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Decisione

12.2022.111

Spese di patrocinio penale - risarcimento del danno

24 novembre 2022Italiano19 min

I. L’appello 7 settembre 2022 di AP 1 è respinto nella

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.111

Lugano

24 novembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.240 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 16 novembre 2018 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

chiedente l’accertamento del

credito dell’attore, quale risarcimento dei danni per CHF 1'247'857.60, nei

confronti del convenuto e la condanna di quest’ultimo al pagamento di CHF

1'247'857.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015, somma poi rettificata e

aumentata a EUR 722'395.24 oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2014 su EUR

600'600.-, dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR

20'000.- nonché a CHF 862'348.50 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2015 su

CHF 350'000.-, dal 1° gennaio 2016 su CHF 350'000.- e dal 24 agosto 2016 su CHF

123'671.50;

domanda sulla quale il

convenuto, precluso, non si è inizialmente espresso e che il Pretore con

decisione 14 luglio 2022 ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di

giustizia di CHF 6'500.-, le spese di CHF 500.- e le ripetibili di CHF 13’000.-;

appellante l’attore, con

appello 7 settembre 2022, con cui ha chiesto, in via principale, la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e con ciò di

condannare il convenuto al pagamento di EUR 121'795.24 oltre interessi al 5%

dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR 20'000.-

nonché di CHF 123'671.50 oltre interessi dal 5% dal 24 agosto 2016, con tassa

di giustizia di CHF 12'500.- e spese di CHF 500.- per 4/5 a suo carico (e per 1/5

a carico del convenuto) e

con ripetibili di CHF 30’000.- a suo carico, e, in via subordinata, il suo

annullamento con rinvio degli atti alla Pretura per la completazione

dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando

spese e ripetibili di secondo grado;

mentre il convenuto, con

risposta all’appello 7 novembre 2022, ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con petizione 16 novembre 2018, non preceduta dalla

procedura di conciliazione in applicazione dell’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, AP

1 ha convenuto in giudizio AO 1

innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, per ottenerne, previo accertamento del proprio credito, la

condanna al pagamento di una somma poi aumentata dagli iniziali CHF

1'247'857.60 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2015 a EUR 722'395.24 oltre

interessi al 5% dal 22 luglio 2014 su EUR 600'600.-, dal 21 maggio 2015 su EUR

101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su EUR 20'000.- nonché a CHF 862'348.50 oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2015 su CHF 350'000.-, dal 1° gennaio 2016 su

CHF 350'000.- e dal 24 agosto 2016 su CHF 123'671.50. Egli, in estrema sintesi, ha addotto di essere stato

coinvolto, a seguito di un’inchiesta promossa nei confronti del convenuto e in

particolare per il fatto di essere stato il gerente di una società, la __________

(doc. C), di cui quest’ultimo era il beneficiario economico, in un procedimento

penale in Italia e di aver in tal modo subito importanti danni che dovevano

essergli risarciti, e meglio la sua perdita di guadagno di CHF 700'000.-, la

perdita di alcuni oggetti a lui sequestrati di EUR 600'600.- (doc. D), a cui

andava poi aggiunta l’IVA svizzera di CHF 38'677.-, e le spese legali per la

sua difesa penale di EUR 121'795.24 e CHF 123'671.50 (doc. E, F, G e M).

Il convenuto, precluso, non si è inizialmente espresso

sulla petizione, salvo averlo poi fatto dopo il settembre 2020.

2. Preso atto che in riforma della sentenza n. __________

del 30 maggio 2018 del Tribunale __________ __________, che aveva condannato l’attore per associazione a delinquere finalizzata

all’appropriazione indebita e/o alla truffa e per riciclaggio, la Corte d’Appello __________, con sentenza n. __________

del 21 maggio 2019 (doc. L), lo aveva assolto dai reati ancora ascrittigli, il

Pretore, con decisione 8 giugno 2020, ha parzialmente accolto la petizione nel

senso che ha condannato il convenuto al pagamento di EUR 121'795.24 oltre

interessi al 5% dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23 gennaio 2018 su

EUR 20'000.- nonché di CHF 123'671.50 oltre interessi dal 5% dal 24 agosto 2016, ponendo

la tassa di giustizia di CHF 12'500.- e le spese di CHF 500.- per 1/5 a carico del convenuto e per 4/5 a

carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere alla controparte CHF 30’000.-

per ripetibili. Egli ha in sostanza ammesso la petizione limitatamente alle

spese legali.

