12.2022.132
Incidente stradale, assicurazione casco, condizioni generali, esclusione della copertura assicurativa; circolazione su tracciati di gara
2 dicembre 2022Italiano14 min
circolazione turistica (doc. N e O), si è scontrato con un altro veicolo che transitava
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.132
Lugano
2 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.41 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2020 da
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. dott.
PA 2
chiedente di accertare
l’obbligo per la convenuta di fornire le prestazioni assicurative in relazione
al sinistro occorso alla sua vettura il 6 ottobre 2019 e di conseguentemente
condannarla al pagamento di fr. 174'203.15 oltre interessi del 5% dal 18
dicembre 2019, o subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la
riparazione del suo veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al
sinistro;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 22
agosto 2022 ha
respinto;
appellante l’attore con appello 21 settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma
del
querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione, o subordinatamente perlomeno
di accertare l’obbligo per la convenuta
di fornire le sue prestazioni assicurative e
rinviare la causa al Pretore per la determinazione
del danno, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 21
ottobre 2022 ha postulato la reiezione integrale
del gravame, pure con protesta di spese
e ripetibili;
vista altresì la replica spontanea 3 novembre
2022 dell’appellante;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 6 ottobre 2019 AP 1, mentre
stava guidando la sua vettura Porsche __________ lungo il circuito
automobilistico dell'__________ nell’ambito di un “trackday” riservato alla
circolazione turistica (doc. N e O), si è scontrato con un altro veicolo che transitava
sulla pista. Nell’incidente la sua Porsche, che era assicurata presso la AO 1,
ha subito danni importanti e ha dovuto essere riportata a __________ mediante
un carro attrezzi. La polizza (doc. B) prevedeva una copertura assicurativa
comprendente “Responsabilità civile”, “Assistance Soccorso stradale”,
“Colpa Grave” e “Casco totale” e rinviava segnatamente, per la
regolamentazione di dettaglio, alle Condizioni complementari (CC) e alle Condizioni
generali (CG), agli atti quale doc. C. In particolare, l’art. 6.2 delle CG relative
all’assicurazione casco (sezione G) prevedeva l’esclusione della copertura
assicurativa: “in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e
gare analoghe, nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista
e superfici stradali utilizzate a tale scopo” come pure “in caso di
partecipazione a prove o gare fuoristrada, oppure durante corsi di guida
sportiva”. La medesima esclusione era contenuta anche all’art. 4.3 delle CG
relative al soccorso stradale (sezione B).
B.
Allorché AP 1 ha segnalato il sinistro
alla sua assicurazione (doc. F), quest’ultima ha rifiutato di fornire la
copertura assicurativa in quanto l'incidente era avvenuto in occasione di un
evento rientrante nelle esclusioni di cui al citato art. 6.2 (doc. I).
C.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 12 marzo 2020 AP 1 ha convenuto in
giudizio la AO 1, postulando di accertare l’obbligo per la convenuta di fornire
le sue prestazioni assicurative e di condannarla di conseguenza al pagamento di
fr. 174'203.15 (fr. 173'287.70 per costi di riparazione e fr. 915.45 per il
carro attrezzi, cfr. doc. P e Q) oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2019, o
subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la riparazione del suo
veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al sinistro in questione.
In sostanza, l’attore ha preteso che l’art. 6.2 delle CG non fosse applicabile
alla circolazione turistica (ovvero non competitiva) sui tracciati di gara,
osservando altresì che l’assicurazione in un primo momento aveva lasciato
intendere di essere in procinto di presentargli una proposta di liquidazione
dei danni.
D.
Con risposta 18 maggio 2020 la
convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione. Essa
ha in particolare rilevato l’applicabilità alla fattispecie del suddetto art.
