12.2022.108
Contratto di lavoro - CCNL della ristorazione - pretese salariali - obbligo di controllo del tempo di lavoro - conteggio del lavoratore - gratuito patrocinio
22 novembre 2022Italiano25 min
parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 30 giugno 2022 del Pretore del Distretto di
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.108
Lugano
22 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.176 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 maggio 2019 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
volta da una parte a
condannare la convenuta al pagamento di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al
5% dal 31 gennaio 2018 per salari non corrisposti, di fr. 369.70 oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato, di fr. 98.- per
interessi passivi del 5% sul salario di gennaio 2018, degli interessi passivi
del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non
versato e di fr. 2'077.70 per risarcimento del danno, e dall’altra a far ordine
alla convenuta di consegnare i conteggi relativi al pagamento degli oneri
sociali, AVS, imposta alla fonte, LPP da giugno 2016 a gennaio 2018, i conteggi
di salario di giugno, luglio e ottobre 2016, marzo-dicembre 2017 e gennaio
2018, come pure l’attestato di lavoro;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 30 giugno 2022 ha (parzialmente) accolto nel senso che da una
parte ha accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari
dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e dall’altra ha condannato la convenuta
al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il
diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12 giugno 2016 al 31
dicembre 2017, di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018
per salari non corrisposti, di fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio
2018 per vitto non consumato e di fr. 98.- per interessi di mora sul salario
2018;
appellante la convenuta,
con appello 1° settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con
risposta e separata istanza di gratuito patrocinio 13 ottobre 2022, ha
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 26 ottobre 2022 della
convenuta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 30 maggio 2016 (doc. C) AO 1, sposata e con due figli minorenni, è
stata assunta a tempo indeterminato, con effetto dal 1° giugno 2016, da AP 1,
società che gestiva il Bar __________ a __________, in qualità di cameriera al
100%. Il contratto prevedeva tra le altre cose un orario di lavoro medio
settimanale di 45 ore e un salario, dovuto per tredici mensilità, di fr. 3’407.-
lordi, poi aumentato dal 1° gennaio 2017 a fr. 3'417.- lordi. Oltre a ciò era
stata concordata una deduzione di fr. 240.- mensili per il vitto fornito.
Con scritto 15 dicembre 2017 (doc. F) essa ha disdetto
il contratto in via ordinaria a far tempo dal 31 gennaio 2018.
2. Con
petizione 16 maggio 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenere da una parte la sua condanna al pagamento di
fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per salari non
corrisposti (280.69 ore straordinarie, 11 ore lavorate nel giorno libero del 14
giugno 2016, 56.7 ore domenicali lavorate e 44.1 ore festive non godute), di
fr. 369.70 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato (per
33 giorni), di fr. 98.- per interessi passivi del 5% sul salario di gennaio
2018 (corrisposto nel mese di agosto anziché nel mese di gennaio, cfr. doc. 4 e
P), degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui era maturato il diritto
per ogni assegno familiare non versato dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e
di fr. 2'077.70 per risarcimento del danno (spese legali preprocessuali), e
dall’altra per farle ordine di consegnare i conteggi relativi al pagamento
degli oneri sociali, AVS, imposta alla fonte, LPP da giugno 2016 a gennaio
2018, i conteggi di salario di giugno, luglio e ottobre 2016, marzo-dicembre
2017 e gennaio 2018, come pure l’attestato di lavoro.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 30 giugno 2022, ha (parzialmente) accolto la petizione nel
senso che da una parte ha accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per
assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e dall’altra ha
condannato la convenuta al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno
in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12
giugno 2016 al 31 dicembre 2017, di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5%
dal 31 gennaio 2018 per salari non corrisposti (fr. 6'659.37 per 280.69 ore straordinarie,
fr. 260.29 per 11 ore non lavorate [recte:
lavorate] nel giorno libero del 14 giugno
2016, fr. 269.10 per 56.7 ore domenicali lavorate e
fr. 824.48 per 44.1 ore festive non godute), di fr. 369.70 oltre interessi al
5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato e di fr. 98.- per interessi di
mora sul salario 2018 (recte: sul salario di gennaio 2018), senza prelevare spese
processuali, e obbligando la convenuta a rifondere all’attrice fr. 1'600.- per ripetibili.
