12.2022.14
Rinuncia a un credito - interpretazione del contratto
10 agosto 2022Italiano16 min
proprietà a te dell’immobile in Valle __________ e tu a me l’immobile di M__________....
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.14
Lugano
10 agosto 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.2 della Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 20 gennaio 2021 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno
fr. 30'001.- oltre
interessi al 5% dal 22 novembre 2013;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto in via
preliminare di limitare il procedimento all’accertamento della rinuncia alle
pretese azionate da parte dell’attrice;
ed ora sull’eccezione
di rinuncia alle pretese azionate, respinta dal Pretore con decisione 17
dicembre 2021;
appellante il
convenuto con appello 28 gennaio 2022 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 11
marzo 2022 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della replica
spontanea 25 marzo 2022 e della duplica spontanea 7 aprile 2022;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 22 novembre 2013 i
coniugi AO 1 e AP 1, a seguito della loro separazione, hanno sottoscritto un
accordo concernente la regolamentazione dei loro rapporti di dare e avere (doc.
2). In particolare le parti, tra altre pattuizioni relative alla ripartizione
dei loro beni immobili e patrimoniali, si sono impegnate a regolamentare in
separata sede le modalità di distribuzione dei dividendi della società D__________
__________ AG, __________, di cui AP 1 sarebbe diventato unico azionista (doc.
2). Il medesimo giorno esse, con la sottoscrizione di un accordo separato (doc.
B), hanno quindi pattuito una ripartizione in ragione del 30% a favore di AO 1
e del 70% a favore di AP 1, nel senso che quest’ultimo, in qualità di azionista
unico, avrebbe incassato l’integralità degli utili e riversato a AO 1 il 30% al
netto di ogni imposta. La medesima modalità di riparto è stata concordata anche
in caso di vendita dell’intero pacchetto azionario o di parte di esso (doc. B).
Fatti
B. Il 4 febbraio 2014 AO
1 ha inviato a AP 1 un messaggio di posta elettronica dal seguente tenore:
“Ciao AP 1,
ho
necessità di definire in tempi rapidi quanto abbiamo già stabilito il giorno 22
novembre 2013...
In
primo luogo dobbiamo stabilire una data comoda per entrambi, entro la fine del
mese di febbraio 2014, per recarci dal Notaio da me prescelto di M__________,
per stipulare l’atto di permuta concordato per cedere io la mia quota di
proprietà a te dell’immobile in Valle __________ e tu a me l’immobile di M__________....
Inoltre,
ti comunico di avere urgente necessità di cedere...la mia quota di comproprietà
dell’immobile di B__________. Come stabilito nella scrittura privata del
22.11.2013, sono disponibile a cederti la mia quota al prezzo di acquisto...Ti
preciso che io entro e non oltre il 30 giugno 2014 ho intenzione di liberarmi
della quota di quell’immobile. Pertanto, ove non mi farai sapere in tempi
rapidi le tue disponibilità, darò incarico ad un’agenzia immobiliare del luogo
di provvedere alla vendita.
Ti
preciso, altresì, che provvederò a farti notificare la mia rinuncia, già
predisposta e sottoscritta, a qualsivoglia introito, come da te indicato in
data 22.11.2013, della tua e/o delle tue società. Mi spiace ma ho fermamente
deciso che ad eccezione delle nostre splendide figlie non voglio avere più
niente in comune con te...” (doc. D).
C. Con petizione 20
gennaio 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc.
CM.2020.81), ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di
almeno fr. 30'001.-, oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2013, corrispondente
al 30% del totale dei dividendi da lui percepiti, al netto delle imposte, a far
tempo dal 2013. Per quanto qui d’interesse, essa ha altresì precisato di non
avere mai consegnato a AP 1 alcun formale documento dal quale si potrebbe
evincere una sua rinuncia alle spettanze creditorie di cui al doc. B.
D. Con risposta 22 marzo
2021 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione e in via
preliminare ha chiesto la limitazione del procedimento all’accertamento della
rinuncia alle pretese azionate da parte dell’attrice. A suo dire, AO 1 vi avrebbe
rinunciato con l’invio del messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014.
E. In replica e duplica
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro posizioni, l’attrice
opponendosi altresì alla limitazione del procedimento.
