12.2022.139
Assicurazione, interpretazione delle CGA, clausole di esclusione della copertura assicurativa
21 dicembre 2022Italiano21 min
polizza erano allegati l'elenco dettagliato dei 71 vetri assicurati come pure le
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.139
Lugano
21 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SE.2021.170 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 17 maggio 2021 dall'
AP
1
patrocinato
dall'avv. PA 2
contro
AO
1
patrocinata da PA 1
con cui ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'603.85 oltre interessi del 5%
dal 21 settembre 2020 più fr. 200.- per i costi della procedura di conciliazione;
pretesa avversata dalla
convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 30 agosto 2022,
ponendo le spese processuali di complessivi fr. 550.- (comprese quelle della
procedura di conciliazione) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili;
appellante l'attore
con atto di appello 29 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta, con
risposta 22 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello, pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel 1996 AP 1 ha
stipulato con la __________ Assicurazioni, cui già nel 2000 è subentrata la AO
1, una polizza n. 1'0__________ "cose speciali" che assicurava, in
caso di rottura, i (71) vetri componenti la pensilina che avvolge sui lati sud
ed est l'edificio sulla particella n. __________ RFD di __________, costituita
in sette unità di proprietà per piani (dalla n. __________ alla n. __________),
all'epoca proprietà dello stipulante e nel frattempo donata ai figli con
diritto di usufrutto vita natural durante in favore suo e della moglie. Alla
polizza erano allegati l'elenco dettagliato dei 71 vetri assicurati come pure le
Condizioni generali "Assicurazione di stabili contro i danni
dell'incendio, delle acque e la rottura dei vetri" (in seguito CGA; doc. D
e doc. 3).
B. Al capitolo
"Estensione della garanzia" le CGA prevedevano quanto segue:
Art. 1 Rischi e danni assicurati
Secondo la convenzione stipulata, l'assicurazione copre:
1. l danni causati da incendio: […]
2. I danni delle acque […]
3. La rottura dei vetri
a) l'assicurazione globale copre i danni
consistenti nella rottura di
qualsiasi vetrata unita in modo fisso
allo stabile;
b) l'assicurazione singola copre i danni
consistenti nella rottura dei
vetri specificati nella polizza.
Sono inoltre assicurate:
c) le spese per le vetrate provvisorie.
Art.
2 Convenzione speciale
Solo in base a convenzione speciale sono assicurati
1. Assicurazione incendio: […]
2. Assicurazione acque: [...]
3. Assicurazione vetri:
I danni consistenti nella rottura dei
seguenti vetri e materiali simili al
vetro:
a) rivestimenti di facciate e rivestimenti
murali;
b) cupole-lucernari in materia plastica;
c) finestre di chiese;
d) insegne di ditte, lanterne pubblicitarie,
tubi fluorescenti e tubi al
neon;
e) lavabi, lavandini, vasi di gabinetti e
bidé;
f) vetri di una superficie superiore a 4 m2,
vetri di collettori di energia
solare e vetri curvi, ad eccezione di
quelli in case d'abitazione;
nonché le spese per:
g) pitture, scritte, rivestimenti di vernice
o sotto forma di foglia,
vetrate con disegni incisi e corrosi; i
danni a queste cose sono
risarciti soltanto se si verificano
contemporaneamente alla rottura
del vetro sul quale sono applicate; e
inoltre
h) i danni causati da lavori di costruzione
allo stabile assicurato.
Art.
3 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione
1. Assicurazione incendio: […]
2. Assicurazione acque […]
3. Assicurazione vetri:
a) i danni risultanti dallo spostamento o da
altri lavori ai vetri o alle
loro incorniciature; inoltre i danni che
si verificano prima che i vetri
siano avvitati o posati, o durante queste
operazioni;
b) i danni provenienti da scalfiture,
scheggiature o scintille di
saldatura sulla superficie, alla
levigatura o alla pittura, dal
deterioramento o dallo staccarsi dell'argentatura;
i danni cagionati
in seguito all'applicazione di colori
scuri o troppo carichi sui vetri
assicurati e i danni conseguenti
all'impiego di apparecchi che
producono calore;
c) i vetri concavi, le lampade di ogni genere
e le lampadine elettriche;
d) i danni conseguenti e i danni d'usura ai
lavabi, lavandini, vasi di
gabinetti e bidé, nonché i danni agli
impianti elettrici e meccanici di
gabinetti automatici (motori, cavi, ecc.).