4. Con
il tempestivo appello 1°
settembre 2022 che qui ci occupa,
avversato dall'attrice con la tempestiva risposta 13 ottobre 2022 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 26 ottobre
2022 della controparte [memoriale questo che non è in sé idoneo, pena la sua
irricevibilità, a migliorare o completare l’appello, cfr. TF 5A_813/2015 del 12
gennaio 2016 consid. 2.3.2]), accompagnata da una separata istanza di gratuito
patrocinio di pari data per la procedura di secondo grado, la convenuta ha
chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
5. Il
Pretore ha innanzitutto condannato la
convenuta al pagamento di fr. 7'194.76 netti oltre interessi al 5% dal 31
gennaio 2018 per salari ancora dovuti a vario titolo (ore straordinarie, ore lavorate
in giorni liberi, ore domenicali lavorate e ore festive non godute).
Egli ha accertato
che durante il rapporto di lavoro l’attrice aveva tenuto un calendario, mese
per mese, dei giorni di lavoro svolti con i relativi orari (doc. L), in forza
del quale il suo legale aveva poi allestito una tabella (doc. M), da cui si
evinceva che essa, dal giugno 2016 al gennaio 2018, aveva svolto 3'806 ore
lavorative, cioè 280.69 ore straordinarie, 11 ore lavorate in un giorno libero,
56.7 ore domenicali lavorate e 44.1 ore festive non godute. Atteso che la
convenuta non aveva ossequiato all’obbligo di elaborare, in forma scritta e
d’intesa con la lavoratrice, il piano di lavoro, di registrare le ore di lavoro
svolte e di tenere il conteggio delle ore di lavoro svolte e dei giorni
effettivi (art. 21 cpv. 1, 2 e 3 CCNL), anche perché non era stato provato che i
doc. 7 e 10, da lei prodotti in causa, fossero stati allestiti a suo tempo e che
fossero stati discussi in contraddittorio con la controparte, egli ha ritenuto
che la registrazione di cui al doc. L assumesse valore probatorio (art. 21 cpv.
4 CCNL e 46 LL) e che dunque l’attrice avesse effettivamente lavorato 6 giorni
alla settimana (come confermato anche dalla teste O__________ __________),
perlopiù dalle 16.00 alla chiusura dell’esercizio pubblico che variava dalle
23.30 alle 01.30 (orari confermati anche dalla teste G__________ __________),
ed avesse così svolto le ore, in particolare quelle straordinarie, per altro
riconoscibili come tali dalla controparte, risultanti da quel documento. La
convenuta non poteva invece essere seguita laddove aveva preteso con le
conclusioni che le eventuali ore straordinarie svolte dall’attrice sarebbero
state recuperate mediante giorni di libero o la possibilità di “staccare” prima
della fine del turno: da una parte la sua deposizione in tal senso, e meglio
quella del suo proprietario C__________ __________, non bastava, non potendosi
applicare quanto dichiarato dalle testi O__________ __________ e G__________ __________
a loro proposito, e dall’altra ciò non risultava da alcun conteggio scritto da
lei allestito.
5.1. Nel gravame la
convenuta ha ribadito di aver ossequiato agli obblighi imposti dall’art. 21
cpv. 1-3 CCNL, il riassunto degli scontrini di cassa di cui ai doc. 5 e 6 (doc.
7) e il riassunto delle schede con i turni di lavoro (doc. 10), non postumi e
già sottoposti per esame all’attrice, essendo in realtà atti allo scopo ed
essendo in particolare idonei ad escludere che quest’ultima avesse effettuato
ore straordinarie. Essa ha aggiunto che in ogni caso l’eventuale pretesa
dell’attrice a questo titolo era stata compensata dagli ulteriori tempi di
congedo di cui l’attrice aveva potuto beneficiare (come confermato dalla
deposizione di C__________ __________ e dalle testimonianze di O__________ __________
e di G__________ __________), tanto che la stessa mai si era lamentata di un
presunto deficit di ore non pagate. Non era dunque vero che le
risultanze di cui al doc. L potessero assumere valore probatorio ai sensi
dell’art. 21 cpv. 4 CCNL e 46 LL e che l’attrice avesse con ciò adempiuto
all’onere della prova a suo carico, quel documento essendo postumo, essendo
stato presentato solo in corso di causa dal legale di controparte, essendo
stato allestito sulla base di elementi che non è stato provato essere stati
“fotografati” in tempo reale dall’attrice ed essendo incompatibile con gli
scontrini di cassa (doc. 5 e 6) e con le testimonianze di O__________ __________
e di G__________ __________.