6.2, che esclude dalla copertura assicurativa tutti i sinistri verificatisi in
occasione di “giri di pista” sui circuiti (a prescindere che essi siano
da ricondurre o meno a una gara), ove le macchine utilizzate sono solitamente
sportive e potenti e non vi sono né limiti di velocità, né norme di precedenza,
ciò che comporta un grado di pericolosità e di rischio di collisione ben più
accresciuto rispetto alla normale circolazione stradale. La convenuta ha
altresì aggiunto che la controparte non avrebbe sufficientemente allegato e
comprovato il suo danno.
E.
Con replica 23 giugno 2020 e
duplica 20 agosto 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie
antitetiche posizioni. L’attore ha in particolare contestato che la
circolazione turistica su pista comporti una pericolosità superiore rispetto
all’ordinaria circolazione stradale e sostenuto che in caso di dubbio sulla portata
della clausola 6.2, essa dovrebbe essere interpretata a sfavore dell’assicurazione
(“in dubio contra stipulatorem”), nonché di aver sufficientemente
dimostrato il proprio danno mediante produzione della perizia doc. Q (fatta
allestire dall’assicurazione medesima). La convenuta si è pure riconfermata
nelle proprie tesi, producendo le CGA di alcune compagnie assicurative concorrenti
al fine di evidenziare che è del tutto usuale escludere la copertura “casco
totale” in caso di circolazione (agonistica o turistica) all’interno di
autodromi e invocando in via subordinata (nella denegata ipotesi di un
accertamento della copertura assicurativa) una riduzione delle prestazioni da
lei dovute perlomeno dell’80% per colpa grave dell’assicurato.
F.
Esperita l’istruttoria e
raccolti gli allegati conclusivi 18 maggio 2021 della convenuta e 20 maggio
2021 dell’attore (a cui sono ancora seguite la replica spontanea 28 maggio 2021
della prima e la duplica spontanea 10 giugno 2021 del secondo), con decisione 22
agosto 2022 il Pretore ha respinto la petizione a fronte dell’applicabilità
alla fattispecie della clausola di esclusione 6.2, con seguito di spese processuali (complessivi fr. 5’500.-)
e ripetibili (fr. 10'500.-) a carico dell’attore.
G.
Con appello 21 settembre 2022 l’attore
si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere
la petizione, accertare l’esistenza della copertura assicurativa e condannare
la controparte al pagamento di fr. 174'203.15 oltre interessi del 5% dal 18
dicembre 2019, o subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la
riparazione del suo veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al
sinistro, e ancora più subordinatamente di accertare perlomeno l’esistenza
della copertura assicurativa e rinviare la causa alla Pretura per la
determinazione del danno, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
H.
Con risposta 21 ottobre 2022
la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese
e ripetibili di secondo grado.
I.
Con replica spontanea 3
novembre 2022 l’appellante ha approfondito alcuni puntuali aspetti della lite.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 21 settembre 2022 contro la
decisione 22 agosto 2022 è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 21
ottobre 2022 dell’appellata e la replica spontanea 3 novembre 2022
dell’appellante.
2.
Con la decisione impugnata, il
Pretore ha innanzitutto ricordato i principi che reggono l’interpretazione dei
contratti di assicurazione e delle relative CGA per poi concludere, mediante interpretazione
oggettiva (principio dell’affidamento) che il testo dell’art. 6.2, sia per come
è formulato, sia per come dev’essere in buona fede compreso dall’assicurato
(tenuto conto del suo scopo regolatorio), esclude dalla copertura assicurativa
tutti i tipi di spostamento (corse, o “Fahrten” nella versione tedesca),
anche di tipo “turistico”, svolti su percorsi di gara o su circuiti (giri di
pista o “Rundkursen”), segnatamente alla luce dell’evidente pericolosità
insita in tali situazioni (ove vigono limiti minori rispetto alla normale
circolazione stradale), e con ciò anche il sinistro concretamente in esame. A
fronte di questo chiaro risultato interpretativo, il primo giudice ha pertanto
escluso l’applicazione del principio dell’ambiguità (“in dubio contra
stipulatorem”). Infine, il medesimo ha osservato che l’assicurazione non ha
mai accettato il sinistro né formulato un’offerta di liquidazione del danno. Di
qui la reiezione della petizione.