4. Assicurazione incendio, acque e vetri:
le cose che sono o devono essere assicurate
presso un istituto
cantonale di assicurazione.
5. Assicurazione acque e vetri:
i danni causati da incendio, fumo, fulmine,
esplosione, eventi naturali
o caduta di aerei.
C. Il 16 aprile 2020 la
R__________ SA – agente in qualità di direzione particolare per il Ticino (v.
edizione documenti da R__________ SA) – ha informato AP 1 che la nota polizza assicurativa,
stipulata per la sola rottura dei vetri, andava integrata dal 1° febbraio 2021 in
quella (conclusa con un'altra compagnia) che assicurava l'intero stabile e che
il contratto in essere veniva quindi "annullato" con effetto al 31
gennaio 2021 (doc. E). Preso atto di ciò, AP 1 ha annunciato il 10 luglio 2020
l'esistenza di danni alla pensilina (rottura di vetri) che dovevano essere
assunti dalla AO 1, cui ha fatto seguire, il 7 settembre, un'offerta di
riparazione della G__________ per fr. 11'675.- (doc. H e doc. I). Con messaggio
di posta elettronica del 16 settembre 2020, la AO 1 ha comunicato alla R__________
SA, che a sua volta ha informato l'assicurato, di non assumere il caso siccome
il danno sarebbe stato causato da eventi della natura, ovvero da un rischio
escluso dalle CGA (doc. L).
D. Previa autorizzazione
ad agire (inc. CM.2021.47), con petizione 17 maggio 2021 AP 1 ha convenuto
dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano la AO 1, postulandone la condanna
al pagamento di fr. 12'603.85 più interessi del 5% dal 21 settembre 2020 (salvo
adeguamento in caso di aumento dei prezzi) come pure dei costi della procedura
di conciliazione (fr. 200.-). In sintesi, per l'attore la polizza assicurativa
copriva il rischio della rottura vetri come tale, a prescindere dalle cause
della rottura. A parte ciò, i motivi di esclusione previsti dalle CGA all'art.
3 n. 4 e n. 5 (indicante fra l'altro i danni causati da eventi naturali)
valevano soltanto per la copertura di base secondo l'art. 1 CGA, a suo dire non
applicabile in concreto, ma non anche per la copertura dell'art. 2 CGA che
riguardava l'assicurazione specifica contro la rottura dei vetri (art. 2 n. 3
CGA) e alla quale corrispondevano unicamente le esclusioni previste per quella
specifica copertura.
E. Con risposta del 23
agosto 2021 la AO 1 si è opposta alla petizione, postulandone l'integrale
reiezione. Contestando l'esistenza di una copertura a prescindere dalla causa
alla base del danno, la convenuta ha rilevato che l'attore medesimo aveva
ricondotto il danneggiamento dei vetri a eventi naturali, di modo che in virtù
dell'art. 3 n. 5 la copertura andava negata. Quanto ai motivi di esclusione
dell'art. 3 CGA, essi non distinguevano tra i danni dell'art. 1 CGA e quelli
dell'art. 2 CGA. Senza contare che l'attore non avrebbe, comunque sia, dimostrato
l'esistenza di una "convenzione speciale" nel senso dell'art. 2 CGA.
Oltre a ciò, fra quelli annunciati figuravano anche danni risalenti agli anni
2014 e 2016 che erano ormai prescritti (art. 27 CGA).
F. Al dibattimento del
29 settembre 2021 le parti hanno replicato, duplicato, triplicato e
quadruplicato, ribadendo le proprie antitetiche posizioni. Esse hanno inoltre
notificato le prove.
G. Esperita
l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 25 (convenuta) e 29 aprile 2022
(attore) nei quali le parti hanno confermato il loro punto di vista, il Pretore
aggiunto, con decisione del 30 agosto 2022, ha respinto la petizione, ponendo
le spese processuali di complessivi fr. 550.- (comprese quelle della procedura
di conciliazione) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr.
