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Decisione

12.2022.11

Limitate facoltà decisionali dell'autorità di conciliazione, inammissibilità di un'istanza di conciliazione; elusione delle norme sulla rappresentanza professionale in giudizio

10 marzo 2022Italiano8 min

per statuire nella causa inc. n. CM.2022.28 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2022.11

Lugano

10 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. CM.2022.28 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con istanza di tentativo di conciliazione 11 gennaio 2022 da

RE

1

rappr. da J__________ __________ segretario

regionale

contro

CO

1

rappr.

da D__________ D__________ socio e gerente

che il Segretario assessore

ha dichiarato inammissibile con sentenza del 21 gennaio 2022;

visto il ricorso 27 gennaio

2022 del Sindacato Interprofessionale di Base che chiede di rinviare l’istanza

alla Pretura per procedere alla convocazione delle parti all’udienza di

conciliazione;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. In

data 10 dicembre 2021 P__________ S__________ ha ceduto a J__________ D__________,

nell’atto di cessione designato quale segretario cantonale del RE 1 (associazione

ai sensi degli art. 60 seg. CC, costituita nel 2010, qui in seguito: __________),

una sua pretesa di fr. 18’808.- oltre interessi al 5 % dal 1° agosto 2021

derivante dal contratto di lavoro stipulato con CO 1 e disdetto da quest’ultima

il 12 novembre 2021 con effetto immediato.

Con istanza di conciliazione 11 gennaio 2022 il RE 1, rappresentato da J__________

D__________, segretario regionale, ha chiesto di essere convocato unitamente a CO

1 per discutere della pretesa di P__________ S__________.

Considerandi

2.

Il

Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, senza

convocare le parti, ha pronunciato l’inammissibilità dell’istanza con sentenza

21.

gennaio 2022. Premesso che non ogni ente che si definisce sindacato ha la

facoltà di rappresentare professionalmente dei lavoratori nell’ambito di

contenziosi derivanti dal contratto di lavoro, dovendo adempiere ai requisiti

precisati in merito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il Segretario

assessore ha ritenuto che in concreto il RE 1 non sembrava soddisfarle;

oltretutto appariva dubbio il requisito della capacità di proporre e discutere

la causa con la necessaria chiarezza di cui deve godere un rappresentante

professionale, visto altresì che il credito era stato ceduto al segretario del

sindacato, non quindi al sindacato quale persona giuridica, che l’istanza

conteneva errori sul tema del foro e del valore di causa nonché disquisizioni

confuse, di modo che al RE 1 andava negata la rappresentanza professionale in

giudizio. Ritenuto poi che l’istante non agiva quale rappresentante della

lavoratrice ma in virtù di un atto di cessione di credito, il Segretario

assessore ha considerato questo atto nullo, non sussistendo a suo avviso dubbi

sul fatto che lo stesso era finalizzato all’elusione delle norme sulla rappresentanza

professionale, di qui l’inammissibilità dell’istanza anche per questo motivo.

3.

Con

atto intitolato ricorso il RE 1, tramite il suo segretario regionale J__________

D__________, ha impugnato il giudizio di inammissibilità e chiesto che le parti

siano convocate per l’udienza di conciliazione.

Il ricorrente si è in un primo momento espresso sulla validità della cessione

di credito, ha quindi precisato che l’errata indicazione del foro non portava

pregiudizio alla parte convenuta e che quindi il rimprovero che gli era stato

mosso da parte del Segretario assessore costituiva un formalismo eccessivo, in

particolare nell’ambito di un’istanza di conciliazione con oggetto una pretesa di

diritto del lavoro. L’insorgente respinge quindi il rimprovero (al suo

segretario) di non disporre della capacità di proporre e discutere la causa con

la necessaria chiarezza. Da ultimo ha contestato che la cessione di credito

costituisca lo strumento per eludere le norme sulla rappresentanza

professionale in giudizio.

4.

La

decisione di irricevibilità dell’autorità di conciliazione è una decisione

finale di prima istanza, impugnabile quindi mediante appello o reclamo a

dipendenza del valore litigioso fatto valere con l’istanza di conciliazione (v.

Zingg in: Berner Kommentar ZPO,

vol. 1, n. 32 ad art. 60; Zürcher

in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm. 3a ed., n. 6c ad

art. 59). A fronte di una pretesa di fr. 18'808.- la sentenza del Segretario

assessore è impugnabile mediante appello e non reclamo come dallo stesso

erroneamente indicato. Ciò non conduce tuttavia ad alcun pregiudizio per il RE

1.

il cui atto, denominato “Ricorso”, viene trattato come un appello.

5.

