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Decisione

12.2022.108

Contratto di lavoro - CCNL della ristorazione - pretese salariali - obbligo di controllo del tempo di lavoro - conteggio del lavoratore - gratuito patrocinio

22 novembre 2022Italiano25 min

parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 30 giugno 2022 del Pretore del Distretto di

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.108

Lugano

22 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.176 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 maggio 2019 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

volta da una parte a

condannare la convenuta al pagamento di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al

5% dal 31 gennaio 2018 per salari non corrisposti, di fr. 369.70 oltre

interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato, di fr. 98.- per

interessi passivi del 5% sul salario di gennaio 2018, degli interessi passivi

del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non

versato e di fr. 2'077.70 per risarcimento del danno, e dall’altra a far ordine

alla convenuta di consegnare i conteggi relativi al pagamento degli oneri

sociali, AVS, imposta alla fonte, LPP da giugno 2016 a gennaio 2018, i conteggi

di salario di giugno, luglio e ottobre 2016, marzo-dicembre 2017 e gennaio

2018, come pure l’attestato di lavoro;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 30 giugno 2022 ha (parzialmente) accolto nel senso che da una

parte ha accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari

dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e dall’altra ha condannato la convenuta

al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il

diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12 giugno 2016 al 31

dicembre 2017, di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018

per salari non corrisposti, di fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio

2018 per vitto non consumato e di fr. 98.- per interessi di mora sul salario

2018;

appellante la convenuta,

con appello 1° settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con

risposta e separata istanza di gratuito patrocinio 13 ottobre 2022, ha

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 26 ottobre 2022 della

convenuta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

contratto 30 maggio 2016 (doc. C) AO 1, sposata e con due figli minorenni, è

stata assunta a tempo indeterminato, con effetto dal 1° giugno 2016, da AP 1,

società che gestiva il Bar __________ a __________, in qualità di cameriera al

100%. Il contratto prevedeva tra le altre cose un orario di lavoro medio

settimanale di 45 ore e un salario, dovuto per tredici mensilità, di fr. 3’407.-

lordi, poi aumentato dal 1° gennaio 2017 a fr. 3'417.- lordi. Oltre a ciò era

stata concordata una deduzione di fr. 240.- mensili per il vitto fornito.

Con scritto 15 dicembre 2017 (doc. F) essa ha disdetto

il contratto in via ordinaria a far tempo dal 31 gennaio 2018.

2. Con

petizione 16 maggio 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, per ottenere da una parte la sua condanna al pagamento di

fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per salari non

corrisposti (280.69 ore straordinarie, 11 ore lavorate nel giorno libero del 14

giugno 2016, 56.7 ore domenicali lavorate e 44.1 ore festive non godute), di

fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato (per

33 giorni), di fr. 98.- per interessi passivi del 5% sul salario di gennaio

2018 (corrisposto nel mese di agosto anziché nel mese di gennaio, cfr. doc. 4 e

P), degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto

per ogni assegno familiare non versato dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e

di fr. 2'077.70 per risarcimento del danno (spese legali preprocessuali), e

dall’altra per farle ordine di consegnare i conteggi relativi al pagamento

degli oneri sociali, AVS, imposta alla fonte, LPP da giugno 2016 a gennaio

2018, i conteggi di salario di giugno, luglio e ottobre 2016, marzo-dicembre

2017 e gennaio 2018, come pure l’attestato di lavoro.

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 30 giugno 2022, ha (parzialmente) accolto la petizione nel

senso che da una parte ha accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per

assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e dall’altra ha

condannato la convenuta al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno

in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12

giugno 2016 al 31 dicembre 2017, di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5%

dal 31 gennaio 2018 per salari non corrisposti (fr. 6'659.37 per 280.69 ore straordinarie,

fr. 260.29 per 11 ore non lavorate [recte:

lavorate] nel giorno libero del 14 giugno

2016, fr. 269.10 per 56.7 ore domenicali lavorate e

fr. 824.48 per 44.1 ore festive non godute), di fr. 369.70 oltre interessi al

5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato e di fr. 98.- per interessi di

mora sul salario 2018 (recte: sul salario di gennaio 2018), senza prelevare spese

processuali, e obbligando la convenuta a rifondere all’attrice fr. 1'600.- per ripetibili.

