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Decisione

12.2022.105

Azione di inesistenza del debito - atto illecito

5 maggio 2023Italiano28 min

chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo di 25 mesi nella costruzione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.105

Lugano

5 maggio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Grisanti

e Bozzini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2019.29 della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con petizione 19 settembre 2019 da

AO

1

patrocinato da: PA 2

contro

AP

1

patrocinato da: PA 1

con cui l’attore ha

chiesto di accertare (ex art. 85a LEF) che egli non ha alcun debito nei

confronti del convenuto e quindi di fare ordine all’UE di Bellinzona di

annullare l’esecuzione n. __________89 avviata dal convenuto nei suoi

confronti;

domanda avversata dal

convenuto, che in via principale ha postulato di accogliere la sua eccezione di

carenza di legittimazione attiva dell’attore (e di conseguenza di dichiarare

inammissibile l’azione di accertamento dell’inesistenza del debito e quindi di

non entrare nel merito della stessa); in via subordinata ha invece postulato di

limitare il procedimento alla questione preliminare della colpa dell’attore (e

di conseguenza di limitare il procedimento nel senso di accertare la

responsabilità dell’attore ex art. 41 CO per i danni, le spese e la perdita di

guadagno di almeno fr. 308'305,27 da lui patiti a causa dell’opposizione alla

domanda di costruzione sul mapp. 6__________ RFD __________ e dei successivi

ricorsi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo); in via

ancor più subordinata ha postulato di respingere la domanda attorea (e di

conseguenza di accertare che l’attore è debitore nei suoi confronti per

l’importo di fr. 308'305,27, di mantenere l’esecuzione n. __________89 dell’UE

di Bellinzona di cui al PE fatto spiccare per fr. 300'000.- oltre interessi al

5% dal 19 agosto 2018 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta

dall’attore in data 5 luglio 2019);

domande su cui il Pretore

aggiunto, dopo aver limitato l’istruttoria alle questioni della colpa e

dell’illiceità, si è espresso con sentenza 20 giugno 2022 respingendo

l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto e

accogliendo la petizione dell’attore accertando l’inesistenza del debito di fr.

308'305,27 a suo carico preteso dal convenuto, con conseguente ordine all’UE di

Bellinzona di annullare la procedura esecutiva n. __________89 per l’importo di

fr. 300'000.-, con seguito di tasse, spese e ripetibili a carico del convenuto;

appellante il convenuto

con atto di appello 23 agosto 2022 con cui chiede l’annullamento del primo

giudizio e la sua riforma in via principale nel senso di accogliere l’eccezione

di carenza di legittimazione attiva dell’attore (e di conseguenza di respingere

in ordine siccome inammissibile la petizione); in via subordinata nel senso di

respingere la petizione (e di conseguenza di accertare la responsabilità

dell’attore ai sensi dell’art. 41 CO per i danni, le spese e la perdita di

guadagno di almeno fr. 308'305,27 nei suoi confronti; di ritornare gli atti

alla Pretura per l’accertamento dell’esistenza del credito/debito e

determinazione precisa del danno; di mantenere l’esecuzione n. __________89

dell’UE di Bellinzona per l’importo di fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal

19 agosto 2018 e di rigettare in via definitiva l’opposizione sollevata il 5

luglio 2019 dall’attore al relativo precetto esecutivo), in entrambe le ipotesi

con seguito di tassa, spese e ripetibili di primo e secondo grado a carico

dell’attore;

mentre con risposta 11

ottobre 2022 l’attore ha postulato la reiezione dell’appello con conseguente

conferma della sentenza impugnata, protestate tasse spese e ripetibili di

secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. In data 22

giugno 2016 il Municipio di __________ ha approvato la domanda di costruzione

di AP 1 e così concesso la licenza per l’edificazione di un nuovo stabile

residenziale al mapp. n. 6__________ RFD __________ di proprietà di AP 1,

dichiarando evasa come espressa nei considerandi l’opposizione interposta da AO

1, proprietari di un fondo confinante (v. doc. 9 e 10). Il ricorso interposto

al Consiglio di Stato da AO 1 è stato respinto con risoluzione n. 2379 del 24

maggio 2017 (v. doc. H) e il ricorso inoltrato dai medesimi al Tribunale

cantonale amministrativo è stato respinto con sentenza 19 luglio 2018 (v. doc.

I).

