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Decisione

12.2022.118

Lavoro, licenziamento in tronco

16 dicembre 2022Italiano36 min

qualità di consulente alla clientela privata della sua futura filiale di __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.118

Lugano

16 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.236 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 6 novembre 2018 da

AO

1

contro

AO

1,

patrocinata dall’ PA 2

chiedente la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 432'972.71 oltre interessi a titolo

di salario, indennità per licenziamento immediato ingiustificato e spese legali

preprocessuali;

pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha

respinto con decisione 27 luglio 2022;

appellante l’attore,

che con appello 13 settembre 2022 chiede in via principale la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e porre le relative

spese a carico della controparte, e in via subordinata il suo annullamento e il

rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione, con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado;

mentre la convenuta con risposta

28 ottobre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto di lavoro del 16 marzo 2012 (doc. C) AO 1 (qui di

seguito anche solo “AO 1”) ha assunto AP 1 con il grado di direttore, in

qualità di consulente alla clientela privata della sua futura filiale di __________

a partire dal 1° luglio 2012 (v. anche doc. D), per un salario annuale lordo di fr. 180'003.- su

tredici mensilità (fr. 13'231.- lordi/mese + fr. 8'000.- annui per spese di

rappresentanza) oltre a un bonus variabile che a partire dal 2013 sarebbe stato

bloccato (differito) nella misura del 25% nell’ambito di un piano di

fidelizzazione separatamente sottoscritto fra le parti (doc. I), a un

contributo per l’alloggio di USD 50'000.-/anno (fr. 4'105.-/mese) e a un

contributo mensa di fr. 160.-/mese (doc. D, G e H). Il suo superiore

gerarchico a __________ era il CEO F__________.

B.

Nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente ha

ricevuto due ammonimenti: uno il 19 giugno 2015 (doc. T) per uno scatto d’ira

avuto nei confronti di una collaboratrice del settore “Legal &

Compliance” e uno il 24 luglio 2017 (dopo l’esecuzione di verifiche interne

e un relativo incontro del 21 luglio 2017, cfr. doc. 5, 6 e 8) concernente una

sua asserita superficialità nell’applicazione delle norme contro il riciclaggio

di denaro (doc. U). In particolare, a quest’ultimo riguardo, la banca nutriva

delle preoccupazioni per una specifica relazione bancaria della cliente “SB”,

gestita a livello esterno dal fiduciario R__________ e, all’interno della banca,

dal suo direttore AP 1 quale “relationship manager” (“RM”), caratterizzata

da transazioni ritenute dubbie e insufficientemente documentate. Dopo che la

banca aveva deciso la chiusura di quella relazione, con e-mail 7 dicembre 2017

(doc. 9) il direttore generale E__________ ha rimproverato al dipendente di non

aver attuato tempestivamente questa istruzione e gli ha categoricamente ordinato

di darvi seguito nonché di interrompere qualsivoglia attività con determinate

società.

C.

Il 14 dicembre 2017 la banca ha significato a AP 1 la

disdetta immediata del rapporto di lavoro a fronte della sua persistenza nel

trascurare le disposizioni bancarie e della reazione da lui avuta ai rimproveri

mossigli (doc. V).

D.

Con scritto 18 dicembre 2017 (doc. AA) il dipendente ha

contestato la disdetta, chiedendone una motivazione più dettagliata. Il 22

dicembre 2017 (doc. BB) la banca ha in sostanza evidenziato che in data 7

dicembre 2017, dopo la ricezione dell’e-mail di cui al doc. 9, AP 1 aveva dato

in escandescenze comportandosi in maniera aggressiva con colleghi e superiori e

attestando in tal modo la sua insubordinazione e il suo rifiuto di adeguarsi

alle norme antiriciclaggio (“Anti Money Laundering”, o “AML”), ritenuto

che tali atteggiamenti erano peraltro già stati oggetto di precedenti

ammonimenti scritti e che in occasione di un colloquio del 12 dicembre 2017 il

medesimo, oltre a non scusarsi, aveva manifestato la volontà di mantenere il

proprio modus operandi. Il 28 dicembre 2017 (doc. CC), il dipendente si

è opposto a tali accuse, contestando di aver trascurato le norme

antiriciclaggio e osservando che la sua reazione non era stata irrispettosa, bensì

derivava dal disappunto per l’aver ricevuto un richiamo ingiusto e non aveva

una gravità tale da giustificare un licenziamento immediato (tant’è che neppure

era stata menzionata nello scritto di disdetta del 14 dicembre 2017, ma solo in

quello del 22 dicembre successivo in maniera strumentale). Contestualmente, il

dipendente ha avanzato una serie di pretese pecuniarie ulteriormente

approfondite l’8 febbraio 2018 (doc. DD) che la banca non ha soddisfatto, pur

riconoscendo l’esistenza di giorni di vacanza non goduti (doc. Z e HH).

E.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. FF), con

petizione 6 novembre 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr.

432'972.71 oltre interessi, e meglio fr. 348'721.28 oltre interessi del 5% dal

14 dicembre 2017 a titolo di salario fino al termine ordinario di disdetta (fr.

117'595.- quale salario lordo, fr. 9'811.80 per indennità LPP, fr. 103'000.-

per bonus differiti, fr. 100'000.- per bonus dell’anno 2017, fr. 14'369.48 per

vacanze non godute e fr. 3'945.- quale contributo per viaggi), fr. 78'397.13 oltre

interessi del 5% dal 14 dicembre 2017 a titolo di indennità per licenziamento

immediato ingiustificato e fr. 5'854.30 oltre interessi del 5% dal 14 giugno

2018 per costi legali preprocessuali.

