di accaparrarsi
Fatti
i loro pazienti e condotto una campagna diffamatoria nei loro confronti. In
merito al teste __________ A__________, dipendente dei convenuti che nella
dichiarazione scritta di cui al doc. 5 aveva confermato la loro tesi, il primo
giudice ha ritenuto la sua testimonianza inattendibile, lo stesso avendo
confermato solo parzialmente quanto da lui riportato in tale documento, le sue
dichiarazioni essendo peraltro state smentite dai testi __________ R__________,
__________ Ru__________ e __________ M__________ e avendo ammesso di avere
riportato nel doc. 5 dei fatti che aveva sentito da terzi. Gli unici testi (__________
I__________ e __________ Ro__________) che avevano dichiarato di avere sentito
che lo studio di fisioterapia sarebbe stato chiuso avevano peraltro specificato
di non averlo sentito dall’attore bensì da terze persone. In merito alla
mancata audizione testimoniale del dr. __________ B__________, autore della
dichiarazione scritta di cui al doc. 4, il Pretore ha spiegato che i fatti ivi
riportati non potevano essere oggetto di testimonianza ai sensi dell’art.169
CPC, gli stessi non essendo stati percepiti in modo diretto, come affermato dal
medesimo.
4.3 In questa sede gli appellanti
ritengono che il Pretore, a fronte delle dichiarazioni contraddittorie dei
testi assunti, avrebbe dovuto sentire quale teste il dr. __________ B__________.
La censura, esaurendosi ancora una volta in un personale apprezzamento delle
prove, è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). I
convenuti non spiegano infatti i motivi di fatto e di diritto per cui la
conclusione del primo giudice di non sentire il teste siccome i fatti riportati
nel doc. 4 da lui redatto non erano stati da questo percepiti, sarebbe errata e
con ciò da riformare, né spendono una parola in merito alle esaurienti
considerazioni ritenute dal primo giudice circa l’inattendibilità del teste __________
A__________ a fronte delle convergenti dichiarazioni di senso opposto degli
altri testi. Per completezza si aggiunga che non è peraltro vero che le audizioni
dei testi sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sarebbero
contraddittorie, tale aspetto riguardando unicamente il teste __________ A__________,
ritenuto dal primo giudice poco credibile, e non le ulteriori dichiarazioni
testimoniali, le quali sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sono
invece risultate univoche.
4.4 Per i medesimi motivi anche
il rimprovero di non avere sentito tutti i testi offerti in prima sede è
irricevibile per carente motivazione e dev’essere disatteso, gli appellanti
limitandosi a opporre una soggettiva valutazione delle prove e ritenere le
testimonianze assunte contraddittorie, ciò che non è. Occorre altresì
aggiungere che alla fine dell’udienza 12 aprile 2022, dopo avere sentito 7 dei
16 testi offerti dai convenuti allo scopo di dimostrare l’asserito agire sleale
dell’attore, il Pretore, considerate le emergenze delle prove acquisite fino ad
allora e tenuto conto del fatto che di tutti i testi offerti erano stati
sentiti quelli “che la parte convenuta riteneva essere i più importanti”
(verbale udienza 12 aprile 2022, pag. 7), ha respinto le prove non ancora assunte
e chiuso l’istruttoria. Tale modo di
procedere non è sufficiente per potere ritenere che il giudizio del primo
giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto
alla prova degli appellanti. La decisione del Pretore di rinunciare
all’assunzione dei restanti testimoni, dopo aver sentito quelli ritenuti più
importanti dai convenuti, resiste pertanto alla critica e va confermata. Tanto
più che i convenuti nemmeno sembrano essersi lamentati di ciò in prima sede
(art. 52 CPC).
In tali circostanze anche
la decisione del Pretore di ritenere decadute le prove dei tre testi
inizialmente citati, la cui audizione è stata annullata per motivi di salute,
resiste alle critiche.
