12.2022.144
Responsabilità del proprietario di fondi - franamento di un terreno a seguito di lavori di edificazione
2 febbraio 2023Italiano21 min
il diritto a ottenere dalla controparte ulteriori fr. 5'500.- quale partecipazione
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.144
Lugano
2 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.248 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 11 dicembre 2018 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di complessivi
fr. 221'406.60, poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 168'919.95, oltre
interessi, a titolo di risarcimento danni,
domanda a cui si è opposto
il convenuto il quale, in via riconvenzionale, ha fatto valere a sua volta una
pretesa di fr. 51'049.59 quale risarcimento danni,
pretese su cui ha statuito
il Pretore con decisione del 1° settembre 2022 accogliendo la petizione
limitatamente all’importo di fr. 115'792.65 e respingendo integralmente la
domanda riconvenzionale,
appellante il convenuto
con atto di appello del 5 ottobre 2022 con cui postula la riforma del querelato
giudizio e chiede, in via principale, di respingere la petizione e accogliere
la domanda riconvenzionale, in via subordinata, previa assunzione di una
perizia giudiziaria, di respingere la petizione e accogliere la domanda
riconvenzionale e in via ancora più subordinata, di rinviare la causa al
Pretore con ordine di procedere all’assunzione di una nuova perizia, protestate
tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 1° dicembre 2022 postula la reiezione dell’appello e la conferma
del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è proprietario del mapp. n. __________
RFD di __________ (doc. B) sul quale sorge un’abitazione che confina a valle
con il fondo part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di AP 1 (doc.
C). La zona interessata è caratterizzata da una forte pendenza.
Nel corso del 2014 AP
1 ha fatto eseguire dei lavori di edificazione sul proprio fondo a opera
dell’impresa E__________ Sagl, nel frattempo fallita. Durante la seconda
settimana di luglio 2014, si è verificato un cedimento del terreno del mappale
n. __________ RFD di __________ in corrispondenza del confine con il mappale __________
RFD di __________, con danni al muro di sostegno e all’abitazione di AO 1.
Ne sono seguiti dei contatti tra
le parti coinvolte che non hanno però permesso di trovare un’intesa in merito
al risarcimento dei danni.
In
data 4 dicembre 2015 AO 1 ha chiesto l’assunzione di una prova peritale a
titolo cautelare ex art. 158 CPC (inc. CA.2015.571). Quale perito giudiziario è
stato nominato l’ing. G__________ P__________ il quale ha allestito il referto
di data 5 luglio 2016.
2. Previo tentativo di conciliazione (inc.
CM.2018.439), in data 11 dicembre 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione alla
Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo
complessivo di fr. 221'406.60, oltre interessi, di cui
fr. 88'695.- quale costo per il ripristino del terreno danneggiato,
fr. 96'000.- per la mancata riscossione di due anni di locazione e
fr. 31’7661.60 per ulteriori costi direttamente connessi al sinistro.
