12.2022.135
Appalto, mercede a corpo; forfait o prezzi unitari; aumento della mercede per circostanze straordinarie/opere supplementari (modifiche d'ordinazione); rappresentanza da parte della direzione lavori
18 gennaio 2023Italiano33 min
seguito anche: “committenti”), rappresentati dalla Studio __________ T__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.135
Lugano
18 gennaio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.34 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 22 febbraio 2018 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 238'907.30 oltre interessi al 5 % dal 9 ottobre 2015 a titolo di
mercede d’appalto;
domanda avversata dai
convenuti e che il Pretore ha accolto con decisione 24 agosto 2022;
appellanti i
convenuti con atto di appello del 23 settembre 2022, con cui hanno chiesto in
via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione avversa (con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi) e in
via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore per il
completamento dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio (con
protesta delle spese e delle ripetibili di secondo grado);
mentre l’attrice con
risposta 24 novembre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta
di spese e ripetibili di seconda sede;
viste altresì la replica
spontanea 7 dicembre 2022 degli appellanti e la duplica spontanea 22 dicembre
2022 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto 24 maggio 2012 (doc. B) i coniugi AP 1 e AP 2 (qui di
seguito anche: “committenti”), rappresentati dalla Studio __________ T__________
Sagl quale direttrice dei lavori (“DL”) hanno appaltato alla AO 1 (qui di
seguito anche: “appaltatrice”) delle opere di scavo (e meglio: sterri, scavi,
riempimenti, riporti, demolizioni e rimozioni) sul mappale part. n. __________
RFD di __________ funzionali all’edificazione di una costruzione sul fondo, per
una mercede di fr. 329'000.- oltre IVA quale “approssimativo presumibile
importo” sulla base dei prezzi e delle quantità indicate nel capitolato
d’appalto (doc. D). L’art. 2.1 indicava che “I quantitativi non sono
vincolanti”, mentre l’art. 2.2 stabiliva in particolare che “Non saranno
riconosciuti aumenti salariali o di materiale nonché indennità intemperie.
Eventuali opere non preventivate devono essere sottoposte alla direzione lavori
corredate dai prezzi e dettagli, prima dell’inizio dei lavori e dovranno essere
avvallate anche dal committente”. L’art. 5 rinviava altresì alla Norma SIA
118 quale parte integrante del contratto.
B.
In corso d’opera, a fronte di rilievi effettuati sul terreno (che
hanno in particolare riscontrato la presenza di acqua e roccia friabile) e di
valutazioni degli ingegneri civili (Studio Z__________ SA) nonché di alcuni
geologi (segnatamente: U__________ e la società G__________ Srl, __________) sugli
interventi necessari per portare a compimento l’opera, la AO 1 ha effettuato
una serie di lavori supplementari, mentre una ditta terza ha eseguito delle opere
di consolidamento delle pareti di scavo, fra cui una parete chiodata (cosiddetta
“berlinese”). Al termine dei lavori, la AO 1 ha trasmesso ai committenti una
prima liquidazione finale del 26 giugno 2014 per complessivi
fr. 532'035.80, preavvisata favorevolmente dalla DL nella misura di fr.
530'346.35 in data 10 luglio 2014 (doc. H). Di conseguenza l’appaltatrice in
data 15 settembre 2014 ha trasmesso ai committenti una nuova fattura per
quell’importo, da cui dedurre gli acconti già versati di complessivi fr.
283'600.-, per un saldo finale di fr. 246'746.40 (doc. I). In data 7 settembre
2015, dopo il subentro di una nuova DL (R__________ Sagl) la liquidazione
finale è stata ulteriormente rivista e fissata, mediante accordo fra
quest’ultima e l’appaltatrice, in fr. 522'507.30, per un saldo finale (dedotti
gli acconti) di fr. 238'907.30 (doc. M e N). Il 25 settembre 2015 AP 1 ha
tuttavia comunicato all’appaltatrice di non ritenere la fatturazione conforme
agli accordi e alla mercede pattuita nell’offerta (doc. O).
C.
L’appaltatrice ha più volte invano sollecitato i committenti a
pagare il saldo riconosciuto dalla nuova DL (doc. P, S), facendo altresì
emettere nei confronti di ciascuno un precetto esecutivo (PE n. __________07 e __________08
dell’UE di Lugano, cfr. doc. Q e R).
D.
Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con
contestuale rilascio dell’autorizzazione ad agire (doc. T), con petizione 22
febbraio 2018 la AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2, postulando la loro
condanna al pagamento di fr. 238'907.30 oltre interessi al 5 %
dal 9 ottobre 2015. In sintesi, l’attrice ha evidenziato che in corso d’opera
sono subentrati degli imprevisti relativi al terreno di scavo che hanno reso
necessari degli interventi inizialmente non preventivati nonché un maggiore
dispendio per il deposito/smaltimento del materiale di scavo, ritenuto che
tutti i lavori supplementari (evidenziati nei verbali di cantiere, che non sono
mai stati oggetto di contestazione) sarebbero stati discussi e approvati dalla
DL in rappresentanza dei committenti, rispettivamente dai committenti stessi.