F.

Con risposta 4 febbraio 2019 la convenuta ha postulato l’integrale

reiezione della petizione, rilevando in sostanza che il carattere giustificato

del licenziamento in tronco destituiva di fondamento tutte le pretese attoree e

precisando che in ogni caso l’importo relativo alle indennità LPP era errato,

che il bonus era facoltativo e dipendeva da parametri non realizzatisi nel 2017

e che il licenziamento in tronco, secondo quanto previsto contrattualmente,

faceva decadere il diritto all’incasso del bonus differito.

G. Con

replica 8 aprile 2019 e duplica 25 giugno 2019 le parti hanno ulteriormente

approfondito le proprie antitetiche posizioni.

H.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti 15

febbraio 2021 del dipendente e 2 marzo 2021 della datrice di lavoro, con

decisione 27 luglio 2022 il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese

(complessivi fr. 4'323.10, oltre a quelle di conciliazione di fr. 350.-) e ripetibili

(fr. 32'000.-) a carico dell’attore.

I.

Con atto di appello 13 settembre 2022 l’attore si è aggravato contro

tale decisione, postulandone in via principale la riforma nel senso di

accogliere la petizione e porre le relative spese a carico della controparte, e

in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché

questi, partendo dal presupposto dell’esistenza di un licenziamento in tronco

ingiustificato, si pronunci sulle sue pretese pecuniarie ed emani una nuova decisione,

con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

J.

Con risposta all’appello 28 ottobre 2022 la convenuta ha postulato

la reiezione integrale del gravame.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’appello 13 settembre 2022 contro la decisione 27

luglio 2022 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è

tempestiva la risposta all’appello 28 ottobre 2022.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

Si può sin qui anticipare che l’appello,

per una buona parte, espone critiche disordinate, ripetitive e a tratti neppure

lineari l’una con l’altra (come si dirà in seguito), nonché una propria

versione soggettiva dei fatti fondata talvolta su una visione distorta di

testimonianze e documenti, ciò che ostacola la comprensione delle censure, che

si cercherà di condensare nel proseguo della presente decisione nei limiti

della loro ammissibilità.

3.

L’appellante rimprovera

innanzitutto al primo giudice di aver manifestamente ignorato una cospicua

parte delle sue argomentazioni confermate in sede istruttoria, violando il suo

diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione che ne consegue. La

censura è palesemente destituita di fondamento. In primo luogo, egli non espone

con chiarezza le argomentazioni che sarebbero state trascurate, se non

sporadicamente e in maniera disordinata nel resto del gravame. In secondo

luogo, posto che il Pretore non deve forzatamente esaminare ogni singola

asserzione delle parti, purché esponga i temi determinanti per il giudizio, nel

caso concreto egli ha approfonditamente esposto le sue motivazioni in ben 18

pagine corredate da puntuali riferimenti alle prove. E meglio, dopo aver

esposto dottrina e giurisprudenza in relazione al licenziamento in tronco (art.

337.

CO) e all’onere della prova nonché sottolineato che il ruolo dirigenziale

rivestito dall’attore all’interno della banca imponeva una maggiore severità

nel valutare sue eventuali carenze, il primo giudice ha in sintesi osservato

che egli ha ricevuto due ammonimenti; il primo (doc. T) relativo a

manchevolezze comportamentali, ovvero a uno sfogo violento avvenuto nel 2015 e

ben documentato (ritenuto che egli non era estraneo a simili comportamenti); il

secondo (doc. U) concernente manchevolezze operative confermate dalla

documentazione come pure in sede di istruttoria orale, ovvero una leggerezza

nell’applicazione delle norme antiriciclaggio, reticenza nell’evasione delle richieste

del settore legal & compliance e carenze documentali nelle relazioni

da lui seguite, sia in generale che con riferimento alla relazione “SB”,

caratterizzata da 38 allerte antiriciclaggio (“AML-Hit”) inevase, da formulari

A trasmessi in bianco e da una vicinanza sospetta fra lui e la cliente. Per il

Pretore detti ammonimenti erano chiari e lasciavano ben comprendere sia la

serietà dei rimproveri, sia la possibile gravosità delle conseguenze in caso di

recidiva (pur non menzionandole esplicitamente). Malgrado ciò, e nonostante la

banca evidentemente pretendeva che il direttore adeguasse il proprio

comportamento e non avrebbe più accettato debolezze nella gestione della

relazione “SB” (giudicata ad alto rischio), questi ha disatteso la chiara

istruzione dei suoi superiori di chiudere quel conto con la massima

sollecitudine, attendendo ingiustificatamente un mese prima di inviare (dopo un

ulteriore sollecito) la relativa lettera di disdetta. Dopodiché, il 7 dicembre

2017.

egli ha malamente reagito al comprensibile rimprovero rivoltogli dal suo

superiore E__________ (doc. 9) con un nuovo ed eccessivo scatto d’ira. Alla

luce di tutte queste circostanze, il Pretore ha ritenuto il licenziamento in

tronco del 14 dicembre 2017 giustificato oltre che tempestivo. Ha inoltre

concluso che l’attore non ha diritto alla percezione di un bonus per l’anno

2017.

stante il suo carattere discrezionale (di gratifica) né del bonus

differito, decaduto in seguito al licenziamento così come previsto

contrattualmente (doc. I, art. 5).

