12.2022.118
Lavoro, licenziamento in tronco
16 dicembre 2022Italiano36 min
qualità di consulente alla clientela privata della sua futura filiale di __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.118
Lugano
16 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.236 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 6 novembre 2018 da
AO
1
contro
AO
1,
patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 432'972.71 oltre interessi a titolo
di salario, indennità per licenziamento immediato ingiustificato e spese legali
preprocessuali;
pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha
respinto con decisione 27 luglio 2022;
appellante l’attore,
che con appello 13 settembre 2022 chiede in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e porre le relative
spese a carico della controparte, e in via subordinata il suo annullamento e il
rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione, con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con risposta
28 ottobre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto di lavoro del 16 marzo 2012 (doc. C) AO 1 (qui di
seguito anche solo “AO 1”) ha assunto AP 1 con il grado di direttore, in
qualità di consulente alla clientela privata della sua futura filiale di __________
a partire dal 1° luglio 2012 (v. anche doc. D), per un salario annuale lordo di fr. 180'003.- su
tredici mensilità (fr. 13'231.- lordi/mese + fr. 8'000.- annui per spese di
rappresentanza) oltre a un bonus variabile che a partire dal 2013 sarebbe stato
bloccato (differito) nella misura del 25% nell’ambito di un piano di
fidelizzazione separatamente sottoscritto fra le parti (doc. I), a un
contributo per l’alloggio di USD 50'000.-/anno (fr. 4'105.-/mese) e a un
contributo mensa di fr. 160.-/mese (doc. D, G e H). Il suo superiore
gerarchico a __________ era il CEO F__________.
B.
Nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente ha
ricevuto due ammonimenti: uno il 19 giugno 2015 (doc. T) per uno scatto d’ira
avuto nei confronti di una collaboratrice del settore “Legal &
Compliance” e uno il 24 luglio 2017 (dopo l’esecuzione di verifiche interne
e un relativo incontro del 21 luglio 2017, cfr. doc. 5, 6 e 8) concernente una
sua asserita superficialità nell’applicazione delle norme contro il riciclaggio
di denaro (doc. U). In particolare, a quest’ultimo riguardo, la banca nutriva
delle preoccupazioni per una specifica relazione bancaria della cliente “SB”,
gestita a livello esterno dal fiduciario R__________ e, all’interno della banca,
dal suo direttore AP 1 quale “relationship manager” (“RM”), caratterizzata
da transazioni ritenute dubbie e insufficientemente documentate. Dopo che la
banca aveva deciso la chiusura di quella relazione, con e-mail 7 dicembre 2017
(doc. 9) il direttore generale E__________ ha rimproverato al dipendente di non
aver attuato tempestivamente questa istruzione e gli ha categoricamente ordinato
di darvi seguito nonché di interrompere qualsivoglia attività con determinate
società.
C.
Il 14 dicembre 2017 la banca ha significato a AP 1 la
disdetta immediata del rapporto di lavoro a fronte della sua persistenza nel
trascurare le disposizioni bancarie e della reazione da lui avuta ai rimproveri
mossigli (doc. V).
D.
Con scritto 18 dicembre 2017 (doc. AA) il dipendente ha
contestato la disdetta, chiedendone una motivazione più dettagliata. Il 22
dicembre 2017 (doc. BB) la banca ha in sostanza evidenziato che in data 7
dicembre 2017, dopo la ricezione dell’e-mail di cui al doc. 9, AP 1 aveva dato
in escandescenze comportandosi in maniera aggressiva con colleghi e superiori e
attestando in tal modo la sua insubordinazione e il suo rifiuto di adeguarsi
alle norme antiriciclaggio (“Anti Money Laundering”, o “AML”), ritenuto
che tali atteggiamenti erano peraltro già stati oggetto di precedenti
ammonimenti scritti e che in occasione di un colloquio del 12 dicembre 2017 il
medesimo, oltre a non scusarsi, aveva manifestato la volontà di mantenere il
proprio modus operandi. Il 28 dicembre 2017 (doc. CC), il dipendente si
è opposto a tali accuse, contestando di aver trascurato le norme
antiriciclaggio e osservando che la sua reazione non era stata irrispettosa, bensì
derivava dal disappunto per l’aver ricevuto un richiamo ingiusto e non aveva
una gravità tale da giustificare un licenziamento immediato (tant’è che neppure
era stata menzionata nello scritto di disdetta del 14 dicembre 2017, ma solo in
quello del 22 dicembre successivo in maniera strumentale). Contestualmente, il
dipendente ha avanzato una serie di pretese pecuniarie ulteriormente
approfondite l’8 febbraio 2018 (doc. DD) che la banca non ha soddisfatto, pur
riconoscendo l’esistenza di giorni di vacanza non goduti (doc. Z e HH).
E.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. FF), con
petizione 6 novembre 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr.
432'972.71 oltre interessi, e meglio fr. 348'721.28 oltre interessi del 5% dal
14 dicembre 2017 a titolo di salario fino al termine ordinario di disdetta (fr.
117'595.- quale salario lordo, fr. 9'811.80 per indennità LPP, fr. 103'000.-
per bonus differiti, fr. 100'000.- per bonus dell’anno 2017, fr. 14'369.48 per
vacanze non godute e fr. 3'945.- quale contributo per viaggi), fr. 78'397.13 oltre
interessi del 5% dal 14 dicembre 2017 a titolo di indennità per licenziamento
immediato ingiustificato e fr. 5'854.30 oltre interessi del 5% dal 14 giugno
2018 per costi legali preprocessuali.
F.
