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Decisione

12.2022.107

Contratto di appalto - mercede - onere di allegazione e di specificazione in merito a una liquidazione

10 novembre 2022Italiano27 min

caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.107

Lugano

10 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.94 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 9 maggio 2014 da

AO

1

rappr. dallo PA 2

contro

AP

1

rappr. dallo PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 262'830.35 oltre

interessi al 6.5% dal 15 marzo 2013;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

aggiunto con decisione 28 giugno 2022 ha parzialmente accolto e meglio limitatamente

a fr. 210'358.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2013;

appellante la convenuta,

con appello 30 agosto 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con

risposta 12 ottobre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto d’appalto 16 aprile 2009 (doc. D), retto

dalle norme SIA 118, AO 1 è stata incaricata da AP 1, la quale agiva pure in

qualità di direttrice dei lavori, di eseguire, per fr. 3'360'286.-, le opere da

impresario costruttore relative all’edificazione di una nuova palazzina sul

fondo n. __________ RFD di __________. Al punto 5.2 dell’allegato B del

contratto è in particolare stato stabilito che “non saranno riconosciute ed

accettate opere a regia e/o prestazioni supplementari rispetto a quanto

previsto contrattualmente se non preventivamente notificate alla DL e approvate

dalla Committente… Questa clausola deve essere assolutamente rispettata poiché anche

se verranno eseguite effettivamente delle opere supplementari non autorizzate

dalla DL le stesse non saranno riconosciute e l’Assuntore con la firma del

presente contratto rinuncia ad ogni pretesa di pagamento …”.

Le opere sono state portate

a termine nel novembre 2012.

2. Con

petizione 9 maggio 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al

pagamento di fr. 262'830.35 arrotondati oltre interessi al 6.5% dal 15 marzo

2013. Essa ha ritenuto di poter fatturare alla controparte

fr. 4'023’538.35 per le opere a misura, con dunque un saldo a suo favore di fr. 237'810.31 (che in pratica era riferito a parte delle opere esterne

e supplementari, e meglio alle liquidazioni delle “situazioni” da 1A a 7A, cfr.

doc. F, G e H2, con i relativi giustificativi

sub doc. G1), e fr. 366'974.50 per le opere a regia, con dunque un

ulteriore saldo a suo favore di fr. 25'020.06 (cfr. doc. F e H1, con i relativi

giustificativi sub doc. I).

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

decisione 28 giugno 2022 il Pretore

aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta

al pagamento di fr. 210'358.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2013, ponendo

le spese processuali di fr. 17’000.- (comprensivi delle spese peritali di fr.

7'500.- e delle spese della procedura di conciliazione di fr. 1'000.-) per fr.

3'400.- a carico dell’attrice e per fr. 13'600.- a carico della convenuta, obbligata

altresì a rifondere alla controparte fr. 16’000.- per ripetibili.

Egli

ha in sostanza riconosciuto all’attrice fr. 200'800.- per le opere a misura e

fr. 9'558.65 per le opere a regia.

4. Con

il tempestivo appello 30 agosto 2022 che qui ci occupa, avversato dall'attrice

con la tempestiva risposta 12 ottobre 2022, la convenuta ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi.

5. Il

Pretore aggiunto, per quanto è qui ancora d’interesse, ha in primo luogo

stabilito che l’attrice, oltre a dover eseguire le opere previste dal contratto,

era stata chiamata a effettuare anche delle opere supplementari (cfr. testi M__________

B__________ p. 1 e M__________ F__________ p. 1) e che per la fatturazione di

tutti questi lavori il dipendente della convenuta M__________ B__________,

addetto alla direzione dei lavori, verificava che le misure esposte nelle bozze

delle varie liquidazioni parziali corrispondessero ai piani esecutivi e a

quanto effettivamente eseguito in cantiere (cfr. teste M__________ B__________

p. 2), ritenuto che sulla base delle correzioni da lui apportate l’attrice provvedeva

poi ad allestire le vere e proprie liquidazioni parziali, da lei in seguito inviate

alla controparte con l’invito a provvedere al pagamento degli acconti (cfr. testi

M__________ B__________ p. 2, M__________ F__________ p. 2 e R__________ R__________

p. 4).

