12.2022.131
Riconoscimento e exequatur - ordine pubblico materiale
20 marzo 2023Italiano17 min
proposta in via subordinata di risoluzione per inadempimento dei venditori (dispositivo
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.131
Lugano
20 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.3835 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e di
sequestro 17 agosto 2022 da
CO
1
rappr. da PA 2
contro
RE
1
rappr. da PA 1
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera la sentenza n. __________
del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como (RG. n. __________ -
Repert. n. __________), la sentenza n. __________ del 12 (recte: 28)
gennaio 2022 della Corte d’Appello di Milano (RG. n. __________ - Repert. n. __________)
e la conseguente decisione esecutiva n. __________ dell’Agenzia delle Entrate -
Divisione Provinciale di Como, nonché di decretare il sequestro dei conti __________
e __________, delle cassette di sicurezza e di ogni altro avere detenuti dal
convenuto presso la Banca __________, dell’intero arredamento, oggetti di
valore, mobili e suppellettili presenti presso il domicilio del convenuto, come
pure dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________ e __________
RFD di __________ intestati al convenuto, domanda che il Pretore con decisione 18
agosto 2022 ha parzialmente accolto riconoscendo e dichiarando esecutive in
Svizzera, limitatamente ai soli dispositivi che concernevano l’istante, la
sentenza del Tribunale Ordinario di Como e la sentenza della Corte d’Appello di
Milano nonché decretando, sino a concorrrenza di CHF 495'522.95 oltre interessi
al 5% dal 22 giugno 2017 su
CHF 415'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF 25'914.66, dal 28 gennaio 2022 su
CHF 20'118.87 e dal 17 agosto 2022 su CHF 34'489.42, il sequestro sui beni del
convenuto;
ed ora sul reclamo 19
settembre 2022 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposta
pure con protesta di spese e ripetibili con risposta 19 gennaio 2023;
letti e
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. La presente
vertenza trae origine dal contratto preliminare di compravendita (promessa di
vendita inizialmente condizionata al rilascio del permesso di costruzione)
stipulato il 28 dicembre 2011 innanzi al notaio dott. F__________ __________
(doc. C allegato al reclamo), poi rinnovato il 14 novembre 2012 (senza però
aver più riportato - e qui sta il problema - quella condizione) innanzi a quel
notaio (doc. E allegato al reclamo), avente per oggetto i mappali n. __________
e __________ del CT del Comune di __________ (I), di proprietà di CO 1 il primo
rispettivamente di H__________ __________ e di A__________ __________ il
secondo, che RE 1, rappresentato in quelle due occasioni da G__________ __________,
al beneficio dell’amplissima procura speciale conferitagli il 14 dicembre 2011
sempre innanzi al medesimo notaio (doc. D allegato al reclamo), aveva promesso
di acquistare, con l’accordo delle rispettive controparti, al prezzo di CHF
450'000.- ciascuno, di cui CHF 35'000.- rispettivamente CHF 65'000.- versati a
titolo di caparra confirmatoria.
Fatti
I contratti definitivi
non sono in seguito mai stati sottoscritti.
2. Con sentenza
n. __________ del 22 novembre 2018 (RG. n. __________ - Repert. n. __________,
doc. A), dichiarata esecutiva, il Tribunale Ordinario di Como (I), statuendo
nella causa promossa da RE 1 nei confronti di CO 1 e di A__________ __________
(per sé e in qualità di erede di H__________ __________, nel frattempo
deceduto) e volta inizialmente ad ottenere il trasferimento dei due terreni in
forza del primo contratto di promessa di vendita e in un secondo tempo ad
ottenere l’accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della
procura speciale conferita a G__________ __________ e l’accertamento della
nullità/inefficacia e/o inesistenza dei due contratti preliminari di
compravendita con conseguente ripetizione dell’indebito previa declaratoria di
nullità dei contratti e in subordine risoluzione per inadempimento dei
venditori, si è così pronunciato: ha dichiarato inammissibili le domande di
accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della procura
speciale e quelle di accertamento della nullità/inefficacia e/o inesistenza dei
due contratti preliminari di compravendita in quanto tardivamente e
irritualmente proposte (dispositivo n. 1); ha rigettato la domanda attorea di
ripetizione dell’indebito previa declaratoria di nullità dei contratti e quella
proposta in via subordinata di risoluzione per inadempimento dei venditori (dispositivo
n. 2); in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti CO
1 e A__________ __________ (per sé e in qualità di erede di H__________ __________)
ha dichiarato l’inadempimento dell’attore RE 1 alla stipula del contratto
definitivo in forza della promessa di vendita del 14 novembre 2012, e per
l’effetto ha trasferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 CCIt.
