12.2022.120
Responsabilità dell'organo societario, conflitto d'interessi
29 novembre 2022Italiano21 min
maggio 2017 e successivamente, sino a maggio/giugno 2018, AP 1, nonché quale azionista
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.120
Lugano
29 novembre 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.25 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 19 febbraio 2019 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AP
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 78'864.35 oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con
decisione 22 luglio 2022 ha parzialmente accolto nella misura di fr. 43'369.-
oltre interessi al 5% dal 19 febbraio 2019;
appellante il convenuto con atto di appello del 14 settembre 2022, con cui ha
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice con risposta 25 ottobre 2022 ha
postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
In data 13 giugno 2014 la
società AO 1 di Lugano (avente quale amministratore unico G__________ sino a
maggio 2017 e successivamente, sino a maggio/giugno 2018, AP 1, nonché quale azionista
e beneficiario economico __________
K__________ sino a fine 2016 e successivamente F__________) ha stipulato con M__________
SA (società pure con sede a Lugano e avente quale amministratore unico AP 1) il
contratto di cui al doc. E, secondo cui la prima si impegnava a versare alla
seconda un mutuo fruttifero di € 9'045'676.50, di cui € 3'000'000.-
entro il 30 giugno 2014, € 3'000'000.- entro il 31 dicembre 2014 ed €
3'045'676.50 entro il 30 giugno 2015 (art. 2 e 3), e la seconda offriva in
pegno, quale garanzia per la restituzione dell'importo mutuato, la partecipazione da lei detenuta pari al 50%
del capitale sociale della società L__________ Srl (art. 4) e si riservava
altresì la possibilità di estinguere il suo debito trasferendo alla controparte
la titolarità delle suddette quote sociali (art. 5.4).
In data
9 aprile 2015 le parti hanno concluso un nuovo accordo (doc. I), secondo cui: AO
1 aveva l’obbligo di versare a M__________ SA € 3'000'000.- entro il 30 giugno 2014 ed € 3'045'676.50 entro il 30
giugno 2015 e quest’ultima quello di trasferire alla controparte, al termine
dell’operazione, il 50% delle quote sociali di L__________ Srl (clausola
n. 1); AO 1 aveva fino a quel momento versato unicamente la prima rata di € 3'000'000.- (clausola n. 2); le parti erano
d’accordo di sospendere i pagamenti (clausola n. 3); M__________ SA si
impegnava a consegnare alla controparte, dopo il 30 giugno 2015, il 24.80%
delle suddette quote sociali oppure il 50%, in caso di esecuzione integrale di
questo accordo (clausola n. 4).
Fra i mesi di giugno-luglio 2015, a seguito di
fusione, la società S__________ SA (qui di seguito anche solo: “S__________”),
con sede a Lugano, ha ripreso gli attivi e i passivi della M__________ SA.
Detta società (che nel 2019 ha modificato la propria ragione sociale in “A__________
SA”) aveva AP 1 quale amministratore unico e M__________ quale beneficiario
economico e azionista (ritenuto che a inizio 2020 quest’ultimo è divenuto pure
presidente del CdA, mentre AP 1 ha assunto il ruolo di amministratore
delegato).
B.
Il 17 ottobre 2017 S__________ (tramite AP 1) ha
dichiarato di aver ricevuto da AO 1 l'importo di € 6'045'680.-, rappresentante
l'intero prezzo di compravendita del 50% delle quote di L__________ Srl (doc.
L). Con scritto di pari data (doc. M) AP 1 ha pertanto confermato a F__________
il pagamento integrale del prezzo della compravendita da parte di AO 1 (v.
anche doc. 5), di essere stato incaricato dall'azionista di S__________ (M__________)
di consegnarle le quote sociali (v. anche doc. N) e di voler eseguire
l’incarico il prima possibile.
C.
