12.2022.134
Appalto, difetti, risarcimento dei danni, accertamento della responsabilità, dimostrazione del nesso causale
13 dicembre 2022Italiano17 min
della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.134
Lugano
13 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SE.2019.9 della Pretura del Distretto di
Bellinzona – promossa con petizione 31 gennaio 2019 da
AP
1
patrocinata dall'avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall'avv. PA 2
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'807.60 (aumentati a
fr. 13'838.90 in sede di replica) oltre interessi del 5% dal 15 luglio 2015,
protestate tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 22 agosto 2022,
ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1'700.- a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere alla controparte fr. 2'600.- per ripetibili;
appellante l'attrice
con atto di appello 22 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta, con
risposta 8 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello nei limiti della sua
ricevibilità, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 è proprietaria
della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione.
Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione (sopraelevazione) dell'immobile, l'interessata,
rappresentata dalla __________ Sagl (direttrice dei lavori), ha stipulato il 12
aprile 2012 un contratto d'appalto con la AO 1 di __________ avente per oggetto
le opere di sanitario e riscaldamento per un importo di fr. 59'100.- (IVA
inclusa) e che dichiarava altresì la Norma SIA 118 parte integrante del
medesimo.
B. Terminati i lavori
nell'autunno del 2012, l'appartamento del piano superiore è stato locato, dal
1° novembre di quell'anno, a L__________ e B__________ C__________, i quali nei
primi mesi della locazione hanno riscontrato problemi di umidità e muffa nel bagno
della stanza padronale oltre che una perdita d'acqua sotto il piano della
doccia che non risultava ermetico. Cosa sia stato fatto in seguito e in quali
modalità non è del tutto chiaro. Il 27 maggio 2013 la ditta B__________ AG è
intervenuta per effettuare la deumidificazione dei locali (asciugamento per
assorbimento dal 31 maggio al 7 giugno 2013: doc. G) mentre la AO 1 ha eseguito
una siliconatura del piano doccia. I problemi di umidità e muffa sono tuttavia
persistiti e finanche peggiorati.
C. Nel luglio del 2015
la proprietaria ha fatto allestire una valutazione dall'arch. G__________ L__________
della I__________ __________ SA che ha evidenziato i seguenti danni:
oscuramento e umidità sulle testate del parchetto della camera nord-ovest,
presenza di muffa e umidità dietro il battiscopa delle tre camere a nord e alla
base della parete divisoria tra camera ovest e camera centrale, sollevamento
del pavimento adiacente al serramento sud del soggiorno e rigonfiamento
dell'isolamento a cappotto sotto il davanzale del serramento sud del soggiorno
(doc. E). Il referto riteneva "più probabile che il problema originale sia
legato a un discreto ma continuo apporto d'umidità dall'interno con conseguente
formazione di condensa sotto i davanzali e non a infiltrazioni esterne"
(pag. 8). Nell'agosto di quell'anno è poi intervenuta anche la ditta K__________
che ha provveduto a sua volta a deumidificare l'immobile. Dopo tale intervento
i problemi di muffa e umidità sembrerebbero essersi risolti.
D. Dovendosi stabilire
la responsabilità per i danni nell'appartamento in questione, la proprietaria
ha raccolto nel dicembre del 2015 una valutazione – commissionata
dall'assicuratore dello stabile, __________ assicurazioni – dell'ing. R__________
M__________ della M__________ & C__________ SA il quale, dopo avere
ravvisato "due cause possibili difficili però da ponderare" e
privilegiato quella di un "difetto d'esecuzione originario che ha
innescato a catena la serie di danni", ha ritenuto "non
plausibile" l'ipotesi di un danno della natura (doc. F). Parallelamente
l'assicuratore responsabilità civile della AO 1, A__________ __________, ha
incaricato l'arch. G__________ C__________ della T__________ __________ Sagl,
il quale nel suo referto del 19 marzo 2016 ha escluso una responsabilità della AO
1 per i danni riscontrati (doc. 3). Infine, in vista di una nuova costruzione
sui vicini fondi n. __________ e __________ il progettista (G__________ SA) ha
fatto allestire il 23 giugno 2017 una "prova a futura memoria" sullo
"stato attuale del singolo manufatto sito al mappale n. __________
RFD" dalla G____________________ (doc. N).
E. Dopo avere ritirato
una prima domanda introdotta il 18 luglio 2018 davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano (decreto di stralcio 19 ottobre 2018, doc. 4), con
petizione 31 gennaio 2019 AP 1, al beneficio dell'autorizzazione ad agire (inc.
