12.2022.150
Appalto, opere di brillamento in una cava di pietra e conseguente instabilità della parete rocciosa; difetto dell'opera o violazione contrattuale; nesso causale, calcolo del danno, imputazione di vantaggi
31 gennaio 2023Italiano31 min
Patriziato di __________, ha incaricato la AP 1 di svolgere “lavori di abbattimento
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.150
Lugano
31 gennaio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.4 della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 febbraio 2020 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1
patrocinata dall’
PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 265’496.65 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2014 a titolo
di risarcimento dei danni;
domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 21 settembre
2022 nella misura di fr. 210'517.40 oltre interessi;
appellante la
convenuta con atto di appello del 20 ottobre 2022, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione avversa, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con
risposta 7 dicembre 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con contratto 13 novembre 2013 la AO 1, società che sfrutta una cava
di pietra (“cava n. 2”) nella valle di __________ dietro accordo con il
Patriziato di __________, ha incaricato la AP 1 di svolgere “lavori di abbattimento
tramite impiego di materie esplosive” nella suddetta cava
(brillamenti/lavori di sbancamento), per una mercede di
fr. 192'000.- IVA esclusa (v. doc. C).
B.
Nell’estate 2014 la O__________ SA, società che gestisce in
concessione la vicina cava n. 3 (o “cava P__________”), ha incaricato la ditta
M__________ SA (ora G__________ SA) di verificare se detti ingenti lavori,
previsti in prossimità del confine fra le due cave, avrebbero potuto creare
pericoli per la sua attività. Conseguentemente, la M__________ SA (in
particolare per il tramite dell’ing. F__________) ha eseguito dei sopralluoghi
(prima e durante l’esecuzione dei brillamenti), con relativo allestimento di verbali
(agli atti quale doc. rich. V), ritenuto che nelle discussioni sono stati coinvolti
anche C__________ e la AP 1(per il tramite di __________ Z__________ e __________
F__________, cfr. anche doc. rich. VII). In particolare, l’ing. F__________ ha
formulato, all’indirizzo dell’appaltatrice, una serie di consigli sulle
modalità di esecuzione dei lavori e sui quantitativi di esplosivi da
utilizzare. I brillamenti (4) sono stati effettuati il
12/13 giugno 2014, il 28 giugno 2014, il 17 luglio 2014 e il 15 agosto 2014.
C.
Essendo successivamente stata costatata una situazione di
instabilità della parete rocciosa, fra la AO 1 da una parte e il Patriziato di __________
nonché la O__________ SA dall’altra è insorto un contenzioso presso la Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna concernente i lavori di ripristino
(risanamento) dell’area, infine effettuati da A__________ (con la supervisione
della M__________ SA) a spese della AO 1 (cfr. inc. n. CA.2016.35 – doc. rich.
II e CA.2016.42 - doc. rich. III, nell’ambito del quale l’ing. F__________,
quale perito arbitratore, ha reso il referto 14 settembre 2018 e il relativo
complemento 22 luglio 2019).
D.
Previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con
contestuale rilascio dell’autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2019.102),
con petizione 19 febbraio 2020 la AO 1 ha convenuto in giudizio, innanzi alla
medesima Pretura, la AP 1, postulando la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 265’496.65 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2014 a
titolo di risarcimento danni (riservandosi di adeguare l’importo in base alle
risultanze di causa e all’evolversi del danno subito), e meglio: fr. 187'997.60
per i lavori eseguiti da A__________, fr. 3'982.20 per il costo degli esplosivi
utilizzati a tale scopo, fr. 737.65 per costi di elicottero, fr. 2'500.- per
costi di elettricità, fr. 2'000.- per costi di pulizia, fr. 30'880.05
complessivi quale costo dei lavori della M__________ SA, fr. 14'400.- per gli
anticipi versati nell’ambito dei procedimenti inc. n. CA.2016.35, CA.2016.42 e CM.2019.102
e fr. 22'999.15 quali spese legali preprocessuali. In sostanza l’attrice, evidenziando
che gli interventi della AP 1, e in particolare l’ultimo brillamento del 15
agosto 2014, avevano causato l’instabilità della parete rocciosa e un
danneggiamento importante del pilastro roccioso esistente fra le due cave, ha
chiesto il rimborso di tutti i costi da lei sostenuti per i lavori di
risanamento.
E.
Con risposta 27 maggio 2020 la convenuta si è opposta alla
petizione, eccependo in via preliminare l’assente competenza territoriale del
Pretore (alla luce della proroga di foro in favore del tribunale di H__________
contenuta nelle condizioni generali doc. 2 trasmesse alla controparte
unitamente alla sua offerta doc. C). Nel merito, essa ha postulato l’integrale
reiezione della petizione, o subordinatamente il suo parziale accoglimento
limitatamente a fr. 45'000.-. In sostanza, la medesima ha osservato che i suoi
lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e non hanno causato né la situazione
di instabilità della parete rocciosa (già preesistente) né danneggiamenti. In
ogni caso, la controparte non avrebbe pretese per difetti dell’opera (visti
l’assenza di difetti, la tardività della loro notifica e in ogni caso il suo
eventuale diritto a offrirne previamente la riparazione). Infine, anche volendo
ipotizzare un suo obbligo di risarcimento, la convenuta ha contestato le poste
di danno indicate dalla controparte.
