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Decisione

12.2022.142

Lavoro, licenziamento in tronco

2 marzo 2023Italiano38 min

risposta all'appello 5 dicembre 2022 la AO 1 propone il rigetto dell'appello, protestate spese e ripetibili di

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.142

Lugano

2 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa – inc. n. OR.2019.269 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 24 dicembre 2019 da

AP

1

patrocinato dall' PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall' PA 2

con cui

l'attore ha chiesto – previa concessione del gratuito patrocinio – la condanna della

convenuta al pagamento di complessivi fr. 38'551.25 (ridotti a

fr. 36'551.25 con il memoriale conclusivo), dedotti gli usuali oneri sociali, oltre

interessi del 5% dal 30 settembre 2017 su fr. 3'100.- e dal 3 aprile 2019 su

fr. 35'451.25 a titolo di salario, di indennità per licenziamento

ingiustificato e di provvigione per la vendita di un immobile a __________,

come pure l'accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondergli

fr. 2'890.-, dedotti gli usuali oneri sociali, qualora il diritto di compera di

cui al DG 4857 del 14 marzo 2019 annotato sul fondo n. __________ RFD di __________

fosse stato esercitato;

pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore,

dopo avere ammesso l'attore al beneficio del gratuito patrocinio, ha respinto

con decisione 9 settembre 2022;

appellante

l’attore che, con appello 3 ottobre 2022, chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la petizione (così come è stata precisata in

sede di conclusioni), eccezion fatta per la rivendicazione della provvigione di

fr. 3'100.- sulla vendita dell'immobile a __________, con protesta di spese e

ripetibili di primo e secondo grado;

mentre

la convenuta, con risposta 5 dicembre 2022, propone il rigetto dell'appello,

pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto:

A. Con

contratto di lavoro del 1° luglio 2016 (doc. D) la AO 1, titolare della licenza

__________ per il Sottoceneri, ha assunto AP 1 in qualità di assistente agente

immobiliare per un salario base di

fr. 1'500.- mensili più vari incentivi per i mandati d'intermediazione

sottoscritti o finalizzati, fra cui un incentivo pari al 20% della provvigione

venditore (listing agent) che sarebbe maturato all'iscrizione del trapasso

di proprietà nel registro fondiario (doc. D punto n. 7 e doc. E). L'interessato

ha percepito un salario lordo di fr. 42'085.- nel 2017 (doc. G2), di fr.

43'094.20 nel 2018 (doc. G3) e di fr. 13'050.- nei primi tre mesi del 2019 (doc.

Z).

B. Il

13 dicembre 2016 (doc. 3) e il 23 ottobre 2017 (doc. H) V__________ N__________,

titolare della datrice di lavoro, ha avvertito formalmente AP 1 rimproverandogli

prestazioni insoddisfacenti, e in particolare una mancanza di professionalità,

motivazione e impegno nella gestione dei clienti che aveva dato adito a

lamentele.

C. Nel

febbraio 2019 M__________ e D__________ A__________ hanno contattato AP 1 in

vista della vendita della particella n. __________ RFD di __________ nella

quale si era – nel luglio del 2018 – consumato un grave fatto di sangue

(omicidio della proprietaria, loro madre) che aveva avuto un ampio risalto

mediatico. L'interessato ha sottoposto ai fratelli A__________ un contratto di

mediazione immobiliare che essi hanno firmato. L'accordo (non agli atti) doveva

ancora essere sottoscritto da V__________ N__________, il quale era però piuttosto

contrario all'idea, preoccupato per il danno d'immagine che la vendita di un simile

immobile avrebbe potuto comportare.

D. Dopo

alcune discussioni interne e il coinvolgimento del CEO di __________ Svizzera

che ne condivideva posizione, V__________ N__________ in occasione di una

riunione di team del 1° aprile 2019 ha esplicitato il suo rifiuto a AP 1

chiedendogli – almeno due volte – la consegna dei dati personali degli

interessati affinché potesse comunicare loro le ragioni della decisione di non

accettare l'incarico. AP 1 si è tuttavia rifiutato poiché voleva parlare lui

con i venditori. Ne è nata una lite al termine della quale il titolare della AO

1 ha ingiunto al dipendente di andarsene e di riconsegnargli le chiavi

dell'ufficio e dell'automobile aziendale, il suo personal computer nonché i

documenti aziendali in suo possesso. AP 1 si è quindi allontanato e non si è

più presentato in ufficio.

E. L'indomani

V__________ N__________ ha scritto un messaggio telefonico in cui diffidava AP

1 a consegnargli, entro le 17, documenti e informazioni aziendali nonché la

password del computer nell'ufficio di P__________ __________. L'interessato ha risposto

che avrebbe fatto ciò "nei prossimi giorni" una volta ricevuta

"la conferma scritta e un certificato di lavoro molto (!!!) bello"

(doc. 5). Al che la AO 1 ha notificato a AP 1, il 3 aprile 2019, una lettera in

cui gli comunicava di interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro.

Rimproverato all'interessato di avere ignorato gli sforzi profusi per

correggere il suo modo di lavorare, il datore di lavoro ha qualificato come

"assolutamente ingiustificabile e incomprensibile" il rifiuto

reiterato di fornirgli i dati dei clienti (A__________) così come il fatto di

subordinare la riconsegna di informazioni aziendali all'ottenimento di un

certificato di lavoro "molto bello", precisando che ciò comprometteva

in maniera irrimediabile il rapporto di fiducia (doc. M). Il 16 maggio 2019 AP

1 si è opposto al licenziamento in tronco e ha rivendicato il pagamento di tre

mensilità di fr. 3'859.55 l'una (doc. P), annunciandosi nel contempo alla disoccupazione

(doc. R).

F. Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.474), con petizione 24

dicembre 2019 AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, postulandone la condanna al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli

usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto nel caso di disdetta ordinaria,

e di fr. 23'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di indennità per

licenziamento immediato ingiustificato, in entrambi i casi oltre

interessi del 5% dal 3 aprile 2019, nonché la condanna al pagamento di

fr. 3'100.- (dedotti gli usuali oneri sociali) quale provvigione per la vendita

di un (altro) immobile a __________, oltre interessi del 5% dal 30 settembre

2017, come pure l'accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondergli

fr. 2'890.- (dedotti gli usuali oneri sociali) sempre a titolo di provvigione

qualora il diritto di compera di cui al DG 4857 del 14 marzo 2019 annotato sul

fondo n. __________ RFD di __________ fosse stato esercitato. In sintesi (e per

quanto ancora di rilievo in sede di appello), l'attore ha rilevato che i fatti

oggetto dei due avvertimenti (avvenuti circa due anni prima) non potevano

essere considerati causa diretta del licenziamento, così come non potevano

essere ritenuti tali i comportamenti rimproveratigli dopo il 1° aprile 2019,

posto che a quel momento egli era già stato licenziato con effetto immediato.

Contestando di avere rifiutato senza valido motivo i dati dei clienti (M__________

A__________ avendogli detto che non voleva più avere a che fare con la

convenuta), che oltretutto il datore di lavoro avrebbe potuto procurarsi in

altro modo, l'interessato ha quantificato le sue pretese in fr. 12'327.25 quale

salario dovuto ove il rapporto di lavoro fosse stato disdetto per la fine

ordinaria (30 giugno 2019) e in fr. 23'124.- (pari a sei mensilità di

fr. 3'854.- l'una) quale indennità a norma dell'art. 337c cpv. 3 CO.

G. Con

risposta 3 febbraio 2020 la AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando, in

sostanza, che il licenziamento in tronco era giustificato ed era da ricondurre

alla somma di due episodi ravvicinati: il rifiuto reiterato del dipendente –

che in passato era già stato oggetto di ripetuti richiami per il mancato

conseguimento degli obiettivi e per il suo atteggiamento poco professionale – durante

la riunione (del 1° aprile 2019) di fornire le informazioni richieste sui

clienti e il ricatto successivo di subordinare la riconsegna dei documenti

aziendali al rilascio di un bel certificato di lavoro. Circostanza,

quest'ultima, che sarebbe stata la "goccia che ha fatto traboccare il

vaso" e che giustificava il licenziamento immediato senza necessità di

ulteriore ammonimento. Con replica 6 marzo 2020 e duplica 6 maggio 2020 le

parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni.

H. Esperita

l'istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi 25 giugno 2021 delle parti, in

cui l'attore ha ridotto l'indennità per licenziamento ingiustificato a fr.

21'124.- (pari a cinque mensilità di fr. 4'350.- l'una) e

ha anticipato la decorrenza degli interessi al 1° aprile 2019, con decisione 9

settembre 2022 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione limitatamente

alla domanda di accertamento dell'obbligo per la convenuta di corrispondere

fr. 2'890.- (dedotti gli usuali oneri sociali) in caso di esercizio del diritto

di compera sul fondo n. __________ RFD di __________. Per il resto egli

ha respinto la petizione e, rinunciando a prelevare spese processuali (siccome

l'attore era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio il 3 aprile

2020), ha obbligato quest'ultimo a rifondere alla controparte fr. 3'900.- di

ripetibili.

Fatti

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 3 ottobre 2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata

nel senso di condannare la convenuta anche al pagamento di fr. 12'327.25

(dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto nel caso di

disdetta ordinaria e di fr. 21'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) a

titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato, in entrambi i

casi oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019, con protesta di spese

e ripetibili di ambo le sedi.

L. Con

risposta all'appello 5 dicembre 2022 la AO 1 propone il rigetto dell'appello, protestate spese e ripetibili di

secondo grado.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai

fr.

10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 3 ottobre 2022 contro la

decisione impugnata (notificata il 12 settembre 2022) l'appello è cosi

tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta del 5 dicembre 2022 (art.

312.

CPC).

2.

Litigiosi

rimangono, in questa sede, il salario fino al termine ordinario di disdetta e l'indennità

per licenziamento immediato ingiustificato, pretese che dipendono dalla

legittimità di tale provvedimento. Al riguardo il Pretore ha accertato che il

licenziamento immediato era avvenuto già il 1° aprile 2019 tant'è che V__________

N__________ aveva ingiunto all'attore di lasciare la riunione e consegnargli le

chiavi come pure gli altri oggetti del suo ufficio e che da allora l'interessato

non si era più presentato al lavoro. Il Pretore ha scartato per contro la tesi

della convenuta secondo cui il licenziamento sarebbe stato frutto di una

duplice causa (il testé menzionato rifiuto opposto dal dipendente quel 1°

aprile e lo scambio di messaggi dell'indomani), posto che quel giorno il

licenziamento immediato era già avvenuto e dunque lo scambio di messaggi

riguardava la mera messa in atto della brusca interruzione del rapporto di

lavoro (sentenza impugnata, pag. 4).

Il

primo giudice si è quindi interrogato se l'atteggiamento di AP 1 all'incontro

del 1° aprile 2019 integrava un grave motivo di licenziamento secondo l'art.

337.

CO. Ricordato l'obbligo di fedeltà e subordinazione del lavoratore (art.