5.2. L'art. 21 cpv. 4 CCNL
stabilisce che se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di conteggio delle
ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi, da intendersi come controllo
del tempo di lavoro, previsto al cpv. 3 della medesima norma, in caso di
controversia la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di
lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzi di prova. La giurisprudenza ha in particolare già ammesso la forza probante di un
conteggio della durata del tempo di lavoro allestito dal lavoratore (TF
4C.141/2006 del 24 agosto 2006 consid. 4.2.3) o di un conteggio allestito a
posteriori da un terzo sulla base del controllo del lavoratore (TF 4P.80/2005
del 20 maggio 2005 consid. 3.3).
5.2.1. Nel caso di specie è a
ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che la convenuta non avesse
ossequiato agli obblighi imposti dall’art. 21 cpv. 2 e 3 CCNL È in effetti
incontestabile che il riassunto degli scontrini di cassa dell’esercizio
pubblico di cui ai doc. 5 e 6 (doc. 7), da cui si evinceva l’orario in cui era
stata giornalmente chiusa la cassa (ma non quando l’attrice aveva terminato la
sua attività lavorativa, che non coincideva necessariamente, e che non era
stato preteso coincidere, con l’orario di chiusura della cassa), e il riassunto
delle schede con i turni di lavoro giornalieri dei dipendenti (doc. 10), da cui
si evincevano i turni (mattiniero, pomeridiano o serale, senza però alcuna
indicazione delle ore effettivamente lavorate), i giorni liberi, i giorni di
ferie, i giorni di malattia e i giorni di infortunio svolti dall’attrice, non
costituivano in realtà un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo
effettivi, da intendersi come controllo del tempo di lavoro, giusta l’art. 21
cpv. 2 e 3 CCNL.
5.2.2. Non avendo così la
convenuta adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 21 cpv. 2 e 3 CCNL, è pure
a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto di dover esaminare se le
risultanze di cui al doc. L potessero assumere valore probatorio ai sensi
dell’art. 21 cpv. 4 CCNL e 46 LL, concludendo che fosse così.
Egli ha innanzitutto
stabilito che il doc. L, da cui erano poi stati ricavati la tabella e i
conteggi di cui al doc. M, era stato allestito dall’attrice giorno per giorno,
durante il rapporto di lavoro. Tale circostanza, nemmeno contestata dalla
convenuta negli allegati preliminari (in cui essa, a p. 3 della risposta, si
era limitata a sostenere, genericamente e senza riferirsi al doc. L, che “i
conteggi dell’attrice sono pretestuosi e allestiti solo dopo avere interrotto
il rapporto di lavoro (doc. M) … In quanto infondati, unilaterali e mai
presentati prima d’ora alla convenuta, sono contestati”), aveva per altro
trovato conferma nella deposizione dell’attrice (p. 13) e nella testimonianza del
marito __________ (p. 6). La convenuta non può pertanto essere seguita laddove
ha ora preteso, per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1
CPC), senza per altro aver illustrato le circostanze da cui l’aveva dedotto e
senza nemmeno aver addotto alcun indizio o prova in tal senso, che quel
documento, presentato solo in causa, sarebbe postumo, rispettivamente sarebbe
stato allestito sulla base di elementi che non è stato provato essere stati
“fotografati” in tempo reale dall’attrice.
Egli ha aggiunto che l’attendibilità
del documento in questione, da cui risultava tra le altre cose che l’attrice
aveva effettivamente lavorato 6 giorni alla settimana, perlopiù dalle 16.00
alla chiusura dell’esercizio pubblico che variava dalle 23.30 alle 01.30, era stata
indirettamente attestata anche dalla teste O__________ __________, che aveva
confermato la sua attività lavorativa per 6 giorni alla settimana, e dalla
teste G__________ __________, che aveva confermato quegli orari. Tale accertamento,
che per altro ha trovato una sostanziale conferma nel riassunto delle schede
con i turni di lavoro (doc. 10) versato agli atti dalla stessa convenuta, non è
stato in sé censurato da quest’ultima, che in questa sede ha sostenuto piuttosto
che il contenuto del documento era però incompatibile con gli scontrini di
cassa (doc. 5 e 6), riassunti nel doc. 7. A torto. A parte il fatto che essa
nemmeno ha in concreto spiegato, se del caso con degli esempi, in cosa consisterebbe
questa presunta incompatibilità, essendosi limitata a sostenere genericamente
che la stessa sarebbe “desumibile anche da una semplice verifica a campione
degli orari estratti dai doc. 5 e 6 con quelli dei doc. M e L” (appello p.
