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Decisione

12.2022.139

Assicurazione, interpretazione delle CGA, clausole di esclusione della copertura assicurativa

21 dicembre 2022Italiano21 min

polizza erano allegati l'elenco dettagliato dei 71 vetri assicurati come pure le

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.139

Lugano

21 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa – inc. n. SE.2021.170 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 17 maggio 2021 dall'

AP

1

patrocinato

dall'avv. PA 2

contro

AO

1

patrocinata da PA 1

con cui ha chiesto la

condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'603.85 oltre interessi del 5%

dal 21 settembre 2020 più fr. 200.- per i costi della procedura di conciliazione;

pretesa avversata dalla

convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 30 agosto 2022,

ponendo le spese processuali di complessivi fr. 550.- (comprese quelle della

procedura di conciliazione) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili;

appellante l'attore

con atto di appello 29 settembre 2022, con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la petizione con protesta di spese e

ripetibili di primo e secondo grado;

mentre la convenuta, con

risposta 22 novembre 2022, postula il rigetto dell'appello, pure con protesta

di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel 1996 AP 1 ha

stipulato con la __________ Assicurazioni, cui già nel 2000 è subentrata la AO

1, una polizza n. 1'0__________ "cose speciali" che assicurava, in

caso di rottura, i (71) vetri componenti la pensilina che avvolge sui lati sud

ed est l'edificio sulla particella n. __________ RFD di __________, costituita

in sette unità di proprietà per piani (dalla n. __________ alla n. __________),

all'epoca proprietà dello stipulante e nel frattempo donata ai figli con

diritto di usufrutto vita natural durante in favore suo e della moglie. Alla

polizza erano allegati l'elenco dettagliato dei 71 vetri assicurati come pure le

Condizioni generali "Assicurazione di stabili contro i danni

dell'incendio, delle acque e la rottura dei vetri" (in seguito CGA; doc. D

e doc. 3).

B. Al capitolo

"Estensione della garanzia" le CGA prevedevano quanto segue:

Art. 1 Rischi e danni assicurati

Secondo la convenzione stipulata, l'assicurazione copre:

1. l danni causati da incendio: […]

2. I danni delle acque […]

3. La rottura dei vetri

a) l'assicurazione globale copre i danni

consistenti nella rottura di

qualsiasi vetrata unita in modo fisso

allo stabile;

b) l'assicurazione singola copre i danni

consistenti nella rottura dei

vetri specificati nella polizza.

Sono inoltre assicurate:

c) le spese per le vetrate provvisorie.

Art.

2 Convenzione speciale

Solo in base a convenzione speciale sono assicurati

1. Assicurazione incendio: […]

2. Assicurazione acque: [...]

3. Assicurazione vetri:

I danni consistenti nella rottura dei

seguenti vetri e materiali simili al

vetro:

a) rivestimenti di facciate e rivestimenti

murali;

b) cupole-lucernari in materia plastica;

c) finestre di chiese;

d) insegne di ditte, lanterne pubblicitarie,

tubi fluorescenti e tubi al

neon;

e) lavabi, lavandini, vasi di gabinetti e

bidé;

f) vetri di una superficie superiore a 4 m2,

vetri di collettori di energia

solare e vetri curvi, ad eccezione di

quelli in case d'abitazione;

nonché le spese per:

g) pitture, scritte, rivestimenti di vernice

o sotto forma di foglia,

vetrate con disegni incisi e corrosi; i

danni a queste cose sono

risarciti soltanto se si verificano

contemporaneamente alla rottura

del vetro sul quale sono applicate; e

inoltre

h) i danni causati da lavori di costruzione

allo stabile assicurato.

Art.

3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione

1. Assicurazione incendio: […]

2. Assicurazione acque […]

3. Assicurazione vetri:

a) i danni risultanti dallo spostamento o da

altri lavori ai vetri o alle

loro incorniciature; inoltre i danni che

si verificano prima che i vetri

siano avvitati o posati, o durante queste

operazioni;

b) i danni provenienti da scalfiture,

scheggiature o scintille di

saldatura sulla superficie, alla

levigatura o alla pittura, dal

deterioramento o dallo staccarsi dell'argentatura;

i danni cagionati

in seguito all'applicazione di colori

scuri o troppo carichi sui vetri

assicurati e i danni conseguenti

all'impiego di apparecchi che

producono calore;

c) i vetri concavi, le lampade di ogni genere

e le lampadine elettriche;

d) i danni conseguenti e i danni d'usura ai

lavabi, lavandini, vasi di

gabinetti e bidé, nonché i danni agli

impianti elettrici e meccanici di

gabinetti automatici (motori, cavi, ecc.).

