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Decisione

12.2022.121

Compravendita di quote sociali, esecuzione del contratto, consegna delle quote

29 novembre 2022Italiano19 min

quale azionista e beneficiario economico __________ K__________ sino a fine 2016 e successivamente F__________)

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.121

Lugano

29 novembre 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. OR.2019.36 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 4 marzo 2019 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP 1

(già __________)

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta a trasferirle immediatamente la quota pari al 50% del

capitale sociale della L__________ Srl, con la comminatoria dell’art. 292 CPS,

nonché di versarle un importo ancora da stabilire (quantificato in sede di

conclusioni scritte in fr. 67'064.35);

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente

accolto con decisione 22 luglio 2022, condannando AP 1 a consegnare a AO 1 le

suddette quote sociali (con la comminatoria dell’art. 292 CPS) e a versarle fr.

2'870.20 oltre interessi del 5% dal 4

marzo 2019;

appellante la convenuta con atto di appello del 14 settembre 2022, con cui ha

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente

la petizione della controparte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre l’attrice con risposta 25 ottobre 2022 ha

postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 13 giugno 2014 la

società AO 1 di Lugano (avente quale amministratore unico G__________ sino a

maggio 2017 e successivamente, sino a maggio/giugno 2018, A__________, nonché

quale azionista e beneficiario economico __________ K__________ sino a fine 2016 e successivamente F__________)

ha stipulato con M__________ __________ SA (società pure con sede a Lugano e

avente quale amministratore unico A__________) il contratto di cui al doc. E,

secondo cui la prima si impegnava a versare alla seconda un mutuo fruttifero di

€ 9'045'676.50, di cui € 3'000'000.- entro il 30 giugno 2014, € 3'000'000.-

entro il 31 dicembre 2014 ed

€ 3'045'676.50 entro il 30 giugno 2015 (art. 2 e 3), e

la seconda offriva in pegno, quale garanzia per la restituzione dell'importo

mutuato, la partecipazione da lei

detenuta pari al 50% del capitale sociale della società L__________ Srl, __________

(art. 4) e si riservava altresì la possibilità di estinguere il suo debito

trasferendo alla controparte la titolarità delle suddette quote sociali (art.

5.4).

In data

9 aprile 2015 le parti hanno concluso un nuovo accordo (doc. G) secondo cui: AO

1 aveva l’obbligo di versare a M__________ SA € 3'000'000.- entro il 30 giugno 2014 ed € 3'045'676.50 entro il 30

giugno 2015 e quest’ultima quello

di trasferire alla controparte, al termine dell’operazione, il 50% delle quote

sociali di L__________ Srl (clausola n. 1); AO 1 aveva fino a quel momento

versato unicamente la prima rata di € 3'000'000.- (clausola n. 2); le parti erano d’accordo di sospendere i

pagamenti (clausola n. 3); M__________ SA si impegnava a consegnare alla

controparte, dopo il 30 giugno 2015, il 24.80% delle suddette quote sociali

oppure il 50%, in caso di esecuzione integrale di questo accordo (clausola n.

4).

Fra i mesi di giugno-luglio 2015, a seguito di

fusione, la società S__________ SA (qui di seguito anche solo: “S__________”),

con sede a Lugano, ha ripreso gli attivi e i passivi della M__________ SA. Detta

società (che nel 2019 ha modificato la propria ragione sociale in “AP 1”) aveva

A__________ quale amministratore unico e M__________ quale beneficiario

economico e azionista (ritenuto che a inizio 2020 quest’ultimo è divenuto pure

presidente del CdA, mentre A__________ ha assunto il ruolo di amministratore

delegato).

B.

Il 17 ottobre 2017 S__________ (tramite A__________) ha

dichiarato di aver ricevuto da AO 1 l'importo di € 6'045'680.-, rappresentante

l'intero prezzo di compravendita del 50% delle quote di L__________ Srl (doc. H).

Con scritto di pari data (doc. I) A__________ ha pertanto confermato a F__________

il pagamento integrale del prezzo della compravendita da parte di AO 1, di

essere stato incaricato dall'azionista di S__________ (M__________) di

consegnarle le quote sociali (v. anche doc. L) e di voler eseguire l’incarico

il prima possibile.

C.

