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Decisione

12.2022.131

Riconoscimento e exequatur - ordine pubblico materiale

20 marzo 2023Italiano17 min

proposta in via subordinata di risoluzione per inadempimento dei venditori (dispositivo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.131

Lugano

20 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.3835 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di exequatur e di

sequestro 17 agosto 2022 da

CO

1

rappr. da PA 2

contro

RE

1

rappr. da PA 1

con cui l’istante ha

chiesto di riconoscere e dichiarare esecutive in Svizzera la sentenza n. __________

del 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como (RG. n. __________ -

Repert. n. __________), la sentenza n. __________ del 12 (recte: 28)

gennaio 2022 della Corte d’Appello di Milano (RG. n. __________ - Repert. n. __________)

e la conseguente decisione esecutiva n. __________ dell’Agenzia delle Entrate -

Divisione Provinciale di Como, nonché di decretare il sequestro dei conti __________

e __________, delle cassette di sicurezza e di ogni altro avere detenuti dal

convenuto presso la Banca __________, dell’intero arredamento, oggetti di

valore, mobili e suppellettili presenti presso il domicilio del convenuto, come

pure dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________, n. __________ e __________

RFD di __________ intestati al convenuto, domanda che il Pretore con decisione 18

agosto 2022 ha parzialmente accolto riconoscendo e dichiarando esecutive in

Svizzera, limitatamente ai soli dispositivi che concernevano l’istante, la

sentenza del Tribunale Ordinario di Como e la sentenza della Corte d’Appello di

Milano nonché decretando, sino a concorrrenza di CHF 495'522.95 oltre interessi

al 5% dal 22 giugno 2017 su

CHF 415'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF 25'914.66, dal 28 gennaio 2022 su

CHF 20'118.87 e dal 17 agosto 2022 su CHF 34'489.42, il sequestro sui beni del

convenuto;

ed ora sul reclamo 19

settembre 2022 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposta

pure con protesta di spese e ripetibili con risposta 19 gennaio 2023;

letti e

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. La presente

vertenza trae origine dal contratto preliminare di compravendita (promessa di

vendita inizialmente condizionata al rilascio del permesso di costruzione)

stipulato il 28 dicembre 2011 innanzi al notaio dott. F__________ __________

(doc. C allegato al reclamo), poi rinnovato il 14 novembre 2012 (senza però

aver più riportato - e qui sta il problema - quella condizione) innanzi a quel

notaio (doc. E allegato al reclamo), avente per oggetto i mappali n. __________

e __________ del CT del Comune di __________ (I), di proprietà di CO 1 il primo

rispettivamente di H__________ __________ e di A__________ __________ il

secondo, che RE 1, rappresentato in quelle due occasioni da G__________ __________,

al beneficio dell’amplissima procura speciale conferitagli il 14 dicembre 2011

sempre innanzi al medesimo notaio (doc. D allegato al reclamo), aveva promesso

di acquistare, con l’accordo delle rispettive controparti, al prezzo di CHF

450'000.- ciascuno, di cui CHF 35'000.- rispettivamente CHF 65'000.- versati a

titolo di caparra confirmatoria.

Fatti

I contratti definitivi

non sono in seguito mai stati sottoscritti.

2. Con sentenza

n. __________ del 22 novembre 2018 (RG. n. __________ - Repert. n. __________,

doc. A), dichiarata esecutiva, il Tribunale Ordinario di Como (I), statuendo

nella causa promossa da RE 1 nei confronti di CO 1 e di A__________ __________

(per sé e in qualità di erede di H__________ __________, nel frattempo

deceduto) e volta inizialmente ad ottenere il trasferimento dei due terreni in

forza del primo contratto di promessa di vendita e in un secondo tempo ad

ottenere l’accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della

procura speciale conferita a G__________ __________ e l’accertamento della

nullità/inefficacia e/o inesistenza dei due contratti preliminari di

compravendita con conseguente ripetizione dell’indebito previa declaratoria di

nullità dei contratti e in subordine risoluzione per inadempimento dei

venditori, si è così pronunciato: ha dichiarato inammissibili le domande di

accertamento della nullità e/o inefficacia e/o inesistenza della procura

speciale e quelle di accertamento della nullità/inefficacia e/o inesistenza dei

due contratti preliminari di compravendita in quanto tardivamente e

irritualmente proposte (dispositivo n. 1); ha rigettato la domanda attorea di

ripetizione dell’indebito previa declaratoria di nullità dei contratti e quella

proposta in via subordinata di risoluzione per inadempimento dei venditori (dispositivo

n. 2); in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti CO

1 e A__________ __________ (per sé e in qualità di erede di H__________ __________)

ha dichiarato l’inadempimento dell’attore RE 1 alla stipula del contratto

definitivo in forza della promessa di vendita del 14 novembre 2012, e per

l’effetto ha trasferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 CCIt.

