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Decisione

12.2022.149

Mandato - legittimazione attiva - onere della prova

21 marzo 2023Italiano14 min

I. L’appello 20 ottobre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.149

Lugano

21 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2022.23 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° febbraio 2022 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 46'677.15 oltre

interessi al 5% dal 15 giugno 2021, domanda avversata dalla controparte, che ha

postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 12

settembre 2022 ha respinto;

appellante l'attrice, con

appello 20 ottobre 2022, con cui ha chiesto, in via principale, la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi e, in via subordinata, l’annullamento della decisione

impugnata con rinvio degli atti all’istanza inferiore per la completazione

dell’istruttoria e per l’emanazione di un nuovo giudizio protestando spese e

ripetibili di secondo grado;

mentre la convenuta, con

risposta all’appello 14 dicembre 2022, ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

petizione 1° febbraio 2022 AP 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 46'677.15 oltre interessi al 5% dal 15 giugno

2021. Essa, in estrema sintesi, ha sostenuto che in data 30

ottobre 2019 tra loro fosse venuto in essere un contratto di mandato (avente per

oggetto segnatamente un “servizio d’assistenza amministrativa, linguistica e

traduzioni, e di mediazione fornita … in relazione alla pratica di separazione

e/o divorzio del mandante” [doc. C]) e ha preteso il pagamento della fattura finale del 22 giugno 2020 (doc. H),

allestita in base al relativo “timesheet”

(doc. E).

La convenuta si è integralmente

opposta alla petizione.

2. Respinte

in occasione dell’udienza di prime arringhe del 12 settembre 2022 tutte le ulteriori

prove offerte dalle parti, il Pretore, con sentenza di pari data, ha respinto

la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 2’500.- a carico

dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alla convenuta fr. 4’600.- a titolo

di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza concluso che all’attrice

difettasse la legittimazione attiva.

3. L’attrice

ha impugnato la decisione pretorile con un appello datato 20 ottobre 2022,

inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC), che è stato avversato dalla convenuta con una risposta datata 14

dicembre 2022, anch’essa tempestiva (art. 312 cpv. 2 CPC). In via principale essa

ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, ribadendo di

essere legittimata attivamente e che le prestazioni poste alla base della sua

pretesa, regolarmente eseguite, erano state fatturate in modo congruo. In via subordinata

ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti

all’istanza inferiore per la completazione dell’istruttoria e per l’emanazione

di un nuovo giudizio con protesta di spese e ripetibili di secondo grado,

rilevando come il Pretore, venendo meno all’obbligo di motivazione e violando

con ciò il suo diritto di essere sentito, non avesse spiegato, nell’ordinanza

sulle prove resa in occasione dell’udienza di prime arringhe, le ragioni per

cui aveva rifiutato tutte le prove offerte dalle parti, che andavano con ciò

ammesse siccome oltretutto rilevanti, e non si fosse espresso, nella sentenza,

su tutte le circostanze che essa aveva addotto a sostegno della sua

legittimazione attiva.

4. In ragione della loro

natura formale, le due censure sollevate in via subordinata dall’attrice relative

alla violazione del suo diritto di essere sentito (per la carente motivazione dell’ordinanza

sulle prove prima e della sentenza poi) - che, se fondate, implicano già di per

sé l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo

giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova

decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel

merito - vanno trattate preliminarmente (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF

4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6).

4.1. La censura

con

cui l’attrice ha rimproverato al Pretore di aver violato il suo obbligo di

motivazione per non aver spiegato, nell’ordinanza sulle prove, le ragioni per

cui aveva rifiutato tutte le prove offerte dalle parti, e ha così ritenuto di

dover insistere in questa sede per l’assunzione di quelle prove, a suo dire “necessarie

per apportare l’ulteriore conferma che le prestazioni erano state effettuate

come da timesheet prodotto sub doc. E” (appello p. 6), deve senz’altro essere

respinta.

4.1.1. Innanzitutto

si osserva che l’ordinanza sulle prove, trattandosi di una disposizione

ordinatoria processuale (cfr. DTF 147 III 582 consid. 4.4; TF 5A_635/2013 del

28 luglio 2014 consid. 3.3), nemmeno avrebbe di per sé dovuto necessariamente essere

motivata (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero

[CPC]

del 28 giugno 2006, in FF 2006 p. 6714 e 6750; II CCA 25 luglio 2022 inc. n.

12.2021.178).

E comunque, a ben vedere, nel caso di specie l’ordinanza

sulle prove del 12 settembre 2022 era stata motivata dal Pretore, almeno

implicitamente: una prima motivazione, sia pure succinta, andava in effetti intravista

laddove la reiezione delle prove era stata decretata “viste le prove offerte

dalle parti e preso atto della documentazione prodotta, in particolare dei doc.

