12.2022.136
Accertamento dell'inesistenza del debito, sospensione provvisoria dell'esecuzione
17 gennaio 2023Italiano14 min
dell’UE di __________ datato 4 marzo 2022 (doc. B), AO 1 e AO 2 hanno escusso AP
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Incarto n.
12.2022.136
Lugano
17 gennaio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.20 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città - promossa con istanza 4 agosto 2022 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AO 1
AO 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
volta a ottenere in via
supercautelare e cautelare la sospensione della procedura esecutiva di cui al
PE n. __________66 dell’UE di __________ fino alla decisione definitiva in
merito all’azione di accertamento dell’inesistenza del relativo debito;
considerato che il Pretore
ha dapprima accolto la misura di sospensione in via supercautelare il 5 agosto
2022, per poi revocarla con decisione 12 settembre 2022 dopo aver sentito i
convenuti;
appellante l'istante con
appello 23 settembre 2022, con cui ha chiesto in via preliminare la concessione
dell’effetto sospensivo al gravame e in via principale la riforma del querelato
giudizio nel senso di confermare il provvedimento supercautelare, con protesta
di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni
7 ottobre 2022 hanno postulato la reiezione del gravame,
pure protestando spese e ripetibili nonché chiedendo l’ammissione
all’assistenza giudiziaria;
richiamata la decisione 17
ottobre 2022 con cui questa Camera ha accolto la richiesta di concessione
dell’effetto sospensivo all’appello;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con transazione
giudiziaria del 10 febbraio 2022 (doc. C) AP 1 da una parte (locatore) e AO 1 e
AO 2 dall’altra (conduttori) hanno concordato di sciogliere il contratto di
locazione che li legava, con obbligo per i conduttori di lasciare i due enti da
loro locati (esercizio pubblico e appartamento) entro il 21 febbraio 2022, e
per il locatore di restituire loro i relativi depositi di garanzia di
fr. 9'300.- e fr. 2'400.- (complessivi fr. 11'700.-).
B.
Con PE n. __________66
dell’UE di __________ datato 4 marzo 2022 (doc. B), AO 1 e AO 2 hanno escusso AP
1 per l’ammontare di fr. 11'700.- oltre interessi e spese d’esecuzione,
ottenendo in seguito (mediante decisione 9 giugno 2022 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città, inc. SO.2022.219) il rigetto definitivo
dell’opposizione sollevata da quest’ultimo (doc. G).
C.
Nel frattempo, il
29 marzo 2022 AP 1 ha notificato ai suoi ex-conduttori una serie di danni
recentemente riscontrati nei locali da loro riconsegnati, preannunciando una
richiesta di indennizzo (doc. E).
D.
Mediante la
petizione 20 luglio 2022 AP 1 ha postulato innanzi al medesimo Pretore di
accertare l’inesistenza del debito di cui al PE n. __________66 ai sensi
dell’art. 85a cpv. 1 LEF, con contestuale domanda supercautelare e cautelare di
sospensione dell’esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF (inc. SE.2022.35), invocando
l’estinzione del debito mediante la compensazione con un proprio credito di
risarcimento danni (ex art. 267, 267a oppure 41 CO), da accertare in via
giudiziale. In sintesi l’attore, dopo aver precisato che gli spazi locati, a
inizio locazione, erano di nuova costruzione, ha osservato che dopo la loro riconsegna
aveva dovuto costatare dei danni a una parte dei mobili della cucina, a un
pannello del controsoffitto, al condotto di aerazione, alle griglie di
ventilazione, ai cavi elettrici e all’intonaco, macchie su pavimento, muri e
attrezzature, crepe e buchi nelle pareti e nel controsoffitto e carente pulizia
di pavimento e parti esterne (doc. D), ritenuto che i costi di risanamento
ammontavano a svariate migliaia di franchi (di cui fr. 4'800.- di solo
ritinteggio, cfr. doc. F) e raggiungevano perlomeno l’importo oggetto di
esecuzione. L’istante ha altresì sottolineato che la controparte, a causa della
sua precaria situazione finanziaria, si troverebbe nell’impossibilità sia di
restituire eventuali somme indebitamente percepite, sia di soddisfare la sua
richiesta di risarcimento (se non mediante la rivendicata compensazione).
E.
Con una prima
decisione del 21 luglio 2022 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare di
sospensione dell’esecuzione, per assenza del necessario requisito dell’urgenza.
F.
Con una nuova
istanza del 4 agosto 2022 AP 1 ha rinnovato la richiesta di sospensione
dell’esecuzione in via supercautelare e cautelare (inc. CA.2022.20)
sottolineandone l’accresciuta urgenza alla luce della ricezione, in data 13
luglio 2022, di una comminatoria di fallimento (doc. H e I).
G. Con decisione 5 agosto 2022, il Pretore ha
provvisoriamente accolto l’istanza in via supercautelare, decretando la
sospensione dell’esecuzione.
H.