L’aumento della mercede rispetto a quanto stimato inizialmente sarebbe stato
pertanto giustificato da un notevole aumento dei costi (art. 373 cpv. 2
CO) ben noto alla controparte. L’attrice ha altresì evidenziato che la
liquidazione finale è stata discussa e approvata da due diverse DL.
E.
Con risposta 14 maggio 2018 i convenuti si sono opposti alla
petizione postulandone l’integrale reiezione, sostenendo in sintesi che la
mercede di fr. 329'000.- stipulata nel contratto di appalto aveva carattere
globale e forfettario, che essi non avevano mai ricevuto nuove offerte né avallato
opere supplementari e relative modifiche di prezzo (ritenuto che a tal riguardo
la DL non disponeva di pieni poteri di rappresentanza) come pure che non si
sono verificate circostanze straordinarie atte a giustificare una retribuzione
supplementare della controparte ex art. 59 della Norma SIA 118.
F.
Con replica 6 settembre 2018 e duplica 30 novembre 2018 le parti
hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento dell’istruttoria,
esse hanno prodotto i propri allegati conclusivi scritti (il 25 febbraio 2022 i
convenuti e il 28 febbraio 2022 l’attrice).
G. Con
decisione 24 agosto 2022 il Pretore ha accolto integralmente la petizione,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 9'000.- e le spese di fr. 12'385.50 (oltre
a quelle della procedura di conciliazione di fr. 1'000.-) a carico dei
convenuti in solido fra loro, pure condannati, con uguale vincolo di
solidarietà, a versare alla controparte fr. 18'000.- per ripetibili.
H.
Con appello 23 settembre 2022 i committenti si sono aggravati contro
il suddetto giudizio, postulandone in via principale la riforma nel senso di
respingere la petizione avversa (con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi) e in via subordinata l’annullamento, con rinvio dell’incarto al
Pretore per il completamento dell’istruttoria (mediante l’interrogatorio di AP
1) e l’emanazione di un nuovo giudizio, con protesta delle spese e delle
ripetibili di secondo grado.
Con risposta 24
novembre 2022 l’appaltatrice si è opposta al gravame postulandone la reiezione,
con protesta di spese e ripetibili di secondo grado. Sono poi seguite la
replica spontanea 7 dicembre 2022 degli appellanti e la duplica spontanea 22
dicembre 2022 dell’appellata.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). L’appello 23 settembre 2022 contro la decisione 24 agosto
2022.
è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 24 novembre 2022, la
replica spontanea 7 dicembre 2022 e la duplica spontanea 22 dicembre 2022.
2.
Con la decisione impugnata il
Pretore ha osservato che la mercede pattuita fra le parti non ha una comprovata
natura forfettaria e che a prescindere da ciò, nel caso concreto si impone la
sua maggiorazione (calcolata sulla base dell’art. 374 CO) a fronte di una
circostanza straordinaria e imprevista (attinente alla qualità del terreno) che
ha comportato la necessità di eseguire lavori supplementari onde garantire la
sicurezza e l’esecuzione a regola d’arte dell’opera (cfr. art. 373 cpv. 2 CO e
art. 58 seg. della Norma SIA 118). Ciò tenuto conto che dette circostanze e le
derivanti maggiori spese erano note sia alla direzione lavori che alla
committenza (come confermato dai verbali di cantiere di cui al doc. E e dalle
testimonianze di S__________, V__________, M__________, D__________ e G__________),
rispettivamente che l’accettazione delle opere supplementari poteva avvenire
anche per atti concludenti e che i committenti non hanno mai formulato riserve
o contestazioni in proposito. Il giudice di prima sede ha altresì sottolineato
che il perito giudiziario ha confermato la congruità della mercede di
fr. 522'507.30 (IVA inclusa) così come calcolata ed approvata dalla seconda DL,
ritenuto che anche le due posizioni contestate dalla convenuta in sede di
conclusioni scritte (parte dello “scavo a macchina con discarica” e “scavi
parziali a macchina”) devono essere riconosciute, giacché il perito non ha
riscontrato elementi di segno opposto ed esse erano già state verificate in
contraddittorio e accettate da ben due DL.
3.
Volendo dapprima esaminare le
censure formali sollevate dagli appellanti (che se fondate comportano una
violazione del loro diritto di essere sentiti), la prima di queste riguarda la
mancata ammissione quale prova dell’interrogatorio di AP 1, rifiutato mediante ordinanza
del 2 novembre 2021. A mente degli appellanti, la sua audizione sarebbe stata
necessaria, in quanto egli avrebbe potuto riferire in merito a circostanze ben allegate
quali
la sua presenza (e quella della moglie) alle riunioni di cantiere
e una sua debita informazione sulla necessità di eseguire una “berlinese” ma
non su quella di effettuare opere di scavo supplementari (segnatamente: quali e
a quale prezzo).
