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Decisione

12.2022.137

Appalto o lavoro; qualifica a posteriori del contratto quale attività dipendente soggetta al prelievo di contributi sociali; pretesa di rimborso della "datrice di lavoro" che ha dovuto versare retroattivamente l'integralità dei contributi, anticipando anche la quota a carico del "dipendente"

24 marzo 2023Italiano23 min

decisione su opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.137

Lugano

24 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2022.211 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 gennaio 2020 da

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna

del convenuto al pagamento di fr. 27'140.- oltre

interessi a titolo di rimborso dei

contributi sociali da questi dovuti per lo svolgimento di

attività dipendente;

domanda avversata dal convenuto, che con

osservazioni 17 aprile 2020 ha anche

sollevato una domanda riconvenzionale in

via eventuale, e meglio chiedendo che in

caso di qualifica del rapporto fra le

parti quale contratto di lavoro (rispettivamente in

caso di accoglimento della pretesa

avversa), la controparte fosse condannata a

versargli fr. 30'000.- oltre interessi

quale credito parziale derivante dal contratto di

lavoro, con compensazione dell’importo

con quello eventualmente dovuto a quest’ultima

e condanna della medesima al pagamento del residuo in suo favore;

richiamate la decisione 30 agosto 2021

con cui il Pretore ha respinto la domanda

principale per intervenuta prescrizione

(non entrando nel merito della riconvenzionale),

e la decisione 24 marzo 2022 con cui

questa Camera ha accolto l’appello 22 settembre

2021 di AP 1, annullando la sentenza di

primo grado e rinviando

l’incarto al Pretore per un nuovo

giudizio (inc. 12.2021.148);

vista la nuova decisione 24 agosto 2022 con

cui il Pretore ha ancora una volta respinto

la petizione di AP 1 (non entrando nel

merito dell’azione riconvenzionale

di AO 1);

appellante AP 1 con atto di appello 26 settembre 2022, con cui ha

postulato in via principale la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere

integralmente la sua petizione, respingere

l’azione riconvenzionale di AO 1,

porre a carico di quest’ultimo tutte le spese

giudiziarie di prima sede e liberare in suo

favore la cauzione da lui versata, e in

via subordinata il suo annullamento e il rinvio

della causa al Pretore per una nuova

decisione nel senso dei considerandi, in ogni caso

con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede;

mentre AO 1 con risposta 16 novembre

2022 ha postulato la reiezione del

gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili

di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Nel periodo 2013-2014 AP 1,

società con sede a __________ avente un’attività di levabolli e riparazione di

ammaccature a veicoli e motocicli, ha affidato a AO 1, residente in Italia, una

serie di incarichi di riparazione (definiti di “subappalto”, cfr. doc. F),

remunerandolo con complessivi fr. 122'145.- (fr. 53'676.- per il 2013 e fr.

68'649.- per il 2014, cfr. doc. G1-G8).

B.

Con decisione

del 27 novembre 2015, confermata dalla

decisione su opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che

l’attività svolta da AO 1 era di

carattere dipendente. La decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) il 17

luglio 2017 (inc. 30.2017.8, v. anche

doc. A).

C.

Conseguentemente, con la decisione (tassazione d’ufficio) del 24

ottobre 2018, rettificata il 3 dicembre seguente, la Cassa ha preteso da AP 1

il pagamento dei relativi contributi sociali (della datrice di lavoro e del

dipendente) per gli anni 2013-2014 (doc. H e I), e nel novembre 2018 quest’ultima

ha notificato a AO 1 i certificati di salario per gli anni 2013 e 2014

contenenti i conteggi da lei allestiti e le varie deduzioni per oneri sociali

(doc. B e C).

D.

