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Decisione

12.2022.128

Mandato di "collaborazione" - mercede - onere della prova

25 gennaio 2023Italiano27 min

i termini finanziari dell’operazione non fossero ancora consolidati e verificati

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.128

Lugano

25 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.18 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio nord - promossa con petizione 27 settembre 2017 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 804'911.97

oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2015 nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Faido, domanda

avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e con

domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento

di fr. 287'082.45 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2014 su fr. 176'594.45 e dal

15 ottobre 2016 su fr. 17'608.-;

sulle

quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 17 agosto 2022, con cui ha respinto

la petizione e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, condannando l’attrice

al pagamento di fr. 67'728.53 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2014;

appellante

l’attrice, che

con appello 19 settembre 2022 ha chiesto, in via principale, la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere (parzialmente) la petizione per

fr. 680'000.-, per fr. 660'000.- o almeno per fr. 537'960.-, oltre interessi al

5% dal 1° novembre 2015, con rigetto definitivo in tale misura dell’opposizione

interposta al PE, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado, e, in via subordinata, l’annullamento del giudizio

sulla petizione con rinvio dell’incarto al Pretore per la completazione

dell’istruttoria, protestando spese e ripetibili di seconda istanza;

mentre la

convenuta, con risposta 7 novembre 2022, ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Nell’ambito

del progetto volto all’edificazione del complesso residenziale denominato

“Condominio __________” sul fondo n. __________ RFD di __________, il 17 marzo

2012 AO 1 ha appaltato a AP 1 l’esecuzione delle opere da impresa generale e

delle relative finiture per una mercede forfetaria di

fr. 10'493'820.- (cfr. doc. C). I lavori

sono terminati nel 2014.

2. Con

petizione 27 settembre 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione

ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord, per

ottenere la sua condanna

al pagamento di

fr. 804'911.97 (recte: fr. 804'211.97) oltre interessi al 5% dal 1° novembre

2015 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Faido. Essa ha in particolare fatto

valere una pretesa residua di fr. 680'000.-

(fr. 1'100'000.- da lei fatturati [doc. O

p. 1 e 2], dedotti gli acconti ricevuti di

fr. 300'000.- [doc. Q] e di fr. 120'000.- [doc.

R]), rilevando come le parti si fossero a

suo tempo accordate di riconoscerle una remunerazione, pari al 50% dell’utile

risultante dall’operazione immobiliare (da quantificarsi deducendo dai ricavi

tutti i costi rilevanti anche ai fini del calcolo per l’imposta sugli utili

immobiliari [TUI], ma facendo astrazione da quella remunerazione,

ritenuto poi che __________ B__________ di __________ sarebbe stato incaricato

dalle parti di verificare i criteri di calcolo e di determinare il

corrispettivo), per una serie di prestazioni da lei svolte di natura

amministrativa, gestionale, finanziaria, contabile ecc., esulanti dal contratto

di appalto e con ciò definite “opere supplementari” (ed ha pure azionato un’ulteriore pretesa di

fr. 124'211.97, su cui non è qui necessario attardarsi).

La convenuta si è opposta alla

petizione (e a sua

volta ha inoltrato una domanda riconvenzionale volta all’ottenimento di complessivi

fr. 287'082.45, su cui pure non occorre riferire).

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con la

decisione 17 agosto 2022 qui oggetto di

impugnativa, ha

respinto la petizione, e con essa dunque la

pretesa per “opere supplementari”, ponendo

la tassa di giustizia di fr. 15'850.- e le spese di fr. 2’835.- (comprese di

tassa e spese della conciliazione) a carico dell’attrice, obbligata altresì a

rifondere alla convenuta

fr. 32’000.- per ripetibili.

4. Con l’appello 19 settembre 2022 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 7 novembre 2022, l’attrice, ribadendo il buon fondamento della pretesa per “opere

supplementari”, ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere (parzialmente) la petizione per fr. 680'000.-, per fr.

660'000.- o almeno per

fr. 537'960.-, oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2015, con rigetto

definitivo in tale misura dell’opposizione interposta al PE, protestando spese

e ripetibili di

primo e secondo grado, e, in via subordinata, l’annullamento della decisione pretorile con

rinvio dell’incarto al primo giudice per la completazione dell’istruttoria, e

in particolare per l’assunzione di una perizia contabile-finanziaria, protestando

spese e ripetibili di seconda istanza.