321a CO), valido anche per un agente immobiliare (il quale pur disponendo

di una certa indipendenza, rimane verso i terzi un ausiliario giusta l'art. 101

CO), il Pretore ha sottolineato che il dovere di avvisare il datore di lavoro

configura un'espressione di quell'obbligo, a maggior ragione per quelle

informazioni che gli vengono chieste direttamente. Ciò posto, il diniego

opposto dall'attore integrava un grave motivo di licenziamento poiché la

richiesta del datore di lavoro di ricevere i dati dei potenziali clienti per

spiegare loro le ragioni della mancata assunzione dell'incarico e sottoporgli

l'eventuale alternativa di demolire l'immobile e vendere il terreno era assolutamente

legittima. La pretesa dell'attore di fornire lui stesso quella spiegazione per

il fatto che gli interessati lo avevano cercato in virtù di una conoscenza

extra professionale e avevano interloquito soltanto con lui, non era invece una

valida giustificazione, il rapporto con i fratelli A__________ inserendosi nel

perimetro lavorativo del dipendente che aveva sottoposto loro un contratto

d'intermediazione immobiliare con la convenuta. E avendo informato personalmente

i fratelli A__________, l'attore aveva determinato la loro reazione negativa,

tant'è che essi gli avevano ingiunto – a seguito di tale comunicazione – di non

trasmettere i propri dati alla AO 1 con la quale non volevano avere più nulla a

che fare (doc. N). L'avessero di contro ricevuta dal titolare quella

spiegazione (con toni più "neutrali" rispetto a quelli usati

dall'attore "palpabilmente" coinvolto), non poteva escludersi che la

loro reazione sarebbe stata meno oppositiva, a maggior ragione se avessero

sentito la proposta alternativa – che non consta sia stata fatta dall'attore –

di abbattere la casa e vendere il solo terreno (loc. cit., pag. 4 a 6).

Quanto

all'obiezione dell'attore di non avere consegnato alla convenuta i dati

richiesti siccome M__________ A__________ gli aveva chiesto di non fornire

informazioni private su di loro, il Pretore ha rigettato la tesi perché dalla

deposizione di quest'ultima si evinceva che essa era stata contattata da AP 1 soltanto

dopo il di lui licenziamento del 1° aprile 2019 e che solamente a quel momento

costui le aveva comunicato che la __________ non intendeva vendere la loro casa,

come confermava del resto lo scritto 4 aprile 2019 della stessa M__________ A__________

(doc. N). Appurata l'inconsistenza dei motivi addotti dall'attore, il Pretore

ha vagliato se prima di licenziarlo in tronco la convenuta non avesse dovuto

avvertirlo delle possibili conseguenze del suo rifiuto, posto che il

licenziamento non risultava da una reiterata violazione di un obbligo

contrattuale per il quale il lavoratore era già stato avvertito. Pur non

escludendo la possibilità di prescindere da un richiamo se dall'atteggiamento

del lavoratore emerge l'inutilità di una tale iniziativa (segnatamente per la persistenza

di una condotta ostile che non lascia trasparire alcun ravvedimento o presa di

coscienza), il Pretore ha constatato che, comunque sia, l'interessato era stato

sufficientemente avvertito. Dalla deposizione della teste P__________ G__________

(segretaria della convenuta) risultava infatti che il licenziamento era stato

pronunciato solo dopo il reiterato diniego del dipendente di consegnare a V__________

N__________ quel contatto e nonostante l'avvertimento del titolare sulle

conseguenze di un tale rifiuto. Vista anche la risolutezza del lavoratore su un

tema che era già stato discusso in riunioni precedenti, mal si comprendeva, per

il Pretore, cos'altro V__________ N__________ avrebbe dovuto fare (pag. 6

seg.).

3.

L'appellante

rimprovera al primo giudice di avere esaminato i presupposti di un

licenziamento immediato alla luce di una fattispecie che non era quella da cui,

stando alla datrice di lavoro, sarebbe scaturita la definitiva decisione di porre

termine al rapporto di lavoro. La convenuta – obietta l'attore – non avrebbe

mai inteso licenziarlo già il 1° aprile 2019, avendo più volte dichiarato in

causa che quel giorno la decisione non era ancora matura e che l'elemento

decisivo che ha compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia sarebbe

stato il "ricatto" ch'egli avrebbe messo in atto successivamente per

ottenere un certificato di lavoro a lui favorevole. Facendo astrazione da

quanto esposto dalla convenuta, cui spettava di definire il perimetro del

licenziamento, il Pretore si sarebbe così sospinto oltre le affermazioni della

controparte e avrebbe cercato d'ufficio una verità materiale in violazione del

principio attitatorio e della massima dispositiva (art. 55 e 58 CPC; appello,

pag. 10 seg.).

L'attore

trascura tuttavia che il Pretore, accertando che il licenziamento in tronco era

avvenuto già il 1° aprile 2019 al termine della riunione di team, ha seguito la

sua propria tesi, avendo egli a più riprese (cfr. petizione, pag. 7 e pag. 9;

ancor più chiaro: replica, pag. 5 segg., e memoriale conclusivo: pag. 8 e 11

segg.) contestato la posizione della convenuta – poi scartata dal primo giudice

– che intendeva fare risalire l'interruzione immediata del rapporto di lavoro

alla comunicazione formale del 3 aprile 2019 (doc. M). Perché il Pretore, nelle

circostanze descritte, avrebbe leso il principio attitatorio non è dunque dato

di comprendere, anche perché nulla impediva al primo giudice di interpretare

ogni eventuale ambiguità nella reazione di V__________ N__________ (che per

altro aveva immediatamente allontanato quel 1° aprile 2019 il dipendente,

privandolo da subito del salario, e chiesto la riconsegna delle chiavi

dell'auto e degli oggetti aziendali) a discapito del dichiarante (cfr. Blesi, in: Fachhandbuch Arbeitsrecht-Expertenwissen für die Praxis, 2018, pag.