Malgrado ciò, e
nonostante il sollecito inoltrato da AO 1 per il tramite del suo patrocinatore il
27 giugno 2018 (doc. O), la consegna non è avvenuta. AP 1, per conto di S__________, con scritto 9 luglio 2018 ha osservato
che un trasferimento non era al momento possibile, siccome: un cambio di
controllo della società L__________
Srl esigeva l’approvazione delle sue banche finanziatrici (che non era stata
concessa); il prezzo di vendita del 50% delle quote era stato ridotto a €
6'045'680.- “per motivi compensatori” ovvero per tener conto di una
prospettata operazione immobiliare a __________ che vedeva coinvolto F__________ ma che non era andata a buon fine, sicché
il prezzo doveva essere ripristinato in € 9'045'676.50; vi erano questioni ancora da chiarire
relative al finanziamento di L__________ Srl (esposizioni debitorie), alla
provenienza dei fondi utilizzati dalla controparte e a un danno subito dal
gruppo S__________ riconducibile all’azionista di AO 1 (doc. P). Il 17 luglio
2018, quest’ultima ha contestato le posizioni assunte dalla controparte (doc. Q).
D.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire (doc. C), con petizione 19 febbraio 2019 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 1), postulando la sua condanna al
pagamento di almeno fr. 78'864.35
oltre interessi del 5% dalla data di inoltro della petizione a titolo di
risarcimento danni ex art. 754 CO e segnatamente: fr. 38'091.35 per costi di
consulenza di A__________ Srl e di B____________________ SA (“B__________”) e
per costi di viaggio e di pernottamento (doc. U), fr. 14'851.20 e fr. 11'300.- per
altri costi di B__________ (doc. AA e BB), fr. 14'121.80 per costi della F__________
SA (doc. CC, DD, EE), e fr. 500.- per i costi della procedura conciliativa di
cui all’inc. CM.2018.490 (doc. FF).
Con risposta 27 maggio 2019 il convenuto si è
opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione.
Con replica 27 giugno 2019 e duplica 9 settembre 2019
le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, ciò che
hanno fatto, dopo esperimento dell’istruttoria, anche con le rispettive
conclusioni scritte (29 gennaio 2021 dell’attrice e 1° febbraio 2021 del
convenuto).
In sostanza, l’attrice ha osservato che fra lei
e S__________ (A__________ SA) è stato stipulato un contratto di compravendita perfettamente
valido e vincolante da lei integralmente adempiuto mediante pagamento del
prezzo di € 6'045'680.-, e che non solo la suddetta controparte, ma anche AP 1 ha
violato i propri obblighi, confermando dapprima i diritti di AO 1 (v. scritti
doc. L e M del 17 ottobre 2017, da lui allestiti in un periodo in cui
rappresentava entrambe le società) per poi omettere di tutelare i suoi
interessi e di procedere tempestivamente al trasferimento delle quote, assumendo
piuttosto un atteggiamento ingiustificatamente oppositivo. Ciò le avrebbe
creato un pregiudizio derivante quantomeno dal costo dei professionisti da lei
incaricati al fine di risolvere la controversia, pari a fr. 78'864.35 (ritenuto
che l’importo avrebbe potuto ancora lievitare in seguito a ulteriori costi per
il recupero delle quote sociali, al mancato guadagno ottenibile dalla
titolarità delle medesime e all’eventuale impossibilità di ottenere le quote
malgrado il pagamento del relativo prezzo).
Da parte sua, il convenuto ha evidenziato che
il prezzo delle quote (che in quel momento neppure erano redditizie) è sempre
rimasto pari a € 9'045'676.50 (di cui €
3'000'000.- dovevano essere soluti mediante operazioni in __________, mentre la
rimanenza mediante pagamento diretto a S__________) e che la conclusione della compravendita
(peraltro nulla per vizio di forma) è stata impedita non per sua volontà, bensì
dal sopraggiungere di F__________ (cittadino iraniano sgradito dagli istituti di credito che avevano a suo tempo
finanziato L__________ Srl) quale
nuovo azionista di AO 1 e dalla difficoltà nell’ottenere da quest’ultimo le
necessarie informazioni sulle sue attività professionali, sulla sua solvibilità
e sulle origini del suo patrimonio; dette circostanze hanno indotto M__________
a revocargli l’incarico di trasferimento delle quote (doc. N), e lui a
mantenere in essere il contratto di mutuo, iscrivendolo nel bilancio di AO 1
unitamente ai relativi interessi maturati e salvaguardando così l’investimento
fatto dalla medesima, che non ha a suo modo di vedere subito alcun pregiudizio
(ritenuto oltretutto che i costi da lei lamentati, oltre a essere infondati e
incomprovati, sono stati pretesi anche nei confronti di S__________).