B. Con scritto

22 maggio 2019 il rappresentante legale dei coniugi AP 1 ha comunicato al

collega rappresentante dei coniugi AO 1 che i suoi mandanti intendevano

chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo di 25 mesi nella costruzione

del nuovo stabile di appartamenti sulla part. n. 6__________ RFD __________ e

al proposito chiedeva la disponibilità dei coniugi AO 1 a rinunciare a

sollevare l’eccezione di prescrizione (v. doc. G e 5). In assenza di un

positivo riscontro (v. doc. 6, 7 ed E) AP 1 faceva notificare dall’UE di

Bellinzona a AO 1 il PE n. __________89 del 4 luglio 2019 al quale l’escusso

formulava opposizione il giorno successivo (v. doc. B). Il credito vantato con

il precetto ammontava a fr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2018

e faceva riferimento a “Risarcimento danni, spese e mancati guadagni (in

part. Aumento costi di costruzione, spese legali e altre, mancate pigioni x 25

mesi) x opposizione abusiva a licenza edilizia part. 6__________ RFD __________,

art. 41 CO” (v. ancora doc. B). Analogo precetto veniva fatto notificare a AO

1 (v. inc. OR.2019.28).

Con scritto 6 novembre 2019, ossia nel rispetto del termine assegnatogli, il

rappresentante legale di AP 1 precisava all’attenzione dell’UE di Bellinzona

che le posizioni del credito vantato nei confronti dei coniugi AO 1 non

riguardavano solo danni diretti ma anche mancati guadagni e spese derivanti dal

ritardo nell’inizio dei lavori di costruzione a seguito dell’opposizione alla

domanda di costruzione e ai successivi ricorsi al Consiglio di Stato e al

Tribunale cantonale amministrativo (v. doc. L).

C. In data 19

settembre 2019 AO 1 ha introdotto un’azione di accertamento dell’inesistenza

del debito ex art. 85a LEF chiedendo di accertare che egli non ha alcun debito

nei confronti di AP 1 nonché di fare ordine all’UE di Bellinzona di annullare

l’esecuzione n. __________89. In buona sostanza l’attore intravvede

l’infondatezza della pretesa fatta valere nei suoi confronti nel fatto che il

convenuto non ha chiesto il rigetto dell’opposizione né ha introdotto un’azione

fondata sull’art. 79 LEF. Nel merito della vertenza considera quindi chiaro che

la sua legittima contestazione del progetto edilizio del vicino non possa in

alcun caso rientrare nelle (restrittive) condizioni poste per l’applicazione

degli art. 22 della Legge edilizia cantonale (LE) e 41 CO. L’attore sottolinea

che le proprie iniziative procedurali erano sorrette da validi argomenti,

ritenuto come né il Consiglio di Stato né il Tribunale cantonale amministrativo

avevano definito defatigatorio il suo agire né dichiarato inammissibili le

impugnative, con la conseguenza che l’esecuzione nei suoi confronti risulta

infondata e abusiva.

D. Con scritto

23 ottobre 2019 AP 1 ha chiesto la sospensione del termine assegnatogli per la

risposta e di limitare il procedimento alla questione della legittimazione

dell’attore a presentare l’azione ex art. 85a LEF. Richiamandosi alla

giurisprudenza del Tribunale federale egli sostiene che tale legittimazione non

sarebbe data allorquando, come nel caso concreto, il creditore si è visto

costretto a far spiccare un PE perché il debitore si era rifiutato di

sottoscrivere la rinuncia a sollevare la prescrizione, senza contare che nella

valutazione dei contrapposti interessi occorreva tener conto della sua

difficoltà a inoltrare un’azione creditoria complessa nel termine di

prescrizione di un anno.

L’attore si è opposto alla richiesta, a suo avviso fondata su un’errata lettura

della giurisprudenza federale, rimproverando al convenuto di voler guadagnare

tempo; parallelamente ha postulato in via cautelare di far ordine all’UE di

Bellinzona di non comunicare a terzi l’esistenza dell’esecuzione n. __________89,

il grave pregiudizio in termini di immagine della sua solvibilità e moralità

che l’iscrizione di un PE per un importo elevato comporta essendo evidente.

Con decisione 15 novembre 2019 il Pretore ha respinto la domanda di limitazione

della causa e assegnato un termine al convenuto per esprimersi sulla domanda

cautelare dell’attore.

Entro il termine fissato il convenuto ha comunicato di non opporsi alla domanda

cautelare della controparte ciò che conduceva tuttavia all’assenza di interesse

all’azione in capo a quest’ultima, di qui l’invito al Pretore di rivedere la decisione

che respingeva la sua domanda di limitare la causa al solo tema della

legittimazione.