4.5 In merito all’interrogatorio
delle parti gli appellanti si limitano a osservare che esso “risultava
essenziale per sostanziare quanto allegato in sede di risposta e al
dibattimento, in particolare per quanto concerne l’eccezione di carente
legittimazione passiva ...e l’agire sleale” dell’attore (appello, ad 8.3.3,
pag. 15). La censura, del tutto generica, è nuovamente irricevibile per carente
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli appellanti omettendo di spiegare quali
altre circostanze, oltre quelle ritenute dal primo giudice sui due temi,
avrebbero dovuto essere dimostrate con l’assunzione di tale prova. A ciò si
aggiunga che a fronte delle chiare risultanze documentali, da cui è emerso come
AP 1 durante l’intera durata del rapporto contrattuale aveva agito in suo nome
e non in rappresentanza della moglie, e dal fatto che nessuno dei testimoni
assunti ha confermato l’asserito agire sleale dell’attore, l’interrogatorio
delle parti, nemmeno richiesto dagli appellanti quale prova, risultava del
tutto inutile. Ne discende che, in assenza di una violazione del diritto di
essere sentito, la richiesta, formulata in via subordinata, di annullamento
della decisione con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi
l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, deve essere respinta.
5. Per i medesimi
motivi esposti ai considerandi precedenti anche le condizioni per un’assunzione
in questa sede (ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC) delle prove offerte dai convenuti, e rifiutate dal primo
giudice, non sono adempiute e la richiesta va respinta.
6. Dopo avere accertato
il carattere ingiustificato del licenziamento immediato, il Pretore, in
applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO, ha riconosciuto all’attore fr. 7'139.90
Considerandi
netti a titolo di salario per i mesi di agosto e settembre 2020 e quota parte
della tredicesima mensilità. A dire degli appellanti il primo giudice,
attribuendo un importo maggiore rispetto a quanto richiesto dall’attore con la
petizione (ossia fr. 6'792.10 netti), avrebbe giudicato ultra petita.
6.1
I principio dispositivo
impedisce al giudice di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia
domandato, o altra cosa (divieto di decidere ultra petita, cfr. art. 58
cpv. 1 CPC), ritenuto che egli è di regola vincolato soltanto dalle conclusioni
delle parti e non dai motivi invocati, e dunque solo dall'ammontare complessivo
della pretesa avanzata e non dai singoli elementi (fondati sulla medesima causa)
che la compongono (DTF 123 III 115, consid. 6d;
STF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2b;
IICCA del 20 maggio 2020, inc. 12.2018.117, consid. 6.2.3.2). In altre parole,
l’oggetto del litigio è di principio delimitato dal montante totale rivendicato
nelle richieste di causa, e il giudice è vincolato solo a questo importo; ciò
però non vale laddove l’attrice abbia qualificato o limitato le posizioni che
lo compongono nel petitum medesimo; in tale caso, il giudice è vincolato
anche a queste limitazioni (DTF 142 III 234, consid. 2.2; STF 4A_54/2017 del 29
gennaio 2018, consid. 6.1 e 4A_709/2014 del 21 maggio 2015, consid. 4.1).
6.2
In concreto l’attore con la
petizione, in applicazione dell’art. 337c CO, ha chiesto la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di due importi distinti: l’uno di fr. 6'792.10
netti, oltre oneri sociali e interessi, a titolo di salario e l’altro di fr.
14'529.- netti, oltre interessi, a titolo di indennità per licenziamento
immediato ingiustificato, formulando quindi due domande specifiche e limitando
la richiesta ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO all’importo complessivo di fr.
6'792.10 netti. Ne discende che l’appello su questo punto deve essere accolto e
la decisione impugnata riformata di conseguenza.
7.
Per quanto concerne
l’indennità riconosciuta dal Pretore per il licenziamento immediato
ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO (di fr. 5’800.-, pari a circa
2.
mensilità lorde), gli appellanti ne contestano l’ammontare, che ritengono
eccessivo rispetto alle circostanze del caso concreto, in particolare a fronte
della colpa concomitante dell’attore.
7.1
Per quel che concerne la
determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione del libero
apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua
posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli
effetti economici del licenziamento, la gravita della lesione dei
diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di
lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure
la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (DTF 135 III 405 consid.