4. Con

il tempestivo appello 1°

settembre 2022 che qui ci occupa,

avversato dall'attrice con la tempestiva risposta 13 ottobre 2022 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 26 ottobre

2022 della controparte [memoriale questo che non è in sé idoneo, pena la sua

irricevibilità, a migliorare o completare l’appello, cfr. TF 5A_813/2015 del 12

gennaio 2016 consid. 2.3.2]), accompagnata da una separata istanza di gratuito

patrocinio di pari data per la procedura di secondo grado, la convenuta ha

chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

5. Il

Pretore ha innanzitutto condannato la

convenuta al pagamento di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31

gennaio 2018 per salari ancora dovuti a vario titolo (ore straordinarie, ore lavorate

in giorni liberi, ore domenicali lavorate e ore festive non godute).

Egli ha accertato

che durante il rapporto di lavoro l’attrice aveva tenuto un calendario, mese

per mese, dei giorni di lavoro svolti con i relativi orari (doc. L), in forza

del quale il suo legale aveva poi allestito una tabella (doc. M), da cui si

evinceva che essa, dal giugno 2016 al gennaio 2018, aveva svolto 3'806 ore

lavorative, cioè 280.69 ore straordinarie, 11 ore lavorate in un giorno libero,

56.7 ore domenicali lavorate e 44.1 ore festive non godute. Atteso che la

convenuta non aveva ossequiato all’obbligo di elaborare, in forma scritta e

d’intesa con la lavoratrice, il piano di lavoro, di registrare le ore di lavoro

svolte e di tenere il conteggio delle ore di lavoro svolte e dei giorni

effettivi (art. 21 cpv. 1, 2 e 3 CCNL), anche perché non era stato provato che i

doc. 7 e 10, da lei prodotti in causa, fossero stati allestiti a suo tempo e che

fossero stati discussi in contraddittorio con la controparte, egli ha ritenuto

che la registrazione di cui al doc. L assumesse valore probatorio (art. 21 cpv.

4 CCNL e 46 LL) e che dunque l’attrice avesse effettivamente lavorato 6 giorni

alla settimana (come confermato anche dalla teste O__________ __________),

perlopiù dalle 16.00 alla chiusura dell’esercizio pubblico che variava dalle

23.30 alle 01.30 (orari confermati anche dalla teste G__________ __________),

ed avesse così svolto le ore, in particolare quelle straordinarie, per altro

riconoscibili come tali dalla controparte, risultanti da quel documento. La

convenuta non poteva invece essere seguita laddove aveva preteso con le

conclusioni che le eventuali ore straordinarie svolte dall’attrice sarebbero

state recuperate mediante giorni di libero o la possibilità di “staccare” prima

della fine del turno: da una parte la sua deposizione in tal senso, e meglio

quella del suo proprietario C__________ __________, non bastava, non potendosi

applicare quanto dichiarato dalle testi O__________ __________ e G__________ __________

a loro proposito, e dall’altra ciò non risultava da alcun conteggio scritto da

lei allestito.

5.1. Nel gravame la

convenuta ha ribadito di aver ossequiato agli obblighi imposti dall’art. 21

cpv. 1-3 CCNL, il riassunto degli scontrini di cassa di cui ai doc. 5 e 6 (doc.

7) e il riassunto delle schede con i turni di lavoro (doc. 10), non postumi e

già sottoposti per esame all’attrice, essendo in realtà atti allo scopo ed

essendo in particolare idonei ad escludere che quest’ultima avesse effettuato

ore straordinarie. Essa ha aggiunto che in ogni caso l’eventuale pretesa

dell’attrice a questo titolo era stata compensata dagli ulteriori tempi di

congedo di cui l’attrice aveva potuto beneficiare (come confermato dalla

deposizione di C__________ __________ e dalle testimonianze di O__________ __________

e di G__________ __________), tanto che la stessa mai si era lamentata di un

presunto deficit di ore non pagate. Non era dunque vero che le

risultanze di cui al doc. L potessero assumere valore probatorio ai sensi

dell’art. 21 cpv. 4 CCNL e 46 LL e che l’attrice avesse con ciò adempiuto

all’onere della prova a suo carico, quel documento essendo postumo, essendo

stato presentato solo in corso di causa dal legale di controparte, essendo

stato allestito sulla base di elementi che non è stato provato essere stati

“fotografati” in tempo reale dall’attrice ed essendo incompatibile con gli

scontrini di cassa (doc. 5 e 6) e con le testimonianze di O__________ __________

e di G__________ __________.

