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Decisione

12.2022.109

Scioglimento societario per lacune organizzative, assenza di un valido domicilio legale; presupposti per la notifica in via edittale, debite e ragionevoli ricerche; notifica al domicilio privato dell'organo

6 ottobre 2022Italiano14 min

I. L’appello 2 settembre 2022 di AP 1 in

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.109

Lugano

6 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.433 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con segnalazione 25 maggio 2022 dall’

AO

1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, priva di un valido domicilio legale;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 22

luglio 2022, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa

in liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento, con seguito di

spese (fr. 100.-) a carico della massa fallimentare;

appellante la convenuta con appello 2 settembre 2022 con contestuale

richiesta di restituzione del termine di impugnazione, con cui ha postulato in

via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma

della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza 25 maggio 2022

dell’Ufficio del registro di commercio ponendo a suo carico le spese di prima

sede, rispettivamente di fare ordine al predetto Ufficio di revocare la

liquidazione societaria e di fare ordine alla Pretura di assegnarle un nuovo

termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pure con spese a

carico dell’appellato;

visti gli scritti 22 settembre 2022 della Pretura e 23

settembre 2022 dell’Ufficio del registro di commercio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

AP 1 (ora in liquidazione) è

una società avente quale scopo in particolare l’esercizio di un’impresa di

pulizia. Giusta quanto emerge dal Registro di commercio (“RC”), essa risulta

domiciliata presso il suo socio e gerente F__________, in Via __________, __________

(doc. A). Il suddetto organo, a inizio maggio 2021, ha traslocato a un nuovo

indirizzo. In data 31 gennaio 2022 l’ex locatrice di quest’ultimo ha segnalato

tale circostanza all’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”),

precisando di non essere mai stata informata che l’indirizzo societario iscritto

a RC era presso la sua proprietà (doc. C).

2.

Costatata una lacuna

organizzativa della società, priva di un valido domicilio legale nel luogo

della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC), l'Ufficio del registro di commercio

(qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 1°

febbraio 2022 trasmessa al summenzionato indirizzo di __________ (e che risulta

recapitata in data 18 febbraio 2022, cfr. doc. B), e in seguito tramite

pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”) del 1° aprile

2022 (doc. D) a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente

iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni

determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art.

939 CO, art. 152 e 152a cpv. 3 lett. a ORC).

3.

In assenza di riscontri, con

notificazione 25 maggio 2022 l’URC ha deferito il caso al giudice, come

previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.

4.

Il 1° giugno 2022 il Pretore,

in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta, mediante

pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (“FUC”) del 2 giugno 2022, un

ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo

scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento.

5.

Costatata la scadenza

infruttuosa del termine, con decisione finale 22 luglio 2022 il Pretore ha

pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi

dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), incaricando l’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio di provvedere alle necessarie pubblicazioni

(dispositivo n. 3) e ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- a

carico della massa fallimentare (dispositivo n. 4), con notifica alla società

interessata tramite via edittale (dispositivo n. 5), ritenuto che la relativa pubblicazione

sul FUC è avvenuta in data 25 luglio 2022.

6.

Con appello 2 settembre 2022 AP

1 in liquidazione si è aggravata contro tale giudizio (apparentemente passato

in giudicato), postulando innanzitutto la restituzione del termine di 10 giorni

per appellare, come pure la concessione dell’effetto sospensivo (qualora ciò

non fosse automatico ex art. 315 CPC), e nel merito la reiezione dell'istanza

25 maggio 2022 dell’URC, con parallela richiesta di fare ordine al medesimo di

revocare la sua liquidazione e alla Pretura di concederle un nuovo termine di

30 giorni per ripristinare la situazione legale (sotto comminatoria dello

scioglimento della società e della sua liquidazione), con aggravio delle spese

di primo e secondo grado a carico dell’URC.

7.

In sintesi, l’appellante

critica il Pretore per essersi avvalso dello strumento della notifica per via

edittale, che ha carattere eccezionale e può essere utilizzato solo a

specifiche condizioni, in concreto non date. E meglio, ai sensi dell’art. 141

cpv. 1 lett. a CPC (applicabile in caso di domicilio sconosciuto del

destinatario), il giudice di prime cure avrebbe omesso di compiere le debite

ricerche da lui esigibili onde individuare un valido recapito. Secondo

l’appellante, per il Pretore sarebbe stato d’altronde facile comprendere perché

l’indirizzo iscritto a RC non era più valido, ovvero poiché F__________, quale suo

unico socio e gerente con diritto di firma individuale presso il quale era

domiciliata, dal 1° maggio 2021 si era trasferito da __________ nel vicino

Comune di __________ (ora Comune di __________) in Via __________ (cfr. doc. 4

e 5 prodotti con l’appello), circostanza facilmente evincibile tramite una

presa di contatto con l’Ufficio controllo abitanti del Comune __________ oppure

con la semplice consultazione del programma informativo “MovPop”. Il Pretore

avrebbe pertanto dovuto utilizzare tale nuovo indirizzo. A causa di questa

mancanza, il gerente della società ha preso conoscenza della decisione di

scioglimento solo il 30 agosto 2022, dopo essere stato contattato dall’Ufficio

Fallimenti di Mendrisio (v. anche doc. 1 pure annesso al gravame). Ne

conseguirebbe che la notifica per via edittale sarebbe viziata e da annullare e

che AP 1 in liquidazione, oltre a vedersi restituito il termine per appellare,

dovrebbe ottenere la possibilità di sanare la lacuna societaria e offrire al

primo giudice le relative prove.