Con risposta 4 febbraio 2019 la convenuta ha postulato l’integrale
reiezione della petizione, rilevando in sostanza che il carattere giustificato
del licenziamento in tronco destituiva di fondamento tutte le pretese attoree e
precisando che in ogni caso l’importo relativo alle indennità LPP era errato,
che il bonus era facoltativo e dipendeva da parametri non realizzatisi nel 2017
e che il licenziamento in tronco, secondo quanto previsto contrattualmente,
faceva decadere il diritto all’incasso del bonus differito.
G. Con
replica 8 aprile 2019 e duplica 25 giugno 2019 le parti hanno ulteriormente
approfondito le proprie antitetiche posizioni.
H.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti 15
febbraio 2021 del dipendente e 2 marzo 2021 della datrice di lavoro, con
decisione 27 luglio 2022 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese
(complessivi fr. 4'323.10, oltre a quelle di conciliazione di fr. 350.-) e ripetibili
(fr. 32'000.-) a carico dell’attore.
I.
Con atto di appello 13 settembre 2022 l’attore si è aggravato contro
tale decisione, postulandone in via principale la riforma nel senso di
accogliere la petizione e porre le relative spese a carico della controparte, e
in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché
questi, partendo dal presupposto dell’esistenza di un licenziamento in tronco
ingiustificato, si pronunci sulle sue pretese pecuniarie ed emani una nuova decisione,
con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
J.
Con risposta all’appello 28 ottobre 2022 la convenuta ha postulato
la reiezione integrale del gravame.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, l’appello 13 settembre 2022 contro la decisione 27
luglio 2022 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è
tempestiva la risposta all’appello 28 ottobre 2022.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
Si può sin qui anticipare che l’appello,
per una buona parte, espone critiche disordinate, ripetitive e a tratti neppure
lineari l’una con l’altra (come si dirà in seguito), nonché una propria
versione soggettiva dei fatti fondata talvolta su una visione distorta di
testimonianze e documenti, ciò che ostacola la comprensione delle censure, che
si cercherà di condensare nel proseguo della presente decisione nei limiti
della loro ammissibilità.
3.
L’appellante rimprovera
innanzitutto al primo giudice di aver manifestamente ignorato una cospicua
parte delle sue argomentazioni confermate in sede istruttoria, violando il suo
diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione che ne consegue. La
censura è palesemente destituita di fondamento. In primo luogo, egli non espone
con chiarezza le argomentazioni che sarebbero state trascurate, se non
sporadicamente e in maniera disordinata nel resto del gravame. In secondo
luogo, posto che il Pretore non deve forzatamente esaminare ogni singola
asserzione delle parti, purché esponga i temi determinanti per il giudizio, nel
caso concreto egli ha approfonditamente esposto le sue motivazioni in ben 18
pagine corredate da puntuali riferimenti alle prove. E meglio, dopo aver
esposto dottrina e giurisprudenza in relazione al licenziamento in tronco (art.
337.
CO) e all’onere della prova nonché sottolineato che il ruolo dirigenziale
rivestito dall’attore all’interno della banca imponeva una maggiore severità
nel valutare sue eventuali carenze, il primo giudice ha in sintesi osservato
che egli ha ricevuto due ammonimenti; il primo (doc. T) relativo a
manchevolezze comportamentali, ovvero a uno sfogo violento avvenuto nel 2015 e
ben documentato (ritenuto che egli non era estraneo a simili comportamenti); il
secondo (doc. U) concernente manchevolezze operative confermate dalla
documentazione come pure in sede di istruttoria orale, ovvero una leggerezza
nell’applicazione delle norme antiriciclaggio, reticenza nell’evasione delle richieste
del settore legal & compliance e carenze documentali nelle relazioni
da lui seguite, sia in generale che con riferimento alla relazione “SB”,
caratterizzata da 38 allerte antiriciclaggio (“AML-Hit”) inevase, da formulari
A trasmessi in bianco e da una vicinanza sospetta fra lui e la cliente. Per il
Pretore detti ammonimenti erano chiari e lasciavano ben comprendere sia la
serietà dei rimproveri, sia la possibile gravosità delle conseguenze in caso di
recidiva (pur non menzionandole esplicitamente). Malgrado ciò, e nonostante la
banca evidentemente pretendeva che il direttore adeguasse il proprio
comportamento e non avrebbe più accettato debolezze nella gestione della
relazione “SB” (giudicata ad alto rischio), questi ha disatteso la chiara
istruzione dei suoi superiori di chiudere quel conto con la massima
sollecitudine, attendendo ingiustificatamente un mese prima di inviare (dopo un
ulteriore sollecito) la relativa lettera di disdetta. Dopodiché, il 7 dicembre
2017.
egli ha malamente reagito al comprensibile rimprovero rivoltogli dal suo
superiore E__________ (doc. 9) con un nuovo ed eccessivo scatto d’ira. Alla
luce di tutte queste circostanze, il Pretore ha ritenuto il licenziamento in
tronco del 14 dicembre 2017 giustificato oltre che tempestivo. Ha inoltre
concluso che l’attore non ha diritto alla percezione di un bonus per l’anno
2017.
stante il suo carattere discrezionale (di gratifica) né del bonus
differito, decaduto in seguito al licenziamento così come previsto
contrattualmente (doc. I, art. 5).
Queste considerazioni permettono di comprendere i
motivi che hanno indotto il giudice di prima sede ad aderire alle tesi della
datrice di lavoro anziché a quelle del dipendente e a respingere le pretese di
quest’ultimo, con l’eccezione di quella relativa ai giorni di vacanza già
maturati e non goduti, non tematizzata nella decisione ma per la quale
l’insorgente non lamenta una carente motivazione. Detta pretesa verrà esaminata
più in avanti.