Previo inoltro di infruttuosi

solleciti (doc. D e L) e ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. E), con

petizione 14 gennaio 2020 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 27'140.-

oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2018, ovvero della somma da lei

anticipata a titolo di deduzioni salariali da effettuare retroattivamente a

fronte della qualifica a posteriori del rapporto fra le parti quale contratto

di lavoro (che in realtà le parti non avrebbero mai inteso concludere).

E.

Con osservazioni 17 aprile

2020 AO 1 si è opposto alla petizione, sollevando l’eccezione di prescrizione

della pretesa avversa (in quanto fondata sull’indebito arricchimento e dunque

sottoposta al termine di prescrizione di 1 anno di cui all’art. 67 vCO) e

contestandola nel merito (anche perché non sostanziata nella sua composizione).

Inoltre, premesso che le parti non avevano mai inteso creare un rapporto di

subordinazione e che la qualifica giuridica operata dal Tribunale cantonale

delle assicurazioni non è vincolante per il giudice civile, in via eventuale

(in caso di esistenza di un contratto di lavoro/riconoscimento della pretesa

attorea) ha sollevato azione riconvenzionale, chiedendo di condannare la

controparte al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio

2017 (a titolo di indennità per vacanze non godute e utilizzo degli attrezzi di

lavoro, tredicesima, rimborso delle spese di trasferta e di altri costi nonché

qualsiasi altra spettanza da lavoro subordinato), con compensazione di questo

importo con quello eventualmente dovuto a AP 1 e condanna della medesima al pagamento del residuo in suo favore.

AO 1 ha altresì chiesto di essere posto

al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua forma completa.

F.

Con scritto 20 maggio 2020 AP

1 ha contestato le richieste della controparte, postulando che la medesima

fosse astretta al versamento di una cauzione processuale di fr. 4'500.- per l’azione riconvenzionale. Con

osservazioni 19 giugno 2020, AO 1 si è opposto all’istanza di cauzione.

G.

Con sentenza 23 giugno 2020,

passata in giudicato, il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione

all’assistenza giudiziaria. Hai poi accolto l’istanza di cauzione con sentenza

4 agosto 2020, nel seguito annullata dalla terza Camera civile del Tribunale

d'appello (IIICCA) con decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77).

H.

In occasione dell’udienza del

26 aprile 2021, le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

antitetiche posizioni e domande.

I.

Con decisione 29 aprile 2021

il Pretore ha respinto tutte le prove notificate dalle parti (a eccezione di

quelle documentali già agli atti e del richiamo all’incarto di conciliazione),

dichiarando chiusa l’istruttoria.

J.

Raccolti gli allegati

conclusivi scritti delle parti (2 giugno 2021 di AO 1 e 1° luglio 2021 di AP 1),

con decisione 30 agosto 2021 il Pretore ha respinto l’azione principale a

seguito di prescrizione senza la necessità di entrare nel merito della domanda

riconvenzionale eventuale (dispositivo n. 1), con seguito di spese (complessivi

fr. 2’000.-) e di ripetibili (fr. 4’500.-) a carico dell’attrice (dispositivo

n. 2.1). Il Pretore ha altresì ordinato che la cauzione di fr. 4'500.- versata

da AO 1 gli fosse restituita alla crescita in giudicato della decisione

(dispositivo n. 2.2).

K.

In accoglimento dell’appello

22 settembre 2021 di AP 1, questa Camera ha annullato i suddetti dispositivi n.

1 e 2.1 con decisione 24 marzo 2022 (inc. 12.2021.148), stabilendo in sintesi

che la pretesa di rimborso dell’appellante non poteva ritenersi prescritta e

rinviando l’incarto al primo giudice per esaminare le questioni ancora aperte

(e segnatamente la composizione e dimostrazione della pretesa attorea, la

qualifica del contratto a livello civile e la domanda riconvenzionale eventuale

di AO 1), valutare le offerte probatorie delle parti ed emettere nel seguito una

nuova decisione. Il dispositivo n. 2.2 è stato lasciato inalterato onde

ossequiare l’esito della decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77) con cui la

IIICCA aveva nel frattempo accolto il reclamo di AO 1 negando il suo obbligo di

prestare la cauzione.

