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Decisione

12.2022.134

Appalto, difetti, risarcimento dei danni, accertamento della responsabilità, dimostrazione del nesso causale

13 dicembre 2022Italiano17 min

della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.134

Lugano

13 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa – inc. n. SE.2019.9 della Pretura del Distretto di

Bellinzona – promossa con petizione 31 gennaio 2019 da

AP

1

patrocinata dall'avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall'avv. PA 2

con cui l'attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'807.60 (aumentati a

fr. 13'838.90 in sede di replica) oltre interessi del 5% dal 15 luglio 2015,

protestate tasse, spese e ripetibili;

domanda avversata dalla

convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 22 agosto 2022,

ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1'700.- a carico dell'attrice,

tenuta a rifondere alla controparte fr. 2'600.- per ripetibili;

appellante l'attrice

con atto di appello 22 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e

ripetibili di primo e secondo grado;

mentre la convenuta, con

risposta 8 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello nei limiti della sua

ricevibilità, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 è proprietaria

della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione.

Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione (sopraelevazione) dell'immobile, l'interessata,

rappresentata dalla __________ Sagl (direttrice dei lavori), ha stipulato il 12

aprile 2012 un contratto d'appalto con la AO 1 di __________ avente per oggetto

le opere di sanitario e riscaldamento per un importo di fr. 59'100.- (IVA

inclusa) e che dichiarava altresì la Norma SIA 118 parte integrante del

medesimo.

B. Terminati i lavori

nell'autunno del 2012, l'appartamento del piano superiore è stato locato, dal

1° novembre di quell'anno, a L__________ e B__________ C__________, i quali nei

primi mesi della locazione hanno riscontrato problemi di umidità e muffa nel bagno

della stanza padronale oltre che una perdita d'acqua sotto il piano della

doccia che non risultava ermetico. Cosa sia stato fatto in seguito e in quali

modalità non è del tutto chiaro. Il 27 maggio 2013 la ditta B__________ AG è

intervenuta per effettuare la deumidificazione dei locali (asciugamento per

assorbimento dal 31 maggio al 7 giugno 2013: doc. G) mentre la AO 1 ha eseguito

una siliconatura del piano doccia. I problemi di umidità e muffa sono tuttavia

persistiti e finanche peggiorati.

C. Nel luglio del 2015

la proprietaria ha fatto allestire una valutazione dall'arch. G__________ L__________

della I__________ __________ SA che ha evidenziato i seguenti danni:

oscuramento e umidità sulle testate del parchetto della camera nord-ovest,

presenza di muffa e umidità dietro il battiscopa delle tre camere a nord e alla

base della parete divisoria tra camera ovest e camera centrale, sollevamento

del pavimento adiacente al serramento sud del soggiorno e rigonfiamento

dell'isolamento a cappotto sotto il davanzale del serramento sud del soggiorno

(doc. E). Il referto riteneva "più probabile che il problema originale sia

legato a un discreto ma continuo apporto d'umidità dall'interno con conseguente

formazione di condensa sotto i davanzali e non a infiltrazioni esterne"

(pag. 8). Nell'agosto di quell'anno è poi intervenuta anche la ditta K__________

che ha provveduto a sua volta a deumidificare l'immobile. Dopo tale intervento

i problemi di muffa e umidità sembrerebbero essersi risolti.

D. Dovendosi stabilire

la responsabilità per i danni nell'appartamento in questione, la proprietaria

ha raccolto nel dicembre del 2015 una valutazione – commissionata

dall'assicuratore dello stabile, __________ assicurazioni – dell'ing. R__________

M__________ della M__________ & C__________ SA il quale, dopo avere

ravvisato "due cause possibili difficili però da ponderare" e

privilegiato quella di un "difetto d'esecuzione originario che ha

innescato a catena la serie di danni", ha ritenuto "non

plausibile" l'ipotesi di un danno della natura (doc. F). Parallelamente

l'assicuratore responsabilità civile della AO 1, A__________ __________, ha

incaricato l'arch. G__________ C__________ della T__________ __________ Sagl,

il quale nel suo referto del 19 marzo 2016 ha escluso una responsabilità della AO

1 per i danni riscontrati (doc. 3). Infine, in vista di una nuova costruzione

sui vicini fondi n. __________ e __________ il progettista (G__________ SA) ha

fatto allestire il 23 giugno 2017 una "prova a futura memoria" sullo

"stato attuale del singolo manufatto sito al mappale n. __________

RFD" dalla G____________________ (doc. N).