Contrariamente a quanto pretende l’appellata, detta
censura non può essere ritenuta irricevibile per il semplice fatto che la
controparte non ha immediatamente impugnato l’ordinanza mediante reclamo. Presupponendo
tale rimedio il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319
lett. b cifra 2 CPC) ed essendo le relative prospettive di successo particolarmente
incerte se si tiene conto che le ordinanze sulle prove non hanno effetto
pregiudiziale e possono essere modificate in ogni tempo oppure superate da una
decisione finale favorevole, esse possono di regola essere contestate anche
nell’ambito dell’impugnazione della decisione di merito. Ciò a meno che la
parte interessata abbia manifestato con il proprio comportamento un’adesione
all’agire del primo giudice oppure la sua intenzione di rinunciare alle prove
respinte, oppure ancora quando la buona fede (art. 2 CC e 52 CPC) le avrebbe
imposto di sollevare immediatamente le sue obiezioni (IICCA del 25 luglio 2022,
inc. 12.2021.178, consid. 5.1; IICCA del 12 novembre 2019, inc. 12.2018.52,
consid. 3.2; IIICCA dell’11 marzo 2020, inc. 13.2019.89, consid. 4.1),
circostanze che non emergono nella presente fattispecie. Nondimeno, la censura degli
appellanti dev’essere ritenuta irricevibile per insufficiente motivazione (art.
311.
CPC) considerato che essi, a fronte del rimprovero pretorile (contenuto
nella citata ordinanza del 2 novembre 2021) di non aver indicato su quali
circostanze di fatto, rilevanti ai fini del giudizio, AP 1 avrebbe dovuto
essere sentito, non indicano, con opportuni riferimenti agli atti, dove
l’avrebbero fatto. In altre parole, essi non pretendono né dimostrano di avere
in prima sede debitamente correlato il mezzo di prova con le loro allegazioni.
Quale aggiuntiva motivazione, il Pretore ha rifiutato l’interrogatorio in
quanto ritenuto superfluo. In effetti, la presenza o assenza dei committenti
alle riunioni di cantiere è già attestata dai verbali di cui al doc. E, mentre
l’esecuzione della parete chiodata (“berlinese”) esula dalla presente vertenza.
Quanto alle informazioni ricevute in relazione alle opere di scavo, i verbali
di cantiere e ben sei testimonianze forniscono indicazioni a tal riguardo e
permettono di formare un convincimento (ritenuto che sul tema si tornerà ancora
nel proseguo della presente decisione). L’apprezzamento anticipato della prova
effettuato dal Pretore al termine della procedura istruttoria e tenuto conto di
tutte le risultanze già agli atti non appare pertanto criticabile.
4.
Parimenti a torto gli
appellanti censurano una carente motivazione della decisione di prima sede
rilevando che il Pretore ha rinviato solo genericamente ai verbali di cantiere
senza indicare i passaggi ritenuti determinanti. Per ossequiare all’onere di
motivazione, il giudice non è tenuto a pronunciarsi necessariamente su tutte le
questioni e su tutte le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi
rilevanti per il giudizio. È in altre parole sufficiente che egli menzioni,
almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la
sua decisione, affinché l'interessato possa apprezzare la portata della
decisione e contestarla con piena cognizione di causa. Nel caso concreto, il
Pretore ha indicato i mezzi di prova ritenuti rilevanti (fra cui i verbali di
cantiere), e le conclusioni che ne ha tratto, sicché i principi appena esposti
sono stati rispettati.
5.
Sulla natura della mercede,
l’impugnativa è silente. Con la risposta all’appello, l’appaltatrice ha
rilevato che essa è stata fissata sulla base di quantitativi espressamente
indicati come non vincolanti e che in realtà non vi sono state né opere supplementari
non previste dal contratto, né modifiche dei prezzi, ma casomai soltanto dei
quantitativi di scavo. Solo con la replica spontanea gli appellanti hanno
conseguentemente osservato che il contratto indicava chiaramente la natura
forfettaria della mercede, che il Pretore a torto non ne avrebbe tenuto conto e
che sia quest’ultimo, sia l’appaltatrice (cfr. conclusioni 28 febbraio 2022, p.
7) hanno confermato la presenza di opere supplementari e la necessità di
applicare gli art. 373 cpv. 2 CO e 59 cpv. 1 Norma SIA 118 onde valutare il
fondamento di una maggiorazione della mercede. Queste argomentazioni impongono
le seguenti riflessioni.
5.1
Il contratto d’appalto conosce due tipi di mercede
dell’appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e
quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via
approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo può essere suddivisa in
svariate categorie, fra cui la mercede forfettaria e quella calcolata secondo
prezzi unitari.
Nel primo caso, la remunerazione è fissata dalle parti
in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a
favore dell’appaltatore, riservate alcune eccezioni quali le modifiche
d’ordine, un aumento dei costi riconducibile al committente (ad esempio causato
da sue istruzioni o dal materiale/terreno da lui messo a disposizione, situazione
che può essere paragonata a una modifica d’ordine, v. STF 4A_156/2018 del 24
aprile 2019 consid. 4.2.1), oppure l’esistenza di circostanze straordinarie e
imprevedibili ai sensi dell’art. 373 cpv. 2 CO (IICCA del 17 febbraio 2021,
inc. 12.2019.178, consid. 12). Una modifica d’ordine cambia il contenuto delle
prestazioni previste contrattualmente e comporta il diritto a una mercede
supplementare determinata in base all’art. 374 CO. Invece, la fattispecie
prevista dall’art. 373 cpv. 2 CO le lascia di principio invariate, ma ne rende
più difficoltosa (e costosa) l’esecuzione, ad esempio in relazione agli
strumenti da utilizzare o al dispendio di tempo (STF 4A_156/2018 del 24 aprile
2019.
consid. 4.2.2). Essa presuppone l’esistenza di circostanze straordinarie
imprevedibili oppure escluse dalle parti (e non imputabili all’appaltatrice) che
impediscono o rendono oltremodo difficile il compimento dell’opera, nel senso
che comportano costi supplementari tali da generare una crassa sproporzione tra
le opere complessive dell’appaltatore e la mercede convenuta e la conseguente impellenza
di un adeguamento contrattuale. La maggiorazione della mercede secondo l’art.