L.

Con decisione 24 agosto 2022

il Pretore ha nuovamente respinto l’azione principale di AP 1 senza entrare nel

merito dell’azione riconvenzionale eventuale di AO 1 (dispositivo n. 1), ponendo

la tassa di giustizia e le spese (di complessivi

fr. 2'000.-) e le ripetibili (pari a fr. 4'500.-) a carico dell’attrice

principale (dispositivo n. 2.1) e ribadendo la restituzione a AO 1 della

cauzione da lui versata (dispositivo n. 2.2).

M.

Con appello 26 settembre 2022 AP

1 si è aggravata contro la predetta decisione, chiedendone in via principale la

riforma nel senso di accogliere la petizione, respingere l’azione

riconvenzionale di AO 1, porre a carico di quest’ultimo le spese giudiziarie di

prima sede e liberare in suo favore la cauzione da questi versata, e in via

subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della causa alla Pretura

per una nuova decisione nel senso dei considerandi, il tutto in ogni caso con

protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

N.

Con risposta 16 novembre 2022 AO

1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

I

termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel

caso concreto l’appello 26 settembre 2022 contro la decisione 24 agosto 2022 è

tempestivo, così com’è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 16 novembre 2022.

2.

Con l’impugnata decisione il

Pretore ha innanzitutto osservato che l’attrice ha preteso il pagamento di fr.

27'140.- a titolo di “contributi sociali”, pari (a suo dire) alla quota dovuta

dal convenuto sull’importo di fr. 122'145.- versatogli negli anni 2013-2014, ma

che la medesima (malgrado le contestazioni espresse da AO 1 nelle sue

osservazioni) non ha debitamente allegato e dimostrato la sua pretesa,

omettendo di indicare la composizione dell’importo azionato e di dimostrare che

esso corrisponde alla quota (eventualmente) dovuta da AO 1 su quanto, in

qualità di datrice di lavoro, ha dovuto versare retroattivamente agli istituti

sociali. Il Pretore ha nel seguito costatato che tali informazioni e fatti non

risultano dai documenti prodotti, che i conteggi contenuti nei certificati di

salario di cui ai doc. B e C non corrispondono a fr. 27'140.- e che gli unici

giustificativi agli atti (decisioni della Cassa di compensazione di cui ai doc.

H e I) riguardano solamente i contributi AVS/AI/IPG e AD. Il primo giudice ha

pertanto concluso che la pretesa attorea può essere presa in considerazione

soltanto per quanto attiene ai contributi AVS/AI/IPG e AD eventualmente dovuti

dal convenuto sull’importo complessivo di fr. 122'245.-, la cui richiesta da

parte della Cassa di compensazione nei confronti di AP 1 è comprovata (doc. I)

e che può essere calcolata sulla base dei relativi disposti di legge.

