Lexipedia

Decisione

12.2022.116

Mutuo dell'azionista - conformità con lo statuto della società - autenticità del documento

22 novembre 2022Italiano22 min

Di conseguenza la decisione 2 agosto 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.116

Lugano

22 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.87 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 luglio 2020 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di EUR 148'275.-, somma ridotta con la

replica a EUR 134'100.-, oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 2 agosto 2022 ha (parzialmente) accolto, condannando la convenuta

al pagamento di EUR 134'100.- oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020;

appellante la convenuta,

con appello 13 settembre 2022, con cui ha chiesto, previa concessione

dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore, con

risposta 25 ottobre 2022, ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 4 novembre 2022 della

convenuta e della duplica spontanea 8 novembre 2022 dell’attore;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 18 dicembre 2015 (doc. B p. 20) il cittadino

russo e ucraino AO 1, socio di maggioranza (al 60% prima e all’84% poi [doc. B p. 6 seg.]) della società italiana AP 1, è stato nominato suo consigliere con firma individuale, fino al 20 settembre 2016 (doc. B p.

14), inizialmente con la carica di presidente del consiglio d’amministrazione e

in seguito con la carica di amministratore delegato (doc. B p. 15).

Il 20 gennaio 2016 (doc. B p. 16) la sua ex moglie

I__________ __________, che al momento dei fatti, faceva ancora coppia con lui,

è stata a sua volta eletta,

fino al 14 febbraio 2018 (doc. B p. 12), quale

consigliera della società con firma individuale, assumendo poi la carica di amministratrice unica (doc. B p. 13).

2. Il 2 agosto 2016 AP 1 ha assunto R__________

__________, rappresentato dal suo agente O__________ __________, quale “Head

Coach” per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018. Agli atti sono stati versati

due diversi contratti di lavoro, e meglio un formulario depositato dalla

società presso la Lega __________ Italiana, che prevedeva un compenso annuale

di EUR 80'000.- (doc. 17), e un altro ben più approfondito scritto, firmato da AO 1 in rappresentanza della società, che prevedeva un compenso annuale

di EUR 250'000.- (doc. O).

Il 30 novembre 2016 AP 1 e R__________

__________, rappresentato dal suo agente O__________ __________, hanno sciolto

consensualmente il contratto di lavoro con AP 1. L’accordo in

questione (“settlement agreement”, doc. C), sottoscritto da I__________ __________ in rappresentanza della

società, prevedeva che le pretese derivanti dal contratto di cui al doc. O dovevano

essere liquidate con il pagamento di

EUR 234'000.- a R__________ __________ e di EUR 25'000.- a O__________ __________.

Con contratto parimenti datato 30 novembre 2016 (“gentlemen’s

agreement”, doc. A) AO 1 (allora definito quale “Creditor”) e AP 1 (allora definita quale “Club”),

rappresentata da I__________ __________, hanno concordato quanto segue: “1. It is stated that the Club can

request the Creditor to release a payment (several payments) for and on behalf

of the Club in the maximum total amount of

EUR 250'000.- to the Club Head Coach Mr. R__________ __________ and Club Head

Coach Agent Mr. O__________ __________. 2. This payment (several payments) will be

made on behalf of the Club and for the account of the Club. 3. The Creditor

agreed to provide this payment (or payments) without receiving any profit. 4.

The Club agrees to return to the Creditor any of the paid amounts: Within 5

days after receiving the Creditor written request; or not later 30th November

2019. 5. This gentlemen’s agreement is governed by and interpreted in

accordance with Swiss law. Jurisdiction: civil court of Lugano, Ticino,

Switzerland”.

3. Con

petizione 8 luglio 2020, non preceduta dalla procedura di conciliazione in

applicazione dell’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, AO 1, a quel momento domiciliato

in Slovenia, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di un

importo poi ridotto con la replica dagli iniziali EUR 148'275.- a EUR 134'100.-

oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020. Egli, prevalendosi dell’accordo di cui

al doc. A, ha in sostanza preteso il pagamento della somma asseritamente anticipata

per liquidare il contenzioso tra la società e R__________ __________ e O__________

__________ (fermo restando che nell’ambito di una precedente procedura

arbitrale - i cui accertamenti non sono vincolanti, non essendosi trattata di

una vertenza tra le parti qui in causa - la convenuta era già stata condannata

a pagare, e aveva pagato, EUR 76'275.- a R__________ __________ e EUR 6'000.- a

O__________ __________ [doc. D], che a loro volta avevano incassato altri EUR

40'000.- rispettivamente

EUR 4'000.- dal nuovo club nel frattempo reperito).

