12.2022.142
Lavoro, licenziamento in tronco
2 marzo 2023Italiano38 min
risposta all'appello 5 dicembre 2022 la AO 1 propone il rigetto dell'appello, protestate spese e ripetibili di
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.142
Lugano
2 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2019.269 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 24 dicembre 2019 da
AP
1
patrocinato dall' PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall' PA 2
con cui
l'attore ha chiesto – previa concessione del gratuito patrocinio – la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 38'551.25 (ridotti a
fr. 36'551.25 con il memoriale conclusivo), dedotti gli usuali oneri sociali, oltre
interessi del 5% dal 30 settembre 2017 su fr. 3'100.- e dal 3 aprile 2019 su
fr. 35'451.25 a titolo di salario, di indennità per licenziamento
ingiustificato e di provvigione per la vendita di un immobile a __________,
come pure l'accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondergli
fr. 2'890.-, dedotti gli usuali oneri sociali, qualora il diritto di compera di
cui al DG 4857 del 14 marzo 2019 annotato sul fondo n. __________ RFD di __________
fosse stato esercitato;
pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore,
dopo avere ammesso l'attore al beneficio del gratuito patrocinio, ha respinto
con decisione 9 settembre 2022;
appellante
l’attore che, con appello 3 ottobre 2022, chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione (così come è stata precisata in
sede di conclusioni), eccezion fatta per la rivendicazione della provvigione di
fr. 3'100.- sulla vendita dell'immobile a __________, con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
la convenuta, con risposta 5 dicembre 2022, propone il rigetto dell'appello,
pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
contratto di lavoro del 1° luglio 2016 (doc. D) la AO 1, titolare della licenza
__________ per il Sottoceneri, ha assunto AP 1 in qualità di assistente agente
immobiliare per un salario base di
fr. 1'500.- mensili più vari incentivi per i mandati d'intermediazione
sottoscritti o finalizzati, fra cui un incentivo pari al 20% della provvigione
venditore (listing agent) che sarebbe maturato all'iscrizione del trapasso
di proprietà nel registro fondiario (doc. D punto n. 7 e doc. E). L'interessato
ha percepito un salario lordo di fr. 42'085.- nel 2017 (doc. G2), di fr.
43'094.20 nel 2018 (doc. G3) e di fr. 13'050.- nei primi tre mesi del 2019 (doc.
Z).
B. Il
13 dicembre 2016 (doc. 3) e il 23 ottobre 2017 (doc. H) V__________ N__________,
titolare della datrice di lavoro, ha avvertito formalmente AP 1 rimproverandogli
prestazioni insoddisfacenti, e in particolare una mancanza di professionalità,
motivazione e impegno nella gestione dei clienti che aveva dato adito a
lamentele.
C. Nel
febbraio 2019 M__________ e D__________ A__________ hanno contattato AP 1 in
vista della vendita della particella n. __________ RFD di __________ nella
quale si era – nel luglio del 2018 – consumato un grave fatto di sangue
(omicidio della proprietaria, loro madre) che aveva avuto un ampio risalto
mediatico. L'interessato ha sottoposto ai fratelli A__________ un contratto di
mediazione immobiliare che essi hanno firmato. L'accordo (non agli atti) doveva
ancora essere sottoscritto da V__________ N__________, il quale era però piuttosto
contrario all'idea, preoccupato per il danno d'immagine che la vendita di un simile
immobile avrebbe potuto comportare.
D. Dopo
alcune discussioni interne e il coinvolgimento del CEO di __________ Svizzera
che ne condivideva posizione, V__________ N__________ in occasione di una
riunione di team del 1° aprile 2019 ha esplicitato il suo rifiuto a AP 1
chiedendogli – almeno due volte – la consegna dei dati personali degli
interessati affinché potesse comunicare loro le ragioni della decisione di non
accettare l'incarico. AP 1 si è tuttavia rifiutato poiché voleva parlare lui
con i venditori. Ne è nata una lite al termine della quale il titolare della AO
1 ha ingiunto al dipendente di andarsene e di riconsegnargli le chiavi
dell'ufficio e dell'automobile aziendale, il suo personal computer nonché i
documenti aziendali in suo possesso. AP 1 si è quindi allontanato e non si è
più presentato in ufficio.
E. L'indomani
V__________ N__________ ha scritto un messaggio telefonico in cui diffidava AP
1 a consegnargli, entro le 17, documenti e informazioni aziendali nonché la
password del computer nell'ufficio di P__________ __________. L'interessato ha risposto
che avrebbe fatto ciò "nei prossimi giorni" una volta ricevuta
"la conferma scritta e un certificato di lavoro molto (!!!) bello"
(doc. 5). Al che la AO 1 ha notificato a AP 1, il 3 aprile 2019, una lettera in
cui gli comunicava di interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro.
Rimproverato all'interessato di avere ignorato gli sforzi profusi per
correggere il suo modo di lavorare, il datore di lavoro ha qualificato come
"assolutamente ingiustificabile e incomprensibile" il rifiuto
reiterato di fornirgli i dati dei clienti (A__________) così come il fatto di
subordinare la riconsegna di informazioni aziendali all'ottenimento di un
certificato di lavoro "molto bello", precisando che ciò comprometteva
in maniera irrimediabile il rapporto di fiducia (doc. M). Il 16 maggio 2019 AP
1 si è opposto al licenziamento in tronco e ha rivendicato il pagamento di tre
mensilità di fr. 3'859.55 l'una (doc. P), annunciandosi nel contempo alla disoccupazione
(doc. R).
F. Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.474), con petizione 24
dicembre 2019 AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli
usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto nel caso di disdetta ordinaria,
e di fr. 23'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di indennità per
licenziamento immediato ingiustificato, in entrambi i casi oltre
interessi del 5% dal 3 aprile 2019, nonché la condanna al pagamento di
fr. 3'100.- (dedotti gli usuali oneri sociali) quale provvigione per la vendita
di un (altro) immobile a __________, oltre interessi del 5% dal 30 settembre
2017, come pure l'accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondergli
fr. 2'890.- (dedotti gli usuali oneri sociali) sempre a titolo di provvigione
qualora il diritto di compera di cui al DG 4857 del 14 marzo 2019 annotato sul
fondo n. __________ RFD di __________ fosse stato esercitato. In sintesi (e per
quanto ancora di rilievo in sede di appello), l'attore ha rilevato che i fatti
oggetto dei due avvertimenti (avvenuti circa due anni prima) non potevano
essere considerati causa diretta del licenziamento, così come non potevano
essere ritenuti tali i comportamenti rimproveratigli dopo il 1° aprile 2019,
posto che a quel momento egli era già stato licenziato con effetto immediato.
Contestando di avere rifiutato senza valido motivo i dati dei clienti (M__________
A__________ avendogli detto che non voleva più avere a che fare con la
convenuta), che oltretutto il datore di lavoro avrebbe potuto procurarsi in
altro modo, l'interessato ha quantificato le sue pretese in fr. 12'327.25 quale
salario dovuto ove il rapporto di lavoro fosse stato disdetto per la fine
ordinaria (30 giugno 2019) e in fr. 23'124.- (pari a sei mensilità di
fr. 3'854.- l'una) quale indennità a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO.
G. Con
risposta 3 febbraio 2020 la AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando, in
sostanza, che il licenziamento in tronco era giustificato ed era da ricondurre
alla somma di due episodi ravvicinati: il rifiuto reiterato del dipendente –
che in passato era già stato oggetto di ripetuti richiami per il mancato
conseguimento degli obiettivi e per il suo atteggiamento poco professionale – durante
la riunione (del 1° aprile 2019) di fornire le informazioni richieste sui
clienti e il ricatto successivo di subordinare la riconsegna dei documenti
aziendali al rilascio di un bel certificato di lavoro. Circostanza,
quest'ultima, che sarebbe stata la "goccia che ha fatto traboccare il
vaso" e che giustificava il licenziamento immediato senza necessità di
ulteriore ammonimento. Con replica 6 marzo 2020 e duplica 6 maggio 2020 le
parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni.
H. Esperita
l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 25 giugno 2021 delle parti, in
cui l'attore ha ridotto l'indennità per licenziamento ingiustificato a fr.
21'124.- (pari a cinque mensilità di fr. 4'350.- l'una) e
ha anticipato la decorrenza degli interessi al 1° aprile 2019, con decisione 9
settembre 2022 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione limitatamente
alla domanda di accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondere
fr. 2'890.- (dedotti gli usuali oneri sociali) in caso di esercizio del diritto
di compera sul fondo n. __________ RFD di __________. Per il resto egli
ha respinto la petizione e, rinunciando a prelevare spese processuali (siccome
l'attore era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio il 3 aprile
2020), ha obbligato quest'ultimo a rifondere alla controparte fr. 3'900.- di
ripetibili.
Fatti
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 3 ottobre 2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata
nel senso di condannare la convenuta anche al pagamento di fr. 12'327.25
(dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto nel caso di
disdetta ordinaria e di fr. 21'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) a
titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato, in entrambi i
casi oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019, con protesta di spese
e ripetibili di ambo le sedi.
L. Con
risposta all'appello 5 dicembre 2022 la AO 1 propone il rigetto dell'appello, protestate spese e ripetibili di
secondo grado.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai
fr.
10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 3 ottobre 2022 contro la
decisione impugnata (notificata il 12 settembre 2022) l'appello è cosi
tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 5 dicembre 2022 (art.
312.
CPC).
2.
Litigiosi
rimangono, in questa sede, il salario fino al termine ordinario di disdetta e l'indennità
per licenziamento immediato ingiustificato, pretese che dipendono dalla
legittimità di tale provvedimento. Al riguardo il Pretore ha accertato che il
licenziamento immediato era avvenuto già il 1° aprile 2019 tant'è che V__________
N__________ aveva ingiunto all'attore di lasciare la riunione e consegnargli le
chiavi come pure gli altri oggetti del suo ufficio e che da allora l'interessato
non si era più presentato al lavoro. Il Pretore ha scartato per contro la tesi
della convenuta secondo cui il licenziamento sarebbe stato frutto di una
duplice causa (il testé menzionato rifiuto opposto dal dipendente quel 1°
aprile e lo scambio di messaggi dell'indomani), posto che quel giorno il
licenziamento immediato era già avvenuto e dunque lo scambio di messaggi
riguardava la mera messa in atto della brusca interruzione del rapporto di
lavoro (sentenza impugnata, pag. 4).
Il
primo giudice si è quindi interrogato se l'atteggiamento di AP 1 all'incontro
del 1° aprile 2019 integrava un grave motivo di licenziamento secondo l'art.
337.
CO. Ricordato l'obbligo di fedeltà e subordinazione del lavoratore (art.