5.2. L'art. 21 cpv. 4 CCNL

stabilisce che se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di conteggio delle

ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi, da intendersi come controllo

del tempo di lavoro, previsto al cpv. 3 della medesima norma, in caso di

controversia la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di

lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzi di prova. La giurisprudenza ha in particolare già ammesso la forza probante di un

conteggio della durata del tempo di lavoro allestito dal lavoratore (TF

4C.141/2006 del 24 agosto 2006 consid. 4.2.3) o di un conteggio allestito a

posteriori da un terzo sulla base del controllo del lavoratore (TF 4P.80/2005

del 20 maggio 2005 consid. 3.3).

5.2.1. Nel caso di specie è a

ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta non avesse

ossequiato agli obblighi imposti dall’art. 21 cpv. 2 e 3 CCNL È in effetti

incontestabile che il riassunto degli scontrini di cassa dell’esercizio

pubblico di cui ai doc. 5 e 6 (doc. 7), da cui si evinceva l’orario in cui era

stata giornalmente chiusa la cassa (ma non quando l’attrice aveva terminato la

sua attività lavorativa, che non coincideva necessariamente, e che non era

stato preteso coincidere, con l’orario di chiusura della cassa), e il riassunto

delle schede con i turni di lavoro giornalieri dei dipendenti (doc. 10), da cui

si evincevano i turni (mattiniero, pomeridiano o serale, senza però alcuna

indicazione delle ore effettivamente lavorate), i giorni liberi, i giorni di

ferie, i giorni di malattia e i giorni di infortunio svolti dall’attrice, non

costituivano in realtà un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo

effettivi, da intendersi come controllo del tempo di lavoro, giusta l’art. 21

cpv. 2 e 3 CCNL.

5.2.2. Non avendo così la

convenuta adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 21 cpv. 2 e 3 CCNL, è pure

a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto di dover esaminare se le

risultanze di cui al doc. L potessero assumere valore probatorio ai sensi

dell’art. 21 cpv. 4 CCNL e 46 LL, concludendo che fosse così.

Egli ha innanzitutto

stabilito che il doc. L, da cui erano poi stati ricavati la tabella e i

conteggi di cui al doc. M, era stato allestito dall’attrice giorno per giorno,

durante il rapporto di lavoro. Tale circostanza, nemmeno contestata dalla

convenuta negli allegati preliminari (in cui essa, a p. 3 della risposta, si

era limitata a sostenere, genericamente e senza riferirsi al doc. L, che “i

conteggi dell’attrice sono pretestuosi e allestiti solo dopo avere interrotto

il rapporto di lavoro (doc. M) … In quanto infondati, unilaterali e mai

presentati prima d’ora alla convenuta, sono contestati”), aveva per altro

trovato conferma nella deposizione dell’attrice (p. 13) e nella testimonianza del

marito __________ (p. 6). La convenuta non può pertanto essere seguita laddove

ha ora preteso, per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1

CPC), senza per altro aver illustrato le circostanze da cui l’aveva dedotto e

senza nemmeno aver addotto alcun indizio o prova in tal senso, che quel

documento, presentato solo in causa, sarebbe postumo, rispettivamente sarebbe

stato allestito sulla base di elementi che non è stato provato essere stati

“fotografati” in tempo reale dall’attrice.