(dispositivo n. 3): a) la proprietà del terreno distinto nel CT del Comune di __________
mappale __________ da CO 1 in favore di RE 1 subordinando il suddetto
trasferimento al versamento da parte dell’attore a CO 1 del saldo del prezzo
pari a EUR 365'928.93 (pari a CHF 415'000.-) oltre interessi dalla domanda al
saldo effettivo da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di deposito
della sentenza (dispositivo n. 3a); b) la proprietà del terreno distinto nel CT
del Comune di __________ mappale __________ da A__________ __________ (per sé e
in qualità di erede di H__________ __________) in favore di RE 1 subordinando
il suddetto trasferimento al versamento da parte dell’attore a A__________ __________
del saldo del prezzo pari a EUR 339'476.24 (pari a CHF 385'000.-) oltre
interessi dalla domanda al saldo effettivo da effettuarsi nel termine di 60
giorni dalla data di deposito della sentenza (dispositivo n. 3b); il tutto con
ordine al Conservatore dei RRII di Como di procedere alle trascrizioni
necessarie e di rito sui beni sopra descritti con esonero dalle responsabilità
(dispositivo n. 3c); ha condannato l’attore al pagamento delle spese legali in
favore di CO 1 per EUR 1'214.- a titolo di esborsi ed
EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e spese generali (dispositivo n. 4); ha
condannato l’attore al pagamento delle spese legali in favore di A__________ __________
(per sé e in qualità di erede di H__________ __________) per EUR 1'214.- a
titolo di esborsi ed EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e spese generali
(dispositivo n. 5); e ha posto definitivamente le spese di CTU, già liquidate,
per 2/3 a carico dell’attore e per 1/3 a carico delle parti convenute in
ragione del 50% cadauna condannando al pagamento al CTU o alle parti
anticipatarie (dispositivo n. 6).
3. Con sentenza
n. __________ del 28 gennaio 2022 (RG. n. __________ - Repert. n. __________,
doc. B), dichiarata esecutiva, la Corte d’Appello di Milano (I) ha rispinto
l’appello proposto da RE 1 avverso la sentenza n. __________ del 22 novembre
2018 del Tribunale Ordinario di Como, che ha integralmente confermato
(dispositivo n. 1); ha condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del
grado d’appello in favore di CO 1, liquidate in complessivi EUR 17’628.-, oltre
oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge (dispositivo n. 2); ha
condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del grado d’appello in
favore di A__________ __________, liquidate in complessivi EUR 17’628.-, oltre
oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge (dispositivo n. 3); e ha dato
atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato da parte di RE 1 (dispositivo n. 4). Il 7 luglio
2022 (doc. B penultima pagina) il funzionario giudiziario preposto ha
certificato il passaggio in giudicato della sentenza.
4. Con avviso n.
__________ emesso in una data non meglio precisata (doc. C), l’Agenzia delle
Entrate - Divisione Provinciale di Como ha avvertito A__________ __________
che, in relazione alla sentenza 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como,
le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, erano stati liquidati in complessivi EUR 71'215.-.