F.
Con replica 18 giugno 2020 e duplica 20 agosto 2020 le parti hanno
approfondito le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento
dell’istruttoria, la convenuta ha prodotto le proprie conclusioni scritte in
data 4 luglio 2022 e l’attrice in data 13 luglio 2022, alle quali è ancora
seguita la replica spontanea 26 luglio 2022 dell’attrice.
G. Con
decisione 21 settembre 2022 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando
la convenuta a versare all’attrice fr. 210'517.40 oltre interessi al 5% dal 17
ottobre 2014 su fr. 36'438.50, dal 6 ottobre 2016 su fr. 31'384.80, dal 25
ottobre 2016 su fr. 13'030.20, dal 1° novembre 2016 su
fr. 1'482.20, dall’11 luglio 2017 su fr. 47'266.20, dal 17 agosto 2017 su fr.
46'699.20, dal 31 agosto 2017 su fr. 570.25, dall’11 settembre 2017 su fr.
13'178.70 e dal 19 gennaio 2018 su
fr. 20'467.35. Le spese processuali, di complessivi fr. 10'455.- e le spese
della procedura di conciliazione, di fr. 1'000.-, sono state poste per 1/5 a
carico dell’attrice e per 4/5 a carico della convenuta, quest’ultima pure
condannata a versare alla controparte fr. 13'500.- per ripetibili parziali.
H.
Con appello 20 ottobre 2022 la convenuta si è aggravata contro il
suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione
avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 7 dicembre
2022 l’attrice si è opposta al gravame postulandone la reiezione, con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni
(art. 311 e 312 CPC). L’appello 20 ottobre 2022 contro la decisione 21
settembre 2022 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 dicembre 2022.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
3.
Con la decisione impugnata il
Pretore ha innanzitutto accertato la propria competenza sulla base dell’art. 31
CPC, siccome non risultava che le condizioni generali menzionate dalla
convenuta fossero state regolarmente integrate nel contratto. Nel seguito il
primo giudice, dopo aver qualificato il contratto come appalto, ha accertato
che il risultato promesso consisteva nell’abbattimento di un determinato volume
di roccia “sporca” (ovvero non commerciabile) e non anche il mantenimento della
situazione di stabilità della parete rocciosa. Ciò premesso, ha concluso che la
presente controversia non ha per oggetto un difetto dell’opera, quanto
piuttosto degli asseriti danneggiamenti causati durante l’esecuzione dei
lavori, sicché l’eventuale responsabilità della convenuta è da analizzare sulla
base degli art. 97 seg. CO e non degli art. 367 seg. CO. Di qui la necessità
per l’attrice di dimostrare l’esistenza di una violazione contrattuale, di un
danno e di un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione e il danno,
mentre la colpa è presunta.
Sul tema, il primo giudice ha innanzitutto rilevato
che la convenuta era stata debitamente informata della situazione pregressa
della parete (vulnerabile a brillamenti di grossa entità, ovvero di quantità di
roccia uguali o superiori a 5'000 m3,
ma non già
instabile), al più tardi per il tramite dell’e-mail 27 giugno 2014 dell’ing. F__________
(doc. rich. VII). Il Pretore ha successivamente accertato la violazione del suo
obbligo di diligenza per non avere in due occasioni (terzo e quarto
brillamento, rispettivamente del 17 luglio e del 15 agosto 2014) seguito le
istruzioni del suddetto ingegnere in merito ai quantitativi di esplosivo da
utilizzare, ritenuto che il medesimo e gli altri specialisti della M__________
SA erano pacificamente e per stessa ammissione della convenuta da considerare
ausiliari dell’attrice ex art. 101 CO. Secondo il giudice di prima sede, la
convenuta avrebbe poi commesso ulteriori due violazioni per non avere avvisato
la committenza dei rischi correlati all’esecuzione di sbancamenti di 5'000 m3
di roccia e per averli ciononostante effettuati.
Il primo giudice ha altresì confermato l’esistenza di danneggiamenti
alla parete rocciosa e di un nesso causale (naturale e adeguato) fra essi e le violazioni
della convenuta, sulla base dei referti peritali dell’ing. F__________ e delle
testimonianze di __________ P__________ e A__________.