Egli ha poi aggiunto che le opere a misura relative

all’edificio (quelle riferite alle

“situazioni” da 1 a 24, cfr. doc. F e H2,

con i relativi giustificativi sub doc. G2) erano state regolarmente

pagate senza contestazioni e che ad essere parzialmente insolute, in ragione di

fr. 237'810.31, erano solo le opere a

misura relative alle opere esterne e supplementari (quelle riferite alle “situazioni”

da 1A a 7A, cfr. doc. F, G e H2, con i

relativi giustificativi sub doc. G1). Ciò premesso, egli ha escluso che

la convenuta potesse sottrarsi al pagamento di quelle somme in forza del punto

5.2 dell’allegato B del contratto, segnatamente sostenendo di non aver

approvato i lavori supplementari e le liquidazioni, rispettivamente eccependo

che M__________ B__________ non aveva il potere di autorizzare alcunché. Non

solo quell’argomento difensivo era stato sollevato unicamente nell’ambito del

contenzioso (cfr. doc. N, P, S e 18), ma soprattutto il comportamento tenuto

dalla convenuta durante l’esecuzione dell’opera era stato tale da indurre

l’attrice a ritenere che M__________ B__________ avesse il potere di

rappresentare la controparte e quindi che l’approvazione delle liquidazioni da

parte di quest’ultimo la vincolasse: pagando tutte le liquidazioni relative

all’edificio (quelle riferite alle

“situazioni” da 1 a 24), controllate e

accettate dal proprio collaboratore, la convenuta aveva in effetti creato

l’apparenza del suo potere di rappresentanza e quindi, per proteggere il terzo

in buona fede e la sicurezza del diritto e dei contratti, dovevano esserle

imputati tutti gli effetti degli atti compiuti in suo nome. Atteso però che M__________

B__________ non aveva potuto verificare la

“situazione” 7A (relativa a una mercede di fr. 37'010.31, cfr. doc. G), avendo nel frattempo cessato la sua attività presso

la convenuta (cfr. testi M__________ B__________ p. 2 e R__________ R__________

p. 4), la pretesa è in definitiva stata ammessa limitatamente a fr. 200'800.-.

Il

giudice di prime cure ha quindi accertato che anche per le opere a regia,

rimaste impagate in ragione di fr. 25'020.06 (cfr. doc. F e H1, con i relativi

giustificativi sub doc. I), M__________ B__________ aveva provveduto a

controllare che le ore e i materiali corrispondessero al tipo di lavoro

richiesto, al tempo e al materiale effettivamente utilizzato (cfr. teste M__________

B__________ p. 2). Visto che l’istruttoria aveva permesso di accertare che le

prestazioni indicate nei bollettini a regia non firmati dal rappresentante della

committenza non erano da ritenere accettate, rispettivamente erano ancora da

discutere (cfr. teste R__________ R__________ p. 4), e considerato che solo una

delle fatture rimaste insolute, e meglio quella di fr. 9'558.65 del 16 marzo

2012 (cfr. doc. I), si fondava su bollettini effettivamente sottoscritti per

accettazione da M__________ B__________, ha in definitiva ammesso la pretesa

limitatamente a quella somma.

6. Con

la prima censura d’appello la convenuta da una parte ha rimproverato al giudice

di prime cure di non aver rilevato che l’attrice era venuta meno al suo onere

di allegazione e di specificazione di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC, “non avendo

… mai contestualizzato ed indicato precisamente e dettagliatamente le prestazioni

fornite in relazione con le rispettive fatture pretese nei suoi scritti

processuali ed avendo solo prodotto agli atti le varie liquidazioni pretese

senza mai indicare un dettaglio delle prestazioni fornite con riferimento agli

importi ed il contenuto specifico a comprova delle sue richieste”, e ciò anche

perché “i meri rinvii [N.d.R.:

ai documenti prodotti agli atti] …

nei suoi allegati di causa non sono sufficienti per comprovare le sue pretese” (appello p. 5 seg.); ed ha aggiunto che in tali

circostanze essa “non ha nemmeno potuto contestare nel dettaglio le singole

posizioni che non sono appunto state né asserite né singolarmente quantificate

negli allegati processuali” (appello p. 7). Dall’altra essa ha osservato

che l’attrice, avendo rinunciato all’allestimento della perizia giudiziaria

sulle opere effettivamente eseguite, nemmeno aveva rispettato l’onere della

prova a suo carico. Ne ha così dedotto che la petizione doveva essere respinta

già per questi due motivi.

