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Decisione

12.2022.104

Contratto di lavoro - licenziamento immediato - apprezzamento delle prove - indennità

15 novembre 2022Italiano26 min

riportato nel doc. 5 dei fatti che aveva sentito da terzi. Gli unici testi (__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.104

Lugano

15 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.146 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 aprile 2021 da

AO

1 (I)

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP 1

AP 2

tutti patrocinati dall’ PA

1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo

complessivo di fr. 21'321.10, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, e il

rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________

dell’UE di Mendrisio;

domande avversate dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha

parzialmente accolto con sentenza 24 giugno 2022, condannando i convenuti in

solido a versare all’attore fr. 12'939.90, oltre interessi al 5% dal 27 agosto

2020, e rigettando in via definitiva limitatamente all’importo suddetto i PE

menzionati, senza prelevare oneri processuali e con l’obbligo per i convenuti,

in solido, di rifondere all’attore fr. 750.- a titolo di ripetibili ridotte;

appellanti i

convenuti con appello 23 agosto 2022, con cui chiedono la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in

via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice

affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 23

settembre 2022 l’attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili d’appello;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro 7

gennaio 2019, sottoscritto da AP 2 e AO 1, quest’ultimo è stato assunto con un

grado di occupazione del 60% dalla “Fisioterapia AP 2” in qualità di

fisioterapista a far tempo dal 1° febbraio successivo per un salario mensile

lordo di fr. 2'905.80 per tredici mensilità (doc. B inc. CM.2020.679).

B. Con scritto

raccomandato 23 luglio 2020 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto

al 30 settembre 2020 (doc. C inc. CM.2020.679). Il 26 agosto 2020 egli, tramite

il suo rappresentante legale, ha rivendicato il pagamento del salario

comprensivo della quota parte di tredicesima e del saldo vacanze (doc. C inc.

CM.2020.679). Il giorno seguente AP 1 e AP 2 hanno comunicato al dipendente la

rescissione immediata del contratto di lavoro per causa grave ai sensi

dell’art. 337 CO, rimproverandogli di avere divulgato ai pazienti del loro

studio di fisioterapia che lo stesso sarebbe stato chiuso a breve (doc. E inc.

CM.2020.679). Il 14 settembre 2020 AO 1 ha contestato la disdetta immediata

(doc. F inc. CM.2020.679) e con precetti esecutivi n. __________ e __________

dell’UE di Mendrisio ha escusso AP 1 e AP 2 per l’importo complessivo di fr. 25'425.75

oltre le spese di esecuzione. Questi ultimi hanno interposto tempestiva

opposizione (doc. G e H inc. CM.2020.679).

C. Ritenendo

ingiustificato il licenziamento immediato, con petizione 28 aprile 2021 AO 1,

al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in

giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

per ottenere la loro condanna al pagamento dell’importo di fr. 6'792.10 netti,

oltre oneri sociali e interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di salario

per i mesi di agosto e settembre 2020 e tredicesima pro rata per l’anno 2020 e

di fr. 14'529.- netti, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di

indennità per licenziamento immediato ingiustificato (pari a cinque mensilità) nonché

il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________

dell’UE di Mendrisio.

D. Con risposta 28

giugno 2021 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione. Essi

hanno dapprima eccepito la carenza di legittimazione passiva di AP 1 e

rimproverato all’attore di avere gravemente violato il dovere di fedeltà. Nella

denegata ipotesi di un accoglimento della pretesa attorea, essi hanno posto in

compensazione il grave pregiudizio economico cagionato dall’agire sleale del

dipendente, quantificato in complessivi fr. 25'000.- (fr. 15'000.- per la

perdita di clientela e fr. 10'000.- a titolo di torto morale).

E. All’udienza di

dibattimento del 26 novembre 2021 le parti si sono riconfermate nelle rispettive

richieste e argomentazioni, notificando le prove. L’attore ha altresì contestato

l’eccezione di carente legittimazione passiva diAP 1 e la violazione del dovere

di fedeltà.