4. Assicurazione incendio, acque e vetri:

le cose che sono o devono essere assicurate

presso un istituto

cantonale di assicurazione.

5. Assicurazione acque e vetri:

i danni causati da incendio, fumo, fulmine,

esplosione, eventi naturali

o caduta di aerei.

C. Il 16 aprile 2020 la

R__________ SA – agente in qualità di direzione particolare per il Ticino (v.

edizione documenti da R__________ SA) – ha informato AP 1 che la nota polizza assicurativa,

stipulata per la sola rottura dei vetri, andava integrata dal 1° febbraio 2021 in

quella (conclusa con un'altra compagnia) che assicurava l'intero stabile e che

il contratto in essere veniva quindi "annullato" con effetto al 31

gennaio 2021 (doc. E). Preso atto di ciò, AP 1 ha annunciato il 10 luglio 2020

l'esistenza di danni alla pensilina (rottura di vetri) che dovevano essere

assunti dalla AO 1, cui ha fatto seguire, il 7 settembre, un'offerta di

riparazione della G__________ per fr. 11'675.- (doc. H e doc. I). Con messaggio

di posta elettronica del 16 settembre 2020, la AO 1 ha comunicato alla R__________

SA, che a sua volta ha informato l'assicurato, di non assumere il caso siccome

il danno sarebbe stato causato da eventi della natura, ovvero da un rischio

escluso dalle CGA (doc. L).

D. Previa autorizzazione

ad agire (inc. CM.2021.47), con petizione 17 maggio 2021 AP 1 ha convenuto

dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano la AO 1, postulandone la condanna

al pagamento di fr. 12'603.85 più interessi del 5% dal 21 settembre 2020 (salvo

adeguamento in caso di aumento dei prezzi) come pure dei costi della procedura

di conciliazione (fr. 200.-). In sintesi, per l'attore la polizza assicurativa

copriva il rischio della rottura vetri come tale, a prescindere dalle cause

della rottura. A parte ciò, i motivi di esclusione previsti dalle CGA all'art.

3 n. 4 e n. 5 (indicante fra l'altro i danni causati da eventi naturali)

valevano soltanto per la copertura di base secondo l'art. 1 CGA, a suo dire non

applicabile in concreto, ma non anche per la copertura dell'art. 2 CGA che

riguardava l'assicurazione specifica contro la rottura dei vetri (art. 2 n. 3

CGA) e alla quale corrispondevano unicamente le esclusioni previste per quella

specifica copertura.

E. Con risposta del 23

agosto 2021 la AO 1 si è opposta alla petizione, postulandone l'integrale

reiezione. Contestando l'esistenza di una copertura a prescindere dalla causa

alla base del danno, la convenuta ha rilevato che l'attore medesimo aveva

ricondotto il danneggiamento dei vetri a eventi naturali, di modo che in virtù

dell'art. 3 n. 5 la copertura andava negata. Quanto ai motivi di esclusione

dell'art. 3 CGA, essi non distinguevano tra i danni dell'art. 1 CGA e quelli

dell'art. 2 CGA. Senza contare che l'attore non avrebbe, comunque sia, dimostrato

l'esistenza di una "convenzione speciale" nel senso dell'art. 2 CGA.

Oltre a ciò, fra quelli annunciati figuravano anche danni risalenti agli anni

2014 e 2016 che erano ormai prescritti (art. 27 CGA).

F. Al dibattimento del

29 settembre 2021 le parti hanno replicato, duplicato, triplicato e

quadruplicato, ribadendo le proprie antitetiche posizioni. Esse hanno inoltre

notificato le prove.

G. Esperita

l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 25 (convenuta) e 29 aprile 2022

(attore) nei quali le parti hanno confermato il loro punto di vista, il Pretore

aggiunto, con decisione del 30 agosto 2022, ha respinto la petizione, ponendo

le spese processuali di complessivi fr. 550.- (comprese quelle della procedura

di conciliazione) a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla controparte fr.

