12.2022.107
Contratto di appalto - mercede - onere di allegazione e di specificazione in merito a una liquidazione
10 novembre 2022Italiano27 min
caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.107
Lugano
10 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.94 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 9 maggio 2014 da
AO
1
rappr. dallo PA 2
contro
AP
1
rappr. dallo PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 262'830.35 oltre
interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con decisione 28 giugno 2022 ha parzialmente accolto e meglio limitatamente
a fr. 210'358.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2013;
appellante la convenuta,
con appello 30 agosto 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con
risposta 12 ottobre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto d’appalto 16 aprile 2009 (doc. D), retto
dalle norme SIA 118, AO 1 è stata incaricata da AP 1, la quale agiva pure in
qualità di direttrice dei lavori, di eseguire, per fr. 3'360'286.-, le opere da
impresario costruttore relative all’edificazione di una nuova palazzina sul
fondo n. __________ RFD di __________. Al punto 5.2 dell’allegato B del
contratto è in particolare stato stabilito che “non saranno riconosciute ed
accettate opere a regia e/o prestazioni supplementari rispetto a quanto
previsto contrattualmente se non preventivamente notificate alla DL e approvate
dalla Committente… Questa clausola deve essere assolutamente rispettata poiché anche
se verranno eseguite effettivamente delle opere supplementari non autorizzate
dalla DL le stesse non saranno riconosciute e l’Assuntore con la firma del
presente contratto rinuncia ad ogni pretesa di pagamento …”.
Le opere sono state portate
a termine nel novembre 2012.
2. Con
petizione 9 maggio 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 262'830.35 arrotondati oltre interessi al 6.5% dal 15 marzo
2013. Essa ha ritenuto di poter fatturare alla controparte
fr. 4'023’538.35 per le opere a misura, con dunque un saldo a suo favore di fr. 237'810.31 (che in pratica era riferito a parte delle opere esterne
e supplementari, e meglio alle liquidazioni delle “situazioni” da 1A a 7A, cfr.
doc. F, G e H2, con i relativi giustificativi
sub doc. G1), e fr. 366'974.50 per le opere a regia, con dunque un
ulteriore saldo a suo favore di fr. 25'020.06 (cfr. doc. F e H1, con i relativi
giustificativi sub doc. I).
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
decisione 28 giugno 2022 il Pretore
aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta
al pagamento di fr. 210'358.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2013, ponendo
le spese processuali di fr. 17’000.- (comprensivi delle spese peritali di fr.
7'500.- e delle spese della procedura di conciliazione di fr. 1'000.-) per fr.
3'400.- a carico dell’attrice e per fr. 13'600.- a carico della convenuta, obbligata
altresì a rifondere alla controparte fr. 16’000.- per ripetibili.
Egli
ha in sostanza riconosciuto all’attrice fr. 200'800.- per le opere a misura e
fr. 9'558.65 per le opere a regia.
4. Con
il tempestivo appello 30 agosto 2022 che qui ci occupa, avversato dall'attrice
con la tempestiva risposta 12 ottobre 2022, la convenuta ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il
Pretore aggiunto, per quanto è qui ancora d’interesse, ha in primo luogo
stabilito che l’attrice, oltre a dover eseguire le opere previste dal contratto,
era stata chiamata a effettuare anche delle opere supplementari (cfr. testi M__________
B__________ p. 1 e M__________ F__________ p. 1) e che per la fatturazione di
tutti questi lavori il dipendente della convenuta M__________ B__________,
addetto alla direzione dei lavori, verificava che le misure esposte nelle bozze
delle varie liquidazioni parziali corrispondessero ai piani esecutivi e a
quanto effettivamente eseguito in cantiere (cfr. teste M__________ B__________
p. 2), ritenuto che sulla base delle correzioni da lui apportate l’attrice provvedeva
poi ad allestire le vere e proprie liquidazioni parziali, da lei in seguito inviate
alla controparte con l’invito a provvedere al pagamento degli acconti (cfr. testi
M__________ B__________ p. 2, M__________ F__________ p. 2 e R__________ R__________
p. 4).
