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Decisione

12.2022.123

Promessa di donazione

25 gennaio 2023Italiano22 min

dott. AP 1 è entrato in contatto con la famiglia di A__________ e J__________ __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.123

Lugano

25 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa – inc. n. OR.2021.72 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 – promossa con petizione 20 aprile 2021 da

AP

1

patrocinato dall' PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall' PA 2

con cui l'attore ha chiesto

la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'000'000.- oltre interessi del

5% dal 29 gennaio 2021, protestate spese processuali (comprese quelle della

procedura di conciliazione) e ripetibili;

domanda avversata dal

convenuto e che il Pretore ha respinto con decisione 11 luglio 2022, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 15'000.- e le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere

alla controparte fr. 40'000.- per ripetibili;

appellante l'attore

con atto di appello 14 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di annullare il medesimo e rinviare gli atti al Pretore per

procedere con l'istruttoria sugli ulteriori temi di causa oggetto di

contestazione, tenuto conto dell'accertamento vincolante secondo cui, dal

profilo dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli

ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono

in concreto valida promessa di donazione, da lui accettata, di J__________ __________

(deceduta il 2 gennaio 2019, alla quale sono subentrati in qualità di eredi i

figli AO 1 e F__________ __________) in proprio favore per l'importo (non

cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-, protestate spese

e ripetibili di secondo grado;

mentre il convenuto, con

risposta 8 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello, in ordine e nel

merito, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

vista la richiesta 28

novembre 2022 dell'appellante di assegnare alla controparte un termine per

rimuovere dalla risposta all'appello alcuni passaggi ritenuti sconvenienti, con

l'avvertenza che in caso di mancato emendamento quel memoriale andava

considerato come non presentato;

constatata l'opposizione 19

dicembre 2022 del convenuto a tale richiesta che l'appellante ha invece

reiterato ed esteso il 12 gennaio 2023;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel corso degli anni

novanta e nell'ambito della sua attività professionale di medico radiologo, il

dott. AP 1 è entrato in contatto con la famiglia di A__________ e J__________ __________

(nata il 27 marzo 1925) sviluppando un rapporto di amicizia soprattutto con

quest'ultima durante la malattia del marito e dopo il di lui decesso.

B. Accompagnata da AP 1,

il 27 agosto 2014 J__________ __________ si è recata una prima volta presso la

Banca __________ di __________ e ha emesso un ordine di bonifico di fr.

200'000.- in favore di costui (doc. 14, allegato). La banca non ha tuttavia eseguito

l'ordine e ha cercato di distogliere la cliente dal suo proposito. Se non che J__________

__________ ha allestito, il 1° settembre 2014, uno scritto che avrebbe consegnato a AP 1 "in

busta chiusa da aprire dopo il suo decesso" (doc. 36), del seguente

tenore (doc. B):

__________, 1-9-2014

Dichiaro in

piena conoscenza di versare al dott. AP 1 la somma di

un milione di franchi svizzeri (1'000'000) per la

ricerca scientifica. Somma da

togliere

alla scadenza consecutiva del mio patrimonio depositato presso la

Banca __________.

In buona fede

(segue

la firma autografa)

Il 20 dicembre 2014

J__________ __________ ha quindi scritto all'istituto bancario invitando il

direttor __________ a effettuare il versamento "della prima tranche" di

fr. 250'000.- del bonifico destinato al dott. AP 1 (doc. 14, allegato). Nemmeno

in tale occasione la banca ha però dato seguito all'istruzione.

C. Dopo un ulteriore

rifiuto opposto dalla banca di consegnare, il 26 marzo 2015, alla cliente,

ancora accompagnata da AP 1, un cospicuo importo in contanti (apparentemente:

fr. 40'000.-), l'8 aprile 2015 i figli F__________ e AO 1 hanno formulato innanzi

all'Autorità regionale di protezione 8 (in seguito: ARP) un'istanza per la

nomina di un curatore in favore della madre (doc. 11) nel cui ambito è stato

sentito, il 12 maggio 2015, anche AP 1 (doc. 17). Gli esiti della procedura

dinanzi all'ARP non sono noti.

D. J__________

__________ è deceduta il 2 gennaio 2019. Al che AP 1 si è rivolto ai figli ed

eredi di lei, F__________ e AO 1, comunicando loro il contenuto dello scritto

1° settembre 2014 (sopra, lett. B). Sono in seguito sorte discussioni fra le

parti in merito all'esistenza e alla validità di una donazione.

E. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2021.50), con petizione 20 aprile 2021 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1

dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, postulandone la

condanna al pagamento di

fr. 1'000'000.- oltre interessi del 5% dal 29 gennaio 2021, protestate

spese processuali (comprese quelle della procedura di conciliazione) e

ripetibili. In sintesi, l'attore ha fondato la sua richiesta sulla volontà di J__________

__________ di donargli

fr. 1'000'000.- da destinare alla

ricerca scientifica. Volontà che sarebbe stata espressa con specifico impegno

scritto del 1° settembre 2014 e che avrebbe dovuto essere concretizzata dagli

ordini di bonifico del 27 agosto e del 20 dicembre 2014 che la banca non ha

però eseguito.

F. Con risposta 10

giugno 2021 AO 1 si è opposto alla petizione proponendone l'integrale

reiezione. Contestata l'autenticità della dichiarazione 1° settembre 2014, il

convenuto ha in sostanza rilevato che le capacità cognitive e decisionali della

madre, alla quale nei giorni successivi alla sua visita in banca dell'agosto

del 2014 era stato riscontrato un "declino cognitivo incipiente"

(doc. 6), si erano ridotte al punto da non poter essere più considerata nel

pieno possesso delle sue facoltà. Ciò rendeva la contestata dichiarazione nulla

siccome viziata da errore essenziale e/o dolo, oltre che contraria alle leggi e

ai buoni costumi poiché l'accettazione di donazioni da parte di persone di

fiducia, quali i medici, era contraria alle norme deontologiche.

G. Con

replica 18 agosto 2021, duplica 22 settembre 2021, triplica spontanea 4 ottobre

2021 e quadruplica spontanea 25 ottobre 2021 le parti hanno ulteriormente

sostanziato le proprie antitetiche posizioni. Alle prime arringhe del 16

novembre 2021 esse hanno ribadito le proprie argomentazioni e hanno notificato

prove che il Pretore, fatta eccezione per i documenti già prodotti con gli

allegati preliminari, ha respinto con ordinanza 7 aprile 2022 chiudendo nel

contempo l'istruttoria. Alle arringhe finali del 24 maggio 2022 le parti hanno

mantenuto il loro punto di vista.

H. Con sentenza 11

luglio 2022 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali

di fr. 15'000.- a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr.

40'000.- per ripetibili.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre

2022 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al

Pretore per procedere con l'istruttoria sugli ulteriori temi di causa oggetto

di contestazione, tenuto conto dell'accertamento vincolante secondo cui, dal

profilo dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli

ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono

in concreto valida promessa di donazione, in forma scritta e da lui accettata,

della defunta J__________ __________ in proprio favore per l'importo (non

cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-, protestate spese

e ripetibili di secondo grado.

L. Con risposta dell'8

novembre 2022 il convenuto ha proposto di respingere, in ordine e nel merito,

l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

M. Il

28 novembre 2022 l'appellante, ravvisando nella risposta della controparte

passaggi sconvenienti, se non diffamatori, ha chiesto a questa Camera di

assegnare al convenuto un termine per rimuovere dal memoriale i passaggi

incriminati, con l'avvertenza che in caso di mancato emendamento il memoriale andava

considerato come non presentato. Il convenuto si è opposto a tale richiesta il

19 dicembre 2022, mentre l'attore ha ribadito ed esteso la sua domanda il 12

gennaio 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal

valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). Introdotto il 14 settembre 2022, ultimo giorno utile, contro la

decisione impugnata (notificata il 20 luglio 2022) l'appello è cosi tempestivo

in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Come sono tempestive la relativa

risposta dell'8 novembre 2022 (art. 312 CPC) e le successive repliche e

dupliche spontanee.

2.

