12.2022.137
Appalto o lavoro; qualifica a posteriori del contratto quale attività dipendente soggetta al prelievo di contributi sociali; pretesa di rimborso della "datrice di lavoro" che ha dovuto versare retroattivamente l'integralità dei contributi, anticipando anche la quota a carico del "dipendente"
24 marzo 2023Italiano23 min
decisione su opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.137
Lugano
24 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.211 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 gennaio 2020 da
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 27'140.- oltre
interessi a titolo di rimborso dei
contributi sociali da questi dovuti per lo svolgimento di
attività dipendente;
domanda avversata dal convenuto, che con
osservazioni 17 aprile 2020 ha anche
sollevato una domanda riconvenzionale in
via eventuale, e meglio chiedendo che in
caso di qualifica del rapporto fra le
parti quale contratto di lavoro (rispettivamente in
caso di accoglimento della pretesa
avversa), la controparte fosse condannata a
versargli fr. 30'000.- oltre interessi
quale credito parziale derivante dal contratto di
lavoro, con compensazione dell’importo
con quello eventualmente dovuto a quest’ultima
e condanna della medesima al pagamento del residuo in suo favore;
richiamate la decisione 30 agosto 2021
con cui il Pretore ha respinto la domanda
principale per intervenuta prescrizione
(non entrando nel merito della riconvenzionale),
e la decisione 24 marzo 2022 con cui
questa Camera ha accolto l’appello 22 settembre
2021 di AP 1, annullando la sentenza di
primo grado e rinviando
l’incarto al Pretore per un nuovo
giudizio (inc. 12.2021.148);
vista la nuova decisione 24 agosto 2022 con
cui il Pretore ha ancora una volta respinto
la petizione di AP 1 (non entrando nel
merito dell’azione riconvenzionale
di AO 1);
appellante AP 1 con atto di appello 26 settembre 2022, con cui ha
postulato in via principale la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la sua petizione, respingere
l’azione riconvenzionale di AO 1,
porre a carico di quest’ultimo tutte le spese
giudiziarie di prima sede e liberare in suo
favore la cauzione da lui versata, e in
via subordinata il suo annullamento e il rinvio
della causa al Pretore per una nuova
decisione nel senso dei considerandi, in ogni caso
con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede;
mentre AO 1 con risposta 16 novembre
2022 ha postulato la reiezione del
gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Nel periodo 2013-2014 AP 1,
società con sede a __________ avente un’attività di levabolli e riparazione di
ammaccature a veicoli e motocicli, ha affidato a AO 1, residente in Italia, una
serie di incarichi di riparazione (definiti di “subappalto”, cfr. doc. F),
remunerandolo con complessivi fr. 122'145.- (fr. 53'676.- per il 2013 e fr.
68'649.- per il 2014, cfr. doc. G1-G8).
B.
Con decisione
del 27 novembre 2015, confermata dalla
decisione su opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che
l’attività svolta da AO 1 era di
carattere dipendente. La decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) il 17
luglio 2017 (inc. 30.2017.8, v. anche
doc. A).
C.
Conseguentemente, con la decisione (tassazione d’ufficio) del 24
ottobre 2018, rettificata il 3 dicembre seguente, la Cassa ha preteso da AP 1
il pagamento dei relativi contributi sociali (della datrice di lavoro e del
dipendente) per gli anni 2013-2014 (doc. H e I), e nel novembre 2018 quest’ultima
ha notificato a AO 1 i certificati di salario per gli anni 2013 e 2014
contenenti i conteggi da lei allestiti e le varie deduzioni per oneri sociali
(doc. B e C).
D.
Previo inoltro di infruttuosi
solleciti (doc. D e L) e ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. E), con
petizione 14 gennaio 2020 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 27'140.-
oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2018, ovvero della somma da lei
anticipata a titolo di deduzioni salariali da effettuare retroattivamente a
fronte della qualifica a posteriori del rapporto fra le parti quale contratto
di lavoro (che in realtà le parti non avrebbero mai inteso concludere).
E.
Con osservazioni 17 aprile
2020 AO 1 si è opposto alla petizione, sollevando l’eccezione di prescrizione
della pretesa avversa (in quanto fondata sull’indebito arricchimento e dunque
sottoposta al termine di prescrizione di 1 anno di cui all’art. 67 vCO) e
contestandola nel merito (anche perché non sostanziata nella sua composizione).
