Lexipedia

Decisione

12.2022.15

Appalto, recesso dal contratto da parte del committente, indennità spettante all'appaltatore; metodo di calcolo, onere di contestazione

30 agosto 2022Italiano21 min

contratto (doc. D) prevedeva l’inizio dei lavori per il 16 dicembre 2019, la loro

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.15

Lugano

30 agosto 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.18 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 3 agosto 2020 da

AP

1 (IT)

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 135'420.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2020 a titolo di restituzione

della mercede da lui versata e di almeno fr. 10'000.- a titolo di risarcimento

danni, con contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione (UE) di Mendrisio;

domanda avversata dalla

convenuta, che con azione riconvenzionale ha chiesto di condannare la

controparte al pagamento in suo favore di € 67'745.- (importo

aumentato in sede di conclusioni scritte a € 92'165.-) oltre interessi del 5% dal 29 ottobre 2020;

vista la decisione 27

dicembre 2021 del Pretore, che ha respinto l’azione principale e accolto

parzialmente quella riconvenzionale limitatamente

a € 67'745.- oltre interessi;

appellante l’attore con

atto di appello del 1° febbraio 2022, con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la sua petizione nella

misura di € 133'023.- oltre interessi, rigettare l’opposizione interposta dalla

controparte al PE n. __________ limitatamente a tale importo

(corrispondente a fr. 142'361.20) e respingere l’azione riconvenzionale,

con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 14 marzo 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di

spese e ripetibili di seconda sede;

vista altresì la replica

spontanea 24 marzo 2022 dell’appellante;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 13 dicembre 2019 AP 1, proprietario di uno yacht denominato

“__________”, ha incaricato la società AO 1 del rifacimento dell’impianto

elettrico della sua imbarcazione, danneggiata a causa di un incendio. Il

contratto (doc. D) prevedeva l’inizio dei lavori per il 16 dicembre 2019, la loro

fine per il 6 giugno 2020 e una mercede a corpo complessiva di € 213'500.- (IVA

al 22% esclusa), da versare tramite acconti a scadenze predefinite (€ 61'000.-

IVA inclusa alla sottoscrizione del contratto, tre ulteriori rate di pari

importo il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo 2020 e un’ultima rata di €

16'470.- IVA inclusa al momento del collaudo).

B.

Fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 il committente ha versato

alla controparte due acconti di rispettivi € 61'000.- ed € 74'420.- IVA inclusa

(doc. E ed F). Quest’ultima nel frattempo ha ordinato il materiale elettrico

necessario e ha avviato i lavori.

C.

Il 20 gennaio 2020 AP 1 ha inoltrato al

Tribunale civile di Genova un ricorso per accertamento tecnico preventivo (“ATP”)

ex art. 696 CPC-it, onde accertare la dinamica dell’incendio allo yacht, le sue

cause come pure la natura ed entità dei danni riportati (doc. 2).

Conseguentemente, non appena ricevuta notizia dell’avvio della procedura, il 29

gennaio 2020 AO 1 ha comunicato alla controparte la sospensione dei propri

lavori (doc. 3 e 4).

D.

Il 10 febbraio 2020 AP 1, per il tramite della

sua patrocinatrice italiana, ha comunicato a AO 1 che la sospensione dei lavori

all’impianto elettrico avrebbe causato notevoli ritardi nel ripristino dello

yacht e danni e che l’ATP riguardava solo la cabina di prua, invitandola

pertanto a riprendere immediatamente i lavori nelle rimanenti parti dell’imbarcazione

(doc. 5).

E.

Con comunicazione del 17 febbraio 2020 AO 1 ha

evidenziato che da un punto di vista tecnico non sarebbe stato possibile

frazionare l’intervento di sostituzione dell’impianto elettrico ed elettronico

scorporandovi la cabina di prua, in quanto tale segmentazione avrebbe

compromesso l’esecuzione a regola d’arte e l’efficienza dei lavori. Nondimeno

si è detta disposta a riprenderli, sollecitando altresì il pagamento del terzo

acconto, scaduto il 15 febbraio precedente (doc. 6). Il 24 febbraio 2020 la

medesima ha ribadito la sua disponibilità a riprendere gli interventi a inizio

marzo (con nuova data di termine dei lavori prevista per il 30 luglio), purché

avesse ricevuto l’acconto richiesto entro il 1° marzo (doc. 7).

F.