Con decisione 28 novembre 2019 il Pretore ha fatto ordine all’UE di Bellinzona

di provvisoriamente non comunicare a terze persone l’esistenza del PE n. __________89.

L’attore si è dal canto suo opposto alla nuova richiesta del convenuto di

limitazione della procedura.

Con decisione 13 dicembre 2019 il Pretore ha confermato la sua decisione del 15

novembre precedente e riattivato il termine per la risposta di causa.

E. In

data 6 maggio 2020 AP 1 ha presentato la sua risposta con eccezione di carenza

di legittimazione attiva nonché domanda di semplificazione del processo ex art.

125 let. a CPC. In primo luogo il convenuto ha nuovamente contestato la

legittimazione attiva dell’attore in quanto privo di interesse degno di

protezione a far accertare l’inesistenza del debito e a evitare che

l’esecuzione venga comunicata a terzi, in particolare a seguito della decisione

cautelare 28 novembre 2019, chiedendo che l’azione sia dichiarata inammissibile.

In seguito, ritenuto che la sua domanda di risarcimento danni si fonda sugli

art. 22 LE e 41 CO, il convenuto ha chiesto di limitare la procedura al tema

della colpa dell’attore, a ragione della complessità, dei tempi e dei costi

connessi alle perizie da esperire in merito a determinate poste di danno

(mancati guadagni e aumenti dei costi di costruzione in particolare). AP 1 ha

così esposto i motivi per i quali occorreva considerare che AO 1 aveva

esercitato in mala fede e in modo abusivo il suo diritto di opposizione e in

seguito di ricorso contro il suo progetto edificatorio, con particolare

riferimento al tentativo di ottenere un vantaggio (una striscia di terreno)

dapprima e all’infondatezza delle censure addotte in seguito. Nella parte

conclusiva del suo allegato il convenuto ha quantificato provvisoriamente i

danni subiti come segue: fr. 251'160.- per mancati affitti, fr. 4'678,80 per

spese legali, fr. 1'699,85 per maggiori oneri assicurativi, fr. 457,06 per la

tassa base per la fornitura dell’acqua potabile, fr. 31'444.- per il rincaro

dei costi di costruzione, fr. 8'240,56 per maggiori oneri ipotecari, fr.

10'625.- per il mancato reddito del capitale depositato per accedere al credito

di costruzione, per complessivi fr. 308'305,27, importo di cui ha chiesto di

accertare che l’attore è debitore.

F. In

sede di replica AO 1 ha riaffermato l’esistenza della sua legittimazione attiva

e del suo interesse degno di protezione a introdurre un’azione di accertamento

dell’inesistenza del debito, contestando la tesi contraria esposta nella

risposta; si è opposto alla limitazione della procedura al solo tema della

colpa, che non avrebbe senso trattare separatamente dalle altre condizioni

della responsabilità; ha contestato l’esistenza di una colpa per aver

esercitato i propri diritti di opposizione e ricorso avverso il progetto

edilizio; ha negato di aver tentato di ottenere un vantaggio dall’illecita

commercializzazione di un diritto processuale; e ha contestato le poste del

danno avanzate dal convenuto.

Con la duplica AP 1 ha ribadito le sue tesi, soffermandosi in particolare da un

lato sull’assenza di rischio reputazionale in capo all’attore dopo la decisione

cautelare 29 novembre 2019, d’altro lato sul comportamento colpevole e illecito

del medesimo.

G. Nel corso

dell’udienza svoltasi il 17 marzo 2021 le parti hanno confermato le rispettive

allegazioni e domande e hanno notificato le prove, quindi hanno concordato di

richiedere una decisione preliminare sulla responsabilità, e meglio sui temi

della colpa e dell’illiceità. Il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta con

conseguente limitazione dell’istruttoria a questi due temi.

Nel corso dell’udienza del 26 maggio 2021 si sono svolti gli interrogatori di AO

1 e AP 1.

In data 8 ottobre 2021 entrambe le parti hanno presentato le loro conclusioni

scritte; l’attore chiedendo di accogliere l’azione di accertamento

dell’inesistenza del debito e di ordinare all’UE di annullare la procedura

esecutiva promossa nei suoi confronti dal convenuto, quest’ultimo chiedendo di

accogliere la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attore con

conseguente decisione di inammissibilità della petizione, rispettivamente

chiedendo di respingere l’azione di accertamento dell’inesistenza del debito,

di conseguenza di accertare la responsabilità dell’attore per i danni, spese e

perdita di guadagno da lui patiti a causa dell’opposizione alla domanda di

costruzione e dei successivi ricorsi, quindi di continuare l’istruttoria ai

fini della quantificazione del danno da lui subito.