CM.2018.131), ha convenuto la AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di
Bellinzona postulandone la condanna al pagamento di fr. 12'807.60 oltre interessi
del 5% dal 15 luglio 2015, di cui fr. 3'241.95 per i costi della perizia I__________
__________ SA, fr. 950.- per i lavori della ditta K__________, fr. 5'240.05 per
la "gestione tecnica sinistro" della R__________ __________ Sagl e
fr. 4'406.65 per le spese legali preprocessuali. In sintesi, per l'attrice i
danni si riconducevano alla mancata sigillatura della doccia e all'utilizzo di
una tecnologia non corretta (deumidificazione ad aria calda) da parte della B__________
AG che avrebbe agito su incarico della convenuta.
F. Con osservazioni 4
marzo 2019 la convenuta si è opposta alla petizione proponendone l'integrale
reiezione. Contestata l'esistenza e la tempestività dei difetti lamentati, essa
ha escluso ogni sua responsabilità al riguardo, non senza sottolineare di non avere
incaricato la B__________ AG.
G. Con replica 21 maggio
2019 (in cui l'attrice ha corretto in
fr. 13'838.90 la sua pretesa) e duplica 13 giugno 2019 le parti hanno
ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni.
H. Esperita
l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con sentenza 22 agosto 2022
il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e posto le spese processuali di
complessivi fr. 1'700.- a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla
controparte fr. 2'600.- per ripetibili.
I. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello
del 22 settembre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la petizione (così come precisata nella replica),
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta dell'8
novembre 2022 la convenuta propone di respingere l'appello pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto,
la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore
superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni
(art. 311 CPC). Introdotto il 22 settembre 2022, ultimo giorno utile, contro la
decisione impugnata (notificata il 23 agosto 2022) l'appello è cosi tempestivo.
Come è tempestiva la relativa risposta dell'8 novembre 2022 (art. 312 CPC).
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, accertata la tempestività della notifica del
difetto in base alle norme SIA 118, ha rilevato che la presenza di
infiltrazioni d'acqua riconducibili alla non corretta posa del silicone del
piano doccia come pure l'intervento della convenuta per la riparazione di quel
difetto non erano contestati. Egli ha constatato dipoi che, ciò nonostante, i
problemi di umidità e muffa già riscontrati in parte prima dell'intervento
riparatore e che l'attrice riconduceva soprattutto al non corretto intervento
di deumidificazione ed essiccazione da parte della B__________ AG sono
continuati. L'istruttoria non avrebbe tuttavia permesso di confermare la
fondatezza della tesi attorea, in primo luogo perché le "perizie"
agli atti erano tutte di parte e per di più si contraddicevano. Quella
dell'arch. G__________ C__________ escludeva che i problemi di umidità e muffa fossero
dovuti agli interventi di deumidificazione successivi alle infiltrazioni
d'acqua del piano doccia. Quella dell'arch. G__________ L__________, seppure a
prima vista più tecnica e approfondita delle altre, si era limitata invece a
reputare "possibili" o "(assai) probabili" le cause da lui individuate
nel fatto che l'insufflazione di aria calda, nel gennaio 2013, tramite una
ditta specializzata avrebbe determinato che l'aria calda e umida – suscettibile
di assorbire maggiori quantità di vapori d'acqua – per effetto della maggiore
pressione impressa dall'impianto di essiccazione si sarebbe distribuita in
tutti gli angoli dell'edificio, raggiungendo superfici molto fredde dove poteva
facilmente condensare. Il tutto sarebbe inoltre stato favorito dal fatto che
l'operazione era avvenuta in pieno inverno. Lo stesso specialista aveva però
detto di non potere escludere altre cause quali eventuali lacune nell'ermeticità
all'aria dei pavimenti o della facciata (pag. 3 a 5).
Oltre a ciò – ha
proseguito il primo giudice – la B__________ AG era intervenuta tra il 27
maggio e il 7 giugno 2013, quindi non nel periodo invernale indicato nel
referto L__________. Senza contare che il teste G__________ C__________ aveva
dichiarato che prima della B__________ AG sarebbe intervenuta un'altra imprecisata
ditta, sicché l'intervento di gennaio indicato dall'arch. L__________ poteva
essere stato effettuato da qualcun altro. Quanto alla tecnica di
deumidificazione utilizzata (insufflazione di aria calda invece di aria a
temperatura ambiente ma essiccata), il Pretore aggiunto ha sottolineato che
l'informazione era stata data all'arch. G__________ L__________ da terzi.
