12.2022.149
Mandato - legittimazione attiva - onere della prova
21 marzo 2023Italiano14 min
I. L’appello 20 ottobre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.149
Lugano
21 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.23 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° febbraio 2022 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 46'677.15 oltre
interessi al 5% dal 15 giugno 2021, domanda avversata dalla controparte, che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 12
settembre 2022 ha respinto;
appellante l'attrice, con
appello 20 ottobre 2022, con cui ha chiesto, in via principale, la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, l’annullamento della decisione
impugnata con rinvio degli atti all’istanza inferiore per la completazione
dell’istruttoria e per l’emanazione di un nuovo giudizio protestando spese e
ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta, con
risposta all’appello 14 dicembre 2022, ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 1° febbraio 2022 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 46'677.15 oltre interessi al 5% dal 15 giugno
2021. Essa, in estrema sintesi, ha sostenuto che in data 30
ottobre 2019 tra loro fosse venuto in essere un contratto di mandato (avente per
oggetto segnatamente un “servizio d’assistenza amministrativa, linguistica e
traduzioni, e di mediazione fornita … in relazione alla pratica di separazione
e/o divorzio del mandante” [doc. C]) e ha preteso il pagamento della fattura finale del 22 giugno 2020 (doc. H),
allestita in base al relativo “timesheet”
(doc. E).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
2. Respinte
in occasione dell’udienza di prime arringhe del 12 settembre 2022 tutte le ulteriori
prove offerte dalle parti, il Pretore, con sentenza di pari data, ha respinto
la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 2’500.- a carico
dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alla convenuta fr. 4’600.- a titolo
di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza concluso che all’attrice
difettasse la legittimazione attiva.
3. L’attrice
ha impugnato la decisione pretorile con un appello datato 20 ottobre 2022,
inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC), che è stato avversato dalla convenuta con una risposta datata 14
dicembre 2022, anch’essa tempestiva (art. 312 cpv. 2 CPC). In via principale essa
ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, ribadendo di
essere legittimata attivamente e che le prestazioni poste alla base della sua
pretesa, regolarmente eseguite, erano state fatturate in modo congruo. In via subordinata
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti
all’istanza inferiore per la completazione dell’istruttoria e per l’emanazione
di un nuovo giudizio con protesta di spese e ripetibili di secondo grado,
rilevando come il Pretore, venendo meno all’obbligo di motivazione e violando
con ciò il suo diritto di essere sentito, non avesse spiegato, nell’ordinanza
sulle prove resa in occasione dell’udienza di prime arringhe, le ragioni per
cui aveva rifiutato tutte le prove offerte dalle parti, che andavano con ciò
ammesse siccome oltretutto rilevanti, e non si fosse espresso, nella sentenza,
su tutte le circostanze che essa aveva addotto a sostegno della sua
legittimazione attiva.
4. In ragione della loro
natura formale, le due censure sollevate in via subordinata dall’attrice relative
alla violazione del suo diritto di essere sentito (per la carente motivazione dell’ordinanza
sulle prove prima e della sentenza poi) - che, se fondate, implicano già di per
sé l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo
giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova
decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel
merito - vanno trattate preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF
4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6).
4.1. La censura
con
cui l’attrice ha rimproverato al Pretore di aver violato il suo obbligo di
motivazione per non aver spiegato, nell’ordinanza sulle prove, le ragioni per
cui aveva rifiutato tutte le prove offerte dalle parti, e ha così ritenuto di
dover insistere in questa sede per l’assunzione di quelle prove, a suo dire “necessarie
per apportare l’ulteriore conferma che le prestazioni erano state effettuate
come da timesheet prodotto sub doc. E” (appello p. 6), deve senz’altro essere
respinta.
4.1.1. Innanzitutto
si osserva che l’ordinanza sulle prove, trattandosi di una disposizione
ordinatoria processuale (cfr. DTF 147 III 582 consid. 4.4; TF 5A_635/2013 del
28 luglio 2014 consid. 3.3), nemmeno avrebbe di per sé dovuto necessariamente essere
motivata (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero
[CPC]
del 28 giugno 2006, in FF 2006 p. 6714 e 6750; II CCA 25 luglio 2022 inc. n.
12.2021.178).
E comunque, a ben vedere, nel caso di specie l’ordinanza
sulle prove del 12 settembre 2022 era stata motivata dal Pretore, almeno
implicitamente: una prima motivazione, sia pure succinta, andava in effetti intravista
laddove la reiezione delle prove era stata decretata “viste le prove offerte
dalle parti e preso atto della documentazione prodotta, in particolare dei doc.