B e C nonché E” (verbale d’udienza 12 settembre 2022 p. 1), motivazione

questa su cui l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non si è qui minimamente confrontata; una seconda motivazione,

questa volta implicita, andava invece ravvisata nel fatto che con la sentenza, come

detto di pari data, la petizione era stata respinta per carenza di

legittimazione attiva, da ciò dovendosi ovviamente inferire che la mancata

assunzione di tutte le prove offerte dalle parti era dovuta proprio al fatto

che le stesse non erano rilevanti per quella particolare questione (così pure

in II CCA 25 luglio 2022 inc. n. 12.2021.178), motivazione questa su cui nuovamente

l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non si è qui minimamente confrontata.

4.1.2. La

richiesta dell’attrice di assumere in

questa sede tutte le prove offerte dalle parti nella procedura di primo grado, che

per altro nemmeno sono state qui dettagliatamente indicate, già da respingere

per le ragioni appena esposte, avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa

anche per il fatto che non è stato preteso che le stesse, a suo dire “necessarie

per apportare l’ulteriore conferma che le prestazioni erano state effettuate come

da timesheet prodotto sub doc. E”, fossero rilevanti (anche) per la

tematica che era qui primariamente d’interesse, ovvero il giudizio sulla sua

legittimazione attiva.

4.2. La

censura con cui l’attrice ha rimproverato al Pretore di aver violato il suo

obbligo di motivazione per non essersi espresso, nella sentenza, su tutte le

circostanze da lei addotte a sostegno della sua legittimazione attiva, e di cui

meglio si dirà nel prossimo considerando, non ha miglior sorte.

4.2.1. Il diritto di essere

sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità

di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che il

giudice menzioni, almeno brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle

quali ha basato la sua decisione, affinché l'interessato possa apprezzare la

portata della decisione e contestarla con piena cognizione di causa (cfr. DTF

143 III 65 consid. 5.2; TF 4A_400/2019 del 17 marzo 2020 consid. 5.7.3, 4D_76/2020

del 2 giugno 2021 consid. 4.2). Il magistrato non è per contro obbligato a

esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati

dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti (cfr. TF 4D_76/2020

del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).

4.2.2. Nel caso di specie la sentenza pretorile soddisfa tali

requisiti.

Il Pretore ha in effetti illustrato le

ragioni che lo avevano portato a ritenere che all’attrice difettasse la

legittimazione attiva, evidenziando

come la convenuta avesse in realtà conferito il mandato in questione a N__________

__________, ciò risultando espressamente dal tenore del relativo contratto

(doc. C), che indicava come mandataria proprio quest’ultima ed era stato

firmato sempre da quest’ultima a titolo personale, poco importando invece se il

documento fosse stato allestito su carta intestata dell’attrice, di cui per

altro N__________ __________ non era organo né disponeva di un diritto di firma

iscritto a RC (doc. B). L’attrice aveva per altro ben compreso il significato e

la portata della sentenza citata, avendola impugnata in modo articolato.

Sapere

se tale motivazione sia convincente è una questione distinta dal diritto a una

decisione motivata: se le ragioni che hanno guidato il giudice possono essere

individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se, per

ipotesi, la motivazione fosse errata (cfr. TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid.

4.2, 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1).

5. Nel

merito l’attrice ha ribadito che era chiaro che la reale mandataria della

convenuta, legittimata con ciò attivamente, era proprio lei. Difatti, se si

prendevano in considerazione tutti gli indizi e le circostanze che avevano caratterizzato

la conclusione e lo svolgimento del contratto di cui al doc. C, non considerati

dal Pretore, era indubbio che la volontà dei contraenti era quella di stipulare

un contratto di mandato tra le parti ora in causa. Tra gli indizi a comprova di

quanto sopra occorreva menzionare: il fatto che il contratto era stato

allestito su carta intestata della società; il fatto che tutti i colloqui tra la

sua dipendente N__________ __________ e la convenuta si erano svolti presso gli

uffici della società; il fatto che la fattura relativa al primo colloquio (doc.

D), avvenuto invero prima della conclusione del contratto, era stata allestita

a nome della società e su carta intestata della stessa; il fatto che la fattura

relativa alla prima parte di prestazioni (doc. F) era pure stata allestita a

nome della società e su carta intestata della stessa; e il fatto che entrambe

le fatture, non contestate, erano state regolarmente pagate dalla convenuta.

5.1. La legittimazione delle

parti - attiva della parte attrice, passiva della parte convenuta - è una

premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si

tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata

d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (cfr. TF 4A_165/2008

dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.1).

Determinare

la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio, in

proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1a; TF 5C.243/2002 del 2

giugno 2003 consid. 2.3). In tema di

azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un

determinato contratto, la legittimazione attiva è di regola data qualora

l’attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. II

CCA 5 giugno 2020 inc. n. 12.2019.89, 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56). L'onere di allegazione e della prova della propria legittimazione attiva incombe

all’attrice (cfr. TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.2).

