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Decisione

12.2022.120

Responsabilità dell'organo societario, conflitto d'interessi

29 novembre 2022Italiano21 min

maggio 2017 e successivamente, sino a maggio/giugno 2018, AP 1, nonché quale azionista

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.120

Lugano

29 novembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.25 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 19 febbraio 2019 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AP

1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 78'864.35 oltre interessi;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con

decisione 22 luglio 2022 ha parzialmente accolto nella misura di fr. 43'369.-

oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2019;

appellante il convenuto con atto di appello del 14 settembre 2022, con cui ha

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente

la petizione, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attrice con risposta 25 ottobre 2022 ha

postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 13 giugno 2014 la

società AO 1 di Lugano (avente quale amministratore unico G__________ sino a

maggio 2017 e successivamente, sino a maggio/giugno 2018, AP 1, nonché quale azionista

e beneficiario economico __________

K__________ sino a fine 2016 e successivamente F__________) ha stipulato con M__________

SA (società pure con sede a Lugano e avente quale amministratore unico AP 1) il

contratto di cui al doc. E, secondo cui la prima si impegnava a versare alla

seconda un mutuo fruttifero di € 9'045'676.50, di cui € 3'000'000.-

entro il 30 giugno 2014, € 3'000'000.- entro il 31 dicembre 2014 ed €

3'045'676.50 entro il 30 giugno 2015 (art. 2 e 3), e la seconda offriva in

pegno, quale garanzia per la restituzione dell'importo mutuato, la partecipazione da lei detenuta pari al 50%

del capitale sociale della società L__________ Srl (art. 4) e si riservava

altresì la possibilità di estinguere il suo debito trasferendo alla controparte

la titolarità delle suddette quote sociali (art. 5.4).

In data

9 aprile 2015 le parti hanno concluso un nuovo accordo (doc. I), secondo cui: AO

1 aveva l’obbligo di versare a M__________ SA € 3'000'000.- entro il 30 giugno 2014 ed € 3'045'676.50 entro il 30

giugno 2015 e quest’ultima quello di trasferire alla controparte, al termine

dell’operazione, il 50% delle quote sociali di L__________ Srl (clausola

n. 1); AO 1 aveva fino a quel momento versato unicamente la prima rata di € 3'000'000.- (clausola n. 2); le parti erano

d’accordo di sospendere i pagamenti (clausola n. 3); M__________ SA si

impegnava a consegnare alla controparte, dopo il 30 giugno 2015, il 24.80%

delle suddette quote sociali oppure il 50%, in caso di esecuzione integrale di

questo accordo (clausola n. 4).

Fra i mesi di giugno-luglio 2015, a seguito di

fusione, la società S__________ SA (qui di seguito anche solo: “S__________”),

con sede a Lugano, ha ripreso gli attivi e i passivi della M__________ SA.

Detta società (che nel 2019 ha modificato la propria ragione sociale in “A__________

SA”) aveva AP 1 quale amministratore unico e M__________ quale beneficiario

economico e azionista (ritenuto che a inizio 2020 quest’ultimo è divenuto pure

presidente del CdA, mentre AP 1 ha assunto il ruolo di amministratore

delegato).

B.

Il 17 ottobre 2017 S__________ (tramite AP 1) ha

dichiarato di aver ricevuto da AO 1 l'importo di € 6'045'680.-, rappresentante

l'intero prezzo di compravendita del 50% delle quote di L__________ Srl (doc.

L). Con scritto di pari data (doc. M) AP 1 ha pertanto confermato a F__________

il pagamento integrale del prezzo della compravendita da parte di AO 1 (v.

anche doc. 5), di essere stato incaricato dall'azionista di S__________ (M__________)

di consegnarle le quote sociali (v. anche doc. N) e di voler eseguire

l’incarico il prima possibile.

C.