Queste considerazioni permettono di comprendere i

motivi che hanno indotto il giudice di prima sede ad aderire alle tesi della

datrice di lavoro anziché a quelle del dipendente e a respingere le pretese di

quest’ultimo, con l’eccezione di quella relativa ai giorni di vacanza già

maturati e non goduti, non tematizzata nella decisione ma per la quale

l’insorgente non lamenta una carente motivazione. Detta pretesa verrà esaminata

più in avanti.

4.

Con una seconda censura,

l’appellante critica il primo giudice per aver trascurato che la controparte

aveva in un primo tempo giustificato il licenziamento solamente sulla base

della reazione da lui avuta il 7 dicembre 2017 (doc. V, BB e audizione di F__________)

senza menzionare la gestione della cliente SB e altre presunte manchevolezze se

non a posteriori e in maniera strumentale (e che pertanto, per quanto è dato

capire, per l’appellante non dovevano essere prese in considerazione). Sennonché

egli stesso alle p. 9 e 15 del gravame riconosce che la disdetta riguardava

anche il suo mancato adeguamento alle norme antiriciclaggio e la gestione

lacunosa delle relazioni bancarie dei suoi clienti. I doc. V e BB menzionano

peraltro pacificamente sia gli ammonimenti già comminati e il suo ultimo “sfogo”,

sia i problemi di insubordinazione e di mancato rispetto delle regole, come

pure il comportamento assunto durante l’incontro del 12 dicembre 2012 con B__________

(ovvero l’assenza di scuse e la sua volontà di mantenere il proprio “modus

operandi”). Correttamente il Pretore ha pertanto approfondito tutte queste

circostanze, per valutare se le stesse fossero comprovate e potessero fondare

un licenziamento immediato.

5.

Nell’ambito della valutazione

delle prove, il primo giudice ha ritenuto che le testimonianze (del tutto

neutrali), la documentazione agli atti e l’iter procedurale seguito

dalla banca (primo ammonimento, audit esterno e interno, successiva

analisi interna, modalità di svolgimento del colloquio con il suo direttore,

secondo ammonimento, decisione di chiusura della relazione, eventi successivi) attestano

la serietà dei problemi emersi nel corso della relazione contrattuale e supportano

la posizione della banca, smentendo invece le tesi dell’attore (peraltro

talvolta contraddittorie). L’appellante si oppone a queste conclusioni, evidenziando

che l’istruttoria si è fondata quasi esclusivamente sull’audizione di

dipendenti ed ex dipendenti della banca. Per l’insorgente, il Pretore avrebbe inoltre

errato nell’ignorare la tempistica dei vari documenti (che dimostrerebbe l’esistenza

di sporadici e non gravi episodi a distanza di parecchio tempo e si porrebbe in

contrasto con la versione della banca), i contrasti fra lui e la teste K__________

(derivanti dai ruoli opposti che ricoprivano in seno alla banca, lui quale

consulente alla clientela e lei quale addetta alla compliance) e la

contraddizione in cui è incorso il teste B__________ (che ha dichiarato di non

aver mai incontrato l'avv. V__________, quando in realtà “dai documenti

prodotti in edizione dalla Banca è emerso che lo ha visto”, cfr. appello p.

18), focalizzandosi invece su alcune sue incongruenze derivanti semplicemente

da un problema di memoria.

6.

Queste censure non permettono

di sovvertire il giudizio di primo grado. In primo luogo, l’appellante non

fornisce particolari elementi oggettivi atti a fondare l’inattendibilità delle

persone sentite nell’ambito dell’istruttoria orale. Il fatto che egli, durante

la sua attività lavorativa, fosse in contrasto con il settore compliance

conferma invero l’esistenza di una problematica, ma non una prevenzione della

teste K__________. Per quanto riguarda B__________, l’impugnativa non spiega in

alcun modo quale documento dimostrerebbe una sua dichiarazione inesatta

(peraltro non riguardante i temi fondamentali del giudizio), sicché è carente

nella motivazione. Le contraddizioni di AP 1 (con sue precedenti tesi oppure

con i riscontri probatori), già evidenziate dal primo giudice, sono invece più

manifeste e non sono validamente messe in discussione in questa sede. A titolo

di esempio si possono citare le sue discordanti affermazioni sul contenuto del

colloquio del 21 luglio 2017 (doc. 8; cfr. decisione impugnata, p. 9), le sue

tesi relative all’ammissibilità della trasmissione di formulari A “in bianco”

come pure al momento di ricezione dell’istruzione di chiusura della relazione

“SB”, smentite dall’istruttoria (decisione impugnata, p. 12 e 15) e le incongruenze

del gravame in relazione alle motivazioni della disdetta (v. sopra consid. 4) o

all’esistenza/inesistenza di “AML-Hits” (cfr. appello, p. 4 n. 9, p. 6

n. 12, p. 15 n. 31, p.16 n. 32), che indeboliscono evidentemente la sua

posizione. In secondo luogo, il primo giudice ha correttamente evidenziato che le

dichiarazioni dei dipendenti ed ex-dipendenti della banca, lette unitamente ai

documenti (e segnatamente ai doc. T, U, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17.1 e 17.2) forniscono

un quadro coerente e lineare degli avvenimenti, che contrariamente a quanto

preteso dall’appellante non risultano né slegati fra loro (riguardando tutti o

le sue reazioni eccessive, o una sua “leggerezza” nel rispetto delle direttive

antiriciclaggio e nella gestione della relazione “SB”) né tantomeno trascurati

o tollerati dalla banca; ciò in particolare se si considerano tutti i passi

intrapresi dalla medesima, che ha mostrato di valutare con serietà le problematiche

emerse dal momento che: nel giugno 2015 ha emanato un primo ammonimento per un

eccessivo scatto d’ira del suo direttore (doc. T); nel corso dell’anno 2017, a

seguito di un audit esterno del febbraio 2016 che aveva evidenziato

problematiche in materia di antiriciclaggio riguardanti la relazione “SB” (doc.