L’appello presentato il 7 settembre 2020 dal convenuto

contro questa pronuncia è stato dichiarato irricevibile dalla scrivente Camera

con decisione 4 marzo 2021 (inc. n. 12.2020.99).

3. Nel

frattempo, con istanza di revisione 26 ottobre 2020 (inc. n. SO.2020.4722) il

convenuto, rilevando come la Corte di Cassazione __________, con sentenza n. __________

del 30 gennaio 2020 (doc. 2), avesse annullato la sentenza 21 maggio 2019 della

Corte d’Appello __________ e le avesse rinviato gli atti per un nuovo giudizio,

ha chiesto di annullare la decisione pretorile che aveva parzialmente accolto

la petizione.

Raccolte

le osservazioni delle parti, il Pretore, con decisione 17 maggio 2021, ha

accolto l’istanza e ha di conseguenza annullato la decisione 8 giugno 2020, ponendo

la tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 500.-, a carico dell’attore,

tenuto altresì a rifondere alla controparte CHF 1’500.- per ripetibili, e

fissando alle parti un termine di 30 giorni per presentare un memoriale

conclusivo.

4. Raccolti

gli allegati conclusivi delle parti, con cui l’attore ha chiesto di confermare

la decisione pretorile 8 giugno 2020 e il convenuto ha postulato la reiezione

della petizione, il Pretore, con la decisione 14 luglio 2022 ora impugnata, ha respinto

la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 6'500.- e le

spese di CHF 500.- a carico dell’attore, obbligato altresì a rifondere alla

controparte CHF 13’000.- per ripetibili. Per quanto è qui ancora d’interesse, egli

ha in sostanza ritenuto che l’impianto allegatorio e le richieste di giudizio dell’attore

si fondassero sul fatto, poi rivelatosi non corrispondente alla realtà, di

essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________ (cfr.

il suo scritto allegato al verbale di prime arringhe del 10 luglio 2019 p. 5; il

suo interrogatorio; il suo scritto allegato al verbale di arringhe finali del 4

ottobre 2019), sicché la preclusione in causa del convenuto aveva perso ogni

rilevanza (art. 153 cpv. 2 CPC). Del tutto nuova e con ciò irricevibile era invece

l’improbabile altra tesi dell’attore, sollevata solo nel suo allegato conclusionale

(p. 2), secondo cui, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i reati commessi

dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero

venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società “su

incarico di parte convenuta, società con le quali quest’ultima agiva in associazione

alfine di delinquere”.

5. Con

l’appello 7 settembre

2022 che qui ci occupa, avversato dal

convenuto con risposta 7

novembre 2022, l'attore, previa

assunzione di alcune nuove prove (in particolare dei doc. C, F e G d’appello), ha

chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere

parzialmente la petizione e con ciò di condannare il convenuto al pagamento di EUR

121'795.24 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2015 su EUR 101'795.24 e dal 23

gennaio 2018 su EUR 20'000.- nonché di CHF 123'671.50 oltre interessi dal 5%

dal 24 agosto 2016, con tassa di giustizia di CHF 12'500.- e spese di CHF 500.-

per 4/5 a suo carico (e per 1/5 a carico del convenuto) e con

ripetibili di CHF 30’000.- a suo carico, e, in via subordinata, il suo

annullamento con rinvio degli atti alla Pretura per la completazione

dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado. Egli ha innanzitutto contestato che il

suo impianto allegatorio e le sue richieste di giudizio si fondavano sul fatto

di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________ e che

era per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito che

egli aveva sostenuto che, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i reati

commessi dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero

venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società

“su incarico di parte convenuta, società con le quali quest’ultima agiva in associazione

alfine di delinquere”. E comunque, anche laddove gli accertamenti in tal

senso del Pretore fossero stati corretti, ha evidenziato che l’annullamento della