Egli ha aggiunto che l’attendibilità

del documento in questione, da cui risultava tra le altre cose che l’attrice

aveva effettivamente lavorato 6 giorni alla settimana, perlopiù dalle 16.00

alla chiusura dell’esercizio pubblico che variava dalle 23.30 alle 01.30, era stata

indirettamente attestata anche dalla teste O__________ __________, che aveva

confermato la sua attività lavorativa per 6 giorni alla settimana, e dalla

teste G__________ __________, che aveva confermato quegli orari. Tale accertamento,

che per altro ha trovato una sostanziale conferma nel riassunto delle schede

con i turni di lavoro (doc. 10) versato agli atti dalla stessa convenuta, non è

stato in sé censurato da quest’ultima, che in questa sede ha sostenuto piuttosto

che il contenuto del documento era però incompatibile con gli scontrini di

cassa (doc. 5 e 6), riassunti nel doc. 7. A torto. A parte il fatto che essa

nemmeno ha in concreto spiegato, se del caso con degli esempi, in cosa consisterebbe

questa presunta incompatibilità, essendosi limitata a sostenere genericamente

che la stessa sarebbe “desumibile anche da una semplice verifica a campione

degli orari estratti dai doc. 5 e 6 con quelli dei doc. M e L” (appello p.

7), già si è detto in effetti che il doc. 7, per il suo particolare contenuto,

non era idoneo a smentire quanto risultava dal doc. L, visto che dal medesimo

nemmeno era possibile stabilire quando l’attrice aveva terminato la sua

attività lavorativa giornaliera (che non coincideva necessariamente con l’orario

di chiusura della cassa).

Anche l’assunto pretorile

secondo cui non si poteva ammettere che le eventuali ore straordinarie svolte

dall’attrice fossero state recuperate mediante giorni di libero o la

possibilità di “staccare” prima della fine del turno può essere condiviso. Diverse

persone hanno invero riferito che all’interno della convenuta, nel caso in cui

il lavoro si fosse prolungato oltre l’orario normale, vi era la possibilità di

“recuperare” quelle ore supplementari arrivando più tardi l’indomani

(deposizione C__________ __________ p. 10; testi O__________ __________ p. 5 e

G__________ __________ p. 7). Non è però stato provato con sufficiente certezza

che quella regola valesse anche per l’attrice (C__________ __________, a p. 10,

essendosi espresso solo in termini generali e la teste G__________ __________,

la cui forza probatoria andava per altro relativizzata siccome era la figlia di

quest’ultimo, avendo unicamente riferito, a p. 8, “che io sappia lo stesso

meccanismo valeva anche per la signora AO 1”) e soprattutto che quest’ultima,

anche alla luce dell’assenza di un conteggio scritto allestito dalla convenuta,

avesse effettivamente fatto uso di quella possibilità.

6. Il Pretore ha in

seguito condannato la convenuta al pagamento di fr. 369.70 oltre interessi al

5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato, addebitato all’attrice anche

durante i giorni in cui essa non aveva lavorato. La pretesa in questione non

era stata in effetti debitamente contestata dalla convenuta.

6.1. Nella sua impugnativa

la convenuta ha obiettato che la pretesa dell’attrice per vitto non consumato

era stata implicitamente compensata dal fatto che quest’ultima aveva potuto

beneficiare di ulteriori tempi di congedo.

6.2. La censura deve

senz’altro essere disattesa.

Essa è innanzitutto

irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto

che la convenuta non si è assolutamente confrontata con l’argomentazione

pretorile secondo cui la pretesa non era stata debitamente contestata.

Essa sarebbe comunque

stata destinata all’insuccesso anche nel merito. La convenuta non ha in effetti

provato che la concessione di ulteriori tempi di congedo, in sé nemmeno

dimostrata (cfr. supra consid. 5.2.2), dovesse implicitamente compensare

anche le pretese dell’attrice per vitto addebitatole durante i giorni in cui

essa non aveva lavorato. Nessuna prova era in effetti stata evocata a tale

proposito.

7. Il Pretore ha quindi

condannato la convenuta al pagamento di

fr. 98.- a titolo di interessi di mora per il tardivo pagamento del salario di

gennaio 2018, che era avvenuto solo il 29 agosto 2018 (doc. P) nonostante fosse

stato sollecitato per la prima volta il 9 febbraio 2018 (doc. G). Le

circostanze alla base della pretesa, ossia l’esistenza del sollecito e

l’avvenuto pagamento con un ritardo di 7 mesi, erano in effetti state provate.

7.1. In seconda istanza la

convenuta ha contestato di essere stata in mora con il pagamento del salario di

gennaio 2018, evidenziando come il ritardo nel pagamento fosse in realtà dovuto

all’attitudine dell’attrice, che era stata tempestivamente invitata a prendere

in consegna il salario presso di lei, così come di norma era sempre occorso

(teste M__________ __________ p. 4 ultima frase), ma che per suo volere non vi

aveva dato seguito.