249.

n. 7.14 seg. con riferimenti). Senza contare che la convenuta stessa riconosce ora che il

licenziamento immediato dell'attore si è perfezionato a quel momento e che non

era dunque possibile licenziarlo (in tronco) una seconda volta (risposta

all'appello, pag. 2 e pag. 4 seg.). Al riguardo non giova pertanto attardarsi. Va

da sé che ai fini del giudizio circa l'esistenza di una causa grave per la

risoluzione immediata del rapporto di lavoro entreranno in linea di conto nel

caso specifico unicamente le circostanze che si sono prodotte fino a quel 1° aprile

2019, ad esclusione degli avvenimenti successivi (Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7a

ed., n. 10 ad art. 337 CO; Donatiello

in: Commentaire romand, CO I, 3a ed., con rinvii).

4.

L'appellante deplora

altresì che il Pretore abbia basato la legittimità del licenziamento sul fatto

che egli avrebbe impedito alla convenuta di contattare i potenziali venditori

"per spiegare loro le ragioni del diniego della AO 1 […] nonché per

sottoporgli l'eventuale alternativa di demolire l'immobile e vendere il loro

terreno". Lamentando di nuovo una violazione del principio attitatorio e

della massima dispositiva, l'attore rileva che tali argomentazioni non

figuravano nella risposta né nella duplica della convenuta. Per tacere del

fatto che la sua condotta – che semmai era inquadrabile alla stregua di una

grave insubordinazione suscettibile di rompere il rapporto di fiducia fra le

parti, circostanza ch'egli tuttavia contestava – non era tale da impedire alla

convenuta di contattare i fratelli A__________, dal momento che V__________ N__________

sapeva di quale proprietà si stesse parlando (memoriale, pag. 11).

A parte il fatto che il Pretore,

nel citato passaggio, si è limitato ad accertare la legittimità della richiesta

del datore di lavoro di ricevere i dati dei potenziali clienti, l'appellante perde

di vista che la convenuta in realtà ha accennato negli allegati preliminari –

quanto meno per sommi capi – al motivo per cui il suo titolare intendeva

contattare personalmente i potenziali venditori della casa di __________ (cfr.

duplica, pag. 6 ad. 2.1.2 [l'obiettivo (…) era quello di offrire ai signori A__________

una valida e sostenibile possibilità di vendita, tenendo conto del contesto

degli accadimenti"], dopo che nella risposta, pag. 5, essa aveva indicato

che "un eventuale interessato avrebbe acquistato indicativamente al valore

del terreno, senza considerare l'eventuale valore residuo dell'immobile, tenuto

conto dei gravi fatti di sangue avvenuti"). Che poi il rifiuto di fornire

alla datrice di lavoro i chiesti dati non le avrebbe impedito di contattare i

fratelli A__________ è una congettura personale dell'attore, oltretutto

discutibile ove appena si consideri che entrambi vivevano fuori Cantone (così

il fratello: nel Canton Argovia) o all'estero (così la sorella: nel Regno

Unito) e nulla toglieva, comunque sia, alla legittimità della richiesta della AO

1.

La doglianza manca quindi di consistenza.

5.

L'appellante

contesta dipoi che il reiterato rifiuto – come ha accertato il Pretore avuto

riguardo alla nota riunione del 1° aprile 2019 – di fornire a V__________ N__________

il contatto dei fratelli A__________ abbia incrinato irrimediabilmente il

rapporto di fiducia al punto da giustificare il licenziamento immediato. Egli

rileva che una situazione del genere (con il suo rifiuto di dare seguito alla

medesima richiesta) si era verificata già nel febbraio 2019 senza che ciò

avesse però provocato una reazione particolare del titolare della convenuta,

come ha avuto modo di confermare lo stesso V__________ N__________ nel suo

interrogatorio dell'8 febbraio 2021. E siccome lo stesso comportamento non

aveva destato allora alcuna reazione, esso non doveva essere di particolare

gravità per la datrice di lavoro e – per la teoria del cosiddetto vincolo alla

prima reazione – non poteva essere qualificato in modo diverso due mesi dopo. Tanto

più che se il primo rifiuto del febbraio 2019 poteva al limite infastidire la

convenuta che non aveva ancora deciso se assumere o meno il mandato, il

contesto era del tutto diverso il 1° aprile 2019, i vertici della medesima

avendo deciso di non volere vendere la casa in questione. Per non avere

considerato tale circostanza e non avere spiegato perché il precedente episodio

non fosse di rilievo l'appellante si duole di un accertamento erroneo dei fatti

e di una violazione del diritto di essere sentito (memoriale, pag. 11 seg.).

Ora,

che il Pretore non abbia menzionato – né quindi considerato – il precedente

rifiuto opposto – ritualmente allegato (v. petizione, pag. 6) e ripreso nel

memoriale conclusivo (pag. 4) – dal lavoratore è vero. Così come non si può a

priori negare ogni rilevanza a tale episodio, non foss'altro perché esso verteva

sulla medesima tematica che ha poi portato al licenziamento in tronco. Contrariamente

all'opinione dell'attore, nondimeno, il richiamo al principio della

"Bindung an erste Reaktion" (v. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 15

ad art. 337 CO) non è pertinente per una duplice ragione. Da un lato perché –

per quanto indicato dallo stesso appellante – il rifiuto era avvenuto in

due momenti differenti (il primo quando non era ancora chiaro se l'incarico

sarebbe stato assunto, il secondo invece dopo quella decisione) e pertanto le

circostanze non erano del tutto paragonabili. Dall'altro perché il principio

invocato impedisce, in sostanza, di tornare su un episodio che è stato

sanzionato con un semplice ammonimento, un avvertimento formale o finanche con

un licenziamento ordinario per convertirlo poi in un licenziamento immediato, a

prescindere dalla gravità dell'infrazione commessa (loc. cit.). Situazione che

è manifestamente estranea alla fattispecie in esame. Ciò non toglie che la

mancata reazione di V__________ N__________ al rifiuto dell'attore di

consegnargli i dati dei clienti già nel febbraio del 2019 (v. interrogatorio

del titolare della convenuta 8 febbraio 2021, pag. 11) andrà considerato al

momento di valutare la gravità del diniego del 1° aprile 2019.