6.1. Visto il tenore della

censura d’appello, appare opportuno ricordare alcuni principi sanciti dal

diritto procedurale, ben riassunti dal Tribunale federale nella recente DTF 144 III 519.

Quando, come in concreto, è applicabile la

massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice,

raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali

fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che

vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti

allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta

l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi

giuridicamente rilevanti (DTF consid. 5.1).

In

virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2

CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione,

rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal

convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se

viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere

dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento

giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF consid.

5.2.1).

Fatti

I

fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di

sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa

indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e,

dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella

petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto

dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere

all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale

determinante. Le esigenze circa il

contenuto e l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e

dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla

posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima

illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera

sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in

merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest’ultima ha contestato

dei fatti, l’attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e

completa il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in maniera

tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli

e decidere poi nel merito (DTF

consid. 5.2.1.1).

Più elementi di fatto concreti distinti, come

differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò

essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per

quanto riguarda l’allegazione di una fattura (o di un conteggio), può capitare

che l’attore alleghi nella sua petizione (o nella replica) l’ammontare totale

della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un

caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così

le informazioni che sono loro necessarie, al punto che l’esigenza di riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale

non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le

informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in

quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate. Non è infatti sufficiente

che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette

informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun

margine d’interpretazione. Il rinvio

figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa

riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è

considerata come allegata. L’accesso agevole è assicurato solo nel caso in cui

il documento in questione è esplicito (selbsterklärend) e contiene le

informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato

sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel

memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza

difficoltà, senza essere interpretate o ricercate (DTF

consid. 5.2.1.2).

Qualora

l’attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una

fattura (o un conteggio) dettagliati, che contenga le informazioni necessarie

in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la

sua contestazione (onere di sostanziare

la contestazione), indicando con

precisione le posizioni della stessa (o dello stesso) che contesta. In caso

contrario, la fattura (o il conteggio) si considera ammessa (ammesso) e non

deve essere provata (provato) (DTF

consid. 5.2.2.3). Una contestazione

generica o globale è quindi insufficiente (DTF consid. 5.2.2.1).

6.2. Nel

caso di specie è incontestabile che l’attrice ha in realtà ossequiato il suo

onere di allegazione e di specificazione.

Essa,

nella petizione, aveva segnatamente sostenuto che “le opere oggetto del

contratto principale sono state eseguite a regola d’arte e conseguentemente

liquidate dalla committenza … In corso di edificazione, come spesso accade, la

committenza ha tuttavia ordinato una continuità di lavori, in parte supplementari,

che sono stati oggetto di liquidazioni a misura ed a regia. La liquidazione a

misura ha sostituito il prezzo globale inizialmente concordato ed è giunta

all’importo di fr. 4'023'538.35 che a sua volta, dedotto quanto versato dalla

committenza, porta ad uno scoperto di fr. 237'810.31 (doc. F, G e H; il doc. G

comprende le liquidazioni dalla n. 1A alla 7A, le precedenti essendo state

saldate). Per quanto concerne i lavori a regia, dalla liquidazione fino al

11.5.2012 risulta un importo globale a favore di AO 1 di fr. 366'974.50, che a

sua volta, dedotto quanto versato, porta ad uno scoperto di fr. 25'020.05 (doc.

F, H e I). Ne discende che la AP 1 è debitrice dell’importo globale di fr.

262'830.35. Il doc. H riporta schematicamente le fatture (lavori a regia), le

richieste d’acconto (lavori a misura) e i relativi scoperti; il doc. I

comprende tutte le fatture e richieste d’acconto rimaste scoperte” (p. 3

seg.).

Nelle

particolari circostanze, e meglio a fronte di lavori edili eseguiti che riguardavano

una miriade di singole posizioni, il rinvio ai documenti da lei versati agli

atti era senz’altro appropriato e sufficiente. I documenti a cui essa aveva

rinviato, e meglio quelli di cui ai doc. F (che riporta, in una pagina, il

totale delle liquidazioni fatturate, suddivise tra le opere a misura [a loro volta suddivise tra quelle da 1 a 24 e quelle da 1A a 7A] e le opere a regia, rispettivamente il totale delle

somme incassate, con le medesime suddivisioni), G (che consiste in un plico di 14

documenti relativo alle 7 “situazioni” da 1A a 7A, ritenuto che per ogni

“situazione” erano stati prodotti 2 documenti, ossia la “situazione” a quel

momento fatturata e il riassunto aggiornato con tutte le “situazioni”

precedenti), H (suddiviso tra doc. H1, che riporta il totale delle liquidazioni

fatturate e incassate per le opere a regia e che consiste in due documenti,

ossia nell’elenco delle 8 fatture a regia non solute e nel relativo estratto

contabile; rispettivamente doc. H2, che riporta il totale delle “situazioni” [da 1 a 24 e da