5. Il Pretore, esprimendosi sulla pretesa qui ancora litigiosa, volta

all’attribuzione all’attrice di una remunerazione per varie prestazioni da lei

svolte di natura amministrativa, gestionale, finanziaria, contabile ecc. (“opere supplementari”), ha

innanzitutto accertato che tra le parti era effettivamente venuto in essere un

accordo, in virtù del quale l’attrice si sarebbe occupata di queste attività (esulanti

dalla costruzione vera e propria) necessarie e tese alla realizzazione e

gestione dell’operazione immobiliare, che aveva preso inizio con l’acquisto del

terreno ed era terminata con la vendita delle singole unità PPP.

Ciononostante, riguardo alla remunerazione

per tali prestazioni, che a detta dell’attrice

sarebbe stata concordata in ragione del 50% dell’utile risultante

dall’operazione immobiliare (da quantificarsi deducendo dai ricavi tutti i

costi rilevanti anche ai fini del calcolo per l’imposta sugli utili

immobiliari, ma facendo astrazione dalla remunerazione dovutale per l’appunto per

le “opere supplementari”, ritenuto poi che __________ B__________ sarebbe stato

incaricato dalle parti di verificare i criteri di calcolo e di determinare il

corrispettivo, cfr. petizione p. 4 seg.), egli ha concluso che l’istruttoria

non aveva permesso di appurare che gli accordi tra le parti circa il metodo di calcolo

della remunerazione corrispondessero a quanto sostenuto dall’attrice: da una

parte dalla testimonianza di __________ B__________, che per altro aveva dichiarato

di non essere a conoscenza della conclusione di accordi tra le parti

riguardanti il diritto dell’attrice a metà degli utili, non era risultato che

egli fosse stato a suo tempo incaricato dalle parti della verifica dei criteri

di calcolo e della determinazione della remunerazione spettante all’attrice (verbale 20 gennaio 2020 p. 2 seg.); e dall’altra l’amministratore unico dell’attrice __________

Br__________, sconfessando la tesi attorea secondo cui il corrispettivo sarebbe

stato frutto di un calcolo meramente matematico, aveva anzi dichiarato che a un

certo momento lui e l’amministratore unico della convenuta __________ F__________

avrebbero avuto un incontro alla presenza di __________ B__________ sfociato in

un accordo che aveva determinato “in ca. 1 mio la quota di utile netto a me

spettante” (verbale 9 febbraio 2021

p. 8). Egli ha quindi evidenziato che nemmeno

era stata dimostrata - a fronte delle contestazioni formulate dalla convenuta

riguardo alla correttezza e alla valenza probatoria dei documenti sui quali

l’attrice fondava la propria pretesa (cfr. petizione: segnatamente i doc. N.

N1, N2 e T) - la correttezza degli importi, invero non immediatamente

comprensibili e piuttosto “ballerini”, sui quali l’attrice aveva fondato la sua

pretesa (passati nel tempo dai

fr. 1'200'000.- da lei inizialmente fatturati [doc. O p. 1], ai

fr. 1'000'000.- poi stimati da __________ B__________ nell’ambito della

ricostruzione dei dati TUI [doc. T], ai fr. 800'000.- ulteriormente stimati da quest’ultimo

sempre nell’ambito della ricostruzione dei dati TUI [doc. N] e ai

fr. 1'100'000.- infine pretesi dall’attrice [doc.

O p. 1 e 2]), correttezza che avrebbe semmai

dovuto essere verificata tramite una perizia contabile-finanziaria a cui quella

parte aveva però di fatto rinunciato. Tali conclusioni non erano sovvertite nemmeno

dai due pagamenti, di fr. 300'000.- (doc. Q) e di fr. 120'000.- (doc. R, pari a

euro 99'799.90), computati dall’attrice alla fattura per “opere supplementari”,

visto che la causale di tale versamenti non era stata dimostrata e considerato

che faceva pure difetto la dimostrazione del metodo di calcolo della remunerazione

e l’importo corretto derivante.