2'000.- per ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29
settembre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 22 novembre 2022 la convenuta propone
di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo
grado.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal
valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni
(art. 311 CPC). Introdotto il 30 settembre 2022 (timbro postale sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 31
agosto 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva la relativa
risposta del 22 novembre 2022 (art. 312 CPC).
2.
Nella decisione impugnata,
il Pretore aggiunto ha anzitutto riepilogato i criteri che regolano l'interpretazione
dei contratti di assicurazione e delle relative CGA in base al principio
dell'affidamento (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1). Egli ha poi respinto la tesi
attorea secondo cui l'assicurazione stipulata garantiva una copertura diretta
del rischio a prescindere dalle cause che avevano determinato il danno. La
tesi, per il primo giudice, era chiaramente sconfessata dai motivi di
esclusione previsti dall'art. 3 n. 3 a 5 CGA i quali "passano tutti dalla
valutazione delle cause alla base del sinistro". Disposizioni che
altrimenti, seguendo l'argomentazione dell'attore, non avrebbero senso. Che poi
la copertura assicurativa dipendesse da un esame delle cause del danno era noto
allo stesso assicurato, le cui precisazioni in merito all'inesistenza di
"eventi naturali" alla base di un suo annuncio di danno il 20
settembre 2000 (doc. 3 nel fascicolo edizione da R__________ SA), diversamente,
non si spiegherebbero. Né l'argomento della copertura diretta trovava
riscontro, per il Pretore aggiunto, nel fatto che nel passato l'assicuratore avrebbe
sempre risarcito i danni alla pensilina senza riguardo alle cause, le
dichiarazioni di sinistro agli atti indicando sempre le molteplici cause,
principalmente riconducibili alla caduta di oggetti e non a eventi naturali
come invece nel caso in rassegna (loc. cit., pag. 4 seg.).
Il Pretore aggiunto ha
altresì respinto l'argomento per cui le parti avrebbero sottoscritto una
"convenzione speciale" secondo l'art. 2 CGA. La semplice designazione
"cose speciali" non era sufficiente. Le CGA prevedevano inoltre, per
la rottura dei vetri, due tipi di assicurazione: una globale che copriva la
rottura di qualsiasi vetrata (art. 1 n. 3 lett. a) e una singola che copriva la
rottura dei vetri specificati nella polizza (art. 1 n. 3 lett. b). Orbene, nel
caso in esame la polizza elencava specificatamente i vetri assicurati, sicché
il termine "speciale" si riferiva con ogni probabilità al fatto che
la copertura assicurativa aveva per oggetto dei vetri ben determinati
conformemente all'art. 1 n. 3 lett. b CGA e non al fatto che le parti avevano
sottoscritto una convenzione speciale. Tale interpretazione era inoltre
rafforzata dalla circostanza che le convenzioni speciali dell'art. 2 n. 2 CGA
si riferivano a una determinata tipologia di vetri (lett. a – h) che l'attore
non aveva mai specificato, il che era dovuto con ogni probabilità al fatto che
i vetri della pensilina non trovavano riscontro in alcuna delle categorie ivi elencate,
in ogni caso non in quella della lett. f giacché la superficie massima dei
vetri indicati era di 1.02 m2. Il primo giudice non ha così
ravvisato elementi di rilievo che avvalorassero la tesi attorea di una
"convenzione speciale" nel senso dell'art. 2 CGA, ritenendo più
corretto concludere per una convenzione "base" nel senso dell'art. 1
CGA. Il che permetteva di vagliare la fattispecie alla luce dei motivi di
esclusione dell'art. 3 n. 5 CGA, dal momento che lo stesso attore aveva riconosciuto
tale facoltà in caso di sottoscrizione di una convenzione "base"
(loc. cit., pag. 5 seg.).