In merito alle poste di danno, il Pretore ha respinto
quelle per costi di elettricità, di pulizia e per spese legali preprocessuali
(non provate) nonché quelle relative agli anticipi prestati, mentre ha accolto
quella concernente i lavori di risanamento di A__________ (fr. 187'997.60) e
parzialmente accolto quelle riferite al costo degli esplosivi (limitatamente a
fr. 1'482.20) e dei trasporti in elicottero (limitatamente a fr. 570.25),
nonché all’onorario della M__________ SA per quanto riferito ai lavori di
risanamento
(fr. 20'467.35). Egli ha inoltre escluso che sull’ammontare complessivo dei
danni dovessero essere imputati ipotetici vantaggi tratti dall’attrice grazie
al risanamento, dal momento che la convenuta non li aveva debitamente allegati
e dimostrati.
Infine, il primo giudice ha confermato l’esistenza di
una colpa da parte di quest’ultima, la quale pur essendo informata dei rischi derivanti
dalle sue prospettate operazioni ha deliberatamente scelto di non seguire le
indicazioni degli esperti.
4.
Sul tema della competenza
territoriale, il gravame non contiene alcuna contestazione. L’appellante
censura innanzitutto l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 97 CO. A suo
modo di vedere, il primo giudice avrebbe trascurato la reale volontà delle
parti, confermata in sede di audizione da C__________ e __________ Z__________
(interpretazione soggettiva del contratto), secondo cui il risultato
contrattualmente promesso non consisteva tanto nei lavori di brillamento,
quanto piuttosto nella consegna di una parete di roccia privata del suo strato non
commerciabile e di nuovo adatta all’estrazione del granito (e dunque,
evidentemente, anche stabile). Essendo tuttavia la parete al termine dei lavori
inutilizzabile, per l’appellante la controversia riguarderebbe un potenziale
difetto dell’opera, con conseguente necessità di applicare gli art. 367 seg. CO
(e di esaminare pertanto anche questioni quali la tempestiva notifica dei
difetti, l’accettazione dell’opera e i diritti di garanzia a disposizione della
committenza).
4.1
Le norme di cui agli art. 367 seg. CO trovano prioritaria ed
esclusiva applicazione se la fattispecie riguarda un difetto dell’opera, mentre
se essa concerne un danno cagionato tramite un comportamento negligente
dell’appaltatore in corso d’opera, la responsabilità è regolata dall’art. 97 CO
(sul tema, v. anche DTF 111 II 170 consid. 2, 100 II 30 consid. 2 e 89 II 232
consid. 5, STF 4A_387/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.2 e Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar,
OR, 2a ed., n. 129 ad art. 97).
4.2
Nel caso concreto, il fatto che lo scopo finale della AO 1 fosse
quello di poter tornare a utilizzare commercialmente la parete rocciosa ancora
non permette di accertare quale fosse il contenuto del contratto di appalto,
che come già rilevato dal Pretore menzionava unicamente (quale risultato)
l’asportazione di determinati quantitativi (blocchi) di roccia “sporca” (ovvero
non utilizzabile) mediante utilizzo di esplosivi (brillamento, quale attività
necessaria a tal fine). Anche C__________ e __________ Z__________, nelle loro
audizioni, hanno riferito che l’incarico consisteva nel “togliere quella
roccia marcia che in totale era di quasi 30'000 metri cubi” (verbale del 23
marzo 2022, p. 2), rispettivamente nella rimozione mediante sbancamenti di
strati di roccia non commerciabili (verbale del 29 ottobre 2021, p. 5 e 10). D’altronde
l’appellante nemmeno pretende né tantomeno spiega se il suo campo di attività,
alla luce delle sue competenze, oltre al campo degli esplosivi si estendesse anche
a ulteriori aspetti (ad esempio valutazioni geologiche/ingegneristiche, che
nella fattispecie risultano essere state prese a carico dalla
M__________
SA). Il problema che ha originato la presente controversia non riguarda tanto
la realizzazione di un’opera difettosa, rispettivamente la quantità o la qualità
dei blocchi staccati (ritenuto che, per quanto è dato capire, i brillamenti
effettuati dalla convenuta hanno eliminato gli strati di roccia concordati),
quanto piuttosto un cattivo adempimento, ovvero gli asseriti danneggiamenti
causati al resto della parete durante il corso dei lavori. Tale circostanza,
come rettamente concluso dal primo giudice, conduce all’applicazione dell’art.
97.
CO. Le considerazioni appellatorie relative agli art. 367 seg. CO non sono
dunque pertinenti.
5.
L’appellante rimprovera
altresì al Pretore di avere accertato una sua sufficiente informazione riguardo
alla situazione pregressa della parete, malgrado il sopralluogo iniziale della
M__________ SA fosse avvenuto già il 4 giugno 2014, mentre l’e-mail dell’ing. F__________
(insufficiente e tardiva) le è stata trasmessa solo in data 27 giugno 2014, a
brillamenti in corso. L’appellante critica poi il primo giudice per avere affermato
che in tale data l’ingegnere ancora non era da considerare quale ausiliario
della committenza, ma senza spiegare perché la situazione sarebbe in seguito
mutata: la decisione pretorile sarebbe pertanto anche carente nella
motivazione. In ogni caso, nel caso concreto non risulterebbe che la
committenza avesse delegato dei compiti alla M__________ SA ai sensi dell’art.