321a CO), valido anche per un agente immobiliare (il quale pur disponendo
di una certa indipendenza, rimane verso i terzi un ausiliario giusta l'art. 101
CO), il Pretore ha sottolineato che il dovere di avvisare il datore di lavoro
configura un'espressione di quell'obbligo, a maggior ragione per quelle
informazioni che gli vengono chieste direttamente. Ciò posto, il diniego
opposto dall'attore integrava un grave motivo di licenziamento poiché la
richiesta del datore di lavoro di ricevere i dati dei potenziali clienti per
spiegare loro le ragioni della mancata assunzione dell'incarico e sottoporgli
l'eventuale alternativa di demolire l'immobile e vendere il terreno era assolutamente
legittima. La pretesa dell'attore di fornire lui stesso quella spiegazione per
il fatto che gli interessati lo avevano cercato in virtù di una conoscenza
extra professionale e avevano interloquito soltanto con lui, non era invece una
valida giustificazione, il rapporto con i fratelli A__________ inserendosi nel
perimetro lavorativo del dipendente che aveva sottoposto loro un contratto
d'intermediazione immobiliare con la convenuta. E avendo informato personalmente
i fratelli A__________, l'attore aveva determinato la loro reazione negativa,
tant'è che essi gli avevano ingiunto – a seguito di tale comunicazione – di non
trasmettere i propri dati alla AO 1 con la quale non volevano avere più nulla a
che fare (doc. N). L'avessero di contro ricevuta dal titolare quella
spiegazione (con toni più "neutrali" rispetto a quelli usati
dall'attore "palpabilmente" coinvolto), non poteva escludersi che la
loro reazione sarebbe stata meno oppositiva, a maggior ragione se avessero
sentito la proposta alternativa – che non consta sia stata fatta dall'attore –
di abbattere la casa e vendere il solo terreno (loc. cit., pag. 4 a 6).
Quanto
all'obiezione dell'attore di non avere consegnato alla convenuta i dati
richiesti siccome M__________ A__________ gli aveva chiesto di non fornire
informazioni private su di loro, il Pretore ha rigettato la tesi perché dalla
deposizione di quest'ultima si evinceva che essa era stata contattata da AP 1 soltanto
dopo il di lui licenziamento del 1° aprile 2019 e che solamente a quel momento
costui le aveva comunicato che la __________ non intendeva vendere la loro casa,
come confermava del resto lo scritto 4 aprile 2019 della stessa M__________ A__________
(doc. N). Appurata l'inconsistenza dei motivi addotti dall'attore, il Pretore
ha vagliato se prima di licenziarlo in tronco la convenuta non avesse dovuto
avvertirlo delle possibili conseguenze del suo rifiuto, posto che il
licenziamento non risultava da una reiterata violazione di un obbligo
contrattuale per il quale il lavoratore era già stato avvertito. Pur non
escludendo la possibilità di prescindere da un richiamo se dall'atteggiamento
del lavoratore emerge l'inutilità di una tale iniziativa (segnatamente per la persistenza
di una condotta ostile che non lascia trasparire alcun ravvedimento o presa di
coscienza), il Pretore ha constatato che, comunque sia, l'interessato era stato
sufficientemente avvertito. Dalla deposizione della teste P__________ G__________
(segretaria della convenuta) risultava infatti che il licenziamento era stato
pronunciato solo dopo il reiterato diniego del dipendente di consegnare a V__________
N__________ quel contatto e nonostante l'avvertimento del titolare sulle
conseguenze di un tale rifiuto. Vista anche la risolutezza del lavoratore su un
tema che era già stato discusso in riunioni precedenti, mal si comprendeva, per
il Pretore, cos'altro V__________ N__________ avrebbe dovuto fare (pag. 6
seg.).
3.
L'appellante
rimprovera al primo giudice di avere esaminato i presupposti di un
licenziamento immediato alla luce di una fattispecie che non era quella da cui,
stando alla datrice di lavoro, sarebbe scaturita la definitiva decisione di porre
termine al rapporto di lavoro. La convenuta – obietta l'attore – non avrebbe
mai inteso licenziarlo già il 1° aprile 2019, avendo più volte dichiarato in
causa che quel giorno la decisione non era ancora matura e che l'elemento
decisivo che ha compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia sarebbe
stato il "ricatto" ch'egli avrebbe messo in atto successivamente per
ottenere un certificato di lavoro a lui favorevole. Facendo astrazione da
quanto esposto dalla convenuta, cui spettava di definire il perimetro del
licenziamento, il Pretore si sarebbe così sospinto oltre le affermazioni della
controparte e avrebbe cercato d'ufficio una verità materiale in violazione del
principio attitatorio e della massima dispositiva (art. 55 e 58 CPC; appello,
pag. 10 seg.).
L'attore
trascura tuttavia che il Pretore, accertando che il licenziamento in tronco era
avvenuto già il 1° aprile 2019 al termine della riunione di team, ha seguito la
sua propria tesi, avendo egli a più riprese (cfr. petizione, pag. 7 e pag. 9;
ancor più chiaro: replica, pag. 5 segg., e memoriale conclusivo: pag. 8 e 11
segg.) contestato la posizione della convenuta – poi scartata dal primo giudice
– che intendeva fare risalire l'interruzione immediata del rapporto di lavoro
alla comunicazione formale del 3 aprile 2019 (doc. M). Perché il Pretore, nelle
circostanze descritte, avrebbe leso il principio attitatorio non è dunque dato
di comprendere, anche perché nulla impediva al primo giudice di interpretare
ogni eventuale ambiguità nella reazione di V__________ N__________ (che per
altro aveva immediatamente allontanato quel 1° aprile 2019 il dipendente,
privandolo da subito del salario, e chiesto la riconsegna delle chiavi
dell'auto e degli oggetti aziendali) a discapito del dichiarante (cfr. Blesi, in: Fachhandbuch Arbeitsrecht-Expertenwissen für die Praxis, 2018, pag.
