12.2022.12
Azione di chiamata in causa, sufficiente quantificazione; ammontare delle ripetibili
19 agosto 2022Italiano16 min
i chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________
Source ti.ch
PI 1PI 1PI 1PI 1PA 2
Incarto n.
12.2022.12
Lugano
19 agosto 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nell’azione di chiamata in causa - inc. n. OR.2012.246 della Pr
chiedente di condannare i convenuti a versarle l’importo da lei
eventualmente dovuto a
P__________ in caso di
soccombenza nella separata causa avviata da quest’ultimo
nei suoi confronti (inc. OR.2012.57);
procedura che il Pretore ha stralciato
dai ruoli con decisione 19 aprile 2021 con
aggravio delle spese processuali a
carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili;
decisione impugnata da AP 1 con reclamo
29 aprile 2021 e annullata da
questa Camera con sentenza 18 ottobre
2021 (inc. 12.2021.62), con cui ha rinviato
l’incarto al Pretore per un nuovo
giudizio relativamente all’esito dell’azione e alla
quantificazione e ripartizione delle
spese giudiziarie;
vista la nuova decisione 13 dicembre
2021 con cui il Pretore ha dichiarato l’azione di
chiamata in causa inammissibile, con
seguito delle spese (fr. 1'000.-) e delle ripetibili
(fr. 15'000.-) a carico di AO 1;
appellante RE 1, che con appello 31 gennaio 2022 ha postulato la
riforma
del giudizio nel senso di respingere
l’azione di chiamata in causa e di aumentare a
fr. 128'000.- le ripetibili in suo
favore, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre CO 1 con risposta 17 marzo 2022
ha postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese
e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
Con petizione 6 marzo 2012 P__________
ha convenuto CO 1 (qui di seguito anche “CO 1”) innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di € 5'562'000.-
oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2010 a titolo di risarcimento danni e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________ (inc. OR.2012.57). In sintesi, egli rivendicava la
titolarità di determinati averi bancari intestati a PI 1 e a PI 2 e dei quali RE
1 figurava essere l’avente diritto economico nonché rimproverava la banca per
averli messi a pegno e per avere successivamente escusso tali pegni a copertura
delle operazioni finanziarie eseguite da RE 1 e dei derivanti debiti, ritenuto
che quest’ultimo avrebbe agito illecitamente e a sua insaputa.
2.
Contestualmente alla risposta
15 giugno 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore l’autorizzazione a inoltrare un'azione di chiamata in causa ai sensi
dell’art. 81 CPC nei confronti di RE 1, PI 1 e PI 2. Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore ha accolto
l’istanza, assegnando alla banca un termine di 30 giorni per presentare la
relativa azione, che questa ha inoltrato il 29 novembre 2012 (inc. OR.2012.246), postulando di condannare
Fatti
i chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________
in caso di sua soccombenza nella causa principale. PI 1 e PI 2 si sono opposte
all’azione con risposta 6 febbraio 2013, AP 1 con risposta 20 marzo 2013. Le
due procedure sono state congiunte per l’esperimento della fase istruttoria.
3.
Con decisione 2 agosto 2018 il
Pretore ha respinto la petizione di P__________ di cui all’inc. OR.2012.57 per
una questione pregiudiziale, e meglio non avendo questi dimostrato di essere
l’avente diritto economico del denaro oggetto di causa. La decisione è stata
confermata da questa Camera il 9 giugno 2020 (inc. 12.2018.120) ed è nel
frattempo passata in giudicato.
4.
Conseguentemente il Pretore,
con decisione 19 aprile 2021, ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura
di cui all’inc. OR.2012.246
siccome divenuta priva d’interesse (art. 242 CPC). Precisando che lo stralcio non era imputabile al comportamento processuale
dell’attrice ma al dato oggettivo (essendo lei uscita vittoriosa dalla causa
principale), egli ha posto le
spese processuali, di complessivi fr. 1'000.-, a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili, in applicazione dell’art. 107 cpv.
1 lett. e CPC.
5.
Con sentenza 18 ottobre 2021
(inc. 12.2021.62), prolata a seguito del reclamo 29 aprile 2021 di AP 1, questa
Camera ha osservato che se l’azione principale viene respinta, l’azione di
chiamata in causa inoltrata dalla parte convenuta non diviene priva d’oggetto,
bensì deve di principio pure essere respinta (v. in particolare DTF 143 III 106
consid. 5.2 - 5.3 e 142 III 102 consid. 5.3.2), ciò che nella fattispecie
comportava la soccombenza di AO 1 ed escludeva l’applicabilità dell’art. 107
cpv. 1 lett. e CPC. La decisione pretorile è stata conseguentemente annullata e
l’incarto è stato rinviato al primo giudice affinché disponesse la reiezione
dell’azione di chiamata in causa e si pronunciasse nuovamente sulla
ripartizione e sulla quantificazione delle spese giudiziarie.