Malgrado ciò, e

nonostante il sollecito inoltrato da AO 1 per il tramite del suo patrocinatore il

27 giugno 2018 (doc. O), la consegna non è avvenuta. AP 1, per conto di S__________, con scritto 9 luglio 2018 ha osservato

che un trasferimento non era al momento possibile, siccome: un cambio di

controllo della società L__________

Srl esigeva l’approvazione delle sue banche finanziatrici (che non era stata

concessa); il prezzo di vendita del 50% delle quote era stato ridotto a €

6'045'680.- “per motivi compensatori” ovvero per tener conto di una

prospettata operazione immobiliare a __________ che vedeva coinvolto F__________ ma che non era andata a buon fine, sicché

il prezzo doveva essere ripristinato in € 9'045'676.50; vi erano questioni ancora da chiarire

relative al finanziamento di L__________ Srl (esposizioni debitorie), alla

provenienza dei fondi utilizzati dalla controparte e a un danno subito dal

gruppo S__________ riconducibile all’azionista di AO 1 (doc. P). Il 17 luglio

2018, quest’ultima ha contestato le posizioni assunte dalla controparte (doc. Q).

D.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire (doc. C), con petizione 19 febbraio 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 1), postulando la sua condanna al

pagamento di almeno fr. 78'864.35

oltre interessi del 5% dalla data di inoltro della petizione a titolo di

risarcimento danni ex art. 754 CO e segnatamente: fr. 38'091.35 per costi di

consulenza di A__________ Srl e di B____________________ SA (“B__________”) e

per costi di viaggio e di pernottamento (doc. U), fr. 14'851.20 e fr. 11'300.- per

altri costi di B__________ (doc. AA e BB), fr. 14'121.80 per costi della F__________

SA (doc. CC, DD, EE), e fr. 500.- per i costi della procedura conciliativa di

cui all’inc. CM.2018.490 (doc. FF).

Con risposta 27 maggio 2019 il convenuto si è

opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione.

Con replica 27 giugno 2019 e duplica 9 settembre 2019

le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, ciò che

hanno fatto, dopo esperimento dell’istruttoria, anche con le rispettive

conclusioni scritte (29 gennaio 2021 dell’attrice e 1° febbraio 2021 del

convenuto).

In sostanza, l’attrice ha osservato che fra lei

e S__________ (A__________ SA) è stato stipulato un contratto di compravendita perfettamente

valido e vincolante da lei integralmente adempiuto mediante pagamento del

prezzo di € 6'045'680.-, e che non solo la suddetta controparte, ma anche AP 1 ha

violato i propri obblighi, confermando dapprima i diritti di AO 1 (v. scritti

doc. L e M del 17 ottobre 2017, da lui allestiti in un periodo in cui

rappresentava entrambe le società) per poi omettere di tutelare i suoi

interessi e di procedere tempestivamente al trasferimento delle quote, assumendo

piuttosto un atteggiamento ingiustificatamente oppositivo. Ciò le avrebbe

creato un pregiudizio derivante quantomeno dal costo dei professionisti da lei

incaricati al fine di risolvere la controversia, pari a fr. 78'864.35 (ritenuto

che l’importo avrebbe potuto ancora lievitare in seguito a ulteriori costi per

il recupero delle quote sociali, al mancato guadagno ottenibile dalla

titolarità delle medesime e all’eventuale impossibilità di ottenere le quote

malgrado il pagamento del relativo prezzo).

Da parte sua, il convenuto ha evidenziato che

il prezzo delle quote (che in quel momento neppure erano redditizie) è sempre

rimasto pari a € 9'045'676.50 (di cui €

3'000'000.- dovevano essere soluti mediante operazioni in __________, mentre la

rimanenza mediante pagamento diretto a S__________) e che la conclusione della compravendita

(peraltro nulla per vizio di forma) è stata impedita non per sua volontà, bensì

dal sopraggiungere di F__________ (cittadino iraniano sgradito dagli istituti di credito che avevano a suo tempo

finanziato L__________ Srl) quale

nuovo azionista di AO 1 e dalla difficoltà nell’ottenere da quest’ultimo le

necessarie informazioni sulle sue attività professionali, sulla sua solvibilità

e sulle origini del suo patrimonio; dette circostanze hanno indotto M__________

a revocargli l’incarico di trasferimento delle quote (doc. N), e lui a

mantenere in essere il contratto di mutuo, iscrivendolo nel bilancio di AO 1

unitamente ai relativi interessi maturati e salvaguardando così l’investimento

fatto dalla medesima, che non ha a suo modo di vedere subito alcun pregiudizio

(ritenuto oltretutto che i costi da lei lamentati, oltre a essere infondati e

incomprovati, sono stati pretesi anche nei confronti di S__________).

