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Decisione

12.2022.150

Appalto, opere di brillamento in una cava di pietra e conseguente instabilità della parete rocciosa; difetto dell'opera o violazione contrattuale; nesso causale, calcolo del danno, imputazione di vantaggi

31 gennaio 2023Italiano31 min

Patriziato di __________, ha incaricato la AP 1 di svolgere “lavori di abbattimento

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.150

Lugano

31 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.4 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 febbraio 2020 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP 1

patrocinata dall’

PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di

fr. 265’496.65 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2014 a titolo

di risarcimento dei danni;

domanda avversata dalla

convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 21 settembre

2022 nella misura di fr. 210'517.40 oltre interessi;

appellante la

convenuta con atto di appello del 20 ottobre 2022, con cui ha chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione avversa, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con

risposta 7 dicembre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di

spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto 13 novembre 2013 la AO 1, società che sfrutta una cava

di pietra (“cava n. 2”) nella valle di __________ dietro accordo con il

Patriziato di __________, ha incaricato la AP 1 di svolgere “lavori di abbattimento

tramite impiego di materie esplosive” nella suddetta cava

(brillamenti/lavori di sbancamento), per una mercede di

fr. 192'000.- IVA esclusa (v. doc. C).

B.

Nell’estate 2014 la O__________ SA, società che gestisce in

concessione la vicina cava n. 3 (o “cava P__________”), ha incaricato la ditta

M__________ SA (ora G__________ SA) di verificare se detti ingenti lavori,

previsti in prossimità del confine fra le due cave, avrebbero potuto creare

pericoli per la sua attività. Conseguentemente, la M__________ SA (in

particolare per il tramite dell’ing. F__________) ha eseguito dei sopralluoghi

(prima e durante l’esecuzione dei brillamenti), con relativo allestimento di verbali

(agli atti quale doc. rich. V), ritenuto che nelle discussioni sono stati coinvolti

anche C__________ e la AP 1(per il tramite di __________ Z__________ e __________

F__________, cfr. anche doc. rich. VII). In particolare, l’ing. F__________ ha

formulato, all’indirizzo dell’appaltatrice, una serie di consigli sulle

modalità di esecuzione dei lavori e sui quantitativi di esplosivi da

utilizzare. I brillamenti (4) sono stati effettuati il

12/13 giugno 2014, il 28 giugno 2014, il 17 luglio 2014 e il 15 agosto 2014.

C.

Essendo successivamente stata costatata una situazione di

instabilità della parete rocciosa, fra la AO 1 da una parte e il Patriziato di __________

nonché la O__________ SA dall’altra è insorto un contenzioso presso la Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna concernente i lavori di ripristino

(risanamento) dell’area, infine effettuati da A__________ (con la supervisione

della M__________ SA) a spese della AO 1 (cfr. inc. n. CA.2016.35 – doc. rich.

II e CA.2016.42 - doc. rich. III, nell’ambito del quale l’ing. F__________,

quale perito arbitratore, ha reso il referto 14 settembre 2018 e il relativo

complemento 22 luglio 2019).

D.

Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con

contestuale rilascio dell’autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2019.102),

con petizione 19 febbraio 2020 la AO 1 ha convenuto in giudizio, innanzi alla

medesima Pretura, la AP 1, postulando la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 265’496.65 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2014 a

titolo di risarcimento danni (riservandosi di adeguare l’importo in base alle

risultanze di causa e all’evolversi del danno subito), e meglio: fr. 187'997.60

per i lavori eseguiti da A__________, fr. 3'982.20 per il costo degli esplosivi

utilizzati a tale scopo, fr. 737.65 per costi di elicottero, fr. 2'500.- per

costi di elettricità, fr. 2'000.- per costi di pulizia, fr. 30'880.05

complessivi quale costo dei lavori della M__________ SA, fr. 14'400.- per gli

anticipi versati nell’ambito dei procedimenti inc. n. CA.2016.35, CA.2016.42 e CM.2019.102

e fr. 22'999.15 quali spese legali preprocessuali. In sostanza l’attrice, evidenziando

che gli interventi della AP 1, e in particolare l’ultimo brillamento del 15

agosto 2014, avevano causato l’instabilità della parete rocciosa e un

danneggiamento importante del pilastro roccioso esistente fra le due cave, ha

chiesto il rimborso di tutti i costi da lei sostenuti per i lavori di

risanamento.

E.

Con risposta 27 maggio 2020 la convenuta si è opposta alla

petizione, eccependo in via preliminare l’assente competenza territoriale del

Pretore (alla luce della proroga di foro in favore del tribunale di H__________

contenuta nelle condizioni generali doc. 2 trasmesse alla controparte

unitamente alla sua offerta doc. C). Nel merito, essa ha postulato l’integrale

reiezione della petizione, o subordinatamente il suo parziale accoglimento

limitatamente a fr. 45'000.-. In sostanza, la medesima ha osservato che i suoi

lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e non hanno causato né la situazione

di instabilità della parete rocciosa (già preesistente) né danneggiamenti. In

ogni caso, la controparte non avrebbe pretese per difetti dell’opera (visti

l’assenza di difetti, la tardività della loro notifica e in ogni caso il suo

eventuale diritto a offrirne previamente la riparazione). Infine, anche volendo

ipotizzare un suo obbligo di risarcimento, la convenuta ha contestato le poste

di danno indicate dalla controparte.

