12.2022.111
Spese di patrocinio penale - risarcimento del danno
24 novembre 2022Italiano19 min
I. L’appello 7 settembre 2022 di AP 1 è respinto nella
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.111
Lugano
24 novembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.240 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 novembre 2018 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
chiedente l’accertamento del
credito dell’attore, quale risarcimento dei danni per CHF 1'247'857.60, nei
confronti del convenuto e la condanna di quest’ultimo al pagamento di CHF
1'247'857.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015, somma poi rettificata e
aumentata a EUR 722'395.24 oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2014 su EUR
600'600.-, dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR
20'000.- nonché a CHF 862'348.50 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2015 su
CHF 350'000.-, dal 1° gennaio 2016 su CHF 350'000.- e dal 24 agosto 2016 su CHF
123'671.50;
domanda sulla quale il
convenuto, precluso, non si è inizialmente espresso e che il Pretore con
decisione 14 luglio 2022 ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di
giustizia di CHF 6'500.-, le spese di CHF 500.- e le ripetibili di CHF 13’000.-;
appellante l’attore, con
appello 7 settembre 2022, con cui ha chiesto, in via principale, la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e con ciò di
condannare il convenuto al pagamento di EUR 121'795.24 oltre interessi al 5%
dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR 20'000.-
nonché di CHF 123'671.50 oltre interessi dal 5% dal 24 agosto 2016, con tassa
di giustizia di CHF 12'500.- e spese di CHF 500.- per 4/5 a suo carico (e per 1/5
a carico del convenuto) e
con ripetibili di CHF 30’000.- a suo carico, e, in via subordinata, il suo
annullamento con rinvio degli atti alla Pretura per la completazione
dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando
spese e ripetibili di secondo grado;
mentre il convenuto, con
risposta all’appello 7 novembre 2022, ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 16 novembre 2018, non preceduta dalla
procedura di conciliazione in applicazione dell’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, AP
1 ha convenuto in giudizio AO 1
innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenerne, previo accertamento del proprio credito, la
condanna al pagamento di una somma poi aumentata dagli iniziali CHF
1'247'857.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015 a EUR 722'395.24 oltre
interessi al 5% dal 22 luglio 2014 su EUR 600'600.-, dal 21 maggio 2015 su EUR
101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR 20'000.- nonché a CHF 862'348.50 oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2015 su CHF 350'000.-, dal 1° gennaio 2016 su
CHF 350'000.- e dal 24 agosto 2016 su CHF 123'671.50. Egli, in estrema sintesi, ha addotto di essere stato
coinvolto, a seguito di un’inchiesta promossa nei confronti del convenuto e in
particolare per il fatto di essere stato il gerente di una società, la __________
(doc. C), di cui quest’ultimo era il beneficiario economico, in un procedimento
penale in Italia e di aver in tal modo subito importanti danni che dovevano
essergli risarciti, e meglio la sua perdita di guadagno di CHF 700'000.-, la
perdita di alcuni oggetti a lui sequestrati di EUR 600'600.- (doc. D), a cui
andava poi aggiunta l’IVA svizzera di CHF 38'677.-, e le spese legali per la
sua difesa penale di EUR 121'795.24 e CHF 123'671.50 (doc. E, F, G e M).
Il convenuto, precluso, non si è inizialmente espresso
sulla petizione, salvo averlo poi fatto dopo il settembre 2020.
2. Preso atto che in riforma della sentenza n. __________
del 30 maggio 2018 del Tribunale __________ __________, che aveva condannato l’attore per associazione a delinquere finalizzata
all’appropriazione indebita e/o alla truffa e per riciclaggio, la Corte d’Appello __________, con sentenza n. __________
del 21 maggio 2019 (doc. L), lo aveva assolto dai reati ancora ascrittigli, il
Pretore, con decisione 8 giugno 2020, ha parzialmente accolto la petizione nel
senso che ha condannato il convenuto al pagamento di EUR 121'795.24 oltre
interessi al 5% dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su
EUR 20'000.- nonché di CHF 123'671.50 oltre interessi dal 5% dal 24 agosto 2016, ponendo
la tassa di giustizia di CHF 12'500.- e le spese di CHF 500.- per 1/5 a carico del convenuto e per 4/5 a
carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere alla controparte CHF 30’000.-
per ripetibili. Egli ha in sostanza ammesso la petizione limitatamente alle
spese legali.