6. L’attrice ha innanzitutto

censurato siccome errata la prima motivazione alternativa e indipendente resa

dal giudice di prime cure per respingere la sua pretesa, quella secondo cui

l’istruttoria non avrebbe permesso di appurare che le parti si fossero

accordate di riconoscerle il 50% dell’utile

risultante dall’operazione immobiliare (da quantificarsi deducendo dai ricavi

tutti i costi rilevanti anche ai fini del calcolo per l’imposta sugli utili

immobiliari, ma facendo astrazione dalla remunerazione dovutale per l’appunto

per le “opere supplementari”, ritenuto che __________ B__________ sarebbe stato

incaricato dalle parti di verificare i criteri di calcolo e di determinare il

corrispettivo).

6.1. La censura è

irricevibile. Da una parte l’attrice, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti confrontata criticamente

con la motivazione addotta dal giudice di prime cure (TF 4A_607/2019 del 22

aprile 2020 consid. 4.5, 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 5.2) e in

particolare non ha contestato che __________ B__________ e __________ Br__________

si fossero espressi nei termini riportati nella decisione impugnata. Dall’altra

è per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317

cpv. 1 CPC; II CCA 27 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.41, 21 marzo 2016 inc. n.

12.2014.169), che essa, riferendosi al teste __________ B__________, da lei

considerato in sede conclusionale solo “evasivo” (conclusioni p. 15), ha

preteso, sulla base di circostanze in larga misura evocate per la prima volta,

e con ciò di nuovo in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede, che

lo stesso abbia “omesso intenzionalmente di dire la verità”,

rispettivamente abbia “mentito” e in ogni caso “non sia attendibile”

(appello p. 4 segg.).

6.2. La censura sarebbe

comunque stata destinata all’insuccesso anche laddove fosse stata ricevibile, quanto

addotto in questa sede dall’attrice (e meglio le dichiarazioni rese dai suoi

due dipendenti __________ M__________ e __________ L__________ come pure da __________

F__________, l’inattendibilità delle dichiarazioni di __________ B__________, nonché

il riconoscimento della fattura di fr. 1'100'000.- da parte della convenuta, per

altro confermata dal pagamento dei due acconti di fr. 300'000.- e di fr. 120'000.-)

non permettendo di concludere che le parti si fossero accordate di ripartirsi

tra loro l’utile secondo la modalità proposta dall’attrice.

6.2.1. Tra le circostanze qui addotte

dall’attrice, l’unica che parrebbe, almeno in parte, confermare la sua versione

dei fatti è la dichiarazione resa da __________ M____________________ (verbale

11 febbraio 2020 p. 3: “durante queste riunioni io ho sentito che F__________

e Br__________ esplicitavano il loro consenso riguardo al fatto che al termine

dell’operazione avrebbero incaricato il signor B__________ per fargli

determinare i costi e i ricavi dell’operazione immobiliare e che poi l’utile netto

sarebbe stato ripartito metà ciascuno”), la cui inattendibilità per le

presunte contraddizioni in cui sarebbe incorso in occasione della sua

testimonianza è stata invece evocata dalla convenuta per la prima volta, e con

ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede (atteso che in

precedenza, e meglio nel suo allegato conclusionale, sia pure poi dichiarato

irricevibile siccome inoltrato tardivamente, nulla era stato da lei addotto a

tale proposito, cfr. anzi p. 7).

6.2.2. Le altre circostanze addotte

dall’attrice a sostegno della sua versione dei fatti non migliorano invece la

sua posizione.

6.2.2.1. __________ L__________, pur

avendo riferito di sapere che all’attrice spettava la metà dell’utile totale

dell’operazione, non è stata in grado di indicare come l’avesse saputo (verbale

11 febbraio 2020 p. 5: “io so che a AP 1 spettava la metà dell’utile totale

dell’operazione. Mi si chiede perché lo so, qual è la mia fonte conoscitiva.

Ora non ricordo più se lo avevo visto dal contratto di appalto, oppure se me lo

aveva detto qualcuno parlando in ufficio, oppure dal titolare signor Br__________

oppure forse dal signor B__________. Ora non mi ricordo”). Dovendosi così escludere,

anche perché il contratto d’appalto di cui al doc. C nulla diceva in tal senso,

che essa abbia preso conoscenza della circostanza in maniera diretta e dovendosi

ritenere che essa ne abbia semmai preso conoscenza solo per “sentito dire”, alla

sua dichiarazione deve pertanto essere negato un valore autonomo (TF

4A_279/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 6.8, 4A_521/2020 del 26 aprile 2022

consid. 5.2).