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

4. Esperita

l’istruttoria, nel corso della quale è stato sentito il teste O__________ __________

e si è provveduto all’interrogatorio dell’attore e di A__________ __________, e

raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 2 agosto

2022, ha (parzialmente) accolto la petizione nel senso che ha condannato la

convenuta al pagamento di EUR 134'100.- oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2020, ponendo

le spese processuali di CHF 6’500.- per 1/10 a carico dell’attore e

per 9/10 a carico

della convenuta, obbligata altresì a

rifondere alla controparte CHF 6’500.- per ripetibili.

5. Con

il tempestivo appello 13

settembre 2022 che qui ci occupa,

avversato dall'attore con la tempestiva risposta 25 ottobre 2022 (a cui hanno

fatto seguito la replica spontanea 4 novembre 2022 della convenuta e la duplica

spontanea 8 novembre 2022 dell’attore [memoriali questi che non sono in sé idonei, pena la

loro irricevibilità, a migliorare o completare l’appello o la risposta allo

stesso, cfr. TF 5A_813/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 2.3.2]), la convenuta

ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, di riformare il querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In

ordine, essa ha eccepito l’incompetenza del giudice adito per il fatto che il “gentlemen’s

agreement” (doc. A) era falso e per il fatto che negli statuti della

società era stata prevista una clausola compromissoria. Nel merito, ha ribadito

che il presunto contratto di lavoro dissimulato di cui al doc. O non era mai

esistito e comunque non era vincolante siccome non rispettoso delle norme

statutarie; che l’accordo consensuale di scioglimento di quel contratto di cui

al doc. C, a sua volta non esistito, era di conseguenza inefficace; e che allo

stesso modo anche il “gentlemen’s agreement” (doc. A), che per altro era

falso e non era vincolante siccome non rispettoso delle norme statutarie, era pertanto

inefficace e comunque nemmeno risultava essere stato adempiuto dall’attore, che

non aveva provato di aver pagato di tasca sua quanto rivendicato in causa,

corrisposto invece dalla società russa Re__________ __________, legata a lei

con un contratto di sponsorizzazione.

6. La domanda preliminare della convenuta volta al

conferimento dell’effetto sospensivo al gravame non può essere accolta.

Innanzitutto l’appello preclude già in modo automatico, limitatamente alle sue

conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315

cpv. 1 CPC). E in ogni caso l’emanazione del presente giudizio ha reso priva

d’oggetto tale domanda (cfr. TF 4P.243/2006 del 6 marzo 2007 consid. 4).

7. Nell’impugnativa

la convenuta ha rilevato che la petizione doveva essere dichiarata irricevibile

per difetto di giurisdizione e di competenza territoriale, rispettivamente doveva

essere respinta nel merito, già per il fatto che il “gentlemen’s agreement”

di cui al doc. A, e con esso la pattuizione a favore del tribunale statale di

Lugano contenuta al suo punto 5 (“Jurisdiction: civil court of Lugano, Ticino, Switzerland”), costituiva

un falso. A suo dire, il Pretore non poteva essere seguito laddove aveva ritenuto

che l’attore avesse dimostrato che la modalità di sottoscrizione del documento

in questione corrispondeva a una prassi già adottata (doc. R) e che essa non

avesse invece addotto alcuna prova a sostegno della falsità del documento. A

ragione.

7.1. L’art.

178 CPC prevede che la parte che si prevale di un documento deve provarne

l’autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la

contestazione dev’essere sufficientemente motivata. Tale norma riguarda

soltanto l'autenticità in senso stretto, e cioè la questione a sapere se il

documento emana dalla persona che esso designa come autrice e non concerne

invece l'esattezza materiale del documento (cfr. TF 4A_651/2020 del 19 agosto

2022 consid. 4).

7.1.1. Nel

caso di specie è indubbio che la contestazione dell’autenticità del “gentlemen’s

agreement” di cui al doc. A sia stata sufficientemente motivata dalla

convenuta.