5), ha commissionato a M__________ un’analisi interna (comprendente l’esame

della posta elettronica del suo dipendente) sfociata nel rapporto doc. 15; fra

giugno e luglio 2017 ha coinvolto nelle indagini il responsabile del settore

“America Latina” B__________ (doc. 6), ha convocato il suo direttore a un

incontro in Svizzera (doc. 8) e l’ha ammonito per il mancato rispetto delle

disposizioni bancarie vigenti e delle norme operative (doc. U); nel relativo

periodo, ha ordinato al direttore di recuperare tutte le informazioni mancanti

riferite alla cliente “SB” e si è altresì attivata direttamente per cercare di

colmare tali lacune; a ottobre 2017 ha deciso che la relazione “SB” permaneva

eccessivamente problematica impartendo al direttore l’ordine di immediata chiusura

(doc. 17.1); il 7 dicembre 2017 l’ha nuovamente sollecitato a procedere in tal

senso manifestando insoddisfazione per il ritardo (doc. 9; v. anche doc. 17.2),

ciò che ha provocato un suo nuovo (e incontestato) scatto d’ira; il 12 dicembre

2017.

ha organizzato un incontro fra lui e B__________; il 14 dicembre 2017 l’ha

licenziato in tronco. Il grado di gravità di queste problematiche verrà

esaminato qui di seguito sulla base delle censure appellatorie.

7.

L’appellante critica il

Pretore per non avere spiegato i motivi per i quali il rapporto di fiducia tra

le parti sarebbe stato a tal punto compromesso da non permettere una

collaborazione costruttiva sino al termine di preavviso previsto per una

disdetta ordinaria. A suo modo di vedere, l’istruttoria non avrebbe evidenziato

né una sua insubordinazione nei confronti di colleghi e superiori, né un suo

rifiuto di conformarsi alle normative e alle direttive interne in materia AML,

bensì unicamente poche e lievi manchevolezze sull’arco di 5 anni di attività (fra

il 2015 e il 2017), mancanti di quel grado di gravità o ripetitività necessario

per giustificare un licenziamento in tronco, che è un provvedimento eccezionale

da ammettere solo restrittivamente.

7.1

Il giudice di prima sede ha già menzionato i presupposti di un

licenziamento immediato. Si può comunque qui ricordare che giusta l’art. 337

CO, il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro

per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede,

non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le

parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di

modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il

licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve

essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì

giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente

malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 142 III

579.

consid. 4.2, 130 III 28 consid. 4.1). Determinante è di principio il motivo

comunicato alla controparte (o comunque presente) al momento della disdetta. Viste

la varietà e le molteplici sfaccettature che può assumere una fattispecie, in

questo settore non possono vigere criteri di valutazione assoluti.

Segnatamente, la giurisprudenza non fissa regole rigide sul numero e sul

contenuto degli ammonimenti che devono precedere un licenziamento in tronco

fondato su manchevolezze minori. L’avvertimento non deve necessariamente

includere una minaccia esplicita di disdetta immediata. Il datore di lavoro

deve ad ogni modo far comprendere chiaramente al dipendente che le mancanze da

lui commesse sono inaccettabili, vengono valutate severamente e che la loro

ripetizione non rimarrà priva di sanzioni. In altre parole, il dipendente deve

essere conscio che determinati suoi comportamenti futuri non saranno tollerati

(DTF 127 III 153 consid. 1b e 1c; STF 4A_246/2020 del 23 giugno 2020 consid.

4.3.4). Il giudice esamina secondo il suo libero apprezzamento se la violazione

dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando tutte le

circostanze del caso concreto in applicazione dei principi di diritto e

dell'equità, fra cui la posizione del lavoratore, il tipo e la durata dei

rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la durata delle mancanze,

qual è stata o avrebbe potuto essere l'entità del relativo danno,

l'atteggiamento assunto dal dipendente nei confronti di sollecitazioni, richiami

o ammonimenti o il rischio di recidiva (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1, 127 III

153.

consid. 1c). In particolare la posizione del dipendente, la sua funzione e

le responsabilità affidategli possono comportare un maggior rigore nella

valutazione del suo dovere di diligenza e fedeltà (STF 4A_225/2018 del 6 giugno

2019.

consid. 4.1 e 4A_105/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 3.2.1). Il datore di

lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il

licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.

7.2

Innanzitutto, l’appellante ritiene che non gli sia mai stata

contestata una gestione generalmente lacunosa delle relazioni da lui seguite e

una generale violazione delle regole procedurali se non, per Ia prima volta, con

lo scritto di licenziamento del 14 dicembre 2017 (doc. V), ritenuto che le

criticità (come pure il relativo colloquio doc. 8 e il successivo ammonimento

doc. U) riguardavano solamente il conto “SB”. Il gravame tuttavia non si

confronta con gli accertamenti pretorili contenuti alle p. 7-8 dell’impugnato

giudizio secondo cui, alla luce delle dichiarazioni di K__________ (responsabile

legal&compliance), M__________ (Chief Risk Officer, responsabile

della revisione interna),

E__________ (direttore generale) e F__________

(superiore diretto dell’attore), nonché dei doc. 13, 14 e 15, la maggior parte

delle (importanti) criticità riscontrate dalla banca durante le sue verifiche

generali riguardavano le relazioni (dunque più d’una) seguite dall’appellante,

che in generale affrontava con leggerezza la tematica “AML”, entrava in

contrasto con i collaboratori del settore legal&compliance e

mostrava reticenza nel fornire la documentazione richiesta. Il fatto che le

indagini della banca (e le discussioni con il direttore) si siano

principalmente concentrate sul conto SB non significa pertanto che la medesima

non nutrisse anche un’insoddisfazione generale sulla tematica, e che ciò non

potesse costituire uno dei motivi della disdetta.

