12.2022.155
Domanda di esecuzione di una sentenza d'appello in tema di convocazione di SA impugnata al Tribunale federale - domanda respinta siccome prematura - giudizio su spese e ripetibili - ripartizione in equità o in base alla soccombenza?
19 gennaio 2023Italiano9 min
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice
Source ti.ch
Incarto n.
12.2022.155
Lugano
19 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice delegato,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2022.3938 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 24 agosto 2022 da
RE 1
RE 2
tutti rappr. dall’ PA 1
contro
CO
1
rappr. da PA 2
con cui gli istanti hanno
chiesto, in esecuzione della decisione resa il 21 luglio 2022 da questa Camera,
di convocare per il 10 ottobre 2022, previa messa a disposizione degli
azionisti entro il 20 settembre 2022 del rapporto di gestione e del rapporto di
revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, un’assemblea generale della
convenuta (con un ben definito ordine del giorno) ritenuto che la notifica della
sentenza valeva quale convocazione per gli azionisti noti, come pure di far
ordine all’amministratore unico della convenuta, con la comminatoria dell’art.
292 CP, di recapitare entro il 20 settembre 2022 agli azionisti, ovvero anche a
loro, quei rapporti;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con
decisione 18 ottobre 2022 ha respinto, ponendo a carico degli istanti in solido
le spese processuali di complessivi fr. 300.- e le ripetibili di fr. 1'000.-;
reclamanti gli istanti con reclamo
31 ottobre 2022, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di porre a carico delle parti in ragione di metà ciascuna le spese
processuali e compensare le ripetibili e in via subordinata di ridurre a un
massimo di fr. 300.- le ripetibili a loro carico, protestando spese e
ripetibili di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
con decisione 21 luglio 2022 (inc. n. 12.2022.51 = doc. A) questa Camera, in
riforma della pronuncia 30 marzo / 1° aprile 2022 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza 30 settembre 2021 (inc. n.
SO.2021.4397) presentata da RE 1 e RE 2 nei confronti della società CO 1,
fondata sull’art. 699 cpv. 4 CO, volta a far ordine all’amministratore unico
della convenuta __________ di inviare a loro entro 5 giorni, con la
comminatoria dell’art. 292 CP, la convocazione a un’assemblea generale (con un
ben definito ordine del giorno) nonché di convocarla tra il trentesimo e il
quarantacinquesimo giorno dalla data di invio della convocazione e di
recapitare agli azionisti, ovvero anche a loro, il rapporto di gestione e il
rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020, 20 giorni prima
dell’assemblea, aggiungendo che la convocazione all’assemblea generale e
l’invio di quei rapporti dovevano essere fatti, per loro, al proprio
patrocinatore;
che
con istanza 24 agosto 2022, avversata dalla controparte, RE 1 e RE 2 hanno nuovamente
convenuto in giudizio CO 1 chiedendo questa volta, in esecuzione della
decisione resa da questa Camera, di convocare per il 10 ottobre 2022, previa
messa a disposizione degli azionisti entro il 20 settembre 2022 del rapporto di
gestione e del rapporto di revisione riferito agli esercizi 2018-2019 e 2020,
un’assemblea generale della convenuta (con un ben definito ordine del giorno)
ritenuto che la notifica della sentenza valeva quale convocazione per gli
azionisti noti, come pure di far ordine all’amministratore unico della
convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di recapitare entro il 20
settembre 2022 agli azionisti, ovvero anche a loro, quei rapporti;
che il
Pretore, con decisione 18 ottobre 2022, ha respinto l’istanza e ha posto a carico degli istanti in solido le spese
processuali di complessivi fr. 300.- e le ripetibili di fr. 1'000.-: egli ha in
sostanza ritenuto che allo stato attuale la decisione resa il 21 luglio 2022 da
questa Camera, che era stata impugnata innanzi al Tribunale federale con un
rimedio giuridico avente effetto sospensivo per legge (cfr. decreto TF 4A_335/2022
del 15 settembre 2022 = doc. 5), non fosse esecutiva, per cui l’istanza di
esecuzione era prematura;
che con il reclamo 31 ottobre 2022, che qui ci occupa,
gli istanti hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di porre
a carico delle parti in ragione di metà ciascuna le spese processuali e
compensare le ripetibili e in via subordinata di ridurre a un massimo di fr.