5. Con istanza 17
agosto 2022 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutive
in Svizzera la sentenza n. __________ del 22 novembre 2018 del Tribunale
Ordinario di Como, la sentenza n. __________ del 28 gennaio 2022 della Corte d’Appello
di Milano e la decisione esecutiva n. __________ non datata dell’Agenzia delle
Entrate - Divisione Provinciale di Como, e di decretare il sequestro su una
serie di beni appartenenti al convenuto, domanda che il Pretore, con decisione 18
agosto 2022, ha parzialmente accolto, riconoscendo e dichiarando esecutivi in
Svizzera i dispositivi n. 3, 3a, 4 e 6 della sentenza del Tribunale Ordinario
di Como e la sentenza della Corte d’Appello di Milano nonché decretando, sino a
concorrrenza di CHF 495'522.95 oltre interessi al 5% dal 22 giugno 2017 su CHF
415'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF 25'914.66, dal 28 gennaio 2022 su
CHF 20'118.87 e dal 17 agosto 2022 su CHF 34'489.42, il sequestro sui beni del
convenuto, ponendo poi le spese processuali di CHF 2'250.- a carico del
convenuto, senza attribuzione di ripetibili.
6. Con il reclamo 19
settembre 2022 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente (art. 327a cpv. 3 CPC in
combinazione con l’art. 43 cpv. 5 CLug) alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG in combinazione con l’art. 309
lett. a CPC), avversato dall’istante con risposta 19 gennaio 2023,
anch’essa tempestiva (art. 322 cpv. 2 CPC in
combinazione con l’art. 327a cpv. 3 CPC), il convenuto ha chiesto di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur,
protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.
7. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un
ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena
dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per
la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di
addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF
5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) -
rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per
uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug
(cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare
oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2). Per
costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera
eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n.
Considerandi
2.
ad art. 45
CLug; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in
discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione
di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni
procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.
3.
ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).
8.
Nel caso di specie
l’unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato dal
convenuto è quello definito dall’art. 34 n. 1 CLug, disposizione secondo cui le
decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il
riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato
richiesto. A tale proposito egli ha ritenuto particolarmente urtante il fatto
che i giudici italiani, in modo incoerente e contraddittorio, non avessero
concluso per la nullità ex art. 55 e 58 della legge notarile italiana della
procura speciale da lui conferita a suo tempo a G__________ __________ (doc. D
allegato al reclamo), nonostante in occasione dell’allestimento della stessa,
redatta innanzi al notaio dott. F__________ __________ in lingua italiana, non
fosse intervenuto un interprete e non fosse stata approntata e firmata una
traduzione in lingua straniera, ciò che invece sarebbe stato necessario stante
che egli, pacificamente e comprovatamente (cfr. gli interrogatori delle parti e
le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________ e Ga__________
__________, tutti da esperire in questa sede), parlava e comprendeva solo la
lingua estone e quella russa ma non conosceva l’italiano. Le normative inerenti
alla protezione del cittadino nella stipulazione di atti pubblici, tra le quali
andava annoverata anche l’analoga disposizione prevista all’art. 44 della legge
notarile del Cantone Ticino, erano oltretutto da considerare quale fondamento
dell’ordinamento giuridico svizzero e dei principi fondamentali da tutelare in
Svizzera.
8.1
In
generale, lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di
agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e
l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha
dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere
possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice
svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni
qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante, nel
merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole,
nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali
esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che
nell’applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa
va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b,
534.
consid. 2c; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1).
In particolare, per
ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale
svizzero occorre che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito
- misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione
predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni
ordinamento giuridico, rispettivamente urti in maniera scioccante i principi
giuridici fondamentali dell’ordinamento giuridico e il sistema di valori
determinanti svizzeri, ritenuto che tra i principi fondamentali
tutelati vi sono segnatamente la fedeltà contrattuale (pacta sunt servanda), il rispetto delle regole della buona
fede, il divieto dell'abuso di diritto, la proibizione di misure
discriminatorie o spogliatrici e la protezione di persone civilmente incapaci. Non vi è invece incompatibilità con l’ordine
pubblico materiale, nozione più ristretta rispetto all'arbitrio, quando le
prove sono state malamente apprezzate o un accertamento di fatto è
manifestamente sbagliato o una regola di diritto è stata chiaramente violata (DTF
144.
III 120 consid. 5.1; TF 4A_253/2020 del 21
settembre 2021 consid. 4.3.1).