F. Limitato il procedimento (ai sensi dell’art. 125
CPC) all’eccezione della rinuncia alle pretese azionate, esperita l’istruttoria
e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con sentenza 17
dicembre 2021 ha respinto l’eccezione sollevata dal convenuto, rinviando il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili alla decisione di merito.
G. Con appello 28
gennaio 2022 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere l’eccezione di rinuncia alle pretese e conseguentemente di
respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Con risposta 11 marzo 2022 l’attrice si è opposta integralmente al
gravame, protestando spese e ripetibili di appello. Con la replica spontanea 25
marzo 2022 e la duplica spontanea 7 aprile 2022 le parti hanno ulteriormente
approfondito le rispettive posizioni.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che
sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima
istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione incidentale di prima istanza resa in
una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così
esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il
termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC),
tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo. Pure tempestiva è la
risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
Considerandi
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore, riassunti i principi di giurisprudenza e dottrina
sull’interpretazione delle manifestazioni di volontà e sul perfezionamento di
un contratto (art. 1 cpv. 1 e 18 CO), ha respinto la tesi del convenuto,
secondo cui l’attrice con il messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014
(doc. D) aveva rinunciato alle pretese oggetto di causa. Egli ha dapprima
rilevato che dal testo non era possibile dedurre che AO 1 intendeva rinunciare
alle proprie pretese, l’asserzione costituendo una precisazione nel contesto di
una comunicazione avente per oggetto la definizione e la messa in atto delle
pattuizioni di cui all’accordo generale 22 novembre 2013 ed essendo finalizzata
a preannunciare l’invio di una formale rinuncia, come confermato dalla stessa
attrice nel suo interrogatorio. Il primo giudice ha altresì evidenziato che
l’ulteriore frase contenuta nel messaggio, secondo cui quest’ultima non voleva più
avere niente in comune con AP 1, non aveva alcuna rilevanza giuridica, la
stessa essendo da ricondurre alle tensioni dei rapporti fra le parti ed essendo
smentita dal fatto che nei mesi e negli anni successivi AO 1 aveva invece
avviato diverse cause giudiziarie volte a ottenere l’adempimento del noto
accordo. Per tale ragione nemmeno dal fatto che l’attrice fino al 2018 non
aveva mai richiesto al convenuto informazioni in merito agli utili della
società si poteva dedurre che essa avesse rinunciato alle proprie pretese. Il
Pretore ha pertanto concluso che secondo un’interpretazione soggettiva al
momento dell’invio del messaggio l’attrice non aveva la reale volontà di
rinunciare alle pretese di cui all’accordo doc. B concernenti la distribuzione
degli utili della società D__________ __________ AG. Ritenuto il chiaro
contenuto del testo, il primo giudice ha inoltre rilevato che anche procedendo
con un’interpretazione oggettiva si sarebbe giunti alla medesima conclusione. Oltre
al chiaro tenore letterale egli ha al riguardo altresì considerato che il
comportamento del convenuto, il quale nella procedura di disconoscimento del
debito da lui promossa innanzi alla medesima Pretura - avente per oggetto l’adempimento
di alcune pattuizioni di cui al menzionato accordo doc. 2 - non aveva in alcun
modo menzionato l’asserita rinuncia dell’attrice, avvalorava la tesi secondo
cui il contenuto del messaggio di posta elettronica non era stato interpretato
dal suo ricevente come una rinuncia definitiva.
3.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria la
rinuncia a un credito è possibile solo attraverso un accordo di risoluzione (Aepli, in
Zürcher Kommentar, Das Erlöschen der Obligationen, Art. 114-126 OR, n. 5 ad
art. 115 CO e riferimenti; Göksu
in: Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875 – 2020), 10a
ed., 2021, n. 1 ad art. 115 CO e riferimenti). L'annullamento del credito mediante convenzione giusta l'art.
115.