F.

Con replica 18 giugno 2020 e duplica 20 agosto 2020 le parti hanno

approfondito le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento

dell’istruttoria, la convenuta ha prodotto le proprie conclusioni scritte in

data 4 luglio 2022 e l’attrice in data 13 luglio 2022, alle quali è ancora

seguita la replica spontanea 26 luglio 2022 dell’attrice.

G. Con

decisione 21 settembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando

la convenuta a versare all’attrice fr. 210'517.40 oltre interessi al 5% dal 17

ottobre 2014 su fr. 36'438.50, dal 6 ottobre 2016 su fr. 31'384.80, dal 25

ottobre 2016 su fr. 13'030.20, dal 1° novembre 2016 su

fr. 1'482.20, dall’11 luglio 2017 su fr. 47'266.20, dal 17 agosto 2017 su fr.

46'699.20, dal 31 agosto 2017 su fr. 570.25, dall’11 settembre 2017 su fr.

13'178.70 e dal 19 gennaio 2018 su

fr. 20'467.35. Le spese processuali, di complessivi fr. 10'455.- e le spese

della procedura di conciliazione, di fr. 1'000.-, sono state poste per 1/5 a

carico dell’attrice e per 4/5 a carico della convenuta, quest’ultima pure

condannata a versare alla controparte fr. 13'500.- per ripetibili parziali.

H.

Con appello 20 ottobre 2022 la convenuta si è aggravata contro il

suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione

avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con risposta 7 dicembre

2022 l’attrice si è opposta al gravame postulandone la reiezione, con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 20 ottobre 2022 contro la decisione 21

settembre 2022 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 dicembre 2022.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con la decisione impugnata il

Pretore ha innanzitutto accertato la propria competenza sulla base dell’art. 31

CPC, siccome non risultava che le condizioni generali menzionate dalla

convenuta fossero state regolarmente integrate nel contratto. Nel seguito il

primo giudice, dopo aver qualificato il contratto come appalto, ha accertato

che il risultato promesso consisteva nell’abbattimento di un determinato volume

di roccia “sporca” (ovvero non commerciabile) e non anche il mantenimento della

situazione di stabilità della parete rocciosa. Ciò premesso, ha concluso che la

presente controversia non ha per oggetto un difetto dell’opera, quanto

piuttosto degli asseriti danneggiamenti causati durante l’esecuzione dei

lavori, sicché l’eventuale responsabilità della convenuta è da analizzare sulla

base degli art. 97 seg. CO e non degli art. 367 seg. CO. Di qui la necessità

per l’attrice di dimostrare l’esistenza di una violazione contrattuale, di un

danno e di un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione e il danno,

mentre la colpa è presunta.

Sul tema, il primo giudice ha innanzitutto rilevato

che la convenuta era stata debitamente informata della situazione pregressa

della parete (vulnerabile a brillamenti di grossa entità, ovvero di quantità di

roccia uguali o superiori a 5'000 m3,

ma non già

instabile), al più tardi per il tramite dell’e-mail 27 giugno 2014 dell’ing. F__________

(doc. rich. VII). Il Pretore ha successivamente accertato la violazione del suo

obbligo di diligenza per non avere in due occasioni (terzo e quarto

brillamento, rispettivamente del 17 luglio e del 15 agosto 2014) seguito le

istruzioni del suddetto ingegnere in merito ai quantitativi di esplosivo da

utilizzare, ritenuto che il medesimo e gli altri specialisti della M__________

SA erano pacificamente e per stessa ammissione della convenuta da considerare

ausiliari dell’attrice ex art. 101 CO. Secondo il giudice di prima sede, la

convenuta avrebbe poi commesso ulteriori due violazioni per non avere avvisato

la committenza dei rischi correlati all’esecuzione di sbancamenti di 5'000 m3

di roccia e per averli ciononostante effettuati.

Il primo giudice ha altresì confermato l’esistenza di danneggiamenti

alla parete rocciosa e di un nesso causale (naturale e adeguato) fra essi e le violazioni

della convenuta, sulla base dei referti peritali dell’ing. F__________ e delle

testimonianze di __________ P__________ e A__________.