E. Dopo avere ritirato

una prima domanda introdotta il 18 luglio 2018 davanti alla Pretura del

Distretto di Lugano (decreto di stralcio 19 ottobre 2018, doc. 4), con

petizione 31 gennaio 2019 AP 1, al beneficio dell'autorizzazione ad agire (inc.

CM.2018.131), ha convenuto la AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di

Bellinzona postulandone la condanna al pagamento di fr. 12'807.60 oltre interessi

del 5% dal 15 luglio 2015, di cui fr. 3'241.95 per i costi della perizia I__________

__________ SA, fr. 950.- per i lavori della ditta K__________, fr. 5'240.05 per

la "gestione tecnica sinistro" della R__________ __________ Sagl e

fr. 4'406.65 per le spese legali preprocessuali. In sintesi, per l'attrice i

danni si riconducevano alla mancata sigillatura della doccia e all'utilizzo di

una tecnologia non corretta (deumidificazione ad aria calda) da parte della B__________

AG che avrebbe agito su incarico della convenuta.

F. Con osservazioni 4

marzo 2019 la convenuta si è opposta alla petizione proponendone l'integrale

reiezione. Contestata l'esistenza e la tempestività dei difetti lamentati, essa

ha escluso ogni sua responsabilità al riguardo, non senza sottolineare di non avere

incaricato la B__________ AG.

G. Con replica 21 maggio

2019 (in cui l'attrice ha corretto in

fr. 13'838.90 la sua pretesa) e duplica 13 giugno 2019 le parti hanno

ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni.

H. Esperita

l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con sentenza 22 agosto 2022

il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e posto le spese processuali di

complessivi fr. 1'700.- a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla

controparte fr. 2'600.- per ripetibili.

I. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello

del 22 settembre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere la petizione (così come precisata nella replica),

con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta dell'8

novembre 2022 la convenuta propone di respingere l'appello pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto,

la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore

superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). Introdotto il 22 settembre 2022, ultimo giorno utile, contro la

decisione impugnata (notificata il 23 agosto 2022) l'appello è cosi tempestivo.

Come è tempestiva la relativa risposta dell'8 novembre 2022 (art. 312 CPC).

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, accertata la tempestività della notifica del

difetto in base alle norme SIA 118, ha rilevato che la presenza di

infiltrazioni d'acqua riconducibili alla non corretta posa del silicone del

piano doccia come pure l'intervento della convenuta per la riparazione di quel

difetto non erano contestati. Egli ha constatato dipoi che, ciò nonostante, i

problemi di umidità e muffa già riscontrati in parte prima dell'intervento

riparatore e che l'attrice riconduceva soprattutto al non corretto intervento

di deumidificazione ed essiccazione da parte della B__________ AG sono

continuati. L'istruttoria non avrebbe tuttavia permesso di confermare la

fondatezza della tesi attorea, in primo luogo perché le "perizie"

agli atti erano tutte di parte e per di più si contraddicevano. Quella

dell'arch. G__________ C__________ escludeva che i problemi di umidità e muffa fossero

dovuti agli interventi di deumidificazione successivi alle infiltrazioni

d'acqua del piano doccia. Quella dell'arch. G__________ L__________, seppure a

prima vista più tecnica e approfondita delle altre, si era limitata invece a

reputare "possibili" o "(assai) probabili" le cause da lui individuate

nel fatto che l'insufflazione di aria calda, nel gennaio 2013, tramite una

ditta specializzata avrebbe determinato che l'aria calda e umida – suscettibile

di assorbire maggiori quantità di vapori d'acqua – per effetto della maggiore

pressione impressa dall'impianto di essiccazione si sarebbe distribuita in

tutti gli angoli dell'edificio, raggiungendo superfici molto fredde dove poteva

facilmente condensare. Il tutto sarebbe inoltre stato favorito dal fatto che

l'operazione era avvenuta in pieno inverno. Lo stesso specialista aveva però

detto di non potere escludere altre cause quali eventuali lacune nell'ermeticità

all'aria dei pavimenti o della facciata (pag. 3 a 5).

Oltre a ciò – ha

proseguito il primo giudice – la B__________ AG era intervenuta tra il 27

maggio e il 7 giugno 2013, quindi non nel periodo invernale indicato nel

referto L__________. Senza contare che il teste G__________ C__________ aveva

dichiarato che prima della B__________ AG sarebbe intervenuta un'altra imprecisata

ditta, sicché l'intervento di gennaio indicato dall'arch. L__________ poteva

essere stato effettuato da qualcun altro. Quanto alla tecnica di

deumidificazione utilizzata (insufflazione di aria calda invece di aria a

temperatura ambiente ma essiccata), il Pretore aggiunto ha sottolineato che

l'informazione era stata data all'arch. G__________ L__________ da terzi.