H. Con sentenza

20 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l‘eccezione di carenza di

legittimazione attiva (dispositivo n. 1), ha accolto la petizione (dispositivo

n. 2) e accertato l’inesistenza del debito di fr. 308'305,27 a carico di AO 1

preteso da AP 1 (dispositivo n. 3), ha fatto ordine all’UE di Bellinzona di

annullare la procedura esecutiva n. __________89 (dispositivo n. 4), in fine ha

posto la tassa e le spese per complessivi fr. 10'000.- a carico di AP 1 con

obbligo di rifondere a AO 1 fr. 12'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n.

5).

I. AP

1 ha impugnato il giudizio pretorile con atto di appello 23 agosto 2022

chiedendo in via principale di accogliere l’eccezione di carenza di

legittimazione attiva di AO 1, di conseguenza di respingere in ordine siccome

inammissibile la petizione, con seguito degli oneri processuali a carico della

controparte; in via subordinata di respingere la petizione e di conseguenza

accertare la responsabilità dell’attore ai sensi dell’art. 41 CO per danni,

spese e perdita di guadagno per almeno fr. 308'305,27 nei suoi confronti; di ritornare

gli atti alla Pretura affinché accerti l’esistenza del debito e determini

l’ammontare preciso del danno, rispettivamente del credito a suo favore e a

carico dell’attore; di mantenere l’esecuzione n. __________89 dell’UE di

Bellinzona e di rigettare in via definitiva l’opposizione sollevata al PE in

data 5 luglio 2019 da AO 1, con seguito degli oneri processuali a carico della

controparte, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

Con risposta 11 ottobre 2022 AO 1 ha postulato di respingere l’appello, con

conseguente conferma del primo giudizio, e di porre a carico dell’appellante

gli oneri processuali di seconda sede.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di appello e di risposta sono entrambi

di 30 giorni (v. art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC).

In concreto la sentenza impugnata risulta finale nella

misura in cui il Pretore aggiunto, dopo aver respinto l’eccezione di carenza di

legittimazione attiva sollevata dal convenuto, ha accolto la petizione, avendo

concluso per l’assenza di illiceità nell’agire dell’attore con conseguente

inutilità di pronunciarsi sulle altre condizioni della responsabilità secondo

l’art. 41 CO. La controversia presenta d’altro canto un valore ben superiore a

fr. 10'000.-.

Ne deriva che il rimedio dell’appello è senz’altro formalmente corretto nonché

inoltrato nei termini di legge tenuto conto della sospensione per le ferie dal

15.

luglio al 15 agosto inclusi (v. art. 145 cpv. 1 let. b CPC).

Tempestiva è altresì la risposta 11 ottobre 2022 presentata nel rispetto del

termine fissato con ordinanza 12 settembre 2022 di questa Camera.

2.

Il Pretore aggiunto nella prima

parte del suo giudizio è giunto alla conclusione che l’attore disponeva di un

interesse giuridico legittimo a far valere l’azione di cui all’art. 85a LEF.

Egli ha ricordato dapprima che la gestione del registro delle esecuzioni, e con

essa il tema della comunicazione a terzi riguardo a esecuzioni in corso ex art.

8a LEF, rientrava nell’esclusiva competenza dell’ufficio di esecuzione, non in

quella del giudice civile, anche qualora quest’ultimo sia adito con un’azione

di accertamento dell’inesistenza del debito; in seguito che in virtù di una

giurisprudenza del Tribunale federale (v. DTF 141 III 68) l’interesse alla

costatazione dell’inesistenza di una pretesa è dato dal momento che questa è

posta in esecuzione e sino a che la stessa può essere comunicata a terzi, salvo

che il creditore dimostri di aver promosso l’esecuzione unicamente per

interrompere il termine di prescrizione dopo che il debitore aveva rifiutato di

firmare una dichiarazione di rinuncia e sempre che il creditore non possa per

motivi importanti far valere immediatamente in giudizio la pretesa nella sua

integralità. In concreto il primo giudice ha costatato da un lato che non

risultava una decisione dell’UE atta a non divulgare l’esecuzione in corso,

d’altro lato che il convenuto non aveva comprovato che la sua pretesa non

poteva essere fatta valere in giudizio nella sua integralità per motivi

importanti.

3.