Quest’ultima nella risposta (p. 10) aveva in effetti

sostenuto che il “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A era falso, siccome

vi erano “fondati motivi per dubitare che le firme apposte in calce al

documento siano originali, apparendo piuttosto come fotografie digitali di

firme apposte su documenti diversi e inserite ex post, con un maldestro lavoro

di taglia, copia e incolla, sul documento ora prodotto in giudizio (se ne

eccepisce la falsità anche ai fini penali ex art. 251 CPS e se ne chiede la

produzione in originale per procedere ad expertise di autenticità)”, tanto

più che la firma della sua presunta rappresentante I__________ __________ non

era accompagnata dal timbro della società. Confrontata con l’obiezione

dell’attore, che nella replica (p. 16 seg.) aveva dichiarato di aver ““firmato”

il doc. A apponendo l’immagine della sua firma tramite il suo

computer portatile … Tale prassi era nota alla convenuta, accettata dalla

stessa e dai suoi partner contrattuali, ed è stata messa in atto per tutto il periodo

in cui l’attore era all’estero, impossibilitato a rientrare, ma ancora alla

testa del Club, ovvero sia nel 2017, sia nel 2018” e che “medesima cosa

avveniva da parte della signora I__________ __________, che dal suo domicilio a

__________ apponeva la firma dove necessario in forma “elettronica”, o meglio apponendo

l’immagine della sua firma sui files che necessitavano di essere firmati. Ciò è

dimostrato dai numerosi contratti con i giocatori firmati apponendo le medesime

firme “elettroniche … (doc. R)””, essa nella duplica (p. 16 seg.) aveva poi

ribadito la contestazione dell’autenticità del documento in questione,

rilevando che “modalità analoghe di sottoscrizione sono state talvolta

sottoposte e accettate da AP 1 in riferimento ai contratti stipulati con alcuni

giocatori (punto 65 dell’allegato di replica e doc. R), ma, a conferma della tesi

sopra esposta, ognuno di quei contratti era preceduto e seguito da una

moltitudine di altre comunicazioni e da innumerevoli riscontri oggettivi e verificabili,

che attestavano e confermavano la corrispondenza tra quanto ivi indicato e gli

effettivi accordi raggiunti”, riscontri del tutto assenti invece nel caso

del “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A, e concludendo che non era

stato provato se il documento “sia stato effettivamente firmato dalla ex

moglie dell’odierno attore, signora I__________ __________ (la cui copia

digitale della firma era certamente nella disponibilità del signor AO 1 ed

avrebbe potuto essere replicata senza molti sforzi)”.

Del

resto, in occasione dell’udienza di prime arringhe del 14 aprile 2021 anche il

Pretore, preso atto che la convenuta aveva allora mantenuto l’eccezione e preso

pure atto che l’attore aveva riconosciuto che non esisteva un originale del

doc. A, che era stato creato e sottoscritto come indicato a p. 16 seg. della

replica, aveva per finire rilevato che nelle particolari circostanze non vi

erano alternative alla trasmissione del documento eccepito di falso, ossia del

doc. A, al Ministero Pubblico, per quanto di competenza dell’autorità penale

(verbale p. 3).

7.1.2. Non

si può poi ritenere che l’attore, al quale incombeva così l’onere di provare

l’autenticità del “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A (siccome la

controparte era riuscita a insinuare nel tribunale seri dubbi sull’autenticità

del contenuto del documento o delle firme in esso apposte, cfr. TF 4A_540/2019

del 15 giugno 2020 consid. 5.1), abbia ossequiato a quell’obbligo.

Pur

avendo provato che in occasione della conclusione dei contratti con tre

giocatori (doc. R) I__________ __________, in due casi (il 12 giugno 2017 e il

6 maggio 2018), rispettivamente egli stesso, in un caso (il 18 agosto 2018),

abbiano firmato digitalmente gli accordi in rappresentanza della convenuta, l’attore

non ha in effetti dimostrato che quella stessa modalità di sottoscrizione sia

stata adottata anche in precedenza e in particolare sia stata adottata in

occasione dell’accordo 30 novembre 2016 di cui al doc. A e con ciò che I__________

__________ abbia effettivamente firmato digitalmente quell’accordo, la cui

esistenza non ha oltretutto trovato conferma negli atti ufficiali della società,

da cui anzi risultava piuttosto il contrario (doc. 9 p. 20 e 22, 10 p. 21 e 28

seg., 11 p. 23 e 29 seg.). Del resto nessuna persona, nemmeno l’attore, sentito

in sede di interrogatorio (I__________ __________ non è invece stata citata

quale teste dalle parti e non è stata sentita), ha per finire confermato che i

fatti potessero essersi svolti come da lui proposto.