E.
Parallelamente alla presente
procedura, AO 1 ha agito in giudizio anche nei confronti di A__________ SA, chiedendo
e ottenendo l’adozione di provvedimenti cautelari volti essenzialmente a
vietarle di disporre delle suddette quote di L__________ Srl e di permettere
modifiche del suo capitale sociale (cfr. decisione del 18 ottobre 2019 del
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, inc. CA.2019.289 e decisione di
questa Camera del 6 aprile 2020, inc. 12.2019.219), e postulando nel merito di
condannarla a consegnarle le quote sociali e a versarle un importo (ancora da
stabilire) a titolo di risarcimento dei danni (inc. OR.2019.36 della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1).
F.
Per quanto riguarda la
procedura che qui ci occupa (inc. OR.2019.25), con decisione 22 luglio 2022 il
Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1 a versare ad AO
1 fr. 43'369.- oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2019 e ponendo le spese
processuali di complessivi fr. 3'300.- per il 45% a carico dell’attrice e per
il 55% a carico del convenuto, quest’ultimo pure condannato a versare alla
controparte fr. 650.- a titolo di ripetibili parziali.
Contestualmente, con separata decisione di pari data,
il Pretore ha altresì parzialmente accolto la petizione di AO 1 nei confronti
di A__________ SA (inc. OR.2019.36) condannando la seconda a consegnare alla
prima le rivendicate quote sociali e a versarle fr. 2'870.20 oltre interessi.
G.
Con appello 14 settembre 2022 il
convenuto si è aggravato contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma
nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e
ripetibili (inc. 12.2022.120). Con risposta 25 ottobre 2022 l’attrice si è
opposta al gravame postulandone la reiezione, con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado.
H.
Anche la parallela decisione
del Pretore nell’inc. OR.2019.36 è stata impugnata (da parte di A__________ SA),
ed è oggetto dell’inc. 12.2022.121 di questa Camera, evaso contestualmente alla
presente procedura.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). L’appello 14 settembre 2022 contro la decisione 22 luglio
2022.
è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva
la risposta 25 ottobre 2022 dell’appellato.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite
e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
Si può sin qui anticipare che il gravame, per buona parte, non adempie ai
suddetti requisiti.
3.
Nel caso concreto il Pretore,
oltre a rinviare alle motivazioni fornite nel giudizio emesso nell’inc. OR.2019.36
(a valere quale parte integrante della decisione in esame), ha sottolineato che
la revoca del “mandato” di trasferimento delle quote da parte di M__________
(doc. N) non è dimostrata a livello documentale e che AP 1 ha omesso di
pretendere da quest’ultimo una certificazione scritta del suo volere (visti i
valori in gioco) e informare di ciò F__________. Il primo giudice ha altresì evidenziato
che le giustificazioni fornite per tale revoca sono in contrasto l’una con
l’altra e prive di spessore giuridico. Secondo AP 1, il trasferimento non ha
potuto perfezionarsi a causa del rifiuto delle banche finanziatrici di L__________
Srl di accettare l’ingresso di F__________ nel novero degli azionisti. Se non
che __________ ha fornito una spiegazione diversa (verbale del 13 novembre
2020, p. 2), mentre nel parallelo inc. OR.2019.36, A__________ SA si è prevalsa
di un inadempimento contrattuale da parte di AO 1, tesi che tuttavia non trova
riscontro nella posizione assunta da AP 1 e si pone in contrasto con la
documentazione agli atti. Il primo giudice ha difatti accertato che i contratti
stipulati fra le parti non prevedono alcuna condizione per la loro validità (riguardanti
ad esempio le caratteristiche del beneficiario economico dell’attrice o la sua
accettazione da parte del sistema bancario italiano). Il contratto del 9 aprile
2015.