7.3

Per l’appellante, il giudice di prima sede avrebbe errato

nell’ammettere importanti anomalie nella gestione del conto “SB”, ritenuto che

la sua unica violazione riguarderebbe la trasmissione di formulari “A” firmati

in bianco e che tale carenza non sarebbe grave, dal momento che essi risalgono

al 2013/2014, non erano volti a identificare il beneficiario economico della

relazione ma solo quello di “una singola transazione che era già stata da

anni documentata a sistema” (appello, p. 19) e i cui dettagli sarebbero già

stati noti alla banca (come avrebbe confermato il teste R__________) né hanno

creato alcun danno.

Anche questa censura è tuttavia destituita di

fondamento. L’appellante non si confronta con l’accertamento pretorile

(decisione impugnata, p. 12-13), riferito alle dichiarazioni di K__________, M__________

e F__________, secondo cui l’utilizzo di formulari firmati in bianco dalla

cliente era assolutamente vietato e una loro corretta compilazione era

necessaria per plausibilizzare l’attività transazionale sul conto (alla luce di

modifiche nel comportamento dell’ordinante), ritenuto oltretutto che il suo

riferimento alla testimonianza di R__________ è inconsistente (non avendo il

teste mai preteso che le informazioni richieste dalla banca fossero superflue o

già in suo possesso). L’appellante poi non sostiene che la banca già nel

2013/2014 fosse al corrente di questo problema e lo abbia tollerato, e pur

contestando che sia stato __________ C__________ a riscontrarlo per la prima

volta, non spiega perché la questione dovrebbe giocare un ruolo nel presente

giudizio. Inoltre, le manchevolezze riscontrate sono ben più ampie di quanto ammesso

dall’appellante. E meglio, poco importa che i doc. 5 o 6 non contengano

espliciti pareri negativi o rimproveri sul suo operato; egli non può ridurre

(come fa) le analisi ivi riportate a semplici misure organizzative, o sostenere

che i problemi emersi non destassero grande preoccupazione per la banca. L’istruttoria

ha dimostrato l’esistenza di 38 “AML Hits” non chiarite relative al

conto SB, ovvero di 38 operazioni per le quali il direttore aveva omesso di

ottenere tutti i necessari giustificativi; lo dimostrano non solo il doc. 5, ma

anche le dichiarazioni di M__________ e __________ C__________. Trattasi

evidentemente di una carenza a lui imputabile, che come già detto ha attivato

maggiori indagini da parte della banca, fra cui il coinvolgimento di B__________

(doc. 6), l’avvio di un’analisi interna di M__________ (che ha perfino incluso

l’esame della sua posta elettronica) e un colloquio con questi due e con __________

C__________ (doc. 8); l’appellante d’altronde neppure contesta che le modalità

di questo incontro del 21 luglio 2017 (simile a un interrogatorio, cfr. decisione

di prima sede, p. 9 in fine) attestano chiaramente la massima serietà della

banca nell’affrontare l’argomento, sicché il suo accenno all’assenza di E__________

è del tutto pretestuoso. Egli inoltre non riesce a smentire che la banca fosse

legittimamente preoccupata per una potenziale collusione fra lui e la cliente;

malgrado sostenga che la prova non potrebbe risiedere né nei doc. 8 e U, né

nell’e-mail 11 luglio 2017 citata dal primo giudice, il problema trova

riscontro nelle audizioni di B__________, di E__________ e soprattutto di __________

C__________. Quest’ultimo in particolare ha dichiarato che nella corrispondenza

elettronica fra il direttore e i rappresentanti della cliente (pure analizzata

durante il colloquio del 21 luglio 2017, cfr. doc. 8), il primo suggeriva alla

seconda i modi per evitare i controlli del settore compliance o le

risposte da fornirgli, svalutandone l’operato. Parimenti a torto l’appellante

pretende di avere in quel colloquio risposto esaustivamente a tutte le domande

e chiarito tutti i dubbi della banca, riferendosi alla testimonianza di M__________:

il teste non ha dichiarato ciò, bensì che la banca non era rimasta soddisfatta

delle risposte fornite (v. anche teste K__________), tant’è che ha formulato l’ammonimento

doc. U e preteso ulteriori approfondimenti. A fronte di tutte queste

circostanze concrete e oggettive, a ragione il primo giudice ha osservato che

l’attore doveva in buona fede comprendere la serietà dell’ammonimento (oltretutto

contenente delle accuse oggettivamente gravi e consegnatogli personalmente da

un membro della direzione generale della banca, circostanze evidenziate nel

primo giudizio e con le quali il gravame omette di confrontarsi), rispettivamente

ha relativizzato la testimonianza di S__________ secondo cui l’ammonimento non

era grave. Aggiungasi che l’appellante non spiega concretamente perché la

testimonianza di quest’ultimo dovrebbe inficiare il ragionamento pretorile, e

in particolare quale fosse il grado di coinvolgimento o di conoscenza della

fattispecie del suddetto teste. Secondo il tenore del doc. U, la banca aveva in

quel momento scartato l’ipotesi di un agire doloso del suo direttore. Ciò non significa

tuttavia che non lo ritenesse quantomeno negligente. Parimenti, il fatto che essa

non avesse concretamente subito un danno non significa che non fosse estremamente

preoccupata delle possibili conseguenze (legali, penali, reputazionali) legate

a possibili violazioni delle norme antiriciclaggio, tematica vieppiù sotto lo

scrutinio delle autorità di vigilanza e dell’opinione pubblica. L’appellante

d’altronde non contesta debitamente l’assunto pretorile secondo cui egli, alla

luce del colloquio e dell’ammonimento, doveva essere ben consapevole che

ulteriori carenze nella gestione della relazione SB (rispetto di direttive e

istruzioni) non sarebbero più state tollerate e avrebbero avuto delle

conseguenze.

