12.2022.154
Revisione di sentenza d'appello - società estera cancellata dai registri pubblici - capacità di essere parte
28 febbraio 2023Italiano12 min
deciso che gli stessi non possono ritenersi rinunciati, nemmeno tacitamente, sulla
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.154
Lugano
28 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.150 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 5 agosto 2016 da
IS
1
patrocinata dall’avv. dott.
PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
chiedente
l’accertamento dell’inesistenza del credito di CHF 1'117'387.90 oltre interessi
vantato nei suoi confronti dalla convenuta e l’annullamento del PE n. __________
dell’UE di Lugano, inclusa la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione
21 luglio 2016 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e con
domanda riconvenzionale ha chiesto, nell’evenienza dell’accoglimento della
petizione, la condanna della controparte al pagamento di EUR 1'131'908.93 oltre
interessi, sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 3 novembre
2020, con cui ha respinto la petizione ed ha così accertato l’esistenza del
credito di CHF 1'117'387.90 oltre interessi vantato dalla convenuta, nonché
confermato la sentenza 21 luglio 2016 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale
eventuale;
nell’ambito della quale la
scrivente Camera, con decisione 6 maggio 2022 (inc. n. 12.2020.155),
pronunciandosi sull’appello 4 dicembre 2020, con cui l’attrice aveva chiesto la
riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi, ha respinto il rimedio giuridico nella
misura in cui era ricevibile, ponendo le spese processuali a carico dell’attrice,
obbligata altresì a rifondere un’indennità per ripetibili;
ed ora sull’istanza di
revisione 27 ottobre 2022, con cui l’attrice ha chiesto l’annullamento della
decisione 6 maggio 2022 e l’accoglimento dell’appello 4 dicembre 2020, il tutto
senza prelevare né tasse né spese per tutti i gradi di giudizio;
mentre S__________ __________,
G__________ __________, M__________ __________ e Sa__________ __________,
qualificatisi quali successori della convenuta, con osservazioni 9 dicembre 2022
hanno postulato la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea
23 dicembre 2022 dell’attrice, della duplica spontanea 13 gennaio 2023 dei
presunti successori della convenuta, dello scritto spontaneo (triplica) 27
gennaio 2023 dell’attrice e dell’ulteriore scritto spontaneo 9 febbraio 2023 dei
presunti successori della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il
21 luglio 2016 la società italiana CO 1, che il 18 febbraio 2016 aveva escusso
la società svizzera IS 1 con il PE n. __________ dell’UE di Lugano per CHF 1'211'668.20
oltre interessi, ha ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il
rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE per CHF 1'117'387.90
oltre interessi, ritenuto che le spese processuali di CHF 1’300.- sono state
caricate alla creditrice escutente per 1/13 e per 12/13 alla debitrice escussa,
obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 9'000.- per ripetibili.
2. Con
petizione (azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF) 5 agosto
2016 IS 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo di accertare
l’inesistenza del credito di CHF 1'117'387.90 oltre interessi vantato nei suoi
confronti e di annullare il PE, inclusa la decisione 21 luglio 2016 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
La convenuta si è opposta alla
petizione e con domanda riconvenzionale ha
chiesto, nell’evenienza dell’accoglimento della petizione, di condannare la
controparte al pagamento di EUR 1'131'908.93 oltre interessi.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 3 novembre 2020, ha
respinto la petizione ed ha così accertato l’esistenza del credito di
CHF 1'117'387.90 oltre interessi vantato dalla convenuta, nonché confermato la
sentenza 21 luglio 2016 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, il tutto ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi
CHF 25'500.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte
CHF 44’000.- per ripetibili, oggetto della cauzione di pari importo, da lei nel
frattempo prestata, da liberare a favore di quest’ultima alla crescita in
giudicato del giudizio; ed ha dichiarato
inammissibile la domanda riconvenzionale eventuale, senza prelevare tasse di
giustizia e spese e senza attribuire ripetibili.
4. Con decisione 6 maggio 2022 (inc. n. 12.2020.155) la
scrivente Camera, chiamata a pronunciarsi sull’appello 4 dicembre 2020 con cui
l’attrice aveva chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, ha
respinto il rimedio giuridico nella misura in cui era ricevibile, ponendo le
spese processuali di CHF 35’000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a
rifondere alla controparte CHF 22’000.- per ripetibili, oggetto della cauzione
di pari importo, da lei nel frattempo prestata, da liberare a favore di
quest’ultima alla crescita in giudicato del giudizio.