373.
cpv. 2 CO presuppone inoltre che l’appaltatrice abbia comunicato tali
circostanze al committente e manifestato la sua volontà di pretendere un
adeguamento del contratto
(DTF 116 II 315; Zindel/Schott in: BSK OR I, 7a ed., n. 26 ad art.
373; v. anche art. 59 della Norma SIA 118). La differenziazione fra una
modifica d’ordinazione e la fattispecie prevista
all’art. 373 cpv. 2 CO non è sempre evidente.
Il prezzo unitario è pure
fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di
misura o di quantità di ogni prestazione (ritenuto che solo accordi specifici
oppure circostanze particolari possono comportarne un mutamento; v. ad esempio
l’art. 86 della Norma SIA 118). Le parti possono stabilire diverse condizioni,
ad esempio riguardanti i limiti di costo o di quantità o le modalità di calcolo
delle misure determinanti ai fini del calcolo finale. Solitamente, i
quantitativi indicati nell’offerta sono frutto di una prognosi o di stime non
vincolanti e la mercede complessiva finale è variabile, ovvero viene
determinata in base alle misure e ai quantitativi effettivamente utilizzati
nell’ambito dell’esecuzione diligente dell’opera (STF 4A_156/2018 del 24 aprile
2019.
consid. 4.1 e 4A_439 /2014 del 16 febbraio 2015 consid. 3.1; IICCA del 26
maggio 1999, inc. 12.1998.284, consid. 2; Gauch,
Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1256). E meglio, l’appaltatrice può
pretendere la remunerazione dei quantitativi effettivi, purché essi fossero
ragionevolmente necessari (STF 4C.88/2005
dell’8 luglio 2005 consid. 2; DTF 96 II
58.
consid. 1; Zindel/Schott, op. cit., n. 13 ad art. 373). L’indicazione nel
contratto di prezzi e quantitativi (da parte dell’appaltatore) può, a
dipendenza delle circostanze, essere qualificato quale preventivo o “computo
approssimativo” ai sensi dell’art. 375 CO (se il committente poteva fare
affidamento su una tale stima), rispettivamente generare un obbligo di avviso
dell’appaltatore laddove i quantitativi inizialmente previsti vengano superati
in maniera significativa (cfr. STF 4A_418/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 7.3,
art. 364, 365 cpv. 3 e 375 CO, art. 2 CC, art. 56 cpv. 3 della Norma SIA 118).
In ogni caso, opere supplementari (ovvero inizialmente non previste) devono
essere concordate, pena la loro mancata remunerazione.
5.2
Concretamente, nel passaggio delle conclusioni citato dagli
appellanti l’attrice non ha riconosciuto l’esistenza di un prezzo forfettario, ma
si è limitata a rivendicare una maggiorazione della mercede alla luce
dell’esecuzione di lavori supplementari sulla base degli art. 363 e 373 cpv. 2
CO e dell’art. 59 cpv. 1 della Norma SIA 118, ritenuto in ogni caso che la
determinazione delle regole applicabili alla fattispecie incombe al giudice (art.
57.
CPC). Il Pretore ha riconosciuto l’aumento di mercede sulla base dell’art. 373
cpv. 2 CO, senza tuttavia esprimersi definitivamente sulla sua natura ed
escludendo che potesse ritenersi forfettaria. All’art. 1 del contratto doc. B
il prezzo di fr. 350'000.- (da cui dedurre uno sconto del 6% e aggiungere l’IVA
all’8%) non è stato indicato accanto alla dicitura “prezzo globale forfetario”,
bensì a quella che indicava un calcolo approssimativo e presumibile sulla base
dei quantitativi e dei prezzi contenuti nel capitolato d’appalto. L’art. 2.1
stabiliva poi che i quantitativi indicati nel modulo d’offerta non erano
vincolanti, mentre nessuna clausola prevedeva un tetto massimo di quantitativi
o costi, sicché la committenza doveva riconoscere che la stima non era
vincolante. Il capitolato doc. D contiene una combinazione fra posizioni a
forfait e posizioni calcolate secondo prezzi unitari (ovvero indicanti
quantitativi al metro cubo, i prezzi applicabili e i derivanti importi),
ritenuto che una piccola parte di esse (prevalentemente quelle per “demolizioni
e rimozioni”) prevedevano una mercede a corpo (cfr. p. 2), mentre per il resto,
la stragrande maggioranza di quelle relative a scavo, ripresa e reinterro del
materiale erano determinate in base a prezzi unitari (cfr. p. 4-8; v. anche
teste S__________, verbale del 3 aprile 2019, p. 3). Tenuto conto che la
presente fattispecie riguarda opere di scavo, la censura appellatoria relativa
all’esistenza di una mercede forfettaria è destituita di fondamento. E meglio, dalle
pattuizioni non emerge una volontà riconoscibile dell’appaltatrice di assumere
il rischio dell’eventuale necessità della fornitura di un maggior quantitativo
di lavoro a prezzi unitari. Peraltro, il piano di scavo, le opere necessarie e
i relativi quantitativi sono stati indicati dai progettisti, ovvero dai
rappresentanti dei committenti (v. anche perizia p. 1-2, testi S__________ e M__________,
verbale del 3 aprile 2019, p. 3 e 8), per cui l’inadeguatezza di tali
previsioni è imputabile a questi ultimi e non all’appaltatrice.