Preliminarmente va

esaminata la richiesta dell'appellante di assegnare alla controparte un termine

– nel senso dell'art. 132 cpv. 1 CPC – per togliere dalla risposta all'appello

alcuni passaggi reputati sconvenienti, quanto meno nella misura in cui si

riferiscono ad aspetti di rilevanza penale. Per quanto è diretta contro

l'allegato 19 dicembre 2022 del convenuto, nondimeno, la richiesta si rivela

d'acchito irricevibile, l'interessato non menzionando con un minimo di precisione

i passaggi da emendare e accennando finanche a dichiarazioni fatte in prima

istanza che sfuggono però, di tutta evidenza, a una possibilità di sanatoria in

questa sede. Per quel che è invece delle contestate allegazioni nel memoriale

di risposta dell'8 novembre 2022 (fra cui: "illecito configurabile quale

circonvenzione di incapace e meglio, per il diritto svizzero, un tentativo di

truffa"; "principale risultanza di causa è lo sfruttamento dello

stato psichico confuso ingenerato dal AP 1 nell'anziana, per suo interesse, con

comportamento illecito, siccome riferibile anche a reati di usura e di

coazione"), la questione è più delicata. Non si disconosce che tali

affermazioni sono oggettivamente suscettibili di recare pregiudizio all'onore

dell'attore. Nulla induce tuttavia a ritenere che esse non siano pertinenti all'oggetto

della lite, trascendano l'ambito di quanto poteva apparire necessario per una

legittima difesa degli interessi del cliente o siano inutilmente offensive o

propagate in mala fede (Bohnet in:

Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 20 ad art. 132 con richiami

alla giurisprudenza; cfr. sulla possibilità di una critica oggettiva cfr. pure Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol.

I, n. 12 ad art. 132). Senza contare che "pesanti accuse di

illecito penale" erano già state addotte dal convenuto in prima sede (v.

ad esempio: replica, pag. 27) ma non avevano provocato alcuna richiesta di

emendamento dell'attore. Ciò posto, non v'è spazio per un intervento in

sanatoria come postula l'appellante. Giova quindi passare senza ulteriore

indugio all'esame dell'appello.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'attore fondava la sua pretesa

sulla dichiarazione 1° settembre 2014 (doc. B) ch'egli qualificava come promessa

di donazione o, in subordine, come legato nel senso dell'art. 484 CC. Con

riferimento alla prima eventualità, il Pretore ha ricordato che l'esigenza della

forma scritta (art. 243 cpv. 1 CO) serve soltanto a proteggere il donatore, sicché

l'accettazione della promessa di donazione può avvenire anche per atti

concludenti (art. 13 CO) o, se la donazione non comporta alcun obbligo né oneri

per il donatario, tacitamente (art. 6 CO). Per ammettere un'accettazione per

atti concludenti o tacita – ha soggiunto il primo giudice – il donatario

dev'essere però a conoscenza della promessa di donazione quando il donatore è

ancora vivo. A fronte dell'argomento dell'attore che sosteneva di essere stato

a conoscenza della promessa di donazione e di averla accettata accompagnando J__________

__________ in banca per l'esecuzione del versamento della prima tranche

nell'agosto del 2014, il Pretore ha rilevato in concreto che il 27 agosto 2014

non esisteva ancora una valida promessa di donazione, il doc. B essendo datato 1°

settembre 2014. Già per questo motivo quel giorno nessun contratto poteva

essersi perfezionato. Il fatto che l'attore abbia accompagnato J__________ __________

in banca per eseguire un primo bonifico in suo favore poteva semmai dimostrare

che egli era pronto ad accettare una donazione manuale dell'importo indicato

(fr. 200'000.-) ma non anche la volontà della signora di obbligarsi nei suoi

confronti a donargli complessivamente fr. 1'000'000.-, né la conoscenza di

questa volontà e la sua accettazione da parte del beneficiario. Certo, come

risultava da diverse allegazioni del convenuto, i figli di J__________ __________

erano a conoscenza del fatto che la madre fosse intenzionata a fare una o più

donazioni all'attore, ma non anche di una relativa promessa. E poiché

l'intenzione di effettuare donazioni non ha alcun effetto obbligatorio, ciò non

bastava per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione né la

conoscenza della stessa e la sua accettazione (sentenza impugnata, pag. 6

seg.).