sentenza di assoluzione della Corte d’Appello __________ da parte della Corte

di Cassazione (doc. 2) non equivaleva però ancora, continuando a valere la

presunzione di innocenza, a una sua condanna definitiva, che a tutt’oggi non

era stata ancora pronunciata: da una parte era in effetti pacifico che la Corte

di Cassazione aveva allora rinviato gli atti alla Corte d’Appello __________

per un nuovo giudizio; e dall’altra, pur essendo vero che la sentenza n. __________

del 7 aprile 2021 (doc. C d’appello), con cui la Corte d’appello __________ l’aveva

poi assolto dal reato di associazione per delinquere e per il resto aveva

confermato la sentenza del Tribunale __________, condannandolo così per

riciclaggio, era stata confermata con sentenza n. __________ del 26 novembre

2021 dalla Corte di Cassazione __________ (doc. F d’appello), era però pure

vero che quest’ultima era stata da lui impugnata nel gennaio 2022 (doc. G

d’appello) innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

6. Nel gravame l’attore

ha chiesto, sia pure solo in via subordinata, l’annullamento

del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione

dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, rimproverando al

giudice di prime cure una violazione del diritto di essere sentito per non aver

tenuto “conto dei nuovi fatti e dei nuovi documenti prodotti” (cfr. in

particolare i doc. C, F e G d’appello) e aver in definitiva reso una decisione

“manifestamente in contrasto con la realtà dei fatti” (p. 6).

La censura, che va trattata preliminarmente nonostante sia stata

sollevata solo in via subordinata (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF

4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6, siccome la stessa, se fondata,

implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e

l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità

di successo del gravame nel merito), dev’essere respinta. L’attore non ha in

effetti preteso, né tanto meno provato, di aver già allegato nella sede

pretorile i nuovi fatti di cui egli ha ora inteso prevalersi, rispettivamente e

soprattutto di aver già offerto in prima istanza, ai sensi dell’art. 152 cpv. 1

CPC, i nuovi documenti da lui ora prodotti. In tali circostanze non si vede

proprio come il giudice di prime cure possa essere rimproverato per non averli

presi in considerazione nella sua decisione.

7. Vista la natura delle pretese qui ancora

litigiose, prima di passare in rassegna le singole censure sul merito, appare

opportuno ricordare alcuni principi di diritto materiale, ben riassunti dal

Tribunale federale nella sentenza DTF 117 II 101.

Le spese di patrocinio sorte in un

procedimento penale possono senza dubbio essere fatte valere come elemento del

danno se la parte lesa ha partecipato allo stesso per difendere i propri

interessi di natura civile. D'altra parte, non può però essere condivisa

l'opinione degli autori che escludono ogni pretesa di risarcimento delle spese

di patrocinio sorte in un procedimento penale nel quale il danneggiato era

imputato. Infatti, anche in questo caso il procedimento penale può servire a

chiarire questioni attinenti alla responsabilità e al danno e, in questa

misura, non è possibile escludere di principio il risarcimento di tali spese.

Tuttavia, occorre tener conto del fatto che in simili casi le spese di

patrocinio sostenute dal danneggiato servono principalmente alla sua difesa e

non all'accertamento della responsabilità e del danno. Di conseguenza, tali

spese possono essere prese in considerazione in sede civile, quali elemento del

danno, solo in misura parziale (DTF citata consid. 6a).

Condizione essenziale per il risarcimento

è poi che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata. Essa

deve inoltre avere per oggetto le pretese di risarcimento e servire

direttamente al loro riconoscimento nella successiva azione per responsabilità

civile (DTF citata consid. 6b).

8. Nel

merito, come detto, l’attore ha innanzitutto censurato siccome arbitrari due

accertamenti pretorili, quello secondo cui il suo impianto allegatorio e le sue

richieste di giudizio si fondavano sul fatto di essere stato assolto il 21

maggio 2019 dalla Corte d’Appello __________, rispettivamente quello secondo

cui era per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito

che egli aveva sostenuto che, a prescindere dalla sua assoluzione o meno, i

reati commessi dal convenuto gli avevano comportato quei danni in quanto a lui potrebbero

venire imputati dei reati semplicemente perché era amministratore di società

“su incarico di parte convenuta, società con le quali quest’ultima agiva in associazione

alfine di delinquere”.