4.
Con una seconda censura,
l’appellante critica il primo giudice per aver trascurato che la controparte
aveva in un primo tempo giustificato il licenziamento solamente sulla base
della reazione da lui avuta il 7 dicembre 2017 (doc. V, BB e audizione di F__________)
senza menzionare la gestione della cliente SB e altre presunte manchevolezze se
non a posteriori e in maniera strumentale (e che pertanto, per quanto è dato
capire, per l’appellante non dovevano essere prese in considerazione). Sennonché
egli stesso alle p. 9 e 15 del gravame riconosce che la disdetta riguardava
anche il suo mancato adeguamento alle norme antiriciclaggio e la gestione
lacunosa delle relazioni bancarie dei suoi clienti. I doc. V e BB menzionano
peraltro pacificamente sia gli ammonimenti già comminati e il suo ultimo “sfogo”,
sia i problemi di insubordinazione e di mancato rispetto delle regole, come
pure il comportamento assunto durante l’incontro del 12 dicembre 2012 con B__________
(ovvero l’assenza di scuse e la sua volontà di mantenere il proprio “modus
operandi”). Correttamente il Pretore ha pertanto approfondito tutte queste
circostanze, per valutare se le stesse fossero comprovate e potessero fondare
un licenziamento immediato.
5.
Nell’ambito della valutazione
delle prove, il primo giudice ha ritenuto che le testimonianze (del tutto
neutrali), la documentazione agli atti e l’iter procedurale seguito
dalla banca (primo ammonimento, audit esterno e interno, successiva
analisi interna, modalità di svolgimento del colloquio con il suo direttore,
secondo ammonimento, decisione di chiusura della relazione, eventi successivi) attestano
la serietà dei problemi emersi nel corso della relazione contrattuale e supportano
la posizione della banca, smentendo invece le tesi dell’attore (peraltro
talvolta contraddittorie). L’appellante si oppone a queste conclusioni, evidenziando
che l’istruttoria si è fondata quasi esclusivamente sull’audizione di
dipendenti ed ex dipendenti della banca. Per l’insorgente, il Pretore avrebbe inoltre
errato nell’ignorare la tempistica dei vari documenti (che dimostrerebbe l’esistenza
di sporadici e non gravi episodi a distanza di parecchio tempo e si porrebbe in
contrasto con la versione della banca), i contrasti fra lui e la teste K__________
(derivanti dai ruoli opposti che ricoprivano in seno alla banca, lui quale
consulente alla clientela e lei quale addetta alla compliance) e la
contraddizione in cui è incorso il teste B__________ (che ha dichiarato di non
aver mai incontrato l'avv. V__________, quando in realtà “dai documenti
prodotti in edizione dalla Banca è emerso che lo ha visto”, cfr. appello p.
18), focalizzandosi invece su alcune sue incongruenze derivanti semplicemente
da un problema di memoria.
6.
Queste censure non permettono
di sovvertire il giudizio di primo grado. In primo luogo, l’appellante non
fornisce particolari elementi oggettivi atti a fondare l’inattendibilità delle
persone sentite nell’ambito dell’istruttoria orale. Il fatto che egli, durante
la sua attività lavorativa, fosse in contrasto con il settore compliance
conferma invero l’esistenza di una problematica, ma non una prevenzione della
teste K__________. Per quanto riguarda B__________, l’impugnativa non spiega in
alcun modo quale documento dimostrerebbe una sua dichiarazione inesatta
(peraltro non riguardante i temi fondamentali del giudizio), sicché è carente
nella motivazione. Le contraddizioni di AP 1 (con sue precedenti tesi oppure
con i riscontri probatori), già evidenziate dal primo giudice, sono invece più
manifeste e non sono validamente messe in discussione in questa sede. A titolo
di esempio si possono citare le sue discordanti affermazioni sul contenuto del
colloquio del 21 luglio 2017 (doc. 8; cfr. decisione impugnata, p. 9), le sue
tesi relative all’ammissibilità della trasmissione di formulari A “in bianco”
come pure al momento di ricezione dell’istruzione di chiusura della relazione
“SB”, smentite dall’istruttoria (decisione impugnata, p. 12 e 15) e le incongruenze
del gravame in relazione alle motivazioni della disdetta (v. sopra consid. 4) o
all’esistenza/inesistenza di “AML-Hits” (cfr. appello, p. 4 n. 9, p. 6
n. 12, p. 15 n. 31, p.16 n. 32), che indeboliscono evidentemente la sua
posizione. In secondo luogo, il primo giudice ha correttamente evidenziato che le
dichiarazioni dei dipendenti ed ex-dipendenti della banca, lette unitamente ai
documenti (e segnatamente ai doc. T, U, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17.1 e 17.2) forniscono
un quadro coerente e lineare degli avvenimenti, che contrariamente a quanto
preteso dall’appellante non risultano né slegati fra loro (riguardando tutti o
le sue reazioni eccessive, o una sua “leggerezza” nel rispetto delle direttive
antiriciclaggio e nella gestione della relazione “SB”) né tantomeno trascurati
o tollerati dalla banca; ciò in particolare se si considerano tutti i passi
intrapresi dalla medesima, che ha mostrato di valutare con serietà le problematiche
emerse dal momento che: nel giugno 2015 ha emanato un primo ammonimento per un
eccessivo scatto d’ira del suo direttore (doc. T); nel corso dell’anno 2017, a
seguito di un audit esterno del febbraio 2016 che aveva evidenziato
problematiche in materia di antiriciclaggio riguardanti la relazione “SB” (doc.