Quanto all'obiezione

secondo cui J__________ __________ non avrebbe redatto né consegnato all'attore

il doc. B se non avesse voluto impegnarsi nei suoi confronti, il Pretore ha indicato

che il fatto che la defunta gli abbia consegnato il doc. B in busta chiusa da

aprire solo alla sua morte rafforzava piuttosto la convinzione che, fintanto

che era in vita, essa non voleva che costui venisse a conoscenza della volontà

di donargli fr. 1'000'000.-, il che escludeva l'ipotesi di un qualsiasi

accordo. Ne ha desunto, il Pretore, che AP 1 non aveva dimostrato di aver avuto

contezza del contenuto del doc. B prima del decesso di J__________ __________

né di aver mai accettato una sua eventuale promessa di donazione, di modo che

la pretesa andava respinta senza dover ulteriormente chiarire se la

dichiarazione di cui al doc. B configurasse effettivamente una promessa di

donazione né determinarsi sulle eccezioni di falso e di nullità sollevate dal

convenuto (loc. cit, pag. 7 seg.). Per il Pretore, infine, la menzionata

dichiarazione nemmeno integrava – per i motivi che non occorre ripercorrere, la

questione non essendo più litigiosa in appello – una disposizione a causa di

morte (pag. 8 seg.).

4.

L'appellante

esordisce con una esposizione della cronistoria e dello svolgimento

processuale, narrati dal suo punto di vista (memoriale, pag. 2 a 6). Privo di

ogni confronto con la sentenza impugnata, a tale proposito l'appello non ha

portata pratica e sfugge a ulteriore disamina.

5.

L'appellante rileva –

nella parte in diritto – che egli ha sì fondato la propria pretesa

principalmente sulla dichiarazione 1° settembre 2014 (doc. B), ma ha anche

precisato che la volontà e l'impegno della defunta di donargli l'importo

chiesto in causa erano stati espressi anche con gli ordini di bonifico

sottoposti alla banca che non li ha tuttavia eseguiti. Il Pretore avrebbe

correttamente esaminato se già alla visita in banca del 24 (recte: 27)

agosto 2014 J__________ __________ possa avere espresso la volontà di

impegnarsi con una promessa di donazione per mezzo dell'ordine di bonifico

sottoscritto quel giorno, ma avrebbe concluso erroneamente che un ordine di

bonifico può costituire di per sé soltanto una donazione manuale nel senso

dell'art. 242 CO. Questa tesi non terrebbe conto della giurisprudenza in

materia secondo cui un ordine di bonifico bancario che esprime l'intenzione di

donare integra una valida promessa di donazione. Ora, prosegue l'attore,

l'ordine di bonifico 27 agosto 2014 (doc. 14, allegato), oltre a ordinare alla

banca di versargli l'importo di fr. 200'000.-, indicava quale causale la

donazione ed esprimeva pertanto l'intenzione della signora __________ – che non

necessitava di essere espressamente indicata per scritto – di donargli detto importo.

Contrariamente all'opinione del primo giudice, pertanto, tale ordine di

bonifico andava considerato quale valida promessa di donazione ch'egli ha

chiaramente accettato per atti concludenti, avendo accompagnato la donatrice in

occasione della consegna dell'ordine di bonifico al direttor __________ (memoriale,

pag. 6 a 8).

Le medesime considerazioni

valgono – a mente dell'appellante – per l'ordine impartito (per fr. 250'000.-)

alla banca con lo scritto del 20 dicembre 2014 che il Pretore neppure avrebbe

considerato quantunque anch'esso sia stato addotto a sostegno della tesi

attorea. Anche in tal caso l'accettazione della promessa di donazione sarebbe

avvenuta per atti concludenti, lo scritto in questione essendogli stato

consegnato ed egli avendone avuto così piena contezza. Tali conclusioni

troverebbero riscontro altresì nelle dichiarazioni della controparte la quale

più volte (nella procedura davanti all'ARP e in quella giudiziaria) ha

confermato l'intenzione della defunta di donargli il predetto importo e la relativa

accettazione. L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato –

nonostante l'applicazione d'ufficio del diritto – questi elementi i quali,

unitamente allo scritto 1° settembre 2014 (doc. B), confermerebbero in modo

univoco la volontà e l'impegno di donare che J__________ __________ ha espresso

con gli ordini di bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 nonché l'accettazione

da parte sua per atti concludenti (loc. cit., pag. 8 seg.).

