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Decisione

12.2022.14

Rinuncia a un credito - interpretazione del contratto

10 agosto 2022Italiano16 min

proprietà a te dell’immobile in Valle __________ e tu a me l’immobile di M__________....

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.14

Lugano

10 agosto 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.2 della Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 20 gennaio 2021 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno

fr. 30'001.- oltre

interessi al 5% dal 22 novembre 2013;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto in via

preliminare di limitare il procedimento all’accertamento della rinuncia alle

pretese azionate da parte dell’attrice;

ed ora sull’eccezione

di rinuncia alle pretese azionate, respinta dal Pretore con decisione 17

dicembre 2021;

appellante il

convenuto con appello 28 gennaio 2022 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 11

marzo 2022 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado;

preso atto della replica

spontanea 25 marzo 2022 e della duplica spontanea 7 aprile 2022;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 22 novembre 2013 i

coniugi AO 1 e AP 1, a seguito della loro separazione, hanno sottoscritto un

accordo concernente la regolamentazione dei loro rapporti di dare e avere (doc.

2). In particolare le parti, tra altre pattuizioni relative alla ripartizione

dei loro beni immobili e patrimoniali, si sono impegnate a regolamentare in

separata sede le modalità di distribuzione dei dividendi della società D__________

__________ AG, __________, di cui AP 1 sarebbe diventato unico azionista (doc.

2). Il medesimo giorno esse, con la sottoscrizione di un accordo separato (doc.

B), hanno quindi pattuito una ripartizione in ragione del 30% a favore di AO 1

e del 70% a favore di AP 1, nel senso che quest’ultimo, in qualità di azionista

unico, avrebbe incassato l’integralità degli utili e riversato a AO 1 il 30% al

netto di ogni imposta. La medesima modalità di riparto è stata concordata anche

in caso di vendita dell’intero pacchetto azionario o di parte di esso (doc. B).

Fatti

B. Il 4 febbraio 2014 AO

1 ha inviato a AP 1 un messaggio di posta elettronica dal seguente tenore:

“Ciao AP 1,

ho

necessità di definire in tempi rapidi quanto abbiamo già stabilito il giorno 22

novembre 2013...

In

primo luogo dobbiamo stabilire una data comoda per entrambi, entro la fine del

mese di febbraio 2014, per recarci dal Notaio da me prescelto di M__________,

per stipulare l’atto di permuta concordato per cedere io la mia quota di

proprietà a te dell’immobile in Valle __________ e tu a me l’immobile di M__________....

Inoltre,

ti comunico di avere urgente necessità di cedere...la mia quota di comproprietà

dell’immobile di B__________. Come stabilito nella scrittura privata del

22.11.2013, sono disponibile a cederti la mia quota al prezzo di acquisto...Ti

preciso che io entro e non oltre il 30 giugno 2014 ho intenzione di liberarmi

della quota di quell’immobile. Pertanto, ove non mi farai sapere in tempi

rapidi le tue disponibilità, darò incarico ad un’agenzia immobiliare del luogo

di provvedere alla vendita.

Ti

preciso, altresì, che provvederò a farti notificare la mia rinuncia, già

predisposta e sottoscritta, a qualsivoglia introito, come da te indicato in

data 22.11.2013, della tua e/o delle tue società. Mi spiace ma ho fermamente

deciso che ad eccezione delle nostre splendide figlie non voglio avere più

niente in comune con te...” (doc. D).

C. Con petizione 20

gennaio 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc.

CM.2020.81), ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di

almeno fr. 30'001.-, oltre interessi al 5% dal 22 novembre 2013, corrispondente

al 30% del totale dei dividendi da lui percepiti, al netto delle imposte, a far

tempo dal 2013. Per quanto qui d’interesse, essa ha altresì precisato di non

avere mai consegnato a AP 1 alcun formale documento dal quale si potrebbe

evincere una sua rinuncia alle spettanze creditorie di cui al doc. B.

D. Con risposta 22 marzo

2021 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione e in via

preliminare ha chiesto la limitazione del procedimento all’accertamento della

rinuncia alle pretese azionate da parte dell’attrice. A suo dire, AO 1 vi avrebbe

rinunciato con l’invio del messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014.