La censura è irricevibile per carenza di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti confrontato criticamente

con le ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a dedurre che l’impianto

allegatorio e le richieste di giudizio dell’attore si fondavano sulle

circostanze di cui si è detto, ossia con il fatto che era stata quella stessa parte

ad averlo sostenuto in causa (cfr. il suo scritto allegato al verbale di prime

arringhe del 10 luglio 2019 p. 5; il suo scritto allegato al verbale di

arringhe finali del 4 ottobre 2019) e con il fatto che ciò era stato comprovato

dall’istruttoria (cfr. il suo interrogatorio). E neppure si è confrontato

criticamente con la ragione che aveva indotto il primo giudice a non prendere

in considerazione l’improbabile - e, si aggiunga qui, insostenibile alla luce

delle decisioni penali di cui si dirà - altra tesi dell’attore di cui pure si è

detto, ossia con il fatto che la stessa era stata sollevata per la prima volta

e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale. In entrambi i casi l’attore

non ha in particolare spiegato e dimostrato, indicando inoltre i necessari

riscontri allegatori e/o probatori a sostegno della propria tesi, per quali

ragioni di fatto e/o di diritto le considerazioni pretorili sarebbero state errate

e con ciò da riformare (cfr. TF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 5.2,

4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).

9. L’attore,

come detto, ha infine evidenziato che, anche laddove il primo accertamento fattuale

del Pretore, trattato nel precedente considerando, fosse stato corretto,

l’annullamento della sentenza di assoluzione della Corte d’Appello __________ da

parte della Corte di Cassazione (doc. 2) non equivaleva però ancora,

continuando a valere la presunzione di innocenza, a una sua condanna

definitiva, che tuttora non era stata pronunciata.

La

censura deve senz’altro essere disattesa.

Contrariamente

a quanto preteso dall’attore, che equivoca sui termini, non è innanzitutto vero

che le considerazioni da lui ora addotte sarebbero rilevanti anche laddove il

suo impianto allegatorio e le sue richieste di giudizio si fossero

effettivamente fondate sul fatto di essere stato assolto il 21 maggio 2019 dalla

Corte d’Appello __________. In effetti, se, come per altro è stato appurato

essere il caso (cfr. supra consid. 8), l’impianto allegatorio e le

richieste di giudizio dell’attore si fondavano su quest’ultima circostanza,

egli ovviamente non poteva invece vantare alcuna pretesa da altre e diverse

circostanze, non allegate, segnatamente dal fatto di non essere a tutt’oggi

stato oggetto di un giudizio di condanna definitivo.

Ma

se anche, per ipotesi, si volesse seguire l’attore e ritenere con ciò rilevante

l’asserita assenza di un giudizio di condanna definitivo a suo carico, l’esito

non sarebbe comunque diverso. In effetti, lo stesso attore ha pacificamente

ammesso in questa sede non solo che il 7 aprile 2021 (doc. C d’appello) la

Corte d’Appello __________, a cui la causa era stata rinviata per nuovo

giudizio (doc. 2), l’aveva assolto dal reato di associazione per delinquere e

per il resto aveva confermato la sentenza del Tribunale __________, il che di

fatto comportava però la sua condanna in secondo grado per riciclaggio, ma

anche e soprattutto che il 26 novembre 2021 la Corte di Cassazione (doc. F

d’appello) aveva confermato, in via definitiva, la sentenza 7 aprile 2021 della

Corte d’Appello __________. Il fatto che nel gennaio 2022 (doc. G d’appello) egli

possa poi aver inoltrato alla Corte europea dei diritti dell’uomo un ricorso,

tuttora pendente, contro la decisione della Corte di Cassazione non modifica la

situazione, quel rimedio giuridico, di natura straordinaria, non avendo effetto

sospensivo (cfr. Frowein/Peukert,

EMRK Kommentar, 2ª ed., n. 2 ad art. 25; Meyer-Ladewig,

EMRK Handkommentar, 3ª ed., n. 29 ad Einleitung e n. 48 ad art. 34).

10. A

titolo abbondanziale, si osserva che l’attore, alla luce degli insegnamenti

resi dal Tribunale federale nella sentenza citata al considerando 7, non

avrebbe in ogni caso potuto pretendere il risarcimento delle somme qui

nuovamente rivendicate.