In merito alle poste di danno, il Pretore ha respinto

quelle per costi di elettricità, di pulizia e per spese legali preprocessuali

(non provate) nonché quelle relative agli anticipi prestati, mentre ha accolto

quella concernente i lavori di risanamento di A__________ (fr. 187'997.60) e

parzialmente accolto quelle riferite al costo degli esplosivi (limitatamente a

fr. 1'482.20) e dei trasporti in elicottero (limitatamente a fr. 570.25),

nonché all’onorario della M__________ SA per quanto riferito ai lavori di

risanamento

(fr. 20'467.35). Egli ha inoltre escluso che sull’ammontare complessivo dei

danni dovessero essere imputati ipotetici vantaggi tratti dall’attrice grazie

al risanamento, dal momento che la convenuta non li aveva debitamente allegati

e dimostrati.

Infine, il primo giudice ha confermato l’esistenza di

una colpa da parte di quest’ultima, la quale pur essendo informata dei rischi derivanti

dalle sue prospettate operazioni ha deliberatamente scelto di non seguire le

indicazioni degli esperti.

4.

Sul tema della competenza

territoriale, il gravame non contiene alcuna contestazione. L’appellante

censura innanzitutto l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 97 CO. A suo

modo di vedere, il primo giudice avrebbe trascurato la reale volontà delle

parti, confermata in sede di audizione da C__________ e __________ Z__________

(interpretazione soggettiva del contratto), secondo cui il risultato

contrattualmente promesso non consisteva tanto nei lavori di brillamento,

quanto piuttosto nella consegna di una parete di roccia privata del suo strato non

commerciabile e di nuovo adatta all’estrazione del granito (e dunque,

evidentemente, anche stabile). Essendo tuttavia la parete al termine dei lavori

inutilizzabile, per l’appellante la controversia riguarderebbe un potenziale

difetto dell’opera, con conseguente necessità di applicare gli art. 367 seg. CO

(e di esaminare pertanto anche questioni quali la tempestiva notifica dei

difetti, l’accettazione dell’opera e i diritti di garanzia a disposizione della

committenza).

4.1

Le norme di cui agli art. 367 seg. CO trovano prioritaria ed

esclusiva applicazione se la fattispecie riguarda un difetto dell’opera, mentre

se essa concerne un danno cagionato tramite un comportamento negligente

dell’appaltatore in corso d’opera, la responsabilità è regolata dall’art. 97 CO

(sul tema, v. anche DTF 111 II 170 consid. 2, 100 II 30 consid. 2 e 89 II 232

consid. 5, STF 4A_387/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.2 e Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar,

OR, 2a ed., n. 129 ad art. 97).

4.2

Nel caso concreto, il fatto che lo scopo finale della AO 1 fosse

quello di poter tornare a utilizzare commercialmente la parete rocciosa ancora

non permette di accertare quale fosse il contenuto del contratto di appalto,

che come già rilevato dal Pretore menzionava unicamente (quale risultato)

l’asportazione di determinati quantitativi (blocchi) di roccia “sporca” (ovvero

non utilizzabile) mediante utilizzo di esplosivi (brillamento, quale attività

necessaria a tal fine). Anche C__________ e __________ Z__________, nelle loro

audizioni, hanno riferito che l’incarico consisteva nel “togliere quella

roccia marcia che in totale era di quasi 30'000 metri cubi” (verbale del 23

marzo 2022, p. 2), rispettivamente nella rimozione mediante sbancamenti di

strati di roccia non commerciabili (verbale del 29 ottobre 2021, p. 5 e 10). D’altronde

l’appellante nemmeno pretende né tantomeno spiega se il suo campo di attività,

alla luce delle sue competenze, oltre al campo degli esplosivi si estendesse anche

a ulteriori aspetti (ad esempio valutazioni geologiche/ingegneristiche, che

nella fattispecie risultano essere state prese a carico dalla

M__________

SA). Il problema che ha originato la presente controversia non riguarda tanto

la realizzazione di un’opera difettosa, rispettivamente la quantità o la qualità

dei blocchi staccati (ritenuto che, per quanto è dato capire, i brillamenti

effettuati dalla convenuta hanno eliminato gli strati di roccia concordati),

quanto piuttosto un cattivo adempimento, ovvero gli asseriti danneggiamenti

causati al resto della parete durante il corso dei lavori. Tale circostanza,

come rettamente concluso dal primo giudice, conduce all’applicazione dell’art.

97.

CO. Le considerazioni appellatorie relative agli art. 367 seg. CO non sono

dunque pertinenti.

5.

L’appellante rimprovera

altresì al Pretore di avere accertato una sua sufficiente informazione riguardo

alla situazione pregressa della parete, malgrado il sopralluogo iniziale della

M__________ SA fosse avvenuto già il 4 giugno 2014, mentre l’e-mail dell’ing. F__________

(insufficiente e tardiva) le è stata trasmessa solo in data 27 giugno 2014, a

brillamenti in corso. L’appellante critica poi il primo giudice per avere affermato

che in tale data l’ingegnere ancora non era da considerare quale ausiliario

della committenza, ma senza spiegare perché la situazione sarebbe in seguito

mutata: la decisione pretorile sarebbe pertanto anche carente nella

motivazione. In ogni caso, nel caso concreto non risulterebbe che la

committenza avesse delegato dei compiti alla M__________ SA ai sensi dell’art.