249.
n. 7.14 seg. con riferimenti). Senza contare che la convenuta stessa riconosce ora che il
licenziamento immediato dell'attore si è perfezionato a quel momento e che non
era dunque possibile licenziarlo (in tronco) una seconda volta (risposta
all'appello, pag. 2 e pag. 4 seg.). Al riguardo non giova pertanto attardarsi. Va
da sé che ai fini del giudizio circa l'esistenza di una causa grave per la
risoluzione immediata del rapporto di lavoro entreranno in linea di conto nel
caso specifico unicamente le circostanze che si sono prodotte fino a quel 1° aprile
2019, ad esclusione degli avvenimenti successivi (Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7a
ed., n. 10 ad art. 337 CO; Donatiello
in: Commentaire romand, CO I, 3a ed., con rinvii).
4.
L'appellante deplora
altresì che il Pretore abbia basato la legittimità del licenziamento sul fatto
che egli avrebbe impedito alla convenuta di contattare i potenziali venditori
"per spiegare loro le ragioni del diniego della AO 1 […] nonché per
sottoporgli l'eventuale alternativa di demolire l'immobile e vendere il loro
terreno". Lamentando di nuovo una violazione del principio attitatorio e
della massima dispositiva, l'attore rileva che tali argomentazioni non
figuravano nella risposta né nella duplica della convenuta. Per tacere del
fatto che la sua condotta – che semmai era inquadrabile alla stregua di una
grave insubordinazione suscettibile di rompere il rapporto di fiducia fra le
parti, circostanza ch'egli tuttavia contestava – non era tale da impedire alla
convenuta di contattare i fratelli A__________, dal momento che V__________ N__________
sapeva di quale proprietà si stesse parlando (memoriale, pag. 11).
A parte il fatto che il Pretore,
nel citato passaggio, si è limitato ad accertare la legittimità della richiesta
del datore di lavoro di ricevere i dati dei potenziali clienti, l'appellante perde
di vista che la convenuta in realtà ha accennato negli allegati preliminari –
quanto meno per sommi capi – al motivo per cui il suo titolare intendeva
contattare personalmente i potenziali venditori della casa di __________ (cfr.
duplica, pag. 6 ad. 2.1.2 [l'obiettivo (…) era quello di offrire ai signori A__________
una valida e sostenibile possibilità di vendita, tenendo conto del contesto
degli accadimenti"], dopo che nella risposta, pag. 5, essa aveva indicato
che "un eventuale interessato avrebbe acquistato indicativamente al valore
del terreno, senza considerare l'eventuale valore residuo dell'immobile, tenuto
conto dei gravi fatti di sangue avvenuti"). Che poi il rifiuto di fornire
alla datrice di lavoro i chiesti dati non le avrebbe impedito di contattare i
fratelli A__________ è una congettura personale dell'attore, oltretutto
discutibile ove appena si consideri che entrambi vivevano fuori Cantone (così
il fratello: nel Canton Argovia) o all'estero (così la sorella: nel Regno
Unito) e nulla toglieva, comunque sia, alla legittimità della richiesta della AO
1.
La doglianza manca quindi di consistenza.
5.
L'appellante
contesta dipoi che il reiterato rifiuto – come ha accertato il Pretore avuto
riguardo alla nota riunione del 1° aprile 2019 – di fornire a V__________ N__________
il contatto dei fratelli A__________ abbia incrinato irrimediabilmente il
rapporto di fiducia al punto da giustificare il licenziamento immediato. Egli
rileva che una situazione del genere (con il suo rifiuto di dare seguito alla
medesima richiesta) si era verificata già nel febbraio 2019 senza che ciò
avesse però provocato una reazione particolare del titolare della convenuta,
come ha avuto modo di confermare lo stesso V__________ N__________ nel suo
interrogatorio dell'8 febbraio 2021. E siccome lo stesso comportamento non
aveva destato allora alcuna reazione, esso non doveva essere di particolare
gravità per la datrice di lavoro e – per la teoria del cosiddetto vincolo alla
prima reazione – non poteva essere qualificato in modo diverso due mesi dopo. Tanto
più che se il primo rifiuto del febbraio 2019 poteva al limite infastidire la
convenuta che non aveva ancora deciso se assumere o meno il mandato, il
contesto era del tutto diverso il 1° aprile 2019, i vertici della medesima
avendo deciso di non volere vendere la casa in questione. Per non avere
considerato tale circostanza e non avere spiegato perché il precedente episodio
non fosse di rilievo l'appellante si duole di un accertamento erroneo dei fatti
e di una violazione del diritto di essere sentito (memoriale, pag. 11 seg.).
Ora,
che il Pretore non abbia menzionato – né quindi considerato – il precedente
rifiuto opposto – ritualmente allegato (v. petizione, pag. 6) e ripreso nel
memoriale conclusivo (pag. 4) – dal lavoratore è vero. Così come non si può a
priori negare ogni rilevanza a tale episodio, non foss'altro perché esso verteva
sulla medesima tematica che ha poi portato al licenziamento in tronco. Contrariamente
all'opinione dell'attore, nondimeno, il richiamo al principio della
"Bindung an erste Reaktion" (v. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 15
ad art. 337 CO) non è pertinente per una duplice ragione. Da un lato perché –
per quanto indicato dallo stesso appellante – il rifiuto era avvenuto in
due momenti differenti (il primo quando non era ancora chiaro se l'incarico
sarebbe stato assunto, il secondo invece dopo quella decisione) e pertanto le
circostanze non erano del tutto paragonabili. Dall'altro perché il principio
invocato impedisce, in sostanza, di tornare su un episodio che è stato
sanzionato con un semplice ammonimento, un avvertimento formale o finanche con
un licenziamento ordinario per convertirlo poi in un licenziamento immediato, a
prescindere dalla gravità dell'infrazione commessa (loc. cit.). Situazione che
è manifestamente estranea alla fattispecie in esame. Ciò non toglie che la
mancata reazione di V__________ N__________ al rifiuto dell'attore di
consegnargli i dati dei clienti già nel febbraio del 2019 (v. interrogatorio
del titolare della convenuta 8 febbraio 2021, pag. 11) andrà considerato al
momento di valutare la gravità del diniego del 1° aprile 2019.