In
breve, a sostegno della propria richiesta AO 1 ha affermato che la controparte
aveva dato avvio ai lavori di edificazione sul proprio fondo senza tenere conto
della stabilità del medesimo, senza sufficienti misure di rinforzo e in
violazione delle più elementari regole dell’arte edilizia con conseguente
cedimento del terreno, causa poi dei danni al muro di sostegno e all’abitazione
ubicata sul mapp. 825 RFD di __________ (doc. D e F). Egli ha posto l’accento
sul fatto che la situazione era stata subito accertata dall’ing. E__________ L__________
e dal geometra revisore dello Studio d’ingegneria __________ Sagl (docc. F e G)
che avevano constatato il movimento del terreno e attribuito la responsabilità per
l’accaduto all’impresa E__________ Sagl, nel frattempo fallita. Responsabilità
confermata anche dall’esito della perizia dell’ing. G__________ P__________. A
mente dell’attore, dal referto emergerebbe chiaramente che i danni arrecati al
fondo __________ RFD di __________ e ai manufatti ivi collocati erano stati
causati dallo scavo, ragion per cui egli ha preteso dal convenuto, nella sua
veste di proprietario del fondo part. __________ RFD di __________, il rimborso
dei danni patiti sulla base degli art. 679 e 685 CC
In sede di risposta con domanda
riconvenzionale AP 1 si è opposto alla petizione e ha postulato la condanna della
controparte al pagamento di fr. 51'049.59, oltre ad interessi, a titolo di
risarcimento danni. In sintesi, egli ha contestato che lo scavo eseguito per
l’edificazione della sua casa sia stato realizzato senza le necessarie misure
di sicurezza, destabilizzando il terreno, ha negato il valore probatorio della
documentazione prodotta dall’attore, ha relativizzato la portata della perizia giudiziaria
- a suo dire approssimativa - e ha invocato la prescrizione ex art. 60 CO di
diverse poste. Egli ha inoltre contestato nello specifico l’esistenza di un nesso
di causalità tra i danni lamentati da controparte e i lavori posti in atto sul
suo fondo. A detta dello stesso, la causa dei danni sarebbe da ricondurre a
cedimenti naturali e progressivi del fondo dell’attore, a una scarsa manutenzione
dello stesso così come a un inopportuno e inefficace sistema di drenaggio delle
acque del sottosuolo.
AP
1 ha sostenuto altresì che proprio la mancanza di un valido ed efficace sistema
di drenaggio sarebbe all’origine di gravi danni manifestatisi sul mapp. __________
RFD di __________ di sua proprietà (doc. 7), i cui interventi di riparazione
sono costati
fr.
51'049.59, importo di cui egli ha chiesto la rifusione in via riconvenzionale.
Con replica e risposta riconvenzionale,
l’attore ha ribadito la propria posizione e posto l’accento sulle risultanze
peritali che confermavano la sussistenza di un nesso di causalità tra i lavori
di scavo e il cedimento del terreno e i relativi danni materiali alla sua
proprietà; la presenza di acqua non avrebbe di contro modificato la dinamica
dei danni. Egli si è altresì opposto alla domanda riconvenzionale sottolineando
che il perito giudiziario aveva escluso qualsiasi altra causa all’infuori dello
scavo, quale causa del cedimento del mapp. __________ RFD di __________.
In sede di duplica e replica riconvenzionale AP
1 ha ribadito le sue contestazioni, le sue pretese e la sua posizione
riconvenzionale. L’attore non ha presentato una duplica riconvenzionale.
Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato all’udienza finale presentando dei memoriali
conclusivi. In quella sede l’attore, alla luce della perizia giudiziaria allestita
dall’arch. P__________ M__________ e avente per oggetto la quantificazione del
danno dovuto alla mancata locazione dell’immobile, ha ridotto la propria pretesa
per il mancato guadagno da fr. 96'000.- a fr. 43'513.35. La sua richiesta
risarcitoria finale ammontava dunque a complessivi fr. 168'919.95, oltre
interessi.
3. Con
decisione del 1° settembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
e condannato AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di fr. 115'792.65; nel contempo
egli ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale.
Il giudice di prima
sede, dopo aver ripercorso i fatti e ricordato le norme applicabili alla
fattispecie, si è chinato sulla questione a sapere se vi fosse un nesso causale
tra i lavori eseguiti sul mapp. __________ RFD di __________ e i danni
manifestatisi sul mapp. __________ RFD di __________, rispondendo per
l’affermativa. Egli ha ritenuto che le risultanze istruttorie non lasciassero
dubbi al riguardo. Sulla base del referto peritale dell’ing. G__________ P__________
egli ha quindi quantificato i costi per l’eliminazione dei danni in fr. 88'695.-,
così come richiesto dall’attore. Il Pretore è poi passato all’analisi delle
altre poste di danno fatte valere da AO 1 riconoscendo allo stesso l’importo di
complessivi fr. 8'987.75 per i costi connessi agli interventi dell’ing. E__________
L__________, dello Studio d’ingegneria __________ e dell’impresa U__________
SA. Egli ha posto altresì a carico del convenuto i costi della perizia giudiziaria
e le spese delle procedure esecutive anticipati dall’attore. In relazione alle
spese legali preprocessuali il giudice di prima sede ha riconosciuto all’attore
Fatti
il diritto a ottenere dalla controparte ulteriori fr. 5'500.- quale partecipazione
ai costi legali. La tesi difensiva secondo cui queste poste di danno sarebbero
prescritte è stata considerata infondata dal primo giudice. Questi ha quindi respinto
la pretesa attorea relativa all’asserita mancata locazione dell’immobile giudicando
non provata né l’intenzione né la concreta possibilità di locare lo stabile nel
periodo in esame. In definitiva, il Pretore ha quindi riconosciuto a AO 1 un
risarcimento complessivo pari a fr. 115'792.65.