Non

essendo in tal modo stata dimostrata l’autenticità del documento, anche perché

il Ministero Pubblico non era stato in grado di effettuare alcun accertamento

fattuale e aveva deciso la sospensione del procedimento penale (cfr. scritto 7

maggio 2021 del Procuratore Generale alla Pretura), la petizione dev’essere

respinta in ordine per difetto di giurisdizione (non essendovi un valido

accordo di deroga della giurisdizione arbitrale, cfr. consid. 8.1 e

contrario) e di competenza territoriale (non essendovi una valida proroga

di foro a __________), e in via subordinata nel merito (non essendovi un valido

contratto di mutuo).

8. Per completezza di motivazione, di seguito verranno

comunque esaminate le ulteriori considerazioni per le quali, a detta della

convenuta, la petizione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per

difetto di giurisdizione, rispettivamente avrebbe dovuto essere respinta nel

merito, anche nell’ipotesi in cui il “gentlemen’s agreement” di cui al

doc. A, e con esso la pattuizione a favore del tribunale statale di Lugano

contenuta al suo punto 5 (“Jurisdiction:

civil court of Lugano, Ticino, Switzerland”), fosse stato

autentico. Esse sono in parte fondate.

8.1. La

convenuta ha innanzitutto rimproverato al Pretore di non essersi espresso sull’eccezione

di incompetenza, da lei sollevata in causa e qui riproposta, per l’esistenza della

clausola compromissoria contenuta nell’art. 35 dei suoi statuti (doc. 7, secondo

cui “tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i

soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno

devolute al giudizio di un collegio arbitrale … La presente clausola

compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro

la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a

seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori,

sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei

loro confronti …”), ammissibile in base al diritto italiano (cfr. art. 34

del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5).

Il rilievo, che contrariamente a quanto obiettato

dall’attore era stato chiaramente sollevato dalla convenuta già negli allegati preliminari

(cfr. risposta p. 19 seg., duplica p. 3), è infondato.

A

ben vedere la clausola compromissoria contenuta nell’art. 35 degli statuti

della convenuta, che in base alla menzionata norma italiana è ammissibile ed è

senz’altro idonea a vincolare l’attore nonostante non l’abbia espressamente

accettata (cfr. per analogia DTF 142 III 220 consid. 3.4.3; cfr. pure, sia pure

con riferimento a una clausola di proroga di foro contenuta negli statuti,

Corte Europea di Giustizia C-214/89 Powell Duffryn plc / Petereit del 10 marzo

1992, n. 22 segg.), era una pattuizione tra quest’ultima e uno o più soci, tra

cui dunque l’attore, sul tema della giurisdizione (e meglio a favore di quella

arbitrale). Ma anche la clausola contenuta al punto 5 del “gentlemen’s

agreement” di cui al doc. A era una (successiva) pattuizione tra la convenuta

e l’attore sul tema della giurisdizione (e meglio a favore di quella statale).

Ciò posto, siccome la clausola compromissoria contenuta negli statuti non era imperativa

o prevalente sull’altra, la convenuta - nell’ipotesi qui in discussione in cui

il “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A e la pattuizione contenuta

al suo punto 5 non costituiscano un falso - non poteva sottrarsi a quest’ultima

pattuizione, alla quale essa stessa aveva successivamente dichiarato di aderire

(cfr. Azzini/Zagni, Statuto societario e sorti della clausola compromissoria,

in http://www.azprofessionisti.it/clausola-compromissoria-statuto-societa/;

Cass., Sez. VI civile, 1. ordinanza 14 luglio - 6 novembre 2015, n. 22748).

8.2. La

convenuta ha in seguito sostenuto che il Pretore avrebbe dovuto respingere la

petizione siccome il “gentlemen’s agreement” di cui al doc. A era stato

concluso in violazione dell’art. 8 dei suoi statuti (doc. 7, secondo cui “è

necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi

dell’art. 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti

dalla legge, nelle seguenti ipotesi in cui l’assemblea ordinaria delibererà con

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l’85% (ottantacinque

per cento) del capitale sociale: … b) assunzione di finanziamenti …”).

Il

rilievo non può a sua volta trovare accoglimento.

Nel

caso di specie è invero incontestabile che l’accordo di cui al doc. A, con cui

l’attore anticipava alla convenuta una somma di denaro che però avrebbe dovuto

essergli restituita, ossia di fatto le concedeva un mutuo, costituisca una vera

e propria “assunzione di finanziamenti” ai sensi dello statuto.

