12.2022.109
Scioglimento societario per lacune organizzative, assenza di un valido domicilio legale; presupposti per la notifica in via edittale, debite e ragionevoli ricerche; notifica al domicilio privato dell'organo
6 ottobre 2022Italiano14 min
I. L’appello 2 settembre 2022 di AP 1 in
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.109
Lugano
6 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.433 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con segnalazione 25 maggio 2022 dall’
AO
1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, priva di un valido domicilio legale;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 22
luglio 2022, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa
in liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento, con seguito di
spese (fr. 100.-) a carico della massa fallimentare;
appellante la convenuta con appello 2 settembre 2022 con contestuale
richiesta di restituzione del termine di impugnazione, con cui ha postulato in
via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma
della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza 25 maggio 2022
dell’Ufficio del registro di commercio ponendo a suo carico le spese di prima
sede, rispettivamente di fare ordine al predetto Ufficio di revocare la
liquidazione societaria e di fare ordine alla Pretura di assegnarle un nuovo
termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pure con spese a
carico dell’appellato;
visti gli scritti 22 settembre 2022 della Pretura e 23
settembre 2022 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
AP 1 (ora in liquidazione) è
una società avente quale scopo in particolare l’esercizio di un’impresa di
pulizia. Giusta quanto emerge dal Registro di commercio (“RC”), essa risulta
domiciliata presso il suo socio e gerente F__________, in Via __________, __________
(doc. A). Il suddetto organo, a inizio maggio 2021, ha traslocato a un nuovo
indirizzo. In data 31 gennaio 2022 l’ex locatrice di quest’ultimo ha segnalato
tale circostanza all’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: “URC”),
precisando di non essere mai stata informata che l’indirizzo societario iscritto
a RC era presso la sua proprietà (doc. C).
2.
Costatata una lacuna
organizzativa della società, priva di un valido domicilio legale nel luogo
della sua sede (art. 2 lett. b e 117 ORC), l'Ufficio del registro di commercio
(qui di seguito: “URC”) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 1°
febbraio 2022 trasmessa al summenzionato indirizzo di __________ (e che risulta
recapitata in data 18 febbraio 2022, cfr. doc. B), e in seguito tramite
pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (“FUSC”) del 1° aprile
2022 (doc. D) a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente
iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni
determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art.
939 CO, art. 152 e 152a cpv. 3 lett. a ORC).
3.
In assenza di riscontri, con
notificazione 25 maggio 2022 l’URC ha deferito il caso al giudice, come
previsto dall’art. 939 cpv. 2 CO.
4.
Il 1° giugno 2022 il Pretore,
in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta, mediante
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (“FUC”) del 2 giugno 2022, un
ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo
scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento.
5.
Costatata la scadenza
infruttuosa del termine, con decisione finale 22 luglio 2022 il Pretore ha
pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi
dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), incaricando l’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio di provvedere alle necessarie pubblicazioni
(dispositivo n. 3) e ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- a
carico della massa fallimentare (dispositivo n. 4), con notifica alla società
interessata tramite via edittale (dispositivo n. 5), ritenuto che la relativa pubblicazione
sul FUC è avvenuta in data 25 luglio 2022.
6.
Con appello 2 settembre 2022 AP
1 in liquidazione si è aggravata contro tale giudizio (apparentemente passato
in giudicato), postulando innanzitutto la restituzione del termine di 10 giorni
per appellare, come pure la concessione dell’effetto sospensivo (qualora ciò
non fosse automatico ex art. 315 CPC), e nel merito la reiezione dell'istanza
25 maggio 2022 dell’URC, con parallela richiesta di fare ordine al medesimo di
revocare la sua liquidazione e alla Pretura di concederle un nuovo termine di
30 giorni per ripristinare la situazione legale (sotto comminatoria dello
scioglimento della società e della sua liquidazione), con aggravio delle spese
di primo e secondo grado a carico dell’URC.
7.
In sintesi, l’appellante
critica il Pretore per essersi avvalso dello strumento della notifica per via
edittale, che ha carattere eccezionale e può essere utilizzato solo a
specifiche condizioni, in concreto non date. E meglio, ai sensi dell’art. 141
cpv. 1 lett. a CPC (applicabile in caso di domicilio sconosciuto del
destinatario), il giudice di prime cure avrebbe omesso di compiere le debite
ricerche da lui esigibili onde individuare un valido recapito. Secondo
l’appellante, per il Pretore sarebbe stato d’altronde facile comprendere perché
l’indirizzo iscritto a RC non era più valido, ovvero poiché F__________, quale suo
unico socio e gerente con diritto di firma individuale presso il quale era
domiciliata, dal 1° maggio 2021 si era trasferito da __________ nel vicino
Comune di __________ (ora Comune di __________) in Via __________ (cfr. doc. 4
e 5 prodotti con l’appello), circostanza facilmente evincibile tramite una
presa di contatto con l’Ufficio controllo abitanti del Comune __________ oppure
con la semplice consultazione del programma informativo “MovPop”. Il Pretore
avrebbe pertanto dovuto utilizzare tale nuovo indirizzo. A causa di questa
mancanza, il gerente della società ha preso conoscenza della decisione di
scioglimento solo il 30 agosto 2022, dopo essere stato contattato dall’Ufficio
Fallimenti di Mendrisio (v. anche doc. 1 pure annesso al gravame). Ne
conseguirebbe che la notifica per via edittale sarebbe viziata e da annullare e
che AP 1 in liquidazione, oltre a vedersi restituito il termine per appellare,
dovrebbe ottenere la possibilità di sanare la lacuna societaria e offrire al
primo giudice le relative prove.