Con scritto 2 marzo 2020 AP 1 ha rimproverato

alla controparte l’asportazione dallo yacht dei materiali danneggiati e

necessari ai fini peritali (di cui ha preteso la restituzione) e l’assenza dal

cantiere di quelli nuovi già ordinati e pagati (di cui ha preteso la consegna),

chiedendo altresì la conferma dell’ordinazione di tutto quanto necessario e

della ripresa dei lavori entro e non oltre il 4 marzo 2020. Il medesimo ha poi evidenziato

che il pagamento degli acconti era subordinato al corretto espletamento dell’incarico

e all’avanzamento dei lavori, proponendo il versamento della terza e quarta

rata in data 22 marzo e 22 aprile 2020 e del saldo al momento del collaudo (6

giugno 2020), con la previsione di una penale di € 500.- per ogni giorno di

ritardo. Egli ha altresì preannunciato che in caso di mancata accettazione di

queste condizioni, si sarebbe riservato di recedere dal contratto nonché di chiedere

la restituzione di quanto versato e il risarcimento dei danni subiti (doc. 7).

G. Il 6 marzo 2020 AO 1 ha osservato di avere già nel mese di gennaio

consegnato sul cantiere tutto il materiale necessario (a eccezione di quello

trattenuto presso di lei per permetterne il montaggio e la verifica da parte

dei tecnici) e ha ribadito che la sospensione dei lavori era dovuta alla

volontà di non pregiudicare lo stato dei luoghi e compromettere l’esito

dell’ATP. Essa ha nel seguito ribadito la sua disponibilità a riprendere i

lavori (peraltro ricominciati già il 2 marzo 2020 presso la sua sede), inviare

sul cantiere i propri tecnici dalla settimana successiva e aderire alle

richieste della controparte, ad eccezione di quelle relative al differimento

delle rate e alla penale per la posticipazione del termine finale di consegna,

evidenziando che in assenza del versamento della terza rata entro il 9 marzo

2020 avrebbe sospeso la propria attività per inadempimento contrattuale. Detta

rata è stata ridotta dall’appaltatrice a € 39'000.-, onde tener conto di un

errore di fatturazione nel calcolo del secondo acconto, fissato in un importo

eccessivo (doc. 1).

H.

Il medesimo giorno (6 marzo 2020) AP 1 ha

comunicato alla controparte la rescissione del contratto. Il giorno seguente, AO

1 ha rilevato che tale decisione era del tutto ingiustificata, avendo essa

sempre agito con correttezza e buona fede, preannunciando una richiesta di

risarcimento danni (doc. 7).

I.

Con PE n. __________, emesso l’11 marzo 2020 dall’UE di Mendrisio

(doc. K), AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 144'926.48 oltre interessi

del 5% dal 9 marzo 2020 a titolo di inadempimento contrattuale (restituzione

della mercede già pagata di € 135'420.-). L’escusso ha interposto opposizione.

J.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. A), con

petizione 3 agosto 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando la sua condanna al pagamento

di € 135'420.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2020 a titolo di rifusione della mercede già pagata e di un importo ancora da

definire, ma almeno fr. 10'000.-, a titolo di risarcimento danni, e di

rigettare conseguentemente in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta al PE n. __________. In sintesi l’attore, dopo aver contestato l’aggiunta

dell’IVA alla mercede, il tasso applicato (22%) e l’erronea quantificazione del

secondo acconto versato (che avrebbe dovuto ammontare a € 61'000.- e non a € 74'420.-),

ha osservato che la sospensione dei lavori decisa dalla controparte era

unilaterale, ingiustificata e pretestuosa (dal momento che quest’ultima aveva

già alterato la situazione di fatto mediante la non autorizzata asportazione dallo

yacht del materiale elettrico danneggiato); ha inoltre aggiunto che la

medesima, oltre ad aver ritardato i lavori, non avrebbe neppure consegnato

tutto il materiale già ordinato e pagato e che egli aveva pertanto lecitamente

sospeso il pagamento degli acconti (i quali erano legati a un preciso

cronogramma dei lavori). La fine del contratto sarebbe stata pertanto

riconducibile alla controparte, con conseguente legittimità della sua

rescissione contrattuale.

K.