L’appellante rimprovera al Pretore

aggiunto un errato accertamento dei fatti per aver misconosciuto la decisione

cautelare 28 novembre 2019 del Pretore che ordinava all’UE di Bellinzona di

provvisoriamente non comunicare a terze persone l’esistenza dell’esecuzione n. __________89

(v. sopra consid. D), ciò che comportava la decadenza di un eventuale interesse

degno di protezione dell’attore a proporre l’azione dell’art. 85a LEF per

assenza di qualsiasi pregiudizio alla sua reputazione riferita alla sua solvibilità,

fermo restando che il presupposto processuale dell’interesse degno di

protezione deve sussistere per tutta la durata della procedura e non solo al

momento del suo atto introduttivo. A torto.

È vero che il primo giudice non ha citato esplicitamente la decisione cautelare

28.

novembre 2019 e ha fatto riferimento alla possibilità di comunicare a terzi

l’esecuzione di cui trattasi al momento dell’inoltro della petizione.

L’appellante ha però omesso di considerare che il medesimo giudice ha precisato

che la gestione del registro delle esecuzioni compete all’Ufficio di esecuzione

e non al giudice civile, come precisato dalla Camera di esecuzione e fallimenti

(sentenza impugnata, consid. 5 a pag. 4) e che non risultavano esserci state

decisioni dell’UE concernenti la non divulgazione dell’esecuzione in oggetto

(sentenza impugnata consid. 7, pag. 5 i.f.). In effetti, l’art. 8 cpv. 3 LEF

non costituisce una valida base legale in virtù della quale il giudice civile

può impartire istruzioni agli Uffici di esecuzione, neppure allorquando il

primo è adito con un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito posto

in esecuzione. Richieste volte a non comunicare a terzi procedimenti esecutivi

in corso vanno quindi dirette all’Ufficio che tiene il registro delle

esecuzioni e la cui decisione può essere impugnata con ricorso all’Autorità di

vigilanza, nuovamente non al giudice civile (v. STF 4A_440/2014, 27 novembre

2014, consid. 4.2; 4A_229/2018, 12 ottobre 2018, consid. 7; IICCA 12.2015.208,

7.

febbraio 2017, consid. 11; CCR 16.2017.38, 11 giugno 2019, consid. 7b e 7c).

Da quanto precede deriva che a ragione il primo giudice ha rilevato che non vi erano

decisioni dell’UE concernenti la non divulgazione dell’esecuzione in oggetto.

Egli avrebbe invero potuto aggiungere, per chiarezza e vista la giurisprudenza

della CEF, che la decisione cautelare 28 novembre 2019 era in realtà nulla per

assenza di base legale e quindi priva di qualsiasi effetto di natura esecutiva.

Non si può nondimeno prescindere dall’osservare che stupisce il comportamento

processuale dell’attore, che in via cautelare chiede al Pretore di ordinare

all’UE di provvisoriamente non comunicare a terzi, che postulano la

consultazione del registro o l’emissione di attestazioni di solvibilità,

l’esistenza dell’esecuzione a suo carico e poi, una volta ottenuto

quell’ordine, in seconda sede ne nega l’efficacia (v. risposta all’appello, pt.

10.

seg.).

In ogni modo, per i suddetti motivi, contrariamente a quanto preteso

dall’appellante, l’interesse degno di protezione in capo all’attore ha continuato

a sussistere anche dopo il 28 novembre 2019.

4.

Dopo aver ricordato che era stato

costretto a far notificare alla controparte un precetto esecutivo a fronte del

rifiuto di quest’ultima di sottoscrivere la rinuncia all’eccezione di

prescrizione, l’appellante sostiene che non si poteva imporgli di far valere

immediatamente la propria pretesa in giudizio nella sua integralità già nel

2019, fatto che a torto sarebbe stato ignorato dal Pretore aggiunto.

Come sopra accennato, il primo giudice, passando in rassegna le diverse poste di

danno indicate nella risposta di causa (alle pagine 14 e seg.), ha ritenuto che

il qui appellante avrebbe potuto azionare la sua pretesa già nel 2019.

Con questa puntuale argomentazione l’appellante non si è minimamente

confrontato limitandosi a opporre una serie di contestazioni generiche e sue

personali considerazioni, in parte di difficile comprensione, ciò che rende il

gravame su questo punto irricevibile per difetto di motivazione (v. art. 311

cpv. 1 CPC).

Ciò premesso giova precisare quanto segue.

