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Decisione

12.2022.136

Accertamento dell'inesistenza del debito, sospensione provvisoria dell'esecuzione

17 gennaio 2023Italiano14 min

dell’UE di __________ datato 4 marzo 2022 (doc. B), AO 1 e AO 2 hanno escusso AP

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.136

Lugano

17 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.20 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Città - promossa con istanza 4 agosto 2022 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AO 1

AO 2

entrambi patrocinati dall’

PA 1

volta a ottenere in via

supercautelare e cautelare la sospensione della procedura esecutiva di cui al

PE n. __________66 dell’UE di __________ fino alla decisione definitiva in

merito all’azione di accertamento dell’inesistenza del relativo debito;

considerato che il Pretore

ha dapprima accolto la misura di sospensione in via supercautelare il 5 agosto

2022, per poi revocarla con decisione 12 settembre 2022 dopo aver sentito i

convenuti;

appellante l'istante con

appello 23 settembre 2022, con cui ha chiesto in via preliminare la concessione

dell’effetto sospensivo al gravame e in via principale la riforma del querelato

giudizio nel senso di confermare il provvedimento supercautelare, con protesta

di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con osservazioni

7 ottobre 2022 hanno postulato la reiezione del gravame,

pure protestando spese e ripetibili nonché chiedendo l’ammissione

all’assistenza giudiziaria;

richiamata la decisione 17

ottobre 2022 con cui questa Camera ha accolto la richiesta di concessione

dell’effetto sospensivo all’appello;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con transazione

giudiziaria del 10 febbraio 2022 (doc. C) AP 1 da una parte (locatore) e AO 1 e

AO 2 dall’altra (conduttori) hanno concordato di sciogliere il contratto di

locazione che li legava, con obbligo per i conduttori di lasciare i due enti da

loro locati (esercizio pubblico e appartamento) entro il 21 febbraio 2022, e

per il locatore di restituire loro i relativi depositi di garanzia di

fr. 9'300.- e fr. 2'400.- (complessivi fr. 11'700.-).

B.

Con PE n. __________66

dell’UE di __________ datato 4 marzo 2022 (doc. B), AO 1 e AO 2 hanno escusso AP

1 per l’ammontare di fr. 11'700.- oltre interessi e spese d’esecuzione,

ottenendo in seguito (mediante decisione 9 giugno 2022 del Pretore della

giurisdizione di Locarno-Città, inc. SO.2022.219) il rigetto definitivo

dell’opposizione sollevata da quest’ultimo (doc. G).

C.

Nel frattempo, il

29 marzo 2022 AP 1 ha notificato ai suoi ex-conduttori una serie di danni

recentemente riscontrati nei locali da loro riconsegnati, preannunciando una

richiesta di indennizzo (doc. E).

D.

Mediante la

petizione 20 luglio 2022 AP 1 ha postulato innanzi al medesimo Pretore di

accertare l’inesistenza del debito di cui al PE n. __________66 ai sensi

dell’art. 85a cpv. 1 LEF, con contestuale domanda supercautelare e cautelare di

sospensione dell’esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF (inc. SE.2022.35), invocando

l’estinzione del debito mediante la compensazione con un proprio credito di

risarcimento danni (ex art. 267, 267a oppure 41 CO), da accertare in via

giudiziale. In sintesi l’attore, dopo aver precisato che gli spazi locati, a

inizio locazione, erano di nuova costruzione, ha osservato che dopo la loro riconsegna

aveva dovuto costatare dei danni a una parte dei mobili della cucina, a un

pannello del controsoffitto, al condotto di aerazione, alle griglie di

ventilazione, ai cavi elettrici e all’intonaco, macchie su pavimento, muri e

attrezzature, crepe e buchi nelle pareti e nel controsoffitto e carente pulizia

di pavimento e parti esterne (doc. D), ritenuto che i costi di risanamento

ammontavano a svariate migliaia di franchi (di cui fr. 4'800.- di solo

ritinteggio, cfr. doc. F) e raggiungevano perlomeno l’importo oggetto di

esecuzione. L’istante ha altresì sottolineato che la controparte, a causa della

sua precaria situazione finanziaria, si troverebbe nell’impossibilità sia di

restituire eventuali somme indebitamente percepite, sia di soddisfare la sua

richiesta di risarcimento (se non mediante la rivendicata compensazione).