7.4

L’appellante rimprovera altresì al Pretore di aver trascurato che

dopo l’incontro del luglio 2017, egli non ha più commesso alcuna manchevolezza.

L’istruttoria avrebbe piuttosto confermato che egli si era adeguato alle

richieste della banca e aveva messo in atto tutto quanto possibile per raccogliere

le informazioni necessarie relative al conto SB, che le aveva in buona parte

ottenute e che quel poco che ancora mancava non dipendeva da una sua colpa,

bensì dall’indisponibilità della cliente (cfr. teste F__________ ed e-mail del

1° luglio 2017/2 agosto 2017 di cui all’edizione documenti da AO 1). Il primo

giudice avrebbe pure trascurato che la banca stessa si era attivata su quel

fronte, stabilendo contatti diretti con la cliente, e che neppure lei aveva

potuto fare di meglio (v. audizioni di B__________, E__________ e __________

C__________). D’altronde la teste K__________ avrebbe riferito che ancora a ottobre

2017.

i dirigenti bancari, pur essendosi riuniti per discutere delle criticità

emerse, non avevano preso decisioni o provvedimenti. Quanto al ritardo nella

chiusura della relazione SB (mai invocato dalla banca quale causa di disdetta),

il primo giudice avrebbe errato nel rinviare alle osservazioni della banca

formulate in occasione della richiesta 20 luglio 2020 di assunzione di nuovi

mezzi di prova (doc. 17.1 e 17.2) come pure nel ritenerlo responsabile, siccome

la causa del ritardo sarebbe da ricondurre a questioni operative e formali e

alle richieste della cliente (v. testi K__________, verbale del 4 maggio 2020,

p. 7 e F__________, verbale del 30 aprile 2020, p. 14).

Ora, K__________ non ha mai

affermato che la banca aveva deciso di non prendere provvedimenti, bensì

solamente di non sapere quale fosse stato l’esito delle discussioni. Essendo la

situazione in continua evoluzione, non si vede d’altronde perché un’eventuale

indecisione della banca, prima ancora dei fatti del novembre/dicembre 2017,

potesse precluderle la possibilità di adottare in futuro dei provvedimenti

risoluti, dopo aver valutato tutti gli elementi a sua disposizione. La suddetta

teste (verbale del 4 maggio 2020, p. 4) e __________ C__________ (verbale del 3

luglio 2020, p. 5, 9 e 11-12) hanno dichiarato che anche dopo il colloquio del

21.

luglio 2017, l’attore non aveva mutato il proprio atteggiamento e aveva

continuato a essere poco collaborativo (v. anche teste B__________, verbale del

27.

aprile 2020, p. 4). Lo stesso AP 1 nel suo interrogatorio ha riferito di

ritenere ingiusto il rimprovero ricevuto, ovvero di non condividere la visione

dei suoi superiori (verbale del 9 luglio 2020, p. 4). F__________ ha invero

affermato che egli ha tentato di adeguarsi alle richieste della banca (verbale

del 30 aprile 2020, p. 17). In effetti, gli atti istruttori (testimonianze di F__________

e R__________, edizione documenti da AO 1) indicano che il mancato ottenimento

di tutte le informazioni è dipeso dalla volontà della cliente piuttosto che da

quella di AP 1. Comunque sia, il ritardo nella chiusura del conto costituisce

certamente uno dei motivi che hanno condotto al licenziamento, avendo il fatto (menzionato

nel doc. BB) suscitato un chiaro malcontento della banca (doc. 9). Malcontento

che deve ritenersi giustificato giacché, indipendentemente dai motivi che hanno

rallentato le operazioni di chiusura o dalle summenzionate osservazioni della

banca (peraltro ricevibili, siccome correlate a nuovi fatti e a nuovi documenti

ammessi dal primo giudice), l’appellante non propone delle critiche convincenti

né si confronta con il giudizio impugnato (cfr. p. 15-16): e meglio l’accertamento

pretorile secondo cui l’istruzione disattesa (ovvero l’invio alla cliente della

lettera di disdetta, questione che rivestiva una chiara importanza e urgenza) era

già stata impartita a fine ottobre 2017 ed è stata ossequiata solo a fine

novembre 2017 dopo un ulteriore sollecito, non viene debitamente contestato ed

è supportato dalle dichiarazioni di K__________, F__________, __________ C__________

e B__________ come pure dai doc. 9, 17.1 e 17.2. A ragione il primo giudice ha

pertanto accertato che l’attore non ha rispettato una chiara istruzione

relativa al conto SB senza che vi fossero valide giustificazioni. Il relativo

rimprovero di cui al doc. 9 (e-mail 7 dicembre 2017 di E__________) era dunque

pertinente, ritenuto oltretutto che F__________, contrariamente a quanto

sostenuto nell’appello, non lo ha giudicato eccessivamente duro, bensì

comprensibile (verbale del 30 aprile 2020, p. 13-14).