7), già si è detto in effetti che il doc. 7, per il suo particolare contenuto,
non era idoneo a smentire quanto risultava dal doc. L, visto che dal medesimo
nemmeno era possibile stabilire quando l’attrice aveva terminato la sua
attività lavorativa giornaliera (che non coincideva necessariamente con l’orario
di chiusura della cassa).
Anche l’assunto pretorile
secondo cui non si poteva ammettere che le eventuali ore straordinarie svolte
dall’attrice fossero state recuperate mediante giorni di libero o la
possibilità di “staccare” prima della fine del turno può essere condiviso. Diverse
persone hanno invero riferito che all’interno della convenuta, nel caso in cui
il lavoro si fosse prolungato oltre l’orario normale, vi era la possibilità di
“recuperare” quelle ore supplementari arrivando più tardi l’indomani
(deposizione C__________ __________ p. 10; testi O__________ __________ p. 5 e
G__________ __________ p. 7). Non è però stato provato con sufficiente certezza
che quella regola valesse anche per l’attrice (C__________ __________, a p. 10,
essendosi espresso solo in termini generali e la teste G__________ __________,
la cui forza probatoria andava per altro relativizzata siccome era la figlia di
quest’ultimo, avendo unicamente riferito, a p. 8, “che io sappia lo stesso
meccanismo valeva anche per la signora AO 1”) e soprattutto che quest’ultima,
anche alla luce dell’assenza di un conteggio scritto allestito dalla convenuta,
avesse effettivamente fatto uso di quella possibilità.
6. Il Pretore ha in
seguito condannato la convenuta al pagamento di fr. 369.70 oltre interessi al
5% dal 31 gennaio 2018 per vitto non consumato, addebitato all’attrice anche
durante i giorni in cui essa non aveva lavorato. La pretesa in questione non
era stata in effetti debitamente contestata dalla convenuta.
6.1. Nella sua impugnativa
la convenuta ha obiettato che la pretesa dell’attrice per vitto non consumato
era stata implicitamente compensata dal fatto che quest’ultima aveva potuto
beneficiare di ulteriori tempi di congedo.
6.2. La censura deve
senz’altro essere disattesa.
Essa è innanzitutto
irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto
che la convenuta non si è assolutamente confrontata con l’argomentazione
pretorile secondo cui la pretesa non era stata debitamente contestata.
Essa sarebbe comunque
stata destinata all’insuccesso anche nel merito. La convenuta non ha in effetti
provato che la concessione di ulteriori tempi di congedo, in sé nemmeno
dimostrata (cfr. supra consid. 5.2.2), dovesse implicitamente compensare
anche le pretese dell’attrice per vitto addebitatole durante i giorni in cui
essa non aveva lavorato. Nessuna prova era in effetti stata evocata a tale
proposito.
7. Il Pretore ha quindi
condannato la convenuta al pagamento di
fr. 98.- a titolo di interessi di mora per il tardivo pagamento del salario di
gennaio 2018, che era avvenuto solo il 29 agosto 2018 (doc. P) nonostante fosse
stato sollecitato per la prima volta il 9 febbraio 2018 (doc. G). Le
circostanze alla base della pretesa, ossia l’esistenza del sollecito e
l’avvenuto pagamento con un ritardo di 7 mesi, erano in effetti state provate.
7.1. In seconda istanza la
convenuta ha contestato di essere stata in mora con il pagamento del salario di
gennaio 2018, evidenziando come il ritardo nel pagamento fosse in realtà dovuto
all’attitudine dell’attrice, che era stata tempestivamente invitata a prendere
in consegna il salario presso di lei, così come di norma era sempre occorso
(teste M__________ __________ p. 4 ultima frase), ma che per suo volere non vi
aveva dato seguito.