L'attore si duole inoltre

che il Pretore abbia ritenuto che la dichiarazione 1° settembre 2014 non

potesse integrare una promessa di donazione poiché consegnata in busta chiusa

da aprire solo dopo la morte della sua autrice. Anche a tale proposito

l'appellante lamenta la mancata presa in considerazione di quanto dichiarato

dalla controparte medesima riguardo alla "inequivocabile" volontà

espressa dalla defunta di donargli in vita l'importo in questione. Volontà che

era nota a tutti tanto da indurre i figli a intervenire presso la banca e l'ARP,

a conforto del fatto che J__________ __________ intendeva procedere con la

donazione già in vita. Quanto all'asserita volontà di quest'ultima di tenerlo

all'oscuro dell'intenzione di donargli l'importo in questione, l'appellante

rileva che l'onere della prova per questa tesi, non suffragata da elementi

concreti, gravava semmai sulla controparte. Onde la richiesta di annullare il

giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore – in virtù dell'art. 318

cpv. 1 lett. c n. 2 CPC – affinché proceda con l'istruttoria di causa sugli

ulteriori temi controversi, previo accertamento che, dal profilo

dell'adempimento dei requisiti di forma e per il loro contenuto, gli ordini di

bonifico 27 agosto e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono valida

promessa di donazione (accettata) della defunta J__________ __________ in

favore di lui per l'importo (non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente

di

fr. 250'000.- (loc. cit., pag. 9 seg.).

6.

Nella misura in cui

postula il rinvio degli atti per procedere con l'istruttoria, l'appellante

perde di vista che il Pretore, con ordinanza del 7 aprile 2022, ha respinto

tutte le prove offerte dalle parti, a eccezione di quelle documentali già

prodotte agli atti, e ha chiuso l'istruttoria. Ora, non consta che le parti

abbiano contestato questo operato in prima sede, nemmeno nelle arringhe finali.

Né l'interessato discute minimamente tale provvedimento nel suo appello. A

parte ciò, egli non spiega quali sarebbero le misure istruttorie da adottare in

caso di rinvio della causa al primo giudice. Del tutto indeterminata, oltre che

incompatibile con la realtà processuale concreta, la richiesta di rinvio si

rivela pertanto inattuabile e già per questo irricevibile. Ma quand'anche si

prescindesse da ciò, l'appello non è destinato a miglior sorte, per quanto si

vedrà in appresso.

7.

A sostegno della

propria tesi, l'appellante, richiamandosi a quanto allegato con la replica di

prima sede (n. 7.3.4), assevera che la volontà e l'impegno di J__________ __________

di donargli l'importo chiesto in causa sarebbero stati espressi non soltanto

con la dichiarazione 1° settembre 2014 ma anche con gli ordini di bonifico

sottoposti alla banca. Da ciò egli desume che gli ordini di bonifico 27 agosto

2014.

e 20 dicembre 2014 di cui al doc. 14 costituiscono valida promessa di

donazione della defunta J__________ __________ a favore di lui per l'importo

(non cumulativo) di fr. 200'000.- rispettivamente di fr. 250'000.-. Se non che,

come obietta – invero laconicamente – la controparte che eccepisce una

inammissibile "mutazione dell'azione" (cfr. in particolare risposta

all'appello, pag. 14 seg. ad 7), l'attore trascura che in prima sede egli non

ha mai sostenuto che i due ordini di bonifico in questione integravano una

valida promessa di donazione, una tale qualifica essendo stata da lui stesso

riservata alla sola dichiarazione 1° settembre 2014. Né il Pretore ha vagliato

se già alla visita in banca del 27 agosto 2014 J__________ __________ possa

avere espresso la volontà di impegnarsi con una promessa di donazione per

mezzo dell'ordine di bonifico sottoscritto quel giorno, come insinua a

torto l'interessato. Che egli abbia dichiarato nella replica (pag. 23, n.

7.3.4) che la defunta avrebbe "mantenuto fino all'ultimo la propria

volontà e impegno di donare" anche per mezzo dei due noti ordini di bonifico,

non muta tale constatazione. Nel ricordato memoriale l'attore aveva infatti considerato

unicamente la dichiarazione 1° settembre 2014 alla stregua di una promessa

di donazione di J__________ __________ (nel senso dell'art. 243 CO), mentre

aveva qualificato gli ordini di bonifico come atti di esecuzione e

accettazione di quella promessa o tutt'al più come espressione – per

atti concludenti (cfr. al proposito DTF 105 II 104 consid. 3c) – della

volontà di donare

complessivamente

fr. 1'000'000.- (loc. cit.,

pag. 8 in basso, pag. 9 in basso, pag. 10, pag. 11 n. 4.1, pag. 17 n. 5.13,

pag. 20 n. 6.1 a 6.3, pag. 21 n. 7.1 e 7.2, pag. 23 n. 7.3.4, pag. 25 n. 9.2 e

9.4). Volontà che però, come ha accertato – senza contestazione – il Pretore

(sentenza impugnata, pag. 7 consid. 10), non dispiegava ancora effetti

obbligatori e non bastava per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di

donazione nel senso dell'art. 243 CO.