E.

Con una prima

decisione del 21 luglio 2022 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare di

sospensione dell’esecuzione, per assenza del necessario requisito dell’urgenza.

F.

Con una nuova

istanza del 4 agosto 2022 AP 1 ha rinnovato la richiesta di sospensione

dell’esecuzione in via supercautelare e cautelare (inc. CA.2022.20)

sottolineandone l’accresciuta urgenza alla luce della ricezione, in data 13

luglio 2022, di una comminatoria di fallimento (doc. H e I).

G. Con decisione 5 agosto 2022, il Pretore ha

provvisoriamente accolto l’istanza in via supercautelare, decretando la

sospensione dell’esecuzione.

H.

Con osservazioni 25

agosto 2022, a valere per entrambi gli inc. SE.2022.35 e CA.2022.20, i

convenuti si sono opposti sia alla domanda di accertamento negativo, sia all’istanza

cautelare, rilevando in particolare di avere correttamente adempiuto al proprio

onere di riconsegna dei locali, che i medesimi a inizio locazione non erano

nuovi, che non vi sono prove sul loro stato originario né tantomeno su quello

al momento della restituzione, nonché che gli asseriti difetti non sono né

dimostrati, né loro imputabili, né tempestivamente notificati. Essi hanno

altresì postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria (richiesta accolta

dal Pretore).

I.

Con decisione 12

settembre 2022 il Pretore ha revocato il provvedimento supercautelare 5 agosto

2022, rinviando la quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie alla

decisione cautelare finale.

J.

AP 1 è insorto contro il

giudizio pretorile con appello 23 settembre 2022, con cui ha chiesto in via

supercautelare e cautelare di sospendere l’esecuzione in pendenza di appello e

nel merito la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare la

decisione supercautelare 5 agosto 2022.

K.

Con osservazioni 7 ottobre 2022 gli appellati hanno postulato la reiezione del gravame, rinnovando la

richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria anche per la procedura di

seconda sede.

L.

Con decisione 17 ottobre 2022

questa Camera ha provvisoriamente sospeso l’esecuzione di cui trattasi in

pendenza di appello.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Le decisioni di prima istanza

in materia di provvedimenti cautelari, comprese quelle fondate sull’art. 85a cpv.

2.

LEF, sono impugnabili mediante appello, qualora il valore litigioso

dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata sia di almeno

fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC); ciò risulta essere il caso

nella fattispecie, ritenuto che il giudizio pretorile è stato emesso dopo

attivazione del contraddittorio ed è pertanto qualificabile quale decisione

cautelare intermedia (e non quale decisione supercautelare non suscettibile di

impugnazione, come pretendono gli appellati; sul tema v. anche DTF 139 III 86 consid. 1.1.2 e STF 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.1),

rispettivamente che l’esecuzione di cui si chiede la sospensione verte su fr. 11'700.-.

I termini di impugnazione e risposta sono di 10

giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura

sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, l’appello 23 settembre 2022 contro

la sentenza 12 settembre 2022 è tempestivo e rientra nella competenza della

Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. b n. 1 LOG).

Parimenti tempestive sono le osservazioni 7 ottobre 2022 degli appellati.

2.