Con osservazioni 25
agosto 2022, a valere per entrambi gli inc. SE.2022.35 e CA.2022.20, i
convenuti si sono opposti sia alla domanda di accertamento negativo, sia all’istanza
cautelare, rilevando in particolare di avere correttamente adempiuto al proprio
onere di riconsegna dei locali, che i medesimi a inizio locazione non erano
nuovi, che non vi sono prove sul loro stato originario né tantomeno su quello
al momento della restituzione, nonché che gli asseriti difetti non sono né
dimostrati, né loro imputabili, né tempestivamente notificati. Essi hanno
altresì postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria (richiesta accolta
dal Pretore).
I.
Con decisione 12
settembre 2022 il Pretore ha revocato il provvedimento supercautelare 5 agosto
2022, rinviando la quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie alla
decisione cautelare finale.
J.
AP 1 è insorto contro il
giudizio pretorile con appello 23 settembre 2022, con cui ha chiesto in via
supercautelare e cautelare di sospendere l’esecuzione in pendenza di appello e
nel merito la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare la
decisione supercautelare 5 agosto 2022.
K.
Con osservazioni 7 ottobre 2022 gli appellati hanno postulato la reiezione del gravame, rinnovando la
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria anche per la procedura di
seconda sede.
L.
Con decisione 17 ottobre 2022
questa Camera ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione di cui trattasi in
pendenza di appello.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Le decisioni di prima istanza
in materia di provvedimenti cautelari, comprese quelle fondate sull’art. 85a cpv.
2.
LEF, sono impugnabili mediante appello, qualora il valore litigioso
dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata sia di almeno
fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC); ciò risulta essere il caso
nella fattispecie, ritenuto che il giudizio pretorile è stato emesso dopo
attivazione del contraddittorio ed è pertanto qualificabile quale decisione
cautelare intermedia (e non quale decisione supercautelare non suscettibile di
impugnazione, come pretendono gli appellati; sul tema v. anche DTF 139 III 86 consid. 1.1.2 e STF 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.1),
rispettivamente che l’esecuzione di cui si chiede la sospensione verte su fr. 11'700.-.
I termini di impugnazione e risposta sono di 10
giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura
sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, l’appello 23 settembre 2022 contro
la sentenza 12 settembre 2022 è tempestivo e rientra nella competenza della
Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. b n. 1 LOG).
Parimenti tempestive sono le osservazioni 7 ottobre 2022 degli appellati.
2.
Con la decisione impugnata il
Pretore ha dapprima ricordato i presupposti che reggono l’accoglimento di una
richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF, per poi osservare
che l’azione di risarcimento di AP 1 non può fondarsi sull’art. 267a CO a causa
della notifica intempestiva dei difetti in questione (segnalati soltanto 5
settimane dopo la riconsegna dei locali). Per il primo giudice, essa può invece
essere esaminata sulla base delle norme relative all’atto illecito, sennonché
le allegazioni e i documenti proposti fino a quel momento non fanno apparire
adempiuti i presupposti dell’art. 41 CO. Il Pretore ne ha dunque concluso che,
a questo stadio della procedura, le probabilità di successo dell’istante appaiono
decisamente inferiori rispetto a quelle dei convenuti.
3.
Con l’impugnativa,
l’appellante non mette più in discussione la tardività della notifica dei
difetti e la mancata applicabilità dell’art. 267a CO, bensì critica il Pretore
per aver negato il buon fondamento della sua pretesa (e della compensazione da
lui invocata) sulla base dell’art. 41 CO. Sostiene difatti di avere sostanziato
lo “stato pietoso” in cui sono stati restituiti i locali, e meglio i difetti
già elencati in prima sede (v. sopra consid. D), mediante le fotografie di cui
al plico doc. D e la fattura doc. F (attestante i costi di tinteggio), e che
tali danni sono certamente illeciti in quanto lesivi di un suo diritto assoluto
(la proprietà). La responsabilità e la colpa dei due convenuti, quali uniche
persone che possono averli causati, sarebbero peraltro evidenti, dal momento
che i locali sono stati loro consegnati in ottimo stato (essendo stati appena
ristrutturati) e che su questo stato originario così come su quello riscontrato
al momento della loro restituzione potrebbe riferire l’arch. R__________ (teste
già offerto innanzi al primo giudice). Quantomeno, l’appellante ritiene che
dovrebbe essergli concessa la possibilità di approfondire tali questioni in
sede istruttoria, ritenuto oltretutto che in assenza di una sospensione
dell’esecuzione la sua iniziativa giudiziaria verrebbe irrimediabilmente
pregiudicata: egli sarebbe difatti costretto a versare un importo che, anche in
caso di suo successo nel merito, non potrebbe essergli restituito (a causa
della situazione debitoria dei convenuti), e non riuscirebbe nemmeno a ottenere
la soddisfazione della sua pretesa di risarcimento.
4.
Con la risposta all’appello,
gli ex-conduttori hanno invece sottolineato che non vi sono prove relative né
allo stato originario degli spazi locati, né alla presenza di difetti al
momento della loro restituzione, e nemmeno a una loro relativa responsabilità o
comportamento colpevole, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria vige
il principio della prova documentale (art. 254 cpv. 1 CPC) e che la controparte
ha quantificato unicamente il costo delle opere da pittore.