Comunque sia, il perito di parte non aveva mai accertato un rapporto di

causalità adeguata tra l'infiltrazione del piano doccia e l'umidità e le muffe

delle pareti e sotto i davanzali. E siccome l'attrice aveva sempre allegato che

l'umidità e le muffe sulle pareti erano state originate dall'errata operazione

di deumidificazione della B__________ AG, il mancato accertamento di una

responsabilità in capo a quella ditta faceva decadere anche quella della

convenuta (art. 101 CO). Da ciò il primo giudice ha desunto che il referto della

I__________ __________ SA, di cui si avvaleva l'attrice, oltre a essere un

parere di parte smentito da un altro di senso contrario, risultava allestito,

almeno in relazione all'intervento della B__________ AG, su indicazioni di

terzi e riportava informazioni non verificate (così sul genere di intervento

effettuato) o non corrette (la B__________ AG non era intervenuta nel gennaio

2013.

e non poteva aver causato dunque la forte condensa in quel periodo; pag. 5

seg.).

L'incertezza

legata al possibile intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013, i dubbi sul

lavoro effettivamente svolto dalla B__________ AG (aria calda o aria a

temperatura ambiente essiccata), le diverse conclusioni cui era giunto l'arch.

G__________ C__________ nonché la mancanza di una perizia giudiziaria che

permettesse di accertare le cause dell'umidità e delle muffe non consentivano

pertanto, per il Pretore aggiunto, di accogliere le pretese – non provate –

dell'attrice le quali erano destinate a ricercare le cause delle infiltrazioni

posteriori all'intervento riparatore di siliconatura del piano doccia che di

fatto aveva risolto quel problema. L'infondatezza della petizione escludeva

quindi anche il diritto di chiedere il risarcimento dei costi legali

preprocessuali (pag. 6).

3.

L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una

propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche

puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità

delle medesime. Si può sin d'ora anticipare che il gravame, per lo più, non

soddisfa tali requisiti formali.

4.

In una prima parte

(III Fatti) l'appellante propone una propria ricostruzione dei fatti senza confrontarsi

con gli accertamenti del primo giudice e soprattutto senza spiegare perché la

decisione pretorile sarebbe al proposito sbagliata (memoriale, pag. 3 segg.).

Così, l'attrice ribadisce che l'intervento della B__________ AG, eseguito

tramite insufflazione d'aria calda, avrebbe aggravato la problematica poiché

l'aria calda e umida si espande e raggiunge superfici fredde dove condensa, principalmente

in inverno (loc. cit., pag. 4). In questo modo essa sorvola tuttavia del tutto sull'accertamento

del primo giudice su tale questione, ovvero sull'incerto genere di intervento della

B__________ AG e sulla possibilità che un'altra ditta sia intervenuta nel

gennaio 2013. Sull'esposizione dei fatti si tornerà – ad ogni buon conto – ancora

in appresso in relazione alle censure giuridiche invocate.

5.

In una seconda parte

l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere analizzato unicamente la

perizia I__________ – considerata per finire insufficiente a dimostrare i fatti

invocati – dimenticando l'insieme delle ulteriori prove raccolte. A cominciare

dalla perizia M__________ che rileverebbe anch'essa che il danno è stato

causato dalla mancata sigillatura e dall'insufflazione d'aria calda da parte

della B__________ AG. Senza dimenticare la perizia G__________ che non sarebbe

di parte poiché è stata chiesta dai vicini ed escluderebbe di fatto ogni altra

possibile causa del danno. Per tacere infine della mancata presa in considerazione

dei testimoni e del tempo trascorso che confermerebbero come dopo l'intervento

della ditta K__________ il problema delle infiltrazioni d'acqua sia stato

definitivamente risolto. Ciò premesso, l'appellante fa valere che questi

elementi, unitamente alla perizia I__________ che considera l'intervento della

ditta B__________ AG come la causa più probabile del danno, non costituiscono

semplici indizi bensì prove convergenti che escludono ogni altra possibile

causa e che non sarebbero contraddette dalla valutazione dell'arch. C__________,

la quale andrebbe in ogni caso contestualizzata alla luce del tempo trascorso. L'appellante

lamenta così un accertamento errato dei fatti e una violazione del diritto alla

prova (memoriale, pag. 9 a 12).

5.1

Nella misura in cui invoca

una violazione del diritto alla prova, l'appellante fa valere una doglianza generica

che si rivela d'acchito irricevibile per difetto di motivazione, essa non

spiegando nemmeno di scorcio la sua censura. Al riguardo non occorre dunque

attardarsi.