101.
CO, siccome la ditta era legata a un contratto solamente con la O__________
SA (doc. rich. VIII). D’altronde, il contratto di appalto non prevedeva un suo
dovere di seguirne le istruzioni, per cui da tale circostanza non si potrebbe
derivare una sua violazione contrattuale.
L’appellante contesta ad ogni modo che i brillamenti
abbiano superato i volumi indicati dagli specialisti e siano stati eseguiti
mediante un quantitativo eccessivo di esplosivo, poiché le prove agli atti non
sarebbero chiare e non lo dimostrerebbero. Essa sottolinea altresì che l’ingegnere
le aveva consigliato di utilizzare, per il quarto e ultimo brillamento, le
medesime modalità (segnatamente: la medesima carica esplosiva) di quello
precedente (ciò che è avvenuto); nessuna prova agli atti dimostrerebbe che tale
istruzione si fondasse su un errore dell’esperto sulle cariche da lei
effettivamente utilizzate, e che egli intendesse in realtà raccomandare l’uso
di cariche esplosive minori.
5.1
Nella fattispecie i brillamenti che, secondo il Pretore, hanno
causato i danni in questione sono unicamente il terzo e il quarto, ossia quelli
del 17 luglio e del 15 agosto 2014. Pertanto, il fatto che la AP 1 non fosse
stata informata della situazione pregressa della parete rocciosa prima della
conclusione del contratto o prima dell’esecuzione dei due brillamenti iniziali
non è risolutivo. Determinante è piuttosto che la medesima, prima degli ultimi
due brillamenti, ovvero al più tardi il 27 giugno 2014, fosse consapevole della
vulnerabilità della parete, rispettivamente dei rischi derivanti
dall’esecuzione di brillamenti di quantitativi di roccia uguali o superiori ai
5'000 m3 (che F__________ aveva sconsigliato) e della conseguente
necessità di assumere un atteggiamento prudente e di scegliere modalità
d’intervento che non ne compromettessero la stabilità. L’appellante non lo
contesta, né sostiene che tali informazioni e raccomandazioni fossero errate,
insufficienti o poco chiare. Lo stesso __________ Z__________ ha dichiarato di
avere avuto a sua disposizione tutte le informazioni necessarie (cfr. verbale
del 29 ottobre 2021, p. 7). Indipendentemente da chi le abbia concretamente
fornite, ciò permette di valutare il grado di diligenza che poteva essere
preteso dalla convenuta e se la medesima lo abbia rispettato.
5.2
Per quanto riguarda le istruzioni date dalla M__________ SA prima
del terzo e del quarto brillamento, l’appellante non contesta di avere in prima
sede riconosciuto il suo obbligo di seguirle (omettendo in tal modo di confrontarsi
con il consid. 4.1b del giudizio pretorile). Il primo giudice non era dunque tenuto
a indicare con precisione in quale momento i tecnici di tale ditta fossero divenuti
ausiliari della committente; in altre parole, non essendo la questione determinante
ai fini del giudizio, egli non ha violato alcun onere di motivazione per non
essersi espresso più approfonditamente al riguardo, né una tale disamina si
impone in questa sede. D’altronde, l’assenza di riferimenti alla M__________ SA
nel contratto di appalto o l’esistenza di un legame contrattuale fra questa e
la O__________ SA non significano che la prima non possa successivamente aver
impartito istruzioni anche per conto della AO 1 (v. anche interrogatorio di C__________,
verbale del 23 marzo 2022, p. 2) o che la AP 1 non ne fosse consapevole (ciò
che, come detto, non viene preteso nel gravame). Inoltre l’appellante non
contesta di avere ricevuto tali istruzioni, né sostiene in alcun modo che le
stesse fossero errate o che essa, alla luce delle sue (maggiori) competenze
specialistiche, avrebbe potuto discostarsene. Quanto all’inosservanza delle
medesime, a torto l’appellante evidenzia un’assenza di prove. Essa non contesta
che, secondo gli accertamenti pretorili (cfr. decisione impugnata, p. 11, 4°
paragrafo), prima del terzo brillamento del 17 luglio 2014 F__________ si era
raccomandato di utilizzare un quantitativo di esplosivo di soli 400 gr/m³, né
sostiene o tantomeno spiega perché il protocollo di sparo (doc. 4), attestante
l’utilizzo effettivo di quantitativi maggiori (500 gr/m³ e 800 gr/m³) sarebbe
errato o inattendibile. L’appellante inoltre non contesta l’accertamento
pretorile secondo cui essa non aveva comunicato all’esperto questa deviazione
rispetto alle istruzioni ricevute bensì gli aveva confermato di aver utilizzato
la carica ridotta di 400 gr/m³ (cfr. p. 1 del verbale del 21 luglio 2014 di cui
al doc. rich. V); conseguentemente, l’istruzione data da F__________ per il
brillamento successivo (l’ultimo, v. p. 4-5 del medesimo verbale), ovvero di
mantenere la stessa carica utilizzata in precedenza (laddove vi era ancora
margine per un’ulteriore riduzione della carica del 10-15%) era palesemente
riferita al quantitativo di 400 gr/m³. Ancora una volta, come già evidenziato
dal Pretore, il relativo protocollo di sparo (doc. 4) attesta tuttavia
l’utilizzo di cariche superiori (650 gr/m³ e 500 gr/m³), e l’appellante non
spiega perché tale documento, da lei stessa prodotto, non avrebbe valenza
probatoria. Ne discende che queste due violazioni devono ritenersi acclarate.