2'000.- per ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29

settembre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 22 novembre 2022 la convenuta propone

di respingere l'appello, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo

grado.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal

valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). Introdotto il 30 settembre 2022 (timbro postale sulla busta

d'invio), ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 31

agosto 2022) l'appello è cosi tempestivo. Come è tempestiva la relativa

risposta del 22 novembre 2022 (art. 312 CPC).

2.

Nella decisione impugnata,

il Pretore aggiunto ha anzitutto riepilogato i criteri che regolano l'interpretazione

dei contratti di assicurazione e delle relative CGA in base al principio

dell'affidamento (DTF 148 III 57 consid. 2.2.1). Egli ha poi respinto la tesi

attorea secondo cui l'assicurazione stipulata garantiva una copertura diretta

del rischio a prescindere dalle cause che avevano determinato il danno. La

tesi, per il primo giudice, era chiaramente sconfessata dai motivi di

esclusione previsti dall'art. 3 n. 3 a 5 CGA i quali "passano tutti dalla

valutazione delle cause alla base del sinistro". Disposizioni che

altrimenti, seguendo l'argomentazione dell'attore, non avrebbero senso. Che poi

la copertura assicurativa dipendesse da un esame delle cause del danno era noto

allo stesso assicurato, le cui precisazioni in merito all'inesistenza di

"eventi naturali" alla base di un suo annuncio di danno il 20

settembre 2000 (doc. 3 nel fascicolo edizione da R__________ SA), diversamente,

non si spiegherebbero. Né l'argomento della copertura diretta trovava

riscontro, per il Pretore aggiunto, nel fatto che nel passato l'assicuratore avrebbe

sempre risarcito i danni alla pensilina senza riguardo alle cause, le

dichiarazioni di sinistro agli atti indicando sempre le molteplici cause,

principalmente riconducibili alla caduta di oggetti e non a eventi naturali

come invece nel caso in rassegna (loc. cit., pag. 4 seg.).

Il Pretore aggiunto ha

altresì respinto l'argomento per cui le parti avrebbero sottoscritto una

"convenzione speciale" secondo l'art. 2 CGA. La semplice designazione

"cose speciali" non era sufficiente. Le CGA prevedevano inoltre, per

la rottura dei vetri, due tipi di assicurazione: una globale che copriva la

rottura di qualsiasi vetrata (art. 1 n. 3 lett. a) e una singola che copriva la

rottura dei vetri specificati nella polizza (art. 1 n. 3 lett. b). Orbene, nel

caso in esame la polizza elencava specificatamente i vetri assicurati, sicché

il termine "speciale" si riferiva con ogni probabilità al fatto che

la copertura assicurativa aveva per oggetto dei vetri ben determinati

conformemente all'art. 1 n. 3 lett. b CGA e non al fatto che le parti avevano

sottoscritto una convenzione speciale. Tale interpretazione era inoltre

rafforzata dalla circostanza che le convenzioni speciali dell'art. 2 n. 2 CGA

si riferivano a una determinata tipologia di vetri (lett. a – h) che l'attore

non aveva mai specificato, il che era dovuto con ogni probabilità al fatto che

i vetri della pensilina non trovavano riscontro in alcuna delle categorie ivi elencate,

in ogni caso non in quella della lett. f giacché la superficie massima dei

vetri indicati era di 1.02 m2. Il primo giudice non ha così

ravvisato elementi di rilievo che avvalorassero la tesi attorea di una

"convenzione speciale" nel senso dell'art. 2 CGA, ritenendo più

corretto concludere per una convenzione "base" nel senso dell'art. 1

CGA. Il che permetteva di vagliare la fattispecie alla luce dei motivi di

esclusione dell'art. 3 n. 5 CGA, dal momento che lo stesso attore aveva riconosciuto

tale facoltà in caso di sottoscrizione di una convenzione "base"

(loc. cit., pag. 5 seg.).

