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Decisione

12.2022.143

Assistenza giudiziaria, gratuito patrocinio

18 ottobre 2022Italiano8 min

titolo di salario durante il termine ordinario di disdetta, di fr. 23'124.- (dedotti

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2022.143

Lugano

18 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice delegato,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa – inc. n. OR.2019.269 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 24 dicembre 2019 da

IS

1

patrocinato dall' PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall' PA 2

con cui l’attore ha chiesto,

previa concessione del gratuito patrocinio, la condanna della controparte

al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a

titolo di salario durante il termine ordinario di disdetta, di fr. 23'124.- (dedotti

gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato, di fr. 3'100.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a

titolo di provvigione per la vendita di un immobile a __________ e di fr.

2'890.- (dedotti gli oneri sociali) in relazione a una compravendita sul fondo

n. __________ RFD di __________ purché il diritto di compera (DG

4857/14.03.2019), già annotato, fosse esercitato;

domande

avversate dalla convenuta e che il Pretore, accordato il gratuito patrocinio,

ha parzialmente accolto con sentenza del 9 settembre 2022 nel senso che ha

accertato che la CO 1 dovrà corrispondere a IS 1 fr. 2'890.-, dedotti gli

usuali oneri sociali, sempre che il diritto di compera di cui al DG

4857/14.3.2019 annotato sul fondo part. __________ RFD __________ verrà

esercitato;

appellante

l'attore che con atto di appello del 3 ottobre 2022 (inc. 12.2022.142) postula

la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta anche al

pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi a titolo

di salario durante il termine ordinario di disdetta e di fr. 21'124.- (dedotti

gli oneri sociali) oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato;

e ora sull'istanza

di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura d'appello presentata dall'attore

contestualmente all'appello;

letti ed esaminati

gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 1° luglio 2016 IS

1 ha stipulato un contratto di lavoro con la CO 1 che prevedeva una

retribuzione di base di fr. 1'500.- mensili oltre a varie forme d'incentivi,

dal 6 marzo 2019 sostituite da un unico incentivo pari al 20% della provvigione

venditore (listing agent) maturata in caso di perfezionamento

dell'intermediazione, ovvero con l'iscrizione della compravendita nel registro

fondiario;

che in esito a una

lite verificatasi all'inizio di aprile 2019, durante la quale IS 1 si è segnatamente

rifiutato di fornire al titolare della CO 1 (V__________ N__________) i dati di

alcuni clienti che intendevano affidare la vendita di un immobile a __________,

la datrice di lavoro ha pronunciato il licenziamento immediato;

che, decaduto

infruttuoso il tentativo di conciliazione (inc. CM.2019.474), con petizione 24

dicembre 2019 IS 1 ha convenuto la CO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, per ottenerne – previa ammissione al gratuito patrocinio – la

condanna al pagamento di fr. 12'327.25 (dedotti gli oneri

sociali) oltre interessi del 5% dal 3 aprile 2019 a titolo di salario durante

il termine ordinario di disdetta, di fr. 23'124.- (dedotti gli oneri sociali)

oltre interessi del 5% dal 3 aprile 2019 a titolo di indennità per licenziamento

Considerandi

ingiustificato, di fr. 3'100.- (dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del

5% dal 30 settembre 2017 a titolo di provvigione per la vendita di un immobile

a __________ e di

fr. 2'890.- (dedotti gli oneri sociali) in relazione a una compravendita sul

fondo n. __________ RFD di __________ purché il diritto di compera (DG

4857/14.03.2019), già annotato, fosse esercitato;

che la

convenuta si è opposta alla petizione;

che

esperita l'istruttoria e raccolte le conclusioni delle parti in cui l'attore ha

adeguato a fr. 21'124.- (dedotti gli oneri sociali) l'indennità per licenziamento

ingiustificato, il Pretore con sentenza 9 settembre 2022 ha parzialmente

accolto la petizione nel senso che ha accertato che la convenuta dovrà

corrispondere all'attore fr. 2'890.- (dedotti gli oneri sociali) a condizione

che il diritto di compera di cui al DG 4857/14.03.2019 annotato sul fondo part.