Ed

è pure incontestabile che l’accordo di cui al doc. A non sia stato preventivamente

autorizzato dall’assemblea ordinaria dei soci della convenuta, tanto meno con

almeno l’85% dei voti, e nemmeno sia stato autorizzato in epoca successiva,

ossia ratificato, dall’assemblea ordinaria, rispettivamente dai soci, con

almeno l’85% dei voti. In effetti, agli atti non vi è alcuna delibera

assembleare in tal senso (doc. 8), come per altro ammesso dallo stesso attore

(replica p. 18), e nemmeno risulta che un’autorizzazione del genere possa

essere stata data in altro modo - per esempio mediante l’approvazione dei

bilanci, dai quali invece nulla risultava in tal senso (doc. 9 p. 20 e 22, 10

p. 21 e 28 seg., 11 p. 23 e 29 seg.) - da eventuali soci che detenevano almeno

l’85% dei voti, l’attore non avendo mai detenuto più dell’84%. Non essendo in

particolare stato provato che i soci fossero stati messi a conoscenza

dell’accordo di cui al doc. A (le dichiarazioni in tal senso, per altro generiche,

risultanti dall’interrogatorio dell’attore [verbale

p. 2], in sé comunque non ancora

sufficienti siccome non corroborate da altre prove [cfr. TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2,

4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 6.2],

essendo smentite dalle opposte dichiarazioni fornite da A__________ __________

nel proprio interrogatorio [verbale p. 4]

rispettivamente dalla dichiarazione scritta resa dal socio S__________ P__________

[doc. 18]), un loro accordo tacito o per

atti concludenti non poteva evidentemente entrare in linea di conto.

Sennonché

il carattere non vincolante dell’accordo in questione, che come detto non era

rispettoso della norma statutaria, non è in concreto opponibile all’attore.

Nonostante egli fosse in mala fede, visto che in precedenza era stato nominato consigliere con firma individuale della società, inizialmente con la carica di presidente

del consiglio d’amministrazione e in seguito quella di amministratore delegato,

e in tal modo doveva essere a conoscenza di tale norma

statutaria, per altro approvata in occasione dell’assemblea straordinaria del 6

novembre 2015 a cui aveva partecipato (doc. 26; interrogatorio di A__________ __________

p. 4), la convenuta non ha in effetti dimostrato l’esistenza dell’ulteriore e necessario presupposto di un accordo

fraudolento (criminoso) tra I__________ __________ e l’attore diretto a

danneggiare la società o almeno che l’attore avesse la consapevolezza della

potenziale dannosità dell’atto per la società (art. 2384, secondo comma, del

Codice Civile Italiano; cfr. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice

Civile, 10ª ed., n. III.3 ad art. 2364 e n. VII.6 ad art. 2384; Cass., Sez. VI-1

civile, ordinanza 28 settembre 2021, n. 26239). E comunque non si vede come la conclusione di un

contratto di mutuo non fruttifero, come quello di cui al doc. A, possa essere potenzialmente idoneo a danneggiare la

convenuta.

8.3. Per

la convenuta, il Pretore avrebbe inoltre dovuto respingere la petizione anche per

il fatto che il contratto di lavoro asseritamente dissimulato concluso con R__________

__________, quello di cui al doc. O, poi posto alla base del “settlement

agreement” di cui al doc. C, non era vincolante, siccome concluso in

violazione dell’art. 8 dei suoi statuti (doc. 7, secondo cui “è necessaria la

preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 2364,

primo comma, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge,

nelle seguenti ipotesi in cui l’assemblea ordinaria delibererà con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l’85% (ottantacinque per

cento) del capitale sociale: a) impegni di spesa superiori ad EUR 400'000.-

(quattrocentomila) per ogni operazione …”).

La censura sarebbe parzialmente da ammettere

(beninteso nell’ipotesi in cui il “gentlemen’s agreement” non fosse

falso).

Nel

caso di specie è innanzitutto incontestabile che l’accordo dissimulato di cui

al doc. O (la cui esistenza è stata confermata dal teste O__________ __________

p. 2), con cui l’attore in rappresentanza della convenuta aveva assunto R__________

__________ quale “Head Coach” per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018,

riconoscendogli un compenso annuale di EUR 250'000.- per due anni, e dunque

complessivamente di EUR 500'000.-, costituisca un vero e proprio “impegno di

spesa superiore ad EUR 400'000.- (quattrocentomila) per ogni operazione” ai

sensi dello statuto.