6.
L'appellante
nega inoltre che l'attore sia stato avvertito, alla riunione del 1° aprile
2019, delle conseguenze (licenziamento in tronco) in caso di mancata consegna
dei dati relativi ai potenziali venditori. Egli obietta che tale accertamento
si regge sulla sola testimonianza di P__________ G__________ (la storica
segretaria di V__________ N__________) sebbene né la convenuta (nei suoi
allegati preliminari) né il titolare della medesima (che avrebbe proferito quella
minaccia) nel suo interrogatorio né tanto meno gli altri testi chiamati dalla
controparte abbiano accennato alla circostanza. Ciò posto, l'attore contesta
che il Pretore potesse fondare la sua decisione su fatti che esulavano dalle tesi
di fatto allegate dalla controparte e per di più sulle risultanze di una sola
testimonianza (memoriale, pag. 12 seg.).
Si
conviene con l'appellante che, per non svuotare di significato l'onere di
allegazione e di deduzione delle prove (art. 55 cpv. 1 CPC), il giudice può
prendere in considerazione solo i fatti esplicitamente allegati o che perlomeno
risultano implicitamente da altri fatti debitamente allegati (DTF 144 III 519
consid. 5.1 e 5.3.2; più recentemente: II CCA del 5 settembre 2022, inc. 12.2021.104,
consid. 8.3). Al riguardo l’obiezione dell’appellata secondo cui il giudice non
sarebbe vincolato dalle allegazioni delle parti cade nel vuoto poiché non
considera che in concreto la procedura (ordinaria: art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2
CPC e contrario) non è retta dal principio inquisitorio (né attenuato né tanto
meno illimitato) e il giudice non accerta dunque d’ufficio i fatti nonostante
si tratti di una vertenza in materia di diritto del lavoro (ma con valore
litigioso superiore a fr. 30'000.-; cfr. II CCA del 20 aprile 2021, inc.
12.2020.148, consid. 5.1). Si dà inoltre atto all'attore che non v'è traccia
negli allegati preliminari (ma a ben vedere neppure in quello conclusivo) di un
suo avvertimento alla riunione del 1° aprile 2019, ciò che la convenuta d’altronde
nemmeno contesta. In simili circostanze il Pretore si è erroneamente fondato su
dei fatti – emersi dalla sola audizione di una teste ma non dalle altre e
nemmeno da quella del diretto interessato – che non sono stati allegati. Ne discende
che ai fini del giudizio non si può tenere conto di un previo avvertimento al
lavoratore in relazione ai fatti incriminati. Al riguardo l'appello è così
provvisto di buon fondamento. Sulla questione di sapere se, visto il reiterato
rifiuto (tra le due e le quattro volte: verbali 4 novembre 2020 pag. 11 [teste
G__________], 18 gennaio 2021 pag. 3 [teste Nü__________] e 8 febbraio 2021
[interrogatorio N__________]) di AP 1 di consegnare i dati dei potenziali
clienti, si sarebbe potuto – comunque sia – prescindere da un previo
avvertimento, si tornerà invece in appresso (sotto, consid. 7.2 e 7.3).
7.
L'appellante
fa valere che il rifiuto di consegnare alla datrice di lavoro il contatto dei
fratelli A__________ non giustificava un licenziamento immediato e non costituiva
una lesione dell'art. 321a CO. Il rifiuto andava contestualizzato alla
luce della decisione della convenuta di non volersi occupare della vendita
della casa in questione. A parte ciò, l'attore rileva che soltanto una
violazione persistente di un'istruzione chiara e legittima del datore di lavoro
e malgrado il previo avvertimento giustifica una disdetta immediata per lesione
di un obbligo di fedeltà. Se non che un tale avvertimento difettava in concreto
e il rifiuto del 1° aprile 2019 è avvenuto dopo che un primo diniego (due mesi
prima) non aveva suscitato reazioni particolari da parte del titolare della
convenuta. Oltre a ciò – soggiunge l'appellante – il proprio comportamento era
onorevole e mirava non a danneggiare la datrice di lavoro bensì a proteggere i
suoi conoscenti che gli avevano chiesto di non trasmettere alla convenuta i
propri dati. La sua condotta non era dunque uno sfacciato rifiuto bensì era "umanamente
comprensibile". A tal proposito l'appellante rileva che la dichiarazione
di M__________ A__________ secondo cui essa avrebbe appreso del rifiuto della __________
di assumere il mandato al momento stesso in cui lui le avrebbe anche riferito
del suo licenziamento è errata, la prima comunicazione essendo già avvenuta in
precedenza e la teste essendosi così sbagliata poiché comprensibilmente confusa
e provata dagli eventi. L'appellante ribadisce dipoi che il diniego di
comunicare i dati dei clienti non rappresentava un ostacolo insormontabile e
che a ogni modo l'esame dell'obbligo di fedeltà (art. 321a CO) non
poteva prescindere dalla sua posizione all'interno dell'azienda in cui egli non
ricopriva alcuna carica dirigenziale e percepiva un salario modesto. Da ultimo
l'appellante lamenta che il Pretore non abbia speso parola per esaminare se,
alla luce delle circostanze, non fosse esigibile per la datrice di lavoro
procedere con una disdetta ordinaria (memoriale, pag. 13 a 16).