Egli ha poi aggiunto che le opere a misura relative
all’edificio (quelle riferite alle
“situazioni” da 1 a 24, cfr. doc. F e H2,
con i relativi giustificativi sub doc. G2) erano state regolarmente
pagate senza contestazioni e che ad essere parzialmente insolute, in ragione di
fr. 237'810.31, erano solo le opere a
misura relative alle opere esterne e supplementari (quelle riferite alle “situazioni”
da 1A a 7A, cfr. doc. F, G e H2, con i
relativi giustificativi sub doc. G1). Ciò premesso, egli ha escluso che
la convenuta potesse sottrarsi al pagamento di quelle somme in forza del punto
5.2 dell’allegato B del contratto, segnatamente sostenendo di non aver
approvato i lavori supplementari e le liquidazioni, rispettivamente eccependo
che M__________ B__________ non aveva il potere di autorizzare alcunché. Non
solo quell’argomento difensivo era stato sollevato unicamente nell’ambito del
contenzioso (cfr. doc. N, P, S e 18), ma soprattutto il comportamento tenuto
dalla convenuta durante l’esecuzione dell’opera era stato tale da indurre
l’attrice a ritenere che M__________ B__________ avesse il potere di
rappresentare la controparte e quindi che l’approvazione delle liquidazioni da
parte di quest’ultimo la vincolasse: pagando tutte le liquidazioni relative
all’edificio (quelle riferite alle
“situazioni” da 1 a 24), controllate e
accettate dal proprio collaboratore, la convenuta aveva in effetti creato
l’apparenza del suo potere di rappresentanza e quindi, per proteggere il terzo
in buona fede e la sicurezza del diritto e dei contratti, dovevano esserle
imputati tutti gli effetti degli atti compiuti in suo nome. Atteso però che M__________
B__________ non aveva potuto verificare la
“situazione” 7A (relativa a una mercede di fr. 37'010.31, cfr. doc. G), avendo nel frattempo cessato la sua attività presso
la convenuta (cfr. testi M__________ B__________ p. 2 e R__________ R__________
p. 4), la pretesa è in definitiva stata ammessa limitatamente a fr. 200'800.-.
Il
giudice di prime cure ha quindi accertato che anche per le opere a regia,
rimaste impagate in ragione di fr. 25'020.06 (cfr. doc. F e H1, con i relativi
giustificativi sub doc. I), M__________ B__________ aveva provveduto a
controllare che le ore e i materiali corrispondessero al tipo di lavoro
richiesto, al tempo e al materiale effettivamente utilizzato (cfr. teste M__________
B__________ p. 2). Visto che l’istruttoria aveva permesso di accertare che le
prestazioni indicate nei bollettini a regia non firmati dal rappresentante della
committenza non erano da ritenere accettate, rispettivamente erano ancora da
discutere (cfr. teste R__________ R__________ p. 4), e considerato che solo una
delle fatture rimaste insolute, e meglio quella di fr. 9'558.65 del 16 marzo
2012 (cfr. doc. I), si fondava su bollettini effettivamente sottoscritti per
accettazione da M__________ B__________, ha in definitiva ammesso la pretesa
limitatamente a quella somma.
6. Con
la prima censura d’appello la convenuta da una parte ha rimproverato al giudice
di prime cure di non aver rilevato che l’attrice era venuta meno al suo onere
di allegazione e di specificazione di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC, “non avendo
… mai contestualizzato ed indicato precisamente e dettagliatamente le prestazioni
fornite in relazione con le rispettive fatture pretese nei suoi scritti
processuali ed avendo solo prodotto agli atti le varie liquidazioni pretese
senza mai indicare un dettaglio delle prestazioni fornite con riferimento agli
importi ed il contenuto specifico a comprova delle sue richieste”, e ciò anche
perché “i meri rinvii [N.d.R.:
ai documenti prodotti agli atti] …
nei suoi allegati di causa non sono sufficienti per comprovare le sue pretese” (appello p. 5 seg.); ed ha aggiunto che in tali
circostanze essa “non ha nemmeno potuto contestare nel dettaglio le singole
posizioni che non sono appunto state né asserite né singolarmente quantificate
negli allegati processuali” (appello p. 7). Dall’altra essa ha osservato
che l’attrice, avendo rinunciato all’allestimento della perizia giudiziaria
sulle opere effettivamente eseguite, nemmeno aveva rispettato l’onere della
prova a suo carico. Ne ha così dedotto che la petizione doveva essere respinta
già per questi due motivi.