101.

CO, siccome la ditta era legata a un contratto solamente con la O__________

SA (doc. rich. VIII). D’altronde, il contratto di appalto non prevedeva un suo

dovere di seguirne le istruzioni, per cui da tale circostanza non si potrebbe

derivare una sua violazione contrattuale.

L’appellante contesta ad ogni modo che i brillamenti

abbiano superato i volumi indicati dagli specialisti e siano stati eseguiti

mediante un quantitativo eccessivo di esplosivo, poiché le prove agli atti non

sarebbero chiare e non lo dimostrerebbero. Essa sottolinea altresì che l’ingegnere

le aveva consigliato di utilizzare, per il quarto e ultimo brillamento, le

medesime modalità (segnatamente: la medesima carica esplosiva) di quello

precedente (ciò che è avvenuto); nessuna prova agli atti dimostrerebbe che tale

istruzione si fondasse su un errore dell’esperto sulle cariche da lei

effettivamente utilizzate, e che egli intendesse in realtà raccomandare l’uso

di cariche esplosive minori.

5.1

Nella fattispecie i brillamenti che, secondo il Pretore, hanno

causato i danni in questione sono unicamente il terzo e il quarto, ossia quelli

del 17 luglio e del 15 agosto 2014. Pertanto, il fatto che la AP 1 non fosse

stata informata della situazione pregressa della parete rocciosa prima della

conclusione del contratto o prima dell’esecuzione dei due brillamenti iniziali

non è risolutivo. Determinante è piuttosto che la medesima, prima degli ultimi

due brillamenti, ovvero al più tardi il 27 giugno 2014, fosse consapevole della

vulnerabilità della parete, rispettivamente dei rischi derivanti

dall’esecuzione di brillamenti di quantitativi di roccia uguali o superiori ai

5'000 m3 (che F__________ aveva sconsigliato) e della conseguente

necessità di assumere un atteggiamento prudente e di scegliere modalità

d’intervento che non ne compromettessero la stabilità. L’appellante non lo

contesta, né sostiene che tali informazioni e raccomandazioni fossero errate,

insufficienti o poco chiare. Lo stesso __________ Z__________ ha dichiarato di

avere avuto a sua disposizione tutte le informazioni necessarie (cfr. verbale

del 29 ottobre 2021, p. 7). Indipendentemente da chi le abbia concretamente

fornite, ciò permette di valutare il grado di diligenza che poteva essere

preteso dalla convenuta e se la medesima lo abbia rispettato.

5.2

Per quanto riguarda le istruzioni date dalla M__________ SA prima

del terzo e del quarto brillamento, l’appellante non contesta di avere in prima

sede riconosciuto il suo obbligo di seguirle (omettendo in tal modo di confrontarsi

con il consid. 4.1b del giudizio pretorile). Il primo giudice non era dunque tenuto

a indicare con precisione in quale momento i tecnici di tale ditta fossero divenuti

ausiliari della committente; in altre parole, non essendo la questione determinante

ai fini del giudizio, egli non ha violato alcun onere di motivazione per non

essersi espresso più approfonditamente al riguardo, né una tale disamina si

impone in questa sede. D’altronde, l’assenza di riferimenti alla M__________ SA

nel contratto di appalto o l’esistenza di un legame contrattuale fra questa e

la O__________ SA non significano che la prima non possa successivamente aver

impartito istruzioni anche per conto della AO 1 (v. anche interrogatorio di C__________,

verbale del 23 marzo 2022, p. 2) o che la AP 1 non ne fosse consapevole (ciò

che, come detto, non viene preteso nel gravame). Inoltre l’appellante non

contesta di avere ricevuto tali istruzioni, né sostiene in alcun modo che le

stesse fossero errate o che essa, alla luce delle sue (maggiori) competenze

specialistiche, avrebbe potuto discostarsene. Quanto all’inosservanza delle

medesime, a torto l’appellante evidenzia un’assenza di prove. Essa non contesta

che, secondo gli accertamenti pretorili (cfr. decisione impugnata, p. 11, 4°

paragrafo), prima del terzo brillamento del 17 luglio 2014 F__________ si era

raccomandato di utilizzare un quantitativo di esplosivo di soli 400 gr/m³, né

sostiene o tantomeno spiega perché il protocollo di sparo (doc. 4), attestante

l’utilizzo effettivo di quantitativi maggiori (500 gr/m³ e 800 gr/m³) sarebbe

errato o inattendibile. L’appellante inoltre non contesta l’accertamento

pretorile secondo cui essa non aveva comunicato all’esperto questa deviazione

rispetto alle istruzioni ricevute bensì gli aveva confermato di aver utilizzato

la carica ridotta di 400 gr/m³ (cfr. p. 1 del verbale del 21 luglio 2014 di cui

al doc. rich. V); conseguentemente, l’istruzione data da F__________ per il

brillamento successivo (l’ultimo, v. p. 4-5 del medesimo verbale), ovvero di

mantenere la stessa carica utilizzata in precedenza (laddove vi era ancora

margine per un’ulteriore riduzione della carica del 10-15%) era palesemente

riferita al quantitativo di 400 gr/m³. Ancora una volta, come già evidenziato

dal Pretore, il relativo protocollo di sparo (doc. 4) attesta tuttavia

l’utilizzo di cariche superiori (650 gr/m³ e 500 gr/m³), e l’appellante non

spiega perché tale documento, da lei stessa prodotto, non avrebbe valenza

probatoria. Ne discende che queste due violazioni devono ritenersi acclarate.