La presente fattispecie non riguarda tanto un aumento
dei prezzi unitari previsti nel capitolato, bensì piuttosto un aumento di
quantitativi, rispettivamente l’esecuzione di prestazioni supplementari e non
preventivate, ritenuto che gli scavi hanno dovuto sicuramente essere ampliati
al fine di eseguire le opere di consolidamento (v. ad esempio perizia, p. 7).
La distinzione non è in casu evidente e richiederebbe un’approfondita disamina
basata su un confronto preciso fra tutte le prestazioni previste inizialmente e
quelle effettivamente eseguite. La questione non appare nondimeno risolutiva,
come si vedrà qui di seguito.
6.
L’accertamento pretorile
secondo cui i maggiori lavori fossero imprevedibili e abbiano causato notevoli maggiori
costi merita di essere confermato. Innanzitutto, quando gli appellanti
sostengono che l’imprevedibilità dei lavori non risulta dalle testimonianze,
che l’esistenza di terreno friabile è usuale nella regione e che l’appaltatrice
avrebbe dovuto accorgersi che i dati forniti nei piani del progettista non erano
sufficienti per redigere un'offerta realistica, rispettivamente che lo scavo
non poteva essere realizzato così come progettato (cfr. perizia, p. 3 e
complemento peritale, p. 1-3), le loro censure non possono sovvertire il
giudizio di primo grado. Giusta l’art. 25 cpv. 3 della Norma SIA 118
l’imprenditore è tenuto a esaminare i piani a lui consegnati e il terreno
destinato alla costruzione solo quando il committente non è rappresentato da
una direzione dei lavori, non è qualificato o non ha fatto ricorso ai consigli
di una persona qualificata; nel caso concreto tuttavia, i committenti erano
affiancati da specialisti, fra cui la direzione lavori (la quale ha come detto allestito
i piani e il capitolato d’appalto con i relativi quantitativi). Questi ultimi con
l’impugnativa, oltre a non invocare e sostanziare la violazione di un dovere di
avviso derivante da tale norma o dagli art. 365 cpv. 3 o 369 CO, neppure
pretendono né tantomeno dimostrano che l’appaltatrice fosse dotata di
conoscenze o competenze maggiori (più specialistiche) in materia
ingegneristica/geologica e che per questo motivo avesse un dovere di verifica
oppure avrebbe dovuto accorgersi dell’erroneità delle informazioni fornite
dalla DL (v. anche DTF 93 II 311 consid. 3). Il perito non ha attribuito un
simile dovere all’appaltatrice (che si è conseguentemente trovata confrontata
con una situazione sorprendente), bensì casomai ai progettisti incaricati
dell’allestimento del piano di scavo (cfr. perizia p. 2-3 e 14, complemento
peritale, p. 1 e 3-4). L’imprevedibilità per l’attrice della situazione
riscontrata dopo l’inizio dei lavori è confermata sia dai testi V__________ e S__________
(verbale del 3 aprile 2019, p. 3-4 e 6), secondo i quali le previsioni fatte (dalla
DL) sulla natura del terreno e sulle pendenze necessarie si sono rivelate
errate, sia dal teste U__________ (verbale del aprile 2019, p. 2 e relativi
allegati), sia dal perito giudiziario (perizia, p. 3 e 14). Peraltro, per
determinare le necessarie modifiche al piano dei lavori e i nuovi interventi da
eseguire sono stati interpellati ben tre diversi geologi incaricati dalla
committenza (come già rilevato dal primo giudice e non contestato nel gravame),
sicché la problematica, oltre a non essere imputabile alla ditta appaltatrice
bensì alla natura del terreno dei committenti e alle previsioni fatte dai loro
rappresentanti, neppure era di facile risoluzione bensì richiedeva una
valutazione specialistica. Parimenti a torto gli appellanti rimproverano al
Pretore di avere trascurato che, secondo il referto peritale (v. p. 10), i
lavori supplementari non erano necessari in quanto avrebbero potuto essere
evitati tramite una riduzione del progetto architettonico (mai presa in
considerazione): non incombeva di certo all’appaltatrice, quale ditta
incaricata delle opere di scavo, formulare simili proposte nei confronti di
committenti già affiancati da specialisti.
7.