6.1. Visto il tenore della
censura d’appello, appare opportuno ricordare alcuni principi sanciti dal
diritto procedurale, ben riassunti dal Tribunale federale nella recente DTF 144 III 519.
Quando, come in concreto, è applicabile la
massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice,
raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali
fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che
vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti
allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta
l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi
giuridicamente rilevanti (DTF consid. 5.1).
In
virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2
CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione,
rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal
convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se
viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere
dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento
giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF consid.
5.2.1).
Fatti
I
fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di
sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa
indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e,
dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella
petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto
dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere
all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale
determinante. Le esigenze circa il
contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e
dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla
posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima
illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera
sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in
merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest’ultima ha contestato
dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e
completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera
tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli
e decidere poi nel merito (DTF
consid. 5.2.1.1).
Più elementi di fatto concreti distinti, come
differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò
essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per
quanto riguarda l’allegazione di una fattura (o di un conteggio), può capitare
che l’attore alleghi nella sua petizione (o nella replica) l’ammontare totale
della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un
caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così
le informazioni che sono loro necessarie, al punto che l’esigenza di riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale
non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le
informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in
quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate. Non è infatti sufficiente
che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette
informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun
margine d’interpretazione. Il rinvio
figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa
riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è
considerata come allegata. L’accesso agevole è assicurato solo nel caso in cui
il documento in questione è esplicito (selbsterklärend) e contiene le
informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato
sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel
memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza
difficoltà, senza essere interpretate o ricercate (DTF
consid. 5.2.1.2).
Qualora
l’attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una
fattura (o un conteggio) dettagliati, che contenga le informazioni necessarie
in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la
sua contestazione (onere di sostanziare
la contestazione), indicando con
precisione le posizioni della stessa (o dello stesso) che contesta. In caso
contrario, la fattura (o il conteggio) si considera ammessa (ammesso) e non
deve essere provata (provato) (DTF
consid. 5.2.2.3). Una contestazione
generica o globale è quindi insufficiente (DTF consid. 5.2.2.1).
6.2. Nel
caso di specie è incontestabile che l’attrice ha in realtà ossequiato il suo
onere di allegazione e di specificazione.
Essa,
nella petizione, aveva segnatamente sostenuto che “le opere oggetto del
contratto principale sono state eseguite a regola d’arte e conseguentemente
liquidate dalla committenza … In corso di edificazione, come spesso accade, la
committenza ha tuttavia ordinato una continuità di lavori, in parte supplementari,
che sono stati oggetto di liquidazioni a misura ed a regia. La liquidazione a
misura ha sostituito il prezzo globale inizialmente concordato ed è giunta
all’importo di fr. 4'023'538.35 che a sua volta, dedotto quanto versato dalla
committenza, porta ad uno scoperto di fr. 237'810.31 (doc. F, G e H; il doc. G
comprende le liquidazioni dalla n. 1A alla 7A, le precedenti essendo state
saldate). Per quanto concerne i lavori a regia, dalla liquidazione fino al
11.5.2012 risulta un importo globale a favore di AO 1 di fr. 366'974.50, che a
sua volta, dedotto quanto versato, porta ad uno scoperto di fr. 25'020.05 (doc.
F, H e I). Ne discende che la AP 1 è debitrice dell’importo globale di fr.
262'830.35. Il doc. H riporta schematicamente le fatture (lavori a regia), le
richieste d’acconto (lavori a misura) e i relativi scoperti; il doc. I
comprende tutte le fatture e richieste d’acconto rimaste scoperte” (p. 3
seg.).