(dispositivo n. 3): a) la proprietà del terreno distinto nel CT del Comune di __________

mappale __________ da CO 1 in favore di RE 1 subordinando il suddetto

trasferimento al versamento da parte dell’attore a CO 1 del saldo del prezzo

pari a EUR 365'928.93 (pari a CHF 415'000.-) oltre interessi dalla domanda al

saldo effettivo da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla data di deposito

della sentenza (dispositivo n. 3a); b) la proprietà del terreno distinto nel CT

del Comune di __________ mappale __________ da A__________ __________ (per sé e

in qualità di erede di H__________ __________) in favore di RE 1 subordinando

il suddetto trasferimento al versamento da parte dell’attore a A__________ __________

del saldo del prezzo pari a EUR 339'476.24 (pari a CHF 385'000.-) oltre

interessi dalla domanda al saldo effettivo da effettuarsi nel termine di 60

giorni dalla data di deposito della sentenza (dispositivo n. 3b); il tutto con

ordine al Conservatore dei RRII di Como di procedere alle trascrizioni

necessarie e di rito sui beni sopra descritti con esonero dalle responsabilità

(dispositivo n. 3c); ha condannato l’attore al pagamento delle spese legali in

favore di CO 1 per EUR 1'214.- a titolo di esborsi ed

EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e spese generali (dispositivo n. 4); ha

condannato l’attore al pagamento delle spese legali in favore di A__________ __________

(per sé e in qualità di erede di H__________ __________) per EUR 1'214.- a

titolo di esborsi ed EUR 21'387.- per compensi oltre iva, cpa e spese generali

(dispositivo n. 5); e ha posto definitivamente le spese di CTU, già liquidate,

per 2/3 a carico dell’attore e per 1/3 a carico delle parti convenute in

ragione del 50% cadauna condannando al pagamento al CTU o alle parti

anticipatarie (dispositivo n. 6).

3. Con sentenza

n. __________ del 28 gennaio 2022 (RG. n. __________ - Repert. n. __________,

doc. B), dichiarata esecutiva, la Corte d’Appello di Milano (I) ha rispinto

l’appello proposto da RE 1 avverso la sentenza n. __________ del 22 novembre

2018 del Tribunale Ordinario di Como, che ha integralmente confermato

(dispositivo n. 1); ha condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del

grado d’appello in favore di CO 1, liquidate in complessivi EUR 17’628.-, oltre

oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge (dispositivo n. 2); ha

condannato RE 1 alla rifusione delle spese di lite del grado d’appello in

favore di A__________ __________, liquidate in complessivi EUR 17’628.-, oltre

oneri accessori, fiscali e previdenziali di legge (dispositivo n. 3); e ha dato

atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato da parte di RE 1 (dispositivo n. 4). Il 7 luglio

2022 (doc. B penultima pagina) il funzionario giudiziario preposto ha

certificato il passaggio in giudicato della sentenza.

4. Con avviso n.

__________ emesso in una data non meglio precisata (doc. C), l’Agenzia delle

Entrate - Divisione Provinciale di Como ha avvertito A__________ __________

che, in relazione alla sentenza 22 novembre 2018 del Tribunale Ordinario di Como,

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da

tutte le parti in causa, erano stati liquidati in complessivi EUR 71'215.-.