B e C nonché E” (verbale d’udienza 12 settembre 2022 p. 1), motivazione
questa su cui l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non si è qui minimamente confrontata; una seconda motivazione,
questa volta implicita, andava invece ravvisata nel fatto che con la sentenza, come
detto di pari data, la petizione era stata respinta per carenza di
legittimazione attiva, da ciò dovendosi ovviamente inferire che la mancata
assunzione di tutte le prove offerte dalle parti era dovuta proprio al fatto
che le stesse non erano rilevanti per quella particolare questione (così pure
in II CCA 25 luglio 2022 inc. n. 12.2021.178), motivazione questa su cui nuovamente
l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è qui minimamente confrontata.
4.1.2. La
richiesta dell’attrice di assumere in
questa sede tutte le prove offerte dalle parti nella procedura di primo grado, che
per altro nemmeno sono state qui dettagliatamente indicate, già da respingere
per le ragioni appena esposte, avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa
anche per il fatto che non è stato preteso che le stesse, a suo dire “necessarie
per apportare l’ulteriore conferma che le prestazioni erano state effettuate come
da timesheet prodotto sub doc. E”, fossero rilevanti (anche) per la
tematica che era qui primariamente d’interesse, ovvero il giudizio sulla sua
legittimazione attiva.
4.2. La
censura con cui l’attrice ha rimproverato al Pretore di aver violato il suo
obbligo di motivazione per non essersi espresso, nella sentenza, su tutte le
circostanze da lei addotte a sostegno della sua legittimazione attiva, e di cui
meglio si dirà nel prossimo considerando, non ha miglior sorte.
4.2.1. Il diritto di essere
sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità
di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che il
giudice menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle
quali ha basato la sua decisione, affinché l'interessato possa apprezzare la
portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. DTF
143 III 65 consid. 5.2; TF 4A_400/2019 del 17 marzo 2020 consid. 5.7.3, 4D_76/2020
del 2 giugno 2021 consid. 4.2). Il magistrato non è per contro obbligato a
esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati
dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti (cfr. TF 4D_76/2020
del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).
4.2.2. Nel caso di specie la sentenza pretorile soddisfa tali
requisiti.
Il Pretore ha in effetti illustrato le
ragioni che lo avevano portato a ritenere che all’attrice difettasse la
legittimazione attiva, evidenziando
come la convenuta avesse in realtà conferito il mandato in questione a N__________
__________, ciò risultando espressamente dal tenore del relativo contratto
(doc. C), che indicava come mandataria proprio quest’ultima ed era stato
firmato sempre da quest’ultima a titolo personale, poco importando invece se il
documento fosse stato allestito su carta intestata dell’attrice, di cui per
altro N__________ __________ non era organo né disponeva di un diritto di firma
iscritto a RC (doc. B). L’attrice aveva per altro ben compreso il significato e
la portata della sentenza citata, avendola impugnata in modo articolato.
Sapere
se tale motivazione sia convincente è una questione distinta dal diritto a una
decisione motivata: se le ragioni che hanno guidato il giudice possono essere
individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se, per
ipotesi, la motivazione fosse errata (cfr. TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid.
4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).
5. Nel
merito l’attrice ha ribadito che era chiaro che la reale mandataria della
convenuta, legittimata con ciò attivamente, era proprio lei. Difatti, se si
prendevano in considerazione tutti gli indizi e le circostanze che avevano caratterizzato
la conclusione e lo svolgimento del contratto di cui al doc. C, non considerati
dal Pretore, era indubbio che la volontà dei contraenti era quella di stipulare
un contratto di mandato tra le parti ora in causa. Tra gli indizi a comprova di
quanto sopra occorreva menzionare: il fatto che il contratto era stato
allestito su carta intestata della società; il fatto che tutti i colloqui tra la
sua dipendente N__________ __________ e la convenuta si erano svolti presso gli
uffici della società; il fatto che la fattura relativa al primo colloquio (doc.
D), avvenuto invero prima della conclusione del contratto, era stata allestita
a nome della società e su carta intestata della stessa; il fatto che la fattura
relativa alla prima parte di prestazioni (doc. F) era pure stata allestita a
nome della società e su carta intestata della stessa; e il fatto che entrambe
le fatture, non contestate, erano state regolarmente pagate dalla convenuta.
5.1. La legittimazione delle
parti - attiva della parte attrice, passiva della parte convenuta - è una
premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si
tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata
d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (cfr. TF 4A_165/2008
dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.1).
Determinare
la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio, in
proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1a; TF 5C.243/2002 del 2
giugno 2003 consid. 2.3). In tema di
azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un
determinato contratto, la legittimazione attiva è di regola data qualora
l’attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. II
CCA 5 giugno 2020 inc. n. 12.2019.89, 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56). L'onere di allegazione e della prova della propria legittimazione attiva incombe
all’attrice (cfr. TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.2).