Ma quand'anche si fosse
ammessa l'esistenza di una convenzione speciale secondo l'art. 2 CGA, la
situazione per l'attore non sarebbe mutata. Per il Pretore aggiunto la tesi
attorea secondo cui i n. 4 e 5 dell'art. 3 CGA (i cui titoli non trovavano
corrispondenza nell'art. 2 CGA) dovevano per forza riferirsi all'art. 1 CGA non
convinceva poiché quegli stessi titoli non trovavano nessuna rispondenza letterale
neanche nell'art. 1 CGA. Non si comprendeva pertanto perché questi due
capoversi non potessero riferirsi all'art. 2 CGA (privo di riscontro letterale)
ma potessero riferirsi all'art. 1 CGA (anch'esso privo di tale riscontro). Dal
punto di vista della sistematica era più logico ritenere che l'art. 3 CGA
elencasse i motivi di esclusione validi per entrambi i primi due articoli. Nulla
induceva a concludere che i cinque capoversi dell'art. 3 CGA si riconducessero
in parte all'art. 1 e in parte all'art. 2 CGA. Dalla lettura dell'art. 3 CGA si
evinceva piuttosto che la norma specificava dapprima i motivi di esclusione
validi unicamente per le singole assicurazioni incendio (n. 1), acque (n.
2) e vetri (n. 3) e indicava poi i motivi d'esclusione comuni all'assicurazione
incendio, acque e vetri (n. 4) e quelli comuni all'assicurazione acque e
vetri (n. 5), a prescindere dal genere di convenzione "base" o
"speciale". Anche dandosi una convenzione speciale secondo l'art. 2
CGA, si applicava così il motivo d'esclusione dell'art. 3 n. 5 CGA (loc. cit.,
pag. 6 seg.).
Quanto all'applicazione, nella
fattispecie, di quest'ultima norma, il Pretore aggiunto ha rilevato che le
obiezioni mosse al riguardo dall'attore erano tardive siccome sollevate
soltanto con il memoriale conclusivo. Ad ogni buon conto esse erano anche
infondate nel merito. A cominciare dall'asserita poca chiarezza intorno al
termine "eventi naturali" che il primo giudice ha reputato
pretestuosa, l'attore medesimo avendo utilizzato quel termine nella sua comunicazione
del 7 settembre 2020 per indicare l'origine del danno (doc. I). Né egli
comprendeva perché spettasse all'assicuratore dimostrare l'esistenza di un
evento naturale che era stato denunciato dall'assicurato. Circa la pretesa
inapplicabilità del motivo di esclusione ai vetri in questione che avrebbe
svuotato l'assicurazione di ogni significato, il Pretore aggiunto ha rilevato
che in realtà i vetri della pensilina potevano essere danneggiati non solo da
eventi naturali ma anche da altre cause, come confermavano le dichiarazioni di
sinistro del febbraio/luglio 2000 e dell'aprile 2008 in cui la causa era stata
individuata nella "caduta di un oggetto solido". Nelle circostanze
descritte, la petizione andava pertanto respinta senza che occorreva determinarsi
sulla prescrizione delle pretese avanzate (loc. cit., pag. 7).
3.
L'appellante riafferma
in primo luogo, ancorché in ordine sparso, l'argomento della copertura diretta
del rischio rottura dei vetri, a prescindere dalla causa all'origine del danno
(memoriale, pag. 2 n. 1, pag. 5 n. 3, pag. 7 seg.). Rimprovera al primo giudice
di non avere considerato che la convenuta medesima aveva espressamente ammesso
in passato – così nell'ambito della denuncia di sinistro del 27 luglio 2000 – l'esistenza
di una copertura diretta per il rischio assicurato senza riguardo alle cause. Reputa
così senza rilievo le indicazioni da lui fornite nel passato per ipotizzare una
spiegazione sulle circostanze del sinistro (loc. cit., pag. 7 seg.). Così
facendo, tuttavia, l'attore, oltre a sottacere il chiaro senso della sua
dichiarazione del 20 settembre 2000 (fascicolo Edizione da R__________ SA, doc.
3: "non vedo un motivo di esclusione della copertura […] in quanto non vi
sono stati eventi atmosferici o naturali significativi") e contraddirsi
nella misura in cui a pag. 8 dell'appello riserva, comunque sia, i casi di
esclusione dell'art. 3.3 CGA, sorvola completamente sulla motivazione –
principale – addotta dal Pretore aggiunto per sconfessare
"chiaramente" la propria tesi, e più precisamente sull'argomento che
tutti i casi di esclusione previsti dall'art. 3 n. 3 a 5 (ovvero quelli che
entrano in linea di conto nel caso specifico) "passano" da una
valutazione delle cause alla base del sinistro. E quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su
due motivazioni alternative e
indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, pena l’inammissibilità del
gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Già per questo motivo, l'appello sfugge
al riguardo a ogni disamina.