5. Con istanza 17

agosto 2022 CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e dichiarare esecutive

in Svizzera la sentenza n. __________ del 22 novembre 2018 del Tribunale

Ordinario di Como, la sentenza n. __________ del 28 gennaio 2022 della Corte d’Appello

di Milano e la decisione esecutiva n. __________ non datata dell’Agenzia delle

Entrate - Divisione Provinciale di Como, e di decretare il sequestro su una

serie di beni appartenenti al convenuto, domanda che il Pretore, con decisione 18

agosto 2022, ha parzialmente accolto, riconoscendo e dichiarando esecutivi in

Svizzera i dispositivi n. 3, 3a, 4 e 6 della sentenza del Tribunale Ordinario

di Como e la sentenza della Corte d’Appello di Milano nonché decretando, sino a

concorrrenza di CHF 495'522.95 oltre interessi al 5% dal 22 giugno 2017 su CHF

415'000.-, dal 22 novembre 2018 su CHF 25'914.66, dal 28 gennaio 2022 su

CHF 20'118.87 e dal 17 agosto 2022 su CHF 34'489.42, il sequestro sui beni del

convenuto, ponendo poi le spese processuali di CHF 2'250.- a carico del

convenuto, senza attribuzione di ripetibili.

6. Con il reclamo 19

settembre 2022 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente (art. 327a cpv. 3 CPC in

combinazione con l’art. 43 cpv. 5 CLug) alla scrivente Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG in combinazione con l’art. 309

lett. a CPC), avversato dall’istante con risposta 19 gennaio 2023,

anch’essa tempestiva (art. 322 cpv. 2 CPC in

combinazione con l’art. 327a cpv. 3 CPC), il convenuto ha chiesto di

riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur,

protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.

7. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un

ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante

reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta con cognizione piena

dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per

la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale, di

addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 145 III 422 consid. 5.2; TF

5A_899/2020 del 15 novembre 2021 consid. 2.2.2) -

rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per

uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug

(cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare

oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2). Per

costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera

eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp,

Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n.

Considerandi

2.

ad art. 45

CLug; Hofmann/Kunz,

Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in

discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione

di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni

procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.

3.

ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24

seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4).

8.

Nel caso di specie

l’unico impedimento al giudizio di riconoscimento e di exequatur evocato dal

convenuto è quello definito dall’art. 34 n. 1 CLug, disposizione secondo cui le

decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il

riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato

richiesto. A tale proposito egli ha ritenuto particolarmente urtante il fatto

che i giudici italiani, in modo incoerente e contraddittorio, non avessero

concluso per la nullità ex art. 55 e 58 della legge notarile italiana della

procura speciale da lui conferita a suo tempo a G__________ __________ (doc. D

allegato al reclamo), nonostante in occasione dell’allestimento della stessa,

redatta innanzi al notaio dott. F__________ __________ in lingua italiana, non

fosse intervenuto un interprete e non fosse stata approntata e firmata una

traduzione in lingua straniera, ciò che invece sarebbe stato necessario stante

che egli, pacificamente e comprovatamente (cfr. gli interrogatori delle parti e

le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________ e Ga__________

__________, tutti da esperire in questa sede), parlava e comprendeva solo la

lingua estone e quella russa ma non conosceva l’italiano. Le normative inerenti

alla protezione del cittadino nella stipulazione di atti pubblici, tra le quali

andava annoverata anche l’analoga disposizione prevista all’art. 44 della legge

notarile del Cantone Ticino, erano oltretutto da considerare quale fondamento

dell’ordinamento giuridico svizzero e dei principi fondamentali da tutelare in

Svizzera.

8.1

In

generale, lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di

agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e

l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha

dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere

possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice

svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni

qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante, nel

merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole,

nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali

esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che

nell’applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa

va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b,

534.

consid. 2c; TF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1).

In particolare, per

ammettere l’incompatibilità di una decisione con l’ordine pubblico materiale

svizzero occorre che quest’ultima - e ciò sia nella motivazione che nell’esito

- misconosca quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione

predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni

ordinamento giuridico, rispettivamente urti in maniera scioccante i principi

giuridici fondamentali dell’ordinamento giuridico e il sistema di valori

determinanti svizzeri, ritenuto che tra i principi fondamentali

tutelati vi sono segnatamente la fedeltà contrattuale (pacta sunt servanda), il rispetto delle regole della buona

fede, il divieto dell'abuso di diritto, la proibizione di misure

discriminatorie o spogliatrici e la protezione di persone civilmente incapaci. Non vi è invece incompatibilità con l’ordine

pubblico materiale, nozione più ristretta rispetto all'arbitrio, quando le

prove sono state malamente apprezzate o un accertamento di fatto è

manifestamente sbagliato o una regola di diritto è stata chiaramente violata (DTF

144.

III 120 consid. 5.1; TF 4A_253/2020 del 21

settembre 2021 consid. 4.3.1).