5), ha commissionato a M__________ un’analisi interna (comprendente l’esame
della posta elettronica del suo dipendente) sfociata nel rapporto doc. 15; fra
giugno e luglio 2017 ha coinvolto nelle indagini il responsabile del settore
“America Latina” B__________ (doc. 6), ha convocato il suo direttore a un
incontro in Svizzera (doc. 8) e l’ha ammonito per il mancato rispetto delle
disposizioni bancarie vigenti e delle norme operative (doc. U); nel relativo
periodo, ha ordinato al direttore di recuperare tutte le informazioni mancanti
riferite alla cliente “SB” e si è altresì attivata direttamente per cercare di
colmare tali lacune; a ottobre 2017 ha deciso che la relazione “SB” permaneva
eccessivamente problematica impartendo al direttore l’ordine di immediata chiusura
(doc. 17.1); il 7 dicembre 2017 l’ha nuovamente sollecitato a procedere in tal
senso manifestando insoddisfazione per il ritardo (doc. 9; v. anche doc. 17.2),
ciò che ha provocato un suo nuovo (e incontestato) scatto d’ira; il 12 dicembre
2017.
ha organizzato un incontro fra lui e B__________; il 14 dicembre 2017 l’ha
licenziato in tronco. Il grado di gravità di queste problematiche verrà
esaminato qui di seguito sulla base delle censure appellatorie.
7.
L’appellante critica il
Pretore per non avere spiegato i motivi per i quali il rapporto di fiducia tra
le parti sarebbe stato a tal punto compromesso da non permettere una
collaborazione costruttiva sino al termine di preavviso previsto per una
disdetta ordinaria. A suo modo di vedere, l’istruttoria non avrebbe evidenziato
né una sua insubordinazione nei confronti di colleghi e superiori, né un suo
rifiuto di conformarsi alle normative e alle direttive interne in materia AML,
bensì unicamente poche e lievi manchevolezze sull’arco di 5 anni di attività (fra
il 2015 e il 2017), mancanti di quel grado di gravità o ripetitività necessario
per giustificare un licenziamento in tronco, che è un provvedimento eccezionale
da ammettere solo restrittivamente.
7.1
Il giudice di prima sede ha già menzionato i presupposti di un
licenziamento immediato. Si può comunque qui ricordare che giusta l’art. 337
CO, il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro
per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede,
non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le
parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di
modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il
licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì
giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 142 III
579.
consid. 4.2, 130 III 28 consid. 4.1). Determinante è di principio il motivo
comunicato alla controparte (o comunque presente) al momento della disdetta. Viste
la varietà e le molteplici sfaccettature che può assumere una fattispecie, in
questo settore non possono vigere criteri di valutazione assoluti.
Segnatamente, la giurisprudenza non fissa regole rigide sul numero e sul
contenuto degli ammonimenti che devono precedere un licenziamento in tronco
fondato su manchevolezze minori. L’avvertimento non deve necessariamente
includere una minaccia esplicita di disdetta immediata. Il datore di lavoro
deve ad ogni modo far comprendere chiaramente al dipendente che le mancanze da
lui commesse sono inaccettabili, vengono valutate severamente e che la loro
ripetizione non rimarrà priva di sanzioni. In altre parole, il dipendente deve
essere conscio che determinati suoi comportamenti futuri non saranno tollerati
(DTF 127 III 153 consid. 1b e 1c; STF 4A_246/2020 del 23 giugno 2020 consid.
4.3.4). Il giudice esamina secondo il suo libero apprezzamento se la violazione
dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando tutte le
circostanze del caso concreto in applicazione dei principi di diritto e
dell'equità, fra cui la posizione del lavoratore, il tipo e la durata dei
rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la durata delle mancanze,
qual è stata o avrebbe potuto essere l'entità del relativo danno,
l'atteggiamento assunto dal dipendente nei confronti di sollecitazioni, richiami
o ammonimenti o il rischio di recidiva (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1, 127 III
153.
consid. 1c). In particolare la posizione del dipendente, la sua funzione e
le responsabilità affidategli possono comportare un maggior rigore nella
valutazione del suo dovere di diligenza e fedeltà (STF 4A_225/2018 del 6 giugno
2019.
consid. 4.1 e 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 3.2.1). Il datore di
lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il
licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.
7.2
Innanzitutto, l’appellante ritiene che non gli sia mai stata
contestata una gestione generalmente lacunosa delle relazioni da lui seguite e
una generale violazione delle regole procedurali se non, per Ia prima volta, con
lo scritto di licenziamento del 14 dicembre 2017 (doc. V), ritenuto che le
criticità (come pure il relativo colloquio doc. 8 e il successivo ammonimento
doc. U) riguardavano solamente il conto “SB”. Il gravame tuttavia non si
confronta con gli accertamenti pretorili contenuti alle p. 7-8 dell’impugnato
giudizio secondo cui, alla luce delle dichiarazioni di K__________ (responsabile
legal&compliance), M__________ (Chief Risk Officer, responsabile
della revisione interna),
E__________ (direttore generale) e F__________
(superiore diretto dell’attore), nonché dei doc. 13, 14 e 15, la maggior parte
delle (importanti) criticità riscontrate dalla banca durante le sue verifiche
generali riguardavano le relazioni (dunque più d’una) seguite dall’appellante,
che in generale affrontava con leggerezza la tematica “AML”, entrava in
contrasto con i collaboratori del settore legal&compliance e
mostrava reticenza nel fornire la documentazione richiesta. Il fatto che le
indagini della banca (e le discussioni con il direttore) si siano
principalmente concentrate sul conto SB non significa pertanto che la medesima
non nutrisse anche un’insoddisfazione generale sulla tematica, e che ciò non
potesse costituire uno dei motivi della disdetta.