6.2.2.2. __________ F__________,

da parte sua, non ha affatto riferito che l’attrice avrebbe potuto pretendere

metà dell’utile dell’operazione immobiliare. Tutt’altro (verbale 9 febbraio

2021 p. 2: “nell’ottica di questa operazione né il sottoscritto né altri per

AO 1 hanno convenuto con Br__________ una partecipazione agli utili

dell’operazione immobiliare __________ pari al 50%”).

Contrariamente a

quanto ritenuto dall’attrice, il fatto che costui, pur avendo riferito che

l’intenzione sua e di __________ Br__________ di costituire la società AO 1 in

ragione del 50% ciascuno era venuta meno per motivi imputabili a quest’ultimo

su cui egli non aveva saputo dare spiegazioni o aveva dichiarato di “non

ricordare”, possa poi aver unicamente sostenuto, dopo che la convenuta aveva

sempre negato che una suddivisione dell’utile come quella ora pretesa era stata

concordata nell’ambito di una precedente analoga operazione immobiliare con

l’attrice a __________, di “non pensare” che in quella precedente occasione tra

loro fosse stata concordata una tale suddivisione (verbale 9 febbraio 2021 p.

4: “non penso che nell’ambito di questa operazione AO 1 e AP 1 avessero

suddiviso gli utili”) è lungi dal dimostrare che “si tratta di una

dimenticanza strumentale che maschera un’ammissione” (appello p. 7).

E nemmeno si può concludere

che l’operazione in parola fosse avvenuta con una partecipazione di entrambe le

società, oltretutto paritaria, dal fatto che egli possa aver dichiarato che “avevo

espresso la volontà di tenere un altro appartamento al penultimo piano” (verbale

9 febbraio 2021 p. 4).

6.2.2.3. Le circostanze, come

detto già irricevibili in ordine (cfr. supra consid. 6.1), che per

l’attrice avrebbero dovuto indurre a ritenere che il teste __________ B__________,

laddove aveva dichiarato di essere stato all’oscuro dell’esistenza di un

accordo tra le parti volto alla suddivisione dell’utile risultante

dall’operazione immobiliare in ragione di metà

ciascuno (verbale 20 gennaio 2020 p. 3: “mi si chiede se sono al corrente

dell’esistenza di accordi tra AP 1 e AO 1 in virtù dei quali, a fronte di

determinate prestazioni extra (ovvero esulanti dal contratto di appalto vero e

proprio), a AP 1 sarebbe spettata la quota di un mezzo degli utili derivanti

dall’operazione. Personalmente non sono a conoscenza della conclusione di

questo tipo di accordo”) oppure secondo altre modalità (verbale 20 gennaio

2020 p. 3: “io non sono a conoscenza della conclusione di accordi tra AP 1 e

AO 1 sulla motivazione della fattura di liquidazione … Non so se la richiesta

di Br__________ [N.d.R. di verificare l’equivalenza tra l’importo

dell’utile immobiliare spettante a AO 1 dall’operazione immobiliare e l’importo

della fattura di liquidazione finale di AP 1 (cfr. verbale 20 gennaio 2020

p. 3: “mi viene mostrato il doc. T. Mi si chiede qual’era il senso del mio

intervento teso a verificare l’equivalenza tra l’importo dell’utile immobiliare

spettante a AO 1 dall’operazione immobiliare e l’importo della fattura di

liquidazione finale di AP 1 … Dico solo che

a un certo punto __________

Br__________ mi ha chiesto di allestire il rendiconto TUI che portasse

sostanzialmente ad una divisione similare del risultato”)] poggiasse su

un accordo concluso con AO 1 o fosse una richiesta fondata su altri motivi”;

p. 4: “Non ho chiesto e nemmeno accertato quali eventuali accordi vi fossero

tra le parti e per quali ragioni AP 1 mi chiedeva di procedere in questo senso”),

abbia “omesso intenzionalmente di dire la verità”, rispettivamente abbia

“mentito” e in ogni caso “non sia attendibile”, non sarebbero comunque

state atte allo scopo.

Il fatto che con l’e-mail

11 novembre 2014 (doc. HH p. 24 = doc. T) egli abbia informato l’attrice di

aver aggiornato le tabelle TUI e in particolare abbia allora tenuto conto di fr.