5. Con
l’istanza di revisione 27 ottobre 2022 che qui
ci occupa, avversata dai presunti successori in diritto della convenuta, S__________
__________, G__________ __________, M__________ __________ e Sa__________ __________,
con osservazioni 9 dicembre 2022 (a cui
hanno fatto seguito la replica spontanea 23 dicembre 2022, la duplica
spontanea, lo scritto spontaneo [triplica] 27 gennaio 2023 e l’ulteriore scritto spontaneo 9
febbraio 2023 [con il quale era stata
postulata - a torto, cfr. TF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1 - l’estromissione
dall’incarto della triplica spontanea della controparte]), l’attrice ha chiesto di annullare la decisione 6
maggio 2022 di questa Camera e di accogliere l’appello 4 dicembre 2020, senza
prelevare né tasse né spese per tutti e tre i gradi di giudizio, e con
liberazione a suo favore delle cauzioni da lei prestate nella sede pretorile e in
quella d’appello. Essa ha individuato un motivo di revisione nel fatto di aver
appreso il 25 agosto 2022 (doc. E) dal suo legale in Italia, durante l’espletamento
del mandato affidatogli il 2 agosto 2022 (doc. D) e volto all’incasso di un credito
di EUR 964'376.24 e di
USD 19'328.15 nei confronti della convenuta, che quest’ultima, dopo essere
stata sciolta il 4 novembre 2019, dopo essere stata posta in liquidazione l’11
dicembre 2019 e dopo aver allestito il 14 dicembre 2019 (doc. H) un bilancio di
liquidazione da cui si evinceva che l’unico attivo ancora presente era un
credito d’imposta di EUR 4'491.-, era già stata cancellata dal registro delle
imprese il 30 gennaio 2020 (doc. F e G).
6. Giusta l’art. 328
cpv. 1 CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in
ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se, in
particolare, ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di
prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i
fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (lett. a).
La domanda di revisione,
scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), fermo restando che se la stessa
viene accolta, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce
nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC).
7. Nel caso di specie l’istanza
di revisione dev’essere respinta già per il fatto che, a prescindere dalla
questione di sapere se l’attrice disponga effettivamente di un interesse degno
di protezione a inoltrarla, se le circostanze poste alla base della stessa siano
effettivamente state da lei apprese solo il 25 agosto 2022 e se la loro venuta conoscenza
da parte sua solo a quel momento, nell’ambito delle ricerche messe in atto nell’agosto
2022, non possa effettivamente essere ascritta a una negligente conduzione processuale
(cfr. Freiburghaus/Afheldt, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 17 segg. ad art.
328 CPC; Herzog, Basler Kommentar,
3ª ed., n. 50 seg. ad art. 328 CPC; Sterchi,
Berner Kommentar, n. 14 ad art. 328 CPC), i fatti evocati nella domanda di
revisione non erano in ogni caso tali da giustificare l’ (unica) richiesta di
giudizio formulata in questa sede dall’attrice (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 16 ad art. 328 CPC; Herzog, op. cit., n. 37 e 40 ad art. 328
CPC; Sterchi, op. cit., n. 15 ad
art. 328 CPC), ovvero quella di sostanzialmente accogliere, per acquiescenza, l’appello
e con esso la petizione.
7.1. Nell’istanza
di revisione l’attrice si era limitata a sostenere che i fatti da lei appresi
facevano sì che la convenuta avesse perso, nelle more della procedura di primo
e secondo grado, la sua personalità giuridica (cfr. art. 154 cpv. 1 e 155 lett.
a, b e c LDIP; art. 2495 CCit.), il che, a suo dire, comportava la “perdita
della pretesa o del rapporto giuridico dedotto in giudizio” nel senso che “decade
quindi la legittimazione attiva quale presupposto di merito della tutela
giurisdizionale, con la conseguenza che la causa va respinta nel merito”
(istanza p. 4), e in altre parole che “è venuta meno la sua legittimazione attiva,
ossia la titolarità materiale della pretesa oggetto del giudizio” sicché “l’azione
di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF inoltrata il 5 agosto 2016
da IS 1 avrebbe quindi dovuto essere accolta nel merito. Di riflesso, l’appello
inoltrato il 4 dicembre 2020 contro la sentenza di primo grado va accolto”
(istanza p. 5).
Sennonché,
a parte il fatto che la perdita della personalità giuridica di una parte
coinvolta in un procedimento giudiziario in Svizzera comporterebbe semmai solo la
perdita della sua capacità processuale (con un conseguente giudizio di non
entrata nel merito; cfr. art. 59 cpv. 1 CPC e contrario; TF 4A_527/2020
del 22 aprile 2021 consid. 5.2) senza alcun effetto sulla titolarità materiale
della sua pretesa (ossia, trattandosi qui di un’azione di disconoscimento del
debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, sulla legittimazione passiva), va rilevato che nel
caso di specie, sulla base dei fatti posti alla base dell’istanza di revisione,
il credito litigioso vantato dalla convenuta, pacificamente estinta, e con ciò
la sua posizione processuale, risultano in realtà essere passati, automaticamente
(cfr. art. 83 cpv. 4 seconda semifrase CPC, con rinvio, per analogia, all’art.