Ma quand'anche si fosse

ammessa l'esistenza di una convenzione speciale secondo l'art. 2 CGA, la

situazione per l'attore non sarebbe mutata. Per il Pretore aggiunto la tesi

attorea secondo cui i n. 4 e 5 dell'art. 3 CGA (i cui titoli non trovavano

corrispondenza nell'art. 2 CGA) dovevano per forza riferirsi all'art. 1 CGA non

convinceva poiché quegli stessi titoli non trovavano nessuna rispondenza letterale

neanche nell'art. 1 CGA. Non si comprendeva pertanto perché questi due

capoversi non potessero riferirsi all'art. 2 CGA (privo di riscontro letterale)

ma potessero riferirsi all'art. 1 CGA (anch'esso privo di tale riscontro). Dal

punto di vista della sistematica era più logico ritenere che l'art. 3 CGA

elencasse i motivi di esclusione validi per entrambi i primi due articoli. Nulla

induceva a concludere che i cinque capoversi dell'art. 3 CGA si riconducessero

in parte all'art. 1 e in parte all'art. 2 CGA. Dalla lettura dell'art. 3 CGA si

evinceva piuttosto che la norma specificava dapprima i motivi di esclusione

validi unicamente per le singole assicurazioni incendio (n. 1), acque (n.

2) e vetri (n. 3) e indicava poi i motivi d'esclusione comuni all'assicurazione

incendio, acque e vetri (n. 4) e quelli comuni all'assicurazione acque e

vetri (n. 5), a prescindere dal genere di convenzione "base" o

"speciale". Anche dandosi una convenzione speciale secondo l'art. 2

CGA, si applicava così il motivo d'esclusione dell'art. 3 n. 5 CGA (loc. cit.,

pag. 6 seg.).

Quanto all'applicazione, nella

fattispecie, di quest'ultima norma, il Pretore aggiunto ha rilevato che le

obiezioni mosse al riguardo dall'attore erano tardive siccome sollevate

soltanto con il memoriale conclusivo. Ad ogni buon conto esse erano anche

infondate nel merito. A cominciare dall'asserita poca chiarezza intorno al

termine "eventi naturali" che il primo giudice ha reputato

pretestuosa, l'attore medesimo avendo utilizzato quel termine nella sua comunicazione

del 7 settembre 2020 per indicare l'origine del danno (doc. I). Né egli

comprendeva perché spettasse all'assicuratore dimostrare l'esistenza di un

evento naturale che era stato denunciato dall'assicurato. Circa la pretesa

inapplicabilità del motivo di esclusione ai vetri in questione che avrebbe

svuotato l'assicurazione di ogni significato, il Pretore aggiunto ha rilevato

che in realtà i vetri della pensilina potevano essere danneggiati non solo da

eventi naturali ma anche da altre cause, come confermavano le dichiarazioni di

sinistro del febbraio/luglio 2000 e dell'aprile 2008 in cui la causa era stata

individuata nella "caduta di un oggetto solido". Nelle circostanze

descritte, la petizione andava pertanto respinta senza che occorreva determinarsi

sulla prescrizione delle pretese avanzate (loc. cit., pag. 7).

3.

L'appellante riafferma

in primo luogo, ancorché in ordine sparso, l'argomento della copertura diretta

del rischio rottura dei vetri, a prescindere dalla causa all'origine del danno

(memoriale, pag. 2 n. 1, pag. 5 n. 3, pag. 7 seg.). Rimprovera al primo giudice

di non avere considerato che la convenuta medesima aveva espressamente ammesso

in passato – così nell'ambito della denuncia di sinistro del 27 luglio 2000 – l'esistenza

di una copertura diretta per il rischio assicurato senza riguardo alle cause. Reputa

così senza rilievo le indicazioni da lui fornite nel passato per ipotizzare una

spiegazione sulle circostanze del sinistro (loc. cit., pag. 7 seg.). Così

facendo, tuttavia, l'attore, oltre a sottacere il chiaro senso della sua

dichiarazione del 20 settembre 2000 (fascicolo Edizione da R__________ SA, doc.