3.1; 127 III 351 consid. 4; 123 III 391 consid. 3c e
riferimenti; sentenza del TF 4A_402/2021 del 14 marzo 2022 consid. 7.1).
Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo (sentenza del TF 4A_173/2018 del
29.
gennaio 2019 consid. 5.1).
7.2
In concreto il
Pretore, tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro, su iniziativa
dell’attore, sarebbe comunque terminato un mese più tardi e che dal 1° dicembre
2020.
egli aveva iniziato una propria attività indipendente, ha concluso che da
un punto di vista economico il licenziamento in tronco non aveva avuto per lui
ripercussioni importanti. Il primo giudice, considerato altresì che i convenuti
non erano riusciti a dimostrare alcuna manchevolezza e che la disdetta
immediata era stata inviata in copia a terze persone, ciò che costituiva una
grave lesione della personalità, e che la stessa denotava pure un carattere
abusivo, essendo intervenuta quale reazione alle pretese fatte valere dal
dipendente, ha fissato in fr. 5’800.- l’indennità (pari a circa 2 mensilità
lorde).
Le
argomentazioni con cui gli appellanti contestano l’attribuzione dell’indennità
per licenziamento in tronco ingiustificato sono irricevibili per carente
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli stessi limitandosi a opporre una propria
versione dei fatti e un personale apprezzamento delle prove e sono pure
infondate. Esse si basano infatti su circostanze considerate dal Pretore,
rispettivamente su fatti che non sono emersi dall’istruttoria, in particolare
per quanto concerne l’asserita colpa concomitante dell’attore. Contrariamente a
quanto pretendono gli appellanti, è peraltro a giusta ragione che il primo
giudice ha qualificato il fatto di avere inviato la disdetta immediata,
indicante l’asserito grave motivo, a terze persone (circostanza quest’ultima
mai contestata dai convenuti nei loro allegati introduttivi), quale grave
lesione della personalità del dipendente. L’eventuale obbligo imposto al datore
di lavoro di segnalare all’autorità (in concreto: l’Ufficio sanità e l’Ufficio della
migrazione; doc. E inc. CM.2020.679) la cessazione del rapporto di lavoro di un
dipendente non si estende infatti alla comunicazione del motivo di disdetta. È
infine un’altra volta a giusta ragione che il Pretore, dalla coincidenza
temporale tra le rivendicazioni del dipendente (doc. D inc. CM. 2020.679) e il
licenziamento immediato del giorno seguente, ha dedotto il carattere abusivo
della stessa. Nelle circostanze evocate nel giudizio impugnato e qui
riconfermate, la decisione del primo giudice di attribuire un’indennità di
circa 2 mensilità lorde appare congrua e non eccede il suo potere di
apprezzamento.
8.
Ne discende che
l’appello presentato dai convenuti deve essere parzialmente accolto con
conseguente riforma della decisione impugnata. La scarsa incidenza delle pretese accolte in questa sede
comporta la pressoché totale soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC)
e non ha alcun influsso sull’attribuzione e sulla ripartizione delle spese
ripetibili di primo grado, che rimane immutata.
Per il presente giudizio,
trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un
valore litigioso inferiore a
fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
Le
ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso complessivo di fr. 12'939.90 e determinate in base all’art. 11 cpv.
1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno ridotte per tenere conto del
parallelo incarto (12.2022.103) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio
complessivo per la trattazione delle procedure.
9.
Il valore litigioso
della presente controversia non raggiunge
la soglia di fr. 15’000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e
il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 23 agosto
2022 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 24 giugno 2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza:
§ AP 2 e AP 1, __________, sono
condannati in solido a versare a AO 1, IT – __________, l’importo di CHF 12'592.10
(di cui CHF 6'792.10 netti a titolo di salario),
oltre interessi
del 5% dal 27 agosto 2020.
§§ L’opposizione interposta ai PE no. __________
e __________ dell’UE di Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente ai
suddetti importi.
II. Non si prelevano
spese processuali.
Gli appellanti, in solido, rifonderanno all’attore
fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ,
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).