Da ultimo, il giudice ha
analizzato la pretesa di fr. 51'049.59 fatta valere in via riconvenzionale da AP
1; pretesa che ha respinto ritenendo non provato che gli interventi eseguiti
sul mapp. __________ RFD di __________ fossero riconducibili al deflusso di
acque sotterranee dalla part. __________ RFD di __________ e alla scarsa manutenzione
di questo fondo.
4. Con l’appello
che qui ci occupa, avversato con risposta del 1° dicembre 2022 da AO 1, AP 1 rimprovera,
in sostanza, al giudice di prima sede di aver respinto i quesiti peritali da
lui formulati in data 27 novembre 2020 e che - a suo dire - avrebbero permesso
di accertare che la causa dello smottamento era o poteva essere stato
l’accumulo di acqua nel sottosuolo non correttamente evacuata; in tal modo il
Pretore gli avrebbe impedito di portare la prova della propria tesi riguardo
alla sussistenza di altre cause del cedimento del terreno oltre allo scavo
attuato sul proprio fondo.
A prescindere dalla
risposta ai predetti quesiti peritali, l’appellante sostiene inoltre che la
perizia dell’ing. G__________ P__________ non permetterebbe di dimostrare la
sussistenza di un nesso causale adeguato tra i lavori di scavo e i danni fatti
valere perché il perito non avrebbe considerato i danni preesistenti al muro di
sostegno che sarebbero dovuti al deflusso di acque di sottosuolo e alla scarsa
manutenzione e inadeguatezza del sistema di deflusso delle stesse. Detto
referto si rivelerebbe pertanto impreciso e di scarsa portata probatoria.
L’appellante chiede
pertanto la riforma del querelato giudizio con reiezione della petizione e
accoglimento della domanda riconvenzionale, in via subordinata, il medesimo esito
previo allestimento da parte di questa Camera di una perizia giudiziaria per
rispondere ai quesiti formulati dalla parte convenuta e respinti dal Pretore, e
in via ancora più subordinata, il rinvio della causa al giudice di prima sede
con ordine di procedere all’esperimento di predetta perizia.
5. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
6.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.
L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al
giudizio di prima istanza ma si limita ad esporre - in maniera invero piuttosto
confusa - una propria lettura dei fatti senza debitamente approfondire e
comprovare le tematiche sollevate.
Problematica
che concerne, tra l’altro, l’asserita (ma non puntualmente argomentata) imprecisione
della perizia allestita dall’ing. G__________ P__________ e la pretesa assenza
di prove in merito al nesso causale tra scavo e danni. Manca pure qualsiasi
contestazione appellatoria sulle singole poste di danno ammesse dal Pretore. Inoltre,
in relazione alla domanda riconvenzionale, l’appellante si limita a chiederne
l’accoglimento nel petitum senza però minimamente esporre le ragioni per
cui su questo punto la decisione pretorile sarebbe censurabile.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
7.