3: "non vedo un motivo di esclusione della copertura […] in quanto non vi

sono stati eventi atmosferici o naturali significativi") e contraddirsi

nella misura in cui a pag. 8 dell'appello riserva, comunque sia, i casi di

esclusione dell'art. 3.3 CGA, sorvola completamente sulla motivazione –

principale – addotta dal Pretore aggiunto per sconfessare

"chiaramente" la propria tesi, e più precisamente sull'argomento che

tutti i casi di esclusione previsti dall'art. 3 n. 3 a 5 (ovvero quelli che

entrano in linea di conto nel caso specifico) "passano" da una

valutazione delle cause alla base del sinistro. E quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su

due motivazioni alternative e

indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, pena l’inammissibilità del

gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Già per questo motivo, l'appello sfugge

al riguardo a ogni disamina.

4.

L'appellante

ripropone inoltre la tesi per cui il contratto in rassegna configurava una

"convenzione speciale" secondo l'art. 2 CGA e non una

"classica" assicurazione stabili come era definita all'art. 1 CGA.

Seppure si suddividesse in 71 vetri, la superficie complessiva della tettoia in

vetro superava ampiamente il limite (4 m2) "oltre il quale

l'assicurazione globale dello stabile non copriva i danni da rottura dei vetri

uniti in modo fisso allo stabile" (memoriale, pag. 3, n. 2.2). L'appellante

disconosce tuttavia che il Pretore aggiunto ha qualificato il contratto in

esame come un'assicurazione "singola" (nel senso dell'art. 1 n. 3

lett. b CGA) che copriva la rottura dei vetri specificati nella polizza. E con

tale argomentazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio, sicché

al riguardo l'appello si rivela, una volta ancora, irricevibile per difetto di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Né l'attore revoca in dubbio di

non avere mai indicato in prima sede quale caso speciale riportato dall'art. 2

n. 3 CGA poteva entrare in linea di conto. Ciò posto, l'argomento – nuovo – secondo

cui la pensilina in vetro superava ampiamente il limite di 4 m2, è ugualmente

irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), oltre che inconsistente, la limitazione

dovendosi palesemente riferire al singolo vetro e non all'insieme dei 71 vetri.

Per il resto, l'appellante non contesta di avere riconosciuto – davanti al

Pretore aggiunto (petizione, pag. 4) – che il motivo di esclusione dell'art. 3

n. 5 CGA (eventi naturali) si sarebbe applicato in caso di sottoscrizione di

una convenzione di base (art. 1 CGA), di modo che, per quanto testé esposto, il

presente giudizio potrebbe anche esaurirsi in questi termini.

5.

Modificando

l'impostazione della causa – come osserva a ragione la convenuta (risposta

all'appello, pag. 4 seg., n. 14 e n. 16) – l'appellante rileva tuttavia che non

è risolutivo che la copertura assicurativa ricada sotto l'art. 1 o sotto l'art.

2.

CGA. A ogni modo egli non comprende perché i motivi di esclusione (in

particolare quelli riconducibili a eventi naturali) per l'assicurazione vetri

non sarebbero tutti compendiati, secondo logica e buon senso, all'art. 3.3 CGA,

ma sarebbero completati in maniera ridondante agli art. 3.4 e 3.5 e accomunati

a quelli per i danni da incendio e acque. Tanto più che non vi sarebbe piena

corrispondenza tra la terminologia utilizzata in questi paragrafi e quella

usata per identificare i vari prodotti assicurativi e le varie coperture. Onde una

situazione equivoca se non confusa (memoriale, pag. 3 seg., n. 2.3 e n. 3).

Che la sussunzione della

fattispecie sotto l'art. 1 o l'art. 2 CGA non modifichi l'esito del giudizio

l'ha evidenziato – a titolo abbondanziale – anche il Pretore aggiunto. A parte

ciò, non basta sostenere di mal comprendere l'argomento della decisione

pretorile per soddisfare i requisiti formali di motivazione di un appello (art.