8.

Con scritti 22 e 23 settembre

2022 la Pretura, rispettivamente l’URC, hanno comunicato di non avere

osservazioni al riguardo.

9.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante

appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Con l’appello, che comporta ex lege il conferimento

dell’effetto sospensivo, riserva fatta per alcune eccezioni che qui non

interessano (cfr. art. 315 cpv. 1 CPC) e che permette la produzione di nuovi

fatti e mezzi di prova nei limiti dell’art. 317 CPC, possono essere chiesti sia

la riforma della decisione impugnata, sia il suo annullamento e il rinvio della

causa alla giurisdizione inferiore (qualora non sia stata giudicata una parte

essenziale dell’azione oppure i fatti debbano essere completati in punti essenziali,

v. art. 318 CPC), ritenuto che l’autorità di appello decide secondo il suo

libero apprezzamento se optare per una decisione con effetto riformatorio

oppure cassatorio (STF 4A_129/2019 del 27 maggio 2019 consid. 1.2.2).

10.

La presente fattispecie ha per

oggetto una decisione finale in una controversia di natura patrimoniale

riguardante uno scioglimento societario, sicché il valore litigioso, da

determinare sulla base del valore della società interessata, corrisponde in

concreto a fr. 20’000.- (pari al capitale sociale di AP 1). Le condizioni di

cui all’art. 308 CPC sono pertanto adempiute.

11.

Nell’ambito di una procedura

sommaria (art. 250 lett. c n. 6 CPC), il termine di impugnazione (non sospeso

dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla notifica della decisione

impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC), che nel caso di una notifica in via edittale

corrisponde al giorno della pubblicazione (cfr. art. 141 cpv. 2 CPC). Apparentemente,

il termine di appello risulta scaduto infruttuosamente, con conseguente

passaggio in giudicato della decisione di prima sede. L’appellante chiede

tuttavia la restituzione del termine ex art. 148 CPC, rispettivamente di

ammettere il suo appello alla luce dell’errata notifica della decisione

pretorile.

12.

Ora, determinante per il

decorso del termine di impugnazione è che la decisione sia stata regolarmente e

validamente notificata. In caso contrario, non avendo il termine iniziato a decorrere,

anche una sua restituzione sarebbe superflua. Peraltro nel caso concreto,

qualora il Pretore fosse ricorso inammissibilmente allo strumento della

notifica in via edittale, la problematica toccherebbe anche l’ordinanza 1°

giugno 2022. Considerato che uno scioglimento societario per lacune

organizzative può avvenire solo dopo avere informato la società dell’apertura

della procedura giudiziaria e averle assegnato un termine per prendere

posizione (rispettivamente per sanare la situazione), un’eventuale carente

notifica della suddetta ordinanza comporterebbe una violazione del suo diritto

di essere sentita. L’ammissibilità di una notifica in via edittale è pertanto

di rilievo non solamente per verificare l’ammissibilità del gravame, ma anche

il suo fondamento materiale (fatto di doppia rilevanza).

13.

Per la notifica degli atti

giudiziari (quali citazioni, ordinanze e decisioni) trovano applicazione gli

art. 136 seg. CPC. Di principio, la notifica viene fatta mediante invio postale raccomandato o in altro

modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 141 cpv. 1 CPC, la

notificazione può essere fatta mediante

pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio (cosiddetta notifica in via edittale) se il luogo di dimora del

destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite,

ragionevoli ricerche (lett. a), quando una notificazione è impossibile o

dovesse comportare difficoltà straordinarie (lett. b) oppure ancora quando una

parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera

nonostante l’invito rivoltole dal giudice (lett. c). Questo elenco è esaustivo.

La notifica in via edittale è di natura sussidiaria e deve trovare utilizzo

solo quale ultima ratio laddove una notifica regolare ai sensi degli

art. 137-138 CPC non sia possibile o sia di primo acchito palesemente destinata

al fallimento (STF 4A_646/2020 del 12 aprile 2021 consid. 3.1; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., n. 1 ad art. 141). Per ritenere il destinatario irreperibile ai

sensi della lett. a del citato disposto, oppure una notificazione impossibile o

straordinariamente difficile secondo la relativa lett. b, occorre inoltre che

siano state messe in atto tutte le opportune ed esigibili ricerche

(segnatamente in relazione a una diversa modalità di notifica, a un nuovo

domicilio o all’esistenza di indirizzi alternativi, v. anche DTF 136 III 571

consid. 5, 112 III 6 consid. 4 e Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 8

seg. e 12 seg. ad art. 141).