6.

L'appellante

nega inoltre che l'attore sia stato avvertito, alla riunione del 1° aprile

2019, delle conseguenze (licenziamento in tronco) in caso di mancata consegna

dei dati relativi ai potenziali venditori. Egli obietta che tale accertamento

si regge sulla sola testimonianza di P__________ G__________ (la storica

segretaria di V__________ N__________) sebbene né la convenuta (nei suoi

allegati preliminari) né il titolare della medesima (che avrebbe proferito quella

minaccia) nel suo interrogatorio né tanto meno gli altri testi chiamati dalla

controparte abbiano accennato alla circostanza. Ciò posto, l'attore contesta

che il Pretore potesse fondare la sua decisione su fatti che esulavano dalle tesi

di fatto allegate dalla controparte e per di più sulle risultanze di una sola

testimonianza (memoriale, pag. 12 seg.).

Si

conviene con l'appellante che, per non svuotare di significato l'onere di

allegazione e di deduzione delle prove (art. 55 cpv. 1 CPC), il giudice può

prendere in considerazione solo i fatti esplicitamente allegati o che perlomeno

risultano implicitamente da altri fatti debitamente allegati (DTF 144 III 519

consid. 5.1 e 5.3.2; più recentemente: II CCA del 5 settembre 2022, inc. 12.2021.104,

consid. 8.3). Al riguardo l’obiezione dell’appellata secondo cui il giudice non

sarebbe vincolato dalle allegazioni delle parti cade nel vuoto poiché non

considera che in concreto la procedura (ordinaria: art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2

CPC e contrario) non è retta dal principio inquisitorio (né attenuato né tanto

meno illimitato) e il giudice non accerta dunque d’ufficio i fatti nonostante

si tratti di una vertenza in materia di diritto del lavoro (ma con valore

litigioso superiore a fr. 30'000.-; cfr. II CCA del 20 aprile 2021, inc.

12.2020.148, consid. 5.1). Si dà inoltre atto all'attore che non v'è traccia

negli allegati preliminari (ma a ben vedere neppure in quello conclusivo) di un

suo avvertimento alla riunione del 1° aprile 2019, ciò che la convenuta d’altronde

nemmeno contesta. In simili circostanze il Pretore si è erroneamente fondato su

dei fatti – emersi dalla sola audizione di una teste ma non dalle altre e

nemmeno da quella del diretto interessato – che non sono stati allegati. Ne discende

che ai fini del giudizio non si può tenere conto di un previo avvertimento al

lavoratore in relazione ai fatti incriminati. Al riguardo l'appello è così

provvisto di buon fondamento. Sulla questione di sapere se, visto il reiterato

rifiuto (tra le due e le quattro volte: verbali 4 novembre 2020 pag. 11 [teste

G__________], 18 gennaio 2021 pag. 3 [teste Nü__________] e 8 febbraio 2021

[interrogatorio N__________]) di AP 1 di consegnare i dati dei potenziali

clienti, si sarebbe potuto – comunque sia – prescindere da un previo

avvertimento, si tornerà invece in appresso (sotto, consid. 7.2 e 7.3).

7.

L'appellante

fa valere che il rifiuto di consegnare alla datrice di lavoro il contatto dei

fratelli A__________ non giustificava un licenziamento immediato e non costituiva

una lesione dell'art. 321a CO. Il rifiuto andava contestualizzato alla

luce della decisione della convenuta di non volersi occupare della vendita

della casa in questione. A parte ciò, l'attore rileva che soltanto una

violazione persistente di un'istruzione chiara e legittima del datore di lavoro

e malgrado il previo avvertimento giustifica una disdetta immediata per lesione

di un obbligo di fedeltà. Se non che un tale avvertimento difettava in concreto

e il rifiuto del 1° aprile 2019 è avvenuto dopo che un primo diniego (due mesi

prima) non aveva suscitato reazioni particolari da parte del titolare della

convenuta. Oltre a ciò – soggiunge l'appellante – il proprio comportamento era

onorevole e mirava non a danneggiare la datrice di lavoro bensì a proteggere i

suoi conoscenti che gli avevano chiesto di non trasmettere alla convenuta i

propri dati. La sua condotta non era dunque uno sfacciato rifiuto bensì era "umanamente

comprensibile". A tal proposito l'appellante rileva che la dichiarazione

di M__________ A__________ secondo cui essa avrebbe appreso del rifiuto della __________

di assumere il mandato al momento stesso in cui lui le avrebbe anche riferito

del suo licenziamento è errata, la prima comunicazione essendo già avvenuta in

precedenza e la teste essendosi così sbagliata poiché comprensibilmente confusa

e provata dagli eventi. L'appellante ribadisce dipoi che il diniego di

comunicare i dati dei clienti non rappresentava un ostacolo insormontabile e

che a ogni modo l'esame dell'obbligo di fedeltà (art. 321a CO) non

poteva prescindere dalla sua posizione all'interno dell'azienda in cui egli non

ricopriva alcuna carica dirigenziale e percepiva un salario modesto. Da ultimo

l'appellante lamenta che il Pretore non abbia speso parola per esaminare se,

alla luce delle circostanze, non fosse esigibile per la datrice di lavoro

procedere con una disdetta ordinaria (memoriale, pag. 13 a 16).

