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Decisione

12.2022.12

Azione di chiamata in causa, sufficiente quantificazione; ammontare delle ripetibili

19 agosto 2022Italiano16 min

i chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________

Source ti.ch

PI 1PI 1PI 1PI 1PA 2

Incarto n.

12.2022.12

Lugano

19 agosto 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nell’azione di chiamata in causa - inc. n. OR.2012.246 della Pr

chiedente di condannare i convenuti a versarle l’importo da lei

eventualmente dovuto a

P__________ in caso di

soccombenza nella separata causa avviata da quest’ultimo

nei suoi confronti (inc. OR.2012.57);

procedura che il Pretore ha stralciato

dai ruoli con decisione 19 aprile 2021 con

aggravio delle spese processuali a

carico delle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili;

decisione impugnata da AP 1 con reclamo

29 aprile 2021 e annullata da

questa Camera con sentenza 18 ottobre

2021 (inc. 12.2021.62), con cui ha rinviato

l’incarto al Pretore per un nuovo

giudizio relativamente all’esito dell’azione e alla

quantificazione e ripartizione delle

spese giudiziarie;

vista la nuova decisione 13 dicembre

2021 con cui il Pretore ha dichiarato l’azione di

chiamata in causa inammissibile, con

seguito delle spese (fr. 1'000.-) e delle ripetibili

(fr. 15'000.-) a carico di AO 1;

appellante RE 1, che con appello 31 gennaio 2022 ha postulato la

riforma

del giudizio nel senso di respingere

l’azione di chiamata in causa e di aumentare a

fr. 128'000.- le ripetibili in suo

favore, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

mentre CO 1 con risposta 17 marzo 2022

ha postulato la reiezione

del gravame, pure con protesta di spese

e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

Con petizione 6 marzo 2012 P__________

ha convenuto CO 1 (qui di seguito anche “CO 1”) innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di € 5'562'000.-

oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2010 a titolo di risarcimento danni e il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________ (inc. OR.2012.57). In sintesi, egli rivendicava la

titolarità di determinati averi bancari intestati a PI 1 e a PI 2 e dei quali RE

1 figurava essere l’avente diritto economico nonché rimproverava la banca per

averli messi a pegno e per avere successivamente escusso tali pegni a copertura

delle operazioni finanziarie eseguite da RE 1 e dei derivanti debiti, ritenuto

che quest’ultimo avrebbe agito illecitamente e a sua insaputa.

2.

Contestualmente alla risposta

15 giugno 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore l’autorizzazione a inoltrare un'azione di chiamata in causa ai sensi

dell’art. 81 CPC nei confronti di RE 1, PI 1 e PI 2. Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore ha accolto

l’istanza, assegnando alla banca un termine di 30 giorni per presentare la

relativa azione, che questa ha inoltrato il 29 novembre 2012 (inc. OR.2012.246), postulando di condannare

Fatti

i chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________

in caso di sua soccombenza nella causa principale. PI 1 e PI 2 si sono opposte

all’azione con risposta 6 febbraio 2013, AP 1 con risposta 20 marzo 2013. Le

due procedure sono state congiunte per l’esperimento della fase istruttoria.

3.

Con decisione 2 agosto 2018 il

Pretore ha respinto la petizione di P__________ di cui all’inc. OR.2012.57 per

una questione pregiudiziale, e meglio non avendo questi dimostrato di essere

l’avente diritto economico del denaro oggetto di causa. La decisione è stata

confermata da questa Camera il 9 giugno 2020 (inc. 12.2018.120) ed è nel

frattempo passata in giudicato.

4.

Conseguentemente il Pretore,

con decisione 19 aprile 2021, ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura

di cui all’inc. OR.2012.246

siccome divenuta priva d’interesse (art. 242 CPC). Precisando che lo stralcio non era imputabile al comportamento processuale

dell’attrice ma al dato oggettivo (essendo lei uscita vittoriosa dalla causa

principale), egli ha posto le

spese processuali, di complessivi fr. 1'000.-, a carico delle parti in ragione

di metà ciascuna, compensate le ripetibili, in applicazione dell’art. 107 cpv.

1 lett. e CPC.

5.

Con sentenza 18 ottobre 2021

(inc. 12.2021.62), prolata a seguito del reclamo 29 aprile 2021 di AP 1, questa

Camera ha osservato che se l’azione principale viene respinta, l’azione di

chiamata in causa inoltrata dalla parte convenuta non diviene priva d’oggetto,

bensì deve di principio pure essere respinta (v. in particolare DTF 143 III 106

consid. 5.2 - 5.3 e 142 III 102 consid. 5.3.2), ciò che nella fattispecie

comportava la soccombenza di AO 1 ed escludeva l’applicabilità dell’art. 107

cpv. 1 lett. e CPC. La decisione pretorile è stata conseguentemente annullata e

l’incarto è stato rinviato al primo giudice affinché disponesse la reiezione

dell’azione di chiamata in causa e si pronunciasse nuovamente sulla

ripartizione e sulla quantificazione delle spese giudiziarie.