A torto l’appellante pretende che il Pretore aggiunto lo avrebbe obbligato a

provare dei fatti negativi. In primo luogo egli non spiega, con riferimento

alle singole posizioni di danno fatte valere, con quale(i) fatto(i) negativo(i)

si sarebbe scontrato e quali sarebbero state le difficoltà probatorie al

riguardo (fermo restando che di principio anche i fatti cosiddetti negativi

sono soggetti all’ordinario onere probatorio). In secondo luogo occorre

ribadire che l’appellante ha evitato di confrontarsi con quanto esposto dal

primo giudice il quale ha spiegato, sulla base proprio dei documenti prodotti con

la risposta, per quali motivi era possibile far valere la pretesa nella sua

integralità già nel 2019. Non incombeva poi al primo giudice disquisire sul

grado di difficoltà del creditore ad argomentare la propria pretesa,

allorquando quest’ultimo mai ha concretamente spiegato in cosa consistevano le

asserite difficoltà “di argomentare subito e adeguatamente la propria

pretesa” (v. appello, pag. 7, ultimo paragrafo).

È vero che nessuna norma impone al creditore di omettere l’atto interruttivo

della prescrizione, come sostiene l’insorgente, ma non si comprende quale incidenza

ciò avrebbe sull’interesse degno di protezione del debitore ad inoltrare

l’azione di cui all’art. 85a LEF, da determinarsi in base ai principi

giurisprudenziali sopra illustrati.

Per concludere si può aggiungere che in definitiva il convenuto ha dovuto

allegare, documentare e indicare le prove inerenti al suo preteso danno nel

maggio 2020, ottenendo poi una limitazione del procedimento al tema della

responsabilità nel marzo 2021. In queste circostanze non è in definitiva ben

chiaro quale sarebbe l’interesse degno di protezione del qui appellante a

contestare l’interesse speculare dell’attore a proporre l’azione di accertamento

dell’inesistenza del debito.

5.

Il Pretore aggiunto ha

ricordato che agisce in maniera abusiva, e pertanto illecita ai sensi dell’art.

41.

CO, chi introduce un’opposizione o un ricorso contro una domanda di

costruzione malgrado un’evidente inutilità con lo scopo di ritardare la

realizzazione dell’opera, ritenuto che l’evidente inutilità di un rimedio di

diritto è data in caso di manifesta assenza di prospettiva ossia di mancanza di

motivi oggettivamente sostenibili. Valutando quanto emerso nel corso

dell’istruttoria, il primo giudice ha quindi rilevato, premesso che l’allargamento

dell’accesso era di particolare interesse per l’attore fin dal momento

dell’acquisto della proprietà nel 2010, che le lettere del suo legale di cui ai

doc. 15 e 16, che sembravano assumere il tenore di un ricatto, costituivano a

suo avviso il tentativo di risolvere con un comune accordo due fattispecie contrapposte;

in seguito, pur definendo quantomeno dubbia l’asserzione dell’attore di aver agito

a tutela dei suoi interessi e della sua proprietà, ha considerato che i ricorsi

al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo non potevano

essere definiti temerari e/o defatigatori, ciò alla luce delle argomentazioni

contenute nelle decisioni di queste autorità.

Non essendo pertanto

adempiuta l’esigenza dell’illiceità, il Pretore aggiunto ha rinunciato a

chinarsi sull’esistenza di un’eventuale colpa in capo all’attore, con

conseguente accoglimento della petizione.

6.

L’appellante

ha rimproverato al primo giudice un errato accertamento dei fatti e un errato apprezzamento

delle prove. A suo avviso dagli atti emergerebbe con chiarezza che l’obiettivo

dell’escusso non fosse il rispetto delle norme edilizie, per lui prive

d’interesse, bensì quello di forzargli la mano per ottenere un accesso

veicolare più ampio attraverso il suo fondo, ciò che costituirebbe un’illecita

commercializzazione di un diritto processuale, così come descritto dalla giurisprudenza

del Tribunale federale. In particolare il Pretore aggiunto avrebbe banalizzato

il contenuto dei doc. 15 e 16, quindi incomprensibilmente creduto a quanto

sostenuto dall’attore nel suo interrogatorio e infine a torto caratterizzato

l’agire di quest’ultimo quale tentativo di risolvere con un comune accordo due

fattispecie con interessi contrapposti, allorquando con ogni evidenza la

proposta non era di natura negoziale ma ricattatoria. Secondo l’appellante era

in effetti chiaro che la controparte, in modo illecito, aveva tentato di farsi

dare una striscia di terreno in cambio del ritiro del ricorso al Consiglio di

Stato, consapevole del fatto che la mancata accettazione della proposta avrebbe

provocato un danno. Da ultimo egli rimprovera al Pretore aggiunto di non aver

riconosciuto che le iniziative procedurali dell’attore erano infondate,

completamente prive di base legale nonché al limite del temerario, come

precisato in particolare dal Municipio di __________ e dal Consiglio di Stato.

