12.2022.123
Promessa di donazione
25 gennaio 2023Italiano22 min
dott. AP 1 è entrato in contatto con la famiglia di A__________ e J__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.123
Lugano
25 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2021.72 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 – promossa con petizione 20 aprile 2021 da
AP
1
patrocinato dall' PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall' PA 2
con cui l'attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'000'000.- oltre interessi del
5% dal 29 gennaio 2021, protestate spese processuali (comprese quelle della
procedura di conciliazione) e ripetibili;
domanda avversata dal
convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 11 luglio 2022, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 40'000.- per ripetibili;
appellante l'attore
con atto di appello 14 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di annullare il medesimo e rinviare gli atti al Pretore per
procedere con l'istruttoria sugli ulteriori temi di causa oggetto di
contestazione, tenuto conto dell'accertamento vincolante secondo cui, dal
profilo dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli
ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono
in concreto valida promessa di donazione, da lui accettata, di J__________ __________
(deceduta il 2 gennaio 2019, alla quale sono subentrati in qualità di eredi i
figli AO 1 e F__________ __________) in proprio favore per l'importo (non
cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-, protestate spese
e ripetibili di secondo grado;
mentre il convenuto, con
risposta 8 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello, in ordine e nel
merito, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
vista la richiesta 28
novembre 2022 dell'appellante di assegnare alla controparte un termine per
rimuovere dalla risposta all'appello alcuni passaggi ritenuti sconvenienti, con
l'avvertenza che in caso di mancato emendamento quel memoriale andava
considerato come non presentato;
constatata l'opposizione 19
dicembre 2022 del convenuto a tale richiesta che l'appellante ha invece
reiterato ed esteso il 12 gennaio 2023;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel corso degli anni
novanta e nell'ambito della sua attività professionale di medico radiologo, il
dott. AP 1 è entrato in contatto con la famiglia di A__________ e J__________ __________
(nata il 27 marzo 1925) sviluppando un rapporto di amicizia soprattutto con
quest'ultima durante la malattia del marito e dopo il di lui decesso.
B. Accompagnata da AP 1,
il 27 agosto 2014 J__________ __________ si è recata una prima volta presso la
Banca __________ di __________ e ha emesso un ordine di bonifico di fr.
200'000.- in favore di costui (doc. 14, allegato). La banca non ha tuttavia eseguito
l'ordine e ha cercato di distogliere la cliente dal suo proposito. Se non che J__________
__________ ha allestito, il 1° settembre 2014, uno scritto che avrebbe consegnato a AP 1 "in
busta chiusa da aprire dopo il suo decesso" (doc. 36), del seguente
tenore (doc. B):
__________, 1-9-2014
Dichiaro in
piena conoscenza di versare al dott. AP 1 la somma di
un milione di franchi svizzeri (1'000'000) per la
ricerca scientifica. Somma da
togliere
alla scadenza consecutiva del mio patrimonio depositato presso la
Banca __________.
In buona fede
(segue
la firma autografa)
Il 20 dicembre 2014
J__________ __________ ha quindi scritto all'istituto bancario invitando il
direttor __________ a effettuare il versamento "della prima tranche" di
fr. 250'000.- del bonifico destinato al dott. AP 1 (doc. 14, allegato). Nemmeno
in tale occasione la banca ha però dato seguito all'istruzione.
C. Dopo un ulteriore
rifiuto opposto dalla banca di consegnare, il 26 marzo 2015, alla cliente,
ancora accompagnata da AP 1, un cospicuo importo in contanti (apparentemente:
fr. 40'000.-), l'8 aprile 2015 i figli F__________ e AO 1 hanno formulato innanzi
all'Autorità regionale di protezione 8 (in seguito: ARP) un'istanza per la
nomina di un curatore in favore della madre (doc. 11) nel cui ambito è stato
sentito, il 12 maggio 2015, anche AP 1 (doc. 17). Gli esiti della procedura
dinanzi all'ARP non sono noti.
D. J__________
__________ è deceduta il 2 gennaio 2019. Al che AP 1 si è rivolto ai figli ed
eredi di lei, F__________ e AO 1, comunicando loro il contenuto dello scritto
1° settembre 2014 (sopra, lett. B). Sono in seguito sorte discussioni fra le
parti in merito all'esistenza e alla validità di una donazione.
E. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2021.50), con petizione 20 aprile 2021 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1
dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, postulandone la
condanna al pagamento di
fr. 1'000'000.- oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 2021, protestate
spese processuali (comprese quelle della procedura di conciliazione) e
ripetibili. In sintesi, l'attore ha fondato la sua richiesta sulla volontà di J__________
__________ di donargli
fr. 1'000'000.- da destinare alla
ricerca scientifica. Volontà che sarebbe stata espressa con specifico impegno
scritto del 1° settembre 2014 e che avrebbe dovuto essere concretizzata dagli
ordini di bonifico del 27 agosto e del 20 dicembre 2014 che la banca non ha
però eseguito.
F. Con risposta 10
giugno 2021 AO 1 si è opposto alla petizione proponendone l'integrale
reiezione. Contestata l'autenticità della dichiarazione 1° settembre 2014, il
convenuto ha in sostanza rilevato che le capacità cognitive e decisionali della
madre, alla quale nei giorni successivi alla sua visita in banca dell'agosto
del 2014 era stato riscontrato un "declino cognitivo incipiente"
(doc. 6), si erano ridotte al punto da non poter essere più considerata nel
pieno possesso delle sue facoltà. Ciò rendeva la contestata dichiarazione nulla
siccome viziata da errore essenziale e/o dolo, oltre che contraria alle leggi e
ai buoni costumi poiché l'accettazione di donazioni da parte di persone di
fiducia, quali i medici, era contraria alle norme deontologiche.
G. Con
replica 18 agosto 2021, duplica 22 settembre 2021, triplica spontanea 4 ottobre
2021 e quadruplica spontanea 25 ottobre 2021 le parti hanno ulteriormente
sostanziato le proprie antitetiche posizioni. Alle prime arringhe del 16
novembre 2021 esse hanno ribadito le proprie argomentazioni e hanno notificato
prove che il Pretore, fatta eccezione per i documenti già prodotti con gli
allegati preliminari, ha respinto con ordinanza 7 aprile 2022 chiudendo nel
contempo l'istruttoria. Alle arringhe finali del 24 maggio 2022 le parti hanno
mantenuto il loro punto di vista.
H. Con sentenza 11
luglio 2022 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali
di fr. 15'000.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr.
40'000.- per ripetibili.
I. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre
2022 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al
Pretore per procedere con l'istruttoria sugli ulteriori temi di causa oggetto
di contestazione, tenuto conto dell'accertamento vincolante secondo cui, dal
profilo dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli
ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono
in concreto valida promessa di donazione, in forma scritta e da lui accettata,
della defunta J__________ __________ in proprio favore per l'importo (non
cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-, protestate spese
e ripetibili di secondo grado.
L. Con risposta dell'8
novembre 2022 il convenuto ha proposto di respingere, in ordine e nel merito,
l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
M. Il
28 novembre 2022 l'appellante, ravvisando nella risposta della controparte
passaggi sconvenienti, se non diffamatori, ha chiesto a questa Camera di
assegnare al convenuto un termine per rimuovere dal memoriale i passaggi
incriminati, con l'avvertenza che in caso di mancato emendamento il memoriale andava
considerato come non presentato. Il convenuto si è opposto a tale richiesta il
19 dicembre 2022, mentre l'attore ha ribadito ed esteso la sua domanda il 12
gennaio 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal
valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni
(art. 311 CPC). Introdotto il 14 settembre 2022, ultimo giorno utile, contro la
decisione impugnata (notificata il 20 luglio 2022) l'appello è cosi tempestivo
in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Come sono tempestive la relativa
risposta dell'8 novembre 2022 (art. 312 CPC) e le successive repliche e
dupliche spontanee.
2.