7.2. La censura è
manifestamente infondata.
La convenuta non ha in
effetti indicato quali sarebbero gli eventuali riscontri istruttori a sostegno
della sua tesi.
L’istruttoria ha comunque
smentito che i fatti si siano svolti come prospettato dalla convenuta. Diverse
persone hanno confermato che alla fine del rapporto contrattuale, e meglio ad
inizio febbraio 2018, verosimilmente l’8 febbraio 2018 (deposizione C__________
__________ p. 10 seg.), le parti si erano incontrate presso gli uffici della
società F__________ __________ (teste M__________ __________ p. 2 seg.;
deposizione di C__________ __________ p. 9 seg. e dell’attrice p. 15). Lo scopo
di quell’incontro, visto che da un paio di mesi tra le parti vi erano
discussioni sugli assegni familiari e/o sulla correttezza dei salari nel
frattempo corrisposti (teste M__________ __________ p. 2 segg.; deposizione di
C__________ __________ p. 9 seg. e dell’attrice p. 15) e che il salario del
mese di gennaio 2018, pagabile per contratto entro il 4 del mese (cfr. doc. C),
era ancora insoluto, era in definitiva quello “di fare capire all’attrice il
conteggio degli assegni familiari e poi c’era una piccola differenza nei saldi”
riferita al riassunto riferito ai salari percepiti nel 2017 (doc. 2), rispettivamente
e in ogni caso di “chiudere lì tutti i conteggi” (teste M__________ __________
p. 2 e 4). In tali circostanze, dal fatto che quel giorno l’attrice “non ha
accettato” quella proposta (teste M__________ __________ p. 2 e 4) non si
può concludere che essa abbia rifiutato di farsi pagare il salario di gennaio
2018, il cui pagamento era ovviamente stato legato a doppio filo dalla
convenuta alla contestuale rinuncia alle contestazioni sugli assegni familiari e
sui salari corrisposti nel 2017 (per M__________ __________, p. 2, il “ritardo
nel pagamento è da ricondurre penso al contenzioso tra le parti”). Ma
quand’anche fosse stato così, si osserva che con i suoi due successivi scritti del
9 (doc. G) e del 21 febbraio 2018 (doc. H), che sollecitavano il pagamento del
salario, l’attrice avrebbe in ogni caso modificato quel suo eventuale
atteggiamento, sicché, almeno da allora, la convenuta sarebbe stata nuovamente
in mora con il relativo pagamento.
8. Per quanto riguardava
infine gli assegni familiari di complessivi fr. 7'854.60 (fr. 400.- mensili), relativi
al periodo dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (cfr. doc. I), il Pretore,
dopo aver rammentato che di regola la convenuta consegnava all’attrice il
salario mensile brevi manu (tranne il salario di gennaio 2018, che era
stato corrisposto su un conto postale) e che l’attrice aveva regolarmente controfirmato
il riassunto riferito ai salari percepiti nel 2016 (doc. 1, che invero non
riportava gli assegni familiari) ma non quello riferito ai salari percepiti nel
2017 (doc. 2, che invece contemplava gli assegni familiari di fr. 7'454.60), ha
rilevato che l’onere di provare il loro pagamento incombeva alla convenuta, che
tuttavia non lo aveva ossequiato: non vi era infatti un solo documento, in
particolare una ricevuta firmata dall’attrice, che lo attestasse; dalla
deposizione di quest’ultima risultava anzi che il suo rifiuto di firmare il
doc. 2 era appunto da ricondurre al fatto di non aver percepito gli assegni
familiari, esposti allora in fr. 7'756.35 (recte: fr. 7'454.60); quanto
dichiarato in senso contrario da C__________ __________ nel suo interrogatorio,
oltre ad essere stato contraddetto dalla deposizione dell’attrice, collideva
con la logica stessa delle cose, che era quella di farsi rilasciare sempre e
comunque una ricevuta, che invece non risultava (come confermato dal teste M__________
__________, il quale aveva aggiunto che il doc. 2 era stato da lui allestito
sulla base delle indicazioni, prive però di un supporto documentale, fornitegli
da C__________ __________).
Stando così le cose, egli ha
ritenuto di dover accertare, nel dispositivo, il mancato pagamento di fr.