Il Pretore ha già avuto modo di illustrare le norme e i
principi attinenti alla fattispecie. A questo stadio del procedimento è
nondimeno utile ricordare che le pretese fondate sull'art. 679 CC
- norma generale in materia di responsabilità del proprietario di fondi - non
sono subordinate alla colpa del proprietario all'origine della lesione. Gli
art. 679, 684 e segg. CC istituiscono in effetti una responsabilità causale o
oggettiva. Una responsabilità fondata sull'art. 685 cpv. 1 CC presuppone dunque
l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'eccesso nell'utilizzazione del
fondo e la violazione dei diritti del vicino. Le regole ordinarie sulla
causalità, naturale e adeguata, trovano applicazione (DTF 119 Ib 334 consid.
3c). Esiste causalità adeguata quando l'atto considerato era idoneo, secondo la
comune esperienza e l'andamento generale delle cose, a cagionare o a favorire
l'evento verificatosi (DTF 129 II 312 consid. 3.3). Per procedere a un simile
apprezzamento della probabilità, il giudice si mette in regola generale al
posto di un terzo neutrale. Comunque, per permettere di determinare il ruolo di
fenomeni naturali complessi, è necessario chiedere il parere di un esperto (DTF
119 Ib 334 consid. 5b). Non è necessario che l'atto considerato costituisca la
causa unica e immediata del risultato; basta che possa provocare o favorire, in
modo generale, conseguenze di tal genere (DTF 115 IV 100 consid. 2b).
8. Come accennato
poc’anzi AP 1 rimprovera al Pretore di non aver ammesso i quesiti peritali
formulati in data 27 novembre 2020 ritenendo - a dire dell’appellante erroneamente
- che gli stessi esulassero dal tema per il quale erano state richieste e
notificate le perizie e che vertessero su documentazione non prodotta,
rispettivamente non richiamata agli atti.
8.1. Preliminarmente,
per chiarezza, è utile ricordare che in occasione delle prime arringhe AP 1
aveva chiesto l’esperimento di una perizia vertente “sulle cause dei danni,
sulla loro preesistenza rispetto all’inizio dei lavori di scavo (…) nonché
sulla loro entità (…)”, perizia che “permetterà di dimostrare
l’estraneità del convenuto AP 1 in relazione ai danni asseritamente sofferti
dall’attore” (verbale di udienza del 26 agosto 2019, elenco prove). Per sua
parte l’attore aveva chiesto l’esperimento di una perizia sul cedimento del
terreno, sulle relative cause e danni e l’ispezione oculare dei fondi in
discussione tramite un sopralluogo (cfr. verbale del 26 agosto 2019 cit.). L’assunzione
delle perizie è stata ammessa dal Pretore con ordinanza del 4 giugno 2020 con la
precisazione che le stesse avrebbero dovuto essere esperite previa ispezione
oculare dei fondi da parte del perito incaricato. Le parti hanno quindi
Considerandi
inoltrato i propri quesiti peritali. L’attore, tenuto conto del contenuto della
perizia dell’ing. P__________, ha rinunciato a presentare quesiti sul tema del
cedimento del terreno limitando gli stessi alla problematica del danno patito;
quesiti che si sono poi concretizzati nella perizia allestita dall’arch. P__________
M__________.
Dal canto suo il
convenuto ha inoltrato delle domande peritali aventi per oggetto lo smaltimento
delle acque meteoritiche del mapp. __________ RFD di __________ con richiesta
al perito di verificare il catasto delle acque, la domanda di costruzione originaria
della particella attorea ed eventuali successive modifiche e relativi piani (cfr.
per i dettagli scritto del 26 novembre 2020); quesiti che - come poc’anzi indicato
- sono stati respinti dal Pretore. A ragione.