7.1
Dall'argomento
relativo all'errore della teste M__________ A__________ nel riferire il momento
in cui l'attore le avrebbe comunicato il rifiuto della convenuta di assumere il
mandato va subito sgombrato il campo. La censura non è suffragata da alcun
riscontro probatorio ma si fonda su una mera congettura personale che è
smentita dalla inequivocabile dichiarazione della teste (verbale 4 novembre
2020.
pag. 5), della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare. Ciò posto,
l'appellante non può nemmeno essere seguito laddove giustifica il suo
comportamento con la scusa di avere assecondato la richiesta di M__________ A__________
di non fornire i suoi contatti alla convenuta (doc. N), tale richiesta essendo
intervenuta – per quanto testé illustrato – dopo la riunione del 1°
aprile 2019.
7.2
Per
quel che riguarda i presupposti dell’art. 337 CO, il datore di lavoro può
disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere
pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il
licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì
giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 142 III
579.
consid. 4.2, 130 III 28 consid. 4.1). L'avvertimento può tuttavia – anche
in questi casi – essere tralasciato se dall'atteggiamento del lavoratore
risulta chiaro che esso si rivelerebbe inutile (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO, pag.
1123.
con rinvii).
Sapere
se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa
grave dipende dall'insieme delle circostanze. Il giudice esamina secondo il suo
libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la
necessaria gravità, considerando tutte le circostanze del caso concreto in
applicazione dei principi di diritto e dell'equità, fra cui la posizione del
lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la
frequenza o la durata delle mancanze, qual è stata o avrebbe potuto essere
l'entità del relativo danno, l'atteggiamento assunto dal dipendente nei
confronti di sollecitazioni, richiami o ammonimenti o il rischio di recidiva (DTF
137.
III 303 consid. 2.1.1, 127 III 153 consid. 1c). In particolare la posizione
del dipendente, la sua funzione e le responsabilità affidategli possono
comportare un maggior rigore nella valutazione del suo dovere di diligenza e
fedeltà (STF 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.1 e 4A_105/2018 del 10
ottobre 2018 consid. 3.2.1). Lo stesso vale nel caso di una violazione
dell'obbligo di fedeltà (art. 321a CO), fermo restando che anche in tale
evenienza la sanzione dovrà essere proporzionata alla violazione in causa (Etemi, Le pouvoir de direction de
l'employeur, Berna 2022, pag. 383 n. 868; Wyler,
Droit du travail, 4a ed., pag. 110 seg.). Il datore di lavoro che
disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in
tronco, deve in ogni caso recarne la prova.
7.3
Ciò
premesso, non fa dubbio – come ha accertato il Pretore – che la richiesta di V__________
N__________ di farsi consegnare i dati dei potenziali venditori per
comunicargli personalmente l'esito della sua decisione ed evitare ogni
eventuale strumentalizzazione da parte dell'attore (che non condivideva la
strategia del suo principale) fosse chiara e – non da ultimo per la delicatezza
del caso (sopra, lett. C) – anche legittima. Ciò nondimeno l'interesse del
datore di lavoro non va neppure enfatizzato, visto che (come evidenzia
l'appellante) si trattava di comunicare la rinuncia all'assunzione della
vendita della casa e che per di più nulla lasciava intendere che i fratelli A__________
(cui la questione neppure è stata sottoposta durante la loro deposizione) sarebbero
stati disposti ad accettare la – non meglio specificata – proposta alternativa di
V__________ N__________ di demolire la casa e vendere il solo terreno. Si
aggiunge che l'eventuale danno d'immagine per la convenuta (titolare della
licenza __________ per il Sottoceneri) sarebbe stato in ogni caso contenuto,
dato che i fratelli A__________ nemmeno erano domiciliati nel Cantone Ticino (M__________
A__________ nemmeno in Svizzera). Se poi è vero – come ha rilevato il primo
giudice – che il rapporto tra l'attore e i fratelli A__________ si inseriva nel
perimetro lavorativo del primo, è altrettanto vero che gli interessati avevano sin
dall'inizio interloquito esclusivamente con AP 1 che gli era stato introdotto
da un loro conoscente (verbali 4 novembre 2020 pag. 4 [M__________ A__________]
e 8 febbraio 2021 pag. 4 [AP 1]). Certo, il rifiuto di fornire i dati era
aggravato dal fatto che il medesimo era stato reiterato in presenza anche degli
altri collaboratori del team. D'altro lato esso era attenuato dalla comprensibile
volontà (trattandosi di un "suo" caso) di comunicare personalmente la
decisione ai diretti interessati (verbali 25 novembre 2020 pag. 6 in fondo [B__________
M__________] e 18 gennaio 2021 pag. 3 e pag. 5 [C__________ Nü__________]).
Tenuto poi conto della diversa natura – senza alcun rapporto con
il comportamento incriminato – dei due avvertimenti pronunciati il 13 dicembre 2016 e il 23 ottobre 2017 (sopra, lett. B), della
posizione subalterna (assistente agente immobiliare) e del modesto stipendio
conseguito dal lavoratore (media mensile di fr. 3'507.- nel 2017, di fr.