7.1

Dall'argomento

relativo all'errore della teste M__________ A__________ nel riferire il momento

in cui l'attore le avrebbe comunicato il rifiuto della convenuta di assumere il

mandato va subito sgombrato il campo. La censura non è suffragata da alcun

riscontro probatorio ma si fonda su una mera congettura personale che è

smentita dalla inequivocabile dichiarazione della teste (verbale 4 novembre

2020.

pag. 5), della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare. Ciò posto,

l'appellante non può nemmeno essere seguito laddove giustifica il suo

comportamento con la scusa di avere assecondato la richiesta di M__________ A__________

di non fornire i suoi contatti alla convenuta (doc. N), tale richiesta essendo

intervenuta – per quanto testé illustrato – dopo la riunione del 1°

aprile 2019.

7.2

Per

quel che riguarda i presupposti dell’art. 337 CO, il datore di lavoro può

disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente

quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere

pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così

compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la

disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il

licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve

essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì

giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente

malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 142 III

579.

consid. 4.2, 130 III 28 consid. 4.1). L'avvertimento può tuttavia – anche

in questi casi – essere tralasciato se dall'atteggiamento del lavoratore

risulta chiaro che esso si rivelerebbe inutile (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 13 ad art. 337 CO, pag.

1123.

con rinvii).

Sapere

se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa

grave dipende dall'insieme delle circostanze. Il giudice esamina secondo il suo

libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la

necessaria gravità, considerando tutte le circostanze del caso concreto in

applicazione dei principi di diritto e dell'equità, fra cui la posizione del

lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la

frequenza o la durata delle mancanze, qual è stata o avrebbe potuto essere

l'entità del relativo danno, l'atteggiamento assunto dal dipendente nei

confronti di sollecitazioni, richiami o ammonimenti o il rischio di recidiva (DTF

137.

III 303 consid. 2.1.1, 127 III 153 consid. 1c). In particolare la posizione

del dipendente, la sua funzione e le responsabilità affidategli possono

comportare un maggior rigore nella valutazione del suo dovere di diligenza e

fedeltà (STF 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.1 e 4A_105/2018 del 10

ottobre 2018 consid. 3.2.1). Lo stesso vale nel caso di una violazione

dell'obbligo di fedeltà (art. 321a CO), fermo restando che anche in tale

evenienza la sanzione dovrà essere proporzionata alla violazione in causa (Etemi, Le pouvoir de direction de

l'employeur, Berna 2022, pag. 383 n. 868; Wyler,

Droit du travail, 4a ed., pag. 110 seg.). Il datore di lavoro che

disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in

tronco, deve in ogni caso recarne la prova.

7.3

Ciò

premesso, non fa dubbio – come ha accertato il Pretore – che la richiesta di V__________

N__________ di farsi consegnare i dati dei potenziali venditori per

comunicargli personalmente l'esito della sua decisione ed evitare ogni

eventuale strumentalizzazione da parte dell'attore (che non condivideva la

strategia del suo principale) fosse chiara e – non da ultimo per la delicatezza

del caso (sopra, lett. C) – anche legittima. Ciò nondimeno l'interesse del

datore di lavoro non va neppure enfatizzato, visto che (come evidenzia

l'appellante) si trattava di comunicare la rinuncia all'assunzione della

vendita della casa e che per di più nulla lasciava intendere che i fratelli A__________

(cui la questione neppure è stata sottoposta durante la loro deposizione) sarebbero

stati disposti ad accettare la – non meglio specificata – proposta alternativa di

V__________ N__________ di demolire la casa e vendere il solo terreno. Si

aggiunge che l'eventuale danno d'immagine per la convenuta (titolare della

licenza __________ per il Sottoceneri) sarebbe stato in ogni caso contenuto,

dato che i fratelli A__________ nemmeno erano domiciliati nel Cantone Ticino (M__________

A__________ nemmeno in Svizzera). Se poi è vero – come ha rilevato il primo

giudice – che il rapporto tra l'attore e i fratelli A__________ si inseriva nel

perimetro lavorativo del primo, è altrettanto vero che gli interessati avevano sin

dall'inizio interloquito esclusivamente con AP 1 che gli era stato introdotto

da un loro conoscente (verbali 4 novembre 2020 pag. 4 [M__________ A__________]

e 8 febbraio 2021 pag. 4 [AP 1]). Certo, il rifiuto di fornire i dati era

aggravato dal fatto che il medesimo era stato reiterato in presenza anche degli

altri collaboratori del team. D'altro lato esso era attenuato dalla comprensibile

volontà (trattandosi di un "suo" caso) di comunicare personalmente la

decisione ai diretti interessati (verbali 25 novembre 2020 pag. 6 in fondo [B__________

M__________] e 18 gennaio 2021 pag. 3 e pag. 5 [C__________ Nü__________]).

Tenuto poi conto della diversa natura – senza alcun rapporto con

il comportamento incriminato – dei due avvertimenti pronunciati il 13 dicembre 2016 e il 23 ottobre 2017 (sopra, lett. B), della

posizione subalterna (assistente agente immobiliare) e del modesto stipendio

conseguito dal lavoratore (media mensile di fr. 3'507.- nel 2017, di fr.

3'591.- nel 2018 e di fr. 4350.- nei primi tre mesi del 2019: sopra, lett. A), la

violazione dei doveri contrattuali da parte di quest'ultimo non raggiungeva la

necessaria gravità da giustificare un licenziamento immediato. Tutto sommato

essa configurava una violazione di media gravità che, non da ultimo vista anche

la mancata reazione (nemmeno con un ammonimento) allo stesso diniego due mesi

prima (verbale 8 febbraio 2021 pag. 11 [V__________ N__________]), imponeva un previo

avvertimento dell'interessato che nulla consentiva di ritenere a priori inutile.