Preliminarmente va
esaminata la richiesta dell'appellante di assegnare alla controparte un termine
– nel senso dell'art. 132 cpv. 1 CPC – per togliere dalla risposta all'appello
alcuni passaggi reputati sconvenienti, quanto meno nella misura in cui si
riferiscono ad aspetti di rilevanza penale. Per quanto è diretta contro
l'allegato 19 dicembre 2022 del convenuto, nondimeno, la richiesta si rivela
d'acchito irricevibile, l'interessato non menzionando con un minimo di precisione
i passaggi da emendare e accennando finanche a dichiarazioni fatte in prima
istanza che sfuggono però, di tutta evidenza, a una possibilità di sanatoria in
questa sede. Per quel che è invece delle contestate allegazioni nel memoriale
di risposta dell'8 novembre 2022 (fra cui: "illecito configurabile quale
circonvenzione di incapace e meglio, per il diritto svizzero, un tentativo di
truffa"; "principale risultanza di causa è lo sfruttamento dello
stato psichico confuso ingenerato dal AP 1 nell'anziana, per suo interesse, con
comportamento illecito, siccome riferibile anche a reati di usura e di
coazione"), la questione è più delicata. Non si disconosce che tali
affermazioni sono oggettivamente suscettibili di recare pregiudizio all'onore
dell'attore. Nulla induce tuttavia a ritenere che esse non siano pertinenti all'oggetto
della lite, trascendano l'ambito di quanto poteva apparire necessario per una
legittima difesa degli interessi del cliente o siano inutilmente offensive o
propagate in mala fede (Bohnet in:
Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 20 ad art. 132 con richiami
alla giurisprudenza; cfr. sulla possibilità di una critica oggettiva cfr. pure Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol.
I, n. 12 ad art. 132). Senza contare che "pesanti accuse di
illecito penale" erano già state addotte dal convenuto in prima sede (v.
ad esempio: replica, pag. 27) ma non avevano provocato alcuna richiesta di
emendamento dell'attore. Ciò posto, non v'è spazio per un intervento in
sanatoria come postula l'appellante. Giova quindi passare senza ulteriore
indugio all'esame dell'appello.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'attore fondava la sua pretesa
sulla dichiarazione 1° settembre 2014 (doc. B) ch'egli qualificava come promessa
di donazione o, in subordine, come legato nel senso dell'art. 484 CC. Con
riferimento alla prima eventualità, il Pretore ha ricordato che l'esigenza della
forma scritta (art. 243 cpv. 1 CO) serve soltanto a proteggere il donatore, sicché
l'accettazione della promessa di donazione può avvenire anche per atti
concludenti (art. 13 CO) o, se la donazione non comporta alcun obbligo né oneri
per il donatario, tacitamente (art. 6 CO). Per ammettere un'accettazione per
atti concludenti o tacita – ha soggiunto il primo giudice – il donatario
dev'essere però a conoscenza della promessa di donazione quando il donatore è
ancora vivo. A fronte dell'argomento dell'attore che sosteneva di essere stato
a conoscenza della promessa di donazione e di averla accettata accompagnando J__________
__________ in banca per l'esecuzione del versamento della prima tranche
nell'agosto del 2014, il Pretore ha rilevato in concreto che il 27 agosto 2014
non esisteva ancora una valida promessa di donazione, il doc. B essendo datato 1°
settembre 2014. Già per questo motivo quel giorno nessun contratto poteva
essersi perfezionato. Il fatto che l'attore abbia accompagnato J__________ __________
in banca per eseguire un primo bonifico in suo favore poteva semmai dimostrare
che egli era pronto ad accettare una donazione manuale dell'importo indicato
(fr. 200'000.-) ma non anche la volontà della signora di obbligarsi nei suoi
confronti a donargli complessivamente fr. 1'000'000.-, né la conoscenza di
questa volontà e la sua accettazione da parte del beneficiario. Certo, come
risultava da diverse allegazioni del convenuto, i figli di J__________ __________
erano a conoscenza del fatto che la madre fosse intenzionata a fare una o più
donazioni all'attore, ma non anche di una relativa promessa. E poiché
l'intenzione di effettuare donazioni non ha alcun effetto obbligatorio, ciò non
bastava per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione né la
conoscenza della stessa e la sua accettazione (sentenza impugnata, pag. 6
seg.).