Malgrado ciò, e

nonostante il sollecito inoltrato da AO 1 per il tramite del suo patrocinatore il

27 giugno 2018 (doc. M), la consegna non è avvenuta. A__________, per conto di S__________, con scritto 9 luglio 2018 ha osservato

che un trasferimento non era al momento possibile, siccome: un cambio di

controllo della società L__________

Srl esigeva l’approvazione delle sue banche finanziatrici (che non era stata

concessa); il prezzo di vendita del 50% delle quote era stato ridotto a €

6'045'680.- “per motivi compensatori” ovvero per tener conto di una

prospettata operazione immobiliare a __________ che vedeva coinvolto F__________ ma che non era andata a buon fine, sicché

il prezzo doveva essere ripristinato in € 9'045'676.50; vi erano questioni ancora da chiarire

relative al finanziamento di L__________ Srl (esposizioni debitorie), alla

provenienza dei fondi del signor K__________ e a un danno subito dal gruppo S__________

riconducibile all’azionista di AO 1 (doc. N). Il 17 luglio 2018, quest’ultima

ha contestato le posizioni assunte dalla controparte (doc. P).

D.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire (doc. C), con petizione 4 marzo 2019 (inc. OR.2019.36) AO 1 ha convenuto S__________ SA innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano (Sezione 1), postulando di condannarla a

trasferire immediatamente in suo favore la quota pari al 50% del capitale sociale

della L__________ Srl, con la comminatoria dell’art. 292 CPS, e a versarle un

importo non ancora quantificato (e da stabilire mediante istruttoria) a titolo

di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento (danno per il ritardo),

oltre interessi di mora del 5% dalla data di inoltro della petizione.

Con risposta 11 luglio 2019 la convenuta (che nel

frattempo aveva mutato la propria ragione sociale in AP 1) si è opposta alla petizione postulandone

l’integrale reiezione.

Con replica 11 settembre 2019 e duplica 14

ottobre 2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni,

ciò che hanno pure fatto, dopo esperimento dell’istruttoria, nelle loro

conclusioni scritte (cfr. conclusioni 29 gennaio 2021 dell’attrice, che ha ivi quantificato

la propria pretesa risarcitoria in fr. 67'064.35 oltre interessi del 5% dalla

data di inoltro della petizione, e conclusioni 1° febbraio 2021 della

convenuta).

In sostanza, l’attrice ha osservato che fra le

parti è venuta in essere una compravendita perfettamente valida e vincolante avente

quale oggetto le quote sociali qui in discussione, che il relativo prezzo (ridotto

a € 6'045'680.- siccome i rimanenti €

3'000'000.- erano stati oggetto di un affare separato in Iran) è stato da lei integralmente pagato (come

peraltro ripetutamente confermato dalla controparte), che AP 1 si è resa

colpevole di un inadempimento contrattuale e che ciò le ha causato svariate

spese, generate dalla necessità di chiarire la fattispecie e trovare soluzioni

atte a risolvere la controversia.

La convenuta ha invece contestato qualsiasi

inadempienza. Premesso che le parti non hanno mai inteso sostituire il

contratto di mutuo con un contratto di compravendita, quanto piuttosto

completarlo fornendo una garanzia di adempimento (nel senso che esso, in caso

di mancato rimborso, si sarebbe tramutato in una compravendita), secondo la

medesima il prezzo delle quote sociali è sempre rimasto pari a € 9'045'676.50;

semplicemente, le parti avevano dato per scontato che i rimanenti € 3'000'000.-

sarebbero stati oggetto di una pattuizione separata (che prevedeva la

compensazione dell’importo con un credito vantato da F__________ nei confronti di

M__________ concernente un’operazione immobiliare in Iran). La controparte non

avrebbe tuttavia fatto fronte ai propri obblighi contrattuali, giacché le ha

unicamente versato € 6'045'680.- omettendo di estinguere il

rimanente debito di € 2'999'996.50. Anzi, M__________ vanterebbe nei

confronti di F__________ un credito ben maggiore (oltre €

40'000'000.- derivanti da una serie di inadempienze contrattuali). La convenuta

ha altresì sottolineato che detti accordi (peraltro nulli per vizio di forma, siccome

il trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata

presuppone, secondo il diritto italiano, un contratto stipulato nella forma

autentica), partivano dal presupposto che l’unico beneficiario economico di AO

1 fosse __________ K__________ e non F__________ (persona non gradita agli

Istituti di credito che avevano a suo tempo finanziato L__________ Srl), evidenziando

l’impossibilità di attuare il trasferimento delle quote e riprendendo le

argomentazioni già espresse da A__________ nello scritto doc. N.