Con la decisione impugnata il

Pretore ha dapprima ricordato i presupposti che reggono l’accoglimento di una

richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF, per poi osservare

che l’azione di risarcimento di AP 1 non può fondarsi sull’art. 267a CO a causa

della notifica intempestiva dei difetti in questione (segnalati soltanto 5

settimane dopo la riconsegna dei locali). Per il primo giudice, essa può invece

essere esaminata sulla base delle norme relative all’atto illecito, sennonché

le allegazioni e i documenti proposti fino a quel momento non fanno apparire

adempiuti i presupposti dell’art. 41 CO. Il Pretore ne ha dunque concluso che,

a questo stadio della procedura, le probabilità di successo dell’istante appaiono

decisamente inferiori rispetto a quelle dei convenuti.

3.

Con l’impugnativa,

l’appellante non mette più in discussione la tardività della notifica dei

difetti e la mancata applicabilità dell’art. 267a CO, bensì critica il Pretore

per aver negato il buon fondamento della sua pretesa (e della compensazione da

lui invocata) sulla base dell’art. 41 CO. Sostiene difatti di avere sostanziato

lo “stato pietoso” in cui sono stati restituiti i locali, e meglio i difetti

già elencati in prima sede (v. sopra consid. D), mediante le fotografie di cui

al plico doc. D e la fattura doc. F (attestante i costi di tinteggio), e che

tali danni sono certamente illeciti in quanto lesivi di un suo diritto assoluto

(la proprietà). La responsabilità e la colpa dei due convenuti, quali uniche

persone che possono averli causati, sarebbero peraltro evidenti, dal momento

che i locali sono stati loro consegnati in ottimo stato (essendo stati appena

ristrutturati) e che su questo stato originario così come su quello riscontrato

al momento della loro restituzione potrebbe riferire l’arch. R__________ (teste

già offerto innanzi al primo giudice). Quantomeno, l’appellante ritiene che

dovrebbe essergli concessa la possibilità di approfondire tali questioni in

sede istruttoria, ritenuto oltretutto che in assenza di una sospensione

dell’esecuzione la sua iniziativa giudiziaria verrebbe irrimediabilmente

pregiudicata: egli sarebbe difatti costretto a versare un importo che, anche in

caso di suo successo nel merito, non potrebbe essergli restituito (a causa

della situazione debitoria dei convenuti), e non riuscirebbe nemmeno a ottenere

la soddisfazione della sua pretesa di risarcimento.

4.

Con la risposta all’appello,

gli ex-conduttori hanno invece sottolineato che non vi sono prove relative né

allo stato originario degli spazi locati, né alla presenza di difetti al

momento della loro restituzione, e nemmeno a una loro relativa responsabilità o

comportamento colpevole, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria vige

il principio della prova documentale (art. 254 cpv. 1 CPC) e che la controparte

ha quantificato unicamente il costo delle opere da pittore.

5.

Malgrado la decisione

impugnata già contenga pertinente dottrina e giurisprudenza in relazione all’art.

85a cpv. 2 LEF si può qui ancora ricordare che giusta il citato disposto il

tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può

(nell’ambito di un’esecuzione in via di fallimento: dopo la notificazione della

comminatoria di fallimento) pronunciare la sospensione provvisoria

dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del

debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione sia molto

verosimilmente fondata; per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione

"domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità

di successo del debitore devono apparire chiaramente maggiori ("deutlich

besser") di quelle del creditore (STF 4A_176/2010 del 23 agosto 2010

consid. 3.2 e 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 5.2; IICCA del 15 gennaio

2018, inc. 12.2017.173).

6.

Ora, con riguardo al

fondamento della pretesa risarcitoria dell’istante ai sensi dell’art. 41 CO, la

motivazione pretorile è particolarmente stringata. Occorre nondimeno tener

presente che la decisione, prolata nell’ambito di una procedura sommaria, aveva

natura intermedia ed era volta a stabilire se, dopo l’attivazione del

contraddittorio, i presupposti per il mantenimento (pendente causa) del

provvedimento supercautelare fossero adempiuti, come pure precisare che

l’appellante non invoca la carente motivazione e una violazione del suo diritto

di essere sentito. Un relativo approfondimento può essere fatto in questa sede.