Quanto all'obiezione
secondo cui J__________ __________ non avrebbe redatto né consegnato all'attore
il doc. B se non avesse voluto impegnarsi nei suoi confronti, il Pretore ha indicato
che il fatto che la defunta gli abbia consegnato il doc. B in busta chiusa da
aprire solo alla sua morte rafforzava piuttosto la convinzione che, fintanto
che era in vita, essa non voleva che costui venisse a conoscenza della volontà
di donargli fr. 1'000'000.-, il che escludeva l'ipotesi di un qualsiasi
accordo. Ne ha desunto, il Pretore, che AP 1 non aveva dimostrato di aver avuto
contezza del contenuto del doc. B prima del decesso di J__________ __________
né di aver mai accettato una sua eventuale promessa di donazione, di modo che
la pretesa andava respinta senza dover ulteriormente chiarire se la
dichiarazione di cui al doc. B configurasse effettivamente una promessa di
donazione né determinarsi sulle eccezioni di falso e di nullità sollevate dal
convenuto (loc. cit, pag. 7 seg.). Per il Pretore, infine, la menzionata
dichiarazione nemmeno integrava – per i motivi che non occorre ripercorrere, la
questione non essendo più litigiosa in appello – una disposizione a causa di
morte (pag. 8 seg.).
4.
L'appellante
esordisce con una esposizione della cronistoria e dello svolgimento
processuale, narrati dal suo punto di vista (memoriale, pag. 2 a 6). Privo di
ogni confronto con la sentenza impugnata, a tale proposito l'appello non ha
portata pratica e sfugge a ulteriore disamina.
5.
L'appellante rileva –
nella parte in diritto – che egli ha sì fondato la propria pretesa
principalmente sulla dichiarazione 1° settembre 2014 (doc. B), ma ha anche
precisato che la volontà e l'impegno della defunta di donargli l'importo
chiesto in causa erano stati espressi anche con gli ordini di bonifico
sottoposti alla banca che non li ha tuttavia eseguiti. Il Pretore avrebbe
correttamente esaminato se già alla visita in banca del 24 (recte: 27)
agosto 2014 J__________ __________ possa avere espresso la volontà di
impegnarsi con una promessa di donazione per mezzo dell'ordine di bonifico
sottoscritto quel giorno, ma avrebbe concluso erroneamente che un ordine di
bonifico può costituire di per sé soltanto una donazione manuale nel senso
dell'art. 242 CO. Questa tesi non terrebbe conto della giurisprudenza in
materia secondo cui un ordine di bonifico bancario che esprime l'intenzione di
donare integra una valida promessa di donazione. Ora, prosegue l'attore,
l'ordine di bonifico 27 agosto 2014 (doc. 14, allegato), oltre a ordinare alla
banca di versargli l'importo di fr. 200'000.-, indicava quale causale la
donazione ed esprimeva pertanto l'intenzione della signora __________ – che non
necessitava di essere espressamente indicata per scritto – di donargli detto importo.
Contrariamente all'opinione del primo giudice, pertanto, tale ordine di
bonifico andava considerato quale valida promessa di donazione ch'egli ha
chiaramente accettato per atti concludenti, avendo accompagnato la donatrice in
occasione della consegna dell'ordine di bonifico al direttor __________ (memoriale,
pag. 6 a 8).
Le medesime considerazioni
valgono – a mente dell'appellante – per l'ordine impartito (per fr. 250'000.-)
alla banca con lo scritto del 20 dicembre 2014 che il Pretore neppure avrebbe
considerato quantunque anch'esso sia stato addotto a sostegno della tesi
attorea. Anche in tal caso l'accettazione della promessa di donazione sarebbe
avvenuta per atti concludenti, lo scritto in questione essendogli stato
consegnato ed egli avendone avuto così piena contezza. Tali conclusioni
troverebbero riscontro altresì nelle dichiarazioni della controparte la quale
più volte (nella procedura davanti all'ARP e in quella giudiziaria) ha
confermato l'intenzione della defunta di donargli il predetto importo e la relativa
accettazione. L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato –
nonostante l'applicazione d'ufficio del diritto – questi elementi i quali,
unitamente allo scritto 1° settembre 2014 (doc. B), confermerebbero in modo
univoco la volontà e l'impegno di donare che J__________ __________ ha espresso
con gli ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 nonché l'accettazione
da parte sua per atti concludenti (loc. cit., pag. 8 seg.).