6.
In data 13 dicembre 2021 il
Pretore ha emesso una nuova decisione, con cui ha dichiarato l’azione di
chiamata in causa inammissibile (siccome insufficientemente quantificata),
posto le spese processuali di fr. 1'000.- a carico di AO 1 e condannato
quest’ultima a versare a AP 1 fr. 15'000.- a titolo di ripetibili ridotte (derogando
alle tariffe di cui all’art. 11 RTar in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 e 2 RTar
alla luce delle prestazioni concretamente fornite dal patrocinatore di
quest’ultimo e dell’interruzione della causa prima di una decisione di merito, rilevato
in ogni caso che AP 1 avrebbe dovuto tempestivamente sollevare la lacuna
dell’azione e la sua conseguente inammissibilità e dunque opporsi alla trattazione
congiunta delle due cause, ciò che avrebbe potuto evitare il suo dispendio di
patrocinio).
7.
Con appello 31 gennaio 2022 AP
1 si è aggravato contro questa decisione, chiedendone la riforma nel senso di
respingere l’azione di chiamata in causa e aumentare a fr. 128'000.- le
ripetibili a lui spettanti, con protesta di spese e ripetibili di secondo
grado.
8.
Con risposta 17 marzo 2022 AO
1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili di seconda sede.
9.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I
termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel
caso concreto, l’appello 31 gennaio 2022 contro la decisione 13 dicembre 2021 è
tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva la
risposta all’appello 17 marzo 2022.
10.
Con una prima censura,
l’appellante critica il primo giudice per avere sancito l’inammissibilità
dell’azione di chiamata in causa per insufficiente quantificazione anziché la
sua reiezione, rilevando che con decisione 30 ottobre 2012, ormai da tempo
passata in giudicato e modificabile unicamente mediante revisione (mai
invocata), egli aveva accolto l’istanza 15 giugno 2012 con cui AO 1 chiedeva di
essere autorizzata a presentare l’azione di chiamata in causa qui in oggetto
(art. 82 CPC). Tale esito non avrebbe dunque più potuto essere rimesso in discussione.
Peraltro, il valore dell’azione sarebbe stato perfettamente determinabile,
essendo legato a quello della causa principale e ammontando pertanto a €
5'562'000.- oltre accessori. Di conseguenza, il Pretore avrebbe dovuto
respingere l’azione di chiamata in causa (come peraltro rilevato da questa
Camera) e non dichiararla irricevibile.
11.
Questa censura non risulta
sorretta da un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), dal
momento che l’appellante non spiega chiaramente quali conseguenze concrete
dovrebbe avere sulla sua posizione e meglio sul tema che concretamente gli
interessa, ovvero quello della troppo bassa quantificazione delle ripetibili.
D’altronde, sia un giudizio di inammissibilità sia la reiezione dell’azione
comportano di principio la soccombenza della parte attrice e il conseguente
aggravio delle spese giudiziarie (art. 106 CPC). Inoltre, il primo giudice ha
ridotto le ripetibili dovute all’appellante non solo in virtù dell’art. 13 cpv.
Considerandi
2.
RTar (secondo il quale se la causa non termina con un giudizio di merito, in
particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di
irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata, e che nella
fattispecie avrebbe mantenuto la sua pertinenza anche in assenza di un giudizio
di irricevibilità, dal momento che la causa non è terminata con un giudizio di
merito sul buon fondamento dell’azione di regresso), ma anche sulla base
dell’art. 13 cpv. 1 RTar, secondo cui nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alle
tariffe e allorquando le particolarità del caso o gli interessi delle parti in
causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare agli importi
determinati secondo l’art. 11 RTar.
12.
Comunque sia, qualora l’appellante
intendesse, con la sua censura e il rinvio alla sua infruttuosa richiesta 26
settembre 2013 di disgiunzione delle due cause, contestare il rimprovero del
primo giudice di non aver tempestivamente eccepito l’inammissibilità
dell’azione di AO 1 ed evitato così il dispendio del suo patrocinatore, si
osserva quanto segue. In primo luogo, egli non ha mai sollevato il problema
dell’inammissibilità, ritenuto che la sua richiesta di disgiunzione era stata
avanzata sulla base di diverse motivazioni che neppure sono menzionate nel
gravame ora in esame e che pertanto non occorre qui tematizzare. In secondo
luogo, non risulta che tale rimprovero pretorile, addotto in calce alla
decisione impugnata quale argomentazione abbondanziale, abbia avuto un ruolo
decisivo nella determinazione delle ripetibili (fissate dal Pretore in fr.