Con risposta 29 ottobre 2020 la convenuta si è opposta alla

petizione postulandone l’integrale reiezione e con contestuale azione

riconvenzionale ha chiesto di condannare AP 1 al pagamento di € 67'745.-

oltre interessi del 5% dal 29 ottobre 2020 a titolo di indennità

ex art. 377 CO, corrispondenti alla mercede contrattuale IVA esclusa (€ 213'500.-) dedotti gli acconti ricevuti (€ 135'420.- IVA inclusa) e i costi di alloggio,

vitto e trasferta risparmiati per il mancato completamento dei lavori

(complessivi € 10'335.-). In particolare, essa ha

evidenziato di avere informato il committente in merito all’erroneo conteggio

del secondo acconto, di non aver avuto alcun obbligo di acquistare ex novo

tutto il materiale elettrico necessario alla riparazione, di essersi limitata a

smontare quello danneggiato quale prima tappa dei lavori (ai fini della

riparazione/sostituzione), di avergli consegnato tutto il materiale asportato e

di avergli fatto visionare quello nuovo acquistato. Inoltre, ha precisato di

non avere commesso violazioni contrattuali, di non avere colpe per i ritardi,

di avere avuto diritto al pagamento tempestivo degli ulteriori acconti (che

erano subordinati a scadenze ben stabilite e indipendenti dall’avanzamento dei

lavori) e di non essere pertanto responsabile per la rescissione contrattuale

della controparte.

L.

Con replica e risposta riconvenzionale 15 gennaio 2021 l’attore

principale ha approfondito le proprie tesi e contestato la pretesa avversa. Con

duplica e replica riconvenzionale 18 marzo 2021 e duplica riconvenzionale 6

maggio 2021 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.

M. Dopo

l’esperimento dell’istruttoria, le parti hanno prodotto i propri allegati

conclusivi scritti in data 9 dicembre 2021 (l’attore principale) e 16 dicembre

2021 (la convenuta e attrice riconvenzionale). In particolare, quest’ultima ha chiesto

che gli acconti da lei ricevuti fossero posti in deduzione dalla mercede

complessiva per soli € 111'000.- (ovvero al netto dell’IVA), innalzando conseguentemente

la propria pretesa a € 92'165.- oltre

interessi del 5% dal 29 ottobre 2020.

N.

Con decisione 27 dicembre 2021 il Pretore ha respinto la petizione,

ponendo la tassa di giustizia e le spese (complessivi fr.

8’000.-, con le spese di conciliazione di fr. 1'000.-) a carico dell’attore,

pure condannato a versare alla controparte fr. 10'000.- per

ripetibili. Contestualmente lo stesso giudice ha parzialmente accolto l’azione

riconvenzionale nella misura di € 67'745.- oltre interessi al 5%

dal 29 ottobre 2020, con aggravio delle spese processuali (complessivi

fr. 5'000.-) a carico di AO 1 per 1/3 e di AP 1 per 2/3 e contestuale condanna

di quest’ultimo a versare alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili

parziali.

O. Con

appello 1° febbraio 2022 AP 1 si è aggravato contro il suddetto giudizio,

postulandone la riforma nel senso di accogliere parzialmente la sua petizione

nella misura di € 133'023.- oltre interessi, rigettare l’opposizione interposta

da AO 1 al PE n. __________ limitatamente a tale importo (corrispondente a fr.

142'361.20) e respingere l’azione riconvenzionale, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

P.

Con risposta 14 marzo 2022 AO 1 si è opposta al gravame postulandone

la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

Q. Con

replica spontanea 24 marzo 2022 l’appellante ha ulteriormente approfondito la

propria posizione.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata (art. 94 cpv. 1 CPC).

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 1° febbraio 2022 contro la decisione 27

dicembre 2021, notificata il 4 gennaio 2022 (settimo giorno di giacenza della

raccomandata) è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 14 marzo 2022

dell’appellata e la replica spontanea 24 marzo 2022 dell’appellante.

2.

Con la decisione impugnata il

Pretore ha dapprima sancito l’applicabilità alla fattispecie del diritto

svizzero (art. 117 LDIP) e qualificato il contratto concluso fra le parti quale

appalto (art. 363 seg. CO), per poi valutare se l’appaltatrice fosse in mora

con lo svolgimento dei lavori (con conseguente diritto per il committente di recedere