8.2
La decisione
pretorile si rivela infatti corretta. Come evidenziato dal giudice di prime
cure i quesiti formulati dalla parte convenuta fanno riferimento a
documentazione che non figura agli atti e per la quale la parte non ha mai richiesto
l’edizione né il richiamo, omissione che va ora a suo discapito. Diversamente
da quanto afferma in questa sede AP 1 col palese intento di supplire a questa
mancanza, l’“ispezione (..) oculare” ammessa dal Pretore con ordinanza del
4.
giugno 2020 è con ogni evidenza riferita al sopralluogo dei fondi mapp. __________
e __________ RFD di __________ - come richiesto dalla parte attrice (cfr.
verbale del 26 agosto 2019 cit.) - e non si estende ad atti la cui assunzione
avrebbe dovuto essere postulata nelle forme di rito attraverso una richiesta di
edizione di documenti da terzi o un richiamo di documenti. A non averne dubbio,
l’ispezione prevista dagli art. 181 seg. CPC non può essere intesa quale mezzo
sostitutivo di predetti istituti che derivano dall’obbligo di cooperazione
sancito dagli art. 160 segg. CPC. Ammettere la facoltà del perito di assumere
agli atti i documenti menzionati da AP 1 nei quesiti, costituirebbe un chiaro aggiramento
del principio di diligenza processuale incombente alle parti e, in concreto,
un’inammissibile sanatoria della negligenza commessa dal convenuto. Per le
medesime ragioni il richiamo all’art. 186 CPC non può essere accolto.
A questo vada aggiunto
che al perito è stato chiesto di esprimersi - unicamente - sul sistema di
smaltimento delle acque meteoritiche del mapp. __________ RFD di __________, in
particolare sulla sua conformità rispetto al catasto delle acque, alla licenza
di costruzione e alle norme applicabili in materia, sulla sua effettiva
funzionalità e sulla sua adeguatezza e idoneità rispetto alla composizione e conformazione
del terreno e al deflusso delle stesse acque. Desta stupore - alla luce della
tesi difensiva – la constatazione che nessuno dei quesiti formulati dal
convenuto avesse per oggetto l’accertamento del nesso causale tra il predetto
sistema e sue eventuali carenze o disfunzioni e il cedimento del terreno in causa
e i relativi danni, aspetto che - di contro - avrebbe dovuto rivestire un ruolo
centrale.
In definitiva, si deve
constatare che non solo le domande formulate dal convenuto presuppongono
l’esame di documenti non agli atti - ciò che è proceduralmente inammissibile - ma
che la risposta alle stesse non è neppure determinante per stabilire le cause
del danno, non essendo stato chiesto nulla al perito in merito al nesso causale
tra eventuali carenze del sistema di smaltimento delle acque e il cedimento del
fondo. In assenza di un quesito specifico al riguardo, non è come già detto
possibile concludere alcunché riguardo alle cause del cedimento del terreno e
del relativo danno come invece preteso dall’appellante. Dal momento che i
quesiti in discussione sorvolano completamente sulla questione (centrale) del
nesso causale, in concreto, non vi è neppure un interesse degno di protezione
all’assunzione della prova peritale richiesta da AP 1; ai fini del giudizio una
perizia idrologica fine a sé stessa sul sistema di smaltimento delle acque del mapp.
__________ RFD di __________ è priva di qualsiasi utilità.
Alla luce di quanto precede,
la decisione pretorile di respingere i quesiti formulati dal convenuto in
quanto non pertinenti non può che essere giudicata corretta mentre che le relative
censure appellatorie si rivelano palesemente infondate.
9.
L’appellante
prosegue negando la sussistenza di prove a sostegno del nesso causale tra i
lavori di scavo e il cedimento del terreno e rimprovera al Pretore di non aver
considerato determinate risultanze che, a prescindere dall’accoglimento dei
precitati quesiti peritali, avrebbero comunque dovuto indurlo a respingere la
petizione.
Anche questa critica
non può essere condivisa. Pur volendo fare astrazione dalla sua inammissibilità
- determinata dall’assenza di un puntuale e motivato confronto con le
argomentazioni pretorili (consid. 6) - la censura si rivela infondata pure nel
merito. Contrariamente a quanto asserisce l’appellante, la prova del nesso
causale emerge in maniera chiara dalla perizia dell’ing. G__________ P__________.