E.

Parallelamente alla presente

procedura, AO 1 ha agito in giudizio anche nei confronti di A__________ SA, chiedendo

e ottenendo l’adozione di provvedimenti cautelari volti essenzialmente a

vietarle di disporre delle suddette quote di L__________ Srl e di permettere

modifiche del suo capitale sociale (cfr. decisione del 18 ottobre 2019 del

Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, inc. CA.2019.289 e decisione di

questa Camera del 6 aprile 2020, inc. 12.2019.219), e postulando nel merito di

condannarla a consegnarle le quote sociali e a versarle un importo (ancora da

stabilire) a titolo di risarcimento dei danni (inc. OR.2019.36 della Pretura

del Distretto di Lugano, Sezione 1).

F.

Per quanto riguarda la

procedura che qui ci occupa (inc. OR.2019.25), con decisione 22 luglio 2022 il

Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1 a versare ad AO

1 fr. 43'369.- oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2019 e ponendo le spese

processuali di complessivi fr. 3'300.- per il 45% a carico dell’attrice e per

il 55% a carico del convenuto, quest’ultimo pure condannato a versare alla

controparte fr. 650.- a titolo di ripetibili parziali.

Contestualmente, con separata decisione di pari data,

il Pretore ha altresì parzialmente accolto la petizione di AO 1 nei confronti

di A__________ SA (inc. OR.2019.36) condannando la seconda a consegnare alla

prima le rivendicate quote sociali e a versarle fr. 2'870.20 oltre interessi.

G.

Con appello 14 settembre 2022 il

convenuto si è aggravato contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma

nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e

ripetibili (inc. 12.2022.120). Con risposta 25 ottobre 2022 l’attrice si è

opposta al gravame postulandone la reiezione, con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado.

H.

Anche la parallela decisione

del Pretore nell’inc. OR.2019.36 è stata impugnata (da parte di A__________ SA),

ed è oggetto dell’inc. 12.2022.121 di questa Camera, evaso contestualmente alla

presente procedura.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 14 settembre 2022 contro la decisione 22 luglio

2022.

è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva

la risposta 25 ottobre 2022 dell’appellato.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

Si può sin qui anticipare che il gravame, per buona parte, non adempie ai

suddetti requisiti.

3.

Nel caso concreto il Pretore,

oltre a rinviare alle motivazioni fornite nel giudizio emesso nell’inc. OR.2019.36

(a valere quale parte integrante della decisione in esame), ha sottolineato che

la revoca del “mandato” di trasferimento delle quote da parte di M__________

(doc. N) non è dimostrata a livello documentale e che AP 1 ha omesso di

pretendere da quest’ultimo una certificazione scritta del suo volere (visti i

valori in gioco) e informare di ciò F__________. Il primo giudice ha altresì evidenziato

che le giustificazioni fornite per tale revoca sono in contrasto l’una con

l’altra e prive di spessore giuridico. Secondo AP 1, il trasferimento non ha

potuto perfezionarsi a causa del rifiuto delle banche finanziatrici di L__________

Srl di accettare l’ingresso di F__________ nel novero degli azionisti. Se non

che __________ ha fornito una spiegazione diversa (verbale del 13 novembre

2020, p. 2), mentre nel parallelo inc. OR.2019.36, A__________ SA si è prevalsa

di un inadempimento contrattuale da parte di AO 1, tesi che tuttavia non trova

riscontro nella posizione assunta da AP 1 e si pone in contrasto con la

documentazione agli atti. Il primo giudice ha difatti accertato che i contratti

stipulati fra le parti non prevedono alcuna condizione per la loro validità (riguardanti

ad esempio le caratteristiche del beneficiario economico dell’attrice o la sua

accettazione da parte del sistema bancario italiano). Il contratto del 9 aprile

2015.