Nelle
particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che riguardavano
una miriade di singole posizioni, il rinvio ai documenti da lei versati agli
atti era senz’altro appropriato e sufficiente. I documenti a cui essa aveva
rinviato, e meglio quelli di cui ai doc. F (che riporta, in una pagina, il
totale delle liquidazioni fatturate, suddivise tra le opere a misura [a loro volta suddivise tra quelle da 1 a 24 e quelle da 1A a 7A] e le opere a regia, rispettivamente il totale delle
somme incassate, con le medesime suddivisioni), G (che consiste in un plico di 14
documenti relativo alle 7 “situazioni” da 1A a 7A, ritenuto che per ogni
“situazione” erano stati prodotti 2 documenti, ossia la “situazione” a quel
momento fatturata e il riassunto aggiornato con tutte le “situazioni”
precedenti), H (suddiviso tra doc. H1, che riporta il totale delle liquidazioni
fatturate e incassate per le opere a regia e che consiste in due documenti,
ossia nell’elenco delle 8 fatture a regia non solute e nel relativo estratto
contabile; rispettivamente doc. H2, che riporta il totale delle “situazioni” [da 1 a 24 e da
1A a 7A] fatturate e incassate per le opere a misura e che consiste in due
documenti, ossia nell’elenco delle 7 “situazioni” relative alle “situazioni” da
1A a 7A non solute e nel relativo estratto contabile) e I (che è costituito
dalle 8 fatture a regia insolute, corredate, se esistenti, dei relativi
bollettini a regia), erano in effetti stati designati specificamente e, stante il loro tenore e contenuto, si comprendeva chiaramente
quale loro parte era stata considerata come allegata. E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce
del commento che ne era stato fatto nel memoriale, si potevano agevolmente
comprendere le informazioni necessarie di cui l’attrice intendeva prevalersi.
Non
avendo la convenuta poi sollevato con la risposta (e con la duplica) obiezioni concrete
e specifiche sul tema della sufficiente allegazione delle pretese attoree ed essendo
anzi stata in grado di formulare tutta una serie di contestazioni (e meglio il
fatto che alla controparte andava rimproverata la difettosità dell’opera in
particolare a seguito dell’esistenza di infiltrazioni d’acqua, il fatto che in
applicazione del punto 5.2 dell’allegato B del contratto alla controparte nulla
era dovuto per le opere a regia, il fatto che le liquidazioni, da lei mai
riconosciute, e “il computo dei lavori a misura ed i lavori a regia erano
contestati” e il fatto che essa aveva pertanto già corrisposto alla
controparte più del dovuto), nulla imponeva all’attrice di aggiungere altro
nella replica, anche se poi “di fronte alla gratuita contestazione di
liquidazioni già accettate (e regolate) da parte della convenuta” essa si è
vista “costretta a produrre l’intero iter di liquidazioni parziali in
aggiunta a quelle rimaste scoperte (doc. G2). Si completano inoltre le
liquidazioni parziali scoperte producendo i conteggi allegati alle medesime
(doc. G1)” (p. 3). Agendo in tal modo essa ha di fatto versato agli atti i
giustificativi delle “situazioni” da 1 a 24 (doc. G2), già riassuntivamente esposte nei
doc. F e H2, e i giustificativi delle “situazioni” da 1A a 7A
(doc. G1), già riassuntivamente esposte nei doc. F, G e H1.
6.3. Manifestamente
infondata è pure la censura con cui la convenuta ha rimproverato all’attrice di
non aver rispettato l’onere della prova a suo carico, per aver rinunciato a far
allestire una perizia giudiziaria sulle opere effettivamente eseguite.
A fronte delle concrete e specifiche obiezioni
sollevate dalla convenuta negli allegati preliminari, che come detto erano più
che altro riferite ad altri aspetti (ossia il fatto che alla controparte andava
rimproverata la difettosità dell’opera in particolare a seguito dell’esistenza
di infiltrazioni d’acqua e il fatto che in applicazione del punto 5.2 dell’allegato
B del contratto alla controparte nulla era dovuto per le opere a regia), una
perizia giudiziaria del genere non risultava in effetti necessaria. Essa
nemmeno risultava necessaria a fronte delle ulteriori contestazioni allora sollevate
dalla convenuta sul tema delle opere eseguite (in particolare quella secondo
cui le liquidazioni, da lei mai riconosciute, e “il computo dei lavori a
misura ed i lavori a regia erano contestati” e quella secondo cui essa
aveva pertanto già corrisposto alla controparte più del dovuto), le stesse
essendo in realtà generiche e globali, visto che dalle medesime non si poteva comprendere
se ad essere contestata era l’esistenza di un accordo sull’esecuzione di quelle
opere, l’esecuzione o meno delle stesse, la correttezza delle somme fatturate o
quant’altro, fermo restando che “il computo [N.d.R:. ossia il calcolo o il conteggio]” di quanto
eseguito era invece già perfettamente evincibile dalle prove versate agli atti
dall’attrice.