F. Con disposizione

ordinatoria 13 gennaio 2022 il Pretore ha ammesso l’audizione di sei testi (sui

16 richiesti dai convenuti), indicando che avrebbe deciso sulle altre prove

offerte dalle parti una volta assunte quelle ammesse. Con ordinanza 23 febbraio

2022 il primo giudice, dopo l’assunzione di tre testi, ha preso atto delle

ragioni esposte dagli altri tre citati a comparire, i quali per motivi di

salute avevano chiesto di essere esonerati e ha ritenuto decaduta la qualità di

teste di questi ultimi. Egli ha quindi ammesso l’assunzione di ulteriori

quattro testi, sentiti i quali ha respinto le restanti prove e dichiarato

chiusa l’istruttoria.

G. Raccolti gli allegati

conclusivi scritti delle parti, il Pretore, con sentenza 24 giugno 2022 qui

impugnata, ha accolto parzialmente la petizione. Egli ha di conseguenza

condannato AP 1 e AP 2, con vincolo di solidarietà, al pagamento di

fr. 12’939.90,

oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, rigettando in via definitiva

limitatamente all’importo suddetto i PE n. __________ e __________ dell’UE di

Mendrisio, senza prelevare oneri processuali e obbligando i convenuti, in

solido, a rifondere all’attore fr. 750.- a titolo di ripetibili ridotte. Il

primo giudice, in sintesi, accertata la competenza territoriale e

l’applicazione del diritto svizzero alla presente fattispecie nonché la legittimazione

passiva di AP 1, ha ritenuto il licenziamento immediato ingiustificato, lo

stesso non essendo sorretto da una causa grave ed essendo altresì tardivo. Egli

ha pertanto riconosciuto all’attore fr. 7'990.95 lordi (pari a fr. 7'139.90

netti) a titolo di salario per i mesi di agosto e settembre 2020 e di quota

parte di tredicesima mensilità per il 2020 e un’indennità per licenziamento

immediato ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO di fr. 5’800.- (pari

a circa 2 mensilità lorde). Il Pretore ha infine respinto la pretesa di fr.

25'000.- a titolo di risarcimento del danno posta in compensazione dai

convenuti.

H. Con appello 23 agosto

2022 i convenuti sono insorti contro il giudizio impugnato chiedendo la riforma

del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e,

in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice

affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio.

Con risposta 23 settembre

2022 l’attore si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e

ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che

sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima

istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così

esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il

termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC),

tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art.

145 cpv. 1 lett. b CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta

all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai

sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

2. Il Pretore ha respinto

l’eccezione di carente legittimazione passiva di AP 1. Pur dando atto che il

contratto 7 gennaio 2019 (doc. B inc. CM.2020.679) era stato sottoscritto dalla

sola AP 2 e che quale datore di lavoro era indicato “Fisioterapia AP 2”, il

primo giudice, sulla base dei documenti prodotti (doc. D, E, F, e C, E inc. CM2020.679)

ha rilevato che AP 1 aveva agito più volte nei confronti dell’attore – da solo

o unitamente alla moglie ma sempre a proprio nome – quale datore di lavoro.

Egli ha quindi concluso per una modifica del contratto di lavoro per atti

concludenti, nel senso che anche AP 1 andava considerato datore di lavoro, la

sola circostanza che AP 2 aveva sottoscritto a suo nome, per gli anni

2019-2021, la polizza assicurativa relativa all’assicurazione infortuni e

all’assicurazione malattia collettiva (doc. 2) risultando al riguardo

irrilevante.

2.1 Gli appellanti ribadiscono in

questa sede la tesi secondo cui la datrice di lavoro sarebbe unicamente AP 2,

il marito essendosi limitato ad assistere la moglie nelle pratiche

amministrative, agendo “in più occasioni in sua vece, ma sempre a nome e per

conto della moglie” (appello, ad 7.3, pag. 10). Essi contestano la conclusione

del primo giudice, secondo cui vi è stata una modifica contrattuale per atti

concludenti in relazione alle parti, la circostanza non essendo mai stata

evocata dall’attore e il contratto prevedendo la forma scritta per eventuali

modifiche. A fronte dei doc. 1 e delle dichiarazioni dei testi, i quali hanno

sempre distinto l’attività di fisioterapia svolta da AP 2 da quella di medico

svolta dal marito, i documenti considerati dal Pretore non sarebbero inoltre concludenti

per riconoscere a AP 1 la qualità di datore di lavoro.