5.2. Nel
caso di specie, l’appello, sul tema della legittimazione attiva, dev’essere già
dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
L’attrice non si è in effetti confrontata criticamente con l’argomentazione
fornita su quella questione dal Pretore (secondo cui la convenuta aveva in
realtà conferito il mandato a N__________ __________, ciò risultando espressamente
dal tenore del relativo contratto, che indicava come mandataria proprio
quest’ultima ed era stato firmato sempre da quest’ultima a titolo personale,
poco importando invece se il documento fosse stato allestito su carta intestata
dell’attrice, di cui per altro N__________ __________ non era organo né
disponeva di un diritto di firma iscritto a RC) e in particolare non ha spiegato per quali ragioni la stessa sarebbe
stata errata e con ciò da modificare.
5.3. Ma, a prescindere da quanto precede, l’appello, su
quel tema, sarebbe comunque stato destinato all’insuccesso anche nel merito, l’attrice
non avendo sufficientemente provato, a fronte dell’argomentazione del Pretore
(di cui si è già detto, fondata perlopiù sul tenore letterale dell’accordo, dal
quale di principio non ci si può allontanare se non vi è alcuna ragione seria
per ritenere che esso non corrisponda alla volontà delle parti, cfr. DTF 136
III 186 consid. 3.2.1 e TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3) e
dell’ulteriore assunto della convenuta (secondo cui l’oggetto del mandato
nemmeno rientrava nello scopo sociale dell’attrice, che si occupava perlopiù di
consulenza assicurativa e finanziaria [cfr.
doc. B]), entrambi pertinenti e
convincenti, di essere stata la vera e effettiva controparte contrattuale della
convenuta.
5.3.1. Nelle
particolari circostanze appena evocate, il fatto che il contratto sia stato
allestito su carta intestata della società e il fatto che tutti i colloqui tra
la dipendente dell’attrice N__________ __________ e la convenuta si siano
svolti presso gli uffici della società (a ben vedere però solo il primo, mentre
il fatto che ciò valesse anche per quelli successivi è stato addotto
dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede,
cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), pur costituendo un labile indizio a favore della
tesi dell’attrice, non bastano ancora per ritenerla provata.
5.3.2. Sempre
nelle particolari circostanze, nemmeno l’ulteriore fatto che le fatture relative
al primo colloquio (doc. D, di fr. 150.- + IVA) e alla prima parte di
prestazioni (doc. F, di fr. 700.- + IVA), oltre ad essere state allestite a
nome della società e su carta intestata della stessa (circostanza quest’ultima invero
addotta dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa
sede, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), non siano state contestate ed anzi siano poi state
pagate dalla convenuta, è a sua volta sufficiente per ritenere provata la tesi
dell’attrice. Questa Camera ha in effetti ripetutamente stabilito che la sola
intestazione delle fatture non consente ancora di trarre indicazioni certe
circa la titolarità dell’intestatario delle fatture nel rapporto contrattuale alla
base delle pretese (cfr. II CCA 28 aprile 1997 inc. n. 12.97.2, 4 ottobre 1999
inc. n. 12.1999.142, 9 novembre 1999 inc. n. 12.1999.180, 11 gennaio 2002 inc.
n. 12.2001.155, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 31 gennaio 2006 inc. n.
12.2004.219, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227, 14 dicembre 2015 inc. n.
12.2013.136, 16 giugno 2016 inc. n. 12.2015.117) e in particolare non permette ancora
di desumere né che il presunto partner contrattuale originario aveva a suo
tempo agito in rappresentanza dell’intestatario delle fatture né che lo stesso
era nel frattempo stato validamente sostituito da quest’ultimo (cfr. II CCA 10
dicembre 1996 inc. n. 12.1996.186), e ciò nemmeno laddove le fatture, in
concreto quelle di soli
fr. 850.- + IVA di cui ai doc. D e F, non siano state contestate (cfr. II CCA 9
dicembre 1997 inc. n. 12.97.230) e siano persino state pagate dalla controparte
(a meno che beninteso in occasione della mancata contestazione delle fatture e del
loro pagamento la controparte abbia altrimenti manifestato o lasciato intendere
in modo riconoscibile all’intestatario delle fatture - ciò che qui, in assenza
di particolari comportamenti in tal senso della convenuta, né addotti né
provati, non risulta tuttavia essere avvenuto - di considerarlo quale suo
partner contrattuale). Si aggiunga che l’attrice a ben vedere nemmeno ha qui
preteso, e provato, né che in occasione della conclusione del contratto N__________ __________ potesse
aver agito quale sua rappresentante né che essa
potesse poi essere subentrata nella posizione contrattuale inizialmente assunta
da quest’ultima.
6. Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile, senza che occorra esaminare
le altre censure della convenuta (in particolare quella secondo cui l’esorbitante
somma fatturatale non sarebbe stata conforme agli accordi, che in ogni caso, nella
misura in cui andavano intesi come preteso dall’attrice, non rispettavano
l’art. 27 cpv. 2 CC).
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di fr. 46'677.15, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 20 ottobre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).