Ciò

malgrado il Pretore ha evidenziato che, nonostante il diritto del datore di

lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi che non erano

stati dedotti dal salario si fondi direttamente sulle rispettive norme del

diritto delle assicurazioni sociali (e dunque sul diritto pubblico), ciò non

significa che il primo abbia una pretesa civile nei confronti del secondo,

dipendendo tale pretesa dal tipo di rapporto contrattuale fra le parti. Premesso

che la qualifica giuridica del lavoro svolto da AO 1 quale attività dipendente

da parte delle autorità competenti nel campo delle assicurazioni sociali non

vincola il giudice civile, il Pretore ha qualificato il rapporto contrattuale in

esame quale appalto, e ha conseguentemente escluso che alla fattispecie possa

essere applicato il diritto del lavoro e segnatamente l’art. 342 cpv. 2 CO (che

avrebbe permesso a AP 1 di far valere la sua pretesa nei confronti di AO 1 con

un’azione civile). Acclarato che le norme sull’appalto non prevedono una norma

analoga e che le parti non hanno mai

raggiunto un accordo sul tema, il primo giudice ha altresì escluso che il

contenuto del contratto possa essere completato, interpretando a posteriori la

remunerazione originariamente pattuita quale salario lordo in virtù di

un’ipotetica volontà delle parti (ciò che anche il Tribunale federale ha

reputato inammissibile): non si può

infatti ammettere che le parti, se fossero state a conoscenza dell’obbligo di

versamento dei contributi sociali e di effettuare delle regolari deduzioni

sulla remunerazione dovuta, avrebbero in buona fede pattuito i medesimi importi

quale mercede per i lavori di riparazione delle autovetture anche a titolo di

salario lordo. Il Pretore ha pertanto concluso che AP 1 non ha alcuna pretesa

di rimborso dei contributi sociali da lei versati.

3.

Con il gravame, l’appellante non

contesta che il contratto concluso fra le parti sia qualificabile (a livello

civile) quale appalto. Essa sostiene piuttosto di avere fatto fronte al proprio

onere allegatorio, che i conteggi necessari sono presenti negli atti e che è

stata chiamata a pagare tutti i contributi sociali (anticipando anche la quota

a carico della controparte) poiché nei confronti delle assicurazioni sociali

lei ne è la sola debitrice, ciò che le permetterebbe tuttavia di avanzare la

pretesa di rimborso in esame. Ciò sarebbe giustificato innanzitutto da

un’applicazione per analogia dell’art. 342 cpv. 2 CO, ritenuto che in caso

contrario sorgerebbe una disparità di trattamento fra fattispecie analoghe a

dipendenza della qualifica del contratto a livello civile, e che comunque l’attività

svolta da AO 1 viene considerata dalle assicurazioni sociali quale lavoro dipendente.

Per l’appellante, la pretesa di rimborso potrebbe anche essere derivata da un

completamento del contratto (in una sua parte non essenziale) alla luce delle

mutate circostanze imposte dalla Cassa di compensazione e dal TCA (e che non

potevano essere previste dalle parti, per cui evidentemente il contratto non

contiene alcuna pattuizione in proposito). Malgrado sia lei che AO 1, qualora

avessero conosciuto dette circostanze, avrebbero pattuito una mercede differente

e non si sia potuta raggiungere una soluzione condivisa, l’appellante ritiene

che due parti in buona fede avrebbero sicuramente previsto una ripartizione a

metà degli oneri sociali. Tale ripartizione paritetica sarebbe pure

giustificata dall’applicazione della clausola rebus sic stantibus

(adeguamento del contratto a mutate e imprevedibili circostanze che hanno

condotto a una manifesta sproporzione fra le sue prestazioni e quelle della parte

avversa) al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale, visto che i

consistenti importi che ha dovuto versare (rispettivamente anticipare) a

posteriori hanno comportato un aumento della mercede pari a quasi il 50% e che

gli stessi sono a esclusivo beneficio di AO 1.

4.

Con la

risposta all’appello, AO 1 afferma invece che la controparte ha omesso di allegare,

sostanziare e dimostrare debitamente la propria pretesa nonché la sua

composizione (non bastando a tal fine il doc. I, riferito genericamente a un

periodo temporale più ampio e a più collaboratori di AP 1), come pure

l’effettivo pagamento della somma di cui ora chiede il rimborso. L’appellato

aggiunge che il primo giudice ha correttamente qualificato la relazione

contrattuale istauratasi fra le parti quale appalto ed escluso l’applicazione

delle norme sul contratto di lavoro (non applicabili nemmeno per analogia). Egli

sostiene che la controparte avrebbe dovuto impugnare la decisione del TCA anziché

cercare di rivalersi su di lui, che la remunerazione pattuita fra le parti (quale