dal contratto ai sensi dell’art. 366 CO), oppure se essa non avesse colpe al

riguardo (con conseguente applicazione dell’art. 377 CO). In sintesi, il

giudice di prima sede ha accertato che l’appaltatrice non ha violato il

contratto né sospendendo i lavori, né subordinando la loro ripresa al pagamento

del terzo acconto, né prolungando il termine di consegna, e neppure in

relazione all’asportazione del materiale danneggiato o alla mancata consegna di

quello nuovo, sicché la rescissione contrattuale del committente è stata

esaminata alla luce dell’art. 377 CO, secondo cui

quest’ultimo, finché

l’opera non sia compiuta, può sempre recedere dal contratto tenendo indenne

l’appaltatrice del lavoro già fatto e d’ogni danno. Dopo aver riassunto

dottrina e giurisprudenza in materia (consid. 6), il primo giudice ha appurato

che AO 1 ha allegato e documentato la propria pretesa di remunerazione optando

legittimamente per il “metodo della deduzione” (o “Abzugsmethode”, non

contestato dal committente), secondo cui l’indennità a lei dovuta viene

determinata deducendo dal prezzo dell’opera il risparmio derivante dal fatto

che essa non ha portato a termine i lavori, così come l’eventuale guadagno di

cui ha potuto beneficiare con altri lavori o al quale ha intenzionalmente

rinunciato. In particolare, il Pretore ha accertato che l’appaltatrice ha

indicato il calcolo eseguito e i risparmi da porre in deduzione dalla mercede,

segnatamente i costi di vitto e alloggio degli operai (che trovano riscontro

nei doc. 9 e 10 e nelle testimonianze di G__________ e di A__________ __________

e nell’interrogatorio di I__________) come pure i costi di trasferta (frutto di

una stima). Per contro, sempre secondo il primo giudice, il committente nulla

ha allegato e contestato a tal riguardo, né ha suggerito che la controparte

possa aver realizzato o omesso di realizzare alternativi guadagni (neppure

evincibili dagli atti). Di conseguenza, i fatti esposti dall’appaltatrice sono

stati ritenuti provati (art. 55 e 150 CPC). Il Pretore ha infine precisato che

il tasso IVA italiano al 22% era previsto dal contratto e dunque dovuto e

applicabile. Di qui la reiezione della petizione e l’accoglimento (parziale)

dell’azione riconvenzionale così come quantificata in origine (€ 67'745.-),

considerata l’inammissibilità della mutazione dell’azione presentata

dall’appaltatrice solo con le conclusioni scritte in assenza dei presupposti di

cui all’art. 230 CPC.

3.

Con l’impugnativa,

l’appellante rinuncia alla sua pretesa di risarcimento danni, non contesta

alcunché in relazione all’IVA e non mette in discussione l’applicabilità alla

fattispecie dell’art. 377 CO (e dunque nemmeno la conclusione pretorile secondo

cui l’appaltatrice non si trovava in mora e non ha commesso violazioni

contrattuali), bensì rimprovera al primo giudice l’errata applicazione

dell’art. 377 CO e dell’art. 55 CPC come pure l’erronea ripartizione dell’onere

della prova (art. 8 CC).

4.

Innanzitutto, l’appellante

contesta il metodo di calcolo applicato dal primo giudice per quantificare

l’indennità spettante all’appaltatrice. Dopo aver rilevato di avere adempiuto

al proprio onere di contestazione opponendosi all'azione riconvenzionale (cfr.

ad esempio replica ad 5), egli critica il Pretore per aver attribuito

all’appaltatrice la facoltà di scegliere fra il metodo della deduzione (cosiddetto

“Abzugsmethode”) e quello positivo (“Additionsmethode”), aderendo

così a un’opinione minoritaria in contrasto sia con autorevole dottrina (P. Gauch) che nega l’applicabilità del

metodo della deduzione, sia con la giurisprudenza del Tribunale federale, che

ritiene piuttosto determinanti le circostanze del caso concreto e in

particolare le possibilità probatorie (DTF 96 II 197, STF 4A_566/2015 dell’8

febbraio 2016). Secondo l’appellante, essendo il metodo positivo (secondo cui

l’indennità dovuta all’appaltatrice si compone delle spese da lei sostenute e

del guadagno che avrebbe realizzato in caso di compimento dell’opera) espressamente

previsto dall'art. 377 CO, la controparte avrebbe dovuto sostanziare e motivare

per quale ragione, nel caso specifico, il metodo della deduzione sarebbe stato

preferibile. Non avendolo fatto, la sua pretesa sarebbe stata carente

nell’allegazione (art. 55 CPC), ciò che il Pretore avrebbe trascurato. Per

l’appellante le circostanze del caso concreto avrebbero imposto inoltre l’applicazione

del metodo positivo, giacché per lui, in qualità di committente, non sussisteva

alcuna possibilità di individuare e comprovare fatti che risiedevano

completamente nella sfera di conoscenza dell'appaltatrice (quali i risparmi da

lei conseguiti), tenuto pure conto della complessità tecnica dell’appalto.