5.
Malgrado la decisione
impugnata già contenga pertinente dottrina e giurisprudenza in relazione all’art.
85a cpv. 2 LEF si può qui ancora ricordare che giusta il citato disposto il
tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può
(nell’ambito di un’esecuzione in via di fallimento: dopo la notificazione della
comminatoria di fallimento) pronunciare la sospensione provvisoria
dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del
debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione sia molto
verosimilmente fondata; per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione
"domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità
di successo del debitore devono apparire chiaramente maggiori ("deutlich
besser") di quelle del creditore (STF 4A_176/2010 del 23 agosto 2010
consid. 3.2 e 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 5.2; IICCA del 15 gennaio
2018, inc. 12.2017.173).
6.
Ora, con riguardo al
fondamento della pretesa risarcitoria dell’istante ai sensi dell’art. 41 CO, la
motivazione pretorile è particolarmente stringata. Occorre nondimeno tener
presente che la decisione, prolata nell’ambito di una procedura sommaria, aveva
natura intermedia ed era volta a stabilire se, dopo l’attivazione del
contraddittorio, i presupposti per il mantenimento (pendente causa) del
provvedimento supercautelare fossero adempiuti, come pure precisare che
l’appellante non invoca la carente motivazione e una violazione del suo diritto
di essere sentito. Un relativo approfondimento può essere fatto in questa sede.
7.
Esaminando gli atti di causa,
emergono ben pochi elementi idonei a sostanziare l’esistenza e l’entità di
eventuali danni, la loro imputabilità ai conduttori e la quantificazione della
pretesa risarcitoria. Innanzitutto, non vi sono attualmente riscontri oggettivi
sullo stato dei locali all’inizio della locazione e al momento della loro
riconsegna. Le fotografie di cui al doc. D non permettono di valutare
compiutamente l’estensione dei problemi riscontrati, ritenuto oltretutto che
occorrerebbe tener conto della lunghezza del rapporto di locazione, della normale
usura e della durata di vita delle varie installazioni. L’istante inoltre non
ha fornito criteri di quantificazione dei danni se non con riferimento al
tinteggio (doc. F), che peraltro risulta riferito a tutti locali (appartamento
e bar) e riguarda pertanto una serie di lavori non forzatamente ascrivibili a
difetti cagionati dai conduttori (laddove neppure è chiaro a quanti e quali
locali essi siano eventualmente estesi).
8.
Da tutto ciò ne deriva che,
pur volendo considerare le conseguenze derivanti dalla continuazione della
procedura esecutiva (fallimento) e pur essendo possibile che l’istante disponga
di una pretesa di risarcimento che potrebbe estinguere (almeno parzialmente) il
credito della controparte mediante compensazione, la soglia dell’alta verosimiglianza
richiesta dalla summenzionata giurisprudenza non può ritenersi raggiunta e non
può essere relativizzata nella misura pretesa dall’appellante.
9.
Ne discende che l’appello deve
essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile.
10.
Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'700.-,
determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate
in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-. Le ripetibili,
calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto pure conto delle
spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1'000.-.
11.
Quanto alla richiesta di
assistenza giudiziaria, si ricorda che l’esame dell’indigenza ai sensi
dell’art. 117 lett. a CPC è da eseguire sulla base dei presumibili costi
concretamente prospettati nella procedura di cui trattasi e della situazione
finanziaria attuale della parte richiedente, che quest’ultima (soprattutto se
patrocinata) ha il dovere di presentare spontaneamente in modo chiaro, sostanziando
e dimostrando che essa non è in grado di affrontare le spese connesse alla
causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria
famiglia. Di principio, il semplice rinvio alla decisione di prima istanza
oppure ad allegazioni e prove prodotte in altre sedi non è sufficiente (IICCA
del 3 ottobre 2022, inc. 12.2022.72, consid. 7; IICCA del 18 ottobre 2022, inc.
12.2022.143). La richiesta degli appellati, priva di motivazione e di
documentazione di supporto e limitata a un rinvio (peraltro del tutto generico)
ad altre procedure non soddisfa dunque tali requisiti. Senza contare che i
medesimi, vincenti in questa sede, non devono sopportare spese processuali,
mentre la remunerazione del loro patrocinatore (che non ha prodotto una nota
d’onorario) è già di principio coperta dall’indennità ripetibile a carico
dell’appellante (v. sopra consid. 10). In siffatte circostanze, l’istanza è
priva d’oggetto.
12.
La decisione con la quale il giudice rifiuta la sospensione
della procedura esecutiva secondo l'art. 85a cpv. 2 LEF è incidentale e può
essere impugnata subito in forza dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF nella misura
in cui è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (STF 4A_123/2009
del 2 settembre 2009 consid. 1.1, 4D_68/2008 del 28 luglio 2008 consid. 1.1 e 5P.69/2003
del 4 aprile 2003 consid. 4.1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
23 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a fr. 400.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati
complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria 7 ottobre 2022 di AO 1 e AO 2 è priva
d’oggetto.
IV. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città e e all’Ufficio esecuzioni di Locarno
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo
di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia
di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).