parte essenziale del contratto) era imperativamente da intendersi al netto di

qualsivoglia trattenuta, che qualora avesse potuto ipotizzare la deduzione di

oneri sociali, avrebbe preteso una diversa remunerazione e che ha già pagato le

imposte dovute al fisco italiano. L’appellato esclude inoltre, riferendosi alla

giurisprudenza citata dal primo giudice, che il contratto possa essere

completato sulla base di un’ipotetica (e inesistente) volontà delle parti e che

si possa applicare la clausola rebus sic stantibus, non essendovi stata

alcuna modifica della situazione in essere tra le parti. Infine, nella denegata

ipotesi dell’applicazione del diritto del lavoro alla fattispecie, egli

ripropone la sua pretesa creditoria di fr. 30'000.-.

5.

Nella

fattispecie, è pacifico che agli occhi delle competenti autorità in materia di

assicurazioni sociali, il lavoro svolto da AO 1 è definitivamente considerato

quale attività dipendente soggetta a contributi. L’appellato è d’altronde

malvenuto a rimproverare alla controparte, che ha impugnato a due riprese, sino

al TCA, la decisione della Cassa di compensazione, di non averla debitamente

contestata, senza nemmeno pretendere che un ricorso innanzi al Tribunale

federale avrebbe avuto buone possibilità di successo. Peraltro, egli era stato

chiamato in causa e aveva scientemente deciso di non intervenire né opporsi

alla qualifica operata dalla Cassa di compensazione offrendo prove di segno

opposto, sicché sapeva al più tardi nel luglio 2017 dell’obbligo contributivo e

non può ora dolersi dell’esito di quella procedura.

Anche

a livello civile, la qualifica del contratto quale appalto non è più contestata

da alcuna delle parti (che anzi l’hanno ritenuta corretta) e non può quindi

essere rimessa in discussione in questa sede. Ne deriva che la pretesa

compensatoria/riconvenzionale di AO 1, fondata sulle norme del contratto di

lavoro e neppure più contenuta a titolo subordinato o eventuale nel petitum

della risposta all’appello, non può in ogni caso essere presa in considerazione.

6.

Per

quanto riguarda la sufficiente allegazione e dimostrazione dell’importo

azionato di fr. 27'140.-,

le censure di AP 1 sono del tutto generiche e non permettono di sovvertire gli

accertamenti pretorili. I contributi LPP e l’imposta alla fonte non possono

quindi fondare una pretesa di rimborso. La quota (potenzialmente) a carico di AO

1.

a titolo di contributi AVS/AI/IPG e AD è invece (contrariamente a quanto

pretende l’appellato) facilmente desumibile applicando alla remunerazione da

lui percepita (fr. 53'676.- per il 2013 e fr. 68'649.- per il 2014) i relativi

(e notori) tassi di contribuzione in vigore per il relativo periodo (AVS/AI/IPG:

5.15%; AD: 1.10%, come d’altronde già evidenziato dal convenuto sia nelle sue

osservazioni di prima sede che nella risposta all’appello). La pretesa di

rimborso di AP 1 può pertanto essere esaminata nella misura di

fr. 15'268.10, laddove stabilire il contrario equivarrebbe a un formalismo

eccessivo. La richiesta di pagamento della Cassa di compensazione è comprovata

(cfr. decisione di tassazione di cui al doc. I), ed è pacifico che il debito di

AP 1 nei confronti della Cassa sussiste in maniera definitiva. Quanto al tema

dell’avvenuto pagamento (rispettivamente mancato pagamento) di tale debito, la

decisione impugnata non contiene alcuna relativa considerazione. AO 1 propone genericamente

la sua contestazione (mancato pagamento) con la risposta all’appello, ma senza

sostenere né indicare (in violazione del suo onere di motivazione, v. anche STF

4A_399/2018 dell’8 febbraio 2019 consid. 2.2)

se e dove avesse

tempestivamente e chiaramente sollevato tale censura in prima sede. Peraltro,

essa non risulta dalle sue osservazioni 17 aprile 2020. La tematica non deve

pertanto essere ulteriormente approfondita.

