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Decisione

12.2022.144

Responsabilità del proprietario di fondi - franamento di un terreno a seguito di lavori di edificazione

2 febbraio 2023Italiano21 min

il diritto a ottenere dalla controparte ulteriori fr. 5'500.- quale partecipazione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.144

Lugano

2 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.248 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 11 dicembre 2018 da

AO

1

rappr. dall’ PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della controparte al pagamento di complessivi

fr. 221'406.60, poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 168'919.95, oltre

interessi, a titolo di risarcimento danni,

domanda a cui si è opposto

il convenuto il quale, in via riconvenzionale, ha fatto valere a sua volta una

pretesa di fr. 51'049.59 quale risarcimento danni,

pretese su cui ha statuito

il Pretore con decisione del 1° settembre 2022 accogliendo la petizione

limitatamente all’importo di fr. 115'792.65 e respingendo integralmente la

domanda riconvenzionale,

appellante il convenuto

con atto di appello del 5 ottobre 2022 con cui postula la riforma del querelato

giudizio e chiede, in via principale, di respingere la petizione e accogliere

la domanda riconvenzionale, in via subordinata, previa assunzione di una

perizia giudiziaria, di respingere la petizione e accogliere la domanda

riconvenzionale e in via ancora più subordinata, di rinviare la causa al

Pretore con ordine di procedere all’assunzione di una nuova perizia, protestate

tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con

risposta del 1° dicembre 2022 postula la reiezione dell’appello e la conferma

del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. AO 1 è proprietario del mapp. n. __________

RFD di __________ (doc. B) sul quale sorge un’abitazione che confina a valle

con il fondo part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di AP 1 (doc.

C). La zona interessata è caratterizzata da una forte pendenza.

Nel corso del 2014 AP

1 ha fatto eseguire dei lavori di edificazione sul proprio fondo a opera

dell’impresa E__________ Sagl, nel frattempo fallita. Durante la seconda

settimana di luglio 2014, si è verificato un cedimento del terreno del mappale

n. __________ RFD di __________ in corrispondenza del confine con il mappale __________

RFD di __________, con danni al muro di sostegno e all’abitazione di AO 1.

Ne sono seguiti dei contatti tra

le parti coinvolte che non hanno però permesso di trovare un’intesa in merito

al risarcimento dei danni.

In

data 4 dicembre 2015 AO 1 ha chiesto l’assunzione di una prova peritale a

titolo cautelare ex art. 158 CPC (inc. CA.2015.571). Quale perito giudiziario è

stato nominato l’ing. G__________ P__________ il quale ha allestito il referto

di data 5 luglio 2016.

2. Previo tentativo di conciliazione (inc.

CM.2018.439), in data 11 dicembre 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione alla

Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo

complessivo di fr. 221'406.60, oltre interessi, di cui

fr. 88'695.- quale costo per il ripristino del terreno danneggiato,

fr. 96'000.- per la mancata riscossione di due anni di locazione e

fr. 31’7661.60 per ulteriori costi direttamente connessi al sinistro.

In

breve, a sostegno della propria richiesta AO 1 ha affermato che la controparte

aveva dato avvio ai lavori di edificazione sul proprio fondo senza tenere conto

della stabilità del medesimo, senza sufficienti misure di rinforzo e in

violazione delle più elementari regole dell’arte edilizia con conseguente

cedimento del terreno, causa poi dei danni al muro di sostegno e all’abitazione

ubicata sul mapp. 825 RFD di __________ (doc. D e F). Egli ha posto l’accento

sul fatto che la situazione era stata subito accertata dall’ing. E__________ L__________

e dal geometra revisore dello Studio d’ingegneria __________ Sagl (docc. F e G)

che avevano constatato il movimento del terreno e attribuito la responsabilità per