Gli appellanti evidenziano
altresì che, secondo dottrina e giurisprudenza, per ottenere un aumento della
mercede l'appaltatrice avrebbe dovuto comprovare di averli diligentemente
informati in merito alle mutate circostanze e alle derivanti conseguenze
finanziarie e di avere ottenuto il loro consenso. Sottolineano pure che,
secondo l’art. 25 cpv. 2 della Norma SIA 118, tale notifica sarebbe dovuta
avvenire per iscritto, e che secondo l’art. 2 del contratto, le opere non
preventivate non solo dovevano essere sottoposte alla direzione lavori
corredate dai prezzi e dai dettagli prima dell'inizio dei lavori, ma dovevano anche
essere avallate da loro. Conseguentemente, essi rimproverano al primo giudice
di aver trascurato che la DL non era autorizzata a rappresentarli per
l’approvazione dei lavori supplementari (in deroga alle norme generali
stabilite all’art. 33 cpv. 2 della Norma SIA 118) e che ad ogni modo
l’informativa dell’appaltatrice avrebbe dovuto includere un preventivo scritto
rispettivamente un nuovo descrittivo delle opere da eseguire e dei relativi
maggiori costi, ammontanti a ben fr. 200'000.-. Per gli appellanti,
contrariamente a quanto accertato dal giudice di prima sede, la controparte non
avrebbe apportato tale dimostrazione. Innanzitutto, il Pretore non avrebbe stabilito chiaramente se durante le riunioni
di cantiere le informazioni fossero state fornite solo alla DL oppure anche a
loro direttamente. Inoltre i relativi verbali (segnatamente il n. 3 del 12
settembre 2012, ove era presente solo AP 2, e il. n. 4 del 19 settembre 2012,
ove i committenti erano entrambi assenti) non attesterebbero un’informativa
sufficiente (nemmeno nei confronti della DL) relativa a tutte le opere da
eseguire, ma solo alcune sporadiche e generiche informazioni sulla necessità di
addolcire una scarpata, senza alcuna indicazione di prezzi. Il verbale n. 2 del
7.
settembre 2012 sarebbe riferito unicamente alla parete chiodata (sulla quale
i committenti erano stati debitamente informati), che però esulava dai lavori
affidati all’attrice e non comportava automaticamente la necessità di scavi più
ampi. Più in generale, secondo gli appellanti il Pretore avrebbe
inammissibilmente confuso le informazioni da loro ricevute in relazione alla
parete chiodata (sufficienti, ma irrilevanti nella fattispecie) e quelle
relative agli scavi (insufficienti). Anche una parte delle dichiarazioni dei
testi S__________ e V__________ (peraltro interessati all’esito della lite)
sarebbe riferita unicamente alla parete chiodata. Inoltre, per gli appellanti
questi due testi non hanno mai affermato di averli personalmente informati né
hanno saputo dare indicazioni precise riguardo a chi lo avrebbe fatto, con
quali modalità e con quali contenuti, e hanno oltretutto dichiarato che normalmente,
quando si presentava la necessità di eseguire opere supplementari, veniva
richiesto l’allestimento di un'offerta (scritta) da sottoporre alla committenza,
ciò che però non risulta essere avvenuto nel caso concreto. Anche le testimonianze
di D__________, M__________ e G__________ sarebbero eccessivamente generiche
sul tema e pertanto inconcludenti. Gli ultimi due avrebbero peraltro affermato
di non ricordare se durante le riunioni di cantiere si discutesse mai di
aumenti di costi, di stime e di prezzi.
7.1
Ora, è pacifico che le opere di consolidamento (fra cui l’esecuzione
della parete chiodata) non riguardano la presente controversia, che ha invece
per oggetto lavori di scavo, e in particolare la necessità di intervenire sulle
pendenze delle scarpate con scavi e terrazzamenti più importanti, un maggiore
trasporto di materiale in discarica (in quanto non utilizzabile per i
riempimenti), nonché l’esecuzione di uno scavo a tappe, comportante sospensioni
forzate e il prolungamento dei lavori (v. perizia p. 4-5 e teste S__________, verbale del 3 aprile 2019, p. 3). Queste
opere non costituivano forzatamente delle “opere non preventivate” ai
sensi della clausola contrattuale 2.2, riguardando la liquidazione finale,
almeno in parte, delle posizioni già previste ma sottostimate dai progettisti,
ovvero un (semplice) aumento dei quantitativi a prezzi unitari invariati o addirittura
ridotti oltre che alcuni lavori supplementari liquidati a regia (cfr. perizia
p. 9-12). Inoltre, ritenuto che il contratto non era sottoposto per legge alla
forma scritta e che le parti avrebbero anche potuto discostarvisi per atti
concludenti, il relativo art. 2.2 prevedeva unicamente l’approvazione delle
opere supplementari da parte della committenza previa comunicazione dei
relativi dettagli alla DL, che per il resto doveva impartire tutte le
istruzioni (art. 3). Nessuna clausola prevedeva la necessità della forma
scritta. L’art. 25 cpv. 2 della Norma SIA 118 (secondo la quale “Le
notifiche devono essere trasmesse per iscritto; le comunicazioni orali sono da
verbalizzare”) costituisce una prescrizione d’ordine volta a facilitare l’onere
probatorio dell’appaltatrice, e non una condizione di validità delle notifiche
(Gauch, op. cit., n. 1948; Spiess/Huser, Norm SIA 118, 2014, n. 13
ad art. 25). In siffatte circostanze, il mancato allestimento di un (nuovo)
preventivo scritto non nuoce all’appaltatrice: occorre piuttosto valutare il
comportamento delle parti e come lo stesso poteva essere compreso e
interpretato. Inoltre, evidenziato che l’appaltatrice deve fornire solamente
quelle informazioni che non sono già in possesso dei committenti o dei loro
rappresentanti e ausiliari, nel caso concreto occorre tener presente che le
analisi e le valutazioni relative al terreno e alle opere di scavo supplementari
sono state eseguite sull’arco di svariati mesi da parte di specialisti
incaricati dalla committenza (architetti, ingegneri e geologi), che le
decisioni venivano prese man mano in corso d’opera sulla base delle loro
indicazioni e che la situazione era pertanto in continua evoluzione (cfr.
perizia p. 1-2, 14; teste U__________, verbale del 3 aprile 2019, p. 2; teste S__________, verbale del 3 aprile 2019, p. 3).