8.
Con scritti 22 e 23 settembre
2022 la Pretura, rispettivamente l’URC, hanno comunicato di non avere
osservazioni al riguardo.
9.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante
appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Con l’appello, che comporta ex lege il conferimento
dell’effetto sospensivo, riserva fatta per alcune eccezioni che qui non
interessano (cfr. art. 315 cpv. 1 CPC) e che permette la produzione di nuovi
fatti e mezzi di prova nei limiti dell’art. 317 CPC, possono essere chiesti sia
la riforma della decisione impugnata, sia il suo annullamento e il rinvio della
causa alla giurisdizione inferiore (qualora non sia stata giudicata una parte
essenziale dell’azione oppure i fatti debbano essere completati in punti essenziali,
v. art. 318 CPC), ritenuto che l’autorità di appello decide secondo il suo
libero apprezzamento se optare per una decisione con effetto riformatorio
oppure cassatorio (STF 4A_129/2019 del 27 maggio 2019 consid. 1.2.2).
10.
La presente fattispecie ha per
oggetto una decisione finale in una controversia di natura patrimoniale
riguardante uno scioglimento societario, sicché il valore litigioso, da
determinare sulla base del valore della società interessata, corrisponde in
concreto a fr. 20’000.- (pari al capitale sociale di AP 1). Le condizioni di
cui all’art. 308 CPC sono pertanto adempiute.
11.
Nell’ambito di una procedura
sommaria (art. 250 lett. c n. 6 CPC), il termine di impugnazione (non sospeso
dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla notifica della decisione
impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC), che nel caso di una notifica in via edittale
corrisponde al giorno della pubblicazione (cfr. art. 141 cpv. 2 CPC). Apparentemente,
il termine di appello risulta scaduto infruttuosamente, con conseguente
passaggio in giudicato della decisione di prima sede. L’appellante chiede
tuttavia la restituzione del termine ex art. 148 CPC, rispettivamente di
ammettere il suo appello alla luce dell’errata notifica della decisione
pretorile.
12.
Ora, determinante per il
decorso del termine di impugnazione è che la decisione sia stata regolarmente e
validamente notificata. In caso contrario, non avendo il termine iniziato a decorrere,
anche una sua restituzione sarebbe superflua. Peraltro nel caso concreto,
qualora il Pretore fosse ricorso inammissibilmente allo strumento della
notifica in via edittale, la problematica toccherebbe anche l’ordinanza 1°
giugno 2022. Considerato che uno scioglimento societario per lacune
organizzative può avvenire solo dopo avere informato la società dell’apertura
della procedura giudiziaria e averle assegnato un termine per prendere
posizione (rispettivamente per sanare la situazione), un’eventuale carente
notifica della suddetta ordinanza comporterebbe una violazione del suo diritto
di essere sentita. L’ammissibilità di una notifica in via edittale è pertanto
di rilievo non solamente per verificare l’ammissibilità del gravame, ma anche
il suo fondamento materiale (fatto di doppia rilevanza).
13.
Per la notifica degli atti
giudiziari (quali citazioni, ordinanze e decisioni) trovano applicazione gli
art. 136 seg. CPC. Di principio, la notifica viene fatta mediante invio postale raccomandato o in altro
modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 141 cpv. 1 CPC, la
notificazione può essere fatta mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio (cosiddetta notifica in via edittale) se il luogo di dimora del
destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite,
ragionevoli ricerche (lett. a), quando una notificazione è impossibile o
dovesse comportare difficoltà straordinarie (lett. b) oppure ancora quando una
parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera
nonostante l’invito rivoltole dal giudice (lett. c). Questo elenco è esaustivo.
La notifica in via edittale è di natura sussidiaria e deve trovare utilizzo
solo quale ultima ratio laddove una notifica regolare ai sensi degli
art. 137-138 CPC non sia possibile o sia di primo acchito palesemente destinata
al fallimento (STF 4A_646/2020 del 12 aprile 2021 consid. 3.1; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., n. 1 ad art. 141). Per ritenere il destinatario irreperibile ai
sensi della lett. a del citato disposto, oppure una notificazione impossibile o
straordinariamente difficile secondo la relativa lett. b, occorre inoltre che
siano state messe in atto tutte le opportune ed esigibili ricerche
(segnatamente in relazione a una diversa modalità di notifica, a un nuovo
domicilio o all’esistenza di indirizzi alternativi, v. anche DTF 136 III 571
consid. 5, 112 III 6 consid. 4 e Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 8
seg. e 12 seg. ad art. 141).