6.

In data 13 dicembre 2021 il

Pretore ha emesso una nuova decisione, con cui ha dichiarato l’azione di

chiamata in causa inammissibile (siccome insufficientemente quantificata),

posto le spese processuali di fr. 1'000.- a carico di AO 1 e condannato

quest’ultima a versare a AP 1 fr. 15'000.- a titolo di ripetibili ridotte (derogando

alle tariffe di cui all’art. 11 RTar in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 e 2 RTar

alla luce delle prestazioni concretamente fornite dal patrocinatore di

quest’ultimo e dell’interruzione della causa prima di una decisione di merito, rilevato

in ogni caso che AP 1 avrebbe dovuto tempestivamente sollevare la lacuna

dell’azione e la sua conseguente inammissibilità e dunque opporsi alla trattazione

congiunta delle due cause, ciò che avrebbe potuto evitare il suo dispendio di

patrocinio).

7.

Con appello 31 gennaio 2022 AP

1 si è aggravato contro questa decisione, chiedendone la riforma nel senso di

respingere l’azione di chiamata in causa e aumentare a fr. 128'000.- le

ripetibili a lui spettanti, con protesta di spese e ripetibili di secondo

grado.

8.

Con risposta 17 marzo 2022 AO

1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede.

9.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

I

termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel

caso concreto, l’appello 31 gennaio 2022 contro la decisione 13 dicembre 2021 è

tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la

risposta all’appello 17 marzo 2022.

10.

Con una prima censura,

l’appellante critica il primo giudice per avere sancito l’inammissibilità

dell’azione di chiamata in causa per insufficiente quantificazione anziché la

sua reiezione, rilevando che con decisione 30 ottobre 2012, ormai da tempo

passata in giudicato e modificabile unicamente mediante revisione (mai

invocata), egli aveva accolto l’istanza 15 giugno 2012 con cui AO 1 chiedeva di

essere autorizzata a presentare l’azione di chiamata in causa qui in oggetto

(art. 82 CPC). Tale esito non avrebbe dunque più potuto essere rimesso in discussione.

Peraltro, il valore dell’azione sarebbe stato perfettamente determinabile,

essendo legato a quello della causa principale e ammontando pertanto a €

5'562'000.- oltre accessori. Di conseguenza, il Pretore avrebbe dovuto

respingere l’azione di chiamata in causa (come peraltro rilevato da questa

Camera) e non dichiararla irricevibile.

11.

Questa censura non risulta

sorretta da un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), dal

momento che l’appellante non spiega chiaramente quali conseguenze concrete

dovrebbe avere sulla sua posizione e meglio sul tema che concretamente gli

interessa, ovvero quello della troppo bassa quantificazione delle ripetibili.

D’altronde, sia un giudizio di inammissibilità sia la reiezione dell’azione

comportano di principio la soccombenza della parte attrice e il conseguente

aggravio delle spese giudiziarie (art. 106 CPC). Inoltre, il primo giudice ha

ridotto le ripetibili dovute all’appellante non solo in virtù dell’art. 13 cpv.

Considerandi

2.

RTar (secondo il quale se la causa non termina con un giudizio di merito, in

particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di

irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata, e che nella

fattispecie avrebbe mantenuto la sua pertinenza anche in assenza di un giudizio

di irricevibilità, dal momento che la causa non è terminata con un giudizio di

merito sul buon fondamento dell’azione di regresso), ma anche sulla base

dell’art. 13 cpv. 1 RTar, secondo cui nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alle

tariffe e allorquando le particolarità del caso o gli interessi delle parti in

causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare agli importi

determinati secondo l’art. 11 RTar.

12.

Comunque sia, qualora l’appellante

intendesse, con la sua censura e il rinvio alla sua infruttuosa richiesta 26

settembre 2013 di disgiunzione delle due cause, contestare il rimprovero del

primo giudice di non aver tempestivamente eccepito l’inammissibilità

dell’azione di AO 1 ed evitato così il dispendio del suo patrocinatore, si

osserva quanto segue. In primo luogo, egli non ha mai sollevato il problema

dell’inammissibilità, ritenuto che la sua richiesta di disgiunzione era stata

avanzata sulla base di diverse motivazioni che neppure sono menzionate nel

gravame ora in esame e che pertanto non occorre qui tematizzare. In secondo

luogo, non risulta che tale rimprovero pretorile, addotto in calce alla

decisione impugnata quale argomentazione abbondanziale, abbia avuto un ruolo

decisivo nella determinazione delle ripetibili (fissate dal Pretore in fr.