15'000.- a copertura integrale del lavoro svolto dal suo patrocinatore), né
l’appellante lo sostiene. Aggiungasi che effettivamente il petitum formulato
da AO 1, privo di qualsivoglia quantificazione e semplicemente vincolato
all’esito della causa principale, non risultava rispettoso dei rigidi criteri attualmente
imposti dal Tribunale federale (DTF 147 III 166 consid. 3.3.2 e 142 III 102
consid. 5.4 e 6; STF 4A_235/2016 del 7 marzo 2017 consid. 2.2 seg. e 4A_164/2016
del 18 ottobre 2016 consid. 3.2 seg.). Inoltre, secondo l’Alta Corte, la
decisione di ammissione o diniego dell’istanza di chiamata in causa (che
segnatamente stabilisce se questa e l’azione principale abbiano una sufficiente
connessione materiale) non è di natura incidentale ex art. 237 CPC bensì
ordinatoria, e non comporta pertanto alcun pregiudizio ed effetto di
regiudicata in relazione al futuro esame dei presupposti processuali (DTF 146
III 290 consid. 4.3.2 e 4.3.3). Sul tema, la decisione impugnata resiste
pertanto alla critica.
13.
Relativamente alle ripetibili,
il Pretore ha indicato di essersi discostato da una quantificazione secondo le tariffe
di cui all’art. 11 RTar sulla base degli art. 13 cpv. 1 e 2 RTar, tenuto conto
della fine della causa senza una decisione di merito e della manifesta
sproporzione fra il calcolo tariffale e le prestazioni del patrocinatore di AP
1, fondandosi sul concreto dispendio di quest’ultimo nella procedura che qui
interessa. Nello specifico, il primo giudice ha rilevato che un’indennità
ripetibile di fr. 15'000.- corrisponde a 53 ore di lavoro e copre abbondantemente
quello svolto dal suddetto patrocinatore. Difatti, la risposta di AP 1 all’azione
di chiamata in causa aveva due sole pagine di contenuto ed era priva del
supporto di documenti. In occasione dell’udienza di prime arringhe, egli non ha
notificato alcun mezzo di prova e si è limitato a un breve e marginale
intervento in funzione di quella che era la sua strategia difensiva, ossia che:
"Il convenuto non intende calarsi nelle pieghe della vertenza che vede
opposti il signor P__________ e la qui attrice, né tantomeno schierarsi a
sostegno dell'una o dell'altra tesi, non disponendo degli elementi e delle
informazioni per poterlo fare con cognizione di causa”. Per il Pretore, queste
due attività hanno comportato un dispendio non superiore alle quattro ore di
lavoro. Inoltre, il dispendio dovuto alla partecipazione alla procedura istruttoria
(assunzione dei mezzi di prova orali) è stato ben inferiore alle restanti 49
ore (53 ore – 4 ore), che coprono anche la relativa fase di preparazione (con
lettura degli scritti introduttivi e dei documenti dell'azione principale). Per
il resto, la causa si è interrotta prima della sua fine naturale, tanto che AP
1.
non ha presentato conclusioni scritte o partecipato alle arringhe finali.
14.
Con il gravame, l’appellante
sostiene invece che l’importo assegnatogli sia troppo basso e vada innalzato a
fr. 128'000.- (ovvero il medesimo importo attribuito dal Pretore a AO 1quale
parte vincente nella causa principale di cui all’inc. OR.2012.57), poiché a suo
modo di vedere l’attività e il dispendio dei rispettivi patrocinatori sarebbe
stato analogo (con un’unica e comunque marginale differenza relativa al numero
di pagine degli allegati scritti) e avrebbe richiesto moltissime ore (di cui 50
di sola istruttoria), ritenuto oltretutto che le due cause sono state trattate
in maniera congiunta. Per l’appellante, non vi sarebbe motivo di scostarsi da
un calcolo delle ripetibili sulla base dell’art. 11 RTar e del valore litigioso
di €
5'562'000.-, non essendovi peraltro alcuna manifesta sproporzione “tra il
valore di causa e le ripetibili da assegnare alla parte vincente”.
15.
Ora, l’appellante non si
confronta debitamente con la decisione del Pretore di ridurre le ripetibili
sulla base dell’art. 13 cpv. 1 e 2 RTar: non contesta che la procedura di cui
all’inc. n. OR.2012.246 è terminata senza una decisione di merito e non
considera che la sproporzione accertata dal giudice di primo grado non concerne
il raffronto fra l’onorario calcolato secondo l’art. 11 RTar e il valore
litigioso, ma fra il primo dato e l’attività del suo patrocinatore.