7.3
Per l’appellante, il giudice di prima sede avrebbe errato
nell’ammettere importanti anomalie nella gestione del conto “SB”, ritenuto che
la sua unica violazione riguarderebbe la trasmissione di formulari “A” firmati
in bianco e che tale carenza non sarebbe grave, dal momento che essi risalgono
al 2013/2014, non erano volti a identificare il beneficiario economico della
relazione ma solo quello di “una singola transazione che era già stata da
anni documentata a sistema” (appello, p. 19) e i cui dettagli sarebbero già
stati noti alla banca (come avrebbe confermato il teste R__________) né hanno
creato alcun danno.
Anche questa censura è tuttavia destituita di
fondamento. L’appellante non si confronta con l’accertamento pretorile
(decisione impugnata, p. 12-13), riferito alle dichiarazioni di K__________, M__________
e F__________, secondo cui l’utilizzo di formulari firmati in bianco dalla
cliente era assolutamente vietato e una loro corretta compilazione era
necessaria per plausibilizzare l’attività transazionale sul conto (alla luce di
modifiche nel comportamento dell’ordinante), ritenuto oltretutto che il suo
riferimento alla testimonianza di R__________ è inconsistente (non avendo il
teste mai preteso che le informazioni richieste dalla banca fossero superflue o
già in suo possesso). L’appellante poi non sostiene che la banca già nel
2013/2014 fosse al corrente di questo problema e lo abbia tollerato, e pur
contestando che sia stato __________ C__________ a riscontrarlo per la prima
volta, non spiega perché la questione dovrebbe giocare un ruolo nel presente
giudizio. Inoltre, le manchevolezze riscontrate sono ben più ampie di quanto ammesso
dall’appellante. E meglio, poco importa che i doc. 5 o 6 non contengano
espliciti pareri negativi o rimproveri sul suo operato; egli non può ridurre
(come fa) le analisi ivi riportate a semplici misure organizzative, o sostenere
che i problemi emersi non destassero grande preoccupazione per la banca. L’istruttoria
ha dimostrato l’esistenza di 38 “AML Hits” non chiarite relative al
conto SB, ovvero di 38 operazioni per le quali il direttore aveva omesso di
ottenere tutti i necessari giustificativi; lo dimostrano non solo il doc. 5, ma
anche le dichiarazioni di M__________ e __________ C__________. Trattasi
evidentemente di una carenza a lui imputabile, che come già detto ha attivato
maggiori indagini da parte della banca, fra cui il coinvolgimento di B__________
(doc. 6), l’avvio di un’analisi interna di M__________ (che ha perfino incluso
l’esame della sua posta elettronica) e un colloquio con questi due e con __________
C__________ (doc. 8); l’appellante d’altronde neppure contesta che le modalità
di questo incontro del 21 luglio 2017 (simile a un interrogatorio, cfr. decisione
di prima sede, p. 9 in fine) attestano chiaramente la massima serietà della
banca nell’affrontare l’argomento, sicché il suo accenno all’assenza di E__________
è del tutto pretestuoso. Egli inoltre non riesce a smentire che la banca fosse
legittimamente preoccupata per una potenziale collusione fra lui e la cliente;
malgrado sostenga che la prova non potrebbe risiedere né nei doc. 8 e U, né
nell’e-mail 11 luglio 2017 citata dal primo giudice, il problema trova
riscontro nelle audizioni di B__________, di E__________ e soprattutto di __________
C__________. Quest’ultimo in particolare ha dichiarato che nella corrispondenza
elettronica fra il direttore e i rappresentanti della cliente (pure analizzata
durante il colloquio del 21 luglio 2017, cfr. doc. 8), il primo suggeriva alla
seconda i modi per evitare i controlli del settore compliance o le
risposte da fornirgli, svalutandone l’operato. Parimenti a torto l’appellante
pretende di avere in quel colloquio risposto esaustivamente a tutte le domande
e chiarito tutti i dubbi della banca, riferendosi alla testimonianza di M__________:
il teste non ha dichiarato ciò, bensì che la banca non era rimasta soddisfatta
delle risposte fornite (v. anche teste K__________), tant’è che ha formulato l’ammonimento
doc. U e preteso ulteriori approfondimenti. A fronte di tutte queste
circostanze concrete e oggettive, a ragione il primo giudice ha osservato che
l’attore doveva in buona fede comprendere la serietà dell’ammonimento (oltretutto
contenente delle accuse oggettivamente gravi e consegnatogli personalmente da
un membro della direzione generale della banca, circostanze evidenziate nel
primo giudizio e con le quali il gravame omette di confrontarsi), rispettivamente
ha relativizzato la testimonianza di S__________ secondo cui l’ammonimento non
era grave. Aggiungasi che l’appellante non spiega concretamente perché la
testimonianza di quest’ultimo dovrebbe inficiare il ragionamento pretorile, e
in particolare quale fosse il grado di coinvolgimento o di conoscenza della
fattispecie del suddetto teste. Secondo il tenore del doc. U, la banca aveva in
quel momento scartato l’ipotesi di un agire doloso del suo direttore. Ciò non significa
tuttavia che non lo ritenesse quantomeno negligente. Parimenti, il fatto che essa
non avesse concretamente subito un danno non significa che non fosse estremamente
preoccupata delle possibili conseguenze (legali, penali, reputazionali) legate
a possibili violazioni delle norme antiriciclaggio, tematica vieppiù sotto lo
scrutinio delle autorità di vigilanza e dell’opinione pubblica. L’appellante
d’altronde non contesta debitamente l’assunto pretorile secondo cui egli, alla
luce del colloquio e dell’ammonimento, doveva essere ben consapevole che
ulteriori carenze nella gestione della relazione SB (rispetto di direttive e
istruzioni) non sarebbero più state tollerate e avrebbero avuto delle
conseguenze.