7.2. La censura è

manifestamente infondata.

La convenuta non ha in

effetti indicato quali sarebbero gli eventuali riscontri istruttori a sostegno

della sua tesi.

L’istruttoria ha comunque

smentito che i fatti si siano svolti come prospettato dalla convenuta. Diverse

persone hanno confermato che alla fine del rapporto contrattuale, e meglio ad

inizio febbraio 2018, verosimilmente l’8 febbraio 2018 (deposizione C__________

__________ p. 10 seg.), le parti si erano incontrate presso gli uffici della

società F__________ __________ (teste M__________ __________ p. 2 seg.;

deposizione di C__________ __________ p. 9 seg. e dell’attrice p. 15). Lo scopo

di quell’incontro, visto che da un paio di mesi tra le parti vi erano

discussioni sugli assegni familiari e/o sulla correttezza dei salari nel

frattempo corrisposti (teste M__________ __________ p. 2 segg.; deposizione di

C__________ __________ p. 9 seg. e dell’attrice p. 15) e che il salario del

mese di gennaio 2018, pagabile per contratto entro il 4 del mese (cfr. doc. C),

era ancora insoluto, era in definitiva quello “di fare capire all’attrice il

conteggio degli assegni familiari e poi c’era una piccola differenza nei saldi”

riferita al riassunto riferito ai salari percepiti nel 2017 (doc. 2), rispettivamente

e in ogni caso di “chiudere lì tutti i conteggi” (teste M__________ __________

p. 2 e 4). In tali circostanze, dal fatto che quel giorno l’attrice “non ha

accettato” quella proposta (teste M__________ __________ p. 2 e 4) non si

può concludere che essa abbia rifiutato di farsi pagare il salario di gennaio

2018, il cui pagamento era ovviamente stato legato a doppio filo dalla

convenuta alla contestuale rinuncia alle contestazioni sugli assegni familiari e

sui salari corrisposti nel 2017 (per M__________ __________, p. 2, il “ritardo

nel pagamento è da ricondurre penso al contenzioso tra le parti”). Ma

quand’anche fosse stato così, si osserva che con i suoi due successivi scritti del

9 (doc. G) e del 21 febbraio 2018 (doc. H), che sollecitavano il pagamento del

salario, l’attrice avrebbe in ogni caso modificato quel suo eventuale

atteggiamento, sicché, almeno da allora, la convenuta sarebbe stata nuovamente

in mora con il relativo pagamento.

8. Per quanto riguardava

infine gli assegni familiari di complessivi fr. 7'854.60 (fr. 400.- mensili), relativi

al periodo dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (cfr. doc. I), il Pretore,

dopo aver rammentato che di regola la convenuta consegnava all’attrice il

salario mensile brevi manu (tranne il salario di gennaio 2018, che era

stato corrisposto su un conto postale) e che l’attrice aveva regolarmente controfirmato

il riassunto riferito ai salari percepiti nel 2016 (doc. 1, che invero non

riportava gli assegni familiari) ma non quello riferito ai salari percepiti nel

2017 (doc. 2, che invece contemplava gli assegni familiari di fr. 7'454.60), ha

rilevato che l’onere di provare il loro pagamento incombeva alla convenuta, che

tuttavia non lo aveva ossequiato: non vi era infatti un solo documento, in

particolare una ricevuta firmata dall’attrice, che lo attestasse; dalla

deposizione di quest’ultima risultava anzi che il suo rifiuto di firmare il

doc. 2 era appunto da ricondurre al fatto di non aver percepito gli assegni

familiari, esposti allora in fr. 7'756.35 (recte: fr. 7'454.60); quanto

dichiarato in senso contrario da C__________ __________ nel suo interrogatorio,

oltre ad essere stato contraddetto dalla deposizione dell’attrice, collideva

con la logica stessa delle cose, che era quella di farsi rilasciare sempre e

comunque una ricevuta, che invece non risultava (come confermato dal teste M__________

__________, il quale aveva aggiunto che il doc. 2 era stato da lui allestito

sulla base delle indicazioni, prive però di un supporto documentale, fornitegli

da C__________ __________).

