12.2022.143
Assistenza giudiziaria, gratuito patrocinio
18 ottobre 2022Italiano8 min
titolo di salario durante il termine ordinario di disdetta, di fr. 23'124.- (dedotti
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2022.143
Lugano
18 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice delegato,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2019.269 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 24 dicembre 2019 da
IS
1
patrocinato dall' PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall' PA 2
con cui l’attore ha chiesto,
previa concessione del gratuito patrocinio, la condanna della controparte
al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a
titolo di salario durante il termine ordinario di disdetta, di fr. 23'124.- (dedotti
gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato, di fr. 3'100.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a
titolo di provvigione per la vendita di un immobile a __________ e di fr.
2'890.- (dedotti gli oneri sociali) in relazione a una compravendita sul fondo
n. __________ RFD di __________ purché il diritto di compera (DG
4857/14.03.2019), già annotato, fosse esercitato;
domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore, accordato il gratuito patrocinio,
ha parzialmente accolto con sentenza del 9 settembre 2022 nel senso che ha
accertato che la CO 1 dovrà corrispondere a IS 1 fr. 2'890.-, dedotti gli
usuali oneri sociali, sempre che il diritto di compera di cui al DG
4857/14.3.2019 annotato sul fondo part. __________ RFD __________ verrà
esercitato;
appellante
l'attore che con atto di appello del 3 ottobre 2022 (inc. 12.2022.142) postula
la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta anche al
pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a titolo
di salario durante il termine ordinario di disdetta e di fr. 21'124.- (dedotti
gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato;
e ora sull'istanza
di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d'appello presentata dall'attore
contestualmente all'appello;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 1° luglio 2016 IS
1 ha stipulato un contratto di lavoro con la CO 1 che prevedeva una
retribuzione di base di fr. 1'500.- mensili oltre a varie forme d'incentivi,
dal 6 marzo 2019 sostituite da un unico incentivo pari al 20% della provvigione
venditore (listing agent) maturata in caso di perfezionamento
dell'intermediazione, ovvero con l'iscrizione della compravendita nel registro
fondiario;
che in esito a una
lite verificatasi all'inizio di aprile 2019, durante la quale IS 1 si è segnatamente
rifiutato di fornire al titolare della CO 1 (V__________ N__________) i dati di
alcuni clienti che intendevano affidare la vendita di un immobile a __________,
la datrice di lavoro ha pronunciato il licenziamento immediato;
che, decaduto
infruttuoso il tentativo di conciliazione (inc. CM.2019.474), con petizione 24
dicembre 2019 IS 1 ha convenuto la CO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenerne – previa ammissione al gratuito patrocinio – la
condanna al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri
sociali) oltre interessi del 5% dal 3 aprile 2019 a titolo di salario durante
il termine ordinario di disdetta, di fr. 23'124.- (dedotti gli oneri sociali)
oltre interessi del 5% dal 3 aprile 2019 a titolo di indennità per licenziamento
Considerandi
ingiustificato, di fr. 3'100.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del
5% dal 30 settembre 2017 a titolo di provvigione per la vendita di un immobile
a __________ e di
fr. 2'890.- (dedotti gli oneri sociali) in relazione a una compravendita sul
fondo n. __________ RFD di __________ purché il diritto di compera (DG
4857/14.03.2019), già annotato, fosse esercitato;
che la
convenuta si è opposta alla petizione;
che
esperita l'istruttoria e raccolte le conclusioni delle parti in cui l'attore ha
adeguato a fr. 21'124.- (dedotti gli oneri sociali) l'indennità per licenziamento
ingiustificato, il Pretore con sentenza 9 settembre 2022 ha parzialmente
accolto la petizione nel senso che ha accertato che la convenuta dovrà
corrispondere all'attore fr. 2'890.- (dedotti gli oneri sociali) a condizione
che il diritto di compera di cui al DG 4857/14.03.2019 annotato sul fondo part.