E. In replica e duplica

le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro posizioni, l’attrice

opponendosi altresì alla limitazione del procedimento.

F. Limitato il procedimento (ai sensi dell’art. 125

CPC) all’eccezione della rinuncia alle pretese azionate, esperita l’istruttoria

e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore con sentenza 17

dicembre 2021 ha respinto l’eccezione sollevata dal convenuto, rinviando il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili alla decisione di merito.

G. Con appello 28

gennaio 2022 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere l’eccezione di rinuncia alle pretese e conseguentemente di

respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Con risposta 11 marzo 2022 l’attrice si è opposta integralmente al

gravame, protestando spese e ripetibili di appello. Con la replica spontanea 25

marzo 2022 e la duplica spontanea 7 aprile 2022 le parti hanno ulteriormente

approfondito le rispettive posizioni.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che

sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima

istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione incidentale di prima istanza resa in

una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così

esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il

termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC),

tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo. Pure tempestiva è la

risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

Considerandi

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore, riassunti i principi di giurisprudenza e dottrina

sull’interpretazione delle manifestazioni di volontà e sul perfezionamento di

un contratto (art. 1 cpv. 1 e 18 CO), ha respinto la tesi del convenuto,

secondo cui l’attrice con il messaggio di posta elettronica 4 febbraio 2014

(doc. D) aveva rinunciato alle pretese oggetto di causa. Egli ha dapprima

rilevato che dal testo non era possibile dedurre che AO 1 intendeva rinunciare

alle proprie pretese, l’asserzione costituendo una precisazione nel contesto di

una comunicazione avente per oggetto la definizione e la messa in atto delle

pattuizioni di cui all’accordo generale 22 novembre 2013 ed essendo finalizzata

a preannunciare l’invio di una formale rinuncia, come confermato dalla stessa

attrice nel suo interrogatorio. Il primo giudice ha altresì evidenziato che

l’ulteriore frase contenuta nel messaggio, secondo cui quest’ultima non voleva più

avere niente in comune con AP 1, non aveva alcuna rilevanza giuridica, la

stessa essendo da ricondurre alle tensioni dei rapporti fra le parti ed essendo

smentita dal fatto che nei mesi e negli anni successivi AO 1 aveva invece

avviato diverse cause giudiziarie volte a ottenere l’adempimento del noto

accordo. Per tale ragione nemmeno dal fatto che l’attrice fino al 2018 non

aveva mai richiesto al convenuto informazioni in merito agli utili della

società si poteva dedurre che essa avesse rinunciato alle proprie pretese. Il

Pretore ha pertanto concluso che secondo un’interpretazione soggettiva al

momento dell’invio del messaggio l’attrice non aveva la reale volontà di

rinunciare alle pretese di cui all’accordo doc. B concernenti la distribuzione

degli utili della società D__________ __________ AG. Ritenuto il chiaro

contenuto del testo, il primo giudice ha inoltre rilevato che anche procedendo

con un’interpretazione oggettiva si sarebbe giunti alla medesima conclusione. Oltre

al chiaro tenore letterale egli ha al riguardo altresì considerato che il

comportamento del convenuto, il quale nella procedura di disconoscimento del

debito da lui promossa innanzi alla medesima Pretura - avente per oggetto l’adempimento

di alcune pattuizioni di cui al menzionato accordo doc. 2 - non aveva in alcun

modo menzionato l’asserita rinuncia dell’attrice, avvalorava la tesi secondo

cui il contenuto del messaggio di posta elettronica non era stato interpretato

dal suo ricevente come una rinuncia definitiva.

3.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria la

rinuncia a un credito è possibile solo attraverso un accordo di risoluzione (Aepli, in

Zürcher Kommentar, Das Erlöschen der Obligationen, Art. 114-126 OR, n. 5 ad

art. 115 CO e riferimenti; Göksu

in: Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875 – 2020), 10a

ed., 2021, n. 1 ad art. 115 CO e riferimenti). L'annullamento del credito mediante convenzione giusta l'art.

115.

