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Decisione

12.2022.154

Revisione di sentenza d'appello - società estera cancellata dai registri pubblici - capacità di essere parte

28 febbraio 2023Italiano12 min

deciso che gli stessi non possono ritenersi rinunciati, nemmeno tacitamente, sulla

Source ti.ch

Incarto n.

12.2022.154

Lugano

28 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.150 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 5 agosto 2016 da

IS

1

patrocinata dall’avv. dott.

PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

chiedente

l’accertamento dell’inesistenza del credito di CHF 1'117'387.90 oltre interessi

vantato nei suoi confronti dalla convenuta e l’annullamento del PE n. __________

dell’UE di Lugano, inclusa la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione

21 luglio 2016 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, domanda

avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e con

domanda riconvenzionale ha chiesto, nell’evenienza dell’accoglimento della

petizione, la condanna della controparte al pagamento di EUR 1'131'908.93 oltre

interessi, sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 3 novembre

2020, con cui ha respinto la petizione ed ha così accertato l’esistenza del

credito di CHF 1'117'387.90 oltre interessi vantato dalla convenuta, nonché

confermato la sentenza 21 luglio 2016 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale

eventuale;

nell’ambito della quale la

scrivente Camera, con decisione 6 maggio 2022 (inc. n. 12.2020.155),

pronunciandosi sull’appello 4 dicembre 2020, con cui l’attrice aveva chiesto la

riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi, ha respinto il rimedio giuridico nella

misura in cui era ricevibile, ponendo le spese processuali a carico dell’attrice,

obbligata altresì a rifondere un’indennità per ripetibili;

ed ora sull’istanza di

revisione 27 ottobre 2022, con cui l’attrice ha chiesto l’annullamento della

decisione 6 maggio 2022 e l’accoglimento dell’appello 4 dicembre 2020, il tutto

senza prelevare né tasse né spese per tutti i gradi di giudizio;

mentre S__________ __________,

G__________ __________, M__________ __________ e Sa__________ __________,

qualificatisi quali successori della convenuta, con osservazioni 9 dicembre 2022

hanno postulato la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea

23 dicembre 2022 dell’attrice, della duplica spontanea 13 gennaio 2023 dei

presunti successori della convenuta, dello scritto spontaneo (triplica) 27

gennaio 2023 dell’attrice e dell’ulteriore scritto spontaneo 9 febbraio 2023 dei

presunti successori della convenuta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Il

21 luglio 2016 la società italiana CO 1, che il 18 febbraio 2016 aveva escusso

la società svizzera IS 1 con il PE n. __________ dell’UE di Lugano per CHF 1'211'668.20

oltre interessi, ha ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il

rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE per CHF 1'117'387.90

oltre interessi, ritenuto che le spese processuali di CHF 1’300.- sono state

caricate alla creditrice escutente per 1/13 e per 12/13 alla debitrice escussa,

obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 9'000.- per ripetibili.

2. Con

petizione (azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF) 5 agosto

2016 IS 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, chiedendo di accertare

l’inesistenza del credito di CHF 1'117'387.90 oltre interessi vantato nei suoi

confronti e di annullare il PE, inclusa la decisione 21 luglio 2016 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

La convenuta si è opposta alla

petizione e con domanda riconvenzionale ha

chiesto, nell’evenienza dell’accoglimento della petizione, di condannare la

controparte al pagamento di EUR 1'131'908.93 oltre interessi.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 3 novembre 2020, ha

respinto la petizione ed ha così accertato l’esistenza del credito di

CHF 1'117'387.90 oltre interessi vantato dalla convenuta, nonché confermato la

sentenza 21 luglio 2016 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, il tutto ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi

CHF 25'500.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte

CHF 44’000.- per ripetibili, oggetto della cauzione di pari importo, da lei nel

frattempo prestata, da liberare a favore di quest’ultima alla crescita in

giudicato del giudizio; ed ha dichiarato

inammissibile la domanda riconvenzionale eventuale, senza prelevare tasse di

giustizia e spese e senza attribuire ripetibili.

4. Con decisione 6 maggio 2022 (inc. n. 12.2020.155) la

scrivente Camera, chiamata a pronunciarsi sull’appello 4 dicembre 2020 con cui

l’attrice aveva chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di

accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, ha

respinto il rimedio giuridico nella misura in cui era ricevibile, ponendo le

spese processuali di CHF 35’000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a

rifondere alla controparte CHF 22’000.- per ripetibili, oggetto della cauzione

di pari importo, da lei nel frattempo prestata, da liberare a favore di

quest’ultima alla crescita in giudicato del giudizio.