7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 e di
condannare la convenuta al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno
in cui era maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12
giugno 2016 al 31 dicembre 2017.
8.1. In questa sede la
convenuta ha censurato l’intero dispositivo pretorile reso sul tema degli
assegni familiari. Essa, al di là della lamentela per non essere stata ritenuta
fedefacente la corresponsione di questi importi sulla base delle circostanze
del caso concreto (che prevedeva salari versati a contanti mai contestati di
mese in mese all’attrice), ha evidenziato che la controparte non aveva mai formulato,
né nell’istanza di conciliazione (che per altro nemmeno conteneva una richiesta
di pagamento degli interessi sugli assegni familiari non versati) né nella
procedura decisionale, una domanda di pagamento degli assegni familiari rispettivamente
di accertamento di assegni familiari arretrati, sicché il primo giudice aveva statuito
ultra petita. E oltretutto l’azione di accertamento sarebbe stata inammissibile,
non essendosi in presenza di una fattispecie in cui una domanda condannatoria sarebbe
stata improponibile.
8.2. La censura può trovare
accoglimento unicamente nella misura in cui il Pretore, nel dispositivo della
sua decisione, aveva accertato il mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni
familiari dal 12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (recte, visto che gli
assegni familiari di gennaio 2018 erano poi stati pagati [cfr. doc. 4, replica
p. 2, conclusioni p. 5]: di fr. 7'454.60 per assegni familiari dal 12 giugno
2016 al 31 dicembre 2017). Quand’anche si volesse ammettere, senza tuttavia volerlo
ancora concedere, che la domanda in tal senso, non formulata dall’attrice né
nella petizione né nella replica, sia poi stata effettivamente formulata con le
conclusioni (e meglio solo nei considerandi a p. 5, laddove essa aveva
sostenuto che “questo giudice deve accertare il diritto agli interessi
passivi a partire dal sorgere del diritto per ognuno degli AF [N.d.R.:
assegni familiari] dovuti così come domandato al petitum n. 5,
constatando che gli stessi non sono stati versati, il pagamento degli assegni
arretrati venendo di conseguenza richiesto direttamente alla Cassa”),
resterebbe il fatto che una tale richiesta sarebbe stata comunque da
respingere, visto che una tale azione di accertamento poteva essere ammessa
solo nel caso in cui una domanda condannatoria nei confronti della convenuta
non fosse stata proponibile (DTF 135 III 378 consid. 2.2; TF 4C.369/2000
del 17 agosto 2001, 4C.147/2004 del 17 agosto 2004 consid. 2, 4A_122/2011 del 30
gennaio 2012 consid. 3), ciò che tuttavia non era qui il caso. Ciò non toglie,
come si dirà qui di seguito, che quell’accertamento poteva e doveva essere effettuato
a titolo pregiudiziale nell’ambito del giudizio sulla richiesta di pagamento
degli interessi sugli assegni familiari non versati.
8.3. Per il resto, la
censura deve invece essere disattesa.
Non è innanzitutto vero
che nella procedura di conciliazione l’attrice non aveva formulato una
richiesta di pagamento degli interessi sugli assegni familiari non versati dal
12 giugno 2016 al 31 gennaio 2018 (cfr., anzi, istanza di conciliazione p. 4 e
9).
Quanto alla lamentela ulteriormente
sollevata dalla convenuta su quel tema, con cui essa pretendeva, sulla base
delle circostanze del caso concreto (che prevedeva salari versati a contanti
mai contestati di mese in mese all’attrice), di aver già regolarmente corrisposto
gli assegni familiari, di fr. 7'454.60, dal 12 giugno 2016 al 31 dicembre 2017,
la stessa è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) e infondata, visto che la
convenuta, oltre a non aver addotto alcuna prova a sostegno della propria tesi,
non si è minimamente confrontata con l’argomentazione pretorile, per altro del
tutto condivisibile, secondo cui essa, gravata dell’onere della prova, non aveva
dimostrato il loro pagamento.
9. Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto nel senso che, diversamente
da quanto stabilito nella decisione impugnata, non è possibile accertare il
mancato pagamento di fr. 7'854.60 per assegni familiari dal 12 giugno 2016 al
31 gennaio 2018 (recte: di fr. 7'454.60 per assegni familiari dal 12
giugno 2016 al 31 dicembre 2017).