5.2

Relativamente all'accertamento

erroneo o, meglio, incompleto dei fatti, giovi anzitutto premettere che una

perizia di parte non è un mezzo di prova nel senso dell'art. 168 cpv. 1 CPC ma

è assimilata a un'allegazione della parte che la produce. Se è sufficientemente

contestata dalla controparte, essa va dunque provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Soltanto

nella misura in cui risulti corroborata da indizi fondati su prove essa può integrare

un mezzo di prova (DTF 141 III 433 consid. 2.6 con riferimenti; più

recentemente: STF 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2). Ciò premesso,

non fa dubbio che i vari referti esibiti dall'attrice – anche quelli su cui non

si è chinato il Pretore aggiunto ma che erano pacificamente contestati dalla

controparte – si connotino come perizie di parte e non possano, come tali, qualificarsi

alla stregua di prove. Ciò vale – contrariamente all'opinione dell'appellante –

anche per la "prova a futura memoria" 23 giugno 2017 della G____________________

(doc. N) che non è stata ordinata da un'autorità nell'ambito di un'altra

procedura (STF 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2) ma è stata

affidata da un privato (la G__________ SA) a un altro privato, apparentemente

fuori da una concreta procedura giudiziaria e senza che la convenuta abbia

avuto modo di parteciparvi. Quanto alla testimonianza dell'ex inquilina B__________

C__________, essa si limita ad attestare che dopo l'intervento della ditta K__________

– di cui per altro praticamente tutto si ignora – nessun problema

d'infiltrazione d'acqua sarebbe stato più riscontrato. In che misura tale

deposizione corrobori le conclusioni dei periti di parte non è però dato a

divedere, fermo restando che anche in combinazione fra loro tali dichiarazioni

non consentono, comunque sia, ancora di stabilire – almeno con il grado della

verosimiglianza preponderante – un nesso causale tra l'intervento della

convenuta o di un suo ausiliario e il danno lamentato. Né permette di modificare

tale apprezzamento l'accenno alla deposizione dell'ing. R__________ M__________

e più precisamente al fatto che secondo costui – viste le poche precipitazioni

in quei (non meglio specificati) tre mesi – vi era una causa interna

all'origine di tutto (memoriale, pag. 8). Anche perché alla deposizione di un

perito di parte che, come l'ing. R__________ M__________, non fonda le proprie

conclusioni su una percezione diretta dei fatti ma su quanto gli riportano

altri o su quanto egli ricava in base alla propria esperienza (verbale 12

novembre 2019 pag. 11: "da quanto mi ha riferito il sig. C__________, e

per quanto ho letto sulla perizia I__________, la perdita d'acqua è riconducibile

ad una non conforme sigillatura del piatto doccia") non si può attribuire

– al pari di una perizia di parte – valore probatorio (analogamente: STF 4A_309/2017

del 26 marzo 2018 consid. 2.3.6 pubblicato in RSPC 2018 pag. 295).

5.3

Per quanto concerne

l'assunto, tratto dalle valutazioni dell'arch. G__________ L__________ (I__________)

e dello stesso ing. R__________ M__________, secondo cui l'intervento della B__________

AG sarebbe la causa più probabile del danno (memoriale, pag. 10), l'appellante

dimentica, una volta di più, di confrontarsi con la decisione impugnata che ha sottolineato

l'incertezza legata all'intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013 e i dubbi

sulle modalità dei lavori realizzati dalla B__________ AG. Sulla questione –

che sfugge alla critica per carenza di motivazione – non giova ripetersi.

5.4

Neppure sussidia infine

all'appellante il richiamo a Trezzini

(Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 44 ad art. 157)

per affermare che "quella che era una mera possibilità, in presenza di

singoli indizi diviene la regola ossia la prova piena" (memoriale, pag.

10). Come riconosce l'attrice medesima, l'autore citato si riferisce alle fattispecie

difficili da provare, come nel caso di mobbing, dove stante la difficoltà di

provarlo, è già stato reputato sufficiente un insieme di indizi convergenti

(STF 4A_575/2009 dell'11 febbraio 2010). Ma che la fattispecie fosse difficile

da provare anche nel caso in rassegna non pretende per finire nemmeno

l'appellante. La quale non ha ritenuto necessario fare assumere una perizia

giudiziaria e va ora rimessa alle proprie responsabilità.

6.

Se

ne conclude che l'appello deve essere respinto nella limitata misura della sua

ricevibilità. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 13'838.60, seguono

la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla

controparte ripetibili di fr. 2'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.

7.

Il valore litigioso

determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, l’appello 22 settembre 2022 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 1'500.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).