L’appello presentato il 7 settembre 2020 dal convenuto
contro questa pronuncia è stato dichiarato irricevibile dalla scrivente Camera
con decisione 4 marzo 2021 (inc. n. 12.2020.99).
3. Nel
frattempo, con istanza di revisione 26 ottobre 2020 (inc. n. SO.2020.4722) il
convenuto, rilevando come la Corte di Cassazione __________, con sentenza n. __________
del 30 gennaio 2020 (doc. 2), avesse annullato la sentenza 21 maggio 2019 della
Corte d’Appello __________ e le avesse rinviato gli atti per un nuovo giudizio,
ha chiesto di annullare la decisione pretorile che aveva parzialmente accolto
la petizione.
Raccolte
le osservazioni delle parti, il Pretore, con decisione 17 maggio 2021, ha
accolto l’istanza e ha di conseguenza annullato la decisione 8 giugno 2020, ponendo
la tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 500.-, a carico dell’attore,
tenuto altresì a rifondere alla controparte CHF 1’500.- per ripetibili, e
fissando alle parti un termine di 30 giorni per presentare un memoriale
conclusivo.
4. Raccolti
gli allegati conclusivi delle parti, con cui l’attore ha chiesto di confermare
la decisione pretorile 8 giugno 2020 e il convenuto ha postulato la reiezione
della petizione, il Pretore, con la decisione 14 luglio 2022 ora impugnata, ha respinto
la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 6'500.- e le
spese di CHF 500.- a carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere alla
controparte CHF 13’000.- per ripetibili. Per quanto è qui ancora d’interesse, egli
ha in sostanza ritenuto che l’impianto allegatorio e le richieste di giudizio dell’attore
si fondassero sul fatto, poi rivelatosi non corrispondente alla realtà, di
essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________ (cfr.
il suo scritto allegato al verbale di prime arringhe del 10 luglio 2019 p. 5; il
suo interrogatorio; il suo scritto allegato al verbale di arringhe finali del 4
ottobre 2019), sicché la preclusione in causa del convenuto aveva perso ogni
rilevanza (art. 153 cpv. 2 CPC). Del tutto nuova e con ciò irricevibile era invece
l’improbabile altra tesi dell’attore, sollevata solo nel suo allegato conclusionale
(p. 2), secondo cui, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i reati commessi
dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero
venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società “su
incarico di parte convenuta, società con le quali quest’ultima agiva in associazione
alfine di delinquere”.
5. Con
l’appello 7 settembre
2022 che qui ci occupa, avversato dal
convenuto con risposta 7
novembre 2022, l'attore, previa
assunzione di alcune nuove prove (in particolare dei doc. C, F e G d’appello), ha
chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
parzialmente la petizione e con ciò di condannare il convenuto al pagamento di EUR
121'795.24 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23
gennaio 2018 su EUR 20'000.- nonché di CHF 123'671.50 oltre interessi dal 5%
dal 24 agosto 2016, con tassa di giustizia di CHF 12'500.- e spese di CHF 500.-
per 4/5 a suo carico (e per 1/5 a carico del convenuto) e con
ripetibili di CHF 30’000.- a suo carico, e, in via subordinata, il suo
annullamento con rinvio degli atti alla Pretura per la completazione
dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado. Egli ha innanzitutto contestato che il
suo impianto allegatorio e le sue richieste di giudizio si fondavano sul fatto
di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________ e che
era per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito che
egli aveva sostenuto che, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i reati
commessi dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero
venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società
“su incarico di parte convenuta, società con le quali quest’ultima agiva in associazione
alfine di delinquere”. E comunque, anche laddove gli accertamenti in tal
senso del Pretore fossero stati corretti, ha evidenziato che l’annullamento della
sentenza di assoluzione della Corte d’Appello __________ da parte della Corte
di Cassazione (doc. 2) non equivaleva però ancora, continuando a valere la
presunzione di innocenza, a una sua condanna definitiva, che a tutt’oggi non
era stata ancora pronunciata: da una parte era in effetti pacifico che la Corte