l’accaduto all’impresa E__________ Sagl, nel frattempo fallita. Responsabilità

confermata anche dall’esito della perizia dell’ing. G__________ P__________. A

mente dell’attore, dal referto emergerebbe chiaramente che i danni arrecati al

fondo __________ RFD di __________ e ai manufatti ivi collocati erano stati

causati dallo scavo, ragion per cui egli ha preteso dal convenuto, nella sua

veste di proprietario del fondo part. __________ RFD di __________, il rimborso

dei danni patiti sulla base degli art. 679 e 685 CC

In sede di risposta con domanda

riconvenzionale AP 1 si è opposto alla petizione e ha postulato la condanna della

controparte al pagamento di fr. 51'049.59, oltre ad interessi, a titolo di

risarcimento danni. In sintesi, egli ha contestato che lo scavo eseguito per

l’edificazione della sua casa sia stato realizzato senza le necessarie misure

di sicurezza, destabilizzando il terreno, ha negato il valore probatorio della

documentazione prodotta dall’attore, ha relativizzato la portata della perizia giudiziaria

- a suo dire approssimativa - e ha invocato la prescrizione ex art. 60 CO di

diverse poste. Egli ha inoltre contestato nello specifico l’esistenza di un nesso

di causalità tra i danni lamentati da controparte e i lavori posti in atto sul

suo fondo. A detta dello stesso, la causa dei danni sarebbe da ricondurre a

cedimenti naturali e progressivi del fondo dell’attore, a una scarsa manutenzione

dello stesso così come a un inopportuno e inefficace sistema di drenaggio delle

acque del sottosuolo.

AP

1 ha sostenuto altresì che proprio la mancanza di un valido ed efficace sistema

di drenaggio sarebbe all’origine di gravi danni manifestatisi sul mapp. __________

RFD di __________ di sua proprietà (doc. 7), i cui interventi di riparazione

sono costati

fr.

51'049.59, importo di cui egli ha chiesto la rifusione in via riconvenzionale.

Con replica e risposta riconvenzionale,

l’attore ha ribadito la propria posizione e posto l’accento sulle risultanze

peritali che confermavano la sussistenza di un nesso di causalità tra i lavori

di scavo e il cedimento del terreno e i relativi danni materiali alla sua

proprietà; la presenza di acqua non avrebbe di contro modificato la dinamica

dei danni. Egli si è altresì opposto alla domanda riconvenzionale sottolineando

che il perito giudiziario aveva escluso qualsiasi altra causa all’infuori dello

scavo, quale causa del cedimento del mapp. __________ RFD di __________.

In sede di duplica e replica riconvenzionale AP

1 ha ribadito le sue contestazioni, le sue pretese e la sua posizione

riconvenzionale. L’attore non ha presentato una duplica riconvenzionale.

Esperita l’istruttoria,

le parti hanno rinunciato all’udienza finale presentando dei memoriali

conclusivi. In quella sede l’attore, alla luce della perizia giudiziaria allestita

dall’arch. P__________ M__________ e avente per oggetto la quantificazione del

danno dovuto alla mancata locazione dell’immobile, ha ridotto la propria pretesa

per il mancato guadagno da fr. 96'000.- a fr. 43'513.35. La sua richiesta

risarcitoria finale ammontava dunque a complessivi fr. 168'919.95, oltre

interessi.

3. Con

decisione del 1° settembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

e condannato AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di fr. 115'792.65; nel contempo

egli ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale.

Il giudice di prima

sede, dopo aver ripercorso i fatti e ricordato le norme applicabili alla

fattispecie, si è chinato sulla questione a sapere se vi fosse un nesso causale

tra i lavori eseguiti sul mapp. __________ RFD di __________ e i danni

manifestatisi sul mapp. __________ RFD di __________, rispondendo per

l’affermativa. Egli ha ritenuto che le risultanze istruttorie non lasciassero

dubbi al riguardo. Sulla base del referto peritale dell’ing. G__________ P__________

egli ha quindi quantificato i costi per l’eliminazione dei danni in fr. 88'695.-,

così come richiesto dall’attore. Il Pretore è poi passato all’analisi delle

altre poste di danno fatte valere da AO 1 riconoscendo allo stesso l’importo di

complessivi fr. 8'987.75 per i costi connessi agli interventi dell’ing. E__________