7.2
Le prove agli atti sono perlopiù generiche in relazione al
contenuto delle comunicazioni fatte nei confronti dei committenti. Dovendo
tuttavia i dettagli, secondo l’art. 2.2 del contratto, essere comunicati alla
DL, determinante è piuttosto sapere quali informazioni fossero in possesso di
quest’ultima e se i committenti, con il loro comportamento espresso o
concludente, abbiano approvato le opere.
La perizia (p. 4 in fondo, 5 e 14) indica che le opere
da eseguire e l’utilizzo/asporto dei materiali di scavo sono stati ben valutati,
che i committenti ne erano informati ed erano spesso presenti sul cantiere e
che tutti i lavori sono stati sempre ordinati, approvati e controllati senza
mai sollevare riserve o irregolarità.
I verbali di cui al doc. E attestano sicuramente che fra
l’appaltatrice e la DL vi erano state svariate discussioni relative alla
valutazione dei costi e alle opere di scavo necessarie, come pure che era la DL
a impartire gli ordini di esecuzione. Da essi si evince pure che i committenti
partecipavano frequentemente (anche se non sempre) alle riunioni di cantiere.
Ad esempio, il verbale di cantiere n. 3 del 12 settembre 2012 conferma la
presenza di AP 2 come pure che i committenti erano consapevoli della necessità
di addolcire le scarpate ed eseguire terrazzamenti (con conseguente necessità
di asportare più materiale) nonché stavano valutando le offerte relative ai
lavori necessari.
Quanto alle testimonianze, M__________ (ingegnere
civile presso lo studio Z__________ SA) ha riferito che i committenti partecipavano
spesso alle riunioni di cantiere e seguivano quanto veniva discusso (verbale
del 3 aprile 2019, p. 8). Ciò è confermato da G__________ (tecnico di una ditta
terza pure attivo sul cantiere per tutta la sua durata), il quale ha anche
aggiunto che essi erano sempre al corrente di tutto quanto succedeva e che al
fine di valutare le opere supplementari da eseguire, i lavori erano stati
sospesi (verbale del 20 maggio 2019, p. 3). D__________ (dipendente dell’attrice)
lo ha ribadito e ha precisato che i lavori supplementari e i derivanti costi
erano stati quantificati e discussi durante vari incontri (verbale del 20
maggio 2019, p. 2). Quanto alle testimonianze di S__________ e V__________, all’udienza
di prime arringhe del 13 febbraio 2019 gli appellanti non si erano opposti alla
loro ammissione né avevano sollevato dubbi concernenti la loro attendibilità,
sicché sono malvenuti ad avanzarli solamente in questa sede. Comunque sia, le
loro dichiarazioni non risultano contraddittorie o incongruenti, bensì del
tutto lineari con tutte le prove appena menzionate. V__________ (architetto,
collaboratrice della DL) ha dichiarato che i committenti erano spesso presenti
alle riunioni e venivano regolarmente informati su ogni avvenimento, come pure che
a suo modo di vedere la DL li aveva compiutamente informati anche sull’aumento
dei costi dei lavori di scavo (verbale del 3 aprile 2019, p. 6-7). S__________ __________
(architetto e responsabile della DL) pure lo ha confermato, aggiungendo che vi
era stato un incontro presso la G__________ Srl (incaricata di valutare tutti
gli interventi necessari, sia di scavo che di consolidamento), in occasione del
quale ai committenti erano state fornite tutte le informazioni necessarie
nonché era stata sottoposta un’alternativa al modo di procedere suggerito da U__________,
che è stata infine scelta in quanto più economica (ciò che attesta che essi
avevano anche avuto la possibilità di fare un raffronto dei costi relativi a
diverse modalità di intervento). Il teste ha ribadito che “i committenti
erano sempre presenti ed erano perfettamente al corrente sia della necessità
degli interventi che dei maggiori costi”), e che essi erano altresì
consapevoli che l’approccio infine scelto avrebbe comportato molto più scavo e
la necessità di asportazione e trasporto di molto più materiale, come pure dei
relativi costi (verbale del 3 aprile 2019, p. 3-5).
7.3
In sintesi, dall’istruttoria è emerso che le valutazioni relative
ai lavori di scavo da eseguire sono innanzitutto state fatte dagli specialisti
incaricati dalla committenza (e non dall’appaltatrice), che la DL disponeva di
tutte le relative informazioni e che i committenti erano stati coinvolti nelle
discussioni e avevano approvato i lavori. Peraltro, qualora essi avessero avuto
contestazioni o perplessità, la buona fede avrebbe loro imposto di sollevarle,
ciò che non è mai avvenuto se non con l’insorgere della presente controversia.
