Lexipedia

Decisione

12.2022.132

Incidente stradale, assicurazione casco, condizioni generali, esclusione della copertura assicurativa; circolazione su tracciati di gara

2 dicembre 2022Italiano14 min

circolazione turistica (doc. N e O), si è scontrato con un altro veicolo che transitava

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.132

Lugano

2 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.41 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2020 da

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. dott.

PA 2

chiedente di accertare

l’obbligo per la convenuta di fornire le prestazioni assicurative in relazione

al sinistro occorso alla sua vettura il 6 ottobre 2019 e di conseguentemente

condannarla al pagamento di fr. 174'203.15 oltre interessi del 5% dal 18

dicembre 2019, o subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la

riparazione del suo veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al

sinistro;

pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 22

agosto 2022 ha

respinto;

appellante l’attore con appello 21 settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma

del

querelato giudizio nel senso di accogliere

la petizione, o subordinatamente perlomeno

di accertare l’obbligo per la convenuta

di fornire le sue prestazioni assicurative e

rinviare la causa al Pretore per la determinazione

del danno, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 21

ottobre 2022 ha postulato la reiezione integrale

del gravame, pure con protesta di spese

e ripetibili;

vista altresì la replica spontanea 3 novembre

2022 dell’appellante;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 6 ottobre 2019 AP 1, mentre

stava guidando la sua vettura Porsche __________ lungo il circuito

automobilistico dell'__________ nell’ambito di un “trackday” riservato alla

circolazione turistica (doc. N e O), si è scontrato con un altro veicolo che transitava

sulla pista. Nell’incidente la sua Porsche, che era assicurata presso la AO 1,

ha subito danni importanti e ha dovuto essere riportata a __________ mediante

un carro attrezzi. La polizza (doc. B) prevedeva una copertura assicurativa

comprendente “Responsabilità civile”, “Assistance Soccorso stradale”,

“Colpa Grave” e “Casco totale” e rinviava segnatamente, per la

regolamentazione di dettaglio, alle Condizioni complementari (CC) e alle Condizioni

generali (CG), agli atti quale doc. C. In particolare, l’art. 6.2 delle CG relative

all’assicurazione casco (sezione G) prevedeva l’esclusione della copertura

assicurativa: “in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e

gare analoghe, nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista

e superfici stradali utilizzate a tale scopo” come pure “in caso di

partecipazione a prove o gare fuoristrada, oppure durante corsi di guida

sportiva”. La medesima esclusione era contenuta anche all’art. 4.3 delle CG

relative al soccorso stradale (sezione B).

B.

Allorché AP 1 ha segnalato il sinistro

alla sua assicurazione (doc. F), quest’ultima ha rifiutato di fornire la

copertura assicurativa in quanto l'incidente era avvenuto in occasione di un

evento rientrante nelle esclusioni di cui al citato art. 6.2 (doc. I).

C.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 12 marzo 2020 AP 1 ha convenuto in

giudizio la AO 1, postulando di accertare l’obbligo per la convenuta di fornire

le sue prestazioni assicurative e di condannarla di conseguenza al pagamento di

fr. 174'203.15 (fr. 173'287.70 per costi di riparazione e fr. 915.45 per il

carro attrezzi, cfr. doc. P e Q) oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2019, o

subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la riparazione del suo

veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al sinistro in questione.

In sostanza, l’attore ha preteso che l’art. 6.2 delle CG non fosse applicabile

alla circolazione turistica (ovvero non competitiva) sui tracciati di gara,

osservando altresì che l’assicurazione in un primo momento aveva lasciato

intendere di essere in procinto di presentargli una proposta di liquidazione

dei danni.

D.

Con risposta 18 maggio 2020 la

convenuta si è opposta alla petizione, postulandone l’integrale reiezione. Essa

ha in particolare rilevato l’applicabilità alla fattispecie del suddetto art.