7. La
convenuta ha in seguito ribadito che la petizione doveva pure essere respinta per
il fatto che l’attrice non aveva rispettato le condizioni pattuite al punto 5.2
dell’allegato B del contratto.
A
suo dire, era in effetti “chiaro e palese che era” lei “che avrebbe
dovuto firmare ed accettare i lavori supplementari e le relative liquidazioni,
proprio perché esplicitamente regolato nel contratto d’appalto sottoscritto tra
le parti e non un dipendente nemmeno con firma iscritta a RC” (appello p.
10). Oltretutto nessuna disposizione della norma SIA 118 e nessuna clausola
contrattuale conferiva alla direzione dei lavori il potere di vincolare economicamente
la committenza, tanto più che nemmeno erano date le condizioni per far sì che
Considerandi
la liquidazione potesse essere considerata riconosciuta (art. 154 della norma
SIA 118), da una parte non essendo state approvate le liquidazioni 25 e 7A e
dall’altra non essendo mai stato assegnato il termine suppletorio per la loro
verifica. Non avendo M__________ B__________ mai approvato le liquidazioni 25 e
7A, nemmeno si poteva desumere che essa, pagando tutte le liquidazioni relative
all’edificio (quelle riferite alle
“situazioni” da 1 a 24), controllate e
accettate dal proprio collaboratore, potesse aver creato l’apparenza del suo
potere di rappresentanza, per cui dovevano esserle imputati tutti gli effetti
degli atti compiuti in suo nome.
7.1
La
censura, formulata in modo confuso, dev’essere disattesa.
Essa
è innanzitutto irricevibile in ordine, per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), visto che la convenuta non si è confrontata con una delle due argomentazioni
alternative e indipendenti che avevano indotto il giudice di prime cure a
respingere la sua obiezione (cfr. Reetz,
in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed.,
n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,
DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20
giugno 2017 consid. 2.2 e 2.3.2 [riferita
invero all’analoga norma di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC], 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3), quella secondo
cui la tesi difensiva relativa al mancato rispetto delle condizioni pattuite al
punto 5.2 dell’allegato B del contratto era stata da lei sollevata unicamente
nell’ambito del contenzioso.
Oltretutto
la convenuta, rispondendo il 20 dicembre 2012 allo scritto 18 dicembre 2012 con
cui l’attrice le aveva tra le altre cose rammentato “che i conteggi finora
presentati sono già stati oggetto di verifica e convalidati dalla vostra DL”
(doc. O), non aveva minimamente contestato la circostanza (cfr. doc. P).
La
censura sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, sostanzialmente
per due ordini di motivi.
In
primo luogo, è pacifico che la convenuta ricopriva sia il ruolo di committente sia
il ruolo di direttore dei lavori e che il tecnico M__________ B__________,
addetto alla direzione dei lavori senza diritto di firma a RC, era un suo
dipendente e con ciò un suo ausiliario ai sensi dell’art. 101 CO. Ora, dal
fatto che M__________ B__________ si occupasse, tra le altre cose, di controllare
e verificare, apportando le necessarie correzioni, che le misure esposte nelle
bozze delle varie liquidazioni parziali corrispondessero ai piani esecutivi e a
quanto effettivamente eseguito sul cantiere, l’attrice poteva inferire in buona
fede, anche perché ciò non è mai stato messo in dubbio da nessuno, che costui
fosse stato incaricato e autorizzato dalla convenuta di agire in tal senso. Dal
fatto poi che M__________ B__________, così incaricato, si fosse occupato di
controllare e verificare anche le opere supplementari e a regia (che l’attrice
era invero stata richiesta di eseguire, cfr. testi M__________ B__________ p. 1
seg. e M__________ F__________ p. 1), quest’ultima poteva parimenti inferire in
buona fede che egli avrebbe senz’altro proposto delle correzioni laddove quelle
opere non fossero state precedentemente ordinate o autorizzate dalla convenuta
in qualità di committente o di direzione dei lavori. D’altronde, in assenza di
una direzione dei lavori esterna, l’esigenza per entrambe le parti di far
controllare e verificare le opere effettivamente eseguite, in un momento in cui
ciò era ancora possibile, presupponeva che l’esito di quel controllo non
potesse poi essere rimesso in discussione, per cui la posizione assunta ora
dalla convenuta non merita protezione.