2.2 Preliminarmente occorre

rilevare che contrariamente a quanto reputano gli appellanti in questa sede, il

contratto di lavoro (doc. B inc. CM.2020.679) non prevedeva la forma scritta

per eventuali modifiche, limitandosi a rinviare alle disposizioni del CO

concernenti il contratto individuale di lavoro (art. 319 seg.). Anche

l’ulteriore rilievo, secondo cui l’attore non avrebbe mai evocato una modifica

contrattuale per atti concludenti, deve essere disatteso. In replica

quest’ultimo ha infatti contestato l’assenza di legittimazione passiva di AP 1,

sottolineando il ruolo decisionale avuto da quest’ultimo in seno allo studio di

fisioterapia e precisando come “il comportamento in concreto tenuto dal AP 1

unitamente alla sottoscrizione da parte sua di svariati documenti condivisi con

l’attore ha generato un legittimo affidamento in parte attrice che il rapporto

contrattuale fosse instaurato con entrambi i signori AP 1” (verbale 26 novembre

2021, pag. 2).

2.3 Ad ogni modo gli appellanti,

cui incombeva l’onere della prova (Watter,

Basler Kommentar, 7a ed., 2020, n. 34 ad art. 32 CO e riferimenti),

non sono stati assolutamente in grado di dimostrare che AP 1 aveva agito in

nome della moglie, come sostenuto. È in particolare pacifico che quest’ultimo

non si sia mai presentato espressamente all’attore in tale veste né gli atti

permettono di ritenere che il dipendente potesse desumere dalle circostanze la

volontà di AP 1 di fungere da rappresentante della moglie o avesse dovuto

desumerlo in buona fede. È a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto

inequivocabili i documenti prodotti dall’attore, dai quali emerge come AP 1 in

più di un’occasione ha agito in proprio nome (da solo o unitamente alla moglie)

nei confronti di AO 1 per le questioni attinenti al rapporto di lavoro, senza

mai manifestargli che egli agiva invece come rappresentante della moglie (doc. D,

E, F e C, E inc. CM.2020.679). Tale tesi risulta peraltro chiaramente smentita

già solo dal fatto che se così fosse, non si capisce la necessità (né gli

appellanti l’hanno spiegato) di firmare congiuntamente la disdetta immediata

(doc. F inc. CM.2020.679), essendo sufficiente in tal caso la sola firma della

moglie (o eventualmente di AP 1 con l’indicazione della sua qualità di

rappresentante). A fronte di queste chiare e inequivocabili risultanze non

soccorre agli appellanti il rinvio al doc. 1 che si riferisce alle modalità di

fatturazione delle prestazioni e che nulla ha a che fare con il rapporto

contrattuale tra le parti in causa. In tali circostanze il dipendente poteva in

buona fede ritenere che AP 1, pur non avendo sottoscritto il contratto di

lavoro (doc. B inc. CM.2020.679), fosse il titolare dello studio di

fisioterapia unitamente alla moglie, ritenuto che fin da subito aveva compiuto

degli atti propri a un datore di lavoro senza mai specificare di agire quale

rappresentante. A fronte delle chiare risultanze documentali è pertanto a

giusta ragione che il Pretore ha ammesso la legittimazione passiva di AP 1.

2.4 Sempre con

riferimento all’eccezione di carente legittimazione passiva gli appellanti lamentano

pure una violazione del loro diritto alla prova e rimproverano al Pretore di

non avere disposto l’interrogatorio delle parti che avrebbe “permesso di

determinare con certezza il rapporto di subordinazione” con la sola AP 2

(appello ad 7.3, pag. 11). La richiesta di annullamento della decisione con

rinvio degli atti all’istanza inferiore affinché completi l’istruttoria ed

emetta un nuovo giudizio, formulata in via subordinata dagli appellanti, deve

essere disattesa per i motivi che saranno esposti al considerando 4.5, cui si

rinvia. A ciò si aggiunga che contrariamente a quanto sembrano

pretendere gli appellanti, la massima inquisitoria sociale, applicabile alla

fattispecie, non obbligava il giudice di prime cure ad approfondire la

questione della legittimazione passiva e ad ammettere l’interrogatorio delle

parti. Tale massima, infatti, non esonera le parti dal loro

obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130

III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a), né obbliga il giudice a istruire