di cui al doc. I (da ritenersi valido visto l’ossequio della forma scritta

prevista dalla legge svizzera quale diritto alternativamente applicabile, cfr.

art. 124 cpv. 1 LDIP e art. 785 cpv. 1 CO) costituisce una compravendita e stabilisce

il relativo prezzo in € 6'045'676.50. Mediante la redazione dei doc. L e M e

agendo quale rappresentante di S__________ (A__________ SA), AP 1 ha confermato

questo importo, il suo pagamento integrale, l’adempimento del contratto da

parte di AO 1 e l’imminente trasferimento delle quote, per cui l’inversione di

marcia da parte di A__________ SA (rispettivamente di M__________) costituisce

un’unilaterale disdetta (rispettivamente annullamento e/o dichiarazione di

nullità) del contratto di compravendita dopo aver già incassato il prezzo in

violazione degli obblighi precedentemente assunti. Ciò premesso, e dopo avere esposto

delle considerazioni in relazione al concetto di responsabilità dell’organo

societario e alle distinzioni fra danno diretto e indiretto, il Pretore ha

osservato che nel periodo

interessato, AP 1 era da un lato mandatario di M__________, e dall’altro

amministratore di entrambe le società. Ciononostante, ha scelto inammissibilmente

di tutelare la posizione dell’azionista di S__________ a pregiudizio di quella di

AO 1, quando in realtà avrebbe dovuto fare il contrario, tenuto conto oltretutto

che l’amministratore di una società

anonima non è il semplice mandatario dell'azionista e può seguirne le istruzioni soltanto nel rispetto

della legge e dei suoi obblighi di organo, come pure che nella fattispecie non

vi era alcun valido motivo giuridico per

non trasferire le quote all'attrice (che ne aveva diritto). Il Pretore ha

concluso che la sua inattività costituisce una violazione intenzionale e

ingiustificata dei suoi doveri (tanto che ne è derivata una sua imputazione

penale). Di qui il suo obbligo di risarcire all’attrice i danni aventi un nesso

causale con la sua violazione ovvero: € 10'000.- (fr. 11'400.-) quale costo

delle iniziative da lei messe in atto onde sostituirlo quale amministratore

(doc. S, T, U), fr. 10'713.10 quali costi di ripresa e proseguo del mandato di

amministratore (doc. EE), nonché fr. 6'405.05 e fr. 14'851.20 quali costi

legali preprocessuali sopportati al fine di cercare di entrare in possesso

delle quote (doc. U, V, Z, AA, II).

4.

L’appellante sostiene in primo

luogo che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, il contratto del 9

aprile 2015 (doc. I) non ha mai sostituito quello del 13 giugno 2014 (doc. E) dal momento che costituiva

una semplice (e stringata) correzione dell’importo e lasciava invece invariate

le ulteriori condizioni e la natura del contratto (mutuo). Ciò sarebbe

ulteriormente attestato dal conteggio interessi allestito da AO 1 e trasmesso a

S__________ il 29 novembre 2019 (doc. 19) e dalla menzione di tale prestito con

i relativi interessi nella fattura della F__________ SA di cui al doc. EE,

tenuto conto che l’operazione è stata registrata nella contabilità di entrambe

le società come finanziamento fruttifero. Secondo l’appellante il doc. I, in quanto relativo al trasferimento delle

quote sociali di una società a responsabilità limitata, sarebbe per giunta da

considerare nullo, esigendo il diritto italiano la sottoscrizione di un

contratto autenticato presso un notaio. Ne deriverebbe che A__________ SA aveva

semplicemente la facoltà, e non l’obbligo, di trasferire le quote. Essa avrebbe

dapprima ipotizzato questa soluzione, sennonché il subentro di F__________ (cittadino

iraniano politicamente esposto e sgradito al sistema finanziario occidentale) quale

azionista di AO 1 ha determinato lo sfumare dell’affare, poiché il suo

coinvolgimento in L__________ Srl avrebbe comportato la disdetta dei contratti

di finanziamento e di leasing da parte dei vari istituti bancari. Di qui la

decisione di A__________ SA di optare per la restituzione della somma mutuata,

che la controparte avrebbe (ingiustificatamente) rifiutato. L’appellante

aggiunge che la revoca del mandato di trasferimento delle quote (doc. N) da

parte di M__________ è validamente avvenuta in forma orale ed è dimostrata dal

suo interrogatorio e da quello del citato azionista, che avrebbe pure

provveduto a informare di ciò F__________.