4.
L'appellante
ripropone inoltre la tesi per cui il contratto in rassegna configurava una
"convenzione speciale" secondo l'art. 2 CGA e non una
"classica" assicurazione stabili come era definita all'art. 1 CGA.
Seppure si suddividesse in 71 vetri, la superficie complessiva della tettoia in
vetro superava ampiamente il limite (4 m2) "oltre il quale
l'assicurazione globale dello stabile non copriva i danni da rottura dei vetri
uniti in modo fisso allo stabile" (memoriale, pag. 3, n. 2.2). L'appellante
disconosce tuttavia che il Pretore aggiunto ha qualificato il contratto in
esame come un'assicurazione "singola" (nel senso dell'art. 1 n. 3
lett. b CGA) che copriva la rottura dei vetri specificati nella polizza. E con
tale argomentazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio, sicché
al riguardo l'appello si rivela, una volta ancora, irricevibile per difetto di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Né l'attore revoca in dubbio di
non avere mai indicato in prima sede quale caso speciale riportato dall'art. 2
n. 3 CGA poteva entrare in linea di conto. Ciò posto, l'argomento – nuovo – secondo
cui la pensilina in vetro superava ampiamente il limite di 4 m2, è ugualmente
irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), oltre che inconsistente, la limitazione
dovendosi palesemente riferire al singolo vetro e non all'insieme dei 71 vetri.
Per il resto, l'appellante non contesta di avere riconosciuto – davanti al
Pretore aggiunto (petizione, pag. 4) – che il motivo di esclusione dell'art. 3
n. 5 CGA (eventi naturali) si sarebbe applicato in caso di sottoscrizione di
una convenzione di base (art. 1 CGA), di modo che, per quanto testé esposto, il
presente giudizio potrebbe anche esaurirsi in questi termini.
5.
Modificando
l'impostazione della causa – come osserva a ragione la convenuta (risposta
all'appello, pag. 4 seg., n. 14 e n. 16) – l'appellante rileva tuttavia che non
è risolutivo che la copertura assicurativa ricada sotto l'art. 1 o sotto l'art.
2.
CGA. A ogni modo egli non comprende perché i motivi di esclusione (in
particolare quelli riconducibili a eventi naturali) per l'assicurazione vetri
non sarebbero tutti compendiati, secondo logica e buon senso, all'art. 3.3 CGA,
ma sarebbero completati in maniera ridondante agli art. 3.4 e 3.5 e accomunati
a quelli per i danni da incendio e acque. Tanto più che non vi sarebbe piena
corrispondenza tra la terminologia utilizzata in questi paragrafi e quella
usata per identificare i vari prodotti assicurativi e le varie coperture. Onde una
situazione equivoca se non confusa (memoriale, pag. 3 seg., n. 2.3 e n. 3).
Che la sussunzione della
fattispecie sotto l'art. 1 o l'art. 2 CGA non modifichi l'esito del giudizio
l'ha evidenziato – a titolo abbondanziale – anche il Pretore aggiunto. A parte
ciò, non basta sostenere di mal comprendere l'argomento della decisione
pretorile per soddisfare i requisiti formali di motivazione di un appello (art.
310.