Inoltre, premesso che le parti non avevano mai inteso creare un rapporto di
subordinazione e che la qualifica giuridica operata dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni non è vincolante per il giudice civile, in via eventuale
(in caso di esistenza di un contratto di lavoro/riconoscimento della pretesa
attorea) ha sollevato azione riconvenzionale, chiedendo di condannare la
controparte al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio
2017 (a titolo di indennità per vacanze non godute e utilizzo degli attrezzi di
lavoro, tredicesima, rimborso delle spese di trasferta e di altri costi nonché
qualsiasi altra spettanza da lavoro subordinato), con compensazione di questo
importo con quello eventualmente dovuto a AP 1 e condanna della medesima al pagamento del residuo in suo favore.
AO 1 ha altresì chiesto di essere posto
al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua forma completa.
F.
Con scritto 20 maggio 2020 AP
1 ha contestato le richieste della controparte, postulando che la medesima
fosse astretta al versamento di una cauzione processuale di fr. 4'500.- per l’azione riconvenzionale. Con
osservazioni 19 giugno 2020, AO 1 si è opposto all’istanza di cauzione.
G.
Con sentenza 23 giugno 2020,
passata in giudicato, il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria. Hai poi accolto l’istanza di cauzione con sentenza
4 agosto 2020, nel seguito annullata dalla terza Camera civile del Tribunale
d'appello (IIICCA) con decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77).
H.
In occasione dell’udienza del
26 aprile 2021, le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie
antitetiche posizioni e domande.
I.
Con decisione 29 aprile 2021
il Pretore ha respinto tutte le prove notificate dalle parti (a eccezione di
quelle documentali già agli atti e del richiamo all’incarto di conciliazione),
dichiarando chiusa l’istruttoria.
J.
Raccolti gli allegati
conclusivi scritti delle parti (2 giugno 2021 di AO 1 e 1° luglio 2021 di AP 1),
con decisione 30 agosto 2021 il Pretore ha respinto l’azione principale a
seguito di prescrizione senza la necessità di entrare nel merito della domanda
riconvenzionale eventuale (dispositivo n. 1), con seguito di spese (complessivi
fr. 2’000.-) e di ripetibili (fr. 4’500.-) a carico dell’attrice (dispositivo
n. 2.1). Il Pretore ha altresì ordinato che la cauzione di fr. 4'500.- versata
da AO 1 gli fosse restituita alla crescita in giudicato della decisione
(dispositivo n. 2.2).
K.
In accoglimento dell’appello
22 settembre 2021 di AP 1, questa Camera ha annullato i suddetti dispositivi n.
1 e 2.1 con decisione 24 marzo 2022 (inc. 12.2021.148), stabilendo in sintesi
che la pretesa di rimborso dell’appellante non poteva ritenersi prescritta e
rinviando l’incarto al primo giudice per esaminare le questioni ancora aperte
(e segnatamente la composizione e dimostrazione della pretesa attorea, la
qualifica del contratto a livello civile e la domanda riconvenzionale eventuale
di AO 1), valutare le offerte probatorie delle parti ed emettere nel seguito una
nuova decisione. Il dispositivo n. 2.2 è stato lasciato inalterato onde
ossequiare l’esito della decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77) con cui la
IIICCA aveva nel frattempo accolto il reclamo di AO 1 negando il suo obbligo di
prestare la cauzione.
L.
Con decisione 24 agosto 2022
il Pretore ha nuovamente respinto l’azione principale di AP 1 senza entrare nel
merito dell’azione riconvenzionale eventuale di AO 1 (dispositivo n. 1), ponendo
la tassa di giustizia e le spese (di complessivi
fr. 2'000.-) e le ripetibili (pari a fr. 4'500.-) a carico dell’attrice
principale (dispositivo n. 2.1) e ribadendo la restituzione a AO 1 della
cauzione da lui versata (dispositivo n. 2.2).
M.
Con appello 26 settembre 2022 AP
1 si è aggravata contro la predetta decisione, chiedendone in via principale la
riforma nel senso di accogliere la petizione, respingere l’azione
riconvenzionale di AO 1, porre a carico di quest’ultimo le spese giudiziarie di
prima sede e liberare in suo favore la cauzione da questi versata, e in via
subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della causa alla Pretura
per una nuova decisione nel senso dei considerandi, il tutto in ogni caso con
protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
N.
Con risposta 16 novembre 2022 AO
1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I
termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel
caso concreto l’appello 26 settembre 2022 contro la decisione 24 agosto 2022 è
tempestivo, così com’è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 16 novembre 2022.