7.5

Quanto al tema degli scatti d’ira, l’appellante osserva che vi sono

stati due soli episodi sull’arco di 5 anni (cfr. teste K__________), comunque

sia innocui, non rivolti verso collaboratori e dettati dalla frustrazione.

Ritiene inoltre che il giudice di prima sede abbia trascurato la giurisprudenza

del Tribunale federale, secondo cui essi non possono giustificare un licenziamento

in tronco se il dipendente, al momento dei fatti, si trovava in uno stato di

nervosismo e di perdita di controllo e non aveva l'intenzione di nuocere al

proprio datore di lavoro, rispettivamente se il datore di lavoro ha avuto un

ruolo nel generare tale situazione (STF 4A_60/2014 del 22 luglio 2014 consid. 3.5

e 4A_333/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 2.3.).

Anche questa censura non convince. Innanzitutto,

l’appellante sostiene che al momento del primo sfogo del 2015, egli si trovava

dalla parte della ragione, ma non fornisce alcuna relativa spiegazione né

tantomeno dimostrazione. È vero che il derivante ammonimento doc. T non

lasciava chiaramente comprendere quali avrebbero potuto essere le conseguenze

di una recidiva, ma la circostanza non appare risolutiva, dal momento che il

licenziamento non si fonda solo su questo aspetto. Con riferimento al secondo violento

sfogo del 7 dicembre 2017 (v. doc. 10), esso è seguito a un rimprovero (doc. 9)

che, come detto, doveva ritenersi giustificato. Vari testi hanno peraltro

confermato che, malgrado l’esistenza di un solo ammonimento, simili

comportamenti eccessivi non erano per lui inusuali (cfr. F__________ verbale

del 30 aprile 2020, p. 11 e 14 e K__________, verbale del 4 maggio 2020, p. 5-6

e 9). Ancora durante il colloquio del 12 dicembre 2017, giusta quanto riferito

da B__________ (verbale del 27 aprile 2020, p. 5-6), l’attore non si è scusato

e non ha riconosciuto una propria responsabilità. Trattasi di un insieme di comportamenti

che, considerati nel loro insieme e tenuto conto del suo ruolo gerarchico (aspetto

che nel gravame non viene tematizzato), potevano effettivamente incrinare (in

maniera definitiva) il rapporto di fiducia fra le parti, sicché il relativo

apprezzamento pretorile resiste alle censure appellatorie.

8.

L’appellante critica altresì

il Pretore per avere ammesso la tempestività della disdetta. A suo modo di

vedere, l’attesa dal 7 dicembre 2017 al giorno del licenziamento (14 dicembre

2017) sarebbe stata eccessivamente lunga e non giustificata da un processo

decisionale lungo o complesso. L’appellante aggiunge che, malgrado sia stato F__________

a prendere la decisione di licenziamento, la banca ha ancora atteso svariati

giorni prima di agire (confermando la scarsa gravità della situazione) e che il

colloquio del 12 dicembre 2017 con B__________ (non necessario e facilmente organizzabile

tramite videoconferenza) non ha avuto per oggetto significativi chiarimenti

oppure una possibile disdetta, bensì solamente le sue poche violazioni alle

regole nel corso di anni.

La censura è ai limiti della ricevibilità, per assenza

di un sufficiente confronto con la decisione di primo grado. Per costante

giurisprudenza, prima di pronunciare un licenziamento in tronco la datrice di

lavoro deve poter disporre di un breve termine di riflessione (alcuni giorni

lavorativi), laddove un’ulteriore (breve) attesa è talvolta tollerabile se

giustificata dalle circostanze, ad

esempio quando la parte è una persona giuridica e ha un processo decisionale più

complesso. Nel caso concreto, l’appellante non pretende o dimostra che F__________

potesse autonomamente prendere una decisione al riguardo né contesta che,

giusta quanto accertato dal Pretore, il 7 dicembre 2017 era un giovedì, i

successivi tre giorni erano festivi e nel frattempo quest’ultimo doveva ancora informare

i propri superiori in Svizzera (cfr. verbale del 30 aprile 2020, p. 14); già martedì

12.

dicembre 2017 B__________ ha

incontrato personalmente l’attore a __________ per un ultimo confronto e ha poi

coinvolto nelle valutazioni del caso la direzione generale, come da prassi (verbale del 27 aprile 2020, p. 5-6). La decisione

definitiva di licenziamento, comunicata due giorni dopo (14 dicembre 2017) deve

pertanto essere ritenuta tempestiva, a conferma del giudizio di prima sede.

9.

Ne deriva che l’apprezzamento

pretorile relativo al carattere giustificato e alla tempestività del licenziamento

immediato non può essere sovvertito dalle critiche contenute nell’impugnativa.

Conseguentemente, tutte le pretese attoree riferite al salario durante il

periodo ordinario di disdetta, all'indennità per licenziamento immediato

ingiustificato, così come quella relativa alle spese preprocessuali (che il

gravame non approfondisce in alcun modo) devono essere respinte.

10.

Per l’appellante, il giudice

di prima sede avrebbe comunque errato nell’accertare il carattere discrezionale

del bonus differito e del bonus relativo all’anno 2017 e nel qualificarli come

semplici gratifiche. Ritiene difatti che il bonus fosse una parte integrante

del salario e che fosse dovuto, in quanto è stato elargito dal 2012 al 2016 ed

era previsto anche per il 2017 (doc. P), sicché la riserva di discrezionalità

fatta di anno in anno dalla datrice di lavoro appare priva di significato.

L’appellante aggiunge che il bonus ammontava a oltre fr. 100'000.- e non

costituiva di conseguenza una parte solo accessoria del salario (pari a fr.