d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 141

III 569 consid. 2.3 e 3.1, DTF 139 III 13 consid. 3.2). La massima inquisitoria

sociale mira, infatti, a garantire la parità tra le parti al procedimento e ad

accelerare la procedura, non a supplire alle carenze di una parte negligente,

tanto più se, come in concreto, adeguatamente patrocinata da un legale (DTF 141

III 569 consid. 2.3.1).

3. Il Pretore ha in

seguito ritenuto non adempiuti i presupposti dell’art. 337 CO per poter

considerare giustificato il licenziamento immediato. In sintesi, egli ha

concluso che i convenuti, oltre a non avere dimostrato l’esistenza di una causa

grave, avevano pure omesso di sostanziare le circostanze atte a dimostrare la

tempestività del provvedimento. Ignorando del tutto quest’ultima conclusione e

limitandosi a criticare il giudizio solo sulla questione dell’esistenza di una

causa grave, gli appellanti si

scontrano con la consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in

concreto, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative

e indipendenti occorre confrontarsi

con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Sulla questione del

carattere giustificato o no del licenziamento immediato l’appello si rileva

pertanto irricevibile. È solo

per motivi di completezza che nel proseguo verranno trattate le critiche degli

appellanti in merito all’asserita violazione del contratto di lavoro.

4. Per quanto concerne

il motivo del licenziamento in tronco gli appellanti lamentano una violazione

del loro diritto alla prova e rimproverano al Pretore la mancata assunzione di

tutte le prove da loro offerte, in particolare quella del teste dr. __________

B__________, degli ulteriori pazienti di AP 2 (7) e di non avere disposto

l’interrogatorio delle parti.

4.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2

Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà

di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle

relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione

(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF

4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid.

8.1). Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i

fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova

offerti siano pertinenti e siano prodotti in tempo utile e nelle forme

prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato è retto

dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost.,

è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale

svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma, ogni parte può pretendere

che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente

e nelle forme prescritte. Ciò presuppone una corretta allegazione dei fatti e

un onere di specificazione delle pertinenti prove, nel senso che la parte deve

associare correttamente fatti e prove, indicando i mezzi di prova riferiti a

ogni fatto sui quali poggia le proprie domande (art. 55 e 221 cpv. 1 lett. e

CPC; v. anche IICCA del 19 dicembre 2019, inc. 12.2018.71, consid. 11). Il

diritto alla prova non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento

anticipato delle prove. Il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati

mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se

quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio

convincimento (cfr. DTF 143 III 297 consid. 9.3.2 con riferimenti).

4.2 In concreto, il Pretore ha

concluso che l’asserita grave violazione del contratto di lavoro posta a

fondamento del licenziamento immediato non è stata dimostrata dai convenuti.