Nel caso di specie è in

effetti incontestabile che le pretese di cui egli aveva qui reiterato il

risarcimento erano quelle relative

al suo patrocinio nel procedimento penale nel quale era imputato e che quel

procedimento penale non serviva a chiarire questioni attinenti a un’eventuale

responsabilità del convenuto e al danno da questi causato. Oltretutto, visto

che il procedimento penale si era risolto a suo sfavore, nemmeno si poteva

ritenere che l'assistenza legale fosse risultata giustificata, necessaria e

appropriata, come invece richiesto dalla giurisprudenza.

11. Un’ultima considerazione s’impone ancora sulle spese giudiziarie della prima

istanza. Come si è visto, a fronte della decisione 8 giugno 2020, poi

annullata, con cui il Pretore aveva posto a carico dell’attore per 4/5 (e per

1/5 a carico del

convenuto) la tassa di giustizia di CHF 12'500.- e le spese di

CHF 500.- e lo aveva obbligato a rifondere al convenuto CHF 30’000.- per

ripetibili, rispettivamente a fronte della decisione qui oggetto di impugnazione

con cui il giudice di prime cure aveva posto a carico dell’attore la tassa di

giustizia di CHF 6'500.- e le spese di CHF 500.- e lo aveva obbligato a rifondere

al convenuto CHF 13’000.- a titolo di ripetibili, con l’appello, avversato

dalla controparte, l’attore aveva chiesto la sua riforma nel senso di porre a

suo carico per 4/5 (e per 1/5 a carico del convenuto)

la tassa di giustizia di CHF 12'500.- e le

spese di CHF 500.- e di obbligarlo a rifondere al convenuto CHF 30’000.- per

ripetibili.

Da una parte, le due decisioni del Pretore risultano errate

e incoerenti tra loro sul tema della tassa di giustizia, mentre la prima

decisione risulta errata anche sul tema delle ripetibili. Sul primo aspetto, si

osserva che a fronte di un valore litigioso di CHF 1'247'857.60, poi aumentato a

EUR 722'395.24 e CHF 862'348.50, la tassa di giustizia, in assenza di motivi

particolari, non menzionati nelle due pronunce, avrebbe dovuto ammontare ad

almeno CHF 25'000.- (art. 7 cpv. 1 LTG); non si

vede poi per quale ragione la tassa di giustizia della decisione in seguito

annullata, di CHF 12'500.-, già pari alla metà del minimo di legge, non sia poi

stata almeno confermata in occasione della decisione qui impugnata, che invero

avrebbe dovuto tener conto del maggior lavoro svolto, ed anzi sia stata ridotta

di quasi un’ulteriore metà, a CHF 6'500.-. Sul secondo aspetto, si osserva che

l’attribuzione, in occasione della decisione poi annullata, a una parte

preclusa, e per altro nemmeno patrocinata da un legale, di un’indennità

ripetibile, tanto più di CHF 30'000.-, è francamente incomprensibile. In

assenza di impugnazioni delle parti, questi errori e incongruenze non hanno

potuto essere sanati.

Dall’altra,

ci si potrebbe invece chiedere se il fatto che l’attore, confrontato con una

decisione che poneva a suo carico la tassa di giustizia di CHF 6'500.- e lo

obbligava a rifondere CHF 13’000.- a titolo di ripetibili, abbia ora chiesto di

porre a suo carico i 4/5 della tassa di giustizia di CHF 12'500.-, ossia CHF

10'000.-, e di

obbligarlo a rifondere ripetibili di CHF 30’000.-, imponga di riformare in tal

modo il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede. Non è così. Sempre

che la formulazione in tal senso del petitum d’appello non sia dovuta a

una svista, com’è senz’altro plausibile, è in effetti evidente che l’auspicata

riforma del giudizio sulle spese giudiziarie era subordinata all’accoglimento

dell’appello nel merito, che tuttavia non si era verificato. Non va per altro sottaciuto,

per quanto riguardava le ripetibili, che il convenuto si era integralmente opposto

all’appello e quindi anche alla modifica (a suo favore) del loro ammontare.

12. Ne

discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di EUR 121'795.24 e CHF 123'671.50, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 7 settembre 2022 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 10’000.- sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 7’500.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).