Comunque sia, il perito di parte non aveva mai accertato un rapporto di
causalità adeguata tra l'infiltrazione del piano doccia e l'umidità e le muffe
delle pareti e sotto i davanzali. E siccome l'attrice aveva sempre allegato che
l'umidità e le muffe sulle pareti erano state originate dall'errata operazione
di deumidificazione della B__________ AG, il mancato accertamento di una
responsabilità in capo a quella ditta faceva decadere anche quella della
convenuta (art. 101 CO). Da ciò il primo giudice ha desunto che il referto della
I__________ __________ SA, di cui si avvaleva l'attrice, oltre a essere un
parere di parte smentito da un altro di senso contrario, risultava allestito,
almeno in relazione all'intervento della B__________ AG, su indicazioni di
terzi e riportava informazioni non verificate (così sul genere di intervento
effettuato) o non corrette (la B__________ AG non era intervenuta nel gennaio
2013.
e non poteva aver causato dunque la forte condensa in quel periodo; pag. 5
seg.).
L'incertezza
legata al possibile intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013, i dubbi sul
lavoro effettivamente svolto dalla B__________ AG (aria calda o aria a
temperatura ambiente essiccata), le diverse conclusioni cui era giunto l'arch.
G__________ C__________ nonché la mancanza di una perizia giudiziaria che
permettesse di accertare le cause dell'umidità e delle muffe non consentivano
pertanto, per il Pretore aggiunto, di accogliere le pretese – non provate –
dell'attrice le quali erano destinate a ricercare le cause delle infiltrazioni
posteriori all'intervento riparatore di siliconatura del piano doccia che di
fatto aveva risolto quel problema. L'infondatezza della petizione escludeva
quindi anche il diritto di chiedere il risarcimento dei costi legali
preprocessuali (pag. 6).
3.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una
propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche
puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità
delle medesime. Si può sin d'ora anticipare che il gravame, per lo più, non
soddisfa tali requisiti formali.
4.
In una prima parte
(III Fatti) l'appellante propone una propria ricostruzione dei fatti senza confrontarsi
con gli accertamenti del primo giudice e soprattutto senza spiegare perché la
decisione pretorile sarebbe al proposito sbagliata (memoriale, pag. 3 segg.).
Così, l'attrice ribadisce che l'intervento della B__________ AG, eseguito
tramite insufflazione d'aria calda, avrebbe aggravato la problematica poiché
l'aria calda e umida si espande e raggiunge superfici fredde dove condensa, principalmente
in inverno (loc. cit., pag. 4). In questo modo essa sorvola tuttavia del tutto sull'accertamento
del primo giudice su tale questione, ovvero sull'incerto genere di intervento della
B__________ AG e sulla possibilità che un'altra ditta sia intervenuta nel
gennaio 2013. Sull'esposizione dei fatti si tornerà – ad ogni buon conto – ancora
in appresso in relazione alle censure giuridiche invocate.
5.
In una seconda parte
l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere analizzato unicamente la
perizia I__________ – considerata per finire insufficiente a dimostrare i fatti
invocati – dimenticando l'insieme delle ulteriori prove raccolte. A cominciare
dalla perizia M__________ che rileverebbe anch'essa che il danno è stato
causato dalla mancata sigillatura e dall'insufflazione d'aria calda da parte
della B__________ AG. Senza dimenticare la perizia G__________ che non sarebbe
di parte poiché è stata chiesta dai vicini ed escluderebbe di fatto ogni altra
possibile causa del danno. Per tacere infine della mancata presa in considerazione
dei testimoni e del tempo trascorso che confermerebbero come dopo l'intervento
della ditta K__________ il problema delle infiltrazioni d'acqua sia stato
definitivamente risolto. Ciò premesso, l'appellante fa valere che questi
elementi, unitamente alla perizia I__________ che considera l'intervento della
ditta B__________ AG come la causa più probabile del danno, non costituiscono
semplici indizi bensì prove convergenti che escludono ogni altra possibile
causa e che non sarebbero contraddette dalla valutazione dell'arch. C__________,
la quale andrebbe in ogni caso contestualizzata alla luce del tempo trascorso. L'appellante
lamenta così un accertamento errato dei fatti e una violazione del diritto alla
prova (memoriale, pag. 9 a 12).
5.1
Nella misura in cui invoca
una violazione del diritto alla prova, l'appellante fa valere una doglianza generica
che si rivela d'acchito irricevibile per difetto di motivazione, essa non
spiegando nemmeno di scorcio la sua censura. Al riguardo non occorre dunque
attardarsi.