3'591.- nel 2018 e di fr. 4350.- nei primi tre mesi del 2019: sopra, lett. A), la
violazione dei doveri contrattuali da parte di quest'ultimo non raggiungeva la
necessaria gravità da giustificare un licenziamento immediato. Tutto sommato
essa configurava una violazione di media gravità che, non da ultimo vista anche
la mancata reazione (nemmeno con un ammonimento) allo stesso diniego due mesi
prima (verbale 8 febbraio 2021 pag. 11 [V__________ N__________]), imponeva un previo
avvertimento dell'interessato che nulla consentiva di ritenere a priori inutile.
Che poi, dopo la riunione del 1° aprile 2019, la continuazione del rapporto di
lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile – almeno fino al termine
ordinario di disdetta – lo ha smentito di fatto la stessa convenuta nella
misura in cui ancora in prima sede ha indicato senza equivoco, quale motivo del
licenziamento in tronco, la combinazione di due fatti: il rifiuto reiterato di
fornire le note informazioni e il successivo "ricatto" messo in atto
per ottenere un certificato di lavoro favorevole (risposta, pag. 8). Ricatto,
che a detta della stessa datrice di lavoro, avrebbe rappresentato la
"goccia che ha fatto traboccare il vaso" (loc. cit., pag. 3) ma che,
per quanto illustrato dianzi (sopra, consid. 3), non poteva essere considerato
ai fini del giudizio. Non dandosi così i presupposti per ammettere una risoluzione
immediata del rapporto di lavoro nel senso dell'art. 337 CO, l'appello va pertanto
accolto sul principio e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.
8.
Relativamente
alle conseguenze del licenziamento ingiustificato (art. 337c CO),
l'appellante ribadisce le richieste di prima sede sulle quali il Pretore non si
è dovuto chinare dopo essere giunto alla conclusione opposta. L'attore
ripropone la pretesa di
fr. 12'327.25 (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto per
i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (ovvero fino al termine di disdetta
ordinaria: art. 337c cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO) oltre interessi del
5% dal 1° aprile 2019 come pure la richiesta d'indennità per licenziamento
ingiustificato di fr. 21'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) oltre
interessi del 5% dalla medesima data. Quanto ai motivi, egli rinvia agli
argomenti addotti davanti al Pretore (memoriale, pag. 16). La convenuta – che
chiede la conferma della decisione impugnata – non spende invece parola sulle
due pretese. La questione ha tuttavia già formato oggetto di contraddittorio in
prima sede ed è matura per il giudizio. Nulla osta dunque al suo esame da parte
di questa Camera, anche perché la celerità e l'economia processuali prevalgono in
simili casi sul principio del doppio grado di giurisdizione (Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 6 ad art. 318 CPC con
riferimento a DTF 143 III 42 consid. 5.4).
8.1
Per
quel che è della prima pretesa, giova ricordare che il lavoratore licenziato
immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se
il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col
decorso della durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO). In
concreto l'attore ha calcolato in fr. 11'562.- (lordi) il salario cui egli
avrebbe avuto diritto per i tre mesi in questione, fondandosi sul salario
mensile di fr. 3'854.- accertato dalla disoccupazione (doc. R). A ciò egli ha
aggiunto fr. 999.50 a titolo di indennità per giorni di vacanza (fr. 200.70
[salario lordo giornaliero] x 1.66 [giorni di vacanza al mese] x 3) e fr.
670.50
(fr. 223.50 x 3) a titolo di contributi LPP a carico del datore di
lavoro, togliendo poi quanto ha riscosso dalla cassa di disoccupazione nel
periodo aprile-giugno 2019 (fr. 904.75; doc. R). Onde una pretesa di
fr. 12'327.25, da cui dedurre ancora gli usuali oneri sociali (petizione, pag.
9.
seg.; memoriale conclusivo, pag. 15). Da parte sua, la convenuta, dopo
essersi limitata, nella risposta di prima sede (pag. 9), a contestare i
presupposti dell'art. 337c CO, con la duplica ha unicamente rilevato che
nei 33 mesi di attività l'attore aveva guadagnato in media fr. 2'888.46 e fr.
3'596.52 negli ultimi 12 mesi, i più rappresentativi (loc. cit., pag. 6).
Ora,
trattandosi di entrate soggette a forti oscillazioni (v. doc. G3-G4 e doc. 7),
si giustifica, come ha chiesto la convenuta, di riferirsi al guadagno medio
conseguito negli ultimi 12 mesi (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO; Donatiello, op. cit., n. 9 ad art. 337c
CO). Ne discende che l'attore ha diritto a ricevere l'importo di fr. 10'370.-
arrotondati (3 x fr. 3’456.38, ovvero media dei conteggi dall'aprile 2018 al
marzo 2019 [doc. G3 e G4] e non come ha erroneamente calcolato la convenuta sull'arco
di 13 mesi ma dividendo poi il totale su 12 mesi [doc. 7, tabella riassuntiva])
a titolo di salario, già al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle
assicurazioni sociali, salvo il contributo LPP, che saranno pagati dalla
datrice di lavoro in aggiunta a quanto versato al lavoratore, oltre la somma di
fr. 670.50 (non contestata) a titolo di contributi LPP per i mesi da aprile a
giugno 2019 che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (per la parte a suo
carico) se il contratto fosse stato disdetto in via ordinaria (II CCA
del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.123, consid. 17.1 con riferimento). A ciò si
aggiungono fr. 999.50 di indennità per giorni di vacanza (pretesa mai
contestata) mentre va dedotto (art. 58 CPC) quanto riscosso (e non contestato
dalla controparte) dalla cassa di disoccupazione nel periodo aprile-giugno 2019
(fr. 904.75). Il tutto con interessi del 5% dalla data del licenziamento in
tronco (1° aprile 2019; Donatiello,
op. cit., n. 12 ad art. 337c CO). Entro questi limiti l'appello
merita dunque accoglimento.