7.4
L’appellante rimprovera altresì al Pretore di aver trascurato che
dopo l’incontro del luglio 2017, egli non ha più commesso alcuna manchevolezza.
L’istruttoria avrebbe piuttosto confermato che egli si era adeguato alle
richieste della banca e aveva messo in atto tutto quanto possibile per raccogliere
le informazioni necessarie relative al conto SB, che le aveva in buona parte
ottenute e che quel poco che ancora mancava non dipendeva da una sua colpa,
bensì dall’indisponibilità della cliente (cfr. teste F__________ ed e-mail del
1° luglio 2017/2 agosto 2017 di cui all’edizione documenti da AO 1). Il primo
giudice avrebbe pure trascurato che la banca stessa si era attivata su quel
fronte, stabilendo contatti diretti con la cliente, e che neppure lei aveva
potuto fare di meglio (v. audizioni di B__________, E__________ e __________
C__________). D’altronde la teste K__________ avrebbe riferito che ancora a ottobre
2017.
i dirigenti bancari, pur essendosi riuniti per discutere delle criticità
emerse, non avevano preso decisioni o provvedimenti. Quanto al ritardo nella
chiusura della relazione SB (mai invocato dalla banca quale causa di disdetta),
il primo giudice avrebbe errato nel rinviare alle osservazioni della banca
formulate in occasione della richiesta 20 luglio 2020 di assunzione di nuovi
mezzi di prova (doc. 17.1 e 17.2) come pure nel ritenerlo responsabile, siccome
la causa del ritardo sarebbe da ricondurre a questioni operative e formali e
alle richieste della cliente (v. testi K__________, verbale del 4 maggio 2020,
p. 7 e F__________, verbale del 30 aprile 2020, p. 14).
Ora, K__________ non ha mai
affermato che la banca aveva deciso di non prendere provvedimenti, bensì
solamente di non sapere quale fosse stato l’esito delle discussioni. Essendo la
situazione in continua evoluzione, non si vede d’altronde perché un’eventuale
indecisione della banca, prima ancora dei fatti del novembre/dicembre 2017,
potesse precluderle la possibilità di adottare in futuro dei provvedimenti
risoluti, dopo aver valutato tutti gli elementi a sua disposizione. La suddetta
teste (verbale del 4 maggio 2020, p. 4) e __________ C__________ (verbale del 3
luglio 2020, p. 5, 9 e 11-12) hanno dichiarato che anche dopo il colloquio del
21.
luglio 2017, l’attore non aveva mutato il proprio atteggiamento e aveva
continuato a essere poco collaborativo (v. anche teste B__________, verbale del
27.
aprile 2020, p. 4). Lo stesso AP 1 nel suo interrogatorio ha riferito di
ritenere ingiusto il rimprovero ricevuto, ovvero di non condividere la visione
dei suoi superiori (verbale del 9 luglio 2020, p. 4). F__________ ha invero
affermato che egli ha tentato di adeguarsi alle richieste della banca (verbale
del 30 aprile 2020, p. 17). In effetti, gli atti istruttori (testimonianze di F__________
e R__________, edizione documenti da AO 1) indicano che il mancato ottenimento
di tutte le informazioni è dipeso dalla volontà della cliente piuttosto che da
quella di AP 1. Comunque sia, il ritardo nella chiusura del conto costituisce
certamente uno dei motivi che hanno condotto al licenziamento, avendo il fatto (menzionato
nel doc. BB) suscitato un chiaro malcontento della banca (doc. 9). Malcontento
che deve ritenersi giustificato giacché, indipendentemente dai motivi che hanno
rallentato le operazioni di chiusura o dalle summenzionate osservazioni della
banca (peraltro ricevibili, siccome correlate a nuovi fatti e a nuovi documenti
ammessi dal primo giudice), l’appellante non propone delle critiche convincenti
né si confronta con il giudizio impugnato (cfr. p. 15-16): e meglio l’accertamento
pretorile secondo cui l’istruzione disattesa (ovvero l’invio alla cliente della
lettera di disdetta, questione che rivestiva una chiara importanza e urgenza) era
già stata impartita a fine ottobre 2017 ed è stata ossequiata solo a fine
novembre 2017 dopo un ulteriore sollecito, non viene debitamente contestato ed
è supportato dalle dichiarazioni di K__________, F__________, __________ C__________
e B__________ come pure dai doc. 9, 17.1 e 17.2. A ragione il primo giudice ha
pertanto accertato che l’attore non ha rispettato una chiara istruzione
relativa al conto SB senza che vi fossero valide giustificazioni. Il relativo
rimprovero di cui al doc. 9 (e-mail 7 dicembre 2017 di E__________) era dunque
pertinente, ritenuto oltretutto che F__________, contrariamente a quanto
sostenuto nell’appello, non lo ha giudicato eccessivamente duro, bensì
comprensibile (verbale del 30 aprile 2020, p. 13-14).