Per il resto, relativamente ai quantitativi di roccia sbancati, l’appellante

sostiene unicamente che non vi siano prove relative al superamento dei volumi

previsti. Nondimeno, non si confronta con l’accertamento pretorile secondo cui

essa aveva preannunciato che il terzo brillamento avrebbe interessato volumi di

7'000 m3 (cfr. decisione impugnata, p. 4 ultimo paragrafo e doc.

rich. VII) e non considera che il protocollo di sparo doc. 4 pure attesta lo

sbancamento di volumi maggiori, sia il 17 luglio, sia il 15 agosto 2014. Il

gravame nemmeno si confronta con il rimprovero pretorile (impugnato giudizio,

consid. 4.1c) di non avere avvertito la committente dei rischi derivanti dallo

sbancamento di volumi importanti di roccia.

Per tutti questi motivi, sul tema delle violazioni

contrattuali la decisione di primo grado resiste alla critica.

6.

L’appellante contesta nel

seguito l’esistenza di un nesso causale fra i suoi lavori e l’instabilità della

parete rocciosa. In primo luogo, essa sostiene che il Pretore non avrebbe

potuto basare il relativo esame sui referti dell’ing. F__________, da lui

allestiti quale perito arbitratore in una procedura che non la vedeva

coinvolta. Queste perizie non le potrebbero dunque essere opposte e non

sarebbero né vincolanti per lei e per il Pretore, né qualificabili quali

perizie giudiziarie, quanto piuttosto, casomai, quali mere perizie di parte.

Inoltre, l’ingegnere non sarebbe da considerare quale “terzo” (ex art. 189 cpv.

1.

CPC) alla luce del suo coinvolgimento nella fattispecie con il doppio ruolo

di coordinatore dei lavori di sbancamento e supervisore dei successivi lavori

di ripristino. La sua assenza di imparzialità emergerebbe peraltro dalla sua

opinione secondo la quale i danni sarebbero stati prevalentemente cagionati

dall’ultimo brillamento, guarda caso eseguito in assenza dei tecnici della M__________

SA. Per l’appellante, anche la testimonianza di __________ P__________ andrebbe

estromessa dagli atti a fronte della sua relazione personale con l’attrice, dal

momento che suo figlio K__________ è ora azionista e amministratore unico della

AO 1 (cfr. iscrizione FUSC del 3 marzo 2022), laddove è altamente probabile che

al momento della sua audizione, le parti stessero già trattando il passaggio di

gestione.

In secondo luogo, l’appellante ritiene che le prove

menzionate dal giudice di primo grado non dimostrerebbero comunque un

sufficiente nesso causale fra i suoi lavori e i danneggiamenti. Nello

specifico, essa rileva che l'attività di sbancamento della roccia ha

intrinsecamente un margine di imprevedibilità e di rischio e che prima del suo

intervento la parete di roccia era già instabile, in parte per cause naturali

(geomorfologiche e strutturali), ma anche a

causa di passati brillamenti, considerato che durante il sopralluogo del 4

giugno 2014 erano state costatate “rotture e diaclasi nelle immediate

vicinanze del confine tra le due concessioni” e “presenza in parete di

blocchi e lastre già disarticolati dalla roccia sana” (doc. rich. V).

L’appellante aggiunge altresì che l’ing. F__________ aveva valutato

positivamente l’esito del terzo brillamento (doc. rich. V, verbale del 21

luglio 2014), e che il quarto si è svolto secondo le medesime modalità.

6.1

Come già accertato dal Pretore, l’appellante ha in prima sede

rinunciato all’esperimento della perizia giudiziaria da lei inizialmente

richiesta. In merito alla valenza delle perizie dell’ing. F__________,

allestite nell’ambito dell’inc. n. CA.2016.42, le medesime non possono essere

vincolanti nella presente procedura e per la AP 1 ai sensi dell’art. 189 cpv. 3

CPC, né valere quale perizia giudiziaria ex art. 183 seg. CPC. Nondimeno, come

correttamente evidenziato dal primo giudice, esse non sono assimilabili a

semplici allegazioni o perizie di parte, dal momento che sono comunque state

allestite in un contesto giudiziario e non su incarico della sola AO 1, da

parte di una persona (ing. F__________) dotata di competenze tecniche e a

conoscenza dei fatti (che ha percepito, almeno in parte, direttamente), che ha

confermato il contenuto dei suoi referti in sede di audizione testimoniale

(cfr. verbale del 13 aprile 2021, ove la convenuta ha potuto esercitare il

proprio diritto di essere sentita ovvero ha ottenuto la possibilità di porre

domande al teste) e che dev’essere considerata equidistante. Ciò dal momento

che l’appellante suggerisce un’asserita inattendibilità senza tuttavia

apportare elementi oggettivi o evidenziare incongruenze nei suoi referti, che peraltro