6.2, che esclude dalla copertura assicurativa tutti i sinistri verificatisi in

occasione di “giri di pista” sui circuiti (a prescindere che essi siano

da ricondurre o meno a una gara), ove le macchine utilizzate sono solitamente

sportive e potenti e non vi sono né limiti di velocità, né norme di precedenza,

ciò che comporta un grado di pericolosità e di rischio di collisione ben più

accresciuto rispetto alla normale circolazione stradale. La convenuta ha

altresì aggiunto che la controparte non avrebbe sufficientemente allegato e

comprovato il suo danno.

E.

Con replica 23 giugno 2020 e

duplica 20 agosto 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

antitetiche posizioni. L’attore ha in particolare contestato che la

circolazione turistica su pista comporti una pericolosità superiore rispetto

all’ordinaria circolazione stradale e sostenuto che in caso di dubbio sulla portata

della clausola 6.2, essa dovrebbe essere interpretata a sfavore dell’assicurazione

(“in dubio contra stipulatorem”), nonché di aver sufficientemente

dimostrato il proprio danno mediante produzione della perizia doc. Q (fatta

allestire dall’assicurazione medesima). La convenuta si è pure riconfermata

nelle proprie tesi, producendo le CGA di alcune compagnie assicurative concorrenti

al fine di evidenziare che è del tutto usuale escludere la copertura “casco

totale” in caso di circolazione (agonistica o turistica) all’interno di

autodromi e invocando in via subordinata (nella denegata ipotesi di un

accertamento della copertura assicurativa) una riduzione delle prestazioni da

lei dovute perlomeno dell’80% per colpa grave dell’assicurato.

F.

Esperita l’istruttoria e

raccolti gli allegati conclusivi 18 maggio 2021 della convenuta e 20 maggio

2021 dell’attore (a cui sono ancora seguite la replica spontanea 28 maggio 2021

della prima e la duplica spontanea 10 giugno 2021 del secondo), con decisione 22

agosto 2022 il Pretore ha respinto la petizione a fronte dell’applicabilità

alla fattispecie della clausola di esclusione 6.2, con seguito di spese processuali (complessivi fr. 5’500.-)

e ripetibili (fr. 10'500.-) a carico dell’attore.

G.

Con appello 21 settembre 2022 l’attore

si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere

la petizione, accertare l’esistenza della copertura assicurativa e condannare

la controparte al pagamento di fr. 174'203.15 oltre interessi del 5% dal 18

dicembre 2019, o subordinatamente al pagamento diretto di ogni spesa per la

riparazione del suo veicolo e di ogni altra spesa o risarcimento connesso al

sinistro, e ancora più subordinatamente di accertare perlomeno l’esistenza

della copertura assicurativa e rinviare la causa alla Pretura per la

determinazione del danno, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

H.

Con risposta 21 ottobre 2022

la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese

e ripetibili di secondo grado.

I.

Con replica spontanea 3

novembre 2022 l’appellante ha approfondito alcuni puntuali aspetti della lite.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 21 settembre 2022 contro la

decisione 22 agosto 2022 è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 21

ottobre 2022 dell’appellata e la replica spontanea 3 novembre 2022

dell’appellante.

2.

Con la decisione impugnata, il

Pretore ha innanzitutto ricordato i principi che reggono l’interpretazione dei

contratti di assicurazione e delle relative CGA per poi concludere, mediante interpretazione

oggettiva (principio dell’affidamento) che il testo dell’art. 6.2, sia per come

è formulato, sia per come dev’essere in buona fede compreso dall’assicurato

(tenuto conto del suo scopo regolatorio), esclude dalla copertura assicurativa

tutti i tipi di spostamento (corse, o “Fahrten” nella versione tedesca),

anche di tipo “turistico”, svolti su percorsi di gara o su circuiti (giri di

pista o “Rundkursen”), segnatamente alla luce dell’evidente pericolosità

insita in tali situazioni (ove vigono limiti minori rispetto alla normale

circolazione stradale), e con ciò anche il sinistro concretamente in esame. A

fronte di questo chiaro risultato interpretativo, il primo giudice ha pertanto

escluso l’applicazione del principio dell’ambiguità (“in dubio contra

stipulatorem”). Infine, il medesimo ha osservato che l’assicurazione non ha

mai accettato il sinistro né formulato un’offerta di liquidazione del danno. Di

qui la reiezione della petizione.