7.5
Quanto al tema degli scatti d’ira, l’appellante osserva che vi sono
stati due soli episodi sull’arco di 5 anni (cfr. teste K__________), comunque
sia innocui, non rivolti verso collaboratori e dettati dalla frustrazione.
Ritiene inoltre che il giudice di prima sede abbia trascurato la giurisprudenza
del Tribunale federale, secondo cui essi non possono giustificare un licenziamento
in tronco se il dipendente, al momento dei fatti, si trovava in uno stato di
nervosismo e di perdita di controllo e non aveva l'intenzione di nuocere al
proprio datore di lavoro, rispettivamente se il datore di lavoro ha avuto un
ruolo nel generare tale situazione (STF 4A_60/2014 del 22 luglio 2014 consid. 3.5
e 4A_333/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 2.3.).
Anche questa censura non convince. Innanzitutto,
l’appellante sostiene che al momento del primo sfogo del 2015, egli si trovava
dalla parte della ragione, ma non fornisce alcuna relativa spiegazione né
tantomeno dimostrazione. È vero che il derivante ammonimento doc. T non
lasciava chiaramente comprendere quali avrebbero potuto essere le conseguenze
di una recidiva, ma la circostanza non appare risolutiva, dal momento che il
licenziamento non si fonda solo su questo aspetto. Con riferimento al secondo violento
sfogo del 7 dicembre 2017 (v. doc. 10), esso è seguito a un rimprovero (doc. 9)
che, come detto, doveva ritenersi giustificato. Vari testi hanno peraltro
confermato che, malgrado l’esistenza di un solo ammonimento, simili
comportamenti eccessivi non erano per lui inusuali (cfr. F__________ verbale
del 30 aprile 2020, p. 11 e 14 e K__________, verbale del 4 maggio 2020, p. 5-6
e 9). Ancora durante il colloquio del 12 dicembre 2017, giusta quanto riferito
da B__________ (verbale del 27 aprile 2020, p. 5-6), l’attore non si è scusato
e non ha riconosciuto una propria responsabilità. Trattasi di un insieme di comportamenti
che, considerati nel loro insieme e tenuto conto del suo ruolo gerarchico (aspetto
che nel gravame non viene tematizzato), potevano effettivamente incrinare (in
maniera definitiva) il rapporto di fiducia fra le parti, sicché il relativo
apprezzamento pretorile resiste alle censure appellatorie.
8.
L’appellante critica altresì
il Pretore per avere ammesso la tempestività della disdetta. A suo modo di
vedere, l’attesa dal 7 dicembre 2017 al giorno del licenziamento (14 dicembre
2017) sarebbe stata eccessivamente lunga e non giustificata da un processo
decisionale lungo o complesso. L’appellante aggiunge che, malgrado sia stato F__________
a prendere la decisione di licenziamento, la banca ha ancora atteso svariati
giorni prima di agire (confermando la scarsa gravità della situazione) e che il
colloquio del 12 dicembre 2017 con B__________ (non necessario e facilmente organizzabile
tramite videoconferenza) non ha avuto per oggetto significativi chiarimenti
oppure una possibile disdetta, bensì solamente le sue poche violazioni alle
regole nel corso di anni.
La censura è ai limiti della ricevibilità, per assenza
di un sufficiente confronto con la decisione di primo grado. Per costante
giurisprudenza, prima di pronunciare un licenziamento in tronco la datrice di
lavoro deve poter disporre di un breve termine di riflessione (alcuni giorni
lavorativi), laddove un’ulteriore (breve) attesa è talvolta tollerabile se
giustificata dalle circostanze, ad
esempio quando la parte è una persona giuridica e ha un processo decisionale più
complesso. Nel caso concreto, l’appellante non pretende o dimostra che F__________
potesse autonomamente prendere una decisione al riguardo né contesta che,
giusta quanto accertato dal Pretore, il 7 dicembre 2017 era un giovedì, i
successivi tre giorni erano festivi e nel frattempo quest’ultimo doveva ancora informare
i propri superiori in Svizzera (cfr. verbale del 30 aprile 2020, p. 14); già martedì
12.
dicembre 2017 B__________ ha
incontrato personalmente l’attore a __________ per un ultimo confronto e ha poi
coinvolto nelle valutazioni del caso la direzione generale, come da prassi (verbale del 27 aprile 2020, p. 5-6). La decisione
definitiva di licenziamento, comunicata due giorni dopo (14 dicembre 2017) deve
pertanto essere ritenuta tempestiva, a conferma del giudizio di prima sede.
9.
Ne deriva che l’apprezzamento
pretorile relativo al carattere giustificato e alla tempestività del licenziamento
immediato non può essere sovvertito dalle critiche contenute nell’impugnativa.
Conseguentemente, tutte le pretese attoree riferite al salario durante il
periodo ordinario di disdetta, all'indennità per licenziamento immediato
ingiustificato, così come quella relativa alle spese preprocessuali (che il
gravame non approfondisce in alcun modo) devono essere respinte.
10.
Per l’appellante, il giudice
di prima sede avrebbe comunque errato nell’accertare il carattere discrezionale
del bonus differito e del bonus relativo all’anno 2017 e nel qualificarli come
semplici gratifiche. Ritiene difatti che il bonus fosse una parte integrante
del salario e che fosse dovuto, in quanto è stato elargito dal 2012 al 2016 ed
era previsto anche per il 2017 (doc. P), sicché la riserva di discrezionalità
fatta di anno in anno dalla datrice di lavoro appare priva di significato.
L’appellante aggiunge che il bonus ammontava a oltre fr. 100'000.- e non
costituiva di conseguenza una parte solo accessoria del salario (pari a fr.
