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Decisione

12.2022.152

Richiesta di condono delle spese processuali

7 novembre 2022Italiano7 min

in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del 28 luglio 2022. Le spese di appello di fr. 3'000.– sono

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.152

Lugano

7 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice delegato

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire sulla richiesta del 22/24 ottobre 2022 presentata da

IS

1

per ottenere il condono delle spese processuali poste

a suo carico con la sentenza emessa il 28 luglio 2022 da questa Camera (inc.

12.2022.86/87) nella causa OR.2020.28 della Pretura del Distretto di Bellinzona

che ha opposto la richiedente a

__________

G__________

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza

18 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accogliendo la

petizione 15 ottobre 2020 di __________ G__________ (rappresentata dalla madre),

ha accertato l'inesistenza e l'estinzione di un debito di costei di

fr. 86'358.50 più interessi e ha annullato la procedura esecutiva n. __________16

avviata nei suoi confronti da IS 1 per contributi alimentari non pagati (dovuti

dal defunto padre dell'attrice nonché ex marito della convenuta). Le spese

processuali di complessivi fr. 3'000.– sono state poste a carico di IS 1, tenuta a rifondere alla controparte fr. 3'000.– per

ripetibili. IS 1 è inoltre stata ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio.

Fatti

B. Un appello presentato

il 22 giugno 2022 da IS 1 contro tale decisione è stato respinto nella misura

in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del 28 luglio 2022. Le spese di appello di fr. 3'000.– sono

state poste a carico dell'appellante cui è

stato inoltre rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio (inc. 12.2022.86/87).

C. Il 22 e il 24 ottobre

2022 IS 1 si è rivolta all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle

pene alternative, postulando il condono delle spese processuali fissate da

questa Camera. L'Ufficio ha trasmesso la richiesta a questa Camera per

competenza.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l'art. 112

cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere

una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si

intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha

emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il

condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per

analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla

procedura sommaria (da ultimo: I CCA, inc. 11.2021.146 del 16 dicembre 2021

consid. 1 con richiamo).

2.

Per ottenere un

condono di spese processuali il richiedente deve di per sé rendere verosimile

che il pagamento di tali oneri rischia di esporlo durevolmente a gravi

ristrettezze e che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe

disporre in futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD

I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii; v. anche Jenny in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª

edizione, n. 5 ad art. 112). Tali presupposti vanno esaminati con rigore

(sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016,

consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto

a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto all'obbligo

decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD

I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii).

3.

IS 1

motiva la domanda di condono con l'impossibilità di fare fronte al pagamento

delle spese processuali, sottolineando di vivere con il minimo esistenziale e

di beneficiare delle prestazioni complementari dell'AVS. Effettivamente

l'istante ha documentato di avere riscosso nel 2021 una rendita per vedova di

fr. 17'220.- annui e prestazioni complementari di fr. 15'600.- a fronte di un

fabbisogno minimo calcolato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in fr.

38'706.- annui (premio della cassa malati fr. 3'942.-, contributi AVS fr.

514.-, locazione fr. 14'640.-, fabbisogno vitale fr. 19'610.-). Ciò posto, l'esistenza

di uno stato attuale d'indigenza non può essere revocato in dubbio. Vi sarebbe invero

ancora da interrogarsi se tale stato possa anche ritenersi permanente e

duraturo nel senso della giurisprudenza testé illustrata. L'istante non si

esprime al riguardo. La questione può tuttavia rimanere irrisolta perché, per

quanto si dirà in appresso, è senza rilievo.

4.

È

ampiamente riconosciuto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia, che

il condono va escluso se il gratuito patrocinio è stato precedentemente negato

al richiedente per il fatto che la sua causa appariva fin dall'inizio sprovvista

di possibilità di successo. In tale eventualità la decisione è definitiva, il

condono non potendo servire a eludere i requisiti (più severi) per il

conferimento del gratuito patrocinio (Stoudmann

in: CPC, Petit

commentaire, Basilea 2021, n. 6 ad

art. 112; Jenny, op. cit., n. 2 ad

art. 112; Sutter-Somm/Seiler in:

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2021, n. 3 ad art. 112; Urwyler/Grütter

in: Brunner/Gasser/Schwander,

ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 112; nello stesso senso le sentenze

dell'Appellationsgericht di Basilea-Città del 30 agosto 2018

[DG.2018.29] consid. 3.1 e dell'Obergericht del Canton Berna del 21

febbraio 2017 [ZK 17 71] consid. 5). Nella fattispecie è pacifico che questa

Camera, nella sua decisione – passata in giudicato – del 28 luglio 2022, ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio poiché l'appello appariva fin dall'inizio senza

probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato

alla controparte (loc. cit., consid.

8). Quand'anche l'istante versasse in uno stato di indigenza duraturo, pertanto,

un condono delle spese processuali non entrerebbe comunque in linea di conto. Il

condono non può infatti servire a finanziare processi senza speranza.

5.

Se

ne conclude che l'istanza vede la sua sorte segnata. Considerata la precaria

situazione finanziaria della richedente, si rinuncia a riscuotere spese

processuali per questa procedura.

6.

Per quanto riguarda i rimedi esperibili contro

l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso non raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

7.

La presente decisione viene presa dalla Camera nella

composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b

n. 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. L'istanza di condono 22/24

ottobre 2022 di IS 1 è respinta.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione:

- .

Comunicazione allo Stato

del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice delegato La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), contro le decisioni finali,

parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90-93 LTF, se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro una decisione di stralcio ai sensi dell’art. 241

CPC è possibile presentare ricorso al Tribunale federale limitatamente al tema

delle spese. Eventuali vizi della dichiarazione di ritiro possono essere

impugnati unicamente mediante lo strumento della revisione (art. 328 cpv. 1

lett. c CPC).