Il perito, dopo aver elencato nel dettaglio (con l’ausilio di tabelle,
planimetrie e fotografie) tutti i danni rilevati, ha suddiviso gli stessi tra
danni preesistenti e danni causali al movimento del terreno. In relazione a
quest’ultimi egli ha spiegato in maniera chiara e inequivocabile che essi sono
stati causati dallo scavo eseguito sul mapp. __________ RFD di __________ al
piede del muro a confine con il confinante mapp. __________ e dallo scavo
generale per la costruzione dell’abitazione sul primo di questi due fondi (cfr.
perizia ing. P__________, pag. 10 a cui si rinvia). In relazione alle opere di
scavo il perito ha constatato una palese violazione delle Norme SIA e ha spiegato
che i lavori sono stati realizzati senza considerare la situazione di fatto dal
profilo della stabilità del terreno e senza sufficienti misure di rinforzo,
confermando, di fatto, il contenuto delle deposizioni rese dai tecnici
intervenuti per primi sul cantiere dopo il cedimento del terreno (cfr. per i
dettagli deposizione testimoniale del 27 ottobre 2020 di G__________ R__________,
pag. 5 seg. nonché deposizioni del 21 agosto 2020 di L__________ B__________,
pag. 2 seg. e di E__________ L__________, pag. 4, a cui si rinvia).
Contrariamente a quanto
sembra credere l’appellante, il contenuto delle deposizioni a cui egli rinvia
nel proprio allegato ricorsuale (appello, pag. 6 seg.) non è atto a minare la
forza probatoria di quanto accertato in sede peritale. Le audizioni in oggetto danno
infatti unicamente atto della presenza di acqua sul fondo - proveniente dal pluviale
rotto a seguito del cedimento e dalla gronda – ma nuovamente nulla dicono in
merito all’eventuale nesso di causalità tra le (pretese) carenze nello smaltimento
dell’acqua e il cedimento del fondo. Nesso che il perito nel proprio referto comunque
esclude. Al riguardo egli ha infatti indicato che “(…) Comunque lo scavo era
già instabile in assenza d’acqua. La ev. presenza d’acqua non modifica la
dinamica dei danni né le cause” (perizia, pag. 13).
Diversamente da quanto
sostiene l’appellante, in fase istruttoria non sono emersi elementi che
permettano di concludere che il cedimento del terreno sia da ricondurre ad
altre cause se non allo scavo di cantiere operato sulla sua particella, così
come accertato dalla perizia dell’ing. P__________.
È utile inoltre chiarire
che il richiamo alla giurisprudenza federale (DTF 127 III 257 consid. 5)
operato dall’appellante si rivela, in concreto, inconferente e inapplicabile;
da un lato, in quanto non sussiste alcuna prova di cause alternative o di
concause dei danni fatti valere in questa sede, dall’altro in quanto - come già
illustrato e contrariamente a quanto da lui affermato - nella perizia questi
danni sono stati oggetto di minuziosa e dettagliata distinzione da quelli
preesistenti al cedimento (cfr. perizia cit., pag. 9 nonché allegato 3).
Alla luce delle
considerazioni poc’anzi esposte, accertato - come visto - il nesso di causalità
tra i lavori eseguiti sul fondo di AP 1 e i danni alla proprietà di AO 1,
risultando inoltre adempiute tutte le condizioni di cui agli art. 679 e 685 CC,
la sentenza impugnata non può che essere confermata.
Come già rilevato, si
può prescindere dall’entrare nel merito delle singole poste di danno, non
avendo le stesse fatto oggetto di contestazione in questa sede (consid. 6).
10.
Da
ultimo, pure la domanda riconvenzionale, di cui l’appellante postula
l’accoglimento nel petitum senza però minimamente esporre le ragioni per
cui su questo punto la decisione pretorile sarebbe censurabile, deve essere giudicata
inammissibile (consid. 6).
11.
Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere
respinto. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 115'792.65 seguono la soccombenza dell’appellante,
il quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il RTar,
decide:
1. L’appello 5 ottobre 2022 di AP 1, nella misura in cui
ricevibile, è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 9'000.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte
fr. 5’000.- a titolo di ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ,
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).