Che poi, dopo la riunione del 1° aprile 2019, la continuazione del rapporto di

lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile – almeno fino al termine

ordinario di disdetta – lo ha smentito di fatto la stessa convenuta nella

misura in cui ancora in prima sede ha indicato senza equivoco, quale motivo del

licenziamento in tronco, la combinazione di due fatti: il rifiuto reiterato di

fornire le note informazioni e il successivo "ricatto" messo in atto

per ottenere un certificato di lavoro favorevole (risposta, pag. 8). Ricatto,

che a detta della stessa datrice di lavoro, avrebbe rappresentato la

"goccia che ha fatto traboccare il vaso" (loc. cit., pag. 3) ma che,

per quanto illustrato dianzi (sopra, consid. 3), non poteva essere considerato

ai fini del giudizio. Non dandosi così i presupposti per ammettere una risoluzione

immediata del rapporto di lavoro nel senso dell'art. 337 CO, l'appello va pertanto

accolto sul principio e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.

8.

Relativamente

alle conseguenze del licenziamento ingiustificato (art. 337c CO),

l'appellante ribadisce le richieste di prima sede sulle quali il Pretore non si

è dovuto chinare dopo essere giunto alla conclusione opposta. L'attore

ripropone la pretesa di

fr. 12'327.25 (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto per

i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (ovvero fino al termine di disdetta

ordinaria: art. 337c cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO) oltre interessi del

5% dal 1° aprile 2019 come pure la richiesta d'indennità per licenziamento

ingiustificato di fr. 21'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) oltre

interessi del 5% dalla medesima data. Quanto ai motivi, egli rinvia agli

argomenti addotti davanti al Pretore (memoriale, pag. 16). La convenuta – che

chiede la conferma della decisione impugnata – non spende invece parola sulle

due pretese. La questione ha tuttavia già formato oggetto di contraddittorio in

prima sede ed è matura per il giudizio. Nulla osta dunque al suo esame da parte

di questa Camera, anche perché la celerità e l'economia processuali prevalgono in

simili casi sul principio del doppio grado di giurisdizione (Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 6 ad art. 318 CPC con

riferimento a DTF 143 III 42 consid. 5.4).

8.1

Per

quel che è della prima pretesa, giova ricordare che il lavoratore licenziato

immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se

il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col

decorso della durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO). In

concreto l'attore ha calcolato in fr. 11'562.- (lordi) il salario cui egli

avrebbe avuto diritto per i tre mesi in questione, fondandosi sul salario

mensile di fr. 3'854.- accertato dalla disoccupazione (doc. R). A ciò egli ha

aggiunto fr. 999.50 a titolo di indennità per giorni di vacanza (fr. 200.70

[salario lordo giornaliero] x 1.66 [giorni di vacanza al mese] x 3) e fr.

670.50

(fr. 223.50 x 3) a titolo di contributi LPP a carico del datore di

lavoro, togliendo poi quanto ha riscosso dalla cassa di disoccupazione nel

periodo aprile-giugno 2019 (fr. 904.75; doc. R). Onde una pretesa di

fr. 12'327.25, da cui dedurre ancora gli usuali oneri sociali (petizione, pag.

9.

seg.; memoriale conclusivo, pag. 15). Da parte sua, la convenuta, dopo

essersi limitata, nella risposta di prima sede (pag. 9), a contestare i

presupposti dell'art. 337c CO, con la duplica ha unicamente rilevato che

nei 33 mesi di attività l'attore aveva guadagnato in media fr. 2'888.46 e fr.

3'596.52 negli ultimi 12 mesi, i più rappresentativi (loc. cit., pag. 6).

Ora,

trattandosi di entrate soggette a forti oscillazioni (v. doc. G3-G4 e doc. 7),

si giustifica, come ha chiesto la convenuta, di riferirsi al guadagno medio

conseguito negli ultimi 12 mesi (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 12 ad art. 337c CO; Donatiello, op. cit., n. 9 ad art. 337c

CO). Ne discende che l'attore ha diritto a ricevere l'importo di fr. 10'370.-

arrotondati (3 x fr. 3’456.38, ovvero media dei conteggi dall'aprile 2018 al

marzo 2019 [doc. G3 e G4] e non come ha erroneamente calcolato la convenuta sull'arco

di 13 mesi ma dividendo poi il totale su 12 mesi [doc. 7, tabella riassuntiva])

a titolo di salario, già al netto delle deduzioni dei premi dovuti alle

assicurazioni sociali, salvo il contributo LPP, che saranno pagati dalla

datrice di lavoro in aggiunta a quanto versato al lavoratore, oltre la somma di

fr. 670.50 (non contestata) a titolo di contributi LPP per i mesi da aprile a

giugno 2019 che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (per la parte a suo

carico) se il contratto fosse stato disdetto in via ordinaria (II CCA

del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.123, consid. 17.1 con riferimento). A ciò si

aggiungono fr. 999.50 di indennità per giorni di vacanza (pretesa mai

contestata) mentre va dedotto (art. 58 CPC) quanto riscosso (e non contestato

dalla controparte) dalla cassa di disoccupazione nel periodo aprile-giugno 2019

(fr. 904.75). Il tutto con interessi del 5% dalla data del licenziamento in

tronco (1° aprile 2019; Donatiello,

op. cit., n. 12 ad art. 337c CO). Entro questi limiti l'appello

merita dunque accoglimento.