1A a 7A] fatturate e incassate per le opere a misura e che consiste in due

documenti, ossia nell’elenco delle 7 “situazioni” relative alle “situazioni” da

1A a 7A non solute e nel relativo estratto contabile) e I (che è costituito

dalle 8 fatture a regia insolute, corredate, se esistenti, dei relativi

bollettini a regia), erano in effetti stati designati specificamente e, stante il loro tenore e contenuto, si comprendeva chiaramente

quale loro parte era stata considerata come allegata. E comunque da tutti quei documenti, anche alla luce

del commento che ne era stato fatto nel memoriale, si potevano agevolmente

comprendere le informazioni necessarie di cui l’attrice intendeva prevalersi.

Non

avendo la convenuta poi sollevato con la risposta (e con la duplica) obiezioni concrete

e specifiche sul tema della sufficiente allegazione delle pretese attoree ed essendo

anzi stata in grado di formulare tutta una serie di contestazioni (e meglio il

fatto che alla controparte andava rimproverata la difettosità dell’opera in

particolare a seguito dell’esistenza di infiltrazioni d’acqua, il fatto che in

applicazione del punto 5.2 dell’allegato B del contratto alla controparte nulla

era dovuto per le opere a regia, il fatto che le liquidazioni, da lei mai

riconosciute, e “il computo dei lavori a misura ed i lavori a regia erano

contestati” e il fatto che essa aveva pertanto già corrisposto alla

controparte più del dovuto), nulla imponeva all’attrice di aggiungere altro

nella replica, anche se poi “di fronte alla gratuita contestazione di

liquidazioni già accettate (e regolate) da parte della convenuta” essa si è

vista “costretta a produrre l’intero iter di liquidazioni parziali in

aggiunta a quelle rimaste scoperte (doc. G2). Si completano inoltre le

liquidazioni parziali scoperte producendo i conteggi allegati alle medesime

(doc. G1)” (p. 3). Agendo in tal modo essa ha di fatto versato agli atti i

giustificativi delle “situazioni” da 1 a 24 (doc. G2), già riassuntivamente esposte nei

doc. F e H2, e i giustificativi delle “situazioni” da 1A a 7A

(doc. G1), già riassuntivamente esposte nei doc. F, G e H1.

6.3. Manifestamente

infondata è pure la censura con cui la convenuta ha rimproverato all’attrice di

non aver rispettato l’onere della prova a suo carico, per aver rinunciato a far

allestire una perizia giudiziaria sulle opere effettivamente eseguite.

A fronte delle concrete e specifiche obiezioni

sollevate dalla convenuta negli allegati preliminari, che come detto erano più

che altro riferite ad altri aspetti (ossia il fatto che alla controparte andava

rimproverata la difettosità dell’opera in particolare a seguito dell’esistenza

di infiltrazioni d’acqua e il fatto che in applicazione del punto 5.2 dell’allegato

B del contratto alla controparte nulla era dovuto per le opere a regia), una

perizia giudiziaria del genere non risultava in effetti necessaria. Essa

nemmeno risultava necessaria a fronte delle ulteriori contestazioni allora sollevate

dalla convenuta sul tema delle opere eseguite (in particolare quella secondo

cui le liquidazioni, da lei mai riconosciute, e “il computo dei lavori a

misura ed i lavori a regia erano contestati” e quella secondo cui essa

aveva pertanto già corrisposto alla controparte più del dovuto), le stesse

essendo in realtà generiche e globali, visto che dalle medesime non si poteva comprendere

se ad essere contestata era l’esistenza di un accordo sull’esecuzione di quelle

opere, l’esecuzione o meno delle stesse, la correttezza delle somme fatturate o

quant’altro, fermo restando che “il computo [N.d.R:. ossia il calcolo o il conteggio]” di quanto

eseguito era invece già perfettamente evincibile dalle prove versate agli atti

dall’attrice.