E.

Parallelamente alla presente

procedura, AO 1 ha richiesto e ottenuto l’adozione di provvedimenti cautelari nei

confronti di AP 1 volti essenzialmente a vietarle di disporre delle suddette

quote di L__________ Srl e di permettere modifiche del suo capitale sociale

(cfr. decisione del 18 ottobre

2019 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, inc. CA.2019.289 e

decisione di questa Camera del 6 aprile 2020, inc. 12.2019.219), e ha avviato un’ulteriore causa giudiziaria nei confronti del suo

ex amministratore unico A__________ avente quale oggetto una pretesa

risarcitoria di almeno fr. 78'864.35

(inc. OR.2019.25

della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1).

F.

Per quanto riguarda la

presente causa (inc. OR.2019.36), con decisione 22 luglio 2022 il Pretore ha parzialmente

accolto la petizione, ordinando ad AP 1 di consegnare ad AO 1 le rivendicate

quote sociali (con la comminatoria dell’art. 292 CPS) e di versarle fr.

2'870.20 oltre interessi del 5% dal 4 marzo 2019, ponendo le spese processuali,

di complessivi fr. 57'500.- a carico dell’attrice nella misura del 2% e della

convenuta nella misura del 98% e condannando altresì la seconda a versare alla

prima fr. 118'500.- a titolo di ripetibili.

Contestualmente, con separata decisione di pari data,

il Pretore ha altresì parzialmente accolto la petizione di AO 1 nei confronti di

A__________ (inc. OR.2019.25) nella misura di fr. 43'369 oltre interessi.

G.

Con appello 14 settembre 2022 AP

1 si è aggravata contro il giudizio pretorile di cui all’inc. OR.2019.36,

postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione

della controparte, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc.

12.2022.121).

Con risposta 25 ottobre 2022 AO 1 si è opposta al

gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

H.

Anche la parallela decisione

del Pretore nell’inc. OR.2019.25 è stata impugnata (da parte di A__________),

ed è oggetto dell’inc. 12.2022.120 di questa Camera, evaso contestualmente alla

presente procedura.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore (stabilito dal Pretore in € 6'045'676.50 e

non contestato in questa sede, laddove vi sarebbe da tenere in considerazione

anche il valore della pretesa risarcitoria di fr. 67'064.35) supera agevolmente

la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 14 settembre 2022 contro la decisione 22 luglio

2022.

è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così com’è tempestiva

la risposta 25 ottobre 2022 dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite

e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. Al

riguardo, si può sin da subito osservare che una buona parte del gravame non

adempie a questi presupposti.

3.

Con la decisione impugnata il

Pretore, premesso che la revoca del “mandato” di trasferimento delle quote da

parte di M__________ (doc. L) non è dimostrata a livello documentale, che A__________

avrebbe quantomeno dovuto pretendere da quest’ultimo una certificazione scritta

del suo volere (visti i valori in gioco) e informare di ciò F__________, ha

osservato che il comportamento della convenuta nei confronti dell’attrice

costituisce un’unilaterale disdetta (rispettivamente annullamento e/o

dichiarazione di nullità) del contratto di compravendita dopo aver già

incassato il prezzo in violazione degli obblighi precedentemente assunti. Ciò

siccome le tesi difensive (peraltro contraddittorie fra loro) esposte da A__________

(che non ha invocato un inadempimento contrattuale da parte di AO 1, bensì l’impossibilità

di trasferimento delle quote a causa della posizione assunta dalle banche

finanziatrici di L__________ Srl), da M__________ (che nel suo interrogatorio

ha fornito una spiegazione diversa, cfr. verbale del 13 novembre 2020, p. 2) e da