400'000.- di interessi passivi che non gli erano in precedenza stati comunicati

non può essere considerato per nulla “strano”, visto che quello scritto faceva

seguito alla richiesta di aggiornamento formulatagli con e-mail 24 ottobre 2014

dalla stessa attrice (doc. HH p. 21 seg.), che era poi la persona che gli aveva

affidato quell’incarico.

Nessuna contraddizione è pure

ravvisabile nel fatto che egli, nelle due lettere datate 8 e 29 novembre 2018

(nel plico doc. rich. IV°) possa aver indicato, in rappresentanza di __________,

che “il mandato affidatomi congiuntamente dalle parti non si estendeva ad

una verifica della documentazione contabile ma esclusivamente alla verifica di

concordanza dei conteggi allestiti dalle parti (confronto tra le “contabilità”

delle due parti)” e in seguito, nella sua testimonianza, abbia dichiarato

che “a questo punto entrambi (AP 1 e AO 1) mi avevano chiesto di eseguire

una verifica delle rispettive documentazioni contabili. È vero quindi che solo

in relazione a questo specifico compito avevo agito su richiesta sia di AP 1

sia di AO 1” (verbale 20 gennaio 2020 p. 2).

Ed anche laddove si

volesse ammettere, come sostenuto dalla teste __________ L__________, che l’importo

iniziale della fattura di

fr. 1'200'000.- fosse stato indicato da lui (verbale 11 febbraio 2020 p. 5), circostanza

questa su cui egli non sembra comunque essere stato invitato ad esprimersi

(verbale 20 gennaio 2020 p. 2: “ora come ora non ho più concreti ricordi

riguardo a questa fattura. Sicuramente però l’avevo ricevuta”), non si vede

proprio come ciò sia idoneo a far venir meno la sua attendibilità.

6.2.2.4. E nemmeno è vero, contrariamente

a quanto preteso dall’attrice, che con l’e-mail 11 novembre 2014 (doc. P) la

convenuta avrebbe riconosciuto la fattura per “opere supplementari” di

fr. 1'100'000.-, quel documento, oltre a non costituire per il suo tenore un

riconoscimento della fattura, non essendo nemmeno stato allestito dalla

convenuta ma da __________ B__________.

Quanto al pagamento

di due acconti per complessivi fr. 420'000.- da parte della convenuta,

computati dall’attrice alla fattura per “opere supplementari”, nemmeno si vede

come lo stesso possa dimostrare, anche perché non è stato censurato l’assunto

pretorile secondo cui la causale di tale versamenti non era stata dimostrata,

che le parti si fossero accordate nel senso di ripartirsi tra loro l’utile secondo

la modalità proposta dall’attrice.

6.2.3. Sull’esistenza di un tale

accordo di suddivisione tra le parti dell’utile risultante dall’operazione

immobiliare le dichiarazioni di __________ M__________ da una parte e di __________

F__________ e di __________ B__________ dall’altra sono così divergenti.

Non essendovi ragioni

particolari per ritenere maggiormente attendibile la versione di __________ M__________,

la cui “vicinanza” con la parte attrice (di cui è pacificamente dipendente) non

può oltretutto essere sottaciuta, e dovendosi semmai prediligere la versione resa

da __________ B__________ (per altro confermata da __________ F__________), il

quale, oltre ad essere stato un mandatario equidistante dalle parti e neutrale,

era colui che a detta dell’attrice sarebbe stato incaricato di verificare i

criteri di calcolo e di determinare il corrispettivo a suo favore e pertanto meglio

di altri avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti, si deve concludere sul

tema, nella migliore - per l’attrice - delle ipotesi, a sfavore di

quest’ultima, gravata dell’onere della prova.

7. L’attrice ha

censurato siccome errata anche la seconda motivazione alternativa e

indipendente resa dal giudice di prime cure per respingere la sua pretesa,

quella secondo cui non sarebbe stato dimostrato che gli importi da lei posti

alla base della stessa corrispondessero effettivamente alla metà dell’utile

derivante dall’operazione immobiliare, da calcolarsi come sostenuto

dall’attrice, corrispondenza che avrebbe semmai dovuto essere verificata

tramite una perizia contabile-finanziaria a cui essa aveva però di fatto

rinunciato.