Negli allegati preliminari essi hanno addotto che il provvedimento sarebbe

stato giustificato dall’agire sleale dell’attore durante il rapporto di lavoro,

il quale aveva costituito una nuova società e cercato di accaparrarsi i

pazienti, comunicando loro che lo studio di fisioterapia dei convenuti avrebbe

chiuso e intraprendendo una campagna diffamatoria nei loro confronti. Al

riguardo il Pretore ha rilevato che la costituzione della società __________

Sagl da parte dell’attore, di __________ C__________ e di un terzo (doc. 3), la

cui l’attività era iniziata il 1° dicembre 2020, ossia scaduto il termine di

disdetta (doc. H e verbale di dibattimento del 26 novembre 2021, pag. 2 e 3),

non violava il contratto, tale atto costituendo un’attività preparatoria che un

lavoratore può espletare durante il rapporto di lavoro senza ledere il suo

obbligo di fedeltà. Nessuno degli altri testi assunti aveva inoltre confermato

la tesi degli appellanti, secondo cui l’attore avrebbe cercato di accaparrarsi

Fatti

i loro pazienti e condotto una campagna diffamatoria nei loro confronti. In

merito al teste __________ A__________, dipendente dei convenuti che nella

dichiarazione scritta di cui al doc. 5 aveva confermato la loro tesi, il primo

giudice ha ritenuto la sua testimonianza inattendibile, lo stesso avendo

confermato solo parzialmente quanto da lui riportato in tale documento, le sue

dichiarazioni essendo peraltro state smentite dai testi __________ R__________,

__________ Ru__________ e __________ M__________ e avendo ammesso di avere

riportato nel doc. 5 dei fatti che aveva sentito da terzi. Gli unici testi (__________

I__________ e __________ Ro__________) che avevano dichiarato di avere sentito

che lo studio di fisioterapia sarebbe stato chiuso avevano peraltro specificato

di non averlo sentito dall’attore bensì da terze persone. In merito alla

mancata audizione testimoniale del dr. __________ B__________, autore della

dichiarazione scritta di cui al doc. 4, il Pretore ha spiegato che i fatti ivi

riportati non potevano essere oggetto di testimonianza ai sensi dell’art.169

CPC, gli stessi non essendo stati percepiti in modo diretto, come affermato dal

medesimo.

4.3 In questa sede gli appellanti

ritengono che il Pretore, a fronte delle dichiarazioni contraddittorie dei

testi assunti, avrebbe dovuto sentire quale teste il dr. __________ B__________.

La censura, esaurendosi ancora una volta in un personale apprezzamento delle

prove, è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). I

convenuti non spiegano infatti i motivi di fatto e di diritto per cui la

conclusione del primo giudice di non sentire il teste siccome i fatti riportati

nel doc. 4 da lui redatto non erano stati da questo percepiti, sarebbe errata e

con ciò da riformare, né spendono una parola in merito alle esaurienti

considerazioni ritenute dal primo giudice circa l’inattendibilità del teste __________

A__________ a fronte delle convergenti dichiarazioni di senso opposto degli

altri testi. Per completezza si aggiunga che non è peraltro vero che le audizioni

dei testi sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sarebbero

contraddittorie, tale aspetto riguardando unicamente il teste __________ A__________,

ritenuto dal primo giudice poco credibile, e non le ulteriori dichiarazioni

testimoniali, le quali sul tema dell’asserito agire sleale dell’attore sono

invece risultate univoche.

4.4 Per i medesimi motivi anche

il rimprovero di non avere sentito tutti i testi offerti in prima sede è

irricevibile per carente motivazione e dev’essere disatteso, gli appellanti

limitandosi a opporre una soggettiva valutazione delle prove e ritenere le

testimonianze assunte contraddittorie, ciò che non è. Occorre altresì

aggiungere che alla fine dell’udienza 12 aprile 2022, dopo avere sentito 7 dei

16 testi offerti dai convenuti allo scopo di dimostrare l’asserito agire sleale

dell’attore, il Pretore, considerate le emergenze delle prove acquisite fino ad

allora e tenuto conto del fatto che di tutti i testi offerti erano stati

sentiti quelli “che la parte convenuta riteneva essere i più importanti”

(verbale udienza 12 aprile 2022, pag. 7), ha respinto le prove non ancora assunte

e chiuso l’istruttoria. Tale modo di

procedere non è sufficiente per potere ritenere che il giudizio del primo

giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto

alla prova degli appellanti. La decisione del Pretore di rinunciare

all’assunzione dei restanti testimoni, dopo aver sentito quelli ritenuti più

importanti dai convenuti, resiste pertanto alla critica e va confermata. Tanto

più che i convenuti nemmeno sembrano essersi lamentati di ciò in prima sede

(art. 52 CPC).

In tali circostanze anche

la decisione del Pretore di ritenere decadute le prove dei tre testi

inizialmente citati, la cui audizione è stata annullata per motivi di salute,

resiste alle critiche.