di Cassazione aveva allora rinviato gli atti alla Corte d’Appello __________
per un nuovo giudizio; e dall’altra, pur essendo vero che la sentenza n. __________
del 7 aprile 2021 (doc. C d’appello), con cui la Corte d’appello __________ l’aveva
poi assolto dal reato di associazione per delinquere e per il resto aveva
confermato la sentenza del Tribunale __________, condannandolo così per
riciclaggio, era stata confermata con sentenza n. __________ del 26 novembre
2021 dalla Corte di Cassazione __________ (doc. F d’appello), era però pure
vero che quest’ultima era stata da lui impugnata nel gennaio 2022 (doc. G
d’appello) innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
6. Nel gravame l’attore
ha chiesto, sia pure solo in via subordinata, l’annullamento
del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione
dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, rimproverando al
giudice di prime cure una violazione del diritto di essere sentito per non aver
tenuto “conto dei nuovi fatti e dei nuovi documenti prodotti” (cfr. in
particolare i doc. C, F e G d’appello) e aver in definitiva reso una decisione
“manifestamente in contrasto con la realtà dei fatti” (p. 6).
La censura, che va trattata preliminarmente nonostante sia stata
sollevata solo in via subordinata (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6, siccome la stessa, se fondata,
implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e
l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità
di successo del gravame nel merito), dev’essere respinta. L’attore non ha in
effetti preteso, né tanto meno provato, di aver già allegato nella sede
pretorile i nuovi fatti di cui egli ha ora inteso prevalersi, rispettivamente e
soprattutto di aver già offerto in prima istanza, ai sensi dell’art. 152 cpv. 1
CPC, i nuovi documenti da lui ora prodotti. In tali circostanze non si vede
proprio come il giudice di prime cure possa essere rimproverato per non averli
presi in considerazione nella sua decisione.
7. Vista la natura delle pretese qui ancora
litigiose, prima di passare in rassegna le singole censure sul merito, appare
opportuno ricordare alcuni principi di diritto materiale, ben riassunti dal
Tribunale federale nella sentenza DTF 117 II 101.
Le spese di patrocinio sorte in un
procedimento penale possono senza dubbio essere fatte valere come elemento del
danno se la parte lesa ha partecipato allo stesso per difendere i propri
interessi di natura civile. D'altra parte, non può però essere condivisa
l'opinione degli autori che escludono ogni pretesa di risarcimento delle spese
di patrocinio sorte in un procedimento penale nel quale il danneggiato era
imputato. Infatti, anche in questo caso il procedimento penale può servire a
chiarire questioni attinenti alla responsabilità e al danno e, in questa
misura, non è possibile escludere di principio il risarcimento di tali spese.
Tuttavia, occorre tener conto del fatto che in simili casi le spese di
patrocinio sostenute dal danneggiato servono principalmente alla sua difesa e
non all'accertamento della responsabilità e del danno. Di conseguenza, tali
spese possono essere prese in considerazione in sede civile, quali elemento del
danno, solo in misura parziale (DTF citata consid. 6a).
Condizione essenziale per il risarcimento
è poi che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata. Essa
deve inoltre avere per oggetto le pretese di risarcimento e servire
direttamente al loro riconoscimento nella successiva azione per responsabilità
civile (DTF citata consid. 6b).
8. Nel
merito, come detto, l’attore ha innanzitutto censurato siccome arbitrari due
accertamenti pretorili, quello secondo cui il suo impianto allegatorio e le sue
richieste di giudizio si fondavano sul fatto di essere stato assolto il 21
maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________, rispettivamente quello secondo
cui era per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito
che egli aveva sostenuto che, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i
reati commessi dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero
venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società
“su incarico di parte convenuta, società con le quali quest’ultima agiva in associazione
alfine di delinquere”.