7.1. L’attrice ha in primo

luogo rimproverato al giudice di prime cure di aver di fatto rinunciato, senza

averla resa attenta delle conseguenze che potevano derivarne, all’assunzione della perizia contabile-finanziaria da lei a

suo tempo richiesta, che sarebbe comunque stata necessaria per acquisire la

conoscenza dei fatti. Ha pertanto chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio

dell’incarto al Pretore per la completazione in tal senso dell’istruttoria

e l’emanazione di una nuova decisione.

La

censura, per altro sollevata per la prima volta e con ciò in modo irrito (art.

317 cpv. 1 CPC) solamente in questa sede, deve senz’altro essere disattesa. Dal

fatto che l’attrice non si fosse opposta alla chiusura dell’istruttoria

da lui a suo tempo decretata (cfr. disposizione processuale ordinatoria 23

febbraio 2022) il giudice di prime cure poteva in effetti ritenere che essa

avesse rinunciato tacitamente ai mezzi di prova allora rimasti indecisi, tra cui

per l’appunto la perizia contabile-finanziaria da lei

in precedenza richiesta (cfr. verbale 22 ottobre 2018 p. 7), oppure a

quelli ammessi ma ancora da assumere, per cui essa è malvenuta a pretendere la

sua assunzione in seconda sede (DTF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_906/2012

del 18 aprile 2013 consid. 5.1.2). D’altro canto nemmeno si può ritenere che

l’assunzione di una tale perizia avrebbe comunque dovuto essere ordinata

d’ufficio. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che nei procedimenti retti dal principio

dispositivo, come quello in esame, il giudice può assumere d’ufficio una

perizia unicamente in casi eccezionali e meglio solo laddove le allegazioni

della parte interessata non siano chiare, siano contraddittorie o imprecise o

manifestamente incomplete ai sensi dell’art. 56 CPC, ciò che qui non era

avvenuto, fermo restando che in presenza di parti patrocinate da avvocati, com’era

allora il caso per l’attrice, onde evitare di avvantaggiare una parte rispetto

all’altra, s’impone oltretutto un estremo riserbo (cfr. TF 4A_572/2018 del 30 marzo 2020 consid. 2.4,

4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.2).

7.2. L’attrice ha in seguito

sostenuto che in ogni caso la convenuta mai aveva contestato la correttezza dei

conteggi da lei forniti, per cui il giudice avrebbe dovuto confermare il buon

fondamento dell’importo di fr. 1'100'000.- da lei fatturato (doc. O p. 1 e 2) e

con ciò ammettere la pretesa per fr. 680'000.- (a fronte del pagamento di

acconti per complessivi fr. 420'000.-). A torto.

Come già evidenziato anche

nella decisione impugnata (p. 3 seg.), la convenuta aveva in effetti contestato

a più riprese l’ammontare della pretesa attorea, rilevando in particolare come

Fatti

i termini finanziari dell’operazione non fossero ancora consolidati e verificati

e osservando come i documenti posti alla base della pretesa attorea, specie il

doc. O, non fossero sufficienti. A tale proposito si rinvia all’allegato di risposta

(p. 10: “le allegazioni dell’attrice vengono nuovamente contestate nella loro

integralità … e in ogni caso i termini dell’operazione non [sono]

ancora consolidati. Vi sono infatti due appartamenti che devono essere terminati

e devono inoltre essere eliminati i gravi difetti che l’immobile presenta”;

p. 12: “contestato recisamente che i termini finanziari dell’operazione

sarebbero consolidati e verificati da __________ B__________ di __________ … A

titolo abbondanziale … si evidenzia che in ogni caso attualmente anche dal

profilo economico l’operazione immobiliare non è ancora consolidata. Contestato

che all’attrice sarebbe dovuto un corrispettivo per millantate prestazioni di

diversa natura, non tipiche dell’impresa generale, pari a fr. 1'100'000.-”;

p. 13: “in merito al doc. O si sottolinea che lo stesso è l’ennesimo

documento di parte privo di qualsiasi valenza probatoria … Anche per questo

preciso aspetto l’attrice non è in grado di provare le proprie infondate

allegazioni”), rispettivamente al memoriale di duplica (p. 2 seg.: “si

sottolinea che non si comprende come si possa parlare di utile se sei unità di

PPP non sono state vendute, perché nessuno le vuole, e sono rimaste di

proprietà della convenuta (doc. 29). Tra le altre cose gli appartamenti n. 8 e

n. 13 non sono neppure stati terminati … Non da ultimo non si comprende, visto

quanto sopra esposto, come si possa parlare di utili immobiliari”; p. 6: “ciò

che l’attrice definisce unilateralmente “opere supplementari” sono

integralmente e recisamente contestate sia in relazione alla loro esecuzione

che al quantum retributivo richiesto”; p. 24: “… il corrispettivo, … è

stato e resta contestato in termini di esigibilità e anche di quantum …”).