In sede di risposta l’attore si è opposto alle censure ricorsuali con argomenti

di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

7.

Le

norme alla base della pretesa dell’appellante (in particolare art. 22 LE e 41

CO), così come la giurisprudenza e la dottrina ad esse riferite, sono state

esposte nel primo giudizio al quale su questo aspetto si rinvia. Si può qui aggiungere

che, in virtù di quanto prescrive l’art. 41 cpv. 2 CO, anche un atto contrario

ai buoni costumi conduce alla riparazione del danno da esso derivante, purché

l’agire del suo autore sia intenzionale. L’atto contrario ai buoni costumi sostituisce

la condizione dell’illiceità di cui al capoverso 1 della citata norma. Il

concetto è identico a quello di cui all’art. 20 cpv. 1 CO (v. ad es. Werro, La responsabilité civile, Berna

2005, cfr. 391 a pag. 101). Il Tribunale federale sul tema ha in particolare

precisato che se l’opponente intende sfruttare l’insorgere o l’aggravamento di

un danno per ottenere dal suo avversario dei vantaggi estranei alla procedura,

si realizza un atto contrario ai buoni costumi (v. DTF 123 III 101, consid. 2c).

Sempre secondo il medesimo giudizio, la rinuncia a un’opposizione o a un

ricorso a titolo oneroso non è contraria ai buoni costumi se l’indennità ha

quale scopo di compensare un pregiudizio causato dalla realizzazione del

progetto di costruzione, mentre nel caso in cui la contropartita della rinuncia

è riconducibile solo al pregiudizio che potrebbe risultare dal prolungamento

della procedura ma non a interessi degni di protezione del proprietario vicino,

si concretizza una commercializzazione (di quella rinuncia), ciò che è

immorale.

8.

Sulla

base dei principi che emergono dalla giurisprudenza federale, le critiche

dell’appellante al primo giudizio risultano pertinenti.

Non è avantutto dato comprendere come, a fronte del chiaro testo del doc. 15 -

“liquidare in via amichevole il contenzioso ed evitare un ricorso al Consiglio

di Stato” -, il Pretore aggiunto abbia potuto dar credito, per escluderne il

carattere ricattatorio, a quanto dichiarato da AO 1 nel corso del suo

interrogatorio, nel senso che il ricorso sarebbe stato ritirato (o non

introdotto) “se i signori AP 1 avessero ceduto la fascia di terreno, in

contemporanea con la sistemazione secondo le norme della luce nel vano scale”

(v. verbale di udienza 26 maggio 2021, pag. 3). È evidente come ciò sia privo

di senso, AO 1 non potendo seriamente aver preteso che AP 1 gli avrebbe ceduto

una porzione del terreno e nel contempo modificato il progetto approvato dal

Municipio.

Ma in ogni modo, dalla dichiarazione del qui appellato di volere sia la

striscia di terreno che la sistemazione del preteso problema della luce nel

vano scale, visto altresì il contenuto del doc. 16 (“i miei clienti chiedono

una fascia di 50 cm …”), non si può certo dedurre, come fatto invece dal primo

giudice, che tale agire costituiva il tentativo di risolvere di comune accordo

due fattispecie con interessi contrapposti.

Soprattutto, come correttamente indicato dall’appellante, la conclusione del

Pretore aggiunto risulta contraria a quanto prevede la giurisprudenza federale.

La richiesta di ottenere una striscia di terreno per l’allargamento

dell’accesso è ovviamente estranea alla procedura ricorsuale e come tale

contraria ai buoni costumi. In effetti, la rinuncia alle procedure ricorsuali

non tendeva a compensare un pregiudizio causato dalla realizzazione del

progetto bensì a procurarsi un vantaggio.

D’altronde non si vede quale pregiudizio avrebbe subito la proprietà

dell’attore a dipendenza del(la) maggiore o minore apporto/presenza di luce

nelle scale dell’edificio del convenuto, né lo stesso attore lo ha mai spiegato

(si vedano al riguardo i doc. 11, ricorso al Consiglio di Stato, e 13, ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo), tanto più che nel suo interrogatorio si

è limitato ad affermare di agire per “una questione di rispetto delle regole”

(v. verbale di udienza 26 maggio 2021, pag. 3).