7. La

convenuta ha in seguito ribadito che la petizione doveva pure essere respinta per

il fatto che l’attrice non aveva rispettato le condizioni pattuite al punto 5.2

dell’allegato B del contratto.

A

suo dire, era in effetti “chiaro e palese che era” lei “che avrebbe

dovuto firmare ed accettare i lavori supplementari e le relative liquidazioni,

proprio perché esplicitamente regolato nel contratto d’appalto sottoscritto tra

le parti e non un dipendente nemmeno con firma iscritta a RC” (appello p.

10). Oltretutto nessuna disposizione della norma SIA 118 e nessuna clausola

contrattuale conferiva alla direzione dei lavori il potere di vincolare economicamente

la committenza, tanto più che nemmeno erano date le condizioni per far sì che

Considerandi

la liquidazione potesse essere considerata riconosciuta (art. 154 della norma

SIA 118), da una parte non essendo state approvate le liquidazioni 25 e 7A e

dall’altra non essendo mai stato assegnato il termine suppletorio per la loro

verifica. Non avendo M__________ B__________ mai approvato le liquidazioni 25 e

7A, nemmeno si poteva desumere che essa, pagando tutte le liquidazioni relative

all’edificio (quelle riferite alle

“situazioni” da 1 a 24), controllate e

accettate dal proprio collaboratore, potesse aver creato l’apparenza del suo

potere di rappresentanza, per cui dovevano esserle imputati tutti gli effetti

degli atti compiuti in suo nome.

7.1

La

censura, formulata in modo confuso, dev’essere disattesa.

Essa

è innanzitutto irricevibile in ordine, per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), visto che la convenuta non si è confrontata con una delle due argomentazioni

alternative e indipendenti che avevano indotto il giudice di prime cure a

respingere la sua obiezione (cfr. Reetz,

in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed.,

n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,

DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20

giugno 2017 consid. 2.2 e 2.3.2 [riferita

invero all’analoga norma di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC], 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3), quella secondo

cui la tesi difensiva relativa al mancato rispetto delle condizioni pattuite al

punto 5.2 dell’allegato B del contratto era stata da lei sollevata unicamente

nell’ambito del contenzioso.

Oltretutto

la convenuta, rispondendo il 20 dicembre 2012 allo scritto 18 dicembre 2012 con

cui l’attrice le aveva tra le altre cose rammentato “che i conteggi finora

presentati sono già stati oggetto di verifica e convalidati dalla vostra DL”

(doc. O), non aveva minimamente contestato la circostanza (cfr. doc. P).

La

censura sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, sostanzialmente

per due ordini di motivi.

In

primo luogo, è pacifico che la convenuta ricopriva sia il ruolo di committente sia

il ruolo di direttore dei lavori e che il tecnico M__________ B__________,

addetto alla direzione dei lavori senza diritto di firma a RC, era un suo

dipendente e con ciò un suo ausiliario ai sensi dell’art. 101 CO. Ora, dal

fatto che M__________ B__________ si occupasse, tra le altre cose, di controllare

e verificare, apportando le necessarie correzioni, che le misure esposte nelle

bozze delle varie liquidazioni parziali corrispondessero ai piani esecutivi e a

quanto effettivamente eseguito sul cantiere, l’attrice poteva inferire in buona

fede, anche perché ciò non è mai stato messo in dubbio da nessuno, che costui

fosse stato incaricato e autorizzato dalla convenuta di agire in tal senso. Dal

fatto poi che M__________ B__________, così incaricato, si fosse occupato di

controllare e verificare anche le opere supplementari e a regia (che l’attrice

era invero stata richiesta di eseguire, cfr. testi M__________ B__________ p. 1

seg. e M__________ F__________ p. 1), quest’ultima poteva parimenti inferire in

buona fede che egli avrebbe senz’altro proposto delle correzioni laddove quelle

opere non fossero state precedentemente ordinate o autorizzate dalla convenuta

in qualità di committente o di direzione dei lavori. D’altronde, in assenza di

una direzione dei lavori esterna, l’esigenza per entrambe le parti di far

controllare e verificare le opere effettivamente eseguite, in un momento in cui

ciò era ancora possibile, presupponeva che l’esito di quel controllo non

potesse poi essere rimesso in discussione, per cui la posizione assunta ora

dalla convenuta non merita protezione.