7.

Esaminando gli atti di causa,

emergono ben pochi elementi idonei a sostanziare l’esistenza e l’entità di

eventuali danni, la loro imputabilità ai conduttori e la quantificazione della

pretesa risarcitoria. Innanzitutto, non vi sono attualmente riscontri oggettivi

sullo stato dei locali all’inizio della locazione e al momento della loro

riconsegna. Le fotografie di cui al doc. D non permettono di valutare

compiutamente l’estensione dei problemi riscontrati, ritenuto oltretutto che

occorrerebbe tener conto della lunghezza del rapporto di locazione, della normale

usura e della durata di vita delle varie installazioni. L’istante inoltre non

ha fornito criteri di quantificazione dei danni se non con riferimento al

tinteggio (doc. F), che peraltro risulta riferito a tutti locali (appartamento

e bar) e riguarda pertanto una serie di lavori non forzatamente ascrivibili a

difetti cagionati dai conduttori (laddove neppure è chiaro a quanti e quali

locali essi siano eventualmente estesi).

8.

Da tutto ciò ne deriva che,

pur volendo considerare le conseguenze derivanti dalla continuazione della

procedura esecutiva (fallimento) e pur essendo possibile che l’istante disponga

di una pretesa di risarcimento che potrebbe estinguere (almeno parzialmente) il

credito della controparte mediante compensazione, la soglia dell’alta verosimiglianza

richiesta dalla summenzionata giurisprudenza non può ritenersi raggiunta e non

può essere relativizzata nella misura pretesa dall’appellante.

9.

Ne discende che l’appello deve

essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile.

10.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'700.-,

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate

in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-. Le ripetibili,

calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto pure conto delle

spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1'000.-.

11.

Quanto alla richiesta di

assistenza giudiziaria, si ricorda che l’esame dell’indigenza ai sensi

dell’art. 117 lett. a CPC è da eseguire sulla base dei presumibili costi

concretamente prospettati nella procedura di cui trattasi e della situazione

finanziaria attuale della parte richiedente, che quest’ultima (soprattutto se

patrocinata) ha il dovere di presentare spontaneamente in modo chiaro, sostanziando

e dimostrando che essa non è in grado di affrontare le spese connesse alla

causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria

famiglia. Di principio, il semplice rinvio alla decisione di prima istanza

oppure ad allegazioni e prove prodotte in altre sedi non è sufficiente (IICCA

del 3 ottobre 2022, inc. 12.2022.72, consid. 7; IICCA del 18 ottobre 2022, inc.

12.2022.143). La richiesta degli appellati, priva di motivazione e di

documentazione di supporto e limitata a un rinvio (peraltro del tutto generico)

ad altre procedure non soddisfa dunque tali requisiti. Senza contare che i

medesimi, vincenti in questa sede, non devono sopportare spese processuali,

mentre la remunerazione del loro patrocinatore (che non ha prodotto una nota

d’onorario) è già di principio coperta dall’indennità ripetibile a carico

dell’appellante (v. sopra consid. 10). In siffatte circostanze, l’istanza è

priva d’oggetto.

12.

La decisione con la quale il giudice rifiuta la sospensione

della procedura esecutiva secondo l'art. 85a cpv. 2 LEF è incidentale e può

essere impugnata subito in forza dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF nella misura

in cui è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (STF 4A_123/2009

del 2 settembre 2009 consid. 1.1, 4D_68/2008 del 28 luglio 2008 consid. 1.1 e 5P.69/2003

del 4 aprile 2003 consid. 4.1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

23 settembre 2022 di AP 1 è respinto.

II. Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a fr. 400.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati

complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di seconda sede.

III. L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria 7 ottobre 2022 di AO 1 e AO 2 è priva

d’oggetto.

IV. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città e e all’Ufficio esecuzioni di Locarno

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo

di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia

di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).