sono supportati da ulteriori elementi agli atti, fra cui i verbali di cui al

doc. rich. V e le testimonianze di A__________ __________ e __________ P__________.

L’attendibilità di A__________ (non contestata dalla convenuta all’udienza di

prime arringhe) non viene messa seriamente in discussione nel gravame. Quanto

ad __________ P__________ (teste peraltro richiesto dalla convenuta medesima),

i dubbi sollevati dall’appellante non possono bastare, dal momento che la sua audizione

ha avuto luogo il 13 aprile 2021, che il subentro di K__________ nella AO 1 è

avvenuto solo nel marzo 2022 e che manca qualsivoglia ulteriore informazione al

riguardo.

6.2

Per quanto concerne il nesso causale, l’impugnativa si limita a

riprendere quanto già osservato dal primo giudice senza aggiungere ulteriori

elementi; e meglio, già la decisione impugnata (consid. E e 4.1a) rinvia al

contenuto delle p. 2-3 del verbale del 10 luglio 2014 (riferito al sopralluogo

del 4 giugno precedente), il quale menzionava l’esistenza (pregressa) di

fessure e diaclasi che presentavano criticità come pure l’esecuzione, nel 2007,

di un brillamento che aveva causato delle problematiche. La decisione tuttavia

sottolinea altresì che secondo la testimonianza dell’ing. F__________, tali problematiche

erano già state risolte mediante uno spurgo e la situazione della parete poteva

essere ritenuta ordinaria (ovvero in una condizione di fragilità naturale, dovuta

alla tipologia di roccia). Anche i testi __________ P__________ (verbale del 13

aprile 2021, p. 4) e A__________ (verbale del 19 aprile 2021, p. 4-5) hanno

dichiarato che dopo questo spurgo, la parete era stabile. F____________________

nella sua audizione ha pure aggiunto che in una simile situazione, l’esecuzione

di brillamenti mediante basse quantità di esplosivo e con tecniche appropriate,

pur non potendo escludere totalmente il rischio di destabilizzazione, lo

avrebbe mantenuto a un livello molto limitato, e che in caso contrario

(utilizzo di cariche eccessive o tecniche inappropriate) esso sarebbe aumentato

in modo non lineare (cfr. verbale del 13 aprile 2021, p. 8-9). Ciò è stato

confermato anche dal teste A__________, secondo il quale lo sbancamento di

quantitativi minori di roccia e l’utilizzo di cariche esplosive più basse avrebbero

causato vibrazioni minori (verbale del 19 aprile 2021, p. 3). Anche per quanto

riguarda l’esito del terzo brillamento, l’appellante rinvia solo a una parte

del verbale del 21 luglio 2014 (p. 2, indicante un esito positivo, perlomeno

per quanto riguarda la roccia sbancata), tralasciandone un’altra (v. p. 4)

invece citata dal primo giudice secondo la quale il pilastro fra le due cave

era da considerare in posizione labile. Il referto 14 settembre 2018 (p. 16 e

relativa nota 41, p. 17) lo ha ribadito, precisando che è stato il terzo

brillamento a causare questo danno, e che il quarto brillamento l’ha

ulteriormente aggravato (a causa di un utilizzo eccessivo di esplosivo, v.

anche delucidazione 22 luglio 2019, p. 10) nonché ha influito negativamente

sulla stabilità della parete, ciò che ha comportato la necessità di effettuare

i lavori di ripristino. La delucidazione 22 luglio 2019 (p. 11-12) ha

ulteriormente precisato che, tenuto conto della situazione della parete

rocciosa, le cariche esplosive utilizzate e l’asportazione di grandi volumi

rocciosi hanno generato spostamenti e assestamenti dell’ammasso roccioso. Tali

conseguenze nefaste dei brillamenti in questione sono state confermate anche

dai testi __________ P__________ (verbale del 13 aprile 2021, p. 4-6) e A__________

(verbale del 19 aprile 2021, p. 2-3). Ritenuto che la causa della

destabilizzazione è pacificamente da imputare ai brillamenti, che tale rischio

era del tutto prevedibile e che l’appellante non spiega né offre elementi concreti

per ritenere che il danno si sarebbe verificato anche qualora fossero state

applicate modalità di sbancamento più appropriate, l’accertamento pretorile

relativo all’esistenza di un nesso causale (naturale e adeguato) fra le violazioni

contrattuali (violazioni dell’obbligo di diligenza) e i danneggiamenti può

essere confermato.