L__________, dello Studio d’ingegneria __________ e dell’impresa U__________

SA. Egli ha posto altresì a carico del convenuto i costi della perizia giudiziaria

e le spese delle procedure esecutive anticipati dall’attore. In relazione alle

spese legali preprocessuali il giudice di prima sede ha riconosciuto all’attore

Fatti

il diritto a ottenere dalla controparte ulteriori fr. 5'500.- quale partecipazione

ai costi legali. La tesi difensiva secondo cui queste poste di danno sarebbero

prescritte è stata considerata infondata dal primo giudice. Questi ha quindi respinto

la pretesa attorea relativa all’asserita mancata locazione dell’immobile giudicando

non provata né l’intenzione né la concreta possibilità di locare lo stabile nel

periodo in esame. In definitiva, il Pretore ha quindi riconosciuto a AO 1 un

risarcimento complessivo pari a fr. 115'792.65.

Da ultimo, il giudice ha

analizzato la pretesa di fr. 51'049.59 fatta valere in via riconvenzionale da AP

1; pretesa che ha respinto ritenendo non provato che gli interventi eseguiti

sul mapp. __________ RFD di __________ fossero riconducibili al deflusso di

acque sotterranee dalla part. __________ RFD di __________ e alla scarsa manutenzione

di questo fondo.

4. Con l’appello

che qui ci occupa, avversato con risposta del 1° dicembre 2022 da AO 1, AP 1 rimprovera,

in sostanza, al giudice di prima sede di aver respinto i quesiti peritali da

lui formulati in data 27 novembre 2020 e che - a suo dire - avrebbero permesso

di accertare che la causa dello smottamento era o poteva essere stato

l’accumulo di acqua nel sottosuolo non correttamente evacuata; in tal modo il

Pretore gli avrebbe impedito di portare la prova della propria tesi riguardo

alla sussistenza di altre cause del cedimento del terreno oltre allo scavo

attuato sul proprio fondo.

A prescindere dalla

risposta ai predetti quesiti peritali, l’appellante sostiene inoltre che la

perizia dell’ing. G__________ P__________ non permetterebbe di dimostrare la

sussistenza di un nesso causale adeguato tra i lavori di scavo e i danni fatti

valere perché il perito non avrebbe considerato i danni preesistenti al muro di

sostegno che sarebbero dovuti al deflusso di acque di sottosuolo e alla scarsa

manutenzione e inadeguatezza del sistema di deflusso delle stesse. Detto

referto si rivelerebbe pertanto impreciso e di scarsa portata probatoria.

L’appellante chiede

pertanto la riforma del querelato giudizio con reiezione della petizione e

accoglimento della domanda riconvenzionale, in via subordinata, il medesimo esito

previo allestimento da parte di questa Camera di una perizia giudiziaria per

rispondere ai quesiti formulati dalla parte convenuta e respinti dal Pretore, e

in via ancora più subordinata, il rinvio della causa al giudice di prima sede

con ordine di procedere all’esperimento di predetta perizia.

5. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

6.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.

L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al

giudizio di prima istanza ma si limita ad esporre - in maniera invero piuttosto

confusa - una propria lettura dei fatti senza debitamente approfondire e

comprovare le tematiche sollevate.

Problematica

che concerne, tra l’altro, l’asserita (ma non puntualmente argomentata) imprecisione

della perizia allestita dall’ing. G__________ P__________ e la pretesa assenza

di prove in merito al nesso causale tra scavo e danni. Manca pure qualsiasi

contestazione appellatoria sulle singole poste di danno ammesse dal Pretore. Inoltre,

in relazione alla domanda riconvenzionale, l’appellante si limita a chiederne

l’accoglimento nel petitum senza però minimamente esporre le ragioni per

cui su questo punto la decisione pretorile sarebbe censurabile.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

7.