La stessa attrice nei suoi

allegati preliminari (replica p. 9 e 12 seg.) aveva del resto dato atto che la

fattura per “opere supplementari” di fr. 1'100'000.- (doc. O p. 1 e 2) era

stata “discussa e ridiscussa tra le parti” e che l’importo fatturato nemmeno

era stato condiviso dal proprio consulente __________ B__________, che - come

meglio si dirà più avanti - l’11 novembre 2014 aveva ritenuto di ridurlo a un

importo di fr. 1'000'000.- (doc. T) e il 23 giugno 2015 rispettivamente ancora

il 6 novembre 2015 lo aveva ridotto a un importo massimo di fr. 800'000.- (doc.

N), su cui le parti avevano poi cercato, invano, di accordarsi (cfr. doc. N;

teste __________ B__________ verbale 20 gennaio 2020 p. 4). Visto così che l’importo

fatturato era stato contestato dalla controparte (e ciò sin dall’inizio, cfr. l’e-mail

8 settembre 2014 [doc. HH p. 12], da cui risulta che la fattura di cui al doc.

O era stata inviata alla convenuta solo quel giorno, e gli e-mail 24 ottobre

2014 [doc. HH p. 21 segg.], da cui si evince che __________ B__________ e le

parti si erano sin da subito attivati per definire concordemente l’ammontare di

quella fattura; cfr. pure teste __________ B__________ verbale 20 gennaio 2020

p. 2 seg.) e nemmeno era stato condiviso dal proprio consulente __________ B__________,

l’attrice non può essere seguita laddove ha ritenuto che l’importo di fr.

1'100'000.- dovesse essere riconosciuto.

7.3. L’attrice, nel caso in

cui non fosse così stato confermato il buon fondamento dell’importo di fr.

1'100'000.- da lei posto in via principale alla base della sua pretesa, ha

ribadito che gli importi da considerare potevano comunque essere quantificati, in

via subordinata, in ragione di fr. 1'080'000.-, rispettivamente, in via ancor

più subordinata, almeno in ragione di fr.

957'960.-, con dunque un saldo a suo favore, dedotti gli acconti (di

complessivi fr. 420'000.-), di fr. 660'000.-, rispettivamente di fr. 537'960.-.

7.3.1. Le domande dell’attrice

devono essere già disattese in ordine, essendo state sollevate per la prima

volta, e con ciò in modo irrito, solo in sede conclusionale (art. 229 CPC).

7.3.2. Esse sarebbero comunque

state da respingere anche nel merito.

7.3.2.1. La richiesta formulata

dall’attrice in via subordinata, fondata sostanzialmente sul tenore del doc. T

(cfr. appello p. 11 segg.), nel quale - come detto - il consulente dell’attrice

__________ B__________ aveva per altro ritenuto corretto ridurre a un importo

di

Considerandi

fr. 1'000'000.-, e non invece di fr. 1'080'000.-, la somma da lei inizialmente

fatturata in fr. 1'200'000.-, dev’essere respinta.

In quel documento __________

B__________, che - come detto (cfr. supra consid. 6.2.2.3) - non era

stato richiesto di determinare e suddividere tra le parti in ragione di metà

ciascuno l’utile dell’operazione ma di “determinare un’equivalenza tra la

fattura di liquidazione finale di AP 1 e l’utile immobiliare conseguito da AO 1”

e aveva poi agito in tal senso (verbale 20 gennaio 2020 p. 4), aveva in effetti

spiegato di essersi allora limitato a fornire, sulla base oltretutto di

un’ipotesi, una sua valutazione (“se le cifre che mi ha inviato D__________

sono corrette … credo che la fattura di liquidazione finale debba essere

ridotta a fr. 1'000'000.-. Allego la ricostruzione TUI con una fattura di chiusura