Per il resto, relativamente ai quantitativi di roccia sbancati, l’appellante
sostiene unicamente che non vi siano prove relative al superamento dei volumi
previsti. Nondimeno, non si confronta con l’accertamento pretorile secondo cui
essa aveva preannunciato che il terzo brillamento avrebbe interessato volumi di
7'000 m3 (cfr. decisione impugnata, p. 4 ultimo paragrafo e doc.
rich. VII) e non considera che il protocollo di sparo doc. 4 pure attesta lo
sbancamento di volumi maggiori, sia il 17 luglio, sia il 15 agosto 2014. Il
gravame nemmeno si confronta con il rimprovero pretorile (impugnato giudizio,
consid. 4.1c) di non avere avvertito la committente dei rischi derivanti dallo
sbancamento di volumi importanti di roccia.
Per tutti questi motivi, sul tema delle violazioni
contrattuali la decisione di primo grado resiste alla critica.
6.
L’appellante contesta nel
seguito l’esistenza di un nesso causale fra i suoi lavori e l’instabilità della
parete rocciosa. In primo luogo, essa sostiene che il Pretore non avrebbe
potuto basare il relativo esame sui referti dell’ing. F__________, da lui
allestiti quale perito arbitratore in una procedura che non la vedeva
coinvolta. Queste perizie non le potrebbero dunque essere opposte e non
sarebbero né vincolanti per lei e per il Pretore, né qualificabili quali
perizie giudiziarie, quanto piuttosto, casomai, quali mere perizie di parte.
Inoltre, l’ingegnere non sarebbe da considerare quale “terzo” (ex art. 189 cpv.
1.
CPC) alla luce del suo coinvolgimento nella fattispecie con il doppio ruolo
di coordinatore dei lavori di sbancamento e supervisore dei successivi lavori
di ripristino. La sua assenza di imparzialità emergerebbe peraltro dalla sua
opinione secondo la quale i danni sarebbero stati prevalentemente cagionati
dall’ultimo brillamento, guarda caso eseguito in assenza dei tecnici della M__________
SA. Per l’appellante, anche la testimonianza di __________ P__________ andrebbe
estromessa dagli atti a fronte della sua relazione personale con l’attrice, dal
momento che suo figlio K__________ è ora azionista e amministratore unico della
AO 1 (cfr. iscrizione FUSC del 3 marzo 2022), laddove è altamente probabile che
al momento della sua audizione, le parti stessero già trattando il passaggio di
gestione.
In secondo luogo, l’appellante ritiene che le prove
menzionate dal giudice di primo grado non dimostrerebbero comunque un
sufficiente nesso causale fra i suoi lavori e i danneggiamenti. Nello
specifico, essa rileva che l'attività di sbancamento della roccia ha
intrinsecamente un margine di imprevedibilità e di rischio e che prima del suo
intervento la parete di roccia era già instabile, in parte per cause naturali
(geomorfologiche e strutturali), ma anche a
causa di passati brillamenti, considerato che durante il sopralluogo del 4
giugno 2014 erano state costatate “rotture e diaclasi nelle immediate
vicinanze del confine tra le due concessioni” e “presenza in parete di
blocchi e lastre già disarticolati dalla roccia sana” (doc. rich. V).
L’appellante aggiunge altresì che l’ing. F__________ aveva valutato
positivamente l’esito del terzo brillamento (doc. rich. V, verbale del 21
luglio 2014), e che il quarto si è svolto secondo le medesime modalità.
6.1
Come già accertato dal Pretore, l’appellante ha in prima sede
rinunciato all’esperimento della perizia giudiziaria da lei inizialmente
richiesta. In merito alla valenza delle perizie dell’ing. F__________,
allestite nell’ambito dell’inc. n. CA.2016.42, le medesime non possono essere
vincolanti nella presente procedura e per la AP 1 ai sensi dell’art. 189 cpv. 3
CPC, né valere quale perizia giudiziaria ex art. 183 seg. CPC. Nondimeno, come
correttamente evidenziato dal primo giudice, esse non sono assimilabili a
semplici allegazioni o perizie di parte, dal momento che sono comunque state
allestite in un contesto giudiziario e non su incarico della sola AO 1, da
parte di una persona (ing. F__________) dotata di competenze tecniche e a
conoscenza dei fatti (che ha percepito, almeno in parte, direttamente), che ha
confermato il contenuto dei suoi referti in sede di audizione testimoniale
(cfr. verbale del 13 aprile 2021, ove la convenuta ha potuto esercitare il
proprio diritto di essere sentita ovvero ha ottenuto la possibilità di porre
domande al teste) e che dev’essere considerata equidistante. Ciò dal momento
che l’appellante suggerisce un’asserita inattendibilità senza tuttavia
apportare elementi oggettivi o evidenziare incongruenze nei suoi referti, che peraltro
sono supportati da ulteriori elementi agli atti, fra cui i verbali di cui al
doc. rich. V e le testimonianze di A__________ __________ e __________ P__________.