4.5 In merito all’interrogatorio

delle parti gli appellanti si limitano a osservare che esso “risultava

essenziale per sostanziare quanto allegato in sede di risposta e al

dibattimento, in particolare per quanto concerne l’eccezione di carente

legittimazione passiva ...e l’agire sleale” dell’attore (appello, ad 8.3.3,

pag. 15). La censura, del tutto generica, è nuovamente irricevibile per carente

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli appellanti omettendo di spiegare quali

altre circostanze, oltre quelle ritenute dal primo giudice sui due temi,

avrebbero dovuto essere dimostrate con l’assunzione di tale prova. A ciò si

aggiunga che a fronte delle chiare risultanze documentali, da cui è emerso come

AP 1 durante l’intera durata del rapporto contrattuale aveva agito in suo nome

e non in rappresentanza della moglie, e dal fatto che nessuno dei testimoni

assunti ha confermato l’asserito agire sleale dell’attore, l’interrogatorio

delle parti, nemmeno richiesto dagli appellanti quale prova, risultava del

tutto inutile. Ne discende che, in assenza di una violazione del diritto di

essere sentito, la richiesta, formulata in via subordinata, di annullamento

della decisione con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi

l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, deve essere respinta.

5. Per i medesimi

motivi esposti ai considerandi precedenti anche le condizioni per un’assunzione

in questa sede (ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC) delle prove offerte dai convenuti, e rifiutate dal primo

giudice, non sono adempiute e la richiesta va respinta.

6. Dopo avere accertato

il carattere ingiustificato del licenziamento immediato, il Pretore, in

applicazione dell’art. 337c cpv. 1 CO, ha riconosciuto all’attore fr. 7'139.90

Considerandi

netti a titolo di salario per i mesi di agosto e settembre 2020 e quota parte

della tredicesima mensilità. A dire degli appellanti il primo giudice,

attribuendo un importo maggiore rispetto a quanto richiesto dall’attore con la

petizione (ossia fr. 6'792.10 netti), avrebbe giudicato ultra petita.

6.1

I principio dispositivo

impedisce al giudice di aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia

domandato, o altra cosa (divieto di decidere ultra petita, cfr. art. 58

cpv. 1 CPC), ritenuto che egli è di regola vincolato soltanto dalle conclusioni

delle parti e non dai motivi invocati, e dunque solo dall'ammontare complessivo

della pretesa avanzata e non dai singoli elementi (fondati sulla medesima causa)

che la compongono (DTF 123 III 115, consid. 6d;

STF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002, consid. 2b;

IICCA del 20 maggio 2020, inc. 12.2018.117, consid. 6.2.3.2). In altre parole,

l’oggetto del litigio è di principio delimitato dal montante totale rivendicato

nelle richieste di causa, e il giudice è vincolato solo a questo importo; ciò

però non vale laddove l’attrice abbia qualificato o limitato le posizioni che

lo compongono nel petitum medesimo; in tale caso, il giudice è vincolato

anche a queste limitazioni (DTF 142 III 234, consid. 2.2; STF 4A_54/2017 del 29

gennaio 2018, consid. 6.1 e 4A_709/2014 del 21 maggio 2015, consid. 4.1).

6.2

In concreto l’attore con la

petizione, in applicazione dell’art. 337c CO, ha chiesto la condanna dei

convenuti in solido al pagamento di due importi distinti: l’uno di fr. 6'792.10

netti, oltre oneri sociali e interessi, a titolo di salario e l’altro di fr.

14'529.- netti, oltre interessi, a titolo di indennità per licenziamento

immediato ingiustificato, formulando quindi due domande specifiche e limitando

la richiesta ai sensi dell’art. 337c cpv. 1 CO all’importo complessivo di fr.

6'792.10 netti. Ne discende che l’appello su questo punto deve essere accolto e

la decisione impugnata riformata di conseguenza.

7.

Per quanto concerne

l’indennità riconosciuta dal Pretore per il licenziamento immediato

ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO (di fr. 5’800.-, pari a circa

2.

mensilità lorde), gli appellanti ne contestano l’ammontare, che ritengono

eccessivo rispetto alle circostanze del caso concreto, in particolare a fronte

della colpa concomitante dell’attore.

7.1

Per quel che concerne la

determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione del libero

apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua

posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli

effetti economici del licenziamento, la gravita della lesione dei

diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di

lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure

la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (DTF 135 III 405 consid.