Le spese giudiziarie di entrambe
le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), che, alla luce delle relative
domande di causa e del loro esito, in prima istanza va attribuita alla
convenuta per 3/4 e all’attrice per 1/4 e che nella procedura di secondo grado
va attribuita alle parti in ragione di 1/2 ciascuno. Trattandosi di una
controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non
superiore a
fr. 30'000.-, alle parti non possono tuttavia essere addossate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC).
10. Con
separata istanza, inoltrata lo stesso giorno in cui ha presentato la risposta
all’appello, l’attrice, che già aveva ottenuto l’assistenza giudiziaria nella
procedura di conciliazione e nella sede pretorile, ha pure chiesto di essere
posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
La
sua richiesta dev’essere respinta già per l’assenza del requisito, cumulativo,
della sua indigenza (art. 117 lett. a CPC). Gli oneri che l’attrice ha
sostenuto di non essere in grado di assumersi sono in effetti quelli,
complessivamente ammontanti a circa fr. 1'500.-, relativi al presumibile
onorario del suo patrocinatore (stimabile in quell'importo sulla base dell'art.
11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar), ritenuto che le spese processuali d’appello sono
pari a fr. 0.- (art. 114 lett. c CPC). Sennonché, già sulla base degli scarni
elementi da lei indicati, è evidente che sussiste ancora una sufficiente eccedenza
a suo favore tale da consentirle di far fronte alle presumibili spese processuali
e di patrocinio in meno di 12 mesi, periodo di tempo considerato ancora
accettabile dalla giurisprudenza (DTF
135 I 221 consid. 5.1; TF 5P.233/2005 del 23 novembre 2005 consid. 2.2, 5A_617/2011
del 18 ottobre 2011 consid. 2.2, 5A_810/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.3).
La stessa, sposata e con due figli minorenni, ha infatti indicato di disporre
di entrate mensili di fr. 5'954.80 (salario di fr. 4'073.15 e salario del
marito di fr. 1'881.65) e di essere confrontata con uscite mensili di fr. 4’924.40
(affitto di fr. 1'710.-, cassa malati di fr. 314.40 e minimo vitale di fr.
2'900.-), con dunque un’eccedenza mensile di fr. 1'030.40, che invero andrebbe
ridotta, dato che in base alla giurisprudenza il minimo vitale doveva essere maggiorato
del 25% (TF 4A_432/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 6), a fr. 305.40 mensili;
essa ha invero evocato l’esistenza di ulteriori spese per l’auto e per gli
abbonamenti dei mezzi pubblici, ma queste spese non sono state da lei quantificate
e provate.
Nella
procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola
prelevate spese processuali, tranne che in caso di temerarietà o malafede (art.
119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF 139 III 334 consid. 4.2),
tanto più che la controparte neppure è stata invitata ad esprimersi.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
Fatti
I. L’appello 1° settembre 2022 di AP 1 è
parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 30 giugno 2022 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, è così
riformata:
1.
La petizione è parzialmente
accolta.
-
AP 1 è condannata al pagamento degli interessi passivi del 5% dal giorno in cui
è maturato il diritto per ogni assegno familiare non versato dal 12.6.2016 al
31.12.2017;
-
AP 1 è condannata al pagamento di fr. 7'194.76 netti (pari a fr. 8’013.24
lordi) più interessi al 5% dal 31.1.2018 a titolo di:
fr. 260.29 (giorni liberi lavorati); fr. 6'659.37 (ore straordinarie);
fr. 269.10 (domeniche lavorate); fr. 824.48 (giorni festivi non pagati);
-
AP 1 è condannata al pagamento di fr. 369.70 più interessi al 5% dal 31.1.2018
a titolo di restituzione del vitto non consumato;
-
AP 1 è condannata al pagamento di fr. 98.- a titolo di interessi di mora sul
salario di gennaio 2018.
2. Non
si prelevano tasse e spese. La convenuta è condannata a pagare all’attrice
l’importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili parziali.
Considerandi
II. Per la procedura d’appello non si prelevano spese
processuali. Le ripetibili sono compensate.
III. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 13 ottobre
2022.
di AO 1 è respinta.
IV. Per
la procedura di gratuito patrocinio non si prelevano spese processuali, né si
attribuiscono ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).