La censura è irricevibile per carenza di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti confrontato criticamente
con le ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a dedurre che l’impianto
allegatorio e le richieste di giudizio dell’attore si fondavano sulle
circostanze di cui si è detto, ossia con il fatto che era stata quella stessa parte
ad averlo sostenuto in causa (cfr. il suo scritto allegato al verbale di prime
arringhe del 10 luglio 2019 p. 5; il suo scritto allegato al verbale di
arringhe finali del 4 ottobre 2019) e con il fatto che ciò era stato comprovato
dall’istruttoria (cfr. il suo interrogatorio). E neppure si è confrontato
criticamente con la ragione che aveva indotto il primo giudice a non prendere
in considerazione l’improbabile - e, si aggiunga qui, insostenibile alla luce
delle decisioni penali di cui si dirà - altra tesi dell’attore di cui pure si è
detto, ossia con il fatto che la stessa era stata sollevata per la prima volta
e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale. In entrambi i casi l’attore
non ha in particolare spiegato e dimostrato, indicando inoltre i necessari
riscontri allegatori e/o probatori a sostegno della propria tesi, per quali
ragioni di fatto e/o di diritto le considerazioni pretorili sarebbero state errate
e con ciò da riformare (cfr. TF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 5.2,
4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).
9. L’attore,
come detto, ha infine evidenziato che, anche laddove il primo accertamento fattuale
del Pretore, trattato nel precedente considerando, fosse stato corretto,
l’annullamento della sentenza di assoluzione della Corte d’Appello __________ da
parte della Corte di Cassazione (doc. 2) non equivaleva però ancora,
continuando a valere la presunzione di innocenza, a una sua condanna
definitiva, che tuttora non era stata pronunciata.
La
censura deve senz’altro essere disattesa.
Contrariamente
a quanto preteso dall’attore, che equivoca sui termini, non è innanzitutto vero
che le considerazioni da lui ora addotte sarebbero rilevanti anche laddove il
suo impianto allegatorio e le sue richieste di giudizio si fossero
effettivamente fondate sul fatto di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla
Corte d’Appello __________. In effetti, se, come per altro è stato appurato
essere il caso (cfr. supra consid. 8), l’impianto allegatorio e le
richieste di giudizio dell’attore si fondavano su quest’ultima circostanza,
egli ovviamente non poteva invece vantare alcuna pretesa da altre e diverse
circostanze, non allegate, segnatamente dal fatto di non essere a tutt’oggi
stato oggetto di un giudizio di condanna definitivo.
Ma
se anche, per ipotesi, si volesse seguire l’attore e ritenere con ciò rilevante
l’asserita assenza di un giudizio di condanna definitivo a suo carico, l’esito
non sarebbe comunque diverso. In effetti, lo stesso attore ha pacificamente
ammesso in questa sede non solo che il 7 aprile 2021 (doc. C d’appello) la
Corte d’Appello __________, a cui la causa era stata rinviata per nuovo
giudizio (doc. 2), l’aveva assolto dal reato di associazione per delinquere e
per il resto aveva confermato la sentenza del Tribunale __________, il che di
fatto comportava però la sua condanna in secondo grado per riciclaggio, ma
anche e soprattutto che il 26 novembre 2021 la Corte di Cassazione (doc. F
d’appello) aveva confermato, in via definitiva, la sentenza 7 aprile 2021 della
Corte d’Appello __________. Il fatto che nel gennaio 2022 (doc. G d’appello) egli
possa poi aver inoltrato alla Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso,
tuttora pendente, contro la decisione della Corte di Cassazione non modifica la
situazione, quel rimedio giuridico, di natura straordinaria, non avendo effetto
sospensivo (cfr. Frowein/Peukert,
EMRK Kommentar, 2ª ed., n. 2 ad art. 25; Meyer-Ladewig,
EMRK Handkommentar, 3ª ed., n. 29 ad Einleitung e n. 48 ad art. 34).
10. A
titolo abbondanziale, si osserva che l’attore, alla luce degli insegnamenti
resi dal Tribunale federale nella sentenza citata al considerando 7, non
avrebbe in ogni caso potuto pretendere il risarcimento delle somme qui
nuovamente rivendicate.