L'attore si duole inoltre
che il Pretore abbia ritenuto che la dichiarazione 1° settembre 2014 non
potesse integrare una promessa di donazione poiché consegnata in busta chiusa
da aprire solo dopo la morte della sua autrice. Anche a tale proposito
l'appellante lamenta la mancata presa in considerazione di quanto dichiarato
dalla controparte medesima riguardo alla "inequivocabile" volontà
espressa dalla defunta di donargli in vita l'importo in questione. Volontà che
era nota a tutti tanto da indurre i figli a intervenire presso la banca e l'ARP,
a conforto del fatto che J__________ __________ intendeva procedere con la
donazione già in vita. Quanto all'asserita volontà di quest'ultima di tenerlo
all'oscuro dell'intenzione di donargli l'importo in questione, l'appellante
rileva che l'onere della prova per questa tesi, non suffragata da elementi
concreti, gravava semmai sulla controparte. Onde la richiesta di annullare il
giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore – in virtù dell'art. 318
cpv. 1 lett. c n. 2 CPC – affinché proceda con l'istruttoria di causa sugli
ulteriori temi controversi, previo accertamento che, dal profilo
dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli ordini di
bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono valida
promessa di donazione (accettata) della defunta J__________ __________ in
favore di lui per l'importo (non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente
di
fr. 250'000.- (loc. cit., pag. 9 seg.).
6.
Nella misura in cui
postula il rinvio degli atti per procedere con l'istruttoria, l'appellante
perde di vista che il Pretore, con ordinanza del 7 aprile 2022, ha respinto
tutte le prove offerte dalle parti, a eccezione di quelle documentali già
prodotte agli atti, e ha chiuso l'istruttoria. Ora, non consta che le parti
abbiano contestato questo operato in prima sede, nemmeno nelle arringhe finali.
Né l'interessato discute minimamente tale provvedimento nel suo appello. A
parte ciò, egli non spiega quali sarebbero le misure istruttorie da adottare in
caso di rinvio della causa al primo giudice. Del tutto indeterminata, oltre che
incompatibile con la realtà processuale concreta, la richiesta di rinvio si
rivela pertanto inattuabile e già per questo irricevibile. Ma quand'anche si
prescindesse da ciò, l'appello non è destinato a miglior sorte, per quanto si
vedrà in appresso.
7.
A sostegno della
propria tesi, l'appellante, richiamandosi a quanto allegato con la replica di
prima sede (n. 7.3.4), assevera che la volontà e l'impegno di J__________ __________
di donargli l'importo chiesto in causa sarebbero stati espressi non soltanto
con la dichiarazione 1° settembre 2014 ma anche con gli ordini di bonifico
sottoposti alla banca. Da ciò egli desume che gli ordini di bonifico 27 agosto
2014.
e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono valida promessa di
donazione della defunta J__________ __________ a favore di lui per l'importo
(non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-. Se non che,
come obietta – invero laconicamente – la controparte che eccepisce una
inammissibile "mutazione dell'azione" (cfr. in particolare risposta
all'appello, pag. 14 seg. ad 7), l'attore trascura che in prima sede egli non
ha mai sostenuto che i due ordini di bonifico in questione integravano una
valida promessa di donazione, una tale qualifica essendo stata da lui stesso
riservata alla sola dichiarazione 1° settembre 2014. Né il Pretore ha vagliato
se già alla visita in banca del 27 agosto 2014 J__________ __________ possa
avere espresso la volontà di impegnarsi con una promessa di donazione per
mezzo dell'ordine di bonifico sottoscritto quel giorno, come insinua a
torto l'interessato. Che egli abbia dichiarato nella replica (pag. 23, n.
7.3.4) che la defunta avrebbe "mantenuto fino all'ultimo la propria
volontà e impegno di donare" anche per mezzo dei due noti ordini di bonifico,
non muta tale constatazione. Nel ricordato memoriale l'attore aveva infatti considerato
unicamente la dichiarazione 1° settembre 2014 alla stregua di una promessa
di donazione di J__________ __________ (nel senso dell'art. 243 CO), mentre
aveva qualificato gli ordini di bonifico come atti di esecuzione e
accettazione di quella promessa o tutt'al più come espressione – per
atti concludenti (cfr. al proposito DTF 105 II 104 consid. 3c) – della
volontà di donare
complessivamente
fr. 1'000'000.- (loc. cit.,
pag. 8 in basso, pag. 9 in basso, pag. 10, pag. 11 n. 4.1, pag. 17 n. 5.13,
pag. 20 n. 6.1 a 6.3, pag. 21 n. 7.1 e 7.2, pag. 23 n. 7.3.4, pag. 25 n. 9.2 e
9.4). Volontà che però, come ha accertato – senza contestazione – il Pretore
(sentenza impugnata, pag. 7 consid. 10), non dispiegava ancora effetti
obbligatori e non bastava per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di
donazione nel senso dell'art. 243 CO.