15'000.- a copertura integrale del lavoro svolto dal suo patrocinatore), né

l’appellante lo sostiene. Aggiungasi che effettivamente il petitum formulato

da AO 1, privo di qualsivoglia quantificazione e semplicemente vincolato

all’esito della causa principale, non risultava rispettoso dei rigidi criteri attualmente

imposti dal Tribunale federale (DTF 147 III 166 consid. 3.3.2 e 142 III 102

consid. 5.4 e 6; STF 4A_235/2016 del 7 marzo 2017 consid. 2.2 seg. e 4A_164/2016

del 18 ottobre 2016 consid. 3.2 seg.). Inoltre, secondo l’Alta Corte, la

decisione di ammissione o diniego dell’istanza di chiamata in causa (che

segnatamente stabilisce se questa e l’azione principale abbiano una sufficiente

connessione materiale) non è di natura incidentale ex art. 237 CPC bensì

ordinatoria, e non comporta pertanto alcun pregiudizio ed effetto di

regiudicata in relazione al futuro esame dei presupposti processuali (DTF 146

III 290 consid. 4.3.2 e 4.3.3). Sul tema, la decisione impugnata resiste

pertanto alla critica.

13.

Relativamente alle ripetibili,

il Pretore ha indicato di essersi discostato da una quantificazione secondo le tariffe

di cui all’art. 11 RTar sulla base degli art. 13 cpv. 1 e 2 RTar, tenuto conto

della fine della causa senza una decisione di merito e della manifesta

sproporzione fra il calcolo tariffale e le prestazioni del patrocinatore di AP

1, fondandosi sul concreto dispendio di quest’ultimo nella procedura che qui

interessa. Nello specifico, il primo giudice ha rilevato che un’indennità

ripetibile di fr. 15'000.- corrisponde a 53 ore di lavoro e copre abbondantemente

quello svolto dal suddetto patrocinatore. Difatti, la risposta di AP 1 all’azione

di chiamata in causa aveva due sole pagine di contenuto ed era priva del

supporto di documenti. In occasione dell’udienza di prime arringhe, egli non ha

notificato alcun mezzo di prova e si è limitato a un breve e marginale

intervento in funzione di quella che era la sua strategia difensiva, ossia che:

"Il convenuto non intende calarsi nelle pieghe della vertenza che vede

opposti il signor P__________ e la qui attrice, né tantomeno schierarsi a

sostegno dell'una o dell'altra tesi, non disponendo degli elementi e delle

informazioni per poterlo fare con cognizione di causa”. Per il Pretore, queste

due attività hanno comportato un dispendio non superiore alle quattro ore di

lavoro. Inoltre, il dispendio dovuto alla partecipazione alla procedura istruttoria

(assunzione dei mezzi di prova orali) è stato ben inferiore alle restanti 49

ore (53 ore – 4 ore), che coprono anche la relativa fase di preparazione (con

lettura degli scritti introduttivi e dei documenti dell'azione principale). Per

il resto, la causa si è interrotta prima della sua fine naturale, tanto che AP

1.

non ha presentato conclusioni scritte o partecipato alle arringhe finali.

14.

Con il gravame, l’appellante

sostiene invece che l’importo assegnatogli sia troppo basso e vada innalzato a

fr. 128'000.- (ovvero il medesimo importo attribuito dal Pretore a AO 1quale

parte vincente nella causa principale di cui all’inc. OR.2012.57), poiché a suo

modo di vedere l’attività e il dispendio dei rispettivi patrocinatori sarebbe

stato analogo (con un’unica e comunque marginale differenza relativa al numero

di pagine degli allegati scritti) e avrebbe richiesto moltissime ore (di cui 50

di sola istruttoria), ritenuto oltretutto che le due cause sono state trattate

in maniera congiunta. Per l’appellante, non vi sarebbe motivo di scostarsi da

un calcolo delle ripetibili sulla base dell’art. 11 RTar e del valore litigioso

di €

5'562'000.-, non essendovi peraltro alcuna manifesta sproporzione “tra il

valore di causa e le ripetibili da assegnare alla parte vincente”.

15.

Ora, l’appellante non si

confronta debitamente con la decisione del Pretore di ridurre le ripetibili

sulla base dell’art. 13 cpv. 1 e 2 RTar: non contesta che la procedura di cui

all’inc. n. OR.2012.246 è terminata senza una decisione di merito e non

considera che la sproporzione accertata dal giudice di primo grado non concerne

il raffronto fra l’onorario calcolato secondo l’art. 11 RTar e il valore

litigioso, ma fra il primo dato e l’attività del suo patrocinatore.