In

secondo luogo, la convenuta non ha efficacemente censurato l’assunto pretorile

secondo cui il comportamento da lei tenuto durante l’esecuzione dell’opera,

segnatamente il fatto che essa avesse pagato tutte le liquidazioni relative

all’edificio (quelle riferite alle

“situazioni” da 1 a 24), controllate e

accettate da M__________ B__________, era stato tale da indurre l’attrice a

ritenere che quest’ultimo avesse il potere di rappresentarla e quindi che

l’approvazione delle liquidazioni da parte di quest’ultimo la vincolasse. La

circostanza da lei addotta nell’appello, e meglio il fatto che M__________ B__________

non avesse in realtà mai approvato le liquidazioni 25 e 7A, non era in effetti

atta a sconfessare la conclusione pretorile, riferita al pagamento delle

liquidazioni, controllate e accettate, relative alle “situazioni” da 1 a 24.

A

titolo abbondanziale, come per altro rilevato dall’attrice nella sua risposta

all’appello, si aggiunga che negli allegati preliminari l’argomentazione

relativa al mancato rispetto delle condizioni pattuite al punto 5.2

dell’allegato B del contratto era stata sollevata dalla convenuta solo con

riferimento alle opere a regia (cfr. risposta p. 4: “queste condizioni [N.d.R.: quelle dell’art. 5.2 dell’allegato B del contratto] non

sono state adempiute e pertanto nulla è dovuto per le regie pretese” e “è recisamente contestato che … qualcosa sia dovuto

per quei lavori a regia in quanto non è assolutamente stata rispettata la clausola

di cui all’art. 5 degli accordi speciali (doc. D, allegato B al contratto)”;

p. 5: “si prende comunque atto che l’attrice riconosce che la convenuta ... ne

avrebbe versati fr. 337'287.35 sui lavori a regia per i quali comunque nulla è

dovuto poiché detti lavori non erano stati preliminarmente concordati e non

fatturati entro i termini di cui all’art. 5 (doc. D, allegato B)”; p. 7: “in

punto ai conteggi per i lavori a regia nulla è dovuto ai sensi dell’art. 5

allegato B di cui al doc. D”; cfr. pure duplica p. 2: “la convenuta

ribadisce la contestazione di tutti i lavori a regia pretesi, in quanto non

preventivamente notificati alla DL e approvati dalla committente”), per cui

non può ora essere estesa alle ben più importanti opere a misura supplementari.

7.2

Per

il resto, le questioni sollevate dalla convenuta nell’appello non erano idonee

a smentire quanto si è appena detto.

Innanzitutto,

contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è vero che il punto 5.2

dell’allegato B del contratto esigeva che la firma e l’accettazione delle opere

supplementari emanasse da lei, e meglio da un suo organo iscritto a RC.

E

nemmeno, a ben vedere, si trattava in realtà di stabilire se le varie

liquidazioni fossero o meno state riconosciute dalla stessa, segnatamente da

parte di M__________ __________, il quale aveva agito in qualità di direttore

dei lavori.

8.

La

convenuta ha inoltre sostenuto che la petizione doveva essere respinta anche

per il fatto che le liquidazioni 25, di

fr. 178'266.89 IVA esclusa, e 7A, di fr. 35'666.51 IVA esclusa, non erano mai state

approvate, nemmeno da M__________ __________.

La

censura, già irricevibile in ordine siccome formulata per la prima volta solo

in sede conclusionale (art. 229 CPC

e contrario; II CCA 15 novembre 2021

inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88), è ampiamente

infondata anche nel merito. La liquidazione 25 non era in effetti oggetto della

presente controversia (ritenuto che la causa riguardava solo le liquidazioni a misura, quelle da 1 a 24 e da 1A a 7A, rispettivamente le liquidazioni a regia)

ed anzi, a ben vedere, nemmeno esisteva in quanto tale, visto e considerato che

la stessa, datata 14 marzo 2012, era semplicemente la bozza di liquidazione

delle opere a misura che, il 16 marzo 2012, a seguito delle correzioni

apportate verosimilmente da M__________ __________, erano poi state oggetto

della liquidazione 1A (come risulta inequivocabilmente da un confronto tra la

liquidazione 1A, contenuta nel plico doc. G e G1, e la liquidazione 25,

contenuta nel plico doc. G1). L’ammontare della liquidazione 7A, pari a fr.