CO costituisce un contratto

bilaterale non formale con cui il creditore e il debitore si accordano per

estinguere un credito o un rapporto giuridico. Esso presuppone l’accordo delle

parti su tutti i punti essenziali, da determinarsi secondo i criteri abituali

di interpretazione (art. 18 CO). Esso può anche risultare da atti concludenti,

interpretati secondo il principio della buona fede. Il giudice riconoscerà con

la più grande circospezione una tale convenzione d'annullamento, la volontà di

rinunciare in tutto o in parte a un credito dovendo risultare chiaramente (DTF 109 II 327 consid. 2b), ritenuto che in generale e salvo circostanze

particolari nessuno rinuncia senza controprestazione a una pretesa (sentenza

del Tribunale federale 4A-373/2020 dell’11 febbraio 2022, consid. 3.3.1 e

riferimenti). La rinuncia al credito da parte del creditore può quindi essere

ritenuta solo se il suo atteggiamento, interpretato secondo il principio della

buona fede, può essere inteso nel caso specifico come una chiara manifestazione

della sua volontà di rinunciare definitivamente a tutto o parte del suo credito

(DTF 110 II 344 consid. 2b; 109 II 327 consid. 2b). Il tempo che il creditore

lascia trascorrere prima di procedere alla riscossione del suo credito non è

sufficiente per potere ammettere una rinuncia al credito, costituendo al

massimo un indizio (DTF 54 II 197 consid. 3; cfr. sentenza del Tribunale

federale 4A_325/2007 consid. 6.2).

4.

L’appellante può

essere seguito laddove critica il Pretore per avere omesso, contestualmente

all’interpretazione soggettiva, di accertare quale fosse la sua reale volontà e

se fosse concorde con quella dell’attrice. È infatti solo procedendo con

un’interpretazione oggettiva che il primo giudice, dal fatto che il convenuto

nella procedura di disconoscimento del debito da quest’ultimo promossa innanzi

alla medesima Pretura (inc. n. OR.2015.21) non aveva in alcun modo menzionato

l’asserita rinuncia dell’attrice, ha dedotto che egli non aveva interpretato il

contenuto del messaggio di posta elettronica come una rinuncia definitiva.

Nell’ambito dell’interpretazione soggettiva il Pretore non ha invece proceduto

ad alcun accertamento circa la reale volontà del convenuto al momento in cui ha

ricevuto la comunicazione né ha accertato se essa concordava con quella

dell’attrice, misconoscendo il fatto che la rinuncia a un credito costituisce

un atto bilaterale (art. 115 CO, cfr. supra consid. 3). Per i motivi che

saranno esposti nei prossimi considerandi, ciò non ha comunque alcun influsso

sull’esito del gravame.

5.

Nella

fattispecie l’istruttoria non ha permesso di stabilire quale fosse la reale e

concorde volontà delle parti allorché l’attrice ha inviato il messaggio di

posta elettronica 4 febbraio 2014 (doc. D), le dichiarazioni delle parti

formulate contestualmente al loro interrogatorio formale essendo al riguardo

divergenti e non essendoci agli atti altri elementi oggettivi da cui poter

dedurre una tale conclusione. Per

questo motivo quindi, in concreto, occorre procedere con

un’interpretazione oggettiva.

6.

Se il giudice non è

in grado di determinare la vera e concorde volontà delle parti contraenti le

dichiarazioni contrattuali vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento

(“interpretazione oggettiva”) e cioè come il destinatario poteva e doveva in

buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 144 III 93 consid.

5.2.3). In una tale eventualità il senso di un testo, apparentemente chiaro,

non è necessariamente determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente

letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a

prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo

scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che la lettera di tale

clausola non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana

invece dal senso letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è

alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà

(TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3).

7.