3.
Con il gravame, l’appellante critica
innanzitutto l’interpretazione letterale della clausola effettuata dal Pretore.
A suo modo di vedere la stessa, escludendo dalla copertura assicurativa tutti i
tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali
utilizzate “a tale scopo”, si riferisce unicamente alla
circolazione finalizzata alla partecipazione a competizioni di velocità, rally o gare analoghe, ovvero a
spostamenti (su qualsiasi tipo di superficie) eseguiti nel contesto di una gara.
Il ragionamento del primo giudice sarebbe inoltre illogico, giacché secondo la
sua conclusione (cfr. decisione impugnata, p. 5 in alto), la clausola di
esclusione riguarderebbe ogni circolazione su superfici stradali
utilizzate per qualsivoglia tipo di spostamento, ciò che non può essere il
senso di quanto convenuto dalle parti. L’appellante rimprovera altresì al giudice
di prima sede di essersi avvalso, per l’interpretazione letterale, della
versione tedesca della clausola, mai utilizzata o richiamata dalle parti,
sicché l’unico testo a essere determinante
sarebbe quello in italiano.
4.
La censura non convince. A
prescindere dalla formulazione infelice contenuta nella decisione di prima sede
(verosimilmente frutto di una svista), il Pretore non ha incluso nel contenuto
della norma 6.2 qualsiasi spostamento su ogni tipo di superficie stradale,
bensì unicamente gli spostamenti (aventi qualsiasi scopo, anche solo turistico)
su circuiti di gara o tracciati aventi
un’analoga funzione (superfici utilizzate con funzione di pista). Tale
conclusione, perfettamente condivisibile, è altresì confermata dalla
strutturazione della clausola: menzionando la medesima dapprima la “partecipazione
a competizioni di velocità, rally e gare analoghe”, ben si comprende che la
frase successiva “nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di
pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo” riguarda una
fattispecie diversa e aggiuntiva, ovvero la guida (anche non competitiva) del
veicolo assicurato su una pista o su un percorso di gara. In tal contesto, il
termine “corse” è chiaramente da intendere quale semplice sinonimo di “circolazione”
e non come gara (laddove in caso contrario, la frase sarebbe perfettamente inutile
e ridondante rispetto a quanto regolato in precedenza). Ciò basta per
respingere la censura senza necessità di riferirsi al testo tedesco, che in
ogni caso supporta ulteriormente questa interpretazione, utilizzando il termine
“Fahrten” quale traduzione di “corse”.
5.
L’appellante si oppone al
giudizio impugnato anche in relazione al senso della clausola così come doveva
essere ragionevolmente inteso da una parte in buona fede. Premesso che il
momento determinante per valutare la comprensione delle parti dev’essere quello
della stipulazione del contratto, egli rimprovera al Pretore di essersi invece
riferito a circostanze successive e
segnatamente agli elementi probatori relativi all’incidente. A suo modo di
vedere le parti, quando hanno sottoscritto il contratto, non potevano e
dovevano supporre che la circolazione su un circuito avesse una pericolosità
intrinseca maggiore rispetto alla normale circolazione stradale, poiché ciò costituisce
un presupposto errato; il rischio accresciuto non sarebbe difatti legato al
tipo di manto stradale utilizzato, bensì alla partecipazione a una
competizione, ovvero a una fattispecie estranea al caso concreto, riguardante un
evento di mera circolazione turistica soggiacente a regole ben precise, fra cui
l’obbligo di utilizzare veicoli privati targati e assicurati e il divieto di
gareggiare con gli altri partecipanti o organizzare scommesse (cfr. doc. O).