2.
Con l’impugnata decisione il
Pretore ha innanzitutto osservato che l’attrice ha preteso il pagamento di fr.
27'140.- a titolo di “contributi sociali”, pari (a suo dire) alla quota dovuta
dal convenuto sull’importo di fr. 122'145.- versatogli negli anni 2013-2014, ma
che la medesima (malgrado le contestazioni espresse da AO 1 nelle sue
osservazioni) non ha debitamente allegato e dimostrato la sua pretesa,
omettendo di indicare la composizione dell’importo azionato e di dimostrare che
esso corrisponde alla quota (eventualmente) dovuta da AO 1 su quanto, in
qualità di datrice di lavoro, ha dovuto versare retroattivamente agli istituti
sociali. Il Pretore ha nel seguito costatato che tali informazioni e fatti non
risultano dai documenti prodotti, che i conteggi contenuti nei certificati di
salario di cui ai doc. B e C non corrispondono a fr. 27'140.- e che gli unici
giustificativi agli atti (decisioni della Cassa di compensazione di cui ai doc.
H e I) riguardano solamente i contributi AVS/AI/IPG e AD. Il primo giudice ha
pertanto concluso che la pretesa attorea può essere presa in considerazione
soltanto per quanto attiene ai contributi AVS/AI/IPG e AD eventualmente dovuti
dal convenuto sull’importo complessivo di fr. 122'245.-, la cui richiesta da
parte della Cassa di compensazione nei confronti di AP 1 è comprovata (doc. I)
e che può essere calcolata sulla base dei relativi disposti di legge.
Ciò
malgrado il Pretore ha evidenziato che, nonostante il diritto del datore di
lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi che non erano
stati dedotti dal salario si fondi direttamente sulle rispettive norme del
diritto delle assicurazioni sociali (e dunque sul diritto pubblico), ciò non
significa che il primo abbia una pretesa civile nei confronti del secondo,
dipendendo tale pretesa dal tipo di rapporto contrattuale fra le parti. Premesso
che la qualifica giuridica del lavoro svolto da AO 1 quale attività dipendente
da parte delle autorità competenti nel campo delle assicurazioni sociali non
vincola il giudice civile, il Pretore ha qualificato il rapporto contrattuale in
esame quale appalto, e ha conseguentemente escluso che alla fattispecie possa
essere applicato il diritto del lavoro e segnatamente l’art. 342 cpv. 2 CO (che
avrebbe permesso a AP 1 di far valere la sua pretesa nei confronti di AO 1 con
un’azione civile). Acclarato che le norme sull’appalto non prevedono una norma
analoga e che le parti non hanno mai
raggiunto un accordo sul tema, il primo giudice ha altresì escluso che il
contenuto del contratto possa essere completato, interpretando a posteriori la
remunerazione originariamente pattuita quale salario lordo in virtù di
un’ipotetica volontà delle parti (ciò che anche il Tribunale federale ha
reputato inammissibile): non si può
infatti ammettere che le parti, se fossero state a conoscenza dell’obbligo di
versamento dei contributi sociali e di effettuare delle regolari deduzioni
sulla remunerazione dovuta, avrebbero in buona fede pattuito i medesimi importi
quale mercede per i lavori di riparazione delle autovetture anche a titolo di
salario lordo. Il Pretore ha pertanto concluso che AP 1 non ha alcuna pretesa
di rimborso dei contributi sociali da lei versati.
3.
Con il gravame, l’appellante non
contesta che il contratto concluso fra le parti sia qualificabile (a livello
civile) quale appalto. Essa sostiene piuttosto di avere fatto fronte al proprio
onere allegatorio, che i conteggi necessari sono presenti negli atti e che è
stata chiamata a pagare tutti i contributi sociali (anticipando anche la quota
a carico della controparte) poiché nei confronti delle assicurazioni sociali
lei ne è la sola debitrice, ciò che le permetterebbe tuttavia di avanzare la
pretesa di rimborso in esame. Ciò sarebbe giustificato innanzitutto da
un’applicazione per analogia dell’art. 342 cpv. 2 CO, ritenuto che in caso
contrario sorgerebbe una disparità di trattamento fra fattispecie analoghe a
dipendenza della qualifica del contratto a livello civile, e che comunque l’attività
svolta da AO 1 viene considerata dalle assicurazioni sociali quale lavoro dipendente.