560 CC), ai suoi successori a titolo universale, gli ex soci S__________ __________,
G__________ __________, M__________ __________ e Sa__________ __________ (cfr. doc.
F). In effetti nel diritto italiano, applicabile alla particolare tematica (per
gli aspetti societari: cfr. art. 154 cpv. 1 e 155 lett. a, b e c LDIP; e per
gli eventuali aspetti di natura successoria, laddove non rientrino già in
quelli societari: cfr. per analogia art. 91 cpv. 1 e 92 LDIP), l'estinzione di
una società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non
solo fa di principio sì che
Fatti
i diritti vantati dalla medesima, non liquidati nel bilancio finale di
liquidazione (perché al momento non considerati, se ne ignorasse, o no,
l’esistenza), transitino nella titolarità dei soci, dandosi luogo a un fenomeno
successorio, con conseguente prosecuzione del processo da parte loro in qualità
di suoi successori a titolo universale; ma soprattutto una tale estinzione
della società, ove sia intervenuta nella
pendenza di un giudizio da lei originariamente intrapreso, non determina anche
l'estinzione della pretesa azionata, salvo beninteso che la società abbia
manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di
rimettere il debito comunicandola al debitore: in particolare, in materia di
crediti della società non iscritti al bilancio di liquidazione, è già stato
deciso che gli stessi non possono ritenersi rinunciati, nemmeno tacitamente, sulla
base della sola circostanza dell’avvenuta cancellazione dal registro delle
imprese (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 9464 del 22 maggio 2020;
Corte di Cassazione, Sezione Civile III, n. 3136 del 9 febbraio 2021; Corte di Cassazione,
Sezione Civile VI-1, n. 6771 del 10 marzo 2021; Corte di Cassazione, Sezione
Civile I, n. 27894 del 13 ottobre 2021; Corte di Cassazione, Sezione Civile
VI-3, n. 12064 del 13 aprile 2022; in senso contrario, ma di fatto superata
dalle ultime tre pronunce appena menzionate, Corte di Cassazione, Sezione
Civile VI-1, n. 5889 del 4 marzo 2021), il fatto che quest’ultima circostanza
sia stata a suo tempo sottaciuta dal suo patrocinatore nel corso del
procedimento costituendo piuttosto un indizio a sfavore della remissione del
Considerandi
debito (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 9464 del 22 maggio 2020;
Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 27894 del 13 ottobre 2021).
7.2
Nella
replica spontanea l’attrice aveva invero evidenziato che l’avvenuta remissione
del debito della convenuta doveva comunque essere ammessa alla luce delle circostanze
da lei ora ulteriormente evocate, segnatamente in considerazione del fatto che
il credito qui litigioso, presente nei precedenti bilanci sociali (cfr. testimonianza
__________ nel plico doc. I), non solo non era più presente nel bilancio di liquidazione,
ma soprattutto era stato a quel momento stralciato con piena coscienza e
consapevolezza del liquidatore (cfr. dettaglio del bilancio finale di
liquidazione nel plico doc. I), tanto da nemmeno essere stato iscritto nel successivo
piano di riparto (cfr. pure doc. K).
Queste
considerazioni sono tuttavia irricevibili. La giurisprudenza ha in effetti già
avuto modo di stabilire che le ragioni giustificanti una revisione devono
necessariamente essere inserite nella relativa istanza e che quest’ultima non
può essere completata o migliorata con un successivo allegato spontaneo (cfr.,
per analogia, TF 4A_189/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3).
8.
Ne
discende che l’istanza di revisione dell’attrice dev’essere respinta nella misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della presente procedura, calcolate sulla base del valore
litigioso di CHF 1'117'387.90, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). S__________
__________, G__________ __________, M__________ __________ e Sa__________ __________,
che come si è visto (cfr. supra consid. 7.1) risultano essere i
successori della convenuta e in tale qualità hanno validamente presentato le
loro osservazioni all’istanza di revisione, hanno il diritto a una congrua indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 19 LTG
e l’art. 11 cpv. 2 lett. a RTar
decide:
I. L’istanza di revisione 27 ottobre 2022 di IS 1 è respinta nella misura in cui è
ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 17’500.- sono a carico dell’istante,
che rifonderà a S__________ __________, G__________ __________, M__________ __________
e Sa__________ __________ CHF 15’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).