CO costituisce un contratto
bilaterale non formale con cui il creditore e il debitore si accordano per
estinguere un credito o un rapporto giuridico. Esso presuppone l’accordo delle
parti su tutti i punti essenziali, da determinarsi secondo i criteri abituali
di interpretazione (art. 18 CO). Esso può anche risultare da atti concludenti,
interpretati secondo il principio della buona fede. Il giudice riconoscerà con
la più grande circospezione una tale convenzione d'annullamento, la volontà di
rinunciare in tutto o in parte a un credito dovendo risultare chiaramente (DTF 109 II 327 consid. 2b), ritenuto che in generale e salvo circostanze
particolari nessuno rinuncia senza controprestazione a una pretesa (sentenza
del Tribunale federale 4A-373/2020 dell’11 febbraio 2022, consid. 3.3.1 e
riferimenti). La rinuncia al credito da parte del creditore può quindi essere
ritenuta solo se il suo atteggiamento, interpretato secondo il principio della
buona fede, può essere inteso nel caso specifico come una chiara manifestazione
della sua volontà di rinunciare definitivamente a tutto o parte del suo credito
(DTF 110 II 344 consid. 2b; 109 II 327 consid. 2b). Il tempo che il creditore
lascia trascorrere prima di procedere alla riscossione del suo credito non è
sufficiente per potere ammettere una rinuncia al credito, costituendo al
massimo un indizio (DTF 54 II 197 consid. 3; cfr. sentenza del Tribunale
federale 4A_325/2007 consid. 6.2).
4.
L’appellante può
essere seguito laddove critica il Pretore per avere omesso, contestualmente
all’interpretazione soggettiva, di accertare quale fosse la sua reale volontà e
se fosse concorde con quella dell’attrice. È infatti solo procedendo con
un’interpretazione oggettiva che il primo giudice, dal fatto che il convenuto
nella procedura di disconoscimento del debito da quest’ultimo promossa innanzi
alla medesima Pretura (inc. n. OR.2015.21) non aveva in alcun modo menzionato
l’asserita rinuncia dell’attrice, ha dedotto che egli non aveva interpretato il
contenuto del messaggio di posta elettronica come una rinuncia definitiva.
Nell’ambito dell’interpretazione soggettiva il Pretore non ha invece proceduto
ad alcun accertamento circa la reale volontà del convenuto al momento in cui ha
ricevuto la comunicazione né ha accertato se essa concordava con quella
dell’attrice, misconoscendo il fatto che la rinuncia a un credito costituisce
un atto bilaterale (art. 115 CO, cfr. supra consid. 3). Per i motivi che
saranno esposti nei prossimi considerandi, ciò non ha comunque alcun influsso
sull’esito del gravame.
5.
Nella
fattispecie l’istruttoria non ha permesso di stabilire quale fosse la reale e
concorde volontà delle parti allorché l’attrice ha inviato il messaggio di
posta elettronica 4 febbraio 2014 (doc. D), le dichiarazioni delle parti
formulate contestualmente al loro interrogatorio formale essendo al riguardo
divergenti e non essendoci agli atti altri elementi oggettivi da cui poter
dedurre una tale conclusione. Per
questo motivo quindi, in concreto, occorre procedere con
un’interpretazione oggettiva.
6.
Se il giudice non è
in grado di determinare la vera e concorde volontà delle parti contraenti le
dichiarazioni contrattuali vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento
(“interpretazione oggettiva”) e cioè come il destinatario poteva e doveva in
buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 144 III 93 consid.
5.2.3). In una tale eventualità il senso di un testo, apparentemente chiaro,
non è necessariamente determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente
letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a
prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo
scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che la lettera di tale
clausola non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana
invece dal senso letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è
alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà
(TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3).
7.