7.

Come già osservato dal primo

giudice, le leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono l’obbligo per il

datore di lavoro di pagare i contributi (sia i propri che quelli dei propri

dipendenti) e di operare le relative deduzioni dal salario versato (art. 14

cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 5 cpv. 1 LADI, art.

66.

cpv. 3 LPP). Ovvero, nei confronti degli istituti sociali l’unico debitore

dei contributi è il datore di lavoro, che tuttavia dispone di una pretesa di

rimborso nei confronti del dipendente relativa alla quota a suo carico (e che

di regola deduce dal salario). È compito delle autorità (amministrative e

giudiziarie) in materia di assicurazioni sociali di vigilare sulla corretta

riscossione dei contributi e dunque di regolare i rapporti fra i datori di

lavoro e gli istituti previdenziali. Per contro, i rapporti fra privati, e in

particolare le controversie fra datore di lavoro e salariato sull’assunzione

dei contributi e sul diritto del datore di lavoro alla rifusione dei contributi

non dedotti dal salario, sono di competenza del giudice civile (v. anche

Direttive dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla riscossione

dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG, valide dal 1° gennaio 2021, n. 2024).

Ciò non esclude che quest’ultimo, per la risoluzione della vertenza, consideri

anche norme di diritto pubblico.

8.

Evidentemente, l’obbligo di anticipo in

capo a una parte presuppone anche l’esistenza di una corrispondente pretesa di

rimborso. Il Tribunale federale, statuendo in una controversia in materia di

LPP, ha stabilito che la pretesa di rimborso dei contributi pensionistici

anticipati dal datore di lavoro si fonda direttamente sull’art. 66 cpv. 3 LPP

(DTF 142 V 118 consid. 5.4). Non si vede perché questa considerazione non debba

essere estesa anche ai contributi qui in esame e agli analoghi articoli su cui

poggiano (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 5

cpv. 1 LADI). Ovvero, sia l’obbligo del datore di lavoro di versare a

posteriori i contributi, sia la sua pretesa di rimborso non derivano tanto dal

contratto sottoscritto fra le parti (rispettivamente dalla sua qualifica a

livello civile), quanto piuttosto si fondano su precetti di diritto pubblico,

sicché non appare giustificato che, a dipendenza di come il giudice civile

qualifichi tale contratto, questo diritto possa o meno sussistere,

rispettivamente non si vede perché l’art. 342 cpv. 2 CO non possa essere

applicato per analogia. Tanto più che tale soluzione si impone alla luce del

principio dell’unità dell’ordinamento giuridico e della conseguente necessità

di armonizzare il diritto privato con il diritto pubblico (cantonale, come

evidenziato nella DTF 132 III 49 consid. 2.2 ma anche, a maggior ragione,

federale, come nel caso concreto).

Aggiungasi

che i passaggi

giurisprudenziali e dottrinali citati dal Pretore (STF del 21 marzo 1995 in: JAR 1996, p. 98

consid. 2 e Koller in: AJP 5/2002

p. 590 seg., ad 3.c)

non escludono che a un collaboratore possa essere imposto il rimborso della sua

quota di contributi sociali e un relativo completamento del contratto basato

sulla volontà ipotetica delle parti, bensì negano solamente che queste ultime

possano pattuire che il salariato sopporti più della metà oppure l’integralità

dei contributi sociali e che quindi dal suo salario venga dedotta non solo la

sua quota (salario lordo, o “Bruttolohn”) ma anche quella a carico del

datore di lavoro (cosiddetto “Brutto-Bruttolohn”); ciò poiché l’obbligo

per il datore di lavoro di sostenere finanziariamente la metà dei contributi

sociali in favore del dipendente costituisce un vincolante e inderogabile

principio giuridico (riservate alcune eccezioni). Il Tribunale federale ha più

volte ribadito questo concetto, rilevando che il legislatore ha largamente

fondato il sistema delle assicurazioni sociali sul principio della parità (DTF 107 II 430 consid. 4; STF