L’attendibilità di A__________ (non contestata dalla convenuta all’udienza di
prime arringhe) non viene messa seriamente in discussione nel gravame. Quanto
ad __________ P__________ (teste peraltro richiesto dalla convenuta medesima),
i dubbi sollevati dall’appellante non possono bastare, dal momento che la sua audizione
ha avuto luogo il 13 aprile 2021, che il subentro di K__________ nella AO 1 è
avvenuto solo nel marzo 2022 e che manca qualsivoglia ulteriore informazione al
riguardo.
6.2
Per quanto concerne il nesso causale, l’impugnativa si limita a
riprendere quanto già osservato dal primo giudice senza aggiungere ulteriori
elementi; e meglio, già la decisione impugnata (consid. E e 4.1a) rinvia al
contenuto delle p. 2-3 del verbale del 10 luglio 2014 (riferito al sopralluogo
del 4 giugno precedente), il quale menzionava l’esistenza (pregressa) di
fessure e diaclasi che presentavano criticità come pure l’esecuzione, nel 2007,
di un brillamento che aveva causato delle problematiche. La decisione tuttavia
sottolinea altresì che secondo la testimonianza dell’ing. F__________, tali problematiche
erano già state risolte mediante uno spurgo e la situazione della parete poteva
essere ritenuta ordinaria (ovvero in una condizione di fragilità naturale, dovuta
alla tipologia di roccia). Anche i testi __________ P__________ (verbale del 13
aprile 2021, p. 4) e A__________ (verbale del 19 aprile 2021, p. 4-5) hanno
dichiarato che dopo questo spurgo, la parete era stabile. F____________________
nella sua audizione ha pure aggiunto che in una simile situazione, l’esecuzione
di brillamenti mediante basse quantità di esplosivo e con tecniche appropriate,
pur non potendo escludere totalmente il rischio di destabilizzazione, lo
avrebbe mantenuto a un livello molto limitato, e che in caso contrario
(utilizzo di cariche eccessive o tecniche inappropriate) esso sarebbe aumentato
in modo non lineare (cfr. verbale del 13 aprile 2021, p. 8-9). Ciò è stato
confermato anche dal teste A__________, secondo il quale lo sbancamento di
quantitativi minori di roccia e l’utilizzo di cariche esplosive più basse avrebbero
causato vibrazioni minori (verbale del 19 aprile 2021, p. 3). Anche per quanto
riguarda l’esito del terzo brillamento, l’appellante rinvia solo a una parte
del verbale del 21 luglio 2014 (p. 2, indicante un esito positivo, perlomeno
per quanto riguarda la roccia sbancata), tralasciandone un’altra (v. p. 4)
invece citata dal primo giudice secondo la quale il pilastro fra le due cave
era da considerare in posizione labile. Il referto 14 settembre 2018 (p. 16 e
relativa nota 41, p. 17) lo ha ribadito, precisando che è stato il terzo
brillamento a causare questo danno, e che il quarto brillamento l’ha
ulteriormente aggravato (a causa di un utilizzo eccessivo di esplosivo, v.
anche delucidazione 22 luglio 2019, p. 10) nonché ha influito negativamente
sulla stabilità della parete, ciò che ha comportato la necessità di effettuare
i lavori di ripristino. La delucidazione 22 luglio 2019 (p. 11-12) ha
ulteriormente precisato che, tenuto conto della situazione della parete
rocciosa, le cariche esplosive utilizzate e l’asportazione di grandi volumi
rocciosi hanno generato spostamenti e assestamenti dell’ammasso roccioso. Tali
conseguenze nefaste dei brillamenti in questione sono state confermate anche
dai testi __________ P__________ (verbale del 13 aprile 2021, p. 4-6) e A__________
(verbale del 19 aprile 2021, p. 2-3). Ritenuto che la causa della
destabilizzazione è pacificamente da imputare ai brillamenti, che tale rischio
era del tutto prevedibile e che l’appellante non spiega né offre elementi concreti
per ritenere che il danno si sarebbe verificato anche qualora fossero state
applicate modalità di sbancamento più appropriate, l’accertamento pretorile
relativo all’esistenza di un nesso causale (naturale e adeguato) fra le violazioni
contrattuali (violazioni dell’obbligo di diligenza) e i danneggiamenti può
essere confermato.