8.2
Nel caso di specie,
come meglio si vedrà qui di seguito, le due decisioni oggetto di exequatur non
possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico materiale svizzero.
Il convenuto non ha
in effetti preteso che i giudici italiani, con le loro due sentenze (doc. A e
B), anche laddove per ipotesi fossero state errate - aspetto questo che non può
essere ridiscusso nel presente giudizio, stante che in nessun caso la decisione
straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug) -,
possano aver violato uno dei principi fondamentali menzionati nel considerando
precedente.
Non si vede del resto come
le due sentenze italiane che, per quanto qui interessa, avevano confermato la
validità della procura speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al
reclamo) ritenendo in sostanza che al momento del conferimento della stessa
quest’ultimo conoscesse la lingua italiana e comunque non avesse dichiarato al
notaio di non conoscere quella lingua, rispettivamente, avendo depositato
l’atto di citazione volto inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni
in forza del primo contratto di promessa di vendita e avendo provveduto al
pagamento delle spese notarili per il secondo contratto di promessa di vendita,
avesse poi inteso ratificare l’operato del suo procuratore speciale, possano
essere ritenute scioccanti - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - in
base ai principi fondamentali da tutelare in Svizzera.
8.3
A titolo
abbondanziale, ammesso - ma non concesso (come detto sopra) - che il fatto,
sostenuto dal convenuto in questa sede, che egli parlasse e comprendesse solo
la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano, possa
essere pertinente per la questione dell’incompatibilità di una decisione con
l’ordine pubblico materiale svizzero, si osserva che nella presente fattispecie
quel fatto non è stato provato e in ogni caso non basterebbe per concludere che
quelle due decisioni, laddove avevano confermato la validità della procura
speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al reclamo), non possano
essere riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera.
Da una parte, il
convenuto non ha provato che il fatto che egli parlasse e comprendesse solo la
lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano fosse pacifico
nell’ambito dei procedimenti italiani. E nemmeno è stato in grado di dimostrare
che quella circostanza fosse comunque veritiera, anche perché le prove a tale
scopo che aveva chiesto di assumere in questa sede (e meglio gli interrogatori
delle parti e le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________
e G__________ K__________) non erano in realtà qui esperibili, stante che
nell’ambito della procedura sommaria, qual’è pacificamente quella che regge la
procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 339 cpv. 2 CPC in combinazione
con l’art. 335 cpv. 3 CPC; DTF 142 III 180 consid. 3.5), potevano essere
assunte sostanzialmente solo le prove documentali (art. 254 CPC; DTF 145 III 20
consid. 4.1.2; TF 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.1.1), mentre che le
prove ora proposte, e meglio l’interrogatorio delle parti e l’assunzione dei
testimoni (per altro residenti tutti all’estero), non entravano invece in linea
di conto siccome in contrasto con il principio della celerità.
Dall’altra, quand’anche
per ipotesi si potesse tener conto che effettivamente il convenuto parlava e comprendeva
solo la lingua estone e quella russa ma invece non conosceva l’italiano,
rimarrebbe comunque il fatto che, secondo le sentenze italiane, non censurate
su questo punto, egli, avendo depositato l’atto di citazione volto inizialmente
ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo contratto di
promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese notarili per
il secondo contratto di promessa di vendita, aveva inteso ratificare l’operato
del suo procuratore speciale. Nemmeno in tale ipotesi le due sentenze italiane,
che neppure a ben vedere potrebbero essere considerate arbitrarie, sarebbero
dunque risultate scioccanti in base ai principi fondamentali da tutelare in
Svizzera.
9.
Ne discende che il reclamo del convenuto, del tutto
infondato e al limite del temerario, dev’essere respinto.
Le
spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto
di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e
14.
LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che
nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati
all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente
dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro
richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al
Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 495'522.95.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. Il reclamo 19 settembre 2022 di RE 1 è respinto.
II. Le spese processuali di CHF 3’000.-
sono poste a carico del reclamante, che verserà alla controparte CHF 3’000.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).