di fr. 1'000'000.- che porterebbe ad un utile finale AO 1 di fr. 915'000.- e di

fr. 925'000.- per AP 1 (fr. 1'000'000.- al netto dell’IVA)”, dopo aver

precisato nel documento che l’importo di liquidazione di fr. 1'000'000.-,

allora esposto in blu, sarebbe stato “da riconciliare tra AP 1 e AO 1”),

che in seguito, alla luce dei nuovi documenti messi nel frattempo a sua

disposizione, aveva poi provveduto a correggere a un importo massimo - e con

ciò non definitivo o fisso - di fr. 800'000.- (doc. N: “ti allego inoltre

l’ultima versione della ricostruzione TUI di __________ che prevedeva una

fattura di liquidazione di fr. 800'000.- ed un utile a favore di AO 1 dopo le

TUI di fr. 750'000.-”; “… le inoltro la tabella TUI provvisoria relativa

al mappale __________ di __________ … che prevedeva una fattura di liquidazione

massima da parte di AP 1 di

fr. 800'000.-”, dopo aver precisato nel documento che l’importo di

liquidazione di fr. 800'000.-, allora esposto in blu, sarebbe stato “da

riconciliare tra AP 1 e AO 1”).

L’attrice è del resto malvenuta

a volersi fondare ora su un documento, il doc. T, del quale negli allegati

preliminari aveva dichiarato di non condividere le conclusioni, il tutto dopo

aver esposto, per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede

conclusionale, una serie di considerazioni di natura contabile, soggettive, apodittiche

e non di immediata comprensione, riferite anche al successivo doc. N1, che, in

assenza di conferma peritale, non possono assolutamente essere considerate.

7.3.2.2

La richiesta formulata

dall’attrice in via ancor più subordinata, fondata su due ricostruzioni contabili

dei dati contenuti nell’incarto richiamato dall’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (nel plico doc. ric. VI°), dev’essere parimenti respinta.

Nell’occasione

l’attrice ha ritenuto di fondarsi sulla tabella per la determinazione della TUI

inviata dalla convenuta all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (doc.

13.

del doc. ric. VI°), che era poi simile alla tabella contenuta nel doc. T.

Essa ha tuttavia omesso di

evidenziare che la controparte, allorché aveva inviato quella tabella, aveva chiaramente

precisato come i dati riportati nella stessa erano in realtà solo provvisori e

che soprattutto la fattura di liquidazione finale dell’attrice, indicata allora

in fr. 800'000.-, era stata da lei contestata (doc. 9 e doc. 11 del plico doc.

ric. VI°). E non risulta che quei dati o altri dati diversi siano stati nel

frattempo confermati in modo definitivo dall’autorità preposta.

Oltretutto, sulla base di

quella particolare tabella, come detto fondata solo su dati provvisori,

l’attrice in un primo momento aveva provveduto ad allestirne un’altra, da lei

poi annessa alle conclusioni quale allegato 1, il tutto dopo aver sviluppato

una serie di considerazioni di natura contabile ecc. (cfr. appello p. 13 segg.,

che si danno per qui riprodotte), soggettive, apodittiche e non di immediata

comprensione, che, in assenza di conferma peritale, non possono però essere considerate.

Ma non solo. Rilevando poi come quella sua ricostruzione giungesse a un

risultato a suo dire non conforme agli accordi tra le parti, in un secondo

tempo, aveva provveduto ad allestirne un’ulteriore, annessa questa volta alle

conclusioni quale allegato 2, il tutto dopo aver evidenziato la considerazione soggettiva,

apodittica e non di immediata comprensione secondo cui “a fronte della

differenza di utili constatata con la precedente tabella, si è quindi proceduto

a trovare il riparto corretto degli utili … come indicato nella tabella excel

ricostruita qui sotto” (cfr. appello p. 15), che nuovamente, in assenza di qualsiasi

conferma peritale, non può però essere presa in considerazione.

7.3.2.3

In definitiva, questa

Camera non è in grado di confermare la correttezza o meno dei calcoli proposti dall’attrice

nei considerandi precedenti, per altro non fondati su valutazioni e dati

effettivamente dimostrati, tanto più che nemmeno risulta che gli importi da quest’ultima

indicati corrispondessero effettivamente alla metà dell’utile derivante

dall’operazione immobiliare, da quantificarsi come da lei sostenuto.

8.

Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 680’000.-, seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 19 settembre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 20’000.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 15’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).