In
secondo luogo, la convenuta non ha efficacemente censurato l’assunto pretorile
secondo cui il comportamento da lei tenuto durante l’esecuzione dell’opera,
segnatamente il fatto che essa avesse pagato tutte le liquidazioni relative
all’edificio (quelle riferite alle
“situazioni” da 1 a 24), controllate e
accettate da M__________ B__________, era stato tale da indurre l’attrice a
ritenere che quest’ultimo avesse il potere di rappresentarla e quindi che
l’approvazione delle liquidazioni da parte di quest’ultimo la vincolasse. La
circostanza da lei addotta nell’appello, e meglio il fatto che M__________ B__________
non avesse in realtà mai approvato le liquidazioni 25 e 7A, non era in effetti
atta a sconfessare la conclusione pretorile, riferita al pagamento delle
liquidazioni, controllate e accettate, relative alle “situazioni” da 1 a 24.
A
titolo abbondanziale, come per altro rilevato dall’attrice nella sua risposta
all’appello, si aggiunga che negli allegati preliminari l’argomentazione
relativa al mancato rispetto delle condizioni pattuite al punto 5.2
dell’allegato B del contratto era stata sollevata dalla convenuta solo con
riferimento alle opere a regia (cfr. risposta p. 4: “queste condizioni [N.d.R.: quelle dell’art. 5.2 dell’allegato B del contratto] non
sono state adempiute e pertanto nulla è dovuto per le regie pretese” e “è recisamente contestato che … qualcosa sia dovuto
per quei lavori a regia in quanto non è assolutamente stata rispettata la clausola
di cui all’art. 5 degli accordi speciali (doc. D, allegato B al contratto)”;
p. 5: “si prende comunque atto che l’attrice riconosce che la convenuta ... ne
avrebbe versati fr. 337'287.35 sui lavori a regia per i quali comunque nulla è
dovuto poiché detti lavori non erano stati preliminarmente concordati e non
fatturati entro i termini di cui all’art. 5 (doc. D, allegato B)”; p. 7: “in
punto ai conteggi per i lavori a regia nulla è dovuto ai sensi dell’art. 5
allegato B di cui al doc. D”; cfr. pure duplica p. 2: “la convenuta
ribadisce la contestazione di tutti i lavori a regia pretesi, in quanto non
preventivamente notificati alla DL e approvati dalla committente”), per cui
non può ora essere estesa alle ben più importanti opere a misura supplementari.
7.2
Per
il resto, le questioni sollevate dalla convenuta nell’appello non erano idonee
a smentire quanto si è appena detto.
Innanzitutto,
contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è vero che il punto 5.2
dell’allegato B del contratto esigeva che la firma e l’accettazione delle opere
supplementari emanasse da lei, e meglio da un suo organo iscritto a RC.
E
nemmeno, a ben vedere, si trattava in realtà di stabilire se le varie
liquidazioni fossero o meno state riconosciute dalla stessa, segnatamente da
parte di M__________ __________, il quale aveva agito in qualità di direttore
dei lavori.
8.
La
convenuta ha inoltre sostenuto che la petizione doveva essere respinta anche
per il fatto che le liquidazioni 25, di
fr. 178'266.89 IVA esclusa, e 7A, di fr. 35'666.51 IVA esclusa, non erano mai state
approvate, nemmeno da M__________ __________.
La
censura, già irricevibile in ordine siccome formulata per la prima volta solo
in sede conclusionale (art. 229 CPC
e contrario; II CCA 15 novembre 2021
inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88), è ampiamente
infondata anche nel merito. La liquidazione 25 non era in effetti oggetto della
presente controversia (ritenuto che la causa riguardava solo le liquidazioni a misura, quelle da 1 a 24 e da 1A a 7A, rispettivamente le liquidazioni a regia)
ed anzi, a ben vedere, nemmeno esisteva in quanto tale, visto e considerato che
la stessa, datata 14 marzo 2012, era semplicemente la bozza di liquidazione
delle opere a misura che, il 16 marzo 2012, a seguito delle correzioni
apportate verosimilmente da M__________ __________, erano poi state oggetto
della liquidazione 1A (come risulta inequivocabilmente da un confronto tra la
liquidazione 1A, contenuta nel plico doc. G e G1, e la liquidazione 25,
contenuta nel plico doc. G1). L’ammontare della liquidazione 7A, pari a fr.