Per l’appellante, la pretesa di rimborso potrebbe anche essere derivata da un
completamento del contratto (in una sua parte non essenziale) alla luce delle
mutate circostanze imposte dalla Cassa di compensazione e dal TCA (e che non
potevano essere previste dalle parti, per cui evidentemente il contratto non
contiene alcuna pattuizione in proposito). Malgrado sia lei che AO 1, qualora
avessero conosciuto dette circostanze, avrebbero pattuito una mercede differente
e non si sia potuta raggiungere una soluzione condivisa, l’appellante ritiene
che due parti in buona fede avrebbero sicuramente previsto una ripartizione a
metà degli oneri sociali. Tale ripartizione paritetica sarebbe pure
giustificata dall’applicazione della clausola rebus sic stantibus
(adeguamento del contratto a mutate e imprevedibili circostanze che hanno
condotto a una manifesta sproporzione fra le sue prestazioni e quelle della parte
avversa) al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale, visto che i
consistenti importi che ha dovuto versare (rispettivamente anticipare) a
posteriori hanno comportato un aumento della mercede pari a quasi il 50% e che
gli stessi sono a esclusivo beneficio di AO 1.
4.
Con la
risposta all’appello, AO 1 afferma invece che la controparte ha omesso di allegare,
sostanziare e dimostrare debitamente la propria pretesa nonché la sua
composizione (non bastando a tal fine il doc. I, riferito genericamente a un
periodo temporale più ampio e a più collaboratori di AP 1), come pure
l’effettivo pagamento della somma di cui ora chiede il rimborso. L’appellato
aggiunge che il primo giudice ha correttamente qualificato la relazione
contrattuale istauratasi fra le parti quale appalto ed escluso l’applicazione
delle norme sul contratto di lavoro (non applicabili nemmeno per analogia). Egli
sostiene che la controparte avrebbe dovuto impugnare la decisione del TCA anziché
cercare di rivalersi su di lui, che la remunerazione pattuita fra le parti (quale
parte essenziale del contratto) era imperativamente da intendersi al netto di
qualsivoglia trattenuta, che qualora avesse potuto ipotizzare la deduzione di
oneri sociali, avrebbe preteso una diversa remunerazione e che ha già pagato le
imposte dovute al fisco italiano. L’appellato esclude inoltre, riferendosi alla
giurisprudenza citata dal primo giudice, che il contratto possa essere
completato sulla base di un’ipotetica (e inesistente) volontà delle parti e che
si possa applicare la clausola rebus sic stantibus, non essendovi stata
alcuna modifica della situazione in essere tra le parti. Infine, nella denegata
ipotesi dell’applicazione del diritto del lavoro alla fattispecie, egli
ripropone la sua pretesa creditoria di fr. 30'000.-.
5.
Nella
fattispecie, è pacifico che agli occhi delle competenti autorità in materia di
assicurazioni sociali, il lavoro svolto da AO 1 è definitivamente considerato
quale attività dipendente soggetta a contributi. L’appellato è d’altronde
malvenuto a rimproverare alla controparte, che ha impugnato a due riprese, sino
al TCA, la decisione della Cassa di compensazione, di non averla debitamente
contestata, senza nemmeno pretendere che un ricorso innanzi al Tribunale
federale avrebbe avuto buone possibilità di successo. Peraltro, egli era stato
chiamato in causa e aveva scientemente deciso di non intervenire né opporsi
alla qualifica operata dalla Cassa di compensazione offrendo prove di segno
opposto, sicché sapeva al più tardi nel luglio 2017 dell’obbligo contributivo e
non può ora dolersi dell’esito di quella procedura.
Anche
a livello civile, la qualifica del contratto quale appalto non è più contestata
da alcuna delle parti (che anzi l’hanno ritenuta corretta) e non può quindi
essere rimessa in discussione in questa sede. Ne deriva che la pretesa
compensatoria/riconvenzionale di AO 1, fondata sulle norme del contratto di
lavoro e neppure più contenuta a titolo subordinato o eventuale nel petitum
della risposta all’appello, non può in ogni caso essere presa in considerazione.
6.