7.

L’ultima censura contenuta

nell’impugnativa riguarda la dimostrazione del danno. Nello specifico l’appellante,

in relazione ai lavori di risanamento effettuati da A__________, rileva che l’onere

probatorio, anche con riguardo agli eventuali vantaggi ottenuti dalla

controparte, incombeva alla controparte, che tuttavia avrebbe omesso di quantificare

dettagliatamente e dimostrare le proprie pretese, limitandosi alla produzione

di fatture generiche. E meglio, le fatture di A__________ indicano solo il

numero di trasferte, ma non i giorni in cui sono avvenute e oltretutto non illustrano

i lavori effettivamente svolti, ma solo il dispendio orario, e non sono corredate

dai relativi bollettini giornalieri, sicché non è possibile comprendere se

tutti i lavori (ad esempio i “lavori in parete”) fossero effettivamente

necessari al risanamento oppure riguardassero l’ordinaria manutenzione o migliorie.

A mente dell’appellante, la testimonianza di quest’ultimo (la cui imparzialità

sarebbe dubbia) e i verbali redatti dall'ing. F__________ non potrebbero

colmare tali lacune probatorie. Le prove agli atti dimostrerebbero inoltre che

dopo il risanamento, la situazione della parete rocciosa è addirittura

migliorata rispetto a quella antecedente, e che alcune zone sono state oggetto

di manutenzione (perizia 14 settembre 2018 di F__________, p. 20 e 21 con

riferimento alla nota 56, nonché 24, e relativa delucidazione 22 luglio 2019,

p. 7). Ciò per l’appellante avrebbe in ogni caso dovuto essere considerato dal

primo giudice nel calcolo del danno.

Per l’appellante, nemmeno le fatture riferite ai costi

dell’esplosivo e dell’elicottero permetterebbero di accertarne il nesso con i lavori

di ripristino, rispettivamente la loro necessità. Lo stesso dicasi per le

prestazioni fatturate dalla M__________ SA, che sono state eseguite sulla base

di un accordo fra la AO 1, il Patriziato di __________ e la O__________ SA

nell’ambito delle procedure cautelari inc. n. CA.2016.35/42 (secondo cui la

prima si sarebbe assunta i costi per la supervisione e la consulenza fornita

dalla M__________ SA nell’ambito dei lavori di ripristino); secondo

l’appellante, ciò non dimostrerebbe tuttavia che queste attività fossero

imprescindibili onde eseguire il risanamento.

7.1

Relativamente alle fatture di A__________ (doc. G), indicanti una

posta di danno di complessivi fr. 187'997.60, il gravame non censura una

carente allegazione della pretesa (ex art. 55 CPC, tale da non consentire una

debita contestazione e l’accesso alla prova), né si confronta con l’accertamento

pretorile (decisione impugnata, consid. 4.2a) secondo cui l’appellante aveva

messo in discussione la necessità di eseguire tutti i lavori e osservato che

almeno una parte di essi riguardava migliorie oppure ordinaria manutenzione

comunque a carico della controparte, ma non aveva contestato la congruità delle

fatture. In effetti, negli allegati introduttivi di primo grado la convenuta

non si era lamentata dell’eccessiva genericità o della scarsa comprensibilità delle

allegazioni e delle prove presentate dall’attrice al riguardo. A ragione il

primo giudice ha dunque (solamente) esaminato quale fosse lo scopo dei lavori e

se la committente dovesse lasciarsi imputare eventuali vantaggi da lei tratti.

Sul tema, il Pretore ha osservato che la necessità di tutti i lavori fatturati

è stata confermata non solo da A__________ nella sua audizione testimoniale (cfr. verbale 19 aprile 2021 p. 3-5), ma anche da F__________ alla p. 4 del verbale dell’8

gennaio 2018 (doc. rich. V), il quale aveva specificato che essi erano necessari

alla riparazione del danno e alla risoluzione della situazione di instabilità,

ovvero “…allo scopo di raggiungere un grado di rischio per eventi

gravitativi paragonabile a quello antecedente i brillamenti del 2014”. Il

giudice di primo grado ha precisato che i lavori elencati dettagliatamente nel

suddetto verbale (alle p. 4-5), con indicazione dei tempi di esecuzione

necessari, corrispondono e confermano i periodi di lavoro (compreso il

dispendio di tempo) indicati nelle fatture doc. G. Il gravame trascura

quest’ultima considerazione e sostiene in maniera eccessivamente generica che

la testimonianza di A__________ e il verbale 8 gennaio 2018 non sarebbero

sufficienti a confermare le fatture. La censura è pertanto insufficientemente

motivata e non può bastare a sovvertire la decisione di prima sede.