L’accertamento pretorile relativo all’adempimento dei presupposti di entrambi i

capoversi dell’art. 13 RTar non viene pertanto intaccato dall’impugnativa.

16.

In relazione alla sua risposta

all’azione di chiamata in causa e alla fase dibattimentale, l’appello è pure

privo di confronto con la decisione di prima sede, non contenendo alcuna

considerazione in merito al relativo (scarso) dispendio di tempo, alla

marginalità dell’intervento di AP 1 o alla limitatezza della sua posizione

difensiva. In particolare, l’appellante non pretende di aver apportato

particolari argomentazioni o approfondimenti, né di averli corredati da mezzi

di prova.

17.

Quanto alla procedura

istruttoria (8 verbali comprendenti audizioni testimoniali e interrogatori),

l’appellante si limita a opporre alle valutazioni pretorili relative al

dispendio di tempo una propria generica tesi soggettiva priva di sufficienti

motivazioni, spiegazioni e riferimenti, ciò che non adempie ai requisiti posti

dall’art. 311 CPC. D’altronde, contrariamente a quanto egli suggerisce, il

primo giudice non ha mai affermato che le sole audizioni hanno richiesto almeno

49.

ore di lavoro; al contrario, il Pretore ha rilevato che il relativo

dispendio è stato decisamente inferiore, e il gravame non vi oppone concreti e

convincenti elementi di segno contrario.

18.

Anche quando l’appellante

osserva genericamente che la procedura è stata caratterizzata, oltre che dalla

fase istruttoria, da un grande numero di incidenti processuali, istanze,

osservazioni e disposizioni ordinatorie, la censura è insufficientemente

motivata nella misura in cui non menziona quali specifiche attività del suo

patrocinatore siano state trascurate dal primo giudice, e quanto tempo abbiano

richiesto, se non con riferimento alle sue conclusioni del 19 luglio 2017, che

il Pretore non ha menzionato e che gli avrebbero causato un dispendio orario di

oltre 30 ore. Nondimeno, dette conclusioni (limitate alla questione

pregiudiziale a sapere se P__________ fosse l'avente diritto economico dei

valori oggetto di causa), pur essendo suscettibili di influenzare l’esito

dell’azione di regresso della banca (inc. n. OR.2012.246), non riguardavano

tale incarto e la presente decisione, bensì la procedura principale (inc.

OR.2012.57), e dunque le spese insorte in tale sede (ove peraltro AP 1, qualora

parificabile a un interveniente adesivo, non avrebbe avuto di per sé diritto

alla corresponsione di ripetibili, cfr. DTF 130 III 571 consid. 6). Inoltre, ricordato

che lo scopo delle conclusioni è quello di esprimersi sulle risultanze

probatorie e sul merito della lite nell’ambito del perimetro fattuale

debitamente e ritualmente allegato, a ben vedere queste conclusioni (di 17

pagine, di cui 6 pagine di sole tabelle) si dilungavano in considerazioni

relative alla titolarità degli averi e alle prove esperite al riguardo pur non

avendo AP 1 in precedenza allegato nulla o proposto qualsivoglia prova sul

tema. In particolare, né con la risposta 20 marzo 2013 né in occasione delle prime arringhe egli ha preteso di

essere l’esclusivo avente diritto economico del denaro in questione, o negato

l’esistenza di diritti di P__________ al

riguardo, e ha deciso di non fornire chiarimento alcuno in relazione al suo

ruolo, all’origine degli averi confluiti sui conti e ai relativi flussi.

19.

Tenuto conto di quanto sopra,

del fatto che comunque, per il Pretore, il dispendio riconosciuto di 53 ore

copre abbondantemente (ovvero finanche supera) gli effettivi oneri di

patrocinio (che non possono essere minimamente paragonati a quelli incorsi a AO

1.

nell’ambito della procedura principale), come pure del margine di

apprezzamento a sua disposizione (cfr. sul tema ad esempio IICCA del 17

novembre 2021, inc. 12.2021.74, consid. 9.1 o IICCA del 24 giugno 2021, inc.

12.2020.151, consid. 13.1), l’importo attribuito di fr. 15'000.- non può

ritenersi insufficiente.

20.

Per tutti questi motivi,

l’appello dev’essere respinto, nei limiti della sua ricevibilità. Le spese

giudiziarie per la procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore

litigioso di

fr. 113'000.- (fr. 128'000.- / fr. 15'000.-), seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr.

5'000:- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 3'500.- (art. 11 cpv. 1, 2

lett. a e 5 RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli 106 seg. CPC, la

LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello 31 gennaio 2022 di RE 1 è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese

processuali per la procedura di appello, pari a

fr. 5’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3’500.-

a titolo di ripetibili di secondo grado.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).