Nel caso di specie non vi è alcuna seria ragione per

allontanarsi dal senso letterale del contenuto del messaggio di posta

elettronica 4 febbraio 2014 (doc. D), inviato dall’attrice al convenuto pochi

mesi dopo avere sottoscritto i due accordi finalizzati a regolare le

conseguenze finanziarie della loro separazione (doc. 2 e B). Già solo dal

chiaro testo della formulazione “ti preciso, altresì, che

provvederò

a farti notificare la mia rinuncia, già predisposta e sottoscritta” emerge che

l’eventuale rinuncia sarebbe stata notificata in futuro e non già con l’invio

di quel messaggio. La precisazione deve inoltre essere

letta tenendo conto del contesto in cui è stata formulata. Il messaggio in

questione è infatti stato inviato pochi mesi dopo che le parti avevano

sottoscritto l’accordo globale (doc. 2) concernente la definizione dei loro

rapporti finanziari a seguito della separazione e quello relativo alla

ripartizione degli utili della società D__________ __________ AG (doc. B) che

costituiva l’adempimento del punto 4 dell’accordo principale (doc. 2). A

differenza di quest’ultima pattuizione, al momento dell’invio del messaggio di

posta elettronica, il 4 febbraio 2014, altri punti dell’accordo globale non

erano ancora stati adempiuti. Dal testo del messaggio risulta

inequivocabilmente la disponibilità di AO 1 a rinunciare alle pretese concernenti la distribuzione dei dividendi

della societ D__________ __________ AG, derivanti dall’accordo doc. B, solo nel

caso in cui le ulteriori pattuizioni oggetto dell’accordo principale doc. 2, a

quel momento non ancora realizzate, fossero state adempiute in tempi brevi.

L’attrice ha infatti sottolineato più volte la “necessità di definire in

tempi rapidi quanto abbiamo già stabilito il giorno 22 novembre 2013”,

ovvero definire una data “entro la fine del mese di febbraio 2014… per

stipulare l’atto di permuta” relativo agli immobili siti a M__________ e in

Valle __________ (corrispondente al punto 7 dell’accordo globale doc. 2), nonché

“di avere urgente necessità di cedere … la mia quota di comproprietà

dell’immobile di B__________…entro e non oltre il 30 giugno 2014”

(corrispondente al punto 5 dell’accordo globale doc. 2). Tale urgenza era

finalizzata al suo desiderio di definire in tempi rapidi e definitivamente le

questioni finanziarie così da non “avere più niente in comune” con il

convenuto, ad eccezione delle questioni riguardanti le figlie, come evidenziato

nell’ultima parte del testo in parola. L’attrice medesima nel suo interrogatorio

formale ha dichiarato di non avere notificato la rinuncia poiché “a

differenza di quanto auspicato” la risoluzione delle ulteriori pattuizioni

si era rivelata più complessa e per nulla rapida tanto da rendere

necessario l’avvio, nei mesi e negli anni successivi, di diverse procedure

giudiziarie (interrogatorio AO 1, verbale

8.

novembre 2021, pag. 2). Contrariamente a

quanto reputa l’appellante, a fronte del chiaro tenore letterale, il

fatto che l’attrice non abbia chiesto informazioni circa gli utili maturati nel

corso degli anni fino all’inoltro della presente causa, non è, da solo, sufficiente per potere ammettere che AO 1 con la

comunicazione del 4 febbraio 2014 avesse rinunciato al credito (DTF 54 II 197

consid. 3; cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_325/2007 consid. 6.2); tanto

più che essa, preso atto che contrariamente a quanto auspicato la definizione

degli ulteriori punti menzionati nel messaggio non si era realizzata,

aveva dato avvio a diverse procedure giudiziarie senza inviare al convenuto la

preannunciata rinuncia formale “già predisposta e sottoscritta”, manifestando

in tal modo la sua volontà di regolare i loro rapporti di dare e avere secondo

gli accordi originari del 22 novembre 2013.

8.

In tali circostanze

e a fronte del chiaro tenore del testo se ne deve concludere che il convenuto

non poteva in buona fede ritenere che l’attrice con il messaggio di posta

elettronica 4 febbraio 2014 aveva rinunciato definitivamente alle sue pretese

concernenti la distribuzione degli utili della società D__________ __________

AG. Così stando le cose non soccorre attardarsi oltre sulle ulteriori censure

contenute nel gravame in merito alle argomentazioni pretorili riferite

all’incarto n. OR.2015.21 della medesima Pretura.

9.

Ne discende la

reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base

di un valore litigioso complessivo di fr. 30'001.- e tenuto conto che l’appello

era rivolto contro un giudizio incidentale, sono poste interamente a carico

dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre

rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1

lett. b CPC).

10.

Il valore di causa

supera la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 28 gennaio

2022 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 17 dicembre 2021 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1

LTF).

In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).