7.
L’ultima censura contenuta
nell’impugnativa riguarda la dimostrazione del danno. Nello specifico l’appellante,
in relazione ai lavori di risanamento effettuati da A__________, rileva che l’onere
probatorio, anche con riguardo agli eventuali vantaggi ottenuti dalla
controparte, incombeva alla controparte, che tuttavia avrebbe omesso di quantificare
dettagliatamente e dimostrare le proprie pretese, limitandosi alla produzione
di fatture generiche. E meglio, le fatture di A__________ indicano solo il
numero di trasferte, ma non i giorni in cui sono avvenute e oltretutto non illustrano
i lavori effettivamente svolti, ma solo il dispendio orario, e non sono corredate
dai relativi bollettini giornalieri, sicché non è possibile comprendere se
tutti i lavori (ad esempio i “lavori in parete”) fossero effettivamente
necessari al risanamento oppure riguardassero l’ordinaria manutenzione o migliorie.
A mente dell’appellante, la testimonianza di quest’ultimo (la cui imparzialità
sarebbe dubbia) e i verbali redatti dall'ing. F__________ non potrebbero
colmare tali lacune probatorie. Le prove agli atti dimostrerebbero inoltre che
dopo il risanamento, la situazione della parete rocciosa è addirittura
migliorata rispetto a quella antecedente, e che alcune zone sono state oggetto
di manutenzione (perizia 14 settembre 2018 di F__________, p. 20 e 21 con
riferimento alla nota 56, nonché 24, e relativa delucidazione 22 luglio 2019,
p. 7). Ciò per l’appellante avrebbe in ogni caso dovuto essere considerato dal
primo giudice nel calcolo del danno.
Per l’appellante, nemmeno le fatture riferite ai costi
dell’esplosivo e dell’elicottero permetterebbero di accertarne il nesso con i lavori
di ripristino, rispettivamente la loro necessità. Lo stesso dicasi per le
prestazioni fatturate dalla M__________ SA, che sono state eseguite sulla base
di un accordo fra la AO 1, il Patriziato di __________ e la O__________ SA
nell’ambito delle procedure cautelari inc. n. CA.2016.35/42 (secondo cui la
prima si sarebbe assunta i costi per la supervisione e la consulenza fornita
dalla M__________ SA nell’ambito dei lavori di ripristino); secondo
l’appellante, ciò non dimostrerebbe tuttavia che queste attività fossero
imprescindibili onde eseguire il risanamento.
7.1
Relativamente alle fatture di A__________ (doc. G), indicanti una
posta di danno di complessivi fr. 187'997.60, il gravame non censura una
carente allegazione della pretesa (ex art. 55 CPC, tale da non consentire una
debita contestazione e l’accesso alla prova), né si confronta con l’accertamento
pretorile (decisione impugnata, consid. 4.2a) secondo cui l’appellante aveva
messo in discussione la necessità di eseguire tutti i lavori e osservato che
almeno una parte di essi riguardava migliorie oppure ordinaria manutenzione
comunque a carico della controparte, ma non aveva contestato la congruità delle
fatture. In effetti, negli allegati introduttivi di primo grado la convenuta
non si era lamentata dell’eccessiva genericità o della scarsa comprensibilità delle
allegazioni e delle prove presentate dall’attrice al riguardo. A ragione il
primo giudice ha dunque (solamente) esaminato quale fosse lo scopo dei lavori e
se la committente dovesse lasciarsi imputare eventuali vantaggi da lei tratti.
Sul tema, il Pretore ha osservato che la necessità di tutti i lavori fatturati
è stata confermata non solo da A__________ nella sua audizione testimoniale (cfr. verbale 19 aprile 2021 p. 3-5), ma anche da F__________ alla p. 4 del verbale dell’8
gennaio 2018 (doc. rich. V), il quale aveva specificato che essi erano necessari
alla riparazione del danno e alla risoluzione della situazione di instabilità,
ovvero “…allo scopo di raggiungere un grado di rischio per eventi
gravitativi paragonabile a quello antecedente i brillamenti del 2014”. Il
giudice di primo grado ha precisato che i lavori elencati dettagliatamente nel
suddetto verbale (alle p. 4-5), con indicazione dei tempi di esecuzione
necessari, corrispondono e confermano i periodi di lavoro (compreso il
dispendio di tempo) indicati nelle fatture doc. G. Il gravame trascura
quest’ultima considerazione e sostiene in maniera eccessivamente generica che
la testimonianza di A__________ e il verbale 8 gennaio 2018 non sarebbero
sufficienti a confermare le fatture. La censura è pertanto insufficientemente
motivata e non può bastare a sovvertire la decisione di prima sede.