180'003.-) nonché che le sue performances del 2016/2017 non sono mai
state messe in dubbio dalla banca.
Tali considerazioni costituiscono una riproposizione
di tesi in contrapposizione con la decisione di primo grado e non permettono di
sovvertirla. Innanzitutto, dal doc. P non risulta un impegno della datrice di
lavoro a versare un bonus anche per il 2017. L’appellante poi non contesta che,
giusta quanto accertato dal Pretore, il suo carattere discrezionale è stato
pattuito contrattualmente e dipendeva sia dai suoi risultati personali che da
quelli della banca, non fornisce prove in relazione ad alcuno di questi parametri
e non considera che il mancato rispetto di direttive o ulteriori carenze potessero
incidere sulla qualità del suo operato. Inoltre, secondo giurisprudenza, qualora
il bonus venga versato di anno in anno con la riserva del suo carattere
facoltativo, non si può di regola dedurne un accordo tacito sull’obbligo di
corresponsione, a meno che la riserva appaia una vuota retorica priva di significato
e la datrice di lavoro abbia con il suo comportamento mostrato che si ritiene
obbligata al pagamento. Ciò è il caso in particolare quando essa versa il bonus
per decenni (“jahrzehntelang”) senza mai fare uso della riserva addotta
malgrado avesse buoni motivi per invocarla, come ad esempio un cattivo
andamento degli affari o delle carenti prestazioni lavorative (DTF 129 III 276
consid. 2.2 e 2.3, STF 4A 519/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3.2 e 4A_714/2016
del 29 agosto 2017 consid. 3.2.2.3). Nella
fattispecie, queste circostanze particolari non risultano adempiute. Anche
relativamente all’accessorietà, la censura è insufficientemente confrontata con
il giudizio impugnato (p. 18-19, con riferimento alla STF 4A_714/2017 - recte:
2016.
– del 29 agosto 2017) ovvero non tiene conto che, secondo il primo
giudice, in presenza di un salario medio-superiore, solo un bonus equivalente o
di maggiore importo perde il suo carattere accessorio. Non potendosi ammettere un
obbligo della datrice di lavoro al versamento del bonus, e non contestando
l’appellante che secondo il doc. I (art. 5), il licenziamento in tronco comporta
il decadimento del suo diritto alla percezione del bonus differito, la
decisione di prima sede dev’essere confermata pure su questo aspetto.
11.
Anche laddove l’appellante,
indipendentemente dalla fondatezza del licenziamento in tronco, rivendica il
versamento del contributo per i viaggi (fr. 3'945.-), la censura è destinata
all’insuccesso, dal momento che il medesimo, con la sua petizione (p. 18, pto.
63), non ha rivendicato un’indennità già maturata in costanza di contratto,
bensì un diritto che sarebbe sorto solo in caso di disdetta ordinaria e
scadenza del relativo periodo di preavviso (ovvero qualora il suo contratto
fosse durato sei mesi in più). Ne va diversamente (in parte) per quanto
concerne la pretesa per vacanze non godute (fr. 14'369.48, corrispondenti a
28.75
giorni). E meglio, solo 14 di questi giorni sono riferiti al periodo di
preavviso di una disdetta ordinaria (e dunque ininfluenti nel caso concreto),
mentre i restanti 14.75 giorni riguardano vacanze già maturate e non godute
(petizione, p. 17 pto. 61), come riconosciuto dalla datrice di lavoro (doc. Z) e
non contestato nei suoi allegati introduttivi di prima sede. Tenuto conto che
la medesima non ha neppure preteso di averli già indennizzati né contestato le
basi di calcolo o la decorrenza degli interessi moratori indicate dall’attore
(v. anche art. 339 cpv. 1 CO), si può pertanto riconoscere a quest’ultimo l’importo
di fr. 7'372.20 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2017. In tale misura, la
decisione pretorile va riformata.
12.
In definitiva, l’impugnativa
dev’essere parzialmente accolta limitatamente alla pretesa di cui si è appena
detto. Ciò impone un riesame delle spese di prima sede, non tanto nella
quantificazione (in assenza di relative censure, pur essendo discutibile, oltre
che non motivata, la valutazione pretorile di fissarle ben al di sotto del
minimo tariffale), quanto piuttosto nella ripartizione. Tenuto conto di un
grado di soccombenza attorea del 98% (ammontando le sue pretese complessive a
fr. 432'972.71), ne discende che le spese processuali devono essere poste a suo
carico in tale misura e per il 2% a carico della convenuta, con l’obbligo per
il primo di rifondere alla seconda fr. 30'720.- per ripetibili parziali.
13.
Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 432'972.71, pure
seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate
sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 15’000.-, e sono poste per
il 98% a carico dell’appellante e per il 2% a carico dell’appellata. In
applicazione dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, il
primo dovrà versare alla seconda fr. 8’600.- a titolo di ripetibili parziali di
secondo grado.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
I. L’appello
13 settembre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione 27 luglio 2022 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 1 (OR.2018.236) è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Conseguentemente, AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 7'372.20 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre
2017.
2. La tassa
di giustizia, di fr. 4'000.- e le spese, di fr. 323.10 (oltre a quelle della procedura
di conciliazione, di fr. 350.-) sono a carico dell’attore per il 98% e della
convenuta per il 2%. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 30'720.- di
ripetibili parziali.
3. Invariato.
4.
Invariato.
II. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 15’000.-, sono per il
98% a carico dell’appellante e per il 2% a carico dell’appellata. Il primo
rifonderà alla seconda fr. 8'600.- per ripetibili parziali di seconda sede.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).