Che l'impostazione e le
allegazioni ricorsuali siano inammissibilmente nuove – siccome sfuggite al
contraddittorio in prima sede – nel senso dell'art. 317 CPC, dimostra per altro
il fatto che – contrariamente a quanto avvenuto in questa sede (memoriale, pag.
3.
seg.) – mai nelle comparse davanti al Pretore AP 1 si è chinato sul testo dei
due ordini di bonifico in rassegna, tant'è che egli neppure lo ha riprodotto
nei suoi allegati. In particolare l'interessato non ha mai fatto cenno, in
precedenza, alla causale dell'ordine del 27 agosto 2014 o alla possibilità che quell'ordine
contenesse una donazione e, di conseguenza, potesse configurare, da sé solo,
una promessa di donazione. Nella misura in cui invoca per la prima volta in
appello tale eventualità, l'appellante si avvale pertanto di fatti nuovi e
irricevibili che nulla gli impediva di addure già in prima sede. L'attore non
può dunque rimproverare al primo giudice di non avere considerato d'ufficio una
ipotesi ch'egli neppure aveva invocato. Al riguardo l'appello sfugge dunque
alla censura, all'attore dovendosi oltretutto ricordare che giudicare un
appello non significa rifare il processo di primo grado ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
8.
Per quel che è della
lamentata mancata presa in considerazione di quanto dichiarato dalla
controparte medesima riguardo alla "inequivocabile" volontà espressa
dalla defunta di donargli in vita "l'importo in questione", la
doglianza manca di consistenza. Non è vero che il Pretore non abbia minimamente
tenuto conto di quanto dichiarato dalla controparte medesima in merito alla
volontà espressa dalla defunta in vita e al fatto che tale volontà fosse nota a
tutti, tanto da indurre il convenuto, la di lui sorella e il loro legale a
intervenire presso la banca e l'ARP. Al proposito basta rinviare al giudizio
impugnato (pag. 7 consid. 10) in cui il Pretore, pur non disconoscendo che i
figli di J__________ __________ erano a conoscenza del fatto che la madre fosse
intenzionata a fare una o più donazioni all'attore, anche dell'ordine di
fr. 1'000'000.-, ha accertato che ciò non si riferiva a una relativa promessa
o comunque all'esistenza di un impegno vincolante della medesima e non bastava
dunque per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione nel senso
dell'art. 243 CO né la conoscenza della stessa e la sua accettazione da parte
dell'attore. Senza contare che con tale conclusione l'appellante non si
confronta nemmeno di scorcio, sicché su questo punto l'appello sfugge a
ulteriore disamina.
9.
Relativamente alla contestata
volontà di J__________ __________ di tenerlo all'oscuro dell'intenzione di
donargli l'importo in questione, che escludeva qualsiasi impegno o promessa di
donazione, e all'obiezione che l'onere della prova al riguardo non gravava su
di lui ma semmai sulla controparte, l'appellante dimentica che tale tesi del
primo giudice si fondava in realtà sulle sue proprie dichiarazioni, e più
precisamente sulla personale allegazione che la defunta gli avrebbe consegnato
il doc. B in busta chiusa da aprire solo dopo la sua morte (replica, pag. 25 n.
9.5; v. inoltre doc. 36). Ciò posto, la conclusione che ne ha tratto il primo giudice
– ispirandosi alla DTF 136 III 142 (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7, pag.
7.
seg. consid. 11 e 12) – resiste alla critica.
10.
Se ne conclude che, nei
limiti della sua ricevibilità, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri
processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 250'000.- (ovvero
sulla maggiore delle pretese, non cumulative, invocate in questa sede), determinante
anche per
un eventuale
ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 7'000.-
stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello 14 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 9'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla
controparte fr. 7'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).