Giova ancora osservare che anche in questa sede l’attore ha sostenuto di aver

agito con l’unico scopo di difendere i propri interessi (v. risposta

all’appello, cfr. 30), nuovamente senza mai indicare quali sarebbero. Se come

detto nel sollevare il tema dell’illuminazione del corpo scale del progettato

edificio l’attore non ha fatto valere alcun interesse riferito alla sua

proprietà, lo stesso dicasi per gli altri argomenti invocati dinnanzi al

Consiglio di Stato, ossia l’asserito pregiudizio al muro di cinta sul suo fondo

(la cui invocazione è stata qualificata da detta autorità al limite del

temerario poiché la licenza edilizia medesima chiariva che “in assenza

dell’accordo dei confinanti è ammessa la demolizione del muretto posto solo sul

mappale n. 6__________ RFD __________”) e la carenza di documentazione allegata

alla domanda di costruzione (v. al riguardo doc. 12, risoluzione del Consiglio

di Stato, pag. 4, v. anche doc. 13, ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, pt. 5 a pag. 3).

Il primo giudice si è quindi a torto limitato a ritenere quantomeno dubbio il

riferimento dell’attore alla tutela dei propri interessi allorquando doveva

considerare questi totalmente inesistenti in assenza della necessaria allegazione,

ma soprattutto ha errato nella deduzione secondo cui ciò non sarebbe

sufficiente per stabilire l’illiceità. Il tentativo di ricevere una striscia di

terreno quale contropartita della rinuncia alle procedure ricorsuali, senza che

ciò sia sorretto da interessi degni di protezione, costituisce infatti chiaramente

un comportamento contrario alla morale (v. ancora DTF 123 III 101, consid. 2c,

pag. 105 in fine, 106 all’inizio).

Ne deriva per i suesposti motivi che le procedure ricorsuali messe in atto da AO

1.

vanno considerate manifestamente defatigatorie ai sensi dell’art. 22 LE. Non occorre

a questo punto in aggiunta esaminare, come invece fatto dal primo giudice, se

dal testo della risoluzione governativa (doc. 12), rispettivamente della

sentenza cantonale (doc. 14), emergono espressioni volte a confermare il

carattere inammissibile o defatigatorio dei ricorsi, ciò che peraltro neppure la

dottrina esige (v. Lucchini,

Compendio giuridico per l’edilizia, seconda edizione, 2015, pt. 3 a pag. 145),

come a ragione esposto nel gravame (v. pag. 14, quarto paragrafo).

9.

In

conclusione l’appello è respinto nella sua domanda in via principale e di

conseguenza il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata è confermato.

L’appello è per contro parzialmente accolto nella sua domanda subordinata:

accertato l’agire contrario ai buoni costumi da parte dell’attore

(corrispondente al requisito dell’illiceità), gli atti sono rinviati al Pretore

aggiunto affinché si pronunci sull’esistenza o meno di una colpa da parte dell’attore

medesimo, l’istruttoria anche su questo secondo requisito della responsabilità essendo

terminata e le parti essendosi già espresse sul tema con le rispettive

conclusioni. Quanto precede implica l’annullamento dei dispositivi n. 2, 3, 4 e

5.

Ne segue che l’esecuzione n. __________89 dell’UE di Bellinzona e l’opposizione

al relativo PE sono provvisoriamente mantenute.

Questa Camera si è dovuta chinare sostanzialmente su due temi: la

legittimazione attiva (correttamente: interesse degno di protezione) dell’attore

all’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, in cui il convenuto che

l’ha contestata è risultato soccombente; l’esistenza di un agire illecito

(correttamente: contrario ai buoni costumi) da parte dell’attore, fatta valere

dal convenuto che in questo caso è invece risultato vincente.

Visto l’esito, le spese processuali di seconda sede, anticipate dall’appellante,

sono a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna mentre le ripetibili

sono compensate.

Contro il presente giudizio, di natura incidentale, è dato ricorso al Tribunale

federale alle condizioni previste dall’art. 93 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati l’art. 106

cpv. 2 CPC e la LTG,

decide:

I. L’appello 23 agosto 2022 di AP 1 è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.

§ La sentenza 20 giugno

2022, inc. OR.2019.29, del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è nel suo dispositivo così modificata:

1. immutato

2. annullato

3. annullato

4. annullato

5. annullato

§§ Gli atti sono rinviati

al Pretore aggiunto affinché si pronunci

sull’esistenza di una colpa da parte dell’attore e sulle spese giudiziarie in

funzione del suo nuovo giudizio.

II. Le spese processuali della procedura di appello, pari

a fr. 6’000.-, anticipate dall’appellante, sono poste a carico delle parti in

ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).