300.- le ripetibili a loro carico, protestando spese e ripetibili di secondo
grado: da una parte il Pretore avrebbe dovuto tener conto che al momento
dell’introduzione dell’istanza essi ritenevano in buona fede di poter ottenere
l’esecuzione della decisione del 21 luglio 2022, ritenuto che la loro
soccombenza era stata causata da un motivo sopraggiunto solo successivamente, a
loro non ascrivibile e apparentemente nemmeno compatibile con i criteri
stabiliti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e meglio dalla concessione
dell’effetto sospensivo al ricorso inoltrato al Tribunale federale; dall’altra
Fatti
il Pretore avrebbe considerato quale unico criterio di quantificazione delle
ripetibili il valore litigioso di fr. 32'000.-;
che
la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le
spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione
finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza
finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il
valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1
lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo, se il suo valore litigioso è
inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC) oppure se l’appello è
altrimenti improponibile (art. 309 CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);
che nel caso di specie, essendo stato impugnato a
titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili di
una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), questa
Camera, nella composizione di un giudice unico, è competente per materia a
statuire sul reclamo (cfr. per analogia art. 48 lett. b n. 7a LOG in relazione
con l’art. 48 lett. b n. 5 LOG; II CCA 25 aprile 2022 inc. n. 12.2022.24), che
è stato inoltrato entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della
decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) ed è così tempestivo;
che il rimprovero mosso dagli
istanti al Pretore di aver ripartito le spese giudiziarie in base alla
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), anziché secondo equità (art. 107 cpv. 1
lett. b CPC), trascurando che essi avevano in buona fede motivo di agire in
giudizio, è manifestamente infondato: non è in effetti vero che la loro
soccombenza era dovuta a un motivo sopraggiunto solo successivamente, la
decisione resa il 21 luglio 2022 da questa Camera, che per il suo tenore costituiva
Considerandi
una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF (doc. 5),
non essendo in realtà stata esecutiva prima dell’emanazione del giudizio
pretorile qui impugnato (cfr. TF 1° febbraio 2013 5A_866/2012 consid. 4.1,
secondo cui la decisione resa da un tribunale cantonale superiore, di principio
su ricorso, diventa esecutiva dal momento in cui è pronunciata, a meno però che
non abbia il carattere di una sentenza costitutiva giusta l’art. 103 cpv. 2
lett. a LTF); e nemmeno è vero che il fatto che la convocazione di un’assemblea
generale ordinata dal giudice in virtù dell’art. 699 cpv. 4 CO costituisse una
sentenza costitutiva e che il conseguente ricorso al Tribunale federale contro
quel giudizio avesse effetto sospensivo per legge rappresentasse un nuovo
principio o un cambiamento di giurisprudenza, nel menzionato doc. 5 essendo
anzi stato spiegato che la giurisprudenza, in parte anche pubblicata, già in
precedenza si era espressa in quei termini (cfr. DTF 142 III 16 consid. D; TF 4A_134/2020
del 15 giugno 2020 consid. C);
che anche l’altro
argomento sollevato dagli istanti, riguardante per altro solo l’entità delle
ripetibili, ossia il fatto che il Pretore avrebbe considerato quale unico
criterio di quantificazione delle stesse il valore litigioso di fr. 32'000.-, manca
manifestamente di consistenza: in effetti, a parte il fatto che l’indicazione
del valore litigioso non significa necessariamente che il Pretore abbia
considerato tale aspetto quale unico criterio di quantificazione delle ripetibili,
gli istanti non hanno spiegato come siano giunti all’importo di fr. 300.- e già
per questo la censura è al riguardo destinata all’insuccesso; senza contare che
il giudizio sulle ripetibili concretamente reso dal Pretore appare, comunque
sia, rispettoso delle tariffe applicabili (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar) e più
che giustificato anche alla luce del fatto che la convenuta, in esito alle
iniziative degli istanti, aveva dovuto allestire due memoriali di complessive 9
pagine;
che il reclamo degli istanti,
manifestamente infondato, deve pertanto essere evaso già nell’ambito dell’esame
preliminare dell’art. 322 cpv. 1 CPC, senza che sia necessario notificarlo alla
controparte con l’invito a presentare le proprie osservazioni;
che le spese processuali
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 1'150.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si
assegnano ripetibili o indennità alla controparte, che non è stata invitata ad
esprimersi sul rimedio giuridico.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il reclamo 31 ottobre 2022 di RE 1 e RE 2 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.- sono a carico dei
reclamanti. Non si attribuiscono ripetibili o indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice delegato Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza
(art. 119 LTF).