5.

Ora, tutte queste censure sono

carenti nella motivazione e pertanto irricevibili (art. 311 CPC). Sul tema dell’asserito

vizio di forma del doc. I, l’appellante non illustra le norme di diritto

italiano di cui pretende l’applicazione e non si confronta con il giudizio di

primo grado (ivi compreso il rinvio all’art. 124 LDIP). Ciò a prescindere dal

fatto che egli nemmeno distingue fra il negozio giuridico in quanto tale, ove

la cessione delle quote è stata promessa (cosiddetto “Verpflichtungsgeschäft”)

e il relativo atto dispositivo (“Verfügungsgeschäft”, ovvero le

formalità necessarie ad attuare il trapasso), e che l’invocazione del vizio di

forma dopo aver attestato il pagamento integrale del prezzo, l’adempimento del

contratto da parte di AO 1 e il proprio impegno a eseguire quanto prima il trasferimento

potrebbe addirittura costituire un abuso di diritto. Proprio questo vincolante

obbligo di consegna, confermato da M__________ (doc. N), attestato a più

riprese da AP 1 con i doc. L, M e 5 (anche nei confronti di F__________,

sapendo che egli era divenuto il nuovo azionista dell’attrice) e privo di

qualsivoglia condizione o presupposto di validità, è completamente trascurato

nel gravame, in violazione dell’onere di motivazione. La tesi appellatoria

secondo cui il trasferimento delle quote costituiva una semplice facoltà in

capo ad A__________ SA è pertanto del tutto errata. Questa conclusione nemmeno

può essere smentita dal rinvio dell’appellante ai doc. EE e 19 e alle modalità

di contabilizzazione del negozio (quale prestito). Egli omette di considerare

l’accertamento pretorile (contenuto nelle richiamate motivazioni della

decisione di cui all’inc. OR.2019.36) secondo cui il conteggio interessi è

stato prontamente rettificato da AO 1 (v. doc. MM), che ha ricondotto l’errore proprio

all’atteggiamento assunto dal proprio organo; detto altrimenti, AP 1 non può

invocare, a supporto della sua posizione, una contabilizzazione da lui stesso

voluta e implementata allorché era organo di AO 1 e si rifiutava di dare

seguito alla compravendita malgrado ciò contrastasse con i diritti di quella

società e con le rivendicazioni del suo azionista F__________. D’altronde, l’appellante

mostra di essere ben consapevole che la controparte non intendeva accettare la

restituzione della somma bensì pretendeva la consegna delle quote, ciò che

emerge anche dall’interrogatorio di M__________ riportato nella decisione di

prima sede (p. 5). Ne deriva che il giudizio impugnato resiste alla critica su

questo aspetto.

6.

Con il gravame l’appellante,

dopo aver evidenziato di non aver partecipato alle trattative fra gli azionisti

delle due società che hanno condotto alla stipulazione dei vari accordi e di

essersi limitato a eseguire quanto da loro desiderato, sostiene di non aver

violato alcun suo dovere. A suo modo di vedere egli, dopo la revoca del mandato

di trasferimento da parte di M__________, non aveva alcun margine d’azione, non

potendo finalizzare la cessione delle quote senza l’autorizzazione

dell’assemblea generale di A__________ SA e senza esporsi al rischio di azioni

risarcitorie da parte di quella società. Egli avrebbe dunque fatto l’unica cosa

possibile, ovvero salvaguardare il credito di AO 1 mediante una sua regolare

contabilizzazione. L’appellante aggiunge che L__________ Srl aveva a quel tempo

svariate posizioni debitorie e non era redditizia (sicché il valore della

società indicato dalla controparte sarebbe errato) e che nel frattempo il suo

indebitamento è stato ridotto da terzi, per cui il ritardo nel trasferimento

delle quote neppure creerebbe un danno all’attrice bensì casomai un vantaggio. Anche