5. Con

l’istanza di revisione 27 ottobre 2022 che qui

ci occupa, avversata dai presunti successori in diritto della convenuta, S__________

__________, G__________ __________, M__________ __________ e Sa__________ __________,

con osservazioni 9 dicembre 2022 (a cui

hanno fatto seguito la replica spontanea 23 dicembre 2022, la duplica

spontanea, lo scritto spontaneo [triplica] 27 gennaio 2023 e l’ulteriore scritto spontaneo 9

febbraio 2023 [con il quale era stata

postulata - a torto, cfr. TF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1 - l’estromissione

dall’incarto della triplica spontanea della controparte]), l’attrice ha chiesto di annullare la decisione 6

maggio 2022 di questa Camera e di accogliere l’appello 4 dicembre 2020, senza

prelevare né tasse né spese per tutti e tre i gradi di giudizio, e con

liberazione a suo favore delle cauzioni da lei prestate nella sede pretorile e in

quella d’appello. Essa ha individuato un motivo di revisione nel fatto di aver

appreso il 25 agosto 2022 (doc. E) dal suo legale in Italia, durante l’espletamento

del mandato affidatogli il 2 agosto 2022 (doc. D) e volto all’incasso di un credito

di EUR 964'376.24 e di

USD 19'328.15 nei confronti della convenuta, che quest’ultima, dopo essere

stata sciolta il 4 novembre 2019, dopo essere stata posta in liquidazione l’11

dicembre 2019 e dopo aver allestito il 14 dicembre 2019 (doc. H) un bilancio di

liquidazione da cui si evinceva che l’unico attivo ancora presente era un

credito d’imposta di EUR 4'491.-, era già stata cancellata dal registro delle

imprese il 30 gennaio 2020 (doc. F e G).

6. Giusta l’art. 328

cpv. 1 CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in

ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se, in

particolare, ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di

prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i

fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (lett. a).

La domanda di revisione,

scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del

motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), fermo restando che se la stessa

viene accolta, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce

nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC).

7. Nel caso di specie l’istanza

di revisione dev’essere respinta già per il fatto che, a prescindere dalla

questione di sapere se l’attrice disponga effettivamente di un interesse degno

di protezione a inoltrarla, se le circostanze poste alla base della stessa siano

effettivamente state da lei apprese solo il 25 agosto 2022 e se la loro venuta conoscenza

da parte sua solo a quel momento, nell’ambito delle ricerche messe in atto nell’agosto

2022, non possa effettivamente essere ascritta a una negligente conduzione processuale

(cfr. Freiburghaus/Afheldt, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 17 segg. ad art.

328 CPC; Herzog, Basler Kommentar,

3ª ed., n. 50 seg. ad art. 328 CPC; Sterchi,

Berner Kommentar, n. 14 ad art. 328 CPC), i fatti evocati nella domanda di

revisione non erano in ogni caso tali da giustificare l’ (unica) richiesta di

giudizio formulata in questa sede dall’attrice (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 16 ad art. 328 CPC; Herzog, op. cit., n. 37 e 40 ad art. 328

CPC; Sterchi, op. cit., n. 15 ad

art. 328 CPC), ovvero quella di sostanzialmente accogliere, per acquiescenza, l’appello

e con esso la petizione.

7.1. Nell’istanza

di revisione l’attrice si era limitata a sostenere che i fatti da lei appresi

facevano sì che la convenuta avesse perso, nelle more della procedura di primo

e secondo grado, la sua personalità giuridica (cfr. art. 154 cpv. 1 e 155 lett.

a, b e c LDIP; art. 2495 CCit.), il che, a suo dire, comportava la “perdita

della pretesa o del rapporto giuridico dedotto in giudizio” nel senso che “decade

quindi la legittimazione attiva quale presupposto di merito della tutela

giurisdizionale, con la conseguenza che la causa va respinta nel merito”

(istanza p. 4), e in altre parole che “è venuta meno la sua legittimazione attiva,

ossia la titolarità materiale della pretesa oggetto del giudizio” sicché “l’azione

di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF inoltrata il 5 agosto 2016

da IS 1 avrebbe quindi dovuto essere accolta nel merito. Di riflesso, l’appello

inoltrato il 4 dicembre 2020 contro la sentenza di primo grado va accolto”

(istanza p. 5).

Sennonché,

a parte il fatto che la perdita della personalità giuridica di una parte

coinvolta in un procedimento giudiziario in Svizzera comporterebbe semmai solo la

perdita della sua capacità processuale (con un conseguente giudizio di non

entrata nel merito; cfr. art. 59 cpv. 1 CPC e contrario; TF 4A_527/2020

del 22 aprile 2021 consid. 5.2) senza alcun effetto sulla titolarità materiale

della sua pretesa (ossia, trattandosi qui di un’azione di disconoscimento del

debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, sulla legittimazione passiva), va rilevato che nel

caso di specie, sulla base dei fatti posti alla base dell’istanza di revisione,

il credito litigioso vantato dalla convenuta, pacificamente estinta, e con ciò

la sua posizione processuale, risultano in realtà essere passati, automaticamente

(cfr. art. 83 cpv. 4 seconda semifrase CPC, con rinvio, per analogia, all’art.