Nel caso di specie non vi è alcuna seria ragione per
allontanarsi dal senso letterale del contenuto del messaggio di posta
elettronica 4 febbraio 2014 (doc. D), inviato dall’attrice al convenuto pochi
mesi dopo avere sottoscritto i due accordi finalizzati a regolare le
conseguenze finanziarie della loro separazione (doc. 2 e B). Già solo dal
chiaro testo della formulazione “ti preciso, altresì, che
provvederò
a farti notificare la mia rinuncia, già predisposta e sottoscritta” emerge che
l’eventuale rinuncia sarebbe stata notificata in futuro e non già con l’invio
di quel messaggio. La precisazione deve inoltre essere
letta tenendo conto del contesto in cui è stata formulata. Il messaggio in
questione è infatti stato inviato pochi mesi dopo che le parti avevano
sottoscritto l’accordo globale (doc. 2) concernente la definizione dei loro
rapporti finanziari a seguito della separazione e quello relativo alla
ripartizione degli utili della società D__________ __________ AG (doc. B) che
costituiva l’adempimento del punto 4 dell’accordo principale (doc. 2). A
differenza di quest’ultima pattuizione, al momento dell’invio del messaggio di
posta elettronica, il 4 febbraio 2014, altri punti dell’accordo globale non
erano ancora stati adempiuti. Dal testo del messaggio risulta
inequivocabilmente la disponibilità di AO 1 a rinunciare alle pretese concernenti la distribuzione dei dividendi
della societ D__________ __________ AG, derivanti dall’accordo doc. B, solo nel
caso in cui le ulteriori pattuizioni oggetto dell’accordo principale doc. 2, a
quel momento non ancora realizzate, fossero state adempiute in tempi brevi.
L’attrice ha infatti sottolineato più volte la “necessità di definire in
tempi rapidi quanto abbiamo già stabilito il giorno 22 novembre 2013”,
ovvero definire una data “entro la fine del mese di febbraio 2014… per
stipulare l’atto di permuta” relativo agli immobili siti a M__________ e in
Valle __________ (corrispondente al punto 7 dell’accordo globale doc. 2), nonché
“di avere urgente necessità di cedere … la mia quota di comproprietà
dell’immobile di B__________…entro e non oltre il 30 giugno 2014”
(corrispondente al punto 5 dell’accordo globale doc. 2). Tale urgenza era
finalizzata al suo desiderio di definire in tempi rapidi e definitivamente le
questioni finanziarie così da non “avere più niente in comune” con il
convenuto, ad eccezione delle questioni riguardanti le figlie, come evidenziato
nell’ultima parte del testo in parola. L’attrice medesima nel suo interrogatorio
formale ha dichiarato di non avere notificato la rinuncia poiché “a
differenza di quanto auspicato” la risoluzione delle ulteriori pattuizioni
si era rivelata più complessa e per nulla rapida tanto da rendere
necessario l’avvio, nei mesi e negli anni successivi, di diverse procedure
giudiziarie (interrogatorio AO 1, verbale
8.
novembre 2021, pag. 2). Contrariamente a
quanto reputa l’appellante, a fronte del chiaro tenore letterale, il
fatto che l’attrice non abbia chiesto informazioni circa gli utili maturati nel
corso degli anni fino all’inoltro della presente causa, non è, da solo, sufficiente per potere ammettere che AO 1 con la
comunicazione del 4 febbraio 2014 avesse rinunciato al credito (DTF 54 II 197
consid. 3; cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_325/2007 consid. 6.2); tanto
più che essa, preso atto che contrariamente a quanto auspicato la definizione
degli ulteriori punti menzionati nel messaggio non si era realizzata,
aveva dato avvio a diverse procedure giudiziarie senza inviare al convenuto la
preannunciata rinuncia formale “già predisposta e sottoscritta”, manifestando
in tal modo la sua volontà di regolare i loro rapporti di dare e avere secondo
gli accordi originari del 22 novembre 2013.
8.
In tali circostanze
e a fronte del chiaro tenore del testo se ne deve concludere che il convenuto
non poteva in buona fede ritenere che l’attrice con il messaggio di posta
elettronica 4 febbraio 2014 aveva rinunciato definitivamente alle sue pretese
concernenti la distribuzione degli utili della società D__________ __________
AG. Così stando le cose non soccorre attardarsi oltre sulle ulteriori censure
contenute nel gravame in merito alle argomentazioni pretorili riferite
all’incarto n. OR.2015.21 della medesima Pretura.
9.
Ne discende la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1
lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base
di un valore litigioso complessivo di fr. 30'001.- e tenuto conto che l’appello
era rivolto contro un giudizio incidentale, sono poste interamente a carico
dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre
rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1
lett. b CPC).
10.
Il valore di causa
supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 28 gennaio
2022 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 17 dicembre 2021 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1
LTF).
In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).