__________ RFD di __________ sarà esercitato, rinunciando per il resto a

prelevare spese processuali e obbligando l'attore a rifondere alla convenuta

fr. 3'900.- per ripetibili ridotte;

che l'attore,

contestualmente all'appello 3 ottobre 2022 (inc. 12.2022.142) con cui chiede

che gli siano riconosciute anche un'indennità di fr. 12'327.25

(dedotti gli oneri sociali) oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019 per il salario

durante il termine ordinario di disdetta e una di fr. 21'124.- (dedotti gli

oneri sociali) oltre interessi del 5% dalla medesima data per licenziamento

ingiustificato, postula di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche

nella procedura di secondo grado;

che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia

alle due condizioni cumulative di cui all'art. 117 CPC, ovvero chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b);

che, per

quanto attiene alla prima condizione (indigenza), l'istante deve esporre la sua

situazione di reddito e di sostanza (art. 119 cpv. 2 CPC) e deve rendere

verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza

intaccare il fabbisogno suo e della famiglia (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con riferimenti);

che giusta l'art. 119 cpv. 3 CPC il

giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria;

che pur vigendo il principio inquisitorio

limitato spetta all'istante presentare – per quanto possibile e spontaneamente

– la propria situazione finanziaria sostanziando in particolare l'entità delle

proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese, pena il rigetto

della domanda (II CCA 13 settembre 2019, inc. 12.2019.129);

che non vi è per contro un obbligo per il

giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio

per rimediare a un'istanza incompleta o poco chiara, la figura dell'interpello

(art. 56 CPC) come anche l'obbligo d'informazione dell'art. 97 CPC non essendo

destinati a sopperire a negligenze processuali delle parti (recentemente: STF

4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2 e 5A_1012/2020 del 3 marzo 2021

consid. 3.2.3 con rinvii), in particolare a facilitare il lavoro dell'avvocato

che patrocina il richiedente, mediante una supervisione critica del giudice (Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 19 ad art.

119; Colombini in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021, n. 8 ad

art. 119);

che una domanda formulata con l'ausilio di

un legale ma sprovvista di motivazione e di documentazione deve essere quindi respinta

senza ulteriori formalità (da ultimo: STF 5A_1045/2021 del 18 agosto 2022

consid. 3.1);

che in concreto la richiesta di gratuito

patrocinio formulata da IS 1 con l'assistenza del proprio legale

contestualmente all'appello manca di ogni motivazione e documentazione e va

così respinta senza indugio;

che neppure

la circostanza – per altro nemmeno adombrata dall'appellante a sostegno della propria

richiesta – che egli sia stato posto al beneficio del gratuito patrocinio in

prima sede sarebbe del resto suscettibile di modificare l'esito dell'odierna decisione

(sull'insufficienza, comunque sia, di un eventuale rinvio alla decisione di

gratuito patrocinio in prima istanza cfr. STF 5A_502/2017 del 15 agosto 2017

consid. 3.2), ancor meno ove si consideri che la documentazione prodotta in

prima sede si riferiva a una situazione antecedente al 3 aprile 2020 (data del

decreto pretorile sull'assistenza giudiziaria) che appare ormai, a prima vista,

ampiamente superata, in particolare per quel che è delle entrate

dall'assicurazione contro la disoccupazione (v.doc. T2 nell'inc. SO.2019.6384);

che in

condizioni del genere la domanda di gratuito patrocinio dev'essere respinta per

manifesto difetto dei presupposti dell'art. 117 lett. a CPC, il che rende

superfluo l'esame della seconda condizione (probabilità di successo

dell'appello: art. 117 lett. b CPC);

che

nella procedura per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di

regola prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC) né assegnate

ripetibili alla controparte la quale non è stata sentita (art. 119 cpv. 3 CPC);

che una volta passata in giudicato la presente

decisione, all'appellante, nell’ambito dell’inc. n. 12.2022.142, sarà fissato il

termine per versare l’anticipo delle spese presumibili di fr. 2'500.- (calcolato

sulla base del valore ancora litigioso di fr. 33'451.25);

che l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come è

quello emesso in materia di gratuito patrocinio, segue la via dell'azione

principale (STF 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1);

che la presente decisione viene presa dalla Camera

nella composizione di un giudice unico in applicazione dell'art. 48b lett. b n.

3.

LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 e 119

CPC,

decide:

1. L'istanza

di ammissione al gratuito patrocinio 3 ottobre 2022 di IS 1 è respinta.

2. Non si prelevano spese processuali, né si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice delegato La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).