5.2
Relativamente all'accertamento
erroneo o, meglio, incompleto dei fatti, giovi anzitutto premettere che una
perizia di parte non è un mezzo di prova nel senso dell'art. 168 cpv. 1 CPC ma
è assimilata a un'allegazione della parte che la produce. Se è sufficientemente
contestata dalla controparte, essa va dunque provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Soltanto
nella misura in cui risulti corroborata da indizi fondati su prove essa può integrare
un mezzo di prova (DTF 141 III 433 consid. 2.6 con riferimenti; più
recentemente: STF 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2). Ciò premesso,
non fa dubbio che i vari referti esibiti dall'attrice – anche quelli su cui non
si è chinato il Pretore aggiunto ma che erano pacificamente contestati dalla
controparte – si connotino come perizie di parte e non possano, come tali, qualificarsi
alla stregua di prove. Ciò vale – contrariamente all'opinione dell'appellante –
anche per la "prova a futura memoria" 23 giugno 2017 della G____________________
(doc. N) che non è stata ordinata da un'autorità nell'ambito di un'altra
procedura (STF 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2) ma è stata
affidata da un privato (la G__________ SA) a un altro privato, apparentemente
fuori da una concreta procedura giudiziaria e senza che la convenuta abbia
avuto modo di parteciparvi. Quanto alla testimonianza dell'ex inquilina B__________
C__________, essa si limita ad attestare che dopo l'intervento della ditta K__________
– di cui per altro praticamente tutto si ignora – nessun problema
d'infiltrazione d'acqua sarebbe stato più riscontrato. In che misura tale
deposizione corrobori le conclusioni dei periti di parte non è però dato a
divedere, fermo restando che anche in combinazione fra loro tali dichiarazioni
non consentono, comunque sia, ancora di stabilire – almeno con il grado della
verosimiglianza preponderante – un nesso causale tra l'intervento della
convenuta o di un suo ausiliario e il danno lamentato. Né permette di modificare
tale apprezzamento l'accenno alla deposizione dell'ing. R__________ M__________
e più precisamente al fatto che secondo costui – viste le poche precipitazioni
in quei (non meglio specificati) tre mesi – vi era una causa interna
all'origine di tutto (memoriale, pag. 8). Anche perché alla deposizione di un
perito di parte che, come l'ing. R__________ M__________, non fonda le proprie
conclusioni su una percezione diretta dei fatti ma su quanto gli riportano
altri o su quanto egli ricava in base alla propria esperienza (verbale 12
novembre 2019 pag. 11: "da quanto mi ha riferito il sig. C__________, e
per quanto ho letto sulla perizia I__________, la perdita d'acqua è riconducibile
ad una non conforme sigillatura del piatto doccia") non si può attribuire
– al pari di una perizia di parte – valore probatorio (analogamente: STF 4A_309/2017
del 26 marzo 2018 consid. 2.3.6 pubblicato in RSPC 2018 pag. 295).
5.3
Per quanto concerne
l'assunto, tratto dalle valutazioni dell'arch. G__________ L__________ (I__________)
e dello stesso ing. R__________ M__________, secondo cui l'intervento della B__________
AG sarebbe la causa più probabile del danno (memoriale, pag. 10), l'appellante
dimentica, una volta di più, di confrontarsi con la decisione impugnata che ha sottolineato
l'incertezza legata all'intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013 e i dubbi
sulle modalità dei lavori realizzati dalla B__________ AG. Sulla questione –
che sfugge alla critica per carenza di motivazione – non giova ripetersi.
5.4
Neppure sussidia infine
all'appellante il richiamo a Trezzini
(Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 44 ad art. 157)
per affermare che "quella che era una mera possibilità, in presenza di
singoli indizi diviene la regola ossia la prova piena" (memoriale, pag.
10). Come riconosce l'attrice medesima, l'autore citato si riferisce alle fattispecie
difficili da provare, come nel caso di mobbing, dove stante la difficoltà di
provarlo, è già stato reputato sufficiente un insieme di indizi convergenti
(STF 4A_575/2009 dell'11 febbraio 2010). Ma che la fattispecie fosse difficile
da provare anche nel caso in rassegna non pretende per finire nemmeno
l'appellante. La quale non ha ritenuto necessario fare assumere una perizia
giudiziaria e va ora rimessa alle proprie responsabilità.
6.
Se
ne conclude che l'appello deve essere respinto nella limitata misura della sua
ricevibilità. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 13'838.60, seguono
la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla
controparte ripetibili di fr. 2'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.
7.
Il valore litigioso
determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui
è ricevibile, l’appello 22 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 1'500.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).