Il Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme e i

principi attinenti alla fattispecie. A questo stadio del procedimento è

nondimeno utile ricordare che le pretese fondate sull'art. 679 CC

- norma generale in materia di responsabilità del proprietario di fondi - non

sono subordinate alla colpa del proprietario all'origine della lesione. Gli

art. 679, 684 e segg. CC istituiscono in effetti una responsabilità causale o

oggettiva. Una responsabilità fondata sull'art. 685 cpv. 1 CC presuppone dunque

l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'eccesso nell'utilizzazione del

fondo e la violazione dei diritti del vicino. Le regole ordinarie sulla

causalità, naturale e adeguata, trovano applicazione (DTF 119 Ib 334 consid.

3c). Esiste causalità adeguata quando l'atto considerato era idoneo, secondo la

comune esperienza e l'andamento generale delle cose, a cagionare o a favorire

l'evento verificatosi (DTF 129 II 312 consid. 3.3). Per procedere a un simile

apprezzamento della probabilità, il giudice si mette in regola generale al

posto di un terzo neutrale. Comunque, per permettere di determinare il ruolo di

fenomeni naturali complessi, è necessario chiedere il parere di un esperto (DTF

119 Ib 334 consid. 5b). Non è necessario che l'atto considerato costituisca la

causa unica e immediata del risultato; basta che possa provocare o favorire, in

modo generale, conseguenze di tal genere (DTF 115 IV 100 consid. 2b).

8. Come accennato

poc’anzi AP 1 rimprovera al Pretore di non aver ammesso i quesiti peritali

formulati in data 27 novembre 2020 ritenendo - a dire dell’appellante erroneamente

- che gli stessi esulassero dal tema per il quale erano state richieste e

notificate le perizie e che vertessero su documentazione non prodotta,

rispettivamente non richiamata agli atti.

8.1. Preliminarmente,

per chiarezza, è utile ricordare che in occasione delle prime arringhe AP 1

aveva chiesto l’esperimento di una perizia vertente “sulle cause dei danni,

sulla loro preesistenza rispetto all’inizio dei lavori di scavo (…) nonché

sulla loro entità (…)”, perizia che “permetterà di dimostrare

l’estraneità del convenuto AP 1 in relazione ai danni asseritamente sofferti

dall’attore” (verbale di udienza del 26 agosto 2019, elenco prove). Per sua

parte l’attore aveva chiesto l’esperimento di una perizia sul cedimento del

terreno, sulle relative cause e danni e l’ispezione oculare dei fondi in

discussione tramite un sopralluogo (cfr. verbale del 26 agosto 2019 cit.). L’assunzione

delle perizie è stata ammessa dal Pretore con ordinanza del 4 giugno 2020 con la

precisazione che le stesse avrebbero dovuto essere esperite previa ispezione

oculare dei fondi da parte del perito incaricato. Le parti hanno quindi

Considerandi

inoltrato i propri quesiti peritali. L’attore, tenuto conto del contenuto della

perizia dell’ing. P__________, ha rinunciato a presentare quesiti sul tema del

cedimento del terreno limitando gli stessi alla problematica del danno patito;

quesiti che si sono poi concretizzati nella perizia allestita dall’arch. P__________

M__________.

Dal canto suo il

convenuto ha inoltrato delle domande peritali aventi per oggetto lo smaltimento

delle acque meteoritiche del mapp. __________ RFD di __________ con richiesta

al perito di verificare il catasto delle acque, la domanda di costruzione originaria

della particella attorea ed eventuali successive modifiche e relativi piani (cfr.

per i dettagli scritto del 26 novembre 2020); quesiti che - come poc’anzi indicato

- sono stati respinti dal Pretore. A ragione.