Sicché la AO 1 poteva certamente confidare nel loro consenso o casomai in una loro
ratifica dell’operato della DL, fosse anche solo per atti concludenti (v. anche
STF 4C.420/2006 del 3 agosto 2007 consid. 5 e 4C.57/1999 del 15 maggio 2000
consid. 4 e l’art. 38 CO). Al riguardo, la decisione di primo grado resiste
pertanto alla critica.
8.
Gli appellanti criticano
altresì il Pretore per avere trascurato che la
richiesta d'acconto del 2 aprile 2013 (doc. 5), emessa dall’appaltatrice dopo
che i lavori supplementari erano già terminati, non considerava né menzionava
maggiori costi bensì unicamente l’importo originario oggetto di delibera. Tale
circostanza non può tuttavia sovvertire il giudizio di primo grado. E meglio,
alla luce di quanto appena detto sul contenuto delle discussioni fra le parti e
sulle conoscenze dei committenti, dal semplice fatto che la citata richiesta di
acconto (del tutto generica), sia riferita all’offerta del 30 settembre 2011 e
al relativo contratto 24 maggio 2012 ancora non significa che questi ultimi
potessero in buona fede derivarvi una rinuncia della controparte a pretendere
la remunerazione di tutti i maggiori (e ingenti) lavori.
9.
Sul tema della quantificazione
della mercede, gli appellanti rimproverano al primo giudice di non aver
debitamente considerato che la controparte non ha dimostrato l’effettiva
esecuzione di tutte le opere fatturate, e nello specifico delle posizioni “scavo a macchina con discarica” e “scavi parziali
a macchina”. Rilevano difatti che il perito non le ha potute confermare e
che l’approvazione delle liquidazioni da parte della DL non ha valenza al
riguardo, considerato che essa non disponeva di un valido potere di
rappresentanza e che in ogni caso la perizia (p. 6) non ha escluso che
potessero permanere delle inesattezze.
Anche questa censura non può condurre a una modifica
della decisione di primo grado. Con la risposta all’appello, l’appaltatrice ha
sottolineato che essa è stata sollevata solo in sede di conclusioni scritte
(come già rilevato dal Pretore) ed è dunque da considerare tardiva e irricevibile.
Con la replica spontanea, gli appellanti sostengono di averla già esposta nella
risposta (p. 5) e nella duplica (p. 19) ma a ben vedere, i citati passaggi
degli allegati introduttivi di prima sede si limitano a contestare le opere in quanto
mai approvate senza menzionare un’eventuale inesecuzione (tantomeno con
riferimento alle due posizioni in esame), oltre che la quantificazione della
mercede. Ad ogni modo, il perito ha osservato di non aver motivo per ritenere
che questi lavori non siano stati eseguiti (p. 12). Per il primo giudice, ciò è
confortato dal fatto che ben due diverse DL abbiano verificato tali posizioni e
le abbiano confermate. La considerazione è del tutto condivisibile. Dal contratto di appalto si evince che la DL aveva un
ampio potere di rappresentanza, con l’unica riserva relativa alla necessità per
i committenti di approvare le opere supplementari (ciò che come detto è avvenuto).
L’art. 154 cpv. 3 della Norma SIA 118 prevede che la direzione lavori è tra le
altre cose autorizzata a riconoscere la liquidazione finale, con il saldo
dovuto all’appaltatrice (v. anche IICCA del 26 luglio 2019, inc. 12.2017.178,
consid. 7.2.2). Anche volendo ipotizzare che una simile approvazione non abbia (nel
caso concreto) un carattere assoluto, essa può certamente valere quale mezzo di
prova. Ovvero, la verifica e l’approvazione delle posizioni da parte di due
diverse DL, unitamente alle considerazioni peritali, bastano a dimostrare
l’effettiva esecuzione dei lavori e la congruità della mercede, a conferma
dell’accertamento pretorile.
10.
Infine, gli appellanti
rimproverano al giudice di prima sede di non aver in alcun modo considerato che
secondo il referto peritale (p. 8) la posizione “supplementi per scavi parz. in acqua” è stata oggetto di
contestazione (cfr. conclusioni 25 febbraio 2022 pto. 10) e che l’appaltatrice
ne ha accettato lo stralcio, per cui essa non dev’essere considerata nel
computo finale. Essi tuttavia non si avvedono che tale posizione (n. 3200.204 per
fr. 7'500.-) è già stata depennata dal calcolo finale e non è pertanto inclusa
nella mercede complessiva di fr. 522'507.30 e nel saldo di
fr. 238'907.30 qui in discussione, come si evince dai doc. M-N e V.
11.
Per il resto, la
quantificazione della mercede così come calcolata nella liquidazione finale
doc. M e confermata dal perito non è oggetto di contestazioni. Ne deriva che la
decisione impugnata dev’essere integralmente confermata.
12.
Visto quanto sopra, l’appello
dev’essere respinto.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 238'907.30 (determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale) seguono la
soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base
agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Le
spese processuali ammontano dunque a fr. 11’000.- e le ripetibili a fr. 10’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello
23 settembre 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a
fr. 11’000.-, sono a carico degli appellanti in solido fra loro, i quali rifonderanno
alla controparte, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 10’000.- per
ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).