180'003.-) nonché che le sue performances del 2016/2017 non sono mai

state messe in dubbio dalla banca.

Tali considerazioni costituiscono una riproposizione

di tesi in contrapposizione con la decisione di primo grado e non permettono di

sovvertirla. Innanzitutto, dal doc. P non risulta un impegno della datrice di

lavoro a versare un bonus anche per il 2017. L’appellante poi non contesta che,

giusta quanto accertato dal Pretore, il suo carattere discrezionale è stato

pattuito contrattualmente e dipendeva sia dai suoi risultati personali che da

quelli della banca, non fornisce prove in relazione ad alcuno di questi parametri

e non considera che il mancato rispetto di direttive o ulteriori carenze potessero

incidere sulla qualità del suo operato. Inoltre, secondo giurisprudenza, qualora

il bonus venga versato di anno in anno con la riserva del suo carattere

facoltativo, non si può di regola dedurne un accordo tacito sull’obbligo di

corresponsione, a meno che la riserva appaia una vuota retorica priva di significato

e la datrice di lavoro abbia con il suo comportamento mostrato che si ritiene

obbligata al pagamento. Ciò è il caso in particolare quando essa versa il bonus

per decenni (“jahrzehntelang”) senza mai fare uso della riserva addotta

malgrado avesse buoni motivi per invocarla, come ad esempio un cattivo

andamento degli affari o delle carenti prestazioni lavorative (DTF 129 III 276

consid. 2.2 e 2.3, STF 4A 519/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3.2 e 4A_714/2016

del 29 agosto 2017 consid. 3.2.2.3). Nella

fattispecie, queste circostanze particolari non risultano adempiute. Anche

relativamente all’accessorietà, la censura è insufficientemente confrontata con

il giudizio impugnato (p. 18-19, con riferimento alla STF 4A_714/2017 - recte:

2016.

– del 29 agosto 2017) ovvero non tiene conto che, secondo il primo

giudice, in presenza di un salario medio-superiore, solo un bonus equivalente o

di maggiore importo perde il suo carattere accessorio. Non potendosi ammettere un

obbligo della datrice di lavoro al versamento del bonus, e non contestando

l’appellante che secondo il doc. I (art. 5), il licenziamento in tronco comporta

il decadimento del suo diritto alla percezione del bonus differito, la

decisione di prima sede dev’essere confermata pure su questo aspetto.

11.

Anche laddove l’appellante,

indipendentemente dalla fondatezza del licenziamento in tronco, rivendica il

versamento del contributo per i viaggi (fr. 3'945.-), la censura è destinata

all’insuccesso, dal momento che il medesimo, con la sua petizione (p. 18, pto.

63), non ha rivendicato un’indennità già maturata in costanza di contratto,

bensì un diritto che sarebbe sorto solo in caso di disdetta ordinaria e

scadenza del relativo periodo di preavviso (ovvero qualora il suo contratto

fosse durato sei mesi in più). Ne va diversamente (in parte) per quanto

concerne la pretesa per vacanze non godute (fr. 14'369.48, corrispondenti a

28.75

giorni). E meglio, solo 14 di questi giorni sono riferiti al periodo di

preavviso di una disdetta ordinaria (e dunque ininfluenti nel caso concreto),

mentre i restanti 14.75 giorni riguardano vacanze già maturate e non godute

(petizione, p. 17 pto. 61), come riconosciuto dalla datrice di lavoro (doc. Z) e

non contestato nei suoi allegati introduttivi di prima sede. Tenuto conto che

la medesima non ha neppure preteso di averli già indennizzati né contestato le

basi di calcolo o la decorrenza degli interessi moratori indicate dall’attore

(v. anche art. 339 cpv. 1 CO), si può pertanto riconoscere a quest’ultimo l’importo

di fr. 7'372.20 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2017. In tale misura, la

decisione pretorile va riformata.

12.

In definitiva, l’impugnativa

dev’essere parzialmente accolta limitatamente alla pretesa di cui si è appena

detto. Ciò impone un riesame delle spese di prima sede, non tanto nella

quantificazione (in assenza di relative censure, pur essendo discutibile, oltre

che non motivata, la valutazione pretorile di fissarle ben al di sotto del

minimo tariffale), quanto piuttosto nella ripartizione. Tenuto conto di un

grado di soccombenza attorea del 98% (ammontando le sue pretese complessive a

fr. 432'972.71), ne discende che le spese processuali devono essere poste a suo

carico in tale misura e per il 2% a carico della convenuta, con l’obbligo per

il primo di rifondere alla seconda fr. 30'720.- per ripetibili parziali.

13.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 432'972.71, pure

seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate

sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 15’000.-, e sono poste per

il 98% a carico dell’appellante e per il 2% a carico dell’appellata. In

applicazione dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, il

primo dovrà versare alla seconda fr. 8’600.- a titolo di ripetibili parziali di

secondo grado.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

I. L’appello

13 settembre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione 27 luglio 2022 del Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 1 (OR.2018.236) è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Conseguentemente, AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 7'372.20 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre

2017.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 4'000.- e le spese, di fr. 323.10 (oltre a quelle della procedura

di conciliazione, di fr. 350.-) sono a carico dell’attore per il 98% e della

convenuta per il 2%. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 30'720.- di

ripetibili parziali.

3. Invariato.

4.

Invariato.

II. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 15’000.-, sono per il

98% a carico dell’appellante e per il 2% a carico dell’appellata. Il primo

rifonderà alla seconda fr. 8'600.- per ripetibili parziali di seconda sede.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).