AP 1 (che nella sua risposta, a p. 10, ha sollevato il tema dell’inadempimento

e la disponibilità a formalizzare il trapasso delle quote non appena la

controparte avesse rispettato i propri obblighi) sono del tutto inconferenti

nell’ambito degli impegni assunti dalla convenuta. Questioni come le

caratteristiche del beneficiario economico di AO 1, la sua accettazione da

parte del sistema bancario italiano, il finanziamento di L__________ Srl o la

ripresa dei suoi debiti nonché eventuali operazioni immobiliari in __________

esulano difatti dai contratti stipulati fra le parti (ove non ve ne è alcuna

menzione), sicché il tentativo della convenuta di introdurre nel contratto (a

posteriori e unilateralmente) delle condizioni o delle variabili mai pattuite

non può essere tutelato. In particolare, il primo giudice ha osservato che il

contratto 9 aprile 2015 (da

ritenersi valido visto l’ossequio della forma scritta prevista dalla legge

svizzera quale diritto alternativamente applicabile, cfr. art. 124 cpv. 1 LDip

e art. 785 cpv. 1 CO) sostituisce il precedente accordo 13 giugno 2014 e costituisce una compravendita delle quote a un prezzo

di € 6'045'676.50; ulteriori documenti (doc. H e I), allestiti da A__________

quale rappresentante legale della convenuta e pertanto per essa perfettamente

vincolanti (art. 718 CO) confermano questo importo, il suo pagamento integrale (per

cui anche la questione relativa all’origine dei fondi utilizzati è superata) e

l’impegno di trasferire le quote al più presto, peraltro in un momento in cui F__________

era già divenuto il nuovo azionista di AO 1 (come noto a tutte le parti coinvolte).

Secondo gli accertamenti pretorili, dette circostanze non possono essere

sovvertite né dall’invio alla convenuta, in data 29 novembre 2019, del

conteggio interessi di cui al doc. 19 (prontamente rettificato da AO 1 il 12

dicembre 2019, cfr. doc. LL), né dagli interrogatori di M__________ e A__________

(privi di valore probatorio). Rilevato che la convenuta neppure ha dimostrato

l’esistenza di un vizio di volontà e la sua invocazione tempestiva ai sensi

dell'art. 31 CO, il primo giudice ha concluso che la medesima dev’essere tenuta

alla consegna delle quote sociali compravendute e al versamento di un

risarcimento danni (danno per il ritardo) sulla base degli art. 103 e 107 cpv.

2.

CO, quantificato in fr. 538.50 (doc. T) e fr. 2'870.20 (doc. U).

4.

Con l’impugnativa,

l’appellante rimprovera innanzitutto al Pretore di avere accertato che la

revoca del mandato (doc. L) di trasferimento delle quote da parte di M__________

non è stata dimostrata, ritenuto che essa poteva avvenire in ogni tempo e in

ogni forma (anche in via orale, come nel caso concreto) ed è attestata dagli

interrogatori dello stesso M__________ e di A__________. L’appellante critica

altresì il primo giudice per avere accertato l’esistenza di una sua disdetta o

annullamento del contratto senza però conseguentemente concludere che AO 1 non

può pretenderne l’adempimento.

Queste

censure non possono tuttavia sovvertire il giudizio di primo grado, essendosi

il Pretore limitato a evidenziare che A__________ ha omesso di pretendere una

formalizzazione scritta della revoca e di comunicarla a F__________,

rispettivamente che con il suo comportamento AP 1 ha in realtà tentato di

sottrarsi unilateralmente ai propri impegni contrattuali, senza un valido

motivo. Sul tema si ritornerà nei prossimi considerandi.

5.

L’appellante non può essere

seguita neppure quando sostiene che il contratto 9 aprile 2015 non ha rimpiazzato quello precedente del

13.

giugno 2014 bensì ne costituiva un semplice complemento mediante il quale forniva alla

controparte una garanzia di adempimento (attraverso la possibilità di diventare

proprietaria delle quote sociali in caso di mancata restituzione del mutuo),

che la natura del contratto è rimasta invariata, che il prezzo delle quote è

sempre ammontato a € 9'045'676.50 e che una parte del medesimo (€

3'000'000.-) era da corrispondere nell’ambito di un’operazione immobiliare in __________