14.
Le notifiche giudiziarie
destinate a una persona giuridica possono essere prese in consegna da un
impiegato (art. 138 cpv. 2 CPC) o da qualsiasi organo autorizzato a
rappresentarla. In tale evenienza, la notifica può avvenire anche al domicilio
privato dell’organo. Questa regola mira a garantire che gli atti giudiziari
pervengano alle persone fisiche che possono agire per conto della società (STF
5A_268/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.4, 4A_646/2020 del 12 aprile 2021
consid. 4). Nell’ambito delle procedure giudiziarie riguardanti le lacune
organizzative di una società, e soprattutto in presenza di carenze a livello di
domiciliazione (ove una notifica all’indirizzo iscritto a RC ha scarse
probabilità di successo), la notifica a un socio o a un organo risulta
particolarmente opportuna, se il relativo indirizzo è noto o può essere
scoperto con ragionevoli ricerche. Ciò per garantire che la società abbia una
possibilità reale e concreta di sanare la lacuna, considerata oltretutto la
gravosa conseguenza a cui questa può condurre (scioglimento e liquidazione).
15.
Per costante giurisprudenza,
una parte non deve trarre delle conseguenze negative da un errore di notifica,
che comporta una violazione formale del suo diritto di essere sentita (DTF 145
IV 259 consid. 1.4.4, 111 V 149 consid. 4c; STF 6B_1104/2020 del 25 febbraio
2021 consid. 2.2). A dipendenza dei casi, il ricorso a una notifica in via
edittale in assenza dei relativi presupposti può finanche comportare la nullità
della derivante decisione (se la parte è stata privata della possibilità di
partecipare al procedimento), e ha in ogni caso come conseguenza l’annullamento
della medesima, a meno che il vizio possa eccezionalmente essere sanato tramite
un giudizio dell’autorità di ricorso, a dipendenza della latitudine di giudizio
di cui essa dispone (DTF 136 III 571
consid. 6.2 e 6.3, 129 I 361 consid. 2.1; STF
4A_646/2020 del 12 aprile 2021 consid. 3.3).
16.
Nel caso concreto, dopo il
tentativo di invio raccomandato effettuato dall’URC in data 1° febbraio 2022
all’indirizzo iscritto a RC della AP 1, non vi è più stato alcun tentativo di contatto
tramite le vie ordinarie. In particolare, il Pretore ha notificato alla società
l’apertura della procedura giudiziaria direttamente ed esclusivamente mediante
la via edittale. Non risulta dagli atti che questa pubblicazione sia stata
preceduta da indagini o chiarimenti, ritenuto che vi erano diversi ed esigibili
strumenti di ricerca a disposizione del primo giudice che avrebbero potuto
condurre a una notificazione ordinaria all’organo societario (presso il quale
la società risultava domiciliata), il cui nuovo indirizzo doveva ritenersi
facilmente evincibile, ad esempio mediante la consultazione del controllo
abitanti o del sistema informativo “MovPop”. In siffatte circostanze, i
presupposti per una notifica in via edittale dell’ordinanza 1° giugno 2022 e
della successiva decisione finale 22 luglio 2022 non erano adempiuti. Risultando
la notifica viziata e comportando ciò la violazione del diritto di essere
sentita di AP 1, la decisione pretorile 22 luglio 2022 dev’essere annullata,
tenuto conto oltretutto che l’appello in esame non contiene prove che
dimostrino l’avvenuto ripristino della situazione legale e che pertanto non è al
momento possibile attuare una sanatoria nelle more ricorsuali. La domanda di
restituzione del termine è pertanto priva d’oggetto.
17.
In conclusione, l’appello
della convenuta dev’essere accolto, nel senso che la decisione 22 luglio 2022
dev’essere annullata (e con essa lo scioglimento della società e la sua
liquidazione), con conseguente rinvio dell’incarto al primo giudice, che dovrà
assegnare a AP 1, tramite il suo organo, un nuovo termine di 30 giorni per
ripristinare la situazione legale ed emettere nel seguito un nuovo giudizio.
18.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado
sono a carico del Cantone. Non si assegnano ripetibili all’appellante, che non
ha formulato una corrispondente richiesta di giudizio.
Per questi motivi,
richiamato, per le spese, l’art. 106 CPC,
decide:
Fatti
I. L’appello 2 settembre 2022 di AP 1 in
liquidazione è accolto nel
senso dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione 22 luglio 2022
del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord (inc. n. SO.2022.433) è
annullata e l’incarto è rinviato al Pretore affinché, previa assegnazione a
AP 1, tramite il suo organo, di un nuovo termine di 30 giorni per ripristinare
la situazione legale, si pronunci nuovamente nel merito.
Considerandi
II. Le spese processuali di appello (pari a fr. 600.-) sono a carico
dello Stato. L’anticipo di fr. 600.- versato dall’appellante le sarà
restituito. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord, all’Ufficio fallimenti di Lugano,
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio e all’Ufficio del registro
fondiario di Mendrisio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).