__________ RFD di __________ sarà esercitato, rinunciando per il resto a
prelevare spese processuali e obbligando l'attore a rifondere alla convenuta
fr. 3'900.- per ripetibili ridotte;
che l'attore,
contestualmente all'appello 3 ottobre 2022 (inc. 12.2022.142) con cui chiede
che gli siano riconosciute anche un'indennità di fr. 12'327.25
(dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019 per il salario
durante il termine ordinario di disdetta e una di fr. 21'124.- (dedotti gli
oneri sociali) oltre interessi del 5% dalla medesima data per licenziamento
ingiustificato, postula di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche
nella procedura di secondo grado;
che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia
alle due condizioni cumulative di cui all'art. 117 CPC, ovvero chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b);
che, per
quanto attiene alla prima condizione (indigenza), l'istante deve esporre la sua
situazione di reddito e di sostanza (art. 119 cpv. 2 CPC) e deve rendere
verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza
intaccare il fabbisogno suo e della famiglia (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con riferimenti);
che giusta l'art. 119 cpv. 3 CPC il
giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria;
che pur vigendo il principio inquisitorio
limitato spetta all'istante presentare – per quanto possibile e spontaneamente
– la propria situazione finanziaria sostanziando in particolare l'entità delle
proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese, pena il rigetto
della domanda (II CCA 13 settembre 2019, inc. 12.2019.129);
che non vi è per contro un obbligo per il
giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio
per rimediare a un'istanza incompleta o poco chiara, la figura dell'interpello
(art. 56 CPC) come anche l'obbligo d'informazione dell'art. 97 CPC non essendo
destinati a sopperire a negligenze processuali delle parti (recentemente: STF
4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2 e 5A_1012/2020 del 3 marzo 2021
consid. 3.2.3 con rinvii), in particolare a facilitare il lavoro dell'avvocato
che patrocina il richiedente, mediante una supervisione critica del giudice (Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 19 ad art.
119; Colombini in: CPC, Petit
commentaire, Basilea 2021, n. 8 ad
art. 119);
che una domanda formulata con l'ausilio di
un legale ma sprovvista di motivazione e di documentazione deve essere quindi respinta
senza ulteriori formalità (da ultimo: STF 5A_1045/2021 del 18 agosto 2022
consid. 3.1);
che in concreto la richiesta di gratuito
patrocinio formulata da IS 1 con l'assistenza del proprio legale
contestualmente all'appello manca di ogni motivazione e documentazione e va
così respinta senza indugio;
che neppure
la circostanza – per altro nemmeno adombrata dall'appellante a sostegno della propria
richiesta – che egli sia stato posto al beneficio del gratuito patrocinio in
prima sede sarebbe del resto suscettibile di modificare l'esito dell'odierna decisione
(sull'insufficienza, comunque sia, di un eventuale rinvio alla decisione di
gratuito patrocinio in prima istanza cfr. STF 5A_502/2017 del 15 agosto 2017
consid. 3.2), ancor meno ove si consideri che la documentazione prodotta in
prima sede si riferiva a una situazione antecedente al 3 aprile 2020 (data del
decreto pretorile sull'assistenza giudiziaria) che appare ormai, a prima vista,
ampiamente superata, in particolare per quel che è delle entrate
dall'assicurazione contro la disoccupazione (v.doc. T2 nell'inc. SO.2019.6384);
che in
condizioni del genere la domanda di gratuito patrocinio dev'essere respinta per
manifesto difetto dei presupposti dell'art. 117 lett. a CPC, il che rende
superfluo l'esame della seconda condizione (probabilità di successo
dell'appello: art. 117 lett. b CPC);
che
nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di
regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC) né assegnate
ripetibili alla controparte la quale non è stata sentita (art. 119 cpv. 3 CPC);
che una volta passata in giudicato la presente
decisione, all'appellante, nell’ambito dell’inc. n. 12.2022.142, sarà fissato il
termine per versare l’anticipo delle spese presumibili di fr. 2'500.- (calcolato
sulla base del valore ancora litigioso di fr. 33'451.25);
che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come è
quello emesso in materia di gratuito patrocinio, segue la via dell'azione
principale (STF 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1);
che la presente decisione viene presa dalla Camera
nella composizione di un giudice unico in applicazione dell'art. 48b lett. b n.
3.
LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 e 119
CPC,
decide:
1. L'istanza
di ammissione al gratuito patrocinio 3 ottobre 2022 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano spese processuali, né si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice delegato La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).