Stando così le cose, egli ha

ritenuto di dover accertare, nel dispositivo, il mancato pagamento di fr.

7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e di

condannare la convenuta al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno

in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12

giugno 2016 al 31 dicembre 2017.

8.1. In questa sede la

convenuta ha censurato l’intero dispositivo pretorile reso sul tema degli

assegni familiari. Essa, al di là della lamentela per non essere stata ritenuta

fedefacente la corresponsione di questi importi sulla base delle circostanze

del caso concreto (che prevedeva salari versati a contanti mai contestati di

mese in mese all’attrice), ha evidenziato che la controparte non aveva mai formulato,

né nell’istanza di conciliazione (che per altro nemmeno conteneva una richiesta

di pagamento degli interessi sugli assegni familiari non versati) né nella

procedura decisionale, una domanda di pagamento degli assegni familiari rispettivamente

di accertamento di assegni familiari arretrati, sicché il primo giudice aveva statuito

ultra petita. E oltretutto l’azione di accertamento sarebbe stata inammissibile,

non essendosi in presenza di una fattispecie in cui una domanda condannatoria sarebbe

stata improponibile.

8.2. La censura può trovare

accoglimento unicamente nella misura in cui il Pretore, nel dispositivo della

sua decisione, aveva accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni

familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (recte, visto che gli

assegni familiari di gennaio 2018 erano poi stati pagati [cfr. doc. 4, replica

p. 2, conclusioni p. 5]: di fr. 7'454.60 per assegni familiari dal 12 giugno

2016 al 31 dicembre 2017). Quand’anche si volesse ammettere, senza tuttavia volerlo

ancora concedere, che la domanda in tal senso, non formulata dall’attrice né

nella petizione né nella replica, sia poi stata effettivamente formulata con le

conclusioni (e meglio solo nei considerandi a p. 5, laddove essa aveva

sostenuto che “questo giudice deve accertare il diritto agli interessi

passivi a partire dal sorgere del diritto per ognuno degli AF [N.d.R.:

assegni familiari] dovuti così come domandato al petitum n. 5,

constatando che gli stessi non sono stati versati, il pagamento degli assegni

arretrati venendo di conseguenza richiesto direttamente alla Cassa”),

resterebbe il fatto che una tale richiesta sarebbe stata comunque da

respingere, visto che una tale azione di accertamento poteva essere ammessa

solo nel caso in cui una domanda condannatoria nei confronti della convenuta

non fosse stata proponibile (DTF 135 III 378 consid. 2.2; TF 4C.369/2000

del 17 agosto 2001, 4C.147/2004 del 17 agosto 2004 consid. 2, 4A_122/2011 del 30

gennaio 2012 consid. 3), ciò che tuttavia non era qui il caso. Ciò non toglie,

come si dirà qui di seguito, che quell’accertamento poteva e doveva essere effettuato

a titolo pregiudiziale nell’ambito del giudizio sulla richiesta di pagamento

degli interessi sugli assegni familiari non versati.

8.3. Per il resto, la

censura deve invece essere disattesa.

Non è innanzitutto vero

che nella procedura di conciliazione l’attrice non aveva formulato una

richiesta di pagamento degli interessi sugli assegni familiari non versati dal

12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (cfr., anzi, istanza di conciliazione p. 4 e

9).

Quanto alla lamentela ulteriormente

sollevata dalla convenuta su quel tema, con cui essa pretendeva, sulla base

delle circostanze del caso concreto (che prevedeva salari versati a contanti

mai contestati di mese in mese all’attrice), di aver già regolarmente corrisposto

gli assegni familiari, di fr. 7'454.60, dal 12 giugno 2016 al 31 dicembre 2017,

la stessa è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) e infondata, visto che la

convenuta, oltre a non aver addotto alcuna prova a sostegno della propria tesi,

non si è minimamente confrontata con l’argomentazione pretorile, per altro del

tutto condivisibile, secondo cui essa, gravata dell’onere della prova, non aveva

dimostrato il loro pagamento.

9. Ne discende che

l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto nel senso che, diversamente

da quanto stabilito nella decisione impugnata, non è possibile accertare il

mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al

31 gennaio 2018 (recte: di fr. 7'454.60 per assegni familiari dal 12

giugno 2016 al 31 dicembre 2017).