8.2

La decisione

pretorile si rivela infatti corretta. Come evidenziato dal giudice di prime

cure i quesiti formulati dalla parte convenuta fanno riferimento a

documentazione che non figura agli atti e per la quale la parte non ha mai richiesto

l’edizione né il richiamo, omissione che va ora a suo discapito. Diversamente

da quanto afferma in questa sede AP 1 col palese intento di supplire a questa

mancanza, l’“ispezione (..) oculare” ammessa dal Pretore con ordinanza del

4.

giugno 2020 è con ogni evidenza riferita al sopralluogo dei fondi mapp. __________

e __________ RFD di __________ - come richiesto dalla parte attrice (cfr.

verbale del 26 agosto 2019 cit.) - e non si estende ad atti la cui assunzione

avrebbe dovuto essere postulata nelle forme di rito attraverso una richiesta di

edizione di documenti da terzi o un richiamo di documenti. A non averne dubbio,

l’ispezione prevista dagli art. 181 seg. CPC non può essere intesa quale mezzo

sostitutivo di predetti istituti che derivano dall’obbligo di cooperazione

sancito dagli art. 160 segg. CPC. Ammettere la facoltà del perito di assumere

agli atti i documenti menzionati da AP 1 nei quesiti, costituirebbe un chiaro aggiramento

del principio di diligenza processuale incombente alle parti e, in concreto,

un’inammissibile sanatoria della negligenza commessa dal convenuto. Per le

medesime ragioni il richiamo all’art. 186 CPC non può essere accolto.

A questo vada aggiunto

che al perito è stato chiesto di esprimersi - unicamente - sul sistema di

smaltimento delle acque meteoritiche del mapp. __________ RFD di __________, in

particolare sulla sua conformità rispetto al catasto delle acque, alla licenza

di costruzione e alle norme applicabili in materia, sulla sua effettiva

funzionalità e sulla sua adeguatezza e idoneità rispetto alla composizione e conformazione

del terreno e al deflusso delle stesse acque. Desta stupore - alla luce della

tesi difensiva – la constatazione che nessuno dei quesiti formulati dal

convenuto avesse per oggetto l’accertamento del nesso causale tra il predetto

sistema e sue eventuali carenze o disfunzioni e il cedimento del terreno in causa

e i relativi danni, aspetto che - di contro - avrebbe dovuto rivestire un ruolo

centrale.

In definitiva, si deve

constatare che non solo le domande formulate dal convenuto presuppongono

l’esame di documenti non agli atti - ciò che è proceduralmente inammissibile - ma

che la risposta alle stesse non è neppure determinante per stabilire le cause

del danno, non essendo stato chiesto nulla al perito in merito al nesso causale

tra eventuali carenze del sistema di smaltimento delle acque e il cedimento del

fondo. In assenza di un quesito specifico al riguardo, non è come già detto

possibile concludere alcunché riguardo alle cause del cedimento del terreno e

del relativo danno come invece preteso dall’appellante. Dal momento che i

quesiti in discussione sorvolano completamente sulla questione (centrale) del

nesso causale, in concreto, non vi è neppure un interesse degno di protezione

all’assunzione della prova peritale richiesta da AP 1; ai fini del giudizio una

perizia idrologica fine a sé stessa sul sistema di smaltimento delle acque del mapp.

__________ RFD di __________ è priva di qualsiasi utilità.

Alla luce di quanto precede,

la decisione pretorile di respingere i quesiti formulati dal convenuto in

quanto non pertinenti non può che essere giudicata corretta mentre che le relative

censure appellatorie si rivelano palesemente infondate.

9.

L’appellante

prosegue negando la sussistenza di prove a sostegno del nesso causale tra i

lavori di scavo e il cedimento del terreno e rimprovera al Pretore di non aver

considerato determinate risultanze che, a prescindere dall’accoglimento dei

precitati quesiti peritali, avrebbero comunque dovuto indurlo a respingere la

petizione.

Anche questa critica

non può essere condivisa. Pur volendo fare astrazione dalla sua inammissibilità

- determinata dall’assenza di un puntuale e motivato confronto con le

argomentazioni pretorili (consid. 6) - la censura si rivela infondata pure nel

merito. Contrariamente a quanto asserisce l’appellante, la prova del nesso

causale emerge in maniera chiara dalla perizia dell’ing. G__________ P__________.