La

dottrina è divisa sulla questione di sapere se, rispettivamente in che misura,

l’autorità di conciliazione, che non è un giudice, possa decidere in merito a

questioni pregiudiziali, in particolare sui presupposti processuali di cui all’art.

59.

CPC. Per quanto attiene al caso in esame è importante ritenere che

l’autorità di conciliazione deve poter esaminare i presupposti processuali che

sono rilevanti per la sua attività, senza anticipare il giudizio su temi di

competenza del giudice, e che le parti devono essere protette da una procedura

di conciliazione difettosa e disperata (v. Zürcher,

op. cit., n. 6a ad art. 59; Zingg,

op. cit., n. 24 ad art. 60; Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, n. 17 ad art. 60). In ogni modo, l’autorità

di conciliazione deve limitarsi a casi chiari e non pronunciarsi su questioni

giuridiche complesse (v. Müller

in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed, Vol. 1, n. 35 ad art. 59).

6.

In

concreto il Segretario assessore ha spiegato i motivi per i quali il RE 1 non

adempie ai presupposti di una rappresentanza professionale in giudizio (art. 68

cpv. 2 let. d CPC), aggiungendo che al sindacato faceva pure difetto la

legittimazione attiva, non essendo cessionario del credito oggetto

dell’istanza.

Giova ricordare che la legittimazione alla rappresentanza contrattuale

(capacità di postulare) rappresenta un presupposto processuale (v. Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n.

28.

ad art. 68; Tenchio in: Basler

Kommentar ZPO, 3a ed., n. 4 ad art. 68).

Indipendentemente da questa premessa occorre rilevare che nel suo ricorso il

sindacato istante non si esprime sul principale rimprovero mossogli, ossia di

non essere un’associazione di lavoratori che risponde ai requisiti necessari

per essere parte a un contratto collettivo (v. art. 356 CO). Ne deriva che già

per difetto di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC) l’atto ricorsuale, trattato

come appello, dev’essere dichiarato irricevibile.

In ogni modo, lo statuto del RE 1 come il verbale della sua assemblea

costitutiva, allegati all’istanza di conciliazione, non consentono di smentire

le considerazioni del Segretario assessore. Il fatto poi che J__________ D__________,

che in questa sede compare quale segretario regionale del RE 1 (anche se nello

statuto egli figura quale segretario centrale), abbia in altre cause

validamente rappresentato membri dell’associazione CODICI (Centro per i diritti

del cittadino) è irrilevante dal momento che si tratta di soggetti giuridici

diversi e nulla muta il fatto che il segretario sia il medesimo. Anche l’elenco

di procedure di fronte ad autorità sia civili che amministrative, riportato alle

pagine 3 e 4 del ricorso, non aiuta l’insorgente dato che nulla viene

specificato in merito ai poteri di rappresentanza rispettivamente al contenuto

delle cessioni di credito asseritamente alla base di quei procedimenti. Non si

può poi omettere di fare un accenno al tema della legittimazione attiva evocato

nella sentenza impugnata, ancorché estraneo alla tematica dei presupposti

processuali. P__________ S__________ ha ceduto il suo credito a J__________ D__________

(quale segretario cantonale del RE 1), non al sindacato come tale, mentre

l’istanza per tentativo di conciliazione è stata presentata da quest’ultimo. Ora,

è evidente che l’istanza citata era chiaramente difettosa (v. sopra consid. 5)

e la convocazione della controparte si sarebbe risolta in un inutile esercizio

formale. In conclusione, vista la chiarezza dei difetti contenuti nell’istanza,

a ragione l’autorità di conciliazione ha pronunciato un giudizio di

irricevibilità.

7.

A

titolo abbondanziale è comunque utile precisare che gli ulteriori rimproveri

mossi all’istante (v. sentenza, pag. 2, ultimo paragrafo) non erano tali da

giustificare un giudizio di irricevibilità; medesima considerazione vale per il

giudizio sulla nullità della cessione di credito, che l’autorità di

conciliazione non poteva anticipare e quindi sottrarre al giudice (v. ancora Müller, op. cit., n. 35 i.f. ad art. 59;

Zingg, op. cit., n. 24 i.f. ad art.

60).

8.

Alla

luce di quanto precede il ricorso è dichiarato irricevibile con conseguente

conferma della sentenza impugnata. Non si prelevano spese processuali trattandosi

in definitiva di una vertenza di diritto del lavoro del valore inferiore a fr.

30'000.-. Non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili, la

convenuta nell’istanza di conciliazione non essendo stata coinvolta né in prima

né in seconda sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso 27 gennaio 2022 del RE 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).