di cui al doc. I (da ritenersi valido visto l’ossequio della forma scritta
prevista dalla legge svizzera quale diritto alternativamente applicabile, cfr.
art. 124 cpv. 1 LDIP e art. 785 cpv. 1 CO) costituisce una compravendita e stabilisce
il relativo prezzo in € 6'045'676.50. Mediante la redazione dei doc. L e M e
agendo quale rappresentante di S__________ (A__________ SA), AP 1 ha confermato
questo importo, il suo pagamento integrale, l’adempimento del contratto da
parte di AO 1 e l’imminente trasferimento delle quote, per cui l’inversione di
marcia da parte di A__________ SA (rispettivamente di M__________) costituisce
un’unilaterale disdetta (rispettivamente annullamento e/o dichiarazione di
nullità) del contratto di compravendita dopo aver già incassato il prezzo in
violazione degli obblighi precedentemente assunti. Ciò premesso, e dopo avere esposto
delle considerazioni in relazione al concetto di responsabilità dell’organo
societario e alle distinzioni fra danno diretto e indiretto, il Pretore ha
osservato che nel periodo
interessato, AP 1 era da un lato mandatario di M__________, e dall’altro
amministratore di entrambe le società. Ciononostante, ha scelto inammissibilmente
di tutelare la posizione dell’azionista di S__________ a pregiudizio di quella di
AO 1, quando in realtà avrebbe dovuto fare il contrario, tenuto conto oltretutto
che l’amministratore di una società
anonima non è il semplice mandatario dell'azionista e può seguirne le istruzioni soltanto nel rispetto
della legge e dei suoi obblighi di organo, come pure che nella fattispecie non
vi era alcun valido motivo giuridico per
non trasferire le quote all'attrice (che ne aveva diritto). Il Pretore ha
concluso che la sua inattività costituisce una violazione intenzionale e
ingiustificata dei suoi doveri (tanto che ne è derivata una sua imputazione
penale). Di qui il suo obbligo di risarcire all’attrice i danni aventi un nesso
causale con la sua violazione ovvero: € 10'000.- (fr. 11'400.-) quale costo
delle iniziative da lei messe in atto onde sostituirlo quale amministratore
(doc. S, T, U), fr. 10'713.10 quali costi di ripresa e proseguo del mandato di
amministratore (doc. EE), nonché fr. 6'405.05 e fr. 14'851.20 quali costi
legali preprocessuali sopportati al fine di cercare di entrare in possesso
delle quote (doc. U, V, Z, AA, II).
4.
L’appellante sostiene in primo
luogo che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, il contratto del 9
aprile 2015 (doc. I) non ha mai sostituito quello del 13 giugno 2014 (doc. E) dal momento che costituiva
una semplice (e stringata) correzione dell’importo e lasciava invece invariate
le ulteriori condizioni e la natura del contratto (mutuo). Ciò sarebbe
ulteriormente attestato dal conteggio interessi allestito da AO 1 e trasmesso a
S__________ il 29 novembre 2019 (doc. 19) e dalla menzione di tale prestito con
i relativi interessi nella fattura della F__________ SA di cui al doc. EE,
tenuto conto che l’operazione è stata registrata nella contabilità di entrambe
le società come finanziamento fruttifero. Secondo l’appellante il doc. I, in quanto relativo al trasferimento delle
quote sociali di una società a responsabilità limitata, sarebbe per giunta da
considerare nullo, esigendo il diritto italiano la sottoscrizione di un
contratto autenticato presso un notaio. Ne deriverebbe che A__________ SA aveva
semplicemente la facoltà, e non l’obbligo, di trasferire le quote. Essa avrebbe
dapprima ipotizzato questa soluzione, sennonché il subentro di F__________ (cittadino
iraniano politicamente esposto e sgradito al sistema finanziario occidentale) quale
azionista di AO 1 ha determinato lo sfumare dell’affare, poiché il suo
coinvolgimento in L__________ Srl avrebbe comportato la disdetta dei contratti
di finanziamento e di leasing da parte dei vari istituti bancari. Di qui la
decisione di A__________ SA di optare per la restituzione della somma mutuata,
che la controparte avrebbe (ingiustificatamente) rifiutato. L’appellante
aggiunge che la revoca del mandato di trasferimento delle quote (doc. N) da
parte di M__________ è validamente avvenuta in forma orale ed è dimostrata dal
suo interrogatorio e da quello del citato azionista, che avrebbe pure
provveduto a informare di ciò F__________.