37'010.31 (cfr. doc. G), era invece già stato dedotto dalle pretese

dell’attrice dal Pretore aggiunto, proprio per il fatto che quella liquidazione

non era mai stata controllata e verificata da M__________ __________.

9.

La

convenuta ha censurato il querelato giudizio anche nella misura in cui il

Pretore aggiunto aveva ritenuto che l’attrice potesse pretendere fr. 9'558.65

per le opere a regia.

A suo dire, “come possa quindi il giudice di prime

cure confermare pretese per lavori supplementari / a regia eseguiti da AO 1

siccome dovuti, se egli stesso ammette nella sua decisione che i bollettini non

sono stati firmati né dalla DL né dalla committenza stessa ed erano ancora addirittura

da discutere e che solo l’importo di fr. 9'558.65 può venir riconosciuto è non

solo incomprensibile ma addirittura arbitrario, perché le sue conclusioni sono

in palese contraddizione con gli atti e le testimonianze” (appello p. 13).

La

censura, che si fonda su una lettura manifestamente errata della decisione

impugnata, deve senz’altro essere respinta.

Come

detto in precedenza (cfr. supra consid. 5), il giudice di prime cure aveva in

effetti accertato che anche per le opere a regia, rimaste impagate in ragione

di fr. 25'020.06, M__________ B__________ aveva provveduto a controllare che le

ore e i materiali corrispondessero al tipo di lavoro richiesto, al tempo e al

materiale effettivamente utilizzato, aggiungendo poi che, siccome l’istruttoria

aveva permesso di accertare che le prestazioni indicate nei bollettini a regia

non firmati dal rappresentante della committenza non erano da ritenere

accettate, rispettivamente erano ancora da discutere, e siccome solo una delle

fatture rimaste insolute, e meglio quella di

fr. 9'558.65 del 16 marzo 2012, si fondava su bollettini effettivamente

sottoscritti per accettazione da M__________ B__________, la pretesa attorea

doveva essere ammessa solo limitatamente a quella somma. Non si è dunque

assolutamente in presenza di una decisione “incomprensibile” o “in palese

contraddizione con gli atti e le testimonianze” e con ciò arbitraria.

10.

La

convenuta ha infine rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato

che essa “aveva anche contestato il fatto che nelle varie posizioni parziali

(doc. G2) era stato solo dedotto lo sconto del 2% in luogo del 3% concordato

(conclusioni 31.08.2020 cifra 11.3; cfr. duplica 10.12.2014 p. 5 ad 3) e questa

differenza non è mai stata considerata né bonificata da AO 1”. Ne ha

dedotto che “volendo anche considerare questa differenza di 1% di sconto su

quanto fatturato da AO 1 si ha comunque una deduzione di almeno fr. 30/40'000.-

mai considerata dal Pretore aggiunto” (appello p. 14).

La

censura, il cui senso è evincibile solo alla luce di quanto la convenuta aveva sostenuto

con l’allegato conclusionale (ad 11.3: “anche in diverse posizioni parziali

era stato indicato lo sconto solo del 2% in luogo del 3% di contratto (telefax

27.08.2009

AP 1 - doc. G2)”), è irricevibile in ordine, non essendo in

realtà stata formulata con la duplica (visto che in nessuna parte di

quell’allegato, e tanto meno a p. 5 ad 3, vi è traccia di una tale tesi), ma

solo in sede conclusionale (art. 229 CPC

e contrario; II CCA 15 novembre

2021.

inc. n. 12.2021.79, 24 febbraio 2022 inc. n. 12.2021.88).

Essa

è in ogni caso infondata anche nel merito. Pur essendo vero che nel telefax

27.08.2009

(allegato alla liquidazione della “situazione” 2 nel plico doc. G2)

la convenuta, riferendosi “alla vostra ricapitolazione del 29.07.09”,

ossia alla liquidazione della “situazione” 2, aveva tra le altre cose lamentato

il fatto che “contrariamente a quanto stipulato nel contratto d’appalto, è

stato applicato lo sconto del 2% anziché del 3%”, è altrettanto vero che

quell’errore è in seguito stato corretto dall’attrice, tant’è che in tutte le

seguenti liquidazioni (dalla terza alla ventiquattresima, tutte contenute nel

plico doc. G2), che concettualmente inglobavano poi quelle precedenti, lo

sconto era stato esposto in ragione del 3%, come previsto dal contratto.

11.

Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 210'358.65, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 30 agosto 2022 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 9’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).