L’appellante sostiene inoltre che nell'ambito della circolazione turistica in
un autodromo sarebbero assenti i maggiori pericoli della (invero più
pericolosa) circolazione stradale, fra cui: traffico in senso inverso, presenza
di traffico intenso e di più tipologie di veicoli (ivi compresi i mezzi
speciali di soccorso aventi precedenze particolari), presenza di segnaletica
stradale che impone fermate (stop e semafori), obblighi di precedenza e
preselezioni, nonché strumenti di rallentamento del traffico come cunette e
pali. Inoltre, anche la normale circolazione stradale non è forzatamente sottoposta
a limiti di velocità (ciò che non è il caso ad esempio nelle autostrade in Germania).
6.
Anche questa censura è inadatta a mutare il giudizio
di primo grado. Posto che gli elementi di “pericolosità” della circolazione
stradale menzionati nell’impugnativa, contrariamente a quanto preteso dall’appellata,
non costituiscono fatti nuovi bensì erano già stati elencati nella replica 23
giugno 2020 (p. 3-4) e che una buona parte di essi (come la segnaletica o le
precedenze) mira proprio, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, a
rafforzare la sicurezza e/o a imporre regole di comportamento, la circolazione
negli autodromi (anche di tipo turistico) soggiace tipicamente a limitazioni
minori, ciò che l’appellante non contesta debitamente. Il regolamento
dell’evento qui in discussione (che non prevede norme di precedenza o limiti
relativi a velocità e sorpassi, cfr. doc. O) e la dinamica dell’incidente
(avvenuto in una fase di sorpasso a destra all’interno di una curva, peraltro
in un momento in cui sulla pista circolavano numerosi veicoli, cfr. doc. 8)
sono stati citati dal primo giudice a titolo di esempio delle particolarità e
degli elementi di rischio della circolazione turistica su circuiti di gara (e che
l’appellante non mette in discussione). Parimenti il gravame non si confronta
con l’assunto pretorile secondo cui lo scopo dei partecipanti di questi eventi
è quello di soddisfare la propria passione per la velocità e per le automobili
sportive. Anche tale conclusione resiste alla critica, tenuto conto che quando
una persona partecipa a un evento (seppur
di guida turistica) in un autodromo, non lo fa al fine di conformarsi a una
normale circolazione stradale, bensì piuttosto per sperimentare le condizioni
vigenti nell’ambito delle competizioni automobilistiche o testare le
prestazioni della propria macchina e le proprie abilità di pilota; ciò
evidentemente induce un guidatore ad assumersi più rischi e a generare una
situazione di maggiore pericolosità, rispettivamente l’assicurazione a limitare
o escludere la copertura, come nel caso concreto.
7.
In siffatte circostanze, contrariamente a quanto
pretende l’appellante, non vi è spazio per ammettere un dubbio nel risultato interpretativo
e applicare in suo favore il principio dell’ambiguità, che ha pacificamente
natura sussidiaria e subentra unicamente qualora i rimanenti strumenti
d’interpretazione non abbiano avuto successo (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2).
8.
Infine, anche quando il
gravame censura che in un passaggio della decisione impugnata (ove viene
ripreso il testo integrale dell’art. 6.2) è sottolineato (anche, ma non solo)
il termine “fuoristrada”, la circostanza è priva di portata pratica, tenuto
conto che neppure l’appellante ha saputo indicare la sua rilevanza nell’ambito
del ragionamento pretorile (basato su tutt’altri presupposti).
9.
In definitiva, la decisione di
prima sede dev’essere confermata, senza necessità di esaminare le ulteriori
considerazioni delle parti relative alla quantificazione del danno e a
un’eventuale colpa grave dell’assicurato.
10.
Le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e
sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 174'203.15,
determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese
processuali, in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 11’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.
5.
RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 6'000.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1.
L’appello 21
settembre 2022 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a
fr. 11’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 6’000.-
per ripetibili di seconda sede.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).