Per il resto, a ragione

l’appellante sottolinea che nel determinare l'ammontare del danno si deve tener

conto delle prestazioni e dei vantaggi (a favore del danneggiato) generati

dall'evento dannoso (ad esempio: spese risparmiate), giacché il danneggiato mediante

l’ottenimento di un risarcimento non deve ritrovarsi arricchito. Nondimeno,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esistenza di vantaggi

finanziari da imputare sull'ammontare del danno è un fatto dirimente che il

responsabile deve dimostrare (STF 4A_431/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6.1.2,

4A_61/2015 del 25 giugno 2015 consid. 3.1, 4A_227/2007 del 26 settembre 2007

consid. 3.6.3). Nel caso concreto, alcuni estratti peritali citati dall’appellante

(perizia 14 settembre 2018, p. 20 e 21 nota 56) menzionano effettivamente lavori

di manutenzione, rispettivamente il miglioramento di alcune situazioni rispetto

a quelle esistenti prima degli sbancamenti. Nondimeno, manca qualsivoglia

indicazione sul tipo e sul valore delle spese risparmiate e delle migliorie

ottenute, sicché la lacuna dev’essere posta a carico della AP 1, gravata dal

relativo onere probatorio (art. 8 CC). Quanto ai rimanenti passaggi citati

dall’appellante, per quanto è dato capire essi riguardano future misure di

controllo e manutenzione non più imputabili ai brillamenti (cfr. p. 22, § 6.3.1

e p. 24 della perizia), ovvero non risultano riferiti a lavori già eseguiti,

fatturati e compresi nella richiesta di risarcimento danni. Ne deriva che la posta

di danno dev’essere confermata così come ammessa dal giudice di primo grado.

7.2

Per quanto concerne i costi di esplosivo, il Pretore

li ha riconosciuti nella misura di fr. 1'482.20 dal momento che la relativa

fattura (doc. L) è stata confermata in sede di audizione testimoniale da A__________,

secondo cui essa si riferisce all’esplosivo da lui utilizzato per eseguire i

lavori di messa in sicurezza (verbale del

19.

aprile 2021, pag. 4). Anche per quanto riguarda i costi di elicottero, il primo

giudice ha riconosciuto solo quelli generati dai trasporti di materiale

necessario per i lavori di risanamento, sulla base di quanto dichiarato dal

teste A__________ (verbale 19 aprile 2021, p. 4) e dei periodi di lavoro

indicati nelle fatture di cui al doc. G (fr. 570.25). Siccome l’impugnativa non

si confronta debitamente con tali aspetti, non riesce a destituire valenza alla

testimonianza di A__________ e non offre elementi di segno contrario, la decisione

pretorile resiste alla critica anche su questo punto.

7.3

Infine, relativamente alle prestazioni della M__________

SA (doc. H), il Pretore ha negato che le prime due fatture possano costituire

un danno, poiché erano riferite a lavori concordati con la O__________ SA e

indipendenti dall’esito dei brillamenti della AP 1. L’appellante sostiene che

anche la terza fattura non avrebbe dovuto essere considerata. Essa tuttavia non

contesta che le posizioni ivi contenute (a esclusione della n. 7, già depennata

dal Pretore) siano riferite ai lavori di risanamento (e meglio alla consulenza

e alla supervisione fornite dall’ing. F__________ quale geologo, per la messa

in sicurezza della parete, cfr. anche teste A__________, verbale 19 aprile 2021, p. 5). Il semplice fatto che

nell’ambito delle controversie cautelari inc. n. CA.2016.35/42 la AO 1 avesse

dichiarato nei confronti della O__________ SA e del Patriziato di __________

che si sarebbe assunta i costi per i lavori di riparazione, ancora non

significa che tale impegno valesse anche nei confronti della AP 1, o implicasse

una rinuncia ad avanzare, nei confronti di quest’ultima, una pretesa di

risarcimento danni. Tale costo è effettivamente un danno subito dalla

committente (ricordato il concetto secondo cui il danno è costituito da una

riduzione involontaria del patrimonio netto e corrisponde alla differenza tra

l'importo attuale del patrimonio del danneggiato e l'importo che tale

patrimonio avrebbe avuto se l'evento dannoso non si fosse verificato), dal

momento che in assenza dei danneggiamenti, la medesima non avrebbe dovuto

sostenerlo. D’altronde, l’appellante neppure sostiene che tali prestazioni

fossero superflue, ovvero che A__________, in base al suo campo di attività e

competenza (ovvero senza il supporto della M__________ SA), avrebbe in

autonomia potuto valutare quali lavori fossero necessari e quando la stabilità

della parete avrebbe potuto considerarsi ripristinata. Ne discende che anche la

relativa pretesa di risarcimento di fr. 20'467.35 dev’essere ammessa.

8.

Alla luce di tutto quanto

precede, l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma della

decisione di primo grado.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 210'517.40 (determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale) seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base

agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar. Le spese

processuali ammontano dunque a fr. 10’000.- e le ripetibili a fr. 7’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello

20 ottobre 2022 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a

fr. 10’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

7’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).