Fatti che peraltro l’appaltatrice poteva agevolmente dimostrare, disponendo di tutti

i dati e dei documenti necessari a tal fine o potendo fare riferimento al suo

preventivo oppure ancora ad analoghi appalti da lei portati a termine. Applicando

il metodo positivo l’appaltatrice, gravata dell’onere della prova, non avrebbe

comprovato né il suo mancato guadagno, né i suoi costi, se non limitatamente a

€ 2'397.-. Di conseguenza, l’appellante ritiene che la sua petizione sarebbe

stata da accogliere per € 133'023.- oltre interessi (€ 135'420.- / € 2'397.-),

con conseguente reiezione dell’azione riconvenzionale della parte avversa.

5.

Ora, indipendentemente dalla

possibilità o meno per l’appaltatrice di scegliere il metodo di calcolo da utilizzare,

il Tribunale federale non ha mai escluso l’applicabilità del metodo della deduzione

né sancito la priorità di un metodo rispetto all’altro (STF 4A_270/2020 del 23

luglio 2020 consid. 4, 4A_189/2017 del 5 ottobre 2017 consid. 3.2.1,

4A_566/2015 dell’8 febbraio 2016 consid. 4.1.2), lasciando piuttosto al giudice

la facoltà di decidere al riguardo (conformemente al principio

dell’applicazione d’ufficio del diritto, art. 57 CPC) sulla base delle

circostanze del caso concreto, fra cui le allegazioni delle parti e le possibilità/risultanze

istruttorie (STF 4A_566/2015 dell’8 febbraio 2016 consid. 4.1.2 e 4.4; DTF 96

II 192 consid. 5b).

Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare

suggerire con il gravame, l’appellante non ha mai contestato l’applicabilità

del metodo di calcolo utilizzato dall’appaltatrice (“Abzugsmethode”), né

ha proposto considerazioni alternative, sicché la decisione del giudice di

aderire a tale metodo merita conferma. D’altronde, le sue (tardive) riflessioni

sulla presunta preferibilità del metodo positivo attengono in realtà all’onere

della prova, che verrà esaminato qui di seguito.

6.

L’appellante rimprovera al

primo giudice di avere applicato il metodo della deduzione in maniera erronea,

violando il principio relativo all’onere della prova (art. 8 CC) e quello della

debita allegazione (art. 55 CPC). Egli avrebbe difatti inammissibilmente dato

per comprovato il risparmio conseguito dall’appaltatrice malgrado questa,

gravata dell’onere della prova, non l’abbia sufficientemente allegato,

sostanziato e dimostrato, limitandosi ad addurre le sue spese relative ad

alloggio, vitto e trasferta del personale e trascurandone altre ben più ingenti,

quali i costi risparmiati per non aver dovuto subappaltare determinati lavori,

costi di gestione/amministrazione o di energia, oppure ancora costi risparmiati

sul materiale. A quest’ultimo proposito, la controparte avrebbe omesso

qualsiasi indicazione in merito alla sorte dei materiali da lei ordinati,

(laddove essa avrebbe potuto annullare l’ordinazione, restituire il materiale

al fornitore o utilizzarlo per altre commesse), e in merito al materiale che

non ha dovuto acquistare (segnatamente: il sistema audio __________ menzionato

dal teste M__________). Per l’appellante, questa carente allegazione gli

avrebbe impedito di fare debitamente fronte al proprio onere di contestazione.

Infine, sarebbe più che inverosimile (e contrario all'andamento naturale delle

cose) che il guadagno lordo che l’appaltatrice avrebbe conseguito portando a

termine l'appalto ammonti a € 203'165.- (€ 213'500.- / € 10'335.-), ritenuto oltretutto che essa ha lavorato

solo per 10-15 giorni e che un appalto genera di norma un guadagno lordo pari

all’incirca al 10-20% (cfr. ad esempio la norma SIA 103, punto 1.12).

7.