Nel caso di specie è in
effetti incontestabile che le pretese di cui egli aveva qui reiterato il
risarcimento erano quelle relative
al suo patrocinio nel procedimento penale nel quale era imputato e che quel
procedimento penale non serviva a chiarire questioni attinenti a un’eventuale
responsabilità del convenuto e al danno da questi causato. Oltretutto, visto
che il procedimento penale si era risolto a suo sfavore, nemmeno si poteva
ritenere che l'assistenza legale fosse risultata giustificata, necessaria e
appropriata, come invece richiesto dalla giurisprudenza.
11. Un’ultima considerazione s’impone ancora sulle spese giudiziarie della prima
istanza. Come si è visto, a fronte della decisione 8 giugno 2020, poi
annullata, con cui il Pretore aveva posto a carico dell’attore per 4/5 (e per
1/5 a carico del
convenuto) la tassa di giustizia di CHF 12'500.- e le spese di
CHF 500.- e lo aveva obbligato a rifondere al convenuto CHF 30’000.- per
ripetibili, rispettivamente a fronte della decisione qui oggetto di impugnazione
con cui il giudice di prime cure aveva posto a carico dell’attore la tassa di
giustizia di CHF 6'500.- e le spese di CHF 500.- e lo aveva obbligato a rifondere
al convenuto CHF 13’000.- a titolo di ripetibili, con l’appello, avversato
dalla controparte, l’attore aveva chiesto la sua riforma nel senso di porre a
suo carico per 4/5 (e per 1/5 a carico del convenuto)
la tassa di giustizia di CHF 12'500.- e le
spese di CHF 500.- e di obbligarlo a rifondere al convenuto CHF 30’000.- per
ripetibili.
Da una parte, le due decisioni del Pretore risultano errate
e incoerenti tra loro sul tema della tassa di giustizia, mentre la prima
decisione risulta errata anche sul tema delle ripetibili. Sul primo aspetto, si
osserva che a fronte di un valore litigioso di CHF 1'247'857.60, poi aumentato a
EUR 722'395.24 e CHF 862'348.50, la tassa di giustizia, in assenza di motivi
particolari, non menzionati nelle due pronunce, avrebbe dovuto ammontare ad
almeno CHF 25'000.- (art. 7 cpv. 1 LTG); non si
vede poi per quale ragione la tassa di giustizia della decisione in seguito
annullata, di CHF 12'500.-, già pari alla metà del minimo di legge, non sia poi
stata almeno confermata in occasione della decisione qui impugnata, che invero
avrebbe dovuto tener conto del maggior lavoro svolto, ed anzi sia stata ridotta
di quasi un’ulteriore metà, a CHF 6'500.-. Sul secondo aspetto, si osserva che
l’attribuzione, in occasione della decisione poi annullata, a una parte
preclusa, e per altro nemmeno patrocinata da un legale, di un’indennità
ripetibile, tanto più di CHF 30'000.-, è francamente incomprensibile. In
assenza di impugnazioni delle parti, questi errori e incongruenze non hanno
potuto essere sanati.
Dall’altra,
ci si potrebbe invece chiedere se il fatto che l’attore, confrontato con una
decisione che poneva a suo carico la tassa di giustizia di CHF 6'500.- e lo
obbligava a rifondere CHF 13’000.- a titolo di ripetibili, abbia ora chiesto di
porre a suo carico i 4/5 della tassa di giustizia di CHF 12'500.-, ossia CHF
10'000.-, e di
obbligarlo a rifondere ripetibili di CHF 30’000.-, imponga di riformare in tal
modo il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede. Non è così. Sempre
che la formulazione in tal senso del petitum d’appello non sia dovuta a
una svista, com’è senz’altro plausibile, è in effetti evidente che l’auspicata
riforma del giudizio sulle spese giudiziarie era subordinata all’accoglimento
dell’appello nel merito, che tuttavia non si era verificato. Non va per altro sottaciuto,
per quanto riguardava le ripetibili, che il convenuto si era integralmente opposto
all’appello e quindi anche alla modifica (a suo favore) del loro ammontare.
12. Ne
discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di EUR 121'795.24 e CHF 123'671.50, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 7 settembre 2022 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di CHF 10’000.- sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 7’500.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).