Per
quanto riguarda la sufficiente allegazione e dimostrazione dell’importo
azionato di fr. 27'140.-,
le censure di AP 1 sono del tutto generiche e non permettono di sovvertire gli
accertamenti pretorili. I contributi LPP e l’imposta alla fonte non possono
quindi fondare una pretesa di rimborso. La quota (potenzialmente) a carico di AO
1.
a titolo di contributi AVS/AI/IPG e AD è invece (contrariamente a quanto
pretende l’appellato) facilmente desumibile applicando alla remunerazione da
lui percepita (fr. 53'676.- per il 2013 e fr. 68'649.- per il 2014) i relativi
(e notori) tassi di contribuzione in vigore per il relativo periodo (AVS/AI/IPG:
5.15%; AD: 1.10%, come d’altronde già evidenziato dal convenuto sia nelle sue
osservazioni di prima sede che nella risposta all’appello). La pretesa di
rimborso di AP 1 può pertanto essere esaminata nella misura di
fr. 15'268.10, laddove stabilire il contrario equivarrebbe a un formalismo
eccessivo. La richiesta di pagamento della Cassa di compensazione è comprovata
(cfr. decisione di tassazione di cui al doc. I), ed è pacifico che il debito di
AP 1 nei confronti della Cassa sussiste in maniera definitiva. Quanto al tema
dell’avvenuto pagamento (rispettivamente mancato pagamento) di tale debito, la
decisione impugnata non contiene alcuna relativa considerazione. AO 1 propone genericamente
la sua contestazione (mancato pagamento) con la risposta all’appello, ma senza
sostenere né indicare (in violazione del suo onere di motivazione, v. anche STF
4A_399/2018 dell’8 febbraio 2019 consid. 2.2)
se e dove avesse
tempestivamente e chiaramente sollevato tale censura in prima sede. Peraltro,
essa non risulta dalle sue osservazioni 17 aprile 2020. La tematica non deve
pertanto essere ulteriormente approfondita.
7.
Come già osservato dal primo
giudice, le leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono l’obbligo per il
datore di lavoro di pagare i contributi (sia i propri che quelli dei propri
dipendenti) e di operare le relative deduzioni dal salario versato (art. 14
cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 5 cpv. 1 LADI, art.
66.
cpv. 3 LPP). Ovvero, nei confronti degli istituti sociali l’unico debitore
dei contributi è il datore di lavoro, che tuttavia dispone di una pretesa di
rimborso nei confronti del dipendente relativa alla quota a suo carico (e che
di regola deduce dal salario). È compito delle autorità (amministrative e
giudiziarie) in materia di assicurazioni sociali di vigilare sulla corretta
riscossione dei contributi e dunque di regolare i rapporti fra i datori di
lavoro e gli istituti previdenziali. Per contro, i rapporti fra privati, e in
particolare le controversie fra datore di lavoro e salariato sull’assunzione
dei contributi e sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi
non dedotti dal salario, sono di competenza del giudice civile (v. anche
Direttive dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla riscossione
dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2021, n. 2024).
Ciò non esclude che quest’ultimo, per la risoluzione della vertenza, consideri
anche norme di diritto pubblico.
8.
Evidentemente, l’obbligo di anticipo in
capo a una parte presuppone anche l’esistenza di una corrispondente pretesa di
rimborso. Il Tribunale federale, statuendo in una controversia in materia di
LPP, ha stabilito che la pretesa di rimborso dei contributi pensionistici
anticipati dal datore di lavoro si fonda direttamente sull’art. 66 cpv. 3 LPP
(DTF 142 V 118 consid. 5.4). Non si vede perché questa considerazione non debba
essere estesa anche ai contributi qui in esame e agli analoghi articoli su cui
poggiano (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 5
cpv. 1 LADI). Ovvero, sia l’obbligo del datore di lavoro di versare a
posteriori i contributi, sia la sua pretesa di rimborso non derivano tanto dal
contratto sottoscritto fra le parti (rispettivamente dalla sua qualifica a
livello civile), quanto piuttosto si fondano su precetti di diritto pubblico,
sicché non appare giustificato che, a dipendenza di come il giudice civile
qualifichi tale contratto, questo diritto possa o meno sussistere,
rispettivamente non si vede perché l’art. 342 cpv. 2 CO non possa essere
applicato per analogia. Tanto più che tale soluzione si impone alla luce del
principio dell’unità dell’ordinamento giuridico e della conseguente necessità
di armonizzare il diritto privato con il diritto pubblico (cantonale, come
evidenziato nella DTF 132 III 49 consid. 2.2 ma anche, a maggior ragione,
federale, come nel caso concreto).