37'010.31 (cfr. doc. G), era invece già stato dedotto dalle pretese
dell’attrice dal Pretore aggiunto, proprio per il fatto che quella liquidazione
non era mai stata controllata e verificata da M__________ __________.
9.
La
convenuta ha censurato il querelato giudizio anche nella misura in cui il
Pretore aggiunto aveva ritenuto che l’attrice potesse pretendere fr. 9'558.65
per le opere a regia.
A suo dire, “come possa quindi il giudice di prime
cure confermare pretese per lavori supplementari / a regia eseguiti da AO 1
siccome dovuti, se egli stesso ammette nella sua decisione che i bollettini non
sono stati firmati né dalla DL né dalla committenza stessa ed erano ancora addirittura
da discutere e che solo l’importo di fr. 9'558.65 può venir riconosciuto è non
solo incomprensibile ma addirittura arbitrario, perché le sue conclusioni sono
in palese contraddizione con gli atti e le testimonianze” (appello p. 13).
La
censura, che si fonda su una lettura manifestamente errata della decisione
impugnata, deve senz’altro essere respinta.
Come
detto in precedenza (cfr. supra consid. 5), il giudice di prime cure aveva in
effetti accertato che anche per le opere a regia, rimaste impagate in ragione
di fr. 25'020.06, M__________ B__________ aveva provveduto a controllare che le
ore e i materiali corrispondessero al tipo di lavoro richiesto, al tempo e al
materiale effettivamente utilizzato, aggiungendo poi che, siccome l’istruttoria
aveva permesso di accertare che le prestazioni indicate nei bollettini a regia
non firmati dal rappresentante della committenza non erano da ritenere
accettate, rispettivamente erano ancora da discutere, e siccome solo una delle
fatture rimaste insolute, e meglio quella di
fr. 9'558.65 del 16 marzo 2012, si fondava su bollettini effettivamente
sottoscritti per accettazione da M__________ B__________, la pretesa attorea
doveva essere ammessa solo limitatamente a quella somma. Non si è dunque
assolutamente in presenza di una decisione “incomprensibile” o “in palese
contraddizione con gli atti e le testimonianze” e con ciò arbitraria.
10.
La
convenuta ha infine rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato
che essa “aveva anche contestato il fatto che nelle varie posizioni parziali
(doc. G2) era stato solo dedotto lo sconto del 2% in luogo del 3% concordato
(conclusioni 31.08.2020 cifra 11.3; cfr. duplica 10.12.2014 p. 5 ad 3) e questa
differenza non è mai stata considerata né bonificata da AO 1”. Ne ha
dedotto che “volendo anche considerare questa differenza di 1% di sconto su
quanto fatturato da AO 1 si ha comunque una deduzione di almeno fr. 30/40'000.-
mai considerata dal Pretore aggiunto” (appello p. 14).
La
censura, il cui senso è evincibile solo alla luce di quanto la convenuta aveva sostenuto
con l’allegato conclusionale (ad 11.3: “anche in diverse posizioni parziali
era stato indicato lo sconto solo del 2% in luogo del 3% di contratto (telefax
27.08.2009
AP 1 - doc. G2)”), è irricevibile in ordine, non essendo in
realtà stata formulata con la duplica (visto che in nessuna parte di
quell’allegato, e tanto meno a p. 5 ad 3, vi è traccia di una tale tesi), ma
solo in sede conclusionale (art. 229 CPC
e contrario; II CCA 15 novembre
2021.
inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88).
Essa
è in ogni caso infondata anche nel merito. Pur essendo vero che nel telefax
27.08.2009
(allegato alla liquidazione della “situazione” 2 nel plico doc. G2)
la convenuta, riferendosi “alla vostra ricapitolazione del 29.07.09”,
ossia alla liquidazione della “situazione” 2, aveva tra le altre cose lamentato
il fatto che “contrariamente a quanto stipulato nel contratto d’appalto, è
stato applicato lo sconto del 2% anziché del 3%”, è altrettanto vero che
quell’errore è in seguito stato corretto dall’attrice, tant’è che in tutte le
seguenti liquidazioni (dalla terza alla ventiquattresima, tutte contenute nel
plico doc. G2), che concettualmente inglobavano poi quelle precedenti, lo
sconto era stato esposto in ragione del 3%, come previsto dal contratto.
11.
Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 210'358.65, seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 30 agosto 2022 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 9’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).