5.2. Nel

caso di specie, l’appello, sul tema della legittimazione attiva, dev’essere già

dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

L’attrice non si è in effetti confrontata criticamente con l’argomentazione

fornita su quella questione dal Pretore (secondo cui la convenuta aveva in

realtà conferito il mandato a N__________ __________, ciò risultando espressamente

dal tenore del relativo contratto, che indicava come mandataria proprio

quest’ultima ed era stato firmato sempre da quest’ultima a titolo personale,

poco importando invece se il documento fosse stato allestito su carta intestata

dell’attrice, di cui per altro N__________ __________ non era organo né

disponeva di un diritto di firma iscritto a RC) e in particolare non ha spiegato per quali ragioni la stessa sarebbe

stata errata e con ciò da modificare.

5.3. Ma, a prescindere da quanto precede, l’appello, su

quel tema, sarebbe comunque stato destinato all’insuccesso anche nel merito, l’attrice

non avendo sufficientemente provato, a fronte dell’argomentazione del Pretore

(di cui si è già detto, fondata perlopiù sul tenore letterale dell’accordo, dal

quale di principio non ci si può allontanare se non vi è alcuna ragione seria

per ritenere che esso non corrisponda alla volontà delle parti, cfr. DTF 136

III 186 consid. 3.2.1 e TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3) e

dell’ulteriore assunto della convenuta (secondo cui l’oggetto del mandato

nemmeno rientrava nello scopo sociale dell’attrice, che si occupava perlopiù di

consulenza assicurativa e finanziaria [cfr.

doc. B]), entrambi pertinenti e

convincenti, di essere stata la vera e effettiva controparte contrattuale della

convenuta.

5.3.1. Nelle

particolari circostanze appena evocate, il fatto che il contratto sia stato

allestito su carta intestata della società e il fatto che tutti i colloqui tra

la dipendente dell’attrice N__________ __________ e la convenuta si siano

svolti presso gli uffici della società (a ben vedere però solo il primo, mentre

il fatto che ciò valesse anche per quelli successivi è stato addotto

dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede,

cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), pur costituendo un labile indizio a favore della

tesi dell’attrice, non bastano ancora per ritenerla provata.

5.3.2. Sempre

nelle particolari circostanze, nemmeno l’ulteriore fatto che le fatture relative

al primo colloquio (doc. D, di fr. 150.- + IVA) e alla prima parte di

prestazioni (doc. F, di fr. 700.- + IVA), oltre ad essere state allestite a

nome della società e su carta intestata della stessa (circostanza quest’ultima invero

addotta dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa

sede, cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), non siano state contestate ed anzi siano poi state

pagate dalla convenuta, è a sua volta sufficiente per ritenere provata la tesi

dell’attrice. Questa Camera ha in effetti ripetutamente stabilito che la sola

intestazione delle fatture non consente ancora di trarre indicazioni certe

circa la titolarità dell’intestatario delle fatture nel rapporto contrattuale alla

base delle pretese (cfr. II CCA 28 aprile 1997 inc. n. 12.97.2, 4 ottobre 1999

inc. n. 12.1999.142, 9 novembre 1999 inc. n. 12.1999.180, 11 gennaio 2002 inc.

n. 12.2001.155, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 31 gennaio 2006 inc. n.

12.2004.219, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227, 14 dicembre 2015 inc. n.

12.2013.136, 16 giugno 2016 inc. n. 12.2015.117) e in particolare non permette ancora

di desumere né che il presunto partner contrattuale originario aveva a suo

tempo agito in rappresentanza dell’intestatario delle fatture né che lo stesso

era nel frattempo stato validamente sostituito da quest’ultimo (cfr. II CCA 10

dicembre 1996 inc. n. 12.1996.186), e ciò nemmeno laddove le fatture, in

concreto quelle di soli

fr. 850.- + IVA di cui ai doc. D e F, non siano state contestate (cfr. II CCA 9

dicembre 1997 inc. n. 12.97.230) e siano persino state pagate dalla controparte

(a meno che beninteso in occasione della mancata contestazione delle fatture e del

loro pagamento la controparte abbia altrimenti manifestato o lasciato intendere

in modo riconoscibile all’intestatario delle fatture - ciò che qui, in assenza

di particolari comportamenti in tal senso della convenuta, né addotti né

provati, non risulta tuttavia essere avvenuto - di considerarlo quale suo

partner contrattuale). Si aggiunga che l’attrice a ben vedere nemmeno ha qui

preteso, e provato, né che in occasione della conclusione del contratto N__________ __________ potesse

aver agito quale sua rappresentante né che essa

potesse poi essere subentrata nella posizione contrattuale inizialmente assunta

da quest’ultima.

6. Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile, senza che occorra esaminare

le altre censure della convenuta (in particolare quella secondo cui l’esorbitante

somma fatturatale non sarebbe stata conforme agli accordi, che in ogni caso, nella

misura in cui andavano intesi come preteso dall’attrice, non rispettavano

l’art. 27 cpv. 2 CC).

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di fr. 46'677.15, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 20 ottobre 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).