e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate (o maggiormente logiche), ma perché sarebbero
erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice. Egli non può limitarsi,
come in concreto, a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,
bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio
pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. A prescindere da tale riserva
d'ordine formale, il Pretore aggiunto ha spiegato che l'art. 3 CGA si proponeva
di specificare dapprima (dal n.1 al n. 3) i motivi di esclusione validi
soltanto per le singole assicurazioni e poi quelli comuni. Perché tale
interpretazione sarebbe erronea, l'appellante non illustra. L'attore si limita –
per quanto è dato di capire (appello, pag. 3 nota ii) – a riproporre l'argomento
della mancata corrispondenza letterale tra i rischi e i danni assicurati
dell'art. 1 CGA e i vari titoli dell'art. 3 n. 1 a 3 CGA, che si
identificherebbero invece con la terminologia dell'art. 2 CGA. Così facendo,
tuttavia, egli non discute l'accertamento del Pretore aggiunto che ha ritenuto
irrilevante tale criterio in virtù del fatto che nemmeno i titoli dell'art. 3
n. 4 e 5 trovano riscontro all'art. 1 CGA. In siffatte circostanze,
contrariamente a quanto pretende l'appellante (memoriale, pag. 4 n. 3), non v'è
spazio per procedere a un'interpretazione – sussidiaria – "contra stipulatorem"
(DTF 148 III 57 consid. 2.2.2). Al riguardo non giova dunque attardarsi.
6.
Richiamandosi alla
sistematica dell'art. 3 CGA, l'appellante fa valere che i danni elencati
all'art. 3 n. 4 e 5 CGA non sono risarciti dalle coperture ivi indicate, non
tanto per via della loro natura, quanto perché essi sono già coperti da
un'altra assicurazione e perché la norma mira a evitare una doppia
assicurazione (memoriale, pag. 4, n. 3.1). Come obietta la convenuta (risposta,
pag. 4 seg.), nondimeno, l'argomento è addotto per la prima volta in appello e
già per questo motivo si rivela irricevibile (cfr. DTF 148 III 57 consid.
2.1.3.4). A prescindere da ciò, il disposto in rassegna non fornisce alcun
appiglio per l'interpretazione proposta sicché, su tale punto, l'appello
sarebbe destinato all'insuccesso anche nel merito.
7.
Per l'attore è
altresì inconcepibile che un'assicurazione con copertura diretta del rischio
rottura dei vetri che compongono una pensilina di oltre 70 m2, realizzata
a 3 m dal suolo per proteggere l'area sottostante dalle intemperie e che di
fatto è esposta unicamente ai rischi legati alla natura, possa escludere dalla
copertura proprio i danni da eventi naturali (memoriale, pag. 4 n. 3.2). Il
problema è che l'appellante argomenta come se si trovasse ancora davanti al
primo grado di giurisdizione, facendo completa astrazione dalla motivazione del
Pretore aggiunto. Il quale non solo ha già qualificato tale obiezione come
tardiva poiché formulata solo con il memoriale conclusivo (circostanza che
l'appellante non revoca in dubbio), ma l'ha anche respinta nel merito rilevando
che in realtà i vetri potevano essere danneggiati anche da altre cause, come
confermavano le dichiarazioni di sinistro del febbraio/luglio 2000 e
dell'aprile 2008 in cui la causa era stata individuata nella "caduta di un
oggetto solido". Priva di ogni confronto, l'argomentazione pretorile
sfugge su questo punto alla critica. Sulla questione della "copertura
diretta" non occorre inoltre ripetersi (v. sopra, consid. 3).
8.
Alla luce di quanto
testé illustrato al consid. 7, anche l'argomento secondo cui la singolarità
dell'art. 3.5 CGA snaturerebbe il senso della copertura assicurativa e renderebbe
la clausola inopponibile siccome inusuale (memoriale, pag. 5 seg. n. 4), cade
nel vuoto. Senza contare che l'invocazione – per la prima volta in appello – della
regola della clausola inabituale nemmeno potrebbe trovare ascolto, la sua
applicazione essendo subordinata al caso – estraneo alla fattispecie – in cui
l'assicurato – per altro di professione avvocato (sul concetto di inusualità
soggettiva cfr. DTF 148 III 57 consid. 2.1.3.2) – abbia ripreso le CGA in
maniera globale, ovvero senza averle lette, averne preso conoscenza o averne
compreso la portata (DTF 148 III 57 consid. 2.1.3 con riferimenti), ciò che egli
neppure pretende.
9.
Se ne conclude che l'appello deve essere respinto nella
limitata misura della sua ricevibilità. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr.
12'603.85, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),
che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 2'000.- stabilite sulla base
dell'art. 11 RTar.
10.
Il valore litigioso
determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui
è ricevibile, l’appello 29 settembre 2022 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 1'500.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).