Il perito, dopo aver elencato nel dettaglio (con l’ausilio di tabelle,

planimetrie e fotografie) tutti i danni rilevati, ha suddiviso gli stessi tra

danni preesistenti e danni causali al movimento del terreno. In relazione a

quest’ultimi egli ha spiegato in maniera chiara e inequivocabile che essi sono

stati causati dallo scavo eseguito sul mapp. __________ RFD di __________ al

piede del muro a confine con il confinante mapp. __________ e dallo scavo

generale per la costruzione dell’abitazione sul primo di questi due fondi (cfr.

perizia ing. P__________, pag. 10 a cui si rinvia). In relazione alle opere di

scavo il perito ha constatato una palese violazione delle Norme SIA e ha spiegato

che i lavori sono stati realizzati senza considerare la situazione di fatto dal

profilo della stabilità del terreno e senza sufficienti misure di rinforzo,

confermando, di fatto, il contenuto delle deposizioni rese dai tecnici

intervenuti per primi sul cantiere dopo il cedimento del terreno (cfr. per i

dettagli deposizione testimoniale del 27 ottobre 2020 di G__________ R__________,

pag. 5 seg. nonché deposizioni del 21 agosto 2020 di L__________ B__________,

pag. 2 seg. e di E__________ L__________, pag. 4, a cui si rinvia).

Contrariamente a quanto

sembra credere l’appellante, il contenuto delle deposizioni a cui egli rinvia

nel proprio allegato ricorsuale (appello, pag. 6 seg.) non è atto a minare la

forza probatoria di quanto accertato in sede peritale. Le audizioni in oggetto danno

infatti unicamente atto della presenza di acqua sul fondo - proveniente dal pluviale

rotto a seguito del cedimento e dalla gronda – ma nuovamente nulla dicono in

merito all’eventuale nesso di causalità tra le (pretese) carenze nello smaltimento

dell’acqua e il cedimento del fondo. Nesso che il perito nel proprio referto comunque

esclude. Al riguardo egli ha infatti indicato che “(…) Comunque lo scavo era

già instabile in assenza d’acqua. La ev. presenza d’acqua non modifica la

dinamica dei danni né le cause” (perizia, pag. 13).

Diversamente da quanto

sostiene l’appellante, in fase istruttoria non sono emersi elementi che

permettano di concludere che il cedimento del terreno sia da ricondurre ad

altre cause se non allo scavo di cantiere operato sulla sua particella, così

come accertato dalla perizia dell’ing. P__________.

È utile inoltre chiarire

che il richiamo alla giurisprudenza federale (DTF 127 III 257 consid. 5)

operato dall’appellante si rivela, in concreto, inconferente e inapplicabile;

da un lato, in quanto non sussiste alcuna prova di cause alternative o di

concause dei danni fatti valere in questa sede, dall’altro in quanto - come già

illustrato e contrariamente a quanto da lui affermato - nella perizia questi

danni sono stati oggetto di minuziosa e dettagliata distinzione da quelli

preesistenti al cedimento (cfr. perizia cit., pag. 9 nonché allegato 3).

Alla luce delle

considerazioni poc’anzi esposte, accertato - come visto - il nesso di causalità

tra i lavori eseguiti sul fondo di AP 1 e i danni alla proprietà di AO 1,

risultando inoltre adempiute tutte le condizioni di cui agli art. 679 e 685 CC,

la sentenza impugnata non può che essere confermata.

Come già rilevato, si

può prescindere dall’entrare nel merito delle singole poste di danno, non

avendo le stesse fatto oggetto di contestazione in questa sede (consid. 6).

10.

Da

ultimo, pure la domanda riconvenzionale, di cui l’appellante postula

l’accoglimento nel petitum senza però minimamente esporre le ragioni per

cui su questo punto la decisione pretorile sarebbe censurabile, deve essere giudicata

inammissibile (consid. 6).

11.

Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere

respinto. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 115'792.65 seguono la soccombenza dell’appellante,

il quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il RTar,

decide:

1. L’appello 5 ottobre 2022 di AP 1, nella misura in cui

ricevibile, è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 9'000.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte

fr. 5’000.- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ,

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).