Per il resto, a ragione
l’appellante sottolinea che nel determinare l'ammontare del danno si deve tener
conto delle prestazioni e dei vantaggi (a favore del danneggiato) generati
dall'evento dannoso (ad esempio: spese risparmiate), giacché il danneggiato mediante
l’ottenimento di un risarcimento non deve ritrovarsi arricchito. Nondimeno,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esistenza di vantaggi
finanziari da imputare sull'ammontare del danno è un fatto dirimente che il
responsabile deve dimostrare (STF 4A_431/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6.1.2,
4A_61/2015 del 25 giugno 2015 consid. 3.1, 4A_227/2007 del 26 settembre 2007
consid. 3.6.3). Nel caso concreto, alcuni estratti peritali citati dall’appellante
(perizia 14 settembre 2018, p. 20 e 21 nota 56) menzionano effettivamente lavori
di manutenzione, rispettivamente il miglioramento di alcune situazioni rispetto
a quelle esistenti prima degli sbancamenti. Nondimeno, manca qualsivoglia
indicazione sul tipo e sul valore delle spese risparmiate e delle migliorie
ottenute, sicché la lacuna dev’essere posta a carico della AP 1, gravata dal
relativo onere probatorio (art. 8 CC). Quanto ai rimanenti passaggi citati
dall’appellante, per quanto è dato capire essi riguardano future misure di
controllo e manutenzione non più imputabili ai brillamenti (cfr. p. 22, § 6.3.1
e p. 24 della perizia), ovvero non risultano riferiti a lavori già eseguiti,
fatturati e compresi nella richiesta di risarcimento danni. Ne deriva che la posta
di danno dev’essere confermata così come ammessa dal giudice di primo grado.
7.2
Per quanto concerne i costi di esplosivo, il Pretore
li ha riconosciuti nella misura di fr. 1'482.20 dal momento che la relativa
fattura (doc. L) è stata confermata in sede di audizione testimoniale da A__________,
secondo cui essa si riferisce all’esplosivo da lui utilizzato per eseguire i
lavori di messa in sicurezza (verbale del
19.
aprile 2021, pag. 4). Anche per quanto riguarda i costi di elicottero, il primo
giudice ha riconosciuto solo quelli generati dai trasporti di materiale
necessario per i lavori di risanamento, sulla base di quanto dichiarato dal
teste A__________ (verbale 19 aprile 2021, p. 4) e dei periodi di lavoro
indicati nelle fatture di cui al doc. G (fr. 570.25). Siccome l’impugnativa non
si confronta debitamente con tali aspetti, non riesce a destituire valenza alla
testimonianza di A__________ e non offre elementi di segno contrario, la decisione
pretorile resiste alla critica anche su questo punto.
7.3
Infine, relativamente alle prestazioni della M__________
SA (doc. H), il Pretore ha negato che le prime due fatture possano costituire
un danno, poiché erano riferite a lavori concordati con la O__________ SA e
indipendenti dall’esito dei brillamenti della AP 1. L’appellante sostiene che
anche la terza fattura non avrebbe dovuto essere considerata. Essa tuttavia non
contesta che le posizioni ivi contenute (a esclusione della n. 7, già depennata
dal Pretore) siano riferite ai lavori di risanamento (e meglio alla consulenza
e alla supervisione fornite dall’ing. F__________ quale geologo, per la messa
in sicurezza della parete, cfr. anche teste A__________, verbale 19 aprile 2021, p. 5). Il semplice fatto che
nell’ambito delle controversie cautelari inc. n. CA.2016.35/42 la AO 1 avesse
dichiarato nei confronti della O__________ SA e del Patriziato di __________
che si sarebbe assunta i costi per i lavori di riparazione, ancora non
significa che tale impegno valesse anche nei confronti della AP 1, o implicasse
una rinuncia ad avanzare, nei confronti di quest’ultima, una pretesa di
risarcimento danni. Tale costo è effettivamente un danno subito dalla
committente (ricordato il concetto secondo cui il danno è costituito da una
riduzione involontaria del patrimonio netto e corrisponde alla differenza tra
l'importo attuale del patrimonio del danneggiato e l'importo che tale
patrimonio avrebbe avuto se l'evento dannoso non si fosse verificato), dal
momento che in assenza dei danneggiamenti, la medesima non avrebbe dovuto
sostenerlo. D’altronde, l’appellante neppure sostiene che tali prestazioni
fossero superflue, ovvero che A__________, in base al suo campo di attività e
competenza (ovvero senza il supporto della M__________ SA), avrebbe in
autonomia potuto valutare quali lavori fossero necessari e quando la stabilità
della parete avrebbe potuto considerarsi ripristinata. Ne discende che anche la
relativa pretesa di risarcimento di fr. 20'467.35 dev’essere ammessa.
8.
Alla luce di tutto quanto
precede, l’appello dev’essere respinto, con conseguente conferma della
decisione di primo grado.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 210'517.40 (determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale) seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base
agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar. Le spese
processuali ammontano dunque a fr. 10’000.- e le ripetibili a fr. 7’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello
20 ottobre 2022 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a
fr. 10’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
7’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).