8.2

Nel caso di specie,

come meglio si vedrà qui di seguito, le due decisioni oggetto di exequatur non

possono essere considerate contrarie all’ordine pubblico materiale svizzero.

Il convenuto non ha

in effetti preteso che i giudici italiani, con le loro due sentenze (doc. A e

B), anche laddove per ipotesi fossero state errate - aspetto questo che non può

essere ridiscusso nel presente giudizio, stante che in nessun caso la decisione

straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug) -,

possano aver violato uno dei principi fondamentali menzionati nel considerando

precedente.

Non si vede del resto come

le due sentenze italiane che, per quanto qui interessa, avevano confermato la

validità della procura speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al

reclamo) ritenendo in sostanza che al momento del conferimento della stessa

quest’ultimo conoscesse la lingua italiana e comunque non avesse dichiarato al

notaio di non conoscere quella lingua, rispettivamente, avendo depositato

l’atto di citazione volto inizialmente ad ottenere il trasferimento dei terreni

in forza del primo contratto di promessa di vendita e avendo provveduto al

pagamento delle spese notarili per il secondo contratto di promessa di vendita,

avesse poi inteso ratificare l’operato del suo procuratore speciale, possano

essere ritenute scioccanti - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - in

base ai principi fondamentali da tutelare in Svizzera.

8.3

A titolo

abbondanziale, ammesso - ma non concesso (come detto sopra) - che il fatto,

sostenuto dal convenuto in questa sede, che egli parlasse e comprendesse solo

la lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano, possa

essere pertinente per la questione dell’incompatibilità di una decisione con

l’ordine pubblico materiale svizzero, si osserva che nella presente fattispecie

quel fatto non è stato provato e in ogni caso non basterebbe per concludere che

quelle due decisioni, laddove avevano confermato la validità della procura

speciale conferita dal convenuto (doc. D allegato al reclamo), non possano

essere riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera.

Da una parte, il

convenuto non ha provato che il fatto che egli parlasse e comprendesse solo la

lingua estone e quella russa ma invece non conoscesse l’italiano fosse pacifico

nell’ambito dei procedimenti italiani. E nemmeno è stato in grado di dimostrare

che quella circostanza fosse comunque veritiera, anche perché le prove a tale

scopo che aveva chiesto di assumere in questa sede (e meglio gli interrogatori

delle parti e le testimonianze di F__________ __________, G__________ __________

e G__________ K__________) non erano in realtà qui esperibili, stante che

nell’ambito della procedura sommaria, qual’è pacificamente quella che regge la

procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 339 cpv. 2 CPC in combinazione

con l’art. 335 cpv. 3 CPC; DTF 142 III 180 consid. 3.5), potevano essere

assunte sostanzialmente solo le prove documentali (art. 254 CPC; DTF 145 III 20

consid. 4.1.2; TF 5A_121/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.1.1), mentre che le

prove ora proposte, e meglio l’interrogatorio delle parti e l’assunzione dei

testimoni (per altro residenti tutti all’estero), non entravano invece in linea

di conto siccome in contrasto con il principio della celerità.

Dall’altra, quand’anche

per ipotesi si potesse tener conto che effettivamente il convenuto parlava e comprendeva

solo la lingua estone e quella russa ma invece non conosceva l’italiano,

rimarrebbe comunque il fatto che, secondo le sentenze italiane, non censurate

su questo punto, egli, avendo depositato l’atto di citazione volto inizialmente

ad ottenere il trasferimento dei terreni in forza del primo contratto di

promessa di vendita e avendo provveduto al pagamento delle spese notarili per

il secondo contratto di promessa di vendita, aveva inteso ratificare l’operato

del suo procuratore speciale. Nemmeno in tale ipotesi le due sentenze italiane,

che neppure a ben vedere potrebbero essere considerate arbitrarie, sarebbero

dunque risultate scioccanti in base ai principi fondamentali da tutelare in

Svizzera.

9.

Ne discende che il reclamo del convenuto, del tutto

infondato e al limite del temerario, dev’essere respinto.

Le

spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto

di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e

14.

LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che

nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati

all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente

dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro

richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al

Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di CHF 495'522.95.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. Il reclamo 19 settembre 2022 di RE 1 è respinto.

II. Le spese processuali di CHF 3’000.-

sono poste a carico del reclamante, che verserà alla controparte CHF 3’000.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).