560 CC), ai suoi successori a titolo universale, gli ex soci S__________ __________,

G__________ __________, M__________ __________ e Sa__________ __________ (cfr. doc.

F). In effetti nel diritto italiano, applicabile alla particolare tematica (per

gli aspetti societari: cfr. art. 154 cpv. 1 e 155 lett. a, b e c LDIP; e per

gli eventuali aspetti di natura successoria, laddove non rientrino già in

quelli societari: cfr. per analogia art. 91 cpv. 1 e 92 LDIP), l'estinzione di

una società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non

solo fa di principio sì che

Fatti

i diritti vantati dalla medesima, non liquidati nel bilancio finale di

liquidazione (perché al momento non considerati, se ne ignorasse, o no,

l’esistenza), transitino nella titolarità dei soci, dandosi luogo a un fenomeno

successorio, con conseguente prosecuzione del processo da parte loro in qualità

di suoi successori a titolo universale; ma soprattutto una tale estinzione

della società, ove sia intervenuta nella

pendenza di un giudizio da lei originariamente intrapreso, non determina anche

l'estinzione della pretesa azionata, salvo beninteso che la società abbia

manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di

rimettere il debito comunicandola al debitore: in particolare, in materia di

crediti della società non iscritti al bilancio di liquidazione, è già stato

deciso che gli stessi non possono ritenersi rinunciati, nemmeno tacitamente, sulla

base della sola circostanza dell’avvenuta cancellazione dal registro delle

imprese (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 9464 del 22 maggio 2020;

Corte di Cassazione, Sezione Civile III, n. 3136 del 9 febbraio 2021; Corte di Cassazione,

Sezione Civile VI-1, n. 6771 del 10 marzo 2021; Corte di Cassazione, Sezione

Civile I, n. 27894 del 13 ottobre 2021; Corte di Cassazione, Sezione Civile

VI-3, n. 12064 del 13 aprile 2022; in senso contrario, ma di fatto superata

dalle ultime tre pronunce appena menzionate, Corte di Cassazione, Sezione

Civile VI-1, n. 5889 del 4 marzo 2021), il fatto che quest’ultima circostanza

sia stata a suo tempo sottaciuta dal suo patrocinatore nel corso del

procedimento costituendo piuttosto un indizio a sfavore della remissione del

Considerandi

debito (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 9464 del 22 maggio 2020;

Corte di Cassazione, Sezione Civile I, n. 27894 del 13 ottobre 2021).

7.2

Nella

replica spontanea l’attrice aveva invero evidenziato che l’avvenuta remissione

del debito della convenuta doveva comunque essere ammessa alla luce delle circostanze

da lei ora ulteriormente evocate, segnatamente in considerazione del fatto che

il credito qui litigioso, presente nei precedenti bilanci sociali (cfr. testimonianza

__________ nel plico doc. I), non solo non era più presente nel bilancio di liquidazione,

ma soprattutto era stato a quel momento stralciato con piena coscienza e

consapevolezza del liquidatore (cfr. dettaglio del bilancio finale di

liquidazione nel plico doc. I), tanto da nemmeno essere stato iscritto nel successivo

piano di riparto (cfr. pure doc. K).

Queste

considerazioni sono tuttavia irricevibili. La giurisprudenza ha in effetti già

avuto modo di stabilire che le ragioni giustificanti una revisione devono

necessariamente essere inserite nella relativa istanza e che quest’ultima non

può essere completata o migliorata con un successivo allegato spontaneo (cfr.,

per analogia, TF 4A_189/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3).

8.

Ne

discende che l’istanza di revisione dell’attrice dev’essere respinta nella misura in cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della presente procedura, calcolate sulla base del valore

litigioso di CHF 1'117'387.90, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). S__________

__________, G__________ __________, M__________ __________ e Sa__________ __________,

che come si è visto (cfr. supra consid. 7.1) risultano essere i

successori della convenuta e in tale qualità hanno validamente presentato le

loro osservazioni all’istanza di revisione, hanno il diritto a una congrua indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati, per le spese, l’art. 19 LTG

e l’art. 11 cpv. 2 lett. a RTar

decide:

I. L’istanza di revisione 27 ottobre 2022 di IS 1 è respinta nella misura in cui è

ricevibile.

II. Le spese processuali di CHF 17’500.- sono a carico dell’istante,

che rifonderà a S__________ __________, G__________ __________, M__________ __________

e Sa__________ __________ CHF 15’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).