L’accertamento pretorile relativo all’adempimento dei presupposti di entrambi i
capoversi dell’art. 13 RTar non viene pertanto intaccato dall’impugnativa.
16.
In relazione alla sua risposta
all’azione di chiamata in causa e alla fase dibattimentale, l’appello è pure
privo di confronto con la decisione di prima sede, non contenendo alcuna
considerazione in merito al relativo (scarso) dispendio di tempo, alla
marginalità dell’intervento di AP 1 o alla limitatezza della sua posizione
difensiva. In particolare, l’appellante non pretende di aver apportato
particolari argomentazioni o approfondimenti, né di averli corredati da mezzi
di prova.
17.
Quanto alla procedura
istruttoria (8 verbali comprendenti audizioni testimoniali e interrogatori),
l’appellante si limita a opporre alle valutazioni pretorili relative al
dispendio di tempo una propria generica tesi soggettiva priva di sufficienti
motivazioni, spiegazioni e riferimenti, ciò che non adempie ai requisiti posti
dall’art. 311 CPC. D’altronde, contrariamente a quanto egli suggerisce, il
primo giudice non ha mai affermato che le sole audizioni hanno richiesto almeno
49.
ore di lavoro; al contrario, il Pretore ha rilevato che il relativo
dispendio è stato decisamente inferiore, e il gravame non vi oppone concreti e
convincenti elementi di segno contrario.
18.
Anche quando l’appellante
osserva genericamente che la procedura è stata caratterizzata, oltre che dalla
fase istruttoria, da un grande numero di incidenti processuali, istanze,
osservazioni e disposizioni ordinatorie, la censura è insufficientemente
motivata nella misura in cui non menziona quali specifiche attività del suo
patrocinatore siano state trascurate dal primo giudice, e quanto tempo abbiano
richiesto, se non con riferimento alle sue conclusioni del 19 luglio 2017, che
il Pretore non ha menzionato e che gli avrebbero causato un dispendio orario di
oltre 30 ore. Nondimeno, dette conclusioni (limitate alla questione
pregiudiziale a sapere se P__________ fosse l'avente diritto economico dei
valori oggetto di causa), pur essendo suscettibili di influenzare l’esito
dell’azione di regresso della banca (inc. n. OR.2012.246), non riguardavano
tale incarto e la presente decisione, bensì la procedura principale (inc.
OR.2012.57), e dunque le spese insorte in tale sede (ove peraltro AP 1, qualora
parificabile a un interveniente adesivo, non avrebbe avuto di per sé diritto
alla corresponsione di ripetibili, cfr. DTF 130 III 571 consid. 6). Inoltre, ricordato
che lo scopo delle conclusioni è quello di esprimersi sulle risultanze
probatorie e sul merito della lite nell’ambito del perimetro fattuale
debitamente e ritualmente allegato, a ben vedere queste conclusioni (di 17
pagine, di cui 6 pagine di sole tabelle) si dilungavano in considerazioni
relative alla titolarità degli averi e alle prove esperite al riguardo pur non
avendo AP 1 in precedenza allegato nulla o proposto qualsivoglia prova sul
tema. In particolare, né con la risposta 20 marzo 2013 né in occasione delle prime arringhe egli ha preteso di
essere l’esclusivo avente diritto economico del denaro in questione, o negato
l’esistenza di diritti di P__________ al
riguardo, e ha deciso di non fornire chiarimento alcuno in relazione al suo
ruolo, all’origine degli averi confluiti sui conti e ai relativi flussi.
19.
Tenuto conto di quanto sopra,
del fatto che comunque, per il Pretore, il dispendio riconosciuto di 53 ore
copre abbondantemente (ovvero finanche supera) gli effettivi oneri di
patrocinio (che non possono essere minimamente paragonati a quelli incorsi a AO
1.
nell’ambito della procedura principale), come pure del margine di
apprezzamento a sua disposizione (cfr. sul tema ad esempio IICCA del 17
novembre 2021, inc. 12.2021.74, consid. 9.1 o IICCA del 24 giugno 2021, inc.
12.2020.151, consid. 13.1), l’importo attribuito di fr. 15'000.- non può
ritenersi insufficiente.
20.
Per tutti questi motivi,
l’appello dev’essere respinto, nei limiti della sua ricevibilità. Le spese
giudiziarie per la procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore
litigioso di
fr. 113'000.- (fr. 128'000.- / fr. 15'000.-), seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr.
5'000:- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 3'500.- (art. 11 cpv. 1, 2
lett. a e 5 RTar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli 106 seg. CPC, la
LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 31 gennaio 2022 di RE 1 è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese
processuali per la procedura di appello, pari a
fr. 5’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3’500.-
a titolo di ripetibili di secondo grado.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).