Che l'impostazione e le

allegazioni ricorsuali siano inammissibilmente nuove – siccome sfuggite al

contraddittorio in prima sede – nel senso dell'art. 317 CPC, dimostra per altro

il fatto che – contrariamente a quanto avvenuto in questa sede (memoriale, pag.

3.

seg.) – mai nelle comparse davanti al Pretore AP 1 si è chinato sul testo dei

due ordini di bonifico in rassegna, tant'è che egli neppure lo ha riprodotto

nei suoi allegati. In particolare l'interessato non ha mai fatto cenno, in

precedenza, alla causale dell'ordine del 27 agosto 2014 o alla possibilità che quell'ordine

contenesse una donazione e, di conseguenza, potesse configurare, da sé solo,

una promessa di donazione. Nella misura in cui invoca per la prima volta in

appello tale eventualità, l'appellante si avvale pertanto di fatti nuovi e

irricevibili che nulla gli impediva di addure già in prima sede. L'attore non

può dunque rimproverare al primo giudice di non avere considerato d'ufficio una

ipotesi ch'egli neppure aveva invocato. Al riguardo l'appello sfugge dunque

alla censura, all'attore dovendosi oltretutto ricordare che giudicare un

appello non significa rifare il processo di primo grado ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

8.

Per quel che è della

lamentata mancata presa in considerazione di quanto dichiarato dalla

controparte medesima riguardo alla "inequivocabile" volontà espressa

dalla defunta di donargli in vita "l'importo in questione", la

doglianza manca di consistenza. Non è vero che il Pretore non abbia minimamente

tenuto conto di quanto dichiarato dalla controparte medesima in merito alla

volontà espressa dalla defunta in vita e al fatto che tale volontà fosse nota a

tutti, tanto da indurre il convenuto, la di lui sorella e il loro legale a

intervenire presso la banca e l'ARP. Al proposito basta rinviare al giudizio

impugnato (pag. 7 consid. 10) in cui il Pretore, pur non disconoscendo che i

figli di J__________ __________ erano a conoscenza del fatto che la madre fosse

intenzionata a fare una o più donazioni all'attore, anche dell'ordine di

fr. 1'000'000.-, ha accertato che ciò non si riferiva a una relativa promessa

o comunque all'esistenza di un impegno vincolante della medesima e non bastava

dunque per dimostrare l'esistenza di una valida promessa di donazione nel senso

dell'art. 243 CO né la conoscenza della stessa e la sua accettazione da parte

dell'attore. Senza contare che con tale conclusione l'appellante non si

confronta nemmeno di scorcio, sicché su questo punto l'appello sfugge a

ulteriore disamina.

9.

Relativamente alla contestata

volontà di J__________ __________ di tenerlo all'oscuro dell'intenzione di

donargli l'importo in questione, che escludeva qualsiasi impegno o promessa di

donazione, e all'obiezione che l'onere della prova al riguardo non gravava su

di lui ma semmai sulla controparte, l'appellante dimentica che tale tesi del

primo giudice si fondava in realtà sulle sue proprie dichiarazioni, e più

precisamente sulla personale allegazione che la defunta gli avrebbe consegnato

il doc. B in busta chiusa da aprire solo dopo la sua morte (replica, pag. 25 n.

9.5; v. inoltre doc. 36). Ciò posto, la conclusione che ne ha tratto il primo giudice

– ispirandosi alla DTF 136 III 142 (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7, pag.

7.

seg. consid. 11 e 12) – resiste alla critica.

10.

Se ne conclude che, nei

limiti della sua ricevibilità, l'appello vede la sua sorte segnata. Gli oneri

processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 250'000.- (ovvero

sulla maggiore delle pretese, non cumulative, invocate in questa sede), determinante

anche per

un eventuale

ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 7'000.-

stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 14 settembre 2022 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 9'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla

controparte fr. 7'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).