3.

Con il gravame, l’appellante critica

innanzitutto l’interpretazione letterale della clausola effettuata dal Pretore.

A suo modo di vedere la stessa, escludendo dalla copertura assicurativa tutti i

tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali

utilizzate “a tale scopo”, si riferisce unicamente alla

circolazione finalizzata alla partecipazione a competizioni di velocità, rally o gare analoghe, ovvero a

spostamenti (su qualsiasi tipo di superficie) eseguiti nel contesto di una gara.

Il ragionamento del primo giudice sarebbe inoltre illogico, giacché secondo la

sua conclusione (cfr. decisione impugnata, p. 5 in alto), la clausola di

esclusione riguarderebbe ogni circolazione su superfici stradali

utilizzate per qualsivoglia tipo di spostamento, ciò che non può essere il

senso di quanto convenuto dalle parti. L’appellante rimprovera altresì al giudice

di prima sede di essersi avvalso, per l’interpretazione letterale, della

versione tedesca della clausola, mai utilizzata o richiamata dalle parti,

sicché l’unico testo a essere determinante

sarebbe quello in italiano.

4.

La censura non convince. A

prescindere dalla formulazione infelice contenuta nella decisione di prima sede

(verosimilmente frutto di una svista), il Pretore non ha incluso nel contenuto

della norma 6.2 qualsiasi spostamento su ogni tipo di superficie stradale,

bensì unicamente gli spostamenti (aventi qualsiasi scopo, anche solo turistico)

su circuiti di gara o tracciati aventi

un’analoga funzione (superfici utilizzate con funzione di pista). Tale

conclusione, perfettamente condivisibile, è altresì confermata dalla

strutturazione della clausola: menzionando la medesima dapprima la “partecipazione

a competizioni di velocità, rally e gare analoghe”, ben si comprende che la

frase successiva “nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di

pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo” riguarda una

fattispecie diversa e aggiuntiva, ovvero la guida (anche non competitiva) del

veicolo assicurato su una pista o su un percorso di gara. In tal contesto, il

termine “corse” è chiaramente da intendere quale semplice sinonimo di “circolazione”

e non come gara (laddove in caso contrario, la frase sarebbe perfettamente inutile

e ridondante rispetto a quanto regolato in precedenza). Ciò basta per

respingere la censura senza necessità di riferirsi al testo tedesco, che in

ogni caso supporta ulteriormente questa interpretazione, utilizzando il termine

“Fahrten” quale traduzione di “corse”.

5.

L’appellante si oppone al

giudizio impugnato anche in relazione al senso della clausola così come doveva

essere ragionevolmente inteso da una parte in buona fede. Premesso che il

momento determinante per valutare la comprensione delle parti dev’essere quello

della stipulazione del contratto, egli rimprovera al Pretore di essersi invece

riferito a circostanze successive e

segnatamente agli elementi probatori relativi all’incidente. A suo modo di

vedere le parti, quando hanno sottoscritto il contratto, non potevano e

dovevano supporre che la circolazione su un circuito avesse una pericolosità

intrinseca maggiore rispetto alla normale circolazione stradale, poiché ciò costituisce

un presupposto errato; il rischio accresciuto non sarebbe difatti legato al

tipo di manto stradale utilizzato, bensì alla partecipazione a una

competizione, ovvero a una fattispecie estranea al caso concreto, riguardante un

evento di mera circolazione turistica soggiacente a regole ben precise, fra cui

l’obbligo di utilizzare veicoli privati targati e assicurati e il divieto di

gareggiare con gli altri partecipanti o organizzare scommesse (cfr. doc. O).