5.
Ora, tutte queste censure sono
carenti nella motivazione e pertanto irricevibili (art. 311 CPC). Sul tema dell’asserito
vizio di forma del doc. I, l’appellante non illustra le norme di diritto
italiano di cui pretende l’applicazione e non si confronta con il giudizio di
primo grado (ivi compreso il rinvio all’art. 124 LDIP). Ciò a prescindere dal
fatto che egli nemmeno distingue fra il negozio giuridico in quanto tale, ove
la cessione delle quote è stata promessa (cosiddetto “Verpflichtungsgeschäft”)
e il relativo atto dispositivo (“Verfügungsgeschäft”, ovvero le
formalità necessarie ad attuare il trapasso), e che l’invocazione del vizio di
forma dopo aver attestato il pagamento integrale del prezzo, l’adempimento del
contratto da parte di AO 1 e il proprio impegno a eseguire quanto prima il trasferimento
potrebbe addirittura costituire un abuso di diritto. Proprio questo vincolante
obbligo di consegna, confermato da M__________ (doc. N), attestato a più
riprese da AP 1 con i doc. L, M e 5 (anche nei confronti di F__________,
sapendo che egli era divenuto il nuovo azionista dell’attrice) e privo di
qualsivoglia condizione o presupposto di validità, è completamente trascurato
nel gravame, in violazione dell’onere di motivazione. La tesi appellatoria
secondo cui il trasferimento delle quote costituiva una semplice facoltà in
capo ad A__________ SA è pertanto del tutto errata. Questa conclusione nemmeno
può essere smentita dal rinvio dell’appellante ai doc. EE e 19 e alle modalità
di contabilizzazione del negozio (quale prestito). Egli omette di considerare
l’accertamento pretorile (contenuto nelle richiamate motivazioni della
decisione di cui all’inc. OR.2019.36) secondo cui il conteggio interessi è
stato prontamente rettificato da AO 1 (v. doc. MM), che ha ricondotto l’errore proprio
all’atteggiamento assunto dal proprio organo; detto altrimenti, AP 1 non può
invocare, a supporto della sua posizione, una contabilizzazione da lui stesso
voluta e implementata allorché era organo di AO 1 e si rifiutava di dare
seguito alla compravendita malgrado ciò contrastasse con i diritti di quella
società e con le rivendicazioni del suo azionista F__________. D’altronde, l’appellante
mostra di essere ben consapevole che la controparte non intendeva accettare la
restituzione della somma bensì pretendeva la consegna delle quote, ciò che
emerge anche dall’interrogatorio di M__________ riportato nella decisione di
prima sede (p. 5). Ne deriva che il giudizio impugnato resiste alla critica su
questo aspetto.
6.
Con il gravame l’appellante,
dopo aver evidenziato di non aver partecipato alle trattative fra gli azionisti
delle due società che hanno condotto alla stipulazione dei vari accordi e di
essersi limitato a eseguire quanto da loro desiderato, sostiene di non aver
violato alcun suo dovere. A suo modo di vedere egli, dopo la revoca del mandato
di trasferimento da parte di M__________, non aveva alcun margine d’azione, non
potendo finalizzare la cessione delle quote senza l’autorizzazione
dell’assemblea generale di A__________ SA e senza esporsi al rischio di azioni
risarcitorie da parte di quella società. Egli avrebbe dunque fatto l’unica cosa
possibile, ovvero salvaguardare il credito di AO 1 mediante una sua regolare
contabilizzazione. L’appellante aggiunge che L__________ Srl aveva a quel tempo
svariate posizioni debitorie e non era redditizia (sicché il valore della
società indicato dalla controparte sarebbe errato) e che nel frattempo il suo
indebitamento è stato ridotto da terzi, per cui il ritardo nel trasferimento
delle quote neppure creerebbe un danno all’attrice bensì casomai un vantaggio. Anche
l’autorità penale avrebbe del resto concluso che quest’ultima non ha subito
alcun pregiudizio, tant’è che ha abbandonato il procedimento promosso nei
confronti suoi e di M__________. Infine, l’appellante sostiene che l’importo di
fr. 11'400.- di cui ai doc. S e T non costituisce un danno della controparte,
dal momento che le fatture di A__________ Srl sono state emesse nei confronti di
F__________, come pure che anche le ulteriori poste di danno sono prive di un
nesso di causalità con il suo agire dal momento che non aveva nessuna
possibilità di trasferire le quote in oggetto.