Ora,

nonostante quell’impegno, che superava di EUR 100'000.- il limite posto nello

statuto (sul tema dell’assenza di un’autorizzazione, preventiva o successiva,

da parte dell’assemblea ordinaria o di eventuali soci che detenevano almeno

l’85% dei voti si può rinviare a quanto illustrato nel consid. 8.2), rimanga

vincolante per la convenuta visto e considerato che R__________ __________ era

in buona fede, resta tuttavia il fatto che, come preteso dalla convenuta anche

negli allegati preliminari (risposta p. 9 seg.), quel superamento era senz’altro

atto a fondare una responsabilità dell’attore nei confronti della stessa (art.

2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile Italiano), e meglio nella misura del

maggior esborso che gliene sarebbe poi risultato. Ritenuto che nel “settlement

agreement” di cui al doc. C (la cui esistenza è stata confermata dal teste

O__________ __________ p. 2) R__________ __________ aveva in definitiva accettato

di ricevere, a liquidazione delle sue spettanze, circa la metà dell’ingaggio

che avrebbe percepito se il contratto di lavoro fosse regolarmente giunto a

scadenza (e meglio EUR 234'000.-, oltre agli EUR 14'175.- sino ad allora già

incassati dalla convenuta a titolo di salario, a fronte di EUR 500'000.-), si

può dunque ritenere che l’attore, per aver superato il limite di

EUR 400'000.- posto nello statuto, avrebbe dovuto rifondere alla convenuta il

danno causatole dal fatto che l’importo della transazione sia risultato superiore

di circa EUR 50'000.- rispetto a quello che sarebbe verosimilmente stato se

quel limite fosse stato invece rispettato (EUR 184'000.-, oltre agli EUR

14'175.- sino ad allora già incassati dalla convenuta a titolo di salario, a fronte

di EUR 400'000.-) e dunque avrebbe tutt’al più potuto pretendere, sulla base

dell’accordo di cui al doc. A, la somma di

EUR 84'100.-.

8.4. La

convenuta ha infine evidenziato che la petizione avrebbe pure dovuto essere

respinta per il fatto che l’attore non aveva provato di aver pagato di tasca

sua quanto rivendicato in causa, corrisposto invece dalla società russa Re__________

__________, in adempimento di un contratto di sponsorizzazione (doc. 24).

Quest’ultimo

rilievo deve senz’altro essere disatteso.

Esso

è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

atteso che la convenuta non si è confrontata criticamente con l’assunto

pretorile secondo cui essa nulla aveva allegato o preteso sulla questione a

sapere se le somme versate rientrassero in qualche modo nell’accordo di

sponsorizzazione.

Esso

sarebbe comunque stato destinato all’insuccesso anche nel merito. Pur essendo vero

che i pagamenti effettuati a suo tempo a favore di R__________ __________ e O__________

__________, oggetto della presente causa, erano stati effettuati presso gli

uffici di Mosca di Re__________ __________, società russa pacificamente riconducibile

all’attore (doc. 11 p. 30), a contanti e per mano di un’impiegata di quella

società (doc. N e 13; teste O__________ __________ p. 2), e pur essendo vero che

Re__________ __________ non solo era legata alla convenuta con un contratto di

sponsorizzazione (doc. 24) ma anzi risultava ancora esserne debitrice (doc. 11

p. 30), la convenuta non ha in effetti provato che quelle somme fossero state corrisposte

in forza di quest’ultimo contratto, la loro causale dovendo invece essere

intravista nel “settlement agreement” di cui al doc. C (doc. E, N, 13 e

14; teste O__________ __________ p. 2), poi posto alla base del “gentlemen’s

agreement” di cui al doc. A.

9. Ne discende, in accoglimento dell’appello, che

la petizione dev’essere respinta in ordine (e in via subordinata nel merito).

Le

spese giudiziarie di primo e secondo grado, calcolate sulla base del rispettivo

valore litigioso (di

EUR 148'275.- per la sede pretorile e di EUR 134'100.- per la sede ricorsuale), seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

Fatti

I. L’appello 13 settembre 2022 di AP 1 è accolto.

§

Di conseguenza la decisione 2 agosto 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1.

La petizione è respinta

in ordine.

2.

Le spese processuali di CHF 6’500.- sono poste a carico

dell’attore, che rifonderà alla convenuta CHF 8'125.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali della procedura d’appello, di CHF

7’000.-, sono poste a carico dell’appellato, che

rifonderà all’appellante

CHF 5’000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).