14.

Le notifiche giudiziarie

destinate a una persona giuridica possono essere prese in consegna da un

impiegato (art. 138 cpv. 2 CPC) o da qualsiasi organo autorizzato a

rappresentarla. In tale evenienza, la notifica può avvenire anche al domicilio

privato dell’organo. Questa regola mira a garantire che gli atti giudiziari

pervengano alle persone fisiche che possono agire per conto della società (STF

5A_268/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.4, 4A_646/2020 del 12 aprile 2021

consid. 4). Nell’ambito delle procedure giudiziarie riguardanti le lacune

organizzative di una società, e soprattutto in presenza di carenze a livello di

domiciliazione (ove una notifica all’indirizzo iscritto a RC ha scarse

probabilità di successo), la notifica a un socio o a un organo risulta

particolarmente opportuna, se il relativo indirizzo è noto o può essere

scoperto con ragionevoli ricerche. Ciò per garantire che la società abbia una

possibilità reale e concreta di sanare la lacuna, considerata oltretutto la

gravosa conseguenza a cui questa può condurre (scioglimento e liquidazione).

15.

Per costante giurisprudenza,

una parte non deve trarre delle conseguenze negative da un errore di notifica,

che comporta una violazione formale del suo diritto di essere sentita (DTF 145

IV 259 consid. 1.4.4, 111 V 149 consid. 4c; STF 6B_1104/2020 del 25 febbraio

2021 consid. 2.2). A dipendenza dei casi, il ricorso a una notifica in via

edittale in assenza dei relativi presupposti può finanche comportare la nullità

della derivante decisione (se la parte è stata privata della possibilità di

partecipare al procedimento), e ha in ogni caso come conseguenza l’annullamento

della medesima, a meno che il vizio possa eccezionalmente essere sanato tramite

un giudizio dell’autorità di ricorso, a dipendenza della latitudine di giudizio

di cui essa dispone (DTF 136 III 571

consid. 6.2 e 6.3, 129 I 361 consid. 2.1; STF

4A_646/2020 del 12 aprile 2021 consid. 3.3).

16.

Nel caso concreto, dopo il

tentativo di invio raccomandato effettuato dall’URC in data 1° febbraio 2022

all’indirizzo iscritto a RC della AP 1, non vi è più stato alcun tentativo di contatto

tramite le vie ordinarie. In particolare, il Pretore ha notificato alla società

l’apertura della procedura giudiziaria direttamente ed esclusivamente mediante

la via edittale. Non risulta dagli atti che questa pubblicazione sia stata

preceduta da indagini o chiarimenti, ritenuto che vi erano diversi ed esigibili

strumenti di ricerca a disposizione del primo giudice che avrebbero potuto

condurre a una notificazione ordinaria all’organo societario (presso il quale

la società risultava domiciliata), il cui nuovo indirizzo doveva ritenersi

facilmente evincibile, ad esempio mediante la consultazione del controllo

abitanti o del sistema informativo “MovPop”. In siffatte circostanze, i

presupposti per una notifica in via edittale dell’ordinanza 1° giugno 2022 e

della successiva decisione finale 22 luglio 2022 non erano adempiuti. Risultando

la notifica viziata e comportando ciò la violazione del diritto di essere

sentita di AP 1, la decisione pretorile 22 luglio 2022 dev’essere annullata,

tenuto conto oltretutto che l’appello in esame non contiene prove che

dimostrino l’avvenuto ripristino della situazione legale e che pertanto non è al

momento possibile attuare una sanatoria nelle more ricorsuali. La domanda di

restituzione del termine è pertanto priva d’oggetto.

17.

In conclusione, l’appello

della convenuta dev’essere accolto, nel senso che la decisione 22 luglio 2022

dev’essere annullata (e con essa lo scioglimento della società e la sua

liquidazione), con conseguente rinvio dell’incarto al primo giudice, che dovrà

assegnare a AP 1, tramite il suo organo, un nuovo termine di 30 giorni per

ripristinare la situazione legale ed emettere nel seguito un nuovo giudizio.

18.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado

sono a carico del Cantone. Non si assegnano ripetibili all’appellante, che non

ha formulato una corrispondente richiesta di giudizio.

Per questi motivi,

richiamato, per le spese, l’art. 106 CPC,

decide:

Fatti

I. L’appello 2 settembre 2022 di AP 1 in

liquidazione è accolto nel

senso dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione 22 luglio 2022

del Pretore della giurisdizione di

Mendrisio-Nord (inc. n. SO.2022.433) è

annullata e l’incarto è rinviato al Pretore affinché, previa assegnazione a

AP 1, tramite il suo organo, di un nuovo termine di 30 giorni per ripristinare

la situazione legale, si pronunci nuovamente nel merito.

Considerandi

II. Le spese processuali di appello (pari a fr. 600.-) sono a carico

dello Stato. L’anticipo di fr. 600.- versato dall’appellante le sarà

restituito. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord, all’Ufficio fallimenti di Lugano,

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio e all’Ufficio del registro

fondiario di Mendrisio

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).