Aggiungasi
che i passaggi
giurisprudenziali e dottrinali citati dal Pretore (STF del 21 marzo 1995 in: JAR 1996, p. 98
consid. 2 e Koller in: AJP 5/2002
p. 590 seg., ad 3.c)
non escludono che a un collaboratore possa essere imposto il rimborso della sua
quota di contributi sociali e un relativo completamento del contratto basato
sulla volontà ipotetica delle parti, bensì negano solamente che queste ultime
possano pattuire che il salariato sopporti più della metà oppure l’integralità
dei contributi sociali e che quindi dal suo salario venga dedotta non solo la
sua quota (salario lordo, o “Bruttolohn”) ma anche quella a carico del
datore di lavoro (cosiddetto “Brutto-Bruttolohn”); ciò poiché l’obbligo
per il datore di lavoro di sostenere finanziariamente la metà dei contributi
sociali in favore del dipendente costituisce un vincolante e inderogabile
principio giuridico (riservate alcune eccezioni). Il Tribunale federale ha più
volte ribadito questo concetto, rilevando che il legislatore ha largamente
fondato il sistema delle assicurazioni sociali sul principio della parità (DTF 107 II 430 consid. 4; STF
4A_498/2018 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1 e 4C.119/2001 del 17 luglio 2001
consid. 2b e 2c; v.
anche art. 112 cpv. 3 lett. a, 113 cpv. 3 e 114 cpv. 3 Cost.-CH) e che pertanto
eventuali contrarie pattuizioni fra privati recedono di fronte a questo
principio di diritto pubblico, che dev’essere considerato anche dal giudice
civile. Il secondo contributo citato dal Pretore evidenzia pure che la
pattuizione di un salario lordo (ovvero da cui dedurre la quota di contributi a
carico del lavoratore) costituisce la regola, che l’esistenza di un salario
netto non viene presunta e che il lavoratore che se ne prevale deve apportarne
la prova (Koller in: AJP 5/2002 p. 590 ad 3.c e DTF 117 V 261 consid. 3a).
9.
Nel caso concreto, le parti
non hanno pattuito alcunché in proposito. In particolare, AO 1 non poteva
confidare che le eventuali aggiuntive trattenute sociali fossero esclusivamente
a carico della controparte, perché nessuna delle parti aveva ipotizzato
l’esistenza di un contratto di lavoro e di un salario, bensì ritenevano, e
ritengono tutt’ora, di essere state legate da un contratto di appalto. Ne
deriva parimenti che la mancata deduzione di contributi dalla remunerazione
versata anni orsono a AO 1 non è imputabile a una colpa di AP 1, ma a una
posizione comune delle parti (sul tema, v. anche Obergericht des Kantons
Zürich, I. Zivilkammer, decisione del 27 ottobre 2015, inc. n. LA150006-O/U, p.
6.
seg.). Tenuto conto che i contributi sociali vanno a esclusivo beneficio di AO
1, che il loro aggravio integrale a carico di AP 1 risulta contrario al
principio della parità e al diritto al rimborso sancito dalle summenzionate
norme di diritto pubblico, nonché creerebbe una disparità di trattamento e un
rilevante disequilibrio contrattuale, e considerato altresì quello che due
parti in buona fede avrebbero pattuito (art. 2 CC) qualora avessero previsto
una simile situazione, si giustifica pertanto di ripartire a metà l’onere
contributivo, e di confermare la pretesa di rimborso dell’appellante (limitatamente,
come detto, alla quota di contributi AVS/AI/IPG e AD a carico dell’appellato).
Il decorso degli interessi moratori dal 20 dicembre 2018 (scadenza indicata nel
primo interpello di cui al doc. D) non è stato oggetto di contestazioni e può
essere confermato.
10.
In conclusione, l’appello
dev’essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della decisione di
primo grado nel senso che AO 1 è condannato a versare a AP 1
fr. 15'268.10
oltre interessi del 5% dal 20 dicembre
2018.
Tenuto conto dell’importo rivendicato dall’attrice (fr. 27'140.-), la soccombenza
delle parti può ritenersi paritaria, con conseguente ripartizione a metà delle
spese processuali e compensazione delle ripetibili.
11.
Anche le spese giudiziarie di
seconda sede seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Di
conseguenza le spese processuali, fissate in fr. 3’000.- (art. 2, 7, 8 cpv. 1 e
13.
LTG), sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, mentre le
ripetibili sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello
26 settembre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 24 agosto 2022
del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2022.211) è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta. Di conseguenza, AO 1 è condannato a versare a AP 1 fr. 15'268.10 oltre
interessi del 5% dal 20 dicembre 2018.
2.1 La tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 2'000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
2.2 Invariato.
3. Invariato.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico
delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in
materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso
di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).