(come avrebbero attestato nei loro interrogatori sia M__________, sia A__________

e F__________). A prescindere dal fatto che A__________ non ha preteso un

inadempimento del contratto 9

aprile 2015 da parte di AO 1 (ma casomai un ritardo nel pagamento delle rate

del mutuo originario del 13 giugno 2014,

cfr. verbale del 20 febbraio 2020, p. 5) e che secondo F__________ l’importo di € 3'000'000.- riguardava una pattuizione separata

e nel frattempo risolta (verbale del 29 gennaio 2020, p. 2, 5 e 7), la

questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, dal momento che

le censure appellatorie non si confrontano debitamente con il giudizio

impugnato e sono dunque carenti nella motivazione. E meglio, l’appellante non considera

che già il doc. E conteneva una garanzia di adempimento legata alle quote

sociali di L__________ Srl e che pertanto il successivo contratto doc. G doveva avere uno scopo diverso. Essa neppure

contesta che quest’ultimo è perfettamente valido, né che l’esistenza della

compravendita, l’ammontare del prezzo, il suo integrale pagamento e il suo derivante

dovere di consegnare le quote sono confermati dai doc. H e I (oltre che dal

doc. L), né che tali documenti sono per lei vincolanti e non possono essere

unilateralmente ritrattati. Parimenti, invano l’appellante pretende che il

contratto fra le parti sia rimasto un mutuo avvalendosi del doc. 19 (conteggio

interessi) e sostenendo che la successiva rettifica (doc. LL) non muterebbe

alcunché: trattasi della riproposizione di una tesi soggettiva priva di

spiegazione e posta in contrapposizione al giudizio pretorile, ciò che non

soddisfa i requisiti di motivazione dettati dall’art. 311 CPC.

6.

L’appellante torna poi a

ribadire che il trasferimento delle quote, inizialmente prospettato, non ha

potuto essere attuato da una parte per il mancato accordo delle parti sul

pagamento tramite compensazione dei rimanenti € 3'000'000.- e dall’altra per il

mutamento dell’azionista e beneficiario economico di AO 1. Per quanto riguarda

il prezzo e l’adempimento del contratto da parte di AO 1, si rinvia a quanto

appena esposto al considerando precedente. Relativamente agli ostacoli al

trasferimento delle quote, ancora

una volta, l’appellante ripropone acriticamente una propria tesi senza

contestare che gli accordi fra le parti non erano subordinati a presupposti o

condizioni di validità e senza sostanziare né un vizio di volontà, né un’impossibilità

oggettiva di adempimento (art. 119 CO), ritenuto che gli eventuali interessi di

L__________ Srl non sono d’interesse nella presente procedura. Anche su questo

punto, il gravame è irricevibile (art. 311 CPC) nonché privo di fondamento.

7.

Per tutti questi motivi, la

decisione del Pretore di ritenere AP 1 vincolata dagli impegni presi mediante i

doc. G, H e I resiste alla critica e dev’essere confermata. Ne deriva l’obbligo

per la medesima di provvedere alla consegna delle quote sociali, nonché di

versare alla controparte il risarcimento stabilito dal primo giudice (che con

il gravame non viene più menzionato o messo in discussione).

8.

A titolo di precisazione si

può infine osservare che alla p. 10 del giudizio impugnato, il Pretore ha

stabilito che la pretesa risarcitoria riconosciuta si compone di fr. 538.50

(doc. T) e di fr. 2'870.20 (doc. U), sennonché il dispositivo pretorile n. 1 menziona

unicamente l’importo di fr. 2'870.20. Considerato tuttavia che AO 1 non ha sollevato

appello o appello incidentale e che, laddove la discrepanza sia imputabile a

una mera svista, la rettifica (art. 334 cpv. 1 CPC) è di competenza del giudice

che ha emanato la decisione in questione, la circostanza non può influire

sull’esito dell’odierno giudizio.

9.

In conclusione, l’appello

dev’essere integralmente respinto nella misura della sua (limitata)

ricevibilità, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla

base di un valore litigioso di almeno € 6'045'676.50, determinante

anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali,

fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 65’000.-. Le

ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 nonché 13

cpv. 1 RTar, tenuto conto del presumibile dispendio di tempo incorso al

patrocinatore dell’appellata per lo studio del gravame e la redazione della

risposta di 6 pagine (dispendio complessivo: ca. 10 ore) e dell’importanza

della lite (valore litigioso), e opportunamente ridotte in considerazione della

sproporzione fra l’onorario calcolato sulla base delle tariffe di cui all’art.

11.

RTar e le prestazioni eseguite, sono quantificate in fr. 15’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 14 settembre 2022 di AO 1 è respinto, nella misura

della sua ricevibilità.

2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 65’000.-,

sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 15’000.- per

ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).