l’autorità penale avrebbe del resto concluso che quest’ultima non ha subito

alcun pregiudizio, tant’è che ha abbandonato il procedimento promosso nei

confronti suoi e di M__________. Infine, l’appellante sostiene che l’importo di

fr. 11'400.- di cui ai doc. S e T non costituisce un danno della controparte,

dal momento che le fatture di A__________ Srl sono state emesse nei confronti di

F__________, come pure che anche le ulteriori poste di danno sono prive di un

nesso di causalità con il suo agire dal momento che non aveva nessuna

possibilità di trasferire le quote in oggetto.

7.

Anche queste censure non

possono condurre a una modifica della decisione di prima sede. Innanzitutto,

l’appellante non spiega perché il decreto di abbandono del procedimento penale

(peraltro oggetto d’impugnazione) dovrebbe dimostrare l’assenza di danni per AO

1.

o perché la situazione finanziaria di L__________ Srl dovrebbe influire sulle

posizioni di danno rivendicate in questa procedura, che riguardano piuttosto le

iniziative messe in atto dall’attrice onde sostituirlo quale amministratore ed

entrare in possesso delle quote sociali. Aggiungasi che la situazione

contraddittoria in cui egli si è venuto a trovare altro non è che il frutto

della sua doppia rappresentanza di parti in contrasto fra loro e dunque del

conflitto di interessi creatosi, e dal quale ha omesso di sottrarsi. Il

medesimo inoltre non si confronta con il rimprovero pretorile secondo cui egli

non solo ha seguito gli interessi di una società a discapito dell’altra, ma ha

oltretutto inopportunamente trascurato i suoi doveri di organo, aderendo alle

istruzioni dell’azionista M__________ malgrado queste fossero contrarie alle

obbligazioni assunte da A__________ SA, laddove in realtà avrebbe dovuto

privilegiare queste ultime e i diritti di AO 1. L’appellante del resto non

spiega quanto tempo sia trascorso fra l’allestimento dei doc. L, M, N e 5 e la

revoca del mandato da parte di M__________, per cui neppure si può escludere

che egli, in caso di agire solerte e tempestivo, avrebbe potuto trasferire le

quote prima ancora che ciò si ponesse in contrasto con le indicazioni del

citato azionista. Anche le considerazioni concernenti il nesso causale fra il

suo comportamento e gli importi riconosciuti dal Pretore sono destinate

all’insuccesso, in quanto prive di una debita motivazione e di un confronto con

la natura dei danni in questione (e dunque irricevibili). Ad ogni modo la

decisione pretorile appare condivisibile giacché, in assenza di migliori

spiegazioni, si può senz’altro ritenere che qualora AP 1 (di professione

avvocato) avesse correttamente tutelato AO 1, quest’ultima non avrebbe dovuto né

ricorrere a dei professionisti al fine di sostituirlo con un nuovo

amministratore e riprendere il suo mandato, né avvalersi di altri legali onde

cercare di entrare in possesso delle quote. Quanto all’intestazione delle

fatture doc. S e T, la censura non è stata sollevata nell’ambito degli allegati

introduttivi di prima sede ed è dunque tardiva. In ogni caso, considerato che le

relative prestazioni sono state eseguite quando AP 1 era amministratore unico

di AO 1 e riguardavano la sua sostituzione forzata, l’invio delle fatture a F__________

(che comunque ha annunciato l’intenzione di ottenere un rimborso dalla sua società,

cfr. doc. U) non sorprende. In siffatte circostanze, tale posta di danno può essere

riconosciuta.

8.

In conclusione, l’appello

dev’essere respinto nella (limitata) misura della sua ricevibilità, con

conseguente conferma della decisione impugnata.

9.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 43'369.-

(determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale),

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese

processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 5’000.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.

5.

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 14 settembre 2022 di AP 1 è respinto, nella misura

della sua ricevibilità.

2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 5’000.-,

sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per

ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).