3.1; 127 III 351 consid. 4; 123 III 391 consid. 3c e

riferimenti; sentenza del TF 4A_402/2021 del 14 marzo 2022 consid. 7.1).

Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo (sentenza del TF 4A_173/2018 del

29.

gennaio 2019 consid. 5.1).

7.2

In concreto il

Pretore, tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro, su iniziativa

dell’attore, sarebbe comunque terminato un mese più tardi e che dal 1° dicembre

2020.

egli aveva iniziato una propria attività indipendente, ha concluso che da

un punto di vista economico il licenziamento in tronco non aveva avuto per lui

ripercussioni importanti. Il primo giudice, considerato altresì che i convenuti

non erano riusciti a dimostrare alcuna manchevolezza e che la disdetta

immediata era stata inviata in copia a terze persone, ciò che costituiva una

grave lesione della personalità, e che la stessa denotava pure un carattere

abusivo, essendo intervenuta quale reazione alle pretese fatte valere dal

dipendente, ha fissato in fr. 5’800.- l’indennità (pari a circa 2 mensilità

lorde).

Le

argomentazioni con cui gli appellanti contestano l’attribuzione dell’indennità

per licenziamento in tronco ingiustificato sono irricevibili per carente

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli stessi limitandosi a opporre una propria

versione dei fatti e un personale apprezzamento delle prove e sono pure

infondate. Esse si basano infatti su circostanze considerate dal Pretore,

rispettivamente su fatti che non sono emersi dall’istruttoria, in particolare

per quanto concerne l’asserita colpa concomitante dell’attore. Contrariamente a

quanto pretendono gli appellanti, è peraltro a giusta ragione che il primo

giudice ha qualificato il fatto di avere inviato la disdetta immediata,

indicante l’asserito grave motivo, a terze persone (circostanza quest’ultima

mai contestata dai convenuti nei loro allegati introduttivi), quale grave

lesione della personalità del dipendente. L’eventuale obbligo imposto al datore

di lavoro di segnalare all’autorità (in concreto: l’Ufficio sanità e l’Ufficio della

migrazione; doc. E inc. CM.2020.679) la cessazione del rapporto di lavoro di un

dipendente non si estende infatti alla comunicazione del motivo di disdetta. È

infine un’altra volta a giusta ragione che il Pretore, dalla coincidenza

temporale tra le rivendicazioni del dipendente (doc. D inc. CM. 2020.679) e il

licenziamento immediato del giorno seguente, ha dedotto il carattere abusivo

della stessa. Nelle circostanze evocate nel giudizio impugnato e qui

riconfermate, la decisione del primo giudice di attribuire un’indennità di

circa 2 mensilità lorde appare congrua e non eccede il suo potere di

apprezzamento.

8.

Ne discende che

l’appello presentato dai convenuti deve essere parzialmente accolto con

conseguente riforma della decisione impugnata. La scarsa incidenza delle pretese accolte in questa sede

comporta la pressoché totale soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC)

e non ha alcun influsso sull’attribuzione e sulla ripartizione delle spese

ripetibili di primo grado, che rimane immutata.

Per il presente giudizio,

trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un

valore litigioso inferiore a

fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Le

ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso complessivo di fr. 12'939.90 e determinate in base all’art. 11 cpv.

1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno ridotte per tenere conto del

parallelo incarto (12.2022.103) dall’analogo contenuto e del relativo dispendio

complessivo per la trattazione delle procedure.

9.

Il valore litigioso

della presente controversia non raggiunge

la soglia di fr. 15’000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e

il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 23 agosto

2022 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la

sentenza 24 giugno 2022 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati

gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza:

§ AP 2 e AP 1, __________, sono

condannati in solido a versare a AO 1, IT – __________, l’importo di CHF 12'592.10

(di cui CHF 6'792.10 netti a titolo di salario),

oltre interessi

del 5% dal 27 agosto 2020.

§§ L’opposizione interposta ai PE no. __________

e __________ dell’UE di Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente ai

suddetti importi.

II. Non si prelevano

spese processuali.

Gli appellanti, in solido, rifonderanno all’attore

fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ,

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).