L’appellante sostiene inoltre che nell'ambito della circolazione turistica in

un autodromo sarebbero assenti i maggiori pericoli della (invero più

pericolosa) circolazione stradale, fra cui: traffico in senso inverso, presenza

di traffico intenso e di più tipologie di veicoli (ivi compresi i mezzi

speciali di soccorso aventi precedenze particolari), presenza di segnaletica

stradale che impone fermate (stop e semafori), obblighi di precedenza e

preselezioni, nonché strumenti di rallentamento del traffico come cunette e

pali. Inoltre, anche la normale circolazione stradale non è forzatamente sottoposta

a limiti di velocità (ciò che non è il caso ad esempio nelle autostrade in Germania).

6.

Anche questa censura è inadatta a mutare il giudizio

di primo grado. Posto che gli elementi di “pericolosità” della circolazione

stradale menzionati nell’impugnativa, contrariamente a quanto preteso dall’appellata,

non costituiscono fatti nuovi bensì erano già stati elencati nella replica 23

giugno 2020 (p. 3-4) e che una buona parte di essi (come la segnaletica o le

precedenze) mira proprio, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, a

rafforzare la sicurezza e/o a imporre regole di comportamento, la circolazione

negli autodromi (anche di tipo turistico) soggiace tipicamente a limitazioni

minori, ciò che l’appellante non contesta debitamente. Il regolamento

dell’evento qui in discussione (che non prevede norme di precedenza o limiti

relativi a velocità e sorpassi, cfr. doc. O) e la dinamica dell’incidente

(avvenuto in una fase di sorpasso a destra all’interno di una curva, peraltro

in un momento in cui sulla pista circolavano numerosi veicoli, cfr. doc. 8)

sono stati citati dal primo giudice a titolo di esempio delle particolarità e

degli elementi di rischio della circolazione turistica su circuiti di gara (e che

l’appellante non mette in discussione). Parimenti il gravame non si confronta

con l’assunto pretorile secondo cui lo scopo dei partecipanti di questi eventi

è quello di soddisfare la propria passione per la velocità e per le automobili

sportive. Anche tale conclusione resiste alla critica, tenuto conto che quando

una persona partecipa a un evento (seppur

di guida turistica) in un autodromo, non lo fa al fine di conformarsi a una

normale circolazione stradale, bensì piuttosto per sperimentare le condizioni

vigenti nell’ambito delle competizioni automobilistiche o testare le

prestazioni della propria macchina e le proprie abilità di pilota; ciò

evidentemente induce un guidatore ad assumersi più rischi e a generare una

situazione di maggiore pericolosità, rispettivamente l’assicurazione a limitare

o escludere la copertura, come nel caso concreto.

7.

In siffatte circostanze, contrariamente a quanto

pretende l’appellante, non vi è spazio per ammettere un dubbio nel risultato interpretativo

e applicare in suo favore il principio dell’ambiguità, che ha pacificamente

natura sussidiaria e subentra unicamente qualora i rimanenti strumenti

d’interpretazione non abbiano avuto successo (DTF 148 III 57 consid. 2.2.2).

8.

Infine, anche quando il

gravame censura che in un passaggio della decisione impugnata (ove viene

ripreso il testo integrale dell’art. 6.2) è sottolineato (anche, ma non solo)

il termine “fuoristrada”, la circostanza è priva di portata pratica, tenuto

conto che neppure l’appellante ha saputo indicare la sua rilevanza nell’ambito

del ragionamento pretorile (basato su tutt’altri presupposti).

9.

In definitiva, la decisione di

prima sede dev’essere confermata, senza necessità di esaminare le ulteriori

considerazioni delle parti relative alla quantificazione del danno e a

un’eventuale colpa grave dell’assicurato.

10.

Le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e

sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 174'203.15,

determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese

processuali, in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 11’000.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.

5.

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 6'000.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1.

L’appello 21

settembre 2022 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a

fr. 11’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 6’000.-

per ripetibili di seconda sede.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).