8.2
Quanto
al versamento di un'indennità in applicazione dell'art. 337c cpv. 3 CO,
l'attore ha rivendicato con la petizione (pag. 10) sei mensilità di salario,
per complessivi fr. 23'124.- lordi (da cui dedurre gli oneri sociali), facendo
valere ch'egli ha subito un "grande contraccolpo" a seguito del
licenziamento, essendosi dovuto rivolgere alla disoccupazione. Pretesa ch'egli
ha poi ridotto con l'allegato conclusivo a fr. 21'124 lordi (da cui dedurre gli
oneri sociali), ovvero a cinque mensilità calcolate sulla base di fr. 4'350.-
l'una (la media percepita negli ultimi 3 mesi: doc. G4), dolendosi fra l'altro
di essere stato umiliato davanti agli altri collaboratori per avere respinto una
pretestuosa richiesta del titolare (loc. cit., pag. 15 seg.). La convenuta ha rifiutato
invece ogni addebito in tal senso e fatto leva sulla durata contenuta del
rapporto di lavoro e soprattutto sulla condotta del lavoratore, contraddistinta
da numerosi "alti e bassi" e culminata nel grave fatto che ha portato
al licenziamento a fronte di una sua più che legittima richiesta (risposta,
pag. 9, e duplica, pag. 6 seg.).
Per
quel che concerne la determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione
del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro,
il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore,
la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale,
gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei
diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di
lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure
la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (da ultimo: II CCA
del 15 novembre 2022, inc. 12.2022.104, consid. 7.1 con rinvii).
Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo. Contrariamente
alla lettera dell'art. 337c cpv. 3 CO, dottrina e giurisprudenza ne negano
il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento
dell’indennità costituisce perciò un caso eccezionale, in cui (nonostante il
licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento
censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze
giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente (da ultimo
II CCA del 16 settembre 2021, inc. 12.2020.138, consid. 5.1).
In
concreto, tenuto conto dei riscontri processuali, e in particolare della
relativa corta durata del rapporto d'impiego (33 mesi), dei due avvertimenti
che (seppure senza rapporto con il comportamento incriminato)
sono stati pronunciati in questo esiguo arco di tempo e della concolpa non
irrilevante del lavoratore (che ha rifiutato di dare seguito a un ordine
legittimo del principale, per di più davanti agli altri collaboratori) nel
licenziamento, ma senza trascurare con ciò gli effetti economici del medesimo
(che hanno costretto l'interessato, già al beneficio di un salario modesto, a
rivolgersi alla disoccupazione, prima di ritrovare una nuova non meglio
precisata occupazione nella primavera del 2021 [verbale 8 febbraio 2021 pag. 1
e memoriale conclusivo, pag. 15]), si giustifica di riconoscergli un'indennità
pari a una mensilità di stipendio. L'indennità prevista dall'art. 337c
cpv. 3 CO non è soggetta a prelievi di contributi delle assicurazioni sociali,
vista la sua natura particolare. L'importo lordo va pertanto versato
integralmente all'attore senza deduzioni sociali (v. II CCA del 31 maggio 2021,
inc. 12.2020.123, consid. 17.2). Nulla muta – sotto il profilo dell'art. 58
cpv. 1 CPC – che l'appellante ne abbia chiesto invece la deduzione, visto che
comunque nel complesso egli ottiene assai meno di quanto richiede. Si
giustifica inoltre, una volta di più, di calcolare l'indennità in base allo
stipendio medio (oscillante) degli ultimi 12 mesi (Donatiello, op. cit., n. 17 ad art. 337c CO
con riferimenti) che ammonta a fr. 3'728.- mensili (arrotondati; doc. G3 e G4).
Al riguardo l'appello va dunque accolto in tale misura oltre agli interessi del
5% dal 1° aprile 2019.
9.
Se
ne conclude che l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata deve
essere riformata nel senso di quanto esposto ai consid. 8.1 e 8.2. Le spese
giudiziarie di seconda sede, calcolate su un valore litigioso di fr. 33'451.25
(determinante anche per
un
eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli oneri processuali, stabiliti sulla base
degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'000.- e sono posti per il 44% a
carico della convenuta e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 400.- per ripetibili ridotte.
10.
L'odierno
giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili di prima sede (ma non
delle spese che il Pretore non ha inspiegabilmente fissato). Tenuto conto del vicendevole
grado di soccombenza (43% della convenuta, 57% dell'attore), quest'ultimo
verserà alla controparte fr. 600.- per ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. L’appello
3 ottobre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 9 settembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza:
a) AO 1 è
condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 10'370.-, già al netto delle
deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali (salvo i premi LPP) che
saranno pagati in aggiunta dalla datrice di lavoro, e di fr. 765.25, oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 2019, a titolo di salario dovuto secondo l'art.
337c cpv. 1 CO.
b) AO 1
è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 3'728.- oltre interessi del 5%
dal 1° aprile 2019 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art.
337c cpv. 3 CO).
c) È accertato che AO 1 corrisponderà a AP 1 l'importo di fr. 2'890.-,
dedotti gli usuali oneri sociali, se il diritto di compera di cui al DG
4857/14.03.2019 annotato sul fondo part. __________ RFD di __________ verrà
esercitato (invariato).
3. Non si prelevano tasse
e spese di giustizia, mentre l'attore rifonderà alla convenuta fr. 600.- per
ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali d’appello, di fr. 3’000.-, sono poste per il 56% a carico dell’appellante
e per il 44% a carico dell’appellata cui l'appellante rifonderà fr. 400.- per
ripetibili ridotte di seconda sede.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).