Nemmeno queste considerazioni

sono atte a sovvertire il giudizio di prima sede. Evidentemente, il guadagno

conseguito dall’appaltatrice in base all’indennità riconosciutale non

corrisponde a € 203'165.-, giacché il calcolo proposto dall’appellante

omette di considerare il lavoro già svolto e le spese sostenute (ivi compresi i

costi fissi, quali ad esempio i salari dei dipendenti, da pagare indipendentemente

dallo svolgimento dei lavori). Inoltre, premesso che il medesimo non contesta debitamente

i risparmi riconosciuti dal Pretore a titolo di trasferte, vitto e alloggio

(omettendo di confrontarsi con il giudizio impugnato), l’onere di allegazione e

specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un rapporto speculare.

In particolare, con riferimento al caso specifico, è solo in base a una

contestazione adeguata, e tenuto conto del relativo grado di precisione e

dettaglio, che la parte attrice deve maggiormente specificare o approfondire le

proprie allegazioni; una contestazione generica o globale non è sufficiente,

bensì dev’essere sufficientemente sostanziata, in modo da permettere

all’attrice di capire quali fatti sono contestati e di fornire le prove delle

quali porta l’onere (art. 55 CPC; IICCA del 19 febbraio 2020, inc. 12.2018.128,

consid. 8; IICCA del 17 luglio 2020, inc. 12.2019.8, consid. 13). Ai sensi

dell’art. 150 CPC, oggetto della prova sono i fatti controversi, se

giuridicamente rilevanti. Quelli non debitamente contestati non sono

controversi, non sono oggetto d’istruttoria e non devono pertanto (di

principio) essere dimostrati.

8.

Nella fattispecie

l’appaltatrice, con la propria azione riconvenzionale (p. 13-14) ha allegato e

quantificato i risparmi da lei conseguiti fra febbraio 2020 e luglio 2020

(ovvero nel periodo contrattuale in cui non ha dovuto lavorare), indicando

costi di vitto, alloggio e trasferta del personale e precisando di non aver

potuto sopperire al mancato guadagno con un nuovo appalto poiché non è stato

possibile anticipare l’inizio della successiva commessa. Quali prove, ha

offerto in particolare i doc. 9 e 10, le testimonianze dei propri dipendenti

che hanno prestato servizio in relazione all’appalto in questione (G__________,

A__________, P__________, F__________, __________ T__________) e una perizia

(alla quale ha successivamente rinunciato). Contrariamente a quanto sembra

pretendere, il committente non ha mosso alcuna contestazione al riguardo. Segnatamente,

non ha messo in dubbio il tipo e l’ammontare dei risparmi indicati dalla

controparte, non ha suggerito che gli stessi potessero essere maggiori o

includessero ulteriori voci (materiale, subappalto, o altro), né ha allegato

alcunché in relazione alla possibilità per la medesima di realizzare guadagni

alternativi. In particolare, nel passaggio della replica indicato con il

gravame (ad 5), l’attore si è limitato a evidenziare la legittimità della sua

rescissione contrattuale e a sostenere (a torto, come già sottolineato dal

primo giudice) che la controparte avrebbe preteso spese di trasferta, vitto e

alloggio in aggiunta alla mercede contrattuale (quando invece queste

costituivano dei risparmi da porvi in deduzione). Dall’insufficiente

contestazione deriva l’assente necessità per AO 1 di fornire particolari

dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive, la conferma delle conclusioni da lei

formulate, come pure la tardività (e inammissibilità) delle censure ora

proposte con l’impugnativa (art. 317 CPC).

9.

Ne discende che la decisione

con cui il Pretore ha respinto la petizione e accolto parzialmente l’azione

riconvenzionale resiste alla critica. Di conseguenza, non occorre esaminare la

nuova argomentazione esposta da AO 1 nella sua risposta all’appello (p. 10-11) e

corredata dal doc. 2, relativa alla presunta assenza di un interesse degno di

protezione e di legittimazione attiva di AP 1 (a fronte dell’indennizzo

ricevuto dalla sua assicurazione e della derivante surrogazione/cessione di

credito), né i relativi chiarimenti e documenti (doc. E e F) proposti da

quest’ultimo con la replica spontanea 24 marzo 2022.

10.

Visto quanto sopra, l’appello

dev’essere integralmente respinto, nei limiti della sua ricevibilità, con

conseguente conferma della decisione impugnata.

11.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 200'768.- o fr.

208'799.- (tasso di cambio approssimativo al momento di introduzione

dell’appello: € 1 = fr. 1.04), seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e

13.

LTG, ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art.

11.

cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA,

sono quantificate in fr. 5’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello 1° febbraio 2022 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).