4A_498/2018 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1 e 4C.119/2001 del 17 luglio 2001

consid. 2b e 2c; v.

anche art. 112 cpv. 3 lett. a, 113 cpv. 3 e 114 cpv. 3 Cost.-CH) e che pertanto

eventuali contrarie pattuizioni fra privati recedono di fronte a questo

principio di diritto pubblico, che dev’essere considerato anche dal giudice

civile. Il secondo contributo citato dal Pretore evidenzia pure che la

pattuizione di un salario lordo (ovvero da cui dedurre la quota di contributi a

carico del lavoratore) costituisce la regola, che l’esistenza di un salario

netto non viene presunta e che il lavoratore che se ne prevale deve apportarne

la prova (Koller in: AJP 5/2002 p. 590 ad 3.c e DTF 117 V 261 consid. 3a).

9.

Nel caso concreto, le parti

non hanno pattuito alcunché in proposito. In particolare, AO 1 non poteva

confidare che le eventuali aggiuntive trattenute sociali fossero esclusivamente

a carico della controparte, perché nessuna delle parti aveva ipotizzato

l’esistenza di un contratto di lavoro e di un salario, bensì ritenevano, e

ritengono tutt’ora, di essere state legate da un contratto di appalto. Ne

deriva parimenti che la mancata deduzione di contributi dalla remunerazione

versata anni orsono a AO 1 non è imputabile a una colpa di AP 1, ma a una

posizione comune delle parti (sul tema, v. anche Obergericht des Kantons

Zürich, I. Zivilkammer, decisione del 27 ottobre 2015, inc. n. LA150006-O/U, p.

6.

seg.). Tenuto conto che i contributi sociali vanno a esclusivo beneficio di AO

1, che il loro aggravio integrale a carico di AP 1 risulta contrario al

principio della parità e al diritto al rimborso sancito dalle summenzionate

norme di diritto pubblico, nonché creerebbe una disparità di trattamento e un

rilevante disequilibrio contrattuale, e considerato altresì quello che due

parti in buona fede avrebbero pattuito (art. 2 CC) qualora avessero previsto

una simile situazione, si giustifica pertanto di ripartire a metà l’onere

contributivo, e di confermare la pretesa di rimborso dell’appellante (limitatamente,

come detto, alla quota di contributi AVS/AI/IPG e AD a carico dell’appellato).

Il decorso degli interessi moratori dal 20 dicembre 2018 (scadenza indicata nel

primo interpello di cui al doc. D) non è stato oggetto di contestazioni e può

essere confermato.

10.

In conclusione, l’appello

dev’essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della decisione di

primo grado nel senso che AO 1 è condannato a versare a AP 1

fr. 15'268.10

oltre interessi del 5% dal 20 dicembre

2018.

Tenuto conto dell’importo rivendicato dall’attrice (fr. 27'140.-), la soccombenza

delle parti può ritenersi paritaria, con conseguente ripartizione a metà delle

spese processuali e compensazione delle ripetibili.

11.

Anche le spese giudiziarie di

seconda sede seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Di

conseguenza le spese processuali, fissate in fr. 3’000.- (art. 2, 7, 8 cpv. 1 e

13.

LTG), sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, mentre le

ripetibili sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello

26 settembre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 24 agosto 2022

del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2022.211) è così

riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta. Di conseguenza, AO 1 è condannato a versare a AP 1 fr. 15'268.10 oltre

interessi del 5% dal 20 dicembre 2018.

2.1 La tassa di giustizia e le spese, di complessivi

fr. 2'000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili.

2.2 Invariato.

3. Invariato.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico

delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in

materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso

di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).