Le spese giudiziarie di entrambe

le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), che, alla luce delle relative

domande di causa e del loro esito, in prima istanza va attribuita alla

convenuta per 3/4 e all’attrice per 1/4 e che nella procedura di secondo grado

va attribuita alle parti in ragione di 1/2 ciascuno. Trattandosi di una

controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non

superiore a

fr. 30'000.-, alle parti non possono tuttavia essere addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC).

10. Con

separata istanza, inoltrata lo stesso giorno in cui ha presentato la risposta

all’appello, l’attrice, che già aveva ottenuto l’assistenza giudiziaria nella

procedura di conciliazione e nella sede pretorile, ha pure chiesto di essere

posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

La

sua richiesta dev’essere respinta già per l’assenza del requisito, cumulativo,

della sua indigenza (art. 117 lett. a CPC). Gli oneri che l’attrice ha

sostenuto di non essere in grado di assumersi sono in effetti quelli,

complessivamente ammontanti a circa fr. 1'500.-, relativi al presumibile

onorario del suo patrocinatore (stimabile in quell'importo sulla base dell'art.

11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar), ritenuto che le spese processuali d’appello sono

pari a fr. 0.- (art. 114 lett. c CPC). Sennonché, già sulla base degli scarni

elementi da lei indicati, è evidente che sussiste ancora una sufficiente eccedenza

a suo favore tale da consentirle di far fronte alle presumibili spese processuali

e di patrocinio in meno di 12 mesi, periodo di tempo considerato ancora

accettabile dalla giurisprudenza (DTF

135 I 221 consid. 5.1; TF 5P.233/2005 del 23 novembre 2005 consid. 2.2, 5A_617/2011

del 18 ottobre 2011 consid. 2.2, 5A_810/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.3).

La stessa, sposata e con due figli minorenni, ha infatti indicato di disporre

di entrate mensili di fr. 5'954.80 (salario di fr. 4'073.15 e salario del

marito di fr. 1'881.65) e di essere confrontata con uscite mensili di fr. 4’924.40

(affitto di fr. 1'710.-, cassa malati di fr. 314.40 e minimo vitale di fr.

2'900.-), con dunque un’eccedenza mensile di fr. 1'030.40, che invero andrebbe

ridotta, dato che in base alla giurisprudenza il minimo vitale doveva essere maggiorato

del 25% (TF 4A_432/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 6), a fr. 305.40 mensili;

essa ha invero evocato l’esistenza di ulteriori spese per l’auto e per gli

abbonamenti dei mezzi pubblici, ma queste spese non sono state da lei quantificate

e provate.

Nella

procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola

prelevate spese processuali, tranne che in caso di temerarietà o malafede (art.

119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III 334 consid. 4.2),

tanto più che la controparte neppure è stata invitata ad esprimersi.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

Fatti

I. L’appello 1° settembre 2022 di AP 1 è

parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 30 giugno 2022 del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, è così

riformata:

1.

La petizione è parzialmente

accolta.

-

AP 1 è condannata al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui

è maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12.6.2016 al

31.12.2017;

-

AP 1 è condannata al pagamento di fr. 7'194.76 netti (pari a fr. 8’013.24

lordi) più interessi al 5% dal 31.1.2018 a titolo di:

fr. 260.29 (giorni liberi lavorati); fr. 6'659.37 (ore straordinarie);

fr. 269.10 (domeniche lavorate); fr. 824.48 (giorni festivi non pagati);

-

AP 1 è condannata al pagamento di fr. 369.70 più interessi al 5% dal 31.1.2018

a titolo di restituzione del vitto non consumato;

-

AP 1 è condannata al pagamento di fr. 98.- a titolo di interessi di mora sul

salario di gennaio 2018.

2. Non

si prelevano tasse e spese. La convenuta è condannata a pagare all’attrice

l’importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili parziali.

Considerandi

II. Per la procedura d’appello non si prelevano spese

processuali. Le ripetibili sono compensate.

III. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 13 ottobre

2022.

di AO 1 è respinta.

IV. Per

la procedura di gratuito patrocinio non si prelevano spese processuali, né si

attribuiscono ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).