310.

e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate (o maggiormente logiche), ma perché sarebbero

erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice. Egli non può limitarsi,

come in concreto, a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,

bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio

pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. A prescindere da tale riserva

d'ordine formale, il Pretore aggiunto ha spiegato che l'art. 3 CGA si proponeva

di specificare dapprima (dal n.1 al n. 3) i motivi di esclusione validi

soltanto per le singole assicurazioni e poi quelli comuni. Perché tale

interpretazione sarebbe erronea, l'appellante non illustra. L'attore si limita –

per quanto è dato di capire (appello, pag. 3 nota ii) – a riproporre l'argomento

della mancata corrispondenza letterale tra i rischi e i danni assicurati

dell'art. 1 CGA e i vari titoli dell'art. 3 n. 1 a 3 CGA, che si

identificherebbero invece con la terminologia dell'art. 2 CGA. Così facendo,

tuttavia, egli non discute l'accertamento del Pretore aggiunto che ha ritenuto

irrilevante tale criterio in virtù del fatto che nemmeno i titoli dell'art. 3

n. 4 e 5 trovano riscontro all'art. 1 CGA. In siffatte circostanze,

contrariamente a quanto pretende l'appellante (memoriale, pag. 4 n. 3), non v'è

spazio per procedere a un'interpretazione – sussidiaria – "contra stipulatorem"

(DTF 148 III 57 consid. 2.2.2). Al riguardo non giova dunque attardarsi.

6.

Richiamandosi alla

sistematica dell'art. 3 CGA, l'appellante fa valere che i danni elencati

all'art. 3 n. 4 e 5 CGA non sono risarciti dalle coperture ivi indicate, non

tanto per via della loro natura, quanto perché essi sono già coperti da

un'altra assicurazione e perché la norma mira a evitare una doppia

assicurazione (memoriale, pag. 4, n. 3.1). Come obietta la convenuta (risposta,

pag. 4 seg.), nondimeno, l'argomento è addotto per la prima volta in appello e

già per questo motivo si rivela irricevibile (cfr. DTF 148 III 57 consid.

2.1.3.4). A prescindere da ciò, il disposto in rassegna non fornisce alcun

appiglio per l'interpretazione proposta sicché, su tale punto, l'appello

sarebbe destinato all'insuccesso anche nel merito.

7.

Per l'attore è

altresì inconcepibile che un'assicurazione con copertura diretta del rischio

rottura dei vetri che compongono una pensilina di oltre 70 m2, realizzata

a 3 m dal suolo per proteggere l'area sottostante dalle intemperie e che di

fatto è esposta unicamente ai rischi legati alla natura, possa escludere dalla

copertura proprio i danni da eventi naturali (memoriale, pag. 4 n. 3.2). Il

problema è che l'appellante argomenta come se si trovasse ancora davanti al

primo grado di giurisdizione, facendo completa astrazione dalla motivazione del

Pretore aggiunto. Il quale non solo ha già qualificato tale obiezione come

tardiva poiché formulata solo con il memoriale conclusivo (circostanza che

l'appellante non revoca in dubbio), ma l'ha anche respinta nel merito rilevando

che in realtà i vetri potevano essere danneggiati anche da altre cause, come

confermavano le dichiarazioni di sinistro del febbraio/luglio 2000 e

dell'aprile 2008 in cui la causa era stata individuata nella "caduta di un

oggetto solido". Priva di ogni confronto, l'argomentazione pretorile

sfugge su questo punto alla critica. Sulla questione della "copertura

diretta" non occorre inoltre ripetersi (v. sopra, consid. 3).

8.

Alla luce di quanto

testé illustrato al consid. 7, anche l'argomento secondo cui la singolarità

dell'art. 3.5 CGA snaturerebbe il senso della copertura assicurativa e renderebbe

la clausola inopponibile siccome inusuale (memoriale, pag. 5 seg. n. 4), cade

nel vuoto. Senza contare che l'invocazione – per la prima volta in appello – della

regola della clausola inabituale nemmeno potrebbe trovare ascolto, la sua

applicazione essendo subordinata al caso – estraneo alla fattispecie – in cui

l'assicurato – per altro di professione avvocato (sul concetto di inusualità

soggettiva cfr. DTF 148 III 57 consid. 2.1.3.2) – abbia ripreso le CGA in

maniera globale, ovvero senza averle lette, averne preso conoscenza o averne

compreso la portata (DTF 148 III 57 consid. 2.1.3 con riferimenti), ciò che egli

neppure pretende.

9.

Se ne conclude che l'appello deve essere respinto nella

limitata misura della sua ricevibilità. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr.

12'603.85, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),

che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 2'000.- stabilite sulla base

dell'art. 11 RTar.

10.

Il valore litigioso

determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, l’appello 29 settembre 2022 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 1'500.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).