7.
Anche queste censure non
possono condurre a una modifica della decisione di prima sede. Innanzitutto,
l’appellante non spiega perché il decreto di abbandono del procedimento penale
(peraltro oggetto d’impugnazione) dovrebbe dimostrare l’assenza di danni per AO
1.
o perché la situazione finanziaria di L__________ Srl dovrebbe influire sulle
posizioni di danno rivendicate in questa procedura, che riguardano piuttosto le
iniziative messe in atto dall’attrice onde sostituirlo quale amministratore ed
entrare in possesso delle quote sociali. Aggiungasi che la situazione
contraddittoria in cui egli si è venuto a trovare altro non è che il frutto
della sua doppia rappresentanza di parti in contrasto fra loro e dunque del
conflitto di interessi creatosi, e dal quale ha omesso di sottrarsi. Il
medesimo inoltre non si confronta con il rimprovero pretorile secondo cui egli
non solo ha seguito gli interessi di una società a discapito dell’altra, ma ha
oltretutto inopportunamente trascurato i suoi doveri di organo, aderendo alle
istruzioni dell’azionista M__________ malgrado queste fossero contrarie alle
obbligazioni assunte da A__________ SA, laddove in realtà avrebbe dovuto
privilegiare queste ultime e i diritti di AO 1. L’appellante del resto non
spiega quanto tempo sia trascorso fra l’allestimento dei doc. L, M, N e 5 e la
revoca del mandato da parte di M__________, per cui neppure si può escludere
che egli, in caso di agire solerte e tempestivo, avrebbe potuto trasferire le
quote prima ancora che ciò si ponesse in contrasto con le indicazioni del
citato azionista. Anche le considerazioni concernenti il nesso causale fra il
suo comportamento e gli importi riconosciuti dal Pretore sono destinate
all’insuccesso, in quanto prive di una debita motivazione e di un confronto con
la natura dei danni in questione (e dunque irricevibili). Ad ogni modo la
decisione pretorile appare condivisibile giacché, in assenza di migliori
spiegazioni, si può senz’altro ritenere che qualora AP 1 (di professione
avvocato) avesse correttamente tutelato AO 1, quest’ultima non avrebbe dovuto né
ricorrere a dei professionisti al fine di sostituirlo con un nuovo
amministratore e riprendere il suo mandato, né avvalersi di altri legali onde
cercare di entrare in possesso delle quote. Quanto all’intestazione delle
fatture doc. S e T, la censura non è stata sollevata nell’ambito degli allegati
introduttivi di prima sede ed è dunque tardiva. In ogni caso, considerato che le
relative prestazioni sono state eseguite quando AP 1 era amministratore unico
di AO 1 e riguardavano la sua sostituzione forzata, l’invio delle fatture a F__________
(che comunque ha annunciato l’intenzione di ottenere un rimborso dalla sua società,
cfr. doc. U) non sorprende. In siffatte circostanze, tale posta di danno può essere
riconosciuta.
8.
In conclusione, l’appello
dev’essere respinto nella (limitata) misura della sua ricevibilità, con
conseguente conferma della decisione impugnata.
9.
Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 43'369.-
(determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale),
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese
processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 5’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.
5.
RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello 14 settembre 2022 di AP 1 è respinto, nella misura
della sua ricevibilità.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 5’000.-,
sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per
ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).