8.2

Quanto

al versamento di un'indennità in applicazione dell'art. 337c cpv. 3 CO,

l'attore ha rivendicato con la petizione (pag. 10) sei mensilità di salario,

per complessivi fr. 23'124.- lordi (da cui dedurre gli oneri sociali), facendo

valere ch'egli ha subito un "grande contraccolpo" a seguito del

licenziamento, essendosi dovuto rivolgere alla disoccupazione. Pretesa ch'egli

ha poi ridotto con l'allegato conclusivo a fr. 21'124 lordi (da cui dedurre gli

oneri sociali), ovvero a cinque mensilità calcolate sulla base di fr. 4'350.-

l'una (la media percepita negli ultimi 3 mesi: doc. G4), dolendosi fra l'altro

di essere stato umiliato davanti agli altri collaboratori per avere respinto una

pretestuosa richiesta del titolare (loc. cit., pag. 15 seg.). La convenuta ha rifiutato

invece ogni addebito in tal senso e fatto leva sulla durata contenuta del

rapporto di lavoro e soprattutto sulla condotta del lavoratore, contraddistinta

da numerosi "alti e bassi" e culminata nel grave fatto che ha portato

al licenziamento a fronte di una sua più che legittima richiesta (risposta,

pag. 9, e duplica, pag. 6 seg.).

Per

quel che concerne la determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione

del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro,

il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore,

la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale,

gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei

diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di

lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure

la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (da ultimo: II CCA

del 15 novembre 2022, inc. 12.2022.104, consid. 7.1 con rinvii).

Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo. Contrariamente

alla lettera dell'art. 337c cpv. 3 CO, dottrina e giurisprudenza ne negano

il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento

dell’indennità costituisce perciò un caso eccezionale, in cui (nonostante il

licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento

censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze

giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente (da ultimo

II CCA del 16 settembre 2021, inc. 12.2020.138, consid. 5.1).

In

concreto, tenuto conto dei riscontri processuali, e in particolare della

relativa corta durata del rapporto d'impiego (33 mesi), dei due avvertimenti

che (seppure senza rapporto con il comportamento incriminato)

sono stati pronunciati in questo esiguo arco di tempo e della concolpa non

irrilevante del lavoratore (che ha rifiutato di dare seguito a un ordine

legittimo del principale, per di più davanti agli altri collaboratori) nel

licenziamento, ma senza trascurare con ciò gli effetti economici del medesimo

(che hanno costretto l'interessato, già al beneficio di un salario modesto, a

rivolgersi alla disoccupazione, prima di ritrovare una nuova non meglio

precisata occupazione nella primavera del 2021 [verbale 8 febbraio 2021 pag. 1

e memoriale conclusivo, pag. 15]), si giustifica di riconoscergli un'indennità

pari a una mensilità di stipendio. L'indennità prevista dall'art. 337c

cpv. 3 CO non è soggetta a prelievi di contributi delle assicurazioni sociali,

vista la sua natura particolare. L'importo lordo va pertanto versato

integralmente all'attore senza deduzioni sociali (v. II CCA del 31 maggio 2021,

inc. 12.2020.123, consid. 17.2). Nulla muta – sotto il profilo dell'art. 58

cpv. 1 CPC – che l'appellante ne abbia chiesto invece la deduzione, visto che

comunque nel complesso egli ottiene assai meno di quanto richiede. Si

giustifica inoltre, una volta di più, di calcolare l'indennità in base allo

stipendio medio (oscillante) degli ultimi 12 mesi (Donatiello, op. cit., n. 17 ad art. 337c CO

con riferimenti) che ammonta a fr. 3'728.- mensili (arrotondati; doc. G3 e G4).

Al riguardo l'appello va dunque accolto in tale misura oltre agli interessi del

5% dal 1° aprile 2019.

9.

Se

ne conclude che l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata deve

essere riformata nel senso di quanto esposto ai consid. 8.1 e 8.2. Le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate su un valore litigioso di fr. 33'451.25

(determinante anche per

un

eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli oneri processuali, stabiliti sulla base

degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'000.- e sono posti per il 44% a

carico della convenuta e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 400.- per ripetibili ridotte.

10.

L'odierno

giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili di prima sede (ma non

delle spese che il Pretore non ha inspiegabilmente fissato). Tenuto conto del vicendevole

grado di soccombenza (43% della convenuta, 57% dell'attore), quest'ultimo

verserà alla controparte fr. 600.- per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. L’appello

3 ottobre 2022 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 9 settembre 2022 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è

così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza:

a) AO 1 è

condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 10'370.-, già al netto delle

deduzioni dei premi dovuti alle assicurazioni sociali (salvo i premi LPP) che

saranno pagati in aggiunta dalla datrice di lavoro, e di fr. 765.25, oltre

interessi al 5% dal 1° aprile 2019, a titolo di salario dovuto secondo l'art.

337c cpv. 1 CO.

b) AO 1

è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 3'728.- oltre interessi del 5%

dal 1° aprile 2019 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art.

337c cpv. 3 CO).

c) È accertato che AO 1 corrisponderà a AP 1 l'importo di fr. 2'890.-,

dedotti gli usuali oneri sociali, se il diritto di compera di cui al DG

4857/14.03.2019 annotato sul fondo part. __________ RFD di __________ verrà

esercitato (invariato).

3. Non si prelevano tasse

e spese di giustizia, mentre l'attore rifonderà alla convenuta fr. 600.- per

ripetibili ridotte.

II. Le

spese processuali d’appello, di fr. 3’000.-, sono poste per il 56% a carico dell’appellante

e per il 44% a carico dell’appellata cui l'appellante rifonderà fr. 400.- per

ripetibili ridotte di seconda sede.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).